Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 2411-B - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 227 | ||||
Data: | 12/10/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
VII-Cultura, scienza e istruzione |
12 ottobre 2009 |
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n. 227/0 |
Convenzione
UNESCO sulla protezione del patrimonio
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Numero del disegno di legge di ratifica |
2411-B |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) |
Iniziativa |
governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
12 |
Date: |
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trasmesso alla Camera |
1° ottobre 2009 |
assegnazione |
5 ottobre 2009 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) e VII (Cultura) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze |
Oneri finanziari |
Sì |
I principi generali della Convenzione sono delineati all’art. 2:
1) l’obbligo per le Parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell’interesse dell’umanità e di adottare misure conseguenti;
2) la conservazione in situ del patrimonio culturale subacqueo come opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su di esso;
3) il divieto di sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo a fini commerciali.
Viene inoltre prevista la vigilanza degli Stai membri sul rispetto dei resti umani sommersi.
Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati, vengono messi in deposito e gestiti in modo da garantire la loro conservazione a lungo termine. Come viene specificato all’art. 4, nessuna attività relativa al recupero di tali beni è sottoponibile al salvage law o al diritto dei ritrovamenti, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte delle autorità competenti.
L’art. 3 precisa che le disposizioni della Convenzione in esame non pregiudicano i diritti, la giurisdizione e i doveri derivanti agli Stati dal diritto internazionale e dalla loro adesione alla Convenzione ONU sul diritto del mare. Essa viene anzi esplicitamente citata all’art. 8 laddove si dice che, in applicazione dell’art. 303, par. 2, della Convezione sul diritto del mare le parti possono autorizzare interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua[1].
L’articolo 303 della Convenzione ONU sul diritto del mare riguarda gli oggetti archeologici e storici scoperti in mare. In particolare, il par. 2 stabilisce che, al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona contigua, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e dei regolamenti indicati in tale articolo
Quanto invece alle acque interne, arcipelagiche e al mare territoriale (art. 7) gli Stati hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo immerso in tali aree.
Gli articoli 9 e 10 trattano della gestione del patrimonio culturale subacqueo che giace nella zona economia esclusiva e sulla piattaforma continentale, la cui tutela è a carico dello Stato cui pertengono tali aree.
Gli articoli 11 e 12 riguardano invece il patrimonio culturale subacqueo nell’Area[2], la cui protezione incombe a tutti gli Stati parte, anche conformemente a quanto disposto dall’art. 149 della Convenzione ONU sul diritto del mare[3].
Sia
per quanto riguarda i ritrovamenti nella zona esclusiva e nella piattaforma continentale,
sia per quelli effettuati nell’Area,
Gli Stati parte impongono sanzioni per colpire le violazioni delle misure adottate in attuazione della Convenzione; le sanzioni dovranno essere, in base all’art. 17, rigorose al punto di garantire l’osservanza della Convenzione e di scoraggiare le trasgressioni.
Le Parti devono adottare provvedimenti per poter procedere, sul proprio territorio, alla confisca dei beni recuperati in modo non conforme al dettato della Convenzione (art. 18).
L’articolo 19 prevede la cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione del patrimonio culturale subacqueo, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione, mentre l’art. 20 prevede un’attività divulgativa al fine di promuovere l’attenzione del pubblico sull’importanza del patrimonio culturale subacqueo. L'articolo 21 è dedicato invece alla formazione in archeologia subacquea e alle tecniche di conservazione del patrimonio culturale subacqueo.
L'articolo 22 prevede l’istituzione (o il rafforzamento) di Autorità nazionali competenti per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della sua valorizzazione. L’articolo 8 del ddl di autorizzazione alla ratifica della presente Convenzione (v. infra) stabilisce che per l’Italia tali compiti saranno affidati al Ministero per i beni e le attività culturali, e che per le navi di Stato o da guerra, le operazioni saranno condotte in cooperazione con il Ministero della difesa.
La prima Conferenza delle Parti si è tenuta a Parigi il 26 e 27 marzo
2009 (
La prossima riunione delle Parti è prevista per il prossimo mese di dicembre.
Il Segretariato della Convenzione è assicurato dal Direttore generale dell’UNESCO (art. 24).
La soluzione di eventuali controversie (art. 25) relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione è in prima battuta affidata a negoziati tra le Parti e, in caso di fallimento di questi, alla mediazione dell’UNESCO.
Se la mediazione non conduce ad esiti favorevoli, o se non è stata intrapresa, vengono applicate mutatis mutandis le disposizioni contenute nella Parte XV della Convenzione ONU sul diritto del mare (Tribunale internazionale sul diritto del mare, Corte internazionale di giustizia o tribunale arbitrale, a scelta di ciascun Paese), anche se gli Stati che sono parti nella controversia non sono Parte della Convenzione sul diritto del mare.
In base all’art. 26, gli Stati
membri dell’UNESCO possono ratificare, accettare o approvare
L’art. 28 prevede che gli Stati
possano dichiarare che le Regole si applicano anche alle sue acque interne di
carattere non marittimo oppure che
L’art. 31 descrive la procedura per l’adozione degli emendamenti al testo della Convenzione, mentre l’art. 32 contiene la clausola relativa alla denuncia.
L'articolo 33 prevede che le Regole allegate alla Convenzione siano parte integrante della stessa.
L’Allegato alla Convenzione contiene, appunto, 36 Regole, costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo. Tali regole, largamente riconosciute e applicate, sono diventate, negli anni, un punto di riferimento nel campo degli scavi e dell’archeologia subacquea, e il loro inserimento nella Convenzione viene ritenuto una grande acquisizione.
Esse includono:
· regole relative alla costruzione di un progetto;
· linee guida riguardanti la competenza e la qualificazione richiesta alle persone che dovranno operare gli interventi sui beni culturali subacquei;
· metodologie sulla conservazione e la gestione dei siti.
Il disegno di legge di ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo torna all’esame della Camera dopo la modifica apportata dal Senato all’articolo 11.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, fatta a Parigi il 2 novembre 2001.
L’articolo 3 prevede che nel
caso in cui la zona compresa tra le 12 e le
In base all’articolo 4, la disciplina dei ritrovamenti nelle zone di protezione ecologica, oltre le
L’articolo 5 contiene norme dettagliate riguardanti le denunce di ritrovamento e le richieste di autorizzazione.
In base all’articolo 6, comma 1, che a sua volta richiama l’art. 11, par. 1 della Convenzione, i ritrovamenti nell’Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo, o l’impegno a procedere ad interventi su tale patrimonio, devono essere denunciati al Ministero degli affari esteri. Il MAE trasmetterà poi tale denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero della difesa se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra.
Anche in questo caso, (comma 2), il rappresentante dell’Italia nelle consultazioni con gli Stati parte interessati ad assicurare la protezione del patrimonio culturale considerato, è il Ministero degli esteri.
L’articolo 7 prescrive la notifica da parte del Ministero degli esteri al Direttore generale dell’UNESCO del patrimonio culturale subacqueo confiscato in quanto recuperato in modo non conforme alla Convenzione, così come prescritto dall’art. 18 della Convenzione medesima.
L’articolo 8 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali il ruolo di autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo, in ottemperanza dell’art. 22 della Convenzione.
L’articolo 9 prevede, in aggiunta a quanto già disposto dalle Regole 10, 26 e 27, che la descrizione del progetto di intervento sul patrimonio culturale subacqueo e il programma di documentazione rechino anche l’indicazione delle coordinate geografiche del sito, con la sua possibile estensione, o il luogo dove il rinvenimento è stato effettuato.
L’articolo 10 è dedicato alle sanzioni comminabili a tutti coloro che non denuncino il ritrovamento o l’intenzione di effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo così come a coloro che introduca o commerci beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati senza autorizzazione.
L’articolo 11 quantifica la spesa per l’attuazione della legge in 13.455 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2009 cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2009-2011 nell’ambito dei programma fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel corso dell’esame del
provvedimento al Senato,
L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri |
( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: es0301_0.doc
[1] L’articolo 33
della Convenzione sul diritto del mare stabilisce che la zona contigua non può
estendersi oltre
[2] Con questo termini sono definiti i fondi marini ed il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale (art. 1, par. 5 della Convenzione).
[3] L’articolo 149 (Reperti archeologici e storici) della Convenzione sul diritto del mare stabilisce che tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
[4] L’art. 4 è stato riformulato dalla Commissione III
della Camera, in prima lettura. Il testo
originario faceva riferimento ad “oltre le