Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate A.C. 141 e A.C. 1444 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1444/XVI   AC N. 141/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 86
Data: 02/12/2008
Descrittori:
FORZE ARMATE   MALATTIE EREDITARIE
RECLUTAMENTO MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa

Casella di testo: Progetti di legge
 


2 dicembre 2008

 

n. 86/0

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici
all'impiego nelle Forze armate

A.C. 141 e A.C. 1444

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

141

Titolo

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

15 luglio 2008

Commissione competente

IV Difesa

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni I e XII

 

Numero del progetto di legge

1444

Titolo

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di polizia

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

3 luglio 2008

assegnazione

9 ottobre 2008

Commissione competente

IV Difesa

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni I e XII

 


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 141 e A.C. 1444, composte entrambe da un unico articolo, sono volte a stabilire il principio generale in base al quale il cosiddetto “favismo”, ossia la carenza, totale o parziale dell’enzima G6PDH, non può costituire motivo di esclusione dall’arruolamento nelle Forze armate.

La sola proposta di legge A.C. 1444 estende tale principio anche all’arruolamento nelle Forze di polizia.

 

 

 

 

Il comma 2 della proposta di legge A.C. 141 demanda poi ad un decreto del Ministero della Difesa, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di conformare l’ordinamento della sanità militare al citato principio  attraverso l’adozione di un decreto modificativo del D.M. 114 del 4 aprile 2000, nonché correttivo di una direttiva tecnica di rango inferiore (decreto del direttore generale della sanità militare adottato in materia il 5 dicembre 2005).

 

In relazione alla materia in esame si ricorda che nel corso della precedente legislatura la Commissione difesa della Camera dei deputati ha concluso l’esame in sede referente della proposta di legge A.C. 2459, di contenuto identico alla proposta di legge A.C. 141

 

in esame, approvando un testo per l’Aula il cui esame non è stato però avviato.

Il contenuto di tale testo approvato dalla Commissione difesa della Camera, corrisponde, a sua volta, al testo della citata proposta di legge A.C. 1444 in esame.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, alle medesime è allegata unicamente la relativa relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Come già illustrato nell’esposizione del contenuto dei provvedimenti, le proposte di legge sono volte ad eliminare una causa di esclusione dall’arruolamento nelle forze armate, contemplata in un atto di normazione secondaria quale il citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114.

Sul piano della gerarchia delle fonti tale modifica potrebbe essere, altresì, realizzata attraverso un provvedimento di rango secondario dal momento che ogni possibile modifica al suddetto D.M. può essere conseguita attraverso l’adozione di un atto di natura regolamentare che sia integrativo, correttivo o abrogativo di quello in oggetto.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame intervengono sulla materia riguardante i requisiti per accedere alla carriera militare. La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera d) che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Come precedentemente rilevato la sola proposta di legge A.C. 141 conferisce al Ministro della Difesa il compito di conformare l’ordinamento della sanità militare al principio enunciato al comma 1 attraverso l’adozione di un decreto Ministeriale modificativo di quello attualmente vigente, nonché correttivo di una direttiva tecnica di rango inferiore.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa di entrambe le proposte di legge, l’intervento normativo in esame è volto a “porre rimedio a una situazione di discriminazione nei confronti di tanti giovani che, pur essendo idonei alla prestazione del servizio militare, possono essere immotivatamente esclusi dai concorsi per accedere nelle Forze armate solo perché è stata loro riscontrata una condizione genetica largamente diffusa nella popolazione sana del nostro Paese”.