Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Istituti tecnici e professionali ' Organi collegiali interni
Riferimenti:
SCH.DEC 133/XVI     
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 5
Data: 01/03/2010
Descrittori:
COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI   FORMAZIONE PROFESSIONALE
ISTRUZIONE SCIENTIFICA E TECNICA   STATI ESTERI

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

Istituti tecnici e professionali – Organi collegiali interni

(26 febbraio 2010)

 

 

Francia

Normativa

In Francia esiste una ripartizione delle competenze tra lo Stato e le collettività territoriali (Dipartimenti e Regioni) in materia di insegnamento, codificate nel Code de l’Education

Nella seconda parte legislativa, il Codicededica il Libro III a ”l’organizzazione degli insegnamenti scolastici” con alcune disposizioni comuni a tutti gli insegnamenti (Articoli da L311-1 a L311-7) e, in particolare, agli insegnamenti di secondo grado (Articoli da  L331-1 a L331-8).

Anche per quanto riguarda, in modo specifico, le formazioni tecnologiche e professionali, il Codice detta alcune disposizioni comuni (Articoli da  L335-1 a L335-17). In particolare l’art. L335-8 dispone che:

 

“Le strutture dell’insegnamento, i programmi e la statuizione degli studi rilevanti ai fini degli insegnamenti tecnologici e professionali sono stabiliti e periodicamente rivisti in funzione dei risultati ottenuti, dell’evoluzione della società e del progresso scientifico, tecnico, economico e sociale.

A tal fine,  viene organizzata una concertazione tra lo Stato, le compagnie consolari, le camere dei mestieri, le camere dell’agricoltura, le organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, le organizzazioni delle famiglie e i rappresentanti degli insegnanti.

A livello regionale, tale concertazione viene realizzata in seno ai comitati regionali di coordinamento dell’occupazione e della formazione professionale, mentre, per le formazioni assicurate dagli istituti di insegnamento superiore, essa viene attuata nel quadro dei consigli accademici dell’Educazione nazionale.”

 

Il Codice prevede, inoltre, disposizioni specifiche per le formazioni tecnologiche  (Articoli  da L336-1 a L336-2), per le formazioni professionali (Articoli da L337-1 a L337-4) e per l’insegnamento in agricoltura (Art. L341-1).

Per quanto riguarda il settore pubblico, in Francia gli istituti pubblici d’insegnamento possono essere locali, municipali o dipartimentali. Per l’attuazione dei loro compiti di formazione continua o di formazione e di inserimento professionale, gli istituti scolastici pubblici possono anche associarsi in gruppi (groupements) di istituti, alle condizioni


stabilite con apposito decreto, o costituire, per una durata determinata, un gruppo di interesse pubblico. Gruppi di interesse pubblico possono anche essere costituiti a tal fine tra lo Stato ed enti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato.

In ogni istituto pubblico d’insegnamento è istituito un Consiglio pedagogico (Art. L 421-5). Tale Consiglio, presieduto dal Capo dell’istituto, riunisce almeno un professore principale per ciascun livello d’insegnamento, almeno un professore per settore disciplinare, un consigliere principale di educazione (figura che sovrintende e vigila sulla vita scolastica ed è l’intermediario tra allievi, genitori e insegnanti, direzione e amministrazione dell’istituto) e, nel caso di alcune scuole tecniche e di formazione professionale, il capo dei lavori. Il Codice non prevede ulteriori articolazioni in seno al Consiglio pedagogico. Il Consiglio ha il compito di favorire la concertazione tra i professori, in particolare per coordinare i diversi insegnamenti, l’attribuzione dei voti e la valutazione delle attività scolastiche. Il Consiglio prepara la parte pedagogica del progetto d’istituto (Art. L401-1), approvato al termine di un’ampia concertazione non solo con i membri e le istanze della comunità educativa, ma anche con altri soggetti esterni all’istituto (collettività territoriali, imprese, centri di orientamento e d’informazione, etc.).

Gli istituti scolastici (Art. L421-7) organizzano, inoltre, contatti e scambi con il loro ambiente economico, culturale e sociale. I collegi, i licei e i centri di formazione per l’apprendistato, pubblici e anche privati sotto contratto, competenti per l’educazione nazionale, l’insegnamento agricolo o altri insegnamenti specifici, possono associarsi all’interno di reti, a livello di bacino di formazione, per facilitare i percorsi scolastici, permettere un’offerta di formazione coerente, dare attuazione a progetti comuni e a politiche di partenariato in collegamento con le collettività territoriali ed il relativo ambiente economico, culturale e sociale.

Commissioni professionali consultive possono essere costituite, per ogni settore di attività professionale, presso il Ministère de l’Education o presso altri ministeri interessati alle attività di formazione professionale (iniziale e continua) e agli insegnamenti tecnologici, (Articoli da D335-33  a D335-37). Ogni commissione (Art. D335-34) è composta da rappresentanti, in pari numero, di datori di lavoro e di lavoratori del settore; da rappresentanti dei poteri pubblici, designati dai ministri interessati; da personalità qualificate per le loro attività professionali, appartenenti sia al settore pubblico che al privato e tra questi, rappresentanti del personale insegnante e delle camere di commercio e industria, delle camere dei mestieri e dell’artigianato o delle camere dell’agricoltura. In caso di questioni riguardanti più settori di attività, può essere costituito un Gruppo di lavoro interprofessionale.

Le commissioni professionali consultive formulano pareri e proposte a partire dallo studio delle qualifiche professionali (Art. D335-35): sulla definizione, il contenuto e l’evoluzione delle formazioni nei settori professionali di loro competenza; sullo sviluppo dei metodi di formazione in funzione dell’evoluzione degli sbocchi professionali e dei bisogni della branca di attività considerata; sulle questioni di ordine tecnico e pedagogico collegati all’elaborazione e all’applicazione dei programmi, dei metodi di formazione e alla loro statuizione. Le commissioni possono essere investite di qualsiasi questione generale o particolare riguardanti gli insegnamenti tecnologici e le formazioni professionali di competenza del ministero presso il quale esse sono istituite.  

Nessun diploma dell’insegnamento tecnologico e professionale può essere creato o modificato senza il parere di tali Commissioni.

 

 

Documentazione

Per una descrizione complessiva del sistema educativo francese sono consultabili sul sito web del Ministère de l’Education le schede on line relative a Le système éducatif. Tra queste, le schede su Les structures de consultation riguardano le diverse istanze consultive che guidano e orientano le istanze decisionali in materia di istruzione, a livello nazionale, regionale, accademico e dipartimentale. Per una descrizione del sistema di concertazione ai fini del “Progetto di Istituto”nei collegi, nei licei d’insegnamento generale e tecnologici e nei licei professionali si segnala, sempre sul sito web del Ministero, la scheda su Le projet d’établissement.

 

Germania

Normativa

L’organizzazione e le caratteristiche degli organi collegiali sono determinate dalla normativa emanata dai singoli Landër. Nonostante i collegi dei docenti e d’istituto siano previsti in tutti i Länder, il loro nome, la composizione e le funzioni previste variano in ogni stato. La partecipazione di rappresentanti delle realtà economiche negli organi scolastici è raramente prevista e si limita alle scuole professionali (Berufsschulen).

A Berlino, la Schulgesetz del Land regola l’organizzazione e il funzionamento delle scuole di ogni grado e tipologia, e prevede in diversi casi la partecipazione di soggetti esterni alla scuola negli organi collegiali e consultivi.

Per quanto riguarda gli organi collegiali a livello di istituto, due disposizioni della legge sono dedicate rispettivamente alla Schulkonferenz (collegio d’istituto) e ai collegi dei docenti (Konferenzen der Lehrkräfte). L’art. 77, comma 2, stabilisce che, in relazione agli Oberstufezentren (scuole professionali nelle quali sono presenti più indirizzi di studio), tra i componenti della Schulkonferenz siano previsti anche un rappresentante delle organizzazioni sindacali e uno delle organizzazioni datoriali. L’art. 82 prevede nel collegio generale dei docenti (Gesamtkonferenz der Lerkräfte) delle scuole professionali la presenza di due rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, mentre questa non è contemplata nelle articolazioni più specifiche delle assemblee dei docenti, quelle per materia e per classe, da cui sono appunto esclusi contributi esterni.

A livello superiore rispetto alla scuola, la partecipazione dei sindacati e degli imprenditori è prevista nel Beirat Berufliche Schulen (Comitato delle scuole professionali), un organo di livello statale che ha compiti consultivi nell’ambito delle materie concernenti il funzionamento dell’educazione al lavoro (§113). Il comitato nomina i rappresentanti di lavoratori e imprenditori che partecipano ai lavori del Landesschulbeirat (comitato scolastico statale), al qual inoltre partecipano rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli impiegati, degli imprenditori e degli artigiani (§115). Il comitato statale è un organo consultivo del Senat (governo del Land).

Documentazione

La Conferenza dei Ministri della Cultura (Kulturministerkonferenz) riunisce i ministri con competenze in campo educativo per tutti i Länder. Sul sito vengono offerte sintesi aggiornate riguardo al complesso sistema scolastico tedesco e i link alle leggi statali che regolano la materia.

Sul sito di Eurydice sono presenti i rapporti sul sistema educativo prodotti dalla Conferenza dei Ministri della cultura, in inglese e in tedesco (rapporto leggermente più aggiornato). La parte 2.7 riguarda gli organi collegiali, ed in particolare nel 2.7.2 si sottolinea come la partecipazione di rappresentanti della realtà economica locale sia maggiormente diffusa a livello di organismi consultivi statali.

 

Spagna

Normativa

Gli organi collegiali della scuola sono disciplinati, in via generale, agli artt. 126-130 della Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

Con riferimento agli istituti di formazione professionale, gli organi interni delle scuole tecniche sono disciplinati dagli artt. 12 e ss. del Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional, in attuazione dell’art. 11 della Ley organica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Di particolare interesse è l'art 14 del decreto, riguardante il Consejo social, che può essere considerato come un organo di raccordo tra scuola e territorio (letteralmente “organo di partecipazione della società nei centri integrati di formazione professionale”), composto per un terzo da rappresentanti della scuola, un terzo da rappresentanti delle amministrazioni territoriali competenti, statali e regionali ed un terzo da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

Il Consejo social svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

-         stabilire le direttive per l’elaborazione del progetto funzionale del centro e approvare tale progetto;

-         approvare il bilancio annuale;

-         seguire le attività del centro, assicurando la qualità e il rendimento dei servizi;

-         emettere un parere preventivo sulla nomina del direttore del centro.

 

Il Collegio dei docenti (Claustro de profesores), invece, nell’ambito delle disposizioni citate, non presenta articolazioni interne.