Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Titolo: | Federalismo fiscale municipale - Atto 292-bis | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 260 Progressivo: 4 | ||||
Data: | 28/02/2011 | ||||
Descrittori: |
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Altri riferimenti: |
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28 febbraio 2011 |
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n. 260/4 |
Federalismo fiscale municipaleAtto 292-bis |
Numero dello schema del decreto legislativo |
Atto del Governo 292-bis |
Titolo |
Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, corredato dalle osservazioni del Governo |
L’articolo 1 dispone il coordinamento tra i decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge n. 42/2009 e le disposizioni contenute nel presente decreto.
L’articolo 2, ai commi 1 e 2, attribuisce ai comuni, a decorrere dal 2011, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi nelle misure così indicate:
- 30% dell’imposta di registro e imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili (lettera a));
- il 30% dell’imposte ipotecaria e catastale (lettera b)) ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;
- il gettito IRPEF relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario (lettera c));
- il gettito dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili (lettera d));
- il 30% dei tributi speciali catastali (lettera e));
- il 30% delle tasse ipotecarie (lettera f));
- il 21,7% per il 2011 e il 21,6% a decorrere dal 2012 della quota del gettito derivante dalla cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dal successivo articolo 3 (lettera g)).
Il gettito così attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dal comma 3 di durata triennale e che, comunque, verrà meno con l’attivazione del fondo perequativo previsto all’articolo 13 della legge n. 42/2009.
Il comma 4 attribuisce ai
comuni una compartecipazione al gettito
IVA, la cui percentuale e le modalità di attuazione, sono fissate con DPCM,
di concerto con il Ministero dell’economia, da adottare d’intesa con
Il comma 5 esclude dalla devoluzione dei tributi il gettito delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad IVA, che rimane attribuito allo Stato.
A decorrere dal
In ordine alle modalità di riparto del Fondo sperimentale, il comma 7 stabilisce chesi dovrà tener conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del Fondosia redistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali,nonché per le isole monocomune, dovrà comunque essere ripartita una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo, al netto della quota del 30% precedentemente richiamata.
Il comma 8, nel fissare la
quota percentuale del gettito dalla cedolare secca da devolvere ai comuni delle
regioni a statuto ordinario (21,7% nel
2011 e 21,6% a decorrere dal 2012),
prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia sentita
Il comma 9 prevede che le variazioni annuali del gettito attribuito ai comuni ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti. Queste ultime, peraltro, al pari della compartecipazione al 30% sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari prevista a decorrere dal 2014 (di cui all’articolo 10), possono essere modificate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;in particolare, dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti può essere incrementata sino al 100%, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di compartecipazione sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e, ove necessario, della quota di compartecipazione all’IVA.
Il comma 10 reca disposizioni dirette a potenziare l’attività di gestione delle entrate comunali nonché l’attività di accertamento da parte dei Comuni. In dettaglio:
- il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al comune interessato;
- la quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell’attività di accertamento (art.1, comma 1, D.L. n. 203/2005) è elevata dal 33% al 50%. Tale quota è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo;
-
ai comuni è riconosciuto,con modalità da stabilire con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con
- i comuni hanno altresì accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.
Il comma 11prevede l’interscambio dei dati relativi all’effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.
Il comma 12 dispone la quadruplicazione, dal 1° aprile 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile.
L’articolo 3 disciplina, ai commi 1 e 2, l’introduzione, a partire dal 2011, della facoltà per il contribuente di scegliere l’applicazione di un regime tributario sostitutivo sul reddito da locazione (c.d cedolare secca sugli affitti), pari al 21% sui canoni di locazione a regime ordinario ed al 19% per quelli a regime concordato, relativamente alla tassazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili ovvero titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate ad uso abitativo. La cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ovvero sulla sua eventuale risoluzione o proroga. L’imposta può essere applicata anche ai redditi di locazioni “brevi” per i cui contratti di locazione, cioè, non sussiste obbligo di registrazione.
La nuova disciplina non si applica alle locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Si precisa inoltre che l’imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (comma 6).
I restanti commi regolano taluni aspetti procedurali e sanzionatori, stabilendo che:
- fermo l’obbligo della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe l’ulteriore obbligo del contribuente di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità del conduttore (comma 3);
- la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF, applicandosi le disposizioni previste per le imposte sui redditi ai fini della liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi,sanzioni, interessi e contenzioso.La misura dell’acconto è pari all’85% per il 2011 e al 95% a partire dal 2012. Nonèprevisto il rimborso di quanto già pagato a titolo d’imposta di bollo e di registro (comma 4);
- nel caso di mancata indicazione in dichiarazione dei canoni da locazione di immobili a uso abitativo, ovvero di un’indicazione in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni previste dalla normativa vigente si applicano in misura raddoppiata, e non è inoltre prevista la riduzione delle sanzioni, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia dello stesso all’impugnazione dell’accertamento (comma 5);
- il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva (comma 7)ogni qual volta disposizioni normative facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo nonchè ai fini I.S.E.E..
Viene disposta, ai commi da
Il comma 11 dispone una misura in favore degli inquilini, prevista in via inderogabile, che sospende per tutta la durata dell’opzione per la cedolare secca la facoltà del locatore di richiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
L’articolo 4 prevede la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e i relativi servizi pubblici.
La
disciplina generale per l’attuazione di tale imposta è stabilita con regolamento
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento,
d’intesa con
La norma infine prevede che l’imposta di soggiorno possa sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.
L’articolo 6 dispone che, entro il 31 ottobre 2011, con regolamento di delegificazione venga disciplinata la revisione dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della legge n. 296/2006, in modo da tale da prevedere l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle tuttora previste e l’aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell’imposta, attualmente prevista in cinque anni. Si stabilisce inoltre la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Viene fatto salvo l’obbligo di restituzione delle somme nel caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
L’articolo 5 prevede
l’adozione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministero economia e d’intesa con
L’articolo 7, comma 1, istituisce dal 2014 l’imposta municipale propria (di seguito IMU) e l’imposta municipale secondaria per il finanziamento dei comuni, in sostituzione, rispettivamente, dei tributi indicati agli articoli 8 (componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali per beni non locati, e ICI) e 11 (vari tributi di occupazione di spazi pubblici e sui mezzi pubblicitari).
Il comma 2 stabilisce inoltre che, dal 2014, venga attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al 30%.
L’articolo
8 prevede, ai commi da
La base imponibile dell’IMU, come stabilito al comma 4, corrisponde al valore dell’immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell’ICI (art. 5 D.Lgs. n. 504/1992), data dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% e specifici coefficienti definiti per gruppo catastale.
Il comma 5 fissa l’aliquota dell’IMU nella misura dello 0,76% annuo. La stessa può essere modificata con DPCM, da emanare su
proposta del Ministro dell’economia, d’intesa con
Il comma 7 prevede infine ulteriori casi in cui i comuni possano prevedere la riduzione della metà l’aliquota dell’IMU: quando si tratti di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TUIR o di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. Ai comuni viene altresì attribuita la facoltà di stabilire che l’aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
L’articolo 9, al comma 1, definisce i soggetti passivi dell'IMU, vale a dire i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di godimento. La disposizione specifica inoltre che per i casi relativi alla concessione su aree demaniali e per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetti passivi sono, rispettivamente, il concessionario e il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
I successivi commi da
- l’imposta, dovuta per anni solari cui corrisponde singolarmente un’autonoma obbligazione tributaria, è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso;
- le modalità di versamento prevedono due rate di uguale importo (il 16 giugno e il 16 dicembre) oppure un unico versamento il 16 giugno;
- l’imposta dovrà essere corrisposta con le modalità stabilite dal comune dal momento dell’effettiva attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili, previsti dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale e dalla legge 196/2009 sulla contabilità generale, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015;
- si concede ai Comuni la facoltà di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, in base al d.lgs. n. 218 del 1997;
- i modelli relativi alle dichiarazioni sono approvati con uno o più decreti del Ministro dell’economia, sentita l’ANCI;
- per l’attività di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, sanzioni, interessi e contenzioso nonché dei rimborsi si applica la normativa vigente in materia di autonomia degli enti locali per il contrasto dell’evasione fiscale.
Il comma 8 inoltre disciplina le esenzioni dall’IMU, escludendo dalla sua applicazione gli immobili posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, da regioni ed enti locali, ovvero consorzi fra detti enti, e dagli enti del servizio sanitario nazionale. Sono inoltre elencati tra gli immobili esenti, quelli di cui al D.lgs. n. 504/1992 (articolo 7, co. 1), fra cui immobili a destinazione particolare di carattere pubblico, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto o di proprietà della Santa Sede, ovvero appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione ICI in base ad accordi internazionali, nonché taluni terreni agricoli di aree montane o di collina ed immobili destinati allo svolgimento di attività sociali da parte di enti non commerciali.
Il comma 9 infine precisa che continuano ad essere assoggettati ad IRPEF il reddito agrario come definito dalTUIR (art. 32); i redditi da locazione diversi da quelli per i quali si è optato per la tassazione della cedolare secca; i redditi derivanti dagli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ovvero relativi a enti non commerciali.
L’articolo 10 disciplina il nuovo regime tributario applicabile dal 2014 ai trasferimenti immobiliari, novellando le disposizioni del DPR n. 131/1986 in materia di imposta erariale di registro.
Viene infatti modificata al comma 1 la prima parte della tariffa allegata al predetto decreto n. 131, rideterminando l’aliquota relativa all’imposta di registro applicata a taluni atti soggetti a registrazione a termine fisso: dal 10 al 9 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o costitutivi di diritti reali di godimento, ovvero per atti di espropriazione per pubblica utilità; dal 3 al 2 per cento per gli atti di trasferimento immobiliare di abitazioni che costituiscono prima casa, purchè non di lusso. Per entrambe le predette fattispecie l’imposta non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 2).
Infine i commi 3 e 4 per i sopra citati atti traslativi dispongono, rispettivamente, l’esenzione da imposta di bollo, ipotecaria e catastale, da tributi speciali catastali e da tasse ipotecarie di ogni atto connesso agliadempimenti presso il catasto o i registri immobiliari e la soppressione di ogni agevolazione tributaria, anche se prevista da legge speciale.
L’articolo 11, dispone l’introduzione, a decorrere dal 2014, dell’imposta municipale secondaria che si affianca all’imposta municipale propria e, in un’ottica di semplificazione, è destinata a sostituire diverse altre forme di prelievo municipale.
Il comma 1 stabilisce che la sua approvazione, mediante deliberazione del consiglio comunale, è volta a sostituire:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
La norma aggiunge che, a decorrere dall’introduzione dell’imposta, viene abolita anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Il comma
2 detta i criteri relativi ai presupposti
impositivi e alle disposizioni procedurali
in base ai quali deve essere definita la disciplina generale dell’imposta in
esame, da stabilire con regolamento, d’intesa con
Presupposto del tributo è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché del suolo pubblico, e soggetto passivo è colui che effettua l’occupazione. L’imposta è calcolata in base alla durata ed entità dell’occupazione, nonché alle tariffe vigenti. Le modalità di pagamento e dichiarazione e gli altri aspetti procedurali relativi alla riscossione sono stabiliti conformemente alla disciplina dell’IMU. Possono individuarsi modalità alternative all’affissione di manifesti per la diffusione degli annunci obbligatori per legge ed è facoltà dei comuni disporre, con proprio regolamento, esenzioni e agevolazioni per consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
L’articolo
Il comma 3, infine, è volto ad assicurare che, qualora si dovesse procedere al trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni senza provvedere parallelamente al loro contestuale finanziamento, sia in ogni caso garantito l’integrale finanziamento delle funzioni trasferite.
L’articolo 13 stabilisce l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. In esso deve essere data separata indicazione degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.
Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Il Fondo è alimentato sia dalle quote del gettito dei tributi devoluti, sia dalla compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.
Il fondo è articolato in due componenti riguardanti, rispettivamente, le funzioni fondamentali dei comuni e quelle non fondamentali che rappresentano quote del fondo divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. Le quote sono riviste in funzione della loro dinamica.
L’articolo 14 definisce l’ambito di applicazione del decreto con particolare riferimento alle autonomie speciali, disciplina i rapporti finanziari che derivano dall’attuazione dello stesso e detta norme di carattere transitorio.
Il comma 1 stabilisce l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall’IRAP.
Il decreto, come chiarito al comma 2, si applica nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e in conformità con l’art. 27 della legge n. 42/2009 sul coordinamento della finanza di tali autonomie. Viene precisato che:
- nei casi in cui alle autonomie speciali spetti una compartecipazione al gettito dell’IRPEF o degli altri tributi erariali, essa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca;
- vengono determinate la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare per i comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni ai tributi erariali.
Il comma 3 chiarisce inoltre che, nei confronti delle predette autonomie speciali che esercitano funzioni di finanza locale, le modalità di applicazione dei nuovi tributi istituiti con il presente decreto vengono stabilite in conformità dei rispettivi statuti e che per gli enti locali ubicati in esse non trovano applicazione le norme riguardanti la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (art. 2, commi 1-8). Le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal decreto spettano alle autonomie speciali nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Affermando il principio che il decreto in esame concorre ad assicurare l’autonomia di entrata dei comuni, il comma 4 chiarisce che gli elementi informativi necessari alla sua attuazione sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 legge di contabilità generale n. 196/2009 e quella sugli indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard (articolo 5, comma 1, lettera g), legge n. 42/2009).
Il comma 5 prevede inoltre il
monitoraggio degli effetti
finanziari determinati dal decreto, al fine di valutare il livello della pressione fiscale complessiva, anche
con riferimento alle tariffe, coerentemente con il limite massimo della stessa
stabilita nel Decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della citata
legge di contabilità generale. Il monitoraggio viene svolto dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mediante
I commi 6 e 7, con riferimento alle entrate degli enti locali, chiariscono, rispettivamente, che viene confermata la potestà regolamentare di tali enti anche per i nuovi tributi previsti e che continuano ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA, sino alla revisione della corrispondente disciplina, ferma restando per i comuni la possibilità di adottare la tariffa integrata ambientale.
Il comma 8 prevede che a decorrere dal 2011 le deliberazioni comunali relative alla variazione dell'aliquota dell'addizionale all’IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico, purchè la pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. Per le delibere relative all’anno 2010 è prevista un’eccezione in quanto si prevede che esse siano efficaci per lo stesso anno d’imposta se la pubblicazione sul predetto sito avvenga entro il 31 marzo 2011. La norma fa salvo quanto già previsto in materia di effetti delle delibere riguardanti tariffe e aliquote di relative a tributi di competenza degli enti locali.
Il comma 9 precisa infine che le risorse destinate all’ANCI devono essere calcolate, a decorrere dal 2014, applicando l’aliquota già stabilita nella misura dello 0,6 per mille (art. 10, co. 5, D.Lgs. n. 504/1992) al gettito annuale dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto.
Servizio Studi – Dipartimento Finanze |
( 066760-9496 – *st_finanze@camera.it |
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File: FI0418b.doc