Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attuazione direttiva 2005/60/CE Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione Schema di D.Lgs. n. 101 (art. 1, commi 3, 4, 5 e art. 22, L. 29/2006) Elementi per l'istruttoria normativa
Serie: Atti del Governo    Numero: 94
Data: 20/07/2009
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE   RICICLAGGIO FINANZIARIO

 

20 luglio 2009

 

94/0

 

 

Attuazione direttiva 2005/60/CE
Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Schema di D.Lgs. n. 101
(art. 1, commi 3, 4, 5 e art. 22, L. 29/2006)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

101

Titolo

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Norma di delega

Art. 1, commi 3, 4, 5 e art. 22, L. 29/2006

Numero di articoli

33

Date:

 

presentazione

26 giugno 2009

assegnazione

26 giugno 2009

termine per l’espressione del parere

5 agosto 2009

termine per l’esercizio della delega

29 giugno 2009 (prorogato di 90 gg. ex art. 1, comma 3, legge n. 29/06).

Commissioni competenti

Riunite II Giustizia e VI Finanze

Rilievi di altre Commissioni

XIV Politiche dell’Unione europea

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,recante l’attuale normativa di contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminose, e di finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha attuato la direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, e la diret­tiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Il potere di modifica della normativa antiriciclaggio è espressamente previsto dalla legge Comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).

Il comma 5 dell’articolo 1 consente infatti l’ema­nazione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle norme comunitarie – dunque, anche del D.Lgs. n. 231 del 2007 – di norme che modificano o integrano quanto disposto in attuazione della delega. Come precisa la relazione illustrativa allegata allo schema in esame, il D.Lgs. 231/2007 è entrato in vigore il 29 dicembre 2007; il termine per l’introduzione delle modifiche era dunque fissato al 29 giugno 2009.

Si ricorda che direttiva 2006/68/CE è compresa nell’Allegato B alla legge Comunitaria 2005, rientrando quindi tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari. Tuttavia, il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l’attuazione della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il suddetto termine del 29 giugno risulta, dunque, prorogato al 28 settembre 2009.

L’esigenza di modifica appare dettata dalla necessità di correggere incongruenze, di migliorare l’aderenza del testo alla disciplina comunitaria, nonché di far fronte alle difficoltà emerse nella prima fase di applicazione del D.Lgs. 231/2007.

Gli articoli da 1 a 7 modificano le definizioni recate dalle norme in vigore, nonché i compiti e le attribuzioni delle autorità e degli organi coinvolti nell’attività di controllo e supervisione. In particolare, l’articolo 1 reca la definizione di “conti di corri­spondenza”, ovvero i conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari. E’ mutata poi la nozione di “persone politicamente esposte”, definen­dosi così le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. L’articolo 2 specifica che il rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF sull'attività svolta dall’organo è allegato alla relazione annual­mente presentata dal MEF al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione dei fenomeni illeciti. La medesima norma precisa i compiti affidati alla UIF, alla Guardia di Finanza, alla DIA e al Ministero della giustizia in materia di informazioni statistiche sull’attività da essi svolta in materia di riciclaggio. L’articolo 3 fissa al 30 maggio il termine per l’invio del rapporto UIF, attribuendo all’unità anche il potere di emanare istruzioni sulla segnalazione di operazioni sospette. L’articolo 4 precisa che gli ordini professionali, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, informano le Autorità competenti sulle operazioni potenzialmente correlate ad episodi illeciti. L’articolo 5 propone una riformulazione dell’articolo 11 (recante la definizione di “intermediari finanziari” rilevante per le norme antiriciclaggio) che individua con precisione le succursali di imprese estere sottoposte alla disciplina antiriciclaggio: le succursali insediate in Italia di intermediari con sede legale all’estero e sottoposti alle norme antiriciclaggio. In tema di obblighi informativi degli intermediari, si propone che le succursali e filiazioni site in Stati extracomunitari degli intermediari soggetti alla disciplina antiriciclaggio applichino misure equiva­lenti a quelle stabilite dalla direttiva, in materia di verifica e conservazione dei dati; nel caso di divieto di utilizzo di tali misure da parte della rispettiva legislazione estera, deve essere data notizia alle autorità di vigilanza di settore, e devono essere adottate misure supplementari. L’articolo 6 modifica – per esigenze nascenti dalla prassi – la definizione di “professionisti” rilevante ai fini della applicazione del D.Lgs. 231/2007. La modifica è volta a meglio aderire allo spirito della direttiva 2005/60/CE, coinvolgendo i destinatari negli adempimenti anti­riciclaggio in base alle funzioni effettivamente svolte. Con il medesimo fine, si propone l’estensione dell’esonero dagli obblighi di verifica e di registra­zione - previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 - a tutte le attività di mera redazione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, non solo delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, si propone di estendere l’esonero a tutti gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, e non solo a quelli svolti da soggetti qualificati come “consulenti del lavoro”, nonché ai componenti degli organi di controllo societari, in quanto essi sono inquadrati in un rapporto organico con la società (e non professionale), e in quanto l’attività istituzionale da essi svolta è effettuata quando le ipotetiche operazioni sospette sono state già poste in essere. L’articolo 7, inserendolinelle definizioni di “altri soggetti” sottoposti alla normativa antiriciclaggio, assoggetta anche le case da gioco e le attività di raccolta telematica delle scommesse agli obblighi derivanti dalle norme del D.Lgs. 231/2007 in materia di verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati.

Gli articoli da 8 a 14 recano modifiche alla disciplina di obblighi gravanti sui destinatari delle disposizioni antiriciclaggio.

L’articolo 8 reca correzioni materiali al testo vigente, obbligando i revisori contabilia una adeguata verifica dei clienti e al controllo dei dati acquisiti (in luogo dell’identificazione dei clienti e della verifica dei dati) nello svolgimento dell’attività professionale. L’arti­colo 9 riformula, con finalità di chiarezza, la norma (articolo 22 del D.Lgs. 231/2007) recante modalità di attuazione degli obblighi di verifica. L’articolo 10 rinumera l’articolo 23 del D.Lgs. 231/2007, chiarendo che i soggetti obbligati alla segnalazione di “operazioni sospette” all’UIF devono preliminarmente astenersi dal compiere l’operazione stessa. Permane l’obbligo di segnalazione anche ove, per cause elencate dalla norma stessa, non sia possibile l’astensione. L’articolo 11 differisce al 30 aprile 2010 il termine entro cui i gestori delle case da gioco adottano le misure idonee a ricollegare i dati identificativi dei giocatori alle operazioni di acquisto e di cambio gettoni effettuate per un importo pari o superiore a 2.000 euro. In considerazione delle modifiche di cui al precedente articolo 7, la norma specifica gli obblighi degli operatori in tema di identificazione e verifica dei clienti. L’articolo 12 chiarisce che l’esenzione dall’obbligo di adeguata verifica della clientela (recata all’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 231 del 2007) non opera comunque in caso di “operazioni sospette”.Si specificano poi le ipotesi in cui i soggetti obbligati alla verifica della clientela possano applicare le forme di “controllo semplificato”, in presenza di determinate caratte­ristiche dei clienti. L’articolo 13 riformula le disposizioni sui controlli rafforzati di verifica della clientela, necessari in presenza di rischi più elevati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (articolo 28 del D.Lgs. 231/2007), esplicitando il divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una “banca di comodo”, ovvero una banca o un ente equivalente costituito, in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, per esercitare una direzione e una gestione effettive, non collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato (articolo 1, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2007). L’articolo 14 dispone che obblighi di adeguata verifica della clientela siano considerati assolti ove vi sia idonea attestazione fornita, tra l’altro, da banche aventi sede legale e amministrativa in stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva (articolo 30 D.Lgs. 231/2007). Tra i soggetti per cui gli obblighi di verifica si considerano assolti mediante attestazione vengono inclusi i revisori contabili; l’attestazione può essere sostituita dall’invio, per via informatica, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che ha avuto contatto diretto col cliente medesimo.

Le disposizioni degli articoli a 15 a 17 recano alcune correzioni e precisazioni letterali al D.Lgs. n. 231/2007.

L’articolo 18 interviene sugli obblighi di conserva­zione di documenti e di registrazione di informazioni per l’adeguata verifica della clientela, con finalità di utilizzo per eventuali indagini (art. 36 del D.Lgs. 231/2007). In particolare, si propone di uniformare la disciplina degli obblighi di verifica e di registrazione degli agenti in attività finanziaria a quelli previsti per gli intermediari finanziari, obbligando questi ultimi a registrare e conservare per 10 anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro (in relazione a cui gli agenti in attività finanziaria osservano gli obblighi di verifica della clientela). Si precisa poi la decorrenza del termine per assolvere gli obblighi di registrazione previsti dalla legge (30 giorni); si precisa che tali obblighi non si applicano alle ipotesi di verifica “semplificata” L’articolo 19 interviene sulle modalità di registrazione per i professionisti e per i revisori contabili (articolo 38 del D.Lgs. 231/2007): si precisa che il termine di trenta giorni a disposizione di professionisti e revisori per la registrazione dei dati decorre dall’accettazione dell’incarico, dall’eventuale successiva conoscenza di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale. Inoltre, gli ordini professionali possono istituire sistemi di conservazione informatica di atti e informazioni, da utilizzare per indagini in materia antiterrorismo o antiriciclaggio, senza oneri per la finanza pubblica. L’articolo 20 reca disposizioni di coordinamento; l’articolo 21 modifica le modalità di trasmissione alla UIF, da parte dei soggetti individuati dalla legge, dei dati aggregati sulla propria operatività (articolo 40 del D.Lgs. 2317/2007). Si propone di eliminare la previsione per cui la UIF individua i dati da trasmettere con scelte ponderate in base al “rischio”; come precisa la relazione illustrativa, tale criterio “non consente una piena lettura dei dati aggregati”. L’articolo 22, in tema di segnalazione di operazioni sospette (articolo 41 del D.Lgs. 231/2007), per garantire maggiore efficienza al sistema, propone di vincolare il contenuto delle segnalazioni medesime a quanto disposto dalla UIF con proprie istruzioni. L’articolo 23 incide sulla tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni: ampliando i poteri di richiesta di informazioni da parte della DIA, della UIF e della Guardia di finanza; accanto alla già prevista possibilità di chiedere informazioni “ulteriori” ai soggetti che hanno effettuato segnalazioni (articolo 45, comma 3), per l'analisi o l'approfondimento investigativo, si propone l’estensione di tale potere informativo ai soggetti cui la segnalazione è “collegata”. Inoltre, si precisano i vincoli sulla tutela dell’identità del segnalante nel caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, ovvero di rapporto proveniente dalla polizia giudiziaria. L’articolo 24 reca disposizioni di coordi­namento, incidendo sul divieto di comunicazione a chiunque, in capo al segnalante, dell’effettuazione di segnalazioni (articolo 46 del D.Lgs. 231/2007). L’articolo 25 modifica le disposizioni in tema di analisi, da parte della UIF, delle segnalazioni inviate dai soggetti obbligati. In particolare, si propone di assegnare alla UIF il compito di definire i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette. L’articolo 26 vieta la comuni­cazione al cliente (comma 3 dell’articolo 46 del D. Lgs. 231/2007), anche del “flusso di ritorno” delle comunicazioni, ovvero delle comunicazioni, effettuate dall’UIF al soggetto obbligato alla segnalazione, sull’esito della segnalazione medesima (archiviazione o inoltro).

L’articolo 27 reca disposizioni finalizzate al coordinamento interno dell’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, a seguito dei nuovi limiti all’uso del contante previsti dall’articolo 32 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, si ricorda che il citato articolo 32 ha innalzato da 5.000 a 12.000 euro la soglia massima di trasferimento consentito in denaro contante o in libretti di deposito, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si propone di precisare che la soglia è riferita all’operazione oggetto di trasferimento, eliminando l’equivoco richiamo all’eventuale frazionamento dell’operazione. Si chiarisce inoltre che il divieto di trasferimento di contante opera anche nel caso di più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Le modifiche proposte comprendono poi la previsione, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di una specifica forma di accettazione da parte del cessionario, ricompresa tra i dati da comunicare obbligatoriamente alle Poste o alle banche. L’articolo 28, oltre a recare disposizioni di coordinamento, chiarisce le norme in materia di organi di controllo (articolo 52 del D.Lgs. 231/2007), precisando che ciascuno degli organi vigilanti sull'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2007 lo fa nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze.

L’articolo 29, incidendo sull’articolo 54 del decreto, dispone che ciascun ordine professionale individui le modalità attuative degli obblighi di adeguata formazione del personale e dei collaboratori in relazione alla disciplina antiriciclaggio. L’articolo 30 espunge dall’articolo 56 del D.Lgs. 231/2007 il riferimento al regolamento CE del 15 novembre 1981, n. 1781 (concernente l’attività dei prestatori di servizi di pagamento) tra le norme di cui si richiede l’osservanza per non incorrere in apposite sanzioni amministrative. L’articolo 31 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 200.000 euro) per l’inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche “di comodo” (v. supra, art. 13). Infine, l’articolo 32, in ragione dell’intestazione di obblighi ai soggetti che esercitano le attività di gioco pubblico, sancisce l’applicazione delle norme a tali soggetti a partire dal 1° marzo 2010.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari.

Conformità con la norma di delega

Le disposizioni recate dallo schema di decreto in esame appaiono conformi alle norme di delega

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia disciplinata nello schema di decreto in esame rientra, ai sensi dell’ articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto in esame reca disposizioni che appaiono compatibili sia con la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, sia con la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 9 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)627) riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza pruden­ziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e abroga la direttiva 2000/46/CE.

Tra le altre cose la proposta eleva l’ammontare dell’importo massimo memorizzato nei dispositivi per i pagamenti in moneta elettronica, al disotto del quale – ai sensi della vigente direttiva 2005/60/CE - gli enti che si occupano di pagamenti possono essere esonerati dall’obbligo di verifica della clientela.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3 attribuisce all’Unità di informazione Finanziaria- UIF il potere di emanare istruzioni sui dati e le informazione che devono essere contenute nella segnalazione di operazioni sospette.

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto in esame modifica il D.Lgs. n. 231 del 2007, che ha attuato la direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimi­nose, e la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Impatto sui destinatari delle norme

Lo schema di decreto in esame incide sia sulle competenze e sugli obblighi degli organi e dei soggetti preposti al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (DIA, UIF e Guardia di Finanza), sia sui soggetti gravati dagli obblighi di verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione. Si ricorda in particolare che l’articolo 7 dello schema di decreto, tramite l’inserimento nelle definizioni di “altri soggetti” sotto­posti alla normativa antiriciclaggio, assoggetta anche le case da gioco e le attività di raccolta telematica delle scommesse agli obblighi derivanti dalle norme del D.Lgs. 231/2007 in materia di verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati.


 

 

 

 

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