Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE - Schema di D.Lgs. n. 62 (art. 1, commi 3, 4 e 5 e art. 22, L. 29/2006) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 55 | ||||
Data: | 27/02/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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27 febbraio 2009 |
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n. 55/0 |
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CESchema di D.Lgs. n. 62
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Numero dello schema di decreto legislativo |
62 |
Titolo |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. |
Norma di delega |
Art. 1, commi 3, 4 e 5 e art. 22, L. 29/2006 |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione |
9 febbraio 2009 |
assegnazione |
9 febbraio 2009 |
termine per l’espressione del parere |
21 marzo 2009 |
termine per l’esercizio della delega |
11 maggio 2009 (art. 1, comma 3, L. 29/2006) |
Commissione competente |
II Giustizia e VI Finanze |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV Politiche dell’Unione europea |
Lo schema di decreto legislativo all’esame modifica l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 109 del 2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Il richiamato articolo 3 istituisce, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio. Il comma 4 prevede che il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.
I successivi commi da 5 a 14 riguardano i rapporti con gli enti rappresentati, con l’autorità giudiziaria e le attività del Comitato stesso. In particolare, il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, fino all'emanazione del decreto di nomina dei componenti del Comitato previsto dall'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, già istituito dall’articolo 1 del D.L. n. 369 del 2001 (legge n. 431 del 2001). Nella sostanza, vi è una coincidenza tra i componenti del Comitato istituito dal D.L. n. 369 del 2001 e i componenti previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2007; il precedente Comitato aveva la durata di un anno, che veniva prorogata ogni volta di un anno con DPCM.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 109/2007 sul funzionamento del Comitato non risulta ancora emanato. L’attività del Comitato si è svolta sinora in base a regole interne frutto dell’autodeterminazione dell’organo.
Nelle more di emanazione del decreto, lo schema di decreto in esame novella il richiamato comma 4, includendo fra le materie disciplinate dal decreto ministeriale sul funzionamento del Comitato anche i procedimenti di sua competenza, nonché le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990, art. 24, co. 1, lett. a) e co. 2) per quanto concerne i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo o individuati dalle singole pubbliche amministrazioni.
Come riportato nella relazione illustrativa, tra i compiti attribuiti al Comitato di sicurezza finanziaria rientrano il monitoraggio dell’attuazione delle misure di congelamento di fondo sospetti, la designazione dei soggetti o enti sospettati di terrorismo ai fini del congelamento delle risorse. Conseguentemente si ritiene necessario disciplinare non solo il funzionamento “interno” del Comitato, ma anche il suo funzionamento ed intervento nell’ambito dei procedimenti comunitari e internazionali.
La seconda modifica riguarda l’individuazione delle categorie di documenti formati o rientranti nelle disponibilità del Comitato; secondo la relazione illustrativa, essa “deriva dalla delicatezza delle tematiche affrontate dal Comitato (…) nonché dalle difficoltà riscontrate, fino ad oggi, dal Comitato nell’esaminare istanze di accesso a causa della carenza di una disciplina organica in materia di documenti sottratti al diritto di accesso”.
Relazione illustrativa, analisi tecnico normativa, analisi impatto regolamentazione (AIR), Relazione tecnico-finanziaria
Il provvedimento in esame appare conforme con la norma di delega recata dall’art. 1, co. 5 della legge n. 29/2006, relativa all’emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi attuativi delle direttive comprese negli allegati A e B.
Il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato, il 24 luglio 2008, la Strategia riveduta per la lotta al finanziamento del terrorismo. La strategia, articolata in 10 raccomandazioni, prevede che, in collaborazione con gli Stati membri, si proseguano ed intensifichino i lavori per migliorare le modalità di congelamento e confisca dei beni delle organiz-zazioni terroristiche e dei proventi di attività illecite, nonché per istituire norme minime comuni relative all'addestramento degli investigatori finanziari e promuovere un'efficace cooperazione tra unità di informazione finanziaria (UIF) a livello dell'UE e con i paesi terzi.
I provvedimento amplia le materie disciplinate dal decreto ministeriale sul funzionamento del Comitato.
Si realizza attraverso al sostituzione del comma 4 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 109 del 2007.
Il decreto ministeriale sul funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria disciplinerà anche i casi di diniego dell’accesso ai documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato.