Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Intese sul voto degli italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea per le elezioni del Parlamento europeo Atto n. 73 - Elementi per l'istruttoria normativa (ex art. 25, L. n. 18/1979)
Riferimenti:
L N. 18 DEL 24-GEN-79     
Serie: Atti del Governo    Numero: 69
Data: 11/05/2009
Descrittori:
ELEZIONI EUROPEE   ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

11 maggio 2009

 

n. 69/0

 

Intese sul voto degli italiani residenti nei Paesi dell’Unione europea per le elezioni del Parlamento europeo

Atto n. 73
(art. 25, L. n. 18/1979)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dell’atto

73

Titolo

Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell’Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo.

Ministro competente

Affari esteri

Norma di riferimento

Art. 25 legge 24 gennaio 1979, n. 18

Date:

 

presentazione

16 aprile 2009

assegnazione

22 aprile 2009

termine per l’espressione del parere

12 maggio 2009

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Rilievi di altre Commissioni

- - -

 

 


Contenuto

Le intese con gli altri Paesi membri della UE, sottoposte all'esame della Commissione Affari esteri, sono previste dall'art. 25 della legge n. 18 del 1979 e hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori che si trovino nelle condizioni esposte. I principi di cui tali intese devono garantire il rispetto sono: la parità dei partiti politici italiani, la libertà di riunione e propaganda politica, la segretezza e la libertà del voto. Inoltre deve essere garantito che nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali. L'art. 7, comma 3, della legge n. 18/79, prevede inoltre che la data e l'orario della votazione devono essere determinate dal Ministro dell'interno, previe intese con i Paesi ospitanti concluse dal Ministero degli Affari esteri.

La norma citata prevede, per ciascuna consultazione elettorale, la seguente procedura:

1. il Governo italiano dovrà raggiungere intese con quelli di ciascun Paese dell'Unione e tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano;

2. il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri a procedere alla fase successiva;

3. il Ministro degli affari esteri, a seguito dell'autorizzazione ricevuta, emanerà un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati;

4. successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese citate.

Da quanto sin qui detto, emerge dunque come per il cittadino italiano residente in altro Paese membro dell'Unione, che voglia esercitare il suo diritto di voto nel Paese di residenza, si ponga  la seguente alternativa:

a) ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza. A tal fine deve presentare al sindaco di quel comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede;

b) chi non intenda avvalersi della predetta facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese di residenza. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente. Le intese in esame si riferiscono evidentemente solo a questa seconda ipotesi.

 

La normativa comunitaria e quella nazionale

Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, ha dato attuazione (articoli 1 e 2) alla Direttiva comunitaria n. 109 del 1993, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

La Direttiva 109/1993 è stata emanata dal Consiglio in base alle previsioni del Trattato istitutivo dell'Unione europea. Il Trattato ha definito tra l'altro il concetto di cittadinanza europea e, come corollario di essa, una nuova figura di elettore: quella del cittadino dell'Unione europea, tra i cui diritti vi è quello di esprimere il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo nelle liste elettorali del comune di cui è residente. In particolare il Trattato ha riconosciuto, a favore di tutti i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non siano cittadini, il diritto elettorale attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

In base dunque alla Direttiva 109/1993, a tutti i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini è riconosciuto l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in tale Stato in occasione delle elezioni del Parlamento europeo alle seguenti condizioni:

1) siano in possesso dei requisiti cui la legislazione dello Stato di residenza subordina il diritto di elettorato attivo e passivo dei propri cittadini;

2) non siano decaduti dal diritto di voto o di eleggibilità nello Stato di origine per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale.

Nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza subordini, per i propri cittadini, il diritto elettorale passivo al requisito del possesso della cittadinanza da un periodo minimo di tempo, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza nello Stato membro da questo stesso periodo.

Ciascun cittadino dell'Unione può esercitare il diritto di voto al Parlamento europeo in un solo Stato membro, scegliendo tra quello di residenza e quello di origine; analogamente la direttiva prevede che nessun cittadino dell'Unione possa presentarsi candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni. Per garantire il rispetto del divieto di doppio voto e di doppia candidatura la direttiva stabilisce (artt. 9 e 10) che gli elettori comunitari debbono presentare, ai competenti uffici elettorali dello Stato di residenza, una apposita dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il diritto elettorale attivo e passivo esclusivamente nello Stato membro di residenza; é instaurato inoltre un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri, volto a prevenire violazioni della normativa (art. 13).

L'articolo 9 della direttiva prevede infine che i singoli Stati membri devono adottare, entro il 1° febbraio 1994, le misure necessarie al fine di consentire agli elettori comunitari residenti l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, in particolare assicurando a coloro che intendano avvalersi di tale diritto l'iscrizione in apposite liste elettorali.

 

Gli articoli di specifico interesse (da 3 a 8) del decreto-legge n. 408/1994 concernono invece le modalità di esercizio di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti o comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione e che non intendano avvalersi del diritto di partecipare alla elezione dei rappresentanti dello Stato di residenza, ma abbiano optato per la partecipazione all'elezione dei rappresentanti dell'Italia esprimendo il proprio voto nel paese estero di residenza.

Si tratta di una facoltà che era già ammessa dalla legislazione vigente, più precisamente dalla L. 18/1979, articolo 26: il D.L. n. 408/1994 ha abrogato tale articolo, introducendo alcune modifiche alle norme riguardanti gli adempimenti amministrativi preliminari al voto e le operazioni di scrutinio.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

a) l'attribuzione alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno dei compiti riguardanti la formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero;

b) la durata del termine entro il quale i cittadini italiani che si trovino all'estero per motivi di lavoro o di studio devono fare pervenire ai consolati la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero: tale termine viene portato da 60 a 80 giorni precedenti la data fissata dal Consiglio della comunità;

c) la competenza a spedire i certificati elettorali ai cittadini italiani residenti all'estero che viene assegnata alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno anziché ai comuni;

d) le operazioni di scrutinio dei voti espressi nelle sezioni elettorali costituite nei Paesi membri che, a norma del D.L. 408/1994, debbono essere effettuate in Italia anziché presso le stesse sezioni estere, come previsto dalla legge del 1979.

 

Come conseguenza di quest'ultima previsione è emersa - in via interpretativa poiché il decreto-legge n. 408/1994 non è esplicito sul punto - la necessità di anticipare le votazioni all'estero di un giorno per poter consentire l'invio delle schede votate agli uffici circoscrizionali ed iniziarne lo spoglio contemporaneamente a quello delle schede votate in Italia. Si osserva in merito che la legge n. 18 del 1979, all'art. 7, comma 3, prevede che la data e l'orario della votazione nelle sezioni estere debbano possibilmente coincidere con la data e l'ora fissate per le elezioni in territorio nazionale. Tale previsione era stata rispettata fino al 1989, essendosi le precedenti elezioni del Parlamento europeo svolte contemporaneamente in Italia e nelle sezioni circoscrizionali predisposte all'estero. Per le elezioni del Parlamento europeo del 1994 (12 giugno) l'effettuazione delle operazioni di voto presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei paesi dell'Unione europea fu anticipata di un giorno (11 giugno), e lo stesso è avvenuto sia per le elezioni del giugno 1999 che per quelle del giugno 2004.  La relazione del Governo, che accompagna i testi delle intese raggiunte per il 2009 con gli altri Paesi dell’Unione europea, anticipa che anche in questa occasione le votazioni presso i seggi costituiti dalle Autorità diplomatico-consolari italiane avverranno un giorno prima, cioè il 5 e il 6 giugno 2009.

 

 

N.B. Il fascicolo contenente la relazione sulle intese raggiunte con i Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea relativamente alle elezioni europee 2009 è disponibile presso il Servizio Studi – Dipartimento affari esteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

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