Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Riforma della politica di coesione dell'UE - Proposte della Commissione europea
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 111
Data: 05/12/2011
Descrittori:
FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI   FONDI STRUTTURALI
POLITICA ECONOMICA     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 


 

 

 

 

 

Documentazione per le Commissioni

esame di atti e documenti dell’unione europea

 

 

 

 

 

Riforma della politica di coesione dell’UE

Proposte della Commissione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 111

 

5 dicembre 2011

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)

Il capitolo ‘Lo stato di attuazione dei fondi della politica di coesione al 31 agosto 2011’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Bilancio
(' 066760.9932)

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I N D I C E

 

Introduzione   3

Le regole comuni per i fondi strutturali6

·    Principi generali6

·    Approccio strategico e programmazione  7

·    Condizionalità  12

·    Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio  15

·    Strumenti finanziari16

·    Sorveglianza  17

·    Valutazione  18

·    Forme di sostegno dei fondi20

·    Ammissibilità delle spese e stabilità  20

·    Gestione e controllo  21

·    Gestione finanziaria  23

·    Disimpegno  24

La nuova disciplina dei fondi della politica di coesione (FESR, FSE e Fondo di coesione)26

·    Obiettivi e quadro finanziario  26

·    Copertura geografica  26

·    Ripartizione delle risorse  27

·    Addizionalità  28

·    Cofinanziamento  29

·    Autorità di gestione e controllo  31

·    Programmazione  32

·    Grandi progetti34

·    Piani d'azione comune  35

·    Sviluppo territoriale  36

·    Gestione finanziaria  36

·    Sospensione dei pagamenti37

·    Disimpegno  38

La disciplina dei singoli fondi della politica di coesione   39

·    Fondo europeo di sviluppo regionale  39

·    Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)42

·    Fondo sociale europeo  43

·    Fondo di coesione  45

Stato e prospettive del negoziato   47

·    Esame in seno al Consiglio  47

·    La posizione dell’Italia  49

·    Posizione del Parlamento europeo  50

·    Attività della Camera dei deputati52

Lo stato di attuazione dei fondi della politica di coesione al 31 Agosto 2011 (A cura del Servizio Studi)  54

 

 

 

 

 

 

 


 

Scheda di lettura

 



Introduzione

Il 6 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative relative alla disciplina generale dei fondi strutturali dell’Unione europea e a quella specifica dei fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020[1]:

·         una proposta di regolamento concernente regole comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca (COM(2011)615);

·         una proposta di regolamento relativa al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 (COM(2011)612);

·         una proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM(2011)607);

·         una proposta di regolamento relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)614);

·         una proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europeo (COM(2011)611);

·         una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM(2011)610).

 

Le proposte stabiliscono, per un verso, disposizioni comuni per la programmazione e la gestione di tutti i fondi a finalità strutturale dell’UE (l Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)). Per altro verso, danno attuazione alla nuova architettura della politica di coesione delineata dalla Commissione europea nell’ambito delle proposte sul nuovo quadro finanziario dell’UE 2014-2020 presentate il 29 giugno 2011 (vedi dossier RUE “Quadro finanziario e risorse proprie dell’UE 2014-2020” del 17 ottobre 2011).

 

 

Il nuovo QFP contemplerebbe, per il periodo 2014-2020, uno stanziamento complessivo di 1.025 miliardi di euro in termini di impegno (pari al 1,05% del RNL complessivo dell’UE) e di 972 miliardi di euro in termini di pagamento (pari al 1% del RNL), con un aumento del 5% rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013.

Lo stanziamento complessivo proposto per la coesione economica, sociale e territoriale (nell’ambito della rubrica 1) sarebbe pari a 376 miliardi di euro, a fronte dei 348,4 miliardi dell’attuale programmazione 2007-2013. Tenuto tuttavia conto del fatto che 40 miliardi sarebbero riservati al nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), le risorse disponibili per gli interventi dei fondi strutturali scenderebbero a 336 miliardi di euro (ammontare alla cui distribuzione si riferiscono le regole di cui ai regolamenti in esame).

Le seguenti tabelle riportano in dettaglio l’ammontare e la distribuzione degli stanziamenti tra le rubriche e il confronto tra il periodo di programmazione in corso e le proposte per il 2014-2020.

 

 

TABELLA 1

QFP 2014-2020 (milioni di euro – prezzi 2011)

STANZIAMENTI D’IMPEGNO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale 2014-2020

1. Crescita intelligente ed inclusiva

64.696

66.580

68.133

69.956

71.596

73.768

76.179

490.908

     di cui: coesione sociale, economica e territoriale

50.468

51.543

52.542

53.609

54.798

55.955

57.105

376.020

2. Crescita sostenibile: risorse naturali

57.386

56.527

55.702

54.861

53.837

52.829

51.784

382.927

     di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

42.244

41.623

41.029

40.420

39.618

38.831

38.060

281.825

3. Sicurezza e cittadinanza

2.532

2.571

2.609

2.648

2.687

2.726

2.763

18.535

4. Ruolo mondiale dell'Europa

9.400

9.645

9.845

9.960

10.150

10.380

10.620

70.000

5. Amministrazione

8.542

8.679

8.796

8.943

9.073

9.225

9.371

62.629

Totale Stanziamenti d'Impegno

142.556

144.002

145.085

146.368

147.344

148.928

150.718

1.024.999

in % dell'RNL     

1,08%

1,07%

1,06%

1,06%

1,05%

1,04%

1,03%

1,05%

Totale Stanziamenti di Pagamento

133.851

141.278

135.516

138.396

142.247

142.916

137.994

972.198

in % dell'RNL     

1,01%

1,05%

0,99%

1,00%

1,01%

1,00%

0,94%

1,00%

 

 

 

TABELLA 2

QFP 2007-2013 e proposte per il QFP 2014-2020 a confronto

(milioni di euro – prezzi 2011)

RUBRICHE DI SPESA

2007-2013

2014-2020

Variazione percentuale

1. Crescita intelligente ed Inclusiva

443,1

490,9

+ 11%

 - Competitività

75,4

114,9

+ 52%

 - Coesione territoriale  (incluso il meccanismo per connettere l’Europa)

367,7

376,0

+ 2%

2. Crescita sostenibile: risorse naturali

432,2

382,9

- 11%

 - di cui Spese di mercato e pagamenti diretti PAC 

322,0

281,8

- 12%

3. Sicurezza e cittadinanza

11,5

18,5

+ 61%

 - Libertà, Sicurezza e Giustizia

7,6

11,6

+ 53%

 - Cittadinanza

3,8

6,9

+ 80%

4. Europa Globale

58,9

70,0

+ 19%

5. Amministrazione (incluse pensioni e scuole europee)

56,9

62,6

+ 10%

 - di cui spese amministrative delle Istituzioni UE

48,4

50,5

+ 4%

Totale Stanziamenti

1.002,6

1.024,9

+ 2%

In % dell’RNL UE-27

-

1.05%

-


 

Le regole comuni per i fondi strutturali

La proposta di regolamento (COM(2011)615) recante disposizioni comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) definisce una cornice giuridica unitaria per tutti fondi a finalità strutturali dell’Unione europea.

Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente, che detta una disciplina distinta per i fondi della politica di coesione, da un parte, e per quelli per lo sviluppo agricolo e per la pesca, dall’altra.

La Commissione motiva tale scelta rilevando che i fondi in questione perseguono obiettivi strategici complementari e possono, pertanto, essere inseriti in un unico quadro normativo ed istituzionale. Ciò consentirebbe di migliorarne le sinergie, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i ritardi nella programmazione e utilizzazione dei fondi determinata dalla attuale diversità e frammentazione delle norme vigenti.

 

La proposta di regolamento si articola, peraltro, in due parti:

·         la parte I stabilisce disposizioni comuni che si applicano a tutti gli strumenti strutturali compresi nel quadro strategico comune. Tali disposizioni riguardano i principi generali per l’intervento dei fondi, gli elementi comuni della programmazione strategica, tra cui un elenco di obiettivi tematici comuni basato sulla strategia Europa 2020, nonché disposizioni sulla ammissibilità, la condizionalità, la verifica dei risultati e le modalità di sorveglianza, rendicontazione e valutazione; 

·         la parte II contiene disposizioni specifiche relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo di coesione, concernenti la missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione e rendicontazione, i grandi progetti e i piani d'azione comuni.

Principi generali

La proposta di regolamento conferma e specifica i principi generali che disciplinano l’intervento dei Fondi strutturali nella normativa vigente:

-     complementarità con le azioni nazionali, regionali e locali al fine di realizzare la strategia 2020 per la crescita e l’occupazione. Tale principio implica, ai sensi dell’articolo 4 della proposta, che l’intervento dei conti tenga conto degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione adottato dal Consiglio e delle raccomandazioni specifiche di politica economica indirizzate a ciascuno stato membro nell’ambito del semestre europeo;

-     coerenza con le altre politiche e le priorità dell'Unione e complementarità con gli altri strumenti dell'Unione, compresi quelli relativi all'azione esterna;

-     partenariato e governance a più livelli, in base al quale ciascuno Stato organizza, per la preparazione del contratto di partenariato e per la preprazione, la valutazione e la sorveglianza su ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali, gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione;

-     conformità al diritto nazionale e dell'UE applicabile;

-     rispetto del principio di proporzionalità tra il livello del sostegno assegnato e le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo;

-     riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

-     promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione in base a sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi;

-     rispetto da parte della Commissione e degli Stati membri del principio di sana gestione finanziaria;

-     perseguimento degli obiettivi dei fondi nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione dell’ambiente, tenendo conto del principio "chi inquina paga". In particolare, nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi devono essere promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi.

Approccio strategico e programmazione

La proposta di regolamento prospetta profonde modificazioni sia nella definizione delle priorità europee e nazionali dei fondi, sia nelle procedure e gli strumenti di programmazione, al fine di perseguire gli obiettivi di crescita ed occupazione stabiliti dalla Strategia Europa 2020, secondo un “approccio strategico”. In particolare, si prevede:

·         la fissazione di un numero limitato di obiettivi tematici, volti a valorizzare il contributo dei fondi alla realizzazione delle priorità della strategia Europa 2020;

·         l’adozione a livello europeo di un unico quadro strategico comune (QSC) per tutti i fondi strutturali che traduce gli obiettivi tematici in azioni chiave per i Fondi strutturali;

·         la conclusione di un contratto di partenariato tra la Commissione e ciascuno Stato membro, per dare attuazione al QSC a livello nazionale e regionale, nonché l’adozione di un quadro di riferimento dei risultati con il quale valutare i progressi in relazione agli impegni;

·         la necessità che il contratto di partenariato e i programmi che li attuano siano coerenti, oltre che con il QSC, con le raccomandazioni di politica economica specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio in esito all’esame dei programmi nazionali di riforma e dei programmi nazionali di stabilità e convergenza elaborati dagli Stati membri.

Obiettivi tematici

La proposta di regolamento fissa i seguenti obiettivi tematici:

·         rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

·         migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

·         promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura;

·         sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

·         promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

·         tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

·         promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

·         promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

·         promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

·         investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

·         rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

La disciplina relativa ai singoli Fondi specifica ulteriormente quali obiettivi tematici sono considerati prioritari ai fini delle programmazione e quindi dell’attuazione del medesimo fondo (per i fondi della politica di coesione cfr. gli appositi paragrafi del presente dossier).

 

 

 

Quadro strategico comune

Il quadro strategico dovrebbe stabilire:

a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni chiave che ciascun Fondo deve sostenere;

b) le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari (ultraperifiche e a bassa densità demografica), da affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;

c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi;

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

e) i meccanismi di coordinamento dei Fondi tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Ue, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei fondi con le raccomandazioni specifiche di politica economica per ciascun paese.

 

Il quadro strategico comune è adottato dalla Commissione europea, con atto delegato, entro tre mesi dalla adozione del regolamento in esame.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per la crescita e l’occupazione, la Commissione, se del caso, adotta mediante atto delegato un quadro strategico comune riveduto. Entro sei mesi dall'adozione del QCS riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

Contratti di partenariato

Ogni Stato membro predispone un contratto di partenariato per l’intero periodo di programmazione 2014-2020 in cooperazione con i partner pubblici e privati sopra richiamati  Il contratto, che si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi nello Stato interessato definisce gli impegni tra i partner a livello nazionale e regionale, da un lato, e la Commissione europea, dall’altro, e comprende obiettivi basati su indicatori concordati, una serie di condizionalità, nonché l’impegno a riferire annualmente sui progressi conseguiti.

Contenuti

Il contratto di partenariato indica, in particolare:

·         le modalità per garantire l'allineamento con la strategia Europa 2020:

-     un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel QSC;

-     un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

-     una sintesi, per ciascun obiettivo tematico, dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;

-     la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

·         un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi, che stabilisca i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

·         le modalità per garantire un'esecuzione efficace, tra cui:

-     una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi;

-     una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

-     le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità;

-     le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato;

·         le modalità per garantire l'attuazione efficiente, tra cui:

-     una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;

-     una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

-     una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.

Adozione e modifica del contratto

Il contratto va trasmesso alla Commissione entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

La Commissione ne valuta la coerenza con il regolamento in esame, con il quadro strategico comune e con le raccomandazioni di politica economica specifiche per ciascun paese e formula osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del contratto stesso. Lo Stato interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.

La Commissione adotta una decisione (avente natura di atto in esecuzione) che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Qualora uno Stato proponga una modifica del contratto di partenariato, la Commissione effettua una valutazione e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva la modifica.

Programmi

I Fondi del QSC sono attuati, conformemente al contratto di partenariato,  mediante programmi che coprono il periodo 2014-2020, elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner. Ciascun programma definisce le priorità, gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi e il corrispondente cofinanziamento nazionale.

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori (differenziati e disciplinati nelle regole specifiche di ciascun fondo) che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Devono essere riportati, in particolare:

·         indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;

·         indicatori di realizzazione relativi agli interventi finanziati;

·         indicatori di risultato relativi alla priorità.

 

Per l’illustrazione della struttura e dei contenuti dei programmi operativi relativi all’attuazione della politica di coesione si rinvia all’apposito paragrafo del presente dossier.

 

Procedura di adozione dei programmi

La Commissione valuta i programmi, con particolare riferimento all'adeguatezza della strategia ad essi sottesa, agli obiettivi generali corrispondenti, agli indicatori, agli obiettivi specifici e all'assegnazione delle risorse di bilancio, e:

·         entro tre mesi dalla data di presentazione formula osservazioni;

·         entro sei mesi approva il programma, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

I programmi possono essere modificati (su richiesta motivata dello Stato interessato e previa approvazione della Commissione europea).

 

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti

Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione del contratto di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati.

Anche la Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione del contratto di partenariato o dei programmi e può chiederle di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

Concentrazione tematica

La proposta di regolamento prevede che, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrino il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia 2020 e rispondono alle raccomandazioni di politica economica specifiche per ciascun paese, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

 

Condizionalità

La Commissione propone di introdurre, al fine di incentivare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, tre tipologie di condizionalità: ex ante, ex post e legate ai parametri macroeconomici.

Condizionalità ex ante

Le condizionalità ex ante, stabilite per ciascun fondo (in coerenza con i criteri stabiliti nell’allegato IV alla proposta in esame), attengono alla sussistenza, in ciascuno Stato membro, di strumenti normativi, procedure o politiche pubbliche propedeutici per il raggiungimento degli obiettivi tematici sopra indicati.

La relazione illustrativa della proposta motiva il rafforzamento della condizionalità ex ante in base l'esigenza di garantire che siano presenti le condizioni necessarie perché i fondi assicurino un sostegno efficace. La Commissione sottolinea che l’esperienza dell’attuale e dei precedenti periodo di programmazione dimostra come l'efficacia degli investimenti finanziati dai fondi sia stata in alcuni casi compromessa da strozzature presenti nei quadri strategici, normativi e istituzionali.

Le condizionalità ex ante devono essere accertate dagli Stati membri entro la data di trasmissione del contratto di partenariato; ove esse non siano soddisfatte gli Stati membri includono nel contratto stesso una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantirne l'adempimento entro due anni dall'adozione del contratto oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi operativi.

Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione parziale o totale dei pagamenti da parte della Commissione.

Condizionalità ex post

Le condizionalità ex post subordinerebbero l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti.

A questo scopo il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, (fatta eccezione dell'obiettivo "Coesione territoriale europea"), costituisce una riserva di efficacia ed efficienza.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettuerebbe una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi operativi.

Il quadro di riferimento dei risultati (il cui metodo di definizione è descritto nell'allegato I alla proposta in esame) è costituito da “tappe fondamentali” definite per ciascuna priorità, se del caso, per gli anni 2016 e 2018, e da obiettivi fissati per il 2022.

Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi in vista degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe stabilite per il 2016 comprendono indicatori finanziari e di realizzazione; quelle stabilite per il 2018 comprendono, se del caso, anche indicatori di risultato.

 

La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato interessato.

Sulla base della verifica effettuata nel 2019 la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo Stato membro propone quindi l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione.

A questo scopo la Commissione approva le appropriate modifiche dei programmi interessati.

Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Condizionalità macroeconomiche

Tali condizionalità sono legate al rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti dagli atti legislativi relativi alla nuova governance economica.

Nella relazione illustrativa la Commissione motiva l’introduzione di tale nuova tipologia di condizionalità richiamando l’esigenza di stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica, in modo che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare.

A tale scopo, la proposta prevede che la Commissione europea possa chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:

·         per dare attuazione alle raccomandazioni indirizzate allo Stato stesso nell’ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici eccessivi

·         per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi, se uno Stato membro beneficia di assistenza concessa dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (o, dal 2013, dell’istituendo meccanismo europeo di stabilità) ovvero di  un sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti.

 

Lo Stato interessato presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro il mese successivo, nel qual caso lo Stato ripresenta a sua volta la propria proposta entro un mese. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

Se ad uno Stato membro è concesso un sostegno finanziario del MES e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato interessato al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato interessato.

Se lo Stato membro non soddisfa le richieste della Commissione o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle sue osservazioni, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni, adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

La Commissione può inoltre sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

a) il Consiglio decide che uno Stato non rispetta le misure specifiche stabilite nelle raccomandazioni di politica economica, non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, o, per due volte consecutive non ha presentato un piano d'azione correttivo degli squilibri macroeconomici;

d) la Commissione conclude che lo Stato membro beneficiario del meccanismo di stabilizzazione non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto;

e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES non è stata rispettata.

La sospensione stabilita dalla Commissione deve essere proporzionata ed efficace, tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato interessato, e rispettare la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto sull'economia dello Stato interessato.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi ovvero siano abrogate o sospese le decisioni sopra richiamate.

 

Si segnala che il Governo italiano ha espresso una ferma contrarietà alla introduzione delle condizionalità macroeconomiche(cfr. il paragrafo del presente dossier sullo stato e le prospettive del negoziato).

 

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

La proposta prevede che qualora uno Stato membro benefici di misure di sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 136[2] e 143[3] del Trattato sul funzionamento dell’UE, può essere applicato un tasso di cofinanziamento europeo maggiorato di dieci punti percentuali) rispetto a quello applicabile a ciascuna priorità, riducendo così la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali, purché sia mantenuto lo stesso livello complessivo di finanziamenti dell'UE.

Strumenti finanziari

La proposta di regolamento in esame conferma che, come nell’attuale periodo di programmazione, i Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Sono peraltro introdotte alcune innovazioni volte a promuovere un ricorso più intenso e flessibile a tali strumenti.

Tali previsioni si collocano nel contesto di una più ampia strategia della Commissione volta ad accrescere nel QFP 2014-2020 il ricorso agli strumenti finanziari per assicurare, a fronte delle ridotte dimensioni del bilancio europeo e dei vincoli di finanza pubblica ai bilanci nazionali, il reperimento di significative risorse sul mercato necessarie per l’attuazione delle politiche dell’Unione (vedi dossier RUE “Gli strumenti finanziari innovativi nel quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2014-2020”, serie “Esami di atti  e documenti dell’ UE”, n. 108, del 23 novembre 2011).

 

Rispetto al periodo di programmazione vigente si introduce, in particolare:

·         la possibilità di utilizzare gli strumenti innovativi, in linea di principio, per tutti i tipi di investimenti e di beneficiari;

·         la facoltà delle autorità di gestione di ciascun programma di scegliere le forme di attuazione degli strumenti finanziari appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, nonché di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi specifici o fondi di fondi.

L’attribuzione di tali facoltà all’autorità di gestione mira, secondo la Commissione, ad assicurare che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile, così da attrarre le istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi.

 

Il ricorso agli strumenti finanziari è subordinato ad una valutazione ex ante (da operare secondo norme dettagliate stabilite dalla Commissione con atti delegati) che individui fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di investimento.

Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia.

I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono, pertanto, beneficiare anche di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.

 

Sorveglianza

La proposta di regolamento, per un verso, rafforza gli strumenti di sorveglianza sull’attuazione dei fondi (già previsti nell’attuale periodo di programmazione); per altri versi, si introducono nuovi strumenti volti in particolare a meglio verificare l’efficacia dell’azione dei fondi, con riferimento soprattutto al perseguimento degli obiettivi strategici fissati.

Comitato di sorveglianza

La proposta conferma l’istituzione di uno o più comitati di sorveglianza per vigilare sull'attuazione di ciascun programma ovvero di tutti i programmi cofinanziati dai Fondi inclusi nel QSC.

Il comitato è presieduto da un rappresentante dello Stato interessato e composto da rappresentanti dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei partner.  La Commissione e (ove fornisca un contributo ad un programma) la BEI partecipano ai lavori del comitato a titolo consultivo.

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi; in tale contesto, può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

 

Rapporti di esecuzione

A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, ciascuno Stato membro trasmette (come già previsto dalla normativa vigente) alla Commissione un rapporto annuale sull'esecuzione del programma nel precedente esercizio finanziario.

I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e informa lo Stato interessato in merito alle sue osservazioni. Ove non esprima osservazioni entro i termini, il rapporto s'intende accettato.

La Commissione può altresì formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.

Ciascuno Stato membro presenta inoltre un rapporto finale sull'esecuzione del programma entro il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione.

 

Rapporto sullo stato dei lavori e “progresso strategico”

Ciascuno Stato presenta alla Commissione, entro il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019, un rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione del contratto di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018. Il rapporto contiene informazioni e valutazioni in merito a:

a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo dall'adozione del contratto di partenariato;

b) progressi nella realizzazione della strategia 2020;

c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ex ante non soddisfatte alla data di adozione del contratto di partenariato;

d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento dell'UE e nazionali e con la BEI;

e) progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f) azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC;

g) azioni, con i relativi obiettivi, pianificate nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner nell'esecuzione del contratto di partenariato.

 

Nel 2017 e nel 2019 la Commissione prepara un rapporto strategico che sintetizza le relazioni sullo stato di attuazione degli Stati membri, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

 

Valutazione

La proposta di regolamento prevede lo svolgimento su ciascun programma di valutazioni ex ante, ex post e durante il periodo di programmazione. Le valutazioni sono effettuate, in conformità ad orientamenti stabiliti dalla Commissione, da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma.

 

Valutazioni ex ante

Le valutazioni ex ante, condotte per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma, sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma.

Le valutazioni ex ante prendono in esame, in particolare:

a) il contributo alla strategia 2020, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;

b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni di politica economica specifiche per paese;

e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;

h) la motivazione della forma di sostegno proposta;

i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione e per promuovere lo sviluppo sostenibile.

 

Valutazione durante il periodo di programmazione

La valutazione durante il periodo di programmazione è intesa prevalentemente a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di ciascun programma, sulla base di un apposito piano di valutazione, predisposto dall’autorità di gestione.

Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione deve essere valutato in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità.

Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione che può effettuare valutazioni dei programmi anche di sua iniziativa.

Valutazioni ex post

Le valutazioni ex post sono effettuate, entro il 31 dicembre 2023, dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione, e prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi e il loro contributo alla strategia 2020, L'impatto dei programmi viene valutato, in particolare, conformità alla missione dei rispettivi Fondi nonché in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione, ove appropriato

 

Forme di sostegno dei fondi

I Fondi del QSC sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

In particolare, le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

b) tabelle standard di costi unitari;

c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;

d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Tali opzioni si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.

Laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite appalti di opere, beni o servizi, è consentito esclusivamente il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

Peraltro se l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte di un intervento è limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni sopra richiamate.

 

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Ammissibilità delle spese e stabilità

La proposta di regolamento in esame ribadisce il principio per cui l’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve le norme specifiche previste nel medesimo regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo. In particolare:

-          le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi del QSC se sono state sostenute e pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022;

-          le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questo criterio – che non si applica agli strumenti finanziari e ai premi – mira, secondo la Commissione, ad evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate;

-          in caso di modifica di un programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

 

Stabilità degli interventi

Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi:

a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva;

b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni d’attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro.

Nel caso di interventi sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

 

Gestione e controllo

La proposta di regolamento in esame stabilisce che, conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi, dettando alcuni principi e regole generali mentre disposizioni specifiche per ciascuna categoria di fondo sono dettate dalle relative proposte di regolamento (per i fondi strutturali cfr. il capitolo successivo del presente dossier).

In particolare, rispetto al periodo di programmazione precedente si introducono regole comuni in merito all’accreditamento degli organismi di gestione e controllo e ai poteri della Commissione.

Sistema di accreditamento

La proposta di regolamento in esame prospetta l’introduzione di un sistema di accreditamento nazionale degli organismi preposti alla gestione e al controllo per rafforzare, secondo la motivazione riportata nella relazione illustrativo, l'impegno degli Stati membri a garantire una sana gestione finanziaria.

A tale scopo ciascuno Stato dovrebbero designare un organismo di accreditamento responsabile dell'accreditamento e della revoca dell'accreditamento degli organismi preposti alla gestione e al controllo.

L'accreditamento è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo e si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente.

L'autorità di accreditamento controlla l'organismo accreditato e revoca l'accreditamento con decisione formale se uno o più dei criteri di accreditamento non sono più soddisfatti, a meno che l'organismo non adotti le necessarie azioni correttive entro un periodo di prova stabilito dalla medesima autorità di accreditamento in base alla gravità del problema. L'autorità di accreditamento notifica immediatamente alla Commissione il periodo di prova stabilito per un organismo accreditato ed eventuali decisioni di revoca.

 

Poteri e responsabilità della Commissione

 La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

A questo funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono:

-     svolgere, dandone adeguato preavviso, controlli di audit o verifiche in loco dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi.

-     accedere a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di gestione e controllo

 

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di:

·         adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

·         esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC o al funzionamento del sistema di gestione e controllo

 

Gestione finanziaria

La proposta di regolamento in esame stabilisce, per esigenze di semplificazione, un nuovo sistema di liquidazione annuale dei conti da parte della Commissione, basato sulla presentazione di bilanci annuali certificati e di una dichiarazione di affidabilità di gestione da parte dello Stato interessato.

Le nuove regole mirano, in particolare, a fissare l'obbligo di chiusura annuale delle spese o degli interventi completati nell'ambito della procedura annuale di liquidazione dei conti, in modo da ridurre gli oneri a carico dei singoli beneficiari derivanti da un lungo periodo di conservazione dei documenti e i rischi associati alla perdita della pista di controllo. La Commissione segnala infatti che una delle complessità associate al sistema di gestione finanziaria nel periodo di programmazione 2007-2013 è la disposizione generale che impone di conservare tutti i documenti giustificativi relativi ai singoli interventi per i tre anni successivi alla chiusura del programma.

 

Liquidazione annuale dei conti

La procedura è così articolata:

- entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione:

a) i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti;

b) una dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

c) una relazione di sintesi di tutte le attività di audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste;

d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato sulla dichiarazione di affidabilità di gestione;

- entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione decide, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, in merito alla liquidazione dei conti dei competenti organismi accreditati. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive

 

Norme comuni sui pagamenti

La proposta conferma, inoltre, che i pagamenti relativi al sostegno dei fondi avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del saldo finale.

Le regole specifiche per la quantificazione e la liquidazione dei pagamenti sono stabilite dalla disciplina relativa a ciascun fondo (cfr. infra).

il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non vede superare, in ogni caso, il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo dei Fondi per ciascun asse prioritario, secondo quanto fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

 

Rettifiche finanziarie

La proposta di regolamento conferma la facoltà della Commissione di procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha o potrebbe aver influenzato la selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei Fondi del QSC;

b) esiste il rischio che la violazione abbia o possa avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione.

Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

 

Disimpegno

La proposta di regolamento ribadisce il principio, già applicate nel periodo di programmazione in corso, per cui tutti i programmi sono sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati.

Le norme specifiche di ciascun Fondo disciplinano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun Fondo del QSC (per i fondi della politica di coesione v. infra).

 

Procedura

La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno.

Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio di ogni anno, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo dell’eventuale disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

Lo Stato interessato dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

Ove la Commissione non modifiche le proprie decisioni in merito al disimpegno, entro il 30 giugno lo Stato presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica di sua iniziativa il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi del QSC per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale riduzione tra le singole priorità.

La Commissione modifica conseguentemente la decisione che approva il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.


 

La nuova disciplina dei fondi della politica di coesione (FESR, FSE e Fondo di coesione)

La nuova disciplina dei tre fondi della politica di coesione risulta dalla combinazione delle regole comuni relative a tutti i fondi strutturali illustrate nel capitolo precedente, nonché della disciplina comune per i tre fondi dettata dal regolamento generale e delle regole dettagliate specifiche per ciascun fondo e obiettivo stabilite dalle apposite proposte di regolamento.

 

Obiettivi e quadro finanziario

La proposta di regolamento stabilisce che i tre fondi della politica di coesione perseguano due soli obiettivi: "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni (con il sostegno di tutti Fondi) e "Cooperazione territoriale europea" (con il sostegno del FESR).

Per l’indicazione degli obiettivi nel periodo di programmazione vigente si rinvia al capitolo successivo del presente dossier.

Copertura geografica

Come preannunciato dalle proposte relative al QFP 2014-2020,  le risorse per l’obiettivo per l’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” (pari a 324 miliardi di euro, il 96,52% delle risorse globali per la politica di coesione) sarebbero ripartite tra il Fondo di coesione e tre principali tipologie di regioni.

·         Regioni meno sviluppate: questa categoria comprenderebbe le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27 (per l’Italia  Campania, Calabria, Sicilia e Puglia);

·         Regioni in transizione: tale categoria sostituirebbe l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in, comprendendo tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media dell'UE a 27 (per l’Italia Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna).

Secondo i dati forniti dal Ministro pro tempore per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Fitto, nel corso dell’audizione presso le Commissioni bilancio e politiche UE, il 7 settembre 2011, rientrerebbero nel nuovo obiettivo 51 regioni, con circa 72 milioni di abitanti, di cui circa 17 milioni in Francia, 15 in Germania, 14 in Spagna, 9 nel Regno Unito e poco meno di 4 in Italia.

 

·         Regioni più sviluppate: regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell'UE-27 (per l’Italia le regioni del centro-nord non incluse nelle due categorie precedenti);

 

L'elenco delle regioni che rientrano in ciascuna delle tre categorie sarebbe stabilito, dopo l'entrata in vigore del regolamento in esame, con una decisione della Commissione (adottata mediante atto di esecuzione), in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati UE per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.

 

Il Fondo di coesione continuerebbe a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

 

Ripartizione delle risorse

La proposta di regolamento conferma la ripartizione delle risorse complessive disponibili per la politica di coesione prospettata nel QFP 2014-2020 sarebbero così ripartite tra le tre categorie di regioni, il Fondo di coesione (nonché l’obiettivo Cooperazione territoriale):

 

Obiettivi e fondi

2014-2020

2007-2013

Convergenza

162,6 miliardi (50,1%)

199.3 miliardi

Regioni in transizione

38,9 miliardi (12%)

25.3 miliardi

Competitività

53,1 miliardi (16,3%)

43,6 miliardi

Cooperazione territoriale

11,7 miliardi

8,7 miliardi

Fondo di coesione

68,7 miliardi (21,1%)

69,5 miliardi

Regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione

0,92 miliardi

0,29%

Totale

326,02 miliardi

348,41 miliardi

 

La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro sarà adottata dalla Commissione con una propria decisione (avente natura di atto di esecuzione) sulla base dei seguenti criteri:

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di  disoccupazione;

b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccu-pazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

c) per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

 

 

 

Al riguardo, si evidenzia l’opportunità di acquisire dal Governo più puntuali elementi di informazione e di valutazione circa le conseguenze finanziarie per l’Italia delle proposte della Commissione, in assenza di precisi criteri di ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri.

 

Le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 (regioni ad effetto statistico) riceverebbero in ogni caso (nell’ambito dell’obiettivo regioni in transizione) i due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

 

In ciascuno Stato almeno il 25% delle risorse per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate saranno assegnate al FSE.

 

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sarebbero trasferibili tra le tre categorie di regioni. La Commissione potrebbe tuttavia accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

 

Addizionalità

La proposta di regolamento in esame ribadisce il principio di addizionalità in base al quale per il sostegno dei Fondi destinato all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro che, pertanto, nel periodo 2014-2020, devono rimanere ad un livello almeno pari a quello di riferimento medio annuo stabilito nel contratto di partenariato.

Tale livello di riferimento è stabilito sulla base di una verifica ex ante da parte della Commissione delle informazioni fornite nel contratto di partenariato, tenendo conto del livello medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel periodo 2007-2013.

La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato interessato nel corso del periodo 2007-2013, nonché delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 2007-2013.

La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello delle spese strutturali è effettuata negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 70% della popolazione, a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del 15% e meno del 70% della popolazione (tra cui l’Italia), la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale.

La verifica è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica intermedia) e nel 2022 (verifica ex post). Qualora, nell'ambito della verifica ex post, si accerti che uno Stato non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria, sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore dello Stato in questione.

A tale scopo la Commissione valuta se la situazione economica dello Stato interessato sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento.

 

Cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei Fondi per ciascun asse prioritario sono fissati dalla decisione della Commissione che adotta un programma operativo. Il tasso – che si applica secondo quando stabilito dalla Commissione alla spesa totale ammissibile o alla sola spesa pubblica ammissibile - non può superare:

a) l'85% per il fondo di coesione;

b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri in cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1º gennaio 2014;

d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) (tra cui Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE- 27;

e) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d) (tra cui le quattro regioni italiane che rientrerebbero in tale categoria);

f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d) (tra cui le restanti regioni italiane).

 

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%.

La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

 

Modulazione del tasso di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei Fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto dei seguenti elementi:

1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia 2020, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";

3) tasso di mobilitazione di risorse private;

4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a) Stati insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica.

 

Soglia di assorbimento (“Capping”)

Tenuto conto che molti Stati membri hanno difficoltà ad assorbire finanziamenti europei di notevole entità nell'arco di un periodo di tempo limitato. la Commissione propone di fissare la soglia massima di stanziamenti per la coesione di cui un singolo Stato può beneficiare al 2,5% del rispettivo PIL.

Nel QFP 2007-2013 la percentuale effettiva di assorbimento si colloca tra un massimo dell’1,8% (Ungheria) e un minimo dello 0,2% (Cipro); il dato relativo all’Italia oscilla tra lo 0,5 e lo 0,6%.

Al riguardo potrebbe risultare utile acquisire le valutazioni del Governo in merito all’impatto che la modulazione della soglia, riducendo l’assorbimento degli stanziamenti di cui alcuni Paesi potrebbero teoricamente beneficiare, produrrebbe in termini di maggiore disponibilità di risorse per l’Italia.

 

Autorità di gestione e controllo

Per ciascun programma operativo (o per gruppi di programmi operativi), lo Stato membro designa tra le autorità pubbliche o gli organismi pubblici nazionali, regionali o locali:

·         una autorità di gestione (già prevista nella disciplina vigente), che, tra le altre cose:

-   assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori e fornisce i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione ed istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

-   elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati degli interventi, garantendo che essi rientrino nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e in una categoria di intervento individuata nell'asse o negli assi prioritari del programma operativo;

-   accerta, prima dell'approvazione dell'intervento, che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per  l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

-   garantisce che un richiedente non riceva il sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione;

-   verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;

-   garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;

-   istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

-   prepara la dichiarazione di affidabilità sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, sulla legalità e regolarità delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate.

·         una autorità di certificazione (tale funzione, introdotta ex nova dalla proposta in esame, può tuttavia essere esercitata anche dall’autorità di gestione), incaricata di elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento, preparare i bilanci annuali e certificarne la completezza, esattezza e veridicità;

·         un’autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, che garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, utilizzando un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

In particolare, l'autorità di audit prepara:

- un parere di audit sui bilanci annuali per il periodo contabile precedente, concernente la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il funzionamento del sistema di gestione e controllo e la legalità e regolarità delle transazioni sottostanti;

- un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte nel corso del precedente periodo contabile.

 

Programmazione

Nell’ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" il contratto di partenariato sarebbe attuato mediante programmi operativi elaborati dagli Stati membri (secondo un modello che sarà adottato dalla Commissione) e approvati con decisione della Commissione europea (mediante atti di esecuzione).

Ciascun programma operativo sarebbe costituito da assi prioritari, ciascuno dei quali riguarderebbe, di norma, un solo Fondo per una categoria di regioni e comprenderebbe, di norma, una o più priorità di investimento relative ad un obiettivo tematico.

Per il FSE, un asse prioritario potrebbe associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.

Un programma operativo dovrebbe stabilire, in particolare:

a) una strategia per il contributo del programma operativo alla strategia 2020:

b) per ciascun asse prioritario:

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) gli indicatori di realizzazione e di risultato comuni e specifici con, se del caso, un valore di riferimento e un valore obiettivo quantificato;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere, compresa l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e, se del caso, dei tipi di beneficiari e il previsto impiego di strumenti finanziari;

c) il contributo all'approccio integrato allo sviluppo territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi:

i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento europei e nazionali e con la BEI;

ii) se del caso, un approccio integrato e pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari;

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

iv) l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

v) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

e) le modalità per garantire l'esecuzione efficace dei Fondi, tra cui:

i) un quadro di riferimento dei risultati;

ii) per ogni condizionalità ex ante non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

iii) le azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo;

f) le modalità per garantire l'esecuzione efficiente dei Fondi;

g) un piano di finanziamento contenente due tabelle:

i) una tabella che specifica, per ciascun anno, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

h) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

i) l'identificazione dell'organismo di accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

ii) l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti.

 

Grandi progetti

Il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere, nell'ambito di uno o più programmi operativi, un "grande progetto", vale a dire un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 milioni di euro. Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione, non appena completati i lavori preparatori, presenta alla Commissione le informazioni seguenti:

a) informazioni sull'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e sulle sue funzioni;

b) informazioni sull'investimento e sua descrizione e ubicazione;

c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;

d) informazioni sugli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della qualità;

e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

g) la compatibilità con gli altri assi prioritari del programma o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari;

h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

 

La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni presentate dalle Stato interessato, al fine di stabilire se il sostegno dei Fondi sia giustificato.

Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che approva un grande progetto, riportando l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario, gli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati.

 La decisione di approvazione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera entro due anni dalla data della decisione.

Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro.

Piani d'azione comune

La proposta di regolamento introduce la possibilità per lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato di presentare, al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente, una proposta di Piano d'azione comune, comprendente un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità di un organismo di diritto pubblico beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi.

La Commissione motiva l’introduzione di questo nuovo strumento di attuazione dei fondi rilevando che i piani comuni offrono un sistema di gestione e di controllo semplificato e orientato ai risultati di più progetti.

 

Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022 e non può costituire un grande progetto.

Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 euro o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore.

Il piano d'azione comune – predisposto secondo un modello che sarà definito dalla Commissione - contiene:

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che giustificano il piano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche e dell’occupazione;

2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;

3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;

4) informazioni sulla copertura geografica e sui gruppi bersaglio del piano d'azione comune;

5) il periodo di esecuzione previsto per il piano d'azione comune;

6) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;

7) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;

8) le disposizioni di esecuzione e finanziarie:

 

La Commissione valuta la proposta di piano d'azione comune sulla base delle informazioni fornite dallo Stato interessato; se, entro tre mesi dalla presentazione della proposta ritiene che essa non soddisfi i criteri di valutazione, trasmette osservazioni allo Stato interessato che fornisce a sua volta alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano.

Se le eventuali osservazioni sono state adeguatamente recepite, la Commissione adotta una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro sei mesi dalla sua presentazione, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

 

Le realizzazioni e i risultati del piano danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune e prima della fine del periodo di attuazione stabilito.

 

Sviluppo territoriale

Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, la proposta prevede che l'azione venga eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (ITI).

Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI.

 

Gestione finanziaria

Pagamenti

Pagamento del prefinanziamento iniziale

Il prefinanziamento iniziale è inteso ad assicurare che lo Stato membro, all'avvio di un programma, abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma stesso.

Il prefinanziamento è versato a seguito della decisione che approva il programma ed è corrisposto in rate rispetto all'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nella misura del 2% nel 2014, dell’1% nel 2015 e nel 2016 e al 2,5% negli anni dal 2017 al 2022.

Essendo il prefinanziamento utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma esso deve essere messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

 

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo annuale e finale

In base alla proposta di regolamento in esame, la Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascun asse prioritario nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per l'asse prioritario che figurano nella domanda di pagamento.

L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione della domanda.

 

 

Pagamento del saldo finale

Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

A questo scopo, entro il 30 settembre 2023, gli Stati membri presentano una domanda di pagamento del saldo finale, il rapporto finale di esecuzione del programma operativo e gli altri documenti contabili richiesti dalla proposta di regolamento in esame.

Sospensione dei pagamenti

La proposta prevede che la Commissione possa sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

·         il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

·         le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

·         sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

·         lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;

·         da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati (v. infra);

·         sussista una carenza legata al mancato rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica.

Disimpegno

Con riferimento ai fondi della politica di coesione, si prevede il mantenimento dell’attuale regime (c.d. regola N+2): la Commissione proceda al disimpegno della parte dell'importo non utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata trasmessa una domanda di pagamento.


La disciplina dei singoli fondi della politica di coesione

Fondo europeo di sviluppo regionale

Con riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) la Commissione europea ha presentato, come già accennato in premessa, due diverse proposte:

·         una proposta di regolamento relativo a disposizioni specifiche concernenti il FESR e l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (COM(2011)614);

·         una proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)611);

Ambito di applicazione del FESR

In base alla prima delle due proposte sopra richiamate, i contributi del FESR possono essere destinati a:

·         investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);

·         investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

·         investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative;

·         l'assistenza tecnica.

Il FESR, invece, non può contribuire a:

·         la disattivazione delle centrali nucleari;

·         la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

·         la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

·         le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La proposta di regolamento stabilisce inoltre  le priorità d'investimento per ogni obiettivo tematico:

·         rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

·         migliorare l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione, estendendo la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità;

·         accrescere la competitività delle PMI, promuovendone l’internazionalizzazione favorendo il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio:

·         promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI, nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;

·         promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

·         contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti e della gestione dell’acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'UE in materia ambientale;

·         proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale;

·         proteggere la biodiversità ed i suoli;

·         migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

·         promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

·         promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori mediante il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese, nonché investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego;

·         promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà mediante investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale, il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite e il sostegno a imprese sociali;

·         investire nell'istruzione, nella qualificazione professionale e nella formazione permanente;

·         potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR.

 

Le regioni in transizione e le regioni più sviluppate dovranno destinare la maggior parte della loro dotazione (eccetto per il FSE) all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla competitività delle PMI e all'innovazione.

Le regioni meno sviluppate potranno utilizzare la loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che riflettano la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo.

In particolare, la proposta stabilisce che:

·         almeno l'80% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni più sviluppate e in transizione, di cui il 20% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Dato il persistere di necessità di ristrutturazioni nelle regioni gradualmente escluse dall'obiettivo "Convergenza", l'importo minimo sarà ridotto al 60%;

·         almeno il 50% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni meno sviluppate;

·         sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile, destinando a tale scopo almeno il 5% delle risorse.

Sviluppo urbano sostenibile

Le proposte in esame attribuiscono alla Comissione europea il compito di definire una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze.

Tale piattaforma comprenderebbe un elenco di massimo 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro, selezionate in base ai seguenti criteri:

·         la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;

·         l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.

Cooperazione territoriale europea

Ambito di applicazione

In base alla proposta di regolamento per il sostegno del FESR all’obiettivo di, nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il fondo dovrebbe sostenere:

·         la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un Paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;

·         la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge autorità nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori, contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione.

Le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sarebbero quelle del livello NUTS 3 (assimilabili alle province italiane); la Commissione adotterebbe, tramite atti di esecuzione, l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione.

I programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o Paesi terzi:

·         Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche; e

·         le isole Far Oer e la Groenlandia.

Entità delle risorse

Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammonterebbero a 11,7 miliardi di euro e sarebbero ripartite come segue:

·         73,24% (pari a 8,5 miliardi euro) per la cooperazione transfrontaliera;

·         20,78% (pari a 2,4 miliardi di euro) per la cooperazione transnazionale;

·         5,98% (pari a 700 milioni di euro) per la cooperazione interregionale.

Priorità di investimento

La proposta di regolamento in esame fissa le seguenti priorità di investimento:

a)      per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

·         l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri;

·         la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale;

·         lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti;

·         la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa;

b)      per la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

 

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), istituito con il regolamento (CE) n. 1082/2006, è volto ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Contrariamente alle precedenti strutture preposte alla gestione di questo tipo di cooperazione sino al 2007, il GECT dispone di personalità e capacità giuridica e può pertanto acquistare e vendere beni o impiegare personale.

Al GECT possono partecipare Stati membri, autorità regionali o locali, associazioni e qualsiasi altro organismo di diritto pubblico.

La convenzione costitutiva di un GECT ne specifica in particolare la denominazione e la sede sociale, l’elenco dei membri, l’estensione del territorio interessato, l’obiettivo specifico, la missione, la durata.

In Italia, I GECT che vedono coinvolti le amministrazioni regionali italiane e si avvarranno (o intendono avvalersi) del GECT sono: Euroregione Alpi-Mediterraneo[4], Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino[5], Arcimed[6], Alpe Adria[7].

La proposta di regolamento in esame mira a consentire l'adeguamento alla terminologia utilizzata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, dall'altro lato, a colmare le lacune del quadro giuridico vigente, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

·         i membri: si propone che un GECT possa essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più Paesi terzi o territori d'oltremare allorché tali Stati membri e Paesi terzi o territori d'oltremare portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione;

·         il contenuto della convenzione e dello statuto di un GECT: in particolare, la convenzione dovrebbe precisare lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile alle sue attività, intendendo nel primo caso il diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività;

·          il processo di approvazione da parte delle autorità nazionali, il diritto applicabile per il personale e per gli appalti.

Fondo sociale europeo

Obiettivi tematici

La proposta di regolamento relativa all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di articolare l'FSE intorno a quattro "obiettivi tematici", ciascuno articolato in priorità di investimento:

1) promuovere l'occupazione e la mobilità professionale attraverso:

i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;

iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii) la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale.

 

2) investire nell'insegnamento, nelle competenze e nella formazione permanente;

i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.

 

3) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;

i) inclusione attiva;

ii) integrazione delle comunità emarginate quali i rom;

iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iv) miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v) promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;

vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.

 

4) rafforzare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.

i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance;

ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

 

Attraverso le priorità di investimento sopra indicate l'FSE dovrebbe contribuire ad altri obiettivi tematici del QSC: sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici e più efficace a livello energetico; maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; incremento della competitività delle piccole e medie imprese.

 

Coerenza e concentrazione tematica

La proposta di regolamento in esame stabilisce una serie di criteri per la concentrazione delle risorse del FSE su alcuni degli obiettivi sopra richiamati. In particolare:

-         in ciascuno Stato membro, almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà";

-         per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano l'80% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento sopra enunciate;

-          per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 70% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate;

-         per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate.

Ammissibilità delle spese

In deroga alle regole generale, l'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Fondo di coesione

Come già accennato, gli stanziamenti del Fondo di coesione sono destianti unicamente gli Stati membri con un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della media UE-27, per la realizzazione di progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee.

In particolare, a norma dell’art. 2 della relativa proposta di regolamento, il Fondo di coesione può sostenere:

·         gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;

·         le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE;

·         l'assistenza tecnica.

Viceversa, il Fondo di coesione non può finanziare:

·         la disattivazione delle centrali nucleari;

·         la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE[8];

·         gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

In conformità con gli obiettivi tematici previsti dalla proposta di regolamento recante regole comuni per i fondi strutturali (vedi supra), il Fondo di coesione dovrebbe perseguire le seguenti priorità d'investimento:

·         favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

-         promuovendo la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

-      promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole e medie imprese e nelle infrastrutture pubbliche;

-      sviluppando sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

-      sviluppando strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;

·         promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi stesse;

·         proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

-      contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti e dell’acqua, per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

-      proteggendo e ripristinando la biodiversità;

-      migliorando l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

·         promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

-      favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti;

-      sviluppando sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana sostenibile;

-      sviluppando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili.

Anche nel caso del Fondo di coesione, la Commissione propone l’adozione di indicatori di risultato (elencati in allegato alla proposta), allo scopo di valutare l’efficacia degli programmi e degli interventi finanziati.


 

Stato e prospettive del negoziato

Il negoziato sulle proposte legislative relative alla politica di coesione e alla disciplina generale dei fondi strutturali è strettamente connesso a quello sull’articolazione e sulla distribuzione degli stanziamenti nell’ambito del QFP 2014-2020.

Le specifiche previsioni in merito alle priorità, alla programmazione e alla gestione, alle condizionalità applicabili ai fondi strutturali, per un verso, discendono dall’approccio complessivo sotteso al nuovo QFP e, per altro verso, hanno infatti una diretta incidenza sulla ripartizione delle risorse tra gli Stati membri e, conseguentemente, sui rispettivi saldi netti.

Il negoziato sul QFP e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013 è stato formalmente avviato il 4 luglio 2011, con la riunione del gruppo “Amici della Presidenza”, incaricato di condurre il lavoro istruttorio per il Comitato dei Rappresentanti permanenti (COREPER), che a sua volta prepara i lavori del Consiglio.

La competenza in materia è attribuita in via orizzontale al Consiglio Affari generali, ad eccezione della risorse proprie, per il quale sarà competente il Consiglio ECOFIN. Le altre formazioni del Consiglio saranno chiamate ad occuparsi degli aspetti specifici per i rispettivi ambiti di competenza, anche sulla base delle proposte settoriali che la Commissione europea dovrebbe presentare in autunno per tutte le politiche.

Il negoziato all’interno del Consiglio sarà condotto in tre fasi: una fase di chiarificazione e definizione delle posizioni dei singoli Stati membri; una fase di negoziato vero e proprio per ridurre le eventuali differenze di posizione dei singoli Stati membri ed una fase finale volta a preparare la conclusione del negoziato e l’accordo.

La Presidenza polacca di turno dell’UE ha presentato un primo rapporto sui lavori svolti al Consiglio affari generali del 5 dicembre 2011, con l’obiettivo di una prima delimitazione delle questioni, in vista del negoziato sostanziale che si dovrebbe sviluppare sotto la successiva Presidenze di turno dell’UE danese (I Semestre 2012) per concludersi auspicabilmente entro la Presidenza cipriota (II semestre 2012).

 

Di seguito si riportano lo stato e le prospettive del negoziato attinenti ai principali nodi problematici aventi rilievo per i fondi strutturali.

 

Esame in seno al Consiglio

La proposta di regolamento, unitamente alle altre proposte legislative che costituiscono il pacchetto di riforma dei fondi strutturali è stata oggetto di esame da parti di gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE, nonché da parte di un Consiglio informale dei ministri delle politiche regionali che si è svolto il 24-25 novembre 2011 a Poznan.

Secondo fonti di stampa, nel corso di tale riunione sarebbe stato espresso un consenso pressoché un’unanime sulla necessità di introdurre una cornice di regole comuni che disciplinino tutti i fondi strutturali, nonché sull’opportunità di un sistema basato su condizionalità ex ante. Diverse delegazioni, tuttavia, avrebbero espresso riserve circa l’eccessiva specificità di alcuni indicatori che, unitamente al principio della concentrazione strategica, limiterebbe la flessibilità di cui gli Stati membri dovrebbero usufruire nella determinazione degli obiettivi da conseguire, nonché sulla condizionalità macroeconomica che alcuni Paesi avrebbero dichiarato di poter sostenere solo se applicata a tutte le politiche dell’UE, e non solo a quella di coesione. I Paesi baltici e l’Ungheria, da parte loro, avrebbero manifestato ferma contrarietà rispetto alla proposta di fissare il tasso massimo di stanziamenti (cd. capping) destinati ad un singolo Stato membro al 2,5% del rispettivo RNL (che penalizzerebbe gli Stati di minore dimensione).

Secondo fonti informali, nel corso di riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio che si scolte nelle scorse settimane, l’opportunità di introdurre la condizionalità macroeconomica sarebbe stata sostenuta dai rappresentanti di Germania e Francia, appoggiati dai delegati di Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Estonia e Austria; tutti gli altri Stati membri avrebbero invece espresso contrarietà, rifacendosi a considerazioni di equità (la previsione di misure di sospensione/cancellazione collegate ai fondi strutturali comporterebbe che solo i Paesi membri beneficiari di questi fondi possano essere sanzionati) ed efficacia (dato che metterebbe in discussione la certezza giuridica di investimenti basati su programmi pluriennali). Sulle riserve di efficienza sarebbero emerse valutazioni critiche da parte di Paesi Bassi, Lituania, Lettonia, Ungheria, Spagna, Repubblica ceca, Francia, Portogallo e Austria.

Sulla categoria di regioni in transizione, gli Stati dell’Europa orientale si sarebbero espressi, complessivamente, in termini negativi (considerando che la creazione di tale categoria sarebbe finanziata con fondi che altrimenti verrebbero assegnati all’Obiettivo convergenza). Risulterebbero invece favorevoli Belgio, Austria, Malta e Cipro. La Francia avrebbe espresso apertura, a condizione di garantire parità di trattamento per regioni con livello di sviluppo simile.

I rappresentanti italiani, in sede di gruppo di lavoro, avrebbero espresso sostegno alle condizionalità ex ante, ma non alla condizionalità macroeconomica, per le ragioni di equità sopra esposte (riguarderebbe solo i Paesi membri beneficiari della politica di coesione) e per motivi di logica economica (non avrebbe senso sanzionare i Paesi in difficoltà con una sospensione degli investimenti). Avrebbero inoltre ribadito il sostegno – condiviso dagli altri Paesi contribuenti netti del bilancio dell’UE – alla fissazione di un tetto massimo agli stanziamenti, nonché al mantenimento dei tassi dicofinanziamento ai livelli dell’attuale programmazione. Avrebbero infine sottolineato il sostegno all’ammissibilità di tutte le regioni, la richiesta di una conferma dei criteri per l’allocazione delle risorse alle regioni più povere, e riserve sulla nuova categoria di regioni in transizione.

La posizione dell’Italia

Il Governo ha presentato il 2 maggio 2011 un documento che illustrava la posizione italiana in vista del negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale, poi avviato dalle proposte presentate il 29 giugno dalla Commissione europea.

Il documento è stato elaborato da un tavolo di coordinamento istituito presso il Ministero degli Affari esteri per il raccordo con le amministrazioni maggiormente implicate nel negoziato: Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, Ministero dell‘Economia - Ragioneria Generale, e principali Ministeri di spesa (Politiche agricole e Rapporti con le Regioni -Dipartimento Politiche di Sviluppo. Il tavolo di coordinamento è assistito da un Gruppo di lavoro sui saldi netti con il compito di formulare proiezioni e proposte tecniche per affrontare il problema dei saldi negativi dell’Italia.

Ulteriori e più aggiornate indicazioni sulla posizione negoziale dell’Italia sono state fornite dai rappresentanti pro tempore del Governo auditi presso le Commissioni bilancio e politiche UE nell’ambito dell’esame delle proposte relative al nuovo quadro finanziario e alle risorse proprie (in particolare, i Ministri Frattini, il 28 luglio 2011, Fitto, il 7 settembre 2011 e Romano il 22 settembre 2011) e saranno richiamate di volta in volta nella presente scheda.

 

Il documento di posizione del Governo riservava particolare attenzione alla politica di coesione,[9] indicando quali priorità negoziali:

·         la conferma dell’attuale architettura della politica di coesione, con i tre obiettivi (Convergenza, Competitività Regionale, Cooperazione Territoriale) e con gli attuali criteri per l’ammissibilità delle regioni all’obiettivo convergenza e per l’allocazione delle risorse agli Stati membri. L’Italia si oppone, pertanto, alla creazione dell’obiettivo “regioni in transizione”.

Al riguardo il Ministro pro tempore per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Fitto, nel corso della richiamata audizione presso le Commissioni bilancio e politiche UE della Camera, ha ribadito la forte perplessità del Governo rispetto al nuovo obiettivo, sottolineando che il vantaggio potenziale per le quattro regioni italiane che ne beneficerebbero potrebbe essere “abbondantemente vanificato dall’onore complessivo che l’Italia dovrebbe sostenere come Paese contributore netto” al bilancio dell’UE;

·         il sostegno alla proposta della Commissione di adottare un Quadro Strategico Comune che assicuri coerenza all’intervento ditutti i fondi a finalità strutturale e del Contratto di sviluppo e investimento;

•     il sostegno all’introduzione di strumenti di premialità, ritenendo tuttavia che il livello appropriato per la loro definizione e attuazione sia quello nazionale.

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Fitto, nel corso della richiamata audizione presso le Commissioni bilancio e politiche UE, ha ribadito la contrarietà dell’Italia alla costituzione di una riserva di premialità a livello europeo, tenuto conto della difficoltà di definire “criteri e indicatori di riferimento che siano validi in modo uguale per tutti gli stati membri”.

·         la contrarietà all’introduzione di condizionalità a valere sui fondi strutturali quale misura nei confronti dei Paesi che non rispettino il Patto di stabilità e crescita. Anche a questo riguardo, il Ministro Fitto ha ribadito in audizione che l’Italia considera tale tipologia di condizionalità estranee alle finalità proprie della politica di coesione.

 

Il Ministro Fitto ha ribadito, più in generale, che l’Italia considera quale priorità negoziale, ai fini del miglioramento del proprio saldo netto negativo, definire un assetto della politica di coesione in cui l’Italia resti uno dei principali beneficiari anche nel prossimo periodo di negoziazione.

 

Posizione del Parlamento europeo

Il 5 luglio 2011 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza (506 voti a favore, 48 contrari e 101 astensioni) una risoluzione sul futuro della politica di coesione nella quale:

·         chiede un ulteriore rafforzamento del principio di partenariato e della titolarità degli attori coinvolti, così da assicurare, tra l'altro, una pianificazione e un'esecuzione più orientate ai risultati;

·         è dell'avviso che il PIL debba continuare a essere il criterio principale ai fini della definizione delle regioni ammissibili al massimo sostegno (con un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell'UE) ed eventualmente degli Stati di coesione (con un RNL pro capite inferiore al 90% della media dell'UE); ritiene opportuno attribuire agli organi nazionali competenti un margine per utilizzare indicatori supplementari, da concordare nei contratti di partenariato per lo sviluppo e gli investimenti;

·         chiede una limitazione dei periodi di ammissibilità per quelle regioni che non si sono dimostrate in grado di conseguire alcun miglioramento rilevante della loro situazione economica, sociale ed ecologica, anche dopo parecchi periodi di programmazione e nonostante abbiano ottenuto le sovvenzioni massime;

·         invita la Commissione a presentare una proposta intesa a garantire la concessione di un'assistenza transitoria modulabile alle regioni con un PIL pro capite tra 75% e 90% della media UE, sotto forma di categoria intermedia, che sostituisca l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in;

·         rifiuta risolutamente tutte le proposte di nazionalizzazione o settorializzazione della politica di coesione;

·         accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a rendere la politica di coesione più orientata ai risultati grazie alla fissazione ex ante di obiettivi e indicatori adeguati, chiaramente definiti e misurabili, nonché concordati con le regioni e/o gli Stati membri;

·         è dell'avviso che il periodo di programmazione con durata di sette anni nell'ambito della politica di coesione debba essere mantenuto almeno fino alla fine del prossimo periodo di pianificazione (2020);

·         chiede la semplificazione del sistema di controllo, la riduzione dei livelli di ispezione nonché un chiarimento delle responsabilità fra Commissione e Stati membri;

Il 27 settembre il Parlamento europeo ha altresì approvato una risoluzione su “l'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE”, nella quale:

·        ribadisce l’esigenza di semplificare e rendere flessibili le norme e le procedure a livello nazionale e dell’UE, al fine di facilitare l’accesso ai finanziamenti dell’UE da parte dei gestori dei progetti e di favorirne la buona gestione da parte dei servizi amministrativi senza creare gravi difficoltà ai beneficiari;

·        invita la Commissione a rivedere il livello di cofinanziamento, per riflettere meglio il livello di sviluppo, il valore aggiunto UE, i tipi di azione, i beneficiari, le loro capacità di assorbimento e opportunità di sviluppo; chiede, a tal fine, che sia destinato un bilancio europeo sufficiente alla politica di coesione, in un momento in cui i contributi nazionali e locali sono frenati da politiche nazionali di austerità finanziaria;

·        suggerisce che gli Stati membri e le regioni dispongano di sufficiente flessibilità per selezionare un certo numero di loro priorità e definire pacchetti di politiche appropriati;

·        invita gli Stati membri, sostenuti dalla Commissione e in coordinamento con le autorità locali e regionali, a vegliare a una migliore gestione delle risorse umane compiendo ulteriori sforzi per attirare e trattenere personale qualificato per la gestione dei fondi dell'UE, promuovendo una formazione di elevata qualità e evitando sostituzioni di personale, salvo se strettamente necessario e al solo scopo di migliorarne l’efficienza e quindi la capacità di assorbimento;

·         ritiene che, grazie alla loro maggiore flessibilità, "partenariati pubblico-privato" a livello regionale e locale contribuiranno ad aumentare la capacità di assorbimento e a superare le difficoltà legate al cofinanziamento; raccomanda agli Stati membri di chiarire e semplificare la loro legislazione nazionale al fine di agevolare tali partenariati; sottolinea che è imperativo garantire il controllo democratico dei partenariati pubblico-privato.

Attività della Camera dei deputati

Il 6 settembre 2011 la Camera dei deputati, a seguito dell’esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e del Programma del trio di Presidenze polacca, danese e cipriota, ha approvato una risoluzione (6-00091) con la quale, con riferimento al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 impegna il Governo, tra le altre cose, a:

·   adoperarsi, in attesa delle definizioni di puntuali indirizzi da parte delle Camere, affinché, nell'ambito del negoziato avviato con la presentazione da parte della Commissione delle proposte relative al quadro finanziario e alle risorse proprie dell'Unione europea 2014-2020, presentate lo scorso 29 giugno, siano tenuti in adeguata considerazione i seguenti principi:

-         miglioramento del saldo netto dell'Italia, riducendo il rilevante divario attualmente esistente tra i finanziamenti versati dal nostro Paese e i fondi da esso ricevuti, anche attraverso l'eliminazione delle correzioni di bilancio riconosciute nell'attuale quadro finanziario ad alcuni Stati membri;

-          garanzia di un volume del bilancio che consenta di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati a livello europeo, con particolare riferimento a quelli definiti nell'ambito della strategia Europa 2020, nel rispetto delle compatibilità finanziarie imposte dall'attuale situazione di crisi, che impone agli Stati il rispetto di stringenti vincoli di bilancio;

-          rafforzamento del coordinamento e della armonizzazione dei bilanci nazionali e del bilancio dell'Unione europea, al fine di assicurare una più corretta valutazione e un migliore utilizzo delle risorse disponibili e di garantire il maggiore coordinamento tra le politiche dell'Unione europea e le misure adottate a livello nazionale e regionale;

-          mantenimento di un livello adeguato di risorse per la politica di coesione, concentrandone gli interventi su un numero limitato di obiettivi ad alto valore aggiunto, e migliorando e semplificando le procedure di programmazione, gestione e controllo e assicurando che gli stanziamenti destinati alle regioni italiane nell'ambito della politica di coesione non siano inferiori a quelli previsti nell'attuale quadro finanziario. A tale scopo, appare necessario che il Governo ribadisca la propria ferma contrarietà all'introduzione dell'obiettivo «regioni in transizione» e sostenga il mantenimento delle regole vigenti di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse, che assicurano la concentrazione delle risorse sulle regioni più arretrate;

-          conferma delle riserve espresse dal Governo in ordine all'introduzione di una riserva di premialità a livello europeo che potrebbe mettere a carico della politica di coesione traguardi non sostenibili;

-          a valutare con attenzione, in coerenza con le risoluzioni approvate in materia dal Parlamento europeo, le proposte della Commissione volte ad introdurre, quale nuova risorsa propria dell'Unione, una tassa sulle transazioni finanziarie, assicurando che analoghe iniziative siano assunte anche a livello internazionale anche al fine di scongiurare il rischio di determinare lo spostamento delle attività finanziarie verso altre nazioni;

-          ad informare tempestivamente le Camere dei principali sviluppi del negoziato e a trasmettere dati e simulazioni adeguate sull'impatto sul saldo netto dell'Italia delle diverse opzioni relative al prossimo quadro finanziario e al sistema di risorse proprie;

·   con riguardo alla politica di coesione:

-          ad individuare le risorse necessarie per compensare l'esclusione dei cofinanziamenti nazionali, relativi ai programmi dei fondi strutturali europei, dal computo del saldo finanziario in sede di applicazione delle regole del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2011-2013, anche per consentire la realizzazione di spese in favore degli investimenti;

-          a sostenere in sede europea la semplificazione delle procedure relative all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi strutturali la cui complessità costituisce un freno al loro tempestivo impiego;

-          a sostenere, in considerazione della difficile congiuntura economica, le proposte concernenti l'innalzamento della quota di cofinanziamento europeo previsto per tutti gli obiettivi dei fondi strutturali.

 


Lo stato di attuazione dei fondi della politica di coesione
al
31 Agosto 2011

Le risorse dei fondi della politica di coesione assegnate all’Italia, alle quali si affiancano quelle di cofinanzimento nazionale, sono state programmate con il Quadro strategico nazionale 2007-2013 (approvato con la delibera CIPE n. 174 del 2006), i cui interventi sono attuati attraverso 66 Programmi Operativi, vale a dire documenti di programmazione che definiscono le priorità strategiche per settori e territori.

Le risorse indicate nel QSN 2007-2013ammontano a circa 124,9 miliardi di euro: si tratta di oltre 28,5 miliardi di fondi strutturali provenienti dalla UE e di circa 31,6 miliardi di risorse di cofinanziamento nazionale (iscritti sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie previsto dalla legge n. 183/1987), come evidenziato nella tavola successiva. A tali risorse vanno aggiunti 64,4 miliardi di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) stanziati dalla legge finanziaria per il 2007, che rappresenta lo strumento principale di attuazione della politica regionale nazionale, il cui utilizzo è stabilito in base agli indirizzi di politica regionale.

(milioni di euro)           

Obiettivi

Contributi UE

Cofinanziamento nazionale

Totale

Convergenza

21.640,4

21.958,9

43.599,3

Competitività

6.324,9

9.489,5

15.814,4

Cooperazione territoriale

546,4

159,2

705,6

TOTALE

28.511,7

31.607,6

60.119,3

Fonte. RGS – IGRUE.

 

Nelle successive tavole sono riportati, relativamente alle risorse disponibili (fondi europei + cofinanziamento nazionale), sia per fondo strutturale che per obiettivo, i dati sulle risorse impegnate e sui pagamenti effettuati alla data del 31 agosto 2011 sugli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2007/2013.

 


 

(milioni di euro)

OBIETTIVI

FONDI

Contributo 2007/2013

Attuazione finanziaria

Impegni

Pagamenti

(b)/(a)

(c)/(a)

(a)

(b)

(c )

Convergenza

FESR

35.916,14

13.347,97

4.037,45

37,16%

11,24%

FSE

7.683,10

2.805,34

1.174,37

36,51%

15,29%

Totale

43.599,24

16.153,31

5.211,82

37,05%

11,95%

Competitività

FESR

8.176,30

3.237,11

1.656,37

39,59%

20,26%

FSE

7.638,00

3.800,10

2.169,09

49,75%

28,40%

Totale

15.814,30

7.037,21

3.825,46

44,50%

24,19%

Cooperazione territoriale

FESR

705,60

356,43

85,90

50,51%

12,17%

TOTALE

 

60.119,14

23.546,95

9.123,18

39,17%

15,18%

 

Nelle tabelle seguenti è riportata la ripartizione regionale delle risorse UE (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Sociale Europeo) con i relativi impegni e pagamenti alla data del 31 agosto 2011.


(milioni di euro)

Programmi FESR

Contributo 2007/2013

Impegni

Pagamenti

%

%

(a)

 (b)

 ( c)

 (b) / (a)

 (c) / (a)

Abruzzo

345,40

113,14

62,31

32,76%

18,04%

Basilicata

752,20

292,59

159,69

38,90%

21,23%

Calabria

2.998,24

1.100,91

309,50

36,72%

10,32%

Campania

6.864,80

1.948,55

541,71

28,38%

7,89%

Emilia Romagna

346,90

279,50

82,28

80,57%

23,72%

Friuli Venezia Giulia

303,00

100,03

53,72

33,01%

17,73%

Lazio

743,50

192,12

76,00

25,84%

10,22%

Liguria

530,20

175,85

71,80

33,17%

13,54%

Lombardia

532,00

233,88

123,68

43,96%

23,25%

Marche

288,80

102,98

59,58

35,66%

20,63%

Molise

192,50

48,65

19,39

25,27%

10,07%

P.A. Bolzano

74,90

53,44

20,00

71,35%

26,70%

P.A. Trento

64,30

38,99

22,11

60,64%

34,39%

Piemonte

1.076,90

549,29

289,62

51,01%

26,89%

Puglia

5.238,00

2.311,64

622,53

44,13%

11,88%

Sardegna

1.701,70

407,89

347,40

23,97%

20,41%

Sicilia

6.539,60

2.460,53

573,99

37,63%

8,78%

Toscana

1.126,60

598,12

245,03

53,09%

21,75%

Umbria

348,10

120,45

63,11

34,60%

18,13%

Valle d'Aosta

48,80

23,89

16,60

48,95%

34,02%

Veneto

452,70

198,89

103,74

43,93%

22,92%

Nazionali/Multiregionali

13.523,30

5.233,75

1.830,03

38,70%

13,53%

Obiettivo Cooperazione

705,60

356,43

85,90

50,51%

12,17%

TOTALE FESR

44.798,04

16.941,51

5.779,72

37,82%

12,90%

 


 

(milioni di euro)

Programmi FSE

Contributo 2007/2013

Impegni

Pagamenti

%

%

(a)

 (b)

 ( c)

 (b) / (a)

 (c) / (a)

Abruzzo

316,60

55,03

36,16

17,38%

11,42%

Basilicata

322,40

127,85

73,03

39,66%

22,65%

Calabria

860,50

292,05

139,11

33,94%

16,17%

Campania

1.118,00

231,66

24,49

20,72%

2,19%

Emilia Romagna

806,50

540,29

347,99

66,99%

43,15%

Friuli Venezia Giulia

319,20

167,67

92,55

52,53%

28,99%

Lazio

736,10

220,77

88,98

29,99%

12,09%

Liguria

395,10

193,21

97,12

48,90%

24,58%

Lombardia

798,00

483,40

220,86

60,58%

27,68%

Marche

281,60

131,35

81,31

46,64%

28,87%

Molise

102,90

43,83

23,90

42,59%

23,23%

P.A. Bolzano

160,20

97,96

55,75

61,15%

34,80%

P.A. Trento

218,60

183,82

101,70

84,09%

46,52%

Piemonte

1.007,80

529,17

339,56

52,51%

33,69%

Puglia

1.279,20

321,01

166,64

25,09%

13,03%

Sardegna

729,30

302,14

195,07

41,43%

26,75%

Sicilia

2.099,20

454,11

90,46

21,63%

4,31%

Toscana

664,70

303,63

172,07

45,68%

25,89%

Umbria

230,40

96,34

67,25

41,81%

29,19%

Valle d'Aosta

82,30

42,65

14,30

51,82%

17,38%

Veneto

716,70

356,83

215,12

49,79%

30,02%

Nazionali / Multiregionali

2.075,80

1.430,67

700,04

68,92%

33,72%

TOTALE FSE

15.321,10

6.605,44

3.343,46

43,11%

21,82%

 

 

 

 

 



[1]   Con riferimento alla politica agricola e a quella della pesca, si segnala che la Commissione europea ha presentato, rispettivamente il 12 ottobre e il 2 dicembre 2011, le seguenti proposte:

-          proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – (COM(2011)627) (vedi dossier RUE “Riforma della politica agricola comune - Audizione degli europarlamentari italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo”, serie “Audizioni e incontri in ambito UE”, del 24 novembre 2011;

-          proposta di regolamento proposta di regolamento sul fondo europeo per la politica marittima e della pesca (COM(2011)804).

[2]   Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, ha approvato una modifica dell’articolo 136 del TFUE che consente espressamente agli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente per l’area euro, in sostituzione di quello transitorio, che scade a fine 2012. La modifica è stata approvata secondo la procedura semplificata di revisione dei Trattati, di cui all’articolo 48, paragrafo 6 del TUE, che richiede, ai fini della entrata in vigore della decisione relativa decisione la previa approvazione da parte di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali In particolare, all’art. 136 è stato aggiunto quanto segue: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."

[3]   L’art. 143 del TFUE disciplina le misure di sostegno temporaneo per gli Stati membri che affrontino una difficoltà o una grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune.

 

[4]   Comprendente Piemonte, Ligura, Valle d’Aosta, e le regioni francesi Provence-Alpes-Cote d’Azur e Rhone Alpes

[5]   Comprendente Trentino Alto Adige e regione Tirolo dell’Austria.

[6]   Comprendente Sicilia, Baleari, Cipro, Sardegna, Corsica, Malta e Creta.

[7]   Ne fanno parte: per la Germania, la Baviera; per l'Italia, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia; per l'Austria, Carinzia, Alta Austria, Stiria, Burgeland; per l'Ungheria, il Baranya, il Somogy, il Vas e il Zala; Slovenia e Croazia.

[8]   Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE.

[9]   Il documento, peraltro, ribadisce in gran parte le indicazioni già contenute nel contributo presentato dal Governo italiano, il 31 gennaio 2011, nell’ambito della consultazione avviata dalla Commissione europea sulla Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (cfr. dossier RUE, serie Attività dell’Unione europea, n. 141).