Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Statuto e finanziamento dei Partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (Proposta di regolamento COM(2012)499)
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 136
Data: 11/10/2012
Descrittori:
FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI   REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
UNIONE EUROPEA     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione per le Commissioni

esame di atti e documenti dell’unione europea

 

 

 

 

 

Statuto e finanziamento dei Partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

 

(Proposta di regolamento COM(2012)499)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 136

 

11 ottobre 2012

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)

Il capitolo ‘Normativa nazionale’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni (' 066760.3855)

________________________________________________________________

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 


 

I N D I C E

 

Scheda di lettura   1

Proposta di regolamento relativa allo statuto ed al finanziamento dei Partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499  3

·         Dati identificativi3

·         Finalità  4

·         Contenuti6

-        Definizioni6

-        Statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee  6

-        Status giuridico dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee  10

-        Disposizioni relative al finanziamento  11

-        Controllo e trasparenza  15

-        Disposizioni finali17

·         Base giuridica  18

·         Sussidiarietà e proporzionalità  19

·         Esame presso le Istituzioni dell’UE   19

·         Esame presso altri Parlamenti dell’UE (dati riportati nel sito IPEX)19

·         Normativa nazionale (a cura del Servizio Studi)21

-        I partiti politici nella Costituzione italiana  21

-        L’attuazione dell’art. 49  22

Documenti25

-        Sovvenzioni ai partiti politici europei 2004-2012 (testo in inglese)                27

-        Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee 2008-2012 (testo in inglese) 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Scheda di lettura


 

 


Proposta di regolamento relativa allo statuto ed al finanziamento dei Partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

COM(2012)499

Dati identificativi

Tipi di atto

Proposta di regolamento

Data di adozione

12 settembre 2012

Base giuridica

Articoli 10, paragrafo 4, del TUE e 224 del TFUE

 

Settori di intervento

Questioni generali, istituzionali e finanziarie

 

Esame presso le Istituzioni dell’UE

-          24 settembre 2012: avviata la discussione al Consiglio

-          9 ottobre 2012: avviato l’esame presso la commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo

 

Assegnazione

Commissioni I (Affari costituzionali) e Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

Termine per il controllo di sussidiarietà

 

Scade il 16 novembre 2012

 

Eventuale segnalazione da parte del Governo

Nessuna

 


Finalità

Il 12 settembre 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativa allo statuto ed al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499), che va a sostituire il vigente regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, introducendo alcune novità, volte in particolare a:

·         riconoscere ai partiti politici europei ed alla fondazioni ad essi collegati una personalità giuridica europea, che subentrerà alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, consentendo quindi di superare gli ostacoli legati alle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali (attualmente i partiti politici europei e le fondazioni, benché ricevano fondi dal bilancio dell’UE, sono soggetti giuridici nazionali);

·         prevedere norme minime sulla democrazia interna dei partiti politici europei tra le quali, in particolare, l’elezione democratica degli organi di partito e criteri chiari e trasparenti per la selezione di candidati e l’elezione dei titolari di cariche pubbliche;

·         introdurre forme di trasparenza e controllo più incisive sulle loro attività e su quelle delle fondazioni, prevedendo in particolare sanzioni per le violazioni dei valori dell’UE e delle disposizioni del regolamento;

·         elevare il tetto delle donazioni individuali ai partiti politici a livello europeo a 25.000 euro su base annuale.

 

Il Trattato di Lisbona ha notevolmente ampliato e rafforzato le disposizioni, già presenti nei previgenti Trattati, relative ai principî democratici dell’Unione europea. Tali disposizioni, contenute nel titolo II del Trattato sull’Unione, sono il frutto di un’approfondita discussione svoltasi in seno alla Convenzione che ha elaborato il Trattato.

In quella sede si volle che il nuove Trattato confermasse e sviluppasse le fondamenta poste già nei Trattati di Maastricht e Nizza di un’Unione fondata sul riconoscimento della cittadinanza europea e sulla democrazia rappresentativa.

Quest’esigenza si è tradotta nel titolo II del Trattato sull’Unione; particolare rilievo assumono i commi 3 e 4 dell’articolo 10 del Trattato, i quali prevedono che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Questo medesimo principio, del resto, è espresso dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 12, par. 2), alla quale la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato conferisce forza giuridicamente vincolante.

Il Trattato ha voluto sottolineare con forza che i partiti politici europei sono essenziali per dare voce ai cittadini a livello europeo.

 

Il Parlamento europeo ha successivamente ribadito questo principio. Nella risoluzione del 6 aprile 2011 nota infatti che i partiti politici – e le fondazioni politiche ad essi collegate – sono strumenti essenziali di una democrazia parlamentare.

 In particolare, il Parlamento europeo:

·         osserva che attualmente i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere compiutamente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali;

·         sottolinea che i partiti politici dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti e che ciò possa essere raggiunto solo attraverso uno loro status giuridico e fiscale comune ed una personalità giuridica basata sul diritto dell'Unione.

·         ritiene che, sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea, i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo;

·         sottolinea la necessità che tutti i partiti politici a livello europeo si conformino alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);

·         ritiene che un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea possa ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato;

·         sottolinea che l'autofinanziamento dei partiti e delle fondazioni dovrebbe essere incoraggiato aumentando a 25.000 Euro all'anno/per donatore l'attuale limite di 12.000 Euro l'anno per le donazioni, con il requisito di rivelare l'identità del donatore al momento di ricevere la donazione.

 

A complemento dalla proposta in esame, la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro (COM(2012)500) sulle modifiche al regolamento finanziario dell’Unione europea necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni proposte (vedi paragrafo “Modalità e ripartizione del finanziamento a carico del bilancio UE”).

Il regolamento finanziario dell’UE è attualmente in fase di revisione e benché esista già un accordo formale tra Parlamento europeo e Consiglio, il regolamento modificato non è ancora in vigore e non può quindi essere ulteriormente modificato. Tuttavia, la Commissione europea indica che il documento di lavoro sarà formalmente convertito in proposta legislativa non appena adottato il regolamento finanziario riveduto.

 

 

 

Contenuti

Definizioni

L’articolo 2, riprendendo ed integrando le definizioni del vigente regolamento (CE) n. 2004/2003, definisce:

·          “alleanza politica”: la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o persone fisiche di vari Stati membri;

·         partito politico europeo” una alleanza politica  che persegue obiettivi politici ed è registrata presso il Parlamento europeo;

·         fondazione politica europea”: un’entità formalmente collegata ad un partito politico europeo e che, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione europea, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:

-      attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea,

-      sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi;

-      sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;

-      creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;

·         parlamento regionale” o “assemblea regionale”: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea elettiva.

 

Statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Condizioni di registrazione dello statuto

L’articolo 3, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento, stabilisce le seguenti le condizioni per chiedere la registrazione dello statuto di partito politico europeo:

·         avere sede in uno Stato membro;

·         essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o dei Parlamenti nazionali o regionali o delle Assemblee regionali; in alternativa aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

Nell’attuale Unione europea a 27 Stati membri, il requisito della rappresentanza in almeno un quarto degli Stati richiede la presenza di un partito politico europeo in almeno 7 Stati membri (8 a partire dall’ingresso della Crozia come 28° Stato membro, previsto il 1° luglio 2013).

Si ricorda che nel 2003, in occasione dell’approvazione del vigente regolamento, l’Italia (insieme ad Austria e Danimarca) votò contro, ritenendo che il requisito di avere membri eletti in almeno un quarto degli Stati membri (4 Stati membri nell’Unione all’epoca a 15 Stati membri) fosse troppo elevato: Italia, Austria e Danimarca proponevano che fosse sufficiente avere membri eletti in tre Stati membri.

Si può, peraltro, osservare che la previsione dell’equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali potrebbe risultare più vantaggiosa per gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale.

Si segnala, infine, che la disposizione in esame non prevede – come invece ad esempio previsto dall’istituto dell’iniziativa dei cittadini, previsto dall’art. 24 del TFUE e regolato dal regolamento (UE) n. 211 del 2011[1] - il collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione.

·         rispettare i valori sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

Questa disposizione, nuova rispetto al testo vigente, richiama l’art. 7 del Trattato sull’Unione europea, che consente alle Istituzioni dell’Unione di sospendere i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati uno Stato membro che abbia violato in maniera grave e persistente i valori sui quali è fondata l’Unione europea.

·         aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;

·         non perseguire scopi di lucro (tale criterio, è attualmente previsto per le sole fondazioni).

Per la registrazione dello statuto di fondazione politica, che deve essere collegata ad un partito politico europeo riconosciuto e perseguirne gli obiettivi, oltre al criterio della sede in uno Stato membro, del rispetto dei valori dell’UE e del non perseguimento di fini di lucro, è richiesto anche il requisito di avere un organismo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri.

Per quanto riguarda le fondazioni politiche europee si rileva che le disposizioni della proposta in esame sono già contenute nel vigente regolamento, e sono volte a definire uno specifico quadro giuridico, finanziario e normativo, distinto e differenziato rispetto alle norme che istituiscono le fondazioni europee contenute nella proposta della Commissione sullo statuto della fondazione europea, adottata l’8 febbraio 2012[2].

Un partito politico europeo può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica europea, tale rapporto deve essere dichiarato nello statuto di entrambi e deve essere garantita la separazione tra le rispettive strutture direttive e contabilità finanziarie.

 

Governance e democrazia interna

Integrando il vigente regolamento, la proposta prevede una serie di disposizioni relative alla governance ed alla democrazia interna ai partiti politici europei ed alle fondazioni politiche europee.

In particolare, gli artt. 4 e 5 prevedono che lo statuto del partito politico europeo e della fondazione debbano includere, in particolare un programma politico scritto che definisca la finalità e gli obiettivi del partito.

Lo statuto del partito politico europeo deve includere disposizioni sulla democrazia interna che disciplinino in particolare:

·         i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti;

·         il funzionamento di un’assemblea generale, in cui deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri;

·         l’elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri, nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l’elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato;

·         i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di quorum;

·         disposizioni sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

 

Registrazione dei partiti politici europee e delle fondazioni

Innovando rispetto al regolamento vigente, l’art. 6 disciplina le modalità di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee presso il Parlamento europeo, cui spetta adottare la decisione di approvazione della domanda di registrazione.

L’art. 7, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento, disciplina la verifica annuale del rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni europee. In particolare, si prevede che, su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione del rispetto dei valori sui quali è fondata l’Unione europea nel programma e nelle attività di un partito politico europeo, e dei suoi membri, e delle fondazioni.

A tale proposito, si rileva che, mentre la proposta di regolamento, riprendendo la disposizione già contenuta nell’articolo 5 del regolamento vigente sul finanziamento ai partiti politici europei, prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri, l’articolo 231 del TFUE, prevede che il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, deliberi  a maggioranza dei suffragi espressi. Ed anche l’articolo 210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, che disciplina il voto per tale procedura, prevede che tale votazione avvenga a maggioranza dei suffragi espressi.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati e chiede il parere ad un comitato di personalità indipendenti composto da tre membri designati rispettivamente da  Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Innovando rispetto al vigente regolamento, l’art. 7, par. 3 prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare una richiesta al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti per la registrazione dei partiti politici europee e delle fondazioni continuano ad essere soddisfatti.

Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti per la costituzione e registrazione di un Partito politico europeo o di una fondazione non sono più soddisfatti, questi decadono dal proprio status, perdono la personalità giuridica europea, vengono cancellati dal registro e tutte le decisioni relative a finanziamenti ricevuti sono revocati.

Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro.

 

Status giuridico dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Personalità giuridica del partito politico europeo e delle fondazione

Innovando rispetto al vigente regolamento, gli artt. 8 e 9 prevedono che il partito politico europeo e la fondazione politica europea acquiscano personalità giuridica dalla data della loro registrazione e che godano del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.  

Ai sensi dell’art. 10, per le materie non disciplinate dalla proposta di regolamento in esame o, qualora una materia lo sia parzialmente, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dalle normative nazionali nello Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

A tale proposito, andrebbe chiarita la portata della previsione volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei.

 In particolare, si trattebbe di capire se:

a) il riconoscimento di tale personalità conferirrebbe ai partiti uno specifico status con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive. In tal caso, poiche allo stato attuale non esiste nell’ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, quale invece può ravvisarsi per quanto riguarda l’ordinamento italiano nel I° libro del codice civile, la personalità giuridica europea sembrerebbe avere una portata limitata alle disposizioni del regolamento sullo statuto e finanziamento dei partiti politici europei;

b) se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti avrebbero personalità giuridica in tutti gli Stati membri, secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti. Tale seconda ipotesi sembrerebbe trovare riscontro del dettato dell’articolo 10 della proposta di regolamento, che prevede che per le materie non disciplinate dalla proposta di regolamento o disciplinate parzialmente, il partito politico europeo e la fondazione politica europea siano disciplinati dalle normative nazionali nello Stato membro in cui hanno sede. Il che, tuttavia, configurerebbe una sorta di personalità giuridica a “geometria variabile”.

Al riguardo, si segnala che nell’ordinamento italiano i partiti politici, rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute, anche se il loro ruolo è riconosciuto dall’articolo 49 della Costituzione.


Estinzione dello status giuridico europeo e liquidazione

L’articolo 11 prevede che un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dal proprio status o vi rinunci e perda la personalità giuridica europea in uno dei seguenti casi:

·         l’organo direttivo decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea;

·         l’organo direttivo decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un’entità giuridica riconosciuta nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro;

·         un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di rappresentazione in almeno un quarto degli Stati membri e del 3% dei voti ricevuti in almeno un quarto degli Statiti membri, a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento europeo;

·         è radiato dal registro.

In tali casi qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto è revocato o risolto, e i fondi dell’Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti. Lo scioglimento, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico europeo o della fondazione politica europea nello Stato membro in cui ha sede.

Disposizioni relative al finanziamento

Modalità e ripartizione del finanziamento a carico del bilancio UE

L’articolo 12, innovando rispetto al vigente regolamento, stabilisce che per chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, un partito politico europeo deve essere rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.

In base a tale articolo si opera, a differenza del vigente regolamento, una distinzione tra il riconoscimento di un partito politico europeo e il suo finanziamento. Mentre infatti per il riconoscimento è sufficiente rispettare le condizioni fissate all’articolo 3 della proposta di regolamento, per accedere al finanziamento occorre la condizione aggiuntiva di essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri. Tale condizione è stata espressamente richiesta dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 aprile 2011.

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Una fondazione politica europea registrata, a sua volta, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea solo se collegata ad un partito ammesso a presentare domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell’UE.

I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea (il vigente regolamento prevede il tetto dell’85% dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo).

L’articolo 13, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento,disciplina le modalità di presentazione annuale al Parlamento europeo delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea da parte dei partiti politici europee e delle fondazioni. In particolare, si prevede che una fondazione politica possa chiedere un finanziamento solo tramite il partito politico europeo al quale è collegata.

Ai sensi dell’articolo 14 - come già previsto dall’attuale regolamento - gli stanziamenti sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

·         il 15% è ripartito in parti uguali;

·         l’85% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.

Il Parlamento europeo ha approvato il 9 marzo 2004 modifiche al suo regolamento interno volte a dare attuazione alle norme del regolamento 2004/2003 che attribuiscono al Parlamento stesso competenze in materie di gestione del finanziamento ai partiti. In particolare il regolamento interno attribuisce al proprio Ufficio di Presidenza la maggior parte delle funzioni relative alla gestione del sistema di finanziamento. L'intervento della commissione parlamentare competente,  e quindi dell'Assemblea plenaria è riservato alla verifica del rispetto da parte di un partito politico a livello europeo dei princpî su cui si fonda l’Unione europea.

Il Segretario generale del Parlamento europeo, come previsto dalla decisione dell’Ufficio di Presidenza del 20 marzo 2004, ha presentato all’Ufficio di Presidenza, nell’ ottobre del 2010, una relazione sullo stato dell’applicazione delle disposizioni relative al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

 

Nel documento di lavoro sulle modifiche al regolamento finanziario dell’Unione europea (COM(2012) 500), che accompagna la proposta di regolamento sullo statuto ed il finanziamento dei partiti politici europei, la Commissione europea propone - attraverso l’introduzione nel regolamento finanziario dell’UE di un nuovo titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei - che i questi siano finanziati mediante “contributi”, anziché, come avviene attualmente, con sovvenzioni di funzionamento. Le fondazioni politiche europee, invece, dovrebbero continuare a beneficiare di sovvenzioni di funzionamento.

Il passaggio da un finanziamento basato su sovvenzioni di funzionamento ad un fondato su un regime di contributi si accompagnerebbe alla eleminazione dell’obbligo per i partiti politici europei di presentare un programma di lavoro annuale o bilanci previsionali di funzionamento, a giustificazione della richiesta di sovvenzioni. I partiti politici europei sarebbero comunque tenuti a giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, l’ordinatore dovrebbe verificare se i fondi dell’UE sono stati usati per sostenere spese rimborsabili come stabilito nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini fissati.

Infine, al fine di consentire ai partiti politici europei di avere una certa flessibilità per quanto riguarda i termini entro i quali utilizzare i fondi UE ricevuti, la Commissione propone che i contributi ai partiti politici europei debbano essere utilizzati per sostenere spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi all’esercizio per il quale sono stati concessi (n+2).

 

Disciplina delle donazioni

L’articolo 15 prevede l’innalzamento del limite di 12.000 euro (previsto dal vigente regolamento) a 25.000 euro all’anno e per donatore per le donazioni che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano accettare da persone fisiche o giuridiche. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono tenuti a trasmettere, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento europeo, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni (ai sensi del vigente regolamento, i partiti e le fondazioni sono tenute a fornire un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute, ad eccezione di quelle che non superano 500 euro).

Si prevede, inoltre, che le donazioni di valore superiore a 12.000 euro siano immediatamente comunicate al Parlamento europeo. Le donazioni ricevute nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale al Parlamento europeo.

Riprendendo le disposizioni previste dal vigente regolamento, si prevede che un partito politico europeo e una fondazione politica europea non possano accettare:

·         donazioni o contributi anonimi;

·         donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;

·         donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese;

·         donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tale impresa.

Innovando rispetto al vigente regolamento, si prevede che entro 30 giorni dalla data in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita, essa sia restituita al donatore o qualsiasi persona che agisce per conto del donatore, o,ove la restituzione non sia possibile, è segnalata al Parlamento europeo e i fondi iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Riprendendo le disposizione previste dal vigente regolamento, sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo.

A questo riguardo sembra opportuno chiarire se il mantenimento di tale soglia non rischi - come segnalato dalla relazione del Segretario generale del Parlamento europeo dell’ottobre del 2010 sull’applicazione del regolamento (CE) 2004/2003 sul finanziamento ai partiti politici europei – di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo.

Gli stanziamenti per l’esercizio 2013 del Bilancio UE sono stimati in 21.794.200 euro per i partiti politici europei e 12.400.000 euro per le fondazioni. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio (per gli stanziamenti per il periodo 2004-2012, si rimanda alle tabelle in allegato al presente dossier).

Sono altresì ammessi contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici europei. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione politica europea e non possono derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto dal bilancio generale dell’Unione europea.

L’onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l’origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea ad esso collegata.

 

Regime fiscale non discriminatorio per le donazioni

L’articolo 16 introduce, rispetto alla disposizioni vigenti, la previsione di un regime fiscale non discriminatorio per i donatori e le donazioni ai partiti politici europei o alle fondazioni, per cui si applica lo stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite a un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro interessato.

Andrebbe approfondito se l’applicazione di tale norma non possa comportare un impatto in termini di riduzione di gettito dello Stato. L’art. 15, comma 1-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede, infatti, una detrazione del 24% (26% dal 2014) delle erogazioni liberali in favore di partiti politici, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui; la proposta in esame innalza, invece, a 25.000 euro annui il tetto delle donazioni.

Utilizzo dei fondi e divieti di finanziamento

L’articolo 17, riprendendo quanto già previsto dal regolamento vigente,prevede che i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte possano essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo. Il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

L’articolo 18, riprendendo quanto già previsto dal regolamento vigente,prevede che i fondi destinati ai partiti politici europei ed alla fondazioni, provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possano essere utilizzati per finanziare:

·         direttamente o indirettamente elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali;

·         campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

Controllo e trasparenza

Obblighi contabili e di rendicontazione e controllo dei finanziamenti

L’articolo 19, sviluppando le disposizioni in vigore,fissa obblighi contabili e di rendicontazione. In particolare, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono tenute a presentare al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

·         i bilanci annuali e le note d’accompagnamento;

·         una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l’affidabilità di tali bilanci annuali sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente;

·         l’elenco dei donatori e le rispettive donazioni.

L’articolo 20, sviluppando le disposizioni previste dal vigente regolamento,detta normein materia di esecuzione e controllo. In particolare stabilisce che gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell’ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario dell’UE.

Il controllo dei finanziamenti è esercitato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, ed è effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente.

Innovando rispetto alla disposizioni previste dal vigente regolamento, si prevede inoltre che:

·         le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede esercitino - in cooperazione con il Parlamento europeo e le competenti autorità nazionali negli altri Stati membri - il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell’Unione europea, nonché su tutte le spese;

·         la Corte dei conti può procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese  e che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possa svolgere indagini al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

L’articolo 21 prevede che l’assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento ed è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne.

Sanzioni ed ammende

L’articolo 22, innovando rispetto alle disposizioni del vigente regolamento, introduce un sistema di sanzioni e di ammende.

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni, nel caso di

·         non rispetto  dei valori su cui si fonda l’Unione europea;

·         condanna con sentenza passata in giudicato per un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;

·         non rispetto delle norme minime in materia di democrazia interna.

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento possono essere revocati o risolti: i fondi dell’Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell’Unione relativi ad esercizi precedenti.

Si prevede, inoltre, che il Parlamento europeo possa comminare ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un’ammenda:

·         in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e requisiti di registrazione;

·         per la mancata notifica di modifiche ai documenti o alla statuto presentati a corredo della domanda di registrazione o se il Parlamento europeo ritiene che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti;

·         qualora uno degli organismi autorizzati dal regolamento ad effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individui inesattezze nei bilanci annuali;

·         in caso di mancata trasmissione al Parlamento europeo dell’elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle donazioni;

·         qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni non autorizzate o non abbia notificato tali donazioni.

Le ammende devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea.

In caso di gravi violazioni dei doveri professionali un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di cinque anni.

Le sanzioni previste dalla proposta di regolamento si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, a prescindere dal fatto che ricevano finanziamenti dall’Unione.

L’articolo 23 prevede che il Parlamento europeo, prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste, concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

Disposizioni finali

L’articolo 24, sviluppando ed arricchendo le disposizioni dal regolamento vigente in tema di trasparenza, prevede che siano pubblicati su un sito web dedicato:

·         il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione;

·         un elenco delle domande di registrazione non approvate;

·         una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario;

·         i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull’attuazione dei programmi di lavoro;

·         i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1.000 EUR;

·         i contributi ai partiti politici europei ed alle fondazioni provenienti dei suoi membri e, nel caso di fondazioni, i contributi provenienti anche da partiti politici europei, compresa l’identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a 1 000 EUR.

L’articolo 25, innovando rispetto a quanto previsto dal regolamento vigente,reca norme in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare che il rispetto delle norme previste dal regolamento (CE) 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della direttiva 95/46/CEE,relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L’articolo 26, innovando rispetto a quanto previsto dal regolamento vigente,disciplina il diritto di ricorso. In particolare, spetta al Parlamento europeo stabilire le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. Il Parlamento europeo può tuttavia sospendere l’applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano. Le decisioni prese ai sensi della proposta di regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’articolo 27 prevede che il Parlamento europeo pubblichi, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull’applicazione del regolamento e sulle attività finanziate.

L’articolo 28 rinvia per le modalità e le procedure di esecuzione del presente regolamento ad una decisione del Parlamento europeo

L’articolo 29 prevede l’abrogazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

L’articolo 30 prevede che il nuovo regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 2013.

 

Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 10, paragrafo 4 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e  sull’articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

L’articolo 10, paragrafo 4, del TUE riconosce il ruolo dei partiti politici europei nel contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione.

In base all’articolo 224 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

 

Sussidiarietà e proporzionalità

La Commissione europea, nella relazione che accompagna la proposta, rileva che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto una disciplina normativa dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può essere definita solo a livello dell’Unione.

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell’UE, cercando di rendere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee entità democratiche più efficaci e responsabili. Salvo ove espressamente previsto, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee rimangono disciplinate dalle rispettive normative nazionali.

Esame presso le Istituzioni dell’UE

Il Consiglio Affari generali ha avviato l’esame della proposta di regolamento in occasione della riunione del 24 settembre 2012. La commissione affari costituzionali del Parlamento europeo ha avviato l’esame della proposta il 9 ottobre 2012, con l’audizione del Commissario europeo compente, Maros Sefcovic, il quale ha indicato l’obiettivo dell’approvazione della proposta di regolamento entro il 1° luglio 2013.

Esame presso altri Parlamenti dell’UE (dati riportati nel sito IPEX)

L’esame della proposta di regolamento risulta concluso presso le Cortes del Parlamento spagnolo ed è stato avviato presso il Parlamento finlandese, il Parlamento svedese, il Bundestag tedesco, la Camera dei deputati Rumena e la Camera dei rappresentanti dei Paesi bassi.

 





Normativa nazionale

I partiti politici nella Costituzione italiana

La Costituzione italiana riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell’assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l’articolo 49 della Costituzione stabilisce, infatti, che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Nella Carta fondamentale si rinvengono poche altre disposizioni in materia di partiti politici. L’art. 98, al terzo comma, prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune determinate categorie di pubblici funzionari: magistrati, militari, funzionari ed agenti di polizia, diplomatici.

Inoltre, la XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista.

Mentre le due disposizioni da ultimo citate hanno avuto un seguito legislativo (L. 121/1981 sul divieto di iscrizione ai partiti per la polizia, D.Lgs. 109/2006 che considera illecito disciplinare l’iscrizione ai partiti politici dei magistrati, L. 645/1952, cosiddetta “legge Scelba” che attua la XII disposizione transitoria) non si è mai proceduto ad una regolamentazione dei partiti politici, le cui basi giuridiche sono dunque limitate alle disposizioni costituzionali sopra citate e a poche altre norme contenute in leggi ordinarie attinenti a specifici ambiti, quali il finanziamento della politica, la partecipazione alle elezioni, la propaganda politica ed elettorale.

Il complesso di tali disposizioni prefigurerebbe una titolarità di attribuzioni costituzionali dei partiti politici. Ma la giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo che “i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche”, ha negato una loro qualificazione come poteri dello Stato (Corte cost. ord. 79/2006).

In assenza di una disciplina specifica, i partiti politici sono assimilati di fatto alle associazioni non riconosciute, come del resto avviene per le organizzazioni sindacali. Per quest’ultime, a differenza dei partiti, è invece prevista, ma non attuata, la definizione con legge della loro registrazione con conseguente acquisizione della personalità giuridica (art. 39 Cost.).

In questo quadro assume particolare rilievo il rapporto tra l’art. 49 e il diritto di associazione contenuto nell’art. 18. Secondo la dottrina prevalente, il diritto di associarsi in partiti politici si configura come un’espressione particolare del più generale diritto dei cittadini di associarsi liberamente; pertanto, i limiti al diritto di associazione contenuti nell’art. 18 (proibizione delle associazioni segrete, di carattere militare o per fini vietati dalla legge penale) sono applicabili anche ai partiti politici.

D’altra parte, non sarebbero ammesse da parte della legge ordinaria ulteriori limitazioni oltre a quelle indicate tassativamente dalla Costituzione. E non sarebbe neanche possibile introdurre alcuna forma di autorizzazione, dal momento che il primo comma dell’art. 18 prevede che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, “senza autorizzazione”.

L’attuazione dell’art. 49.

Nella XV legislatura è iniziato al Senato l’esame di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare attuative dell’art. 49 Cost. (A.S. 42, 550, 949, 1112 e 1114) e di due petizioni (n. 62 e 358) vertenti sullo stesso argomento. Ad esse la Commissione Affari costituzionali ha dedicato due sole sedute (22 marzo e 17 aprile 2007) nel corso delle quali ha avuto inizio la discussione generale.

 

Quanto alla legislatura in corso, la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato il 12 aprile 2011 l’esame di alcune proposte di legge in tema di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione.

 

Tali proposte sono sostanzialmente finalizzate ad introdurre una disciplina tendenzialmente organica dei partiti politici, intervenendo sul tema del riconoscimento giuridico dei partiti, del contenuto degli statuti, nonchè, parzialmente, della regolamentazione della loro attività.

 

A tali temi alcune proposte di legge hanno aggiunto quello della trasparenza, del controllo dei bilanci e delle erogazioni finanziarie nei confronti dei partiti e dei movimenti politici e altre quello dei rimborsi elettorali, talora solo per disporne la riduzione. Ulteriori proposte di legge contengono una delega per l’emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e il finanziamento dei partiti politici, prevedono l’istituzione di fondazioni politico-culturali, collaterali ai partiti, o introducono il metodo delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni.

 

In particolare sul tema della trasparenza e del controllo sulle erogazioni finanziarie ai partiti, il 12 aprile 2012 è stata presentata la proposta di legge AC 5123, Alfano, Bersani, Casini ed altri il cui esame è stato avviato dalla I Commissione il 18 aprile 2012, con procedimento separato[3] da quello delle proposte di legge in materia di attuazione dell’art. 49 Cost..

 

Il 26 aprile 2012 sono state assegnate alla I Commissione altre tre proposte di legge in materia[4] delle quali una espressamente ispirata ai contenuti di una proposta di legge - diretta a sopprimere i rimborsi elettorali disposti dalla legge n. 157 del 1999 e a prevedere un credito d’imposta per contributi volontari di persone fisiche in favore di partiti e dei movimenti politici – presentata l’11 aprile 2012 in conferenza stampa dal prof. Pellegrino Capaldo e sottoposta a sottoscrizione popolare. Il 3 maggio 2012 la Commissione ha provveduto a disgiungere dall’esame delle proposte di legge di attuazione dell’art. 49 Cost. i progetti vertenti esclusivamente sul finanziamento pubblico e ad abbinarli alla pdl 5123[5].

 

A partire da questa data i provvedimenti in tema di attuazione dell’art. 49 e quelli in materia di controllo e trasparenza dei bilanci dei partiti e dei contributi pubblici agli stessi hanno avuto sorti diverse.

 

L’esame dei secondi infatti ha condotto all’emanazione della legge 6 luglio 2012 n. 96, che contiene norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Tale legge reca, inoltre, una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Tra le principali innovazioni contenute nel provvedimento, si segnalano  le seguenti.

Riduzione dei rimborsi. I contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici sono ridotti del 50% (anche quelli in corso di liquidazione). I risparmi di spesa così realizzati saranno destinati alle zone colpite da calamità naturali.

Cofinanzamento. Viene modificato il sistema di contribuzione pubblica alla politica: il 70% del fondo a favore dei partiti continua ad essere erogato a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti.

Controlli e sanzioni. Si prevede l’obbligo di sottoporre i bilanci dei partiti al giudizio di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB. Il controllo dei bilanci è affidato ad una Commissione di nuova istituzione composta da 5 magistrati designati dai veritici delle massime magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti). E' previsto un articolato sistema di sanzioni che possono arrivare anche alla decurtazione dell'intero importo dei contributi nel caso di mancata presentazione del bilancio.

Trasparenza. I documenti di bilancio sono pubblicati (anche in formato open data) sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera. Viene ridotto l’importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti.

Statuti dei partiti. Per accedere ai contributi loro spettanti i partiti devono dotarsi di uno statuto, conforme ai principi di democrazia interna, e di un atto costitutivo che trasmettono ai Presidenti delle Camere.

Detrazioni fiscali. La detrazione dall'imposta delle erogazioni liberali ai partiti, ora al 19%, passa al 26% e viene abbassato (a 10.000 euro) il limite massimo dell'importo detraibile. L'innalzamento dell'aliquota al 26% viene estesa anche alle donazioni a favore delle ONLUS.

Limiti di spesa per le campagne elettorali. Viene fissato un tetto di spesa delle campagne elettorali anche per le elezioni europee e per le comunali, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali.

Delega. Il Governo è delegato ad emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica.

 

Quanto alle proposte di legge in tema di disciplina dei partiti politici, in attuazione dell’ art. 49 Cost., nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha adottato il testo unificato elaborato dal relatore che ha costituito la base per il seguito della discussione e in relazione al quale è in corso l’esame degli emendamenti presentati presso la stessa Commissione. Tale testo, in tema di natura giuridica dei partiti, afferma che essi sono “libere associazioni di cittadini”. Inoltre, nella seduta del 9 ottobre 2012 il relatore ha presentato un emendamento che definisce di rilievo costituzionale le funzioni dei partiti politici affermandone l’essenzialità per il funzionamento del sistema democratico.


 

 

 

 

Documenti

 



[1] Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, consente ad 1 milione di cittadini di almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici in settori di sua competenza.

 

[2]   COM(2012) 35.

[3]   La separazione dei percorsi parlamentari delle proposte di legge richiamate  è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dei rappresentanti dei gruppi, in considerazione sia del contenuto della proposta di legge AC 5123 - limitato alla materia della trasparenza e dei controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici - sia del dato soggettivo dei presentatori, ritenuto idoneo ad evidenziare il raggiungimento di un accordo politico sia sui temi oggetto della proposta di legge, sia sui relativi tempi di esame.

[4]   AC 5111 Donadi, AC 5136 Moffa e AC 5147 Dozzo.

[5]   AC. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio e C. 5127 Giachetti.