Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine - Testo unificato AA.C. 607-1897-A Testo rinviato in Commissione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 50 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 11/03/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
11 marzo 2011 |
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n. 50/1 |
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Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpineTesto unificato AA.C. 607-1897-ATesto rinviato in Commissione |
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Numero dei progetti di legge |
607, 1897-A |
Titolo |
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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Esame in Assemblea |
7 marzo 2011 |
Rinvio in Commissione |
9 marzo 2011 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
Sede |
Referente |
Nel corso della seduta della Camera del 9 marzo 2011, l’Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione difesa del testo unificato delle proposte di legge n. 607-1897-A.
Il citato testo, illustrato in Aula nella seduta del 7 marzo 2011, si compone di quattro articoli.
Nello specifico, l’articolo 1 apporta talune modifiche al
codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con particolare riferimento agli articoli
103, riguardante l’Organizzazione
territoriale dell’Esercito italiano e
In particolare, la lettera a) dell'articolo 1, inserisce cinque nuovi commi al citato articolo 103 al fine di:
Ø consentire alle regioni e agli enti locali interessati di riconoscere particolari benefici fiscali e assistenziali ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Ai predetti volontari le regioni e gli enti locali possono riconoscere riserve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile (capoverso 4-bis);
Ø riconoscere, come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale, il possesso dei brevetti di sci alpinismo, sci e soccorso in montagna o di altri brevetti, attestati e abilitazioni in settori collegati alle attività dei reparti delle truppe alpine, nonché l'adesione a organizzazioni di volontariato riconosciute dagli apposti registri regionali (capoverso 4-ter);
(segue commento a pag. 4)
Normativa vigente Codice dell’ordinamento militare Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 |
Proposta di legge T.U. 607-1897-A
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Art. 103 |
Art. 1 |
1. L’organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
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Identico
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2. L’organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell’Esercito italiano, il Centro di selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali.
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Identico
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3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.
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Identico
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4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
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Identico
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4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento delle truppe alpine nei rispettivi territori, possono riconoscere benefìci di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Ai predetti volontari cessati senza demerito dal servizio, le regioni e gli enti locali possono altresì riconoscere riserve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.
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4-ter. Il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato che operano nei medesimi settori, e che siano iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e delle province autonome, costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale. I titoli di preferenza di cui al primo periodo devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso.
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Normativa vigente Codice dell’ordinamento militare Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 |
Proposta di legge T.U. 607-1897-A
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Art. 103 |
Art. 1 |
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4-quater. Con regolamento emanato con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito il brevetto militare alpino e ne sono disciplinate le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nel regolamento medesimo.
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4-quinquies. Il brevetto militare alpino istituito ai sensi del comma 4-quater del presente articolo costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 700, comma 1, e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 704, comma 1.
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4-sexies. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine, possono, a domanda, entrare a far parte di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età».
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Art. 978 |
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1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.
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1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, ubicati nelle località più vicine a quelle di residenza fino al completamento dell'organico. |
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1-bis. Per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini a seguito delle procedure previste dal comma 1 si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.
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Ø istituire un brevetto militare alpino, qualificato come titolo di preferenza nei concorsi per i volontari in ferma prefissata quadriennale e per i volontari in servizio permanente (capoverso 4-quinquies);
Ø consentire ai volontari militari in ferma prefissata di un anno provenienti delle regioni appenniniche e dell'arco alpino di entrare a far parte, alla cessazione del loro servizio, previa domanda, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria e gestita dall'associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale, a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali eventualmente colpite dal disastro. L'appartenenza alla predetta riserva cessa al compimento del quarantesimo anno di età (capoverso 4-sexies);
La successiva lettera b) dell'articolo 1 integra, invece, l'articolo 978 del codice dell'ordinamento militare, rafforzando la già prevista assegnazione privilegiata dei giovani nelle località più vicine a quelle di residenza (Cfr, testo a fronte di seguito inserito).
La nuova disposizione prevede, poi, che per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.
L'articolo 2 del testo unificato coinvolge l'Associazione nazionale alpini nell'attività di promozione del reclutamento delle truppe alpine nelle regioni di tradizionale provenienza, mentre il successivo articolo 3 istituisce un apposito fondo con una dotazione pari a 200 mila euro annui a decorrere dal 2012 per lo sviluppo delle attività associative previste dallo statuto.
L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
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File: DI0030a.doc