Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Pacchetto qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 85
Data: 18/05/2011
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Documentazione per le Commissioni

esame di atti e documenti dell’unione europea

 

 

 

 

 

Pacchetto qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 85

 

18 maggio 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 06 6760.2145 *cdrue@camera.it)

Il capitolo relativo alla normativa europea e nazionale è stato curato dal Servizio Studi – Dipartimento agricoltura (' 06 6760.3610)

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I N D I C E

 

SCHEDA DI LETTURA....................................................................................... 3

·          Finalità.............................................................................................................. 5

·          Contenuti.......................................................................................................... 6

·          Base giuridica.................................................................................................. 6

·          Sussidiarietà.................................................................................................... 6

·          Proporzionalità................................................................................................ 6

·          Valutazione d’impatto..................................................................................... 7

·          Proposta di regolamento sulla qualità dei prodotti agricoli...................... 9

-           Le novità contenute nella proposta di regolamento (a cura del Servizio Studi)......... 9

-           Campo di applicazione della proposta.............................................................. 10

-           Denominazioni di origine e indicazioni geografiche (articoli 4 - 16)....................... 10

-           Disciplinare di produzione............................................................................... 11

-           Pubblico registro............................................................................................ 11

-           Specialità tradizionali garantite (articoli 17 – 25)................................................ 11

-           Disciplinare di produzione............................................................................... 12

-           Norme comuni a  DOP e IGP e STG................................................................ 12

-           Controlli ufficiali.............................................................................................. 12

-           Iter procedurale.............................................................................................. 12

-           Indicazioni facoltative di qualità (articoli 26 – 31)................................................ 12

-           Indicazioni facoltative supplementari................................................................. 13

·          Proposta di regolamento sulle norme di commercializzazione.............. 14

·          Orientamenti sui regimi facoltativi di certificazione................................ 15

·          Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti DOP e IGP.......................... 15

·          Iter presso le istituzioni dell’UE.................................................................. 16

·          Altre proposte all’esame delle istituzioni dell’UE..................................... 17

·          La normativa in ambito europeo e nazionale (a cura del Servizio Studi). 18

 


DOCUMENTI....................................................................................................... 25

·          Proposta di Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli - COM(2010)733 ........................................................................................................................ 27

·          Sintesi della valutazione d’impatto relativa alle indicazioni geografiche - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - SEC(2010)1524............................................................ 93

·          Proposta di Regolamento recante modifica del Regolamento (CE)
n. 1234/2007 in ordine alle norme di commercializzazione - COM(2010)738.. 101

·          Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) - Comunicazione della Commissione................................................................................................ 161

·          Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari - Comunicazione della Commissione ................................................................................................................................................................................................................... 163


SCHEDA DI LETTURA



Pacchetto qualità

 

Tipo atto

Proposte di regolamento

Titolo

- qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733);

- modifica del regolamento (CE) n.1234/2007relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738);

 

 

Fanno parte del pacchetto orientamenti che la Commissione ha fissato mediante Comunicazioni

- Orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria;

- Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti DOP e IGP.

Data di adozione

10 dicembre 2010

Base giuridica

Articolo 43, par. 2 e 118, par. 1, TFUE

Settori di intervento

- Politica agricola

- Controllo della qualità dei prodotti agricoli

 

Esame presso le Istituzioni dell’UE

- Conclusione esame presso la Commissione agricoltura del PE: 20 giugno 2011

- Approvazione finale presso il Consiglio: 27 giugno 2011

- Approvazione finale da parte dell’Assemblea plenaria PE: 27 settembre 2011

 

Assegnazione

21 dicembre 2010 – XIII Commissione Agricoltura

Finalità

Garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori definendo sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione.

Contenuti

Il “pacchetto qualità”, adottato il 10 dicembre 2010 dalla Commissione europea, per la prima volta definisce in maniera complessiva i sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione.

Costituisce la prima fase della riforma della politica di qualità dei prodotti agricoli ed è stato preceduto da tre anni di consultazioni con i soggetti interessati.

La politica di qualità dei prodotti agricoli è strettamente connessa e fa parte della politica agricola comune; le esigenze di mantenere la diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e di rafforzare la competitività sono tra le priorità della comunicazione della Commissione sulla politica agricola comune dopo il 2013 (COM(2010)672).

Base giuridica

La base giuridica delle proposte è l’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e alle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca; per il titolo II della proposta sui regimi di qualità è anche l’articolo 118, paragrafo 1 del TFUE, relativo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà

Le relazioni alle proposte di regolamento sottolineano che, per quanto riguarda la sussidiarietà, i regimi che disciplinano le denominazioni di origine (DOP) e le indicazioni geografiche (IGP), le specialità tradizionali garantite (STG) e le indicazioni facoltative di qualità garantiscono la protezione o la riserva, in tutto il territorio dell'Unione europea, di denominazioni e indicazioni in grado di conferire valore aggiunto. Se fossero protetti dai singoli Stati membri, tali termini e denominazioni godrebbero di livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro. Adeguati livelli di protezione possono essere realizzati pertanto in modo efficiente ed efficace solo a livello dell'Unione stessa.

Viceversa la prima analisi dettagliata di una domanda relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale.

Proporzionalità

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni che comporta la commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro lato i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino. L'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è quindi proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo.

Valutazione d’impatto

Come si legge nelle relazioni alle proposte, per quanto riguarda le indicazioni geografiche, l'analisi d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per l'adozione di un regime delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione e ha respinto qualsiasi alternativa, confermando la necessità di ridurre la complessità delle norme esistenti e agevolare la fusione del regime relativo ai prodotti agricoli e alimentari con quelli settoriali relativi alle bevande alcoliche, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascun regime.

Dall'analisi dei dati relativi ai prezzi è emerso che i profitti ottenuti dai produttori di denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) sono superiori a quelli ottenuti per prodotti senza denominazione e che i prodotti DOP si vendono a prezzi più alti dei prodotti IGP. In termini di impatto sull'ambiente, alcuni studi dimostrano che determinati prodotti DOP e IGP sono ottenuti con sistemi di produzione poco intensivi ad alto valore ambientale e conferiscono una valenza economica ai beni pubblici ambientali.

Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, sono state analizzate tre opzioni: l'introduzione della dicitura "tradizionale" quale indicazione facoltativa di qualità e l'abolizione del regime attuale, l'assenza di azione a livello dell'Unione e la semplificazione del regime attuale (consentendo solo la registrazione con riserva dell'uso della denominazione). La valutazione d'impatto ha evidenziato che l'eliminazione del regime delle STG comporterebbe per le denominazioni protette la perdita dei benefici economici e sociali derivanti dalla protezione su scala unionale; tale eventualità è stata ritenuta inaccettabile sia dalle parti interessate che dal legislatore dell'Unione. Inoltre, l'opzione della protezione delle denominazioni nel mercato interno si considera un compito che può essere eseguito in maniera efficace solo a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda le denominazioni non protette, l'ipotesi dell'abolizione avrebbe un impatto socioeconomico limitato in quanto tale funzione potrebbe essere assunta da regimi nazionali o regionali ed è già svolta con successo da vari regimi nazionali; un'azione dell'Unione in questo campo sarebbe quindi difficile da giustificare per motivi di sussidiarietà.

Dal punto di vista sociale è emerso che le DOP, le IGP e le STG hanno contribuito al mantenimento di forme tradizionali di produzione, con vantaggi sia per i produttori che per i consumatori.

Tuttavia, le analisi d'impatto di entrambi i regimi (indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite) hanno evidenziato che nessuno dei due è stato in grado di stimolare la partecipazione dei produttori molto piccoli; nonostante si siano spesso associati alla produzione artigianale, a metodi tradizionali e alla commercializzazione in ambito locale, i regimi dell'Unione europea sono ritenuti gravosi da applicare, richiedono controlli costosi e vincolano al rispetto di un disciplinare. Saranno perciò svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai piccoli produttori che partecipano ai regimi di qualità dell'Unione; in funzione dei risultati la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

 


Proposta di regolamento sulla qualità dei prodotti agricoli

La proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, è volta a rafforzare i regimi di qualità esistenti nell'Unione in materia di origine e le indicazioni geografiche protette (DOP e IGP), le specialità tradizionali e indicazioni facoltative di qualità riunendoli in un unico strumento legislativo.

L’adozione da parte della Commissione europea della proposta scaturisce dalle valutazioni e considerazioni emerse durante l’esame della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)234), presentata dalla Commissione il 28 maggio 2009.

La proposta istituisce tre regimi di qualità: denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità.

Le novità contenute nella proposta di regolamento (a cura del Servizio Studi)

La proposta conferma le tre diverse tipologie di tutela della qualità dei prodotti agricoli con alcune differenziazioni:

·      per i prodotti a denominazione d’origine garantita si conferma che il prodotto deve essere originario di un determinato luogo o regione mentre in riferimento alla provenienza da un determinato Paese, si prevede che tale riconoscimento possa avvenire ma solo in via eccezionale. Si richiede inoltre che solo la produzione, e non anche come è attualmente, la trasformazione e/o elaborazione del prodotto si svolga in tutte le sue fasi nella stessa zona geografica delimitata;

·      per quanto riguarda i prodotti con indicazione geografica specifica, resta come requisito del prodotto l’essere originario di un luogo, regione o paese mentre anche in tal caso non viene più inclusa la trasformazione e/o elaborazione del prodotto in riferimento alla zona geografica delimitata restando solo il riferimento alla produzione;

·      alla Commissione europea viene attribuita la facoltà di adottare mediante atti delegati, restrizioni e deroghe riguardo alle fasi di produzione che devono svolgersi nella zona geografica delimitata o in riferimento alla provenienza delle materie prime;

·      viene prevista la possibilità che prodotti di paesi terzi possano essere iscritti nel registro delle denominazioni di origine e nelle indicazioni geografiche in base a un accordo internazionale del quale l’Unione europea sia parte contraente;

·      viene prevista la possibilità di far figurare in etichetta le sigle DOP, IGP e SGT;

·      nel definire i criteri per beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantite non si fa più riferimento al metodo di trasformazione del prodotto ma solo a quello di produzione;

·      viene istituito un nuovo regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità elencate nell’Allegato II. Si tratta di indicazioni già consentite per specifici prodotti agricoli, quali le carni da pollame, le uova, il miele, l’olio d’oliva, il latte e i prodotti lattiero-caseari e i grassi da spalmare. La Commissione europea viene delegata ad emanare atti con i quali si potrà riservare l’uso di indicazioni facoltative di qualità supplementari, stabilendone le condizioni di impiego, modificare le stesse condizioni di impiego o cancellare un’indicazione facoltativa di qualità;

·      le disposizioni relative ai controlli ufficiali sulle denominazioni protette, sulla protezione dei simboli  nonché sull’iter procedurale delle relative domande vengono unificate in un unico titolo in modo da renderle omogenee;

·      vengono in parte modificati gli allegati relativi all’individuazione dei prodotti alimentari che possono richiedere la denominazione d’origine garantita, l’indicazione geografica protetta e la specialità tradizionali garantite; nei primi due casi viene inserito il cioccolato ed il sale mentre nella terza ipotesi vengono cancellate le salse per condimento preparate, le minestre o i brodi ed i gelati e sorbetti.

Campo di applicazione della proposta

La proposta si applica a prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato, come ad esempio: carni, pesci, crostacei e molluschi, latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale, prodotti della floricoltura, legumi, ortaggi, piante, radici, frutta, caffè, tè e spezie, cereali, malto, amidi e fecole, strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, margarine, lino e canapa,

nonché a quelli inseriti nell’allegato I della proposta quali, tra l’altro: birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare (per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché per le specialità tradizionali garantite), sale, oli essenziali, sughero, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini (per le sole denominazioni di origine e indicazioni geografiche) e piatti pronti (per le specialità garantite, il cui regime non si applica ai prodotti non trasformati).

 

Sono esclusi i prodotti vitivinicoli, eccetto gli aceti di vino, le bevande spiritose e i vini aromatizzati.

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche (articoli 4-16)

La denominazione di origine di un prodotto si riferisce a un prodotto originario di un luogo o regione o, in taluni casi, un paese le cui qualità geografiche e ambientali lo hanno influenzato e ove si svolge la sua produzione in tutte le sue fasi.

L’indicazione geografica di un prodotto si riferisce ad un prodotto originario di un luogo regione o paese le cui caratteristiche (del prodotto) sono essenzialmente riferibili e nel quale si sia svolta almeno una delle fasi di produzione.

La proposta istituisce un regime di DOP e IGP per sostenere i produttori garantendo la giusta remunerazione per la qualità dei prodotti, la protezione uniforme delle denominazioni, dando informazioni ai consumatori.

Non si dà luogo alla registrazione in una serie di casi, indicati dall’articolo 6, in cui si può indurre in errore il consumatore.

Disciplinare di produzione

Per ottenere la DOP o la IGP occorre che il prodotto sia conforme al disciplinare di produzione che deve contenere: la denominazione da proteggere, la descrizione del prodotto con tutte le sue caratteristiche fisiche e organolettiche, la delimitazione della zona, gli elementi che dimostrino la provenienza del prodotto da detta zona e quelli relativi al legame tra la qualità del prodotto e la zona, la metodologia di lavorazione del prodotto nonché ulteriori disposizioni che la Commissione può fissare con atti delegati.

Pubblico registro

La Commissione con atti di esecuzione istituisce un registro dei prodotti DOP e IGP accessibile al pubblico che può contenere anche prodotti (generalmente inseriti tra gli IGP) di paesi terzi riconosciuti tali in base ad accordi internazionali di cui l’UE sia parte contraente.

Le denominazioni e le caratteristiche delle etichette sono fissate con atti delegati dalla Commissione europea.

La protezione del prodotto è valida nei confronti di qualunque usurpazione o imitazione o traduzione accompagnata da indicazioni come “tipo” “metodo” ecc.

 

La proposta indica inoltre procedure per la protezione transitoria che lo Stato membro può concedere a un prodotto durante il periodo intercorrente tra la domanda alla Commissione di registrazione e la decisione di registrazione nonché i casi di ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione.

Specialità tradizionali garantite (articoli 17 – 25)

Il regime delle specialità tradizionali garantite (STG) è volto ad aiutare i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i prodotti facendo conoscere ai consumatori tutte le qualità peculiari degli stessi valorizzandoli.

Può essere registrato come specialità tradizionale garantita un prodotto trasformato specifico ottenuto da materie prime e trattato con un metodo tradizionale. La denominazione deve riferirsi al prodotto specifico o designare la forma tradizionale del prodotto.

Il regime non si applica ai prodotti agricoli non trasformati.

La Commissione con atti delegati può definire ulteriori criteri.

Disciplinare di produzione

Un prodotto per ottenere la registrazione come STG deve essere conforme a un disciplinare di produzione che indichi la denominazione del prodotto nelle versioni linguistiche appropriate, la descrizione delle qualità fisiche, chimiche e organolettiche nonché il metodo di produzione e gli aspetti tradizionali che caratterizzano il prodotto.

Sono poi elencati una serie di requisiti relativi al contenuto della domanda, alla sua ricevibilità e ai motivi di opposizione alla registrazione.

La Commissione con atti di esecuzione istituisce un registro dei prodotti DOP e IGP accessibile al pubblico che può contenere anche prodotti (generalmente inseriti tra gli IGP) di paesi terzi riconosciuti tali in base ad accordi internazionali di cui l’UE sia parte contraente.

Le denominazioni e le caratteristiche delle etichette sono fissate con atti delegati dalla Commissione europea.

La protezione del prodotto è valida nei confronti di qualunque usurpazione o imitazione o traduzione accompagnata da indicazioni come “tipo” “metodo” ecc.

Norme comuni a  DOP e IGP e STG

Controlli ufficiali

Conformemente alle disposizioni del regolamento CE n. 882/2004, verranno istituite dagli Stati membri una o più autorità incaricate di adempiere i controlli per verificare l’adempimento degli obblighi connessi all’istituzione dei regimi di qualità. Le verifiche riguarderanno il controllo dell’uso delle denominazioni registrate nonché la conformità del prodotto al disciplinare di produzione che può essere effettuato.

Iter procedurale

Gli articoli 45 – 51 dettano norme procedurali sulle domande di registrazione di denominazioni, che possono essere effettuate dai gruppi, sull’esame delle domande da parte della Commissione e sulla pubblicazione in G.U.U.E ai fini della eventuale presentazione di opposizione alla Commissione da parte di uno Stato membro o di un paese terzo o da persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo, sulle modifiche di un disciplinare di produzione, sulla cancellazione di registrazioni.

Indicazioni facoltative di qualità (articoli 26 – 31)

La proposta istituisce un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità allo scopo di aiutare i produttori di prodotti agricoli con caratteristiche o proprietà che denotano e comunicano il maggior valore di quel prodotto nel mercato interno, per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

Rientrano in tale categoria le seguenti indicazioni: per il pollame: all'aperto, rurale all'aperto, rurale in libertà, età alla macellazione, ecc., per le uova: fresche, extra o extra fresche, per l’olio, prima spremitura a freddo, estratto a freddo, acidità, piccante, fruttato, ecc.

Indicazioni facoltative supplementari

In relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle esigenze dei consumatori, la Commissione può, con atti delegati, stabilire ulteriori indicazioni supplementari, modificarne le condizioni di impiego o revocarle.

 

Le indicazioni facoltative supplementari devono necessariamente rispondere ai seguenti requisiti: riferirsi ad un prodotto che sia stato commercializzato in più Stati membri, ad una caratteristica del prodotto, ad una modalità di produzione o di trasformazione; conferire valore aggiunto rispetto ad un prodotto simile.

 

Spetta agli Stati membri assicurare una chiara etichettatura che identifichi in modo idoneo il regime di qualità dei prodotti i evitando di ingenerare confusione tra i consumatori.

Disposizioni ulteriori sono dettate con riguardo all’uso e alla tutela di termini generici, delle varietà vegetali e razze animali, ai simboli, al ruolo delle organizzazioni di produttori e interprofessionali (controllo della garanzia della qualità dei prodotti monitorando l’uso della denominazione negli scambi commerciali, attività di informazione ai consumatori, adozione di provvedimenti volti a favorire lo sviluppo delle conoscenze economiche e la fornitura di consulenze ai produttori).


Proposta di regolamento sulle norme di commercializzazione

La proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n.1234/2007è volta a semplificare le norme di commercializzazione (COM(2010)738) ed estende l'obbligo dell'indicazione in etichetta del luogo di produzione, in funzione delle specificità di ciascun settore agricolo.

Le norme di commercializzazione vigenti continueranno ad esistere e si potranno razionalizzare mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona (art. 290 "atti delegati"), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali.

Ai prodotti per i quali non esiste una norma di commercializzazione specifica verranno applicati i requisiti di base. La Commissione propone inoltre di estendere le disposizioni settoriali (sempre con "atti delegati") relative all'indicazione del luogo di produzione, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e delle esigenze dei consumatori in materia di trasparenza. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario (cfr. COM(2010)727 e COM(2010)728) .

Si propone, in particolare, di adottare una procedura di registrazione comune, semplificata e abbreviata, per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali, nonché disposizioni più chiare sulle relazioni fra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche, sul ruolo delle associazioni richiedenti, sulla definizione di "specialità tradizionale garantita"(STG) e sulle sempre più richieste informazioni ai consumatori relative alle “indicazioni facoltative di qualità”, come "allevati all'aperto" e "prima spremitura a freddo".

La proposta definisce il regime dei prodotti agricoli e alimentari, ma esclude dal suo ambito di applicazione le discipline, peraltro recenti, sulle indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati.

La proposta si ricollega:

a)      alla comunicazione la “Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 - rispondere alle sfide future dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio” che ha sottolineato l’importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;

b)      alle priorità stabilite dalla comunicazione "Europa 2020", in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

c)      ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori.


Orientamenti sui regimi facoltativi di certificazione

Nella Gazzetta ufficiale UE del 16 dicembre 2010, serie C, n. 341 sono stati pubblicati gli OrientamentiUE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari volti ad evidenziare i migliori metodi, nell’ambito delle centinaia di sistemi di certificazione volontari sviluppatisi nel corso dell'ultimo decennio.

Gli orientamenti si applicano ai regimi facoltativi di certificazione che riguardano:

prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale),

prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinato ad essere ingerito da esseri umani, bevande, gomme da masticare, acqua incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento);

processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti DOP e IGP

Nella Gazzetta ufficiale UE del 16 dicembre 2010, serie L, n. 341 sono stati pubblicati gli Orientamenti UE sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), la cui applicazione è volontaria.

La Commissione focalizza la propria attenzione su due aspetti:

— le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni;

— le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari, non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto.


Iter presso le istituzioni dell’UE

La Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo (relatore su entrambe le proposte, Iratxe Garcìa Pérez, gruppo S&D, Spagna) l’11 aprile 2011 ha presentato il progetto di relazione sulla proposta relativa al regime di qualità e il progetto di relazionerelativo alla commercializzazione contenenti le proposte di emendamenti.

Nel corso del dibattito sono stati evidenziati alcuni aspetti, in particolare relativi all’esigenza di:

-     valorizzare il ruolo dei consorzi di tutela nell’ambito della regolazione dell’offerta;

-     consentire l’inserimento dei prodotti di montagna;

-     assicurare la protezione internazionale delle denominazioni;

-     fornire maggiore chiarezza sui prodotti STG non trasformati;

-     diffondere attraverso apposite campagne di informazione la conoscenza dei logo europeo;

-     offrire la massima considerazione alla produzione extraeuropea coordinandosi con le disposizioni contenute nella proposta di regolamento sulle informazioni ai consumatori (vedi paragrafo “Altre proposte all’esame delle istituzioni dell’UE”

Il voto finale presso la Commissione agricoltura è previsto per il 20 giugno prossimo e presso l’Assemblea in sessione plenaria il 27 settembre 2011.

 

Dopo lo scambio di opinioni tenutosi nel corso della riunione del 13-14 dicembre 2010, il Consiglio del 14 aprile 2011 ha accolto favorevolmente l’opinione della Presidenza sul ‘local farming’ e le vendite dirette. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno manifestato preoccupazione per gli eventuali appesantimenti burocratici sottolineando la necessità di non dimenticare la semplificazione della PAC.

Molti Stati, poi, non vorrebbero che un regime europeo interferisse in misura eccessiva con normative nazionali già esistenti.

La maggior parte delle delegazioni sono favorevoli alle norme sui prodotti di montagna, ma insistono sulla definizione di criteri specifici per tali produzioni. Alcune delegazioni hanno menzionato la possibilità di sviluppare un regime per i prodotti agricoli provenienti da aree specifiche.


Altre proposte all’esame delle istituzioni dell’UE

La proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE.

Il 19 aprile la Commissione ambiente del PE ha approvato in seconda lettura la proposta di regolamento relativa all'informazione alimentare per i consumatori. Il Consiglio agricoltura del 21 febbraio aveva approvato, in prima lettura, con il voto contrario dell’Italia, una posizione sulla quale il 22 febbraio la Commissione ha presentato una comunicazione in cui si afferma che: il testo approvato dal Consiglio contiene elementi che si discostano dalla proposta della Commissione; che non tiene conto del parere in prima lettura del PE e, di conseguenza, degli emendamenti del PE che la Commissione aveva indicato di poter accettare.

Il testo approvato dalla Commissione ambiente prevede, tra l’altro, l’obbligo di assicurare una maggiore leggibilità dei caratteri; di indicare, anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, nelle bancarelle e nelle mense, la lista completa degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti preconfezionati; di specificare la data di congelamento di carne non lavorata, pollame e pesce, nonchè l’origine di tutti i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Sono esclusi i prodotti non imballati.

Il dialogo a tre con Commissione e Consiglio è iniziato il 10 maggio e la votazione finale in plenaria è prevista per il mese di luglio.

 


La normativa in ambito europeo e nazionale (a cura del Servizio Studi)

La tutela delle peculiari qualità riconoscibili in un prodotto alimentare in ragione della provenienza da un determinato territorio o area geografica nonché del connesso affidamento dei consumatori, rappresenta una questione assai controversa nell’intreccio tra fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali.

Si tratta di un tema sul quale a livello della normativa europea si confrontano due esigenze potenzialmente contrastanti: quella, relativamente nuova, che attiene alla informazione ed alla tutela dei consumatori, e l’altra, invece, che trova fondamento diretto nella istanza di libertà degli scambi commerciali che ha accompagnato l’intero processo di formazione della Unione Europea.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene, infatti, incompatibile con il mercato unico, sulla base dell’art. 28 del TFUE, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, “la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri; a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza”.

 

Con il pacchetto qualità l’Unione europea sembra voler valorizzare ulteriormente la qualità e la varietà della produzione agricola prendendo atto che esse rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori e sono parte del patrimonio culturale e gastronomico dell’Europa.

 

Prescindendo in questa sede dalla dimensione internazionale, la disciplina relativa alla qualità dei prodotti agricoli ed alimentari deve essere ricostruita su due versanti, il primo relativo ai prodotti per i quali il legame con il territorio di origine è riconosciuto tramite una specifica procedura, l’altro relativo alla generalità dei prodotti.

Vengono pertanto in considerazione:

·      la normativa in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di cui al regolamento (CE) n.510/2006 e di specialità tradizionali garantite di cui al regolamento ( CE) n.509/2006;

·      la normativa in materia di etichettatura

Sul primo versante, la normativa europea disciplina attualmente con due distinti provvedimenti la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (Reg. CE 510/2006) e le specialità tradizionali garantite (Reg. CE 509/2006).

 


In particolare, il regolamento CE 510/2010 prevede:

·     le denominazioni di origine protette(DOP), al fine di poter designare con il nome della regione, o del luogo d'origine, un prodotto agro-alimentare originario della regione o del luogo medesimo. Il prodotto deve presentare qualità particolari, dovute principalmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani; è inoltre richiesto che le diverse fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione si svolgano tutte nell'area geografica delimitata. Con l’attribuzione di una denominazione esclusiva viene garantito al prodotto l'uso di un elemento in grado di identificarlo con immediatezza, separandolo dalla originaria categoria di appartenenza.

·     le indicazioni geografiche protette(IGP), disponendo che un prodotto possa essere designato con il nome di una regione o di un luogo determinato a condizione che sia originario di tale regione o di tale luogo, che una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del medesimo, possa essere attribuita all'origine geografica, nonché che almeno una delle tre fasi sopracitate - produzione, trasformazione ed elaborazione - si svolga nell'area geografica determinata. Viene in tal modo confermato il legame tra prodotto e territorio, ma tale legame è meno intenso di quanto richiesto per una DOP, essendo sufficiente che una sola operazione si svolga sul territorio individuato.

Oltre alla definizione di DOP e di IGP sopra ricordate, il regolamento reca (art. 3) la definizione di denominazioni divenute generiche, allo scopo di vietarne la registrazione. Sono da considerarsi generici i nomi di prodotti che, pur collegati con il nome della regione o del luogo in cui essi siano stati inizialmente prodotti o commercializzati, siano tuttavia divenuti, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo.

In merito alla protezione di detti simboli, l’art.13 definisce l’estensione della tutela assicurata ai prodotti a denominazione d’origine, conseguente alla registrazione della denominazione nel rispetto della disciplina comunitaria. In particolare vengono vietati: l’utilizzo abusivo delle denominazioni registrate per prodotti comparabili, o comunque per prodotti per i quali si renda possibile l’indebito sfruttamento della maggiore notorietà dei prodotti tutelati; qualsiasi usurpazione, evocazione o imitazione della denominazione; ogni altra indicazione falsa od ingannevole relativa alla provenienza, origine, natura o altre qualità essenziali dei prodotti, usata sulla confezione o sugli imballaggi, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati, nonché l'impiego per la confezione di recipienti, che possa indurre in errore sull'origine; qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore sull’origine.

Inoltre, l'art. 14 estende la tutela anche all’uso dei marchi identificativi dei prodotti disponendo che sia respinta ogni richiesta di registrazione di un marchio che contrasti con la tutela accordata dall’articolo 13 ad una denominazione già registrata; la registrazione eventualmente già avvenuta viene annullata. A certe condizioni, accompagnate dalla buona fede, la prosecuzione dell’uso del marchio preesistente è comunque consentita. Al contrario, infine, in presenza di un marchio preesistente accompagnato da notorietà, la nuova registrazione di una denominazione è negata se sia tale da indurre in errore il consumatore.

L’articolo 18 autorizza gli Stati membri ad esigere il pagamento di una tassa a copertura delle spese conseguenti all’esame delle domande di registrazione, alle dichiarazioni di opposizione, alle richieste di modifica o cancellazione da essi sostenute

Condizione essenziale affinché un prodotto possa beneficiare di una delle diciture menzionate è la sua conformità ad un disciplinare, il cui contenuto minimo è determinato con l’art. 4. Ai sensi dell’art. 9 il disciplinare può essere modificato su richiesta dello Stato membro. I soggetti cui è consentito, a norma dell’art. 5, di inoltrare la domanda per ottenere la registrazione comunitaria di una DOP o IGP sono esclusivamente le associazioni di produttori e/o trasformatori, oppure, a titolo eccezionale ed alle condizioni stabilite dall’art. 2 del  reg. (CE) 1898/2006 di applicazione, le persone fisiche o giuridiche. Per la registrazione di denominazioni ricadenti in aree geografiche transfrontaliere possono attivarsi diverse associazioni per la presentazione di una domanda comune. La domanda, cui va accluso il disciplinare, deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica di produzione della DOP, il quale Stato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la trasmette alla Commissione. In attesa della pronuncia comunitaria è consentito a singoli Stati di accordare alla denominazione una protezione transitoria valida solo sul proprio territorio; alla protezione transitoria può essere fatto ricorso anche in caso di modifica di un disciplinare. Le domande relative ai prodotti di paesi terzi vanno presentate alla Commissione, direttamente o tramite un’autorità del Paese di appartenenza, e debbono includere la documentazione che comprovi la protezione del paese d’origine. La norma richiede infine agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'osservanza delle norme testé illustrate. Gli artt. 6 e 7 prevedono che, entro dodici mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione UE proceda ad un esame formale della medesima e aggiorni mensilmente l’elenco, che deve essere pubblico, delle domande di registrazione. In caso di esito positivo, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della UE; qualora non vengano presentate opposizioni nel termine di sei mesi, la denominazione è iscritta nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette", e di essa viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale UE.

Le norme consentono, a chiunque sia interessato, anche se stabilito in un paese terzo, di far valere i propri diritti presentando una dichiarazione debitamente motivata alla Commissione tramite lo Stato di appartenenza, entro sei mesi dalla prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La disposizione fissa le condizioni di ricevibilità della dichiarazione d'opposizione

Ai sensi degli artt. 10 e 11 agli Stati membri compete la individuazione delle strutture di controllo deputate alla verifica della conformità al disciplinare dei prodotti che utilizzano le DOP e le IGP, designando la, o le, autorità il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta comunitaria.

Le autorità che verificano il rispetto dei disciplinari debbono garantire obiettività ed imparzialità nei confronti del "controllato", nonché disporre di esperti e mezzi adeguati; gli organismi di certificazione dei prodotti dovranno rispondere alla norma EN 45011 o ISO/CEI 65 a decorrere dal 1° maggio 2010[1].

I costi dei controlli sono a carico dei produttori che utilizzano le denominazioni protette.

 

Il regolamento (CE) n. 509/2006 ha introdotto nella normativa europea un sistema di tutela delle Specialità tradizionali Garantite, con l’assegnazione di una attestazione che riconosce l’esistenza in un prodotto di caratteristiche degne di tutela in ragione: dell’utilizzo di materie prime tradizionali, del metodo tradizionale di produzione o trasformazione, dell’uso di una denominazione tradizionale o consacrata dall’uso. L’applicazione del regolamento si estende a tutti i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, nonché ai seguenti prodotti alimentari: birra; cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria; paste alimentari anche cotte o farcite; piatti precotti; salse per condimento preparate; minestre o brodi; bevande a base di estratti di piante; gelati e sorbetti.

Con la concessione della STG, l’Unione europea attesta che un prodotto possiede un insieme di caratteristiche specifiche conseguenti al rispetto delle regole di produzione stabilite. La specificità, peraltro, può anche collegarsi alle tradizioni di una determinata area geografica, ma l’elemento qualificante deve essere la procedura stabilita nel disciplinare relativamente alle modalità di produzione. In base all’art. 4, comma 1, infatti, il prodotto deve “essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una componente tradizionale o aver subito un metodo di produzione  e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione”. Il riconoscimento di una STG, proprio perché prescinde dalla esistenza di un legame geografico fra prodotto e territorio, diviene patrimonio dell’intera collettività, comunitaria e non, e chiunque, ovunque ubicato, produca quello specifico alimento nel rispetto delle regole stabilite con il disciplinare, può fregiarsi della relativa denominazione accompagnata dal logo “specialità tradizionale garantita”. Il prodotto è pertanto tutelato in quanto risultato di una consolidata tradizione che ne assicura caratteri distintivi, senza che sia richiesto alcun legame con l’area dove sia eventualmente stata elaborata quella modalità di produzione. Successivamente alla registrazione, ed alla sua pubblicazione nella gazzetta comunitaria, il nome non può più essere utilizzato per quei prodotti che non rispondano al disciplinare e tutti gli Stati membri sono tenuti a garantirne la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o fallace, e contro le contraffazioni (art. 17).

Quanto alla denominazione della quale si chiede la registrazione (articolo 4, par. 2), il provvedimento, al momento, non esige l’uso riservato del nomeL’articolo 4, par. 1 secondo comma vieta espressamente la registrazione di una STG le cui caratteristiche risiedano nella provenienza o nell’origine geografica; può tuttavia essere autorizzato l’uso di un termine geografico, purché non vengano infrante le disposizioni che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare le specifiche norme sulle indicazioni geografiche (cfr. reg. 510/2006) e sui marchi.

 

In merito all’altro versante, riguardante l’etichettatura dei prodotti alimentari ai fini di una maggiore informazione al consumatore, la normativa è stata dapprima regolata con l’articolo 3 del D.Lgs. n. 109/1992 che ha fornito l’elenco delle indicazioni che debbono essere riportate sui prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore. In conformità a quanto disposto nell’art. 3 della direttiva 2000/13/CE, la norma citata ha stabilito l’obbligo di presentare nella etichetta soltanto talune indicazioni, che sono ritenute fondamentali: denominazione di vendita, elenco degli ingredienti (per alcuni specificando anche la quantità), quantità netta, termine minimo di conservazione e condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione, nome, ragione sociale o marchio e sede del fabbricante, sede dello stabilimento, titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande alcoliche (a contenuto alcolico maggiore di 1,2% in volume), lotto di appartenenza, modalità di conservazione, istruzioni per l'uso (ove necessario).

Per quanto attiene l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza, la scelta del legislatore europeo è stata fino ad oggi nel senso che questa possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

Da un lato, quindi, l’art. 2 del D.Lgs. n. 109/1992 fa divieto di inserire in etichetta elementi suscettibili di indurre in errore l’acquirente, tra l’altro, sull’origine e la provenienza del prodotto alimentare; dall’altro, appunto il successivo articolo 3 obbliga, in positivo, alla indicazione del luogo di origine o di provenienza “nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto”.

Occorre peraltro ricordare anche che l’articolo 4 della direttiva 2000/13/CE prevede che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'art. 3 della direttiva medesima. Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall’articolo 19 della direttiva citata, cioè deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

Successivamente, con l’articolo 1-bis del decreto legge n. 157/2004 è stato invece introdotto l’obbligo generalizzato di indicare il luogo di origine della componente agricola incorporata in qualsiasi “prodotto alimentare”, trasformato e non trasformato, precisando che per luogo d’origine o provenienza debba intendersi:

-     per il prodotto alimentare non trasformato, il Paese d’origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto stesso;

-     per il prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nel processo produttivo.

In ordine a tali disposizioni è peraltro intervenuta a chiarimento la circolare 1° dicembre 2004 del Ministero delle politiche agricole, nella quale si è precisato che quanto contenuto nell’art. 1-bis del ddl. 157/2004 non doveva essere considerato immediatamente operativo e che i principi ivi introdotti dovranno essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti normativi da emanarsi previa notifica alla Commissione europea.

Da ultimo è intervenuta sul tema la legge 3 febbraio 2011 n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. In particolare, l’articolo 4 ha previsto che sia obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Il provvedimento rimanda a successivi decreti interministeriali la definizione delle modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con tali decreti sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 prima citato.

Sul versante dell’ordinamento europeo, le disposizioni sinora approvate circa l’indicazione dell'origine in etichetta riguardano esclusivamente alcune categorie di prodotti alimentari ed in particolare le carni bovine; l’ortofrutta; i prodotti ittici; il miele; le uova; le carni di pollame, l’olio d’oliva; il latte fresco, e la passata di pomodoro.

 

 


DOCUMENTI


 



[1] Tali norme, la cui entrata in vigore è stata più volte procrastinata, stabiliscono i criteri generali in base ai quali gli organismi di certificazione dei prodotti possono ottenere un riconoscimento valido a livello europeo o internazionale.