Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi D.Lgs. n. 19 settembre 2012, n. 169 Esito pareri
Riferimenti:
SCH.DEC 321/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 430    Progressivo: 1
Data: 18/10/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

D.Lgs. n. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

n. 430/1

 

18 ottobre 2012


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – *st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0696a.doc

 


INDICE

 

Commento....................................................................................................................................................................... 1

Testo a fronte....................................................................................................................................................................... 5

 


Commento

La Commissione VI Finanze della Camera dei deputati, in data 1° agosto 2012, ha dato parere favorevole con osservazioni all’atto del Governo n. 486, recanteulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 141 del 2010, recante attuazione della direttiva n. 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il Governo ha dunque emanato il D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169 (G.U. 2 ottobre 2012, n. 230).

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Commissione, si rileva che:

§       è stato recepito il suggerimento della Commissione di evitare l’introduzione, all'articolo 125-bis del TUB, dell’ulteriore obbligo di indicare il tasso effettivo globale (TEG) accanto al tasso annuo effettivo globale (TAEG) nei contratti di credito (lettera a) del parere);

§       non è stato integrato nel senso indicato dalla Commissione l'articolo 122, comma 1, del TUB, che reca l’ambito applicativo della disciplina sul credito al consumo, e cioè col fine di escludere dall’operatività di detta normativa i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, salve alcune rilevanti eccezioni (ovvero applicando a tali tipi di contratti le tutele poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, tra cui gli obblighi precontrattuali, la disciplina delle comunicazioni del recesso del consumatore etc.). Di conseguenza, i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica restano sottoposti alla disciplina del credito al consumo recata dall’intero Titolo VI, Capo II del TUB (lettera b));

§       è stata recepita l’osservazione che suggeriva, con riferimento all’articolo 111 del TUB, la riformulazione dell’introdotto comma 3-bis, relativo alla prestazione congiunta delle attività di microcredito. Di conseguenza, la norma di legge prevede che gli operatori del microcredito, ove eroghino (in via non prevalente) finanziamenti a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, debbono esercitare congiuntamente questa attività e quella di finanziamento concesso per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (lettera c));

§       non è stato invece integrato l’articolo 112 del TUB secondo le osservazioni dalla Commissione, che suggeriva di ripristinare l’obbligo di iscrizione, per i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale, in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito, nonché di svolgere la relativa attività nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia. Resta dunque fermo che i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cd. “casse peota”) possono continuare a svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (lettera d));

§       si segnala che il D.Lgs. 169 del 2012 prevede la soppressione del comma 8 dell'articolo 128-quater del TUB, disposizione che consentiva agli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti in apposito registro di promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento anche senza preventiva iscrizione negli elenchi degli agenti e mediatori, in tal senso riproducendo lo schema di decreto n. 486. Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze della Camera, la quale rilevava invece l’opportunità di una riformulazione del predetto comma 8 al fine di limitare l'obbligo di doppia iscrizione, eliminandolo per il caso di svolgimento di attività di promozione e collocamento di contratti di credito e prescrivendolo per lo svolgimento di attività di conclusione dei contratti. Conseguentemente non è stata accolta la proposta di esonerare dal relativo esame i mediatori creditizi, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, anche se in possesso di specifici requisiti (primo paragrafo, lettera e));

§       rispetto allo schema n. 486, il D.Lgs. 169/2012 modifica l’articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010 in ordine all’entità del contributo richiesto per l’iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari all'elenco degli agenti in attività finanziaria. In conformità al parere espresso dalla Commissione Finanze, a tali soggetti è chiesto un contributo inferiore per l’iscrizione. Sempre accogliendo le osservazioni della Commissione, si è inteso favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché il coordinamento e la creazione di sinergie tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti in attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari(secondo e terzo paragrafo, lettera e));

§       il D.Lgs. 169/2012 ha integrato il comma 4-bis dell’articolo 17, ai sensi del quale vi è compatibilità tra l’agenzia in attività finanziaria e quella l’agenzia di assicurazione, nonché con l’attività di promotore finanziario; è stato parzialmente accolto il suggerimento della Commissione di integrare il predetto articolo 17 al fine di tener fermo, ove sussistente, l'obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi (lettera f)). Ai sensi del nuovo comma 4-ter, l’agenzia in attività finanziaria è invece incompatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e con l'attività di consulente finanziario o di società di consulenza finanziaria;

§       non è stata accolta la proposta, recata dall'osservazione di cui alla lettera e), di escludere dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria i promotori finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito; così come non è stata accolta la proposta di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall'esame per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi che debbano iscriversi nel predetto elenco, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, e che abbiano svolto attività di agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio; (lettera g)) ovvero agli agenti assicurativi e ai consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito (lettera h));

§       in ordine alle modifiche apportate all'articolo 128-decies del TUB (su trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e sui mediatori creditizi), il Governo ha accolto il suggerimento della Commissione di riformulare il comma 3. In particolare, sono temporaneamente (fino al 31 dicembre 2013) attribuiti alla Banca d'Italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda il controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, chiarendo che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari la Banca d'Italia può avvalersi della Guardia di finanza; sempre accogliendo i rilievi dalla Commissione, è stata resa obbligatoria l’istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007(lettera i));

§       di conseguenza, in conformità al parere espresso dalla Commissione, è stato disposto con norma primaria (in luogo dell’affidamento a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, articolo 128-decies, comma 4-bis del TUB) il trasferimento delle predette funzioni di controllo dalla Banca d'Italia all'Organismo competente per la gestione dell’elenco dei mediatori; analogamente, la disciplina primaria indica le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori (lettera l));

§       non sono state accolte le osservazioni della Commissione in merito alla modifica del comma 4 dell'articolo 128-quater del TUB (norma che disciplina gli agenti in attività finanziaria) volte a circoscrivere l'obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo. Dunque, l’obbligo di mandato esclusivo riguarda la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma o la prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane, conformemente a quanto già previsto dallo schema n. 486 (lettera m));

§       sono state accolte le proposte della Commissione di modifica dei termini entro cui le autorità competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme del titolo VI-bis del TUB, nonché del titolo IV del decreto 141 del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, (lettera n));

§       non è stata accolta la proposta della Commissione in ordine alla soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dell'articolo 136 del TUB (che disciplina il divieto degli esponenti apicali bancari di contrarre obbligazioni con la banca che amministra, dirige o controlla, salva specifica autorizzazione). La commissione ha rilevato l’opportunità di tale abrogazione in rapporto all’entrata in vigore, alla predetta data, delle Disposizioni in materia di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 53, comma 4, del medesimo TUB (lettera o));

§       come suggerito dalla Commissione, rispetto allo schema n. 486 è stato riformulato il comma 2 dell’articolo 6-bis del D.P.R. n. 180 del 1950 (che viene introdotto dal provvedimento in esame e disciplina l’applicazione delle norme sul credito al consumo anche ai finanziamenti erogati sotto forma di cessione di quota dello stipendio o della pensione). La Commissione, nel proprio parere, rilevava l’opportunità di chiarire che - ferma restando la previsione dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto 141 del 2010, ai sensi della quale non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi a finanziamenti in qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane SpA - i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono stipulare accordi con gli operatori sopra richiamati ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, con esclusione dell'attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono il finanziamento. L’articolo 6-bis, al comma 2 (come introdotto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 169/2012)reca una formulazione parzialmente diversa rispetto all’osservazione della Commissione: in luogo della stipula di accordi si prescrive che i soggetti eroganti i finanziamenti con cessione di quote possano fare ricorso, in fase di distribuzione del servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione. In tali ipotesi, i terzi devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi: deve infatti trattarsi di banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli appositi elenchi ed operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente (lettera p)).

§       è stata accoltala proposta di riformulazione dell’articolo 43 del citato D.P.R. n. 180/1950; di conseguenza, per effetto delle nuove norme l'INPS, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo status di lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, sia nel caso si tratti di dipendenti pubblici che di dipendenti privati. Tale norma supera dunque la prassi contraria in materia tuttora seguita dall'INPS (lettera q));

§       con gli articoli da 21 a 27 del D.Lgs. 169 del 2012 sono state accolte le ultime due osservazioni formulate dalla Commissione Finanze nel parere sullo schema di decreto n. 486 (lettere r) ed s)); in particolare, sono state inserite anche le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (di cui all'articolo 30-ter e ss.gg. del D.Lgs. n.141 del 2010) ed è stata prevista, alla luce delle nuove norme, la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi, per la gestione dell'archivio, della Consap S.p.A., con attribuzione della titolarità dell'archivio informatizzato allo stesso MEF. Il D.Lgs. 169/2012 apporta poi le relative modifiche in ordine alle modalità di finanziamento del sistema antifrode e alla decorrenza delle nuove attribuzioni.

 

Il testo del D.Lgs. reca inoltre alcune nuove norme non previste dallo schema sottoposto al parere parlamentare:

§       il nuovo comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs. 169 del 2012 modifica l’articolo 144 del TUB; in particolare, viene demandata ad un provvedimento della Banca d’Italia la definizione del livello di gravità della violazione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti a partire dal quale si applicano le sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti; sono quindi estese alla Banca d’Italia le notifiche di eventuali violazioni nel comportamento dell’agente in attività finanziaria ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 128-decies. Le predette sanzioni amministrative non sono inoltre più applicabili nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia.

§       la nuova lettera c) dell’articolo 7 dello schema di decreto introduce il comma 1-bis all’articolo 7 del D.Lgs. 141 del 2010 al fine di chiarire che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie per l’offerta fuori sede, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

 


Testo a fronte

 

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

Schema di decreto legislativo n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 1
(Modifiche al testo unico bancario)

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo II

Credito ai consumatori

 

(omissis)

Art. 122
Ambito di applicazione

(omissis)

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-septies.

Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.

Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.

(omissis)

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

 

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

 

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

Art. 124
Obblighi precontrattuali

(omissis)

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.

 

 

 

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

 

 

 

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

Art. 125-bis
Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

 

 

Identico.

 

 

Identico.

 

2-bis. I contratti indicano il tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, praticato.

 

Soppresso.

 

Articolo 4
(Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo 2
(Modifiche all’art. 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 2
(Modifiche all’art. 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo I

Operazioni e servizi bancari e finanziari

(omissis)

 

Art. 117
Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

Identico

 

 

Identico

 

4. I contratti indicano il tasso d'interesse ivi compreso il tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, praticato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

Identico

 

 

Identico

 

 

Soppresso.

3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo III

Regole generali e controlli

(omissis)

 

Art. 127
Regole generali

(omissis)

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

Art. 127-bis
Spese addebitabili

(omissis)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

 

 

 

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

 

 

 

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

Identico:

Identico:

Art. 144
Altre sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 144
Altre sanzioni amministrative

Art. 144
Altre sanzioni amministrative

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

 

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l’inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

 

3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:

 

 

3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:

a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

 

a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

 

identico;

c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.

 

identico.

(omissis)

5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-novies, si applica altresì il comma 4 primo periodo.

 

5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 125-novies o la violazione dell’art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, ai fini dell’applicazione dell’art. 128-duodecies.

 

5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 125-novies o la violazione dell’art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies o alla Banca d’Italia secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.

6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia.

 

Abrogato

7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128-decies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-decies.

 

Abrogato

(omissis)

8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.

Soppresso

8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

 

 

 

Articolo 7
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo3
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo3
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«titolo V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Identico.

Identico.

Art. 107
Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società di capitali;

 

 

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

 

 

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

(omissis)

e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

 

e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

 

e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

Art. 108
Vigilanza

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

 

 

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale,il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

 

 

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

(omissis)

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

 

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

 

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

 

 

 

Art. 109
Vigilanza consolidata

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

 

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

 

 

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

Art. 111
Microcredito

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

 

 

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

 

 

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

(omissis)I

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società di capitali;

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Identico.

Identico.

 

3-bis. Le attività di cui al comma 1 e 3 devono essere prestate congiuntamente.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

Identico.

Identico.

 

5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

Art. 112
Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

 

 

 

Identico.

 

 

 

Identico.

 

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

(omissis)

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

 

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività senza obblighi di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1 gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.”

 

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.”

Art. 112-bis
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

 

 

 

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.

 

 

 

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

(omissis)

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

 

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

 

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

(omissis)

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.

 

7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

 

7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

Identico.

 

 

a) identica;

 

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo.

Identico.

 

 

a) identica;

 

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo.

 

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

Art. 113
Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111

Articolo 113
Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111

Articolo 113
Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

1. La Banca d'Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

1. La Banca d'Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.

soppresso

soppresso

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

soppresso

soppresso

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

a) identica;

a) identica;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

b) identica;

b) identica;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

c) soppressa

c) soppressa

d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

c)per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

c) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italiapuò imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo. Esso è costituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.

5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis”.

5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis”.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

soppresso

soppresso

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

 

 

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

 

 

 

 

 

Articolo 9
(Ulteriori modifiche legislative)

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.». All'articolo 7-ter della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

 

Identico.

 

Identico.

 

3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell’articolo 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130, come modificato dal presente decreto.

3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell’articolo 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130, come modificato dal presente decreto.

(omissis)

8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

Identico.

 

Identico.

“Articolo 199
(Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

“Articolo 199
(Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

“Articolo 199
(Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.».

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

 

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.”.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.”.

 

 

 

Articolo 10
(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

 

3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente titolo III è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l’elenco previsto all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell’Organismo di cui all’articolo 112–bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 30 giugno 2012. Ai fini della costituzione dell’Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede all’approvazione del suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all’iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 31 dicembre 2012. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni dell’art. 112-bis vigente.

 

3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente titolo III è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l’elenco previsto all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell’Organismo di cui all’articolo 112–bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell’Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede all’approvazione del suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all’iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni dell’art. 112-bis vigente.

(omissis)

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell’articolo 9, comma 4, all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell’articolo 9, comma 4, all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

Identico.

Identico.

 

8-ter. L’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell’elenco.

8-ter. L’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell’elenco.

 

8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

Identico.

Identico.

 

10–bis. La Banca d’Italia pubblica l’elenco dei soggetti, operanti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell’articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto”;

10–bis. La Banca d’Italia pubblica l’elenco dei soggetti, operanti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell’articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto”;

 

 

 

Art. 11
(Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia)

Articolo 6
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Articolo 6
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

(omissis)

Articolo 128-quater
Agenti in attività finanziaria

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

 

 

 

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

 

 

 

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

(omissis)

3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.

Soppresso

Soppresso

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

(omissis)

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

 

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’art 128-decies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunicano all’Organismo previsto all’articolo 128-undecies l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando gli istituti di moneta elettronica o gli istituti di pagamento comunitari hanno istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

 

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’art 128-duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all’Organismo previsto all’articolo 128-undecies l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).Quando deve essere istituitoil punto di contatto centrale, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

Soppresso

Soppresso

Articolo 128-quinquies
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

Identico:

Identico:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

identica;

identica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

identica;

identica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

identica;

identica;

d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;

soppressa;

soppressa;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

identica.

identica.

 

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Art. 128-septies
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

 

 

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

Identico:

Identico:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

a) identica;

a) identica;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

b) identica;

b) identica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

c) identica;

c) identica;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

d) identica;

d) identica;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

e) identica;

e) identica;

f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

f) soppressa (vedi comma 1 ter).

f) soppressa.

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Vedi comma 1, lettera f)

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Art. 128-octies
Incompatibilità

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

 

Identico.

 

 

Identico.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti..

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti..

(omissis)

Art. 128-decies
Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia

 

Art. 128-decies
Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

 

Art. 128-decies
Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’art. 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’art. 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi..

2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosidella Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi..

 

3. La Banca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo.”

3. Fino al 31 dicembre 2013 laBanca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

 

4. La Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il controllo sui mediatori può essere affidato all’Organismo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì indicate le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori.

4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

 

 

4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

 

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 128-undecies
Organismo

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

 

 

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

 

 

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

(omissis)

2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

Art. 128-duodecies
Disposizioni procedurali

 

 

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

Identico.

Identico.

 

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le violazioni delle disposizioni del titolo VI al cui rispetto sono tenuti i mediatori creditizi, l’Organismo applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, al legale rappresentante nonché ai dipendenti e ai soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’intermediario e ai collaboratori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

soppresso

 

1-ter. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, se non istituito, dagli agenti previsti dall’art.128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità del Paese d’origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità, l’Organismo informa il Ministero dell’economia e delle finanze che può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all’autorità del Paese d’origine.”;

1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall’art.128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità del Paese d’origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità, l’Organismo informa il Ministero dell’economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli Affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all’autorità del Paese d’origine.

2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

soppresso

soppresso

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e nei seguenti casi:

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

a) identica;

a) identica;

b) inattività protrattasi per oltre un anno;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell'attività.

c) identica

c) identica

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

Identico.

Identico.

5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o al legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché ai dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

6. l’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).

6. l’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).

Art. 128-terdecies
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

 

 

(omissis)

3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

 

3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Articolo 12
(Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo 7
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 7
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

Identico.

Identico.

a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

a) identica;

a) identica;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.

 

 

1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

 

2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’articolo 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.

2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’articolo 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.

 

 

 

Articolo 15
(Requisiti di onorabilità)

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

 

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Si applica il comma 3.

 

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

 

 

 

Articolo 16
(Requisiti patrimoniali)

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, comma 1, e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

(omissis)

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

 

 

 

Articolo 17
(Incompatibilità)

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

Identico.

Identico.

 

4-bis. L’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

4-bis. L’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario,fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1-bis, nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

 

4-ter. L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 né di consulenza finanziaria prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-ter. L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 né con l’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo..

 

4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

 

4-quinquies. L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l’attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-quinquies. L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l’attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

4-sexies. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies concorda forme di collaborazione e di scambio di informazioni con i soggetti incaricati della tenuta del registro e degli albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

4-sexies. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonché forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

 

4-septies. Al fine di razionalizzare l’accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale.

4-septies. Al fine di razionalizzare l’accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.

 

4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”

4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal Decretodel Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”

 

 

 

 

Articolo 11
(Integrazione dell’art. 17 bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 11
(Integrazione dell’art. 17 bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

 

“Art. 17-bis
(Attività di cambiavalute)

“Art. 17-bis
(Attività di cambiavalute)

 

1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

 

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

 

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica.

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica.

 

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

 

3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all’Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all’Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.

 

5. L’esercizio abusivo dell’attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 10.329 emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze. .

5. L’esercizio abusivo dell’attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze. .

 

6. L’Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 3.

6. L’Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 3.

 

7. L’Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

7. L’Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

 

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

 

b) ripetuta violazione dell’obbligo di cui al comma 3;

b) ripetuta violazione dell’obbligo di cui al comma 3;

 

c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

 

d) cessazione dell'attività.

d) cessazione dell'attività.

 

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sull’attività dell’Organismo indicata nel presente articolo.

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sull’attività dell’Organismo indicata nel presente articolo.

 

 

 

Articolo 19
(Composizione dell'Organismo)

Articolo 12
(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 12
(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinquemembri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.

2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

2. I componenti dell’organo di gestione dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l’Organismo.

2. I componenti dell’organo di gestione dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l’Organismo.

3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

Identico:

Identico:

a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;

a) identica;

a) identica;

b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;

b) identica;

b) identica;

c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

c) identica;

c) identica;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;

e) identica;

e) identica;

f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

f) identica.

f) identica.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L’Organismo pubblica annualmente una relazione sull’attività svolta.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L’Organismo pubblica annualmente una relazione sull’attività svolta.

Articolo 20
(Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo)

Articolo13
(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo13
(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. L’Organismo determina e riscuote in misura inferiore i contributi e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7,del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell’articolo 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

 

Vedi comma 1-bis

 

 

Vedi comma 1-quater

 

Vedi comma 1, secondo periodo

1-bis. L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7,del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

 

1-bis. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell’articolo 17-bis,comma 1.

1-ter. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell’articolo 17-bis,comma 1.

 

Vedi comma 1, ultimo periodo

1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell’articolo 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.

Identico.

Identico.

3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Identico:

Identico:

 

3-bis. L’attività dell’Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E’ in ogni caso esclusa l’applicazione all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, di pubblico impiego”.

3-bis. L’attività dell’Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E’ in ogni caso esclusa l’applicazione all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, di pubblico impiego.

 

 

 

Articolo 21
(Funzioni dell'Organismo)

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

Identico:

Identico:

a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

a) identica;

a) identica;

b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;

b) identica;

b) identica;

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) identica;

c) identica;

d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;

d) verifica il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti e delle disposizioni trasferite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 128-decies, comma 4”;

d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline sui essi sono sottoposti;

e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;

e) identica;

e) identica;

f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;

f) identica;

f) identica;

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;

g) identica

g) identica

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti, e collaboratori;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti, e collaboratori;

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa.

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa.

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa.

 

i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 128-quater, comma 7.

i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 128-quater, comma 7.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

Identico.

Identico.

 

2-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dell’azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l’Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dell’azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l’Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 23
(Iscrizione negli elenchi)

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

 

 

Articolo 24
(Esame e aggiornamento professionale)

Articolo16
(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo16
(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

 

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

 

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

Articolo 26
(Disciplina transitoria)

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 luglio 2012.

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies , 128-septies e 128-quaterdecies.

1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono chiedere, entro il 30 settembre 2012, l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.

1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012, l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.

 

1.bis Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies.

1.bis.Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies.

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.

2. I soggetti indicati al comma 1che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c) e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1,lettera e).

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c) e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1,lettera e).

 

2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell’articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell’articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

 

 

4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4. Al termine del periodo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4. Al termine del periodo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

4-bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128-quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all’indennità di cui all’art. 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

4-bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128-quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all’indennità di cui all’art. 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

 

4-ter. L’Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

4-ter. L’Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

 

4-quater. L’Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 29.

4-quater. L’Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 29.

5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Identico.

Identico.

6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.

Identico.

Identico.

 

6-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole “settore del credito,” sono aggiunte le seguenti “i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia,”.

6-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole “settore del credito,” sono aggiunte le seguenti “i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia,”.

 

6-ter. I soggetti esercenti l’attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 17-bis per chiedere l’iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.

6-ter. I soggetti esercenti l’attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 17-bis per chiedere l’iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.

 


 

D.Lgs. 1 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

D.Lgs. 141/2010

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 9
(Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia)

 

Articolo 18, comma 1
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

 

2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro, con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

 

 

 

Articolo 11
(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)

Articolo 11
(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)

Articolo 11
(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

(omissis)

l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

(omissis)

 

 

 

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

(omissis)

l) soppressa

 

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;

m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(omissis)

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(omissis)

b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

soppresse

b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

(omissis)

c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB

Identico.

Identico

 

3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’art. 2, comma 6 della medesima legge.

3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’art. 2, comma 6 della medesima legge.

 

 

 

Articolo 13
(Revisori contabili)

Articolo 13
(Revisori contabili)

Articolo 13
(Revisori contabili)

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:

a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;

b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Identico.

Identico.

2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

Identico.

Identico.

 

3. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

3. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

 

 

 

Articolo 15
(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)

Articolo 15
(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)

Articolo 15
(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)

(omissis)

 

3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

 

(omissis)

 

3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

4. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.”;

4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.”;

 

 

 

Articolo 23
(Obbligo di astensione)

Articolo 23
(Obbligo di astensione)

Articolo 23
(Obbligo di astensione)

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del titolo II, capo III.

Identico.

Identico.

 

1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1.

1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1.

2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Articolo 25
(Obblighi semplificati)

Articolo 25
(Obblighi semplificati)

Articolo 25
(Obblighi semplificati)

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:

a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:

a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b) e c);

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:

a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b);

 

 

 

Articolo 36
(Obblighi di registrazione)

Articolo 36
(Obblighi di registrazione)

Articolo 36
(Obblighi di registrazione)

(omissis)

2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

(omissis)

2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

(omissis)

2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

 

 

 

Articolo 40
(Dati aggregati)

Articolo 40
(Dati aggregati)

Articolo 40
(Dati aggregati)

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per la lettera h), e comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Articolo 42
(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)

Articolo 42
(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)

Articolo 42
(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)

(omissis)

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1.

(omissis)

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1. La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale eventualmente insediato in Italia dall’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario.

(omissis)

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1. La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centraleinsediato in Italia dall’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di agenti.

 

 

 

Articolo 49
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

Articolo 49
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

Articolo 49
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

 

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17 bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro 2.500,00.

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17 bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

 

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

 

 

 

Articolo 53
(Controlli)

Articolo 53
(Controlli)

Articolo 53
(Controlli)

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell’ articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m), m-bis) e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) e n) del medesimo comma, possono essere eseguiti, previa intesa con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis) e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) e n) del medesimo comma, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

 

 

 

Articolo 55
(Sanzioni penali)

Articolo 55
(Sanzioni penali)

Articolo 55
(Sanzioni penali)

(omissis)

9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

(omissis)

Identico

(omissis)

Identico

 

9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato.

9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato.

 

9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

 

 

 

Articolo 56
(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)

Articolo 56
(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)

Articolo 56
(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’ articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto.

2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell’articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo.

2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell’articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo.

 

2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 53 comma 2, nei confronti degli agenti di cui all’articolo 128–quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-ter.

2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 53 comma 2, nei confronti degli agenti di cui all’articolo 128–quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.

(omissis)

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.

(omissis)

Identico.

(omissis)

Identico.

 

5 bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5 bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c),dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 58
(Violazioni del titolo III)

Articolo 58
(Violazioni del titolo III)

Articolo 58
(Violazioni del titolo III)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

 

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

Soppresso

Soppresso

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

 

 

 

Articolo 60
(Procedura)

Articolo 60
(Procedura)

Articolo 60
(Procedura)

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Identico.

Identico.

 

2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva ilTribunale di Roma.

 

 

 

Articolo 63
(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

Articolo 63
(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

Articolo 63
(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla Commissione nazionale per le società e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

Identico.

Identico.

 

6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole “ 11 membri”, sono sostituite dalle parole “12 membri”.

6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole “ 11 membri”, sono sostituite dalle seguenti “12 membri”.

 

6-ter. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole “e dall'Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “dall’Unità di informazione finanziaria”, e dopo le parole “Agenzia del Demanio” è inserito il seguente paragrafo “Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

6-ter. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole “e dall'Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “dall’Unità di informazione finanziaria”, e dopo le parole “Agenzia del Demanio” è inserito il seguente paragrafo “Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

 

6-quater: Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole “Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “Unità di informazione finanziaria”.

6-quater: Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole “Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalleseguenti“Unità di informazione finanziaria”.


 

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

Schema di decreto legislativo n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 27
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Articolo 18, comma 2
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 18, comma 2
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

 

1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

Articolo 28
(Abrogazioni e norme finali)

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.

 

1-bis. Ai soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi fino al 30 settembre 2012, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda”.

 

1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

 

 

 

Articolo 29
(Disposizioni attuative)

Articolo 20
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 20
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

 

 

 

Articolo 30-ter
(Sistema di prevenzione)

 

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:

 

Identico:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

 

a) identica;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

 

b) identica;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(omissis)

 

c) identica;

 

 

c-bis) le imprese di assicurazione

 

 

 

Articolo 30-quater
(Finalità e struttura dell’archivio))

 

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 30-quater
del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141)

1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

 

Identico:

a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

 

a) identica;

b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore delle assicurazioni. Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;

 

b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore delle assicurazioni. Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;

c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

(omissis)

 

c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

(omissis)

 

 

 

Articolo 30-quinquies
(Dati oggetto di riscontro)

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):

 

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):

a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;

 

a) identica;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo;

 

b) identica;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

 

c) identica.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

 

 

Articolo 30-sexies
(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 30-sexies del decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 30-sexies del decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento all'ente gestore stesso di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

 

 

Articolo 30-septies
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 23
(Modifiche all’articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 25
(Modifiche all’articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

Identico.,

Identico.,

 

1-bis. La quota delle somme introitate dall’ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

1-bis. La quota delle somme introitate dall’ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

 

 

 

Articolo 30-octies
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Articolo 26
(Modifiche all’articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

Identico:

Identico:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d);

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies;

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;

b) identica;

b) identica;

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;

c) identica;

c) identica;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

d) identica;

d) identica;

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

Identico.

Identico.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.

Identico.

Identico.

4. I termini e le modalità di attuazione dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Identico

Identico

 

4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

 

 

4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.


 

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Schema di decreto legislativo n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 114-quaterdecies
(Vigilanza)

Articolo 25
(Modifiche all’art. 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo 27
(Modifiche all’art. 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Identico

Identico

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.”;

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

Identico:

Identico:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

a) identica;

a) identica;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

b) identica;

b) identica;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

c) identica;

c) identica;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Schema di decreto legislativo n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 75
(Garanzie a corredo dell’offerta)

Articolo 26
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Articolo 28
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

(omissis)

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

 

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

Abrogato

Abrogato


 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

Schema di decreto legislativo n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Articolo 27
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 in materia di conti annuali degli istituti finanziari)

Articolo 29
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 in materia di conti annuali degli istituti finanziari)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

Identico:

Identico:

a) alle banche;

a) identica;

a) identica;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) identica;

b) identica;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

c) identica;

c) identica;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) identica;

d) identica;

e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

e) identica.

e) identica.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

 

 

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

 

3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l’esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l’esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

 

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

 

b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all’art. 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui allalettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all’art. 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.


 

L. 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica.

Schema di decreto legislativo
n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

Articolo 1

Articolo 28
(Modifiche alla legge 15 luglio 2009,
n. 94)

Articolo 30
(Modifiche alla legge 15 luglio 2009,
n. 94)

(omissis)

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’ articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’ articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’ articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.


 

D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni

Schema di decreto legislativo
n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

(omissis)

Articolo 29
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

Articolo 31
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

Articolo 6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)

 

 

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo l'applicazione degli artt. 13 e 23.

Identico.

Identico.

 

Articolo 6-bis
(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)

Articolo 6-bis
(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)

 

1. All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, di soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articolo 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche intermediari finanziari, Poste italiane S.p.a., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articolo 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente.

 

3. La Banca d’Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:

3. La Banca d’Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:

 

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

 

b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

 

c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

 

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia,

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia,

 

4. La Banca d’Italia, nell’ambito della relazione annuale prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.

4. La Banca d’Italia, nell’ambito della relazione annuale prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.

 


 

L. 17 agosto 2005, n. 166
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

Schema di decreto legislativo n. 486

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

 

 

 

 

 

Articolo 32
(Modifiche alla legge 17 agosto 2005,
n. 166)

Articolo 1
(Sistema di prevenzione)

 

Articolo 1
(Sistema di prevenzione)

(omissis)

5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

(omissis)

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.

 

soppresso

Articolo 5
(Scambio di dati con la Banca d’Italia)

 

Articolo 5
(Scambio di dati con la Banca d’Italia)

1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.

 

1. Il titolare dell'archivio può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.

 

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può richiedere al titolare dell'archivio aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 7
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

 

Articolo 7
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.

 

1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.

 

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso del titolare dell'archivio da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonché gli eventuali costi del servizio.

 

3. Identico

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.

 

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra il titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.

5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'àmbito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

5. Soppresso

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.

 

6. Identico