Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Proposta di direttiva sull'efficienza energetica COM(2011)370 | ||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 99 | ||
Data: | 25/07/2011 | ||
Descrittori: |
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Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
Proposta di direttiva sull’efficienza energetica
COM(2011)370
n. 99
25 luglio 2011
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it)
Il capitolo “L’impatto sull’ordinamento nazionale” è stato curato dal dipartimento Finanze ('06 6760.9496) e dal dipartimento Attività produttive (' 06 6760.9574) del Servizio Studi.
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INDICE
Proposta di direttiva sull’efficienza energetica COM(2011)370
Valutazione della Commissione europea
L’impatto sull’ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi)
Promozione del risparmio ed efficienza energetica
PAEE (Piano di azione italiano per l’efficienza energetica)
Caratteristiche principali del PAEE 2011
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2011 n.59
Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28
Decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20
Misure di miglioramento dell’efficienza energetica:
Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
La riqualificazione energetica degli immobili pubblici.
Tipo di atto |
Proposta di direttiva |
Data di adozione |
22 giugno 2011 |
Base giuridica |
Art. n. 194, par. 2 del TFUE |
Settori di intervento |
Risparmio energetico |
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Esame presso le Istituzioni dell’UE |
- Assegnata alla Commissione Industria del Parlamento europeo e, per il parere, alla Commissione ambiente; - il Consiglio potrebbe svolgere un dibattito il 24 novembre 2011: |
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Assegnazione |
5 luglio 2011 - X Commissione Attività produttive |
Termine per il controllo di sussidiarietà |
30 settembre 2011 |
Eventuale segnalazione da parte del Governo |
sì |
La proposta intende stabilire un quadro comune per le promozione dell'efficienza energetica nell'Unione, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di risparmiare il 20% di energia primaria nell’UE entro il 2020 - che la Commissione valuta in 368 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep) rispetto allo scenario di riferimento che fissa a 1842 Mtep il consumo previsto per il 2020 - e di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica anche al di là di tale data.
Merita ricordare che l’obiettivo del 20% di risparmio energetico figura tra le priorità della "strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", approvata dal Consiglio europeo del giugno 2010, al pari degli altri obiettivi UE fissati dal pacchetto clima-energia per il 2020 (ridurre le emissioni di gas serra del 20%, aumentare la quota di energie rinnovabili al 20%).
In particolare, con le nuove proposte la Commissione propone di integrare gli obiettivi fissati per il 2016 dalle direttive 2006/32/CE sui servizi energetici per i settori di uso finale, e 2004/8/CE sulla cogenerazione, e di estenderne il campo di applicazione ad altri settori in cui esistono potenzialità di risparmio energetico. Le informazioni fornite dagli Stati membri, infatti, consentono alla Commissione di considerare positivo il recepimento di tali direttive - il consumo energetico totale nell’UE si ridurrebbe a 1678 Mtep – tuttavia i 164 Mtep di risparmio energetico coprirebbero solo il 9% dell’obiettivo UE, rispetto allo scenario di riferimento.
La proposta non stabilisce obiettivi vincolanti per gli Stati membri; piuttosto, individua alcuni obblighi intesi principalmente a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. La proposta rimette a ciascuno Stato membro il compito di stabilire obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020 - espressi sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria – rispetto ai quali ciascun paese resta libero di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli indicati dalla Commissione. La Commissione dovrà valutare nel 2014 se l'Unione sarà in grado di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20% di energia entro il 2020. Tale valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, potrà essere accompagnata da una eventuale proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale (art.3).
La relazione programmatica sulla partecipazione dell‘Italia all‘UE per il 2011 trasmessa dal Governo alle Camere il 19 maggio 2011, segnala l’interesse prioritario dell‘Italia nei confronti della politica energetica dell’UE, con particolare riferimento al settore dell‘efficienza energetica.
In base alla relazione programmatica, la posizione italiana è contraria alla fissazione di obiettivi obbligatori, che ripartirebbero su tutti gli Stati membri i mancati risparmi di ciascuno, penalizzando Paesi che, come l‘Italia, hanno già sfruttato ampiamente il potenziale di efficienza e che pertanto dovrebbero sostenere, per ulteriori misure di efficienza, un costo marginale più elevato.
Secondo la relazione, sulla base delle politiche in atto, l‘Italia dovrebbe raggiungere un obiettivo di risparmio di energia primaria, al 2020, del 13.4%.
Tale dato è ulteriormente confermato nella bozza di Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica 2011 (PAEE 2011), pubblicata a fini consultivi sul sito del Ministero per lo sviluppo economico il 1° luglio 2011 (la consultazione si è chiusa il 15 luglio), secondo la quale l’estensione delle misure funzionali al raggiungimento dei target per il 2016 fino al 2020 consentirebbero una riduzione attesa dei consumi finali pari al 9,6% (-10,88 Mtep/anno) nel 2016, e al 14% (-15,88 Mtep/anno) nel 2020.
Potenzialità di risparmio energetico negli Stati membri dell'UE calcolata dalla Commissione per il 2020 e il 2030
Fonte: documento di lavoro della Commissione (SEC(2011)779) - European Climate Foundation (2010).
A partire dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri dovranno garantire che ogni anno il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici - calcolata sul totale degli immobili con superficie calpestabile superiore a 250 mq - sia ristrutturata tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (art. 4). A tal fine, entro il 1° gennaio 2014, ciascun paese predisporrà un inventario degli edifici di proprietà degli enti pubblci indicando la superficie in mq e la prestazione energetica di ciascun edificio.
La bozza di Piano di azione nazionale 2011 sopracitata, evidenzia come le risorse programmate nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (POI Energia) 2007-2013 ammontino a 415 MEuro per la realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio energetico sul patrimonio edilizio pubblico. Nell’ambito del POI Energia, la bozza PAEE segnala la dotazione finanziaria attribuita al Ministero per l’ambiente (53 MEuro), le risorse per interventi su edifici scolastici (20 MEuro), su aziende ospedaliere (60 MEuro), su edifici di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti (60MEuro), per interventi per l’efficientamento energetico di beni culturali e di pregio (poli museali e siti archeologici (40MEuro), di edifici militari, caserme, accademie militari (30MEuro) e di strutture aeroportuali (17.3MEuro)
In proposito, si ritiene opportuno acquisire l’avviso del Governo riguardo:
1) alla praticabilità, dal punto di vista amministrativo, dell’obbligo di effettuare la ricognizione egli edifici pubblici nei termini temporali indicati dalla proposta;
2) alla sostenibilità finanziaria per il settore pubblico dell’impegno a ristrutturare il 3% alla luce delle risorse già stanziate o comunque disponibili.
Gli Stati membri devono garantire altresì che gli enti pubblici acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica (art.5), con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di risparmio energetico fissati dalle più recenti normative europee in materia di: etichettatura dei prodotti energetici (direttiva 2010/30/UE); ecoprogettazione (direttiva 2009/125/CE); efficienza energetica dei pneumatici (regolamento n. 1222/2009); etichettatura energetica delle apparecchiature per ufficio nel quadro del programma congiunto UE-USA Energy-Star (decisione 2006/1005/CE), requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (direttiva 2010/31/UE).
Gli Stati membri istituiscono regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica in base ai quali tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio conseguano risparmi energetici annui pari all’1,5% (art.6). Tali regimi possono includere obblighi di risparmio con finalità sociali a protezione delle fasce sociali più vulnerabili, e consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi energetici ottenuti da fornitori di servizi energetici. Gli Stati membri possono altresì prevedere esenzioni per i piccoli distributori di energia ossia coloro che distribuiscono o vendono meno dell’equivalente di 75 GWh/anno, impiegano meno di 10 persone o realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. La proposta consente agli Stati membri di adottare misure alternative per realizzare risprmi energetici tra i clienti finali che andranno notificate alla Commissione non oltre il 1° gennaio 2013.
Al riguardo, appare opportuno acquisire le valutazioni del Governo in merito alla sostenibilità di tali regimi per le imprese.
Gli Stati membri garantiscono che le grandi imprese siano soggette a un audit energetico - svolti in maniera indipendente da esperti qualificati – non oltre il 30 giugno 2014 e ogni tre anni (art.7).Gli audit , altresì,dovrebbero essere promossi tra le famiglie e le piccole imprese, al fine di diffondere un’adeguata conoscenza sulle opportunità di risparmio energetico.
A tal proposito appare opportuno conoscere l’avviso del Governo sul possibile impatto degli audit sulle imprese ed eventualmente, qualora i relativi costi dovessero risultare deducibili sul reddito delle stesse, quale potrebbe essere l’impatto sulla finanza pubblica.
Gli Stati membri dovranno garantire che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento, e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori intelligenti individuali e di fatturazione precisa e e fondata sul consumo reale (art.8).
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento, teleraffreddamento
Per quanto riguarda il settore dell’approvvigionamento energetico, la proposta richiede agli Stati membri di adottare, entro il 1° gennaio 2014, piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento al fine di valorizzare le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e per garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali disposizioni (art.10).
Ai fini della direttiva: per cogenerazione s’intende la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica; per teleriscaldamento o teleraffreddamento, la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il rinfrescamento di spazi o di processi di lavorazione.
Gli Stati membri devono adottare criteri di autorizzazione per garantire che gli impianti siano ubicati in prossimità dei punti in cui esiste domanda di calore e che tutti i nuovi impianti di produzione di energia elettrica, come pure gli impianti esistenti sottoposti ad ammodernamento sostanziale, siano equipaggiati di unità di cogenerazione ad alto rendimento. Ciascun paese dovrebbe fissare requisiti sull’accesso prioritario/garantito alla rete, sul dispacciamento prioritario di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e sulla connessione dei nuovi impianti industriali che producono calore di scarto alle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.
Gli Stati membri dovrebbero essere in grado definire condizioni di esenzione da tale obbligo a determinate condizioni.
La proposta chiede agli Stati membri di stabilire un inventario dei dati di efficienza energetica per gli impianti che effettuano la combustione di carburante o la raffinazione di petrolio e di gas (art.11)
Gli Stati membri assicureranno che le autorità nazionali del settore energetico operino in materia di regolamentazione e tariffe al fine di incoraggiare gli operatori di rete ad offrire agli utenti servizi intesi a migliorare l’efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti (art.12).
Regimi di certificazione e servizi energetici
Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri: assicurano la disponibilità di regimi di certificazione o di qualificazione per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici (art.13); promuovono il mercato dei servizi energetici e l’accesso delle PMI a questo mercato, ad esempio, offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica o incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità su base volontaria (art.14); rimuovono gli ostacoli di ordine regolamentare che intralciano l’efficienza energetica con particolare riferimento alla separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, e alle pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali (art.15).
Infine, la proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in relazione a taluni ambiti, al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia (art.18).
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano relazioni supplementari circa le politiche nazionali di efficienza energetca, con particolare riferimento all’obiettivo per il 2020. Sulla base di tali informazioni, la Commissione invia al Parlamento e al Consiglio una sua valutazione, formulando, se del caso raccomandazioni agli Stati membri (art.19). Entro il 30 giugno 2018 la Commissione presenta una relazione sull’attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica seguita, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare la percentuale dell’1,5% o stabilire requisiti comuni supplementari.
L'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi in materia di politica energetica, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. Tali obiettivi sono definiti all'articolo 194, paragrafo 1, e prevedono che "nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a (…) c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili".
Secondo la Commissione, le sfide in campo energetico oggetto della proposta riguardano l'Unione europea nel suo complesso e pertanto una risposta collettiva a livello di Unione europea è pertanto necessaria per garantire che gli interventi siano coordinati e gli obiettivi siano conseguiti in modo più efficiente.
La Commissione ritiene che il livello di limitazione imposto agli Stati membri dalla proposta di direttiva sia proporzionato all'obiettivo che si vuole raggiungere. Infatti, la proposta definisce l'obiettivo finale da conseguire e i requisiti generali, e pur fissando requisiti rigorosi in materia di efficienza energetica in una serie di settori, consente agli Stati membri di mantenere un livello elevato di discrezionalità per adottare misure di miglioramento dell'efficienza energetica adeguate alle rispettive situazioni nazionali.
L'analisi della Commissione ha concluso che, per raggiungere l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, non è necessario, per ora, stabilire obiettivi vincolanti, ma è opportuno mantenere gli obiettivi della direttiva sui servizi energetici per i settori di uso finale fino al 2016 integrandoli con obiettivi più ambiziosi nel contesto della strategia Europa 2020. Secondo la Commissione, tali misure, in combinazione con il quadro strategico attuale, dovrebbero essere sufficienti per conseguire entro il 2020 l'obiettivo del 20% a livello di Unione europea, a patto tuttavia che si assicuri un monitoraggio dei progressi realizzati e, qualora essi si rivelino inadeguati per conseguire l'obiettivo del 20% entro il 2020, siano adottati gli opportuni interventi correttivi. Per limitare gli oneri amministrativi garantendo al contempo un adeguato monitoraggio dei progressi, la valutazione propone una forma leggera di rendicontazione basata su una selezione di indicatori di efficienza e risparmio energetico che potrebbero essere inseriti nei programmi nazionali di riforma, integrandola con informazioni più dettagliate sulle misure e i programmi di efficienza energetica che gli Stati membri sarebbero invitati a trasmettere ogni tre anni.
La valutazione dell'impatto ha dimostrato inoltre che il costo aggiuntivo per conseguire l'obiettivo generale del 20% mediante la serie di misure selezionate è modesto se comparato ai benefici. Gli effetti globali delle misure a livello socioeconomico e ambientale forniranno un forte e positivo contributo alle politiche dell'Unione europea e un sostegno alla strategia Europa 2020.
Infine, la valutazione ha cosiderato l’impatto delle misure di efficienza energetica proposte sugli obiettivi della tabella di marcia per raggiungere un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050. In tale contesto, la Commissione ritiene che il prezzo delle quote ETS costituisca un importante incentivo a ridurre le emissioni di gas serra. Se gli esercizi di modellizzazione realizzati in preparazione della presente proposta hanno dimostrato che le misure permetteranno certamente di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra, non hanno tuttavia permesso di trarre conclusioni quanto ai possibili impatti sul prezzo delle quote ETS. Nel perseguire l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, la Commissione dovrà monitorare l'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (direttiva ETS), al fine di mantenere gli incentivi che tale sistema garantisce agli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e preparare il settore delle quote di emissioni alle innovazioni che saranno necessarie in futuro. In tale ambito è opportuno prendere in considerazione le misure appropriate, tra cui un riequilibrio del sistema per lo scambio di quote di emissioni, accantonando un numero di quote di emissione corrispondente a quello da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, qualora sia adottata una decisione politica in tal senso.
Sul sito del Ministero dello sviluppo economico[1] è aperta la consultazione pubblica sullo schema del "Secondo Piano di Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica", finalizzata a raccogliere commenti e suggerimenti prima dell'elaborazione e dell'approvazione definitive del testo.
Il documento deriva da una proposta dell'ENEA (Obiettivo Efficienza Energetica) e tiene conto delle prime osservazioni formulate nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico che ha coinvolto le Amministrazioni centrali e le Regioni.
Il Piano, previsto dalla Direttiva Europea 2006/32/CE, sarà approvato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni Province autonome. Successivamente all'approvazione il Piano sarà trasmesso alla Commissione europea.
Il Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente, in recepimento della Direttiva 2009/28/CE, fornisce ulteriori indicazioni a favore dell’efficienza energetica, come presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla UE in materia di energie rinnovabili e riduzione della CO2. Infatti l’Italia dovrà pervenire, entro il 2020, ad una quota delle energie rinnovabili pari al 17% del consumo totale di energia, e tale obiettivo potrà essere raggiunto se, insieme all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili, si avrà un decremento del consumo totale di energia. In altri termini, l’attuazione della Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza energetica va valutata in un contesto strategico anche al di fuori del proprio ambito settoriale, perché la riduzione del consumo finale lordo di energia al 2020, conseguita mediante programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica, agevolerà il conseguimento efficiente dell’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il PAEE 2011, intende dare seguito, in modo coerente e continuativo, ad azioni ed iniziative già previste nel PAEE 2007 e si propone di presentare proposte di medio-lungo termine basate su scenari innovativi e affidabili.
In quest’ottica nel PAEE 2011sono illustrati i risultati conseguiti con le misure presenti nel primo Piano in relazione agli obiettivi di risparmio energetico al 2010, che sono stati abbondantemente raggiunti, e sono in parte aggiornate le misure per il conseguimento dell’obiettivo generale al 2016, che viene mantenuto pari al 9,6%.
In particolare, oltre alle misure relative ai Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica) e agli incentivi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, sono considerati anche gli effetti del D. Lgs. 192/2005, che recepisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.
Questo decreto ha apportato forti novità, rispetto al quadro legislativo preesistente, nella metodologia progettuale, nelle prescrizioni minime e nell’ispezione degli impianti oltre ad aver introdotto la certificazione energetica degli edifici. Il decreto, già autosufficiente per la parte relativa alla climatizzazione invernale, prevedeva anche provvedimenti attuativi, tra i quali risultano emanate le seguenti norme: il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59 e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 relativi alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Per quanto riguarda i principali risultati del PAEE 2007, risulta, dal monitoraggio effettuato che l’obiettivo dei risparmi da conseguire entro il 2010 sia stato raggiunto (47.809 GWh/a contabilizzati sui 35.658 GWh/a preventivati). Nel dettaglio si nota come alcune misure siano state più efficaci di altre: il settore residenziale ha fornito il maggiore contributo in termini di risparmi con 31.525 GWh/a, mentre risultati più contenuti si sono avuti sul fronte del settore terziario e dei trasporti.
Dalla data di emissione del Piano 2007 ad oggi sono state emanate nuove disposizioni legislative, norme attuative e atti di indirizzo che si collocano all’interno del percorso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tra i vari provvedimenti si segnalano in particolare il D.Lgs.115/08, il DM 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici per l’attuazione del D. Lgs. 192/2005, il D.lgs 28/2011.
Il D.lgs. 115 emanato nel 2008 attua la direttiva 2006/32/CE, intervenendo sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, che tra l’altro istituisce l’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica-UTEE nell’ambito della struttura di ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologia, l’Energia e lo Sviluppo Economico sostenibile), con il compito di svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Pubbliche Amministrazioni (Regioni ed Enti locali).
Il regolamento 59/2011, attuativo del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Direttiva 2002/91/CE)contiene le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva (limitatamente all’involucro) e alla preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Questo provvedimento disciplina anche l’installazione, esercizio , manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Il DM del 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici rende operativo un elemento chiave della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo, riguardante la certificazione energetica nell'edilizia.
Al fine di creare una strategia globale di lungo termine per lo sviluppo del settore energetico nazionale che sia coerente con i principi che regolano un mercato energetico liberalizzato, l’Italia ha emanato nel 2009 la legge n. 99.
Il Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili, fornisce indicazioni e requisiti nel settore dell’efficienza energetica inducendo a valutare gli obiettivi della Direttiva 2006/32/CE in un contesto strategico anche al di fuori dei propri ambiti settoriali. Più dettagliatamente, il Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, volto all’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, integra disposizioni sull’efficienza energetica a quelle relative all’uso delle rinnovabili.
Per quanto riguarda la cogenerazione, con il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 è stata recepita a livello nazionale la direttiva 2004/08/CEE ed è stata introdotta la definizione di cogenerazione ad alto rendimento. Fino al 31/12/2010 per cogenerazione ad alto rendimento è stata intesa quella che ha soddisfatto la delibera 42/02 AEEG e s.m.i. e cioè che i parametri IRE (indice di risparmio energetico) e LT (limite termico) non dovevano essere inferiori a determinati valori prestabiliti. A decorrere dall’1 gennaio 2011, per cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/CE, ripresi dal Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20: un impianto produce con caratteristiche di CAR quando il suo indice di risparmio di energia primaria (“Primary Energy Saving”, PES) è maggiore di un valore limite prefissato.
La tipologia delle misure adottate possono essere riassunte come segue:
a) recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del D.Lgs. 192/05;
b) riconoscimento delle detrazioni fiscali (55%) per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) riconoscimento delle detrazioni fiscali (20%) per l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza e di regolatori di frequenza (inverter);
d) misure di incentivazione al rinnovo ecosostenibile del parco autovetture ed autocarri fino a 3,5 tonnellate;
e) meccanismo per il riconoscimento di Titoli di Efficienza Energetica (o Certificati Bianchi – C.B.) ai sensi dei D.M. 20/07/04.
Lo strumento incentivante prescelto è stato quello dei "certificati bianchi" o "titoli di Efficienza Energetica".
Questo strumento di mercato che ha preso avvio nel gennaio 2005 per promuovere l'efficienza energetica negli usi finali. In particolare, i certificati bianchi servono per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia elettrica e gas devono conseguire, attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica negli usi finali di energia. La valutazione ed il controllo dei risparmi è affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) che certifica i risparmi energetici ottenuti e autorizza poi il Gestore del mercato elettrico (GME) ad emettere i "certificati bianchi" in quantità pari ai risparmi certificati, a favore dei distributori, delle società controllate dagli stessi distributori o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO). Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell'Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'Autorità un numero di 'titoli' equivalente all'obiettivo obbligatorio.
L’AEEG ha di recente pubblicato il Quinto Rapporto Annuale sui titoli di efficienza energetica, che rappresenta una sorta di bilancio del primo quinquennio di funzionamento dei certificati bianchi (gennaio 2005-31 maggio 2009) e da cui si evince che il meccanismo per promuovere l'efficienza energetica ha fatto risparmiare oltre 7 miliardi di kilowattora ogni anno, pari al 2% dei consumi elettrici nazionali. Secondo l'Autorità per l'energia, il bilancio del primo quinquennio di attuazione del meccanismo è in attivo anche sotto il profilo costi/benefici. Infatti, a fronte di incentivi per 531 milioni di euro erogati nel periodo 2005-2009 attraverso il contributo tariffario fissato e aggiornato dall'Autorità a valere sulle bollette dei consumatori di elettricità e di gas, è stata evitata l'emissione di 22,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica e sono state risparmiate circa 8,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Tep), pari alla produzione annua di una centrale da oltre 800 MW ed ai consumi annui di una città di 2 milioni di abitanti.
L’articolo 6, comma 9 della proposta – in alternativa ai regimi obbligatori di efficienza energetica – prevede che gli Stati possano scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra clienti finali, in misura equivalente; in tal caso gli Stati devono notificare alla Commissione le misure alternative che intendono adottare e l’indicazione su come intendono realizzare il volume di risparmi richiesto.
In Italia sono attualmente vigenti agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, in particolare sotto forma di detrazioni dalle imposte sul reddito.
I commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) hanno introdotto agevolazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Si tratta di incentivi concessi per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni di imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo entro specifici limiti di detrazione.
E’ possibile usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 (per effetto della proroga recata dell’articolo 1, comma 48 della legge di stabilità per il 2011 - legge 220 del 2010) o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate[2], possono usufruire di tale detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento e, in particolare:
§ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
§ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
§ le associazioni tra professionisti;
§ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Si tratta delle spese sostenute – per i costi di lavori edili e per le relative prestazioni professionali - per:
§ riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007), fino ad un valore massimo di 100.000 euro;
§ interventi su involucri di edifici, e cioè strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007), fino ad un valore massimo di 60.000 euro;
§ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007) per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, fino ad un valore massimo di 60.000 euro;
§ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007) con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, fino ad un valore massimo di 30.000 euro;
Per fruire dell’agevolazione il contribuente deve (comma 348) acquisire:
- una asseverazione della rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti, proveniente da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- la certificazione energetica dell'edificio (qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale competente) ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica”.
Con decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47/2007), come modificato dal decreto 7 aprile 2008 (G.U. n. 97/2008) sono state emanate le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, per fruire dell’agevolazione il contribuente ha l’obbligo di inviare una specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate[3].
Si ricorda inoltre che, da ultimo, l’articolo 40, comma 1-ter del D.L. 98/2011[4] ha disposto la riduzionedel 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati all’allegato C-bis del decreto, tra cui anche le sopra illustrate agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
La riduzione non si applica (ai sensi del successivo comma 1-quater) qualora, entro il 30 settembre 2013, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare specifici effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto.
L’articolo 5, lettera a) della proposta consente agli Stati membri, nell’ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, di includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale, anche imponendo misure da attuare, tra l’altro, negli alloggi sociali.
Il suesposto regime fiscale di agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici non trova applicazione nei confronti degli IACP – comunque denominati, in quanto essi sono qualificati – a fini fiscali – come enti commerciali non ricompresi tra i destinatari delle suddette agevolazioni.
Nel corso dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, attualmente in corso presso la VI Commissione (Finanze), è emerso che l’Enea, nell’ambito delle iniziative del piano “e-Government 2012 – efficienza energetica”, ha elaborato un progetto volto a sviluppare interventi di risparmio energetico negli edifici pubblici - proponendo una collaborazione in tal senso con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – che potrebbe portare ad un risparmio complessivo dei costi dell’energia pari a circa il 22 per cento.
Oggetto della proposta di collaborazione è sia il supporto all’implementazione di interventi di breve periodo e veloce ritorno in termini di efficienza e riduzione dei costi (pay back time), sia il sostegno nella valutazione della fattibilità di un intervento dimostrativo da realizzare in un edificio degli enti e delle agenzie sottoposte al coordinamento e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica, che supportano l’attività del Ministro per la PA e innovazione (si tratta di SSPA, di ARAN, di DigitPA, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e di Formez PA)
Gli interventi ipotizzati sugli edifici che ospitano sedi di uffici pubblici si sviluppano nel corso di diversi periodi temporali, di breve, medio e lungo termine
Nel breve termine (entro tre anni), già con semplici interventi manutentivi, quali la sostituzione degli infissi, l’isolamento delle pareti e dei solai, potrebbe ottenersi un notevole risparmio sul consumo energetico medio. Ulteriori risparmi possono derivare dall’installazione di sistemi di smart metering per il monitoraggio e controllo dei consumi elettrici, dall’adozione di sistemi di illuminazione regolabili, dalla sostituzione degli apparecchi obsoleti con lampade a risparmio energetico e/o sistemi LED.
Nel medio periodo (6-8 anni) è possibile ipotizzare e programmare la realizzazione di interventi di maggiore impatto, diretti, in particolare, alla sostituzione degli impianti per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti e la produzione di acqua calda. L’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, capaci di alta efficienza energetica e con un alto grado di integrazione con le fonti rinnovabili consentirebbe di coprire larga parte del fabbisogno termico degli edifici (una percentuale stimabile attorno al 70-80 per cento). Gli interventi possono comprendere, a mero titolo esemplificativo, l’installazione di pompe di calore e sistemi di regolazione mediante valvole termostatiche per la climatizzazione invernale ed estiva, l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia, l’uso delle biomasse per fini termici.
La programmazione a lungo termine (12-15 anni) consentirebbe, infine di ipotizzare interventi edilizi volti al miglioramento delle prestazioni dell’involucro degli edifici, attraverso la realizzazione di sistemi di schermatura solare, di ventilazione mista (naturale e forzata), e l’installazione di materiali, prodotti e componenti ecosostenibili ad alte prestazioni energetiche ed ambientali.
Altre disposizioni in materia sono contenute in alcuni provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie. Il decreto legislativo 56/2010 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. L'intervento normativo è volto a chiarire aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell’efficienza energetica e ad introdurre ulteriori elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.
Con il decreto legislativo 15/2011 è stata recepita la direttiva 2009/125/CE sull’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. Il decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica. Si dispone che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili) sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi di cui si razionalizza la disciplina. L’articolo 13 di tale decreto legislativo interviene anche sulla certificazione energetica degli edifici, apportando alcune modifiche al D.lgs. 192/2005[5]. Si segnala, infine, che il disegno di legge comunitaria 2010 (attualmente all’esame della Camera dei Deputati) reca il recepimento della nuova direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE[6], abrogata dal 1º febbraio 2012.
[1]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806&idarea2=0§ionid=4&andor=AND&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2019667&viewType=0
[2] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36 del 31 maggio 2007, par. 1
[3] In attuazione di tali disposizioni è stato emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate il provvedimento 6 maggio 2009 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia).
[4] Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
[5] Si ricorda che la certificazione energetica, attestante il fabbisogno annuo di energia di un edificio, è ritenuta a livello comunitario una delle azioni più efficaci per ridurre i consumi nel settore civile che assorbono una parte consistente dell’intero fabbisogno di energia. A partire dal 2005 nel nostro Paese sono state emanate diverse normative che hanno reso obbligatoria la certificazione energetica degli edifici sia di nuova costruzione sia già esistenti (v. in particolare il citato decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni). Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state predisposte con D.M. 26 giugno 2009.
[6] Recepita in Italia con il decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni.