Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Organizzazione del Ministero della difesa - Schema di Regolamento n. 69 - (art. 17, comma 4-bis, L. n. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997)
Riferimenti:
SCH.DEC 69/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 63
Data: 03/04/2009
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA DIFESA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   L N. 59 DEL 15-MAR-97

 

3 aprile 2009

 

n. 63/0

 

Organizzazione del Ministero della difesa

Schema di Regolamento n. 69
(art. 17, comma 4-bis, L. n. 400/1988 e
art. 13, comma
2 L. 59/1997)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di regolamento

69

Titolo

Schema di decreto recante regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa

Ministro competente

Ministro della difesa

Norma di riferimento

art. 1, commi 404-416 e 897, L. n. 296/2006 e art. 74, D.L. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008)

Numero di articoli

17

Date:

 

presentazione

19 marzo 2009

assegnazione

24 marzo 2009

termine per l’espressione del parere

23 aprile 2009

termine per l’esercizio del regolamento

31 maggio 2009

Commissione competente

I Affari costituzionali

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio (ex art. 96-ter R. C.)

 

 


Contenuto

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, lo schema di regolamento in esame, composto da 17 articoli, “è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della Difesa”. Il regolamento in esame dà attuazione alle disposizioni recate sia dall’articolo 1, commi 404-416 e comma 897 della legge finanziaria 2007, sia dall’articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008,

 

In relazione al provvedimento in esame si ricorda che nel corso della XV legislatura, in data 7 marzo 2008, era stato presentato alle Camere uno Schema di decreto recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa[1], di contenuto analogo al provvedimento in esame. Su tale provvedimento la Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 27 marzo 2008, aveva espresso un parere favorevole con condizioni e un’osservazione; una delle condizioni recepiva i rilievi formulati dalla Commissione bilancio la quale, nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento – nella seduta del 18 marzo 2008 – aveva rilevato la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si sottolinea che, a seguito dell’anticipata conclusione della XV legislatura, non è stata possibile la definitiva deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, su tale schema di decreto n. 237. La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia, inoltre, che il testo del regolamento ha subito una riformulazione conseguente alla necessità di tenere conto anche delle disposizioni introdotte dall’articolo 74 del D.L. 112/2008 “medio tempore entrato in vigore”.

 

Nello specifico, l’articolo 1, (commi 1-3) dispone l’articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali espressamente individuate, e due uffici centrali. Il comma 4 prevede che con decreti ministeriali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda all’individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentoventicinque, nonché alla definizione dei relativi compiti, nell’ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

 

L’articolo 2 reca disposizioni riguardanti il Segretariato generale. In particolare, il comma 1, relativamente alla modalità di nomina e alle attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico del Segretario generale, nonché ai due incarichi di vice segretario generale, fa rinvio alla normativa vigente, ovveroall’articolo 5 della legge n. 25 del 1997, e al DPR n. 556 del 1999.

Il comma 2 dispone che l’ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sia disciplinato dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del DPR n. 556 del 1999, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4 dell’articolo in commento; a un decreto ministeriale di natura non regolamentare è demandata, inoltre, l’individuazione di 38 uffici di livello dirigenziale non generale con le relative competenze. 

Il comma 3 dispone la soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2009, dell’ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell’area tecnico-industriale, che l’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 459 aveva posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Il comma 4 modifica l’articolo 10, comma 1, lettera b) del DPR n. 556 del 1999 al fine di sopprimere il numero 6) del comma 1 che riguarda il V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, che risulta pertanto soppresso; viene altresì trasferita dal I al VI Reparto la competenza in materia di antinfortunistica e prevenzione e al medesimo VI Reparto è altresì conferita la competenza sulla gestione dell’area tecnico-industriale.

Ai sensi del comma 5 i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.

 

Il successivo articolo 3 disciplina le competenze della Direzione generale per il personale militare, relative soprattutto al reclutamento ed allo stato giuridico ed economico dei militari.

 

L’articolo 4 detta analoghe disposizioni per quanto concerne la Direzione generale per il personale civile, che è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali - i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare - ed è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero.

I successivi articoli 5, 6 e 7 regolano le competenze delle tre Direzioni generali degli armamenti (terrestri, navali e aeronautici).

Ognuna di esse è incaricata di curare l’approvvigionamento dei materiali di armamento e delle dotazioni accessorie, di sovrintendere alle attività di ricerca e sviluppo nel settore di competenza, di concorrere alla formazione del relativo personale, di disporre indagini tecniche e di gestire il contenzioso nel proprio ambito tecnico.

 

L’articolo 8 reca norme per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle tecnologie avanzate nel settore di competenza. La Direzione generale è affidata a un ufficiale generale o grado corrispondente.

 

L’articolo 9 riguarda la Direzione generale dei lavori e del demanio, alla quale vengono attribuite funzioni in materia di costruzioni edili, gestione dei beni demaniali, servitù militari e contenzioso.

 

L’articolo 10 dà ulteriore attuazione alla norma di cui al comma 897 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 216 del 2005 al fine di conseguire il ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali. Tale Direzione, già ricondotta ad unità per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 2007, torna quindi ad occuparsi organicamente della gestione dei materiali di equipaggiamento e casermaggio e delle incombenze amministrative correlate ai trasporti, ivi comprese la formazione del relativo personale e la cura del contenzioso di competenza.

 

L’articolo 11 affida alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, i tradizionali compiti connessi all’eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva, al trattamento di pensione per il personale militare, al riscatto ed al riconoscimento dei periodi di servizio a fini previdenziali, nonché agli adempimenti derivanti da causa di servizio e dal contenzioso nella materie di competenza.

 

L’articolo 12 conferma l’attività sanitaria militare quale principale attribuzione della Direzione generale della sanità militare.

 

L’articolo 13 individua le funzioni della Direzione centrale del bilancio e degli affari finanziari: tra queste spicca la formazione dello schema di stato di previsione della spesa del Ministero con le relative proposte di variazione.

 

L’articolo 14 disciplina le peculiari funzioni ispettive conferite all’Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che è dotato di poteri di accertamento in collaborazione con le omologhe strutture del Ministero dell’Economia e delle finanze.

 

L’articolo 15 disciplina il Consiglio Superiore delle Forze armate e gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica che concorrono al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero.

 

L’articolo 16 contiene disposizioni transitorie e finali.

 

L’articolo 17, infine, in attuazione al comma 406 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, elenca le disposizioni abrogate o soppresse con l’entrata in vigore del regolamento:

 

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di Regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), nonché dal parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 2 marzo 2009.

 

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

L’adozione del Regolamento in esame si rende necessaria per dare contestuale attuazione all’articolo 1, commi 404-416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo articolo 74 del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, volti a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.

In particolare la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, all’art. 1, commi 404 e seguenti, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri attraverso l’emanazione di specifici regolamenti da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si segnala, altresì, che l’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 ha differito al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione della riorganizzazione da parte dei ministeri prefigurata dal citato articolo 74 del D.L. n. 112 del 2008. In particolare, è differito a quella data il potere di adozione, da parte dei ministeri, degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi contemplati nel richiamato decreto legge n. n. 112 del 2008 .

 

Procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall’art. 13 della legge n. 59 del 1997 ed in conformità a quanto stabilito dai commi 404 - 416 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dall’articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

In particolare l’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 ha previsto che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Sullo schema di regolamento in esame la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere definitivo in data 11 febbraio 2008, dopo un primo parere interlocutorio del 19 novembre 2007.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Il provvedimento sostituisce integralmente il vigente regolamento di organizzazione, di cui dispone l’abrogazione espressa; trattandosi di regolamento di delegificazione, sono altresì contestualmente abrogati anche i decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 216 del 2005

 

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato (salva delega alle regioni) nelle sole materie di legislazione esclusiva, ed alle regioni in riferimento alle altre materia.

Nel caso in esame, la potestà regolamentare dello Stato appare fondata sull’appartenenza della materia trattata (“ordinamento e organizzazioneamministrativa dello Stato”) alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

 

Adempimenti normativi

Il provvedimento fa rinvio a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare – da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge n. 400 del 1988 – per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

 

Come precedentemente illustrato, il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di organizzazione delle strutture del Ministero della Difesa ridefinendone la struttura e i compiti degli uffici. Come precisato nell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), “destinatario diretto delle disposizioni contenute nel Regolamento è il personale dirigenziale generale e non generale, nonché il personale civile non dirigenziale dipendente dal Ministero della difesa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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File: DI0116_0.doc



[1]          Schema di regolamento n. 237.