Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico Atto del Governo n. 272 (art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 243 | ||
Data: | 21/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Altri riferimenti: |
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21 ottobre 2010 |
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n. 243/0 |
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Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico Atto del Governo n. 272
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Numero Atto del Governo |
272 |
Titolo |
Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico |
Ministro competente |
Difesa |
Norma di riferimento |
art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436 |
Date: |
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presentazione |
30 settembre 2010 |
assegnazione |
7 ottobre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
6 novembre 2010 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”).
Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.
Sui programmi d’arma e
sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura
In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 436/88 (ora abrogato e riprodotto nell’art. 536 del Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66/2010) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.
In proposito, il
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n.
436 del
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988 (ora art. 548 del Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66/ 2010), in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato[1].
Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.
Il programma in esame è finalizzato all'acquisizione di 271 mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico.
Per quanto riguarda la finalità operativa, il programma in esame si propone di elevare le capacità operative delle unità terrestri attualmente impiegate nei diversi Teatri operativi, dotandole di materiali idonei a soddisfare le esigenze operative tipiche sia degli scenari WAR che CRO (Crisis Response Operations[2]), in operazioni difensive, offensive, convenzionali e/o speciali.
A tal fine, per rendere più autonome le unità in termini di manovra e per colmare il gap capacitivo in relazione al conseguimento della capacità di supporto di fuoco a tiro curvo alle medie distanze anche in attuazione del progetto "Fanteria Futura", si è ritenuto necessario proporre l’acquisizione di un mortaio da 81 mm di nuova generazione.
La scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame precisa altresì in dettaglio le caratteristiche del sistema, il quale, come accennato, è costituito da:
Ø un mortaio medio da 81 millimetri di nuova generazione, caratterizzato da un ottimo grado di affidabilità, di leggerezza, di facile impiego,in ambiente diurno e notturno e di elevata mobilità, idoneo a soddisfare le esigenze di fuoco attraverso un rapido schieramento ed un’elevata precisione del colpo singolo;
Ø un munizionamento del mortaio, il quale dovrà essere in grado di neutralizzare i veicoli corazzati leggeri, illuminare il campo di battaglia e proteggere e/o nascondere il movimento di unità;
Ø un calcolatore balistico per l'automazione della procedura di calcolo dei dati di tiro del mortaio e supporto logistico, incluso un sistema informatico (Hardware e Software), il quale dovrà essere in grado di gestire il tiro di almeno 4 armi, nonché la possibilità di connettersi con apparati radio (in servizio o di futura acquisizione) per la trasmissione di informazioni e dati di tiro. Nella nota illustrativa viene fatto altresì presente che tale congegno rappresenta, di fatto, un valore aggiunto per il sistema d'arma ed un elemento di assoluta novità. Inoltre, sulla scia di quanto già è avvenuto per l'artiglieria terrestre, tale calcolatore balistico consentirà di automatizzare le modalità di condotta del fuoco della fanteria conseguendo una maggiore rapidità di intervento e precisione nel calcolo dei dati di tiro, nonché permetterà di completare la digitalizzazione del ciclo di intervento a fuoco che coinvolge i sensori, i decisori e gli attuatori.
La nota illustrativa che non riporta alcun riferimento all'interoperabilità ed alla standardizzazione della presente acquisizione, segnala, in relazione agli aspetti logistici, che l’industria debba fornire oltre alla garanzia biennale l'assistenza tecnica per mantenere l'efficienza operativa del materiale per tre anni, unitamente all’impegno da parte della stessa industria di assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di almeno quindici anni dalla data di consegna dei materiali. Inoltre, per quanto concerne gli aspetti addestrativi, la medesima nota prevede che contestualmente alla conclusione dei contratti di acquisizione con l'industria si debba realizzare una preventiva attività di formazione iniziale per tutto il personale istruttore e manutentore.
La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è di 3 anni a partire dal 2010.
Il costo del programma è stimato complessivamente in 22,3 milioni di euro e dovrebbe essere finanziato, come riferisce la scheda illustrativa, attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa.
Si segnala che
Il programma non prevede una cooperazione internazionale.
Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, si segnalano quelli meccanico-chimico ed informatico.
Al riguardo, si segnala che il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 evidenzia la necessità di approfondire maggiormente “i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere”. In proposito il documento ricorda anche, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese per armamenti definite da Eurostat[3], che “attualmente non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell’economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzare l’impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario”. La soluzione prospettata dal documento è quella di prevedere, “sfruttando una possibilità contemplata dalla decisione Eurostat del 2006[4], un’articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari”. Infine, il documento sottolinea l’opportunità “che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale”, precisino “se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[5]”. Al riguardo, si osserva che la nota illustrativa al programma in esame non fornisce informazioni in ordine al riparto annuale dell’onere. Inoltre, non vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali si procederà all’individuazione dei soggetti realizzatori del programma (ed in particolare se si intenda avvalersi su questi aspetti della deroga prevista dal Trattato sul funzionamento della UE sopra richiamata) né sull’eventuale articolazione della realizzazione del programma in diversi moduli di consegna.
Servizio Studi – Dipartimento Difesa |
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File: DI0275_0.doc
[1] Si veda da ultimo l’allegato n. 21 allo stato di previsione del Ministero della difesa dell’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779-tab. 11)
[2] CRO - Crisis Response Operation, ossia “Operazioni in risposta alle crisi”. Mentre l’ambito WAR è caratterizzato da attività convenzionali.
[3] Come ricorda
lo stesso documento, negli scorsi anni, Eurostat ha constatato diversità di
trattamento contabile tra i diversi Paesi europei per le spese per beni per uso
militare oggetto di contratto pluriennale. Tali beni sono classificati, ai
sensi del SEC95, come consumi intermedi. Conseguentemente il criterio di contabilizzazione
nazionale che era ritenuto in passato maggiormente vicino al criterio di
competenza economica utilizzato dall’Unione europea (in base al quale le
operazioni sono registrate nel momento in cui si produce l’effetto economico
degli operatori), era quello della competenza giuridica; ovvero la spesa per il
contratto pluriennale veniva imputata, in Italia , nel momento in cui sorgeva
l’impegno giuridico, con evidenti squilibri nell’imputazione dell’onere alle
diverse annualità e difformità con quanto avveniva in altri Stati. Per porre
rimedio a tale situazione, la decisione di Eurostat del 9 marzo
[4] Cfr. supra nota 3
[5] L’art. 296
del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea) esclude dalle disposizioni del mercato
interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In proposito