Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico Atto del Governo n. 270 (art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 239 | ||
Data: | 20/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Altri riferimenti: |
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20 ottobre 2010 |
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n. 239/0 |
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Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di un’unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico Atto del Governo n. 270 Elementi per l’istruttoria normativa |
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Numero Atto del Governo |
270 |
Titolo |
Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico |
Ministro competente |
Difesa |
Norma di riferimento |
art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436 |
Date: |
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presentazione |
30 settembre 2010 |
assegnazione |
7 ottobre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
6 novembre 2010 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”).
Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.
Sui programmi d’arma e
sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura
In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 436/88 (ora abrogato e riprodotto nell’art. 536 del Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66/2010) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.
In proposito, il
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n.
436 del
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988 (ora art. 548 del Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66/ 2010), in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato[1].
Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.
Il programma
Il programma in esame è finalizzato all'acquisizione di un’unità navale di supporto subacqueo polivalente, con compiti di ricerca e soccorso e di appoggio incursori per la sostituzione della nave Anteo[2], giunta alla fine della sua vita operativa.
Per quanto riguarda le finalità operative del programma, l’unità navale deve assicurare:
Ø il supporto per le operazioni del Gruppo Operativo Subacqueo (GOS) della Marina, comprese le attività di ricerca e soccorso a sommergibili sinistrati;
Ø il supporto per l’attività operativa e l’addestramento,a connotazione subacqueo-anfibia, del Gruppo Operativo Incursori (GOI) della Marina militare;
Ø la capacità di imbarco di un Comando Forze speciali.
Come indicato dalla nota illustrativa che accompagna il programma, la nuova unità navale deve possedere caratteristiche che la rendano idonea a soddisfare una serie di requisiti relativi alle suddette finalità.
Per quanto riguarda i compiti di ricerca e soccorso la nave deve assicurare le seguenti capacità:
ü svolgimento, fino a
ü imbarco di minisottomarini di soccorso internazionali, compatibili con i sistemi NATO e USA;
ü ispezione subacquea e messa in sicurezza a quote profonde, di siti di importanza strategica (piattaforme petrolifere, oleodotti, condutture marine);
ü ricerca, rimozione e distruzione di ordigni esplosivi, fino alla profondità raggiungibile dai mezzi imbarcati
ü
ricerca e ispezione di manufatti e relitti fino a
Per quanto concerne invece i compiti di supporto agli incursori, le potenzialità della nave riguardano:
ü la dotazione o l’imbarco di sistemi idonei a svolgere attività operative e addestrative di Forze speciali della Marina militare;
ü il trasporto e la proiezione sul mare e dal mare di uomini, militari e mezzi;
ü la capacità di imbarcare un Comando Forze Speciali proiettabile, in contesto nazionale ed internazionale;
ü condotta di ricerche e sperimentazioni relative allo sviluppo di nuovi armamenti o equipaggiamenti;
ü trasporto di materiali e attrezzature speciali.
Come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, le caratteristiche tecniche richieste alla nuova unità prevedono:
Ø un impianto
propulsivo che consenta una velocità
massima continuativa di 16 nodi, un’autonomia di
Ø un impianto di immersione con attrezzature che
raggiungano la profondità di
Ø sistema sonar con capacità di scoperta fino a una
profondità di
Ø sistemi di telecomunicazioni e di comando e controllo in grado di consentire all’eventuale Comando Forze Speciali imbarcato o al Comando di bordo di operare sia in contesto nazionale che internazionale, nonché per la gestione in tempo reale delle attività della nave e delle operazioni subacquee;
ü un equipaggiamento di sistemi d’arma idoneo a contrastare minacce provenienti da ogni direzione.
La configurazione dell’unità navale e degli strumenti di dotazione dovrà garantire infine la piena interoperabilità con tutti gli assetti delle Marine militari NATO che stanno rinnovando le unità di analoga tipologia.
La scheda dello Stato maggiore della difesa indica, per il programma in esame, una durata prevista di sette anni, con inizio nel 2010 e termine nel 2017, ma la nota illustrativa allegata precisa invece che la costruzione dell’unità navale dovrebbe essere avviata nel 2011 e dovrebbe terminare nel 2015, per consentire la sostituzione della nave Anteo, che giungerebbe in quell’anno alla conclusione della sua vita operativa.
Il costo del programma è stimato complessivamente in circa 125 milioni di euro e dovrebbe essere finanziato, come riferisce la scheda illustrativa, attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa.
Si segnala che le
Note aggiuntive allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2010
e per il 2011 citano, tra le spese di investimento future, il programma
ARS/NAI.
Il programma, che non prevede forme di cooperazione internazionale, interesserà l’industria cantieristica ed il settore specialistico relativo al design ed allo sviluppo dei mezzi di soccorso sottomarino. La nota illustrativa precisa che, per contenere gli oneri progettuali, si preferirà scegliere la piattaforma tra quelle commercialmente già disponibili, per le quali è stato già definito il progetto ed è stata avviata la linea di produzione.
Conclusivamente, si segnala che il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 evidenzia la necessità di approfondire maggiormente “i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere”. In proposito il documento ricorda anche, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese per armamenti definite da Eurostat[3], che “attualmente non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell’economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzare l’impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario”. La soluzione prospettata dal documento è quella di prevedere, “sfruttando una possibilità contemplata dalla decisione Eurostat del 2006[4], un’articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari”. Infine, il documento sottolinea l’opportunità “che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale”, precisino se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[5]”.
Al riguardo, si osserva che la nota illustrativa al programma in esame non fornisce informazioni né in ordine al riparto annuale dell’onere né in ordine al costo delle singole componenti del programma. Inoltre, non vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali si procederà all’individuazione dei soggetti realizzatori del programma (ed in particolare se si intenda avvalersi su questi aspetti della deroga prevista dal Trattato sul funzionamento della UE sopra richiamata) né sull’eventuale articolazione della realizzazione del programma in diversi moduli di consegna.
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File: DI0273_0.doc
[1] Si veda da ultimo l’allegato n. 21 allo stato di previsione del Ministero della difesa dell’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779-tab. 11)
[2] La nave Anteo, operativa dal 1980, è
equipaggiata per svolgere operazioni di soccorso e salvataggio a favore di
personale di navi danneggiate ed in particolare di sommergibili sinistrati sul
fondo. L'unità è predisposta per il concorso alle operazioni antincendio, la
localizzazione di scafi ed oggetti immersi, l'appoggio alle operazioni
subacquee. Per l'assolvimento dei compiti prettamente subacquei
[3] Come ricorda lo
stesso documento, negli scorsi anni, Eurostat ha constatato diversità di
trattamento contabile tra i diversi Paesi europei per le spese per beni per uso
militare oggetto di contratto pluriennale. Tali beni sono classificati, ai
sensi del SEC95, come consumi intermedi. Conseguentemente il criterio di
contabilizzazione nazionale che era ritenuto in passato maggiormente vicino al
criterio di competenza economica utilizzato dall’Unione europea (in base al
quale le operazioni sono registrate nel momento in cui si produce l’effetto
economico degli operatori), era quello della competenza giuridica; ovvero la
spesa per il contratto pluriennale veniva imputata, in Italia , nel momento in
cui sorgeva l’impegno giuridico, con evidenti squilibri nell’imputazione
dell’onere alle diverse annualità e difformità con quanto avveniva in altri
Stati. Per porre rimedio a tale situazione, la decisione di Eurostat del 9
marzo
[4] Cfr. supra nota 3
[5] L’art. 296
del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea) esclude dalle disposizioni del mercato
interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In proposito