Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Organizzazione del Ministero della difesa - Schema di regolamento n. 69 - (art. 17, comma 4-bis, L. n. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997)
Riferimenti:
SCH.DEC 69/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 63
Data: 03/04/2009
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA DIFESA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   L N. 59 DEL 15-MAR-97
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

Organizzazione del
Ministero della difesa

Schema di regolamento n. 69

 

(art. 17, comma 4-bis, L. n. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997)

 

 

 

 

 

 

n. 63

 

 

 

3 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0116.doc


INDICE

 

Schede di lettura

Struttura e oggetto  3

§      Quadro normativo  3

§      Contenuto dello schema di regolamento  11

§      R.D. 12 luglio 1938, n. 1324 Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina (art. 13)24

§      Cost. 27 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica italiana (art. 87)25

§      D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478 Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa  27

§      L. 11 maggio 1966, n. 367 Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (art. 4)45

§      D.M. 30 settembre 1966 Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa  46

§      L. 26 luglio 1974, n. 330 Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito (art. 6)53

§      L. 23 maggio 1980, n. 242 Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo (art. 3)54

§      L. 20 febbraio 1981, n. 30 Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 6)56

§      D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri (art. 41)57

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17 co. 4 bis)58

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, co. 56-65)59

§      L. 18 febbraio 1997, n. 25 Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa  66

§      L. 15 marzo 1997, n. 59  Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)71

§      D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549  72

§      D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265  Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della L. 28 dicembre 1995, n. 549  78

§      D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459 Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549  81

§      D.M. 20 gennaio 1998 Attuazione del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa  86

§      D.M. 26 gennaio 1998  Struttura ordinativa e competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa  92

§      Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496 Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 2)97

§      D.M. 25 gennaio 1999 Istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale.98

§      D.M. 25 gennaio 1999 Istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale  99

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300  Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  (artt. 4 co. 4 e 21)100

§      D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556  Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari102

§      L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (artt. 2 e 5)124

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  126

§      D.M. 8 giugno 2001 Modifiche agli attuali ordinamenti di alcune Direzioni generali127

§      D.M. 8 ottobre 2001, n. 412 Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri (art. 6)135

§      D.M. 27 settembre 2002 Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556  136

§      D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (art. 1)145

§      L. 27 luglio 2004, n. 186 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse  147

§      D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della L. 27 luglio 2004, n. 186  160

§      D.M. 25 ottobre 2005 Riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa  162

§      D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162 Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa  167

§      D.M. 1 aprile 2006 Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della difesa (Previmil)178

§      D.M. 1 aprile 2006 Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare della Difesa (Persomil).186

§      Decreto 16 maggio 2006 Approvazione dei posti di funzione del personale civile della Difesa  194

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (art. 29)205

§      Decreto 17 luglio 2006 Determinazione delle dotazioni organiche di alcune delle direzioni generali del Ministero della Difesa  208

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 commi 404-416, 897)212

§      D.M. 29 marzo 2007 Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (Commiservizi)216

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88 Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.223

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 603-611)227

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 (art. 74 e All. B)230

§      D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14 (art. 41)233


Schede di lettura

 


Struttura e oggetto

Quadro normativo

L’organizzazione del Ministero della difesa

L’organizzazione amministrativa del dicastero è disegnata nelle sue linee principali dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa. Lo schema organizzativo originario prevedeva: il Gabinetto del Ministro, le Segreterie particolari dei Sottosegretari, l'Ufficio del Segretario generale della difesa, 5 Uffici centrali (Studi giuridici e legislazione; Bilancio e affari finanziari; Organizzazione, metodi, meccanizzazione e statistica; Allestimenti militari; Ispezioni amministrative) e 19 Direzioni generali (di cui 7 per il personale: Ufficiali Esercito; Sottufficiali e militari di truppa Esercito; Personale Marina; Personale Aeronautica; Impiegati; Operai; Leva; 4 per i servizi di supporto: Servizi generali, Contenzioso, Pensioni, Provvidenze per il personale; 8 direzioni tecniche: Armamenti terrestri; Armamenti navali; Armamenti aeronautici; Motorizzazione; Telecomunicazioni; Infrastrutture e mezzi del genio; Sanità; Commissariato).

Un radicale riordino dell’organizzazione del Ministero è stato effettuato dal D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha provveduto ad una riduzione delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa.

Per quanto concerne il personale delle Forze armate, sono state accorpate in un'unica Direzione generale per il personale militare le competenze precedentemente distribuite fra quattro Direzioni generali (ufficiali esercito, sottufficiali e truppa esercito, marina, aeronautica).

La nuova direzione per il personale civile, ha assorbito le competenze attribuite a due direzioni generali (impiegati e operai).

Alle due Direzioni generali del personale militare e civile sono state inoltre attribuite le competenze della soppressa direzione generale delle pensioni.

Sono state inoltre soppresse: la direzione generale per le provvidenze per il personale, (trasferendo le sue competenze all'Ufficio del Segretario Generale) e la direzione generale del contenzioso.

Per quanto riguarda le Direzioni generali tecniche, la scelta è quella di attribuire a ciascuna Forza armata una Direzione generale che sia specificamente competente per gli approvvigionamenti dei mezzi.

Sono state istituite tre nuove Direzioni generali per gli armamenti terrestri, navali ed aeronautici, sopprimendo quattro direzioni generali (armi, munizioni e armamenti terrestri, motorizzazione e dei combustibili, costruzioni, armi ed armamenti navali, costruzioni, armi ed armamenti aeronautici.

Sono state inoltre istituite: la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, (in luogo della direzione degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo), la Direzione generale dei lavori e del demanio, (che sostituisce la D.g. dei lavori, del demanio e del genio), e la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, (che sostituisce la D.g. del commissariato e la D.g. dei servizi generali).

Il decreto legislativo ha infine soppresso: l'Ufficio per gli studi giuridici e la legislazione, trasferendo le relative competenze al Gabinetto del Ministro, all'interno del quale ha istituito un apposito Ufficio Legislativo; ha disposto la soppressione sia dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, sia dell'Ufficio centrale per gli allestimenti militari; le cui funzioni sono trasferite all'Ufficio del segretario generale.

Ha ridefinito le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari.

 

In linea generale, le linee guida del processo di ristrutturazione dell'assetto organizzativo possono così essere individuate:

Ø      ridefinizione dell'assetto organizzativo dell’area centrale del ministero tramite riduzioni ed accorpamenti delle strutture;

Ø      adeguamento della disciplina dell’ufficio del Segretario generale, in relazione alla valorizzazione di tale figura nel nuovo assetto dei vertici militari;

Ø      disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro;

Ø      parallela evoluzione dell’organizzazione dell'area tecnico-industriale e istituzione dell'Agenzia Industrie Difesa;

Ø      riordino del personale civile della Difesa.

 

La riorganizzazione dell’area centrale

In attuazione della delega contenuto nell’articolo 2, comma 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 136/2004, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, nonché disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse, è stato emanato il Decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, correttivo del del D.Lgs. n. 264/1997, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa.

L’intervento correttivo proposto dal D.Lgs. n. 216/2005 ha rimediato ad alcuni inconvenienti che si sono evidenziati in seguito all’accorpamento degli uffici operato dal D.Lgs. n. 264/1997 che si è appena commentato. In alcuni casi, infatti, tale accorpamento ha determinato la creazione di unità amministrative eccessivamente ampie ed appesantite, con ricadute negative sulla loro efficienza. In particolare il decreto ha istituito la “Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva”, cui sono attribuiti i compiti previdenziali, in precedenza di competenza della “Direzione generale per il personale militare”, ed i residui compiti in materia di leva, disponendo la contestuale soppressione della “Direzione generale della leva”. La modifica si è resa necessaria a seguito della sospensione anticipata del servizio di leva per effetto della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha determinato un drastico calo delle sue attività. Inoltre il provvedimento ha ricostituito la “Direzione generale di commissariato” e la “Direzione generale dei servizi generali”, che erano state soppresse ed accorpate nella “Direzione generale del commissariato e dei servizi generali”, sopprimendo contestualmente tale direzione generale[1]. L’accorpamento dei compiti peculiari delle strutture preesistenti, infatti, aveva creato frequenti difficoltà a soddisfare in modo tempestivo ed efficace le richieste del Ministero e le notevoli esigenze logistiche derivanti dalla proiezione esterna delle Forze armate.

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro

Si è provveduto anche ad emanare il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa”, che ha sostituito il precedente, emanato con il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241. Il provvedimento ha aggiornato la normativa, adeguandola alle esigenze derivanti dal processo di professionalizzazione delle Forze armate ed ai nuovi compiti derivanti dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale.

Il provvedimento si compone di 11 articoli, come il regolamento abrogato e con le medesime rubriche.

Sono individuati gli uffici di diretta collaborazione: la Segreteria del Ministro; l’Ufficio di Gabinetto; l’Ufficio legislativo; l’Ufficio per la politica militare; l’Ufficio del Consigliere diplomatico; il Servizio di controllo interno; le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro può, inoltre, nominare un portavoce ed un consigliere giuridico. Vengono poi disciplinate le funzioni dei singoli uffici di diretta collaborazione ed il servizio di controllo interno che verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, e supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Dopo aver determinato i requisiti per la nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, viene fissato il numero di unità e le caratteristiche del personale addetto agli uffici, e di quello delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. Disciplinato il trattamento economico riconosciuto al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione, viene regolamentata la gestione degli stanziamenti di bilancio relativi a tali uffici, ed introdotta anche per essi la possibilità di disporre di personale assegnato ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l’attività di staff. Infine è abrogato il citato D.P.R. n. 241/2001, e sono dettate norme transitorie e finali.

 

La riorganizzazione dei ministeri nella legge finanziaria 2007 e nel decreto-legge 112/2008

Il presente schema di regolamento costituisce attuazione dell’articolo 1, commi 404-416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[2] convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Il programma è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988.

Nello specifico, il comma 404 individua sette linee di intervento del programma:

Ø        la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti. Detta riorganizzazione volta alla riduzione degli uffici dirigenziali, peraltro, dovrà essere coniugata con la possibilità di immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali (lettera a);

Ø        la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni attuata anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lettera b)

Ø        la revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la riduzione (lettera c). L’accorpamento delle strutture periferiche dovrà avvenire secondo una serie di criteri e modalità indicati nelle medesime disposizioni. La valutazione della sostenibilità e della funzionalità dell’accorpamento dovrà essere operata congiuntamente dal Ministro competente, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Ø        la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d);

Ø        la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e di studio (lettera e);

Ø        un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione, a generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali (lettera f);

Ø        alcune disposizioni specificamente rivolte al Ministero degli affari esteri (lettera g).

 

I commi da 405 a 416 delineano il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato secondo criteri individuati dal comma 404.

Esso può essere sintetizzato come segue:

Ø        attraverso direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai Ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001) viene programmata la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15% (comma 413);

Ø        il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’interno, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 412).

Ø        Tali linee guida sono state emanate con il DPCM 13 aprile 2007.

Ø        entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (vale a dire entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica con le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo (comma 407);

Ø        l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (quindi al massimo entro il 31 marzo 2007) (comma 407);

Ø        sempre entro il 31 marzo 2007 devono essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 408);

Ø        i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 405);

Ø        dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 406).

 

Viene, infine, previsto un sistema di controlli e di sanzioni (commi 409, 410, 411, 414 e 415) e, al comma 416, vengono indicati i risparmi di spesa conseguenti alle riorganizzazioni amministrative prefigurate.

 

Il comma 897 dell’articolo 1 della citata legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha inoltre ripristinatola Direzione generale di commissariato e di servizi generali istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa, sopprimendo gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216 che ne avevano disposto la soppressione.

 

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 216/2005, infatti, ricostituisce, al comma 1, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, che erano a loro volta state soppresse ed accorpate nella Direzione generale del commissariato e dei servizi generali dall’articolo 15 del citato D.Lgs. n. 264/1997. Il comma 2 dello stesso articolo sopprime contestualmente tale direzione generale.

 

I compiti della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, stabiliti dagli articoli 25 e 32 del DPR 18 novembre 1965, n. 1478, riguardano attività relative alle materie del commissariato militare (viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, foraggio) ed ai servizi generali ministeriali (attività di “provveditorato” connesse con il funzionamento degli uffici, servizi poligrafici, trasporti, manovalanze, archivi generali, pulizia dei locali, ecc.).

Si ricorda che la relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto legislativo n. 216/2005, segnalava che con l’accorpamento dei compiti peculiari delle due strutture preesistenti, erano insorte difficoltà nel soddisfare in modo tempestivo ed efficace le richieste del Ministero, nonché le notevoli esigenze logistiche derivanti dalla proiezione esterna delle Forze armate e che, pertanto, si riteneva opportuno il ritorno alla specializzazione delle strutture.

 

L’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero, entro il 30 novembre 2008:

Ø      ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali nella misura del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale (comma 1, lettera a));

Ø      ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali (comma 1, lettera b));

Ø      rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale (comma 1, lettera c));

Ø      pervenire eventualmente all’esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali attraverso accordi tra le amministrazioni (comma 2);

Ø      rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG) (comma 3).

 

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 6).

Dall’applicazione dell’articolo sono escluse, ai sensi del comma 6-bis, le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, per le relative amministrazioni, gli obiettivi fissati dal medesimo articolo.

 

L’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[3] ha differito al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione della riorganizzazione da parte dei ministeri prefigurata dal citato articolo 74 del D.L. 112/2008. In particolare, è differito a quella data il potere di adozione, da parte dei ministeri, degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi. Il differimento del termine riguarda esclusivamente i ministeri e non anche le altre amministrazioni interessate dal riordino disposto dal citato art. 74. Il testo prevede, peraltro, la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche, per i predetti ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro il medesimo termine[4].

Per consentire il rispetto del termine di adempimento da parte dei ministeri semplificandone il procedimento di organizzazione, il medesimo articolo 41, comma 10 del D.L. 207/2008 reca due modifiche all’art. 4 del D.Lgs. 300/1999[5].

 

Secondo quanto disposto dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999,l’organizzazione e la dotazione organica dei ministeri – così come l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti – va definita mediante regolamento. Normalmente, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono addottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della L. 400/1988 (regolamenti di delegificazione).L’art. 4, co. 4, nel testo previgente alla modifica operata dall’articolo 41, comma 10 del decreto-legge 207/2008 prevedeva che si potesse provvedere, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, solamente all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti.La modifica introdotta consente di provvedere, col medesimo strumento, anche alla distribuzione dei predetti uffici di livello dirigenziale non generale tra le strutture di livello dirigenziale generale.

Inoltre, il nuovo comma 4-bis, pure introdotto dall’articolo 41 comma 10 del D.L. 207/2008 stabilisce che i decreti ministeriali in questione possono disporre anche in deroga all’eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel  regolamento di organizzazione del singolo ministero.

 


Contenuto dello schema di regolamento

Il provvedimento è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della Difesa. Il regolamento in esame dà attuazione alle già richiamate disposizioni recate sia dall’articolo 1, commi 404-416 e comma 897 della legge finanziaria 2007, sia dall’articolo 74 del D.L. 112/2008.

 

Si rammenta che nel corso della XV legislatura, in data 7 marzo 2008, era stato presentato alle Camere uno Schema di decreto recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa[6], di contenuto sostanzialmente identico al provvedimento in esame. Su tale provvedimento la Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 27 marzo 2008, aveva espresso un parere favorevole con condizioni e un’osservazione; una delle condizioni recepiva i rilievi formulati dalla Commissione bilancio la quale, nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento – nella seduta del 18 marzo 2008 – aveva rilevato la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si sottolinea che, a seguito dell’anticipata conclusione della XV legislatura, non è stata possibile la definitiva deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, su tale schema di decreto n. 237. La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia, inoltre, che il testo del regolamento ha subito una riformulazione conseguente alla necessità di tenere conto anche delle disposizioni introdotte dall’articolo 74 del D.L. 112/2008 “medio tempore entrato in vigore”.

 

L’articolo 1, (commi 1-3) dispone l’articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali espressamente individuate, e due uffici centrali.

 

Sono direzioni generali del Ministero:

a)       la direzione generale per il personale militare;

b)       la direzione generale per il personale civile;

c)       la direzione generale degli armamenti terrestri;

d)       la direzione generale degli armamenti navali;

e)       la direzione generale degli armamenti aeronautici;

f)         la direzione generale delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle tecnologie avanzate;

g)       la direzione generale dei lavori e del demanio;

h)       la direzione generale di commissariato e di servizi generali;

i)         la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei militari congedati;

j)         la direzione generale della sanità militare.

 

Sono Uffici centrali:

a)       l’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

b)       l’Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

 

Il comma 4 prevede che con decreti ministeriali[7] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda all’individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentoventicinque, nonché alla definizione dei relativi compiti, nell’ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

 

L’articolo 2 reca disposizioni riguardanti il Segretariato generale. Il comma 1, relativo alla modalità di nomina e alle attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico del Segretario generale, nonché ai due incarichi di vice segretario generale, fa rinvio alla normativa vigente, ovveroall’articolo 5 della legge n. 25 del 1997[8], e al DPR n. 556 del 1999[9].

Il comma 2 dispone che l’ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sia disciplinato dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del DPR n. 556 del 1999, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4 dell’articolo in commento; a un decreto ministeriale di natura non regolamentare è demandata, inoltre, l’individuazione di 38 uffici di livello dirigenziale non generale con le relative competenze.  

Il comma 3 disponela soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2009,dell’ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell’area tecnico-industriale[10], che l’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 459[11] aveva posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Come accennato, il comma 4 modifica l’articolo 10, comma 1, lettera b) del DPR n. 556 del 1999; viene soppresso il numero 6) del comma 1 che riguarda il V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, che risulta pertanto soppresso; viene altresì trasferita dal I al VI Reparto la competenza in materia di antinfortunistica e prevenzione e al medesimo VI Reparto è altresì conferita la competenza sulla gestione dell’area tecnico-industriale.

 

Il soppresso V Reparto, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, ha competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici.

 

Ai sensi del comma 5 i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.

 

L’articolo 3 disciplina le competenze della Direzione generale per il personale militare, relative soprattutto al reclutamento ed allo stato giuridico ed economico dei militari. La struttura è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente e si articola in 27 uffici dirigenziali non generali i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

L’articolo 4 detta analoghe disposizioni per quanto concerne la Direzione generale per il personale civile, che è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali - i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare - ed è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero.

 

Con riguardo alle competenze delle Direzioni generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5 dello schema di decreto in esame) la relazione introduttiva sottolinea l’introduzione di quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità.

 

Gli articoli 5, 6 e 7 regolano le competenze delle tre Direzioni generali degli armamenti (terrestri, navali e aeronautici). Ognuna di esse è incaricata di curare l’approvvigionamento dei materiali di armamento e delle dotazioni accessorie, di sovrintendere alle attività di ricerca e sviluppo nel settore di competenza, di concorrere alla formazione del relativo personale, di disporre indagini tecniche e di gestire il contenzioso nel proprio ambito tecnico.

Le Direzioni generali sono dirette, rispettivamente, da un ufficiale generale dell’Esercito, da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e da un ufficiale generale dell’Aeronautica militare. Ogni Direzione si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, in numero di 20 per la Direzione generale degli armamenti terrestri e 21 sia per la Direzione generale degli armamenti navali, sia per la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Da ogni Direzione dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari - 2 dalla Direzione generale degli armamenti terrestri, 3 dalla Direzione generale degli armamenti navali e 3 Direzione generale degli armamenti aeronautici -, preposti all’attuazione di programmi di cooperazione per l’acquisizione di sistemi forniti dall’industria nazionale ed estera, al controllo sull’esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.

 

L’articolo 8 reca norme di analogo tenore per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle tecnologie avanzate nel settore di competenza. La Direzione generale è affidata a un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e si articola in 19 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare; dalla Direzione dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari preposti all’attuazione di programmi di cooperazione per l’acquisizione di sistemi forniti dall’industria nazionale ed estera, al controllo sull’esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.

 

L’articolo 9 riguarda la Direzione generale dei lavori e del demanio, alla quale vengono attribuite funzioni in materia di costruzioni edili, gestione dei beni demaniali, servitù militari e contenzioso. La Direzione generale è diretta da un militare di grado non inferiore a generale ed è articolata in ventitré uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

Nella relazione illustrativa si legge che, a differenza di quanto previsto per tutte le Direzioni generali e gli Uffici centrali, la Direzione generale dei lavori e del demanio non concorre all’”abbattimento complessivo del quindici per cento delle posizioni dirigenziali non generali”[12]. Anzi, nella prospettiva delle “numerose e complesse attività di competenza” legate all’attuazione dell’articolo 14-bis del decreto-legge 112 del 2008” si è proceduto all’incremento di una posizione dirigenziale non generale nel rispetto, in ogni caso, della aliquota di riduzione complessiva del quindici per cento”.

 

L’articolo 14-bis del D.L. 112/2008, novella in più parti il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003[13] che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio. Le modifiche riguardano, tra il resto, la previsione che la riallocazione degli immobili possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati nonché l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati sia al finanziamento della suddette riallocazioni, sia alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. I fondi sono determinati dalla legge finanziaria. Inoltre, al comma 3, si attribuisce al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui al citato articolo 27, comma 13-ter del decreto legge n. 269/2003, stabilendo, al riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione dei citati beni. I proventi derivanti dalle suddette procedure possono essere destinati al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati.

 

L’articolo 10 dà ulteriore attuazione alla norma di cui al comma 897 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 216 del 2005 al fine di conseguire il ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali: la Direzione, già prevista dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 264 del 1997, era infatti stata suddivisa in due autonome strutture con il successivo D. Lgs. n. 216 del 2005.

Tale Direzione, già ricondotta ad unità per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 2007[14], torna quindi ad occuparsi organicamente della gestione dei materiali di equipaggiamento e casermaggio e delle incombenze amministrative correlate ai trasporti, ivi comprese la formazione del relativo personale e la cura del contenzioso di competenza. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero e si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Dalla Direzione dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all’attuazione di programmi di cooperazione per l’acquisizione di sistemi forniti dall’industria nazionale ed estera, al controllo sull’esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.

 

L’articolo 11 affida alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, i tradizionali compiti connessi all’eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva, al trattamento di pensione per il personale militare, al riscatto ed al riconoscimento dei periodi di servizio a fini previdenziali, nonché agli adempimenti derivanti da causa di servizio e dal contenzioso nella materie di competenza. La Direzione generale  è diretta da un dirigente civile del ruolo del Ministero e si articola in diciannove uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

L’articolo 12 conferma l’attività sanitaria militare quale principale attribuzione della Direzione generale della sanità militare. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e si articola in dieci uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

L’articolo 13 individua le funzioni della Direzione centrale del bilancio e degli affari finanziari: tra queste spicca la formazione dello schema di stato di previsione della spesa del Ministero con le relative proposte di variazione. La Direzione centrale, inoltre, predispone gli atti connessi alla attribuzione degli stanziamenti, cura attività di consulenza finanziaria ed economica, promuove direttive in relazione all’esercizio del bilancio, monitora i flussi dei singoli capitoli e, tra l’altro, svolge attività amministrativa nella problematiche di natura fiscale in ambito comunitario. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. Essa si articola in undici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

L’articolo 14 disciplina le peculiari funzioni ispettive conferite all’Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che è dotato di poteri di accertamento in collaborazione con le omologhe strutture del Ministero dell’Economia e delle finanze. L’Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L’Ufficio è articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

 

Tale ufficio, già riordinato con decreto ministeriale del 25 ottobre 2005, espleta le sue funzioni su circa 650 enti e distaccamenti della Difesa, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l’attività amministrativa.

 

L’articolo 15 disciplina il Consiglio Superiore delle Forze armate e gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica che concorrono al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero.

In particolare, il comma 1 dopo averdefinito il Consiglio Superiore delle Forze armate quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa (previsto dall’articolo 9 della legge n. 25 del 1997[15]), richiama, per la disciplina del medesimo Consiglio l’articolo 19 del DPR n. 556 del 1999[16]. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

Il comma 2 ribadisce che nell’ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalità istituzionali del Ministero,che sono stati oggetto di provvedimento di riordino con DPR n. 88 del 2007[17].

 

La relazione illustrativa riporta l’elenco puntuale di tali organismi (articolo 1 del DPR 88/2007):

a)               la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;

b)               la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;

c)               la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;

d)               la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;

e)               la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;

f)                 il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;

g)               il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

h)               il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

 

L’articolo 16 contiene disposizioni transitorie e finali.

In particolare, al comma 1, si rideterminano le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero a seguito della riduzione imposta con il regolamento in esame, in ottemperanza al più volte citato articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 e dell’articolo 74, commi 1, lettera a) e comma 4 del decreto-legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 Le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1-dirigenti vengono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale (venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell’area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro).

 

Al riguardo si ricorda che l’Allegato A riporta la dotazione organica complessiva dei dirigenti cui si applica il CCNL area-1 in numero di 179 unità complessive, di cui 11 di prima fascia e 168 di seconda fascia.

 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 ha disposto la  riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento. L’articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. prevede la riduzione del 20 per cento del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e del 15 per cento di quelli di livello non dirigenziale; il comma 4 prevede che nel processo di riorganizzazione possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti di riassetto dei ministeri emanati in attuazione dei (sopra ricordato) articolo 1, comma 404 e seguenti delle legge finanziaria 2007.

 

Il comma 2 dispone, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112/2008,  la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero secondo le tabelle di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del provvedimento, in modo da realizzare la riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale.

 

L’Allegato B espone le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa che ammonta complessivamente in 37.242 unità, compresi 61 professori e ricercatori e 37 unità del comparto ricerca.

 

Si rammenta che l’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112/2008 appena richiamato dispone la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

 

Il comma 3 rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati A e B di cui ai precedenti commi 1 e 2.

 

Il comma 4 precisa che, alla determinazione del numero complessivo di riduzioni delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale da realizzare ai sensi del predetto articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296/2007 e dell’articolo 74, commi 1, lettera a) e comma 4 del decreto-legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il già ricordato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 897 della medesima legge finanziaria 2007.

 

Il comma 5 precisa che, fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 1, comma 4 dello schema di regolamento in esame, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

 

Il comma 6, infine reca la clausola di invarianza finanziaria precisando che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Nella relazione illustrativa si precisa che la formulazione della clausola corrisponde alla richiesta formulata dalla I Commissione in occasione dell’esame dello schema di regolamento di organizzazione n. 237, presentato nel corso della XV legislatura e non giunto ad emanazione, cui si è già fatto cenno.

 

L’articolo 17, infine, in attuazione al comma 406 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, elenca le disposizioni abrogate o soppresse con l’entrata in vigore del regolamento: trattandosi di regolamento di delegificazione, sono abrogati anche atti di normazione primaria, quali i decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 216 del 2005, nonché una parte del comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 459 del 1997. Viene altresì soppresso, a decorrere dal 1° maggio 2009, il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l’istituzione dell’ufficio generale per la gestione degli enti dell’area tecnico-industriale.

 


 



[1]     L’intervento fa seguito a quanto disposto dall’articolo 8 del D.L. n. 136/2004, come modificato dalla legge di conversione n. 186/2004, che ha novellato l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, portando da dieci ad undici le direzioni generali in cui si articola il Ministero della difesa.

[2]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[3]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[4]    La relazione illustrativa del disegno di legge originario di conversione del decreto-legge 207/2009, presentato al Senato (A.S. 1305), motiva il differimento del termine disposto dall’articolo 41, comma 10 con riferimento alla particolare complessità del processo di riorganizzazione delineato dall’art. 74 del D.L. 112/2008, e “tenuto conto delle sanzioni previste”.

[5]     D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[6]    Schema di regolamento n. 237.

[7]    Adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400 del 23 agosto 1988.

[8]    Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

[9]    Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

[10]   Individuati dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1998, n. 79.

[11]   Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[12]   Disposto, come accennato, dall’articolo 74, comma 1, lettera a) del Decreto-legge 112/2008.

[13]   Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[14]   Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157,

 

[15]   Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

[16]   Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

[17]   Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.