Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate - A.C. 2426-2956-B - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 456 | ||
Data: | 23/03/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
23 marzo 2011 |
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n. 456/0 |
Parità di accesso agli organi di amministrazione
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2426-2956-B |
Titolo |
Modifiche al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. |
Iniziativa |
Golfo ed altri |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
16 marzo 2011 |
assegnazione |
23 marzo 2011 |
Commissione competente |
VI Finanze |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I, II (sanzioni) |
La proposta di legge in esame, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione e di componenti degli organi di controllo delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle suddette società.
La proposta, approvata alla Camera il 2 dicembre 2010, è stata approvata dal Senato il 15 marzo scorso.
Le disposizioni in commento prevedono un “doppio binario” normativo: per le società non controllate da Pubbliche Amministrazioni, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente da norme di rango primario. Le disposizioni introdotte sono applicabili anche alle società a controllo pubblico, ma per queste ultime la normativa di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.
L’articolo 1 della proposta (modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato), integra l'articolo 147-ter del TUF, norma che reca disposizioni relative all’elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione. Viene aggiunto in particolare un comma 1-ter al suddetto articolo, ai sensi del quale lo statuto delle società deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere venga effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Tale equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.
Nella formulazione del testo approvata dalla Camera, il mancato rispetto di tale prescrizione comportava la decadenza dalla carica dei componenti eletti.
La nuova formulazione del testo istituisce un’articolata procedura per l’ipotesi in cui il CdA eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.
Le norme proposte affidano allo statuto societario la disciplina delle
modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di
mandato, al fine di garantire l’equilibrio dei generi. Con regolamento,
Si ribadisce (analogamente al testo approvato alla Camera) l’applicazione delle norme in esame alle società organizzate secondo il sistema “monistico”, (di cui all’articolo 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile) ovvero alle società in cui quali – per espressa previsione statutaria – l’assemblea elegge un unico consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione. Nel modello dualistico, l’assemblea elegge separatamente gli organi di amministrazione e di controllo; nel modello di governance monistico, i controllori sono emanazione dei controllati.
Il comma 2 dell’articolo 1 aggiunge un comma 1-bis al successivo articolo 147-quater del TUF (che fissa i requisiti richiesti ai componenti del consiglio di gestione). In particolare si estende anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri, le disposizioni in materia di equilibrio di genere già esaminata per il consiglio di amministrazione della società.
Il comma 3 dell’articolo 1 alla lettera a) propone alcune modifiche all’articolo 148 del TUF, disposizione che riguarda la composizione degli organi di controllo societario. Sono proposte disposizioni analoghe a quanto previsto per l’equilibrio di genere nei CdA: nel dettaglio, l’atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri del collegio sindacale sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (intendendosi tale equilibrio raggiunto ove il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti).
Anche per tale organo il testo approvato dalla Camera sanzionava il
mancato rispetto delle suddette prescrizioni con la decadenza dalla carica dei
componenti eletti. Nella formulazione approvata dal Senato, l’inserito comma 1-bis dell’articolo 148 prevede una
procedura articolata di diffida analoga a quella già illustrata al comma 1
dell’articolo in commento per i consigli di amministrazione (tranne che per
l’ammontare della sanzione pecuniaria, che in tal caso va da
L’articolo 2 della proposta dispone in merito alla decorrenza dell’applicazione delle norme proposte. Nel testo approvato dalla Camera, si prevedeva che le disposizioni trovassero applicazione dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e, comunque, non prima di sei mesi dall’entrata in vigore della legge medesima.
Nel testo approvato dal Senato, la decorrenza è posticipata al primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni proposte.
Sono inoltre previste norme transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l’applicazione: in tale caso, almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario devono essere riservati al genere meno rappresentato.
La lettera b) del comma 3 estende le suddette prescrizioni anche al consiglio di sorveglianza.
L’articolo 3 estende le disposizioni in commento anche alle società a controllo pubblico non quotate. Rispetto al testo approvato alla Camera, la formulazione approvata dal Senato demanda però a un regolamento (ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 400/1988: con la forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato) la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di recare una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull’applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimento ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
L’intervento con legge si palesa necessario, in quanto la proposta impone un obbligo di fare a privati, modificando a tal fine il d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).
La proposta di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Il 1° marzo 2011
Per quanto riguarda in particolare
le donne nel processo decisionale,
A fronte di tale quadro,
§ un impegno e una partnership più forti a tutti i livelli: governi, autorità regionali e locali, partiti politici, parti sociali, dirigenti di imprese, unità risorse umane, organizzazioni non governative, istituti di istruzione, mezzi di comunicazione;
§ se del caso, un’azione positiva, piani di parità, consulenza e formazione mirata. Tutte le procedure di nomina, di assunzione, di valutazione delle funzioni e delle competenze, di retribuzione e di promozione devono essere trasparenti e neutre rispetto al sesso. È importante lottare sistematicamente contro la discriminazione e le molestie morali e sessuali;
§ il potenziamento degli scambi e della diffusione delle prassi, ad esempio mediante reti di donne in posti di comando;
§ il miglioramento nella raccolta, analisi e diffusione di dati comparabili disponibili a livello europeo ripartiti per sesso, in modo da seguire il processo disparità tra donne e uomini nelle prese di decisione. Studi quantitativi e qualitativi sono necessari per valutare le strategie, in particolare l’effetto di misure positive quali quote, adottate dagli Stati membri.
Secondo
La promozione della partecipazione paritaria di donne e uomini alla presa di decisioni politiche ed economiche costituisce una delle cinque priorità della nuova strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell’Unione europea (COM(2010)491) presenta il 21 settembre 2010.
In particolare per quanto riguarda le donne nel processo decisionale economico, a parere della
Commissione una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo
decisionale economico può contribuire a creare un ambiente e una cultura del
lavoro più produttivi ed innovativi e a migliorare lo sviluppo economico.
Secondo
Si ricorda inoltra che in linea con
La rete ha come obiettivo quello di accrescere il numero di donne che partecipano ai processi decisionali in campo politico ed economico e concretamente è volta a consentire lo scambio di idee, di informazioni ed esperienze, l’apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche, favorendo inoltre i partenariati e le sinergie tra le reti europee esistenti.
La proposta di legge attribuisce alla CONSOB poteri regolamentari in materia di applicazione di sanzioni alle società quotate che non ottemperano agli obblighi previsti dalla proposta in materia di consigli di amministrazione; con regolamento essa statuisce in materia di violazioni, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.
Inoltre, si affida a un regolamento (da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 400/1988) la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico. Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull’applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimento ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
La proposta di legge integra il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF).
La proposta interviene a bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione ed agli organi di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati, nonché delle società a controllo pubblico non quotate, al fine di prevedere che il riparto degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo societario sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, intendendosi un tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo ottenga almeno un terzo degli componenti. Reca inoltre prescrizioni transitorie valide per il primo mandato dei componenti eletti secondo il nuovo regime.
Servizio Studi – Dipartimento Finanze |
( 066760-9496– *st_finanze@camera.it |
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
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