Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Sanzioni per la violazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran - Schema di D.Lgs. n. 63 - (artt. 1 e 26, L. 34/2008)
Riferimenti:
SCH.DEC 63/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 57
Data: 16/03/2009
Descrittori:
CONTINGENTAMENTO DI MERCI E PRODOTTI   IRAN
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA   SANZIONI AMMINISTRATIVE
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Sanzioni per la violazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

 

Schema di D.Lgs. n. 63

(artt. 1 e 26, L. 34/2008)

 

 

 

 

 

 

n. 57

 

 

 

16 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4172/ 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: es0154.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  5

Normativa di riferimento

§      L. 25 febbraio 2008, n. 34, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)” (artt. 1 e 26)19

Documentazione

Documenti ufficiali

§      Rapporto del 19 febbraio 2009 dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), sull’attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite concernenti la questione nucleare iraniana  27

Pubblicistica

§      Documenti sull’Iran dal sito internet della Nuclear Threat Initiative (www.nti.org): Introduzione, Nuclear Overview, Nuclear Chronology (2008-09)31

§      Iran Nuclear Crisis: Status and Options, in: CSS Analyses in Security Policy, n. 43/2008  31

§      Russia Plays the Iran Card, 27 febbraio 2009 (dal sito internet www.isn.ethz.ch)31

§      Iran: The Challenge of Independent Enrichment, 26 febbraio 2009 (dal sito internet www.stratfor.com)31

§      U.S. Iran: Multilateral Dealings Now, Bilateral Dealing Later, 5 marzo 2009 (dal sito internet www.stratfor.com)31

§      G. Gullotti, Iran: la rivoluzione diplomatica dell’asse Washington-Teheran in Afghanistan, 10 marzo 2009 (dal sito internet www.equilibri.net31

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

63

Titolo

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Norma di delega

Legge 25 febbraio 2008, n. 34

Settore d’intervento

Politica estera; stati esteri; Unione europea; armamenti; diritto penale; organizzazioni internazionali.

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

19 febbraio 2009

§       assegnazione

19 febbraio 2009

§       termine per l’espressione del parere

31 marzo 2009

Commissione competente

II (Giustizia) e III (Affari esteri) riunite;
XIV (Politiche dell’Unione europea), ai sensi dell’art. 126, c. 2, del Reg.to.

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio), ai sensi dell’art. 96-ter, co. 2, del Reg.to

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di Decreto legislativo in oggetto è sottoposto all’esame consultivo delle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri in attuazione del combinato disposto degli artt. 1 e 26 della legge comunitaria 2007: l’art. 26, in particolare, rinvia, quanto all’adozione del decreto legislativo medesimo, alle procedure previste ai commi 3, 4, 6 e 8 dell’art. 1. Ne consegue che, pur trattandosi dell’attuazione di quanto disposto da un regolamento comunitario – il Reg.to CE n. 423/2007 - , il richiamo alle procedure di cui ai commi 3, 4, 6 ed 8 fissato dall’art. 1 implica tra l’altro il parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni, in analogia a quanto previsto per gli schemi di decreti attuativi di direttive comunitarie implicanti - alla stregua del Reg.to CE n. 423/2007 - disposizioni sanzionatorie di natura penale.

 

 

 


Contenuto

 

Lo schema di decreto legislativo all’esame delle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri costituisce una parziale attuazione della delega legislativa di cui all’art. 26 della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34). Infatti lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di quanto disposto dal Regolamento CE n. 423/2007 – recante misure restrittive nei confronti dell’Iran -, nonché norme di attuazione a livello nazionale dei meccanismi previsti da detto Regolamento CE.

L’art. 26 della legge comunitaria 2007, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007[1].

Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto al rispetto dell’art. 14 della legge n. 400/1988 - recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, riguardante per l’appunto l’emanazione dei decreti legislativi. I decreti legislativi verranno adottati su iniziativa del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti. E’ previsto che la delega venga esercitata secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 6 e 8 dell’art. 1 della legge comunitaria 2007 e nel rispetto del menzionato regolamento comunitario cui si deve dare attuazione.

Lo scopo della delega in commento è l’emanazione di disposizioni dirette a regolamentare, nei confronti dell’Iran, le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, inclusi  i servizi di assistenza tecnica o finanziaria correlati, nonché a stabilire sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

Il comma 2, nel dettare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, oltre a richiamare quelli posti all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g) della presente legge, enumera, primo fra tutti, alla lettera a) il necessario adeguamento al Regolamento (CE) n. 423/2007 e alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega.

Il comma 2, lettera b), richiama il necessario coordinamento con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

A questo proposito occorre menzionare:

-          il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39[2];

-          il decreto del Ministro del commercio con l’estero 11 luglio 2003, Costituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, del Comitato Consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso;

-          il decreto del Ministro del commercio con l’estero 4 agosto 2003, Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del Regolamento CE n. 1334/2000 può aver luogo con autorizzazione generale nazionale.

Il comma 2, lettera c), richiama, tra i criteri di delega, la necessità della previsione di procedure autorizzatorie[3] per la fornitura di assistenza tecnica o finanziaria in relazione a beni e tecnologie a duplice uso, nonché per la loro esportazione ed importazione, nei confronti dell’Iran.

Il comma 2, lettere d), e), f), prevede sanzioni penali detentive per i casi di violazione dei divieti e delle procedure autorizzatorie introdotte. Viene stabilito in particolare che vengano puniti con reclusione:

-      da tre a otto anni la violazione dei divieti concernenti la fornitura di beni e tecnologie a duplice uso e fornitura di assistenza tecnica, finanziaria, di servizi di intermediazione o investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso;

-      da due a sei anni i soggetti che agiscano in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste dal Regolamento 423/2007;

-      da due a sei anni i soggetti che violino il divieto di partecipare ad attività aventi per obiettivo o per risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche.

Il comma 3 prevede la possibilità per il Governo, da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi emanati, di emanare disposizioni correttive e integrative, sempre tramite decreti legislativi, secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 2 dell’art. 26 in commento.

Il comma 4 stabilisce infine che dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Giova ricordare che, in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1737 (2006)[4] che impone all’Iran di cessare tutte le attività di arricchimento dell’uranio e chiede agli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare misure restrittive nei confronti dell’Iran, la posizione comune 2007/140/PESC aveva già previsto una serie di restrizioni, tra cui:

·          restrizioni all’esportazione e all’importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o alla produzione dell’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

·          divieto riguardante la prestazione di servizi connessi;

·          divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione;

·          divieto riguardante l’acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall’Iran

·          congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.

Va altresì ricordato che la posizione comune 2007/140/PESC ha subito nel tempo numerose modifiche[5], volte sostanzialmente ad adeguarne i meccanismi all’inasprimento delle posizioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dell’Iran, che nel frattempo ha proseguito nelle attività di arricchimento dell’uranio.

 

Conseguentemente all’apparato normativo messo in campo dalle posizioni comuni sopra descritte, il regolamento (CE) n. 423/2007 - che ha subìto nel tempo numerose modifiche[6], in relazione all’evoluzione dell’apparato sanzionatorio internazionale contro l’Iran - è intervenuto a dettare disposizioni normative dirette a disciplinare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso[7], le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria, di servizi di intermediazione o di investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso nei confronti dell’Iran.

Il suddetto regolamento, infatti, all’articolo 2 vieta di:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran:

1)       tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico[8];

2)       gli altri beni e le altre tecnologie definiti[9] come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

3)       un ulteriore lotto di beni e tecnologie, individuati nell’allegato I-bis, che parimenti potrebbero essere collegati ad attività potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di sistemi di armamento nucleari, o che comunque abbiano destato l’allarme dell’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica).

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

Ugualmente vietato risulta, ai sensi dell’articolo 4, acquistare, importare o trasportare dall’Iran beni e tecnologie inclusi negli elenchi di cui agli allegati I e I-bis, a prescindere dall’origine di detti beni e tecnologie.

È inoltre fatto divieto, dall’articolo 5, di:

a)    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, ovvero elencati nell’allegato I e nell’allegato I-bis, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tali elenchi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)    fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla produzione di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, ovvero elencati nell’allegato I e nell’allegato I-bis;

c)    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, ovvero elencati nell’allegato I e nell’allegato I-bis, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

d)    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

Quanto al regime sanzionatorio, il regolamento comunitario dispone, all’articolo 7, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato IV, cioè individuati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per le sanzioni; o nell’allegato V[10], individuati in base all’art. 5, par. 1, lettera b) della posizione comune 2007/140/PESC, e cioè riconosciuti dare sostegno ad attività nucleari  sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, ovvero essere persone fisiche o giuridiche sotto il controllo di soggetti sostenitori delle attività di proliferazione dell’Iran

Infine, il regolamento comunitario prevede che siano gli Stati membri a stabilire ulteriori norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle presenti disposizioni - che siano oggettive, proporzionate e dissuasive - e che di tali norme sia data tempestiva notifica alla Commissione dell’UE.

Si osserva che il regolamento comunitario, nella misura in cui contempla gli stessi prodotti e tecnologie, deroga alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il sopra citato regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio[11], che istituisce un regime comunitario di controllo efficace delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso dalla Comunità[12]. Il controllo delle esportazioni[13] dei beni e delle tecnologie a duplice uso a livello europeo intende garantire il rispetto degli impegni internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di disseminazione delle armi convenzionali.

 

Tutto ciò premesso, l’articolo 1, comma 1 dello schema di Decreto legislativo individua il proprio oggetto nella disciplina sanzionatoria conseguente a violazioni di quanto previsto nel sopra citato Regolamento CE n. 423/2007.

Il comma 2 rinviene nel Ministero dello Sviluppo economico l’autorità competente per l’attuazione dei profili del regolamento CE n. 423/2007 inerenti ai beni e tecnologie a duplice uso. Il Dicastero in oggetto è investito di tale compito in quanto Autorità nazionale deputata – in base al citato decreto legislativo n. 96 del 2003 - all’esecuzione delle attività connesse al regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie dual use.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dello Sviluppo economico, nella sua qualità di Autorità competente ai sensi del comma 2, emette in ciascun caso il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione, in relazione all’operazione interessata. E’ previsto che l’Autorità competente si avvalga del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato consultivo di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003.

Si ricorda che l’art. 2 del decreto legislativo n. 96 del 2003 ha individuato nell’allora Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione (attuale Ministero dello Sviluppo economico) l’Autorità incaricata dell'applicazione del D. Lgs. medesimo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso. In base poi all’art. 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003, presso l’Autorità è istituito un Comitato consultivo, è chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito al rilascio, al diniego, all’annullamento, alla revoca ecc. delle autorizzazioni disciplinate dai precedenti articoli. Il termine ultimo previsto per l’espressione del parere – sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero delle attività produttive - può essere prorogato di novanta giorni qualora il Comitato ritenga opportuno esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato è incaricato, inoltre, di esprime pareri - su richiesta, oltre che del Ministero delle attività produttive, di altri Ministeri interessati - sia su questioni di carattere particolare e/o generale concernenti l’attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni, sia su questioni connesse all’aggiornamento della relativa normativa. 

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli specifici obblighi previsti dal Regolamento n. 423/2007.

Si tratta di sanzioni di natura esclusivamente detentiva, cui, per espressa previsione contenuta nel comma 3, nel caso di violazione del divieto di cui all’art. 7, par. 4, del regolamento (congelamento di fondi e risorse economiche, v. infra) possono affiancarsi le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 13 del D. Lgs n. 109/2007[14].

 

L’articolo 13, comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo, con riferimento in particolare alla violazione delle disposizioni in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche.

 

In ogni caso, per quanto non diversamente disposto, viene fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

La tabella seguente illustra schematicamente il quadro delle sanzioni previste, con la specificazione delle possibili fattispecie illecite, del relativo riferimento normativo e dell’entità della pena.


 

 

Fattispecie

Reg. 423/2007

Sanzione

§  Vendita, fornitura, trasferimento o esportazione - a qualunque persona fisica o giuridica in Iran o per un uso in Iran - di beni e tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico o che potrebbero contribuire alle attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. (le tipologie di beni e tecnologie sono elencate nell’allegato I e I-bis al regolamento)

§  Partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti sopracitati

 

art. 2

reclusione da 3 a 8 anni

Acquisto, importazione o trasporto dall’Iran di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I-bis del Regolamento, indipendentemente dalla loro origine.

art. 4

reclusione da 3 a 8 anni

§  Fornitura, diretta o indiretta - a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran – dell’assistenza tecnica connessa alla fornitura di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari della UE;

§   Fornitura diretta o indiretta - a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran - di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I bis, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS;

§  fornitura e investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS;

§  fornitura diretta o indiretta, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

§  partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti sopracitati.

 

art. 5.par. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 5, par. 1)

 

 

reclusione da 3 a 8 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reclusione da 3 a 8 anni

 

§  Vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta - senza (o in difformità con la) preventiva autorizzazione dello Stato membro esportatore - a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran di beni e  tecnologie elencati nell'allegato II[15], originari o meno della Comunità.

 

art. 3

reclusione da 2 a 6 anni

Fornitura, senza (o in difformità con la) autorizzazione dello Stato membro interessato, di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; b) investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II; c) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

art. 5, par. 2

 

 

reclusione da 2 a 6 anni

 

 

Transazioni, senza (o in difformità con la) autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato III, connesse con beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione di cui all'articolo 2, o all'articolo 5, paragrafo 1, anche qualora il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, anche quando tali beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che: a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; e b) l'Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

art. 6

reclusione da 2 a 6 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le seguenti misure.

1. congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi.

2. congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato V.

3. divieto di mettere a disposizione risorse economiche in favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.

 

art. 7, par. 4

 

reclusione da 2 a 6 anni

 

 

 

 

L’articolo 3 stabilisce un obbligo di comunicazione da parte del giudice procedente al Ministero dello sviluppo economico per i reati contemplati dall’art. 2 del provvedimento.

Per le specifiche violazioni ai divieti di cui all’art. 7, par. 4 del regolamento, va data notizia del procedimento in corso anche al Ministero dell’economia e delle finanze nonché, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 109/2007), al Comitato di sicurezza finanziaria.

 

Si ricorda che detto Comitato, composto dal direttore generale del tesoro (o da un suo delegato) che lo presiede, e da 11 membri, è stato istituito dal citato decreto legislativo 109/2007 nell’ambito dello stesso Ministero dell’economia. L’art. 3 ne delinea con precisione i compiti stabilendo anche in capo all’autorità giudiziaria specifici obblighi di trasmissione al Comitato di ogni informazione ritenuta utile ai fini del contrasto del finanziamento del terrorismo  (comma 6).

 

L’articolo 4 fissa l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica in relazione al provvedimento in esame, che viene attuato dalle Amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

 

 




[1]    Regolamento (CE) n. 423 del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, da ultimo modificato dal Regolamento CE n. 1110/2008.

[2]    L'art. 16 del d.lgs. n. 96 attualmente stabilisce il quadro delle sanzioni penali.

[3]  Il regolamento 423/2007 infatti prevede, agli articoli 3 e 5, paragrafo 2, che siano gli Stati membri a concedere ai soggetti interessati le autorizzazioni rispettivamente in materia di: transazioni di beni e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato II; fornitura di assistenza tecnica e finanziaria pertinente a beni e tecnologie dell’allegato II. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento, tali autorizzazioni possono essere concesse in occasione di transazioni per le quali il Comitato per le sanzioni abbia preventivamente accertato, caso per caso, che non contribuiscano al sostegno di attività sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e a condizione che il contratto preveda adeguate garanzie circa i destinatari finali e che l’Iran si sia impegnato a non utilizzare la prestazione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

 

[4]    Adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 23 dicembre 2006.

[5]   La posizione comune n. 246 del 2007, tenendo in considerazione il contenuto della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1747 (2007), ha modificato l’art. 1, aggiunto l’art. 3-bis e sostituito gli allegati I e II; la posizione comune n. 479 del 2008 ha modificato l’art. 5 e sostituito l’allegato II; la posizione comune n. 652 del 2008, sulla base dell’aggravamento sanzionatorio previsto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1803 (2008), ha operato le più rilevanti modifiche, ovvero la modifica dell’art. 1, la sostituzione dell’art. 3-bis, l’aggiunta degli articoli 3-ter e 3-quater, la modifica degli articoli 4 e 5, l’aggiunta dell’art. 6-bis, la modifica dell’art. 7, la sostituzione degli allegati I e II e l’aggiunta degli allegati III e IV – dei quali la successiva decisione n. 842 del 2008 ha determinato la sostituzione.

[6]   Il regolamento CE n. 441 del 2007, sulla scorta della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1747 (2007), ha sostituito l’allegato IV; la decisione n. 242 del 2007 ha modificato l’allegato V; il regolamento CE n. 618 del 2007, con riferimento diretto alla posizione comune 246/2007, ha modificato gli articoli 2, 5, 8 e 11; il regolamento CE n. 116 del 2008 ha sostituito gli allegati I e III; il regolamento CE n. 219 del 2008, con riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1803 (2008), ha sostituito l’allegato IV; la decisione n. 475 del 2008 ha sostituito l’allegato V; Il regolamento CE n. 1110 del 2008, da ultimo, ha apportato le più consistenti modifiche, più precisamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 12 e 15, sostituendo inoltre l’art. 4 e gli allegati II e III e aggiungendo gli articoli 4-bis, 11-bis, 11-ter, 12-bis, nonché gli allegati I-bis e VI.

[7]    I prodotti, compresi i software, e le tecnologie, che possono avere un’utilizzazione sia civile che militare; comprendono tutti i beni che possono sia essere utilizzati a fini non esplosivi che entrare in qualche modo nella fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi.

[8]    Tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I.

[9]    Dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I.

[10]   Con decisione del Consiglio n. 242 del 23 aprile 2007 sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) 423/2007 altre persone, entità od organismi.

[11]   Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1167/2008.

[12]   L’esportazione dei beni a duplice uso di cui all’elenco dell’allegato I al regolamento è soggetta ad autorizzazione d’esportazione valida in tutta la Comunità europea. L’elenco è suddiviso in dieci categorie di beni: 0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature; 1 Materiali, materiali chimici, “Microrganismi” e “Tossine”; 2 Trattamento e lavorazioni dei metalli; 3 Materiali elettronici; 4 Calcolatori; 5 Telecomunicazioni e “Sicurezza dell'informazione”; 6 Sensori e laser; 7 Materiale avionico e di navigazione; 8 Materiale navale; 9 Sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature.

[13]   Il controllo fa comunque salva la libera circolazione dei beni a duplice uso nella Comunità.

[14]   D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

[15] Figurano nell'allegato II i beni e le tecnologie non contemplati dall'allegato I, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.