Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - I lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - Parte I ' Tomo 1
Riferimenti:
SCH.DEC 292/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 260    Progressivo: 6
Data: 29/07/2011
Descrittori:
DL 2011 0023   FEDERALISMO
FINANZA LOCALE   IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI
Altri riferimenti:
L N. 42 DEL 05-MAG-09     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

(artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009)

I lavori della Commissioneparlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale

 

 

 

 

 

 

n. 260/6

Parte I – Tomo 1

 

 

 

29 luglio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

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File: FI0418f1s1.doc


INDICE
(parte prima, tomo 1)

Scheda di sintesi.......................................................................................... 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Atto n. 292)......................... 11

Audizioni

Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), 17 novembre 2010........................................................................ 81

Rappresentanti del: Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), dell’Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT-UIL) e dell’Unione inquilini; Coordinamento unitario della proprietà immobiliare (Arpe, Federproprietà, della Confederazione della piccola proprietà immobiliare-CONFAPPI e dell’Unione piccoli proprietari immobiliari-UPPI) e di Confabitare-Associazione proprietari immobiliari Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), 22 novembre 2010........................ 103

Rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 23 novembre 2010................................................................................................................. 201

Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, 24 novembre 2010... 235

Seguito dell'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e seguito dell’audizione di Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), 30 novembre 2010.............. 261

Rappresentanti dell'Agenzia del Territorio, 1° dicembre 2010........................ 279

Rappresentanti della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Federazione italiana per la casa (Federcasa), dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari(ASPPI), della Federabitazione-Confcooperative e della Legacoop-Abitanti (A.N.C.Ab.), 1° dicembre 2010333

Rappresentanti della Corte dei conti, 9 dicembre 2010.................................. 399


INDICE
(parte prima, tomo 2)

Esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

30 novembre 2010.......................................................................................... 455

16 dicembre 2010........................................................................................... 459

18 gennaio 2011.............................................................................................. 493

20 gennaio 2011.............................................................................................. 499

25 gennaio 2011.............................................................................................. 517

26 gennaio 2011.............................................................................................. 575

27 gennaio 2011.............................................................................................. 579

1° febbraio 2011.............................................................................................. 625

2 febbraio 2011................................................................................................ 697

3 febbraio 2011................................................................................................ 757

Pareri espressi dalle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato

V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (Camera), 3 febbraio 2011783

5a Commissione Bilancio (Senato), 3 febbraio 2011...................................... 801

Rilievi deliberati dalle Commissioni della Camera dei deputati

I Affari costituzionali, 2 febbraio 2011............................................................. 809

VI Finanze, 20 gennaio 2011........................................................................... 817

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, 26 gennaio 2011............................. 829

Osservazioni approvate dalle Commissioni del Senato della Repubblica

1a Affari costituzionali, 14 dicembre 2010....................................................... 835

6a Finanze e tesoro, 1° febbraio 2011............................................................. 839

 


INDICE
(parte seconda)

Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, corredato dalle osservazioni del Governo, trasmesso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Atto n. 292-bis)3

Senato della Repubblica, estratti dai Resoconti stenografici dell’Assemblea

22 febbraio 2011................................................................................................ 77

23 febbraio 2011.............................................................................................. 139

Camera dei deputati, estratti dai Resoconti stenografici dell’Assemblea

1° marzo 2011................................................................................................. 209

2 marzo 2011.................................................................................................. 311

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23................................................................... 339

Testo a fronte tra lo schema di decreto (Atto n. 292) e il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)359

Adempimenti................................................................................................ 387

 


Scheda di sintesi

 


FEDERALISMO MUNICIPALE

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

 

 

 

Deliberazione preliminare Consiglio dei ministri

4 agosto 2010

All’ordine del giorno della Conferenza Unificata

23 settembre 2010

Raggiungimento intesa in Conferenza Unificata

No

Deliberazione Consiglio dei ministri su relazione

5 novembre 2010

Assegnazione in Assemblea

9 novembre 2010

Termine per espressione parere

8 gennaio 2011

Proroga del termine (20 giorni)

Si

Parere Commissione bicamerale

Respinto (3 febbraio 2011)

Deliberazione Consiglio dei ministri su nuovo testo

9 febbraio 2011

Risoluzione Assemblea Camera dei deputati

23 febbraio 2011

Risoluzione Assemblea Senato della Repubblica

2 marzo 2011

Approvazione Consiglio dei ministri

3 marzo 2011

Emanazione

14 marzo 2011

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

23 marzo 2011, n. 67

Entrata in vigore

7 aprile 2011

 


Il contenuto del decreto legislativo

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

 

Il provvedimento Interviene sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l’introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell’imposta municipale (IMU).

 

In particolare, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:

a) l’intero gettito dell’Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;

b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti.

I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni. L’articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali.

 

Ai Comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta; in prima applicazione l’assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

 

Al potenziamento dell’ attività di contrasto all’evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l’ interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

 

E’ inoltre istituita, come sopra accennato, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cu aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato. Oltre a severe sanzioni in case di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l’applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si prevede che in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

 

Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate). Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l’addizionale IRPEF da parte dei comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile; l’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo. Viene poi istituita, l’imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d’arte la possibilità di istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina, dell’imposta di scopo (ora prevista nella L. n. 296/2006), da stabilirsi con un DPCM che, tra l’altro, possa aumentarne la durata fini a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzi l’intero ammontare della spesa.

 

Per quanto concerne l’imposta municipale (IMU), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’imposta sul reddito delle società (Ires); i Comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione ( la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit ecc..). Il decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull’ occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l’occupazione.

 

Si ricorda altresì che la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sta esaminando lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto del Governo n. 317).