Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate - A.C. 2426-2956-B - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2426-B/XVI   AC N. 2956-B/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 456
Data: 23/03/2011
Descrittori:
ORGANI DELLA SOCIETA'   PARITA' TRA SESSI
Organi della Camera: VI-Finanze

 

23 marzo 2011

 

n. 456/0

Parità di accesso agli organi di amministrazione
e di controllo delle società quotate

A.C. 2426-2956-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2426-2956-B

Titolo

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Iniziativa

Golfo ed altri

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

16 marzo 2011

assegnazione

23 marzo 2011

Commissione competente

VI Finanze

Sede

referente

Pareri previsti

I, II (sanzioni)

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione e di componenti degli organi di controllo delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle suddette società.

 

La proposta, approvata alla Camera il 2 dicembre 2010, è stata approvata dal Senato il 15 marzo scorso.

 

Le disposizioni in commento prevedono un “doppio binario” normativo: per le società non controllate da Pubbliche Amministrazioni, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente da norme di rango primario. Le disposizioni introdotte sono applicabili anche alle società a controllo pubblico, ma per queste ultime la normativa di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.

L’articolo 1 della proposta (modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato), integra l'articolo 147-ter del TUF, norma che reca disposizioni relative all’elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione. Viene aggiunto in particolare un comma 1-ter al suddetto articolo, ai sensi del quale lo statuto delle società deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere venga effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Tale equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Nella formulazione del testo approvata dalla Camera, il mancato rispetto di tale prescrizione comportava la decadenza dalla carica dei componenti eletti.

La nuova formulazione del testo istituisce un’articolata procedura per l’ipotesi in cui il CdA eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.

La CONSOB emette a tal fine una prima diffida nei confronti della società inottemperante, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. L’inottemperanza a tale diffida implica l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento CONSOB, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. La sanzione della decadenza dei membri del CdA consegue all’inosservanza di tale ultima diffida.

Le norme proposte affidano allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l’equilibrio dei generi. Con regolamento, la CONSOB statuisce in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche in riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

Si ribadisce (analogamente al testo approvato alla Camera) l’applicazione delle norme in esame alle società organizzate secondo il sistema “monistico”, (di cui all’articolo 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile) ovvero alle società in cui quali – per espressa previsione statutaria – l’assemblea elegge un unico consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione. Nel modello dualistico, l’assemblea elegge separatamente gli organi di amministrazione e di controllo; nel modello di governance monistico, i controllori sono emanazione dei controllati.

Il comma 2 dell’articolo 1 aggiunge un comma 1-bis al successivo articolo 147-quater del TUF (che fissa i requisiti richiesti ai componenti del consiglio di gestione). In particolare si estende anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri, le disposizioni in materia di equilibrio di genere già esaminata per il consiglio di amministrazione della società.

Il comma 3 dell’articolo 1 alla lettera a) propone alcune modifiche all’articolo 148 del TUF, disposizione che riguarda la composizione degli organi di controllo societario. Sono proposte disposizioni analoghe a quanto previsto per l’equilibrio di genere nei CdA: nel dettaglio, l’atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri del collegio sindacale sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (intendendosi tale equilibrio raggiunto ove il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti).

Anche per tale organo il testo approvato dalla Camera sanzionava il mancato rispetto delle suddette prescrizioni con la decadenza dalla carica dei componenti eletti. Nella formulazione approvata dal Senato, l’inserito comma 1-bis dell’articolo 148 prevede una procedura articolata di diffida analoga a quella già illustrata al comma 1 dell’articolo in commento per i consigli di amministrazione (tranne che per l’ammontare della sanzione pecuniaria, che in tal caso va da 20.000 a 200.000 euro, e per il fatto che in questo caso le modalità e i criteri di applicazione della sanzione non sono affidati a un regolamento CONSOB).

L’articolo 2 della proposta dispone in merito alla decorrenza dell’applicazione delle norme proposte. Nel testo approvato dalla Camera, si prevedeva che le disposizioni trovassero applicazione dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e, comunque, non prima di sei mesi dall’entrata in vigore della legge medesima.

Nel testo approvato dal Senato, la decorrenza è posticipata al primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni proposte.

Sono inoltre previste norme transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l’applicazione: in tale caso, almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario devono essere riservati al genere meno rappresentato.

La lettera b) del comma 3 estende le suddette prescrizioni anche al consiglio di sorveglianza.

L’articolo 3 estende le disposizioni in commento anche alle società a controllo pubblico non quotate. Rispetto al testo approvato alla Camera, la formulazione approvata dal Senato demanda però a un regolamento (ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 400/1988: con la forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato) la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di recare una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull’applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimento ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si palesa necessario, in quanto la proposta impone un obbligo di fare a privati, modificando a tal fine il d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

I dati UE

Il 1° marzo 2011 la Commissione europea ha presentato una relazione sui progressi realizzati nella parità tra uomini e donne nel 2010, in cui un ampio capitolo è dedicato alla parità di genere nel settore economico.

Per quanto riguarda in particolare le donne nel processo decisionale, la Commissione rileva che, nonostante il fatto che sempre più numerose siano le donne altamente qualificate e che la partecipazione al mercato del lavoro delle donne sia in aumento, esse sono tuttora minoritarie rispetto agli uomini in posti di responsabilità nella politica e nelle imprese, specialmente ai più alti livelli. I dati raccolti nel documento di lavoro su cui si fonda la relazione (SEC(2011)191), mostrano che, nonostante 9 su 20 lavoratori siano donne (con una percentuale del 45.5%), il numero di donne con funzioni direttive (direttori, amministratori delegati e dirigenti di piccole imprese) nell'UE sono meno di un terzo (raggiungendo una percentuale del 32.8%). La differenza tra la percentuale di donne con funzioni direttive e la percentuale di donne lavoratrici è più alta a Cipro e in Finlandia (per entrambi i paesi tale differenza è sopra i 30 punti percentuali) e più bassa in Grecia, Spagna ed Italia (in tutti i paesi tale differenza è sotto i 10 punti percentuali). In generale, secondo la Commissione la disparità tra uomini e donne nell’ambito delle funzioni direttive non si è modificata sostanzialmente, salendo da 30.7% nel 2000 a 32.8% nel 2009. Solo il 12% dei membri dei consigli di amministrazione delle principali imprese (le “blue-chip” dei listini di borsa) è costituito da donne (la percentuale supera il 20% in Finlandia, Svezia, Slovacchia Lettonia e Romania) ma scende al 5% in Italia, Lussemburgo, Portogallo e a Malta e Cipro); non vi sono donne tra i governatori delle Banche centrali dell'Unione europea e le donne rappresentano soltanto il 16% negli organi decisionali più elevati di tali istituzioni. La Commissione ritiene tale situazione tanto più paradossale, in considerazione del fatto che le studentesse superano in numero gli studenti nei settori del commercio, della gestione e del diritto.

A fronte di tale quadro, la Commissione, ribadendo chela partecipazione paritaria di donne e uomini ai processi decisionali è una necessità democratica ed economica e che numerosi studi (es. Mc Kinsey, Women Matter Report, 2007)  sottolineano un rapporto positivo tra la presenza delle donne in posti direttivi e i risultati finanziari e organizzativi, ritiene necessario:

§       un impegno e una partnership più forti a tutti i livelli: governi, autorità regionali e locali, partiti politici, parti sociali, dirigenti di imprese, unità risorse umane, organizzazioni non governative, istituti di istruzione, mezzi di comunicazione;

§       se del caso, un’azione positiva, piani di parità, consulenza e formazione mirata. Tutte le procedure di nomina, di assunzione, di valutazione delle funzioni e delle competenze, di retribuzione e di promozione devono essere trasparenti e neutre rispetto al sesso. È importante lottare sistematicamente contro la discriminazione e le molestie morali e sessuali;

§       il potenziamento degli scambi e della diffusione delle prassi, ad esempio mediante reti di donne in posti di comando;

§       il miglioramento nella raccolta, analisi e diffusione di dati comparabili disponibili a livello europeo ripartiti per sesso, in modo da seguire il processo disparità tra donne e uomini nelle prese di decisione. Studi quantitativi e qualitativi sono necessari per valutare le strategie, in particolare l’effetto di misure positive quali quote, adottate dagli Stati membri.

Secondo la Commissione la migliore strategia sembra comunque essere, benché controversa, l’introduzione di quote per via normativa. A tale proposito, sottolinea in particolare il caso della Norvegia, dove è stata attuata un’azione positiva per correggere il disequilibrio imponendo per legge una rappresentanza femminile di almeno il 40% in seno ai consigli di amministrazione delle imprese pubbliche e private. La Commissione osserva in proposito, che, prevedendo sanzioni in caso di non conformità, tale intervento legislativo - approvato nel dicembre 2003 - ha effettivamente prodotto un innalzamento del livello di partecipazione femminile nei consigli di amministrazione norvegesi. Anche la Spagna ha adottato una legge sull’uguaglianza nel 2007 che incoraggia le imprese principali a modificare la composizione dei comitati direttivi fino a raggiungere una percentuale di donne del 40 percento entro il 2015. Pur non prevedendo sanzioni, la percentuale di donne con funzioni direttive è salita dal 4 (2006) al 10 percento (2010). Legislazioni analoghe sono state introdotte di recente anche in Islanda e Francia, ma la Commissione ritiene che siano in vigore da troppo poco tempo per valutarne i risultati

La nuova strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell’Unione europea

La promozione della partecipazione paritaria di donne e uomini alla presa di decisioni politiche ed economiche costituisce una delle cinque priorità della nuova strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell’Unione europea (COM(2010)491) presenta il 21 settembre 2010.

In particolare per quanto riguarda le donne nel processo decisionale economico, a parere della Commissione una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale economico può contribuire a creare un ambiente e una cultura del lavoro più produttivi ed innovativi e a migliorare lo sviluppo economico. Secondo la Commissione la trasparenza nelle procedure di promozione, orari di lavoro flessibili e la disponibilità di servizi di custodia dei bambini sono essenziali.

La Strategia 2010-2015 subentra alla tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)92) presentata dalla Commissione europea il 1° marzo 2006 e tiene conto della dichiarazione politica (cd. “ Carta per le donne”), (COM(2010)78), adottata dalla Commissione europea il 5 marzo 2010, in occasione della celebrazione dei  15 anni dalla piattaforma d'azione di Pechino.

Si ricorda inoltra che in linea con la Tabella di marcia nel giugno 2008 è stata creata una rete europea per la promozione delle donne che occupano posti decisionali politici ed economici, che ha riunito per la prima volta i rappresentanti delle reti europee del settore, con l'obiettivo di agire in sinergia.

La rete ha come obiettivo quello di accrescere il numero di donne che partecipano ai processi decisionali in campo politico ed economico e concretamente è volta a consentire lo scambio di idee, di informazioni ed esperienze, l’apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche, favorendo inoltre i partenariati e le sinergie tra le reti europee esistenti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge attribuisce alla CONSOB poteri regolamentari in materia di applicazione di sanzioni alle società quotate che non ottemperano agli obblighi previsti dalla proposta in materia di consigli di amministrazione; con regolamento essa statuisce in materia di violazioni, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

Inoltre, si affida a un regolamento (da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 400/1988) la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico. Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull’applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimento ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge integra il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF).

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta interviene a bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione ed agli organi di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati, nonché delle società a controllo pubblico non quotate, al fine di prevedere che il riparto degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo societario sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, intendendosi un tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo ottenga almeno un terzo degli componenti. Reca inoltre prescrizioni transitorie valide per il primo mandato dei componenti eletti secondo il nuovo regime.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496– *st_finanze@camera.it

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File: FI0466_0.doc