Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia - A.C. 2041
Riferimenti:
AC N. 2041/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 97
Data: 12/01/2009
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   LIBIA
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l’Italia e la Libia

A.C. 2041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 97

 

 

12 gennaio 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0121


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 81, co. 16)19

Pubblicistica

§      P. Monzini, Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008) (stralci), in: Working Paper (CeSPI), settembre 2008  23

§      P. Monzini, Migrando per l’acqua (2). Le rotte dalla Libia e dal Nordafrica, dal sito Internet: http://temi.repubblica.it/limes, 17 ottobre 2008  23

§      Jessica Scopacasa, Libia: gli investimenti del Fondo Sovrano all’estero mirano all’Italia, in: Equilibri, 5 novembre 2008  23

Documentazione

§      Elenco degli accordi bilaterali tra Italia e Libia  43

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 2041

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista

Iniziativa

governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Bengasi, 30 agosto 2008

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

5

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

23 dicembre 2008

§    Assegnazione

5 gennaio 2009

Commissione competente

III Commissione Affari esteri

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), VII, VIII, IX, X, XI, XII,  XIII e XIV

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, ponendo fine al contenzioso derivante dall’epoca coloniale e mettendo le basi per nuove relazioni tra i due Paesi.

L’Accordo consta di un Preambolo e di 23 articoli raggruppati in tre Capi.

Il Capo I ( artt. 1 – 7) delinea i principi generali che sono alla base dell’intesa. Viene innanzitutto ribadito l’impegno delle Parti al rispetto della legalità internazionale nel quadro della comune visione di centralità delle Nazioni Unite[1]. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell’altra Parte, della non ingerenza negli affari interni della controparte, anche impegnandosi a non usare il proprio territorio in attività ostili verso l’altra parte. Viene ribadito l’impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzioni pacifica delle eventuali controversie. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all’interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.

 

Il Capo II (artt. 8 – 13) contiene disposizioni volte a sanare le situazioni pregresse e i contenziosi ancora in atto.

 L'articolo 8 impegna l’Italia a realizzare in Libia progetti infrastrutturali di base, che dovranno essere individuati sulla base delle proposte avanzate da quest’ultimo Paese. A tal fine viene fissato un limite massimo di spesa complessiva di 5 miliardi di dollari USA, distribuiti in venti anni. I fondi finanziari saranno gestiti dall’Italia, mentre la Libia renderà disponibili i terreni e agevolerà le imprese esecutrici dei lavori.

L’articolo 9 istituisce una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati, con il compito di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti infrastrutturali di base e di decidere i tempi della loro realizzazione.

E’ prevista inoltre, dall’articolo 10, la realizzazione da parte dell'Italia di Iniziative speciali tra le quali la costruzione di 200 abitazioni, l'assegnazione di 100 borse di studio universitarie e post-universitarie a studenti libici, la cura di persone colpite dallo scoppio di mine in Libia presso istituti italiani, il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, e la restituzione di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale.

Per contro, la Libia si impegna a concedere i visti di ingresso anche ai cittadini italiani espulsi in passato dal proprio territorio, che desiderino entrare nel Paese per motivi di turismo, lavoro, o per altre finalità, nonché a costituire il Fondo Sociale per il finanziamento di alcune delle Iniziative speciali (artt. 11 e 12). Il Fondo, che - dopo lo scioglimento dell’Azienda libico-italiana - verrà costituito unicamente con i contributi già versati ad essa, sarà gestito da un Comitato misto paritetico.

L’art. 13, infine, provvede a regolare le pendenze riguardanti crediti di aziende italiane nei confronti della Libia ed eventuali debiti di tali aziende nei confronti del fisco libico, attraverso un negoziato nell’ambito del Comitato crediti.

 

Il Capo III (artt. 14 – 23) reca la disciplina del nuovo partenariato bilaterale.

Per rinsaldare le relazioni bilaterali, già presenti in numerosi settori, le Parti costituiscono un Partenariato bilaterale che si esprimerà attraverso consultazioni politiche su temi bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse. Il Partenariato prevede, tra l’altro, una riunione annuale del Comitato di partenariato, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal Segretario del Comitato Popolare Generale, che si svolgerà alternativamente nei due Paesi. Il Comitato di partenariato adotta i provvedimenti necessari all’attuazione degli impegni previsti dal Trattato (art. 14).

L’art. 15 prevede un rafforzamento della cooperazione negli ambiti scientifici, tecnologici, nel campo della medicina e dell’Università, mentre l’art. 16 è volto ad approfondire la cooperazione culturale e i legami di amicizia tra i due Paesi.

Al proposito si ricorda che è in vigore dal 30 maggio 2007 un Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato da Italia e Libia il 5 giugno 2003.

L’art. 17 prevede la collaborazione economica e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di trasferimento di tecnologie, particolarmente nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura.

L’art. 18 promuove la cooperazione in materia energetica, riconoscendo ad essa valore strategico ed attribuendo particolare importanza alle energie rinnovabili.

Di rilievo l’art. 19, volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina, come già stabilito dall’accordo del 2000, in vigore dal 22 dicembre 2002.

Per contrastare l’immigrazione clandestina, è previsto un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, che verrà effettuato dalla parte italiana. Il costo dell’operazione sarà per metà a carico dell’Italia e per l’altra metà verrà chiesto il contributo dell’Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest’ultima e la Libia.

L’Accordo prevede altresì una collaborazione nel campo della difesa (art. 20) rinviando a successive intese la disciplina dello scambio di esperti e tecnici e quella relativa alla conduzione di manovre congiunte. La collaborazione in questo settore riguarda anche le industrie militari e il sostegno dell’Italia alle vittime dello scoppio di mine e ai territori libici danneggiati.

Con l’art. 21 le Parti si impegnano a collaborare nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del disarmo, particolarmente al fine di ripulire l’area mediterranea dalla presenza di tali armamenti.

Il partenariato, infine, è esteso allo sviluppo dei rapporti tra i parlamenti e gli enti locali delle due parti, con l’intendimento di approfondire la reciproca conoscenza (art. 22).

L’art. 23 reca le disposizioni finali relative all’entrata in vigore del Trattato e le modalità per le sue eventuali modifiche.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e si compone di cinque articoli.

I primi due articoli contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Trattato.

 

L’articolo 3 reca disposizioni dirette ad introdurre, fino al 2028, un’addizionale all’imposta sul reddito delle società.

 

Ai sensi del comma 1 sono soggetti passivi le seguenti società ed enti commerciali residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

a)            operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. In particolare, a tal fine è richiesto che il valore delle partecipazioni di controllo e di collegamento e delle immobilizzazioni materiali e immateriali nette utilizzate per le predette attività sia superiore al 33 per cento della corrispondente voce di bilancio.

In proposito, andrebbe precisato se il parametro del 33 per cento sia da determinare con riferimento a ciascuna singola voce ovvero sia da determinare sul valore complessivo dei valori indicati dalla norma;

b)            emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c)            con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. A tal fine rileva la media delle capitalizzazioni rilevate sui mercati regolamentati nell’ultimo mese di esercizio e relative ai maggiori volumi negoziati.

 

Al fine di evitare dubbi interpretativi sarebbe opportuno un chiarimento diretto a confermare che, ai fini della soggettività passiva, le società debbano possedere tutti i requisiti sopra indicati.

 

L’aliquota ordinaria dell’imposta, ai sensi del comma 2, è pari al 4 per cento e l’imponibile è determinato in misura corrispondente all’utile prima delle imposte risultante dal conto economico.

L’imposta, tuttavia, non è dovuta dai soggetti per i quali l’incidenza fiscale risulti inferiore al 19 per cento.

L’imposta, inoltre, non è dovuta, in ogni caso, nelle ipotesi di esercizi in perdita.

 

Lo schema a scalare del conto economico previsto dall’articolo 2425 del Codice civile è sinteticamente di seguito illustrato:

 

Conto economico

A)

Valore della produzione

B)

Costi della produzione

C)

Proventi e oneri finanziari

D)

Rettifiche di valore delle attività finanziarie

E)

Proventi e oneri straordinari

(A-B+-C+-D+-E)

Risultato prima delle imposte

 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Utile (perdite) dell'esercizio

 

Come precisato nel successivo comma 3, l’incidenza fiscale è determinata dal rapporto tra:

a)              l’onere netto per l’IRES corrente, differita e anticipata per le eventuali imposte sostitutive ivi compresa l’addizionale IRES introdotta dall’articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112/2008.

I commi da 16 a 18 del citato articolo 81 hanno introdotto, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica, un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura pari al 5,5% (c.d. Robin Hood tax).

Non si include, invece, l’addizionale introdotta dalla norma in esame. Ulteriori precisazioni in merito all’onere netto per l’IRES sono contenute nel successivo comma 4 (v. infra);

b)              utile prima delle imposte.

 

Andrebbe chiarito, in primo luogo, se ai fini della determinazione dell’incidenza fiscale la norma intenda fare riferimento all’utile prima delle imposte determinato ai sensi del Codice civile ovvero all’utile determinato applicando le disposizioni fiscali.

Ciò anche in considerazione del fatto che il medesimo comma 1 esclude dall’imposizione i periodi d’imposta nei quali la società realizza una perdita d’esercizio; in tale ipotesi, l’incidenza fiscale risulterebbe comunque inferiore al 19 per cento e pertanto sarebbe già esclusa in base al criterio generale previsto. L’esplicita ulteriore esclusione troverebbe invece applicazione nelle ipotesi in cui la norma intende riferirsi alla perdita determinata ai fini fiscali pur in presenza di un risultato economico positivo determinato in base ai criteri civilistici.

 

Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, il comma 2 reca specifiche disposizioni dirette ad individuare un importo massimo del tributo dovuto.

In particolare, l’importo liquidato non può essere superiore al minore tra i due valori di seguito determinati:

a)             l’importo determinato applicando all’utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l’aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b)             l’importo determinato applicando al patrimonio netto, come definito dal comma 5 cui si rinvia, le seguenti percentuali: 8,3 per mille, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011; 5,8 per mille fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015; 5,15 per mille, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019; 4,65 per mille fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023; 4,2 per mille fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028 (v. quanto precisato nel comma 5).

 

Ai sensi del comma 4 dall’onere netto per l’IRES sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme alle quali è stata esercitata l’opzione di trasparenza fiscale.

 

Il consolidato nazionale e il consolidato mondiale[2] sono strumenti di consolidamento degli imponibili dei gruppi societari e prevedono la dichiarazione di un’unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. In sostanza, nel regime di tassazione di gruppo, il soggetto controllante è il solo a determinare il reddito complessivo globale, calcolato come somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società controllate; tali redditi rilevano integralmente per la società consolidante, cioè indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta Il consolidato nazionale disciplina i gruppi di imprese costituiti da sole società residenti, mentre quello mondiale interessa i gruppi cui appartengono anche le società non residenti.

Il regime della trasparenza fiscale consente di trasferire, ai fini fiscali, il reddito imponibile della società in capo a ciascun socio proporzionalmente alle quote o azioni sottoscritte. Esso costituisce da sempre il regime obbligatorio di tassazione per le società di persone, mentre per le società di capitali rappresenta una modalità di imposizione alternativa, in presenza di specifici requisiti, ed è stata introdotta[3], con decorrenza 2004, dal d.lgs. n. 344/2003 emanato in attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale statale (legge n. 80/2003). Il reddito imputato per trasparenza, tassato in capo alla partecipante, è comunque determinato dalla società partecipata trasparente: pertanto quest'ultima, se pur priva di soggettività passiva di imposta in termini sostanziali, sarà comunque tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, analogamente a quanto accade per le società di persone

 

Gli effetti esclusi, tuttavia, devono essere considerati, rettificando l’ammontare dell’onere netto per l’IRES, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione.

Tali effetti rilevano, in ogni caso, in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

Il comma 5 reca disposizioni in merito alla determinazione del patrimonio netto di cui alla lettera b) del comma 2. In particolare, viene precisato che il patrimonio netto è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell’utiledi esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati.

Inoltre, nel caso in cui il periodo d’imposta sia diverso da dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b) è ragguagliato alla durata di esso.

Il comma 6, infine, stabilisce che l’addizionale IRES trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

I soggetti interessati sono tenuti al versamento dell’acconto di imposta a decorrere dal primo esercizio di applicazione. A tal fine, il calcolo dell’importo da versare può essere determinato in base al criterio storico, facendo quindi riferimento a quella che sarebbe stata l’addizionale dovuta per l’esercizio precedente, ovvero facendo riferimento all’esercizio relativamente al quale l’acconto è versato, determinando l’imposta dovuta.

 

Attesa la portata generale delle disposizioni introdotte dall’articolo 3, si segnala l’opportunità di formularle come novelle alle pertinenti disposizioni vigenti in materia fiscale.

 

L'articolo 4, comma 1, quantifica l’onere finanziario in 214.200.200 euro per il 2009, 254.216.200 euro per il 2010, 250.716.200 euro per il 2011 e in 181.336.200 a decorrere dal 2012 disponendone la copertura mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’art. 3.

Il comma 2 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 recanteRiforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Il comma 2 prevede altresì la trasmissione alle Camere dei decreti eventualmente emanati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, lettera 2), della legge n. 468/1978 appena citata.

L’art.11-ter della legge n.468/1978 ha introdotto un sistema generale di controllo della spesa, che impone al Ministro competente, qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto alle previsioni di spesa iniziali, di darne notizia al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale (anche in assenza della predetta segnalazione) riferisce al Parlamento con propria relazione (ove individua le cause degli scostamenti) e assume le conseguenti iniziative legislative.

Il richiamo all’art. 7 della legge n.468/1978, relativo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, fornisce agli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento la qualifica di “carattere obbligatorio”. In particolare, il comma secondo, lettera 2), consente la possibilità, in sede di approvazione della legge di bilancio, di operare un aumento dello stanziamento del relativo capitolo di spesa rispetto a quanto originariamente previsto.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento riconduce in maniera dettagliata gli oneri quantificati a specifici articoli del Trattato e segnatamente:

Ø      all’art. 8 per la realizzazione dei progetti infrastrutturali di base (180 milioni di euro l’anno);

Ø      art. 10:  per la costruzione di 100 unità abitative (8 milioni di euro da erogarsi in tre anni); borse di studio per 100 studenti (1,320 milioni di euro l’anno); programma di cure (circa 16 milioni di euro suddivisi in due anni); ripristino delle pensioni di guerra per 45 aventi diritto (16.200 euro l’anno).

Ø      Art. 19, comma 2 per il sistema di controllo volto al contrasto dell’immigrazione clandestina (152,4 milioni di euro da ripartirsi in tre anni).

L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

                                                                                         

 

 

 

 

 

 




[1]    La Libia è membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU per il biennio 2008-2009.

[2]    Articoli da 117 a 142 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

[3]    Articoli 115 e 116 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

[4]    Il Trattato in esame sostituisce il Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 (art. 23).