Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare Schema di Decreto n. 255 (art. 2, co. da 8-bis a 8-sexies DL 30 dicembre 2009, n. 194) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 255/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 228
Data: 04/10/2010
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   FORZE ARMATE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 194 DEL 30-DIC-09     

 

4 ottobre 2010

 

n. 228/0

 

 

Modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare

Schema di Decreto n. 255
(art. 2, co. da 8-bis a 8-sexiesDL 30 dicembre 2009, n. 194)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

255

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Ministro competente

Difesa

Norma di riferimento

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

15 settembre 2010

assegnazione

21 settembre 2010

termine per l’espressione del parere

6 ottobre 2010

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

IV (Difesa) ai sensi dell’art. 96-ter, comma 4 del Regolamento

V (Bilancio) ai sensi dell’art. 96-ter, comma 2 del Regolamento

 

 

 


Presupposti normativi

Il presente schema di decreto è adottato in attuazione dell’art. 2, co. da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge n. 194/2009. Tali disposizioni prevedono in particolare un riassetto dell’organizzazione dei singoli ministeri che consentano di apportare entro il 30 giugno 2010 una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento di quelli già conseguiti in applicazione dell’art. 74 del Decreto-legge n. 112/2008.

 

Tale processo di riassetto si configura infatti come ulteriore rispetto a quello già operato con il citato articolo 74 del Decreto-legge n. 112/2008. Tale ultima disposizione impegnava i singoli ministeri, tra le altre cose, a una riduzionedegli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e 15 per cento di quelli esistenti. Per l’applicazione di tale disposizione al Ministero della Difesa si veda il DPR n. 145/2009.

Per quel che concerne nello specifico il Ministero della Difesa, inoltre, il successivo comma 8-quinquies inserisce tra le categorie di personale alle quali non si applica la riduzione sopra descritta il personale delle Forze armate. In coerenza con tale disposizione, lo schema di decreto prende in esame unicamente il personale civile e amministrativo del Ministero della Difesa[1].

Contenuto

Lo schema di D.P.R. in esame, sulla base del presupposto normativo sopra illustrato, provvede a razionalizzare ed ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi del funzionamento del Ministero della difesa. Il D.P.R. modifica talune disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (la cui entrata in vigore è prevista per il 9 ottobre 2010).

Con riferimento alla circostanza che il provvedimento apporti modifiche ad un testo normativo non ancora entrato in vigore, la relazione illustrativa precisa che evidenti ragioni di successione delle leggi nel tempo hanno indotto ad adottare tale tecnica di novellazione. Infatti, ove si fossero apportate modifiche alle norme al momento vigenti, queste modifiche sarebbero state comunque superate al momento dell’entrata in vigore del testo unico regolamentare.

Le principali modifiche rispetto all’attuale ordinamento riguardano:

ü       il trasferimento a tre nuove direzioni del Segretariato generale, delle funzioni attualmente svolte dalle tre Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aeronautici, che vengono soppresse (alle dipendenze del Segretariato generale della difesa vengono posti anche gli uffici tecnici territoriali attualmente dipendenti dalle tre direzioni soppresse); inoltre nell’ambito del Segretariato le competenze in materia di informatica vengono trasferite dal V reparto all’istituenda direzione informatica;

In tal senso intervengono l’art. 1 co. 1 lettere c) e f).

 

ü       la riduzione dei membri ordinari con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, attraverso l’esclusione, come riferito dalla relazione, dei 5 ufficiali superiori delle diverse Forze armate, attualmente previsti con funzioni di relatori per gli affari militari e tecnici;

In tal senso interviene l’art. 1 co. 1 lettera a).

 

ü       la soppressione della Direzione generale della sanità militare (con relativi 10 uffici dirigenziali non generali); i compiti della soppressa direzione sono attribuiti:

In tal senso intervengono l’art. 1 co. 1 lettere b), f) e m).

 

Lo schema di D.P.R., nel ridisegnare la struttura delle Direzioni generali del Ministero, sopprime le attuali Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali e degli armamenti aeronautici (con i relativi 66 uffici dirigenziali non generali e gli 8 uffici tecnici territoriali), concentrando, come specificato dalla relazione illustrativa, tutta l’attività di procurement, presso la Segreteria generale. Le strutture di livello dirigenziale che compongono il Segretariato passano infatti da cinque a nove, pertanto il Segretariato sarà costituito dai seguenti Reparti:

§    I Reparto - Personale;

§    II Reparto - Coordinamento amministrativo;

§    III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali;

§    IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento;

§    V Reparto - Innovazione tecnologica;

e dalle seguenti Direzioni

§   Direzione informatica;

§   Direzione armamenti terrestri (TERRARM);

§   Direzione armamenti navali (NAVARM);

§   Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO);

in luogo dell’attuale ripartizione in:

§   I Reparto – Personale;

§   II Reparto – Coordinamento amministrativo e controllo della spesa;

§   III Reparto – Politica degli armamenti;

§   IV Reparto – Programmi di armamento

§   V Reparto – Informatica; statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali.

Si procede inoltre (art. 1, comma 1, lett. c) alla separazione dell’Ufficio generale del Segretario generale in due distinte strutture, di livello dirigenziale, la prima delle quali mantiene la denominazione e le precedenti competenze escluse quelle in materia di bilancio e programmazione relativa al Segretariato, che vengono assegnate ad un secondo ufficio; è inoltre istituita la possibilità di attribuire la reggenza dell’Ufficio generale del Segretario generale anche a un dirigente civile di seconda fascia;

Nell’ambito del Segretariato generale gli uffici di livello dirigenziale non generale passano da 47 a 111, dei quali 8 relativi ad uffici tecnici territoriali dipendenti dalle istituende Direzioni e dall’Ufficio generale del Segretario generale (art. 1, comma 1, lett. c). Il provvedimento prevede altresì:

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nell’Ufficio centrale del Bilancio e degli affari finanziari (art. 1 co. 1 lettera d);

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nell’Ufficio centrale per le ispezioni amministrative (art. 1 co. 1 lettera e);

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nella direzione generale per il personale militare (art. 1 co. 1 lettera g);

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nella direzione generale per il personale civile (art. 1 co. 1 lettera h)

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nella direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento dei volontari congedati (art. 1 co. 1 lettera i)

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nella direzione generale dei lavori e del demanio, che è altresì privata della competenza relativa alla predisposizione e implementazione delle reti informatiche, attribuita alla prima direzione tecnica del Segretariato Generale (art. 1 co. 1 lettera l)

ü             La riduzione di una posizione dirigenziale non generale nella direzione generale di commissariato e di servizi generali, alla quale sono altresì attribuite le competenze tecnico-contrattuali e gestionali in tema di materiali sanitari e farmaceutici attualmente di pertinenza della direzione generale della Sanità militare (art. 1 co.1 lettera m,  al riguardo cfr. supra)

La relazione illustrativa dello schema di D.P.R. in esame indica complessivamente in 32 il numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale (16 militari e 16 civili) soppresse dal provvedimento. Le suddette posizioni passano pertanto dalle attuali 318 a 286.

Conseguentemente alle  modificazioni apportate, infine, le lettere v) e z) del comma 1, dell’articolo 1, provvede infine a:

 

ü       a ridurre da 175 a 159 unità la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1–dirigenti; nonché, da 37.242 a 33.402 unità la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa;

ü       a ridurre da 164 a 148 unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della difesa.

ü       a ridurre da 5.276 a 5.266 unità per la l’area 3^ della dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa,

ü       a ridurre da 31.805 a 27.975 unità per la l’area 2^ della medesima dotazione organica.

La relazione illustrativa allo schema di decreto riassume gli interventi operati sull’organigramma del Ministero della Difesa nella tabella che si riproduce di seguito:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

TABELLA

SITUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE

SITUAZIONE ATTUALE

All’esito dell’applicazione dell’art. 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008

TAGLI

Imposti dall’art. 2, comma 8-bis. lettera a), del decreto legge n. 194 del 2009

SITUAZIONE NUOVA

All’esito dell’applicazione dell’art. 2, comma 8-bis. lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009

ENTI

NUMERO POSIZIONI

NUMERO POSIZIONI RIDOTTE

ENTI

NUMERO POSIZIONI

IN ENTI

IN UTT[2]

IN ENTI

IN UTT

IN ENTI

IN UTT

Segredifesa[3]

47

 

-10

 

Segredifesa[4]

103

8

Persomil[5]

27

 

-1

 

Persomil

26

 

Persociv[6]

21

 

-1

 

Persociv

20

 

Terrarm[7]

21

2

 

 

 

 

 

Navarm[8]

22

3

 

 

 

 

 

Armaereo[9]

23

3

 

 

 

 

 

Geniodife[10]

24

 

-1

 

Geniodife

23

0

Commiservizi[11]

14

3

-1

0

Commiservizi

13

3

Previmil[12]

19

 

-1

 

Previmil

18

0

Difesan[13]

10

 

-10

 

 

 

 

Bilandife[14]

11

 

-1

 

Bilandife

10

0

Ispedife[15]

18

 

-1

 

Ispedife

17

0

Superconsiglio

6

 

-5

 

Superconsiglio

1

 

Altri enti

44

 

 

 

Altri enti

44

0

 

307

11

-32

0

 

275

11

 

318

 

 

 

286

 

 

 

Di seguito si riportano quindi uno schema dell’attuale organizzazione del Ministero della difesa ed uno schema della medesima organizzazione quale risulterebbe dall’approvazione del provvedimento in esame.


Attuale organizzazione

 

(fonte: www.difesa.it[16])

 


Organizzazione ai sensi dello schema di decreto n. 255

 

 

 

 

 


 


Il riassetto organizzativo prefigurato dallo schema di decreto presenta alcuni profili meritevoli di approfondimento in ordine alla coerenza dello schema medesimo con la fonte primaria (art. 2 DL. 194/2009) sulla base della quale il provvedimento è stato adottato. Infatti il comma 8-bis del citato articolo 2 fa riferimento esclusivamente ad una riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale mentre lo schema di decreto prefigura un riassetto più complessivo che coinvolge anche le direzioni generali, disponendo in particolare la soppressione di quella relativa alla sanità militare, il trasferimento di tre direzioni in materia di politica degli armamenti alle dipendenze del Segretariato generale e l’istituzione di una Direzione informatica. Al riguardo si ricorda che l’organizzazione del Ministero della Difesa rientra tra le materie che sono disciplinate ai sensi dell’art. 17 co.  2 della L. n. 400/1988 e cioè con regolamenti nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia previste con legge. Nel caso specifico, occorre quindi valutare quali principi della legislazione vigente consentano le sostanziali modifiche prefigurate dallo schema di decreto. Sul punto il  Consiglio di Stato, nel suo parere sul provvedimento del 26 agosto 2010, individua tale norma generale regolatrice della materia nell’art. 8 della L. n. 25/1997. Tale disposizione infatti già prevede l’unificazione presso l’ufficio del Segretario generale della Difesa (che ha anche l’incarico di Direttore generale degli armamenti) delle attribuzioni e delle attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, in tal senso prefigurando una deroga alla configurazione generale nell’ordinamento della figura del Segretario generale che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 300/1999, ha compiti di coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero e non di diretta gestione delle stesse. Il Consiglio di Stato ricorda che anche il codice dell’ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010), all’articolo 43,  rimette al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) la definizione delle competenze e dell’ordinamento del Segretariato generale della difesa. In proposito, si segnala che, anche ove si intenda accedere a tale interpretazione, dovrebbe essere comunque oggetto di ulteriore approfondimento la soppressione della Direzione generale della sanità militare pure prevista dal presente provvedimento, che infatti non appare immediatamente riconducibile al ricordato principio dell’unificazione presso l’Ufficio del Segretariato generale della difesa delle attribuzioni e delle attività concernente la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di D.P.R., è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’Analisi dell’impatto della regolamentazione, dal parere del Consiglio di Stato e dal resoconto dell’incontro tra Ministero della difesa e organizzazioni sindacali.

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]   Tra le altre categorie escluse si ricordano il personale amministrativo operante negli Uffici giudiziari; il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente; le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; le strutture del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001.

[2]    Uffici tecnici territoriali

[3]    Il Segretario Generale della Difesa / DNA (Direzione nazionale degli armamenti.

[4]    La relazione illustrativa afferma che “le 74 posizioni dirigenziali non generali delle sopprimende Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aerei, comprese quelle riferite agli otto Uffici tecnici territoriali, passano, ridotte di 10, quindi nel numero di 64, NEGLI ORGANICI DIRIGENZIALI NON GENERALI DI SEGREDIFESA. Le 10 posizioni ridotte si ricavano tenuto conto della riorganizzazione interna da operarsi in seno ai Reparti e alle Direzioni del Segretario generale a cui sono ricondotte le attività tecniche e di procurement, secondo quanto disposto dal riformulato articolo 106 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 e in ragione della eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e delle strutture organizzative volte allo svolgimento delle medesime funzioni, attualmente individuabili nell’ambito delle direzioni generali tecniche”.

[5]    Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).

[6]    Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV).

[7]    Direzione Generale degli Armamenti Terrestri (TERRARM).

[8]    Direzione Generale degli Armamenti Navali (NAVARM).

[9]    Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (ARMAEREO).

[10]   Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE).

[11]   Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (COMMISERVIZI).

[12]   Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL).

[13]   Direzione Generale della Sanità Militare (DIFESAN).

[14]   Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE).

[15]   Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

[16]   Rispetto allo schema presente sul sito del Ministero della difesa ed aggiornato al 2008, nello schema sopra riportato sono state espunte la Direzione generale Commissariato e dei Servizi generali e il V reparto Ricerca tecnologica, soppressi nell’ambito della riorganizzazione del Ministero operata con il D.P.R. n. 145 del 2009.