Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Credito al consumo. Correttivo al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Schema di D.Lgs. n. 486 (artt. 1, co. 3 e 5, e 3, L. 88/2009)
Riferimenti:
SCH.DEC 321/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 430
Data: 03/07/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Credito al consumo.
Correttivo al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Schema di D.Lgs. n. 486

(artt. 1, co. 3 e 5, e 3, L. 88/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 430

 

 

 

3 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: FI0696.doc


INDICE

Introduzione...................................................................................................... 3

§      Premessa: la normativa europea sul credito al consumo e la norma di delega    3

§      Il decreto legislativo n. 141 del 2010............................................................... 7

§      La disciplina transitoria................................................................................... 8

§      Le procedure di consultazione concernenti lo schema in esame............... 10

Schede di lettura............................................................................................ 13

§      Le disposizioni proposte dallo schema in esame........................................ 13

Testo a fronte.................................................................................................. 41

 


Introduzione

Premessa: la normativa europea sul credito al consumo e la norma di delega

Lo schema di decreto in commento intende apportare modifiche correttive al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, provvedimento che ha operato numerose innovazioni all’interno del Testo Unico Bancario (TUB) col precipuo fine di recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (al Titolo I).

 

 

La direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1).

Dai considerando della direttiva emerge che tale necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo, nonostante il processo avviato con la direttiva 87/102/CEE. Nuove esigenze di tutela e nuove forme di credito offerte ai consumatori e da questi utilizzati hanno fatto sorgere l’esigenza di “modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito di applicazione”.

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l’oggetto (di cui al citato articolo 1), l’ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. Gli articoli da 4 a 8 della direttiva in esame si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.

In particolare, l’articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cd. “informazioni pubblicitarie di base”). L’articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l’intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cd. “informazioni precontrattuali”).

L’articolo 6 rece le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto. L’articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore. Per la valutazione del merito il creditore si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un’apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell’articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio. Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.

L’articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l’articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18).

Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.

Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L’articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al il 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2) da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013. Si ricorda infine che l’articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

 

Il recepimento delle predette norme è stato delegato al Governo dall’articolo 33 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) il quale ne individua altresì i principi e i criteri direttivi.

La disciplina di delega prevedeva che i decreti legislativi del Governo apportassero inoltre numerose modifiche ed integrazioni alla disciplina che riguarda i soggetti operanti nel settore finanziario disciplinati dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), nonché alle norme concernenti i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria.

In particolare, l’articolo 33, comma 1, lettera d) ha previsto una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al titolo V e all’articolo 155 del D.Lgs. n. 385 del 1993), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori.

Si è previsto dunque che:

1)    fossero rideterminati i requisiti per l’iscrizione agli appositi elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari al fine di consentire l’operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell’iniziativa imprenditoriale.

2)    si prevedessero strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall’intermediario;

3)    si garantisse la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori. Si disponeva l’attribuzione alla Banca d’Italia di poteri sanzionatori e di intervento;

4)    si prevedessero sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l’altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione dai relativi albi ed elenchi.

La successiva letterae) ha previsto una revisione della disciplina dei mediatori creditizi in precedenza contenuta nella legge 7 marzo 1996, n. 108, e degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Le finalità delle norme sono state individuate in modo specifico dai numeri da 1 a 10 della lettera e).

Si tratta dei seguenti scopi:

1)    trasparenza dell’operato e la professionalità delle categorie dei mediatori creditizi e degli agenti, con previsione di innalzamento dei requisiti professionali;

2)    istituzione di un organismo associativo con personalità giuridica, autonomia organizzativa e statutaria ed eventuali articolazioni territoriali, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia;

3)    determinazione, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, - adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia - delle modalità di funzionamento dell’organismo associativo di cui supra.

4)    applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del titolo VI del TUB, relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali, prevedendo altresì che la Banca d’Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta;

5)    disciplina delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l’organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d’Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni relative alla trasparenza, alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori;

6)    individuazione delle cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l’autonomia dell’operatività;

7)    obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio delle attività di pertinenza;

8)    previsione di disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9)    prescrizione, per i mediatori creditizi, dell’obbligo di indipendenza da banche e intermediari, nonché dell’obbligo di adottare una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività; ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10)per gli agenti in attività finanziaria, forme di responsabilità dell’intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.

La lettera f) impone un coordinamento normativo tra il D.Lgs. 385/1993 (TUB) e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l’altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell’obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

 

La legge comunitaria 2009 (articolo 13, comma 1, della L. 4 giugno 2010, n. 96, come modificata dall'articolo 9, comma 5, della legge comunitaria 2010, L. 15 dicembre 2011, n. 217) ha recato ulteriori modifiche all’illustrato articolo 33, in particolare aggiungendo al comma 1 le lettere da d-bis) a d-quinquies) e dunque prevedendo ulteriori criteri direttivi e princìpi di delega rispetto a quelli appena illustrati.

Ai sensi della lettera d-bis) si esplicita il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore; la successiva d-ter) impone di istituire, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità. Tale sistema deve essere istituito nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro. La titolarità dell’archivio e del connesso trattamento dei dati è affidato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le disposizioni prevedono altresì che ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) , il Ministero dell’economia e delle finanze designa per la gestione dell’archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa; i rapporti tra il MEF e l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione.

E’ affidato al medesimo MEF il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l’archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell’aderente il pagamento di un contributo in favore del titolare dell’archivio.

La lettera d-quater) si debba prevedere la motivazione obbligatoria del provvedimento di diniego del finanziamento, da parte dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di erogazione di credito ai consumatori; la motivazione non si reputa integrata, nel caso di mero rinvio all’esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia.

Infine, ai sensi della lettera d-quinquies), il soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento deve poter prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

Il decreto legislativo n. 141 del 2010

Il richiamato D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, accanto al recepimento della disciplina europea del credito al consumo, ha operato – in seno alla delega conferita dalla legge n. 88 del 2009 e successive modifiche - specifiche innovazioni all’interno del Testo Unico Bancario (TUB) e della disciplina speciale in materia creditizia riguardante gli operatori del settore.

E’ stato anzitutto ricondotto all’interno del TUB altre disposizioni, l’insieme di disposizioni speciali intervenute, nel tempo, sulla materia della trasparenza contrattuale (Titolo II del D.Lgs. 141/2010). Il Titolo III del provvedimento ha operato la prevista revisione della disciplina degli intermediari finanziari, mentre il Titolo IV ha innovato la normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. E’ stato poi compiutamente disciplinato l’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Si rimanda all’analisi dell’articolato per una disamina più estesa delle principali innovazioni apportate dal D.Lgs. 141/2010.

In materia di credito al consumo, la Commissione VI (Finanze) ha svolto una indagine conoscitiva il cui documento conclusivo è stato approvato il 23 febbraio 2010. L’indagine ha esaminato le principali problematiche che presenta tale forma di finanziamento, anche in relazione all'impatto della normativa comunitaria sulla legislazione interna e ai dati statistici concernenti la diffusione del fenomeno, allo scopo di elaborare linee-guida di revisione.

La medesima Commissione il 27 maggio 2010 ha approvato la risoluzione 7-00340 (Pagano) con la quale ha impegnato il Governo a tenere adeguatamente conto, nel recepire la direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della suddetta indagine conoscitiva, in particolare richiedendo l’introduzione di norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, prevedendosi nel dettaglio che il consumatore debba essere informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia.

Con un primo intervento correttivo, operato dal D.Lgs. n. 218 del 2010, sono stati riallineati e chiariti i tempi di entrata in vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. 141/2010 ed è stata ricondotta alla fonte legislativa parte della relativa disciplina di attuazione.

Il D.Lgs. n. 64 del 2011, in ottemperanza alle disposizioni della citata legge comunitaria 2008, ha istituito un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità.

La disciplina transitoria

Il D.Lgs. 141 del 2010 –modificato in tal senso dal D.Lgs. n. 218 del 2010 - reca una specifica disciplina transitoria, volta a regolare le materie ivi contemplate nel periodo durante il quale si dovrà procedere all’effettuazione degli adempimenti di legge, sia di tipo normativo (emanazione dei decreti attuativi) che di natura amministrativa (ad es. riordino degli elenchi nei quali sono iscritti gli operatori del settore finanziario e creditizio). La concreta entrata in vigore delle modifiche viene dunque modulata in base alla materia su cui interviene il provvedimento, tenuto conto delle esigenze di settore.

Per quanto specificamente concerne le materie oggetto di modifica con lo schema in esame, si ricorda in primo luogo che l’articolo 10 del D.Lgs. 141/2010 ha consentito agli intermediari finanziari e ai confidi, iscritti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 (ossia il 19 settembre 2010) negli appositi elenchi, di continuare ad operare per un periodo di 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della norma primaria, il cui termine ultimo di emanazione è stato fissato al 31 dicembre 2011 ovvero, qualora prevista, alla costituzione degli Organismi (anch’essi da costituire entro il 31 dicembre 2011).

 

In estrema sintesi, si ricorda che il D.Lgs. 141 del 2010 ha unificato la disciplina degli intermediari finanziari, ovvero di quei soggetti che - pur operando sul mercato dei capitali - si propongono di prestare attività non riservate in via esclusiva ad altri intermediari abilitati (come le banche). Si è passati in sostanza da un sistema in cui la vigilanza in capo a tali soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi - con iscrizione in due elenchi separati, ex articoli 106 e 107 del TUB - alla riconduzione ad unum della disciplina di tutti gli intermediari, assoggettati complessivamente ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente (e dunque iscrizione in un unico albo). Per quanto riguarda i confidi, il D.Lgs. 141 del 2010 ha introdotto nuove regole in materia di situazione giuridica e sulla gestione di tali soggetti, in particolare distinguendo tra confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'elenco tenuto da apposito Organismo) e i confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'Albo previsto dall’articolo 106 del TUB).

 

Per effetto delle richiamate disposizioni, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative, gli intermediari finanziari che al 19 settembre 2010 esercitavano attività di assunzione di partecipazioni (attività non più riservata) dovranno chiedere alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi; nei 3 mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui articolo 107 TUB, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che al 19 settembre 2010 esercitavano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, dovranno presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 106 TUB; nei sei mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 TUB, che esercitano attività di intermediazione in cambi (rientra ora nel novero dei servizi e delle attività già disciplinate dal TUF) dovranno chiedere alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi; nei nove mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative ovvero qualora prevista dalla costituzione degli Organismi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto dovranno presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo intermediari (di cui all'articolo 106) ovvero istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti che erogano il microcredito (di cui all'articolo 111) o nelle relative sezioni separate, ovvero nell'elenco dei confidi (di cui all'articolo 112, comma 1, TUB; confidi anche di secondo grado che esercitando in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi). In pendenza dell'istanza di autorizzazione, tali soggetti potranno continuare ad operare anche oltre i dodici mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

La mancata presentazione o il mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione comporta la cessazione dell'attività svolta e la deliberazione della liquidazione della società ovvero della modifica del suo oggetto.

Al fine di assicurare maggiore certezza giuridica anche in fase transitoria è previsto che, fino all'emanazione delle disposizioni attuative, continueranno ad applicarsi quelle in materia ancora in vigore, in quanto compatibili, andando quindi a tutelare quei soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto abbiano già pendente una procedura di iscrizione, ed evitando quindi l'interruzione di tutte le procedure pendenti. Dal 19 settembre 2010 sono abrogati gli elenchi previsti dagli artt. 113 e 155, comma 5, TUB (nella previgente formulazione) e cancellati i soggetti ivi iscritti (intermediari non operanti presso il pubblico e cambiavalute).

Specifiche disposizioni transitorie sono altresì previste in relazione alle modifiche apportate agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, dall’articolo 26 del D.Lgs. 141 del 2010.

In rapporto a tali figure professionali, il legislatore ha fatto confluire la loro disciplina nel D.Lgs. 141/2010 (in precedenza era recata da leggi speciali). Sono stati innalzati i requisiti di accesso alle predette professioni, prevedendo:

§       l’istituzione di un nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria, con un’apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento, la cui tenuta è affidata ad un apposito, costituendo Organismo (in luogo della Banca d’Italia);

§       l’istituzione di un nuovo elenco dei mediatori creditizi, nel quale non potranno essere iscritte persone fisiche, affidando la tenuta al medesimo Organismo di cui supra.

 

L’attuazione della disciplina di agenti e mediatori da parte delle Autorità competenti, compresa la costituzione dell’Organismo deputato alla tenuta degli elenchi, ha come termine ultimo il 31 dicembre 2011, scaduto senza che siano stati emanati gli opportuni provvedimenti.

Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.

Le norme hanno concesso ai soggetti iscritti nei vigenti albi al 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto) sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Le disposizioni vigenti prevedono l’esonero dall’esame richiesto dalla legge ai soggetti già iscritti negli albi ove abbiano effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco purché superino una valutazione relativa all'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.

E’ stato consentito ad agenti e mediatori, fino al 30 giugno 2011, di continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

Le procedure di consultazione concernenti lo schema in esame

In merito agli ulteriori interventi correttivi, il Dipartimento del Tesoro ha predisposto un documento di consultazione sullo schema di decreto legislativo “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.” Il termine per l’invio delle osservazioni è scaduto il 21 ottobre 2011.

 

 

I pareri espressi dagli intervenienti nella pubblica consultazione

L’Abi ha accolto con particolare favore la proposta contenuta nella bozza di articolato volta a superare l’attuale dicotomia prevista per gli agenti in attività finanziaria che operano per conto delle banche e degli intermediari finanziari, rilevando peraltro alcune ipotesi di modifica della disciplina vigente con particolare riferimento all’Organismo per la gestione degli elenchi di agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

L’Associazione nazionale promotori finanziari (Anasf) ha segnalato – con riguardo alla compatibilità tra la figura del promotore finanziario e quella dell’agente in attività finanziaria - la necessità di chiarire che il promotore finanziario, allorquando promuova e concluda contratti relativi alla concessione di finanziamenti e/ alla prestazione di servizi di pagamento per conto della propria preponente, e dunque nel contesto del rapporto di agenzia o di lavoro subordinato che egli ha con la predetta nella sua qualità di promotore finanziario, non sia tenuto ad iscriversi all’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il Comitato agenti leasing ritiene che l’introduzione dell’obbligo per gli agenti in attività finanziaria del monomandato, dell’incompatibilità tra la figura di agente e quella di mediatore creditizio e la previsione di stringenti requisiti per quest’ultima figura professionale minaccino di limitare la concorrenza, impedendo al consumatore di esercitare il proprio potere di mercato, con il confronto e la comparazione, mediante l’ausilio dello stesso intermediario, di differenti contratti e di prodotti offerti dalle diverse società di leasing. Analoghe considerazioni sono espresse da Assoreti (Associazione nazionale delle società di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento) e Unapass.

Assilea auspica un intervento normativo volto a modificare la norma primaria nei termini di prevedere l’iscrizione all’elenco anche per i collaboratori di Agenti in attività finanziaria esercenti l'attività in forma di società di capitali. Per collaboratori degli agenti in attività finanziaria sono quindi da intendersi coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Non è ritenuta chiara la formulazione della norma in materia di segnalazioni rischia, se non meglio precisata, di liberalizzare l'attività di "segnalazione" dei finanziamenti da parte di soggetti privi di alcun requisito professionale o patrimoniale e senza che questi siano pertanto iscritti in alcun albo o elenco (come avveniva nella disciplina di cui al DPR 287/2000). Viene quindi suggerito un intervento normativo volto a prevedere l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a carico del “segnalatore”. Analoghe considerazioni sono espresse da Assomea

Si richiede un chiarimento volto a confermare che gli agenti ed i broker di assicurazione che si limitano a promuovere e concludere contratti di finanziamento destinati al pagamento di polizze assicurative dai medesimi collocate, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari, possono non iscriversi nei rispettivi elenchi degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi.

Si richiede quindi un chiarimento interpretativo volto a confermare che l'attività svolta dall’agente nei termini di seguire i fornitori per gestirne convenzioni per conto della mandante è strumentale in quanto legata ad ottenere, tramite il vendor, operazioni e contatti con la clientela.

Asso Confidi chiede di creare un Organismo che sia dedicato esclusivamente ai Confidi di cui all’art. 112 del TUB con l’obiettivo di definire delle modalità operative, sia per quanto riguarda la tenuta dell’elenco e la richiesta di informazioni per la sua manutenzione, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi ai controlli interni e alla vigilanza che risponda il più possibile alle peculiarità dei Confidi ex art.112 TUB, anche al fine di evitare duplicazioni per i Confidi che sono tenuti ad iscriversi all’albo di cui all’art. 106.

Si propone di modificare il contributo per l’iscrizione all’elenco previsto dall’art. 112 del TUB perché la misura prevista, nel suo limite massimo, risulta eccessiva rispetto alla media delle potenziali capacità economiche dei Confidi assoggettati al pagamento del contributo. Questo aspetto si è poi tradotto nella complessiva impostazione del progetto che ha considerato come linea di progettazione fondamentale la sostenibilità economica a livello di sistema.

Mag6 rileva che l'inserimento della finanza mutualistica e solidale nel nuovo testo del titolo V art. 106 sarebbe possibile solo ove venissero stabiliti parametri di vigilanza semplificati che tengano conto delle sue finalità sociali e requisiti patrimoniali ridotti, in particolare un capitale sociale minimo non superiore a 300.000 euro; propone quindi che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1 e possono svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate da Banca d'Italia.

Asstel chiede l’abrogazione dell'art. 7 comma 1 letta) della bozza di documento, il quale non considera esercizio di agenzia in attività finanziaria "[...] la pubblicità o la promozione di finanziamenti o servizi di pagamento, in cui il soggetto incaricato dall'intermediario si limita a fornire al potenziale cliente, senza corrispettivo a carico di quest'ultimo, informazioni sul prodotto offerto dall'intermediario senza consegnare in nessun caso documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale [...]". Attraverso questa previsione il Ministero ha voluto individuare una cesura netta tra l'attività di promozione e pubblicità e quella di contrattualizzazione del cliente finale. L'applicazione di una siffatta previsione alle attuali reti distributive di numerosi potenziali nuovi entranti, come ad esempio quelle delle compagnie petrolifere o della grande distribuzione organizzata o dei gestori telefonici, le renderebbe di fatto inutilizzabili per la conclusione dei contratti inerenti i servizi di pagamento prestati dall'EP, facendo venire meno l'essenza stessa della funzione distributiva e commerciale di queste reti. ASSTEL percepisce come fortemente limitante l'impostazione che viene data all'attuale dettato normativo, poiché precluderebbe a tutta la rete di dealers dei propri Associati, la possibilità di contrattualizzare il cliente finale nei punti vendita recanti l'insegna ed il marchio dei propri Associati.

Altroconsumo propone che le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità e le banche mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell’esercizio finanziario dell’anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria.

 


Schede di lettura

Le disposizioni proposte dallo schema in esame

L’articolo 1 pone rimedio ad alcuni erronei riferimenti contenuti all’articolo 1 del D.Lgs. 141/2010, incidendo altresì su aspetti sostanziali.

In particolare, mediante una novella all’articolo 122 del TUB, si prevede che a specifiche forme di apertura di credito al consumo regolate in conto corrente - e cioè nel caso in cui il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca, ovvero entro tre mesi dal prelievo - non si applichino, tra l’altro, le disposizioni in materia di sconfinamento di cui all’articolo 125-octies (il testo vigente esclude, erroneamente, l’applicazione delle norme in materia di cessione dei crediti).

Il richiamato articolo 125-octies, oltre a rinviare alle disposizioni generali in materia di sconfinamento applicabili ai contratti bancari,reca disposizioni specifiche per l’ipotesi di “sconfinamento consistente” che si protragga per oltre un mese.

Viene inoltre chiarito che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non trova applicazione il solo comma 5 dell’articolo 124 (che richiama l’obbligo del finanziatore o dell'intermediario di fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria) espungendo il riferimento al comma 7 (che riguarda invece i poteri regolamentari della Banca d’Italia in ordine all’informativa precontrattuale). Si precisa inoltre che, nel suddetto caso, l’erogatore non deve procedere alla verifica del merito creditizio del beneficiario (escludendo l’applicazione dell’articolo 124-bis del TUB).

Infine, mediante una modifica all’articolo 124 del TUB - in materia di obblighi precontrattuali del finanziatore – si dispone che questi dovrà assicurare, oltre che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali, anche che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile in materia di credito al consumo (Capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario).

Si specifica infine che i contratti di credito al consumo debbano indicare altresì tasso effettivo globale TAEG (di cui alle disposizioni antiusura della legge 7 marzo 1996, n. 108; in sostanza, il valore che esprime il costo del finanziamento) praticato dal soggetto erogatore. La Relazione illustrativa precisa in merito che tale previsione eviterebbe al consumatore l’onere di consultare le tabelle periodicamente pubblicate dal MEF.

L’articolo 2 dello schema in esame, apporta modifiche all’articolo 4 del D.Lgs. 141 del 2010, al fine di:

§      effettuare le opportune novelle di coordinamento con quanto previsto in materia di indicazione del TAEG dall’articolo 1;

§      individuare nella Banca d’Italia l’Autorità preposta a dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, nell’ambito dei poteri ad essa affidati dalle disposizioni del titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela. Essa delibera in conformità di quanto statuito dal CICR (novella all’articolo 127 del TUB);

§      specificare che le informazioni precontrattuali da fornire per l’erogazione di credito al consumo sono gratuite, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati (novella all’articolo 127-bis), ferma restando le eccezioni di legge (consegna di copia del contratto nel caso di finanziamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 127-bis);

§      sono apportate alcune modifiche al sistema sanzionatorio (articolo 144 del TUB). In luogo della sanzione pecuniaria comminata ad agenti e per l’inosservanza degli obblighi di legge (più in genere, posti a carico degli intermediari del credito dall’articolo 125-novies), viene dettata una previsione ad hoc nei confronti di tali soggetti. Si prevede che le sanzioni operino dietro segnalazione dell’intermediario mandante all’Organismo incaricato della tenuta degli albi di agenti e mediatori, ove sia riscontrata la violazione di un più ampio numero di doveri (rispetto a quanto previsto a legislazione vigente); ciò può comportare l’applicazione sia di sanzioni pecuniarie, sia di quelle interdittive di cui all’articolo 128-duodecies, tra cui la sospensione e la cancellazione dell’albo.

L’articolo 3 dello schema in esame modifica l’articolo 7 del D.Lgs. 141 del 2010.

In primo luogo (novellando l’articolo 107 del TUB) si chiarisce che, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli intermediari ex articolo 106 del TUB e nell’elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

 

In merito si ricorda che il D.Lgs. 141 del 2010 ha unificato la disciplina degli intermediari finanziari, ovvero di quei soggetti che - pur operando sul mercato dei capitali - si propongono di prestare attività non riservate in via esclusiva ad altri intermediari abilitati (banche, SGR, SIM, ecc.). La normativa di riferimento è riportata negli articoli 106 e ss. del TUB. Prima delle modifiche operate dal citato provvedimento, la vigilanza in capo a detti soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi; di conseguenza, gli intermediari finanziari di maggiore dimensione dovevano essere iscritti ad un registro speciale (articolo 107 TUB) e sottoposti alla vigilanza prudenziale ed ispettiva della Banca d'Italia, mentre gli intermediari caratterizzati da un minore "giro d'affari", non avevano alcun obbligo di iscrizione all'elenco speciale, ma, una volta eseguita una semplice notificazione a Banca d'Italia, a seguito della quale venivano valutati profili meramente formali (onorabilità, capitale minimo), venivano iscritti nell'elenco generale di cui articolo 106 TUB. In ragione del limitato potere di vigilanza sui soggetti iscritti all'elenco generale, della rilevanza dimensionale del fenomeno e la necessità di adeguare la disciplina degli intermediari alle regole di vigilanza prudenziale emanate anche alla luce dei principi di cui agli accordi di Basilea, il D.Lgs. 141 del 2010 ha ricondotto ad unum la disciplina di tali soggetti, assoggettandoli tutti ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente. Il legislatore ha dunque previsto un unico albo cui saranno tenuti ad essere iscritti i soggetti che vogliono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti; essi saranno sottoposti a regole similari a quelle imposte agli intermediari abilitati in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, regole di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materia. Nella domanda di iscrizione all'Albo, i richiedenti devono presentare un programma concernente l'attività e una relazione sulla struttura organizzativa, rendendo, di fatto, la procedura di autorizzazione similare a quella prescritta in capo agli intermediari abilitati (banche, SGR, SIM, ecc.).

Si precisa di conseguenza che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, anche gli esponenti aziendali del richiedente debbano possedere specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità (non solo, dunque, gli azionisti di controllo o che esercitino un’influenza notevole sulla società).

Mediante una modifica all’articolo 108, viene specificato che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d’Italia rientra anche l’emanazione di disposizioni concernenti il governo societario, i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati; tra i provvedimenti specifici che può adottare l’autorità è annoverato anche, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

 

Come precisa al riguardo la relazione illustrativa, la disposizione è allineata alla nuova formulazione dell’articolo 53 TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, novellato per effetto della recente attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza: l’articolo 22 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) ha conferito alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni concernenti il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione delle banche e dei gruppi bancari, nonché di disporre misure specifiche in materia di divieto di corresponsione di interessi legati a strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza.

 

Viene altresì modificata la definizione del perimetro del “gruppo finanziario” operata dall’articolo 109 del TUB ai fini dell’esercizio della vigilanza consolidata della Banca d’Italia. In particolare, si modifica la norma consentendo che, ai predetti fini, la società capogruppo possa essere sia un intermediario finanziario che una società finanziaria. All’interno del gruppo è prevista anche la possibilità vi sia una banca extracomunitaria.

Le disposizioni in commento apportano poi modifiche alla disciplina del microcredito, significativamente innovata dal D.Lgs. 141 del 2010.

 

Il predetto provvedimento ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano, mediante la modifica dell'articolo 111 TUB, la disciplina dell’attività di erogazione del “microcredito”. I soggetti operanti in detto settore sono stati sottoposti ad un regime meno severo di vigilanza (analogamente a quanto avviene per gli agenti e i mediatori creditizi): si tratta dei soggetti che soddisfano il bisogno di credito di una certa fascia di operatori economici non in grado di ottenere finanziamenti dai canali bancari tradizionali.

Per effetto del D.Lgs. 141/2010, i soggetti che vorranno esercitare l'attività di microcredito dovranno iscriversi in un apposito elenco tenuto da un organismo di diritto privato, istituito in forma di associazione e vigilato da Banca d'Italia.

L'iscrizione sarà subordinata a determinati requisiti organizzativi, di oggetto sociale e qualitativi; sarà sostitutiva dell'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'articolo 106, comma 1, TUB. Il legislatore ha distinto tra microcredito "per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa" (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente "a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo "scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario" (microcredito con finalità esclusivamente sociali). Nel primo caso, il finanziamento di importo non superiore a 25.000 euro non assistito da garanzie reali e accompagnato da servizi di assistenza e monitoraggio sarà concesso a persone fisiche, società di persone e società cooperative, nel secondo caso, il finanziamento di importo non superiore a 10.000 euro non assistito da garanzie reali e accompagnato da servizi di bilancio familiare sarà concesso a favore di persone fisiche a "condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato".

La nuova formulazione dell'articolo 111, comma 4, TUB, attribuisce rilievo autonomo alle attività di credito svolte dagli enti no profit rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro. Tale previsione riconosce infatti ai soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche demandate alle disposizioni attuative, la possibilità di concedere sia microcrediti con finalità di impresa sia con finalità esclusivamente sociali.

 

Per effetto delle modifiche operate dallo schema in esame, si specifica in primo luogo che le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata (in ragione della loro recente istituzione, recata dal D.L. “liberalizzazioni” n. 1 del 2012) sono ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito.

Viene eliminato il riferimento all’apposito Organismo individuato per la tenuta dell’elenco dei soggetti esercenti il microcredito, in quanto (cfr. infra) tale compito viene assegnato (ai sensi del novellato articolo 113) alla Banca d’Italia.

Analogamente a quanto previsto per gli intermediari abilitati, si specifica che la forma giuridica richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del microcredito è quella di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.

Si elimina inoltre (aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 111) la distinzione tra microcredito "per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa" (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente "a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo "scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario": viene previsto che tali attività siano prestate congiuntamente.

 

In ordine all’attività di credito svolte dagli enti no profit, si consente a tali soggetti di erogare finanziamenti senza necessità di essere iscritti nell’elenco degli operatori del microcredito alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità e degli altri requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge (tra cui forma giuridica, ammontare di capitale versato, oggetto sociale specifico e presentazione di un programma di attività). I tassi ai quali i finanziamenti possono essere concessi devono essere tali da consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore e non, dunque, a remunerare l’attività di finanziamento svolta.

Si precisa infine che l’uso del sostantivo “microcredito” è subordinato alla concessione dei finanziamenti a persone fisiche e imprese secondo le caratteristiche illustrate all’articolo 111 del TUB, al fine di evitare abusi di denominazione.

 

Le norme in commento modificano poi la disciplina degli altri soggetti che erogano finanziamenti (tra cui i confidi)recata dall’articolo 112 del TUB.

 

Il D.Lgs. 141 del 2010 ha introdotto nuove regole in materia di situazione giuridica e sulla gestione di tali soggetti, i quali operano nella catena finanziaria a sostegno delle imprese. Si intendono per confidi "i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi" intendendosi per tale attività "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

La nuova formulazione dell’articolo 112 del TUB distingue tra i confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'elenco tenuto da apposito Organismo) e i confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'Albo previsto dall’articolo 106 del TUB). L'intervento normativo in oggetto mantiene invariata la disciplina delineata dalla disciplina generale sui confidi, pur prevedendo il loro spostamento in una diversa collocazione mediante l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Tale elenco sarà tenuto da un apposito Organismo: si tratta di registri con diverse caratteristiche la cui collocazione è individuata da criteri oggettivi, stabiliti con provvedimento dalla Banca d'Italia, riferibili al volume di attività finanziarie raggiunte. I confidi iscritti nell'Albo potranno svolgere nei confronti delle imprese consorziate o socie ulteriori attività e in via residuale concedere altre forme di finanziamento.

 

In primo luogo si esplicita che i Confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 (albo intermediari) non hanno l’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis del TUB.

Viene infine eliminato l’obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell’elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle banche che, costituiti prima della vigenza del D.Lgs. 141/2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cd. “casse peota”). Si prescrive che essi possano dunque continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

La stessa impostazione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. che beneficiano, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale, purché già iscritti nell’elenco generale degli intermediari (ex articolo 106 del TUB). La Relazione illustrativa al riguardo considera che si tratta di un numero chiuso di soggetti e che non possono costituirsi altri operatori della specie. La medesima Relazione precisa che, per l’individuazione della Pubblica Amministrazione, non deve farsi riferimento all’attuale quadro normativo bensì a quello vigente al momento dell’emanazione del citato decreto del Ministro del tesoro. Per maggiore chiarezza, le norme propongono che la Banca d’Italia comunichi al mercato la lista di questi soggetti.

 

Modificando l’articolo 112-bis, recante la disciplina dell’Organismo istituito per tenere l’elenco dei confidi, si elimina l’obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione; si affida al MEF, sentita la banca d’Italia, sia l’approvazione del relativo statuto, sia la nomina di un proprio rappresentante nell’organo di controllo (in luogo del potere di nomina ministeriale dei componenti di tale Organismo); si riduce l’ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti, ridimensionandolo dall’uno per cento dei crediti garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse.

 

La Relazione illustrativa precisa che dette modifiche sono volte a evitare:

§       che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l’attività dell’Organismo;

§       che sorgano problemi di coerenza tra la natura giuridica di diritto privato dell’Organismo, dichiarata dalla stessa norma, e l’attribuzione al Ministro dell’economia del potere di nomina dei componenti del medesimo (il che potrebbe far sorgere controversie sulla normativa ad esso applicabile, ad esempio in materia di contratti pubblici, di reclutamento del personale ovvero di progressione del personale stesso);

§       che la misura del contributo sia inadeguata alle finalità del contributo stesso, che si propone di parametrare non più all’importo dei crediti garantiti ma a quello delle garanzie concesse.

 

Inoltre viene specificato che, in caso di violazioni legislative o amministrative da parte degli iscritti all’elenco tenuto dall’Organismo, il medesimo (e non più la Banca d’Italia, previa istruttoria dell’Organismo) possa irrogare sanzioni, nella forma del divieto di intraprendere nuove operazioni o del’obbligo di ridurre le attività.

 

Le norme proposte intendono inoltre riformulare la disciplina dello scioglimento dell’Organismo che, nell’attuale formulazione dell’articolo 112-bis, comma 7, è proposto dalla Banca d'Italia – tenuta a informare il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo – ove vi sia grave inerzia o malfunzionamento.

Per effetto delle modifiche proposte si affida esplicitamente al Ministro dell’economia e delle finanze – su proposta della Banca d’Italia – il potere di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell’Organismo, qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso.

I poteri sull’Organismo sono resi inoltre più articolati, secondo la casistica di riferimento: la Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario; essa può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Si specifica infine che compete al MEF la disciplina dei requisiti degli organi di controllo dell’Organismo, prevedendosi infine forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza e Organismo per l’espletamento delle rispettive funzioni e per garantire adeguati flussi informativi.

 

Come anticipato supra, le modifiche alle norme (articolo 113 del TUB) relative all’elenco dei soggetti esercenti il microcredito implicano anzitutto che la tenuta del predetto elenco sia affidata alla Banca d’Italia, cui viene demandata la vigilanza sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui essi sono sottoposti, affidando all’Autorità anche poteri ispettivi.

La creazione di apposito organismo per il microcredito viene dunque prevista in un momento successivo e subordinata alla presenza, in elenco, di un numero di iscritti sufficiente.

Esso verrà costituito mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia col quale verranno altresì nominati i componenti. Esso dovrà svolgere ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determinerà la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuoterà i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigilerà sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri affidati temporaneamente alla Banca d’Italia verranno attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

Come specifica al riguardo la Relazione illustrativa, le modifiche proposte sono volte a consentire l’istituzione dell’elenco degli operatori del microcredito prima della operatività piena del relativo Organismo in quanto, secondo alcune prime stime, il numero degli operatori di microcredito potenzialmente idonei a essere iscritti nell’elenco e vigilati dall’Organismo sembra essere insufficiente ad assicurare un flusso di risorse adeguate all’autofinanziamento dell’Organismo. La norma propone quindi una soluzione ponte, che consente di cominciare a censire e controllare gli operatori attribuendo i relativi poteri alla Banca d'Italia per poi avviare l’organismo una volta raggiunto un numero adeguato di iscritti.

 

L’articolo 4 dello schema in esame, novellando l’articolo 9 del D.Lgs. 141 del 2010, specifica che le norme sugli intermediari finanziari recate dal titolo V del TUB non trovano applicazione alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli (se diverse dalle società cessionarie) nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Ciò in ragione delle modifiche operate dall’articolo 9, comma 3 del D.Lgs. 141 del 2010, il quale ha tra l’altro novellato l’articolo 3, comma 3 della legge n. 130 del 1999, specificando che le società cessionarie (o i soggetti emittenti, se diversi dai cessionari) aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti devono costituirsi esclusivamente in forma di società di capitali; ad esse, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia - in base alle deliberazioni del CICR - può imporre obblighi di segnalazione specifici, e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.

 

Le disposizioni in commento intendono altresì modificare la disciplina delle società fiduciarie, contenuta nel Testo Unico Finanziario - TUF (D.Lgs. n. 59 del 1998).

Per effetto delle modifiche proposte, si prevede che le società fiduciarie svolgenti attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari dovranno essere autorizzate ed iscritte in apposita sezione dell’albo degli intermediari finanziari (ex articolo 106 TUB) se, alternativamente:

§      sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;

§      hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro (il doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una SPA).

Rispetto alla formulazione antecedente, dunque, si esplicita che l’iscrizione è subordinata alla presenza di uno dei suddetti requisiti; viene previsto che, ancorché autorizzate e regolarmente iscritte, esse non possono comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti al pubblico (riservata ai soli intermediari).

Le norme proposte articolano anche la disciplina del diniego dell’autorizzazione, che deve essere adeguatamente motivato e comunicato al Ministero dello sviluppo economico. Esso comporta la revoca dell'autorizzazione all’esercizio di gestione fiduciaria di valori mobiliari a meno che, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, non vengano meno le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione all’albo.

Sono altresì previsti gli adeguati flussi informativi tra il MISE e la Banca d’Italia.

 

L’articolo 5 dello schema modifica l’articolo 10 del decreto legislativo n. 141/2010.

In primo luogo vengono introdotte modifiche di coordinamento, volte a recepire la nuova prescrizione in ordine alla differita costituzione dell’Organismo del microcredito.

Inoltre, si specifica che l’esercizio dell’attività di cambiavalute (che viene appositamente disciplinata, cfr. infra) sia sottoposta alla necessità di ottenere una licenza da parte della Questura.

Tale previsione è volta ad assicurare una forma di controllo su questi soggetti, come precisa in materia la Relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni proposte intendono precisare che l’Organismo dei confidi si intende costituito, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, al momento quello in cui l’Organismo, fornito di tutte le risorse – umane e materiali – necessarie, è in grado di avviare la gestione dell’elenco secondo le nuove norme, chiarendo quindi che tale momento non può essere identificato nella sua mera costituzione.

Si prevede poi che la Banca d’Italia pubblichi l’elenco dei soggetti diversi dalle banche, operanti al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 141 del 2010, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cd. “casse peota”).

Si ricorda che l’articolo 10, comma 8 del D.Lgs. 141 del 2010 ha subordinato l’applicazione delle norme introdotte dal provvedimento medesimo all’emanazione delle disposizioni attuative della nuova disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero al completamento degli adempimenti previsti dalla legge, fatta eccezione per specifiche norme.

 

L’articolo 6 dello schema modifica le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 141/2010, norma che ha introdotto nel TUB il Titolo VI-bis relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

Si ricorda che per gli agenti in attività finanziaria il D.Lgs. 141/2010, nell’innalzare i requisiti di accesso alla professione, prevede l’istituzione di un nuovo elenco e di un’apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo. Per assicurare l’ordinato passaggio al nuovo sistema, la normativa prevede specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca d’Italia sospenderà nuove iscrizioni nell’elenco degli agenti in attività finanziaria a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal 18 novembre 2010) e fino alla costituzione dell’Organismo (fanno eccezione gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento). Agli agenti già iscritti continuano ad applicarsi, fino alla costituzione dell’Organismo, il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485. Costituito l’Organismo, la Banca d’Italia cesserà la tenuta dell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. Per i mediatori creditizi, accanto all’innalzamento dei requisiti di accesso, si prevede l’istituzione di un nuovo elenco nel quale non potranno essere iscritte persone fisiche, e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo. Per assicurare l’ordinato passaggio al nuovo sistema, anche in tal caso la normativa prevede specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca d’Italia sospenderà nuove iscrizioni nell’albo dei mediatori creditizi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal 18 novembre 2010) e fino alla costituzione dell’Organismo. Ai mediatori già iscritti continuano ad applicarsi, fino alla costituzione dell’Organismo, il DPR 287/2000. Costituito l’Organismo, la Banca d’Italia cesserà la tenuta dell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

In primo luogo, novellando il comma 1 dell’articolo 128-quater del TUB, anche le Poste italiane vengono ricomprese tra i soggetti che possono avvalersi degli agenti in attività finanziaria. Eliminando il comma 3 dal medesimo articolo 128-quater, la distribuzione di contratti di finanziamento viene dunque disciplinata in modo omogeneo, indipendentemente dal soggetto finanziatore (banche o intermediari o Poste italiane).

Si prevede inoltre che gli agenti i quali prestano servizi di pagamento per conto di IMEL (istituti di moneta elettronica) o di istituti di pagamento comunitari siano tenuti a comunicare all’Organismo deputato alla tenuta dei rispettivi albi l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC), con possibilità di effettuare tali comunicazioni in via telematica, a determinate condizioni di legge, le predette comunicazioni.

L’eliminazione del comma 8 dell’articolo 128-quater TUB è connessa con le modifiche proposte all’articolo 17 del D.Lgs. 141/2010.

Tale comma 8 attualmente consente agli agenti in attività finanziaria di svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'apposito elenco, nel rispetto dei requisiti di legge. Secondo la Relazione illustrativa dello schema, tale norma crea difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. In luogo della disciplina vigente, si propone di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) prevedendo quindi - fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore - che :

§       gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa, ma non possono operare come mediatori assicurativi;

§       i mediatori creditizi possono operare come broker (mediatori) assicurativi e consulenti finanziari e viceversa; non possono però operare come agenti assicurativi e come promotori finanziari.

Modificando l’articolo 128-quinquies si specifica che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli agenti, non si è più tenuti a presentare polizza assicurativa prima di avere certezza dell’iscrizione; essa sarà stipulata solo in un momento successivo, come condizione di efficacia dell’iscrizione stessa.

Le novelle all’articolo 128-octies del TUB sono volte a chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche.

Ciò ha lo scopo– come precisato dalla Relazione – di evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore. L’inserimento della parola “iscritti” vale a precisare che il regime di esclusività dell’attività non si estende ai collaboratori.

Con una nuova formulazione dell’articolo 128-decies del TUB lo schema intende fornire un quadro univoco dei poteri controllo sugli obblighi di trasparenza posti dal TUB a carico dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio.

In primo luogo, con un decreto del MEF potrà attribuirsi il solo controllo sui mediatori creditizi all’Organismo incaricato della tenuta dei relativi elenchi, stabilendone le modalità di esplicazione, gli oneri e i relativi futuri poteri sanzionatori. La vigilanza sugli agenti viene lasciata alla Banca d’Italia.

Con le correzioni proposte all’articolo 128-undecies, che disciplina l’Organismo deputato a tenere gli elenchi di mediatori ed agenti; si elimina la prescrizione secondo cui esso è ordinato in forma associativa.

Si specifica che i primi componenti (che vanno nominati con D.M.) restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo e che il MEF approvi con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

La Relazione specifica che tale modifica è volta a evitare, come anche segnalato dalle principali associazioni di categoria degli intermediari, che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l’attività dell’Organismo. La modifica è inoltre coerente con le procedure di nomina dei componenti dell’Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell’Organismo.

 

Con le novelle all’articolo 128-duodecies del TUB si intende rivedere il sistema sanzionatorio. In particolare, per escludere che all’inattività consegua sempre la cancellazione dagli elenchi dei mediatori e degli agenti, a prescindere dalla meritevolezza dei motivi che l’hanno determinata, si introduce la possibilità di attestare le ragioni della sospensione dell’attività per non incorrere in sanzioni.

Sono altresì ridisegnati i poteri di intervento della Banca d’Italia e del Ministero dell’economia e delle finanze, disciplinando la durata in carica dei primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo.

 

L’articolo 7 interviene sulle disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010, al fine di operare alcune correzioni e, in particolare, per rendere il decreto compatibile con le disposizioni in materia di servizi di pagamento.

 

Si ricorda in particolare che la direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE), anche nota come PSD - Payment services directive, definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici.

Essa:

§       regolamenta l'accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;

§       garantisce agli utenti maggiore tutela utenti e trasparenza;

§       standardizza i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA);

§       incentiva l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

Essa è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010.

In particolare, essa disciplina compiutamente gli istituti di pagamento, ovvero le imprese - diverse dalla banche e dagli IMEL - autorizzate a prestare i servizi di pagamento. Essi possono venire costituiti in forma societaria (“puri”); possono operare in qualità di patrimoni separati, destinati all’attività da parte di intermediari finanziari ( “ibridi finanziari”) ovvero possono essere costituiti, come patrimoni destinati, da soggetti non finanziari ( “ibridi non finanziari”).

 

Come specifica in tal senso la Relazione illustrativa, l’articolo 17 della citata direttiva 2007/64/CE prevede che gli istituti di pagamento possano avvalersi di agenti in presenza di condizioni tassativamente indicate, che non coincidono con quelle previste dalle norme nazionali. Alla luce di queste considerazioni, costituisce violazione della direttiva imporre il ricorso ad agenti ai sensi della normativa nazionale al di fuori dei casi in cui ciò sia indispensabile.

In particolare, con le modifiche all’articolo 12 del D.Lgs. 141/2010 si precisa che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia la promozione e la conclusione, anche da parte di istituti di moneta elettronica (oltre che da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane), di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento.

Per effetto delle norme proposte, non è richiesta l’iscrizione negli elenchi di agenti e mediatori per l’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (in luogo della passata distinzione tra istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica), a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. In sostanza, la modifica proposta consente l’esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento.

Aggiungendo un comma 2-bis all’articolo 12 del D.Lgs. 141/2010, si specifica che l’obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell’Inps sussiste in relazione all’attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso agente in attività finanziaria o agente assicurativo).

In relazione a tale aspetto, la Relazione evidenzia che tale disposizione intende evitare che la medesima attività sia soggetta a regimi previdenziali differenziati con conseguente lesione del principio di libera concorrenza. L’intervento normativo è circoscritto alla disciplina del lavoro degli agenti in attività finanziaria senza toccare in alcun modo i profili previdenziali, rispetto ai quali continueranno ad applicarsi le norme già in vigore. L’obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco, previsto dalla Legge n. 12 del 2/2/73 e concernente tutti i soggetti che svolgono attività di agenzia, così come disciplinata dagli artt. 1742-1752 c.c., ricorre non solo per le attività tradizionali ma anche per tutte le forme nuove d’intermediazione comunque basate su un contratto di agenzia. Gli agenti di assicurazione sono esclusi dalla previdenza Enasarco perché trattasi di attività regolata da disposizioni di legge diverse rispetto agli articoli 1742-1752 c.c.. Inoltre, questi ultimi operano solo in via residuale, ai sensi dell’articolo 1753. Tuttavia, tale esclusione, vale unicamente per il settore e per i prodotti assicurativi; l’attività di agenzia avente ad oggetto qualsiasi altro bene, diverso dal prodotto assicurativo, è sempre soggetta alla previdenza Enasarco, senza alcuna eccezione. Di conseguenza, se un agente di assicurazione svolge anche attività di agenzia per la promozione di prodotti diversi (da quelli assicurativi) è obbligato alla contribuzione Enasarco limitatamente all’intermediazione dei prodotti non assicurativi. Quindi, nell’ipotesi di un agente di assicurazione che, in forza di un contratto di agenzia conferito da un intermediario finanziario, svolga un’attività di promozione di prodotti finanziari, è dovuta la contribuzione Enasarco limitatamente all’attività d’intermediazione avente ad oggetto i prodotti finanziari medesimi. Invece, nell’ipotesi di un agente assicurativo che intermedi la vendita di un prodotto finanziario quale accessorio rispetto al prodotto assicurativo, non è dovuta la contribuzione Enasarco proprio perché sussiste tale rapporto di strumentalità del prodotto finanziario rispetto al prodotto principale avente natura assicurativa.

 

L’articolo 8 dello schema, incidendo sull’articolo 15 del D.Lgs. 141/2010, dispone che tutti i requisiti di onorabilità ivi riferiti alle persone fisiche siano applicati a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia, precisando che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica.

 

L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento, alla luce delle già commentate modifiche proposte in materia di polizze assicurative da stipulare per l’iscrizione negli elenchi di mediatori ed agenti.

 

L’articolo 10, come già anticipato, aggiunge sette nuovi commi all’articolo 17 del TUB (da 4-bis a 4-octies).

I commi da 4-bis a 4-quinquies sostituiscono l’abrogata disposizione contenuta nell’articolo 128-quater, comma 8, del TUB (cfr. il commento all’articolo 6 dello schema di decreto in esame).

Il comma 4-sexies assegna all’Organismo che tiene l’elenco di agenti e mediatori il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre Autorità responsabili dei controlli nei confronti di agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari (al fine, precisato dalla Relazione, di evitare sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti).

In particolare (comma 4-septies), agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravi procedurali.

Il comma 4-octies chiarisce che la nozione di “collaboratore”, utilizzata in diverse parti del D.Lgs. n.141 e nelle nuove norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall’intermediario preponente ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.

 

L’articolo 11 intende ridisciplinare l’istituto dei cambiavalute, inserendo a tal fine l’articolo 17-bis nel corpus del D.Lgs. 141/2010.

 

Si ricorda che i cambiavalute sono i soggetti (ai sensi dell'articolo 155, comma 5, del TUB) che esercitano professionalmente l'attività consistente nella negoziazione (acquisto e vendita) a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali e connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, in conformità al regime proprio di ciascuna di esse (articolo 14 del D.M. 29/2009). Secondo la disciplina vigente, l’agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di cambiavalute soltanto nel caso di agenzia limitata al “money transfer”, in quanto detta attività rientra fra le attività connesse a quella di cambiavalute. Il cambiavalute non può essere però mediatore; la normativa sui cambiavalute non consente agli stessi l'esercizio di altre attività se non quelle connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica.

Per quanto riguarda la vigilanza sui cambiavalute, l’esercizio della attività era subordinato in un primo momento all’iscrizione in una sezione speciale dell’elenco generale tenuto dall’UIC che procedeva previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (vedi anche elenco generale degli intermediari finanziari). Successivamente è stata stabilita l’iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB. Il D.Lgs. n. 141/2010 (articolo 10, comma 7) ha abrogato l'elenco previsto dall'articolo 155, comma 5, del TUB disponendo la cancellazione dei soggetti ivi iscritti.

In materia di antiriciclaggio il D.Lgs. 231/2007 ricomprende (articolo 10) tra gli intermediari finanziari destinatari degli obblighi da esso previsti anche i cambiavalute. Con una nota del Dipartimento del Tesoro n. 76843 del 17/7/08 è stato chiarito che i cambiavalute non sono abilitati a trasferire contante per una soglia superiore a quella prevista dall’articolo 49 dello stesso D.Lgs. 1231/07 (all’epoca la soglia era di 12.500 euro).

In materia di trasparenza si rimanda a quanto previsto dalla Banca d’Italia nel provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, ultimo aggiornamento del 9 febbraio 2011, che prevede per i cambiavalute disposizioni sui seguenti aspetti: documento contenente i principali diritti del cliente, fogli informativi e cartello dei cambi, annunci pubblicitari, contratti, richiesta di documentazione su singole operazioni e offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza.

 

La disciplina proposta intende riservare l’attività di cambiavalute ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l’Organismo relativo ad agenti e mediatori (di cui all’articolo 128-undecies), prevedendo sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo dell’attività.

Come nella disciplina vigente, l’iscrizione è subordinata all’autorizzazione ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza; con finalità antiriciclaggio, si obbligheranno i cambiavalute a trasmettere all’Organismo con cadenza periodica tutte le operazioni di cambio effettuate. Per tale attività si prevede la vigilanza del MEF direttamente sull’Organismo.

Spetterà all’Organismo l’irrogazione di sanzioni (pecuniarie e interdittive, tra cui la cancellazione dall’elenco).

Ai sensi dell’articolo 16 dello schema, aggiungendo il comma 6-ter all’articolo 26 del D.Lgs. 141/2010, si concede ai soggetti che già esercitano l’attività di cambiavalute tre mesi di tempo dall’emanazione delle norme secondarie di attuazione per chiedere l’iscrizione nell’apposito registro tenuto presso l’Organismo.

 

L’articolo 12 apporta modifiche di coordinamento, incidendo in particolare sull’articolo 19 del D.Lgs. 141/2010.

 

L’articolo 13 dello schema in esame incide sull’articolo 20 del D.Lgs. 141/2010.

In primo luogo, le disposizioni proposte intendono ricomprendere anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all’Organismo deputato alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; per tali soggetti esso è di importo inferiore a quello previsto per gli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’obbligo del contributo viene esteso anche ai cambiavalute.

Infine si intende chiarire la natura privatistica dell’Organismo e la sua sottoposizione a norme di diritto privato.

 

L’articolo 14 – novellando l’articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del 2010 – in primo luogo corregge alcuni refusi della vigente normativa: si elimina, tra i compiti dell’Organismo di gestione degli elenchi di agenti e mediatori, l’erroneo riferimento alla verifica delle “regole di condotta” (la cui emanazione non è prevista dalla legge) da parte degli iscritti. Inoltre, viene eliminato il riferimento ai “lavoratori autonomi” in seno agli iscritti agli appositi elenchi, formulazione che – secondo la Relazione illustrativa - faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e, in più, introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo.

Sono introdotte inoltre norme che, per evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell’Organismo e della Guardia di finanza, promuovono il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Nella sostanza, come rilevato dalla Relazione illustrativa, in occasione di controlli antiriciclaggio svolti dalla Guardia di finanza potrebbe essere verificato, a titolo esemplificativo, il rispetto dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’Organismo.

 

Con l’articolo 15 sono apportate modifiche di coordinamento, in ragione della già commentata normativa in materia di polizza assicurativa da stipulare ai fini dell’efficacia dell’iscrizione agli elenchi di agenti e mediatori.

 

L’articolo 16 dello schema – incidendo sull’articolo 24 del D.Lgs. 141/2010 – estende gli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale anche agli a carico di tutti gli operatori del settore finanziario, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori di agenti e mediatori.

 

L’articolo 17 novellal’articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale reca le disposizioni transitorie.

Si ricorda in proposito che l’attuazione della disciplina di agenti e mediatori da parte delle Autorità (compresa la costituzione dell’Organismo) ha come termine ultimo il 31 dicembre 2011, che è scaduto senza che siano stati emanati gli opportuni provvedimenti.

Le norme hanno concesso ai soggetti iscritti nei vigenti albi, al 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto) sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Le disposizioni vigenti prevedono l’esonero dall’esame richiesto dalla legge ai soggetti già iscritti negli albi ove abbiano effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco purché superino una valutazione relativa all'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.

Si prevede che, costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.

 

La Relazione illustrativa in merito segnala l’opportunità di far slittare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all’emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell’Organismo relativo ad elenchi di agenti e mediatori. Di conseguenza i termini per l’emanazione delle norme di attuazione della nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recata dal D.Lgs. 141/2010, dovrà essere attuata al più tardi entro il 31 luglio 2012 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2011).

Viene inoltre ridelineato il quadro delle procedure “agevolate” per l’iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi già iscritti negli albi tenuti da Banca d’Italia prima del 30 giugno 2011. Essi, dal momento che hanno già esercitato l’attività, potranno chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi (entro il 30 settembre 2012).

Se tali soggetti hanno svolto effettivamente l’attività per un periodo complessivo pari a tre anni nel quinquennio precedente l’iscrizione nel nuovo elenco, l’esame previsto dalla legge sarà sostituito da una valutazione sull’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata, condotta con criteri uniformi e predeterminati ad opera dell’Organismo, ed i medesimi potranno continuare ad operare anche prima del superamento della valutazione.

Sono esonerati dall’esame coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale degli intermediari di cui all’articolo 106.

Per quanto riguarda i promotori finanziari, ove effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, richiesta ai sensi dell’articolo 17, essi hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza e sono esonerati dal superamento dell’esame purché l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

La Relazione illustrativa precisa che, dunque, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuova disciplina, possono continuare ad operare in veste di dipendente o collaboratore di un altro agente in attività finanziaria o di un altro mediatore creditizio, senza la necessità di affrontare la prova valutativa richiesta a tal fine, purché abbiano effettivamente svolto l’attività per un periodo complessivamente pari ad un triennio nei quinquennio precedente la data di costituzione dell’Organismo. In mancanza di tale requisito professionale, sarà loro comunque richiesto il superamento della prova valutativa.

Le disposizioni chiariscono poi che la cessazione degli albi e elenchi tenuti dalla Banca d'Italia avviene una volta concluso il periodo previsto per la trasmigrazione ai nuovi elenchi tenuti dall’Organismo.

L’introdotto comma 4-bis dell’articolo 26 precisa che, ai fini della prima applicazione della disciplina in materia di agenti in attività finanziaria (di cui all’articolo 128-quater del TUB), l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti (mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo; se l'intermediario offre solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati).

Il successivo comma 4-ter determina il momento in cui l’Organismo si intende costituito ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, che – come precisa al riguardo la Relazione illustrativa - deve coincidere con quello in cui l’Organismo è in grado di operare; pertanto, non può essere identificato nella mera nomina dei componenti.

Tale disposizione intende evitare il rischio che si determini un vuoto di tutela nel periodo in cui l’Organismo medesimo è formalmente investito di poteri che non è in grado di esercitare.

Pertanto, l’Organismo s’intende costituito quando lo stesso è nella possibilità di gestire gli elenchi e le relative iscrizioni, e in ogni caso ciò non può avvenire oltre il 30 giugno 2012; in ogni caso è abilitato ad avviare la gestione degli elenchi anche in assenza delle relative disposizioni attuative.

Viene infine integrato l’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (che ha recepito nell’ordinamento interno la cd. “direttiva servizi”, e cioè la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al fine di escludere dall’ambito applicativo delle relative norme i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

 

L’articolo 18 incide sull’articolo 27 del D.Lgs. 141 del 2010, il quale ha a sua volta operato numerose novelle alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Innanzitutto viene precisato l’ambito dei destinatari della normativa e degli obblighi del citato D.Lgs. n. 231 del 2007, al fine di adeguarlo al nuovo assetto degli intermediari e degli altri operatori del settore finanziario.

In tal senso si specifica (novellando l’articolo 11 del D.Lgs. 231 del 2007) che le società fiduciarie sottoposte agli obblighi antiriciclaggio sono quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 199 del TUF, ovvero quelle che in ragione degli assetti proprietari, della forma e del capitale versato, devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia allo svolgimento dell’attività di gestione e amministrazione di valori mobiliari, nonché iscritte in un’apposita sezione dell’albo intermediari. Esse rientrano, ai fini della disciplina del D.Lgs. 231/2007, nel novero degli intermediari.

 

In relazione alle modifiche apportate all’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 231/2007, si osserva che il testo dello schema in esame non riporta più le lettere b) e c) del richiamato comma 2, come introdotte dal D.Lgs. 141, che individuavano tra gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio gli erogatori di microcredito (anche le “casse peota”) e i confidi, nonché i cambiavalute.

Si potrebbe dunque pensare che riviva il testo del D.Lgs. 231/2007 antecedente al D.Lgs. 141 del 2010, ai sensi del quale gli obblighi ricadono anche:

b)   sui soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;

c)   sui soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;

Tuttavia, tale formulazione, oltre a contenere un rinvio all’articolo 155 – norma abrogata dall’articolo 8 del D.Lgs. 141 del 2010, dall’entrata in vigore delle relative disposizioni attuative - non include il microcredito tra i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio.

Si ritiene quindi che la sola non riproposizione della lettera b) sia un errore materiale. Ciò sembra suffragato dal fatto che, ove così non fosse, i soggetti esercenti il microcredito non verrebbero ricompresi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Apparirebbe invece confermata l’abrogazione della lettera c).

La suddetta interpretazione è inoltre avvalorata dalle modifiche introdotte al successivo articolo 25 del D.Lgs. 231 in materia di obblighi antiriciclaggio “semplificati”.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 141 del 2010, nella formulazione novellata proposta dallo schema in esame, non sembrerebbe avere alcuna riferibilità normativa; essa sembra piuttosto doversi ricondurre alla previsione di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, anziché avere portata innovativa autonoma.

 

Per quanto concerne le modifiche all’articolo 15 del D.Lgs. 231 del 2007, viene in primo luogo integrata la disciplina relativa all’obbligo di astensione.

Si tratta di quelle norme che, ove non si sia in grado di rispettare gli obblighi di verifica della clientela sanciti dalla legge a carico dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio:

§       impediscono di instaurare rapporti continuativi o di eseguire prestazioni professionali con i clienti;

§       obbligano a cessare il rapporto o la prestazione instaurati.

Per effetto delle modifiche proposte, ove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, alle operazioni o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti agli obblighi antiriciclaggio devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Le modifiche apportate all’articolo 25 D.Lgs. 231 del 2007 escludono i cambiavalute (in ragione delle modifiche proposte in ordine alla loro attività) dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi.

Novellando l’articolo 40 del D.Lgs. 231 del 2007 si escludono dall’obbligo di invio dei dati statistici aggregati, con finalità antiriciclaggio, le società di riscossione dei tributi (in quanto ivi incluse, secondo la Relazione illustrativa, per errore materiale). Vengono altresì escluse le società di revisione disciplinate dal TUF.

Inoltre (tramite modifiche all’articolo 42 del D.Lgs. 231 del 2007) viene esplicitata la procedura di segnalazione di operazioni sospette (SOS) per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i quali non si ritiene facile l’individuazione di intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltro alla UIF, ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana.

Viene altresì precisato che gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari (disciplinati dall’articolo 128-quater, comma 7 del TUB) inviano la segnalazione alla UIF, ovvero tramite il canale eventualmente istituito in Italia dall’IMEL o dall’istituto di pagamento comunitario.

Modificando il successivo articolo 49 del D.Lgs. 231 del 2007, le disposizioni dello schema intendono ridefinire la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall’articolo 12 del D.L. 201 del 2011 (cd. “salva-Italia”).

Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Si propone inoltre di elevare a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco.

Mediante una novella all’articolo 53 del D.Lgs. 231/2007, si consente alla Guardia di Finanza, previa intesa con l’Autorità di vigilanza (Banca d’Italia), di effettuare i controlli anche sugli istituti di pagamento e sulle fiduciarie vigilate, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente per altre categorie di operatori.

Viene introdotto il comma 5-bis al predetto articolo 53, ai sensi del quale la mancata istituzione del puto di contatto centrale da parte di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, ovvero, ove costituito, il loro mancato utilizzo da parte degli agenti che operano per conto dei predetti soggetti, è considerato “elemento di rischio” da tenere in considerazione ai fini dell’attività di selezione e controllo da parte delle autorità preposte.

Le modifiche agli articolo 55, 56, 58 e 60 del D.Lgs. 231 del 2007 intendono, come precisa la Relazione illustrativa, allineare l’impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010.

In particolare (modifiche agli articoli 55 e 56):

§      si prevede la sanzione della confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato nei confronti dei soggetti che esercitano il “money transfer” (servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per l’esercizio abusivo dell’attività e in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri imposti dalle norme antiriciclaggio;

§      viene esclusa l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il microcredito e dei confidi per prevedere, nei loro confronti, la sanzione della cancellazione;

§      sono articolate con precisione le competenze delle Autorità di settore coinvolte nel processo di irrogazione delle sanzioni. In particolare, le norme proposte intendono individuare l’autorità preposta ad attivare la sanzione della cancellazione dagli elenchi di riferimento negli Organismi individuati dal D.Lgs. 141/2010, come novellato dallo schema in esame (con riferimento al microcredito, a confidi, agli agenti e ai mediatori); si precisa che tali poteri, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco degli esercenti il microcredito, sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo;

§      si prevede che, a seguito di accertamento di gravi violazioni degli obblighi antiriciclaggio posti in essere dagli agenti che operano per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari, in caso di inerzia o di provvedimenti inadeguati dell’autorità del paese d’origine, siano le autorità italiani a poter vietare agli agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica;

In merito si rileva che lo schema contiene un erroneo riferimento all’articolo 128-decies (che, anche nella versione eventualmente novellata, non ha un comma 1-ter); è plausibile, come si evince altresì dalla Relazione illustrativa, che esso nel prevedere le sanzioni si riferisca all’articolo 128-duodecies, il cui comma 1-ter reca le suddette prescrizioni.

 

Inoltre (modifiche agli articoli 58 e 60):

§      viene innalzata la misura minima delle sanzioni applicabili per la violazione dei limiti all’uso del contante stabiliti all’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007;

§      si propone di radicare presso il tribunale di Roma la competenza territoriale per i ricorsi in opposizione proposti avverso i decreti emessi dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’irrogazione di alcune sanzioni in materia di antiriciclaggio, in deroga alla disciplina generale contenuta nella normativa generale sulle sanzioni amministrative (che, per effetto del rinvio all’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, stabilisce che il giudice competente sia quello del luogo in cui è stata commessa la violazione).

La Relazione specifica che la deroga riguarda solo le violazioni commesse da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, da professionisti, da esercenti l’attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e del trasferimento di fondi (money transfer), che si siano resi responsabili di violazioni di specifici obblighi di astensione o di comunicazione o di segnalazione di operazioni sospette.

 

Con le modifiche all’articolo 63 del D.Lgs. 231 del 2007 si intende apportare modifiche al Comitato di sicurezza finanziaria, organo istituito - nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato - presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal D.Lgs. 109 del 2007, con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

In primo luogo si propone di aumentare a 12 (dagli attuali undici) i membri del predetto comitato (mediante una serie di rinvii normativi, viene proposta una novella all’articolo 3 del D.Lgs. 109 del 2007).

Si propone inoltre di includere il Ministero dello sviluppo economico tra i membri del suddetto Comitato.

 

Si osserva che le predette modifiche alla composizione del Comitato di sicurezza finanziaria – operate mediante l’introduzione di alcuni commi aggiuntivi al richiamato articolo 63 del D.Lgs. 231/2007 - non sembrano essere afferenti alla necessità di rivedere la disciplina degli intermediari e degli operatori del settore finanziario mediante interventi correttivi del D.Lgs. 141 del 2010.

 

Viene infine aggiunta una norma di interpretazione autentica dell’articolo 49 del D.Lgs. 231 del 2007 (disposizioni in materia di uso del contante).

In particolare costituisce violazione delle norme sui limiti all’uso del contante l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non traferibilità per importi pari o superiori a 1000 euro (limite previsto al comma 1 dell’articolo 49)..

Inoltre, costituiscono violazione il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso.

La Relazione illustrativa in merito precisa che tale disposizione viene proposta a causa del sospetto vulnus che potrebbero derivare dalle previsioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del predetto articolo 49 al principio di legalità e tassatività degli illeciti (sancito dalle disposizioni in materia di sanzioni amministrative, di cui alla legge n. 689 del 1981) che, nella formulazione vigente, non recano un’esplicita sottoposizione a sanzione del mancato rispetto delle condotte ivi prescritte.

I predetti commi – sempre secondo la Relazione - sembrerebbero conferire rilevanza unicamente alla condotta dell'emittente i titoli; così come formulata, la norma potrebbe delineare pertanto una violazione formale che renderebbe irrilevante la successiva ed eventuale dazione ad altro soggetto. Dunque la norma interpretativa proposta persegue la finalità di estrinsecare la ratio di prevenzione sottesa alla disposizione, chiarendo che le condotte vietate ai sensi dei commi 5, 6 e 7 si riferiscono a comportamenti vietati dal comma I che punisce, il1equivocabilmente, sia il tradens sia l'accipiens dei titoli emessi in violazione di legge.

 

L’articolo 19 dello schema incide sull’articolo 28 del D.Lgs. 141 del 2010, recando disposizioni di coordinamento volte ad allineare i termini di attuazione della disciplina ivi recata.

 

L’articolo 20 reca modifiche formali all’articolo 29 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

 

L’articolo 21 modifica la disciplina (articolo 30-quinquies del D.Lgs. 141 del 2010) del riscontro dei dati relativi persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ai fini della prevenzione dei furti d’identità nel settore del credito al consumo.

Si ricorda in merito che gli articoli da 30-ter a 30-octies del D.Lgs. 141 del 2010 (Titolo V-bis del decreto) sono stati introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, il quale ha attuato quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n.88.

La richiamata lettera d-ter) prevede, tra i principi e i criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega, l’istituzione - nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali - di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità; esso è istituito nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare dell’archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, il Ministero dell’economia e delle finanze designa per la gestione dell’archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell’economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l’archivio informatizzato.

La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell’aderente il pagamento di un contributo che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217), è stato devoluto al titolare dell'archivio, in luogo dell’ente gestore.

I dati relativi alle richiamate persone fisiche sono, ai predetti fini preventivi, assoggettabili a riscontro con quelli detenuti da organismi pubblici e privati; a tal fine è previsto un servizio di interscambio. Con le modifiche proposte si intende evitare – specificandone la gratuità - che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio.

 

Gli articoli 23 e 24 incidono, rispettivamente, sugli articoli 30-sexies e 30-septies del D.Lgs. 141 del 2010 con lo scopo – precisato dalla Relazione illustrativa – di adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217) all’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n.88 che, come già visto, ha devoluto al titolare dell’archivio informatizzato i contributi dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

Per effetto delle modifiche proposte, si precisa – ove menzionato – che il destinatario del contributo è il gestore dell’archivio. Si propone inoltre di versare all’entrata del bilancio dello Stato la quota delle somme introitate dall’ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore, affinché sia riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

 

Con l’articolo 24 (che novella l’articolo 30-octies) si rinvia infine l’invio, da parte degli aderenti al sistema, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode.

La Relazione precisa, in merito, che appare necessario adeguare il dettato normativo alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica per il riscontro delle richieste di verifica dei dati relativi all’identità e al reddito.

 

Le disposizioni proposte all’articolo 25 recano modifiche volte ad allineare la disciplina degli istituti di pagamento alla nuova formulazione dell’articolo 53 del TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, in coerenza con l’attuazione della direttiva 2010/76/CE in materia di governance e politiche di remunerazione nel settore creditizio (cfr. supra, all’articolo 3 dello schema in esame).

 

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici apportate dall’articolo 26 (che novella l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163) intendono eliminare la necessità dell’autorizzazione del MEF (di cui all’articolo 30 legge n. 109/1994) per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB.

Viene dunque previsto che condizione per il rilascio di garanzie è che tali intermediari siano assoggettati a revisione contabile da parte di società iscritte nell’albo dei revisori.

La disciplina vigente dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione è contenuta nel D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115, di cui si prevede l’abrogazione; tra di essi è previsto anche l’assoggettamento a revisione contabile. Con la modifica introdotta, dunque, si intende operare una semplificazione degli adempimenti.

La Relazione afferma infatti che l’esigenza di garantire la affidabilità degli intermediari nel settore degli appalti pubblici appare già pienamente soddisfatta dal fatto che gli stessi sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia e a revisione contabile da parte di società iscritte nell’albo dei revisori.

 

Le modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 in materia di conti annuali degli istituti finanziari – operate con l’articolo 27 dello schema in esame – limitano l’applicabilità del medesimo decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell’ambito della vigilanza della Banca d’Italia.

La Relazione specifica che tali modifiche consentono alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un’attività finanziaria - o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dalla novellata norma - di non essere soggette all’ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.

In particolare, si specifica che per essere sottoposti alla speciale disciplina contabile, la detenzione o la gestione di partecipazioni si considera “esclusiva” quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l’esercizio di tali attività si considera principale in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, in presenza di specifiche condizioni (che riguardano l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, nonché l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo, dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari).

 

L’articolo 28 mira a modificare la disciplina degli agenti in attività finanziaria che svolgono l’attività cd. money transfer (ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94) imponendo a tali soggetti di conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, ove l’ordinante sia un cittadino extracomunitario; sono adeguate a tale nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.

 

Con l’articolo 29 dello schema in commento viene integrata la disciplina alla relativa alla cessione di quote di stipendio o pensione (anche con finalità di finanziamento o di adempimento di obblighi finanziari nei confronti dell’erario), contenuta nel DPR n. 180 del 1950, aggiungendovi un articolo 6-ter.

Si chiarisce, a tal fine, che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del D.L. n. 112012 sulla libertà di scelta della polizza assicurativa da parte del consumatore nei contratti di finanziamento trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione disciplinata dal citato D.P.R.

Sono altresì recate disposizioni di coordinamento dell’attività di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione con la normativa vigente (come novellata dalle norme proposte dallo schema in esame) in materia di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, in particolare specificando che gli erogatori di finanziamenti devono avvalersi esclusivamente di soggetti terzi qualificati come agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi ed iscritti negli appositi elenchi.

Si demanda alla Banca d’Italia il compito di dettare norme per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione.

In particolare, tali disposizioni sono volte a:

a)    richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

b)    rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

c)    favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

d)    prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

Si prevede infine che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'Italia c la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia, prevista dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

 

Gli articoli 30 e 31 dello schema recano, rispettivamente, le disposizioni finali e finanziarie.

In particolare l’articolo 30 specifica che la nuova disposizione di cui all’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (introdotta dall’articolo 18 dello schema in esame, cui si rinvia), che propone di elevare le soglie limite per l’uso del contante in favore dei cambiavalute, entri in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.

Analoga decorrenza è fissata per la norma (articolo 26, comma 4-quater del D.Lgs. 141 del 2010, novellata dall’articolo 17 della disposizione in commento) che implica l’immediato avviamento della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a prescindere dall’emanazione delle relative norme attuative.

La suddetta disposizione non segue il regime di decorrenza generalmente stabilito per il D.Lgs. 141 del 2010 la cui operatività, come si è già visto, viene differita al momento in cui saranno predisposti gli adempimenti (di normazione secondaria e di natura amministrativa) connessi alla nuova disciplina introdotta.

 

L’articolo 31 recala clausola di invarianza finanziaria.


Testo a fronte

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 1
(Modifiche al testo unico bancario)

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo II

Credito ai consumatori

 

(omissis)

Art. 122
Ambito di applicazione

(omissis)

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-septies.

Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.

(omissis)

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

 

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

Art. 124
Obblighi precontrattuali

(omissis)

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.

 

 

 

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

Art. 125-bis
Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

 

 

Identico.

 

2-bis. I contratti indicano il tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, praticato.

 

 

Articolo 4
(Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo 2
(Modifiche all’art. 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo I

Operazioni e servizi bancari e finanziari

(omissis)

 

Art. 117
Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

Identico

 

 

Identico

 

4. I contratti indicano il tasso d'interesse ivi compreso il tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, praticato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo III

Regole generali e controlli

(omissis)

 

Art. 127
Regole generali

(omissis)

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

Art. 127-bis
Spese addebitabili

(omissis)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

 

 

 

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

Identico:

Art. 144
Altre sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 144
Altre sanzioni amministrative

(omissis)

5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-novies, si applica altresì il comma 4 primo periodo.

 

5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 125-novies o la violazione dell’art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, ai fini dell’applicazione dell’art. 128-duodecies.

(omissis)

8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.

Soppresso

 

 

Articolo 7
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo3
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Titolo V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Identico.

Art. 107
Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società di capitali;

 

 

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

(omissis)

e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

 

e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

Art. 108
Vigilanza

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

 

 

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale,il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

(omissis)

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

 

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

Art. 109
Vigilanza consolidata

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

 

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

Art. 111
Microcredito

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

 

 

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

(omissis)I

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società di capitali;

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Identico.

 

3-bis. Le attività di cui al comma 1 e 3 devono essere prestate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

Identico.

 

5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3

Art. 112
Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

 

 

 

Identico.

 

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

(omissis)

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

 

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività senza obblighi di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1 gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.”

Art. 112-bis
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

 

 

 

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

(omissis)

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

 

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

(omissis)

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.

 

7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

Identico.

 

 

a) identica;

 

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo.

 

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

Art. 113
Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111

Articolo 113
Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

1. La Banca d'Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.

 

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

 

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

a) identica;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

b) identica;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

c) soppressa

d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

c)per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italiapuò imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo. Esso è costituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.

5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis”.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

 

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

 

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

 

 

 

Articolo 9
(Ulteriori modifiche legislative)

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.». All'articolo 7-ter della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

 

Identico.

 

3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell’articolo 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130, come modificato dal presente decreto.

(omissis)

8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

8. L’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Articolo 199
(Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

“Articolo 199
(Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.».

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

 

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.”.

 

 

Articolo 10
(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

 

3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l’elenco previsto all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell’Organismo di cui all’articolo 112–bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 30 giugno 2012. Ai fini della costituzione dell’Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede all’approvazione del suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all’iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 31 dicembre 2012. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni dell’art. 112-bis vigente.

(omissis)

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell’articolo 9, comma 4, all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

Identico.

 

8-ter. L’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell’elenco.

 

8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

Identico.

 

10–bis. La Banca d’Italia pubblica l’elenco dei soggetti, operanti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell’articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto”;

 

 

Art. 11
(Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia)

Articolo 6
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

(omissis)

Articolo 128-quater
Agenti in attività finanziaria

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

 

 

 

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

(omissis)

3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.

Soppresso

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

(omissis)

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

 

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’art 128-decies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunicano all’Organismo previsto all’articolo 128-undecies l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando gli istituti di moneta elettronica o gli istituti di pagamento comunitari hanno istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

Soppresso

Articolo 128-quinquies
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

Identico:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

identica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

identica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

identica;

d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;

soppressa;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

identica.

 

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Art. 128-septies
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

 

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

Identico:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

a) identica;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

b) identica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

c) identica;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

d) identica;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

e) identica;

f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

f) soppressa.

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

 

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Art. 128-octies
Incompatibilità

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

 

Identico.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti..

(omissis)

Art. 128-decies
Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia

 

Art. 128-decies
Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’art. 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi..

 

3. La Banca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo.”

 

4. La Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il controllo sui mediatori può essere affidato all’Organismo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì indicate le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori.

 

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 128-undecies
Organismo

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

 

 

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

(omissis)

2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

Art. 128-duodecies
Disposizioni procedurali

 

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

Identico.

 

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le violazioni delle disposizioni del Titolo VI al cui rispetto sono tenuti i mediatori creditizi, l’Organismo applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, al legale rappresentante nonché ai dipendenti e ai soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’intermediario e ai collaboratori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

 

1-ter. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, se non istituito, dagli agenti previsti dall’art.128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità del Paese d’origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità, l’Organismo informa il Ministero dell’economia e delle finanze che può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all’autorità del Paese d’origine.”;

2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

Soppresso

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e nei seguenti casi:

 

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

a) identica;

b) inattività protrattasi per oltre un anno;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell'attività.

c) identica

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

Identico.

5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o al legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché ai dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

6. l’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).

Art. 128-terdecies
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

 

(omissis)

3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Articolo 12
(Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Articolo 7
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

Identico.

a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

a) identica;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

 

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

 

2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’articolo 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.

 

 

Articolo 15
(Requisiti di onorabilità)

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

 

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Si applica il comma 3.

Articolo 16
(Requisiti patrimoniali)

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, comma 1, e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

(omissis)

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

 

 

Articolo 17
(Incompatibilità)

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

Identico.

 

4-bis. L’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

 

4-ter. L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 né di consulenza finanziaria prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

 

4-quinquies. L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l’attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

4-sexies. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies concorda forme di collaborazione e di scambio di informazioni con i soggetti incaricati della tenuta del registro e degli albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

 

4-septies. Al fine di razionalizzare l’accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale.

 

4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”

4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”

 

 

 

Articolo 11
(Integrazione dell’art. 17 bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

 

“Art. 17-bis
(Attività di cambiavalute)

 

1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

 

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

 

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica.

 

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

 

3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all’Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.

 

5. L’esercizio abusivo dell’attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da euro 2065 a euro 10.329 emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze. .

 

6. L’Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 3.

 

7. L’Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

 

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

 

b) ripetuta violazione dell’obbligo di cui al comma 3;

 

c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

 

d) cessazione dell'attività.

 

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sull’attività dell’Organismo indicata nel presente articolo.

 

 

Articolo 19
(Composizione dell'Organismo)

Articolo 12
(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.

2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

2. I componenti dell’organo di gestione dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l’Organismo.

3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

Identico:

a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;

a) identica;

b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;

b) identica;

c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

c) identica;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;

e) identica;

f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

f) identica.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L’Organismo pubblica annualmente una relazione sull’attività svolta.

Articolo 20
(Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo)

Articolo13
(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. L’Organismo determina e riscuote in misura inferiore i contributi e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7,del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell’articolo 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

 

1-bis. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell’articolo 17-bis,comma 1.

2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.

Identico.

3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Identico:

 

3-bis. L’attività dell’Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E’ in ogni caso esclusa l’applicazione all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, di pubblico impiego”.

 

 

Articolo 21
(Funzioni dell'Organismo)

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

Identico:

a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

a) identica;

b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;

b) identica;

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) identica;

d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;

d) verifica il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti e delle disposizioni trasferite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 128-decies, comma 4”;

e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;

e) identica;

f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;

f) identica;

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;

g) identica

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti, e collaboratori;

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa.

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa.

 

i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 128-quater, comma 7.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

Identico.

 

2-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dell’azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l’Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 23
(Iscrizione negli elenchi)

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

 

Articolo 24
(Esame e aggiornamento professionale)

Articolo16
(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

 

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

Articolo 26
(Disciplina transitoria)

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 luglio 2012.

1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies , 128-septies e 128-quaterdecies.

1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono chiedere, entro il 30 settembre 2012, l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.

 

1.bis Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies.

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.

2. I soggetti indicati al comma 1che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c) e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1,lettera e).

 

2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell’articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

 

4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4. Al termine del periodo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

4-bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128-quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all’indennità di cui all’art. 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

 

4-ter. L’Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

 

4-quater. L’Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 29.

5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Identico.

6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.

Identico.

 

6-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole “settore del credito,” sono aggiunte le seguenti “i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia,”.

 

6-ter. I soggetti esercenti l’attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 17-bis per chiedere l’iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.

 


Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

 

Testo vigente
D.Lgs. 231/2007

Modifiche proposte dall’articolo 18 (comma 1) dello schema di decreto n. 486 all’articolo 27 del D.Lgs. 141/2010

 

 

Articolo 11
(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)

Articolo 11
(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

(omissis)

m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

(omissis)

«m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(omissis)

b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

(omissis)

c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB

Identico.

 

3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’art. 2, comma 6 della medesima legge.

 

 

Articolo 13
(Revisori contabili)

Articolo 13
(Revisori contabili)

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:

a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;

b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Identico.

2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

Identico.

 

3. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

 

 

Articolo 15
(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)

Articolo 15
(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)

(omissis)

4. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

 

4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.”;

Articolo 23
(Obbligo di astensione)

Articolo 23
(Obbligo di astensione)

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

Identico.

 

1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1.

2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Articolo 25
(Obblighi semplificati)

Articolo 25
(Obblighi semplificati)

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:

a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:

a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b) e c);

 

 

Articolo 36
(Obblighi di registrazione)

Articolo 36
(Obblighi di registrazione)

(omissis)

2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

(omissis)

2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

 

 

Articolo 40
(Dati aggregati)

Articolo 40
(Dati aggregati)

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per la lettera h), e comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Articolo 42
(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)

Articolo 42
(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)

(omissis)

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1.

(omissis)

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1. La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale eventualmente insediato in Italia dall’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario.

 

 

Articolo 49
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

Articolo 49
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

 

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17 bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro 2.500,00.

 

 

Articolo 53
(Controlli)

Articolo 53
(Controlli)

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell’ articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m), m-bis) e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) e n) del medesimo comma, possono essere eseguiti, previa intesa con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

 

 

Articolo 55
(Sanzioni penali)

Articolo 55
(Sanzioni penali)

(omissis)

9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

(omissis)

Identico

 

9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato.

 

9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

 

 

Articolo 56
(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)

Articolo 56
(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’ articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto.

2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell’articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo.

 

2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 53 comma 2, nei confronti degli agenti di cui all’articolo 128–quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, l’Organismo di cui all’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne dà comunicazione all’autorità del Paese di origine.

(omissis)

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.

(omissis)

Identico.

 

5 bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera i), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), e dalla Consob per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 58
(Violazioni del Titolo III)

Articolo 58
(Violazioni del Titolo III)

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

Soppresso

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

(omissis)

Identico.

 

 

Articolo 60
(Procedura)

Articolo 60
(Procedura)

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Identico.

 

2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Foro di Roma.

 

 

Articolo 63
(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

Articolo 63
(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla Commissione nazionale per le società e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

Identico.

 

6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole “ 11 membri”, sono sostituite dalle parole “12 membri”.

 

6-ter. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole “e dall'Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “dall’Unità di informazione finanziaria e dall’Agenzia delle dogane”, e dopo le parole “Agenzia del Demanio” è inserito il seguente paragrafo “Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

 

6-quater: Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole “Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “Unità di informazione finanziaria”.


 

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 27
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Articolo 18, comma 2
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

 

1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

Articolo 28
(Abrogazioni e norme finali)

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.

 

1-bis. Ai soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi fino al 30 settembre 2012, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda”.

Articolo 29
(Disposizioni attuative)

Articolo 20
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

 

 

Articolo 30-quinquies
(Dati oggetto di riscontro)

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

 

Articolo 30-sexies
(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 30-sexies del decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento all'ente gestore stesso di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.

 

 

Articolo 30-septies
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 23
(Modifiche all’articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

Identico.,

 

1-bis. La quota delle somme introitate dall’ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

 

 

Articolo 30-octies
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

Identico:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d);

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;

b) identica;

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;

c) identica;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

d) identica;

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

Identico.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.

Identico.

4. I termini e le modalità di attuazione dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Identico

 

4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.


 

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 114-quaterdecies
(Vigilanza)

Articolo 25
(Modifiche all’art. 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Identico

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.”;

3. La Banca d'Italia può:

Identico:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

a) identica;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

b) identica;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

c) identica;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 75
(Garanzie a corredo dell’offerta)

Articolo 26
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

(omissis)

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

Abrogato

 

 

Articolo 1
(Definizioni)

 

1. Nel presente decreto si intende per:

 

a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico;

 

c) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. 6 luglio 1994 del Ministro del tesoro, relativo alla determinazione del contenuto delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico;

 

d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del D.M. 13 maggio 1996 Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;

 

e) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall'ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti:

 

1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

 

2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

 

2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

 

Articolo 2
(Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109)

 

1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:

 

a) le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;

 

b) la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;

 

c) gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale.

 

3. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti:

 

a) copia dello statuto vigente della società;

 

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società che attesta l'esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie; la dichiarazione non è dovuta se l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva di tale attività;

 

c) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della società di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l'avvenuto conferimento dell'incarico ad una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla società di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attività patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall'intermediario.

 

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

5. Il termine di cui al comma 4 è interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l'acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell'economia e delle finanze indica all'intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l'interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell'autorizzazione è prorogato di 30 giorni.

 

6. L'autorizzazione è revocata qualora si accerti che l'intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attività diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia perché provveda alla relativa annotazione nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.

 

Articolo 3
(Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del D.M. 28 luglio 1994 del Ministro del tesoro, attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico)

 

1. Le disposizioni dell'articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del D.M. 28 luglio 1994 del Ministro del tesoro, esercitano attività finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:

 

a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione;

 

b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia;

 

c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell'organizzazione operante in Italia;

 

d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all'attività svolta in Italia.

 


 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Articolo 27
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 in materia di conti annuali degli istituti finanziari)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

Identico:

a) alle banche;

a) identica;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) identica;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

c) identica;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) identica;

e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

e) identica.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

 

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

 

3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l’esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

 

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

 

b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all’art. 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.


 

L. 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica.

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 1

Articolo 28
(Modifiche alla legge 15 luglio 2009,
n. 94)

(omissis)

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’ articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’ articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.


 

D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni

Schema di decreto legislativo
n. 486

 

 

Articolo 1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti)

Articolo 29
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Identico.

Articolo 2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)

 

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Identico.

Articolo 3
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali)

 

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

Identico.

Articolo 4
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni)

 

Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

Identico.

Articolo 5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)

 

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

[Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà].

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.

Identico.

Articolo 6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)

 

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo l'applicazione degli artt. 13 e 23.

Identico.

 

Articolo 6-bis
(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)

 

1. All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, di soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articolo 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

3. La Banca d’Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:

 

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

 

b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

 

c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

 

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia,

 

4. La Banca d’Italia, nell’ambito d3ella relazione annuale previsto dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.