Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere - A.C. 2120 e A.C. 1896
Riferimenti:
AC N. 2120/XVI   AC N. 1896/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 108
Data: 02/02/2009
Descrittori:
CADUTI E FERITI PER SERVIZIO   PARENTELA E AFFINITA'
RECLUTAMENTO MILITARE   SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

A.C. 2120 e A.C. 1896

 

 

 

 

 

n. 108

 

 

2 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

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File: DI0084.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge  3

Iter dell’A.S. 1202

Esame in sede consultiva

Pareri resi alla 4a Commissione (Difesa)

1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 13 gennaio 2009  13

5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 14 gennaio 2009  14

Esame in sede deliberante

4a Commissione (Difesa)

Seduta del 20 gennaio 2009  17

D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici22

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate (art. 6)25

L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (art. 4)26

 

 


Schede di lettura

 


Il contenuto delle proposte di legge

 

A.C. 2120 (A.S. 1202 Cantoni ed altri, approvato dalla 4 a  Commissione del Senato in sede deliberante)

 

A.C. 1896 (Cirielli)

 

Art. 1

Art. 1

1. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale,» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando sia l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), e), g), e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dalle disposizioni vigenti, ad eccezione di quello relativo al limite di altezza, che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, nonché del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226».


 

La proposta di legge A.C. 2120, approvata in sede deliberante dalla IV Commissione difesa del Senato nella seduta del 20 gennaio 2009[1] e la proposta di legge A.C. 1896, composte entrambe da un unico articolo di contenuto analogo, novellano l'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, relativo all’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del coniuge e dei figli superstiti nonché dei fratelli, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate vittima del dovere.

 

Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, reca disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.

In particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b) stabilisce che, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge n. 331/2000. Tal articolo reca, in generale, i compiti delle Forze armate mentre il comma 3 individua la difesa dello Stato quale compito prioritario delle Forze armate Il successivo comma 5 specifica che le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza è la difesa dello Stato.

 

La modifica introdotta da entrambe le proposte di legge è finalizzata a consentire il reclutamento dei soggetti sopraindicati di altezza non inferiore a m. 1,50 e a richiamare la necessità del possesso dei seguenti requisiti già previsti dall’articolo 4 della legge n. 226 del 2004, per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno:

Ø        cittadinanza italiana[2] (lett. a), legge 226/2004);

Ø        godimento dei diritti civili e politici (lett. c), legge 226/2004),

Ø        assenza di:

o        sentenze penali di condanna;

o        procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

o        procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

o        provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica (lett. e), legge 226/2004);

Ø        esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (lett. g), legge 226/2004);

Ø        requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (lett. h), legge 226/2004)[3].

 

Con riferimento alla modifica inerente il requisito fisico dell'altezza, si segnala che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’esprimersi in sede consultiva sulla proposta di legge A.S. 1202[4], ha rilevato che “andrebbe valutata la necessità dell’intervento legislativo, considerato che, attualmente, il limite dell’altezza è fissato da una fonte di rango secondario”[5].

 

A questo proposito, si osserva, infatti, che sebbene la normativa di carattere generale riguardante l’arruolamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dei congiunti delle vittime del dovere sia contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, per quanto riguarda, invece, il requisito minimo dell’altezza tale valore è stabilito dall’articolo 2 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 che reca specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 2 del D.P.C.M. n. 411/1987[6], come sostituito dall’articolo 1 del D.P.C.M. n. 112/2000[7], richiede per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri le seguenti misure di altezza:

 

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c):

Ø       non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;

 

b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica:

Ø       non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

 

c) per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri:

Ø       non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

 

Si ricorda, inoltre, che il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, in materia di leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, dispone, all’articolo 71 un limite di statura per l'idoneità al servizio militare pari a metri 1,50. Tale disposizione è tuttora vigente in quanto la nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si è realizzata senza che fosse abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che viene soltanto “sospesa” e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o l’insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate (articolo 2, comma 1, lettera f)) della legge n. 331 del 2000).

 

Più in generale, si osserva, poi, che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel citato parere espresso alla Commissione difesa, ha invitato la commissione di merito a valutare se “la selezione dei requisiti di accesso all'arruolamento per i congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere sia conforme al criterio di ragionevolezza rispetto alla disciplina generale, dal momento che la soluzione prevista potrebbe essere tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei congiunti delle vittime del dovere rispetto agli altri aspiranti all'arruolamento”.

 

Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore modifica prevista dalle proposte di legge in esame volta ad integrare l’attuale regime dei requisiti per l’accesso al citato beneficio dell’ “arruolamento per chiamata diretta”, si osserva che tali nuovi requisiti sono quelli attualmente previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno. Com’è noto tale legge, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005[8].

La legge citata ha, quindi, introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, pertanto, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

L’articolo 4 individua, in particolare, i seguenti requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

f) idoneità fisico-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Detti volontari possono essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno. Per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, che non abbiano compiuto trent’anni di età.

 

 

 


Iter dell’A.S. 1202

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2009

34ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

 

La seduta inizia alle ore 13,35.

 

 

(1202) CANTONI ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il relatore BATTAGLIA (PdL), nel riferire sul disegno di legge in titolo, ritiene in primo luogo opportuno invitare la Commissione di merito a valutare se la selezione dei requisiti di accesso all'arruolamento per i congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere sia conforme al criterio di ragionevolezza rispetto alla disciplina generale.

Ritiene oltretutto che la soluzione prevista possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei congiunti delle vittime del dovere rispetto agli altri aspiranti all'arruolamento.

Quanto alla specifica previsione della deroga al requisito fisico dell'altezza, il relatore reputa opportuno verificare anche la necessità dell'intervento legislativo, considerando che attualmente il limite dell'altezza è fissato da una fonte di rango secondario.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

 

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009

18ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

 

 La seduta inizia alle ore 9,45.

 

(1202) CANTONI ed altri.  -  Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

Con l’avviso conforme del relatore SAIA (PdL) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

 

 

La seduta termina alle ore 9,50.

 


Esame in sede deliberante

 


DIFESA (4a)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2009

45ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

CANTONI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

 

 La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1202) CANTONI ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Discussione e approvazione)

 

Il presidente CANTONI (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti del personale delle Forze armate vittima del dovere pregiudica (prevedendo la normale applicazione dei limiti minimi di un metro e sessantacinque centimetri per gli uomini ed un metro e sessantuno centimetri per le donne quali requisiti di statura) l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur essendo intenzionati ad onorare la memoria dei propri congiunti ed a servire onorevolmente il Paese prestando sevizio nelle Forze armate, vantano un'altezza sì inferiore a quanto previsto dalla legge ma comunque tale da non pregiudicare la funzionalità dello strumento militare. Il provvedimento, pertanto, ha carattere di assoluta eccezionalità e la sua ratio è sorretta da evidenti motivi di giustizia sostanziale.

Procedendo alla disamina dell'articolato, osserva quindi che il disegno di legge consta di un unico articolo (modificativo del comma 1, lettera b), dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 82 del 2001), che fissa, in ordine l'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere, ed in deroga alla normativa vigente, il limite di statura in un metro e cinquanta centimetri (unico sia per gli uomini che per le donne). Tale disposizione, peraltro, non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità delle Forze armate, in quanto già prevista per i militari di leva dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

L'oratore osserva quindi che il disegno di legge introduce, ai fini dell'accesso alla carriera militare, anche il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) ed h) della legge n. 226 del 2004, sottolineando che tale misura è giustificata dalla necessità di armonizzare l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere con i principi previsti per quello dei volontari in ferma prefissata.

Dà infine conto dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) e bilancio (non ostativo).

 

Constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori presenti e preso atto dell'assenso del rappresentante del Governo, il presidente CANTONI pone ai voti, previa verifica del numero legale, il disegno di legge in titolo (composto da un unico articolo), che risulta approvato.

 

 La seduta termina alle ore 16.

 




[1]    La proposta di legge A.S. 1202, ora A.C. 2120, era stata assegnata alla 4ª Commissione Difesa del Senato in sede deliberante il 16 dicembre 2008.

[2]    Tale requisito è espressamente previsto dalla sola proposta di legge A.C. 1896.

[3]    Al riguardo, si ricorda che l’articolo 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attraverso il rinvio alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, esige il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’articolo 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, prevede, tra i requisiti per l’ammissione al concorso per esami per la nomina a magistrato ordinario, che il candidato abbia una condotta incensurabile.

[4]    Ora A.C. 1896.

[5]    Cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 13 gennaio 2009.

[6]    D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

[7]    D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112: regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

[8]    Originariamente l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs.n. 215/2001, prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 2 della legge n. 226/2004 che ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.