Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi - Schema di D.Lgs. n. 225
Riferimenti:
SCH.DEC 225/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 205
Data: 23/06/2010
Descrittori:
ATTIVITA' FINANZIARIE   CREDITO
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   MEDIATORI ED INTERMEDIARI
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
08/48/CE     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Schema di D.Lgs. n. 225

(art. 1, co. 3, e 33, L. 88/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 205

 

 

 

 

23 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

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File: FI0357.doc


INDICE

Schede di lettura

La direttiva 2008/48/CE e la norma di delega. Breve panoramica sulla disciplina italiana sul credito al consumo........................................................................................... 3

La norma di delega........................................................................................... 6

La disciplina italiana sul credito al consumo.............................................. 13

L’attività svolta presso la VI Commissione (Finanze)................................ 16

Lo schema di decreto delegato.................................................................... 19

§      La nuova disciplina del credito al consumo................................................. 19

§      Le revisione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali   26

§      La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario..... 30

§      La disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi........ 35

 

 


Schede di lettura

 


La direttiva 2008/48/CE e la norma di delega. Breve panoramica sulla disciplina italiana sul credito al consumo.

La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1).

Dai considerando della direttiva emerge che tale necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo, nonostante il processo avviato con la direttiva 87/102/CEE. Si rileva infatti che gli Stati membri “utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori” aggiuntivi rispetto alle norme europee, “a causa delle diverse situazioni economiche o giuridiche a livello nazionale”.

Le autorità europee hanno rilevato che “lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE […]. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi”.

Tali esigenze di tutela, assieme alle nuove forme di credito offerte ai consumatori e da questi utilizzati, hanno fatto sorgere l’esigenza di “modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito di applicazione”.

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l’oggetto (di cui al citato articolo 1), l’ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte.

In particolare, l’articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, i.e. ai contratti di credito; esclude tuttavia alcune tipologie specifiche contrattuali.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva in esame si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.

In particolare, l’articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cd. “informazioni pubblicitarie di base”). L’articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l’intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cd. “informazioni precontrattuali”).

L’articolo 6 rece le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto. L’articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore. Per la valutazione del merito il creditore si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un’apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell’articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.

Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.

L’articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l’articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18).

Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.

Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L’articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al il 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito.

Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2) da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013.

Si ricorda infine che l’articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.


La norma di delega.

L’articolo 33 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) reca i principi e i criteri direttivi di delega al Governo per l’attuazione tramite decreto legislativo della citata direttiva 2008/48/CE, contenuta nell’allegato B della stessa legge comunitaria 2008.

Esso inoltre apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina che riguarda i soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

 

La disposizione prevede esplicitamente che le nuove norme si inseriscano nel corpus del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L’articolo in commento (comma 1) reca anzitutto i principi e criteri di delega da rispettare nell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della suddetta direttiva 2008/48/CE.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 il legislatore è tenuto a estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE anche ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori. Tale estensione opera ove ricorrano analoghe esigenze di tutela, alla luce delle caratteristiche o delle finalità del finanziamento.

La lettera b) prescrive il rafforzamento e l’estensione dei poteri amministrativi inibitori, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali (titolo VI del TUB), anche ove riguardino rapporti diversi dal credito al consumo, per assicurare un’adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela; si prescrive inoltre che la misura delle sanzioni amministrative sia pari a quella prevista dall’ articolo 144 del TUB e dall’ articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262[1].

Stante la genericità del riferimento normativo ai “poteri amministrativi inibitori” e alle “sanzioni amministrative pecuniarie dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”, le disposizioni in esame sembrano riferirsi, in tema di poteri inibitori, alle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 128 del TUB, ai sensi del quale, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o delle altre autorità indicate dai CICR, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

Si ricorda inoltre che la Banca d'Italia (comma 1 dell’articolo 128 TUB), per quanto riguarda le banche e gli intermediari finanziari vigilati, verifica il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, informativa precontrattuale e contrattuale sul credito al consumo; a tal fine, può acquisire informazioni, atti e documenti e eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB; inoltre, la medesima Banca d’Italia promuove la procedura sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità sul credito al consumo, per la violazione dell’obbligo di fornire informazioni, atti e documenti e nel caso di ostacolo alle funzioni di controllo.

Per quanto invece attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie, l’articolo 144 (comma 3) del D.Lgs. n. 385 prescrive che nei confronti – tra gli altri – dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 65.447 euro per l'inosservanza delle norme in tema di pubblicità, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Inoltre (articolo 144, comma 4), nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 258.228 euro per l'inosservanza delle norme relative ai controlli (di cui all’articolo 128, comma 1) ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto inferiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 3 e 4 si estendono (articolo 144, comma 5) anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

L’articolo 39, comma 3 della legge sul risparmio (legge n. 262/2005) dispone che siano quintuplicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUB, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 – Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF non modificate dalla medesima legge n. 262 del 2005.

 

Ai sensi della lettera c), si prescrive al legislatore delegato di coordinare la disciplina del testo unico bancario avente ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché il credito al consumo (di cui al Titolo VI del TUB), e le disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[2], e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7[3] e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[4] applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

In particolare, il titolo I del D.L. n. 223 del 2006 ha recato misure per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, ma anche per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. In particolare, l’articolo 10 ha interamente sostituito l’articolo 118 del TUB relativamente alla disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei contratti di durata, nel quadro delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nell’ottica di tutelare il cd. “contraente debole”.

Il capo I del D.L. n. 7 del 2007 ha introdotto misure per la tutela dei consumatori anche in materia di contratti bancari, in particolare in tema di portabilità dei mutui ed estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

Il D.L. n. 185 del 2008 reca disposizioni in materia di misura di interessi sui mutui e clausole dei contratti bancari.

La lettera d)richiede una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al titolo V e all’articolo 155 del D.Lgs. n. 385 del 1993), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori.

Si prescrive dunque che:

1)    siano rideterminati i requisiti per l’iscrizione agli appositi elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari al fine di consentire l’operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell’iniziativa imprenditoriale.

L’articolo 108 reca le disposizioni concernenti i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari, fissati con D.M. 30 dicembre 1998, n. 517. L’articolo 109 invece reca disposizioni inerenti ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516).

2)    si prevedano strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall’intermediario;

3)    sia garantita la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori. Si dispone l’attribuzione alla Banca d’Italia di poteri sanzionatori e di intervento;

4)    si prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l’altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

La letterae) richiede la revisione della disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Si ricorda in proposito che la legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, ha modificato e innovato la disciplina della mediazione creditizia: in particolare, l’articolo 5 è intervenuto sulla disciplina del reato di abusiva attività finanziaria (articolo 132, c. 1 del TUB). L’articolo 16 ha riservato l’esercizio dell’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti alle banche o agli intermediari finanziari ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro (ora MEF), recando altresì varie prescrizioni – anche penali - in tema di esercizio dell’attività di mediazione creditizia.

Il D.Lgs. n. 374 del 1999[5] (articolo 3) disciplina, tra l’altro, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agenzia in attività finanziaria, tra l’altro disponendo che tale esercizio è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco.

Le modifiche da apportare alle citate norme devono perseguire una serie di finalità, individuate in modo specifico dai numeri da 1 a 11 della lettera f).

Si tratta dei seguenti scopi:

1)    trasparenza dell’operato e la professionalità delle categorie dei mediatori creditizi e degli agenti, con previsione di innalzamento dei requisiti professionali;

2)    istituzione di un organismo associativo con personalità giuridica, autonomia organizzativa e statutaria ed eventuali articolazioni territoriali. Esso dovrà essere costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, col compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Tale organismo dovrà essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze;

3)    determinazione, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, - adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia - delle modalità di funzionamento dell’organismo associativo di cui supra. A tale regolamento si demanda:

-     la disciplina dei poteri necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi i poteri di verifica e sanzionatori;

-     le disposizioni in tema di iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità;

-     il calcolo e le modalità di riscossione, da parte dell’organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell’attività;

-     le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria;

-     le modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti.

4)    applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del titolo VI del TUB, relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali, prevedendo altresì che la Banca d’Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, si prevede che sia assicurata la trasparenza nonché l’applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall’articolo 1815 del codice civile;

5)    disciplina delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l’organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d’Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni relative alla trasparenza, alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori;

6)    individuazione delle cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l’autonomia dell’operatività;

7)    obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio delle attività di pertinenza;

8)    previsione di disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9)    prescrizione, per i mediatori creditizi, dell’obbligo di indipendenza da banche e intermediari, nonché dell’obbligo di adottare una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività; ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10)per gli agenti in attività finanziaria, forme di responsabilità dell’intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

11)prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria.

La lettera f), impone un coordinamento normativo tra il D.Lgs. 385/1993 (TUB) e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l’altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell’obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Si ricorda infine che l’articolo 13 dell’A.S. 1781-B (disegno di legge comunitaria 2009), approvato in via definitiva dal Senato in data 12 maggio 2010 e non ancora pubblicato, reca modifiche all’illustrato articolo 33 della legge n. 88 del 2009.

In particolare, la disposizione aggiunge al comma 1 le lettere da d-bis) a d-quinquies); sono dunque previsti ulteriori criteri direttivi e princìpi di delega rispetto a quelli previsti dall’articolo 33 appena illustrato.

Ai sensi della lettera d-bis) si esplicita il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, con il potere di promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

La successiva lettera d-ter) impone di istituire, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità. Tale sistema deve essere istituito nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro. La titolarità dell’archivio e del connesso trattamento dei dati è affidato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le disposizioni prevedono altresì che ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) , il Ministero dell’economia e delle finanze designa per la gestione dell’archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa; i rapporti tra il MEF e l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione.

E’ affidato al medesimo MEF il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l’archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell’aderente il pagamento di un contributo in favore dell’ente gestore.

L’ultimo periodo della lettera reca la clausola di invarianza finanziaria.

La lettera d-quater) prevede che, nel recepimento della direttiva, si debba prevedere la motivazione obbligatoria del provvedimento di diniego del finanziamento, da parte dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di erogazione di credito ai consumatori; la motivazione non si reputa integrata, nel caso di mero rinvio all’esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia.

Infine, ai sensi della lettera d-quinquies), il soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento deve poter prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.


La disciplina italiana sul credito al consumo

La disciplina italiana sul credito al consumo è riconducibile a una pluralità di fonti normative (primarie e secondarie, nazionali e comunitarie).

Con gli articoli da 18 a 24 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) sono state infatti recepite le disposizioni della direttiva n. 87/102/CE del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni (legislative, regolamentari e amministrative) degli Stati membri in materia di credito al consumo, e dalla direttiva n. 90/88/CE.

La disciplina del credito al consumo è confluita negli articoli da 121 a 128 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Altre disposizioni di tutela sono contenute nel D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del Consumo.

Per “credito al consumo” (articolo 121 del TUB) si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto.

Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo. La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica. Il finanziamento è invece concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi (di cui agli articoli 106 ed 107 del TUB). L’attuale normativa (articolo 121, c. 4, lettere da a) a f) del TUB) elenca dettagliatamente le ipotesi alle quali non si applicano le regole del credito al consumo. A titolo esemplificativo, sono esclusi i finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR e i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; i finanziamenti per l’acquisto o la conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero per l’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento.

Il TUB reca altresì norme sul costo totale del credito (articolo 122), ovvero il tasso annuo effettivo globale - TAEG, espresso in percentuale annua del credito concesso, che comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono demandate al CICR. Con il D.M. 8 luglio 1992 è stata recata la disciplina e i criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo. In particolare, l’articolo 2 del DM rimanda all’allegato 1 per la formula di calcolo del TAEG, che va indicato con due cifre decimali; la medesima norma elenca, nel dettaglio, tutti gli elementi compresi nel TAEG.

La direttiva comunitaria n. 98/7/CE ha apportato ulteriori modifiche alla materia del credito al consumo, recepite con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 e col decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000, ed infine trasfuse nel Codice del consumo (articolo 40 e 41 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Le disposizioni di recepimento affidano al CICR l’adeguamento della normativa nazionale alle norme europee; il Comitato apporta le necessarie modifiche alla disciplina recata, in via amministrativa, sul TAEG e sui suoi criteri di definizione (citato DM 8 luglio 1992 ).

La normativa italiana si occupa inoltre della pubblicità delle operazioni, vincolando il contenuto degli annunci pubblicitari e delle offerte. In particolare, è estesa (articolo 123) alle operazioni di credito al consumo la disciplina in tema di pubblicità recata dall’articolo 116 del medesimo TUB per le operazioni e i servizi bancari e finanziari, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico (articolo 123, c. 2). La normativa italiana vincola anche il contenuto del contratto (articolo 124), in particolare disponendo (mediante rinvio ai commi 1 e 3 dell’articolo 117) che i contratti siano redatti per iscritto, con consegna di un esemplare ai clienti; l’inosservanza della forma prescritta è causa di nullità del contratto. L’articolo 124 del TUB reca gli elementi obbligatori del contratto: ammontare e modalità del finanziamento; numero, importi e scadenza delle singole rate; TAEG; condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; importo e causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; eventuali garanzie richieste; eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. Sono poi recate ulteriori prescrizioni contenutistiche per contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, a pena di nullità.

La norma (articolo 124, commi 4 e 5) precisa che non può essere addebitata o richiesta al consumatore alcuna spesa, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri previsti dalla legge. Sono infine recate (articolo 125) disposizioni varie a tutela dei consumatori, tra cui la spettanza della facoltà di recesso o adempimento anticipato al solo consumatore, senza possibilità di patto contrario. Infine, l’articolo 126 reca norme specifiche, che vincolano il contenuto del contratto, per l’ipotesi di apertura di credito in conto corrente non collegata a carta di credito.

Anche il già citato Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) contiene prescrizioni finalizzate alla protezione del contraente cd. “debole” (il consumatore). Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 296/2005, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito concesso, a condizione che costui abbia un accordo con il fornitore che gli consenta di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. Tale responsabilità si estende anche al cessionario del credito concesso dalla banca o da un intermediario finanziario, dopo la richiesta infruttuosa di adempimento al fornitore. Si ricorda altresì che il Codice estende al credito al consumo le tutele previste per i contratti collegati a vendite di beni e servizi a distanza ovvero concluse fuori dai locali commerciali del venditore. La normativa prevede che il finanziamento collegato debba essere concluso in forma scritta o attraverso strumenti parificati dalla legge alla forma scritta. Il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di vendita – nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla disciplina stessa – può recedere automaticamente dal contratto di finanziamento, senza il pagamento di una penale (cfr. artt. 64 e seguenti del Codice del consumo)


L’attività svolta presso la VI Commissione (Finanze)

La Commissione VI (Finanze) ha approvato il 23 febbraio 2010 il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo. L’indagine ha esaminato le principali problematiche che presenta tale forma di finanziamento, anche in relazione all'impatto della normativa comunitaria sulla legislazione interna e ai dati statistici concernenti la diffusione del fenomeno, allo scopo di elaborare linee-guida di revisione.

Sono state audite le principali istituzioni e Autorità legate all'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo nelle sue diverse forme, nonché i rappresentanti delle categorie professionali coinvolte, le associazioni dei consumatori e un gruppo di esperti del settore. La panoramica svolta ha consentito di evidenziare il ruolo positivo del credito al consumo, ma ha anche messo in luce una serie di criticità che riguardano principalmente i profili di tutela dei consumatori nonché la vigilanza degli operatori attivi.

Con il citato documento, approvato all’unanimità, la Commissione ha rilevato che sono necessari interventi correttivi - anche normativi - tesi, tra l'altro, a:

-       migliorare il livello di trasparenza dei rapporti tra operatori e consumatori, attraverso la predisposizione di modelli informativi esaustivi e comprensivi, con particolare attenzione a talune tipologie di credito al consumo (mutui a tasso variabile e le carte di credito revolving);

-       prevedere un sistema di controllo preventivo pubblicistico dei modelli contrattuali di massa o standard, per eliminare clausole vessatorie o eccessivamente pericolose per il consumatore, valutando la possibilità di stabilire specifici divieti ad utilizzare talune tipologie di credito al consumo per alcune fasce di consumatori economicamente o socialmente più deboli;

-       individuare un indicatore di costo omnicomprensivo, che fornisca al consumatore chiara e completa evidenza di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, con conseguente divieto di addebitare al consumatore stesso costi ulteriori rispetto a quelli compresi nel predetto indicatore;

-       rafforzare i poteri, anche sanzionatori, attribuiti alle autorità di vigilanza, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza ed il contrasto alle pratiche commerciali scorrette;

-       rafforzare la capacità degli operatori del credito di effettuare un’autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento;

-       definire un quadro normativo più preciso per quanto riguarda l'operatività dei sistemi di informazione creditizia, consentendo al consumatore stesso di avanzare eccezioni rispetto alle registrazioni effettuate e rafforzando i presidi di tutela della privacy contro ogni uso distorto dei dati stessi;

-       istituire efficaci strumenti di contrasto alle frodi, in particolare quelle perpetrate attraverso il furto di identità

Per quanto riguarda specificamente il settore delle cessioni del quinto, il documento conclusivo ha rilevato come si tratti di un settore meritevole di attenzione, rispetto al quale l’indagine ha consentito di evidenziare come il livello dei tassi praticati ai clienti per tale tipologia di credito risulti molto elevato in rapporto alla rischiosità del credito. Uno dei principali motivi del livello eccessivamente elevato dei costi risiede nell’incidenza che, soprattutto per questi prodotti, ha il costo relativo alla polizza assicurativa obbligatoria richiesta per il finanziamento, il quale giunge, in qualche caso, anche all’80 per cento del costo complessivo del finanziamento. A tale proposito si può segnalare come il problema rischi di aggravarsi, in quanto i premi assicurativi per garantirsi tale copertura stanno subendo in questa fase un incremento, per i rischi potenziali che la crisi, e la connessa possibilità di chiusura di aziende, ovvero di licenziamenti, pone rispetto alla restituzione del credito. Una seconda ragione di tale andamento dei costi del credito mediante cessione del quinto riguarda il fatto che la ritrosia di molti clienti ad utilizzare tale strumento, legata al necessario coinvolgimento del datore di lavoro, e la conseguente necessità di sviluppare tecniche commerciali specifiche, ha indotto il sistema bancario ad accettare un innalzamento delle provvigioni riconosciute ai distributori, pur di incrementare il collocamento presso il pubblico di un prodotto altamente redditizio e poco rischioso per le banche stesse, le quali hanno infatti deciso di entrare direttamente nel settore distribuendo tale prodotto anche tramite i propri sportelli.

La medesima Commissione il 27 maggio 2010 ha approvato la risoluzione 7-00340 (Pagano) con la quale ha impegnato il Governo a tenere adeguatamente conto, nel recepire la direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della suddetta indagine conoscitiva, in particolare sotto i seguenti profili:

-       orientamento di tutti gli interventi normativi sulla disciplina del credito al consumo al rafforzamento degli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare migliorando il livello di trasparenza sulle condizioni contrattuali e sugli elementi di costo;

-       introduzione di norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, prevedendosi nel dettaglio che il consumatore sia informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia;

-       revisione del quadro normativo e di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli attuali articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, condotta in termini tali da evitare di precludere ad una vasta fascia di consumatori l'accesso al credito legale, con il rischio di ampliare in tal modo gli spazi del credito usurario, mantenendo inoltre fermi gli obblighi previsti per tali soggetti dalla normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio;

-       revisione delle modalità di vigilanza sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria finalizzata a introdurre più effettive forme di controllo su tali soggetti, anche esercitate dai rispettivi organismi di autoregolamentazione, non limitandosi a prevedere controlli di natura meramente formale;

-       disciplina specifica che definisca in termini puntuali le caratteristiche del microcredito, coniugando la necessità di favorire la nascita di un ulteriore canale di accesso al credito con quella di assicurare comunque la trasparenza del settore ed un adeguato sistema di vigilanza su di esso.


Lo schema di decreto delegato

Il Titolo I dello schema di decreto legislativo in esame si occupa dell’attuazione della direttiva 2008/48/CE nell’ordinamento italiano. Il Titolo II reca le opportune norme di coordinamento del TUB con le altre disposizioni in materia di trasparenza. Il Titolo III effettua, ai sensi della delega contenuta nell’articolo 33 della legge 88/2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Il Titolo IV disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Le disposizioni finali sono contenute nel Titolo V.

La nuova disciplina del credito al consumo.

Gli articoli da 1 a 3 dello schema in esame modificano la testé richiamata disciplina italiana sul credito al consumo, contenuta nel Testo unico bancario e nel Codice del consumo, al fine di recepire la direttiva 2008/48/CE.

Nel dettaglio, l’articolo 1 sostituisce il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario (articoli da 121 a 126).

Il novellato articolo 121 reca le definizioni rilevanti: in particolare, le norme si riferiscono al “contratto di credito collegato”, stipulato esclusivamente per finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

-       il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

-       il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

In merito, si osserva che la direttiva 2008/48/CE (articolo 3, lettera n)), per la configurazione di un contratto di credito collegato, richiede esplicitamente il soddisfacimento di due condizioni:

a)    il credito in questione deve servire esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

b)    i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale, che si ritiene esistente quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.

 

La lettera e) dell’articolo, recependo le indicazioni della direttiva, definisce inoltre il “costo totale del credito” come l’insieme degli interessi e di tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese (a eccezione di quelle notarili) a carico del consumatore in relazione al contratto di credito, di cui il finanziatore è a conoscenza. La successiva lettera m) definisce il tasso annuo effettivo globale - TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.

Il comma 3 dell’articolo 121 demanda alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio - CICR, la determinazione delle modalità di calcolo del TAEG e la specificazione dei casi in cui i costi dell’assicurazione e dei servizi accessori sono compresi nel costo totale del credito (secondo la disciplina vigente, tale determinazione è rimessa al solo CICR).

In occasione della pubblica consultazione avviata sugli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega di cui all’articolo 33 della legge n. 88 del 2009, è stato rilevato[6] come la direttiva 2008/48/CE non lasci agli Stati membri la possibilità di scegliere i casi in cui i suddetti costi accessori e assicurativi debbano essere inclusi nel TAEG, in quanto essa individua già a priori tale ipotesi, che si verifica quando la conclusione di un contratto avente a oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (articolo 3, lettera g)). Si è in proposito sostenuto che tale impostazione “ingenererebbe un effetto di ‘goldplating’ della normativa italiana rispetto a quella degli altri Stati membri, con incidenze negative sotto il profilo della concorrenza nonché ponendo nel nulla l’obiettivo della direttiva, volto alla ‘comparabilità’ su base crossborder del costo totale del credito e quindi del TAEG”. E’ stato rilevato inoltre che tale impostazione non sembra corrispondente alle prescrizioni di armonizzazione della direttiva citata, la quale invece illustra la precisa formula matematica (articolo 19) per il calcolo del TAEG.

La nuova formulazione dell’articolo 122 precisa l’ambito applicativo della nuova disciplina, in attuazione degli articoli 2, 18 e 22 della direttiva e all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge di delega.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame ha precisato che, con riguardo alle scelte richieste sia dalla direttiva che dalla legge delega, il Governo si è avvalso della facoltà (attribuita dalla direttiva) di sottoporre ad un regime semplificato le dilazioni di pagamento di un debito preesistente in caso di inadempimento del consumatore (artt. 2.6 della direttiva e 122, comma 4, dello schema); in tali ipotesi si esclude l’applicazione di alcuni obblighi precontrattuali, le disposizioni in materia di recesso e di cessione dei crediti. Per quanto attiene all’estensione degli strumenti di tutela previsti dalla direttiva ad altre fattispecie in cui sussistano analoghe esigenze di tutela del consumatore, lo schema include nella nozione di credito ai consumatori:

-       i finanziamenti "di liquidità" garantiti da ipoteca, aventi una durata non superiore a cinque anni.

La Relazione in proposito rileva che “tale fattispecie non include i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione, i quali hanno caratteristiche tecniche sui generis rispetto alle quali i presidi di tutela previsti dalla direttiva possono risultare non confacenti. Per contro, i prestiti di breve durata assistiti da ipoteca risultano analoghi - per finalità e forma tecnica (ad eccezione della garanzia) - al tradizionale credito al consumo. Del resto, già oggi i prestiti garantiti da ipoteca costituiscono credito al consumo se di importo inferiore ai 31.000 euro e se non sono destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili”;

-       il leasing, anch'esso già oggi rientrante nella nozione di credito al consumo, nel caso in cui – anche sulla base di accordi separati - non sia previsto l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, a cui non si applica (date le caratteristiche di questa forma di finanziamento e, in particolare, la circostanza che il finanziatore acquista direttamente il bene oggetto di locazione) la disciplina sul recesso entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

 

Si osserva tuttavia che tale disposizione non appare coerente l’articolo 2, comma 2 della direttiva 2008/48/CE, ai sensi del quale sono esclusi – tra l’altro - dall’applicazione delle nuove norme (lettera d)) i contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto in virtù del contratto stesso, né di altri contratti distinti.

 

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 122, comma 5, si prevede che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa è gratuita.

In proposito, la Relazione illustrativa precisa che la scelta di consentire a tali soggetti di concedere finanziamenti solo a titolo gratuito (attraverso contratti che non ricadrebbero nel campo di applicazione della disciplina in esame) “viene riconfermata, in considerazione del fatto che l'attività di erogazione del credito al consumo richiederà, soprattutto a seguito dell'attuazione della direttiva, una significativa professionalità (si pensi, ad esempio, all'esigenza di svolgere la valutazione del merito creditizio), che potrebbe non sussistere presso imprese che erogano credito a titolo meramente accessorio. Inoltre, sarebbe pressoché impossibile svolgere controlli sul rispetto di una disciplina cosi specifica nei confronti di tutti i commercianti”.

L’articolo 123 si occupa della pubblicità in sede precontrattuale, facendo salvo quanto previsto in materia dal Codice del Consumo ed enunciando le informazioni che sono obbligatoriamente contenute negli annunci pubblicitari riportanti il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito.

Esse includono:

-       il tasso d’interesse (specificando se fisso o variabile) e le spese comprese nel costo totale del credito;

-       l’importo totale del credito;

-       il TAEG;

-       l’esistenza di eventuali servizi accessori, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, ove i costi relativi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

-       la durata contrattuale, se determinata;

-       se determinabile, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

Si demanda a un provvedimento della Banca d’Italia la determinazione delle caratteristiche delle suddette informazioni obbligatorie, nonché la modalità della loro divulgazione.

L’articolo 124 reca la disciplina degli obblighi precontrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 5-7 della direttiva comunitaria.

In particolare è previsto l’obbligo di fornire al consumatore, ancor prima di stabilire un vincolo mediante offerta di credito o contratto, le informazioni necessarie per consentire un confronto delle diverse offerte sul mercato; esse sono contenute in un modulo recante le cosiddette “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Inoltre è esplicitamente previsto che al consumatore siano forniti chiarimenti adeguati, tali da consentire una valutazione della conformità del contratto di credito alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore medesimo.

Gli articoli 124-bise 125 attuano le previsioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine agli obblighi di verifica di merito creditizio dei consumatori e di accesso alle relative banche dati.

Relativamente al merito di credito, la verifica è effettuata (articolo 124, comma 1) sulla base di indicazioni fornite dal consumatore stesso e di informazioni contenute nelle banche dati pertinenti. E’ previsto l’obbligo di aggiornamento delle informazioni finanziarie in caso di aumento significativo dell’importo totale del credito.

 

Si osserva che occorrerebbe specificare cosa si intende per “aumento significativo” dell’importo totale del credito, eventualmente esprimendolo in termini percentuali dell’importo del credito reso disponibile.

 

Si ricorda inoltre, come già illustrato in precedenza, che l’articolo 13 dell’A.S. 1781-B (disegno di legge comunitaria 2009), approvato in via definitiva dal Senato in data 12 maggio 2010 e non ancora pubblicato, modifica l’articolo 33 della legge comunitaria 2008 recando ulteriori criteri e princìpi di delega. In particolare (con l’inserimento della lettera d-quater)) al comma 1 dell’articolo 33) si prevede la motivazione obbligatoria del provvedimento di diniego del finanziamento da parte dei soggetti che erogano credito ai consumatori; tale motivazione non si reputa integrata nel caso di mero rinvio all’esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia.

 

L’articolo 125 obbliga i gestori delle banche dati che contengono informazioni nominative sul credito a consentire l’accesso ai soggetti finanziatori degli Stati membri dell’UE, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i soggetti abilitati in Italia. La Relazione illustrativa precisa che, in ragione delle implicazioni che le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito comportano per la riservatezza dei dati personali, è previsto che prima dell'emanazione della disciplina secondaria sia sentito il Garante per la privacy.

La norma impone un duplice obbligo ai finanziatori: comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito e assicurare che le informazioni fornite alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario.

Il citato disegno di legge comunitaria 2009 (articolo 13, che inserisce la lettera d-quinquies) al comma 1 dell’articolo 13 della l. 88/09) dispone che il soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento deve poter prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

L’articolo 125-bis attua gli articoli da 11 a 13.1.1 della direttiva.

Nel dettaglio, si prescrive la forma scritta per i contratti di credito ai consumatori (ai sensi dell’articolo 117 del TUB, tale prescrizione è ad substantiam), dal momento che la direttiva (articolo 10.1), nel prevedere che il contratto sia redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, fa salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti.

Si estendono a tali contratti le norme di cui agli articoli 118 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali), 119 comma 4 (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio) e 120 comma 2 (anatocismo) del citato TUB.

Il comma 3 prevede che, in caso di offerta congiunta di più contratti, questi siano sottoscritti separatamente in documenti distinti; la Relazione chiarisce che “si vuole così evitare l'effetto sorpresa che può derivare al consumatore allorché -come avviene non infrequentemente nella prassi - un contratto di credito contenga clausole relative a un ulteriore e diverso contratto che il consumatore non è consapevole di sottoscrivere”.

Alla Banca d'Italia, in conformità alle delibere CICR, è affidato il compito di definire il contenuto minimo del contratto e le comunicazioni al consumatore in corso di rapporto.

I commi da 6 a 9 prescrivono sanzioni civilistiche per il caso di inottemperanza della disciplina sul contratto.

In particolare, si commina (comma 6) la nullità per le clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato nella comunicazione precontrattuale; si prevede che, in caso di nullità o di mancanza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e la durata è di trentasei mesi; per i casi di mancanza di indicazioni essenziali nel contratto, è comminata la nullità del contratto stesso; nelle ipotesi di nullità del contratto, a tutela del consumatore, è chiarito che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizzazione.

L’articolo 125-ter disciplina il diritto di recesso del consumatore, che può esercitarlo ovvero revocare la proposta di conclusione dello stesso, rispettivamente, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve le informazioni precontrattuali. La norma prescrive gli adempimenti e le modalità del recesso; esso si estende anche ai contratti aventi ad oggetto i servizi accessori connessi al contratto di credito, se resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. In tal caso, la norma stabilisce la presunzione dell’esistenza di tale accordo.

L'articolo 125-quater (in attuazione dell'articolo 13 della direttiva) disciplina il recesso del consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato; in tal caso è possibile esercitare tale diritto in ogni momento, senza penalità e senza spese.

L’articolo 125-quinquies - che dà attuazione all'articolo 15.2 della direttiva - prevede che il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1455 del codice civile (in particolare, l’inadempimento non deve rivestire scarsa importanza). La prescrizione della direttiva - precisa la Relazione illustrativa – secondo cui il consumatore deve “agire" preventivamente nei confronti del fornitore è stata attuata postulando la previa costituzione in mora del fornitore stesso.

Se il consumatore ha ottenuto la risoluzione del contratto di credito non deve sopportare alcun onere consequenziale e, pertanto, può ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo già versato al fornitore.

La Relazione precisa che “tale previsione mira ad evitare che il consumatore -per effetto della risoluzione del contratto di credito - si trovi costretto a restituire personalmente (e integralmente) al finanziatore somme che, nella normalità dei casi, il consumatore stesso non ha mai avuto nella propria disponibilità poiché sono state erogate direttamente dal finanziatore al venditore”.

Il comma 2 prevede che il finanziatore potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente; per i contratti di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto di fornitura comporta la risoluzione di diritto del contratto di leasing (comma 3)[7].

L'articolo 125-sexies disciplina il rimborso anticipato del credito.

In particolare, si consente al consumatore di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, la totalità o parte dell’importo dovuto, con il correlato diritto a una riduzione del costo totale del credito, quantificata nell’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sono previste forme di indennizzo per il finanziatore che abbia sopportato costi direttamente collegati al rimborso anticipato, entro limiti massimi previsti dalla legge.

L’articolo 125-septies, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, dispone in merito ai diritti del consumatore in caso di cessione del credito o del contratto, prevedendo che questi possa far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, anche in deroga alle disposizioni del codice civile.

La regolamentazione delle modalità della comunicazione della cessione è rimessa alla disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR).

L’articolo 125-octies rende applicabili all’ipotesi dello sconfinamento nel contratto di conto corrente le disposizioni – novellate dallo schema in esame – relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali, recando altresì gli obblighi informativi del creditore nei confronti del soggetto consumatore (in attuazione dell’articolo 18 della direttiva).

L’articolo 125-novies disciplinail contenuto minimo delle informazioni che gli intermediari del credito devono fornire negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori in ordine all’ampiezza dei propri poteri e all’eventuale esclusività del rapporto coi soggetti finanziatori.

La Relazione illustrativa in proposito rileva che tale norma, attuativa dell’articolo 21 della direttiva, “potrà costituire oggetto di un ulteriore intervento alla luce degli orientamenti che verranno assunti in sede di riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”.

L’articolo 126 affida a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia l’individuazione dei casi di esonero, per disposizione comunitaria ovvero per motivi di ordine pubblico e/o pubblica sicurezza, dall'obbligo delle comunicazioni di cui all'articolo 125, comma 2 (rifiuto della domanda di credito) e all’articolo 125-ter, comma 2, lettera b) (recesso da contratto già eseguito in tutto o in parte).

 

L’articolo 2 dello schema in esame completa il quadro di recepimento della direttiva modificando l'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, relativo alla risoluzione di diritto del contratto di credito collegato, nel caso di recesso da un contratto di fornitura di beni o di servizi disciplinato dal Codice medesimo.

 

Il successivo articolo 3 reca le abrogazioni conseguenti all’introduzione della nuova disciplina; viene accordato agli operatori un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

E’ previsto un termine di novanta giorni (decorrenti dall’emanazione del decreto legislativo) per l’attuazione, da parte della Banca d'Italia, delle norme introdotte.

Le revisione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

Il Titolo II dello schema novella il Titolo VI del Testo Unico Bancario, al fine di riordinare e coordinare la disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, lettera c) della legge di delega.

Accanto alle modifica testuale della rubrica (la quale, da “Trasparenza delle condizioni contrattuali” viene modificata in “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”), l’articolo 4 dello schema innova altresì la disciplina sostanziale.

La nuova formulazione dell’articolo 115 prevede anzitutto un’estensione dell’ambito operativo delle norme sulla trasparenza, allargato anche alle attività svolte dai confidi; si propone che non venga applicato nei confronti dei servizi di pagamento (aventi una propria disciplina, in recepimento della direttiva PSD) e del credito al consumo.

L’articolo 116 modifica radicalmente la normativa in materia di pubblicità, imponendo alle banche e agli intermediari di rendere noti in modo chiaro ai clienti alcuni elementi del contratto (tra cui i tassi di interesse, gli interessi di mora e, per le operazioni di finanziamento comunque denominate, il TAEG medio con finalità antiusura). Si demanda la determinazione di una serie di elementi contrattuali a provvedimenti del CICR (in via generale) e al MEF (per quanto attiene alla pubblicità sui titoli di Stato).

La Relazione illustrativa sottolinea che “la modifica è volta a tener conto: i) della articolazione e diversità dei canali di commercializzazione impiegati dagli intermediari, non più incentrati sullo sportello, come nel 1993; ii) della tendenza dell'ordinamento a fornire informazioni nella fase precontrattuale non solo attraverso forme di pubblicità, ma anche attraverso comunicazioni personalizzate (cfr. ad esempio, quanto previsto in attuazione delle direttive "commercializzazione a distanza", CCD e PSD). E' stata inoltre eliminata l'espressa menzione delle spese per le comunicazioni, considerato che queste -ai sensi del nuovo articolo 119-bis - dovrebbero essere fornite gratuitamente nella maggioranza dei casi.”

L’articolo 117 dispone in ordine ai requisiti di forma, al contenuto minimo e ai requisiti validità del contratto.

In particolare, è innovata la disciplina relativa alla sostituzione automatica di clausole per il caso di contratti che non indicano alcuni elementi (tassi d’interesse, prezzo e condizioni praticate, ivi inclusi gli eventuali maggiori oneri di mora) e per la nullità derivanti dall’apposizione di clausole che rinviano agli usi per la determinazione di alcuni elementi contrattuali (come i tassi d’interesse) ovvero presentano condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

La Relazione illustrativa sottolinea in proposito che la prassi applicativa ha infatti messo in evidenza che in alcuni casi questa disposizione, concepita a tutela del cliente, può rivelarsi svantaggiosa, in quanto i tassi dei BOT nell'ultimo anno o le altre condizioni pubblicizzate in corso di rapporto possono risultare peggiori rispetto a quelle praticate dalla banca (ma non pubblicizzate correttamente) al momento della conclusione del contratto.

La modifica proposta chiarisce che con la sostituzione automatica si applica la condizione più vantaggiosa tra quella in vigore al momento della stipula del contratto e quella in vigore al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio reso.

L’articolo 118 reca la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, possibile nel caso di contratti a tempo indeterminato e in presenza di un giustificato motivo.

Rispetto alla formulazione precedente, viene allungato (da trenta giorni a due mesi) il termine di preavviso al cliente di tali modifiche; viene demandata a norme secondarie (stabilite dal CICR) la determinazione delle modalità del preavviso. Ove il cliente decida di recedere dal rapporto, le norme proposte stabiliscono che in sede di liquidazione siano applicate le condizioni praticate in precedenza.

L’articolo 119 si occupa di comunicazioni periodiche alla clientela; in particolare, viene eliminato il requisito della completezza delle comunicazioni periodiche, al fine di evitare – come puntualizza la Relazione illustrativa – “che l'eccesso di informazione su punti non essenziali pregiudichi l'obiettivo di fornire alla clientela comunicazioni semplici e chiare”.

Il nuovo articolo 119-bisreca la disciplina delle spese addebitabili, vietando – salvo quanto previsto per la richiesta di informazioni supplementari e salva la disciplina dei servizi di pagamento – l’addebito al cliente di spese inerenti alle informazioni e comunicazioni previste dalla legge, con l’eccezione del caso (comma 2) contrattualmente previsto, in cui siano richieste informazioni ulteriori o più frequenti o con strumenti di comunicazione diversi da quelli pattuiti.

La Relazione precisa che “l'esigenza di estendere la gratuità a tutte le comunicazioni discende anche dalla circostanza che le comunicazioni relative ad alcuni servizi di pagamento (es. bancomat) sono effettuate unitamente a quelle sul conto corrente, per cui stabilire la gratuità solo delle prime (e non anche delle seconde) vorrebbe dire, di fatto, rendere inefficace il diritto alle comunicazioni gratuite”, sancito dalla direttiva sui servizi di pagamento - PSD.

L’articolo 120, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi, allinea le prescrizioni del TUB con quelle previste dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dall’attuazione della direttiva sui servizi di pagamento: in particolare, si stabilisce che il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative ad assegni circolari e bancari entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

Sono recate prescrizioni sul conteggio degli interessi sul versamento di assegni presso una banca; si demanda al CICR la determinazione di modalità e criteri par la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancarie dovendosi prevedere, in ogni caso, la stessa periodicità nel conteggio di interessi debitori e creditori.

L’articolo 120-bis consente la possibilità di recedere in ogni tempo, senza penalità o spese, da un contratto a tempo indeterminato.

Gli articoli 120-ter e 120-quater recepiscono all’interno del TUB le indicazioni del citato decreto-legge n. 7 del 2007, (c.d. decreto "Bersani 2"), rispettivamente, in tema di estinzione anticipata o parziale - senza oneri né penalità - dei mutui immobiliari stipulati a partire dal febbraio 2007 e la disciplina sulla "portabilità" dei contratti di finanziamento, integrandola con le previsioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), che disciplinano la responsabilità del finanziatore originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezionamento della procedura di surrogazione.

Viene esclusa (articolo 120-quater, comma 9, lettera b)) l’applicazione al leasing della disciplina della portabilità, sia per la formulazione letterale della norma trasfusa (che, ai commi 3 e 3-bis, si riferisce ai soli mutui), sia per l'obiettiva difficoltà di configurare sul piano giuridico un'operazione di "portabilità" di contratti di leasing.

 

Si osserva che le disposizioni in materia di mutui che lo schema in esame propone di ricondurre al Testo unico bancario sono qualificate, dal medesimo D.L. n. 7 del 2007, come “misure urgenti per la tutela dei consumatori”. Alla luce di tale espressa denominazione, e stante la mancanza di analoga indicazione nello schema di decreto in esame, occorrerebbe chiarire se esse si applicano solo nei confronti delle persone fisiche consumatori, che agiscono al di fuori dell’esercizio della professione.

 

L’articolo 3 (comma 3) dello schema sostituisce anche il Capo III del Titolo VI del TUB.

La nuova formulazione dell’articolo 127, coerentemente all’impianto della delega, affida alle Autorità creditizie l’esercizio di poteri di vigilanza anche avendo riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela; prevede che le informazioni fornite in seno all’esercizio dei poteri di controlli debbano essere rese almeno in lingua italiana.

L’articolo 128, nel ribadire la disciplina dei poteri ispettivi e di controllo della Banca d’Italia, fa salva la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di servizi di pagamento per quanto attiene alla vigilanza e all’irrogazione di sanzioni.

L’articolo 128-bis, relativo alla risoluzione di controversie, viene modificato solo per motivi di coordinamento; viene infatti mantenuto l’obbligo per gli operatori di adesione a sistemi stragiudiziali di controversie e si demanda alla disciplina secondaria la determinazione delle modalità di funzionamento dei predetti sistemi.

Il nuovo articolo 128-ter, in ottemperanza al criterio di delega di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b) della legge n. 88 del 2009, disciplina i poteri inibitori della Banca d’Italia.

In particolare, si propone di conferire alla Banca d'Italia un potere inibitorio finalizzato a vietare agli intermediari la continuazione di attività svolte in modo non conforme alle disposizioni (concernenti sia i rapporti con i clienti, sia l'impiego di determinate forme di commercializzazione, quale ad esempio la rete di mediatori) e di ordinare agli stessi comportamenti conseguenti.

 

L’articolo 4, comma 4 dello schema di decreto modifica l'articolo 144 del Testo unico bancario al fine di razionalizzare il sistema sanzionatorio, distinguendo, con riferimento alle sanzioni di trasparenza, le violazioni relative a norme concernenti l'informazione precontrattuale (comma 3) da quelle relative ai contratti e all'informativa periodica (comma 3-bis). Sono poi introdotte ulteriori violazioni, consistenti nella mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, ovvero la mancata cooperazione da parte degli intermediari allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter.

 

L’articolo 5 dello schema in esame propone l’introduzione di un nuovo articolo 40-bis nel TUB, al fine di riportare nel Testo unico la disciplina che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell' obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, stabilendo una procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.

In occasione della pubblica consultazione avviata sugli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega di cui all’articolo 33 della legge n. 88 del 2009, è stata rilevata[8] l’opportunità di integrare la disciplina in materia di cancellazione di ipoteche, così da fare riferimento non solo ai contratti che riportano esplicitamente il termine “mutuo”, ma anche alle tipologie di finanziamento comunque rientranti nell’articolo 1813 del Codice Civile, a maggior protezione del consumatore.

L’articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di mutui, in particolare relativamente all’estinzione automatica dell’ipoteca, portabilità dei mutui, facoltà di estinzione anticipata del contratto.

La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario

Il Titolo III dello schema reca disposizioni di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, sostituendo il Titolo V del Testo Unico Bancario (articolo 7 dello schema in esame)

La nuova formulazione dell’articolo 106, nel disciplinare l’albo degli intermediari finanziari, ridefinisce la riserva di attività così da comprendervi soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito (in tutte le sue forme) nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta. La norma prevede che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia: in particolare il precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale) è sostituito con l’obbligo di iscrizione in un albo unico. Viene chiarito che, in un contesto sistematico, oltre alle attività oggetto di riserva gli intermediari autorizzati possono altresì prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni.

La Relazione illustrativa motiva l'esclusione dell'attività di assunzione di partecipazioni (sia essa svolta nei confronti del pubblico oppure no) alla luce delle finalità sottese alla disciplina dell'intermediazione finanziaria. In merito all'attività di intermediazione in cambi, la Relazione rileva che “essa a rigore dovrebbe essere riconducibile alla prestazione di un servizio di pagamento ovvero ad un servizio di investimento in valuta, a seconda delle modalità di esercizio. In particolare, quando lo scambio di valuta contro altra valuta è volto a facilitare un trasferimento di disponibilità tra due soggetti, la fattispecie appare configurare un servizio di pagamento, al quale è applicabile la normativa PSD e che quindi è riservato agli istituti di pagamento (oltre che agli IMEL e alle banche) nonché è soggetto al relativo regime di vigilanza. Quando, per contro, lo scambio di valute non comporta un effettivo trasferimento di ricchezza ma ha finalità speculative, poiché consente al cliente di lucrare il differenziale tra i tassi di cambio, si configurerebbe un servizio di investimento in valuta: questa attività rientra attualmente nell'ambito del Testo unico sull'intermediazione finanziaria solo se prestata attraverso la conclusione di contratti derivati (poiché essi rientrano nella nozione di strumento finanziario). Qualora, invece, il servizio consista unicamente nella negoziazione o nella gestione patrimoni in valuta, il Testo unico sull'intermediazione finanziaria non trova allo stato applicazione, in quanto la valuta di per sé non costituisce strumento finanziario.

L’articolo 107 introduce per gli intermediari un vero e proprio regime autorizzatorio, che postula la ricorrenza di puntuali requisiti organizzativi, patrimoniali, operativi e morali, oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia.

L’articolo 108 reca le disposizioni in materia di poteri di vigilanza della Banca d’Italia. Nel dettaglio, sono attribuiti all’Autorità dei poteri regolamentari generali e speciali, poteri ispettivi e altri strumenti di controllo di vario contenuto. Alla Banca d'Italia è consentito anche di convocare (o ordinare la convocazione) degli organi sociali degli intermediari, per esaminarne la situazione e proporre l'assunzione di determinati provvedimenti.

L’articolo 109 si occupa di vigilanza consolidata per i gruppi finanziari (fornendone al comma 2 la relativa definizione): alla Banca d'Italia è attribuito, tra l’altro, il potere di impartire disposizioni nei confronti non solo della capogruppo, ma anche di uno o più componenti il gruppo stesso. Sono attribuiti all’Autorità poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva, nonché la possibilità di richiedere informazioni e dati. L’articolo 110 rinvia ad altre disposizioni del TUB in tema di partecipazione al capitale delle banche, requisiti di onorabilità dei partecipanti, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, vigilanza informativa e comunicazioni del collegio sindacale, gruppi bancari, gestione delle crisi.

L’articolo 111 reca disposizioni di vigilanza sui soggetti operanti nell'ambito del microcredito; si propone un regime semplificato volto a favorire lo sviluppo di tali operatori, stante – come precisa la Relazione illustrativa – il loro rilievo sociale e la loro scarsa rilevanza sistemica.

In particolare, i soggetti che erogano microcredito non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e alla relativa vigilanza, ma sono iscritti in un elenco apposito (previo possesso di determinati requisiti organizzativi, di oggetto sociale e qualitativi). Tale elenco è gestito da un apposito organismo di autoregolamentazione.

La norma proposta delinea specificamente le tipologie di finanziamento che tali soggetti possono concedere, i destinatari (persone fisiche e a società di persone) delle agevolazioni, lo scopo (start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa), l’importo massimo concedibile (non superiore a 25.000 euro) e le altre caratteristiche rilevanti (non devono essere garantiti da ipoteca; sono accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale). E' previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto nei limiti espressamente previsti, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare.

Viene poi previsto che le associazioni senza scopo di lucro possano concedere finanziamenti ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, non siano garantiti da ipoteca e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali, nonché la modifica del limite di importo finanziabile sono affidati ad una fonte di rango secondario (decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia).

 

In ordine a tale ultima prescrizione, si potrebbe valutare l’istituzione di un regime, pure semplificato, di controlli per le associazioni non lucrative che esercitino il microcredito nei confronti nei confronti degli associati; ciò al fine di evitare che qualsiasi associazione, purché priva di scopo di lucro, operi nel settore del microcredito senza essere sottoposta ad adeguati controlli.

 

L’articolo 112 si occupa di ipotesi eterogenee di attività di concessione di finanziamenti. Per quanto attiene ai confidi, si prevede che essi debbano iscriversi ad un apposito elenco ove esercitino esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali; viene mantenuta invariata la legislazione vigente, attraverso un rinvio alla disciplina sostanziale sui confidi (articolo 13 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Sono demandati alla regolamentazione secondaria (MEF e Banca d'Italia):

-       i criteri oggettivi, relativi al volume di attività, sulla base dei quali sono individuabili i confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'articolo 106 TUB;

-       i requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito, equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi, secondo le indicazioni della Direttiva 2006/48/CE (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio).

I confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all’articolo 106 dispongono, per esplicita previsione, di una sfera operativa più ampia rispetto ai confidi non iscritti: possono, tra l’altro, concedere forme di finanziamento diverse nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.

I soggetti non bancari, già operanti alla data di entrata in vigore della normativa proposta, che senza fini di lucro raccolgono in ambito locale risparmio di modesta entità ed erogano piccoli prestiti, devono iscriversi in una sezione separata dell'elenco dei soggetti che erogano microcredito. Essi possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle determinazioni del CICR.

Le agenzie di prestito su pegno sono assoggettate al regime autorizzatorio e di iscrizione all’albo secondo la nuova formulazione del suddetto articolo 106. La Banca d'Italia può dettare norme di deroga relativamente ad alcune disposizioni del Titolo V.

L’articolo 112-bis, coerentemente a quanto previsto dalla delega di cui all'articolo 33, comma 1, lett. d) della legge n. 88/2009, armonizza la disciplina dei confidi con quella degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, con lo scopo di tutelare adeguatamente i consumatori–clienti: la disposizione istituisce infatti un organismo associativo apposito per i Confidi, dotato di personalità giuridica e funzionale alla gestione del relativo elenco.

L’articolo 113 istituisce un organismo associativo con personalità giuridica preposto alla gestione dell'elenco dei soggetti che operano nel settore del microcredito (di cui all’articolo 111), ed i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. L’organismo vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina ad essi applicabile. Il potere di disporne la cancellazione dall'elenco al venir meno dei requisiti, ovvero in caso di gravi violazioni della disciplina stessa è attribuita Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta. L'Organismo ha il potere, oltre che di chiedere informazioni, di impartire disposizioni agli iscritti circa il loro ambito di operatività; esso è vigilato dalla Banca d'Italia, con obblighi informativi anche nei confronti del MEF in relazione alle eventuali carenze riscontrate nell'attività, ovvero in caso di grave inerzia o di malfunzionamento dell'organismo stesso. In queste ultime due ipotesi, peraltro, la Banca d'Italia può proporne lo scioglimento.

In occasione della pubblica consultazione relativa allo schema in esame, è stato rilevato come[9], diversamente dalla disciplina dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria, la legge di delega non contempla, in parte qua, l’istituzione di un apposito organismo per la tenuta degli elenchi per i confidi.

Gli articoli 113-bis e 113-ter recano i poteri sanzionatori della Banca d'Italia. L’Autorità rispettivamente può disporre, in caso di gravi violazioni normative o irregolarità gestionali, una forma di commissariamento dell'intermediario (con sospensione degli organi di amministrazione e di controllo del medesimo) ovvero, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che costituisce la causa di scioglimento dell'intermediario.

L’articolo 114 contiene disposizioni di chiusura, ai sensi delle quali si affida al MEF la regolamentazione dell'esercizio sul territorio italiano delle attività di finanziamento (di cui al citato articolo 106) da parte di operatori aventi sede legale all'estero. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto legislativo i soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia, già sottoposti a forme di vigilanza (e alle relative discipline) sull'attività finanziaria esercitata.

 

Gli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame recano disposizioni di chiusura: il primo modifica ulteriormente il Testo unico bancario, mediante disposizioni di coordinamento con la disciplina proposta. In particolare, sono inasprite alcune ipotesi sanzionatorie ed è abrogata la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

L’articolo 9 propone la modifica di norme esterne al TUB. In particolare, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti (di cui alla legge n. 130/1999), si prevede l'iscrizione all'albo di cui al nuovo articolo 106 per i prestatori di servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Sono altresì modificate le garanzie che assistono i relativi adempimenti fiscali.

Viene novellato poi l'articolo 199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria- TUF) relativo alla vigilanza sulle società fiduciarie di gestione “statica”: si prevede che esse siano iscritte, se controllate da una banca o da un intermediario finanziario o se hanno la forma della società per azioni (con un determinato capitale) siano iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo articolo 106 del TUB e siano assoggettate alla vigilanza della Banca d'Italia.

 

L’articolo 10 contiene disposizioni transitorie: in particolare, prescrive che gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale (di cui all’articolo 106 del TUB), nell’elenco speciale (articolo 107) e nella sezione speciale dedicata ai confidi (di cui all'articolo 155 comma 4 del TUB) o nell’elenco speciale (di cui all’attuale articolo 107) possono continuare ad operare fino al 31 dicembre 2011. Tali soggetti, almeno sei mesi prima della scadenza dei rispettivi termini, devono presentare richiesta di iscrizione ai nuovi albi.

Il comma 4 dell’articolo 10 reca prescrizioni specifiche relative agli intermediari già iscritti nell'elenco speciale (articolo 107 del TUB) o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario.

La disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Il titolo IV dello schema in esame reca la disciplina dell’attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L’articolo 11 modifica il testo unico bancario per quanto attiene all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia, inserendovi un nuovo Titolo VI-bis, che contiene gli articoli da 128-quater a 128-duodecies.

 Nel dettaglio, l’articolo 128-quater definisce quale “agente in attività finanziaria” il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, stabilendo che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria sia riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dal successivo articolo 128-octies.

Rispetto all'attuale disciplina, la norma contempla la possibilità anche per le banche di avvalersi direttamente degli agenti in attività finanziarie.

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo, essendo tuttavia consentito all'agente di assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente. E’ previsto che il mandante risponda solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento è prevista l’iscrizione in una sezione speciale dell'elenco di cui sopra, quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che tengono conto del carattere limitato dell'attività svolta.

L’articolo 128-quater2 elenca i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, tra i quali rileva, tra l’altro, per le persone fisiche la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso e il domicilio nel territorio della Repubblica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica; requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. Si prevede che la permanenza nell'elenco sia subordinata, in aggiunta ai suddetti requisiti, all'effettivo esercizio dell'attività e all'aggiornamento professionale.

L’articolo 128-quinquies definisce quale “mediatore creditizio” il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del testo unico bancario con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Si riserva quindi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell' attività di mediatore creditizio ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dal successivo articolo 128-octies. E’ previsto che il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

L’articolo 128-quinquies 2 indica i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali rilevano, tra l’altro, la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; il possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

La Relazione illustrativa precisa che tali requisiti sono “volti al fine di consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato”.

 

Si osserva che le norme in commento non recano esplicitamente l’obbligo, ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle società di mediazione, per coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione della società di possedere requisiti di professionalità tra cui, alla pari di quanto previsto per gli agenti, il superamento di un’apposita prova valutativa. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, si potrebbe valutare - piuttosto che la mera riproposizione dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari regolamentati – l’introduzione di una disciplina che tenesse conto della specificità dell’operato di mediatori e agenti.

 

L’articolo 128-quinquies 3 vieta la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti.

L’articolo 128-sexies mira ad assicurare che i dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi , nel contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e curino l'aggiornamento professionale. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

L’articolo 128-septies dispone l’applicabilità agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI, in materia di trasparenza delle operazioni e di poteri della Banca d'Italia.

L’articolo 128-octies istituisce un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I componenti dell'Organismo sono nominati su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-quinquies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione nonché gli altri compiti previsti dalla legge.

L’articolo 128-novies reca disposizioni procedurali per il caso del mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, stabilendosi l’applicazione nei confronti degli iscritti delle sanzioni del richiamo scritto, della sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, della cancellazione dagli elenchi. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

L’articolo 128-decies prevede e disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo, secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. A tali fini, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell' Organismo. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 128-undecies prevede l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4 ultimo periodo del testo unico bancario e, per la violazione dell'articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-septies, l’applicabilità all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. Ove le violazioni siano gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione ovvero la cancellazione dall'elenco.

L’articolo 128-undecies2 stabilisce che per lo svolgimento dell’attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, le banche e gli intermediari finanziari si possano avvalere esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco.

L’articolo 128-duodeciesindica infine, effettuando il rinvio al capo II del titolo IV dello schema in esame, quali sono le disposizioni di attuazione delle nuove norme inserite nel testo unico bancario.

In particolare, il comma 1 dell’’articolo 128-duodecies demanda ad un successivo decreto legislativo l’attuazione delle disposizioni recate con il nuovo titolo VI-bis.

 

In proposito si osserva che:

-       la disposizione di delega (articolo 33, comma 1 della legge n. 88 del 2009) consentirebbe il suo esercizio tramite una pluralità di decreti legislativi; il termine di attuazione è però scaduto il 12 maggio 2010 ed è stato automaticamente prorogato, per lo schema in esame, in virtù della sua previa trasmissione alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

-       in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non sarebbe possibile completare l’esercizio della delega in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi[10];

-       appare, in ogni caso, irrituale che sia il decreto delegato a rinviare, per l’attuazione delle disposizioni da esso introdotte, ad un nuovo e distinto decreto legislativo.

 

Gli articoli da 12 a 23 dello schema di decreto in esame recano disposizioni attuative delle norme sopra richiamate.

In particolare, l’articolo 12 reca norme di attuazione dell'articolo 128-quater del testo unico bancario, specificando che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, una serie di attività quali la promozione e il collocamento, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari (non essendo in tali contratti ricompresi quelli relativi al rilascio di carte revolving) e la promozione ed il collocamento, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L’articolo 13 vieta ai mediatori creditizi di concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L’articolo 14 detta i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria nonché i requisiti richiesti per l'iscrizione delle persone giuridiche.

L’articolo 15 indica i requisiti di onorabilità che devono possedere le persone fisiche per l’iscrizione negli elenchi, prevedendosi che con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi i requisiti richiesti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

L’articolo 16 indica i requisiti patrimoniali necessari per l’iscrizione, prevedendo altresì che l'iscrizione nell'elenco è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l'attività svolta, i cui massimali, commisurati ai volumi di attività, sono stabiliti dall'Organismo.

L’articolo 17 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

Inoltre, al fine di garantire da un lato l'indipendenza delle società di mediazione, dall'altro di assicurare loro una certa stabilità e consistenza, è previsto che le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un'influenza notevole.

L’articolo 17-bis subordina l'iscrizione negli elenchi al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata.

L’articolo 18 stabilisce che l’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sia composto, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, scelti, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti.

L’articolo 19 disciplina il contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo, prevedendo che esso determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo.

L’articolo 20 individua le funzioni dell'Organismo, prevedendo che esso disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi; verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti; verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; verifica l'effettivo svolgimento delle rispettive attività ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.

L’articolo 21 prevede un’articolazione territoriale degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. L'Organismo deve tenere a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

L’articolo 22 disciplina la procedura per l’iscrizione negli elenchi, mentre l’articolo 23 pone in capo all'Organismo l’obbligo di indire con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Lo stesso Organismo deve stabilire gli standards dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale, dovendo vigilare sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

L’articolo 24 reca ulteriori integrazioni al testo unico bancario, inserendo, dopo l'articolo 140, un Capo IV-bis intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, contenente il nuovo articolo 140-bis, che sanziona l’esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria ovvero di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'apposito elenco.

L’articolo 25 detta una disciplina transitoria, stabilendo che i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quater2 e 128-quinquies2.

I soggetti sopra indicati che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Fino alla costituzione dell'Organismo vengono sospese le nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.

L’articolo 26 reca alcune modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme in materia di antiriciclaggio, mentre l’articolo 27 reca talune abrogazioni e norme finali. In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del testo unico bancario si prevede che ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, debba intendersi effettuato ai corrispondenti elenchi ora previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies del testo unico bancario.

L’articolo 28 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di dettare disposizioni attuative del presente decreto, mentre l’articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti assegnati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente legislazione.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Fra le iniziative strategiche e prioritarie preannunciate nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 figura la presentazione di un’iniziativa sul credito responsabile che dovrebbe riguardare gli aspetti connessi alla concessione di credito ai consumatori al dettaglio, inclusi il ruolo degli intermediari di credito, la valutazione dell’adeguatezza dei prodotti di credito, l’informazione e le modalità per assicurare un credito responsabile.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2010, unitamente al programma di lavoro dei 18 mesi per il periodo gennaio 2010 – giugno 2011 presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese del Consiglio dell’Unione europea, è attualmente all’esame della Camera in base al parere della Giunta del regolamento del 9 febbraio 2000, riferito all’esame dei documenti di programmazione legislativa dell’Unione europea.

 


 

 



[1]     L. 28 dicembre 2005 n. 262. recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[2]     Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[3]     Recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[4]     Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[5]     Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[6]     ABI, Position paper di commento allo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva 2008/48/CE, 21 maggio 2010.

[7]     La Relazione illustrativa ricorda che la formulazione di tale norma tiene conto di recenti pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto le disposizioni, comunitaria e nazionale, che disciplinano attualmente la responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore di beni o servizi, nell'ambito dei cosiddetti contratti collegati. In particolare, sulla base della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bergamo (ord. 4.10.2007), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sent. 23.4.2009 in causa C-509/07) ha ritenuto che la nonna italiana che attualmente disciplina la fattispecie (art. 42 del Codice del Consumo) -alla luce dello scopo perseguito dalla direttiva di innalzare le tutele per i consumatori rispetto a quelle già previste a livello dei singoli Stati membri -non possa condizionare il diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del finanziamento a fronte dell'inadempimento del venditore, nonché la restituzione delle somme già versate, all'esistenza di un rapporto di esclusiva tra venditore e finanziatore.

[8]     ABI, Position paper di commento alla revisione della disciplina sulla trasparenza contenuta nel TUB, 21 maggio 2010, pagina 16.

[9]     Albina, Candian & Partners – Studio Legale - consultazione pubblica sulla trasposizione della direttiva 2008/48/CE, relativa a i contratti di credito ai consumatori, e sull’attuazione della delega di cui all’art. 33 della legge n. 88/209 (comunitaria 2008) in materia di intermediari finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, 21 maggio 2010.

[10]    La sentenza n. 206/2001 della Corte costituzionale richiama, sostanzialmente, due parametri per l’esercizio di tale potestà delegata integrativa e correttiva: che essa intervenga nell’ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega “principale” e che agisca solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega “principale”. Recita letteralmente la sentenza citata: “Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per ‘fatti sopravvenuti’: ciò che conta, invece, é che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega ‘principale’; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l’esercizio della medesima delega ‘principale’.