Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 - Schema di Decreto n. 137 - (art. 9, co. 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 137/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 124
Data: 09/11/2009
Descrittori:
ALLOGGI DI SERVIZIO   PERSONALE MILITARE
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 537 DEL 24-DIC-93     

 

9 novembre 2009

 

n. 124/0

 

 

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo
della Difesa per l’anno 2008

Schema di Decreto n. 137
(art. 9, co. 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

137

Titolo

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2008

Ministro competente

Difesa

Norma di riferimento

Articolo 9, co.7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

27 ottobre 2009

assegnazione

27 ottobre 2009

termine per l’espressione del parere

16 novembre 2009

Commissione competente

IV (Difesa)

Rilievi di altre Commissioni

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Presupposti normativi

Il presente schema di Decreto ministeriale, composto da due articoli e da due allegati, nonché corredato di una relazione illustrativa, definisce il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2008, in applicazione dell’articolo 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993. Il decreto riporta, nell’allegato 1, il numero complessivo degli alloggi ed il loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata relativo al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2009; mentre nell’allegato 2 è indicato il numero degli alloggi, distinti per Forza armata e per tipologia, non più ritenuti utili e non funzionali alle esigenze istituzionali, in conformità altresì ai sensi dell’articolo 2, commi 627 e 628 della legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

L’articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 ha quindi stabilito che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro della difesa, sentite le Commissioni difesa di Camera e Senato stabilisce, con decreto annuale, l’entità, l’utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano deve indicare anche i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, anche se si tratta di personale in quiescenza ovvero di vedove non legalmente separate né divorziate possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

I commi 627 e 628 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 prevedono invece che, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per le forze armate (comma 627); ai fini della realizzazione del programma il Ministero procede all’individuazione di tre categorie di alloggi (alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile; alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto) e provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila. La disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate era rinviata dal successivo comma 629 ad un regolamento da adottare entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (e quindi entro il 31 agosto 2008). Lo schema di tale regolamento è stato tuttavia inviato alle Camere solo il 22 ottobre 2009 ed è attualmente all’esame della Commissione difesa (atto n. 138).

Le disposizioni sopra richiamate si inseriscono nel contesto di una più ampia normativa in materia di alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare, la disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella Legge 18 agosto 1978, n. 497, "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni", che ha previsto la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della difesa.

Successivamente, il  Decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 “Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate” ha introdotto una classificazione degli alloggi di servizio, ripartiti in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999.

Tali categorie di alloggi sono le seguenti:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR);

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

In tal senso, lo schema di decreto in esame nell’indicare, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 gli alloggi non più ritenuti utili nell’ambito del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo, definisce anche gli immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali alienabili nell’ambito del programma di cui al comma 627 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

Contenuto

Il comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che il patrimonio abitativo della Difesa di cui all’articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n.497, è attualmente composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente dal ministero della Difesa, specificando che il tipo e l’entità di tali alloggi figurano nell’allegato 1 del presente decreto. In particolare, in base all’allegato, tale patrimonio è composto di 18.421 immobili; di questi 49 ASIR; 8.302 ASI, 9.548 AST e 522 ASGC; la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: esercito 10305 (26 ASIR, 1819 ASI, 8270 AST e 190 ASGC), marina 2676 (13 ASIR, 1891 ASI, 441 AST, 331 ASGC) e aereonautica 5440 (10 ASIR, 4592

ASI, 837 AST e un solo ASGC).

Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa che nell’allegato 2 del decreto in esame sono indicati gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione e non più funzionali alle esigenze istituzionali. In base all’allegato, questi risultano essere nel complesso 3131 (la disposizione della legge n. 244 del 2007 ne fissava il numero in almeno 3000). In particolare di questi 511 sono ASI, 2.584 AST e 36 ASGC; la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: esercito 2335 (151 ASI, 2154 AST e 30 ASGC), marina 400 (186 ASI, 208 AST, 6 ASGC) e aereonautica 396 (174, 222 AST e nessun ASGC).

Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che gli attuali utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, anche ove si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate, né divorziate, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale, e sempre che il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superi la somma di 39.888,32 €, incrementata di 1.250,83 € per ogni familiare a carico oltre il terzo. Si dispone altresì che le somme del suddetto reddito sono comprensive della variazione percentuale dell’indice ISTAT per il 2008.

Il successivo comma 2 precisa che possonoinoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi), gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap.

Si dispone, altresì, che si considerano in titolo alla concessione dell’alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell’alloggio, ai sensi del Decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 3).

Infine, per quanto concerne gli utenti degli alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, si applicano le diposizioni di tale articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 4).

Relazioni allegate

Lo schema di Decreto ministeriale, è corredato della relazione illustrativa, nonché di due allegati nei quali sono riportate due tabelle contenenti alcuni dati relativi alla situazione degli alloggi di servizio.