Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 - schema di D.Lgs. n. 66/2010
Riferimenti:
SCH.DEC 452/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 394
Data: 30/03/2012
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   DL 2010 0066
EDIFICI ED IMPIANTI MILITARI     
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011

Schema di D.Lgs. n. 452

(art. 306, co. 2, D.Lgs. n. 66/2010)

 

 

 

 

 

 

n. 394

 

 

 

 

 

3 aprile 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0516.doc


INDICE

Schede di lettura

Presupposti normativi3

§      Regolamento n. 112 del 2010 per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare  5

§      Decreto del Ministro della Difesa del 16 marzo 2011, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti sine titulo  8

Contenuto  11

Atti del Governo

§      Esame in IV Commissione Difesa  17

-       Schemi di decreto ministeriale nn. 137/2009 e 138/2009

Seduta del 10 novembre 2009  17

Seduta del 1° dicembre 2009  17

Seduta del 17 dicembre 2009  17

Seduta del 27 gennaio 2010  17

-       Schema di decreto ministeriale n. 210/2010

Seduta del 18 maggio 2010  17

Seduta del 19 maggio 2010  17

 

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

La Commissione difesa della Camera è chiamata ad esprimere un parere al Governo in merito al decreto ministeriale in esame che reca la definizione del Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 ai sensi del comma 2 dell’articolo 306 del Codice dell’ordinamento militare. Il provvedimento è composto da due articoli e da tre allegati ed è corredato di una relazione illustrativa.

 

L’articolo 297, comma 1, del Dlgs n.66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), il cui contenuto riproduce l’abrogato articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

A sua volta il successivo comma 2 dell'articolo 306 del richiamato Codice dell’ordinamento militare, come novellato dal decreto legislativo correttivo del medesimo codice[1] stabilisce che entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto, il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione:

 

Ø            dell'entità;

Ø            dell'utilizzo;

Ø            della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.

 

Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

 

 

In relazione al richiamato piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, si segnala che, relativamente all’anno 2009, il parere parlamentare su tale documento è stato espresso dalle Commissioni difesa di Camera e Senato ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 537 del 1993 che prevedeva espressamente il citato passaggio parlamentare[2]. Viceversa, relativamente al successivo anno 2010, i richiamati pareri parlamentari non sono stati acquisiti e ciò in quanto, il codice dell’ordinamento militare (articolo 306, comma 2) nel frattempo entrato in vigore, nel recepire il contenuto del richiamato articolo 9 dell’articolo 537 del 1993, ometteva di subordinare l’acquisizione del piano al parere parlamentare che è stato, invece, successivamente ripristinato dal decreto legislativo n. 20 del 2012, correttivo del codice dell’ordinamento militare.

 

Inoltre, il citato Dlgs n.66, al comma 3 dell'articolo 306, prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat».

 


Regolamento n. 112 del 2010 per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare

Nel 2010, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 297, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio, relativo al Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

 

Sullo schema di regolamento che è stato inviato alle Camere il 22 ottobre 2009, si sono espresse le Commissioni difesa e bilancio della Camera e del Senato[3].

 

Tale regolamento, al fine di assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina:

 

Ø        i procedimenti e le funzioni amministrative relative all’attuazione del presente piano pluriennale;

Ø        la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti (Dlgs n. 163 del 2006) e la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato;

Ø        l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà di alloggi di servizio del Ministero della difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali.

Tale decreto ministeriale prevede altresì che gli alloggi di servizio, di cui al citato programma infrastrutturale siano assegnati al personale militare in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Vengono contemplate tre categorie  di alloggi di servizio.

La prima categoria, la quale attiene agli alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio e che è già contemplata dal vigente regolamento di gestione degli alloggi di servizio adottato con decreto ministeriale n.88 del 2004, include i seguenti alloggi:

 

Ø        ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);

Ø        ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);

Ø        ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico.

 

La seconda categoria, concernente gli alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile ricomprende i seguenti alloggi:

 

Ø        AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);

Ø        APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);

Ø        SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);

Ø        ASC (alloggi collettivi di servizio).

 

La terza categoria, che è finalizzata a rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal vigente regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, riguarda gli alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante il riscatto.

I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi della prima e seconda categoria si prevede siano determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base deiprezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.

 

Il regolamento reca, inoltre, norme sulla realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale per gli alloggi di servizio delle Forze armate, disciplinando:

Ø      gli alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione di esigenze di mobilità e abitative;

Ø      la realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto.

 

Vengono altresì stabilite le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate ai sensi della citata legge n. 244 del 2007, ponendo norme sull’individuazione degli alloggi da alienare, sui criteri di vendita e sulla vendita con il sistema d'asta.

 


Decreto del Ministro della Difesa del 16 marzo 2011[4], concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti sine titulo

Con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione nel canone degli alloggi di servizio militari occupata da utenti senza titolo ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto, il canone mensile di locazione è determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo.

Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» si definisce «reddito di riferimento» quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone. Il «reddito di riferimento» è:

a)  ridotto:

1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico;

2) di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) aumentato per ogni mensilità intera di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla conduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre 2010, con le seguenti modalità:

1)  euro 100 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 40.000 ed euro 55.000;

2)  euro 150 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 55.001 ed euro 75.000;

3)  euro 200 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 75.001 ed euro 90.000;

4)  euro 300 se il reddito di riferimento è superiore ad euro 90.001.

 

Il «coefficiente correttivo» per i richiamati «redditi di riferimento», come in precedenza calcolati, è determinato in misura pari a:

a)  0,30 per i redditi fino a euro 19.000;

b)  0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000;

c)  0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200;

d)  0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000;

e)  0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000;

f)  0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000;

g)  0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000;

h)  1,00 per i redditi oltre euro 130.000.

 

Ai sensi del comma 5 del decreto in esame sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone, di cui al comma 4, gli utenti senza titolo che, al 31 dicembre 2010, rientrano nelle categorie cosiddette protette, individuate dal D.M. 23 giugno 2010.

L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi occupati senza titolo è calcolato nella misura intera della variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

In data 21 settembre 2011, il Governo, rispondendo in Aula ad un’interrogazione[5] a risposta immediata, ha precisato che “il Ministero della Difesa, in sede di predisposizione del decreto ministeriale per la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo (D.M. 16 marzo 2011), in attuazione della disciplina primaria che dispone la rideterminazione del canone per tutto il personale non avente titolo sulla base del prezzo di mercato, del reddito e della durata dell’occupazione, ha prestato particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale citato. In tale quadro, è stata data piena attuazione alla mozione n. 1-00559[6], approvata pressoché unanimemente dall’Assemblea della Camera, nella seduta n. 431 dell’8 febbraio 2011, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l’anno 2010, incrementato di euro 1259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette, individuate dal D.M. 23 giugno 2010.

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento del canone rideterminato, il Ministero osserva che la misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, citata nell’atto, è prevista dall’articolo 295 del Codice dell’ordinamento militare, ed attiene esclusivamente ai canoni applicati agli utenti cosiddetti “in titolo”, concessionari di alloggio di servizio in esecuzione di idonea concessione; fattispecie quest’ultima evidentemente diversa dalla previsione dell’aggiornamento annuale del canone rideterminato nella percentuale del 100%, che riguarda invece gli alloggi occupati dai “senza titolo”, di cui all’articolo 2, comma 6, del D.M. 16 marzo 2011. La misura di tale adeguamento, peraltro, risulta coerente con quanto previsto dalla norma primaria, a cui il decreto in parola dà attuazione”.


Contenuto

Il presente schema di Decreto ministeriale, composto da due articoli e da tre allegati, nonché corredato di una relazione illustrativa, definisce il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011, in applicazione dell’articolo 306, comma 2 del Dlgs n.66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare).

Il decreto riporta, nell’allegato 1, il numero complessivo degli alloggi ed il loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata relativo al patrimonio alloggiativo in dotazione negli anni 2010 e 2011; mentre nell’allegato 2 è indicato il numero degli alloggi, distinti per Forza armata e per tipologia, non più ritenuti utili e non funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell’articolo 306, comma 3 del Dlgs n.66 del 2010.

Da ultimo, nell’allegato 3 è riportata una tabella di raffronto tra i piani annuali relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che il patrimonio abitativo della Difesa di cui all’articolo 279, comma 1 lettera a), b) e c) del Codice dell’ordinamento militare in dotazione al primo gennaio 2011 e al primo gennaio 2012 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente dal ministero della Difesa, specificando che il tipo e l’entità di tali alloggi figurano nell’allegato 1 del decreto.

In particolare, in base all’allegato, tale patrimonio è composto di 17.5575 unità abitative al 1° gennaio 2011 e 17.514 unità abitative al 1° gennaio 2012.

La ripartizione tra le tre forze armate per l’anno 2010 è la seguente: esercito 10.336 (25 ASIR, 1.944 ASI, 8.179 AST e 188 ASGC), marina 2.709 alloggi (13 ASIR, 1.893 ASI, 474 AST 329 ASGC) ed aereonautica 4.530 alloggi (9 ASIR, 3.708 ASI, 812 AST e 1 ASGC).

La ripartizione tra le tre forze armate per l’anno 2011 è la seguente: esercito 10.283 alloggi (24 ASIR, 2.254 ASI, 7.820 AST e 185 ASGC), marina 2.709 alloggi (13 ASIR, 1.893 ASI, 474 AST e 329 ASGC) ed aereonautica 4. 522 alloggi (9 ASIR, 3.720 ASI, 792 AST, 1 ASGC).

Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa che nell’allegato 2 del decreto in esame sono indicati gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione.

In base all’allegato, questi risultano essere nel complesso 3.819, relativamente all’anno 2010 e 3.811 per l’anno 2011.

Al riguardo, si osserva che il comma 3 dell’articolo 306 del Codice dell’ordinamento militare fissa il numero degli alloggi da alienare, ai fini della realizzazione del programma pluriennale, in almeno 3000 alloggi.

In particolare, relativamente all’anno 2010, 865 alloggi sono alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), 2912 sono alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e 42 sono alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC); la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: esercito 2.586 alloggi, marina 539 alloggi ed aereonautica 694.

Per quanto riguarda il 2011, 855 alloggi sono alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), 2914 sono alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e 42 sono alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC); la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: esercito 2.586 alloggi, marina 539 alloggi ed aereonautica 686 alloggi.

Il comma 1 del successivo articolo 2 dispone che gli attuali utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, anche ove si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate, né divorziate, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale, e sempre che il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superi la somma:

per l’anno 2011:

Ødi 40.810,22 €, incrementata di 1.279,74 € per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell’indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011;

per l’anno 2012;

Ødi 41.912,10 €, incrementata di 1.314,30 per  ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell’indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011;

Si dispone, altresì, l’obbligo per l’utente dell’alloggio di dichiarare, a norma del DPR n. 445 del 2000, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e contestualmente di asserire che il medesimo nucleo non sia proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Il successivo comma 2 precisa che possonoinoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi), gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap.

Si dispone, altresì, che si considerano aventi titolo alla concessione dell’alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell’alloggio, ai sensi del Decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 3).

Inoltre, per quanto concerne gli utenti degli alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, si applicano le diposizioni di tale articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 4).

Da ultimo, nell’allegato 3 è riportata una tabella di raffronto tra i piani annuali relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Al riguardo, si osserva che gli alloggi di servizio non più ritenuti utili sono stati, relativamente all’anno 2008:

Ø      2.335, per l’esercito;

Ø      400 per la marina;

Ø      388 per l’ aereonautica.

Relativamente al 2009:

Ø      10 per la marina;

298 per l’ aereonautica.

 


Atti del Governo

 


 

 



[1]    Decreto legislativo n. 20 del 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012.

[2]    Su tale atto del Governo (n. 210) la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 19 maggio 2010, ha espresso un parere favorevole con le seguenti condizioni :” sia riportato nell'allegato 1 dello schema di decreto in oggetto l'ammontare complessivo degli alloggi di servizio, ivi compresi gli alloggi di cui è stata programmata l'alienazione, ma che non sono stati ancora dismessi; sia conseguentemente indicato nell'allegato 2 l'ammontare complessivo degli alloggi di servizio di cui è stata programmata l'alienazione, ma che non sono stati ancora dismessi, ivi compresi quelli individuati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008”.

 

[3]    Su tale atto del Governo (n. 138) la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 27 gennaio 2010, ha espresso un parere favorevole con le seguenti condizioni :” A) sia riconosciuto il diritto di prelazione al personale militare e civile del Ministero della difesa in coerenza con le disposizioni di cui al comma 628, lettera b), dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008; B) sia previsto che l'applicazione delle riduzioni di prezzo al personale militare e civile non possa comunque condurre alla determinazione di un prezzo di vendita inferiore a quello offerto in prelazione al conduttore al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, fermo restando che, qualora, in seguito ad asta deserta, vi fosse l'esigenza di fissare un nuovo prezzo base più basso di quello offerto al conduttore, si procederà alla formulazione di una nuova offerta al conduttore stesso; C) al fine di assicurare la permanenza negli alloggi dei conduttori ultrasessantacinquenni che non abbiano superato la soglia di reddito fissata annualmente con decreto ministeriale e che non siano nelle condizioni di poterne acquistare la proprietà, sia previsto il vincolo per gli acquirenti degli alloggi a stipulare contratti di locazione con i citati conduttori per tutta la durata della vita di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 1607 del codice civile, con la condizione che permangano nel tempo in capo ai conduttori stessi i requisiti di reddito familiare fissati annualmente con decreto del Ministro della difesa, ovvero sia previsto il trasferimento dell'usufrutto ai conduttori medesimi con una rateizzazione del relativo corrispettivo che risulti compatibile con le loro condizioni reddituali; D) siano riconosciute ai conduttori di alloggi di pregio riduzioni del prezzo di vendita modulate in funzione del reddito familiare e modalità di esercizio del diritto di prelazione identiche a quelle previste per gli altri conduttori di alloggi ai sensi della precedente lettera B);  E) sia previsto che la decadenza dal titolo concessorio possa determinarsi soltanto successivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini dianzi evidenziati alle precedenti lettere B) e D), fermo restando quanto previsto alla lettera C);  F) all'articolo 5, comma 4, che disciplina i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante concessione di lavori pubblici, sia richiamata la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, anziché la precedente lettera a);G) all'articolo 12, comma 6, laddove si richiama l'atto compromissorio stipulato con l'assegnatario dell'alloggio a riscatto, si faccia riferimento al comma 5 del medesimo articolo, anziché al comma 4; H) all'articolo 12, comma 8, laddove si richiama l'ipotesi di recesso dal vincolo da parte dell'assegnatario dell'alloggio a riscatto, si faccia riferimento al comma 7, anziché al comma 6.

 

[4]  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2011.

[5]    Interrogazione n. 3-01833 (On.Bosi) riguardante le problematiche concernenti la determinazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.

[6]    La mozione impegnava il governo “ad assumere iniziative normative perché le eventuali maggiorazioni di canone previste dalla legge non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del ministro della Difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi". Si segnala, inoltre, che nel corso della seduta dell’Aula del Senato del 28 settembre 2011 sono state illustrate le mozioni 1 – 00463 Sen. Germontani ed altri; 1 – 00467 Sen. Scanu ed altri; 1 – 00471 Sen. Ramponi ed altri; 1 - 00472 Sen. Caforio ed altri, vertenti sulla materia in esame.