Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attuazione della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 148/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 135
Data: 16/11/2009
Descrittori:
CREDITO   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
OPERAZIONI BANCARIE   PAGAMENTO
VIGILANZA     

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Attuazione della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Schema di D.Lgs. n. 148
(art. 1, commi 3 e 32, L. 88/2009)

 

 

 

 

 

 

 

n. 135

 

 

 

16 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0233 .doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi                                                                                                3

Struttura e oggetto                                                                                            4

§      Contenuto                                                                                                        4

§      Relazioni e pareri allegati                                                                                6

Elementi per l’istruttoria legislativa                                                                7

§      Conformità con la norma di delega                                                                 7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite                 7

§      Compatibilità comunitaria                                                                                7

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria                7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico                                                               8

§      Impatto sui destinatari delle norme                                                                 9

§      Formulazione del testo                                                                                    9

Schede di lettura

La direttiva n. 2007/64/CE e la norma di delega.                                          13

Lo schema di decreto delegato                                                                     19

§      Titolo I                                                                                                            19

§      Titolo II                                                                                                            21

§      Titolo III                                                                                                           27

§      Titolo IV                                                                                                          31

§      Titolo V                                                                                                           32

§      Titolo VI                                                                                                          36

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

248

Titolo

Attuazione della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Schema di D.Lgs. n. 148 -(art. 1, commi 3 e 32, L. 88/2009)

Norma di delega

Art. 32 della legge n. 88 del 7 luglio 2009

Settore d’intervento

Diritto societario, credito, mercati finanziari

Numero di articoli

42

Date

 

§       presentazione

28 ottobre 2009

§       assegnazione

28 ottobre 2009

§       termine per l’espressione del parere

1 dicembre 2009

§       scadenza della delega

30 gennaio 2010 (come prorogato ex art. 1, c. 3, L. 88/2009)

Commissioni competenti

V, VI e XIV

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo n. 148 reca l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Il Titolo I dello schema in esame reca le definizioni e l’ambito applicativo della disciplina. In particolare, le norme (articolo 1) recepiscono la definizione comunitaria di “prestatori di servizi di pagamento” ricomprendendovi, tra gli altri soggetti abilitati, anche gli “istituti di pagamento” (disciplinati dal successivo Titolo III). La disciplina proposta si applica (articolo 2) ai servizi di pagamento prestati sia in euro che nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione europea non appartenente all’area Euro. Le norme relative ai diritti e obblighi delle parti (Titolo II) si applicano invece ai soli servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, purché i prestatori dei servizi di pagamento - sia del pagatore che del beneficiario – siano insediati nella Comunità ovvero, nel caso di operazioni coinvolgenti un solo prestatore di tali servizi, quest’ultimo sia analogamente insediato nel territorio comunitario.

Il Titolo II dello schema di provvedimento si occupa dei diritti e degli obblighi delle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento. L’articolo 3 disciplina il riparto delle spese tra il prestatore e l’utilizzatore dei servizi di pagamento. L’articolo 4 detta regole specifiche per gli strumenti di pagamento di basso valore e per l’ipotesi di utilizzo di moneta elettronica. L’articolo 5 poneil consenso del pagatore come requisito necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. E’ prevista la possibilità di concordare (articolo 6) i limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento, specialmente per l’ipotesi di frode o di utilizzo non autorizzato degli strumenti medesimi, nonché di bloccarne l’uso in presenza di giustificati motivi. Lo schema reca poi gli obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore (rispettivamente, articolo 7 e articolo 8), le procedure e le condizioni per la comunicazione (articolo 9), da parte dell’utilizzatore, di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, per ottenerne la rettifica da parte del prestatore di servizi di pagamento. L’articolo 10 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione di un’operazione di pagamento già eseguita, ove questa sia negata dall’utilizzatore o da questi contestata nella correttezza della sua esecuzione. Viene altresì disciplinata (articolo 11) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’ipotesi di operazioni non autorizzate. L’articolo 12 disciplina il riparto delle responsabilità tra prestatori di servizi e clienti. Gli articoli 13 e 14 si occupano delle ipotesi di rimborso delle somme pagate e delle relative procedure.

Lo schema di decreto in esame reca poi disposizioni in materia di esecuzione di operazioni di pagamento. L’articolo 15 individua la nozione giuridicamente rilevante di ”ricezione degli ordini di pagamento” nel momento in cui tali ordini sono ricevuti dal prestatore di servizi di cui si avvale la parte pagatrice, fatta salva la possibilità di convenire un diverso termine. Al prestatore di servizi di pagamento è fatto divieto (articolo 16) di rifiutare l’esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato, fatta salva l’ipotesi di violazione di legge (nazionale o comunitaria) ovvero in presenza di motivi obiettivamente giustificati. L’articolo 17 dello schema reca la disciplina della revoca dell’ordine di pagamento. Il successivo articolo 18 dispone, invece, in ordine al trasferimento degli importi.

Gli articoli da 19 a 23 disciplinano i tempi di esecuzione delle operazioni,. L’articolo 24 definisce la correttezza nell’eseguire il pagamento come l’esecuzione del pagamento conformemente all’identificativo unico. All’articolo 25 sono disciplinate le ipotesi di mancata o inesatta esecuzione, nonché le responsabilità dei prestatori dei servizi nei confronti degli utilizzatori, che siano pagatori o beneficiari. Si fa salva la possibilità di determinare ulteriori risarcimenti (articolo 26) conformemente alla disciplina applicabile tra prestatore e utilizzatore. L’articolo 27 disciplina il diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento ove si configuri un’ipotesi di responsabilità per mancata o inesatta esecuzione dovuta a un altro prestatore, o qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione del pagamento, coinvolto nell’operazione. Ai sensi del successivo articolo 28, la responsabilità viene esclusa per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel caso di azione del prestatore che sia conforme ad altri vincoli di legge. Sono altresì previste regole di protezione dei dati personali (articolo 29), i quali possono essere trattati dai prestatori solo ai fini di prevenzione, individuazione e indagine su frodi nei pagamenti, e comunque in conformità al codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

L’ultima parte del Titolo II si propone di disciplinare l’accesso ai sistemi di pagamento (articolo 30), le misure di attuazione (articolo 31) delle norme introdotte e la disciplina sanzionatoria (articolo 32).

Il Titolo III dello schema - costituito dal solo articolo 33 – inserisce gli articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies nel Testo Unico Bancario – TUB (di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), disciplinando gli istituti di pagamento, individuati come soggetti che possono prestare servizi di pagamento, al pari delle banche - comprese le banche centrali dei paesi europei e la BCE e le “altre autorità pubbliche” - degli Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, nonché delle Poste Italiane. Tra l’altro, le disposizioni proposte ne disciplinano l’iscrizione ad apposito albo, lo svolgimento anche di attività accessorie, nonché i requisiti e la procedura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Le funzioni di vigilanza sugli istituti di pagamento – anche regolamentare e ispettiva - sono affidate alla Banca d’Italia.

Il Titolo IV dello schema (articolo 34) reca prescrizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi, concentrandosi in merito sulla disciplina del contratto-quadro, contesto giuridico generale nel quale si svolgono i rapporti tra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento. All’uopo, l’articolo 34 aggiunge un Capo II-bis al citato Testo Unico Bancario (articoli da 126-bis a 126-octies).

Il Titolo V contiene disposizioni di modifica alle norme oggi vigenti, a fini prevalentemente di coordinamento con l’attuale disciplina in materia bancaria. In particolare (articolo 35) viene modificato l’articolo 146 del Testo Unico Bancario, principalmente affidando alla Banca d’Italia la sorveglianza sul sistema dei pagamenti – in luogo del solo compito di promuoverne il regolare funzionamento – disciplinando, altresì, le modalità di svolgimento di tale potere. Tra le modifiche che si propone di apportare alla disciplina vigente si ricorda, sempre con finalità di coordinamento alla normativa proposta, che il comma 3 dell’articolo 36 dello schema esclude i bonifici bancari dall’applicazione delle recenti disposizioni (introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 all’articolo 2, comma 1) che hanno anticipato la data di valuta per il beneficiario di specifici titoli bancari. L’articolo 37 reca disposizioni transitorie. Ai sensi del successivo articolo 38, è assicurata la continuità dei mandati in essere sottoscritti dai debitori per autorizzare l’addebito in conto di disposizioni di pagamento, in riferimento ai mutamenti dovuti sia al recepimento delle norme europee, sia in relazione al passaggio di nuovi schemi di addebito previsti per l’Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA).

Il Titolo VI dello schema disciplina la facoltà (articolo 39) di presentare esposti alla Banca d’Italia per violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza ed obblighi informativi. Accanto alla tutela giurisdizionale è poi previsto un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie (articolo 40).Infine, il Titolo VII reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 41) e dispone l’entrata in vigore delle norme proposte (articolo 42) dal giorno stesso della loro eventuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto in esame sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari, nonché l’analisi di impatto sulla regolamentazione e l’analisi tecnico-normativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo appare conforme con la norma di delega di cui agli articoli 2, comma 3 e 32 della legge 7 luglio 2009 n. 88, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (Legge comunitaria 2007).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le modifiche normative proposte nello schema di decreto legislativo sono riconducibili alle materie della “tutela del risparmio e mercati finanziari” e dell’“ordinamento civile”, che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente alle lettere e) ed l), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo attua nell’ordinamento interno la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Servizi di pagamento

Al fine di realizzare un’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) – un mercato integrato per i servizi di pagamento elettronico in euro, sottoposto a regole armonizzate - il 10 settembre la Commissione ha adottato un programma di azione relativo al periodo 2009-2012 (COM(2009)471) nel quale vengono individuate sei priorità: favorire la migrazione verso i nuovi strumenti SEPA; promuovere gli strumenti SEPA; rimuovere gli ostacoli giuridici ed elaborare modelli economici adeguati, compatibili con le norme comunitarie in materia di concorrenza; promuovere l’innovazione nei mercati dei pagamenti al dettaglio; garantire norme interoperative, aperte e sicure; chiarire e migliorare la gestione della SEPA.

Sebbene il termine ultimo per l’avvio della SEPA sia stato fissato al 2010 – al 2014 per i paesi non facenti parte dell’eurozona – a partire dal 2 novembre le banche hanno iniziato a proporre ai propri clienti di effettuare i pagamenti utilizzando il nuovo sistema SEPA.

 

Si segnala peraltro che il 3 novembre la Commissione ha avviato una consultazione, che si concluderà il 14 dicembre, al fine di valutare se gli accordi collettivi di finanziamento applicati nell’ambito della SEPA siano conformi alla normativa comunitaria in materia di concorrenza. In via preliminare la Commissione ritiene che in questa fase stabilire collettivamente una commissione multilaterale generale d'interscambio (MIF) per ogni operazione di finanziamento sarebbe contrario all'articolo 81 del trattato CE che vieta le intese e le pratiche commerciali restrittive. Non esclude tuttavia la possibilità di un accordo collettivo riguardante le commissioni multilaterali per le cosiddette operazioni ‘R’ (le operazioni che non possono essere eseguite correttamente perché sul conto da addebitare non vi sono fondi sufficienti oppure perché il numero di conto è inesatto), a condizione che l’accordo in questione sia conforme al citato articolo 81 e serva a garantire una maggiore efficienza.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Le norme in commento, coerentemente alla delega, conferiscono alla Banca d’Italia un ampio potere regolamentare in materia di servizi di pagamento. L’Autorità è competente a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento - garantendo condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento – e a emanare la normativa secondaria di attuazione; ad essa spetta anche di recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato.

Coordinamento con la normativa vigente

La normativa proposta intende apportare numerose modifiche al Testo Unico Bancario – TUB di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; in particolare, è inserito il nuovo titolo V-bis (nuovi articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies) che disciplina gli istituti di pagamento; al titolo V è inserito il nuovo Capo II-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 35 dello schema in esame recano altre modifiche al TUB, mentre il successivo articolo 36 introduce norme di coordinamento con altre disposizioni (tra cui il D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e il D. L. n. 78 del 2009, nella parte in cui quest’ultimo ha innovato i contratti bancari)

Impatto sui destinatari delle norme

Lo schema di decreto legislativo incide nella sfera giuridica delle autorità di vigilanza del settore creditizio, dei soggetti (pubblici e privati) autorizzati alla prestazione dei servizi di pagamento, nonché dei soggetti utilizzatori dei medesimi servizi.

Formulazione del testo

Per quanto attiene alla tecnica redazionale adottata per l’introduzione della disciplina di cui ai titoli I e II dello schema in esame (recanti rispettivamente le definizioni e l’ambito applicativo della norma, nonché i diritti ed obblighi delle parti contrattuali), sembrerebbe più opportuno proporre l’inserimento delle norme infra illustrate entro un corpus normativo già consolidato, al fine – tra l’altro – di renderne più facile la conoscenza e la consultazione.

Tra gli organismi individuati come prestatori di servizi di pagamento, l’articolo 1, lettera g) dello schema inerisce anche “le altre autorità pubbliche”. Sembrerebbe opportuno individuare con maggior precisione, la nozione di “altre autorità pubbliche” rilevante ai fini della nozione di prestatori di servizi di pagamento.

L’articolo 32 dello schema commina sanzioni di natura amministrativo-pecuniariaper la violazione degli obblighi previsti nello schema di decreto in esame e, in caso di reiterazione, anche di natura interdittiva (sospensione dell’attività dei servizi di pagamento). Sembrerebbe tuttavia più aderente al quadro normativo in materia di vigilanza sostituire la locuzione “sanzione interdittiva” con “misura interdittiva”, al fine di ricondurre la sospensione delle attività nell’alveo dei veri e propri interventi di vigilanza.

Si osserva inoltre che le norme proposte applicano (articolo 33, che inserisce in particolare il nuovo articolo 11-undecies) agli istituti di pagamento alcune vigenti disposizioni in materia di revisione contabile. In merito, si osserva che è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere lo schema di D. Lgs. n. 143, recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio) il quale prevede, oltre a una complessiva riscrittura delle norme in tema di revisione contabile, anche le opportune modifiche al TUF e inserisce norme di coordinamento con la vigente regolamentazione. Sembrerebbe opportuno dunque che, una volta approvate le norme in tema di revisione contabile, nello schema di decreto in esame venissero introdotte disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina.


Schede di lettura


La direttiva n. 2007/64/CE e la norma di delega.

Lo schema di decreto legislativo n. 148 reca l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD).

 

Le norme europee mirano a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione, che sia analoga in tutti i paesi dell’UE. La direttiva 2007/64/CE, come sottolineato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo qui in commento, reca importanti innovazioni in tema di servizi di pagamento, tra cui l’eliminazione dei giorni valuta, la fissazione di un termine massimo per l’accredito in conto, l’armonizzazione della disciplina degli istituti di pagamento.

 

La direttiva riguarda quattro categorie di prestatori di servizi a pagamento e segnatamente:

·       gli enti creditizi;

·       gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento;

·       gli istituti di moneta elettronica;

·       gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina esclusivamente le attività commerciali che consistono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente a quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.

La direttiva disciplina, in particolare, tre grandi settori:

a)      il diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico. In tale ambito, vengono armonizzate le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali. Viene inoltre creata la nuova categoria degli istituti di pagamento, che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, dovranno presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni, dal piano aziendale ai meccanismi di controllo interno, alle procedure di gestione delle crisi (art. 5). Gli istituti di pagamento sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione. Gli Stati membri devono designare le autorità responsabili per la vigilanza sugli istituti di pagamento tra gli enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o le autorità pubbliche competenti a tal fine (art. 20). L'autorizzazione a esercitare l'attività di istituto di pagamento è valida in tutti gli Stati membri e viene iscritta in un apposito registro comunitario, aggiornato periodicamente e accessibile on line (art. 13);

b)     i requisiti di trasparenza e di informazione. A tal fine, la direttiva introduce requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro (che implica una serie di operazioni di pagamento). In particolare, la direttiva elenca nel dettaglio le condizioni che devono essere comunicate preliminarmente all'utente; le informazioni da fornire su richiesta prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento soltanto in caso di contratto quadro; le informazioni da fornire al pagatore dopo il ricevimento di un ordine di pagamento e le informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi;

c)      i diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi a pagamento. In particolare, le regole introdotte dalla direttiva riguardano il termine di esecuzione (se il pagamento è effettuato all'interno della Comunità, l'accredito deve essere effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione, art. 69); le responsabilità oggettiva del prestatore di servizi in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata entro il territorio UE (art. 75); la responsabilità dell'utente di servizi in caso di uso fraudolento di uno strumento di pagamento; il principio dell'importo integrale, in base al quale la totalità dell'importo indicato nell'ordine di pagamento deve essere accreditata sul conto del beneficiario, senza deduzioni; le condizioni per il rimborso, quando un'operazione di pagamento è stata autorizzata.

Si prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in via attuativa.

Viene infine previsto che, entro il 1° novembre 2012, la Commissione europea presenti una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva, corredata di eventuali proposte di revisione.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato dalle norme europee al 1° novembre 2009.

La direttiva è inserita nell’allegato B della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88, articolo 1, comma 3), per cui si richiede la trasmissione - dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge - alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Ove il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni; la scadenza per il recepimento è posticipata al 30 gennaio 2010.

 

L’articolo 2 della legge Comunitaria 2009 ha recato i princìpi e criteri direttivi generali cui devono informarsi i decreti legislativi di attuazione delle norme europee (fatti salvi i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare).

Si tratta in particolare:

a)       dell’attuazione, da parte delle amministrazioni direttamente interessate, con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b)       della modifica delle discipline vigenti nei singoli settori interessati dalla normativa da attuare, la modifica delle discipline stesse, per esigenze di coordinamento, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c)       della prescrizione, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Si ricorda in particolare che le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;

d)       della possibilità di prevedere eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e)       dell’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f)         della necessità di tener conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

g)       ove vi siano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, dell’obbligo di individuare - attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali - le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h)       dell’attuazione, ove non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, con un unico decreto legislativo delle direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

 

L’articolo 32 della legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) ha indicato i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE.

Anzitutto (comma 1, lettera a)) è stata prevista la definizione del quadro giuridico per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva.

Si ricorda che il citato progetto SEPA mira ad estendere il processo d'integrazione europea ai pagamenti al dettaglio in euro effettuati con strumenti diversi dal contante, con l'obiettivo di favorire l'efficienza e la concorrenza all'interno dell'area dell'euro, intendendo offrire ai cittadini europei la possibilità di effettuare pagamenti a favore di beneficiari situati in qualsiasi paese dell'area dell'euro, utilizzando un singolo conto bancario e un insieme di strumenti di pagamento armonizzati. Nell'ottica della SEPA, tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati "domestici", venendo meno la distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri all'interno dell'area dell'euro. La SEPA è costituita da: strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento); infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro; standard tecnici e prassi operative comuni; base giuridica armonizzata; nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela. La Banca centrale europea e la Commissione europea svolgono un ruolo di promozione del progetto, mentre lo European Payments Council (EPC - Consiglio europeo per i pagamenti) è responsabile della sua realizzazione. Dal gennaio 2008 è possibile effettuare pagamenti conformi agli standard SEPA mediante carte di pagamento e bonifici.

Inoltre (successiva lettera b)) le norme di delega richiedono che sia favorita la riduzione dell’uso di contante nelle operazioni di pagamento, dovendosi privilegiare l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici, e (lettera c)) che vengano ridotti gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell’Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale, dovendosi favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento (lettera d).

I decreti legislativi di attuazione della direttiva dovranno istituire la categoria degli istituti di pagamento (lettera e), abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica, nonché individuare (lettera f) nella Banca d’Italia l’autorità competente a:

a)  autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività;

b)  esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati;

c)  verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione delle operazioni di pagamento.

La Banca d’Italia dovrà inoltre essere individuata quale autorità competente a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento, garantendo condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento (lettera g).

 

Si ricorda che la vigilanza sul sistema dei pagamenti è una funzione esplicitamente attribuita al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) dal quadro normativo e istituzionale europeo e che il testo unico bancario (di cui al d.lgs. n. 385 del 1993) all’articolo 146 attribuisce alla Banca d'Italia il ruolo esclusivo di promuovere il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonché il potere di emanare disposizioni per assicurarne l'efficienza e l'affidabilità.

Viene inoltre richiesto che i decreti legislativi di attuazione recepiscano gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento, graduando i requisiti informativi tenuto conto di tre fattori: le esigenze degli utenti, il rilievo economico del contratto concluso e il valore dello strumento di pagamento (lettera h).

Si dovranno recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l’esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva (lettera i), assicurando una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento (lettera l).

L’articolo in esame richiede altresì che i decreti di attuazione prevedano (lettera m) procedure di reclamo degli utenti, procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (lettera n) nonché disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all’allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011 (lettera o).

Per quanto concerne l’emanazione della normativa di attuazione del decreto legislativo, la Banca d’Italia è individuata (lettera p)) come autorità competente, cui spetta anche di recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato.

Ai sensi della lettera q) si individua, quale principio di delega, l’introduzione, a fini di coordinamento, delle modificazioni occorrenti alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, mentre la lettera r) richiede che venga prevista per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

Il comma 2 dell’articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.


Lo schema di decreto delegato

La Relazione illustrativa allo schema di decreto ricorda che, in merito, è stata svolta una consultazione pubblica scritta, con la raccolta dei commenti di liberi professionisti, docenti universitari e associazioni di categoria interessate.

Titolo I

Il Titolo I del provvedimento, coerentemente alle prescrizioni recate dalla direttiva da recepire, reca le definizioni e l’ambito applicativo della disciplina in esame.

In particolare, le norme (articolo 1) recepiscono la definizione comunitaria di “prestatori di servizi di pagamento” ricomprendendovi, tra gli altri soggetti abilitati, anche gli “istituti di pagamento” (cfr. infra, al successivo Titolo III dello schema). La Relazione illustrativa in proposito sottolinea che, nonostante il titolo II della direttiva (recante la disciplina dei prestatori di servizi di pagamento) non sia attuato nella sua interezza, si è scelto comunque di recepire la disciplina degli istituti di pagamento, in considerazione del fatto che le norme europee consentono ai soggetti abilitati l’esercizio della propria attività nell’intero territorio dell’Unione già dal primo novembre 2009.

Per “prestatori di servizi di pagamento” (articolo 1, lettera g) dello schema) si intendono dunque:

-          gli istituti di moneta elettronica;

-          gli istituti di pagamento;

-          nell’ambito della loro attività di prestazione di servizi di pagamento, le banche, le Poste Italiane, la BCE e le altre banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie, le altre autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Si segnala l’opportunità di individuare con maggior precisione, anche in considerazione del fatto che la Relazione illustrativa non reca specifiche indicazioni al riguardo, la nozione di “altre autorità pubbliche” rilevante ai fini della nozione di prestatori di servizi di pagamento.

Viene altresì definita l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) come l’insieme dei Paesi che aderiscono al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo apposite regole e standard comuni.

La disciplina proposta si applica (articolo 2) ai servizi di pagamento prestati sia in euro che nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione europea non appartenente all’area Euro con alcune eccezioni che sono esplicitamente elencate. Le disposizioni proposte intendono recepire il principio cosiddetto “two-legs transactions”, in base a cui sono assoggettate alla direttiva solo le operazioni di pagamento in cui i prestatori di servizi di pagamento di entrambe le parti coinvolte nell’operazione sono insediati nell’Unione Europea.

Si ricorda in proposito – anche al fine di eventuali estensioni dell’ambito applicativo delle norme di recepimento in esame – che anche i paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) hanno recepito la direttiva PSD nei rispettivi territori.

L’articolo 2 reca anche – analogamente a quanto previsto nella direttiva PSD – le esclusioni dall’applicazione della normativa (comma 2). Si ricorda, tra l’altro, che le nuove norme non trovano applicazione per (lettera m)) i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquisti da fare solo nella sede utilizzata dall’emittente (ad es. le “fidelity cards”) ovvero in base ad un accordo commerciale con l’emittente medesimo, entro una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi (generalmente, “carte monouso”).

Le norme di recepimento della PSD recano – come si illustrerà infra un insieme omogeneo di regole che intestano diritti e obblighi ad entrambe le parti contrattuali, che obbligano i prestatori alla trasparenza e ad adeguati standard informativi, al fine di creare un omogeneo quadro giuridico di tutela del consumatore entro lo spazio UE.

Le esclusioni dall’ambito applicativo recate sia dalla direttiva europea, sia dalle norme di recepimento, sembrerebbero tuttavia suggerire la necessità di predisporre un’adeguata protezione del consumatore – soprattutto sotto il profilo informativo - anche laddove, nonostante la presenza di istanze di tutela informativa, la direttiva PSD non trova applicazione (ad esempio, nell’ipotesi delle carte infracircuito, o quelle monouso di cui supra).

Le norme relative ai diritti e obblighi delle parti (Titolo II) si applicano invece ai soli servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, purché i prestatori dei servizi di pagamento - sia del pagatore che del beneficiario – siano insediati nella Comunità ovvero, nel caso di operazioni coinvolgenti un solo prestatore di tali servizi, quest’ultimo sia analogamente insediato nel territorio comunitario.

L’equiparazione delle microimprese ai consumatori, al fine di applicare le norme in tema di diritti e obblighi delle parti (fatta salva la possibilità di derogare alla disciplina dei rimborsi), appare dettata da esigenze di tutela dei cosiddetti “contraenti deboli”.

Titolo II

Il Titolo II dello schema di provvedimento si occupa dei diritti e degli obblighi delle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento.

L’articolo 3 disciplina il riparto delle spese tra il prestatore e l’utilizzatore dei servizi di pagamento, riproducendo in sostanza quanto previsto dalla direttiva (articolo 52) nella misura in cui vieta di addebitare all’utilizzatore le spese sostenute per l’adozione di misure preventive e correttive in tema di diritti e obblighi delle parti. Si prevede tra l’altro l’applicazione della cosiddetta regola “share” di riparto delle spese, ove l’operazione di pagamento non implichi conversioni valutarie; in tale ipotesi, è prevista la possibilità di esentare particolari categorie di beneficiari, quali i consumatori, i pensionati e i lavoratori dipendenti, dalle spese per accredito di somme. L’articolo 4 detta regole specifiche per gli strumenti di pagamento di basso valore (cd. “micro pagamenti”) e per l’ipotesi di utilizzo di moneta elettronica, attribuendo alla Banca d’Italia il potere di apportare opportuni adeguamenti alle soglie minime previste per l’applicazione della normativa. L’articolo 5 poneil consenso del pagatore come requisito necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento, rimandando al contratto quadro per ciò che attiene alla forma e alla procedura di prestazione del consenso, così come della sua revoca. E’ prevista la possibilità di concordare (articolo 6) i limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento, specialmente per l’ipotesi di frode o di utilizzo non autorizzato degli strumenti medesimi, nonché di bloccarne l’uso in presenza di giustificati motivi.

Lo schema reca poi gli obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore (rispettivamente, articolo 7 e articolo 8), le procedure e le condizioni per la comunicazione (articolo 9), da parte dell’utilizzatore, di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, per ottenerne la rettifica da parte del prestatore di servizi di pagamento.

Conformemente alle prescrizioni comunitarie, l’utilizzatore di servizi di pagamento ha specifici obblighi di diligenza (relativi, in particolare, all’utilizzo conforme dello strumento di pagamento e alla tempestiva comunicazione di furto o smarrimento), così come sono diversi gli obblighi in capo al prestatore di servizi di pagamento, tra cui si ricorda l’obbligo di non inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, salvo il caso di necessaria sostituzione.

Per quanto attiene all’articolo 9, la Relazione illustrativa sottolinea che il complesso di norme recate sono finalizzate a ottenere il rimborso per operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto.

L’articolo 10 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione di un’operazione di pagamento già eseguita, ove questa sia negata dall’utilizzatore o da questi contestata per quanto attiene ai profili di correttezza della sua esecuzione.

Viene altresì disciplinata (articolo 11) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’ipotesi di operazioni non autorizzate. La stessa norma prevede un meccanismo di rimborso al pagatore che, in caso di motivato sospetto di frode, può essere sospeso dal prestatore di servizi di pagamento dandone immediata comunicazione all’utilizzatore. Non è preclusa la prova, anche dopo il rimborso, della effettiva autorizzazione dell’operazione.

L’articolo 12 esclude la responsabilità dell’utilizzatore dei servizi di pagamento in specifiche ipotesi, quali lo smarrimento, la sottrazione e l’utilizzo indebito dello strumento di pagamento dopo la comunicazione dell’avvenuto furto o smarrimento, salvo il comportamento fraudolento dell’utilizzatore medesimo. Viene inoltre previsto, a determinate condizioni e comunque non in caso di dolo o colpa grave dell’utilizzatore, un limite di importo alle perdite sopportabili dal cliente stesso, nel caso di uso indebito dello strumento derivante da furto o smarrimento.

Come illustra la Relazione di accompagnamento allo schema in esame, in sostanza la responsabilità dell’utilizzatore è graduata in maniera crescente ed è conseguentemente rapportata all’azione diligente o negligente dell’utilizzatore medesimo, che non sopporta perdite per comportamento conforme, ne sopporta una parte ove sia stato negligente e le sostiene interamente ove abbia agito con negligenza grave o con frode. Alla Banca d’Italia è consentita la limitazione della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi particolarmente sicuri.

Gli articoli 13 e 14 si occupano delle ipotesi di rimborso delle somme pagate e delle relative procedure.

Nel dettaglio, le norme disciplinano le ipotesi di rimborso al pagatore per operazioni eseguite su iniziativa dei beneficiari, alle seguenti e concomitanti condizioni:

-          mancata specificazione, al momento del rilascio dell’autorizzazione, dell’importo;

-          importo superiore a quanto il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente attendersi in rapporto al suo precedente modello di spesa, alle condizioni del suo contratto quadro e alle circostanze del caso.

E’ ammessa, a determinate condizioni, la possibilità che il contratto quadro tra pagatore e prestatore di servizi escluda il diritto al rimborso.

L’articolo 14 richiede che il rimborso sia chiesto entro otto settimane dalla data di addebito, specificando le modalità di rimborso da parte del prestatore, ovvero della presentazione di una giustificazione per il mancato pagamento, nel tempo massimo di dieci giorni dalla ricezione della richiesta per effettuare l’operazione di rimborso.

Lo schema di decreto in esame reca poi disposizioni in materia di esecuzione di operazioni di pagamento.

L’articolo 15 individua la nozione giuridicamente rilevante di ”ricezione degli ordini di pagamento” nel momento in cui tali ordini sono ricevuti dal prestatore di servizi di cui si avvale la parte pagatrice, fatta salva la possibilità di convenire un diverso termine. La fissazione della nozione rilevante di “ricezione” è funzionale all’attivazione di diritti ed obblighi delle parti. Come precisa la relazione illustrativa, la normativa italiana integra le previsioni comunitarie con la possibilità (comma 1) per il prestatore di stabilire un orario oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti per la giornata successiva.

Al prestatore di servizi di pagamento è fatto divieto (articolo 16) di rifiutare l’esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato conforme al contratto quadro, fatta salva l’ipotesi di violazione di legge (nazionale o comunitaria) ovvero in presenza di motivi obiettivamente giustificati. In caso di rifiuto, l’utilizzatore è formalmente avvertito negli stessi termini previsti per l’esecuzione dell’ordine.

L’articolo 17 dello schema reca la disciplina della revoca dell’ordine di pagamento. La revoca è possibile - salve alcune eccezioni - fino alla ricezione dell’ordine da parte del prestatore di servizi utilizzato dal pagatore. L’operazione disposta su iniziativa del beneficiario, diventa irrevocabile da parte del pagatore ove l’ordine sia stato trasmesso al beneficiario ovvero sia stato prestato il relativo consenso. Sono previste regole specifiche per gli addebiti diretti e la possibilità di revoca consensuale, decorsi i termini di legge. Si precisa che la revoca espleta i propri effetti solo nel rapporto tra il prestatore dei servizi di pagamento e il rispettivo utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni nei sistemi di pagamento. Il successivo articolo 18 dispone, invece, in ordine al trasferimento degli importi, prevedendo – conformemente alle norme europee – che le spese applicate dai prestatori non possono essere dedotte dall’importo trasferito. E’ fatto salvo il diverso accordo tra beneficiario e rispettivo prestatore di servizi di pagamento, in modo che il prestatore trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima dell’accredito; ove dall’importo siano trattenute “spese diverse” il prestatore di servizi di pagamento deve garantire che la somma ricevuta dal beneficiario sia la totalità dell’importo dell’operazione ordinata dal pagatore. La Relazione illustrativa precisa che quest’ultima ipotesi si riferisce al caso di più prestatori coinvolti nell’operazione di pagamento e, dunque, un diritto dell’intermediario di trattenere le spese.

Gli articoli da 19 a 23sezione II - disciplinano i tempi di esecuzione delle operazioni e la data valuta, ove la direttiva 2007/64/CE ha recato importanti novità. L’articolo 19 definisce l’ambito applicativo delle norme recate alla sezione II:

-       alle operazioni di pagamento in euro;

-       alle operazioni transfrontaliere che comportino un’unica conversione tra euro e valuta ufficiale di un altro Stato membro non appartenente all’area euro, purché la conversione avvenga nel territorio di quest’ultimo;

-       salvo diverso accordo tra le parti, anche ad altre operazioni di pagamento.

Recependo la normativa comunitaria, il successivo articolo 20 prevede che, dal momento della ricezione dell’ordine, il prestatore di servizi del pagatore assicuri l’accredito dell’importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Le norme proposte recano anche un regime transitorio (fino al primo gennaio 2012) che consente di applicare, su base consensuale, termini diversi rispetto alla regola generale.

Anche per gli ordinativi di pagamento effettuati su supporto cartaceo è prevista una disciplina transitoria, ai sensi della quale sono previsti termini più lunghi per l’accredito, ma soltanto fino al 1° gennaio 2012.

Tale deroga, tuttavia, non trova esatto riscontro nelle disposizioni della direttiva PSD. L’articolo 69, comma 1 della normativa europea prevede, comunque, un giorno aggiuntivo per l’accredito di tutte le operazioni effettuate su supporto cartaceo, senza limiti temporali. Il termine del 1° gennaio 2012, non sembrerebbe pertanto, per questo profilo, rispondente alle indicazioni europee.

La norma prevede inoltre che la data di valuta applicata al beneficiario corrisponda a quella in cui l’importo è accreditato sul conto del rispettivo prestatore di servizi di pagamento; l’importo deve essere disponibile sul conto del beneficiario non appena è accreditato sul conto del prestatore.

La mancanza di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento non preclude l’applicazione, in favore del beneficiario, del termine previsto dall’articolo 20 (articolo 21).

L’articolo 22 disciplina la disponibilità dei fondi nel caso di versamento di contante su un conto di pagamento, ovvero nel momento immediatamente successivo al versamento. La Relazione illustrativa precisa che il secondo comma dell’articolo, nel quale si demanda alla Banca d’Italia la definizione di “versamento di contante su un conto di pagamento” è funzionale a tener conto delle modalità di funzionamento di alcuni servizi di pagamento, come la cassa continua.

In particolare, l’articolo 23, in tema di disponibilità dei fondi, ribadisce che la data valuta(ovverosia la data di riferimento per il calcolo degli interessi) dell’accredito non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario medesimo; il prestatore assicura inoltre la disponibilità dell’importo per il beneficiario non appena esso viene accreditato sul proprio conto. Per quanto concerne invece la data valuta dei fondi addebitati sul conto di pagamento del debitore, essa non può precedere la giornata operativa in cui l’importo è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Sembrerebbe in proposito opportuno un coordinamento tra le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, con quanto ribadito all’articolo 23.

La Relazione illustrativa precisa che, rispetto alle norme comunitarie, la norma di recepimento aggiunge la non applicabilità delle regole in tema di data valuta per le ipotesi di rettifiche che conseguono a operazioni di pagamento non autorizzate o erroneamente / inesattamente eseguite.

Il successivo articolo 24 definisce la correttezza nell’eseguire il pagamento come l’esecuzione del pagamento conformemente all’identificativo unico. Quest’ultimo è la combinazione alfanumerico-simbolica fornita dal prestatore all’utilizzatore dei servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore, per identificare chiaramente l’altra parte utilizzatrice e/o il suo conto di pagamento. Vengono poi disciplinate le conseguenze dell’inesattezza di tale identificativo e le connesse responsabilità del prestatore di servizi.

 

L’articolo 25 ripartisce le responsabilità spettanti ai prestatori di servizi di pagamento delle parti coinvolte nell’operazione in ordine alla corretta esecuzione di un’operazione di pagamento.

Nell’ordine, l’articolo disciplina:

-       le responsabilità del prestatore di servizi del soggetto pagatore;

-       le responsabilità del prestatore di servizi del beneficiario;

-       le responsabilità comuni ad entrambi.

La Relazione illustrativa precisa, in merito, che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore è affidata la responsabilità per la prima parte dell’operazione, ossia dalla ricezione dell’ordine di pagamento all’accredito sul conto del prestatore della controparte; la responsabilità per la tratta finale dell’operazione è invece del prestatore di servizi di pagamento del soggetto beneficiario. Lo stesso prestatore, inoltre, risponde della corretta e tempestiva trasmissione dell’ordine di incasso al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, nell’ipotesi in cui l’operazione sia disposta su iniziativa del beneficiario.

Il comma 3 dell’articolo 25 lascia al pagatore la possibilità, nel caso di responsabilità del suo prestatore di servizi di pagamento per operazioni non eseguite o eseguite in modo inesatto, di non ottenere alcun rimborso mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento; tale ipotesi, non prevista dalla direttiva 2007/64/CE, viene introdotta – come rileva la Relazione illustrativa – per introdurre il principio della conservazione delle operazioni già eseguite.

Le disposizioni proposte fanno salva la possibilità di determinare ulteriori risarcimenti (articolo 26) conformemente alla disciplina applicabile tra prestatore e utilizzatore.

L’articolo 27 disciplina il diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento, ove si configuri un’ipotesi di responsabilità per mancata o inesatta esecuzione dovuta a un altro prestatore, o qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione del pagamento, coinvolto nell’operazione.

Ai sensi del successivo articolo 28, la responsabilità viene esclusa per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel caso di azione del prestatore che sia conforme ad altri vincoli di legge. Sono altresì previste regole di protezione dei dati personali (articolo 29), i quali possono essere trattati dai prestatori solo ai fini di prevenzione, individuazione e indagine su frodi nei pagamenti, e comunque in conformità al codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

L’ultima parte del Titolo II si propone di disciplinare l’accesso ai sistemi di pagamento (articolo 30), le misure di attuazione (articolo 31) delle norme introdotte e la disciplina sanzionatoria (articolo 32). Si rileva, in proposito, che il Titolo II della direttiva non è stato recepito del tutto dallo schema di decreto legislativo in esame. La Relazione illustrativa precisa però che si ritiene necessario introduttore comunque la suddetta disciplina, in quanto si tratta di una “materia tipicamente rimessa alla banca centrale nell’esercizio della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti”.

In particolare, è affidata alla Banca d’Italia (articolo 30) la vigilanza sulle norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento per disciplinare l’accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, affinché esse siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l’accesso a tale attività se non nella misura necessaria a proteggere il sistema dai rischi connessi.

All’uopo, sono dettagliatamente elencati i requisiti che non possono essere richiesti ai fini dell’accesso ai sistemi di pagamento; è altresì specificato che tale vigilanza non si applica:

-       ai sistemi esposti a rischio sistemico (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210[1]);

-       ai sistemi gestiti da un unico operatore;

-       a quelli in cui gli eventuali partecipanti devono applicare tra loro le commissioni stabilite dal gestore;

-       ai sistemi intra-gruppo.

 

Anche l’adozione di misure attuative è affidata alla Banca d’Italia (articolo 31), coerentemente alle funzioni dell’Autorità in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

Le sanzioni comminate per le violazioni delle norme proposte sono di natura amministrativo-pecuniaria (articolo 32) e, in caso di reiterazione, anche di natura interdittiva (sospensione dell’attività dei servizi di pagamento).

Sotto il profilo della tecnica normativa, sembrerebbe più aderente al quadro normativo in materia di vigilanza sostituire la locuzione “sanzione interdittiva” con “misura interdittiva”, al fine di ricondurre la sospensione delle attività nell’alveo dei veri e propri interventi di vigilanza.

 

Per quanto attiene alla tecnica redazionale adottata per l’introduzione della disciplina di cui ai titoli I e II dello schema in esame (recanti rispettivamente le definizioni e l’ambito applicativo della norma, nonché i diritti ed obblighi delle parti contrattuali), sembrerebbe più opportuno proporre l’inserimento delle norme infra illustrate entro un corpus normativo già consolidato, (ad esempio, il Codice Civile o il Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 ) al fine – tra l’altro – di renderne più facile la conoscenza e la consultazione.

Titolo III

Il titolo III dello schema - costituito dal solo articolo 33 –inserisce il titolo V-ter (articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies) nel Testo Unico Bancario – TUB (di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) così da inserire, come precisa la Relazione illustrativa, gli istituti di pagamento nella più ampia categoria degli intermediari finanziari non bancari.

In Italia, attualmente, la prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, alle Poste e agli intermediari iscritti nell’elenco speciale (articolo 107 del citato Testo Unico Bancario).

Recependo la prescrizione emanata in sede europea, il nuovo articolo 114-sexies individua come soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento anche gli istituti di pagamento, al pari di banche, di istituti di moneta elettronica e, nel rispetto delle norme ad essi applicabili, delle banche centrali dei paesi europei, della BCE e delle “altre autorità pubbliche”, dello Stato Italiano e degli Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, nonché delle Poste Italiane.

I soggetti abilitati (articolo 114-septies) sono iscritti in apposito albo tenuto presso la Banca d’Italia e, oltre all’attività principale, sono autorizzati all’esercizio di attività accessorie indicate, nel dettaglio, dall’articolo 114-octies.

Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva PSD consente ai prestatori di servizi di pagamento di esercitare ulteriori attività:

-       servizi operativi e accessori strettamente connessi alla prestazione di servizi di pagamento;

-       gestione dei sistemi di pagamento;

-       attività commerciali diverse dai servizi di pagamento, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili:

Il comma 3 dell’articolo 16 della direttiva 2007/64/CE prevede che i prestatori possano concedere crediti relativamente ad alcuni servizi di pagamento, alle condizioni recate dalle lettere da a) a d) del medesimo comma:in particolare,il credito deve essere accessorio e concesso solo in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento; fatte salve le norme nazionali in tema di carte di credito, esso deve essere rimborsato entro un breve periodo; il credito non può essere concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti per l’esecuzione di un’operazione di pagamento; inoltre, i fondi propri dell’istituto di pagamento devono essere sempre adeguati all’importo del credito concesso.

La direttiva (paragrafo 5 dell’articolo 16) PSD fa salve le disposizioni nazionali con cui si è attuata la direttiva 87/102/CEE, ovvero la disciplina nazionale in materia di concessione di credito collegata all’emissione o gestione di carte di credito.

Il secondo comma del nuovo articolo 114-octiessi limita ad affidare alla Banca d’Italia l’emanazione di specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.

La Relazione illustrativa spiega che tale “previsione discende dall’esigenza di evitare abusi suscettibili di violare la riserva di attività bancaria [...], considerato che, in forza della direttiva, la prestazione di servizi di pagamento potrà essere accompagnata dalla ricezione di fondi da parte della clientela (sebbene vincolata all’esecuzione dei pagamenti e tutelata da misure di segregazione patrimoniale)”.

Il nuovo articolo 114-octies, in relazione all’attività di concessione di credito autorizzata, si riferisce alla sola concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito. L’articolo 16 della direttiva PSD autorizza invece gli istituti di pagamento anche alla concessione di credito di diversa natura: ad esempio (punto 4 dell’allegato alla direttiva medesima), l’esecuzione di bonifici. Per tali operazioni, fatte salve le norme nazionali sulle carte di credito, le norme europee pongono i limiti elencati all’articolo 16, comma 3 della PSD. Tali limiti non sono riportati nella norma primaria di recepimento che, come si è visto, demanda l’emanazione di norme di natura secondaria alla Banca d’Italia.

Lo schema di decreto in esame disciplina poi (114-novies) i requisiti e la procedura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Banca d’Italia, individuata come soggetto preposto alla vigilanza sui medesimi istituti. Tra i requisiti richiesti dalle norme proposte si ricorda, tra l’altro, la necessaria forma di società di capitali, versamento di capitale almeno nell’ammontare determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di attività prestata e l’obbligatoria mancanza di stretti legami tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, tali da ostacolare l’effettivo esercizio dell’attività di vigilanza.

L’autorizzazione è negata ove, all’esito della verifica delle condizioni richiese dalle norme, non sia garantita una sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Alla medesima Autorità si demanda la procedura di autorizzazione, dei casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il soggetto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

Le disposizioni proposte autorizzano all’attività anche gli istituti che svolgano diverse attività commerciali, purché a specifiche condizioni dettate (comma 5) per consentirne l’assoggettamento agli opportuni controlli; in particolare la norma richiede la costituzione di un patrimonio destinato.

Lo schema di decreto garantisce anche l’operatività transfrontaliera degli istituti di pagamento (articolo 114-decies); sono inoltre estese a tali organismi le norme del TUB (articolo 114-undecies) previste per le banche in tema di obblighi di comunicazione, poteri di informativa della Banca d’Italia, nozione di partecipazione indiretta e di controllo, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità dei partecipanti e degli esponenti aziendali. La norma proposta estende agli istituti di pagamento anche le disposizioni in tema di partecipazione nel capitale, ancorché le norme europee non prevedano esplicitamente l’obbligo di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti, richiedendo invece una valutazione dell’idoneità dell’azionista a garantire la sana e prudente gestione dell’istituto di pagamento.

Agli istituti di pagamento che esercitino la sola attività imprenditoriale di prestazione di servizi di pagamento sono estese le disposizioni del TUB relative all’amministrazione straordinaria per l’ipotesi di crisi, nonché alcune disposizioni sulla revisione contabile previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

In merito, si osserva che è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere lo schema di D. Lgs. n. 143, recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio) il quale prevede, oltre a una complessiva riscrittura delle norme in tema di revisione contabile, anche le opportune modifiche al TUF e inserisce norme di coordinamento con la vigente regolamentazione. Andrebbe quindi tenuta presente la necessità di prevedere un apposito coordinamento fra tale normativa e quella qui in esame.

Per quanto attiene alle modalità di istituzione e gestione dei conti di pagamento, l’articolo 114-duodecies prevede che, se l’istituto di pagamento non svolge altre attività imprenditoriali, le somme dei clienti detenute dagli istituti di pagamento costituiscono patrimonio distinto da quello dell’istituto e non sono aggredibili dai creditori dell’intermediario o del soggetto presso cui sono depositate, ma solo da quelli dei clienti medesimi, nel limite del patrimonio che loro appartiene.

Sono recate prescrizioni specifiche anche per la separazione patrimoniale obbligatoria per gli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali diverse; essi sono obbligati a costituire un patrimonio destinato per la prestazioni dei servizi di pagamento, nonché per le attività accessorie e strumentali (114-terdecies).

Si rimanda alle considerazioni effettuate per l’articolo 114-undecies per quanto attiene al rinvio alle disposizioni in materia di revisione contabile.

La tutela del cliente di conseguenza è graduata in base all’effettiva operatività dell’istituto di pagamento.

Come già visto supra, la funzione di controllo sugli istituti di pagamento, coerentemente ai principi di delega (articolo 32, comma 1, lettera f) della legge n. 88 del 2009) è affidata alla Banca d’Italia (articolo 114-quaterdecies). Essa ha poteri regolamentari (emanazione di disposizioni generali in tema, tra l’altro, di adeguatezza patrimoniale e di contenimento dei rischi), poteri di convocazione, poteri ispettivi. Anche le autorità competenti di un altro Stato comunitario, previa informazione alla Banca d’Italia, possono effettuare ispezioni sugli istituti di pagamento comunitari operanti in Italia (medesimo articolo 114-quaterdecies); è previsto altresì uno scambio di informazioni tra le Autorità competenti a livello europeo (articolo 114-quinquiesdecies).

Infine (articolo 114-sexiesdecies) alcuni istituti di pagamento, in presenza di determinate condizioni – basso ammontare dell’importo complessivo delle operazioni effettuate, assenza di condanne penali per specifici reati – possono essere esentati dall’applicazione di alcune regole previste dallo schema di decreto in esame.

Titolo IV

Il Titolo IV dello schema (articolo 34) reca prescrizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi, concentrandosi in merito sulla disciplina del contratto-quadro, contesto giuridico generale nel quale si svolgono i rapporti tra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento. All’uopo, l’articolo 34 aggiunge un nuovo comma 3-bis all’articolo 115 del Testo Unico Bancario, precisando così che il Capo I del titolo V del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, si applica ai servizi di pagamento solo se espressamente richiamato. Inoltre, la medesima norma inserisce (lettera b)) nel TUB il nuovo Capo II-bis (articoli da 126-bis a 126-octies).

Le norme proposte si applicano sia ai contratti quadro che alle singole operazioni di pagamento, qualificando come “servizi di pagamento” anche l’emissione di moneta elettronica. Tuttavia, è possibile per le parti derogare consensualmente all’applicazione delle norme in tema di trasparenza e obblighi informativi, se l’utilizzatore non è una “microimpresa” o un consumatore (articolo 126-bis). Per “microimprese”, precisa in merito la Relazione illustrativa, si intendono (ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361, come richiamata dalla direttiva PSD) le imprese con un fatturato non superiore a 2 milioni di euro e con meno di 10 dipendenti. Il medesimo articolo demanda alla Banca d’Italia l’attuazione dei provvedimenti previsti dalle norme introdotte al nuovo Capo II-bis, coordinando gli obblighi informativi previsti in tema di trasparenza relativa ai servizi di pagamento con quelli previsti dalla normativa in tema di conto corrente, al fine di omogeneizzare le informazioni fornite.

Accanto al divieto di addebito di spese effettuate per adempiere agli obblighi informativi, salvi i casi individuati dalla Banca d’Italia (articolo 126-ter), le norme proposte – delegificando la materia - demandano alla medesima Autorità la disciplina di contenuti e modalità delle condizioni e delle informazioni fornite all’utilizzatore (lettera a) del primo comma, che prevede inoltre semplificazioni per le operazioni di basso valore). E’ inoltre affidato alla Banca d’Italia il potere regolamentare in ordine agli aspetti più rilevanti delle informazioni periodicamente da fornire sulle singole operazioni di pagamento (articolo 126-quater).

Anche in questo caso si rileva, analogamente a quanto già esposto per il nuovo articolo 114-octies, l’opportunità di precisare puntualmente nella normativa primaria i contenuti e le modalità delle informazioni da fornire alla clientela.

Prima di ogni operazione di pagamento, l’utilizzatore riceve informazioni in sia dal beneficiario (su spese imposte o riduzioni proposte per l’uso di un certo strumento di pagamento) che dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo (sulle eventuali spese relative all’uso di strumenti di pagamento), ai sensi del medesimo articolo 126-quater.

Le disposizioni proposte estendono poi ai contratti-quadro le disposizioni del TUB in tema di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (articolo 117 del TUB), comprendenti anche il regime della nullità e della sostituzione automatica delle clausole. La Relazione illustrativa rileva che, nel silenzio della direttiva, gli Stati possono decidere autonomamente in ordine “ai requisiti di forma e le conseguenze della loro violazione”; viene dunque affidato alla Banca d’Italia, e non al CICR come prevede la disciplina generale, il potere di derogare alla forma scritta (articolo 126-quinquies).

Il successivo articolo 126-sexies consente, a determinate condizioni, la modifica unilaterale degli elementi contrattuali.

In particolare, le modalità di modifica unilaterale del contratto e delle informazioni relative fornite alla clientela sono proposte almeno due mesi prima della prevista applicazione; nel contratto quadro può convenirsi l’accettazione delle modifiche unilaterali mediante silenzio-assenso, salvo comunicazione di rifiuto. E’ concessa la modifica unilaterale dei tassi, senza preavviso, a meno che non siano sfavorevoli per l’utilizzatore; in tale ipotesi, è necessario che ciò sia previsto nel contratto-quadro e che la modifica consegua alla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto.

Alla Banca d’Italia spetta la determinazione delle modalità inerenti le proposte di modifica unilaterale del contratto quadro o delle informazioni e condizioni contrattuali; delle modalità e dei casi di modifica dei tassi di interesse; delle regole per applicare e calcolare le modifiche dei tassi di interesse in forma neutra e non discriminatoria.

Viene lasciata all’utilizzatore la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, senza penalità e spese di chiusura, mentre è possibile il recesso del prestatore da un contratto-quadro a tempo indeterminato solo ove previsto dal contratto e con preavviso di due mesi, secondo modalità stabilite dalla Banca d’Italia (126-septies). Il titolo IV si chiude con le norme da applicare in caso di conversione valutaria che accompagna un’operazione di pagamento (126-octies).

Titolo V

Il Titolo V contiene disposizioni di modifica alle norme oggi vigenti, a fini prevalentemente di coordinamento con l’attuale disciplina in materia bancaria.

In particolare, l’articolo 35 modifica il Testo Unico Bancario introducendovi le definizioni rilevanti in tema di istituti di pagamento, come disciplinati dal titolo III dello schema in esame e in relazione alle finalità da esso perseguite.

Le disposizioni proposte (commi 14 e 15 dell’articolo 35) prevedono l’applicazione dell’articolo 133 del TUB sull’abuso di denominazione anche agli istituti di pagamento. In particolare, è (nuovo comma 1-ter dell’articolo 133) fatto divieto ai soggetti diversi dagli istituti di pagamento di utilizzare espressioni (nella specie, l’espressione “istituto di pagamento”), parole o locuzioni idonee a trarre in inganno il pubblico sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento.

All’uopo viene riscritto il comma 2 dell’articolo 133, affidandosi alla Banca d’Italia la determinazione anche dei casi cui - per controlli amministrativi o per elementi di fatto – le suddette parole, espressioni e locuzioni possono essere tuttavia utilizzate dai soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

Si osserva che le disposizioni di recepimento proposte non modificano il comma 3 del citato articolo 133, norma che commina sanzioni amministrative pecuniarie all’abuso di denominazione che sia idoneo a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. Al fine di rendere effettivo il divieto di utilizzo abusivo o illegittimo della denominazione “istituti di pagamento”, sembrerebbe opportuno recare le opportune norme di coordinamento per sanzionare anche la fattispecie introdotta col recepimento della direttiva PSD.

Viene altresì modificato l’articolo 144 del TUB per comminare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inosservanza delle già esaminate disposizioni sulla separazione patrimoniale degli istituti di pagamento “puri”, sulla destinazione di apposito patrimonio da parte degli istituti di pagamento che svolgono ulteriori attività imprenditoriale, nonché alle norme in materia di vigilanza (articoli da 114-duodecies a 114-quaterdecies), con finalità di tutela degli utilizzatori.

In merito si osserva, tuttavia, che la novella non prevede l’applicazione di tali sanzioni pecuniarie alla contravvenzione delle regole (proposte all’articolo 144-octies dallo schema di decreto in esame), relative alla concessione di credito collegata a carte di credito.

La modifica più rilevante concerne l’articolo 146 del Testo unico bancario, che nella forma vigente attribuisce alla Banca d’Italia il solo compito di promuovere il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Si ricorda in proposito che la norma di delega (articolo 32, comma 1, lettera g) della legge n. 88 del 2009) ha individuato nella Banca d’Italia l’autorità competente a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto precisa che le disposizioni di recepimento devono garantire “l’esistenza di due tipologie fondamentali di verifiche: a) quelle riguardanti l’aerea dell’offerta di servizi di pagamento agli utilizzatori finali; b) quelle connesse con il funzionamento dei sistemi di pagamento, con riferimento sia alle regole d’accesso, sia alla liberalizzazione dell’attività di gestione dei sistemi stessi” con lo scopo di coprire “l’intera filiera produttiva dell’industria dei pagamenti” e, più generalmente, di favorire la piena integrazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio. Si precisa dunque che sono obiettivi rientranti tra le attribuzioni della banca centrale nella funzione di autorità di sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

Si rileva in proposito che il riferimento alla “parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento” sembra configurare un’eccezione alle regole generali di riparto di competenze tra Banca d’Italia e Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tuttavia, stante il tenore letterale della norma di delega e delle disposizioni di recepimento – per cui si veda infra l’AGCM sembra mantenere i propri poteri in materia di concorrenza in tutte le fasi successive all’accesso al mercato degli operatori.

Conseguentemente, ai sensi del proposto nuovo articolo 146, la Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti, con riguardo ai profili di funzionamento, affidabilità, efficienza e tutela degli utenti. A tal fine l’Autorità è investita di poteri eterogenei (di ispezione, di richiesta di informazioni, di regolamentazione) nei confronti dei soggetti emittenti o gestori degli strumenti, dei prestatori di servizi di pagamento, dei gestori di sistemi di scambio, compensazione e regolamento, ovvero dei soggetti che gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche e di rete.

Tra le modifiche che si propone di apportare alla disciplina vigente si ricorda, sempre con finalità di coordinamento alla normativa proposta, che il comma 3 dell’articolo 36 dello schema esclude i bonifici bancari dall’applicazione delle recenti disposizioni (introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 all’articolo 2, comma 1) che hanno anticipato la data di valuta per il beneficiario di specifici titoli bancari.

Le medesime disposizioni (comma 1 dell’articolo 36) propongono, tra l’altro, l’abrogazione delle norme in tema di bonifici transfrontalieri e l’estensione agli istituti di pagamento delle norme antiriciclaggio (comma 2).

L’articolo 37 reca disposizioni transitorie, che assegnano un termine agli intermediari finanziari già esercenti servizi di pagamento per l’adeguamento alla nuova disciplina proposta; inoltre, in ossequio al principio di continuità dei contratti, le modifiche conseguenti alle nuove norme sono comunicate al cliente e operano secondo un meccanismo di silenzio-assenso.

In particolare, ai sensi del comma 6 dell’articolo 37, con riferimento ai contratti di servizi di pagamento in essere alla data di eventuale entrata in vigore dello schema di decreto in esame, il prestatore di servizi comunica ai propri clienti le condizioni contrattuali sostituite, in forza della vigenza della normativa di recepimento della PSD, entro il 30 aprile 2010. In particolare, per l’adeguamento – su base consensuale - dei contratti alle disposizioni del titolo II (diritti e obblighi delle parti), il prestatore ha l’obbligo di comunicare le condizioni applicate entro il 30 aprile 2010, con possibilità di recesso del cliente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In pratica, l’adesione del cliente alle modifiche avviene automaticamente tramite un meccanismo di silenzio-assenso, salvo il diritto di recesso. Per quanto attiene, invece, all’adeguamento alle norme in materia di trasparenza di cui al titolo IV dello schema, si applicano le norme in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali previste al già citato articolo 126-sexies, fermo restando l’obbligo di comunicazione delle condizioni applicate entro il 30 aprile 2010. Di conseguenza, le modifiche dovranno essere comunicate con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista: esse entreranno in vigore, salvo recesso, dopo 60 giorni dalla comunicazione al cliente. Per le operazioni relative ad addebiti diretti e ad incassi, tuttavia, il successivo articolo 38 (vedi infra) prevede che l’adeguamento da parte dei prestatori alle nuove norme avvenga entro il 3 maggio 2010.

L’ultimo comma dell’articolo 37 affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la fissazione dei termini per l’adeguamento dei soli servizi di pagamento in favore di amministrazioni pubbliche. Dall’altro lato, la Relazione illustrativa si riferisce però ai servizi “resi nell’ambito dei pagamenti e degli incassi effettuati per le Amministrazioni pubblica”; per una maggiore aderenza alla ratio della normativa PSD – che tende a disciplinare in modo omogeneo tutti i servizi di pagamento - sembra doversi propendere per la soluzione prospettata dalla Relazione illustrativa, considerando un mero refuso la locuzione “in favore” utilizzata nell’articolato. Ai sensi del successivo articolo 38, è assicurata la continuità dei mandati in essere sottoscritti dai debitori per autorizzare l’addebito in conto di disposizioni di pagamento, con riferimento sia ai mutamenti dovuti al recepimento delle norme europee della direttiva PSD, sia in relazione al passaggio di nuovi schemi di addebito previsti per l’Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA).

Come precisa la Relazione illustrativa, la tutela della validità giuridica dei contratti esistenti è stata raccomandata dalla Commissione europea (Comunicazione n. 471 del 10 settembre 2009) per favorire il passaggio ai nuovi servizi di pagamento della SEPA.

Si ricorda in proposito che la norma di delega (articolo 32, comma 1, lettera a) della legge n. 88 del 2009) prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva PSD in Italia, la definizione del quadro giuridico per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva.

Titolo VI

Il Titolo VI dello schema disciplina la facoltà degli utilizzatori (articolo 39) di presentare esposti alla Banca d’Italia per violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza ed obblighi informativi. Accanto alla tutela giurisdizionale è poi previsto un sistema di tutela stragiudiziale delle controversie (articolo 40), affidato a organismi esistenti e, nello specifico, nell’ Arbitro bancario e finanziario.

Il 18 giugno 2009 la Banca d’Italia ha emanato disposizioni in materia di Arbitro Bancario Finanziario – ABF, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, cui gli intermediari devono aderire ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993).

La delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR del 29 luglio 2008, n. 275 ha indicato i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, per garantirne l’imparzialità e assicurare la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla Banca d'Italia spetta la nomina dei membri dell’organo decidente, la prescrizione di regole sul supporto tecnico e organizzativo, nonché l'emanazione di disposizioni applicative.

L'Autorità ha articolato l’ABF in tre collegi giudicanti (siti a Milano, Roma e Napoli); in data 14 ottobre 2009 sono stati nominati i membri dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario ed è stato approvato il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di detto organo.

Infine, il Titolo VII reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 41) e dispone l’entrata in vigore delle norme proposte (articolo 42) dal giorno stesso della loro eventuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     Recante l’attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.