Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 128 Progressivo: 3 | ||||||
Data: | 29/04/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia | ||||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
29 aprile 2009 |
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n. 128/3 |
Disposizioni in materia di sicurezza pubblicaA.C. 2180-AElementi per l’esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2180-A |
Titolo |
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica |
Commissioni competenti |
Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) |
Data approvazione in Commissione |
29 aprile 2009 |
Il disegno di legge, trasmesso dal Senato, nel testo risultante dall’esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite, si compone di 65 articoli.
Si segnala, preliminarmente, che, nel corso dell’esame in sede referente, sono state espunte dal provvedimento alcune disposizioni identiche o analoghe a norme contenute nel D.L. 11/2009 (conv. con modif., dalla L. 38/2009).
L’art. 1, modificato dalle Commissioni, attraverso alcune novelle al codice penale, prevede l’operatività dell’aggravante della minorata difesa nel caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età della persona offesa (art. 61, n. 5); precisa l’ambito di applicazione dell’aggravante di clandestinità (art. 61, n. 11-bis); abroga il secondo comma dell’art. 235 e l’analoga disposizione dell’art. 312 c.p., relativi all’espulsione dello straniero dallo Stato a titolo di misura di sicurezza, e corrispondentemente introduce norme analoghe nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, prevedendo, inoltre, l’estinzione del reato nel caso in cui l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento nei confronti della persona offesa e nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima (art. 341-bis); introduce nel codice penale una disposizione volta a prevedere la non punibilità per una serie di reati (tra i quali la nuova fattispecie di oltraggio) commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato, nel caso in cui questi ultimi abbiano dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni e conseguentemente abroga la corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. Lgt. n. 288 del 1944; estende la nonpunibilità nel caso di ritrattazione del falso prima della chiusura del dibattimento, anche con riferimento al reato di favoreggiamento personale (art. 376 c.p.); prevede l’operatività dell’ipotesi aggravata del reato di associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.) anche nel caso di associazione diretta a commettere il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato di cui all’art. 12, c. 3-bis, del T.U. sull’immigrazione (a sua volta novellato dal successivo art. 48).
L’art. 2 consente al procuratore nazionale antimafia l’accesso ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione e interviene sulle competenze di coordinamento del medesimo procuratore nazionale antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (artt. 117, c. 2-bis, e 371-bis, c. 1, c.p.p.).
L’art. 3, al fine di rafforzare la tutela penale dei disabili, estende l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 36, c. 1, della L. 104/1992, ai delitti non colposi contro il patrimonio.
L’art. 4, modificato dalle Commissioni, interviene sulla L. 91/1992 in materia di cittadinanza, introducendo in particolare nuovi requisiti, più stringenti, per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e sottoponendo le istanze o dichiarazioni concernenti l’acquisto o la perdita della cittadinanza ad un contributo pari a 200 euro.
L’art. 5interviene sulla disciplina della concessione del riconoscimento dello status di rifugiato (art. 35 del D.Lgs. 25/2008), modificando le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento, al fine di assicurare alcune prerogative al Ministero dell’interno nell’ambito di tale procedura (obbligo di notifica, possibilità di stare in giudizio).
L’art. 5-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, interviene sulla fattispecie penale prevista dall’art. 12, c. 5-bis, del TU sull’immigrazione, a carico di colui che dà alloggio a uno straniero irregolare, al fine di precisare la sussistenza del reato nel caso di assenza del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.
L’art. 6 prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia (art. 116 c.c.). Inoltre, a seguito di un emendamento approvato in sede referente, la disposizione prevede che – per i casi e gli Stati individuati da un decreto interministeriale – il nulla osta al matrimonio possa essere sostituito da una autocertificazione dell’interessato nella quale si attesti l’assenza di cause ostative al matrimonio. L’art. 7, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede una nuova aggravante per il reato di danneggiamento, nel caso di immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati e, nel caso di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (art. 635 c.p.). L’art. 8 interviene sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.), graduando l’entità della pena in relazione all’oggetto del medesimo, disciplinando la recidiva per le ipotesi aggravate e prevedendo la competenza del giudice di pace per le sole ipotesi semplici; la medesima disposizione sanziona come illecito amministrativo la vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili. Gli artt. 9 e 10 intervengono sulle sanzioni amministrative applicabili, rispettivamente, a chi insozzi le pubbliche vie e a chi getti rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta.
L’art. 9-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, disciplina i servizi di controllo (anche a tutela dell’incolumità dei presenti) delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo che vi sia impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti.
L’art. 11 estende l’applicabilità delle aggravanti previste dall’art. 112 c.p. alle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.
L’art. 12 prevede che i sindaci e i prefetti, in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, disporre nel frattempo la chiusura dell’esercizio. Gli stessi poteri sono esercitabili qualora l’esercente non adempia agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti.
L’art. 13 introduce nel codice penale il delitto di Impiego di minori nell’accattonaggio (abrogando corrispondentemente l’omologa contravvenzione) e, nel testo modificato nel corso dell’esame in sede referente, individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i reati di cui agli artt. 583-bis (Mutilazione degli organi genitali femminili), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) c.p. siano commessi dal genitore o dal tutore. L’art. 14, ampiamente modificato in sede referente interviene, con la finalità di apprestare una maggiore tutela ai minori, sulle circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.) e introduce due nuove aggravanti specifiche rispettivamente per il delitto di atti osceni e per il delitto di violenza sessuale. La medesima disposizione interviene inoltre, con portata estensiva, sulla fattispecie del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), facendo riferimento al mancato adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria (piuttosto che, come nel testo attuale, degli obblighi civili derivanti da una sentenza di condanna) ed estendendo la fattispecie di cui al secondo comma ai provvedimenti, oltre che del giudice civile, anche del giudice amministrativo o contabile.L’art. 15 introduce il minimo edittale per la reclusione in caso di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), inserisce tale reato tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p) e prevede nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato (art. 380 c.p.p.).L’art. 16 introduce nuove circostanze aggravanti specifiche per il delitto di furto (art. 625 c.p.) e di rapina (art. 628 c.p.) e, con riferimento a tale ultima fattispecie di reato, a seguito dell’approvazione di un emendamento in sede referente, introduce nuovi criteri per il caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. L’art. 17 prevede l’aggravante comune della c.d. minorata difesa tra le circostanze aggravanti del delitto di truffa (art. 640 c.p.). L’art. 18 inasprisce la pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore (contestualmente disciplinando ulteriori aggravanti ed attenuanti specifiche) e introduce la nuova fattispecie di reato della Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.L’art. 19, modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulle aggravanti per il reato di porto illegale di armi (art. 4, co. 2°, L. 895/1967), e per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti ad offendere (art. 4, co. 6°, L. 110/1975).
L’art. 20 affida a un regolamento del ministro dell’interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino) che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.
L’art. 21 novella il T.U. sull’immigrazione, introducendo la nuova contravvenzione dell’Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontiera); la medesima disposizione interviene sul procedimento applicabile, disciplina l’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per il medesimo reato, prevede la sentenza di non luogo a procedere nei casi di esecuzione del respingimento o dell’espulsione, disciplina gli effetti sul procedimento della presentazione di una domanda di protezione internazionale e, infine, estende al caso di condanna per il reato in esame la facoltà per il giudice di sostituire la pena dell’ammenda con l’espulsione. L’art. 22, modificando il D.lgs. 274/2000, attribuisce alla competenza del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Esso, inoltre, introduce un nuovo modello di procedimento davanti al medesimo giudice di pace e prevede l’applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell’espulsione nei casi previsti dalla legge.
L’art. 23, modificato nel corso dell’esame in sede referente, novellando il D.Lgs. 490/1994, attribuisce al prefetto, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri avvalendosi dei gruppi interforze di cui all’art. 5, co. 3, del D.M. 14 marzo 2003. Le modalità per il rilascio delle relative comunicazioni e informazioni sono rimesse a un regolamento di delegificazione da emanare entro tre mesi.
L’art. 24, novellando il D.L. 629/1982, ricomprende i soggetti contemplati dalla normativa c.d. antiriciclaggio nell’elenco dei soggetti presso i quali l’Alto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso. L’art. 25 estende l’applicazione della L. 575/1965 (relativa alle misure di prevenzione antimafia) ai soggetti indiziati di trasferimento fraudolento di valori e modifica la rubrica della medesima legge aggiungendo il riferimento alle organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso l’art. 26, recante modifiche al c.p.c. in materia di misure cautelari personali.
L’art. 27 integra il catalogo dei beni di cui può essere vietato il possesso o l’utilizzo ai sensi dell’art. 4 L. 1423/1956. L’art. 28,novellando ulteriormentela richiamata L. 575/1965, interviene sui poteri del questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui al sopra richiamato art. 4 L. 1423/1956, estende alcune competenze in materia di procedimenti di prevenzione al direttore della Direzione investigativa antimafia e chiarisce la procura competente all’attivazione di una serie di poteri di impulso previsti dalla medesima legge. L’art. 29, novellando l’art. 12-sexies del D.L. 306/1992, relativo alla c.d. confisca di valori ingiustificati, interviene in particolare sui criteri per determinare il valore delle utilità da confiscare nel caso di “confisca per equivalente”; l’art. 30 interviene sulla disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione previsti dall’art. 34 L. 55/1990; l’art. 31, novellando le disp. att. cod. pen., stabilisce specifiche modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene e, nel caso di sequestro avente ad oggetto aziende o società, prevede la nomina di un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo nazionale degli amministratori giudiziari, la cui istituzione costituisce oggetto della delega contenuta nel successivo art. 32. Tale ultima disposizione, nel testo emendato nel corso dell’esame in sede referente, novella la L. 565/1975, in particolare esplicitando che la nomina dell’amministratore dei beni sequestrati e confiscati debba avvenire unicamente nell’ambito del nuovo Albo (articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale), e intervenendo su profili ulteriori, anche di carattere fiscale.La disposizione precisa, inoltre, che, nel caso di sequestro avente ad oggetto aziende, l’amministratore giudiziario dev’essere scelto nell’ambito della sezione di esperti in gestione aziendale e, in tal caso, interviene sulle modalità di gestione dell’azienda.Anche l’art. 33 novella la L. 575/1975, intervenendo in particolare sulla disciplina della custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia.L’art. 34, modificato nel corso dell’esame in sede referente, novella l’art. 38 del c.d. codice dei contratti pubblici, al fine di escludere dalla partecipazione alle gare soggetti specificamente indicati, i quali, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravate, risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli artt. 371-bis (False informazioni al P.M.), 372 (Falsa testimonianza) e 378 (Favoreggiamento personale) c.p.; la medesima disposizione esclude l’applicazione dei requisiti di ordine generale indicati dal medesimo art. 38 rispetto alle aziende o società oggetto di sequestro e confisca antimafia affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.L’art. 35, novellando la L. 575/1965, modifica il procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. L’art. 36, novellando il D.L. 151/2008, contiene limiti ulteriori alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, al fine di escludere l’attribuzione dei medesimi a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata.L’art. 36-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’art. 2-bis della L. 575/1965 (attraverso una novella all’art. 10 del D.L. 92/2008, che ha modificato tale disposizione), al fine di prevedere che, nei confronti dei soggetti ai quali essa si applica, le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate, oltre che disgiuntamente, anche indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione. L’art. 37, novellando la L. 512/1999, attribuisce agli enti esclusivamente la possibilità di ottenere, a carico del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia, un rimborso delle spese processuali. L’art. 38 prevede la sospensione cautelativa dell’attività (nonché, in presenza di sentenza irrevocabile, lo scioglimento) di associazioni e altre organizzazioni la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo. L’art. 39 modifica la disciplina del regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, in particolare ampliandone i presupposti di applicazione, attribuendo anche al Ministero dell’interno il potere di iniziativa per l’adozione del decreto ministeriale che lo dispone, intervenendo sulla durata, sulla proroga, sulla revoca anticipata e sulla procedura di impugnazione del medesimo provvedimento, e, infine, inasprendo ulteriormente il contenuto delle restrizioni. L’art. 40 punisce con la reclusione chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.L’art. 41, interamente riscritto nel corso dell’esame in sede referente, interviene a fini di coordinamento normativo sull’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (L. 354/1975), come da ultimo modificato dal D.L. 11/2009 (conv. con modif., dalla L. 38/2009). La modifica è relativa alle condizioni per l’accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti e internati per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).
L’art 42, co. 1, subordina l’iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Il co. 2 modifica i requisiti dell’alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richieda il ricongiungimento familiare.
L’art. 43 obbliga gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) ad acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano (entro 12 ore) una apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria.
L’art. 44 modifica alcune disposizioni del D.lgs. 231/2007, relative, in particolare, all’attività della Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia.
L’art. 45, co. 1, reca numerose modifiche al Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
La lett. a) modifica l’art. 4, co. 3, prevedendo che sia sufficiente una condanna non definitiva per uno dei reati ivi elencati a impedire l’ammissione in Italia, o la condanna definitiva per determinati reati in materia di tutela del diritto di autore e per contraffazione di marchi o prodotti industriali.
La lett. b) sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo (tra gli 80 e i 200 euro) da fissarsi con decreto del Ministro dell’economia.
La lett. b-bis), introdotta in sede referente, modifica l’art. 5, co. 4, prevedendo un unico termine (60 giorni prima della scadenza) per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
La lett. c) modifica l’art. 5, co. 5-bis, inserendo, tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, le condanne per reati rispetto ai quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
La lett. d) prevede che il permesso di soggiorno sia rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’art. 29, co. 1-ter, TU, introdotto dal comma in esame (vedi oltre lett. o).
La lett. e) modifica l’art. 5, co. 8-bis, che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni la falsificazione dei documenti di ingresso e soggiorno, fissando la stessa pena anche per il mero utilizzatore di tali documenti.
La lett. f)modifica l’art. 6, co. 2, il quale prevede che, salve determinate eccezioni, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero. La lettera elimina dalle eccezioni all’obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all’accesso a pubblici servizi e vi inserisce quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al SSN.
La lett. g)aumenta la pena per la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o del permesso di soggiorno.
La lett. h) aggiunge un nuovo co. 2-bis all’art. 9, ai sensi del quale il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, da disciplinarsi con decreto ministeriale.
La lett. h-bis), introdotta nel corso dell’esame in sede referente, modificando l’art. 14, co. 5, introduce la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, il periodo di trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE), fino ad un massimo complessivo di 180 giorni. In virtù del comma 1-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, la nuova disciplina si applica anche agli stranieri già trattenuti nei CIE alla data di entrata in vigore della legge.
La lett. i) reca una riformulazione, nel complesso più restrittiva, dei reati legati all’inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato di cui all’art. 14 TU.
La lett. l) istituisce, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri, cui è assegnato la metà del gettito del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla precedente lett. b).
La lett. m)precisa, all’art. 16 TU, le condizioni per l’irrogazione da parte del giudice dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.
La lett. m-bis), introdotta nel corso dell’esame in referente, limita il divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana, previsto dall’art. 19, co. 2, lett. c), ai parenti entro il secondo grado (in luogo dei parenti entro il quarto grado).
La lett. n)estende, all’art. 22, agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La lett. o)integra l’art. 27 sulle tipologie di lavoratori c.d. “fuori quota”, sostituendo la richiesta di nulla osta al lavoro con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori, quali dirigenti, tecnici, professori universitari e personale specializzato.
Le lett. da p) a r)modificano l’art. 29, disponendo:
§ il divieto di ricongiungimento del familiare che sia coniugato con un cittadino straniero, regolarmente soggiornante, che abbia altro coniuge;
§ ai fini del ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia, che il figlio sia regolarmente soggiornante con l’altro genitore; è eliminato il riferimento al fatto che la dimostrazione del possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito possa essere assolta entro un anno dall’ingresso in Italia;
§ che il nulla osta al ricongiungimento familiare debba essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta; è eliminata la possibilità che, trascorsi i 180 giorni, l’interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
La lett. s)modifica l’art. 32, co. 1-bis, concernente il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età, prevedendo che questi per avere diritto al permesso di soggiorno debbano risultare affidati ad una famiglia, ovvero sottoposti a tutela.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata soppressa la lett. t), che modificava l’art. 35 in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, abrogando la disposizione secondo la quale l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non comporta la sua segnalazione all’autorità.
Il comma 2 specifica che non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in attuazione di quanto previsto dalla lettera o) del comma 1 che ha sostituito la richiesta di nulla osta al lavoro con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori (dirigenti, professori, lavoratori specializzati).
Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso l’art. 46, recante disposizioni sull’uso di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.
L’art. 47, novellando il testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), vi introduce la definizione del concetto di “integrazione” e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l’obbligo per lo straniero di stipulare un “accordo di integrazione”, articolato su crediti, la cui disciplina è rimessa a un emanando regolamento. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello straniero.
L’art. 48 interviene sulla disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del T.U. dell’immigrazione, in particolare ridefinendo le condotte che ne integrano la fattispecie (differenziate essenzialmente per le modalità con cui vengono effettuate), modificando le pene e intervenendo sulle aggravanti. La medesima disposizione, inoltre, oltre a confermare l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza e della confisca del mezzo di trasporto, in relazione al reato compiuto con particolari modalità (di cui al c. 3), prevede, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la regola dell’applicazione della custodia cautelare in carcere. L’art. 49, in tema di durata delle indagini preliminari, inserisce il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in presenza di determinate modalità, tra quelli per i quali il termine di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (art. 407 c.p.p.).
L’art. 50, co. 1, introduce l’obbligo per le persone senza fissa dimora, che chiedono l’iscrizione nelcomune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del domicilio. Il co. 2 istituisce presso il Ministero dell’interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.
L’art. 51 modifica il Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989) in materia di cancellazione anagrafica dello straniero.
L’art. 52, interamente riformulato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze dell’ordine eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal prefetto. I requisiti per l’iscrizione e gli ambiti operativi della disciplina sono rimessi a un decreto ministeriale.
L’art. 53 dispone che le disposizioni relative al rimpatrio assistito possono essere estese anche ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell’interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
L’art. 54, modificato nel corso dell’esame in sede referente, novella varie disposizioni del codice della strada prevedendo, nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartenga a persona estranea al reato (artt. 186 e 187); prevedendo la confisca amministrativa del veicolo, nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, nonché la sospensione della patente di guida per un anno (art. 193) e disciplinando il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida (nuovo art. 219-bis). L’art. 55 interviene sul T.U. in materia di stupefacenti per prolungare il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti, nonché la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti. L’art. 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida (art. 120 codice strada) e introduce inoltre il divieto di guidare autoveicoli con potenza specifica superiore alla misura indicata, per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida, nei confronti delle persone sottoposte alla sanzione amministrativa del divieto di conseguire la patente, per la commissione di illeciti amministrativi connessi con il possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’art. 57 modifica la disciplina del Fondo contro l’incidentalità notturna, prevede l’aggravante della guida notturna per i reati di guida sotto l’influenza di alcool e di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aumenta negli stessi casi le sanzioni amministrative previste per una serie di altri illeciti, prevedendo inoltre che l’incremento della sanzione amministrativa sia destinato, attraverso riassegnazione, al Fondo contro l’incidentalità notturna. L’art. 58, modificato nel corso dell’esame in sede referente attraverso l’integrazione del catalogo di reati da esso contemplato, introduce una nuova circostanza attenuante applicabile in relazione ai medesimi reati nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
L’art. 59 inserisce nel D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, un nuovo art. 24-ter, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati soppressi gli articoli 60 e 61 (relativi rispettivamente alla repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo Internet e alla riapertura di termini relativi a taluni programmi in materia edilizia).
L’art. 62 modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso, introducendo in particolare l’incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento e alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dell’ente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamento di questi ultimi con la criminalità mafiosa. Le Commissioni di merito hanno modificato il solo comma 10, con riguardo alla data delle elezioni degli organi sciolti.
L’art. 63 destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all’assistenza e previdenza del personale, oltre che dei Corpi già previsti, anche della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all’entità dell’ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi. L’art. 64 introduce una nuova circostanza aggravante dei delitti di lesioni e omicidio preterintenzionale, se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite, e stabilisce che le aggravanti previste da tale disposizione si applicano anche al delitto di mutilazioni genitali femminili (art. 585 c.p.).
L’art. 65 rivaluta direttamente l’entità delle pene pecuniarie previste da alcune disposizioni del codice penale e della legge n. 689 del 1981 e reca una delega per l’adeguamento complessivo delle sanzioni penali pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.
L’art. 66, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Il d.d.l. originario presentato dal Governo al Senato (A.S. 733) reca la relazione illustrativa e la relazione tecnica.
La maggior parte delle disposizioni interviene con la tecnica della novellazione su fonti di rango primario, il che giustifica l’intervento con legge.
Il provvedimento è riconducibile alle seguenti materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo, comma, Cost.:
§ diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (lettera a));
§ immigrazione (lettera b));
§ ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (lettera h));
§ cittadinanza, stato civile e anagrafi (lettera i));
§ giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (lettera l));
§ tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s)).
L’art. 32, c. 3, reca una norma di delega al Governo per l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari; la disposizione definisce, alle lettere a)-d), l’oggetto della delega, ma si limita a determinare i principi e criteri direttivi solo in ordine alla liquidazione dei compensi professionali, di cui alla lettera d). Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso in data 29 aprile, ha rilevato in proposito la necessità di esplicitare formalmente i principi e criteri direttivi connessi all’oggetto della delega.
Con riguardo all’art. 45, co. 1, lett. h), si ricorda che la disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo recepisce la direttiva 2003/109/CE. Questa, pur non contemplando tra le condizioni per il rilascio del permesso il superamento di un test di lingua, dà facoltà agli Stati membri di “esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale” (art. 5, co. 2), senza però operare nessuna discriminazione, comprese quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo).
Con riguardo all’art. 45, co. 1, lett. h-bis), si ricorda la recente direttiva europea sui rimpatri (n. 2008/115/CE), che reca disposizoni anche in ordine al trattenimento degli stranieri in attesa del rimpatrio.
La direttiva prevede, tra l’altro, che:
§ il rimpatrio dei clandestini riguarda tutti i casi di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno stato, con alcune eccezioni per motivi umanitari;
§ l'immigrato illegale cui è stato imposto di lasciare lo Stato può avere la libertà di andarsene volontariamente, e gli deve essere concesso il tempo per farlo: la coercizione può essere utilizzata solo se ci sono rischi di fuga, oppure per motivi di ordine pubblico;
§ il trattenimento, ammesso solo se non sia possibile ricorrere ad altri mezzi, è previsto per la preparazione delle procedure di rimpatrio ed è disposto, in particolare, nel caso di pericolo di fuga o se l’interessato ostacola il rimpatrio; richiede una deliberazione scritta e motivata; deve essere inoltre il più possibile breve, non oltre i 6 mesi;
§ è prevista però la possibilità di estendere tale periodo di altri 12 mesi in casi specifici e, segnatamente, di mancata cooperazione da parte del cittadino interessato e ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi (art. 15, par. 6);
§ la detenzione si deve svolgere in strutture specifiche.
Con riguardo all’art. 45, co. 1, lett. l), si ricorda che con la decisione n. 575/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
Con riferimento all’articolo 4, si segnala che il Consiglio giustizia e affari interni del 27 ottobre 2008 ha individuato nei matrimoni fittizi con cittadini di paesi terzi una delle forme di abuso del diritto alla libera circolazione delle persone nel territorio dell’UE, come garantito dalla direttiva 2004/38/CE, sollecitando gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi necessari per contrastare tali fenomeni,
Relativamente all’articolo 5, merita ricordare il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea” (COM(2008)360) presentato dalla Commissione europea il 17 giugno 2008 con il quale si prevedono interventi volti a migliorare e armonizzare la definizione, a livello UE, degli standard di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo. In questo quadro si inserisce la proposta di regolamento (COM(2009)66) relativa alla creazione di un Ufficio europeo in materia d’asilo volto a fornire sostegno agli Stati membri nella cooperazione pratica in materia d’asilo e protezione internazionale.
Con riguardo all’articolo 14, si segnala che nella raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, del 3 febbraio 2009, il Parlamento europeo, tra le altre cose, chiede che si consideri circostanza aggravante il compimento di reati ai danni di minori in un contesto familiare, educativo o professionale e di volontariato.
Relativamente all’articolo 18, la risoluzione del Parlamento europeo ”Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” sollecita interventi che affrontino il problema della sottrazione internazionale dei minori e introducano misure adeguate per la ricerca dei bambini scomparsi o sequestrati.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 21, si ricorda che le più recenti iniziative dell’UE in materia di contrasto all’immigrazione clandestina prevedono, da un lato, l’introduzione di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio dell’UE e, dall’altro, il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione, anche tramite il potenziamento degli strumenti esistenti , a partire da Frontex.
Relativamente all’articolo 38, si segnala che il Consiglio giustizia e affari interni dell’8 luglio 2008 nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di un rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento terroristici. Si ricorda inoltre che il 27 gennaio 2009 il Consiglio ha provveduto alla revisione della lista di persone, gruppi ed entità cui si applicano misure restrittive per combattere il terrorismo, aggiornando l’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC e alla revisione della lista prevista dal regolamento (CE) n. 2580/2001 nella quale vengono indicate le persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive specifiche (congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche).
Riguardo all’articolo 44, il miglioramento della collaborazione tra le Unità di indagine finanziaria è auspicato nella Strategia riveduta per la lotta al finanziamento del terrorismo, adottata dal Consiglio il 24 luglio 2008.
Per quanto riguarda la disciplina dell’immigrazione di cui all’articolo 45, si segnala che è attualmente all’esame delle istituzioni europee una proposta di direttiva (COM(2007)638), che istituisce una procedura unica per la richiesta di permesso unico di residenza e lavoro e stabilisce un insieme comune di diritti per i lavoratori dei paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Quanto all’entità dei contributi per il rilascio del permesso di soggiorno nei diversi Stati membri, alle condizioni di integrazione e ai requisiti in materia di alloggio, oggetto di uno studio comparativo della legislazione degli Stati membri dell’UE in materia di immigrazione legale, la relazione sulla applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare (COM(2008)610) presentata dalla Commissione europea nell’ottobre 2008, rileva, tra le altre cose, che in tutti gli Stati membri, fuorché Italia e Portogallo, i richiedenti devono pagare dei diritti.
Due procedure di infrazione risultano tuttora aperte nei confronti dell’Italia in materia di immigrazione: la procedura n. 2006/2075, per mancato rispetto del regolamento (CE) 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (parere motivato del 6 maggio 2008) e la procedura n. 2006/2126 relativa alla non conformità con il diritto comunitario dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 286/1998 che impone a chi ospita uno straniero o apolide l’obbligo di dichiararne la presenza entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza (Parere motivato 27 novembre 2008).
Relativamente alle modifiche al codice della strada di cui all’articolo 54 si segnala che è attualmente all’esame delle Istituzioni europee una proposta di direttiva intesa ad agevolare l’applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)151), con particolare riferimento alle infrazioni connesse all’eccesso di velocità e alla guida in stato di ebbrezza.
L’art. 9-bis, co. 3, rimette a un D.M. la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo.
Sull’art. 32, c. 3, che reca una norma di delega al Governo per l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, si rinvia alla voce Rispetto degli altri princìpi costituzionali. Si segnala inoltre che il c. 5 della medesima disposizione demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la disciplina della tenuta e pubblicazione dell’Albo degli amministratori giudiziari nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
L’art. 47 rimette a un regolamento governativo la disciplina dell’Accordo di integrazione e la sua articolazione in crediti. Potendo dar luogo all’espulsione, tale disciplina sembra incidere sulle condizioni di permanenza dello straniero. Queste ultime, in mancanza di specifiche indicazioni legislative, risultano dunque non più interamente definite per legge, ma almeno in parte rimesse all’emanando regolamento. Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso in data 29 aprile, ha rilevato in proposito che dovrebbe valutarsi l’opportunità di verificare la congruità dello strumento normativo previsto dalla disposizione in esame, atteso che la stipula dell’accordo rappresenta una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
L’art. 52, co. 4, rimette a un D.M. la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni tra cittadini non armati di cui al medesimo articolo, nonché gli ambiti operativi della relativa disciplina e le modalità di tenuta dell’elenco.
L’art. 57, c. 2, lett. d), demanda ad un decreto interministeriale la fissazione delle modalità delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno delle violazioni notturne di alcune disposizioni sulla circolazione stradale e la definizione delle modalità di trasferimento della percentuale di ammenda destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
L’art. 65, c. 6, reca un’altra delega al Governo per l’adeguamento complessivo delle sanzioni penali pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.
Con riferimento agli articoli 8, 9 e 10, che recano disposizioni unificate dalla finalità di inasprire le sanzioni per condotte lesive del decoro urbano, come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 29 aprile, dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire il rapporto di tali disposizioni con le norme vigenti che già prevedono sanzioni, peraltro inferiori, per fattispecie assimilabili a quelle descritte, quali quelle dettate dalla normativa penale in materia ambientale (articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice ambientale), con riguardo all’abbandono o deposito abusivo di determinate categorie di rifiuti, ovvero dall’articolo 15 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che già vieta di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” (lettera f), nonché “di gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa” (lettera i);
Ai fini del coordinamento dell’art. 24 con il D.lgs. 231/2007, il riferimento ai soggetti “di cui al capo III” andrebbe sostituito con quello ai soggetti “di cui al capo III del titolo I” di tale ultimo provvedimento.
Con riferimento all’art. 42, co.1, che subordina l’iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, sembra opportuno – come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 29 aprile – procedere ad un coordinamento della disposizione con l’obbligo generale di iscrizione all’anagrafe previsto dall’art. 2 della L. 1228/1954, considerato anche che all’iscrizione è correlato l’esercizio di diritti civili e politici.
Occorre valutare l’art. 63, c. 2, che interviene testualmente su una fonte di rango subordinato alla legge (il regolamento attuativo del codice della strada), alla luce del punto 3, lettera e), della circolare dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, (recante le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi), in base al quale “non si ricorre all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi”.
Con riguardo all’art. 4, si ricorda che è attualmente in corso, presso la I Commissione della Camera in sede referente, l’esame congiunto di dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare, recanti modifiche alla vigente disciplina della cittadinanza (A.C. 103 ed abb).
Con riferimento poi all’intervento recato dall’art. 15 sul delitto di violazione di domicilio si richiama l’art. 16 dell’A.C. 1415-A in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (attualmente all’esame dell’Assemblea), volto ad estendere l’ambito applicativo della fattispecie di reato.
Si segnala preliminarmente che, in vari casi, articoli differenti del disegno di legge novellano una medesima disposizione. Tali casi, e gli eventuali problemi di coordinamento, sono segnalati nelle schede di lettura.
Con riferimento all’art. 3, che novella l’art. 36, c. 1,della L. n. 104 del 1992, occorre valutare l’opportunità della sostituzione del riferimento alla "persona handicappata" con quello alla "persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale" (che non coincide con la definizione di persona handicappata recata dall’art. 3 della legge n. 104 del 1992), tenuto conto della collocazione della disposizione nell’ambito della medesima legge n. 104 del 1992 e del fatto che il successivo c. 2 dell’art. 36 mantiene il riferimento alla “persona handicappata”.
Con riferimento all’art. 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che configura una fattispecie di reato per i casi in cui si dia alloggio ovvero si ceda anche in locazione un immobile “ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”, dovrebbe chiarirsi – come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 29 aprile – la fattispecie penale operi solo in presenza di un contratto di locazione, come sembrerebbe desumibile dal tenore letterale della disposizione.
All’art. 7, comma 1, lettera a), che nel testo introdotto nel corso dell’esame in sede referente, configura un’aggravante relativa al reato di danneggiamento nel casi in cui la condotta abbia ad oggetto “immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati” – dovrebbe precisarsi, come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 29 aprile, la portata della locuzione “risultano ultimati”, potenzialmente riferibile a tutti gli immobili esistenti.
All’art. 33 occorre valutare se esplicitare qual è l’autorità giudiziaria competente ad affidare in custodia giudiziale i beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia.
Con riferimento all’art. 36, occorre valutare se modificare la formulazione della disposizione, al fine di chiarire se il limite introdotto del quarto grado riguardi solo i rapporti di affinità o anche quelli di parentela.
Con riferimento all’art. 36-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, apparirebbe opportuno – come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 29 aprile – piuttosto che modificare il D.L. 92/2008, che ha novellato l’art. 2-bis, della legge 575/1965, novellare direttamente tale ultima disposizione.
Con riferimento all’art. 57, occorre valutare se modificare la rubrica (Fondo contro l’incidentalità notturna), al fine di tener conto del più ampio contenuto della disposizione.
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