Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Assegnazione all'Italia di un seggio supplementare nel Parlamento europeo A.C. 3834
Riferimenti:
AC N. 3834/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 406
Data: 09/11/2010
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni
III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Assegnazione all’Italia di un seggio supplementare nel Parlamento europeo

A.C. 3834

 

 

 

 

 

 

n. 406

 

 

9 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

Ha collaborato alla redazione del presente dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-4939 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 / 066760-2146 – *cdrue@camera.it

 

 

 

 

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File: ES0559.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica                                          3

Contenuto dell’accordo                                                                                    4

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

§      L. 24 gennaio 1979, n. 18. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 2)19

§      L. 2 agosto 2008, n. 130. Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007           20

Normativa comunitaria

§      Dec. 28 settembre 2005, n. 2005/684/CE/Euratom. Decisione del Parlamento europeo  che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo                                                 23

Giurisprudenza costituzionale

§      Sentenza 22 luglio 2010, n. 271                                                                    37

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 3834

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo

Iniziativa

Governo

Settore di intervento

Trattati internazionali, Unione europea, Stati esteri

Iter al Senato

no

Numero di articoli del ddl di ratifica

5

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

3 novembre 2010

§    Assegnazione

8 novembre 2010

Commissione competente

Riunite I Affari costituzionali e III  Affari esteri

Sede

referente

Pareri previsti

XIV Politiche dell'Unione europea

Oneri finanziari

no

 

 


 

Contenuto dell’accordo

Il Protocollo all'esame è inteso a modificare il Protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Atteso che il Trattato di Lisbona ha previsto l'aumento del numero dei parlamentari europei da 736 a 751, in due riunioni del Consiglio europeo (11-12 dicembre 2008 e 18-19 giugno 2009) è stata presa in considerazione l’ipotesi - poi effettivamente realizzatasi - che il Trattato di Lisbona potesse entrare in vigore dopo lo svolgimento delle elezioni europee del 2009, aveva previsto di adottare con sollecitudine misure transitorie per aumentare, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e fosse pertanto necessario adottare una serie di misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo nella legislatura 2009-2014, integrandolo con diciotto seggi supplementari – uno dei quali destinato all’Italia - riservati a dodici degli Stati membri. L’Assemblea conterà quindi, limitatamente a questa legislatura, 754 deputati.

Un’apposita Conferenza intergovernativa, riunitasi a Bruxelles il 23 giugno scorso, ha ufficialmente sancito questi mutamenti, adottando un Protocollo che modifica espressamente quello (il n. 36), recante disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. La sua entrata in vigore con la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, auspicabilmente – come riportato all’art. 2 dell’accordo – il 1° dicembre di quest’anno.

Il Protocollo (art. 1) lascia agli Stati membri ampia libertà per quanto concerne le modalità per individuare i parlamentari aggiuntivi, con l'unica condizione insuperabile che si tratti di persone elette comunque in una consultazione a suffragio universale diretto - e quindi sostanzialmente di persone elette ad hoc, ovvero con riferimento ai risultati delle scorse elezioni europee, oppure infine mediante designazione all'interno dei Parlamenti nazionali. La maggioranza degli Stati – Austria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Polonia - ha deciso, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del ddl di ratifica, di ricorrere ai risultati delle ultime consultazioni europee del 2009.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha introdotto nel proprio Regolamento la possibilità che il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, inviti gli Stati membri interessati dall'aumento dei seggi a designare frattanto degli “osservatori” in base alle rispettive leggi nazionali: detti osservatori - che resterebbero in carica nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo all'esame della Commissione Affari esteri -, avrebbero un trattamento equiparato a quello degli eurodeputati in carica, salvo naturalmente per il diritto di voto, di cui non disporrebbero.

Il Protocollo in esame si compone di un Preambolo e di tre articoli.

Il Preambolo richiama puntualmente i presupposti cronologico-giuridici per la sua emanazione: in particolare, viene ricordato che con il Protocollo in oggetto verrà provvisoriamente superato, per la corrente legislatura del Parlamento europeo, il numero totale di europarlamentari (751) previsto dal Trattato di Lisbona. Occorre infatti ricordare che, ai sensi del Trattato, i parlamentari europei della Germania risultano 96, a fronte dei 99 attualmente in carica, proprio perché eletti prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: senza diminuire il numero di 99, il Protocollo prevede per la corrente Legislatura europea un aumento di 18 seggi, inclusi dunque i 3 seggi che la Germania provvisoriamente conserva, ma che fanno parte a tutti gli effetti della ridistribuzione operata dal Trattato di Lisbona.

L’articolo 1 novella l’art. 2 del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato dal Trattato di Lisbona al Trattato sull’Unione europea: la nuova formulazione si compone di tre paragrafi, il primo dei quali stabilisce l’aggiunta di 18 nuovi europarlamentari fino al termine (2014) della corrente Legislatura. I seggi aggiuntivi spettano alla Spagna (4), a Francia, Austria e  Svezia (2 seggi), e a Bulgaria, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Regno Unito (1 seggio).

Il par. 2 prevede quanto sopra già richiamato in merito alle modalità che ciascuno Stato membro potrà adottare per l’individuazione dei nuovi europarlamentari.

Il par. 3, infine, prevede che in tempo utile prima delle prossime elezioni europee il Consiglio europeo adotti una decisione sulla composizione dell'europarlamento che superi la transitorietà della composizione prevista ai sensi del Protocollo in esame.

L'articolo 2 prevede la ratifica del Protocollo in esame, conformemente alle rispettive procedure costituzionali, da parte degli Stati membri dell'Unione europea: depositario degli strumenti di ratifica sarà il Governo della Repubblica italiana. Si prevede altresì l'entrata in vigore del Protocollo, ove possibile, il 1° dicembre 2010, previo deposito di tutti gli strumenti di ratifica, ovvero, in alternativa, il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'ultimo Stato membro.

L'articolo 3, infine, ribadisce che il Governo della Repubblica italiana è il depositario del Protocollo in oggetto, che verrà redatto in tutte le lingue degli Stati membri dell'Unione europea, ciascuno dei testi facente ugualmente fede.


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica stabilisce che il seggio supplementare spettante all’Italia sia assegnato in conformità con quanto disposto dal Protocollo, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009.

E’ opportuno ricordare che il Trattato di Lisbona[1] prevede che il numero dei membri del Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750 membri, più il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati. Al momento delle elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Lisbona).

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014, in modo da garantire i seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base al Trattato di Lisbona, senza togliere alla Germania i 3 seggi ulteriori previsti dal Trattato di Nizza. In particolare, la Spagna avrà 4 deputati in più; Austria, Francia e Svezia 2; 1 ciascuno per Bulgaria, Italia (che passa da 72 a 73 parlamentari), Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Regno Unito. Tenendo conto dei 3 seggi in più della Germania, i membri del PE diventano per la legislatura in corso 754 anziché 751 come previsto dal Trattato di Lisbona.

Sulla base della decisione del Consiglio europeo, il 23 giugno 2010 si è svolta una Conferenza intergovernativa per procedere alla firma del Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona.

Il Protocollo stabilisce l’incremento temporaneo di 18 seggi del Parlamento europeo; prevede altresì che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni:

·      elezioni ad hoc;

·      designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo (soluzione prefigurata dal disegno di legge di ratifica in esame);

·      nomina da parte deirispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l’incompatibilità tra le due cariche.

Il protocollo prevede infine l’entrata in vigore il 1° dicembre 2010 se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell’ultimo strumento di ratifica.

Allo stato attuale 4 Paesi membri hanno già ratificato il Protocollo (Bulgaria, Finlandia, Lettonia e Malta), e altri 11 hanno indicato che intendono completare la procedura di ratifica entro il 1° dicembre 2010 (Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Svezia, Ungheria); per gli altri 12 Stati membri non si hanno indicazioni temporali.

Come riportato nella relazione illustrativa del ddl di ratifica la maggioranza degli Stati cui spettano i 18 parlamentari aggiuntivi ha deciso di ricorrere ai risultati delle ultime consultazioni europee (Austria, Lettonia, Malta, Paes Bassi, Regno Unito, Spagna e Polonia). Due Stati (Slovenia e Svezia) avevano provveduto anticipatamente, con normative ad hoc, ad eleggere i propri parlamentari in previsione della futura entrata in vigore del Trattato. La Francia, infine, ha rimesso all’Assemblea nazionale la designazione dei due parlamentari aggiuntivi.

In particolare, per quanto attiene al Regno Unito, una recente raccomandazione della Commissione nazionale elettorale (ottobre 2010), espressa dietro richiesta formale del Ministro per la riforma politica e costituzionale, ha formulato l’indirizzo che il seggio aggiuntivo spettante al Regno Unito sia assegnato, sulla base dei risultati delle elezioni europee del giugno 2009 ed in applicazione del metodo elettorale Sainte-Laguë, alla regione elettorale del West Midlands (che eleggerebbe quindi sette parlamentari europei in luogo dei sei originariamente previsti),   

Fino all’entrata in vigore del Protocollo i membri supplementari già nominati avranno lo status di osservatori (possibilità di partecipare ai lavori del Parlamento europeo, ma non alle votazioni). Lo stesso Parlamento europeo, infatti, nell’ambito delle modifiche al proprio Regolamento interno in vista dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona approvate il 25 novembre 2009, ha introdotto un articolo che parifica lo status dei membri del Parlamento europeo supplementari a quello degli osservatori degli Stati aderenti all’Unione, invitati a seguito della firma del Trattato di adesione.

Il 6 maggio 2010 il Parlamento europeo ha altresì approvato una risoluzione in cui:

·      ribadisce l’esigenza che la modifica alla composizione del PE sia limitata alla legislatura 2009-2014 e che tutti i 18 deputati siedano al Parlamento contemporaneamente, sollecitando gli Stati membri a completare le proprie procedure di elezione in modo pragmatico e nel minor tempo possibile;

·      ritiene che anche per la nomina dei deputati supplementari debba essere seguito, per quanto possibile, lo spirito dell'Atto del 1976 relativo all’elezione del Parlamento europeo (che prevede l’elezione diretta) e che tuttavia, in presenza di insormontabili difficoltà tecniche o politiche, sia accettabile un'elezione indiretta ad opera dei Parlamenti nazionali.

 

L’articolo 4 del disegno di legge in esame reca una delega che autorizza il Governo ad adottare un decreto legislativo per definire le “ulteriori disposizioni necessarie” per assegnare il seggio aggiuntivo del Parlamento europeo spettante all’Italia. Nella relazione illustrativa del disegno di legge si specifica che l’oggetto della delega consiste nell’adozione delle norme attuative e di coordinamento per l’assegnazione del seggio supplementare.

Sempre secondo la relazione illustrativa, lo strumento della delega consentirebbe di procedere celermente alla ratifica del Protocollo entro il 1° dicembre 2010, come auspicato dal Protocollo stesso (articolo 2) in modo da consentire agli Stati che abbiano provveduto all’assegnazione dei seggi di inviare i propri ulteriori rappresentanti a Strasburgo, e, contemporaneamente, di predisporre le misure interne per l’assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia.

Come si è visto, l’articolo 3 del disegno di legge ha scelto, tra le tre possibilità previste dal Protocollo, di assegnare il seggio aggiuntivo attraverso l’utilizzazione dei risultati delle ultime elezioni europee del 6 e 7 giugno 2010, senza però indicare le modalità di utilizzazione di tali dati. Modalità che dovranno essere individuate appunto dal decreto legislativo da adottarsi ai sensi dell’articolo 4.

L’articolo in esame individua i seguenti princìpi ed i criteri direttivi per l’adozione della delega:

§      il rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 271 del 22 luglio 2010;

§      la realizzazione in misura proporzionata della rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all’articolo 2 della legge 18 del 1979.

Si tratta di principi di carattere generale dai quali non emerge un’univoca individuazione della procedura da seguire per utilizzare i risultati elettorali al fine dell’assegnazione del seggio supplementare.

Come evidenziato dalla relazione tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, il Governo ha lasciato aperte le questioni relative alle modalità di attuazione dell’opzione prescelta, per le quali “si potrà far ricorso alla competenza del Ministero dell’interno ovvero dell’Ufficio elettorale presso la Suprema Corte di cassazione, per disciplinare la questione dei resti e della circoscrizione presso la quale sarà ripescato il seggio”.

Il riferimento alla pronuncia della Consulta, contenuto nel primo dei due criteri direttivi, è presumibilmente volto a confermare l’esclusione delle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento dalla partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti, e, quindi, anche dal seggio aggiuntivo da assegnare.

Per comprendere tale riferimento, e più in generale, la portata del provvedimento in commento, occorre esporre le linee principali della disciplina dell’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo ed in particolare del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi.

Il sistema elettorale per l’elezione del Parlamento europeo è disciplinato da norme di fonte comunitaria e da disposizione interne.

L’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), ha sancito l’elezione diretta del Parlamento europeo.

L’Atto fissa alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale che non deve nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto. Fermo restando l’obbligo di usare un sistema proporzionale è possibile fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi).

La disciplina interna delle elezioni europee è principalmente contenuta nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successivamente più volte modificata ed integrata, da ultimo con la legge n. 19 del 2009 che ha introdotto la soglia di sbarramento del 4%.

 

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della L. 18/1979).

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, secondo quanto dispone l’art. 2 della L. 18/1979, dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nella tabella che segue è indicata l’assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni come stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009 in occasione delle ultime elezioni del giugno 2009


 

Circoscrizione

Seggi

I) ITALIA NORD OCCIDENTALE: Piemonte Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia

19

II) ITALIA NORD-ORIENTALE: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

13

III) ITALIA CENTRALE: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

14

IV) ITALIA MERIDIONALE: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

18

V) ITALIA INSULARE: Sardegna, Sicilia

8

Totali

72

 

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (art. 12, settimo comma, della L. 18/1979).

L’elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre; per i candidati presenti nelle liste di minoranze linguistiche collegate può essere espressa una preferenza soltanto (art. 14 della L. 18/1979).

I seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni, con riparto dei seggi in sede di Collegio unico nazionale.

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l’assegnazione dei seggi è il seguente (art. 21 della L. 18/1979):

§         si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;

§         si individuano le liste che abbiamo ottenuto a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi;

§         si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;

§         il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;

§         i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l’ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell’attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale.

Si procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna lista nelle varie circoscrizioni:

§         a tal fine si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi già attribuiti alla lista stessa con il meccanismo sopra descritto, ottenendo così il quoziente elettorale di lista;

§         il numero dei seggi spettanti alla lista nelle singole circoscrizioni è dato dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale di lista;

§         i seggi che eventualmente rimangono ancora da distribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, a parità di questi, nelle circoscrizioni che hanno fatto registrare la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di quest’ultima si procede per sorteggio.

Sono proclamati eletti, nell’ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 41 della L. 18/1979).

 

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un’altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, comma nono, della L. 18/1979). Per l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell’ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un’unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l’ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (art. 22, commi secondo e terzo, della L. 18/1979).

 

La Corte costituzionale con la sentenza 271 del 2010 sopra richiamata ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18. La norma è stata impugnata asserendone l’illegittimità in quanto prevede «la soglia nazionale di sbarramento […] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti», in tal modo privandole del «c.d. diritto di tribuna».

La Corte ha ritiene che la questione sia stata prospettata in modo contraddittorio. Il Collegio rimettente, infatti, da un lato, aveva considerato manifestamente infondata un’ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita alla introduzione della soglia di sbarramento, per effetto della quale le liste che non raggiungono il 4% dei voti validi sono escluse dal riparto dei seggi; dall’altro lato, aveva censurato, e quindi ritenuto non manifestamente infondata,      la disciplina relativa all’attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l’abbiano superata. Di qui la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima – come il giudice rimettente riconosce – allora non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall’attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l’abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento – come il giudice rimettente lamenta – allora non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che anche qualora si ammettesse che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall’attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con la Costituzione ciò comporterebbe una pronuncia additiva (come richiesto dal giudice a quo) volta a introdurre un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l’abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, alla aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti: tuttavia, conclude la Corte “tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa. Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che la questione sollevata, sollecitando un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, deve ritenersi inammissibile (fra le più recenti, sentenza n. 58 del 2010; ordinanze n. 59 e n. 22 del 2010)”.

Per quanto riguarda la distribuzione proporzionale dei seggi nel territorio, cui si richiama il secondo dei principi e criteri direttivi della disposizione di delega, occorre far riferimento al fenomeno del trasferimento dei seggi da una circoscrizione all’altra.

Come si è detto, il numero dei seggi è suddiviso nelle 5 circoscrizioni in modo proporzionale in base alla popolazione, ma il criterio di riparto sopra sinteticamente descritto si basa sui voti validi espressi e pertanto può accadere che in alcune circoscrizioni vengano attribuiti dei seggi aggiuntivi rispetto alla tabella indicata nel decreto del Presidente della Repubblica, a scapito di altre circoscrizioni. Ciò è avvenuto anche nelle ultime elezioni, quando alle circoscrizioni del Centro-Nord sono stati assegnati 5 seggi ulteriori, che sono “traslati” dalle circoscrizioni meridionali: in particolare, al Nord Ovest i seggi assegnati sono passati da 19 a 22, al Nord Est da 13 a15, al Centro da 14 a 15, mentre alla Circoscrizione Italia meridionale sono stati assegnati 15 seggi in luogo di 18 e all’Italia insulare 6 al posto di 8.

Anche su punto la Corte costituzionale si è espressa, nella citata sentenza n. 271, limitandosi a osservare che nel sistema elettorale per le europee convivono due ordini di esigenze: “da un lato, l’assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall’altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto. Il secondo riflette il principio della rappresentanza c.d. territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri). Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati”.

In ogni caso, secondo la Corte, non spetta al giudice costituzionale, bensì al legislatore adottare eventuali misure per contemperare il principio della proporzionalità politica con quella della rappresentanza territoriale.

Il termine per l’esercizio della delega è fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Non è previsto il parere parlamentare.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame mostra come il provvedimento non comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: infatti l'articolo 3 del disegno di legge prevede per l'Italia l'utilizzazione dei risultati delle elezioni europee del 2009, senza bisogno di ricorrere a ulteriori consultazioni, mentre per quanto concerne l'indennità parlamentare mensile del nuovo eurodeputato italiano e gli emolumenti accessori di sua spettanza, essi verranno finanziati a valere sul bilancio dell'Unione europea – come avviene per i deputati europei già in carica.

La relazione tecnico-normativa che correda il disegno di legge attesta la necessità di ratificare con legge il Protocollo in esame, in quanto il recepimento di esso sul piano interno comporta modifiche a un provvedimento di rango primario, ovvero la legge 2 agosto 2008, n. 130, con cui l'Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona. La relazione tecnico-normativa evidenzia altresì non esservi profili di incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, dal quale piuttosto il Protocollo promana. Infine, viene osservato che l'entrata in vigore del Protocollo non inciderà sulle competenze delle Regioni e sulle fonti legislative primarie che riguardano il trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali, rilevando peraltro che nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di riparto dei seggi talune regioni avranno la possibilità di ottenere unitamente un seggio aggiuntivo all'europarlamento - quello appunto previsto per l'Italia.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l'applicazione del provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’articolo 3 del ddl prevede infatti il ricorso ai  risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009, senza necessità di ricorrere ad ulteriori consultazioni elettorali, mentre l’indennità parlamentare mensile percepita dall’assegnatario del seggio supplementare non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché essa è finanziata, come previsto dall’art. 23 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, a valere sul bilancio dell'Unione europea.

 

 

 

 

 


Riferimenti normativi

 


Normativa nazionale

 


L. 24 gennaio 1979, n. 18.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
(art. 2)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.

(2)  Titolo così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

(omissis)

 

Art. 2. 

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

 

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (4) (5).

 

 

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(4)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(5)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell'art. 20 la predetta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

 

 

 

 

 


L. 2 agosto 2008, n. 130.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 2008, n. 185, S.O.

(2) Vedi, anche, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riportata in allegato al Comunicato 23 settembre 2008.

(3) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 20 gennaio 2010 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 15), ha reso noto che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, sul piano internazionale, in data 1° dicembre 2009 avendo, la Repubblica Ceca, nella qualità di ultimo Stato firmatario, depositato in data 13 novembre 2009, il proprio strumento di ratifica. La Repubblica italiana aveva già depositato, in data 8 agosto 2008, il proprio strumento di ratifica, a seguito dell’emanazione della presente legge.

 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1. 

Autorizzazione alla ratifica

1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

 

Art. 2. 

Ordine di esecuzione

1.  Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato stesso.

 

Art. 3. 

Entrata in vigore

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Normativa comunitaria

 


Dec. 28 settembre 2005, n. 2005/684/CE/Euratom.
Decisione del Parlamento europeo
che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 ottobre 2005, n. L 262.

(2) Per le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo di cui alla presente decisione, vedi la decisione 9 luglio 2008, n. 2009/C159/01, pubblicata nella G.U.U.E. 13 luglio 2009, n. C 159.

 

 

 

Il Parlamento europeo,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 5,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108,

 

paragrafo 4,

 

visto il parere della Commissione (3),

 

con l'approvazione del Consiglio (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il Parlamento europeo è composto di «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». A norma dell'articolo 190, paragrafo 1, del trattato CE, tali rappresentanti sono i «rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Tale definizione figura anche nell'articolo 190, paragrafo 2, del trattato CE («numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro») e nell'articolo 190, paragrafo 3, del trattato CE («i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni»). Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti dei popoli, inducono ad utilizzare nello statuto il termine «deputato».

 

(2) Il Parlamento europeo ha il diritto di regolamentare le proprie questioni interne nel suo regolamento, a norma dell'articolo 199, primo comma, del trattato CE e nel rispetto del presente statuto.

 

(3) L'articolo 1 dello statuto riprende il termine «deputato» e stabilisce chiaramente che lo statuto non disciplina diritti e doveri dei deputati del Parlamento europeo, bensì la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle loro funzioni.

 

(4) La libertà e l'indipendenza dei deputati, sancite all'articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l'impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l'indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.

 

(5) L'articolo 3, paragrafo 1, riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

 

(6) Il diritto di iniziativa di cui all'articolo 5 è il diritto sovrano di ogni deputato al Parlamento. Esso non può essere svuotato del suo significato dal regolamento del Parlamento.

 

(7) Il diritto di accesso ai documenti, sancito all'articolo 6, figura nel regolamento del Parlamento. Esso riguarda un aspetto essenziale dell'esercizio del mandato e quindi dovrebbe essere sancito nello statuto.

 

(8) L'articolo 7 deve garantire l'effettivo mantenimento della diversità linguistica, malgrado affermazioni divergenti. Dovrebbe essere esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. Tale principio dovrebbe essere applicato anche dopo ogni allargamento dell'Unione europea.

 

(9) A norma degli articoli 9 e 10, il deputato riceve un'indennità per l'esercizio delle sue funzioni. In merito all'importo di tale indennità, nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento ha presentato uno studio in base al quale si giustifica un'indennità pari al 38,5% del trattamento di base di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

(10) Dato che l'indennità, l'indennità transitoria e le pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità sono finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, occorre assoggettarle ad un'imposta a beneficio delle Comunità.

 

(11) In ragione della situazione particolare dei deputati, in particolare l'assenza di un obbligo di residenza nei luoghi di lavoro del Parlamento e dei legami particolari con lo Stato dove sono eletti, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare le disposizioni del loro diritto fiscale nazionale all'indennità, all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità.

 

(12) L'articolo 9, paragrafo 3, è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, venga utilizzata per i loro fini. Occorre vietare questa forma di finanziamento dei partiti.

 

(13) L'indennità transitoria di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13 dovrebbe, in particolare, coprire il periodo tra la fine del mandato e l'avvio di una nuova attività professionale. In caso di assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica, tale finalità viene meno.

 

(14) Alla luce dell'evoluzione nell'ambito delle pensioni di anzianità negli Stati membri, sembra appropriato che un ex deputato abbia diritto alla pensione al compimento del sessantatreesimo anno di età. L'articolo 14 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di conteggiare la pensione di anzianità ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di anzianità a norma della legislazione nazionale.

 

(15) Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto vigente nella Comunità europea. Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una «previdenza». Pertanto, il diritto non decade neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate proprie o di un proprio patrimonio.

 

(16) L'articolo 18 è necessario perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali. Spesso tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.

 

(17) Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Lord Bruce of Donington (5). Ciò permette al Parlamento di effettuare il rimborso in modo forfetario, nei casi in cui è appropriato, al fine di ridurre le spese e gli oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di una decisione ispirata a principi di sana amministrazione.

 

(18) Il 28 maggio 2003, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha approvato una serie di nuove regole relative al pagamento delle spese e indennità dei deputati sulla base delle spese reali, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente al presente statuto.

 

(19) Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento delle regolamentazioni che equiparano i deputati del Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro, ai deputati nazionali. Una soluzione del problema a livello europeo non è possibile a causa della molteplicità delle regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Se tali regolamentazioni mancassero, l'esercizio del mandato dei deputati del Parlamento europeo nello Stato membro in cui sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L'effettivo esercizio del mandato rientra nell'interesse anche degli Stati membri.

 

(20) L'articolo 25, paragrafo 1, è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione a livello europeo per tutti i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. Il disposto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, è conseguenza dell'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

 

(21) La diversità delle situazioni nazionali è contemplata dall'articolo 29, che permette agli Stati membri di definire, in via transitoria, una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto. Quella stessa diversità giustifica anche la facoltà per gli Stati membri di mantenere la parità di trattamento fra i deputati del Parlamento europeo e quelli nazionali,

 

decide:

 

 

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(3)  Parere della Commissione del 3 giugno 2003, confermato dalla vicepresidente Wallström durante la sessione del Parlamento europeo del 22 giugno 2005.

(4)  Lettera del Consiglio del 19 luglio 2005.

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 1981 nella causa 280/80, Lord Bruce of Donington/Aspden, Racc. 1981, pag. 2205.

 

 

TITOLO I

Regolamentazione e condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati del Parlamento europeo

 

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati del Parlamento europeo.

 

 

Articolo 2

1. I deputati sono liberi e indipendenti.

 

2. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

 

 

Articolo 3

1. I deputati votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

 

2. Qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo.

 

 

Articolo 4

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del Parlamento, a meno che non siano stati depositati conformemente al regolamento.

 

 

Articolo 5

1. Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

 

 

Articolo 6

1. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai documenti e alla contabilità personali.

 

3. Il paragrafo 1 non pregiudica gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull'accesso ai documenti.

 

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 7

1. I documenti del Parlamento sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.

 

2. Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali.

 

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'attuazione del presente articolo.

 

 

Articolo 8

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi politici.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

 

 

Articolo 9

1. I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.

 

2. Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.

 

3. Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.

 

4. I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a pensione di reversibilità.

 

 

Articolo 10

L'indennità ammonta al 38,5% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

 

Articolo 11

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

 

Articolo 12

1. L'indennità di cui all'articolo 9 è soggetta all'imposta a beneficio delle Comunità alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

 

2. Non sono applicabili le detrazioni per spese professionali e personali e di carattere familiare o sociale previste all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

 

3. Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione.

 

4. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

 

5. Il presente articolo si applica anche all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità versate in conformità agli articoli 13, 14, 15 e 17.

 

6. Le prestazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 e i contributi al fondo pensione di cui all'articolo 27 non sono soggetti ad alcuna imposta.

 

 

Articolo 13

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 10.

 

2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

 

3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.

 

4. In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.

 

 

Articolo 14

1. Al compimento del sessantatreesimo anno di età, gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

 

2. La pensione ammonta al 3,5% dell'indennità di cui all'articolo 10 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest'ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70%.

 

3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

 

4. Si applica il disposto dell'articolo 11.

 

 

Articolo 15

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato, i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

 

2. Si applica il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2. La pensione ammonta comunque almeno al 35% dell'indennità di cui all'articolo 10.

 

3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

 

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

5. Si applica il disposto dell'articolo 11.

 

 

Articolo 16

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 13, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 14 o 15, si applica l'opzione indicata dall'interessato.

 

 

Articolo 17

1. In caso di decesso di un deputato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto o un'aspettativa a una pensione a norma degli articoli 14 o 15, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.

 

2. L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o che spettava o sarebbe spettata all'ex deputato.

 

3. Il coniuge superstite percepisce il 60% dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30% dell'indennità di cui all'articolo 10. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio. Il diritto non sussiste qualora le circostanze specifiche non lascino alcun legittimo dubbio sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali.

 

4. I figli a carico percepiscono il 20% dell'importo di cui al paragrafo 2.

 

5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

 

7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.

 

8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue alla fine del mese in cui compiono i ventuno anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di istruzione o formazione, ma si estingue al più tardi alla fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.

 

9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

 

10. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 18

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 19

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei deputati.

 

 

Articolo 20

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.

 

2. Per i trasferimenti da e verso i luoghi di lavoro e per altri viaggi di servizio, il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute.

 

3. Il rimborso delle altre spese generali connesse all'esercizio del mandato può essere effettuato in modo forfettario.

 

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

5. Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3.

 

Articolo 21

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

 

2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.

 

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 22

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 23

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea.

 

2. I pagamenti dovuti a norma degli articoli 10, 13, 14, 15 e 17 vengono effettuati mensilmente in euro o, a scelta del parlamentare, nella valuta dello Stato membro in cui è domiciliato. Il Parlamento fissa le condizioni alle quali i pagamenti vanno effettuati.

 

 

Articolo 24

Le decisioni di attuazione del presente statuto entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

TITOLO II

Disposizioni transitorie

 

Articolo 25

1. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell'entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l'intera durata dell'attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

 

2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

 

 

Articolo 26

1. I deputati che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al presidente del Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

 

2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile.

 

3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

 

 

Articolo 27

1. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

 

2. I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l'acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

 

3. I deputati che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 10 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

 

4. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario.

 

5. Si applicano il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, e il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.

 

 

Articolo 28

1. Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

 

2. Qualora la durata dei periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale non sia sufficiente per maturare il diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione nazionale, tali periodi sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto. Il Parlamento può stipulare convenzioni con gli organi competenti negli Stati membri relative al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti.

 

 

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono definire per i propri deputati del Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo.

 

2. In virtù di tale regolamentazione, i deputati del Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.

 

3. I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

 

4. La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 18 a 22 del presente statuto.

 

 

TITOLO III

Disposizione finale

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009.

 

 

Fatto a Strasburgo, il 28 settembre 2005.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

Il presidente

 

J. BORRELL FONTELLES

 

 


Giurisprudenza costituzionale

 


 

Sentenza 22 luglio 2010, n. 271

 

 

Svolgimento del processo

 

SENTENZA

 

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze dell'11 (nn. 3 ordinanze), del 14, del 15 dicembre 2009, dell'11 (nn. 2 ordinanze) e del 14 dicembre 2009 rispettivamente iscritte ai nn. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 7, prima serie speciale, dell'anno 2010.

 

Visti gli atti di costituzione di Giuseppe Gargani, Pasquale Sommese, Maddalena Calia, Nicola Vendola ed altri, Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri ed altri, Salvatore Caronna ed altra, Roberto Gualtieri, Giovanni Collino, Oreste Rossi, Iva Zanicchi, Sonia Viale, del PD - Partito Democratico, della Regione Sardegna, di Sebastiano Sanzarello, della Regione Siciliana, di Gino Trematerra, Giommaria Uggias, dell'IDV - Italia dei Valori, di Giuseppe Arlacchi ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

 

uditi gli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Lentini per Giuseppe Gargani e Pasquale Sommese, Federico Sorrentino e Antonello Rossi per Maddalena Calia, Oreste Morcavallo per Gino Trematerra, Giampaolo Parodi e Luigi Manzi per Sonia Viale, Vincenzo Cerulli Irelli per il PD - Partito Democratico e Roberto Gualtieri, Stelio Mangiameli per Giovanni Collino, Oreste Rossi e Iva Zanicchi, Giuseppe Morbidelli e Paolo Trombetti per Salvatore Caronna, Alessandra Camba per la Regione Sardegna, Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana, Luca Di Raimondo per Nicola Vendola ed altri, Silvio Crapolicchio per Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri per Felice Carlo Besostri, Sergio Scicchitano e Giommaria Uggias per Giommaria Uggias, Sergio Scicchitano per l'IDV - Italia dei Valori e Giuseppe Arlacchi ed altro e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II bis, con tre ordinanze di identico tenore dell'11 dicembre 2009 (r.o. nn. 29 e 30 del 2010) e del 14 dicembre 2009 (r.o. n. 31 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, e all'art. 11 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti «CEDU»).

 

Ad avviso del collegio rimettente, la norma censurata sarebbe illegittima in quanto prevede «la soglia nazionale di sbarramento [...] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti», in tal modo privandole del «c.d. diritto di tribuna».

 

1.1. - Il giudice a quo riferisce che i ricorrenti nei giudizi principali hanno impugnato il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la suprema Corte di cassazione, con cui è stato adottato l'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento europeo in esito alle elezioni svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non sono stati assegnati seggi alle seguenti liste: «Sinistra e Libertà - Federazione dei Verdi» (r.o. nn. 29 e 31 del 2010); «Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Partito dei Comunisti italiani» (r.o. nn. 30 e 31 del 2010); «Associazione politica nazionale Lista Pannella»; «La Destra»; «Movimento per le Autonomie»; «Partito Pensionati»; «Alleanza di Centro per la Libertà» (r.o. n. 31 del 2010). I ricorrenti nei giudizi principali hanno altresì chiesto, secondo quanto riferisce il collegio rimettente, la conseguente proclamazione dei candidati della Lista «Sinistra e Libertà - Federazione dei Verdi», Nicola Vendola (r.o. n. 29 del 2010) e della lista «Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Partito dei Comunisti italiani», Oliviero Diliberto (r.o. n. 30 del 2010), in sostituzione dei candidati risultati eletti della lista «Lega Nord», ovvero del candidato della lista «Italia dei Valori - Lista Di Pietro».

 

I ricorrenti nei giudizi principali hanno lamentato, secondo quanto rappresenta il Tribunale rimettente, che alle predette liste «Sinistra e Libertà - Federazione dei Verdi» e «Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Partito dei Comunisti italiani», in ragione del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, non siano stati attribuiti seggi, pur avendo alcuni candidati delle medesime liste ottenuto un numero di voti maggiore rispetto ai «resti» che hanno consentito ai candidati di altre liste, le quali hanno superato la soglia di sbarramento, di beneficiare «dei due seggi residuati dopo l'assegnazione dei seggi a quoziente intero». Il collegio rimettente, in particolare, espone che i ricorrenti nel giudizio principale hanno dedotto la falsa applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979 («si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale»). Questa disposizione, a loro avviso, imporrebbe di considerare come resti, ai fini della attribuzione dei seggi non assegnati a quoziente intero, anche la cifra elettorale nazionale delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, di cui all'art. 21, comma 1, n. 1-bis, della legge n. 18 del 1979, in modo da concedere ad esse un «diritto di tribuna». Ove tale interpretazione non fosse accolta, i ricorrenti deducono in via subordinata l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

 

Nei giudizi principali si sono costituiti o sono intervenuti i seguenti soggetti: Ministero dell'interno - Ufficio elettorale centrale nazionale e Italia dei Valori (r.o. n. 30 del 2010); Giommaria Uggias, Sonia Viale e Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (r.o. nn. 29 e 30 del 2010), Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Oreste Rossi e Luigi De Magistris (r.o. n. 31 del 2010).

 

1.2. - Il giudice a quo, innanzitutto, esclude di poter accogliere il ricorso in virtù della prospettata interpretazione dell'art. 21, comma 1, n. 2, ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979, in base alla quale tale previsione normativa «consentirebbe anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti». Il collegio rimettente chiarisce infatti che una simile interpretazione poggia su una indebita sovrapposizione fra il concetto di «cifra elettorale nazionale», che è «presupposto previsto, nel minimo del 4%, per l'ammissione al riparto dei seggi» e «quello di quoziente elettorale nazionale», che è invece «frutto di un'elaborazione matematica per l'assegnazione in concreto dei seggi».

 

L'impossibilità di aderire alla interpretazione offerta dai ricorrenti impone al Tribunale rimettente di esaminare le eccezioni di legittimità costituzionale da essi sollevate in via subordinata. Il rimettente, peraltro, esclude anche che la previsione della clausola di sbarramento del 4%, in sé considerata, contrasti con le norme costituzionali o con il diritto comunitario. Tuttavia, il giudice a quo ritiene rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto riferita al «meccanismo che esclude il c.d. diritto di tribuna, non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti».

 

In punto di rilevanza, il collegio rimettente osserva che la norma censurata osta all'accoglimento della domanda dei ricorrenti nel giudizio principale, candidati per una lista che non ha superato la soglia di sbarramento, di partecipare con i propri voti alla ripartizione dei «resti».

 

In ordine alla non manifesta infondatezza, ad avviso del rimettente, la disposizione, in primo luogo, violerebbe l'art. 3 Cost. sotto diversi profili. Essa sarebbe manifestamente irragionevole, in quanto consentirebbe alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento, «in sede di computo dei resti eccedenti il quorum elettorale intero», di ottenere ulteriori seggi «sulla base di cifre elettorali irragionevolmente ben più modeste [...] rispetto a quelle riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4% e che vengono escluse dalla norma in esame anche dal predetto riparto dei resti». La disposizione sarebbe, poi, non proporzionata rispetto al fine di favorire le aggregazioni politiche, il quale verrebbe già sufficientemente assicurato dalla esclusione delle liste minori ad opera della clausola di sbarramento del 4%. Un «ulteriore profilo di irragionevolezza», infine, risiederebbe nel «denegato accesso al rimborso delle spese effettuate dai partiti che hanno partecipato con proprie liste alla competizione elettorale, ma che non hanno raggiunto il quorum, in quanto ciò appare suscettibile di determinare una possibile disparità di trattamento fra i diversi attori politici».

 

In secondo luogo, la disciplina censurata, ad avviso del giudice a quo, sarebbe illegittima in quanto «porrebbe radicalmente nel nulla la volontà popolare di una più o meno ampia platea di elettori», rispetto ad essi interrompendo il «filo democratico» che unisce insieme i diversi momenti in cui si articola l'esercizio della sovranità popolare (art. 1 Cost.): il diritto di associarsi in partiti politici al fine di concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.); il diritto di concorrere direttamente all'elezione dei parlamentari (art. 48 Cost.); il principio secondo cui ciascun parlamentare esercita i suoi poteri rappresentando l'intera Nazione e non una limitata cerchia di elettori (art. 67 Cost.).

 

In terzo luogo, la norma impugnata violerebbe l'art. 11 Cost., in relazione sia all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui «il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» e «ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione», sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea], che sanciscono «il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo» e «non possono non porsi anche a fondamento della necessità di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento europeo».

 

1.4. - È intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, manifestamente infondate.

 

Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile, innanzitutto, per la «evidente perplessità e contraddittorietà delle censure» prospettate dal giudice rimettente, il quale, da un lato, «riconosce la compatibilità con la Costituzione della clausola di sbarramento» e, dall'altro lato, «solleva questioni attinenti alla legittimità del sistema di attribuzione dei seggi che non potrebbero essere accolte senza mettere in discussione la stabilità di quella scelta legislativa», dal momento che la clausola di sbarramento «sarebbe inevitabilmente superata» ove si consentisse anche alla liste che non l'hanno raggiunta di concorrere alla assegnazione dei seggi non attribuiti in base ai quozienti interi. Costituisce ulteriore ragione di inammissibilità, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la «manifesta irragionevolezza dell'intervento additivo» richiesto. Il riconoscimento di un diritto di tribuna alle liste che non hanno superato lo sbarramento risulterebbe infatti affidato, nella prospettiva fatta propria dal giudice a quo, a circostanze accidentali: esso dipenderebbe, secondo la difesa dello Stato, dalla duplice circostanza che residuino seggi da assegnare dopo il riparto effettuato in base ai quozienti interi e che i voti ottenuti dalla lista che non ha superato la soglia di sbarramento siano maggiori dei resti rimasti a disposizione della lista che la ha superata.

 

Nel merito, la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'eguaglianza del voto non è compromessa se, in virtù del sistema elettorale prefigurato dal legislatore, «i suffragi espressi da taluni elettori non concorrono, in concreto, all'attribuzione di seggi» ed aggiunge che la previsione di un quorum funzionale per l'attribuzione dei seggi non comporta che coloro che hanno votato per liste che non raggiungono il quorum restano privi di rappresentanza politica, ma significa solo che tale rappresentanza «è costituita [...] sulla base della prevalente aggregazione dell'opinione politica degli elettori».

 

1.5. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative, ribadendo e sviluppando quanto affermato nei rispettivi atti di costituzione e insistendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

 

1.6. - Si sono altresì costituiti in giudizio, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, alcuni soggetti controinteressati nei giudizi principali (Giommaria Uggias, Oreste Rossi, Roberto Gualtieri, Luigi De Magistris, Salvatore Caronna e Francesca Balzani, Sonia Viale, Italia dei Valori, Giuseppe Arlacchi). In prossimità dell'udienza, alcuni di essi (Roberto Gualtieri, Salvatore Caronna e Francesca Balzani, Sonia Viale) hanno depositato memorie illustrative, ribadendo quanto affermato nei rispettivi atti di costituzione e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza della questione.

 

2. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II bis, con cinque ordinanze di identico tenore dell'11 dicembre 2009 (r.o. nn. 22, 23 e 28 del 2010), del 14 dicembre 2009 (r.o. n. 32 del 2010) e del 15 dicembre 2009 (r.o. n. 33 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom (d'ora in avanti «Atto di Bruxelles») e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU.

 

Secondo il Tribunale rimettente, tale disposizione sarebbe illegittima nella parte in cui, «senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979», stabilisce quanto segue: «[l'Ufficio elettorale] attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale».

 

2.1. - Il Collegio rimettente riferisce che i ricorrenti nei giudizi principali hanno impugnato il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale del 26 giugno 2009, nella parte in cui con esso «si è provveduto all'assegnazione dei seggi nella competizione per il rinnovo dei rappresentanti del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009», contestando, in particolare, l'effetto di «contrazione» del numero di seggi previamente attribuiti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979, alle circoscrizioni territoriali dell'Italia meridionale e dell'Italia insulare, asseritamente determinato dall'applicazione della norma censurata. Quest'ultima prevede, infatti, un sistema di assegnazione dei seggi alle liste in base al numero dei votanti nelle singole circoscrizioni che, ad avviso dei ricorrenti nei giudizi principali, si porrebbe in contrasto con il diverso criterio di attribuzione dei seggi sulla base della popolazione, stabilito dal predetto art. 2 della legge n. 18 del 1979 conformemente al diritto europeo (art. 189 Tr. CE e Atto di Bruxelles). Il giudice a quo espone che, alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti nei giudizi principali hanno chiesto: in via principale, la correzione del verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, nonché di quelli degli uffici circoscrizionali, con conseguente elezione dei ricorrenti stessi a parlamentari europei, previa disapplicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979; in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979.

 

Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce che si sono costituiti o sono intervenuti nei giudizi principali i seguenti soggetti: Ministero dell'Interno e Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione (r.o. nn. 22, 28, 32 e 33 del 2010); Roberto Gualtieri (r.o. nn. 22, 23, 28, 32 e 33 del 2010); Salvatore Caronna (r.o. nn. 22, 28 e 33 del 2010); Sonia Viale (r.o. n. 22 del 2010); Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (r.o. n. 22 del 2010); Partito Democratico (r.o. n. 22 del 2010); Regione Sardegna (r.o. nn. 28, 32 del 2010); Regione Siciliana (r.o. n. 32 del 2010).

 

2.2. - Ciò premesso, il giudice a quo, dopo aver ricostruito il contenuto della disciplina, nazionale e sovranazionale, per le elezioni del Parlamento europeo, osserva che l'applicazione della norma censurata produce, «di fatto», un effetto distorsivo, consistente nella assegnazione a ciascuna circoscrizione di un numero di seggi «direttamente correlato all'affluenza al voto», anziché proporzionale alla popolazione residente, come è invece previsto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979, nonché dal diritto comunitario, che stabilisce i principi della «rappresentanza territoriale» e della «proporzionalità degressiva», in base alla quale «il numero degli eletti in ciascuna ripartizione territoriale deve garantire un'adeguata rappresentanza della popolazione nella corrispondente circoscrizione». In particolare, rispetto alla ripartizione di seggi effettuata in attuazione dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 (che prevede 18 seggi per la circoscrizione dell'Italia meridionale e 8 seggi per quella dell'Italia insulare), i risultati elettorali del 2009 avrebbero determinato, secondo quanto rileva il giudice a quo, «un deficit di rappresentanza [...] per i cittadini delle circoscrizioni del Sud e delle Isole, che hanno visto la diminuzione di 3 e 2 rappresentanti rispettivamente (con la conseguente mancata elezione de[i] ricorrent[i]) in ragione della ripartizione di voti sulla base di altro e discordante criterio (di cui all'art. 21) riferito al numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di voto».

 

In ragione del descritto effetto distorsivo, il collegio rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, osservando, in punto di rilevanza, che «una eventuale pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale imporrebbe di decidere la posizione de[i] ricorrent[i] [...] alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe».

 

In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata in relazione a diversi parametri costituzionali.

 

Essa sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 Cost., con riguardo sia alla ragionevolezza, sia all'uguaglianza: la «intrinseca irragionevolezza» deriverebbe dalla «prospettata contraddittorietà [...] con l'intenzione del legislatore, quale risultante dai lavori parlamentari preparatori e dal tenore del citato art. 2» della legge n. 18 del 1979, secondo il quale i seggi devono essere distribuiti in proporzione della popolazione residente in ogni circoscrizione; il canone dell'eguaglianza sarebbe violato con riferimento sia al diritto di elettorato attivo, per la lesione del principio di uguaglianza del voto, sia al diritto di elettorato passivo, in quanto si consentirebbe «ad una o più liste, all'interno delle circoscrizioni in cui vi è stata una maggiore affluenza di elettori, di ottenere più seggi, alterando il numero di quelli assegnati alle medesime circoscrizioni, a scapito dei candidati che concorrono nelle circoscrizioni con minore affluenza di votanti».

 

In secondo luogo, risulterebbero violati i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., in quanto, mentre l'art. 2 della legge n. 18 del 1979 avrebbe correttamente accolto l'indicazione del legislatore comunitario relativa alla facoltà degli Stati «di autovincolarsi ad un sistema di ripartizione territoriale - per circoscrizione - dei seggi», al contrario la norma censurata «àncora il risultato elettorale [...] ad un sistema premiante delle circoscrizioni in cui la popolazione [...] si è dimostrata politicamente e civicamente più matura», senza che tale diverso criterio trovi «una sua ratio nell'ordinamento».

 

In terzo luogo, vi sarebbe un contrasto con l'art. 1 Cost., in base al quale «anche l'esercizio delle procedure nazionali relative all'attribuzione di profili di sovranità all'Unione europea, quali l'elezione degli europarlamentari», deve avvenire «in conformità al principio democratico».

 

In quarto luogo, sarebbero lesi gli artt. 10 e 11 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles, in quanto il «sistema della ripartizione territoriale» dei seggi, benché non obbligatorio in base al diritto comunitario, «risponde alle esigenze di proporzionalità e rappresentatività della popolazione», con la conseguenza che il legislatore nazionale non potrebbe prevedere un «meccanismo contrastante» con tale sistema, ma semmai alternativo ed equivalente nel perseguimento dello scopo.

 

In quinto luogo, sarebbero violati gli artt. 48, 49 e 51 Cost., considerati anche in congiunzione con gli artt. 2, 18, 21, 39, 64, 67, 82 e 118 Cost., i quali «affermano il criterio della rappresentatività della popolazione, quale derivazione del più alto principio democratico».

 

In sesto luogo, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], i quali «sanciscono il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo», a sua volta «strettamente conness[i] a quelli tutelati dagli articoli che nella Carta costituzionale affermano la regola democratica secondo il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost». Ad avviso del collegio rimettente, che richiama in proposito le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 di questa Corte, la disposizione censurata sarebbe incompatibile con le predette norme della CEDU e, dunque, con gli obblighi internazionali di cui agli artt. 10 e 117 Cost.

 

Infine, il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 56 e 57 Cost., che sanciscono il principio di «rappresentatività del cittadino nelle istituzioni», del quale costituisce espressione «il criterio della rappresentanza proporzionale territoriale».

 

2.3. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente non fondate.

 

L'Avvocatura osserva, preliminarmente, che la legge n. 18 del 1979 prevede un sistema elettorale proporzionale «c.d. perfetto», il quale cioè «garantisce in massimo grado la rappresentatività politica del corpo elettorale, a parziale scapito della rappresentatività territoriale». Ciò premesso, la difesa dello Stato rileva che, in base al diritto comunitario citato dal rimettente, il criterio della rappresentatività territoriale del Parlamento europeo (c.d. proporzionalità degressiva) è riferibile alle sole «rappresentanze nazionali» e non anche a rappresentanze di realtà territoriali interne agli Stati membri. In particolare, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'Atto di Bruxelles, all'opposto di quanto ritenuto dal giudice rimettente, recherebbe «una decisa opzione in favore della rappresentatività politica, in senso proporzionale e su base nazionale, degli eletti al Parlamento europeo», dal momento che esso consente la «costituzione di circoscrizioni o altre suddivisioni interne [...] solo in funzione di specificità nazionali e a condizione che non venga pregiudicato il carattere proporzionale del voto, vale a dire la rappresentatività del voto rispetto alla composizione politica dell'elettorato dell'intero Stato membro». Secondo la difesa dello Stato, il legislatore nazionale non avrebbe inteso avvalersi di tale facoltà, dato che le circoscrizioni di cui alla legge n. 18 del 1979 non perseguono lo scopo di «attribuire rilevanza a realtà territoriali omogenee sul piano istituzionale», ma rispondono a mere finalità amministrative «volte a favorire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali oltre che a consentire una effettiva campagna elettorale, mantenendo a livelli fisiologici il rapporto tra elettori e candidati».

 

Sulla base di tali considerazioni, l'Avvocatura generale dello Stato esclude l'asserita lesione delle fonti sovranazionali. Né sussisterebbe, secondo la difesa dello Stato, il prospettato contrasto con l'art. 3 Cost. Il principio della eguaglianza del voto, infatti, sarebbe potuto semmai essere «vulnerato» dalla scelta dell'opposto criterio dell'attribuzione alle varie circoscrizioni di un numero di seggi fisso, in base al quale «gli eletti nelle circoscrizioni con minore affluenza finirebbero per rappresentare un numero minore di votanti». Quanto, poi, all'asserita intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, per contraddittorietà rispetto all'art. 2 della medesima legge n. 18 del 1979, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che, in realtà, le due previsioni «fa[nno] corpo», «perché la suddivisione dei seggi in circoscrizioni non può prescindere dalla fissazione del metodo di attribuzione dei seggi medesimi, che la legge elettorale in esame ha stabilito in funzione della maggiore garanzia della rappresentatività in senso proporzionale, come previsto nel principio fondamentale contenuto nell'art. 1, comma 2, della legge, secondo il quale "l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale" (non, quindi, su base circoscrizionale)».

 

2.4. - Si sono costituiti tutti i ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Si sono altresì costituite in giudizio, insistendo per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, le Regioni Sardegna e Sicilia, intervenute in alcuni dei giudizi principali. In prossimità dell'udienza, alcuni dei ricorrenti nei giudizi principali costituitisi nel giudizio costituzionale (Giuseppe Gargani, Pasquale Sommese, Maddalena Calia e Sebastiano Sanzarello) hanno depositato memorie illustrative, ribadendo e sviluppando quanto sostenuto nei rispettivi atti di costituzione e insistendo affinché la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disciplina censurata. Anche le Regioni Sicilia e Sardegna hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza, confermando quanto sostenuto nei rispettivi atti di costituzione e insistendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

 

2.5. - Si sono costituiti in giudizio, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la questione, alcuni soggetti controinteressati nei giudizi principali (Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Sonia Viale, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Oreste Rossi, Partito democratico). In prossimità dell'udienza, alcuni di tali soggetti (Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Sonia Viale, Partito democratico) hanno depositato memorie illustrative, sviluppando le argomentazioni svolte nei rispettivi atti di costituzione e insistendo affinché la Corte dichiari inammissibile o comunque non fondata la questione.

 

Motivi della decisione

1. - Con otto ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom (d'ora in avanti «Atto di Bruxelles») e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti «CEDU») [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea].

 

All'art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979 si riferiscono, in particolare, le censure contenute in tre ordinanze di rimessione del Tar del Lazio (r.o. nn. 29, 30 e 31 del 2010), di identico tenore, le quali riguardano l'accesso al riparto dei seggi, in base ai resti, delle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 4%.

 

All'art. 21, comma 1, n. 3, si riferiscono, invece, le censure proposte dal Tar del Lazio con cinque ordinanze di rimessione (r.o. nn. 22, 23, 28, 32 e 33 del 2010), anch'esse di identico tenore, le quali attengono alle modalità di ripartizione dei seggi fra le diverse circoscrizioni elettorali.

 

2. - In ragione della loro connessione oggettiva, i giudizi possono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.

 

3. - Preliminarmente, vanno esposte le principali caratteristiche della disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nel cui contesto si collocano le disposizioni oggetto di censura.

 

3.1. - L'ordinamento comunitario, nell'attesa dell'introduzione di una procedura uniforme per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, ha demandato agli Stati membri la definizione di tale disciplina, fissando tuttavia alcuni principi comuni. Tali principi sono contenuti nell'Atto di Bruxelles, che esprime una scelta di fondo a favore di sistemi elettorali di tipo proporzionale. Esso stabilisce, infatti, che «in ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale» (art. 1), secondo disposizioni nazionali che «non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto» (art. 7); permette agli Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali, ma «senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto» (art. 2); consente ai legislatori nazionali di prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, purché essa non sia « fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi» (art. 2-bis). La disciplina europea, dunque, è ispirata al principio di proporzionalità politica: consente l'istituzione di circoscrizioni interne, purché non pregiudichino tale principio.

 

3.2. - In attuazione della disciplina europea, l'Italia, con la legge n. 18 del 1979, ha scelto un sistema elettorale proporzionale c.d. «puro», con assegnazione dei seggi nell'ambito di un collegio nazionale unico. Il collegio è tuttavia articolato in cinque circoscrizioni elettorali (Italia nord occidentale; Italia nord orientale; Italia centrale; Italia meridionale; Italia insulare), in cui devono essere presentate le liste e alle quali, in virtù di una previsione introdotta con la legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), è assegnato preventivamente un numero di seggi, in proporzione alla popolazione residente. Inoltre, con la legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), è stata introdotta una soglia di sbarramento del 4% dei voti validi espressi.

 

3.3. - Le modalità di assegnazione dei seggi sono definite dall'art. 21 della legge n. 18 del 1979, che prevede le seguenti fasi.

 

Innanzitutto, è determinata la «cifra elettorale nazionale» di ciascuna lista, data dalla «somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno» (art. 21, comma 1, n. 1), e sono individuate «le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» (art. 21, comma 1, n. 1-bis).

 

Successivamente, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra le diverse liste che hanno superato la soglia di sbarramento, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e secondo la formula dei quozienti interi e dei più alti resti. In particolare, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista è divisa per il «quoziente elettorale nazionale» (dato dal totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi diviso per il numero dei seggi da attribuire) e si assegnano ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi residui sono poi attribuiti alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, considerandosi resti anche «le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale» (art. 21, comma 1, n. 2).

 

Infine, si procede alla distribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista viene divisa per il «quoziente elettorale di lista» (che è dato dalla cifra elettorale nazionale di lista diviso per il numero di seggi assegnati alla lista stessa). Si attribuiscono, poi, ad ogni lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti (art. 21, comma 1, n. 3).

 

4. - Con le ordinanze di cui al r.o. nn. 29, 30 e 31, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede «la soglia nazionale di sbarramento [...] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti».

 

4.1. - Il Collegio rimettente, pur riconoscendo la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento in sé considerata, osserva che, secondo la disposizione censurata, ai fini del riparto dei seggi non attribuiti in base ai quozienti interi, «si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale». Ad avviso del giudice a quo, tale disciplina sarebbe illegittima nella parte in cui essa non prevede che si considerino resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%, negando, in tal modo, a tali liste il c.d. «diritto di tribuna».

 

Secondo il Tribunale rimettente, la norma censurata, in primo luogo, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto diversi profili: essa irragionevolmente consentirebbe alle liste che hanno superato la soglia di ottenere seggi, in sede di computo dei resti, sulla base di cifre elettorali più modeste di quelle delle liste che, non avendo superato la soglia, risultano invece escluse anche dal riparto dei seggi in base ai resti; la norma oggetto di censura sarebbe, poi, non proporzionata rispetto al fine di favorire le aggregazioni politiche, già sufficientemente assicurato dalla esclusione delle liste minori dal riparto dei seggi a quoziente intero; infine, un ulteriore profilo di irragionevolezza viene individuato dal Collegio rimettente nella circostanza che le liste le quali, per mancato superamento della soglia, non ottengono alcun seggio, si vedono private (in base peraltro a diversa disciplina non censurata dal rimettente) del rimborso delle spese elettorali. In secondo luogo, il Tribunale amministrativo rimettente lamenta la violazione degli artt. 1, 48, 49, 51 e 97 Cost., in quanto la disposizione censurata «porrebbe radicalmente nel nulla la volontà popolare di una più o meno ampia platea di elettori». Infine, il Collegio rimettente deduce la violazione dell'art. 11 Cost, in relazione sia all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui «il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» e «ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione», sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], che sanciscono «il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo».

 

4.2. - La questione è inammissibile.

 

In primo luogo, essa è prospettata in modo contraddittorio. Il Collegio rimettente, infatti, da un lato, giudica manifestamente infondata una ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita alla introduzione della soglia di sbarramento, per effetto della quale le liste che non raggiungono il 4% dei voti validi sono escluse dal riparto dei seggi; dall'altro lato, censura la disciplina relativa all'attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l'abbiano superata. Di qui la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima - come il giudice rimettente riconosce - allora non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall'attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l'abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento - come il giudice rimettente lamenta - allora non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia.

 

In ogni caso, ove pure si ammettesse che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall'attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con i parametri costituzionali indicati dal Collegio rimettente, va osservato che quest'ultimo domanda una pronuncia additiva. Il giudice a quo, infatti, chiede a questa Corte di introdurre un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l'abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, alla aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa.

 

Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che la questione sollevata, sollecitando un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, deve ritenersi inammissibile (fra le più recenti, sentenza n. 58 del 2010; ordinanze n. 59 e n. 22 del 2010).

 

5. - Con le ordinanze di rimessione di cui al r.o. nn. 22, 23, 28, 32 e 33 del 2010, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]. La disposizione è censurata nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, «senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979».

 

5.1. - Ad avviso del Tribunale rimettente, l'applicazione della norma censurata darebbe luogo ad un effetto distorsivo, consistente nella «traslazione» di seggi da una circoscrizione all'altra: alcuni seggi, assegnati ad una determinata circoscrizione in base al criterio della popolazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979, si trasferirebbero, invece, ad altra circoscrizione, in virtù del diverso criterio di riparto previsto dalla norma censurata, fondato sui voti validi espressi. Più precisamente, tale «traslazione», essendo conseguenza del differente rapporto, nelle varie circoscrizioni, fra numero di abitanti e numero di voti validi espressi, penalizzerebbe le circoscrizioni nelle quali è più bassa l'affluenza alle urne. In particolare, il Collegio rimettente rileva come i risultati elettorali del 2009 avrebbero determinato «un deficit di rappresentanza [...] per i cittadini delle circoscrizioni del Sud e delle Isole, che hanno visto la diminuzione di 3 e 2 rappresentanti rispettivamente, con la conseguente mancata elezione dei ricorrenti nei giudizi principali».

 

Sotto tale profilo, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata contrasterebbe con diversi parametri costituzionali. Sarebbe violato, innanzitutto, l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'eguaglianza, con riferimento al diritto di elettorato attivo e passivo, sia sotto il profilo della «intrinseca irragionevolezza» della norma censurata, che sarebbe contraddittoria rispetto alla «intenzione del legislatore, quale risultante dai lavori parlamentari preparatori e dal tenore dell'[...] art. 2» della legge n. 18 del 1979, secondo il quale i seggi devono essere distribuiti in proporzione della popolazione residente in ogni circoscrizione. Sarebbe leso, poi, il «principio di rappresentanza territoriale», che il collegio rimettente ritiene imposto sia da principî della Costituzione italiana (artt. 1, 48, 49, 51, 56 e 57 Cost.), nel presupposto che essi si applichino anche alle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sia, per il tramite degli artt. 10, 11 e 117 Cost., dal diritto europeo e, segnatamente, dagli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles, nonché dagli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea].

 

5.2. - La questione è inammissibile.

 

Il legislatore italiano, cui, come chiarito, spetta disciplinare la materia in attesa che l'Unione europea introduca una procedura uniforme, ha optato per un sistema elettorale proporzionale a collegio unico nazionale, articolato in circoscrizioni, nell'ambito delle quali devono essere presentate le liste. Peraltro, la legge n. 18 del 1979, nella sua versione originaria, non assegnava a ciascuna circoscrizione un determinato numero di seggi in base alla popolazione residente, limitandosi ad indicare il numero minimo e massimo di candidati per lista. Nelle elezioni del 1979, quindi, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni avvenne in ragione dei voti espressi in ciascuna di esse, secondo la disciplina oggi censurata. Le liste presentate nelle circoscrizioni meridionali e insulari, a causa anche della minore partecipazione alla votazione, ottennero un numero di seggi inferiore a quello che ad esse sarebbe spettato in proporzione alla popolazione residente nelle medesime circoscrizioni. Per tentare di rimediare a questo inconveniente, con la legge n. 61 del 1984, il legislatore ha modificato l'art. 2 della legge n. 18 del 1979, prevedendo espressamente che a ciascuna circoscrizione venga assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione in essa residente. La legge n. 61 del 1984, però, non ha tratto tutte le conseguenze dalla assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in base alla popolazione. Essa, infatti, ha lasciato inalterata la disciplina censurata, che, ai fini della distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni, considera il rapporto fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il quoziente elettorale nazionale di lista, anziché il quoziente circoscrizionale.

 

Dal 1984 in poi, pertanto, nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo, convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto. Il secondo riflette il principio della rappresentanza c.d. territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri).

 

Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati. Esistono, tuttavia, diversi possibili meccanismi correttivi che, senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale, riducono l'effetto traslativo lamentato dal rimettente, cioè lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse spettanti in base alla popolazione. Questi meccanismi, peraltro, conseguono tale obiettivo al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione. Ma il legislatore, sia nel 1984 che nelle successive occasioni in cui ha riesaminato la disciplina elettorale in questione, non ha introdotto un meccanismo correttivo, con la conseguenza che, nonostante il disposto dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979, come modificato nel 1984, il riparto dei seggi fra le circoscrizioni ha continuato ad avvenire, come in precedenza, in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione. Anche dai lavori preparatori della legge n. 61 del 1984 emerge la consapevolezza, da parte del legislatore, che la finalità di rispettare la previa assegnazione dei seggi in proporzione alla popolazione avrebbe richiesto una più ampia revisione della disciplina contenuta negli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979. Ciò non è però avvenuto, né allora, né successivamente, quando, con la legge n. 10 del 2009, il legislatore si è limitato ad introdurre la soglia di sbarramento, oltretutto calcolandola «sul piano nazionale».

 

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che il Collegio rimettente sollecita una pronuncia che abbia come effetto l'introduzione, ad opera di questa Corte, di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che, a differenza di quello previsto dalla disposizione censurata, sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Ma il giudice a quo non precisa quale dei possibili sistemi dovrebbe essere introdotto per contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale. Alla disciplina prevista, per la Camera dei deputati, dall'art. 83, comma 1, n. 8, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), che secondo alcune parti private intervenute nel giudizio costituzionale potrebbe applicarsi in virtù del rinvio di cui all'art. 51 della legge n. 18 del 1979, il Collegio rimettente, in realtà, riserva solo un breve cenno, in quella parte dell'ordinanza di rimessione in cui riferisce le tesi dei ricorrenti nei giudizi principali. In ogni caso, va detto che tale disciplina rappresenta soltanto uno dei diversi possibili meccanismi in grado di ridurre l'effetto di slittamento di seggi da una circoscrizione all'altra. Ma non può che spettare al legislatore individuare, con specifico riferimento all'organo rappresentativo preso in considerazione, la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata. In presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, questa Corte non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata (fra le più recenti, sentenza n. 58 del 2010; ordinanze n. 59 e n. 22 del 2010).

 

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2010.

 

 

 



[1] Ratificato dal nostro Paese con la legge 2 agosto 2008, n. 130.