Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 - A.C. 5446 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5446/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 686
Data: 18/09/2012
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

18 settembre 2012

 

n. 686/0

Accordo con il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015

A.C. 5446

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5446

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 11 luglio 2012

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

25

Date:

 

presentazione alla Camera

14 settembre 2012

assegnazione

18 settembre 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

Il disegno di legge A.C. 5446, di iniziativa del Governo, reca l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo tra l’Italia e il Bureau International des Expositions (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012.

Si tratta di un “accordo di sede” tra il Governo italiano e il BIE finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all’Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, nel Dossier di registrazione, trasmesso nell’aprile 2010 dalle autorità italiane al Segretario generale del BIE, l’Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un accordo di sede, analogamente a quanto avvenuto tra Spagna e BIE in occasione dell’esposizione di Saragozza 2008. Le disposizioni inserite nel testo dell’Accordo trovano quindi fondamento in impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, in impegni assunti dall’Italia con il Dossier di registrazione (approvato dal BIE nel corso della 148a

Assemblea generale del 23 novembre 2010) e nella prassi adottata dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.

Va rammentato che le esposizioni organizzate con il Bureau International des Expositions, che non hanno natura commerciale, comportano obblighi precisi a carico di chi le ospita, stabiliti dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti dello stesso Bureau. La Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928[1] è lo strumento giuridico che disciplina l’organizzazione delle Expo e fornisce le garanzienecessarie ad assicurare sia una buona organizzazione sia un’adeguata partecipazione a tali eventi globali.

La Convenzione, per adeguarsi al mutare dei contesti economici, ha subito diversi interventi di aggiornamento da parte del BIE[2].

Quanto al contenuto, l’Accordo consta di un breve preambolo e di  25 articoli.

 

L’articolo 1 contiene una serie di definizioni indispensabili per la corretta comprensione e attuazione dell’Accordo.

 

L’articolo 2 esplicita l’oggetto dell’Accordo, finalizzato a favorire il successo dell’Esposizione.

 

L’articolo 3 precisa la responsabilità del BIE in ordine al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Parigi in relazione all’Expo Milano 2015.

 

Ai sensi dell’articolo 4 il Commissario Generale dell’Expo 2015[3] rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e, in conformità alla normativa italiana, è garante della realizzazione dell’esposizione.

 

L'articolo 5 definisce le responsabilità dell’Organizzatore, che è una società di interesse nazionale l’attuazione del cui oggetto sociale costituisce un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del BIE, da effettuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.

 

L'articolo 6 disciplina l’ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all’Expo. In particolare il comma 2 prevede il rilascio, da parte del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno.

 

L'articolo 7 prevede che “Expo Milano 2015 spa”, che è Organizzatore dell’evento, possa chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l’assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all’Expo e per il periodo gennaio 2013-marzo 2016 e a titolo gratuito, a valere sulle risorse preordinate dell’Organizzatore medesimo.

 

Con l'articolo 8 si dispone in tema di assicurazione obbligatoria contro terzi.

 

L’articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione (ossia i rappresentanti nominati da ciascuno Stato o organizzazione partecipante), i quali potranno stipulare contratti, acquisire e cedere beni immobili, stare in giudizio. L’articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali (ossia ogni entità giuridica nazionale o estera autorizzata a partecipare: in particolare amministrazioni pubbliche territoriali, aziende e organizzazioni della società civile).

 

Ai sensi dell’articolo 10 i Commissariati generali di Sezione sono esenti dall’imposta sui redditi delle società (IRES) e dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell’ambito dell’Expo 2015 (comma 1); il comma 2 dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all’interno dell’area destinata all’Esposizione; il comma 3 stabilisce l’esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali; la norma dispone, altresì, la non imponibilità, ai fini IVA per le prestazioni di servizi e lecessioni di beni, territorialmente rilevantiin Italia (comma 5), l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale (comma 6), dall’impostaprovinciale di trascrizione edalla tassa automobilistica di possesso suiveicoli nonché una limitata esenzione dalle accise su carburanti e veicoli (comma 9).

 

L’articolo 11 dispone in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni.

 

L’articolo 12 prevede l’esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per loro conto in corrispettivo dell’attività lavorativa svolta in occasione dell’Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza

italiana o la residenza permanente nel territorio italiano.

 

L’articolo 13 stabilisce il riconoscimento dellepatenti di guida rilasciate da autorità estere al personale delle Sezioni.

 

Con l'articolo 14, si dispone in tema di frequenza al sistema scolastico nazionale e di accoglimento, dietro richiesta, di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.

 

L’articolo 16 dispone il regime di esenzione per i partecipanti non ufficiali; in particolare si tratta di esenzione da IRES e IRAP nell’ambito delle attività non commerciali svolte all’interno del proprio spazio espositivo (comma 1); dal pagamento dell’imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati posseduti situati all’interno dell’area destinata all’Expo (comma 2); dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali degli atti, delle transazioni e delle operazioni finanziarie relativi ai fabbricati (comma 3). Gli articoli 17 e 18 completano il quadro delle disposizioni relative al personale dei Partecipanti non ufficiali.

 

L'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l’Organizzatore; in particolare il comma 4 dispone l’esenzione dall’IRES per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici; il comma 5 prevede la riduzione dei prelievi per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari; il comma 6 stabilisce l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo.

 

L'articolo 20 individua le agevolazioni fiscali per il Proprietario (ossia la Società AREXPO spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell’Organizzatore).

Gli articoli 21-25, infine, riportano le clausole finali dell'Accordo. In particolare l’articolo 21 prevede la  creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l’eredità tematica di Expo Milano 2015 senza oneri per lo Stato.

Gli articoli 23 e 24 prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola arbitrale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928 ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.

L’articolo 25 prevede che l’Accordo entri in vigore alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. L’Accordo rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2016, ad eccezione del comma 6 dell’art. 19, che resterà in vigore sino al 30 aprile 2017.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra l’Italia e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare lapartecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015.

L’articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri e reca l’autorizzazione di spesa pari a euro 135.000 per il 2014 ed euro 315.000 per il 2015. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione, nella misura di 315.00 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si rileva che la riduzione degli stanziamenti per copertura complessiva degli oneri attuativi del provvedimento, pari a 600.000 euro (315.000 euro per il 2014 ed altrettanti per il 2015), appare superiore agli oneri stessi, stimati complessivamente in 450.000 euro (135.000 euro per il 2014 e 315.000 per il 2015)..

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica ascrive gli oneri derivanti dal provvedimento alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 6; la norma dispone l’esenzione dal permesso di soggiorno (il rilascio del quale comporta il pagamento di un’imposta di 80 o 100 euro a seconda della durata del permesso stesso) per determinati soggetti; la platea complessiva degli interessati all’esenzione è stimata intorno alle 5.000 unità, per un mancato introito complessivo di circa 450.000 euro (135.000 euro nel 2014 e 315.000 euro nel 2015). Gli altri oneri, derivanti dalla concessione delle facilitazioni contemplate dall’Accordo, non sono invece quantificati ma configurati come “rinuncia a maggior gettito”.

Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il disegno di legge è corredato di una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da una Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 


Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4172 – *st_affari_esteri@camera.it

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File: es1210_0.doc



[1] Resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893.

[2] L’ultima modifica, operata tramite il “Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972”, è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 314 del 1978.

[3] Ai sensi del DPCM del 5 agosto 2011, Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia, è nominato Commissario Generale dell’Expo Milano 2015 e Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano, è nominato Commissario Straordinario del Governo.