Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180-A - Sintesi del contenuto degli emendamenti del Governo
Riferimenti:
AC N. 2180-A/XVI   AC N. 2180/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 128    Progressivo: 4
Data: 12/05/2009
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   ESPULSIONE DI STRANIERI
IMMIGRAZIONE   ORDINE PUBBLICO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 733/XVI   AS N. 242/XVI
AS N. 391/XVI   AS N. 451/XVI
AS N. 583/XVI   AS N. 617/XVI

 

12 maggio 2009

 

n. 128/4

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

A.C. 2180-A

Sintesi del contenuto degli emendamenti del Governo

 


Contenuto

Il Governo ha presentato tre emendamenti (1.100, 2.100 e 3.100) sostitutivi dei primi tre articoli del disegno di legge e soppressivi dei restanti articoli.

 

L’emendamento integralmente sostitutivo dell’articolo 1 contiene in prevalenza disposizioni in materia di immigrazione, ma (nei suoi primi commi) reca anche disposizioni penali di diverso oggetto.

 

I primi dieci commi modificano il codice penale e le relative norme di attuazione. Il comma 1 (ex art. 1, co. 2, dell’A.C. 2180-A) precisa l’ambito di applicazione dell’aggravante di clandestinità (art. 61, n. 11-bis) come riferito ai soli cittadini di Paesi extracomunitari ed agli apolidi. I commi 2-4 (ex art. 1, co. 3, 4 e 10) abrogano il secondo comma dell’art. 235 e l’analoga disposizione dell’art. 312 c.p., relativi all’espulsione dello straniero dallo Stato a titolo di misura di sicurezza e corrispondentemente, introducono norme analoghe nelle disposizioni di attuazione del c.p.p.; il comma 5 (ex art. 1, co. 7) prevede l’operatività dell’ipotesi aggravata del reato di associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.) anche nel caso di associazione diretta a commettere il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato di cui all’art. 12, c. 3-bis, del T.U. sull’immigrazione (a sua volta novellato: v. infra). Il comma 6 (ex art. 1, co. 7) estende la nonpunibilità nel caso di ritrattazione del falso prima della chiusura del dibattimento, anche con riferimento al reato di favoreggiamento personale (art. 376 c.p.). Il comma 7 (ex art. 1, co. 1) prevede l’operatività dell’aggravante della minorata difesa nel caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età della persona offesa (art. 61, n. 5). I commi 8-10 (ex art. 1, co. 5-5-ter) reintroducono il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, prevedendo, inoltre, l’estinzione del reato nel caso in cui l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento nei confronti della persona offesa e nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima (art. 341-bis); introducono nel codice penale una disposizione volta a prevedere la non punibilità per una serie di reati (tra i quali la nuova fattispecie di oltraggio) commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato, nel caso in cui questi ultimi abbiano dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni e conseguentemente abrogano la corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. Lgt. n. 288 del 1944.

I commi 11 e 12 (ex art. 4) intervengono sulla L. 91/1992 in materia di cittadinanza, introducendo in particolare nuovi requisiti, più stringenti, per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e sottoponendo le istanze o dichiarazioni concernenti l’acquisto o la perdita della cittadinanza ad un contributo pari a 200 euro.

Il comma 13 (ex art. 5) interviene sulla disciplina della concessione del riconoscimento dello status di rifugiato (art. 35 del D.Lgs. 25/2008), modificando le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento, al fine di assicurare alcune prerogative al Ministero dell’interno nell’ambito di tale procedura (obbligo di notifica, possibilità di stare in giudizio).

Il comma 14 (ex art. 5-bis) interviene sulla fattispecie penale prevista dall’art. 12, co. 5-bis, del TU sull’immigrazione, a carico di colui che dà alloggio a uno straniero irregolare, al fine di precisare la sussistenza del reato nel caso di assenza del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

Il comma 15 (ex art. 6, co. 1) prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia (art. 116 c.c.). Non è stato riproposto nell’emendamento il comma aggiunto all’art. 6 in sede referente, ove si prevedeva – per taluni Stati da individuare – la sostituibilità del nulla osta al matrimonio con una autocertificazione.

Il comma 16 (ex art. 21) novella il T.U. sull’immigrazione, introducendo la nuova contravvenzione dell’Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontiera); la medesima disposizione interviene sul procedimento applicabile, disciplina l’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per il medesimo reato, prevede la sentenza di non luogo a procedere nei casi di esecuzione del respingimento o dell’espulsione, disciplina gli effetti sul procedimento della presentazione di una domanda di protezione internazionale e, infine, estende al caso di condanna per il reato in esame la facoltà per il giudice di sostituire la pena dell’ammenda con l’espulsione.

Il comma 17 (ex art. 22, con alcune integrazioni) modificando il D.lgs. 274/2000, attribuisce alla competenza del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Esso, inoltre, introduce un nuovo modello di procedimento davanti al medesimo giudice di pace e prevede l’applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell’espulsione nei casi previsti dalla legge.

I commi 18 e 19 (ex art. 42, modificato) prevedono che l’iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza (l’art. 42, co. 1, subordinava l’iscrizione anagrafica a tale verifica) e modificano i requisiti dell’alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richieda il ricongiungimento familiare.

I commi 20 e 21 (ex art. 43) obbligano gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) ad acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano entro 12 ore una segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il comma 22 (ex art. 45, co. 1) reca numerose modifiche al Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

La lett. a) modifica l’art. 4, co. 3, prevedendo che sia sufficiente una condanna non definitiva per uno dei reati ivi elencati a impedire l’ammissione in Italia, o la condanna definitiva per determinati reati in materia di tutela del diritto di autore e per contraffazione di marchi o prodotti industriali.

La lett. b) sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo (tra gli 80 e i 200 euro) da fissarsi con decreto del Ministro dell’economia.

La lett. b-bis) modifica l’art. 5, co. 4, prevedendo un unico termine (60 giorni prima della scadenza) per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

La lett. c) modifica l’art. 5, co. 5-bis, inserendo, tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, le condanne per reati rispetto ai quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

La lett. d) prevede che il permesso di soggiorno sia rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’art. 29, co. 1-ter, TU, introdotto dal comma in esame (vedi oltre, lett. o).

La lett. e) modifica l’art. 5, co. 8-bis, che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni la falsificazione dei documenti di ingresso e soggiorno, fissando la stessa pena anche per il mero utilizzatore di tali documenti.

La lett. f)modifica l’art. 6, co. 2, il quale prevede che, salve determinate eccezioni, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero. La lettera elimina dalle eccezioni all’obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all’accesso a pubblici servizi e vi inserisce quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al SSN e quelli inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie (quest’ultima eccezione non era presente nell’A.C. 2180-A).

La lett. g)aumenta la pena per la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o del permesso di soggiorno.

La lett. h) aggiunge un nuovo co. 2-bis all’art. 9, ai sensi del quale il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, da disciplinarsi con decreto ministeriale.

La lett. h-bis), modificando l’art. 14, co. 5, introduce la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, il periodo di trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE), fino ad un massimo complessivo di 180 giorni. In virtù del comma 23 (ex art. 45, co. 1-bis) la nuova disciplina si applica anche agli stranieri già trattenuti nei CIE alla data di entrata in vigore della legge.

La lett. i) reca una riformulazione, nel complesso più restrittiva, dei reati legati all’inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato di cui all’art. 14 TU.

La lett. l) istituisce, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri, cui è assegnato la metà del gettito del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla precedente lett. b).

La lett. m)precisa, all’art. 16 TU, le condizioni per l’irrogazione da parte del giudice dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.

La lett. m-bis) limita il divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana, previsto dall’art. 19, co. 2, lett. c), ai parenti entro il secondo grado (in luogo dei parenti entro il quarto grado).

La lett. n)estende, all’art. 22, agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lett. o)integra l’art. 27 sulle tipologie di lavoratori c.d. “fuori quota”, sostituendo la richiesta di nulla osta al lavoro con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori, quali dirigenti, tecnici, professori universitari e personale specializzato. Il successivo comma 24 (ex art. 45, co. 2) esclude nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in attuazione di tale disposizione.

Le lett. da p) a r)modificano l’art. 29, disponendo:

§       il divieto di ricongiungimento del familiare che sia coniugato con un cittadino straniero, regolarmente soggiornante, che abbia altro coniuge;

§       ai fini del ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia, che il figlio sia regolarmente soggiornante con l’altro genitore; è eliminato il riferimento al fatto che la dimostrazione del possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito possa essere assolta entro un anno dall’ingresso in Italia;

§       che il nulla osta al ricongiungimento familiare debba essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta; è eliminata la possibilità che, trascorsi i 180 giorni, l’interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

La lett. s)modifica l’art. 32, co. 1-bis, concernente il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età, prevedendo che questi per avere diritto al permesso di soggiorno debbano risultare affidati ad una famiglia, ovvero sottoposti a tutela.

Il comma 25 (ex art. 47), novellando il TU sull’immigrazione, vi introduce la definizione del concetto di “integrazione” e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l’obbligo per lo straniero di stipulare un “accordo di integrazione”, articolato su crediti, la cui disciplina è rimessa a un emanando regolamento. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello straniero.

Il comma 26 (ex art. 48) interviene sulla disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del T.U. dell’immigrazione, in particolare ridefinendo le condotte che ne integrano la fattispecie (differenziate essenzialmente per le modalità con cui vengono effettuate), modificando le pene e intervenendo sulle aggravanti. La medesima disposizione, inoltre, oltre a confermare l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza e della confisca del mezzo di trasporto, in relazione al reato compiuto con particolari modalità (di cui al c. 3), prevede, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la regola dell’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il comma 27 (ex art. 49), in tema di durata delle indagini preliminari, inserisce il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in presenza di determinate modalità, tra quelli per i quali il termine di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (art. 407 c.p.p.).

Il comma 28 (ex art. 51) modifica il Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989) in materia di cancellazione anagrafica dello straniero.

Il comma 29 (ex art. 53) prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito possano essere estese anche ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell’interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

I commi 30-32 (ex art. 66) recano la quantificazione degli oneri recati dal precedente comma 16 e la relativa copertura finanziaria.

 

L’emendamento integralmente sostitutivo dell’articolo 2 reca disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa.

Il comma 1 (ex art. 2, comma 1) consente al procuratore nazionale antimafia l’accesso ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione (artt. 117, c. 2-bis, e 371-bis, c. 1, c.p.p.); rispetto al testo A non è stata riprodotta la disposizione che limitava le competenze di coordinamento del medesimo procuratore nazionale antimafia ai procedimenti di prevenzione antimafia avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali.

Il comma 2 (ex articolo 23, modificato nel corso dell’esame in sede referente), novellando il D.Lgs. 490/1994, attribuisce al prefetto, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri avvalendosi dei gruppi interforze di cui all’art. 5, co. 3, del D.M. 14 marzo 2003. Le modalità per il rilascio delle relative comunicazioni e informazioni sono rimesse a un regolamento di delegificazione da emanare entro tre mesi.

Il comma 3 (ex art. 24), novellando il D.L. 629/1982, ricomprende i soggetti contemplati dalla normativa c.d. antiriciclaggio nell’elenco dei soggetti presso i quali l’Alto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.

Il comma 4 (ex art. 25, comma 1) estende l’applicazione della L. 575/1965 (relativa alle misure di prevenzione antimafia) ai soggetti indiziati di trasferimento fraudolento di valori.

Il comma 5 (ex art. 25, comma 2) modifica la rubrica della medesima legge aggiungendo il riferimento alle organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere.

Il comma 6 (ex art. 28),novellando ulteriormentela richiamata L. 575/1965, interviene sui poteri del questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui all’art. 4 L. 1423/1956, estende alcune competenze in materia di procedimenti di prevenzione al direttore della Direzione investigativa antimafia e chiarisce la procura competente all’attivazione di una serie di poteri di impulso previsti dalla medesima legge.

Il comma 7 (ex art. 29), novellando l’art. 12-sexies del D.L. 306/1992, relativo alla c.d. confisca di valori ingiustificati, interviene in particolare sui criteri per determinare il valore delle utilità da confiscare nel caso di “confisca per equivalente”.

Il comma 8 (ex art. 30) interviene sulla disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione previsti dall’art. 34 L. 55/1990.

Il comma 9 (ex art. 31),novellando l’art. 104 delle disp. att. cod. pen., stabilisce specifiche modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene e, nel caso di sequestro avente ad oggetto aziende o società, prevede la nomina di un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo nazionale degli amministratori giudiziari, la cui istituzione costituisce oggetto della delega contenuta nel successivo.

Il comma 10, introdotto dal maxiemendamento, attraverso una novella alla richiamata legge n. 575 del 1965 (art. 2-quater), estende l’applicazione delle modalità previste dal sopra richiamato art. 104 disp. att. ai sequestri disposti in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia.

I commi da 11 a 17 (ex art. 32, come emendato nel corso dell’esame in sede referente) novellano la L. 565/1975, in particolare esplicitando che la nomina dell’amministratore dei beni sequestrati e confiscati debba avvenire unicamente nell’ambito del nuovo Albo (articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale), e intervenendo su profili ulteriori, anche di carattere fiscale.La disposizione precisa, inoltre, che, nel caso di sequestro avente ad oggetto aziende, l’amministratore giudiziario dev’essere scelto nell’ambito della sezione di esperti in gestione aziendale e, in tal caso, interviene sulle modalità di gestione dell’azienda.

Il comma 18 (ex art. 33) novella la L. 575/1975, intervenendo in particolare sulla disciplina della custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia.

Il comma 19, riprendendo il testo originario dell’articolo 34 (che era stato modificato nel corso dell’esame in sede referente), novella l’art. 38 del c.d. codice dei contratti pubblici, escludendo dalla partecipazione alle gare soggetti specificamente indicati, i quali, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Rispetto all’articolo 34, la disposizione esclude l’operatività di tale requisito in presenza di una delle cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4 della l. 689 del 1981; il medesimo comma 19 esclude inoltre l’applicazione dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 rispetto alle aziende o società oggetto di sequestro e confisca antimafia affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Il comma 20 (ex art. 35), novellando la L. 575/1965, modifica il procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.

Il comma 21 (ex art. 36), novellando il D.L. 151/2008, contiene limiti ulteriori alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, al fine di escludere l’attribuzione dei medesimi a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata.

Il comma 22 (ex art. 36-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente) interviene sull’art. 2-bis della L. 575/1965 (attraverso una novella all’art. 10 del D.L. 92/2008, che ha modificato tale disposizione), al fine di prevedere che, nei confronti dei soggetti ai quali essa si applica, le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate, oltre che disgiuntamente, anche indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione.

I commi 23 e 24 (ex art. 37), novellando la L. 512/1999, attribuisce agli enti esclusivamente la possibilità di ottenere, a carico del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia, un rimborso delle spese processuali.

Il comma 25 (ex art. 39) modifica la disciplina del regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, in particolare ampliandone i presupposti di applicazione, attribuendo anche al Ministero dell’interno il potere di iniziativa per l’adozione del decreto ministeriale che lo dispone, intervenendo sulla durata, sulla proroga, sulla revoca anticipata e sulla procedura di impugnazione del medesimo provvedimento, e, infine, inasprendo ulteriormente il contenuto delle restrizioni.

Il comma 26 (ex art. 40) punisce con la reclusione chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.

Il comma 27 (ex art. 41, interamente riscritto nel corso dell’esame in sede referente), interviene a fini di coordinamento normativo sull’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (L. 354/1975), come da ultimo modificato dal D.L. 11/2009 (conv. con modif., dalla L. 38/2009). La modifica è relativa alle condizioni per l’accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti e internati per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies). Il testo del maxiemendamento, inoltre, sempre con finalità di coordinamento con il nuovo testo dell’articolo 4-bis, interviene, ai commi 27 e 28, su ulteriori disposizioni dell’ordinamento penitenziario (tra le quali l’articolo 50, comma 2), nonché sul d.l. n. 152 del 1991. In proposito, si segnala che, così come formulata, la novella all’articolo 50, comma 2, o.p. (ammissione alla semilibertà) è formalmente riferibile soltanto al richiamo ai “delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis” contenuto nel primo periodo e non anche all’analogo richiamo contenuto nel secondo periodo.

Il comma 29 (ex art. 59) inserisce nel D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, un nuovo art. 24-ter, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.

Il comma 30 (ex art. 62, che era stato modificato dalle Commissioni soltanto in relazione alla data delle elezioni degli organi sciolti) modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso, introducendo in particolare l’incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento e alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dell’ente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamento di questi ultimi con la criminalità mafiosa.

 

L’emendamento integralmente sostitutivo dell’articolo 3 reca disposizioni in materia penale e di sicurezza pubblica.

Il comma 1 (ex art. 3), al fine di rafforzare la tutela penale dei disabili, estende l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 36, c. 1, della L. 104/1992, ai delitti non colposi contro il patrimonio.

Il comma 2 (ex art. 7, modificato nel corso dell’esame in sede referente) prevede una nuova aggravante per il reato di danneggiamento, nel caso di immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati e, nel caso di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (art. 635 c.p.).

I commi 3-5 (ex art. 8)interviene sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.), graduando l’entità della pena in relazione all’oggetto del medesimo, disciplinando la recidiva per le ipotesi aggravate e prevedendo la competenza del giudice di pace per le sole ipotesi semplici; la medesima disposizione sanziona come illecito amministrativo la vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili.

I commi 6 e 14 (ex artt. 9 e 10)intervengono sulle sanzioni amministrative applicabili, rispettivamente, a chi insozzi le pubbliche vie e a chi getti rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta.

I commi da 7 a 13 (ex art. 9-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente) disciplinano i servizi di controllo (anche a tutela dell’incolumità dei presenti) delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo che vi sia impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti. Rispetto al testo delle Commissioni, sono state introdotte alcune modifiche volte a dare attuazione a condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il comma 15 (ex art. 11) estende l’applicabilità delle aggravanti previste dall’art. 112 c.p. alle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

I commi 16-18 (ex art. 12)prevedono che i sindaci e i prefetti, in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, disporre nel frattempo la chiusura dell’esercizio. Gli stessi poteri sono esercitabili qualora l’esercente non adempia agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti.

Il comma 19 (ex art. 13, modificato dalle Commissioni) introduce nel codice penale il delitto di Impiego di minori nell’accattonaggio (abrogando corrispondentemente l’omologa contravvenzione) e individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i reati di cui agli artt. 583-bis (Mutilazione degli organi genitali femminili), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) c.p. siano commessi dal genitore o dal tutore.

I commi da 20 a 23 (ex art. 14, ampiamente modificato in sede referente) intervengono, con la finalità di apprestare una maggiore tutela ai minori, sulle circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.) e introducono due nuove aggravanti specifiche rispettivamente per il delitto di atti osceni e per il delitto di violenza sessuale. I medesimi commi intervengono inoltre, con portata estensiva, sulla fattispecie del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), facendo riferimento al mancato adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria (piuttosto che, come nel testo attuale, degli obblighi civili derivanti da una sentenza di condanna) ed estendendo la fattispecie di cui al secondo comma ai provvedimenti, oltre che del giudice civile, anche del giudice amministrativo o contabile.

I commi 24 e 25 (ex art. 15) introducono il minimo edittale per la reclusione in caso di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), inseriscono tale reato tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p) e prevedono nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato (art. 380 c.p.p.).

I comma 26 e 27 (ex art. 16, modificato in sede referente) introducono nuove circostanze aggravanti specifiche per il delitto di furto (art. 625 c.p.) e di rapina (art. 628 c.p.) e, con riferimento a tale ultima fattispecie di reato, introducono nuovi criteri per il caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Il comma 28 (ex art. 17) prevede l’aggravante comune della c.d. minorata difesa tra le circostanze aggravanti del delitto di truffa (art. 640 c.p.).

Il comma 29 (ex art. 18) inasprisce la pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore, contestualmente disciplinando ulteriori aggravanti e attenuanti specifiche; rispetto al testo della Commissione, l’emendamento del Governo commina la pena dell’ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore. La medesima disposizione inoltre introduce la nuova fattispecie di reato della Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

I commi 30 e 31 (ex art. 19, modificato nel corso dell’esame in sede referente), intervengono sulle aggravanti per il reato di porto illegale di armi (art. 4, co. 2°, L. 895/1967), e per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti ad offendere (art. 4, co. 6°, L. 110/1975).

Il comma 32 (ex art. 20)affida a un regolamento del ministro dell’interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino) che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.

Il comma 33 (ex art. 27) integra il catalogo dei beni di cui può essere vietato il possesso o l’utilizzo ai sensi dell’art. 4 L. 1423/1956.

I commi da 34 a 36 (ex art. 38) prevedono la sospensione cautelativa dell’attività (nonché, in presenza di sentenza irrevocabile, lo scioglimento) di associazioni e altre organizzazioni la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo.

Il comma 37 (ex art. 44) modifica alcune disposizioni del D.lgs. 231/2007, relative, in particolare, all’attività della Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia.

I commi 38 e 39 (ex art. 50), rispettivamente introducono l’obbligo per le persone senza fissa dimora, che chiedono l’iscrizione nelcomune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del domicilio e istituiscono presso il Ministero dell’interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

I commi 40-43 (ex art. 52, interamente riformulato nel corso dell’esame in sede referente) prevedono che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze dell’ordine eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal prefetto. I requisiti per l’iscrizione e gli ambiti operativi della disciplina sono rimessi a un decreto ministeriale. Il comma 44, recante la clausola di invarianza finanziaria in relazione all’istituzione e alla tenuta dell’elenco, è stato introdotto in attuazione di una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

I commi 45-48 (ex art. 54, modificato nel corso dell’esame in sede referente) novellano varie disposizioni del codice della strada prevedendo, nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartenga a persona estranea al reato (artt. 186 e 187); prevedendo la confisca amministrativa del veicolo, nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, nonché la sospensione della patente di guida per un anno (art. 193) e disciplinando il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida (nuovo art. 219-bis).

Il comma 49, introdotto dall’emendamento del Governo, novella il codice della strada (art. 116, comma 1-quater), al fine di prevedere l’operatività fino al 30 settembre 2009 della disposizione transitoria relativa alla certificazione dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori.

I commi 50 e 51 (ex art. 55) intervengono sul T.U. in materia di stupefacenti per prolungare il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti, nonché la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti.

I commi 52 e 53 (ex art. 56) apportano modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida (art. 120 codice strada) e introducono inoltre il divieto di guidare autoveicoli con potenza specifica superiore alla misura indicata, per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida, nei confronti delle persone sottoposte alla sanzione amministrativa del divieto di conseguire la patente, per la commissione di illeciti amministrativi connessi con il possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

i commi 54 e 55 (che riprende con alcune modifiche l’art. 57) modificano la disciplina del Fondo contro l’incidentalità notturna, prevedono l’aggravante della guida notturna per i reati di guida sotto l’influenza di alcool e di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aumentano negli stessi casi le sanzioni amministrative previste per una serie di altri illeciti, prevedendo inoltre che l’incremento della sanzione amministrativa sia destinato, attraverso riassegnazione, al Fondo contro l’incidentalità notturna. Rispetto al testo delle Commissioni, non vengono riprodotte le disposizioni che prevedevano (attraverso novelle agli articoli 186 e 187) la soppressione del riferimento all’uso delle risorse dei fondi del piano nazionale della sicurezza stradale per le attività di accertamento del tasso alcoolemico e degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali in relazione alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

il comma 56 (ex art. 58, modificato nel corso dell’esame in sede referente) attraverso l’integrazione del catalogo di reati da esso contemplato, introduce una nuova circostanza attenuante applicabile in relazione ai medesimi reati nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

i commi 57 e 58 (ex art. 63) destinano parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all’assistenza e previdenza del personale, oltre che dei Corpi già previsti, anche della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all’entità dell’ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi.

Il comma 59 (ex art. 64) introduce una nuova circostanza aggravante dei delitti di lesioni e omicidio preterintenzionale, se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite, e stabilisce che le aggravanti previste da tale disposizione si applicano anche al delitto di mutilazioni genitali femminili (art. 585 c.p.).

I commi da 60 a 66 (ex art. 65) rivalutano direttamente l’entità delle pene pecuniarie previste da alcune disposizioni del codice penale e della legge n. 689 del 1981 e recano una delega per l’adeguamento complessivo delle sanzioni penali pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Giustizia

*st_istituzioni@camera.it st_giustizia@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: GI0101d.doc