Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato A.C. 4149 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4149/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 565
Data: 08/11/2011
Descrittori:
MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: VI-Finanze

 

8 novembre 2011

 

n. 565/0

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato

A.C. 4149

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4149

Titolo

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato

Iniziativa

On. Comaroli ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

8 marzo 2011

assegnazione

31 marzo 2011

Commissione competente

VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari costituzionali, V Bilancio, VIII  Ambiente e XI Lavoro

 


Contenuto

La proposta di legge in esame si propone di definire standard tecnici per l’assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, determinando i criteri della quantificazione del fabbisogno di spazio delle amministrazioni dello Stato in rapporto al numero, alla funzione e alle qualifiche del personale impiegato.

Nel dettaglio la proposta, costituita da un unico articolo, stabilisce i parametri che le amministrazioni dello Stato devono applicare nella determinazione dei rispettivi fabbisogni di spazio allocativo che sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio. Sono definiti gli standard ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale.

Si segnala che tali parametri numerici riprendono quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, recante “criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici”, i cui effetti sono stati successivamente sospesi dalD.M. del 18 luglio 2001.

In particolare la proposta dispone che debbano essere destinate:

-        per la qualifica di dirigente, un massimo di una persona per una stanza con una dimensione minima di 25,3 e massima di 28,3 metri quadrati;

-        per la qualifica di funzionario, un massimo di tre persone per stanza con una dimensione minima di 13,3 e massima di 21,3 metri quadrati per persona;

-        per la qualifica di impiegato un massimo di otto persone per stanza con una dimensione minima di 9 e massima di 12 metri quadrati per persona.

Gli standard sopra riportati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi).

 

Si ricorda che la materia relativa all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di una indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze della Camera con l’obiettivo di approfondire un aspetto del più generale problema concernente la gestione del patrimonio pubblico e compiere una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, circa l'utilizzo e la gestione, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili.

Tra le considerazioni finali del documento conclusivo approvato il 28 luglio 2011 emerge la proposta di individuare, a livello normativo, standard tecnici valevoli per tutte le amministrazioni, sia statali, sia delle regioni e degli enti locali, che definiscano la quota massima di spazio che può essere occupata dalla singola amministrazione o ente, in ragione del numero e della tipologia dei dipendenti, delle funzioni svolte e delle rispettive esigenze di presenza sul territorio.

Il documento sottolinea la necessità di intervenire con una norma di rango legislativo per introdurre in termini vincolanti parametri di fabbisogno, che sono del resto già stati utilizzati autonomamente da alcuni enti, quali ad esempio l’INPS, nel loro processo di razionalizzazione degli spazi.

La definizione dei predetti standard dovrebbe infatti determinare effetti positivi anche indiretti, in quanto potrà costituire un incentivo per ulteriori interventi di modernizzazione organizzativa delle amministrazioni, ad esempio inducendo ad informatizzare i documenti e le relativa modalità di conservazione ed archiviazione, con conseguenti risparmi in termini di spazio. Il modello di riferimento a cui occorre rifarsi – prosegue il documento - è quello del federalismo: come il processo di definizione dei costi standard per lo svolgimento delle funzioni assegnate o devolute ai diversi livelli di governo costituisce uno strumento per razionalizzare su tutto il territorio nazionale l’utilizzo delle risorse finanziarie e per responsabilizzare le amministrazioni nelle proprie politiche tributarie e di bilancio, così anche l’individuazione di parametri oggettivi per la definizione dei fabbisogni di spazi potrebbe contribuire ad affermare i principi di economicità, efficienza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse immobiliari da parte delle diverse amministrazioni. Il vincolo costituito dalla individuazione di parametri precisi potrebbe costituire una leva decisiva per sbloccare un meccanismo finora basato sulla semplice buona volontà delle singole amministrazioni, e che rischia dunque di non sortire alcun effetto concreto.

 

Per una ricostruzione normativa della materia in esame meritano di essere richiamate le norme dirette a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche. In particolare, l’articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha posto gli obiettivi di riordino, accorpamento, soppressione e trasformazione di enti strutture ed organismi pubblici.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha poi introdotto, all’articolo 24, una misura cosiddetta “taglia enti” disponendo, più in generale (all’articolo 74), la riduzione degli uffici dirigenziali, il riordino delle relative competenze al fine di evitare duplicazioni e l’accorpamento delle strutture periferiche su base regionale o provinciale.

Al riguardo l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 ha previsto un ulteriore intervento di riorganizzazione all’esito dei tagli già effettuati. L’applicazione delle citate disposizioni ha determinato una generale diminuzione del fabbisogno allocativo.

Più in dettaglio, analogamente a quanto già previsto per gli enti previdenziali, l’articolo 12 decreto-legge n. 98 del 2011 ha stabilito che le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con specifico riferimento alla questione degli spazi, l’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni.

Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

Al fine di attuare in modo compiuto tale disposizione, il comma 9 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunichino annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio. Inoltre entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni dello Stato dovevano comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le amministrazioni che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse, sono tenute a trasmettere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l’identificazione di tali beni. La trasmissione dell’elenco è finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del D.P.R. n. 43 del 2008, e del conto generale del patrimonio dello Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Al riguardo il decreto ministeriale 30 luglio 2010 ha esteso il perimetro di raccolta dei dati alle concessioni e alle partecipazioni delle amministrazioni interessate, stabilendo le modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, tutte le amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

E’ altresì prevista una disciplina sanzionatoria, che si è andata rafforzando nel corso del tempo: innanzitutto, in caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Successivamente, l’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che la violazione dei predetti obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi devono quindi individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione. Si prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell’amministrazione dello Stato interessata (è stabilita un’eccezione per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Per un'efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi in locazione passiva ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Non possono essere permutati i beni immobili trasferibili a Regioni, Province e Comuni sulla base del federalismo demaniale. Sono previsti, inoltre, nuovi obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni statali all'Agenzia del Demanio: quest'ultima può valutare la possibilità di recuperare le spese stanziate ma non impegnate per la realizzazione di nuovi immobili non più utili a seguito delle operazioni di permuta. Le amministrazioni devono inoltre comunicare gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene in una materia che ha recentemente visto numerosi interventi regolatori di rango legislativo, determinati dalla necessità di governare la gestione dell'attivo del bilancio pubblico, e segnatamente del demanio e del patrimonio dello Stato.

Si osserva, peraltro, che la definizione dei parametri numerici che le amministrazioni dello Stato devono applicare nella determinazione dei rispettivi fabbisogni di spazio allocativo era stata precedentemente stabilità con un provvedimento di rango amministrativo (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, recante “criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici”, i cui effetti sono stati successivamente sospesi dalD.M. del 18 luglio 2001).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene nella materia dell’ordinamento e dell’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

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File: FI0552_0.doc