Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare Schema di D.M. - (art. 2, co. 629, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
Riferimenti:
SCH.DEC 138/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 125
Data: 09/11/2009
Descrittori:
ALLOGGI DI SERVIZIO   PERSONALE MILITARE
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 244 DEL 24-DIC-07     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare

Schema di D.M.

(art. 2, co. 629, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

 

 

 

 

 

 

n. 125

 

 

 

9 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 / 066760-4939 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0174.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto del provvedimento  9

Normativa di riferimento

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 9)25

§      D.M. 23 gennaio 2004, n. 88 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate (artt. 1, 2, 3)29

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 627-631)33

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

L’articolo 2, comma 627 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che il Ministro della Difesa, alla luce delle implicazioni sottese alla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare, da ispirare a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Gli alloggi di servizio su cui incide il Programma sono quelli posti all’interno di installazioni militari o comunque posti al loro diretto servizio, qualificati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 497 del 1978[1], come infrastrutture militari.

La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, che prevedeva la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della difesa.

L’articolo 5 della stessa legge n. 497/1978 disponeva che tutti i fabbricati che siano realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o che siano posti al loro diretto e funzionale servizio dovessero essere considerati infrastrutture militari.

L'articolo 20 della richiamata legge n. 497/1978 prevedeva l'emanazione di un regolamento per la classificazione e la definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi al personale militare. Per molti anni, in assenza di tale regolamento, sono state direttamente applicate le norme - del resto già molto dettagliate - contenute nella legge n. 497/1978. Successivamente è entrato in vigore il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate", poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

 

Il comma 628 dello stesso articolo, alla lettera a), stabilisce che vengano individuate tre categorie di alloggi di servizio:

§      alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio, che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

§      alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione di esigenze di mobilità e abitative;

§      alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

 

Si ricorda che tale classificazione si affianca alla la classificazione degli alloggi, prevista nel D.M. n. 88/2004 è articolata in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999[2]. Le categorie individuate sono le seguenti:

a)  alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b)  alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c)  alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

d)  alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e)  alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f)   alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g)  alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

 

Il medesimo comma 628, alla lettera b), stabilisce che il Ministero della Difesa provveda all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. In caso di alienazione prevede inoltre: il diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d’intesa con l’Agenzia del demanio. È previsto un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali quali: riduzione del prezzo da un minimo del 25% ad un massimo del 100% per tenere conto del reddito del nucleo familiare, di portatori di handicap in tale nucleo, di eventuale perdita nel titolo di concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, rivalutato all’indice ISTAT - dei conduttori e delle vedove, con basso reddito familiare (non superiore a quello determinato annualmente con DM di cui all’art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993[3]) o con componenti del nucleo familiare portatori di handicap.

Viene inoltre stabilito che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

 

La lettera c) del comma 628 mira a rendere celeri i procedimenti relativi alle alienazioni di cui alla lettera precedente. Allo scopo, si interviene in due modi: da un lato si prevede una sinergia tra amministrazioni pubbliche, attribuendo al Ministero della Difesa la facoltà di avvalersi dell’attività dei tecnici dell’Agenzia del demanio, tramite la Direzione generale competente; da un altro, le procedure vengono semplificate, attraverso l’esonero dalla consegna della documentazione ordinariamente richiesta per i contratti di alienazione in base alle norme urbanistiche, tecniche e fiscali, in luogo della quale sarà sufficiente un’apposita dichiarazione. 

 

La lettera d) del comma 628 completa la disciplina delle alienazioni, trattando i casi in cui esse attengano alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, con esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Le alienazioni concernono espressamente immobili ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi del comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 263 dell’articolo 1 della legge 296/06 introduce alcune modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In particolare, al comma 13-bis di tale articolo si inverte la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili per fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa. Inoltre, tali beni sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio, ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente. Attraverso una modifica al comma 13-ter del citato articolo 27, si stabilisce altresì il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008) e la relativa tempistica per la cessione.

Il Ministero della Difesa ha facoltà di assegnare la concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del suddetto Codice,in armonia con le modalità dettate dal vigente Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, adottato a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109[4]).   

L’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, espressamente citato dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 132qui in esame, riguarda i cosiddetti promotori, vale a dire i soggetti che presentano proposte in risposta ad avvisi indicativi di programmi di interventi realizzabili con capitali privati, pubblicati dalle amministrazioni aggiudicatrici (senza peraltro che ciò, di per sé, determini obblighi di esame e valutazione da parte delle amministrazioni stesse). Gli articoli del Codice che seguono il 153 regolano ulteriori aspetti, tra cui i criteri di valutazione delle proposte pervenute alle amministrazioni e l’eventuale indizione della gara tra le proposte considerate idonee.

Il Regolamento che disciplina le attività del Genio militare, a sua volta, dedica gli articoli 130-134 ai soggetti abilitati ad assumere lavori della difesa. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti sia imprese singole, sia imprese riunite sotto una capogruppo, sia consorzi di imprese.

 

Il comma 629 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge.

In passato, si sono verificati notevoli ritardi nell’emanazione di regolamenti attuativi delle leggi in materia. Ad esempio, la richiamata legge 18 agosto 1978, n. 497[5] fu seguita solo nel gennaio 1997 dal relativo decreto ministeriale (n. 253/1997, Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate), poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 su richiamato. 

La potestà ministeriale di adottare il regolamento suddetto trae fondamento dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3.

Trattasi, com’è noto, della legge recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui articolo 17 (Regolamenti) al comma 3 prevede che nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro possano essere adottati regolamenti con decreto ministeriale, quando la legge lo consenta espressamente. Tali regolamenti ministeriali, in ogni caso, non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Sul regolamento di attuazione sarà sentito il COCER (organismo centrale di rappresentanza, istituito con legge n. 382/1978[6]) e saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il successivo comma 630 sospende le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti. La sospensione si protrarrà fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal precedente comma.

Attualmente, a sensi del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le situazioni di recupero forzoso in corso sono al di fuori dal campo di applicazione della disciplina generale sulle alienazioni degli alloggi di servizio. Sull’articolo 26 del decreto-legge n. 269/2003, v. infra

Il comma 631, primo periodo, dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[7], che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[8], ma con una serie di eccezioni. Le disposizioni del decreto legge n. 269 del 2003, infatti, tendono a salvaguardare le esigenze di operatività e pertanto si applicano agli alloggi non ubicati nelle infrastrutture militari - o, se posti al loro interno, a quelli che non sono al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa - e agli alloggi che non risultino connessi all’incarico del personale in servizio che li occupa per necessità abitative proprie o della propria famiglia. Inoltre, la norma che si intende abrogare stabilisce che le alienazioni di cui al decreto-legge n. 351/2001 non comprendano gli alloggi in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari, né le situazioni di recupero forzoso in corso (come si diceva poc’anzi).

La norma di cui al comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto legge 269/2003 è stata oggetto di intervento di interpretazione autentica da parte dell’art. 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273[9], convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 che ha chiarito che le parole «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi del già richiamato articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

In merito alla disciplina della cartolarizzazione, si ricorda che il citato D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nel Capo I (articoli 1-4), contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il decreto, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura articolata essenzialmente in due passaggi:

-        in primo luogo (articolo 1), una ricognizione, affidata all’Agenzia del demanio, dei beni immobili già attribuiti ad enti pubblici non territoriali ovvero a società a totale partecipazione pubblica, nonché dei beni ubicati all'estero, ai fini del "riconoscimento" della proprietà dello Stato sugli stessi[10]. La ricognizione è estesa anche ai beni delle regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta[11] e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario.

-        in secondo luogo, il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione (articoli 2 e 3) attraverso il trasferimento degli immobili da cedere alle società veicolo.

La ratio del ricorso alla cartolarizzazione è di consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più S.r.l. (c.d. società veicolo), appositamente costituite[12], che finanziano l'acquisto attraverso operazioni di cartolarizzazione (con emissione di titoli - il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili - o mediante finanziamenti acquisiti da terzi) e versano l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, ai proprietari cedenti.

Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della “segregazione”).

La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi ed oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi; l'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà.

Infine, al secondo periodo del comma 631, l’abrogazione della disciplina vigente in tema di alienazione mediante cartolarizzazione degli alloggi non posti nelle installazioni militari e non posti a diretto a servizio di queste, di cui al decreto legge del 2003, rende necessaria la previsione secondo cui gli immobili originariamente individuati, ai sensi della predetta disciplina, per essere destinati alle procedure di vendita rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.

 

 


Contenuto del provvedimento

 

Lo schema di decreto ministeriale in esame reca il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

 

L’articolo 1 dello schema di D.M. in esame, reca l’oggetto e le finalità del regolamento, che assicura la mobilità del personale militare e civile e le esigenze di tale personale finalizzate all’operatività dello strumento militare, secondo il nuovo modello di difesa.

A tale fine, ai sensi del comma 1, il regolamento disciplina, tra l’altro:

Ø        i procedimenti e le funzioni amministrative relative all’attuazione del piano pluriennale;

Ø        la costruzione degli alloggi di servizio;

Ø        l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi di servizio.

 

Il comma 2 dispone che gli alloggi di servizio di cui al programma infrastrutturale si ano assegnati:

Ø        al personale militare in servizio permanente;

Ø        al personale civile del Ministero della difesa assunto a tempo indeterminato.

 

Il comma 3 stabilisce che il regolamento in esame si applichi, per l’Arma dei carabinieri, esclusivamente per quanto concerne gli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l’assegnazione di alloggi, con possibilità di opzione mediante riscatto, nonché alla vendita con il sistema d’asta. Resta ferma la disciplina speciale prevista per gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri, prevista dal decreto dei ministri della difesa e dell’interno 3 giugno 1989.

 

Tale decreto reca l’attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 387 del 1987 il quale prevede l’applicazione anche all’Arma dei carabinieri delle disposizioni, inizialmente concepite per la Guardia di finanza, dell’articolo 8 della legge n. 831 del 1986 in materia di ripartizione e modalità di assegnazione tra ufficiali e sottufficiali di alloggi realizzati per gli stessi.

 

Il comma 4 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare apposite convenzioni con l’Agenzia del Demanio riguardo alla possibilità di acquisto degli alloggi mediante riscatto. La direzione generale del Ministero determina d’intesa con l’Agenzia, entro i termini stabiliti nelle medesime convenzioni il prezzo di vendita degli alloggi. Lo stesso dicastero può altresì stipulare convenzioni ad hoc anche con l’Agenzia del territorio in merito alle attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento  degli immobili da alienare.

 

 

 

L’articolo 2 dello schema di decreto di cui all’esame contempla, al comma 1, tre categorie  di alloggi di servizio. La prima categoria, la quale attiene agli alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio e che è già contemplata dal vigente regolamento di gestione degli alloggi di servizio adottato con decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), include i seguenti alloggi:

Ø        ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);

Ø        ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);

Ø        ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico);

La seconda categoria, la quale riguarda gli alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile e che fanno parte della categoria disciplinata dall'articolo 2, comma 4, lettere d), e), f) e g) del sopra citato regolamento, ricomprende i seguenti alloggi:

Ø        AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);

Ø        APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);

Ø        SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);

Ø        ASC (alloggi collettivi di servizio).

Il medesimo comma 1, dispone l’inclusione in tale categoria anche gli alloggi disciplinati dal successivo articolo 4, comma 2, del regolamento in esame (vale a dire gli alloggi realizzati da soggetti pubblici e privati su aree appartenenti all’Amministrazione della difesa e da alienare al personale della medesima amministrazione.

La terza categoria, che è finalizzata a rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal vigente regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, riguarda gli alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante il riscatto.

 

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che gli alloggi di cui al presente regolamento, in relazione alla normativa contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge n. 497 del 1978, costituiscono delle infrastrutture militari a tutti gli effetti di legge e come tali sono opere destinate alla difesa nazionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005.

 

Ai sensi del comma 9 del citato articolo 2 si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelli temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sistema operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all’interno sia all’esterno del territorio nazionale.

 

Il successivo comma 3 introduce una norma secondo la quale, con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi ricompresi nelle categorie sopra riportate, per il personale militare e civile della Difesa. Infine, viene altresì disposto che, attraverso un decreto del Ministero della difesa adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, si provveda alla determinazione dei canoni degli alloggi di servizio occupati da utenti che abbiano perso il titolo alla concessione. Tali canoni sono stabiliti in base ai prezzi del libero mercato ed in relazione alla tipologia, vetustà ed ubicazione degli alloggi.

 

L’articolo 3 dello schema di D.M. in esame disciplina la programmazione degli interventi, attuati dagli Stati maggiori delle Forze armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri per gli alloggi a riscatto, i quali elaborano i programmi pluriennali di realizzazione degli alloggi di servizio con il supporto di studi di fattibilità predisposti dagli organi tecnici di Forza armata.

 

L'articolo 4, è riferito agli alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio ed agli alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilità ed abitative. Ai sensi del comma 1, viene precisato che gli alloggi destinati alla prima e seconda categoria di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono realizzati, acquisiti a vario titolo e ristrutturati attraverso:

Ø        specifiche assegnazioni in bilancio;

Ø        introiti derivanti da alienazioni di alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate e dichiarati alienabili ai sensi del successivo articolo 6 del presente schema di decreto;

Ø        contratti di appalto di lavori pubblici, ai sensi della normativa contenuta nel Codice  degli appalti e secondo le modalità previste dal DPR n.170 del 2005.

Ø                appalti per l'esecuzione di lavori mediante il trasferimento all'appaltatore, a titolo di prezzo (in base all’art.143, c.5 del Codice degli appalti), delle proprietà di beni immobili non più utili ai fini istituzionali;

Ø        accordi di programma i quali prevedono, come corrispettivo dovuto alla cessione di beni in uso alla Difesa, l’acquisizione di alloggi di servizio da parte degli enti locali;

Ø        altre forme negoziali previste dal diritto privato.

 

Il comma 2, prevede la possibilità, per il Ministro della difesa, di stipulare atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato. Il comma precisa altresì che per tali alloggi sussiste un vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere in base all'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata di 90 anni, al termine dei quali gli alloggi divengono oggetto di proprietà e disponibilità dell'Amministrazione. Il presente comma stabilisce altresì che l’atto negoziale debba comprendere un regolamento nel quale siano riportate le previsioni minime dell'atto negoziale stesso, quali, ad esempio: le condizioni e le modalità di acquisto, locazione e vendita successiva dell’alloggio, previa autorizzazione del Ministero della difesa; i criteri per la formazione della graduatoria per gli assegnatari degli alloggi; i criteri per determinare il prezzo di acquisto degli stessi, l’eventuale successiva vendita o la locazione; il divieto di vendita e di locazione degli alloggi se non sono trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, nonché, comunque a soggetti diversi dal personale dipendente dall’Amministrazione della difesa. Infine, si dispone che gli obblighi e i divieti posti a carico dell’acquirente operano altresì nei confronti del coniuge o del convivente superstite, nonché dei figli e degli eredi dell’acquirente  medesimo.

 

L’articolo 5, reca norme in materia di realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto, da parte del personale civile e militare della Difesa,  mediante riscatto (comma 1). Nel successivo comma 2, viene disposto che tali alloggi di servizio a riscatto, già individuati con il programma pluriennale, sono realizzati attraverso:

Ø        lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa;

Ø        la concessione di lavori pubblici, avvalendosi dello strumento della finanza di progetto (project financing);

Si ricorda che la disciplina della finanza di progetto nell’ordinamento italiano è disciplinata dall’articolo 153 del codice sugli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006. nasce nei paesi anglosassoni come tecnica finanziaria innovativa volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso piuttosto che sulla capacità autonoma di indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa. Il progetto viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa, che costituiscono la garanzia primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio, attraverso un'opportuna contrattualizzazione delle obbligazioni delle parti che intervengono nell'operazione. La fase di gestione dell'opera costituisce elemento di primaria importanza, in quanto soltanto una gestione efficiente e qualitativamente elevata consente di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare il debito e remunerare gli azionisti.

Ø        altri strumenti previsti dalla legge.

 

Il comma 3 del medesimo articolo contempla la possibilità per il Ministero della difesa di utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli ambientali e nel rispetto della normativa posta a tutela del demanio storico, archeologico ed artistico, al fine di realizzare il programma e di perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell’appaltatore in conformità al Codice degli appalti.

 

Il comma 4 dispone che il canone degli alloggi di servizio, realizzati attraverso la concessione di lavori pubblici tramite lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa, comprende la quota di ammortamento ed è determinato in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario.

 

Il comma 5 stabilisce che tali canoni dovuti al concessionario sono destinati all'appaltatore per il ripianamento dei costi di realizzazione delle opere, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

 

In applicazione del comma 6, al termine della concessione l'appaltatore consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa, il quale provvede al perfezionamento della vendita a riscatto in favore degli assegnatari degli alloggi aventi diritto.

 

Il comma 7 prevede che le Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, individuano e pongano in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, anche associati in cooperative, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 11 del presente decreto.

 

Il comma 8, consente al personale della Difesa di associarsi in cooperative alle quali può essere concesso il diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione di unità abitative da assegnare ai soci, secondo priorità indicate dalle Forze armate.

 

Il comma 9 dispone che il provvedimento di concessione sia disciplinato da una convenzione contenente norme sulla progettazione e sulla realizzazione delle unità abitative con le  modalità previste per l’assegnazione degli alloggi.

 

Il comma 10, contempla la possibilità che la suddetta convenzione definisca una percentuale di unità abitative (incluse nella prima e seconda categoria di cui all’art.2, c.1) da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull’area edificabile, per gli eventuali elaborati tecnici, nonché per ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.

 

Il comma 11, rinvia ad un decreto del Ministro della difesa, di carattere non regolamentare, l'approvazione di direttive tecniche attuative del procedimento per il riscatto degli alloggi assegnati, fissando alcuni criteri cui le direttive stesse dovranno uniformarsi, quali ad esempio: a) il prezzo totale di riscatto degli alloggi deve essere stabilito sulla base del costo della loro realizzazione, nonché dei relativi oneri finanziari e di manutenzione straordinaria; b) il riscatto, che è condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l’intera durata della concessione, si perfeziona entro dieci anni dalla data di concessione dell’alloggio al dipendente, a seguito del pagamento dell’importo residuo; c) il riscatto dell’immobile, in caso di morte dell’assegnatario durante il periodo di concessione (ad eccezione degli immobili realizzati su aree del demanio militare), può essere esercitato dal coniuge o da uno dei sui discendenti residenti nell’alloggio al momento dell’assegnazione; d)   il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate, eccetto quelle corrisposte per concessione d’uso, in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto; e) eventuali oneri sostenuti dall’Amministrazione della difesa sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell’alloggio, nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dall’originario avente diritto al riscatto.

 

L’articolo 6 dello schema di D.M. in esame, disciplina l’individuazione degli alloggi da alienare. A tale fine, ai sensi del comma 1, il regolamento dispone che gli Stati maggiori delle Forze armate individuino in un elenco, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate; inoltre, ai sensi del comma 2, si dispone che tale elenco degli immobili sia proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della Difesa, il quale lo trasmette alla Direzione generale dei lavori e del demanio al fine di effettuare le verifiche tecniche ed amministrative per consentire l’alienazione degli stessi alloggi.

 

Il successivo comma 3 stabilisce che, al termine delle verifiche tecniche, la Direzione generale dei lavori e del demanio riferisce al Ministro della difesa sugli esiti dell’attività svolta, ai fini di verificare la coerenza di tale attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto l’assenso del Ministero, la stessa Direzione approva l'elenco degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La Direzione generale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi alienabili; successivamente, avvia l’iter per l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando il diritto di opzione o di prelazione al conduttore. Nell'ipotesi in cui il conduttore non eserciti tale diritto, la Direzione generale provvede ai sensi dell'articolo 8 del regolamento ad indire apposita asta per l'alienazione degli alloggi residui.

 

Il comma 4 fissa il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento in Gazzetta ufficiale, entro il quale lo Stato maggiore della difesa deve svolgere le suddette attività connesse all’individuazione degli immobili da alienare; per quanto riguarda invece le attività svolte dalla Direzione generale il termine è fissato in novanta giorni, a partire dalla scadenza dei suddetti trenta giorni.

 

Ai sensi del comma 5, il prezzo di vendita degli alloggi viene determinato dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio; il valore dell’usufrutto è calcolato in base al canone di conduzione e all’aspettativa di vita dei conduttori acquirenti; infine, il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d’asta, in caso quindi della vendita con il sistema d’asta, è determinato dal valore di mercato detratto del valore dell’usufrutto.

 

Il comma 6 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito, finalizzate alla concessione di mutui con tassi agevolati al fine di facilitare le attività di compravendita degli alloggi.

Il comma 7 prevede che la Direzione generale dei lavori e del demanio predisponga la dichiarazione sostitutiva per la stipula dei contratti di alienazione. Tale dichiarazione sostituisce la consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione.

 

L’articolo 7 dello schema di D.M. in esame, attiene ai criteri di vendita degli alloggi di servizio in base ai quali possono acquistare gli alloggi, con diritto di prelazione, i conduttori che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

 

Ai sensi del comma 1, del presente articolo, gli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate, eccetto quegli immobili dichiarati di pregio, sono alienati ai conduttori con diritto di opzione.

 

Il successivo comma 2 fissa invece il termine di undici mesi, a decorrere dall’adozione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi alienabili, entro il quale il Ministro della difesa comunica ai conduttori degli alloggi di servizio l’offerta di opzione di acquisto dove si indica il prezzo del singolo alloggio e le condizioni di vendita. Il Ministro richiede, altresì, all'utente interessato di esprimere e comunicare l'eventuale propensione all'acquisto in proprietà dell'alloggio ovvero all'acquisto dell'usufrutto; l'utente può anche comunicare di non voler acquistare la proprietà o l'usufrutto e di continuare con la conduzione dell'alloggio previo pagamento del canone.

 

Il comma 4 disciplina i soggetti a cui è consentito esprimere l’opzione all'acquisto dell'usufrutto o a continuazione della conduzione dell'alloggio. Possono optare per l'acquisto dell'usufrutto gli utenti ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap. Possono procedere con la conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori il cui reddito familiare annuo lordo non superi quello stabilito dal Ministro della difesa con il decreto di gestione annuale adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, ovvero i conduttori nel cui nucleo familiare convivente vi sia un portatore di handicap grave.

 

Il comma 5, stabilisce il termine di sessanta giorni, dalla data di ricezione della comunicazione dell’offerta di opzione, entro il quale i conduttori devono trasmettere alla Direzione generale del Ministero della difesa, pena la decadenza dal diritto ad acquistare l’alloggio, l’opzione di acquisto con le modalità indicate in precedenza, nonché allegando alla medesima opzione la caparra confirmatoria con un importo pari al 10 per cento (del 5 per cento in caso di acquisto dell’usufrutto) del prezzo di vendita in caso di acquisto della proprietà.

 

Il Ministero della difesa applica sul prezzo di vendita delle apposite riduzioni, le quali sono decrescenti in relazione al reddito del nucleo familiare convivente nell'alloggio di servizio alienabile (comma 6).

 

L'eventuale alienazione di unità immobiliari di pregio ovvero dichiarate d'interesse storico o artistico si applica lo sconto fisso del 10%. In tal caso il conduttore potrà esercitare il diritto di prelazione dopo l'esperimento delle procedure d'asta pubblica, con uno sconto del dieci per cento sul prezzo. Tale diritto è esercitato con le medesime modalità di cui al comma 5 del presente articolo. (comma 7).

 

Il comma 8 considera immobili di particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno solo dei criteri individuati, ovvero:

Ø        vincoli presenti nell’immobile di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

Ø        immobili che per oltre due terzi sono considerate abitazioni di lusso di cui alla legge 2 luglio 1949 n.408;

Ø        unità immobiliari singole aventi la superficie di oltre 240 metri quadrati;

Ø        ubicazione in zone dove il valore medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per cento al valore di mercato medio dell’intero territorio comunale, valore che è fornito dall’Agenzia del Territorio;

 

Il comma 9 definisce il reddito di riferimento ai fini del computo dello sconto, il quale consiste nella somma dei redditi annui lordi di tutti componenti del nucleo familiare convivente; il successivo comma 10 stabilisce che tale reddito assunto quale parametro è diminuito in relazione alla composizione del nucleo familiare od in presenza di persona convivente portatrice di handicap grave; inoltre, al comma 11, si prevede che tale reddito sia aumentato per il personale conduttore senza titolo alla concessione, in relazione al periodo di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo.

 

Il comma 12 definisce che per "vendita in blocco” degli alloggi si intende l’intero stabile o la totalità delle relative unità immobiliari.

 

 Il comma 13 disciplina le modalità attraverso le quali viene comunicato ai conduttori degli alloggi la perdita del diritto di opzione all'acquisto, ovvero il diritto a permanere negli alloggi con pagamento del canone, per i soggetti i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera b) del presente articolo. E viene evidenziato che nel caso di perdita del diritto di opzione da parte del conduttore dell'immobile, come previsto dalla norma, questo verrà posto in vendita con prelazione degli altri dipendenti della Difesa, secondo le modalità previste dal successivo articolo 8 che attiene alla vendita degli immobili con il sistema d’asta.

 

L’acquirente dell’immobile, contestualmente all’atto di acquisto, deve stipulare un apposito contratto di locazione con i conduttori che hanno voluto continuare nella conduzione dell’alloggio; la durata del contratto varia tra i nove ed i cinque a seconda del reddito del nucleo familiare e della sua composizione. Più precisamente, il contratto avrà la durata di nove anni se il reddito complessivo del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro ovvero a 22.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un componente ultrasessantacinquenne o disabile; avrà invece la durata di cinque anni se il reddito complessivo del nucleo familiare è superiore a quelli precedentemente indicati sempre che tali redditi non superino il reddito determinato con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 (comma 14).

 

Il conduttore deve corrispondere il canone vigente al momento della vendita dell’immobile, aggiornato con l’indice ISTAT annuale relativo ai canoni di locazione (comma 15).

 

I contratti di compravendita sono stipulati entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del diritto di opzione all’acquisto, pena decadenza del medesimo diritto. (comma 16). L’avente diritto alla stipula del contratto di acquisto, appena è convocato dalla Amministrazione della difesa, deve presentare la documentazione richiesta per la fissazione del prezzo di vendita dell’immobile e per la verifica dei requisiti da lui posseduti. (comma 17). I contratti, approvati con decreto dirigenziale, devono essere stipulati in forma pubblica notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale erogante dell'Amministrazione della difesa. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, l'Amministrazione si può avvalere di tecnici abilitati, individuati sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge (comma 18). Se per inadempimento o per violazione degli oneri comportamentali previsto dal decreto di cui all’esame, si pervenga alla mancata stipulazione del contratto, si ha la perdita della caparra confirmatoria, nonché la perdita del diritto di opzione o di prelazione all’acquisto della proprietà (o dell’usufrutto) dell’alloggio condotto (comma 19). Sono altresì previste norme che disciplinano lo sfratto degli utenti che non acquistano gli alloggi posti in vendita o che non comunicano l'interesse all'acquisto dell'usufrutto e che non siano garantiti per la continuazione della conduzione dell'alloggio. (comma 20). Gli acquirenti degli alloggi alienati con sconto non possono procedere ad alienazione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto (comma 21).

 

L’articolo 8 dello schema di D.M. in esame, disciplina la vendita degli alloggi di servizio con il sistema d’asta. La Direzione generale dei lavori e del demanio predispone un apposito bando d'asta al rialzo, riservato al personale militare e civile del Ministero della difesa, con l’elenco degli alloggi di servizio liberi o della nuda proprietà di alloggi per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione all'acquisto dell'usufrutto o per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile (comma 1). Tale elenco è trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, nonché ad altri organi (comma 2). Ciascun alloggio dell’elenco costituisce un lotto a sé stante e ne viene indicato l’oggetto della vendita che costituisce la proprietà o la nuda proprietà del medesimo alloggio, con l’indicazione dei prezzi base stabiliti d’intesa con l’Agenzia del demanio (comma 3). Nel caso in cui tale alloggio posto in vendita sia condotto da un utente a cui sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 7, comma 14, nel bando d’asta deve essere specificato  altresì il canone mensile e la data di scadenza del contratto di locazione (comma 4). Si prevede che tali elenchi siano resi ben visibili nei siti internet degli Stati maggiori delle Forze armate (comma 5). E’ prevista la possibilità, per i dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta di poter visitare gli alloggi (comma 6). I dipendenti del Ministero della difesa interessati all’acquisto dell’immobile devono far pervenire, nei giorni indicati nell’avviso d’asta, alla Direzione generale o ad un professionista esterno abilitato incaricato, un’offerta segreta di acquisto con annessa documentazione richiesta dall’amministrazione e con un deposito cauzionale pari al  5 per cento del prezzo base di vendita (comma 7). L'aggiudicazione dell'asta è effettuata sulla base dell' offerta più alta e in caso di parità di offerta l'asta è aggiudicata al personale col più basso reddito di riferimento, determinato con i criteri di cui al precedente articolo 7, comma 9.  L'aggiudicazione definitiva dell'asta è effettuata alla fine della verifica dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (comma 8). Il prezzo definitivo di vendita si ricava con l’applicazione al prezzo di aggiudicazione dell’asta delle riduzioni di cui al precedente articolo 7 comma 6, ad esclusione degli alloggi di cui all’articolo 7, comma 7 (comma 9). L’aggiudicatario dell’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, deve inviare alla Direzione generale del ministero o al professionista esterno abilitato, l’accettazione del prezzo di acquisto unitamente al pagamento (che può effettuarsi con diverse modalità) della caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo dell’alienazione (comma 10). Se l’avente diritto non accetta l’acquisto o non versa la caparra confirmatoria entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, prevista dal comma 8 del presente articolo, si intende che costui rinunzia all’acquisto e conseguentemente, salvo comprovata causa di forza maggiore che consente all’Amministrazione di fissare un nuovo termine, perde il deposito cauzionale (comma 11). Nel caso in cui accada tale rinunzia all’acquisto, la Direzione generale aggiudica alla valida offerta più alta successiva presentata nell’asta, assicurando comunque l’alienazione  secondo le modalità sopra indicate e sino all’esaurimento di tutte le offerte pervenute (comma 12). Nel caso in cui siano presenti degli alloggi rimasti invenduti, previa pubblicazione dell’avviso d’asta, si procede all’alienazione con asta pubblica a terzi della proprietà (o della nuda proprietà) degli alloggi non aggiudicati. (comma 13). L’Amministrazione della difesa può vendere tali alloggi con asta pubblica, sia ai dipendenti della Difesa e sia agli altri soggetti di cui al precedente comma 13 e l’aggiudicazione definitiva è effettuata nei confronti del dipendente della Difesa che ha presentato l’offerta valida più alta; se invece non ci sono offerte valide dei dipendenti della Difesa, si procede all’aggiudicazione definitiva verso l’offerente appartenente ai soggetti di cui al comma 13 e che ha presentato l’offerta valida più alta (comma 14).

 

Il Capo III dello schema di decreto contiene disposizioni relative alla realizzazione di alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici secondo le modalità previste dall’articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) relativo alla finanza di progetto.

 

L’articolo 9 dello schema reca disposizioni in materia di studio di fattibilità.

Il comma 1 dispone che i soggetti di cui all’articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006, relativo alla finanza di progetto, possano presentare al Ministero della difesa proposte di realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 dello stesso D.Lgs. e negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 143 del medesimo codice.

 

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma di specifiche disposizioni indicate dall’articolo in commento;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), secondo una specifica procedura;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

f-bis) operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

 

L’articolo 128 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano.

 

L’articolo 143 individua le caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici, che hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

 

 

Il comma 2 precisa che al fine di quanto disposto dal comma precedente, lo studio di fattibilità debba recare i contenuti minimi degli studi di fattibilità approvati dal Ministero della difesa.

Il comma 3 stabilisce che lo studio di fattibilità di cui all’articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006, debba essere allegato al bando di gara.

 

L’articolo 10 prevede che, al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante finanza di progetto, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell’Agenzia del demanio, possa richiedere agli enti territoriali, per ogni singolo procedimento, di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che , per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

 

L’articolo 11 reca disposizioni circa le modalità per l’individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto.

Il Ministero della difesa emana appositi avvisi (comma 1) che sono necessari per l’individuazione dei soggetti interessati all’assegnazione, per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilità, per verificare l’eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo (comma 2).

Il comma 3 dispone che, ai sensi dell’indagine di cui ai precedenti commi, sia stilata una graduatoria di adesioni, non vincolante per il Ministero della difesa.

 

L’articolo 12 contiene i criteri per il calcolo della graduatoria di cui al precedente articolo 11 e individua i diversi elementi per la sua determinazione. In particolare vengono assunti come parametri per il calcolo della graduatoria il reddito annuo lordo del richiedente, il reddito annuo lordo del coniuge convivente, il reddito annuo lordo di altri familiari conviventi. Vengono altresì valutate specifiche situazioni come la presenza di procedure di sfratto da alloggio non di servizio, la presenza di familiari con situazioni di handicap grave, la composizione del nucleo familiare, avendo anche riguardo a situazioni peculiari come quella del capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico.

 

L’articolo 13 prevede che gli alloggi realizzati siano assegnati, secondo l’opzione prevista dal precedente comma 12, mediante stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.

 

L’articolo 14 dispone che alle spese per la stima, la vendita e la realizzazione delle infrastrutture, si provveda nell’ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto conto dei proventi derivanti dal’alienazione, da parte del Ministero della Difesa, della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, prevista dal comma 628, lettera b) dell’articolo 2 della legge n. 244/2007.

 

L’articolo 15 contiene il dispositivo di entrata in vigore del decreto, prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 




[1]     Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

[2]     Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

Per tale provvedimento si veda più avanti nel testo.

[3]     La legge n, 537 del 1993, recante Interventi correttivi di finanza pubblica, all’art. 9 comma 7 prevede che i parametri di reddito siano stabiliti nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, approvato con decreto del Ministro, sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere.

[4]     Legge quadro in materia di lavori pubblici.

[5]     Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni

[6]     Norme di principio sulla disciplina militare.

[7]     Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[8]     Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[9]     Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[10]    L'individuazione dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile è avvenuta con i decreti 19 luglio 2002 e 5 novembre 2002, mentre con il decreto 23 dicembre 2002 sono stati individuati i beni facenti parte del patrimonio disponibile.

[11]    Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, si rinvia all’art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).

[12]    Le società veicolo, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 351/2001, sono società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze.