Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Difesa - Schema di DPR n. 472 - (art. 17, co. 2 e 4-bis, L. 23 agosto 1988)
Riferimenti:
SCH.DEC 472/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 419
Data: 21/05/2012

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Difesa

Schema di DPR n. 472

 

(art. 17, co. 2 e 4-bis, L. 23 agosto 1988)

 

 

 

 

 

 

n. 419

 

 

 

21 maggio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 / 066760-4398 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

.

 

 

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File: DI0532.doc


INDICE

 

 

Dati identificativi1

Schede di lettura

Contenuto  5

§      Riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale  7

§      Riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa  11

§      Disposizioni in materia di rappresentanza militare  12

Relazioni e pareri allegati15

Legge di autorizzazione  15

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative  15

Adempimenti normativi16

Coordinamento con la normativa vigente  16

Impatto sui destinatari delle norme  16

Testo a fronte

§      Testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – Schema di regolamento (articoli 106, 933 e 934)19

 


Dati identificativi

 

Numero dello schema di regolamento

472

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati

Ministro competente

Ministro della Difesa

Norma di riferimento

Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2 e 4-bis

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

4 maggio 2012

assegnazione

8 maggio 2012

termine per l’espressione del parere

7 giugno 2012

Commissione competente

I Affari Costituzionali

Rilievi di altre Commissioni

IV Difesa

 

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto

Lo schema di regolamento in esame, composto da due articoli, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, di seguito denominato Testo unico) finalizzate a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa. Il provvedimento è volto, in particolare, a dare attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138[1], laddove, impone alle pubbliche amministrazioni di:

1)      ridimensionare i propri assetti organizzativi attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento,

2)      ridimensionare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.

 

Si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio  2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero della difesa (v. articolo 74, commi 1, lettere da a) a c) e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112[2] e, successivamente, articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194[3].

 

Lo schema di regolamento in esame provvede quindi:

 

Ø      alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale;

Ø      alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ø      alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del ministero della difesa.

Ø      alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

 

 

Come precisato dal Governo nell’allegato documento sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, sul piano quantitativo, l’obiettivo perseguito dallo schema di regolamento in esame è quello di determinare una riduzione del dieci per cento delle posizioni dirigenziali non generali e delle corrispondenti posizioni organiche, nonché la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva per i posti in organico del personale civile non dirigenziale del dicastero.

In termini numerici tale obiettivo si realizza attraverso una riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale.

Con riferimento alla riduzione della spesa annua, la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali comporta una a regime un risparmio di euro. 1.151.318,40. Con specifico riguardo, invece, al personale civile della difesa non dirigenziale, il conseguimento della riduzione della spesa del dieci per cento per i posti in organico di tale personale si ottiene attraverso al riduzione di 1.636 posti nell'ambito dell' Area 3 che da un organico di partenza di 5.266 scende a 3.630 e di 1.385 posti nell'Area 2, che da un organico di partenza di 27.965 scende a 26. 590. Complessivamente l'organico del, personale civile non dirigenziale scende dagli attuali 33.402 posti a 30.381, con una decurtazione di (3.021 posizioni) con una conseguente riduzione della spesa annua a regime di euro 115.850.903,02.

 

 

Il provvedimento reca, inoltre, ulteriori interventi sul richiamato Testo unico non direttamente connessi  con le misure di riduzione degli assetti organizzativi imposte dal decreto-legge n. 138 del 2011.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allega al provvedimento in esame si tratta di interventi che in un primo momento erano stati inseriti nello schema di regolamento correttivo del Testo unico regolamentare e poi, “concorde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esso espunti, poiché per quel provvedimento correttivo non sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari, invece necessari per le disposizioni aventi impatto ordinamentale ai sensi delI'articolo 17, comma 4-bis), della legge n. 400 del 1988”.

 

Nello specifico si tratta delle seguenti disposizioni dello schema di regolamento in esame:

Ø      articolo 1, comma 1, lettera b) che novella l’articolo articolo 55, comma 2 del Testo unico al fine di ridurre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA);

Ø      articolo 1 comma 1, lettera c) che novella l’articolo articolo 81 comma 8 del Testo unico al fine di precisare che con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina e non al conferimento dell'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate;

Ø      articolo 1, comma l, lettera q) che sostituisce il comma 10 dell’articolo 320 delTesto unico al fine di consentire la possibilità per i Capi di stato maggiore di Forza armata di autorizzare il titolare di alloggio ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico) al mantenimento della conduzione dello stesso, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, solamente se in tale luogo non risulti disponibile altro alloggio destinato all'incarico;

Ø      articolo 1, comma 1, lettere dd) e ee) che novellano gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del Consiglio centrale (COCER) e la composizione dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).

 

Riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale

 

Per quanto riguarda gli interventi previsti dallo schema di regolamento in esame finalizzati alla riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, si segnala, in via preliminare che, attualmente, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni[4], il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; l'articolazione del Ministero è, invece, definita dal Codice dell'Ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ed in particolare dagli articolo 103 e seguenti del Testo unico riguardanti la disciplina dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa.

Con particolare riferimento all’ordinamento del Segretario generale della difesa, tale materia è definita dall’articolo 106 del richiamato Testo unico ai sensi del quale il Segretariato generale della difesa è composto da nove strutture di livello dirigenziale generale e da due uffici generali di livello dirigenziale.

 

Si tratta dei seguenti 2 uffici generali, 5 reparti e 4 direzioni di livello dirigenziale generale.

a)       Ufficio generale del Segretario generale,;

b)       Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa;

c)       I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale,

d)        II Reparto - Coordinamento amministrativo;

e)       III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali;

f)         IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento;

g)       V Reparto - Innovazione tecnologica;

h)       Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE);

i)         Direzione armamenti terrestri (TERRARM);

j)         Direzione armamenti navali (NAVARM).

k)       Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO).

 

Con riferimento a tale organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale l’articolo 1, comma 1, lettera e) dello schema di regolamento interviene prevedendo:

 

Ø      la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio, di cui all’attuale articolo 120 del Testo unico e la contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione  interna al Segretariato generale (v. nuova lettera o) del comma 1 dell’articolo 106, Direzione dei lavori e del demanio GENIODIFE));

 

Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento, la soppressione della citata direzione generale determina la riduzione di complessive 8 posizioni dirigenziali di livello non generale.

 

La medesima relazione precisa che la riorganizzazione e la riallocazione delle attribuzioni della soppressa direzione generale dei lavori e del demanio all'interno di una struttura di livello dirigenziale generale facente parte del Segretariato generale è stata dettata dalla necessità di implementare ed accentuare la cura delle materie, “cruciali per la finanza pubblica e per il Dicastero della difesa”,. afferenti alla valorizzazione, alienazione e alle dismissioni dei beni demaniali militari.

In particolare, si legge nella relazione “si tratta, evidentemente, di attribuzioni fondamentali nella realizzazione delle misure previste dalle recenti manovre di finanza pubblica, che richiedono particolari sforzi amministrativo-gestionali coordinati con molti altri soggetti non solo istituzionali, da condurre con continuità e da parte di una struttura di settore altamente specializzata, opportunamente posta alle dipendenze e sotto la guida unitaria del Segretariato generale della difesa, che esprime ormai, anche alla luce delle citate precedenti riorganizzazioni, ampie e consolidate capacità gestionali e di sintesi delle necessità, unite alle tradizionali attribuzioni di indirizzo generale, coordinamento e controllo di e su tutte le strutture dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero”.

 

Ø      la costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale.

 

Tale unificazione, si legge nella relazione illustrativa, oltre a stimolare il perseguimento di migliori risultati per l'amministrazione in materia di contenzioso, consente di liberare risorse umane e strumentali per sopperire alle riduzioni dei contingenti dirigenziali non generali e non dirigenziali in servizio presso altre strutture dell'Area tecnico-amministrativa e conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche conseguenti a precedenti provvedimenti di riorganizzazione.

 

Da un punto di vista organizzativo, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 106 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nella nuova formulazione proposta dall’articolo 1 comma 1, lettera e) dello schema di regolamento in esame, la costituzione del VI Reparto contenzioso e affari legali:

 

a)      sarà retta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del ministero della difesa;

 

b)      determinarà la soppressione di 11 strutture di livello dirigenziale non generale attualmente dedicate alla medesima funzione dislocate in ordine sparso;

c)      non comporterà oneri relativi alla sua organizzazione in quanto si servirà di infrastrutture già in uso e in atto presso la segreteria generale;

 

Ai sensi del nuovo comma 5 dell’artico 106 del Testo unico, la distribuzione delle complessive 129 posizioni di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale fra le diverse strutture di livello generale dello stesso Segretariato, con contestuale individuazione delle specifiche attribuzioni, sarà definita con apposito decreto del Ministro della difesa.

 

Ulteriori interventi di riorganizzazione di strutture dirigenziali non generali sono, infine, previsti dalle seguenti lettere dell’articolo 1, comma 1:

 

Ø      lettera f), novella l'articolo 111, lettera d), del Testo unico in prevedendo la riduzione da 10 a 9 delle strutture dirigenziali di livello non generale dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari che attualmente promuove direttive di carattere generale in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili. La disposizione (al numero 1) sostituisce, inoltre, il riferimento alle verifiche amministrative e contabili con la diversa attività di gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta.

 

Ø      lettera g),novella l’articolo 112 del Testo unico, afferente all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative,riducendo una posizione dirigenziale non generale;

 

Ø      lettera i), novella l'articolo 114 del Testo unico regolamentare concernente la direzione generale per il personale militare, prevedendo la riduzione del numero delle strutture dirigenziali non generali dalle 26 esistenti a 22.

Ø      lettera I), novella l'articolo 115 del Testo unico riducendo tre posizioni dirigenziali non generali (da 20 a 17) nell’ambito della direzione generale per il personale civile;

Ø      lettera m), novella l'articolo 116 del Testo unico prevedendo la riduzione del numero delle strutture dirigenziali non generali della direzione generale della previdenza militare e della leva dalle 18 esistenti a 10. In particolare, risulta soppressa la direzione per il collocamento al lavoro dei volontari congedati le cui competenze sono state acquisite dal I Reparto del segretariato generale della difesa;

Ø      lettera n), novella l’articolo 122 del Testo unico, riducendo quattro strutture di livello dirigenziale non generale della Direzione generale di commissariato e di servizi generali. La disposizione prevede anche la soppressione delle competenze concernenti la cura delle attività contrattuali relative all’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, che passano alla nuova direzione dei lavori e del demanio del segretariato ai sensi del nuovo articolo 106 sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) dello schema di regolamento.

 

Da ultimo, si segnala che l’articolo 1, comma 1, lettera d) novella la lettera f) dell’articolo 89 del Testo unico, riguardante le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in relazione alla materia della sanità militare, al fine di specificare che l’apposita struttura di cui si avvale il Capo di stato maggiore della difesa al fine di assicurare l’unitarietà delle funzioni sanitarie è istituita nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, anziché presso apposita struttura nell’ambito dello stato maggiore della difesa.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la modifica “è volta a consentire una maggiore flessibilità nella collocazione delle funzioni sanitarie in struttura unitaria nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, piuttosto che nel più ristretto ambito dello Stato maggiore della difesa. Ciò, poiché, all'esito delle valutazioni in corso per la massima razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi delle Forze armate, potrebbe essere più conveniente e con maggiori risparmi collocare tale struttura alle dirette dipendenze del Capo dello stato maggiore della difesa, ma non nello Stato maggiore, ovvero presso una delle Forze armate, con competenza comunque interforze e avvalendosi, con riduzioni, di personale specialistico già impiegato nella sanità militare”.

 

Riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa

 

Ai sensi dell’articolo 14 del TU delle disposizioni regolamentari in materia militare,  gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione:

Ø      la segreteria del Ministro;

Ø      l’Ufficio di Gabinetto;

Ø      l’Ufficio legislativo;

Ø      l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

Ø      le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

Lo schema di regolamento in esame (v. articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3)) interviene sulla disciplina relativa agli Uffici di diretta collaborazione, recando le seguenti modifiche all'articolo 17 del Testo unico riguardanti la:

 

Ø      riduzione, da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell’Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

 

Ø      riduzione, da dieci a nove, del numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia),con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione;

 

Ø      implementazione, da 12 a 13, del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allega al provvedimento in esame le ultime due modifiche sopra riportate sono determinate dalla sempre più pressante esigenza di implementare le capacità di coordinazione e collegamento fra autorità politica responsabile delle attribuzioni del dicastero connesse con la difesa nazionale e la tutela degli interessi nazionali in Patria e all'estero e l'area tecnico-operativa (le Forze armate), direttamente impegnate nell'espletamento di tali attribuzioni. In questo quadro; in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse, la diminuzione di una unità dirigenziale non generale civile accompagnata dal contestuale incremento di una unità dirigenziale non generale militare (con il grado di Colonnello o Generale di brigata) nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, consente, ai fini del soddisfacimento della decritta esigenza, di disporre di maggiori e più adeguate professionalità specifiche del settore militare e operativo, certamente meglio rintracciabili in un ufficiale superiore delle Forze armate piuttosto che in un dirigente civile di seconda fascia, che, altrettanto certamente, risulta invece più proficuamente impiegabile nell'espletamento delle attribuzioni tipiche dell'area tecnico-amministrativa. “Sotto questo profilo l'intervento rientra nell'ambito del più generale quadro degli interventi di razionalizzazione e di più efficace, impiego delle risorse, anche umane, disponibili ai fini di una maggiore efficienza dell' azione amministrativa complessivamente considerata.

 

Ø      Soppressione dell’incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

 

Dalla relazione illustrativa sembrerebbe che tale soppressione sia funzionale al transito nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa di una posizione dirigenziale generale in qualità di responsabile del VI Reparto del Segretariato generale della Difesa.

 

Disposizioni in materia di rappresentanza militare

 

L'articolo 1 comma 1, lettere dd) ed ee), novella gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) e la composizione dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).

 

La normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare, con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti degli organi di base, (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).

La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare. Il contenuto della legge n. 382 del 1978 è stato riportato nel citato Codice (artt.1465 e ss.).

La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".

La richiamata legge n. 382 del 1978, come confluita nel codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 1475 Codice dell’ordinamento militare). Agli organi della rappresentanza militare risulta precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.

Dall'attuazione delle disposizioni della legge n. 382 del 1978 è inoltre risultato un complesso quadro normativo, che si è stratificato nel corso degli anni. A partire dalla XIII legislatura[5], proprio per far fronte ai problemi che sono emersi nel corso dei venti anni successivi all’approvazione della legge n. 382/1978, le Commissione Difesa della Camera e del Senato hanno avviato l’esame di diversi progetti di legge diretti a realizzare un'ampia revisione della normativa in tema di rappresentanza militare. Nel corso dell’attuale legislatura, sono all’esame della Commissione difesa del Senato le seguenti proposte di legge: S.1157, Norme di principio sulla rappresentanza militare; S.801 Riforma della rappresentanza militare; S.161 Ordinamento della rappresentanza militare.

 

Da ultimo, sulla materia in esame è intervenuto il D.L. n. 216 del 2011,[6] (proroga termini 2012) il cui articolo 8, attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell’articolo 1476 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che nell’organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti.

Inoltre, attraverso una novella al comma 3 dell’articolo 1477 del codice dell’ordinamento militare è stato stabilito che i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durano in carica quattro anni militari possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte.

Attraverso, poi, due modifiche all’articolo 2257 del codice dell’ordinamento militare si è prevista:

Ø       la proroga, fino al 30 maggio 2012, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.

 

Tale termine era stato da ultimo prorogato al 30 luglio 2011 dall’articolo 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 225 del 2010.

Ø       la conclusione, entro il 15 luglio 2012, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. 

 

 

 

Le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame riguardano, in particolare:

 

Ø      la riduzione dei componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) (da 63 delegati a 60).

La variazione riguarda, nella misura di 1 delegato, l'Esercito, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.

Ø      la riduzione dei componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) (da 240 a 234).

La variazione riguarda l'Esercito (1 delegato), l'Aeronautica (2), l'Arma dei carabinieri (2) e la Guardia di finanza (1).

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe verificato se la medesima tiene conto delle modifiche apportate dall’articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011 alla disciplina di rango primario concernente gli organismi della rappresentanza militare (art1476 del codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n. 66 del 2010), nella parte in cui modifica l’ambito soggettivo della rappresentanza militare, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti.

Al riguardo, si osserva, infatti, che la relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento in esame fa riferimento alla disciplina previgente, con particolare riferimento, sia alla composizione degli organi della rappresentanza militare, -“la normativa vigente prevede che l'organo centrale di rappresentanza (COCER) e quelli intermedi (COIR) siano costituiti da un numero fisso di delegati, di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali (categoria "A"); sottufficiali (categoria "B"), e volontari (categoria "C")”- sia con riferimento alla scadenza del mandato –“nel periodo marzo-aprile 2012 si dovranno tenere le elezioni per il totale rinnovo dei consigli di rappresentanza in carica, il cui mandato, a seguito della proroga prevista dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, terminerà il 30 aprile 2012”[7].

Appare, quindi, opportuno verificare se le riduzioni operate dallo schema di regolamento in esame siano compatibili con la nuova disciplina recata dall’articolo 1476 del codice dell’ordinamento militare.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di Regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), nonché dal parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza dell’ 8 marzo 2012.

È, inoltre, allegato il verbale della riunione sindacale avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero, risalente al 20 ottobre 2011.

 

Legge di autorizzazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall’art. 13 della legge n. 59 del 1997 ed in conformità a quanto stabilito dai commi 404 - 416 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dall’articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

In particolare l’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 ha previsto che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Non vi sono effetti diretti sulle autonomie territoriali. Si tratta di decentramento dell’amministrazione statale.

Adempimenti normativi

L’articolo 2, comma 1, dello schema di regolamento prevede che l'abrogazione dell'articolo 120 concernente la direzione generale dei lavori e del demanio e quindi la soppressione della stessa struttura, decorra dalla data di entrata in vigore del decreto (di natura non regolamentare) del Ministro della difesa di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Testo unico. Il comma 2, dell'articolo 2, prevede, inoltre, che con lo stesso decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 113, comma 4, del Testo unico le strutture organizzative e il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale della soppressa direzione generale dei lavori e del demanio, così come rideterminati dallo schema di regolamento in esame, siano ricollocati nell'ambito della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 106 dello stesso testo unico regolamentare.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è realizzato attraverso il ricorso alla tecnica della novellazione. Viene, infatti, in più parti novellato il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 90 del 2010.

 

Impatto sui destinatari delle norme

 

Secondo quanto indicato nel documento relativo dell’impatto della regolamentazione (AIR), destinatario diretto delle disposizioni contenute nel regolamento è il personale dirigenziale generale e non generale nonché il personale civile non dirigenziale dipendente del Ministero della difesa.

 

 


Testo a fronte

 


Testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – Schema di regolamento (articoli 106, 933 e 934)

 

 

Testo unico disposizioni regolamentari

 

Articolo 106

Ordinamento del Segretariato generale della difesa

 

Schema di regolamento

 

Articolo 106

Ordinamento del Segretariato generale della difesa

 

1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

 (Identico)

b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";

(Identico)

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonché di impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, di intesa con lo Stato maggiore della difesa;  contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;

d)  II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m), comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

d)  II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni; cura i rapporti con la Corte dei conti e con l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenze delle strutture di cui al presente articolo e all’articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all’uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati.

e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle compensazioni industriali;

f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;

f)  IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto;

g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;

(Identico)

 

h) VI Reparto – Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l’attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all’articolo 113, con esclusione di quelle relative al personale e di quelle incardinate con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; liquida i danni alle proprietà private; tratta l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali;

h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

i) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizioni delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.

i)  Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

l)  Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.

l)  Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.

m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.

n) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza..

 

o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello dirigenziale generale è retta da un ufficiale generale del genio dell’Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell’Esercito italiano o del genio navale della Marina militare – settore infrastrutture – laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all’acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonché alle dismissioni dei beni demaniali militari, cura l’attività contrattuale relativa all’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al riconoscimento dell’adeguata capacità tecnico-professionale e dell’idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell’acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m), dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono sette uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile..

3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenzail compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa.Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

4. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare,si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.

 

5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoventinove uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.

 

 

 


 

Testo unico disposizioni regolamentari

 

Articolo 933

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza

 

Schema di regolamento

 

Articolo933

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza

 

1. Il consiglio centrale di rappresentanza è composto da 63 militari così ripartiti per Forza armata o Corpo armato:

a)  Esercito italiano: ufficiali: 3; sottufficiali: 6; volontari: 9; totale: 18;

b)  Marina militare: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; volontari 3; totale: 8;

c)  Aeronautica militare: ufficiali: 2; sottufficiali: 4; volontari: 2; totale: 8;

d)  Arma dei carabinieri: ufficiali: 2; sottufficiali: 7; appuntati e carabinieri: 9; totale: 18;

e)  Corpo della Guardia di finanza: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; appuntati e finanzieri: 4; totale: 11.

 

1. Il consiglio centrale di rappresentanza è composto da 60 militari così ripartiti per Forza armata o Corpo armato:

a)  Esercito italiano: ufficiali: 3; sottufficiali: 6; volontari: 8; totale: 17;

b)  Marina militare: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; volontari 3; totale: 8;

c)  Aeronautica militare: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; volontari: 2; totale: 7;

d)  Arma dei carabinieri: ufficiali: 2; sottufficiali: 7; appuntati e carabinieri: 8; totale: 17;

e)  Corpo della Guardia di finanza: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; appuntati e finanzieri: 4; totale: 11.

 

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza è così composto per categorie:

a)  ufficiali: Esercito italiano: 3; Marina militare: 2; Aeronautica militare: 2; Arma dei carabinieri: 2; Guardia di finanza: 2; totale: 11;

b)  sottufficiali: Esercito italiano: 6; Marina militare: 3; Aeronautica militare: 4; Arma dei carabinieri: 7; Guardia di finanza: 5; totale: 25;

c)  volontari ed equiparati: Esercito italiano: 9; Marina militare: 3; Aeronautica militare: 2; Arma dei carabinieri: 9; Guardia di finanza: 4; totale: 27.

 

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza è così composto per categorie:

a)  ufficiali: Esercito italiano: 3; Marina militare: 2; Aeronautica militare: 2; Arma dei carabinieri: 2; Guardia di finanza: 2; totale: 11;

b)  sottufficiali: Esercito italiano: 6; Marina militare: 3; Aeronautica militare: 3; Arma dei carabinieri: 7; Corpo della Guardia di finanza: 5; totale: 24;

c)  volontari ed equiparati: Esercito italiano: 8; Marina militare: 3; Aeronautica militare: 2; Arma dei carabinieri: 8; Guardia di finanza: 4; totale: 25.

 

 


 

Testo unico disposizioni regolamentari

 

Articolo 934

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza

 

Schema di regolamento

 

Articolo934

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza

 

1. I consigli intermedi di rappresentanza sono così composti:

a)  Esercito italiano:

1) Comando operativo delle forze terrestri: ufficiali: 2; sottufficiali: 6; volontari: 8; totale: 16;

2) Comando delle scuole dell’Esercito: ufficiali 2; sottufficiali: 3; volontari: 4; totale: 9;

3) Comando logistico dell’Esercito: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

4) Ispettorato delle infrastrutture: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

5) Ispettorato per il reclutamento e le forze di completamento: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 3; totale: 7;

1. I consigli intermedi di rappresentanza sono così composti:

a)  Esercito italiano:

1) Comando operativo delle forze terrestri: ufficiali: 2; sottufficiali: 7; volontari: 8; totale: 17;

2) Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’Esercito: ufficiali 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

3)  Comando logistico dell’Esercito: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

4) Ispettorato delle infrastrutture dell’Esercito: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

5) Comando militare della Capitale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 4; totale: 8;

 

b)  Marina militare:

1) Cincnav Area Nord: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

2)  Cincnav Area Sud: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

3)  Maridipart Alto Adriatico: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

4)  Maridipart Alto Tirreno: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

5)  Maricapitale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

6)  Maridipart Ionio e Canale d’Otranto: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

7)  Marisicilia: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

8)  Marisardegna: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

9)  capitanerie di porto: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

 

 

b)  Marina militare:

1)  Comando in capo della Squadra navale - Area Nord: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

2)  Comando in capo della Squadra navale - Area Sud: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

3)  Comando generale delle Capitanerie di porto: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

4)  Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell’Adriatico: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

5)  Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell’Alto Tirreno: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

6)  Comando militare marittimo autonomo della Capitale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

7)  Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

8)  Comando militare marittimo autonomo in Sicilia: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

9)  Comando militare marittimo autonomo in Sardegna: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;

c)  Aeronautica militare:

1)  Comando della squadra aerea: ufficiali: 3; sottufficiali: 5; volontari: 3; totale: 11;

2)  Comando logistico: ufficiali: 3; sottufficiali: 4; volontari: 2; totale: 9;

3)  Comando generale delle scuole: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6

c)  Aeronautica militare:

1)  Comando della Squadra aerea: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; volontari: 3; totale: 10;

2)  Comando logistico: ufficiali: 2; sottufficiali: 4; volontari: 2; totale: 8;

3)  Comando scuole A.M./3a R.A.: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6

d)  Arma dei carabinieri:

1)  Comando delle scuole dell’Arma dei carabinieri: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e carabinieri: 2; totale: 6;

2) Comando interregionale «Pastrengo»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 4; totale: 9;

3) Comando interregionale «Vittorio Veneto»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 3; totale: 8;

4) Comando interregionale «Podgora»: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; appuntati e carabinieri: 6; totale: 13;

5) Comando interregionale «Ogaden»: ufficiali: 2; sottufficiali: 4; appuntati e carabinieri: 4; totale: 10;

6) Comando interregionale «Culqualber»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 3; totale: 8;

7) Comando unità mobili e specializzate «Palidoro»: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e carabinieri: 3; totale: 7;

d)  Arma dei carabinieri:

1)  Comando delle scuole dell’Arma dei carabinieri: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e carabinieri: 2; totale: 6;

2)  Comando interregionale «Pastrengo»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 4; totale: 9;

3)  Comando interregionale «Vittorio Veneto»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 3; totale: 8;

4)  Comando interregionale «Podgora»: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; appuntati e carabinieri: 6; totale: 13;

5)  Comando interregionale «Ogaden»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 4; totale: 9;

6)  Comando interregionale «Culqualber»: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 3; totale: 8;

     7)  Comando Unità mobili e specializzate «Palidoro»: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e carabinieri: 2; totale: 6;

e)  Guardia di finanza:

1)  Comando interregionale dell’Italia Nord-Occidentale: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e finanzieri: 2; totale: 7;

2)  Comando interregionale dell’Italia Nord-Orientale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

3)  Comando interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

4)  Comando interregionale dell’Italia Centrale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

5)  Comando interregionale dell’Italia Meridionale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

6)  Comando interregionale dell’Italia Sud-Occidentale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

7)  Comando reparti speciali: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

8)  Ispettorato per gli istituti d’istruzione: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

9)  Comando aeronavale centrale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6.

e)  Corpo della Guardia di finanza:

1)  Ispettorato istituti di istruzione: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

2)  Comando reparti speciali: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

3)  Comando aeronavale centrale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

4)  Comando interregionale dell’Italia Nord-Occidentale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

5)  Comando interregionale dell’Italia Nord-Orientale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

6)  Comando interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

7)  Comando interregionale dell’Italia Centrale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

8)  Comando interregionale dell’Italia Meridionale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

9)  Comando interregionale dell’Italia Sud-Occidentale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;

 

 

 

 



[1]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[2]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[3]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[4]    Concernente la Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[5]    La ricchezza del dibattito condotto nel corso delle diverse legislature ha messo in evidenza come il problema fondamentale sia quello di trovare il giusto equilibrio degli interessi in campo affinché sia compiutamente definito il ruolo della rappresentanza nel rispetto delle esigenze di gerarchia e di funzionalità dello strumento militare, apportando le modifiche necessarie per rendere l'istituto stesso più funzionale e allo stesso tempo mantenendone inalterata la configurazione di organo interno per esaltare, nel rispetto e nella distinzione delle singole competenze, la coesione della compagine militare, scongiurando i rischi della conflittualità interna. Il dibattito in materia di rappresentanza militare si è incentrato, in particolare, sull'assetto che si intende conferire alle Forze armate e, conseguentemente, sull’individuazione delle soluzioni legislative più opportune riguardo alla configurazione del sistema di rappresentanza. Peraltro, sulla materia in esame è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 449 del 1999. Secondo la Corte, il principio della libertà sindacale non si concilia con i valori ispiratori e fondanti delle Forze armate. Secondo la Corte, non deve trarre in inganno il contrasto che si determinerebbe, nella condizione attuale, ove, alla Polizia di Stato ("la quale svolge anch'essa un servizio essenziale") è stata già concessa da tempo la rappresentanza del sindacato, mentre tale soluzione manca nell'ambito più generalmente militare. Le due posizioni normative sono differenti, perché rispondono a motivazioni e scopi diversi. Per questo non si configura alcuna contraddizione a fronte degli articoli 39 e 52 della Costituzione, né lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza dell'ordinamento.

La Corte ha tenuto a ribadire che le ragioni della esclusione dell'ipotesi sindacale all'interno delle nostre Forze armate risponde a "esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività", che ne fanno un caso distinto da qualsiasi altro nella struttura statale. La peculiarità del codice militare, rispetto alla residua vita istituzionale, consente in effetti di non ritenere illegittimo il divieto posto dal legislatore a proposito dell'ammissione di forme associative sindacali al suo interno.

[6]    Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14.

[7]    Cfr: pag. 5 e 6 della relazione illustrativa.