Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 Schema di Decreto n. 210 (art. 9, co. 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 210/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 191
Data: 17/05/2010
Descrittori:
ALLOGGI DI SERVIZIO     
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 537 DEL 24-DIC-93     

 

17 maggio 2010

 

n. 191/0

 

 

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo
della Difesa per l’anno 2009

Schema di Decreto n. 210
(art. 9, co. 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

210

Titolo

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2009

Ministro competente

Difesa

Norma di riferimento

Articolo 9, co.7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

29 aprile 2010

assegnazione

29 aprile 2010

termine per l’espressione del parere

19 maggio 2010

Commissione competente

IV (Difesa)

Rilievi di altre Commissioni

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Presupposti normativi

Il presente schema di Decreto ministeriale, composto da due articoli e da due allegati, nonché corredato di una relazione illustrativa, definisce il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993. Il decreto riporta, nell’allegato 1, il numero complessivo degli alloggi ed il loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata relativo al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2010;mentre nell’allegato 2 è indicato il numero degli alloggi, distinti per Forza armata e per tipologia, non più ritenuti utili e non funzionali alle esigenze istituzionali,in conformità altresì ai sensi dell’articolo 2, commi 627 e 628 della legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

L’articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 ha quindi stabilito che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti di Camera e Senato stabilisce, con decreto annuale, l’entità, l’utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano deve indicare anche i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, anche se si tratta di personale in quiescenza ovvero di vedove non legalmente separate né divorziate possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

I commi 627 e 628 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 prevedono invece che, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per le forze armate (comma 627); ai fini della realizzazione del programma il Ministero procede all’individuazione di tre categorie di alloggi (alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile; alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto) e provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila. La disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate era rinviata dal successivo comma 629 ad un regolamento da adottare entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (e quindi entro il 31 agosto 2008). Sullo schema di regolamento, che è stato inviato alle Camere il 22 ottobre 2009, si sono espresse le Commissioni difesa e bilancio della Camera e del Senato.

Durante l’esame del presente schema di decreto presso la Commissione difesa del Senato, è stato rilevato che la Corte dei Conti non ha ancora registrato il regolamento per l’attuazione del programma pluriennale, trasmettendo al Governo alcuni rilievi (Cfr. sedute della 4ª Commissione difesa del 5, 11 e 12 maggio 2010). La Commissione difesa del Senato ha comunque concluso l’esame del provvedimento nella seduta del 12 maggio 2010, approvando un parere favorevole con due osservazioni.

Le disposizioni sopra richiamate si inseriscono nel contesto di una più ampia normativa in materia di alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare, la disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella Legge 18 agosto 1978, n. 497, "Autorizzazionedi spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni", che ha previsto la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della Difesa.

Successivamente, il Decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 “Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate” ha introdotto una classificazione degli alloggi di servizio, ripartiti in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999.

Tali categorie di alloggi sono le seguenti:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR);

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

Si segnala che nel Codice dell’Ordinamento militare (pubblicato sulla G.U. dell’8 maggio 2010) e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari (in attesa di pubblicazione) sono confluite le disposizioni relative agli alloggi di servizio; rispettivamente,  l’articolo 279  del Codice e l’articolo 292 del Regolamento individuano le diverse categorie di alloggi.

Si ricorda inoltre che le disposizioni del regolamento n. 88/2004 risulteranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e del Testo Unico, stabilita per l’8 ottobre 2010.

Lo schema di decreto in esame nell’indicare, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 gli alloggi non più ritenuti utili nell’ambito del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo, definisce anche gli immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali alienabili nell’ambito del programma di cui al comma 627 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

 

Contenuto

Il comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che il patrimonio abitativo della Difesa di cui all’articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n.497, è attualmente composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente dal ministero della Difesa, specificando che il tipo e l’entità di tali alloggi figurano nell’allegato 1 del decreto.In particolare, in base all’allegato, tale patrimonio è composto di 15.316 immobili; di questi, 47 sono ASIR; 7.934 ASI, 6.845 AST e 490 ASGC;la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: esercito 7.959 (25 ASIR, 1770 ASI, 6002 AST e 162 ASGC), marina 2304 (13 ASIR, 1711 ASI, 253 AST, 327 ASGC)ed aereonautica 5053 (9 ASIR, 4453 ASI, 590 AST e un solo ASGC).

Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa che nell’allegato 2 del decreto in esame sono indicati gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione e non più funzionali alle esigenze istituzionali. In base all’allegato, questi risultano essere nel complesso 308 (la disposizione della legge n. 244 del 2007 fissa il numero degli alloggi da alienare, ai fini della realizzazione del programma pluriennale, in almeno 3000; si ricorda tuttavia che già lo schema di decreto relativo all’anno 2008 individuava 3131 edifici da alienare). In particolare di questi, 259 sono ASI, 49 ASTe nessun alloggio ASGC; la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: esercito (nessun alloggio), marina 10 (solo 10 ASI) ed aereonautica 298 (249 ASI, 49 AST e nessun ASGC).

Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che gli attuali utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, anche ove si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate, né divorziate, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale, e sempre che il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superi la somma di 40.167,54 €, incrementata di 1.259,59 € per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell’indice ISTAT per il 2009. Si dispone altresì l’obbligo per l’utente dell’alloggio di dichiarare, a norma del DPR n. 445 del 2000, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e contestualmente di asserire che il medesimo nucleo non sia proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Tale obbligo non era contenuto nel precedente schema di decreto ministeriale del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa riferito all’anno 2008 (atto n. 137). Tale previsione riproduce un’osservazione contenuta nel parere reso sull’atto n. 137 dalla 4a Commissione Difesa del Senato (cfr. resoconto seduta del 24 novembre 2010)

Il successivo comma 2 precisa che possonoinoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi), gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap.

Si dispone, altresì, che si considerano in titolo alla concessione dell’alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell’alloggio, ai sensi del Decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 3).

Infine, per quanto concerne gli utenti degli alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, si applicano le diposizioni di tale articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 4).

 

Relazioni allegate

Lo schema di Decreto ministeriale, è corredato della relazione illustrativa.