Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 2, L. 42/2009) - I lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
Riferimenti:
SCH.DEC 317/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 291    Progressivo: 2
Data: 13/10/2011
Descrittori:
DL 2011 0068   ENTRATE TRIBUTARIE
FINANZA LOCALE   FINANZA REGIONALE
IMPOSTE E TRIBUTI PROVINCIALI   IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI
PROVINCE   SPESA SANITARIA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 42 DEL 05-MAG-09     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68

(art. 2, L. 42/2009)

 

I lavori della Commissioneparlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale

 

 

 

 

n. 291/2

Parte I

 

13 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9932 * st_bilancio@camera.it
( 066760-9496 * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: FI0446bs1.doc


INDICE
(parte prima)

Scheda di sintesi3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317)9

Audizioni

Rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della salute, 16 febbraio 2011  13

Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, 17 febbraio 2011. 15

Membri del Comitato promotore «Mezzogiorno su la testa», 22 febbraio 2011. 17

Rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS, del CeRM e dell’ISSiRFA-CNR, 23 febbraio 2011  19

Rappresentanti della Corte dei conti, 24 febbraio 2011. 21

Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), 2 marzo 2011. 23


INDICE
(parte seconda)

Esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

3 marzo 2011. 5

8 marzo 2011. 7

9 marzo 2011. 9

10 marzo 2011. 11

21 marzo 2011. 13

22 marzo 2011. 15

24 marzo 2011. 17

Pareri espressi dalle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato

V Commissione Bilancio (Camera), 24 marzo 2011. 21

5a Commissione Bilancio (Senato), 24 marzo 2011. 23

Rilievi deliberati dalle Commissioni della Camera dei deputati

Comitato per la legislazione, 23 marzo 2011. 27

I Affari costituzionali, 23 marzo 2011. 29

VI Finanze , 16 marzo 2011. 31

XII Affari sociali, 23 marzo 2011. 33

Osservazioni approvate dalle Commissioni del Senato della Repubblica

1a Affari costituzionali, 22 marzo 2011. 37

6a Finanze e tesoro, 22 marzo 2011. 39

12a Igiene e sanità, 9 marzo 2011. 41

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. 45

Testo a fronte tra lo schema di decreto (Atto n. 317) e il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)81

Adempimenti127


Scheda di sintesi


Federalismo regionale e sanitario

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68

 

 

 

Deliberazione preliminare Consiglio dei ministri

7 ottobre 2010

All’ordine del giorno della Conferenza Unificata

28 ottobre 2010

Raggiungimento intesa in Conferenza Unificata

16 dicembre 2010

Deliberazione Consiglio dei ministri su relazione

No

Assegnazione in Assemblea

10 gennaio 2011

Termine per espressione parere

11 marzo 2011

Proroga del termine (20 giorni)

Parere Commissione bicamerale

24 marzo 2011

Parere V Commissione Camera dei deputati

24 marzo 2011

Parere 5° Commissione Senato della Repubblica

24 marzo 2011

Approvazione Consiglio dei ministri

31 marzo 2011

Relazione al Parlamento ex art. 2, co. 4, ultimo periodo, legge n. 42/2009

Non presentata

Emanazione

6 maggio 2011

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

12 maggio 2011, n. 109

Entrata in vigore

27 maggio 2011

 


Il contenuto del decreto legislativo

Il decreto legislativo n. 68 del 2011 – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari – individua, con riferimento all’autonomia di entrata delle regioni, le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali.

A tal fine si dispone che a decorrere dal 2013 venga rideterminata l’addizionale regionale all’IRPEF, con corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari allo 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% per il 2013[1], dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (fino a 15.000 euro).

 

Alle regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito IVA, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”. In applicazione del principio di territorialità tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo, vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero, nel caso degli immobili, il luogo di ubicazione; regole specifiche vengono previste per l’Iva concernente i beni e servizi di mercato.

 

Per quanto concerne l’IRAP, a decorrere dal 2013 ciascuna regione, a carico del proprio bilancio, può ridurne le aliquote, fino ad azzerarle; la riduzione non è tuttavia ammessa qualora la regione interessata abbia aumentato l’addizionale IRPEF in misura superiore all’ 0,5 %.

Le regioni possono poi istituire, a carico dei propri bilanci, ulteriori detrazioni in favore delle famiglie, nonché in sostituzione di misure di sostegno sociale (sussidi, voucher, ecc).

 

Viene altresì disposto, al fine di incentivare l’attività di contrasto all’evasione fiscale, che alle regioni sia attribuito l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale nel proprio territorio, sui tributi propri derivati, nonché una quota (commisurata all’aliquota di compartecipazione) del gettito recuperato in riferimento all’IVA.

Per la gestione dei loro tributi le regioni possono stipulare apposite convenzioni con l’Agenzia delle entrate.

 

Il principio applicato ai rapporti tra Stato e regione concernente la soppressione dei trasferimenti statali e la sostituzione degli stessi con l’attribuzione o la compartecipazione a nuovi gettiti viene replicato anche nei rapporti tra regioni e comuni, disponendosi in tal senso la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente (e, ove non finanziati con indebitamento, anche di conto capitale) diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituendola con una compartecipazione dei comuni ai tributi regionali, prioritariamente all’addizionale regionale IRPEF. Il relativo gettito confluirà, per una percentuale non superiore al 30%, in un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per venire poi distribuito dalla regione agli enti locali, previo accordo. Specifiche disposizioni concernono inoltre possibili recuperi, dal 2012, delle riduzioni dei trasferimenti operate nei confronti delle regioni con la manovra finanziaria disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010, nonché l’erogazione, per il 2011, di risorse destinate al trasporto pubblico locale.

 

Nel confermare quanto previsto nella delega circa l’affidamento alla normativa statale della definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP), ed in ordine alla individuazione delle spese relative ai livelli medesimi, che concernono i settori della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale (quest’ultimo limitatamente alle spese in conto capitale), viene precisato che per stabilire i LEP vanno considerate, per ciascuna materia, macro-aree di intervento, operando secondo una progressiva convergenza degli obiettivi di servizio verso i LEP medesimi. Il provvedimento fissa inoltre a regime, dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese LEP: tali fonti sono costituite dalla compartecipazione all’Iva, dall’addizionale regionale IRPEF, dall’IRAP, dalle entrate proprie (principalmente i ticket) del settore sanitario e da quote del fondo perequativo. Quest’ultimo viene istituito dal 2013 in ciascuna regione, ed è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione al gettito IVA, calcolata in modo da garantire l’integrale finanziamento delle spese per i LEP: tali spese saranno nel primo anno computate anche in base ai valori di spesa storica, per poi convergere gradualmente verso i costi standard.

 

Va segnalato che il decreto legislativo n. 23/2011 sul fisco municipale prevede a regime, vale a dire quando i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali saranno determinati, un fondo perequativo, alimentato da una compartecipazione all’IVA, per comuni e province, istituito nel bilancio dello Stato con stanziamenti separati per le due tipologie di enti. Il decreto dispone che le regioni, a loro volta, istituiscano nel proprio bilancio due fondi, alimentati dal fondo perequativo statale, l’uno per i comuni e l’altro per le province e le città metropolitane.

 

Con riferimento all'autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane secondo quanto dispone il decreto, il finanziamento delle province si incentra principalmente:

a)   sull’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali;

b)   sulla compartecipazione provinciale all’IRPEF, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle province nonché dell'addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, (anch'essa soppressa, con attribuzione del gettito allo Stato).

Rimane inoltre ferma la vigente attribuzione alle province dell’imposta provinciale di trascrizione[2], di cui peraltro viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all’IVA, al passaggio dall’attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli. Inoltre, analogamente ai criteri già applicati nei confronti dei finanziamenti regionali ai comuni, anche i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30%, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo.

Viene inoltre istituito dal 2012 un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all’IRPEF, che ha la finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l’attribuzione dell’autonomia di entrata alle province.

 

E’ infine disciplinato il sistema finanziario delle città metropolitane, prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle province sostituite dalle città medesime; si dispone peraltro che con la legge di stabilità l’autonomia di entrata delle città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite.

 

Relativamente ai costi ed i fabbisogni standard del settore sanitario per la parte relativa al finanziamento della spesa sanitaria il provvedimento riprende in buona parte il sistema di governance che si è affermato su base pattizia tra Stato e regioni, da ultimo con l’intesa concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012. In particolare il decreto, precisato che per il 2011 ed il 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento già stabilito dalla normativa vigente, stabilisce che dal 2013 tale fabbisogno verrà determinato annualmente, per il triennio successivo, “in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento così stabilito il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni di riferimento (benchmark). Sulla base di tale rapporto, vale a dire il valore percentuale di fabbisogno di ciascuna regione, viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale. Le regioni benchmark sono scelte tra le cinque, appositamente individuate con decreto, che hanno garantito i LEA in condizione di equilibrio economico e di efficienza ed appropriatezza. Vengono a tal fine confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni): 5% per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l’assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione) del costo nelle regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal caso “pesata”) di ognuna delle regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale, come detto, si ripartisce il fabbisogno nazionale.

 

In attuazione di quanto prevede l’articolo 15 della legge recante la delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), il decreto istituisce la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta sia da Ministri che da rappresentanti delle autonomie territoriali. Alla Conferenza, che, viene espressamente precisato, costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, vengono affidati compiti di verifica e controllo dell’ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, nonché dell’utilizzo, anche secondo principi di trasparenza ed efficacia, delle risorse finanziarie attribuite a tali enti.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

(Atto n. 317)


Audizioni


Rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato
e del Ministero della salute
,
16 febbraio 2011


Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali,
17 febbraio 2011


Membri del Comitato promotore «Mezzogiorno su la testa»,
22 febbraio 2011


Rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS,
del CeRM e dell’ISSiRFA-CNR,
23 febbraio 2011


Rappresentanti della Corte dei conti,
24 febbraio 2011


Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF),

2 marzo 2011



 



[1]    La possibilità per le regioni di modificare le addizionali IRPEF è stata anticipata al 2012 dall’articolo 1, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148 del 2011). Per effetto di tale disposizione, pertanto, l’incremento nel limite dello 0,5% può essere effettuato per gli anni 2012 e 2013 (anziché per il solo anno 2013).

[2]    Sull’imposta provinciale di trascrizione è successivamente intervenuto l’articolo 1, comma 12, del D.L. n. 138/2011, precedentemente citato, con disposizioni di carattere procedurale relativi ai tempi di modifica dell’imposta medesima.