Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 141/2010 in materia di contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi - Schema di D.Lgs. n. 287 - (art. 1, co. 5, e 33, L. 88/2009)
Riferimenti:
SCH.DEC 287/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 256
Data: 16/11/2010
Descrittori:
ATTIVITA' FINANZIARIE   CREDITO
MEDIATORI ED INTERMEDIARI   OPERAZIONI BANCARIE
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 141/2010 in materia di contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Schema di D.Lgs. n. 287

(art. 1, co. 3 e 5, e 33, L. 88/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 256

 

 

 

 

 

16 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0409.doc


INDICE

Schede di lettura

La direttiva 2008/48/CE.................................................................................... 3

La norma di delega........................................................................................... 6

L’attività svolta presso la VI Commissione (Finanze)................................ 14

Lo schema di decreto delegato.................................................................... 17

§      Le novità in materia di credito al consumo................................................... 18

§      Le modifiche alla disciplina sulla trasparenza.............................................. 19

§      Le modifiche alla normativa sui soggetti operanti nel settore finanziario..... 21

§      Le modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi          22

§      Modifiche alle disposizioni finali del D.Lgs. n. 141 del 2010......................... 23

 


Schede di lettura

 


La direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1).

Dai considerando della direttiva emerge che tale necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo, nonostante il processo avviato con la direttiva 87/102/CEE. Si rileva infatti che gli Stati membri “utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori” aggiuntivi rispetto alle norme europee, “a causa delle diverse situazioni economiche o giuridiche a livello nazionale”.

Le autorità europee hanno rilevato che “lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE […]. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi”.

Tali esigenze di tutela, assieme alle nuove forme di credito offerte ai consumatori e da questi utilizzati, hanno fatto sorgere l’esigenza di “modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito di applicazione”.

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l’oggetto (di cui al citato articolo 1), l’ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte.

In particolare, l’articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, i.e. ai contratti di credito; esclude tuttavia alcune tipologie specifiche contrattuali.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva in esame si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.

In particolare, l’articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cd. “informazioni pubblicitarie di base”). L’articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l’intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cd. “informazioni precontrattuali”).

L’articolo 6 rece le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto. L’articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore. Per la valutazione del merito il creditore si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un’apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell’articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.

Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.

L’articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l’articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18).

Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.

Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L’articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al il 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito.

Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2) da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013.

Si ricorda infine che l’articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.


La norma di delega

Lo schema di decreto in esame richiama espressamente le norme di delega di cui all’articolo 1, comma 5 e all’articolo 33 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

In particolare, il predetto articolo 1, al comma 5, autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi con cui è stata data attuazione delle norme comunitarie (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1), fatta salva la speciale disciplina relativa ai decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale.

Le norme correttive possono essere emanate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di recepimento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge comunitaria e con la medesima procedura utilizzata per l’emanazione dei decreti legislativi da integrare e correggere (di cui all’articolo 1, commi 2-4).

Ai sensi del citato comma 2, i decreti legislativi sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

Il comma 3 prescrive, per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B alla legge comunitaria, prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

Il comma 4 reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004), che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo:

-        dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 468/1978[1] (art. 11-ter, co. 2);

-        saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il comma prevede, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, Cost.[2], deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

 

L’articolo 33 reca i principi e i criteri direttivi di delega al Governo per l’attuazione tramite decreto legislativo della citata direttiva 2008/48/CE, contenuta nell’allegato B della stessa legge comunitaria 2008.

Esso inoltre apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina che riguarda i soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

 

La disposizione prevede esplicitamente che le nuove norme si inseriscano nel corpus del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L’articolo in commento (comma 1) reca anzitutto i principi e criteri di delega da rispettare nell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della suddetta direttiva 2008/48/CE.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 il legislatore è tenuto a estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE anche ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori. Tale estensione opera ove ricorrano analoghe esigenze di tutela, alla luce delle caratteristiche o delle finalità del finanziamento.

La lettera b) prescrive il rafforzamento e l’estensione dei poteri amministrativi inibitori, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali (titolo VI del TUB), anche ove riguardino rapporti diversi dal credito al consumo, per assicurare un’adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela; si prescrive inoltre che la misura delle sanzioni amministrative sia pari a quella prevista dall’ articolo 144 del TUB e dall’ articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262[3].

Stante la genericità del riferimento normativo ai “poteri amministrativi inibitori” e alle “sanzioni amministrative pecuniarie dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”, le disposizioni in esame sembrano riferirsi, in tema di poteri inibitori, alle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 128 del TUB, ai sensi del quale, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o delle altre autorità indicate dai CICR, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

Si ricorda inoltre che la Banca d'Italia (comma 1 dell’articolo 128 TUB), per quanto riguarda le banche e gli intermediari finanziari vigilati, verifica il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, informativa precontrattuale e contrattuale sul credito al consumo; a tal fine, può acquisire informazioni, atti e documenti e eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB; inoltre, la medesima Banca d’Italia promuove la procedura sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità sul credito al consumo, per la violazione dell’obbligo di fornire informazioni, atti e documenti e nel caso di ostacolo alle funzioni di controllo.

Per quanto invece attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie, l’articolo 144 (comma 3) del D.Lgs. n. 385 prescrive che nei confronti – tra gli altri – dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 65.447 euro per l'inosservanza delle norme in tema di pubblicità, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Inoltre (articolo 144, comma 4), nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 258.228 euro per l'inosservanza delle norme relative ai controlli (di cui all’articolo 128, comma 1) ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto inferiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 3 e 4 si estendono (articolo 144, comma 5) anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

L’articolo 39, comma 3 della legge sul risparmio (legge n. 262/2005) dispone che siano quintuplicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUB, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 – Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF non modificate dalla medesima legge n. 262 del 2005.

 

Ai sensi della lettera c), si prescrive al legislatore delegato di coordinare la disciplina del testo unico bancario avente ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché il credito al consumo (di cui al Titolo VI del TUB), e le disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[4], e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7[5] e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[6] applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

In particolare, il titolo I del D.L. n. 223 del 2006 ha recato misure per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, ma anche per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. In particolare, l’articolo 10 ha interamente sostituito l’articolo 118 del TUB relativamente alla disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei contratti di durata, nel quadro delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nell’ottica di tutelare il cd. “contraente debole”.

Il capo I del D.L. n. 7 del 2007 ha introdotto misure per la tutela dei consumatori anche in materia di contratti bancari, in particolare in tema di portabilità dei mutui ed estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

Il D.L. n. 185 del 2008 reca disposizioni in materia di misura di interessi sui mutui e clausole dei contratti bancari.

La lettera d)richiede una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al titolo V e all’articolo 155 del D.Lgs. n. 385 del 1993), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori.

Si prescrive dunque che:

1)       siano rideterminati i requisiti per l’iscrizione agli appositi elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari al fine di consentire l’operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell’iniziativa imprenditoriale.

L’articolo 108 reca le disposizioni concernenti i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari, fissati con D.M. 30 dicembre 1998, n. 517. L’articolo 109 invece reca disposizioni inerenti ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516).

2)       si prevedano strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall’intermediario;

3)       sia garantita la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori. Si dispone l’attribuzione alla Banca d’Italia di poteri sanzionatori e di intervento;

4)       si prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l’altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

La letterae) richiede la revisione della disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Si ricorda in proposito che la legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, ha modificato e innovato la disciplina della mediazione creditizia: in particolare, l’articolo 5 è intervenuto sulla disciplina del reato di abusiva attività finanziaria (articolo 132, c. 1 del TUB). L’articolo 16 ha riservato l’esercizio dell’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti alle banche o agli intermediari finanziari ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro (ora MEF), recando altresì varie prescrizioni – anche penali - in tema di esercizio dell’attività di mediazione creditizia.

Il D.Lgs. n. 374 del 1999[7] (articolo 3) disciplina, tra l’altro, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agenzia in attività finanziaria, tra l’altro disponendo che tale esercizio è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco.

Le modifiche da apportare alle citate norme devono perseguire una serie di finalità, individuate in modo specifico dai numeri da 1 a 11 della lettera f).

Si tratta dei seguenti scopi:

1)       trasparenza dell’operato e la professionalità delle categorie dei mediatori creditizi e degli agenti, con previsione di innalzamento dei requisiti professionali;

2)       istituzione di un organismo associativo con personalità giuridica, autonomia organizzativa e statutaria ed eventuali articolazioni territoriali. Esso dovrà essere costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, col compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Tale organismo dovrà essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze;

3)       determinazione, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, - adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia - delle modalità di funzionamento dell’organismo associativo di cui supra. A tale regolamento si demanda:

-   la disciplina dei poteri necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi i poteri di verifica e sanzionatori;

-   le disposizioni in tema di iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità;

-   il calcolo e le modalità di riscossione, da parte dell’organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell’attività;

-   le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria;

-   le modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti.

4)       applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del titolo VI del TUB, relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali, prevedendo altresì che la Banca d’Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, si prevede che sia assicurata la trasparenza nonché l’applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall’articolo 1815 del codice civile;

5)       disciplina delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l’organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d’Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni relative alla trasparenza, alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori;

6)       individuazione delle cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l’autonomia dell’operatività;

7)       obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio delle attività di pertinenza;

8)       previsione di disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9)       prescrizione, per i mediatori creditizi, dell’obbligo di indipendenza da banche e intermediari, nonché dell’obbligo di adottare una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività; ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10)   per gli agenti in attività finanziaria, forme di responsabilità dell’intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

11)   prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria.

La lettera f), impone un coordinamento normativo tra il D.Lgs. 385/1993 (TUB) e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l’altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell’obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Si ricorda infine che l’articolo 13 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010) reca modifiche all’illustrato articolo 33 della legge n. 88 del 2009.

In particolare, la disposizione aggiunge al comma 1 le lettere da d-bis) a d-quinquies); sono dunque previsti ulteriori criteri direttivi e princìpi di delega rispetto a quelli previsti dall’articolo 33 appena illustrato.

Ai sensi della lettera d-bis) si esplicita il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, con il potere di promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

La successiva lettera d-ter) impone di istituire, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità. Tale sistema deve essere istituito nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro. La titolarità dell’archivio e del connesso trattamento dei dati è affidato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le disposizioni prevedono altresì che ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) , il Ministero dell’economia e delle finanze designa per la gestione dell’archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa; i rapporti tra il MEF e l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione.

E’ affidato al medesimo MEF il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l’archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell’aderente il pagamento di un contributo in favore dell’ente gestore.

L’ultimo periodo della lettera reca la clausola di invarianza finanziaria.

La lettera d-quater) prevede che, nel recepimento della direttiva, si debba prevedere la motivazione obbligatoria del provvedimento di diniego del finanziamento, da parte dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di erogazione di credito ai consumatori; la motivazione non si reputa integrata, nel caso di mero rinvio all’esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia.

Infine, ai sensi della lettera d-quinquies), il soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento deve poter prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.


L’attività svolta presso la VI Commissione (Finanze)

La Commissione VI (Finanze) ha approvato il 23 febbraio 2010 il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo. L’indagine ha esaminato le principali problematiche che presenta tale forma di finanziamento, anche in relazione all'impatto della normativa comunitaria sulla legislazione interna e ai dati statistici concernenti la diffusione del fenomeno, allo scopo di elaborare linee-guida di revisione.

Sono state audite le principali istituzioni e Autorità legate all'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo nelle sue diverse forme, nonché i rappresentanti delle categorie professionali coinvolte, le associazioni dei consumatori e un gruppo di esperti del settore. La panoramica svolta ha consentito di evidenziare il ruolo positivo del credito al consumo, ma ha anche messo in luce una serie di criticità che riguardano principalmente i profili di tutela dei consumatori nonché la vigilanza degli operatori attivi.

Con il citato documento, approvato all’unanimità, la Commissione ha rilevato che sono necessari interventi correttivi - anche normativi - tesi, tra l'altro, a:

§       migliorare il livello di trasparenza dei rapporti tra operatori e consumatori, attraverso la predisposizione di modelli informativi esaustivi e comprensivi, con particolare attenzione a talune tipologie di credito al consumo (mutui a tasso variabile e le carte di credito revolving);

§       prevedere un sistema di controllo preventivo pubblicistico dei modelli contrattuali di massa o standard, per eliminare clausole vessatorie o eccessivamente pericolose per il consumatore, valutando la possibilità di stabilire specifici divieti ad utilizzare talune tipologie di credito al consumo per alcune fasce di consumatori economicamente o socialmente più deboli;

§       individuare un indicatore di costo omnicomprensivo, che fornisca al consumatore chiara e completa evidenza di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, con conseguente divieto di addebitare al consumatore stesso costi ulteriori rispetto a quelli compresi nel predetto indicatore;

§       rafforzare i poteri, anche sanzionatori, attribuiti alle autorità di vigilanza, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza ed il contrasto alle pratiche commerciali scorrette;

§       rafforzare la capacità degli operatori del credito di effettuare un’autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento;

§       definire un quadro normativo più preciso per quanto riguarda l'operatività dei sistemi di informazione creditizia, consentendo al consumatore stesso di avanzare eccezioni rispetto alle registrazioni effettuate e rafforzando i presidi di tutela della privacy contro ogni uso distorto dei dati stessi;

§       istituire efficaci strumenti di contrasto alle frodi, in particolare quelle perpetrate attraverso il furto di identità

Per quanto riguarda specificamente il settore delle cessioni del quinto, il documento conclusivo ha rilevato come si tratti di un settore meritevole di attenzione, rispetto al quale l’indagine ha consentito di evidenziare come il livello dei tassi praticati ai clienti per tale tipologia di credito risulti molto elevato in rapporto alla rischiosità del credito. Uno dei principali motivi del livello eccessivamente elevato dei costi risiede nell’incidenza che, soprattutto per questi prodotti, ha il costo relativo alla polizza assicurativa obbligatoria richiesta per il finanziamento, il quale giunge, in qualche caso, anche all’80 per cento del costo complessivo del finanziamento. A tale proposito si può segnalare come il problema rischi di aggravarsi, in quanto i premi assicurativi per garantirsi tale copertura stanno subendo in questa fase un incremento, per i rischi potenziali che la crisi, e la connessa possibilità di chiusura di aziende, ovvero di licenziamenti, pone rispetto alla restituzione del credito. Una seconda ragione di tale andamento dei costi del credito mediante cessione del quinto riguarda il fatto che la ritrosia di molti clienti ad utilizzare tale strumento, legata al necessario coinvolgimento del datore di lavoro, e la conseguente necessità di sviluppare tecniche commerciali specifiche, ha indotto il sistema bancario ad accettare un innalzamento delle provvigioni riconosciute ai distributori, pur di incrementare il collocamento presso il pubblico di un prodotto altamente redditizio e poco rischioso per le banche stesse, le quali hanno infatti deciso di entrare direttamente nel settore distribuendo tale prodotto anche tramite i propri sportelli.

La medesima Commissione il 27 maggio 2010 ha approvato la risoluzione 7-00340 (Pagano) con la quale ha impegnato il Governo a tenere adeguatamente conto, nel recepire la direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della suddetta indagine conoscitiva, in particolare sotto i seguenti profili:

§       orientamento di tutti gli interventi normativi sulla disciplina del credito al consumo al rafforzamento degli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare migliorando il livello di trasparenza sulle condizioni contrattuali e sugli elementi di costo;

§       introduzione di norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, prevedendosi nel dettaglio che il consumatore sia informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia;

§       revisione del quadro normativo e di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli attuali articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, condotta in termini tali da evitare di precludere ad una vasta fascia di consumatori l'accesso al credito legale, con il rischio di ampliare in tal modo gli spazi del credito usurario, mantenendo inoltre fermi gli obblighi previsti per tali soggetti dalla normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio;

§       revisione delle modalità di vigilanza sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria finalizzata a introdurre più effettive forme di controllo su tali soggetti, anche esercitate dai rispettivi organismi di autoregolamentazione, non limitandosi a prevedere controlli di natura meramente formale;

§       disciplina specifica che definisca in termini puntuali le caratteristiche del microcredito, coniugando la necessità di favorire la nascita di un ulteriore canale di accesso al credito con quella di assicurare comunque la trasparenza del settore ed un adeguato sistema di vigilanza su di esso.


Lo schema di decreto delegato

Lo schema di decreto legislativo in esame si occupa di integrare e correggere le disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria”.

 

Il D.Lgs. n. 141 del 2010, come accennato, ha recepito nell’ordinamento italiano la citata direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (Titolo I), recando le opportune modifiche al Testo Unico Bancario – TUB ed al Codice del Consumo (rispettivamente, D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 e D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Accanto a tale intervento, il citato provvedimento ha ricondotto all’interno del TUB altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II).

Il Titolo III del D.Lgs. n. 141/2010, secondo le indicazioni contenute nella norma di delega, ha operato una revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario: Il Titolo IV è intervenuto in materia di gli agenti in attività finanziaria e di attività di mediazione creditizia.

Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. E’ stato compiutamente disciplinato l’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Lo schema in commento interviene su diversi profili.

 

Anzitutto, la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rileva come le disposizioni emanate con il D.Lgs. n. 141 del 2010 presentino un complesso quadro di entrata in vigore delle parti che lo compongono. Viene dunque evidenziato il “disallineamento temporale tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore del nuovo”, tale da cagionare “una sostanziale impossibilità di esercizio, in capo alla Banca d'Italia, dei suoi poteri di vigilanza e di intervento”. Lo schema in esame reca dunque disposizioni volte a riallineare e/o a chiarire i tempi di entrata in vigore dell’eterogenea disciplina dettata dal D.Lgs. n. 141/2010.

In secondo luogo, la medesima Relazione sottolinea che “il d.lgs. 141/2010 necessiti. per la sua concreta ed immediata applicabilità, di norme di attuazione non demandabili alla disciplina secondaria”. Con lo schema in commento si intende dunque ricondurre alla fonte legislativa la disciplina di attuazione del complesso di novità introdotte col medesimo D.Lgs. 141/2010.

Accanto a tali interventi, lo schema in esame reca anche modifiche di natura sostanziale, che verranno evidenziate nei paragrafi seguenti.

Le novità in materia di credito al consumo.

Gli articoli 1 e 2 dello schema in esame modificano il Titolo I del D.Lgs. n. 141 del 2010, con cui è stata recepita la direttiva 2008/48/CE concernente i contratti di credito ai consumatori.

Ai sensi dell’articolo 1 (comma 1) dello schema, tra le norme non applicabili alle aperture di credito regolate in conto corrente e rimborsabili su richiesta o entro tre mesi dal prelievo è compresa anche la disciplina in materia di cessione dei crediti.

Lo stesso comma 1, così come i commi da 2 a 6, correggono errori materiali e refusi contenuti nel titolo I; riallineano i rinvii normativi sia interni, sia a norme esterne al TUB.

L’articolo 2, intervenendo sull’articolo 3 del D.Lgs. 141/2010, chiarisce il termine di entrata in vigore delle norme in materia di credito al consumo.

Il vigente articolo 3 (comma 2) del D.Lgs. 141/2010 prevede che le autorità creditizie adottino le disposizioni di attuazione del titolo I entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre, (comma 3) i finanziatori e intermediari devono adeguarsi alle nuove norme entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Con le norme proposte viene mantenuto il termine di novanta giorni per l’adeguamento di intermediari e finanziatori alla nuova disciplina; si specifica però che, fino a tale scadenza, continuano ad applicarsi ai rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito le pertinenti disposizioni del TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.

Sono dettate infine disposizioni (all’inserito comma 3-bis dell’articolo 3) volte a regolamentare l’attività di vigilanza della Banca d’Italia nel periodo che intercorre tra la data in cui sono applicabili le nuove norme sul credito al consumo e quella in cui entrerà a regime la riforma di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi: si prevede che in detto periodo transitorio i poteri di vigilanza e sanzionatori esercitati dall’Autorità su agenti e mediatori in materia di credito al consumo possano essere investire anche i mediatori persone fisiche (dal momento che essi, nel periodo transitorio, potranno essere anche persone fisiche).

Le modifiche alla disciplina sulla trasparenza

Gli articoli da 3 a 5 apportano correzioni e integrazioni al Titolo II del D.Lgs. 141/2010, che ha operato il riordino e il coordinamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

In particolare, i commi da 1 a 5 dell’articolo 3 recano rinumerazioni e correzioni materiali.

Il comma 6 dell’articolo 3 amplia il novero delle fattispecie cui possono essere applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 144 del Testo Unico Bancario.

Tale norma – si ricorda – disciplina il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di una serie di disposizioni del medesimo TUB, tra cui le sanzioni da comminare per le violazioni in materia di trasparenza e di credito al consumo, nonché per l’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni applicabili ad agenti e mediatori.

In particolare, oltre alla correzione di riferimenti ultronei, la norma prescrive (modificando il riferimento di cui al comma 3-bis, lettera a), dell’articolo 144) che possano essere comminate sanzioni pecuniarie anche per l’inosservanza di specifiche forme contrattuali prescritte dal CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Tra le violazioni sanzionabili sono poi annoverate quelle aventi ad oggetto la forma, il contenuto e la consegna al cliente di copia del contratto di credito (art. 125-bis, comma 1) e sulle comunicazioni periodiche in merito al contratto di credito (art. 125-bis, comma 4). Si propone di applicare sanzioni anche per le violazioni relative alla comunicazione al consumatore dello sconfinamento (articolo 125-octies).

Il comma 7, sostituendo il riferimento del comma 5-bis del citato articolo 144, corregge il richiamo delle norme oggetto di sanzioni nei confronti degli agenti, degli esponenti di agenti e di mediatori persone giuridiche, nonché degli altri intermediari del credito: in luogo di un rinvio alla norma sullo sconfinamento (articolo 125-octies) – secondo la Relazione illustrativa, non pertinente – sono richiamati gli specifici obblighi degli intermediari del credito (articolo 125-novies). Inoltre il richiamo al comma 4 dell' articolo 144 TUB è circoscritto al solo primo periodo, che riguarda l'ipotesi di frazionamento artificioso dei contratti di credito in frode alla soglia minima prevista dalla legge per l'applicazione delle disciplina sul credito al consumo.

Anche il comma 8 corregge un riferimento ritenuto non pertinente (all'articolo. 128-septies, comma 2 del TUB), rendendo sanzionabili (con il richiamo all’articolo 128-decies, comma 2) le violazioni degli obblighi in materia di trasparenza e correttezza di agenti e mediatori nei rapporti con la clientela.

L’articolo 4 integra l’articolo 6 del D.Lgs. 141/2010, aggiungendovi in primo luogo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Il comma 1-bis esplicita alcune abrogazioni, aventi ad oggetto norme contenute in leggi speciali successive al TUB e ivi confluite in forza del coordinamento operato dal D.Lgs. medesimo. Il comma 1-ter apporta alcune modificazioni al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40), in particolare sostituendo i riferimenti normativi alle disposizioni abrogate con riferimenti alle disposizioni del TUB in cui le medesime sono confluite. Il comma 1-quater, con analogo intento, modifica l’articolo 2, comma 5-quinquies del D. L. n. 185 del 2008[8], sostituendo il riferimento alle norme speciali con le novellate disposizioni del TUB.

Il comma 2 dell’articolo 4 interviene in materia di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 141/2010. In particolare, prescrivendo che tali norme entrino in vigore il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo, vengono allineati i termini di vigenza delle norme sulla trasparenza (nonché sulle sanzioni e su altre disposizioni trasversali) rispetto a quelli previsti dal titolo I. In materia, la Relazione illustrativa rileva che “l'allineamento è opportuno proprio per la presenza di disposizioni trasversali, che riguardano anche il credito al consumo”.

Si prescrive inoltre la vigenza delle disposizioni che, alla predetta data, risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo Il, in quanto compatibili.

La Relazione illustrativa precisa inoltre che “con riferimento alle sanzioni amministrative applicabili agli intermediari finanziari ‘nuovo regime’ (la cui applicazione non può che seguire i tempi del Titolo III del decreto legislativo), la sopravvivenza della previgente versione dell' art. 144 del TUB è assicurata da una disposizione inserita nell'art. 10 del d.lgs. 141/2010. Analogamente. per agenti e mediatori, si ritiene opportuno posticipare l'applicazione del nuovo art. 144 TUB alla data in cui entrerà a regime la riforma di agenti e mediatori, con l'unica eccezione del comparto del credito al consumo in cui è necessario - in attuazione della direttiva - anticiparne l’applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina primaria e secondaria sul credito al consumo. Questo effetto è assicurato dalla previsione indicata all’art. 3 comma 4, e dalla disposizione transitoria dell'art 28, comma 1

L’articolo 5 – accanto a disposizioni di mera correzione o di coordinamento formale, ai commi 2 e 4 – reca sostanziali modifiche alla disciplina dei poteri regolamentari della Banca d’Italia.

In particolare (modificando l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 141/2010, e sostanzialmente novellando il comma 2 dell’articolo 133 del TUB), il comma 1 dell’articolo 5 affida alla Banca d’Italia, analogamente a quanto previsto per gli altri casi di abuso di denominazione, il potere di definire le ipotesi in cui, per l'esistenza dì controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, la parola "finanziaria" può essere utilizzata da parte di soggetti diversi dagli intermediari iscritti nell’apposito albo (di cui all'articolo 106 del TUB).

Il comma 3 dell’articolo 5, al fine di correggere i riferimenti di cui all’articolo 145-bis del TUB, che affida al TAR le decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori emanati dagli Organismi incaricati della tenuta di albi, ad esempio dei Confidi, dispone che il deposito dei predetti ricorsi sia depositato presso la segreteria del medesimo TAR (in luogo della Corte d’Appello).

Le modifiche alla normativa sui soggetti operanti nel settore finanziario

Gli articoli 6 e 7 modificano la disciplina recata dal Titolo III del D.Lgs. 141 del 2010.

L’articolo 6 interviene (novellando l’articolo 9, comma 3) sulla disciplina delle società di cartolarizzazione dei crediti. In particolare, viene mantenuto l’obbligo di costituzione nella forma di società di capitali; si introduce inoltre la possibilità che la Banca d’Italia, in base alle delibere CICR, imponga a tali società obblighi ulteriori di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di vigilare sulla posizione debitoria dei soggetti cui i crediti sono riferiti. Si dispone inoltre che le disposizioni del TUB previste in tema di intermediari finanziari vengano applicate anche ai cessionari di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds).

L’articolo 7 (modificando l’articolo 10 del D.Lgs. n. 141 del 2010) individua la normativa applicabile agli intermediari nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e l’effettiva operatività a regime della nuova disciplina.

In sostanza – come spiega al riguardo la Relazione illustrativa – si chiarisce che nel predetto periodo si continuerà ad applicare la disciplina primaria e secondaria previgente, salvo che per alcune materie (ovvero le riserve, col solo limite dell’attività di concessione di finanziamenti), per le quali la disciplina nuova trova immediata vigenza.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 7 sostituisce i primi tre commi dell’articolo 10. Rimane ferma la possibilità per gli intermediari finanziari e i confidi di continuare a operare per i 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina, ove tali soggetti siano iscritti agli appositi elenchi (ai sensi, si precisa, delle norme vigenti al 4 settembre 2010). La disciplina proposta esclude che tale prosecuzione sia possibile per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento; nei confronti di queste ultime si configura l’immediata operatività delle nuove norme.

La disciplina attualmente dettata dal citato D.Lgs. di fatto impedisce l’iscrizione di nuovi soggetti agli albi e agli elenchi, sino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo III e alla costituzione degli Organismi deputati alla tenuta degli elenchi. Con le disposizioni proposte si permettono invece nuove iscrizioni, in attesa dell’entrata a regime della nuova normativa, subordinandole ad alcuni adempimenti e condizioni (tra cui l’adeguamento alle nuove disposizioni in tema di servizi di pagamento, ove si intenda svolgere detta attività).

Restano ferme (comma 2) le prescrizioni in tema di cancellazione e di iscrizione negli albi e negli elenchi per il periodo transitorio (recate dall’articolo 10 del D.Lgs. 141/2010), precisandosi che la data di riferimento per l’individuazione della disciplina previgente è il 4 settembre 2010.

I commi 4 e 5 - modificando i commi 8 e 9 dell’articolo 10 – dispongono che le norme previgenti continuino ad applicarsi sino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo III concernente gli intermediari, ancorché abrogate o sostituite dalle nuove regole.

In tema di società di cartolarizzazione, le vecchie norme troveranno applicazione sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni sui crediti cartolarizzati, con la prescrizione di provvedere all’emanazione delle suddette regole entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 141/2010.

Analoghe prescrizioni sono previste per i soggetti cessionari di covered bonds: si applicherà la vecchia disciplina sino all’entrata in vigore delle norme di attuazione delle nuove regole.

E’ previsto esplicitamente che anche la previgente normativa in materia di albo degli intermediari (articolo 106 TUB, come vigente al 4 settembre 2010) si applichi sino all’entrata in vigore delle norme attuative della nuova regolamentazione, fatto salvo quel che riguarda le norme in tema di concessione dei finanziamenti, la cui decorrenza è immediata. Si precisa inoltre che, in attesa che le nuove norme entrino a regime, non configura “esercizio nei confronti del pubblico” di intermediazione creditizia il rilascio di garanzie tra società infragruppo.

Le modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Gli articoli da 8 a 12 modificano le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 141 del 2010, relative agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi.

L’articolo 8 prevede, accanto a modifiche formali e correzioni ai riferimenti interni, la non applicazione (comma 1) del requisito dell’esercizio di attività in via esclusiva nei confronti degli agenti che prestano soltanto i servizi di pagamento; ad essi non si applica neanche l’obbligo di monomandato.

Analoghe funzioni di correzione e coordinamento sono svolte dalle norme di cui agli articoli 9 e 10.

L’articolo 11 modifica le disposizioni (articolo 21, comma 1, lettere g) e h)) del decreto legislativo riguardanti i compiti dell’Organismo preposto alla tenuta degli elenchi di agenti e mediatori. Viene eliminato il riferimento all’organizzazione dell’esame professionale per l’accesso all’esercizio dell’attività (già attribuito all’Organismo dall’articolo 24 del D.Lgs. 141/2010); è compito di detto ente l’accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché la cura dell'aggiornamento professionale degli iscritti.

Si precisa che saranno obbligati a indire corsi di formazione nei confronti del personale (dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi) non solo le società di mediazione, ma anche gli agenti in attività finanziaria. Gli standard dei predetti corsi sono fissati dal citato Organismo.

Anche l’articolo 12 dello schema reca correzioni materiali e di refusi del testo; sotto il profilo sostanziale, si prescrive che nell’elenco dei mediatori sia presente anche l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata degli iscritti. Viene poi prescritto l’obbligo di comunicare all’Organismo, da parte degli iscritti, le variazioni degli elementi annotati nell’elenco.

Modifiche alle disposizioni finali del D.Lgs. n. 141 del 2010

L’articolo 13 (modificando l’articolo 26 del D.Lgs. 141/2010) si propone di modificare le norme che disciplinano, in via transitoria, l’attività di mediazione creditizia.

Viene anzitutto demandato alle Autorità competenti di emanare le norme di attuazione delle norme relative ad agenti e mediatori (Titolo VI-bis del TUB e titolo IV del D.Lgs. 141/2010) nonché quelle relative alla costituzione dell'Organismo che gestisce gli elenchi, al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

Tale prescrizione ha lo scopo – come precisa al riguardo la Relazione illustrativa – di definire una data certa per l’entrata a regime della normativa, in coordinamento con quanto previsto in materia di intermediari.

Inoltre (commi 2 e 3) si consente di effettuare nuove iscrizioni negli albi assoggettati alla disciplina previgente, per un periodo superiore a quello previsto dalla norma vigente – 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo -, anche in favore dei mediatori che svolgono attività di recupero crediti. L’obbligo di chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi è estesa anche ai soggetti iscritti dopo l’entrata in vigore delle nuove norme.

Infine, si pospone di un anno (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012) il termine di necessario adeguamento alla nuova disciplina, per le società di servizi promosse dalle associazioni di imprenditori operanti, in via strumentale rispetto all’attività di rappresentanza, nel settore della prestazione di servizi finanziari ai soci.

L’articolo 14, oltre ad apportare correzioni e modifiche formali, attraverso una modifica all’articolo 27 del D.Lgs. 141/2010 consente l’applicazione delle norme antiriciclaggio (recate dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) anche agli agenti di istituti di pagamento nazionali e comunitari e, più in generale, il rispetto delle citate norme anche nella fase transitoria.

L’articolo 15 dello schema in esame novella l’articolo 28 del decreto legislativo 141/2010 (norma che reca le abrogazioni e le disposizioni finali). Anzitutto, è novellato il comma 1 dell’articolo 28, al fine di chiarire che la nuova disciplina di agenti e mediatori entra a regime all’indomani dell’emanazione della disciplina secondaria, una volta costituito l’Organismo preposto alla tenuta degli elenchi; dunque, le norme abrogande restano in vigore sino al predetto termine.

Sono inseriti i commi 1-bis e 1-ter al predetto articolo 28, con lo scopo chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e specificare qual è la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria. In particolare, si propone di specificare che:

§       agli agenti e mediatori iscritti ai sensi della disciplina previgente continuano ad applicarsi tutte le previgenti disposizioni primarie e secondarie, anche nei 6 mesi successivi alla data di costituzione dell’organismo (termine entro il quale si deve chiedere l'iscrizione nei nuovi albi) ovvero fino alla data di iscrizione (o di diniego della domanda di iscrizione) nei nuovi albi (nuovo comma 1-bis);

§       ad eccezione del comparto del credito al consumo, gli agenti e mediatori rimangono assoggettati alle sanzioni amministrative previgenti fino alla data in cui entra a regime la loro riforma (nuovo comma 1-ter);

Il comma 3 dell’articolo 15 modifica l’ultimo comma dell’articolo 28 in ordine ai termini di applicazione delle nuove norme sugli agenti e i mediatori.

La norma vigente prevede la generale operatività a regime della nuova regolamentazione sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010; con lo schema in esame si propone invece un’applicazione graduale e differenziata della disciplina novellata, nell’ottica – precisa la Relazione illustrativa - di individuare con precisione le disposizioni del decreto legislativo che si applicano a decorrere dal predetto termine di sessanta giorni.

La Relazione precisa che nella selezione delle norme si è tenuto conto dell’ordine del giorno 0/2323/1/05 Latronico, presentato presso la 5° Commissione Bilancio del Senato in data 21 settembre 2010. ”

Il predetto ordine del giorno – che risulta in corso di esame – ricorda, tra l’altro, che l’articolo 26 del D.Lgs. 141/2010 prevede una disciplina transitoria e che, ai sensi del vigente articolo 28, comma 5, le disposizioni su agenti e mediatori si applichino a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

L’Ordine del giorno ricorda come alcune delle predette norme “non possono trovare immediata applicazione anche dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, senza che siano compiuti gli adempimenti necessari previsti, preliminari alla concreta operatività delle disposizioni stesse” ma altre hanno contenuto immediatamente precettivo e sono autonomamente applicabili, indipendentemente dal compimento dei nuovi adempimenti previsti per l'esercizio dell'attività di agente, e pertanto intende impegnare il Governo “ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto ad assicurare certezza applicativa per gli operatori del settore e per i consumatori, nei termini indicati nelle premesse, confermandone la condivisibilità anche nelle forme sopra descritte”.

Si propone dunque di rendere immediatamente applicabili alcune disposizioni che non necessitano di attuazione: in particolare, le norme sulla responsabilità (degli intermediari rispetto all’operato dei propri agenti, nonché dei mediatori rispetto all’azione dei propri dipendenti e collaboratori), sulla dispensa dall’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria per l’esercizio di attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di moneta elettronica (art. 12 comma 2), sul divieto di erogazioni e incassi a carico dei mediatori (art. 13), sui rapporti con l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 28, comma 3), sulla salvezza dell’eventuale normativa speciale recata con il decreto legislativo n. 146 del 2007 (che ha attuato, in Italia, la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento).

Viene inoltre specificata la soppressione, per Banche e Poste, del divieto di mandato diretto.

Infine, l’articolo 16 – contenente le disposizioni finali e l’errata corrige - chiarisce che le modifiche, le integrazioni e le sostituzioni apportate dallo schema si applicano - in modo da evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore delle diverse parti del d.lgs. 141 e quella del correttivo - dalla stessa data di entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010.

Sono infine prorogati i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (sino a centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di modifica), con la specificazione che tale ultima previsione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del correttivo stesso.

 

 



[1]     Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[2]     L’art. 81, co. 4°, Cost. stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese, rispetto alla legge di bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

[3]     L. 28 dicembre 2005 n. 262. recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[4]     Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[5]     Recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[6]     Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[7]     Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[8]     D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” e convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.