Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali - A.C. 1741 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
Riferimenti:
AC N. 1741/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 176
Data: 03/06/2009
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA   DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE
GRANDI IMPRESE   LEGGE DELEGA
Organi della Camera: II-Giustizia
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

3 giugno 2009

 

n. 176/0

Delega al Governo per il riordino della legislazione  in materia di gestione delle crisi aziendali

A.C. 1741

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1741

Titolo

Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

2 ottobre 2008

assegnazione

20 ottobre 2008

Commissione competente

II (Giustizia) e X (Attivita' produttive, commercio e turismo)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costit.), V (Bilancio), VI (Finanze), XI (Lavoro), XIV (Pol. comun.)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge C. 1741 consta di 2 articoli.

L’articolo 1, al comma 1, reca una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi volti a riformare in modo organico la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, attualmente recata dal D.Lgs. 270/99 e dal DL 347/03 e successive modifiche.

La riforma della suddetta disciplina, che comprende anche le disposizioni concernenti il salvataggio di imprese esercitanti servizi pubblici di interesse economico essenziale, è finalizzata all’armonizzazione delle disposizioni, alla semplificazione delle procedure e ad assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia di posti di lavoro, in conformità con la disciplina comunitaria e con i principi e i criteri direttivi dettati dal successivo comma 4.

Il comma 2 prevede che i suindicati decreti legislativi siano trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 consente l’emanazione di decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti di cui sopra, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Il comma 4 detta i seguenti principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere per l'attuazione della delega:

§       unificazione delle procedure previste dai citati D.Lgs. 270/99 e DL 347/03 e individuazione quale provvedimento iniziale della procedura di amministrazione straordinaria il decreto di ammissione del Ministro dello sviluppo economico;

§       ridefinizione del contenuto della domanda di ammissione alla procedura, in modo da consentire all'impresa la presentazione di un piano in cui si possa prevedere, anche cumulativamente, la ristrutturazione, la cessione e l'affitto del patrimonio aziendale;

§       valutazione del piano da parte del commissario straordinario, con possibilità per lo stesso commissario di proporre modifiche e integrazioni ovvero di presentare un piano alternativo a quello dell'impresa da sottoporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico;

§       previsione espressa dell’affitto di beni, di aziende o di rami aziendali, tra le operazioni autorizzabili volte al risanamento;

§       durata del piano determinata da uno a due anni in funzione della complessità della procedura, con possibilità di proroga al massimo fino ad un ulteriore anno per eccezionali esigenze sopravvenute;

§       indicazione, nel piano predisposto dal commissario straordinario, dei requisiti soggettivi minimi dei possibili assuntori quali solidità patrimoniale, vocazione industriale, ecc., e dei livelli minimi di soddisfacimento dei creditori;

§       possibile individuazione dell'eventuale assuntore delle attività delle imprese anche in corso di esecuzione del piano predisposto dal commissario straordinario o successivamente al deposito dell'istanza di concordato e possibili limitazioni previste nell'assunzione dei debiti;

§       coordinamento dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari con le fattispecie di risanamento mediante ristrutturazione economica e finanziaria;

§       possibilità, nella prospettiva di agevolare il superamento della crisi, di concludere accordi di ristrutturazione di debito finanziati con il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà istituito con il decreto-legge n. 35/2005 (c.d. decreto competitività), previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico;

§       individuazione di adeguate forme di tutela giurisdizionale dei creditori e dei terzi interessati, compatibili con le esigenze di celerità della procedura;

§       previsione di una disciplina transitoria per le procedure in corso alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi.

 

L’articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a riformare la disciplina dei reati fallimentari di cui al R.D. n. 267 del 1942 (cd. legge fallimentare), da adottare con procedimento sostanzialmente analogo a quello previsto dall’articolo 1.

In particolare, il Governo dovrà:

§       rivedere la disciplina dei delitti di bancarotta fraudolenta prevedendo le tre distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale;

§       rivedere la disciplina del delitto di bancarotta semplice;

§       prevedere ipotesi specifiche di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta preferenziale a carico del soggetto cui è estesa la procedura concorsuale e relativamente a condotte di disposizione dei propri beni

§       intervenire sui delitti di bancarotta fraudolenta impropria e di bancarotta semplice impropria, in particolare ridefinendone l’ambito oggettivo di applicazione;

§       disciplinare il reato di simulazione del credito, nonché il reato di ricettazione fallimentare, prevedendo anche specifiche circostanze attenuanti ad effetto speciale;.

§       disciplinare il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni.

 

La disposizione detta, inoltre, principi e criteri direttivi in ordine all’entità delle sanzioni, all’introduzione di  specifiche aggravanti ed attenuanti anche ad effetto speciale e alle pene accessorie, prevedendo, in particolare che alla condanna per bancarotta fraudolenta, anche impropria, bancarotta semplice e bancarotta semplice impropria consegua l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

 

Gli ulteriori principi e criteri direttivi della delega sono i seguenti:

§       l’equiparazione, ai fini penali, dei curatori, dei commissari giudiziali o governativi e dei loro coadiutori ai pubblici ufficiali.

§       l’individuazione quale requisito essenziale dei delitti di bancarotta fraudolenta (anche impropria), di bancarotta semplice (anche impropria), nonché di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta preferenziale a carico del soggetto cui è estesa la procedura concorsuale, il provvedimento di apertura della procedura concorsuale;

§       l’esclusione della qualificazione come ingiusto, a fini penali, del vantaggio dell’impresa collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo;

§       l’attribuzione al curatore in via esclusiva – fino alla definizione della procedura concorsuale – della legittimazione alla costituzione di parte civile;

§       la modifica degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo l’equiparazione a fini penali della dichiarazione di insolvenza alla dichiarazione di fallimento solo nelle ipotesi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, nel corso o al termine della procedura, ovvero di accertata falsità dei presupposti per l’ammissione alla procedura;

§       la predisposizione di una disciplina transitoria e l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la riforma.

Relazioni allegate

Al disegno di legge è allegata solamente la relazione illustrativa; in essa si afferma che il provvedimento è neutro sul piano della finanza pubblica, per cui non si è provveduto a predisporre la relazione tecnica.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché il provvedimento reca deleghe legislative al Governo per una riforma organica di discipline contenute in fonti di rango primario (D.Lgs. 270/99 e DL 347/03, per quanto riguarda la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; RD 267/42, per quanto riguarda la disciplina penale in materia di procedure concorsuali).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili, in via generale, alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alla delega legislativa per la riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al comma 1 dell’articolo 1 si precisa che la riforma debba essere realizzata nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Pertanto gli emanandi decreti legislativi dovranno essere predisposti in coerenza con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e, in particolare, con gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), ove sono stabilite precise condizioni per l’autorizzazione degli aiuti.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nell’ambito della comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (”Small Business Act”) (COM(2008)394) del 25 giugno 2008, la Commissione ha definito dieci princìpi essenziali per valorizzare le PMI, migliorando il contesto giuridico ed amministrativo ad esse applicabile nell’intera UE.

Uno di tali princìpi è inteso a “far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità”. In base a tale principio gli Stati membri dovrebbero:

•  limitare ad un anno la durata delle procedure legali di scioglimento di un’impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta;

•  far sì che i soggetti interessati ottengano lo stesso trattamento di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 reca una delega legislativa per la riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L’articolo 2 prevede una delega legislativa per la riforma della disciplina penale in materia di procedure concorsuali.

Si segnala che il comma 3 di entrambe le disposizioni prevede l’adozione di decreti correttivi, senza esplicitare i principi e criteri direttivi applicabili.

Coordinamento con la normativa vigente

La delega di cui all’articolo 1, volta a riformare organicamente la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, attualmente recata dal D.Lgs. 270/99 e dal DL 347/03, è finalizzata, tra l’altro, all’armonizzazione delle disposizioni e alla semplificazione delle procedure in materia. Tale riforma è quindi volta a semplificare il quadro normativo, unificando le differenti discipline sull’amministrazione straordinaria previste dal D.Lgs. 270/99 e dal DL 347/03, eventualmente facendole “confluire” in un unico testo normativo. Si rileva infatti che – come evidenziato dalla relazione illustrativa – attualmente il fenomeno della gestione delle crisi aziendali delle grandi imprese risulta disciplinato da un doppio “binario” normativo, di cui ai provvedimenti su menzionati, il cui discrimen applicativo dipende dalla presenza o meno di determinati requisiti per l’ammissione alla procedura, che però non sembrano tali da far venir meno la sostanziale identità della problematica economica e occupazionale connessa alle crisi delle grandi imprese.

Si segnala, con riferimento alla delega contenuta nell’articolo 2, che la relazione illustrativa precisa che non sono state previste norme penali specifiche per il curatore e per gli altri organi delle procedure, posto che “tali condotte possono invero rientrare nello statuto penale della pubblica amministrazione, considerata l'indiscussa qualità di pubblico ufficiale rivestita anche dagli organi anzidetti”.

 

Impatto sui destinatari delle norme

L’attuazione della delega di cui all’articolo 1, riformando la disciplina dell’amministrazione delle grandi imprese in crisi, potrebbe servire ad introdurre correttivi idonei a contemperare in maniera più efficace ed adeguata le esigenze relative, da una parte, alla conservazione degli organismi produttivi e alla salvaguardia dei posti di lavoro e, dall’altra, alla tutela dei creditori.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dei reati fallimentari, la relazione illustrativa esplicita che, nell'individuazione dei soggetti delle fattispecie incriminatici, i principi di delega si rifanno necessariamente alle indicazioni scaturenti dalla disciplina del sistema concorsuale e che, con riferimento all'individuazione degli esponenti societari, si è optato per una formulazione di tipo funzionale anziché nominalistico.

Formulazione del testo

All’articolo 2, comma 4, lettera e), n. 2, sarebbe opportuno esplicitare l’ambito soggettivo di applicazione del reato di bancarotta semplice impropria

 

All’articolo 2, comma 4, lettere f) e g), ai fini di una maggiore chiarezza, tenuto conto dell’applicabilità delle attenuanti sia alla simulazione di credito sia alla ricettazione fallimentare, sarebbe opportuno inserire la disciplina delle attenuanti (attualmente contenuta solo nella lett. g) relativa alla ricettazione fallimentare) in una lettera autonoma o, in alternativa, indicare nella lettera f) le attenuanti applicabili alla simulazione di credito.

 

All’articolo 2, comma 4, lettera i), dalla formulazione della disposizione sembrerebbe che il numero 1) (relativo alle sanzioni applicabili alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché alla bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale) rimetta al legislatore delegato l’effettiva determinazione della sanzione, nell’ambito dei minimi e dei massimi posti dal legislatore delegante. I numeri 2) e 3), invece, prevederebbero direttamente le sanzioni applicabili alle fattispecie individuate, posto che, a differenza del numero 1), non fanno riferimento ad una successiva individuazione della pena. Qualora questa fosse l’interpretazione corretta, andrebbe chiarito il significato, nell’alinea, del riferimento alla della graduazione delle pene in relazione alla gravità degli illeciti. Qualora, invece, anche nelle fattispecie di cui ai numeri 2) e 3), l’effettiva determinazione delle sanzioni fosse rimessa al Governo, occorrebbe meglio esplicitarlo nella formulazione delle due disposizioni.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti giustizia e attività produttive

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File: GI0108_0.doc