Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attuazione della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE. Schema di D.Lgs. n. 143 (art. 1, c. 3, L. 88/2009). Elementi per l'istruttoria normativa
Serie: Atti del Governo    Numero: 134
Data: 16/11/2009
Descrittori:
BILANCI DI ENTI E SOCIETA'   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
REVISORI DEI CONTI   SOCIETA'

 

16 novembre 2009

 

n. 134/0

 

 

Attuazione della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE

Schema di D.Lgs. n. 143
(art. 1, c. 3, L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

143

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Norma di delega

Art. 1, comma 3, L. 88/2009

Numero di articoli

40

Date:

 

presentazione

28 ottobre 2009

assegnazione

28 ottobre 2009

termine per l’espressione del parere

7 dicembre 2009

termine per l’esercizio della delega

29 ottobre 2009 (prorogato di 90 gg. ex art. 1, c. 3, legge 88/09)

Commissione competente

II Giustizia, VI Finanze e XIV Politiche dell’Unione europea

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame è volto ad attuare la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, esercitando l’apposita delega legislativa conferita dall’articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007).

 

L'obiettivo della direttiva 2006/43/CE è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, lasciando comunque allo Stato membro che prescrive la revisione legale dei conti la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

 

La norma di delega recata dall’articolo 24 della legge comunitaria 2007 prevedeva, fra i princìpi e i criteri direttivi, l’individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria; la definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori; la disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto, fra l’altro, dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori; la disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficace­mente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio; la individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento; la previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali; il coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale; la previsione dell'applicazione obbligatoria di princìpi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea; il riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

 

Il capo I dello schema di decreto in esame reca le definizioni, componendosi del solo articolo 1, che contiene fra l'altro le definizioni di revisione legale, di revisore legale, di responsabile della revisione, di relazione di revisione legale, di società di revisione legale.

 

Il capo II reca le norme in materia di abilitazione e di formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione.

 

Nel dettaglio, l'articolo 2 disciplina l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, elencando i requisiti a tale scopo richiesti alle persone fisiche ed alle società. L’articolo 3 descrive le finalità del tirocinio e ne disciplina le modalità di svolgimento. L’articolo 4 si occupa dell’esame di abilitazione, affidando al Ministero della giustizia e al Ministero delle finanze, sentita la Consob, l’attuazione delle norme. L’articolo 5 prescrive percorsi di formazione continua per i soggetti abilitati.

 

Il capo III reca le norme che disciplinano il Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

 

Nel dettaglio, l'articolo 6 disciplina le modalità di iscrizione al Registro, mentre l’articolo 7 ne prescrive il contenuto, disponendo in particolare che le relative informazioni siano conservate in forma elettronica e siano accessibili gratuitamente via Internet. Sono previste regole specifiche per l’iscrizione in apposita sezione dei revisori inattivi (articolo 8).

 

Il capo IV reca le norme che disciplinano lo svolgimento della revisione legale.

 

In particolare, l’articolo 9 obbliga gli iscritti al rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale; l’articolo 10 prescrive il mantenimento dell’indipendenza e dell’obiettività nell’effettuazione della revisione dei conti. A tal fine la norma prevede che il corrispettivo per l’incarico di revisione non sia subordinato a condizioni, né funzionale al risultato della revisione, né dipendente dalla prestazione di servizi diversi. L’articolo 11 rimandaai principi determinati in sede europea per lo svolgimento dell’attività di revisione medesima e, fino alla loro adozione, ai principi elaborati da associa­zioni, ordini professionali e Consob, secondo modalità descritte dal successivo articolo 12 dello schema.

L’articolo 13 dispone in ordine al conferimento, alla revoca e alle dimissioni dell’incarico, nonché alla risoluzione del contratto; sotto quest’ultimo profilo, le norme prescrivono che la società sottoposta a revisione possa tempestivamente provvedere all’ese­cuzione dell’attività tramite altro soggetto incaricato. Il successivo articolo 14 disciplina la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio, recandone il contenuto e le modalità di effettuazione, e consen­tendo ai revisori di ottenere notizie e documenti utili a tal fine dagli amministratori della società. Ai sensi dell’articolo 15, i revisori e le società di revisione sono responsabili in solido tra loro e con gli amministrativi della società – nei limiti del proprio contributo al danno cagionato – nei confronti della società che ha conferito l’incarico, dei soci e dei terzi per l’ipotesi di inadempimento ai propri doveri.

 

Il capo V reca disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti cosiddetti “di interesse pubblico”.

 

Nel dettaglio, l'articolo 16 reca l’elenco degli enti qualificati come “di interesse pubblico”, escludendo per essi la possibilità di revisione da parte del collegio sindacale. Inoltre, si prevede il potere della Consob (d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap) di graduare l’applicazione delle norme proposte agli enti “di interesse pubblico” e ai revisori che si occupano dei conti di tali soggetti giuridici. L’articolo 17 disciplina la durata dell’incarico di revisione in relazione a tali enti, esclude la prestazione ad essi di determinati servizi e prevede una normativa specifica volta a salvaguardare l’indipendenza della funzione di revisione; i medesimi revisori redigono infine una relazione di trasparenza (articolo 18) da pubblicare entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, disponibile via Internet. Il successivo articolo 19 si occupa delle modalità di vigilanza da parte degli organi di controllo degli enti di pubblico interesse.

 

Il capo VI reca le norme che disciplinano il controllo della qualità, componendosi del solo articolo 20 che prevede che gli iscritti nel Registro siano soggetti ad un controllo periodico della qualità.

 

Il capo VII reca le norme che disciplinano la vigilanza sui soggetti che esercitano la revisione e sui vari aspetti del sistema di revisione.

 

Nel dettaglio, l'articolo 21 descrive l’oggetto della vigilanza, le modalità di svolgimento e i poteri – anche ispettivi e di richiesta di informazioni – spettanti dall’Autorità di vigilanza. Dall’altro lato, ai sensi del successivo articolo 22, il potere di vigilanza sull’organizzazione e sull’attività dei soggetti revisori è invece affidato alla Consob.

 

Il capo VIII reca le sanzioni amministrative e penali.

 

Nel dettaglio, l'articolo 23 disciplina i provvedimenti dell’Autorità, mentre il successivo articolo 24 concerne i poteri della Consob, prevedendo l’esercizio congiunto di determinate attività legate alla vigilanza sui revisori e sulle società di revisione.

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 istituiscono nuove fattispecie penalmente rilevanti (rispettivamente: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; corruzione dei revisori; impedito controllo; compensi illegali) e, infine, l’articolo 29 reca disposizioni comuni alle introdotte ipotesi di reato.

 

Il capo IX reca le norme che disciplinano aspetti internazionali.

 

Nel dettaglio, l'articolo 30 si occupa di coordinare la cooperazione internazionale tra autorità competenti in tema di vigilanza sulla revisione contabile. L’articolo 31 consente, a determinate condizioni, l’iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro tenuto in Italia. I successivi articoli 32 e 33 si occupano, rispettivamente, della vigilanza sui soggetti provenienti da Paesi terzi e delle deroghe all’applicazione delle norme di cui agli articoli 30 e 31 a Paesi terzi che soddisfino determinati requisiti.

 

Il capo X reca modifiche e abrogazioni alla normativa vigente.

 

Nel dettaglio, l'articolo 34 modifica in più punti, con finalità di coordinamento, il Codice Civile; con analogo scopo, l’articolo 35 modifica il D.Lgs. n. 127 del 1991 (recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle società), l’articolo 36 modifica il Testo Unico Bancario (di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993), l’articolo 37 modifica il Testo unico finanziario (di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998) e l’articolo 38 modifica il Codice delle assicurazioni private (di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005).

L’articolo 39 reca disposizioni in tema di personale, prevedendo che il Ministero dell’economia e delle finanze possa – con finalità di efficace e corretto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite – conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale.

L’articolo 40 reca le opportune abrogazioni e le disposizioni transitorie.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica sugli oneri finanziari, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto appare conforme alla norma di delega legislativa contenuta nell’articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appar­tenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto interviene nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, e nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’11 settembre 2009 la Commissione ha presentato un ricorso contro l’Italia alla Corte di giustizia (causa C-366/09) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2006/43/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo.

Il termine per il recepimento della direttiva era il 28 giugno 2008.

La direttiva figura nell’allegato B alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Lo schema di decreto reca l’attribuzione di poteri regolamentari al Ministero dell’economia e delle finanze (articoli 2, 11, 20), alla Consob (articoli 16, 17), all’ISVAP (articolo 38).

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto reca numerose modifiche e abrogazioni alla normativa vigente in materia e, in particolare, al codice civile, al testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, al testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, al Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005.

Impatto sui destinatari delle norme

La normativa recata dallo schema di decreto modifica la disciplina relativa all’attività di revisione legale dei conti delle società.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

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