Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare D.Lgs. n. 500 del 2012
Serie: Atti del Governo    Numero: 444
Data: 18/09/2012
Descrittori:
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE   CODICE E CODIFICAZIONI
DL 2012 0500   FORZE ARMATE
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

 

 

Senato della Repubblica

 

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del governo

 

 

 

 

 

Schema di decreto correttivo
del Codice dell’ordinamento militare

D.Lgs. n. 500 del 2012

 

 

 

 

 

 

 

Camera dei deputati

n. 444

Senato della Repubblica

n. 386

 

 

 

 

 

 

18 settembre 2012

 

 


Servizi responsabili:

Servizio Studi della Camera dei deputati

Dipartimento Difesa

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Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

( 066706-2451– * studi1@senato.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: di0568.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Presupposti normativi3

Il contenuto dello schema di decreto legislativo correttivo n. 500 del 2012  7

§      1.Modifiche al libro primo del Codice  7

§      2. Modifiche al libro secondo del Codice  12

§      3. Modifiche ai libri terzo e quarto del Codice  14

§      4. Modifiche al libro quinto del Codice  21

§      5. Modifiche ai libri sesto e settimo del Codice  22

§      6. Modifiche al libro ottavo del Codice  24

§      7. Modifiche al libro nono del Codice  25

Testo coordinato

§      Testo del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare)29

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 11 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (di seguito denominato Codice).

 

Come precisato nella relazione illustrativa trasmessa dal Governo ed allegata allo schema di decreto unitamente al parere reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 5 luglio 2012, il provvedimento in esame reca “interventi risultanti necessari per integrare, riassettare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell’ordinamento militare”, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, ed entrato in vigore il 9 ottobre 2010. Le modifiche proposte sono necessarie per:

 

Ø      eliminare residuali imperfezioni testuali;

Ø      completare il riassetto delle fonti previgenti;

Ø      recepire il cosiddetto jus superveniens, riferito a disposizioni di rango primario introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice (12 marzo 2010).

 

 

Con particolare riferimento alle modifiche rese necessarie al fine di recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice il Governo cita, in particolare i seguenti atti legislativi:

 

Ø       decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile);

Ø       decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)[1];

Ø       decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (disciplina degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza);

Ø       decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici)[2];

Ø       decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)[3];

Ø       legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010);

Ø       decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)[4];

Ø       decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5[5].

 

 

In relazione alla richiamata normativa sopravvenuta si segnala che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 95/2012[6] (Spending review) che reca diverse disposizioni nel settore della difesa che sembrerebbe opportuno riassettare nel Codice.

 

Il provvedimento in esame fa seguito al precedente decreto legislativo n. 20 del 2012 (schema di decreto n. 404 del 2011), con il quale si è attuato un primo intervento correttivo sulle disposizioni recate dal codice dell’ordinamento militare resosi anch’esso necessario al fine eliminare errori materiali occorsi nella fase di redazione del codice, ovvero recepire le disposizioni primarie introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri”.

 

 

Sullo schema di decreto n. 404 del 2011 la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Su tale atto la Commissione difesa della Camera nella seduta del 19 ottobre 2011 e la Commissione difesa del Senato nella seduta del 12 ottobre, hanno formulato, rispettivamente, rilievi ed osservazioni alla richiamata Commissione per la semplificazione.

Sullo schema di decreto n. 404, cfr. dossier n. 348, a cura dei Servizi studi della Camera e del Senato.

 

 

In entrambi i casi (schema di decreto in esame e decreto legislativo n. 20 del 2012) le correzioni sono state apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 con il quale si è prevista la possibilità di adottare disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) dei decreti legislatividi semplificazione” adottati ai sensi del comma 14 del citato articolo 14 della legge n. 28 del 2005, tra i quali rientra per l’appunto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (codice dell’ordinamento militare).

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14 della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005), ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente. In particolare, il comma 14 del citato art. 14 ha previsto l’adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010. Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di rango primario anteriori al 1°gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore[7]. Il comma 15 del medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

In particolare, il potere correttivo delegato dalle citate disposizioni ed esercitato attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, può esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 del citato articolo 14 della legge 246 del 2005 che a sua volta richiama l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

In sintesi è possibile:

Ø      eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate;

Ø      perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale;

Ø      recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice.

 

L’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dal comma 15 dell’articolo 14 della citata legge n. 246 del 2005, detta i seguenti principi e criteri direttivi generali per l’esercizio della delega:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della

normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e

lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la

realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della

professionalità;

h) h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle

sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.

689.

 

Il contenuto dello schema di decreto legislativo correttivo n. 500 del 2012

Lo schema di decreto legislativo in esame, per la cui analitica descrizione si rinvia alla dettagliata relazione illustrativa trasmessa dal Governo e al testo coordinato del d.lgs n. 66 del 2010 allegato al presente dossier, si compone di 11 articoli che intervengono sui 9 libri del codice dell’ordinamento militare.

 

1.Modifiche al libro primo del Codice

L’articolo 1 dello schema di decreto n. 500 incide sul libro primo del Codice, concernente l’organizzazione e le funzioni.

 

Il primo libro del codice è, a sua volta, suddiviso nei seguenti titoli:

-    disposizioni preliminari, composto dal solo articolo 1 in materia di oggetto e ambito di applicazione del codice;

-    consiglio supremo della difesa;

-    amministrazione della difesa, che, tra le altre cose, individua le funzioni del Ministro e del Ministero, del Consiglio superiore della forze armate, del Capo di stato maggiore della difesa e definisce l’ordinamento giudiziario militare;

-    forze armate, con la definizione delle funzioni dell’esercito, della marina,

dell’aereonautica e dell’arma dei carabinieri;

-    sanità militare;

-    istituti di istruzione e di formazione (scuole militari ed accademie).

 

Nello specifico, l’articolo in esame, oltre ad introdurre alcune modifiche di carattere formale - tra le quali si segnalano quelle concernenti gli articoli 18 e 47 del Codice, riguardanti, rispettivamente, le attribuzioni del Ministro della difesa e la classificazione degli enti -, interviene sulla disciplina sostanziale recata da diverse norme contenute nel titolo primo del Codice, al fine di:

 

Ø      coordinarle con alcune disposizioni legislative approvate successivamente all’entrata in vigore del Codice,

Ø      migliorare il riassetto normativo delle disposizioni confluite nel Codice;

 

Con riferimento al primo di questi due interventi si segnala, in particolare, la lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame volto ad introdurre nel Codice il nuovo articolo 92-biscernente “iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani”.

 

Tale disposizione riproduce la disciplina sostanziale riguardante l’istituto della cosiddetta "mini Naja" introdotto nel nostro ordinamento in virtù dei commi 5-bis e ss. del decreto legge n. 78 del 2010[8], di cui lo schema di decreto in esame propone l’abrogazione ad eccezione della disposizione di carattere finanziario che a sua volta viene modificata dal comma 10 dall’articolo 11 dello schema di decreto in esame.

 

Si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi[9] sono tesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-sexies, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

La disciplina della materia è completata dai commi da 5-ter a 5-sexies.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 29 della legge di stabilità per il 2012 ha novellato i commi 5-bis e 7-bis dell'art. 55 del decreto legge n. 78/2010 relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013, la cui ulteriore copertura è recata da una lettera aggiuntiva dell'articolo 7-bis.

Successivamente, il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legge D.L. 95/2012, approvato successivamente alla predisposizione dello schema di decreto in esame, ha ridotto di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja".

Da ultimo, si segnala che il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, in corso di esame presso alla Camera (A.C. 5325), provvede al rifinanziamento per l'importo di euro 674.000 del capitolo per i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, attraverso corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della cosiddetta "mini Naja".

 

In relazione alle disposizioni dello schema di decreto in esame che intervengono sull’istituto della mini Naja, si segnala che tali norme andrebbero coordinate con quanto previsto dai sopra richiamati provvedimento normativi approvati successivamente alla predisposizione dello schema di decreto in esame, con particolare riferimento al D.L. 95/2012[10] (Spending review) e al disegno di legge di Assestamento per l’anno 2012, in corso di esame parlamentare.

 

Si ricollega, altresì, alla necessità di coordinamento con disposizioni legislative approvate successivamente all’entrata in vigore del Codice, la modifica proposta dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto, finalizzata ad integrare l’articolo 45 del Codice, in tema di stabilimenti ed arsenali militari. 

 

Il nuovo comma 45-bis, concernente il supporto tecnico-logistico in favore delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, riproduce, infatti, quanto già disposto dal comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 215 del 2011 (proroga missioni internazionali per l’anno 2012) di cui l’articolo 9 dello schema di decreto prevede l’abrogazione.

 

Rispondono, invece, alla necessità di migliorare il riassetto normativo delle disposizioni confluite nel Codice le proposte di modifica di cui alle lettere f) e g)dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame, volte a novellare gli articoli 52, 54 e 57 del Codice, riguardanti le funzioni, lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento, il trattamento economico dei magistrati militari e la disciplina dei tribunali militari.

 

In particolare, con riferimento alla proposta di modifica riguardante il comma 4 dell’articolo 52 del Codice, il Governo precisa che l’aggiunta dell’inciso secondo il quale “ai fini dell’anzianità dei magistrati militari, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature” è intesa a “perfezionare il riassetto della legge n. 368 del 1971, concernente l’estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari”.

 

Tale normativa, entrata in vigore in epoca antecedente l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, si limitava a prevedere, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio svolto dai magistrati militari, esclusivamente i periodi eventualmente prestati come magistrato ordinario o della Corte dei conti” (comma 4 dell’articolo 2).

 

Da qui la necessità di riformulare la disposizione nel senso sopra riportato

 

(Testo a fronte)

 

D.lgs. n. 66 del 2010

Articolo 52

Magistrati militari

 

Schema di decreto n. 400, Articolo 1, lettera f)

Articolo 52

Magistrati militari

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell’anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.

 

 

Analogamente, la proposta di modifica dell’articolo 54, comma 2, lettera c) del Codice, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera h) dello schema in esame, “ha lo scopo di perfezionare il riassetto normativo dell’articolo 10 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, abrogato dall’articolo 2268, comma 1, n. 200) del Codice e contestualmente attualizzarne la previsione, con l’indicazione delle figure che non possono essere chiamate a svolgere le funzioni di giudice militare”.

 

Viene, altresì, ricollegata alla necessità di riprodurre puntualmente nel Codice la disposizione di cui all’articolo 4 della legge n. 247 del 1958, abrogato dall’articolo 2268, comma 1, n. 448), del Codice la proposta di modifica dell’articolo 153 prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera n), relativamente ai reparti elicotteri delle Forze armate diverse dall’Aeronautica militare, per quanto attiene al rilascio dei brevetti militari di pilota e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all’esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché il ritiro dei brevetti o la sospensione. 

 

Risponde, invece, ad esigenze di sistematicità, come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la modifica prevista dalla lettera p) del comma 1 dell’articolo 1, concernente le scuole militari.

 

Tale disposizione, attraverso l’inserimento del nuovo comma 2 dell’articolo 215 del Codice, prevede che le disposizioni relative all’ ordinamento e al funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari vengano adottate con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

In relazione alla disposizione in esame si segnala che la normativa relativa alle scuole militari è stata recentemente novellata dal decreto legge oggetto D.L. 95/2012 (Spending review) entrato in vigore successivamente alla predisposizione dello schema di decreto in esame. In particolare, il comma 2 dell’articolo 11 del richiamato decreto legge prevede l’adozione di uno o più regolamenti finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, da adottare su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Tali regolamenti dovranno attenersi ai principi e ai criteri direttivi che il comma 1 del medesimo articolo 11 detta in relazione al riordino delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà.

Appare, pertanto, opportuno verificare la compatibilità della modifica proposta dalla lettera p) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame - e, più in generale, la normativa sulle scuole militari dettata dal Codice -, con i principi e criteri direttivi previsti per i richiamati regolamenti dei delegificazione di cui all’articolo 11 del D.L. 95/2012[11].

 

Si segnala che, in relazione all'articolo 11, comma 2 del D.L. 95/2012, la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 1° agosto 2012, in sede di espressione del parere sul richiamato decreto legge ha invitato la V Commissione bilancio a “valutare l'opportunità di prevedere che, in sede di adozione dei regolamenti di riordino delle scuole militari, nel rispetto del limite di invarianza della spesa, sia assicurato il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e sia dato adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisce rapporto di servizio militare a tempo determinato”.

Si ricorda, inoltre, che il disegno di legge governativo A.S. 3271 (Delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale), attualmente all'esame della Commissione difesa del Senato, prevede interventi di revisione, in senso riduttivo, dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa, con particolare riferimento allo strumento militare.

È prevista in particolare la ridefinizione delle strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi.

 

2. Modifiche al libro secondo del Codice

 

L’articolo 2 interviene sul libro secondo del codice, concernente i beni della difesa.

 

A sua volta il libro secondo è diviso nei seguenti otto titoli:

-  disposizioni generali, che comprende, tra gli altri la definizione di patrimonio;

indisponibile della difesa di cui all’articolo 826 del codice civile);

-  singole categorie di beni militari (nel titolo è ricompresa la disciplina in

materia di alloggi di servizio);

- accesso di parlamentari a strutture militari;

- dismissione di beni immobili e mobili;

- modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare;

- limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa;

- urbanistica, edilizia paesaggio, energia, ambiente salute (in cui è ricompresa

la disciplina in materia di incidenti legati all’utilizzo di sostanze pericolose e alla

gestione dei rifiuti;

- requisizione in tempo di guerra o grave crisi internazionale.

 

 

Al riguardo, l’articolo in esame, oltre ad apportare diverse modifiche di carattere formale (ad esempio, modifica dell’articolo 499, per la correzione di un mero errore materiale in sede di riassetto), aggiorna i seguenti articoli del Codice a disposizioni normative introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice (12 marzo 2010).

 

1)      Articolo 233, concernente l’individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati.

 

La modifica proposta ha lo scopo di prevedere, per ragioni sistematiche, il rinvio all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 717 del 1949, come modificati dall’articolo 47, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2012, che esclude anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica ad uso militare dall’obbligo di destinare una quota della spesa di costruzione o ricostruzione a scopo di abbellimento degli stessi.

 

2)      Articolo 238, attinente ai porti e agli aeroporti militari.

 

La modifica è finalizzata a riprodurre la disciplina sopravvenuta in materia di diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, di cui all’articolo 81 del decreto legge n. 1 del 2012 che viene contestualmente abrogato con l’introduzione del numero 1085-sexies) al comma 1 dell’articolo 2268.

 

3)      Articolo 251, comma 3 relativo ai campi di tiro a segno.

 

La modifica è finalizzata a sostituire il termine “direzione” con “struttura”, in linea con il processo di riorganizzazione delle strutture interne al Ministero della Difesa richiesto dall’articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

4)      Articolo 307, relativo alla dismissione degli immobili della Difesa.

 

La modifica proposta, è finalizzata all’introduzione del nuovo  comma 11-bis che rinvia, per ragioni di coordinamento e sistematicità, alle seguenti fonti normative in materia di dismissione di immobili pubblici di interesse per l’Amministrazione della difesa:

-   commi 12 e 13 dell’articolo 3-ter del decreto 2001, n. 351;

-   articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto legge  n. 5 del2012, concernenti, rispettivamente, semplificazioni procedurali in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e la destinazione di aree ed edifici, non più utilizzati a fini militari, alla realizzazione di un piano nazionale di edilizia scolastica.

 

In relazione all’introduzione del nuovo comma 11-bis dell’articolo 307, si segnala che la normativa relativa alla dismissione degli immobili del Ministero della difesa è stata recentemente novellata dall’articolo 23-ter, comma 8-quater del D.L. 95/2012 (Spending review), entrato in vigore successivamente alla predisposizione dello schema di decreto in esame. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di far riferimento anche a tale disposizione normativa.

 

Il richiamato comma 8-quater prevede che - al fine della riduzione del debito pubblico - il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la Società di gestione del risparmio (SGR), promuova anche la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari (“Fondo difesa”).

A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del Demanio (il primo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame), per l'individuazione di tutti i beni statali assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati per finalità istituzionali; gli immobili inseriti in tali decreti sono automaticamente classificati come patrimonio disponibile dello Stato.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei suddetti decreti, l’Agenzia del Demanio può avviare le procedure di regolarizzazione e valorizzazione relativamente ai beni suscettibili di valorizzazione, potendo utilizzare anche l’articolo 33-bis nel D.L. n. 98 del 2011, il quale - come detto - prevede che l’Agenzia del demanio possa promuovere iniziative per valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi sono attribuite al Ministero della difesa in misura pari al 30 per cento, destinandole prioritariamente alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e nella misura minima del 10 per cento, sono invece assegnate (con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su indicazione dell’Agenzia del Demanio) agli enti territoriali interessati. Anche in tale ipotesi le risorse derivanti dalla cessione vanno destinate alla riduzione del debito dell’Ente e, solo in sua assenza, a spese di investimento.

 

Rispondono, invece, alla necessità di perfezionare il riassetto della disciplina contenuta nella norma originariale proposte di modifica riguardanti gli articoli 458 e 478 del Codice in materia di requisizioni.

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, in un caso (novella all’articolo 458), viene chiarito che le contestazioni, anche in sede giurisdizionale, non sono idonee a sospendere l’esecutorietà dell’ordine di requisizione, conformemente a quanto previsto dall’abrogato e riassettato articolo 26 del r.d. 31 gennaio 1926, n. 452; nell’altro caso (novella dell’articolo 478), si precisa, che le contestazioni, anche in sede giurisdizionale, non sono idonee a sospendere l’esecutorietà dell’ordine di requisizione, conformemente a quanto previsto dall’abrogato e riassettato articolo 8 della legge n. 1154 del 1939.

 

3. Modifiche ai libri terzo e quarto del Codice

 

Gli articoli 3 e 4 intervengono, rispettivamente, sul libro terzo e quarto del codice, concernenti l’amministrazione, la contabilità ed il personale militare.

 

A loro volta i libri terzo e quarto sono divisi, rispettivamente, nei seguenti titoli:

 

3) amministrazione e contabilità

- disposizioni generali;

- attività negoziale del Ministero della difesa;

- bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire;

 

4) personale militare

suddiviso in undici titoli:

- disposizioni generali;

- reclutamento;

- formazione;

- ruoli e conseguente dotazione organica;

- stato giuridico e impiego del personale;

- documentazione personale;

- avanzamento e diversi profili di carriera;

- disciplina militare;

- esercizio dei diritti;

- personale delle bande musicali;

- personale dei gruppi sportivi;

 

 

 

Nello specifico, entrambi gli articoli novellano diversi articoli dei citati libri del codice al fine di recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del Codice e perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale.

 

In particolare, la novella all’articolo 528 del Codice in tema di disciplina dell’informatizzazione del Ministero della difesa, prevista dal comma 1, lettera b) dell’articolo 3 dello schema di decreto in esame, ha lo scopo di perfezionare il riassetto normativo con lo ius superveniens in materia, richiamando, in particolare, l’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005[12], a sua volta introdotto nell’ordinamento giuridico dal comma 1, lettera c) dell’articolo 12, del decreto legislativo n. 235 del 2010. Tale norma dispone, tra l’altro, che le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno facoltà di individuare propri uffici per garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione. Ulteriore disposizione richiamata dalla novella in esame è l’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 59 del 2012 che disciplina l’invio delle domande per la partecipazione alla selezione per le assunzioni nelle pubbliche amministrazione esclusivamente per via telematica.

 

Per quanto concerne, poi, la disciplina recata dal Codice in materia di contratti stipulati dal Ministero della difesa, il comma 1, lettera d) dell’articolo 3 dello schema di decreto in esame propone una novella articolo 534, concernente l’attività negoziale del Ministero della difesa, al fine di recepire quanto da ultimo previsto con il decreto legislativo n. 208 del 2011 che ha introdotto nell’ordinamento una specifica disciplina di settore, applicabile ai contratti pubblici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture nei settori della difesa e sicurezza.

 

Per quanto riguarda, poi, le procedure per la realizzazione dei programmi d’investimento di interesse del Ministero della difesa, lo schema di decreto, alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3, riproduce testualmente il contenuto del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge n. 215 del 2011 (proroga missioni internazionale per l’anno 2012). Tale disposizione era stata adottata in via d’urgenza dal Governo “in quanto consente di avviare con la dovuta tempestività le attività relative ai programmi di investimento nei settori ad alta tecnologia, quale quello relativo all’acquisizione dei sistemi d’arma nelle forme di legge previste, necessari per l’implementazione dei livelli di protezione del personale e di sostituzione dei mezzi impiegati nelle missioni internazionali”[13].

 

Con riferimento al tema della specificità del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lo schema di decreto in esame interviene sull’articolo 625 del Codice, concernente le disposizioni ordinamentali in materia di personale militare. La novella è finalizzata a richiamare espressamente i principi e i criteri di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ("collegato lavoro") che per la prima volta ha riconosciuto espressamente “la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”. La medesima disposizione ha demandato a successivi provvedimenti legislativi la disciplina attuativa del principio di specificità e la conseguente individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.

 

Risponde, invece, alla necessità di uniformare la normativa vigente in materia di alimentazione dei ruoli dei marescialli e degli ispettori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare con quella prevista per l’alimentazione del ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri la proposta di modifica dell’articolo 682 del Codice, riguardante i requisiti per l’accesso al ruolo degli ispettori delle Forze armate riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.

 

Tale disposizione (articolo 682, comma 4, lettera b, n. 3) attualmente prevede che possono partecipare al citato concorso per l’avanzamento di ruolo i giovani che non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, mentre l’analoga disposizione riguardante gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri fa riferimento all’assenza, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, a sanzioni disciplinari più gravi della «consegna».

 

In particolare, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema in esame, si è ritenuto opportuno rimuovere l’attuale incoerenza della disposizione (articolo 682, comma 4, lettera b, n. 3) che contempla l’esclusione dal concorso per il soggetto che abbia subito una ‘consegna di rigore’ (sanzione di corpo), ma non anche una più grave sanzione disciplinare ‘di stato.

 

Le sanzioni disciplinari per il personale militare sono contemplate negli articoli 1357 (di stato) e 1358 (di corpo) del codice[14].

Le sanzioni di stato sono:

1)       la sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi;

2)      la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi;

3)      la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;

4)      la perdita del grado per rimozione.

Le sanzioni di corpo sono:

1)       il richiamo;

2)       il rimprovero;

3)       la consegna;

4)       la consegna di rigore.

Sia le sanzioni disciplinari di stato che le sanzioni disciplinari di corpo incidono sullo status di militare, ma mentre le prime hanno per effetto il venire meno dello status stesso temporaneamente (come nel caso della sospensione disciplinare dall’impiego o dal servizio) o definitivamente (come nel caso della perdita del grado per rimozione), quelle di corpo incidono sullo status del militare all’interno dell’organizzazione militare, limitando alcune sue facoltà o posizioni giuridiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2000 n. 3835).

 

Analoga finalità di armonizzazione è alla base della proposta di modifica:

 

5)      dell’articolo 696, comma 2 del Codice, concernente, il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, in quanto si intende uniformare il testo della richiamata norma con la previsione di cui all’articolo 683, comma 2, prevedendo la durata del corso di qualificazione degli ispettori del Reggimento Corazzieri non inferiore a sei mesi.

 

Il secondo comma dell’articolo 683 del Codice, concernente l’alimentazione del ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri, prevede, infatti che il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.

 

6)      dell’articolo 783, comma 3 del Codice, relativo alla formazione dei carabinieri, in quanto si intende coordinare la disciplina relativa alla formazione degli allievi Carabinieri con quella di carattere generale recata per tutte le Forze armate dall’articolo 215, comma 1, del codice prevedendo la competenza in capo al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri in materia di funzionamento delle scuole allievi carabinieri.

Ai sensi dell’articolo 215 e disposizioni relative all’ordinamento e al funzionamento degli istituti militari sono emanate dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.

Interviene sulla disciplina concernente lo status giuridico degli allievi delle scuole militari la novella prevista dallo schema di decreto in esame - articolo 4, comma 1, lettera m) - al comma 4 dell’articolo 788 del Codice, finalizzata a prevedere, attraverso il rinvio agli articoli 2050 e 2052 del Codice, che la ferma volontaria triennale per il completamento degli studi presso le scuole militari rilevi:

7)      come titolo nei concorsi pubblici;

8)      come periodo utile ai fini dell’inquadramento economico e previdenziale.

 

Al riguardo, il Governo motiva la novella in esame in considerazione del fatto che la richiamata ferma volontaria triennale costituisce “attività militare a tutti gli effetti, conseguente ad arruolamento già disciplinato dall’articolo 17 del d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950, confluito per riassetto nello stesso articolo 788, secondo l’accezione dell’articolo 621 del codice stesso, che qualifica come militare “il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o congedo” (comma 1) e prevede che “lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento” (comma 3), avuto anche in considerazione che il comma 5 del successivo articolo 627 ricomprende gli allievi delle scuole nella categoria dei militari di truppa”.

 

Su questo specifico argomento si segnala che la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 1° agosto 2012, in sede di espressione del parere sul  decreto legge D.L. 95/2012 (Spending review) ha invitato la V Commissione bilancio a “valutare l'opportunità di prevedere che, in sede di adozione dei regolamenti di riordino delle scuole militari, nel rispetto del limite di invarianza della spesa, sia assicurato il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e sia dato adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisce rapporto di servizio militare a tempo determinato”.

 

In relazione alla formulazione della disposizione, nella parte in cui prevede che la ferma volontaria triennale venga valutata ai fini dell’inquadramento economico e previdenziale, si osserva che tale disposizione sembrerebbe recare nuovi oneri senza una contestuale copertura economica.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe, inoltre, valutata l’opportunità di specificare la decorrenza della disposizione ed in particolare se la medesima sia limitata ai futuri diplomati presso le scuole militari, ovvero trovi applicazione anche nei confronti di coloro che in passato hanno contratto la ferma volontaria triennale per il completamento degli studi presso le scuole militari.

 

Rispondono, invece, alla necessità di una migliore collocazione interna al Codice le proposte di modifica previste dalle lettere n) ed o) del comma 1 dell’articolo 4 dello schema in esame, aventi ad oggetto le disposizioni di cui agli commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 797 del codice, in materia di passaggio tra ruoli, introdotti nell’ordinamento giuridico dall’articolo 4, comma 95, della legge n. 183 del 2011.

 

Per quanto riguarda, invece, il Corpo delle Capitanerie di porto, la proposta di modifica prevista alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 4 dello schema in esame, è finalizzata a rendere esplicito il contenuto della tabella A allegata al d.lgs. n. 215 del 2001, come modificata dall’articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la quale non comprende tra gli organici della marina militare gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. “Questi ultimi”, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa del provvedimento, “erano previsti all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 1995 e dalla tabella 2, quadri VI e XII, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, per gli ufficiali e sottufficiali, e dall’articolo 27, comma 3, della legge n. 226 del 2004 per i volontari, rispettivamente riassettati negli articoli 814 e 815 del codice”.

 

Si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.

 

Tendono, altresì, a perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale:

 

Ø      la modifica dell’articolo 833-ter, concernente il transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell’Aeronautica militare;

 

la novella è finalizzata a riprodurre il combinato disposto di cui agli articolo 54 e 55 del decreto legislativo n. 490 del 1997 che contemplava la possibilità (comma 2 articolo 55), in relazione ad esigenze funzionali dell’Amministrazione, di disporre il transito a domanda dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell’Aeronautica militare degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

 

Ø      la modifica dell’articolo 878, in tema di categorie di personale in servizio temporaneo;

 

la novella è finalizzata ad integrare la norma con l’indicazione di categorie di personale militare contemplate dal codice: aspiranti ufficiali e allievi carabinieri.

 

Øla modifica del comma 4, dell’articolo 880, in tema di categorie di personale in congedo;

 

la novella è finalizzata ad integrare la norma con l’indicazione  delle categorie di personale militare in servizio a tempo determinato, con particolare riferimento ai graduati dell’Arma dei carabinieri in ferma.

 

Ø       la modifica dell’articolo 892, concernente l’accesso al servizio permanente;

 

la novella è finalizzata a completare l’elencazione dei casi in cui è possibile accedere al servizio permanente effettivo nell’ambito delle Forze armate, richiamando l’articolo 705 del Codice  riguardante particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate.

 

Da ultimo, si segnala che la lettera uu) dell’articolo 4modifica l’articolo 1369, comma 1 (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo) per precisare che ai fini del beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, non rileva l’eventuale sanzione disciplinare del richiamo.

 

Tale novella viene giustificata con la necessità di uniformare la disposizione in esame con quanto stabilito in materia di richiamo dall’articolo 1359 del Codice, recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo n. 20 del 2012, al fine di precisare il carattere meramente verbale del rimprovero che non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione.

 

Al riguardo, si osserva che la modifica proposta dallo schema di decreto legislativo in esame appare conforme alle osservazioni espresse a livello parlamentare e dal Consiglio di Stato in occasione dell’esame del primo schema di decreto di decreto correttivo n. 20. Nel valutare la proposta di modifica dell’articolo 1359 del Codice, tesa a puntualizzare la natura meramente verbale del richiamo, i citati organi avevano rilevato la necessità di coordinare tale novella con le altre disposizioni del Codice che, nel presupposto dell’annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno disponevano:

Ø      la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell’applicazione della misura disciplinare del rimprovero (art. 1360, comma 1);

Ø      la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare:

 

In relazione a queste osservazioni, si segnala che lo schema di decreto in esame:

1.      elimina la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare;

2.      non interviene sulla normativa vigente in materia di rimprovero. Resta, infatti, immutata la disposizione del Codice sulla rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell’applicazione della sanzione del rimprovero.

 

Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel recente parere espresso sullo schema di decreto in esame, ha ribadito le considerazioni formulate nel precedente parere n. 2602 del 2011 osservando, anche in questa occasione, che la sanzione del richiamo non può rilevare ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero occorrendo a tal fine una riformulazione anche del comma 1, dell’articolo 1360 del Codice.

4. Modifiche al libro quinto del Codice

L’articolo 5 dello schema di decreto interviene sul libro quinto del Codice, concernente il personale civile e il personale ausiliario delle forze armate.

 

A sua volta, il libro quinto è ripartito nei seguenti titoli:

5) personale civile e personale ausiliario delle forze armate;

- disposizioni generali;

- personale civile;

- personale religioso in servizio presso le Forze armate;

- personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate;

- personale dell’associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di

Malta.

 

 

Nello specifico, l’articolo 5 interviene unicamente sull’articolo 1351 del Codice, concernente il conferimento di incarichi di docenza civile nelle scuole militari.

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema in esame l’intervento è finalizzato ad:

 

1.      abrogare il comma 5 dell’articolo 1531, frutto di erroneo riassetto del secondo comma dell’articolo 2 del d.P.R. 1484 del 1965;

2.      aggiornare la normativa in esame a quanto stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, il quale, innovando la materia, aveva stabilito che per l’insegnamento di materie non militari gli istituti militari continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle originarie disposizioni di cui al d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484 e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l’osservanza degli accordi nazionali di categoria.

5. Modifiche ai libri sesto e settimo del Codice

Gli articoli 6 e 7 dello schema di decreto intervengono sui libri sesto e settimo del Codice, concernenti, rispettivamente il trattamento economico, l’assistenza e il benessere del personale militare (libro sesto) ed il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio (libro settimo).

 

A loro volta, i libri quinto e sesto sono ripartiti nei seguenti titoli:

6) trattamento economico, assistenza e benessere, suddiviso in sei titoli:

- disposizioni generali;

- personale di leva;

- personale in ferma volontaria;

- personale non dirigente;

- personale dirigente;

- assistenza morale.

7) trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio, suddiviso in sei titoli:

disposizioni generali;

- trattamento previdenziale normale;

- trattamenti per le invalidità di servizio;

- trattamento di fine servizio;

- trattamento previdenziale integrativo;

- decorati dell’ordine militare d’Italia e ricompense al valor militare.

 

 

Nello specifico, entrambi gli articoli novellano diversi articoli dei citati libri del codice al fine di recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice e perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale.

 

In particolare, con riferimento all’articolo 6, si segnala che:

1)     la lettera a)novella l’articolo 1798, comma 2, 3 e 6, concernente la retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari. Tale disposizione è finalizzataa riassettare puntualmente la disciplina in materia di paga dovuta agli allievi di scuole e accademie militari, ai sensi dell’articolo 39, comma 15-bis del decreto legislativo 196 del 1995 e dell’articolo 4, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 dicembre n. 490 del 1997 che disponevano in favore del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali di complemento, dei marescialli, dei sergenti, nonché per i volontari di truppa, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, se più favorevole;

2)     le lettere c) e d) intervengono rispettivamente sugli articoli 1808 e 1809 del Codice, concernente il trattamento economico di lungo servizio all’estero e il pagamento dell’indennità di servizio all’estero presso le rappresentanze diplomatiche.

Nel primo caso la modifica dell’articolo 1808 è diretta a completare il riassetto della legge 8 luglio 1961, n. 642 al fine di precisare che:

·         i trattamenti economici per il servizio all’estero hanno natura accessoria e compensano la particolare posizione d’impiego, gli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli e sono erogati in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario;

·          indicare in maniera esaustiva l’ambito soggettivo di applicazione della norma mediante l’indicazione della categoria dei graduati, tra i soggetti beneficiari del trattamento economico di cui si tratta.

Nel secondo caso, la modifica dell’articolo 1809 tende a:

·         non escludere dalla previsione il personale dell’Arma dei carabinieri;

·         chiarire che l’indennità per il servizio all’estero ha natura accessoria e compensa la particolare posizione d’impiego, gli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli e sono erogati in sostituzione dei  compensi per lavoro straordinario, analogamente a quanto rilevato in occasione della modifica al precedente articolo 1808 ;

3)     la lettera e) novella l’articolo 1823, concernente le missioni e il trasferimento del personale dirigente, al fine di prevedere l’obbligo per il personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili, in conformità a quanto dall’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che viene espressamente richiamato dalla nuova formulazione dell’articolo 1823.

 

Per quanto riguarda, da ultimo, le modifiche previste all’articolo 7 dello schema di decreto, la lettera b) novella il comma 5 dell’articolo 1914 del Codice in materia di “indennità supplementare” al fine di precisare che in mancanza del coniuge e di figli minori superstiti, l’indennità compete, nell’ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai collaterali, come originariamente previsto dalla normativa riassettata nel Codice e, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, impropriamente riformulata.

 

6. Modifiche al libro ottavo del Codice

L’articolo 8 dello schema di decreto interviene sul libro ottavo del codice, concernente il servizio militare e il servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

 

A sua volta, il libro ottavo è ripartito nei seguenti titoli:

8) servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;

- disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale;

- servizio degli obiettori di coscienza e degli ammessi a programma di recupero per tossicodipendenti in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

 

Nello specifico l’articolo 8 modifica la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2085, concernente la disciplina delle sanzioni penali poste a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti alle disposizioni contenute nel titolo II del libro IX del Codice (disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale).

 

Nello specifico la disposizione in esame:

Ø      sopprime la condotta descritta alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2085 (“autorizza o ammette alla dispensa”) in quanto, come precisato dal Governo, fattispecie identica alla condotta descritta alla precedente lettera d) (“autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;

Ø      introduce una nuova fattispecie di reato consistente nell’autorizzare o ammettere ritardi o rinvii.

 

In relazione all’introduzione della richiamata fattispecie penale, si osserva che la medesima non risulta contemplata dalla originaria normativa riassettata nel Codice (articolo 144 del decreto legislativo n. 237 del 1964)[15].

Al riguardo, si osserva, infatti, che la disciplina relativa ai “Ritardi e rinvii della prestazione del servizio alle armi” era originariamente contenuta nel Capo VIII del decreto legislativo n. 237 del 1964, non richiamato dall’articolo 144 in tema di sanzioni. Tale disposizione faceva, diversamente, riferimento alla violazione delle disposizioni del Capo IX della legge riguardante “Dispense dal servizio alle armi e riduzioni di servizio”.

7. Modifiche al libro nono del Codice

L’articolo 9 dello schema di decreto interviene sul libro nono del codice, concernente le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali del codice dell’ordinamento militare.

 

A sua volta il libro nono è diviso nei seguenti articoli:

- disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;

- disposizioni transitorie;

- disposizioni finali.

 

In particolare, la disposizione in esame novella l’articolo 2268 del Codice concernente le abrogazioni espressa di atti normativi.

L’intervento in esame è finalizzato ad  integrare la norma con ulteriori abrogazioni di fonti riassettate all’interno del Codice, ovvero a disporre la riviviscenza di disposizioni in tutto o in parte abrogate dal richiamato articolo 2268 (cfr. il numero 723), concernente l’ esclusione dall’abrogazione del secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio. La seconda parte dell’intervento novellistico reca la formula di rito per la reviviscenza della stessa norma).

In relazione al fenomeno della reviviscenza di norme attraverso l’abrogazione della originaria norma abrogatrice della disposizione che si intende reinserire nell’ordinamento, si segnala che con riferimento al precedente schema di decreto correttivo, il Consiglio di Stato, a fronte di numerose abrogazioni di abrogazioni, aveva invitato il Ministero a valutare se “le abrogazioni delle abrogazioni disposte con la riformulazione dell’articolo 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina facendo rivivere ora interi corpi normativi, già riassettati nel codice, ora singole disposizioni, fermo restando che, a fronte di abrogazioni “secche”, alle quali non corrisponde la recezione della disciplina vigente ante codice nel codice medesimo, le abrogazioni delle abrogazioni avranno, di norma efficacia per il futuro”.

 

Rispondono, invece, ad esigenze di sistematicità, come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, le modifiche prevista ai seguenti articoli del Codice:

Ø      Articolo 2136, concernente le disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza;

Ø      Articolo 2140, concernente la disciplina degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza,

Ø      Articolo 2143, concernente la disciplina degli ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza;

Ø      Articolo 2143-bis, concernente la disciplina degli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza,

Sono, invece finalizzati a riassettare lo ius superveniens recato dall’articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 215 del 2011 e dal comma 96 dell’articolo 4 della legge n. 183 2011 gli interventi previsti dalle lettere i) e n)concernenti il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico e il trasferimento di personale militare presso altre pubbliche amministrazioni.

Si segnala, da ultimo, la modifica dell’articolo 2157, concernente la disciplina della retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare. La novella ha lo scopo di perfezionare il riassetto normativo chiarendo che le paghe nette giornaliere dovute ai sensi dell’articolo 1798 sono corrisposte secondo le modalità previste dalla stessa disposizione.

 

L’articolo 10 dello schema di decreto reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali mentre l’articolo 11 prevede che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Testo coordinato

 


Testo del decreto legislativo n. 66 del 2010
(Codice dell’ordinamento militare)

 

NOTA METODOLOGICA

Nell’articolato di seguito riportato

in neretto vengono evidenziatele parti aggiunte al testo

con il carattere  barrato sono contrassegnate le parti eliminate

 

 

Libro Primo

Organizzazione e funzioni

 

 

Art. 10  Attribuzioni del Ministro della difesa  

1.  Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a)  attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b)  emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;

c)  partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d)  approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

2.  Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

a)  sul livello di operatività delle singole Forze armate;

b)  sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

c)  sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro sull’attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall’esistente struttura ministeriale;

d)  sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

e)  sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

3.  Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell’ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell’ articolo 177.

 

 

Art. 18  Commissariato Commissario generale per le onoranze ai Caduti  

1.  Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell’espletamento delle sue funzioni.

2.  Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

 

 

Art. 39  Personale  

1.  Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 1808.  

2.  Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

3.  Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.   

4.  Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a)  in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;

b)  in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

5.  Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).

6.  Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a)  in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

b)  in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.

7.  Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.

8.  Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

 

 

Art. 45. Stabilimenti e arsenali militari. 

1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:

a) produzione di mezzi e materiali;

b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;

c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;

d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;

e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un’azione calmieratrice dei prezzi di mercato;

f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.

2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.

2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.

3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

a) tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;

b) l’ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.

 

 

Art. 47  Classificazione degli enti  

1.  Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:

a)  enti gestiti dall’Agenzia industrie difesa, denominati unità;

b)  enti dipendenti dal Segretario Segretariato generale della difesa;

c)  enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

2.  Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.

3.  Gli enti dipendenti dal Segretario Segretariato generale della difesa sono disciplinati nel regolamento.

 

 

Art. 52  Magistrati militari

1.  I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.

2.  Le funzioni giudicanti sono:

a)  di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l’Ufficio militare di sorveglianza);

b)  di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);

c)  semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);

d)  semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);

e)  direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);

f)  direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);

g)  direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).

3.  Le funzioni requirenti sono:

a)  di primo grado (sostituto procuratore militare);

b)  di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);

c)  di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);

d)  semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);

e)  direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);

f)  direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);

g)  direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).

4.  Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell’anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.

 

 

Art. 54 Tribunale militare   

1. Il Tribunale militare è formato:

a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;

b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l’intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.

3. L’estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell’aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell’esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

 

 

Art. 57  Corte militare di appello 

1.  La Corte militare d’appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

2.  La Corte militare d'appello è formata:

a)  da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 5, che la presiede;

b)  da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4;

c)  da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2.

3.  Le sezioni della Corte sono formate:

a)  da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4, che la presiede;

b)  da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2.

4.  La Corte militare d’appello giudica con l'intervento:

a)  del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b)  b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;

c)  di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.

5.  Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

 

 

Art. 92-bis. Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani.   

1. Nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.  Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l’idoneità all’attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

 

 

Art. 94  Direzioni di amministrazione delle Forze armate  

1.  Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:

a)  assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

b)  svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

c)  esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

d)  eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.

2.  La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze , direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa.

 

Art. 111  Competenze particolari della Marina militare  

1.  Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

a)  la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l’esercizio delle funzioni di polizia dell’alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,  nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

b)  il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell’ articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell’ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea coordinata dall’Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

c)  il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d)  il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.

 

 

Art. 153  Reparti elicotteri dell’Esercito italiano e della Marina militare delle altre Forze armate   

1.  L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito italiano e della Marina militare delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

2.  All'Aeronautica militare competono, inoltre : , la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.

a)    la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;

b)    il rilascio dei brevetti militari di pilota e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all’esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall’attività di volo dei titolari degli stessi. 

 

 

Art. 200  Visite medico-fiscali  

1.  Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a)  per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;

b)  per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;

c)  per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

d)  per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;

e)  per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;

f)  per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;

g)  per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h)  per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

i)  per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

l)  per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

m)  ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n)  altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l’esercizio.

2.  Le autorità o i privatiche richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.

 

 

Art. 215  Ordinamento e funzionamento degli istituti militari  

1.  Le disposizioni relative all’ordinamento e alfunzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

a)  dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;

b)  dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

Art. 218 Finalità delle scuole militari  

1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l’interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:

a) Scuola militare «Nunziatella» dell’Esercito italiano;

b) Scuola navale militare «Francesco Morosini»;

c) Scuola militare «Teuliè» dell’Esercito italiano;

d) Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

3. Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

 

Libro Secondo

Beni

 

Art. 230 Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti  

1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:

a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;

b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e velivoli aeromobili militari;

c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari;

d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.

 

 

Art. 233 Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati. 

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell’Arma dei carabinieri;

b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;

c) aeroporti ed eliporti;

d) basi navali;

e) caserme;

f) stabilimenti e arsenali;

g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;

h) depositi munizioni e di sistemi d’arma;

i) comandi di unità operative e di supporto logistico;

l) basi missilistiche;

m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;

n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;

o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

p) poligoni e strutture di addestramento;

q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d’arma;

r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l’articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

 

 

Capo III

Porti e aeroporti militari, navi e velivoli aeromobili militari

Sezione I

Porti e aeroporti militari

 

 

Art. 238. Porti e aeroporti militari.

1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.

2. Fermo quanto disposto dall’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all’individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi.

3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti è realizzata d’intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l’agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.

3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all’uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.

 

 

Art. 251 Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

3. La quota annua per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione struttura del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.

 

 

Art. 300  Diritti di proprietà industriale delle Forze armate  

1.  Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all’ articolo 535, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’ articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3.  Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

4.  Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.

 

 

Art. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa  

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio.

 

 

Art. 307 Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa   

… omissis …

10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio del Segretariato generale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio del Segretariato generale - che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio del Segretariato generale, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

… omissis…

11.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.

11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a)      articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b)     articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

 

Art. 324  Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività – Impugnazioni  

… omissis ….

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.

 

 

Art. 350. Sanzioni.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l’ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l’arresto fino a sei mesi.

2. Inoltre l’autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

 

 

Art. 363  Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino

1.  I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall’ articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall’ articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.

1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

 

 

Art. 365  Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli aeromobili militari  

1.  Ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli aeromobili civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

… omissis …

 

 

Art. 368 Accesso all’informazione ambientale e difesa nazionale  

1. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 59 del 2005 152 del 2006, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

 

 

Libro secondo – Titolo VIII – Capo I

Sezione IX

Requisizioni nella zona delle operazioni

 

 

 

Art. 458 Effetti dell’ordine di requisizione  

1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.

2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.

2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l’esecutorietà dell’ordine di requisizione.

 

 

Art. 478 Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio  

1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.

2. Se l'ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.

3. Il capitano o il guardiano fa registrare l’ordine dall'autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.

4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.

4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l’esecutorietà dell’ordine di requisizione.

 

 

Art. 499. Indennità nel caso di requisizione in proprietà. 

1. Nel caso di requisizione in proprietà della nave o del galleggiante l’indennità è determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito.

2. La determinazione dell’indennità compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all’articolo 500, anche se la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, ed è notificata al proprietario dall’amministrazione che ha disposto la requisizione.

3. Nel caso previsto dall’articolo 483, comma 1, l’indennità dovuta al proprietario è determinata entro tre mesi dalla data dell’ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

4. Nel caso di requisizione in proprietà i diritti reali costituiti sull’unità requisita possono farsi valere, dopo l’emanazione dell’ordine di requisizione, soltanto sull’indennità.

5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in proprietà a favore di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l’istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell’unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell’applicazione del comma 4. Il pagamento dell’indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall’istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Nel caso in cui l’amministrazione proceda all’alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprietà, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.

 

 

Libro Terzo

Amministrazione e contabilità

 

Art. 527. Norme applicabili all’amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio.

1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l’amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili , nonché l’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 .

1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l’amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l’attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall’articolo 21 del regolamento, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

 

Art. 528  Informatizzazione del Ministero della difesa

1.  All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:

a)  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b)  le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c)  l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;

d)  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2 , nonché le facoltà di cui all’articolo 17, comma 1-bis;

e) l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2.  In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con DigitPA, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.

 

 

Art. 532  Responsabilità del personale militare  

1.  Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale, disciplinare, dirigenziale e amministrativo-contabile.

 

 

Art. 534  Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio   

1.  Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:

a)  ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l’acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, l’articolo gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l’articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;      

b)  ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, come definiti dal diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano ildecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si applicano detto codice e le relative disposizioni in esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa attuative emanate ai sensi dell’articolo 196 dello stesso codice dei contratti;

c)  si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;

d)  alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l’ articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2.  Il regolamento detta le norme per l’attuazione e l’esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell’oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

 

 

Art. 536  Programmi  

1.  I programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a)  con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b)  con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell’emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2.  I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3.  L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche strutture del Ministero della difesa.

 

 

Art. 537-bis. Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa.

1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

 

 

Art. 541  Termini dei pagamenti   

1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d’arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall’articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell’esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell’importo contrattuale.

2.  I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.

 

 

Art. 542  Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate SGD

1.  Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero, l’Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture collaudate e accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate , per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

 

 

Art. 545  Permute  

1.  Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all’articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2.  Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

 

 

Art. 546  Servizio di vettovagliamento delle Forze armate  

1.  Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2.  Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e civile sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3.  … omissis ....

4.  … omissis ...

5.  … omissis ...

 

Art. 550  Somministrazione dei fondi  

1.  A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:

a)  per il pagamento degli emolumenti al personale;

b)  per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori.

2.  Le aperture di credito sono soggette ai controlli preventivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e devono contenere, oltre all’indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

2-bis Il regolamento individua, in coerenza con l’articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2. 

 

 

Art. 553  Spese di natura riservata

1.  Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell’ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l’Arma dei carabinieri, l’assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 

 

Art. 562  Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento  

1.  Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, trasferimenti e intermediazioni di cui all’articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.

 

 

Art. 565-bis  Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani

1. L'autorizzazione di spesa relativa agli oneri derivanti dall’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’articolo 92-bis è disciplinata dall’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

Art. 589-bis  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

1. L’onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in euro 4.018.034,60 a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell’economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 618  Fondo per le missioni internazionali militari di pace 

1.  Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni militari internazionali di pace», nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.

2.  In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.

 

 

Libro Quarto

Personale militare

 

Art. 625 Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

1.  Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente libro codice.

… omissis 

 

 

 

Art. 636  Obiettori di coscienza  

… omissis …

3.  L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.

 

 

 

Art. 650  Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie  

1.  I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all’articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a)  ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b)  sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c)  allievi delle scuole militari;

d)  volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

d-bis) assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri.

2.  Per l'ammissione alle Accademie militari, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.

 

 

Art. 682  Alimentazione dei ruoli dei marescialli  

1.  Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’articolo 760.

2.  Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

3.  I posti di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4.  Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a)  i giovani che:

1)  sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2)  non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b)  gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2)  non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5.  Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a)  nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1)  non hanno superato il 40° anno di età;

2)  hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3)  non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

b)  nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1)  hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

6.  Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

 

 

Art. 696  Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri  

1.  Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 685, comma 2.

2.  I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3.  Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4.  Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5.  Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

 

 

Art. 710  Ammissione alle scuole militari  

1.  Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.

2.  Il Ministro Ministero della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all’articolo 714.

 

 

 

Art. 724  Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.

2.  All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3.  La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a)  dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b)  undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c)  sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

4.  I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5.  Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all’atto dell’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l’obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell’apposito concorso sono vincolati a una ferma di dodici quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.

7.  Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.

8.  Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono disciplinati dall’ articolo 738.

 

 

Art. 759  Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità  

1.  All'atto dell'arruolamento Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo specifiche disposizioni della Forza armata,  in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.

2.  Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata.

3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata.

 

 

Art. 761  Speciali obblighi di servizio  

1.  La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

2.  Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, è necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine del corso.

 

Art. 783  Formazione dei carabinieri   

1.  Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.

2.  I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

3.  Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

 

 

Art. 788  Ferma speciale volontaria

1.  Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.

2.  Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all’istituto militare.

3.  Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attività operative.

4.  Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi.

5.  Il genitore o il tutore dell’allievo minorenne, ovvero l’allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell’anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma.

6.  Agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

Art. 796  Transito tra ruoli

1.  Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.

2.  Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell’anzianità assoluta e dell’anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.

3.  Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 797  Trasferimento tra ruoli

1.  Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.

2.  Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità posseduta prima del trasferimento.

3.  Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l’ordine di precedenza è determinato dall’età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l’ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell’anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

3-bis.  Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 799  Ripartizione dei volumi organici dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

a)  ufficiali:

1)  12.050 dell’Esercito italiano;

2)  4.500 della Marina militare;

3)  5.700 dell’Aeronautica militare;

b)  sottufficiali:

1)  24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;

2)  13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;

3)  26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;

c)  volontari:

1)  75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;

2)  15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;

3)  12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.

2.  Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a)  Esercito italiano: 112.000 unità;

b)  Marina militare: 34.000 unità;

c)  Aeronautica militare: 44.000 unità.

2-bis)         Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.

 

 

Art. 832  Transito per perdita di requisiti specifici  

1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.

2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. … omissis …

 

 

Art. 833  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato

1.  Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

1-bis.         Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato,  nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2.  Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.

3.  L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all’ articolo 797, commi 2 e 3.

4.  Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all’ articolo 751.

5.  Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.

6.  Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall’ articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all’ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

 

 

Art. 833-bis Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

2.  Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3.  Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.

 

 

Art. 833-ter  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell’Aeronautica militare    

1.      In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell’Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.

 

 

Art. 878  Categorie di personale in servizio temporaneo  

1.  I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:

a)  volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;

b)  carabinieri effettivi in ferma;

c)  allievi delle scuole militari;

d)  allievi marescialli;

e)  allievi e aspiranti ufficiali;

f)  marescialli in ferma;

g)  ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;

h)  allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;

i)  ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento ;

l) allievi carabinieri.

2.  I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.

3.  Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.

 

 

Art. 880  Categorie di personale in congedo  

1.  I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:

a)  ausiliaria;

b)  complemento;

c)  congedo illimitato;

d)  riserva;

e)  riserva di complemento;

f)  congedo assoluto.

2.  L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.

3.  Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.

4.  Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell’Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo.

5.  La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.

6.  I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

 

Art. 892  Accesso al servizio permanente  

1.  Si accede al servizio permanente a seguito di:

a)  superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;

b)  superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;

c)  ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria;

d) immissione ai sensi dell’articolo 705 del presente codice.

 

 

Art. 895  Attività extraprofessionali sempre consentite

1.  Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

a)  la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b)  l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c)  la partecipazione a convegni e seminari;

d) le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e)  incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

f)  la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2.  Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

 

 

Art. 898  Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale

1.  Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.

2.  Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego.

3.  La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.

4.  Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:

a)  l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età;

b)  il sottufficiale è collocato nel complemento;

c)  il graduato è collocato sempre nella riserva.

5.  Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.

 

 

Art. 901  Motivi privati  

1.  L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato.

2.  L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.

3.  La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

4.  Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di richiamo rientro anticipato in servizio. Il militare è richiamato rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori.

5.  Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo rientro in servizio.

6.  Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento.

7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

 

 

Art. 919  Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

1.  La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

2.  Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.

3.  Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a)  sospende l’imputato dal servizio o dall’impiego ai sensi dell’articolo 917;

b)  sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393.

 

 

Art. 925  Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Esercito italiano

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b)  63 anni: generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c)  61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

 

 

Art. 940  Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a)  ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;

b)  trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

 

 

Art. 982  Obblighi  

1.  Il militare in congedo se si trova in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.

2.  Il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

 

 

Art. 986  Tipologia dei richiami in servizio  

1.  Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:

a)  d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;

b)  a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;

c)  previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.

2.  Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.

3.  Il richiamo a domanda:

a)  senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;

b)  con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell’economia e delle finanze.

4.  Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche.

 

 

Art. 999  Chiamate collettive in servizio  

1.  Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

 

 

Art. 1000  Cessazione dell’appartenenza al complemento  

1.  L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a)  Esercito italiano:

1) … omissis …;

2)  Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

… omissis …

 

 

Art. 1006  Militari di truppa  

1.  I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

2.  I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell’articolo 889.

3.  I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

4.  I militari di truppa richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

 

 

Art. 1008  Collocamento nella riserva  

1.  Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:

a)  tre mesi prima del al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;

b)  se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'art. 909, comma 4.

2.  Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.

 

 

Art. 1031  Modalità di avanzamento   

1.  L'avanzamento dei militari, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice, ha luogo:

a)  ad anzianità;

b)  a scelta;

c)  a scelta per esami;

d)  per meriti eccezionali;

e)  per benemerenze d’istituto.

2.  L’avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.

3.  L’avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalità e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.

4.  L’avanzamento per benemerenze d’istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

 

 

Art. 1037  Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano  

1.  La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:

a)  dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;

b)  dai generali di corpo d'armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale formativo e infrastrutturale;

c)  dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata;

d)  dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e)  dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

2.  … omissis ….

 

 

Art. 1095  Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli  

1.  All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2.  … omissis ….

 

 

Art. 1100  Mancato conseguimento del diploma di laurea  

1.  Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

 

Art. 1101  Articolazione della carriera  

1.  … omissis …

2.  … omissis …

3.  Nell’organico dei generali di corpo d’armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell’Arma dei trasporti e dei materiali.

 

 

Libro quarto

Titolo VII

Capo VII

Sezione III

Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali

 

 

Art. 1105  Articolazione della carriera  

1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

… omissis …

2.  … omissis …

3.  Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d’avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest’ultimo riportata in incremento all’atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali.

 

 

Sezione VIII

Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali

 

 

 

Art. 1125  Articolazione della carriera  

1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

… omissis …

2.  … omissis …

 

 

Art. 1188  Requisiti speciali per l’avanzamento  

1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: superare gli esami prescritti;

b)  tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;

c)  capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, per il personale reclutato nella prima classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002,  conseguire la laurea specialistica prescritta;

d)  tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

 

 

Art. 1192  Requisiti speciali per l’avanzamento  

1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: superare gli esami prescritti;

b)  tenente: 4 anni in reparti o enti dell’organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;

c)  capitano: 4 anni di reparti o enti dell’organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell’organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell’organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, per il personale reclutato nella prima classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta;

d)  tenente colonnello: 3 anni in reparti o enti dell’organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell’organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

 

 

Art. 1227  Estensione di norme ai fini dell’avanzamento  

1Agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a)  articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b)  articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c)  articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l’ articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410;

d)  articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;

e) l’articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2.  Ai soli fini dell’avanzamento, ai capitani dell’Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell’ articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

 

 

Art. 1259  Ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali  

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:

… omissis …

 

 

Art. 1275  Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare  

1.  Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

3.  I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4.  Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5.  I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l’avanzamento prescritte dal presente codice.

6.  Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS del / PAC, stazioni COSPAS del / SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

 

 

Art. 1280  Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare  

1.  Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;

c)  specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;

d)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;

c)  specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;

d)  nocchieri di porto: 3 anni;

e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

4.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;

c)  nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

   e) d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e) e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

5.  I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

 

 

Art. 1287  Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

1.  Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;

c)  specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;

d)  nocchieri di porto: 3 anni

e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;

c)  specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;

d)  nocchieri di porto: 6 anni;

e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

3-bis Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4.  I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

 

 

Art. 1308  Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare  

1.  Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.

2.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;

c)  specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;

d)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3.  I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l’avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;

b)  tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;

c)  specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;

d)  nocchieri di porto: 3 anni;

e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

3-bis.         Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4.  I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

 

 

Art. 1309  Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare  

1.  Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

3.  I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4.  Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5.  Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS del / PAC, stazioni COSPAS del / SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

 

 

Art. 1313  Promozione a vice brigadiere

1.  Gli appuntati che hanno comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e sono meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

 

 

Art. 1361. Consegna. 

1. Con la consegna sono punite: 

a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’articolo 751 del regolamento;

b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;

c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all’interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all’interessato.

4. I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

 

 

Art. 1369. Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo. 

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.

2. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

 

 

Art. 1377  Inchiesta formale

1.  L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357.

2.  Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:

a)  se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;

b)  se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.

3.  Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.

4.  Il Ministro della difesa può sempre disporre, all’esito dell’inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.

5.  Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio o dall’impiego.

 

 

Art. 1403 Organizzazione   

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.

3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da sei cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.

4. E' segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.

 

 

Art. 1464  Distinzioni onorifiche e altre ricompense       

1.  Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:

a)  medaglia al merito di lungo comando;

b)  medaglia d’onore per lunga navigazione;

c)  medaglia di lunga navigazione aerea;

d)  croce per anzianità di servizio;

e)  distintivo d’onore per mutilati e feriti di guerra;

f)  distintivo d’onore per i genitori dei caduti in guerra;

g)  distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra;

h)  distintivo d’onore per mutilati in servizio;

i)  distintivo d’onore per deceduti in servizio;

l)  distintivo d’onore per feriti in servizio.

m)       distintivo d’onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.

 

 

Art. 1473  Autorità competente al rilascio della autorizzazione  

1.  L’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a)  per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;

b)  per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;

c)  per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;

d)  per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;

e)  per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa ;

f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, dall’autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono .

2.  La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

 

 

Art. 1495. Effetti sullo stato giuridico. 

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente capo dalla presente sezione, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per malattia del figlio, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

 

 

Libro Quinto

Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate

 

 

Art. 1531  Conferimento di incarichi a docenti civili per l’insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate

1.  Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l’addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l’osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l’addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

a)  docenti universitari;

b)  magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;

c)  insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca , o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;

d)  impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;

e)  lettori di lingua straniera;

f)  docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;

g) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.

2.  L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3.  Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

4.  Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.

5.  Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono determinati, e aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1 , individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio.

 

 

 

Libro Sesto

Trattamento economico, assistenza e benessere

 

 

 

Art. 1798  Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari  

1.  Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

2.  Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenientidai ruoli sottufficiali da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo dell'indennità della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all’articolo 1780.   

3.  Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 1503 .

4.  Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

a)  l’indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;

b)  l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;

c)  l’indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;

d)  l’indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;

e)  l’indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;

f)  l’indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;

g)  l’indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.

5.  Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

6.  Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria militari di cui all’articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.

 

 

Art. 1806  Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento

1.  Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Allo stesso personale si applica, altresì, l’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

 

Art. 1808  Indennità di lungo servizio all’estero  

1.  Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

a)  un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c)  il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.

2.  L’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.

3.  L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

… omissis …

6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l’assegno di lungo servizio all’estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l’assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, e sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari di truppa.

7. Ai graduati e ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all’estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola volta l’anno o, se la sede è situata fuori d’Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

8. L’assegno di lungo servizio all’estero non è dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo (2).

9. Agli ufficiali, e ai sottufficiali e ai graduati, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

… omissis ….

 

 

Art. 1809  Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche   1.  Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare delle Forze armate destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

a)  indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario;

b)  indennità di sistemazione;

c)  indennità di richiamo dal servizio all'estero;

d)  indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 39;

e)  contributo spese per abitazione;

f)  contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;

g)  provvidenze scolastiche;

h)  indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

i)  assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;

l)  indennizzo per danni subìti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;

m)  rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari.

… omissis …

11.  Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a)  in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;

b)  in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

11-bis.            Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.           

12.  Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennità personale è corrisposta per intero; alle lavoratrici madri nonché ai lavoratori padri in astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a)  in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

b)  in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.

12-bisAl personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.

 

 

Art. 1823  Missioni e trasferimento del personale dirigente  

1.  Al personale dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Allo stesso personale si applica, altresì, l’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il trattamento di missione all’estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.

 

 

 

Libro Settimo

Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio

 

 

Art. 1869  Maggiorazione per i percettori dell’indennità di aeronavigazione o di volo  

… omissis …

4.  A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli aeromobili, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

… omissis …

 

 

Art. 1914  Indennità supplementare

1.  Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare.

… omissis …

5.  L’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti, aventi diritto a pensione. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l’indennità è corrisposta, nell’ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.  

6.  Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall’iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.

… omissis …

 

 

 

Libro Ottavo

Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza

in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

 

 

Art. 1930 Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva  

1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, sovrintende alle operazioni concernenti:

a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice;

b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare sospesa.

… omissis ….

 

 

Art. 1937. Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse. 

1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa , anche per via telematica con le modalità di cui all’articolo 1931 esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

 

Art. 1939  Autotutela amministrativa  

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l’autotutela provvedimentale:

a) l’annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all’articolo 2078 è di competenza della Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati ;

b)  i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare;

c)  le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.

 

 

Art. 1940 Ricorsi amministrativi e giurisdizionali  

1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. E’ salva la facoltà dell’interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.

 

 

Art. 1943 Organi della leva - Profili generali  

3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.

 

 

Art. 1968 Attività e provvedimenti del Consiglio di leva  

1. Il Consiglio di leva:

… omissis …

i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte;

l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;

m) procede all’esame personale di tutti coloro che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da a) a l) per non essere sottoposti a visita;

n) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro nei cui confronti risultino, a seguito di esame personale, esservene i presupposti;

o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva;

 

 

Art. 1982 Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma  

1. La Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedatipuò annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 1992 Procedimento e competenza  

4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.

5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.

 

 

Art. 1993 Ambito e procedimento  

2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati le istanze fondate.

… omissis …

Art. 1998 Ambito e procedimento  

2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare ,  e della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedatile istanze fondate.

 … omissis …

 

 

Art. 2085. Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo. 

1. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, è punito con le pene previste dall’articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale, l’agente o l’impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte:

a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra;

b) effettua trasferimenti di ruoli;

c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall’articolo 2021, comma 2, lettera a);

d) autorizza o ammette all’eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;

e) consente riforme;

f) consente esclusioni dal servizio militare;

g) autorizza o ammette alla dispensa a ritardi o rinvii;

h) autorizza o ammette all’anticipazione del congedo illimitato;

i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli 2068 e 2069;

l) dà arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.

 

 

Libro Nono

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

 

 

Art. 2136  Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza  

1.  Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare:

… omissis ….

g-bis) l’articolo 892;

… omissis ….

gg)  l’articolo 2229, comma 6.

2.  Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

a)  l’articolo 192;

b)  l’articolo 558 ;

c) l’articolo 2229, comma 6.

3.  … omissis ….

 

 

Art. 2140  Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza

1.  All’ articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Corpo della Guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;

b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.»;

c)  il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo».

2.  Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.

 

1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c)         siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

d) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 

3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.

5.         Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.

 

 

Art. 2143  Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza

1.  All’ articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L’ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall’ articolo 674 del codice dell’ordinamento militare.».

2.  Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.

1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L’ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell’articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.

4.         Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.

 

 

Art. 2143-bis  Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza

1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.

 

 

Art. 2154  Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783.

2.  Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Allo stesso personale si applica, altresì, l’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

 

Art. 2157  Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all’articolo 1798, secondo le modalità ivi previste.

 

 

Art. 2161  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza

1.  Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42  Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 31 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall’articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data del 31 marzo 2000, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.

3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte. 

4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all’articolo 966 e a percepire i premi di cui all’articolo 1803.

 

 

Art. 2190  Unità produttive e industriali dell’Agenzia industrie difesa  

1.  I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2.  L’articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all’Agenzia dell’ultimo degli enti dipendenti dal Segretario Segretariato generale della difesa di cui al medesimo articolo.

3.  L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.

 

 

Art. 2195-bis. Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 2198  Regime transitorio del reclutamento dei sergenti  

1.  Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2.  Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

 

 

Art. 2209  Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto

1.  Sino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.

2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.

 

 

Art. 2231-bis. Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni. 

1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

 

 

Art. 2239  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare  

1.  Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:

a)  sino all’anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;

b)  sino all’anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

2.  Fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1189, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

3.  In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

3-bis) Fino all’adozione di una nuova disciplina ai sensi dell’articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell’avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

 

 

Art. 2259-bis. Assunzioni di personale per gli arsenali e stabilimenti militari.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

 

Art. 2264-bis  Limiti per la costituzione della posizione assicurativa

1.         Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato sino al 30 luglio 2010, agli effetti dell’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

Art. 2268 Abrogazione espressa di norme primarie  

 1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

… omissis …

649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;

… omissis …

723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli 18 e 26, quest’ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonché 27, secondo comma;

… omissis …

786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;

… omissis …

816)  Legge 6 novembre 1984, n. 850;

… omissis …

942)  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, esclusi gli articoli 61, comma 3, 62, comma 4, e 64, comma 3;

… omissis …

975) legge 28 febbraio 2000, n. 42 : articoli 1, 2 e 4;

… omissis …

998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , a esclusione degli articoli23, commi 4, 5 e 6, 24, commi 4-bis e 6, 25, commi 1, 5-bis e 7, 26,commi 4-ter e 4-quater ;

… omissis …

1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies; 

… omissis …

1085-quater)  legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, comma 96 ;

1085-quinquies)       decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis , 3 e 4;

1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81;

 

 

Art. 2269. Abrogazione espressa di norme secondarie. 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

… omissis …

238) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484: articoli 4, 5, 6, 7, 8;

… omissis …

Art. 2270 Norme che rimangono in vigore  

1. In attuazione dell’ articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

… omissis …

4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e , 10 e 11;   

… omissis …

2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:

… omissis …

12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente agli effetti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



[1]    Convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

[2]    Convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

[3] )   Convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;

[4]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

[5]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[6]    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

[7]    Il decreto legislativo è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente circa 32.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell’art. 24 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e del successivo decreto-legge 200/2008, convertito dalla legge 9/2009.

[8]     Recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[9]     Noti anche come "Vivi le Forze armate".

[10]   Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

[11] Tali criteri fanno riferimento alla necessità di:

a)   eliminare sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;

b)   precisare e individuare la disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c)   prevedere, per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, la concentrazione in una scuola centrale esistente;

d)   prevedere per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, la tendenziale concentrazione in un’unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;

e)   ottimizzare i locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;

f)    individuare forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;

g)   prevedere convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c. e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;

h)   rivedere la disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;

i)    eliminare duplicazioni e razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:

[12]   Codice dell’amministrazione digitale.

[13]   Cfr. relazione illustrativa al decreto legge n. 215 del 2011.

[14]   Per un approfondimento, si veda “Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Guida tecnica - Norme e procedure disciplinari”, 3^ edizione – anno 2011.

[15]   L’articolo 144 del decreto legislativo n. 237 del 1964 disponeva che:”Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva di mare alla leva di terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto, ovvero autorizzato od ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito con le pene previste dall'art. 323 del codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge”.