Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq - A.C. 2037
Riferimenti:
AC N. 2037/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 105
Data: 26/01/2009
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   IRAQ
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l’Iraq

A.C. 2037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 105

 

 

26 gennaio 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: es0126


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

§      Istituto nazionale per il Commercio Estero, Iraq, giugno 2007  11

§      D. Guglielmi, Iraq: i contratti per il petrolio, in: Equilibri, 23 luglio 2008  11

 

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 2037

Titolo dell’Accordo

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Iraq

Iniziativa

governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Roma, 23 gennaio 2007

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

19 dicembre 2008

§    Assegnazione

14 gennaio 2009

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

Il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 sulla base degli impegni assunti nel corso di una visita compiuta in Iraq nel giugno 2006 dall’allora Ministro degli Affari esteri, Massimo D’Alema. L’intesa è stata siglata subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), dove le truppe italiane avevano il compito di garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l’arrivo degli aiuti e di contribuire alle attività di più urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Alcune forme di collaborazione erano già in atto - per lo più in sede multilaterale - prima del raggiungimento dell’accordo, e tra queste le attività per la formazione del personale militare iracheno e per la configurazione del nuovo sistema giudiziario.

Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione ha quindi l’obiettivo di lanciare e dare un quadro giuridico a nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione.

Il Consiglio di Presidenza iracheno ha approvato il 18 agosto 2008 la legge che ratifica il trattato con l’Italia.

L'Italia - che è uno dei principali partner per la stabilizzazione in Iraq - partecipa all'International Compact with Iraq, un’iniziativa congiunta del governo iracheno e delle Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq. Il nostro Paese contribuisce inoltre all'IRFFI (International Reconstruction Fund Facility for Iraq), uno strumento finanziario multilaterale per la ricostruzione dell'Iraq che opera attraverso due fondi fiduciari amministrati dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale.

 

L’Accordo si compone di 17 articoli oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira: innanzitutto il rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell’ONU e dell’adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell’altra Parte e della non ingerenza – diretta o indiretta -  negli affari interni della controparte.Viene enunciato il principio della cooperazione per la crescita socio-economica, in base al quale l’Italia metterà a disposizione esperti e militari per ridurre il divario di sviluppo. Viene affermato l’impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie.Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all’interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.

Per realizzare la cooperazione, l’articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra Capi di governo sia tra Ministri degli esteri, sia tra Vice ministri o funzionari.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria attribuendo un particolare interesse ai settori delle fonti energetiche,m della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell’ambiente, della lotta all’inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici. Le Parti favoriscono l’attuazione di Piani di Azione a favore delle PMI.

La cooperazione nel campo della sicurezza prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. Tali attività saranno condotte a livello multilaterale oltre che bilaterale. La cooperazione investirà anche il settore industriale della sicurezza (articolo 5).

L’articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione.  A tal fine, l’articolo menziona una lunga serie di settori ai quali verrà attribuita grande attenzione (ad es. risorse umane, ambiente, energia, ecc.) sui quali le Parti si impegnano a scambiare informazioni ed esperti. Inoltre, le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione decentrata che sarà attuata attraverso l’azione della società civile.

Alla cooperazione in campo culturale, dell’istruzione, scientifico e tecnologico sono dedicati gli articoli 7, 8 e 9. E’ previsto che la cooperazione in questi campi avvenga attraverso l’insegnamento (anche delle due lingue) e lo scambio di studenti, professori, formatori, ricercatori e artisti. Saranno favoriti i rapporti tra Università e istituti culturali dei due paesi, anche attraverso la concessione di borse di studio, ed è previsto un rafforzamento della collaborazione già esistente nel settore media-audiovisivo.

L’articolo 10 promuove la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Sono previsti, tra l’altro, il potenziamento del Sistema Nazionale iracheno per la tutela del patrimonio e la creazione del Sistema Nazionale iracheno per il catalogo dei beni culturali materiali e immateriali. La cooperazione si svolgerà nel settore museale, archeologico, architettonico, delle biblioteche, della musica e dello spettacolo. 

 La cooperazione nel settore medico-sanitario stabilita all’articolo 11, prevede sostanzialmente il potenziamento dell’offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l’adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario.

Il Trattato prevede anche un rafforzamento delle relazioni consolari (articolo 12) e la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo (articolo 13).

Per conseguire l’attuazione del Trattato, viene istituita una Commissione mista ad alto livello, copresieduta dai Ministri degli esteri dei due Paesi, che si riunirà almeno una volta l’anno alternativamente in Italia e in Iraq (articolo 14).

Infine, viene prevista una cooperazione finanziaria in base alla quale l’Italia si impegna a fornire strumenti creditizi ed assicurativi alle imprese italiane che intendano realizzare progetti di sviluppo in Iraq, mentre l’Iraq concederà alle stesse imprese le facilitazioni possibili per eseguire tali progetti (articolo 15).

Con l’articolo 16, l’Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio che seguirà l’entrata in vigore del Trattato. Tale importo sarà rinnovabile per identico periodo.

L’articolo 17 reca le disposizioni finali. Il Trattato ha durata illimitata, salvo la denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall’altra Parte, ed entrerà in vigore alla ricezione della seconda comunicazione circa l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.

 

 

 

 

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l’Iraq, e l’entrata in vigore della legge di ratifica.

La relazione introduttiva al disegno di legge sottolinea che l’applicazione del Trattato non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare:

·          la cooperazione nel campo della sicurezza (art. 5), che comporta attività svolte in via ordinaria, verrà attuata dal Ministero della difesa con l’utilizzo delle disponibilità ad esse finalizzate;

·          le attività previste agli articoli 6, 7 e 10 (cooperazione in campo socio-economico, culturale, scientifico, tecnologico e per la tutela del patrimonio culturale) saranno realizzate nell'ambito delle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

·          le riunioni della Commissione mista di cooperazione ad alto livello (art. 14) saranno svolte con le risorse ordinarie del Cerimoniale diplomatico. L'attività del Segretariato esecutivo della suddetta Commissione sarà invece sostenuta dalle ordinarie risorse del Ministero degli affari esteri;

·          l’impegno finanziario dell’Italia, che metterà a disposizione dell’Iraq fino a 400 milioni di euro a titolo di crediti di aiuto (art. 16) sarà a carico delle risorse disponibili del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987 (Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale che concede crediti finanziari agevolati a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo).

 Il provvedimento è altresì accompagnato da una analisi tecnico-normativa e  da un’analisi dell’impatto della regolamentazione.