Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 - D.L. 223/2012 - A.C. 5657 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5657/XVI   DL N. 223 DEL 18-DIC-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 740
Data: 19/12/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 dicembre 2012

 

n. 740/0

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni politiche nell’anno 2013

D.L. 223/2012 - A.C. 5657

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5657

Numero del decreto-legge

D.L. 18 dicembre 2012, n. 223

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

emanazione

18 dicembre 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

18 dicembre 2012

assegnazione

18 dicembre 2012

scadenza

16 febbraio 2013

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

III Commissione (Affari esteri), IV Commissione (Difesa), V Commissione (Bilancio)

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, che si compone di 6 articoli, reca disposizioni urgenti di modifica di alcune fasi del procedimento elettorale applicabili esclusivamente alle elezioni politiche dell’anno 2013 e solo in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

Le modifiche riguardano: la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e la modifica dei termini temporali di rimozione delle cause di ineleggibilità (art. 1), l’esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali (art. 2), l’ammissione ai seggi elettorali degli osservatori internazionali dell’OSCE (art. 4); la disciplina dell’Anagrafe degli italiani all’estero (art. 3). La modifica di quest’ultima disciplina, a differenza delle precedenti, ha effetti a regime e non solamente per le elezioni 2013.

 

Completano l’articolato una norma di copertura finanziaria dell’articolo 2 (art. 5) e la consueta clausola di immediata entrata in vigore (art. 6).

 

L’articolo 1 riduce il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati (co. 1, lett. a), b) e c) e modifica i termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato e senatore (co. 1, lett. d).

Tali disposizioni sono efficaci esclusivamente per le elezioni politiche del 2013 e solo in caso di elezioni anticipate.

Il comma 1 definisce, ai fini delle disposizioni in esame, elezioni anticipate quelle che si svolgano in caso di scioglimento delle Camere di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura.

Per il computo della durata della legislatura, l’art. 7, sesto comma, D.P.R. 361/1957, dispone che il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea; poiché tale riunione si è tenuta il 29 aprile 2008, la scadenza naturale sarebbe il 29 aprile 2013. Quindi, lo scioglimento anticipato ai fini delle disposizione in esame interviene entro il 29 marzo 2013.

 

Riduzione delle sottoscrizioni

Per quanto riguarda la riduzione delle sottoscrizioni, la relazione illustrativa ne giustifica la necessità nella circostanza che molte forze politiche non hanno proceduto alla raccolta delle firme in attesa dell’approvazione della nuova legge elettorale, tuttora all’esame del parlamento (A.S. 2 ed abb.).

In particolare, la lettera a) riduce della metà il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature alle elezioni della Camera e alle elezioni del Senato, comprese quelle della circoscrizione Estero e del collegio uninominale della Valle d’Aosta.

Si osserva che non viene analogamente ridotto il numero di firme prescritto per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali del Senato della regione Trentino - Alto Adige  anch’essi disciplinati da un regime speciale analogo a quello della Valle d’Aosta, in quanto è richiamata solo la lett. a) dell’art. 20, co. 1,D.lgs. 533/1993 e non anche la lett. b).

Si ricorda che la legge prevede già il dimezzamento delle firme in caso di scioglimento anticipato, ma esclusivamente se questo avviene oltre 120 giorni prima della scadenza naturale (in questo caso entro il 28 dicembre 2012), mentre la disposizione estende l’applicazione della riduzione anche in caso scioglimento che avvenga oltre 30 giorni prima della scadenza (come si è detto, entro il 29 marzo 2013).

Inoltre, una riduzione ulteriore (del 60% in luogo del 50%) è introdotta per i partiti ed i movimenti politici che sono costituiti in gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente provvedimento almeno in una Camera (lettera b). Si ricorda che la legge elettorale (art. 18-bis co. 2 D.P.R. 361/1957). prevede ordinariamente l’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le liste espressione di partiti o gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari purchè in entrambe le Camere e all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Infine, si dispone l’esonero dalla presentazione delle liste alla Camera e al Senato (ma non anche per la circoscrizione Estero e per la Valle d’Aosta) anche per le componenti politiche all’interno dei gruppi parlamentari costituite all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi (lett. c).

Secondo il regolamento della Camera i deputati che non hanno fatto la dichiarazione di appartenenza ad alcun gruppo confluiscono in un unico gruppo denominato misto e possono, eventualmente, chiedere di formare, a determinate condizioni, una componente politica all’interno del gruppo (Reg. CD, art. 14). Il regolamento del Senato (art. 14) non reca disposizione analoga che preveda componenti politiche nel gruppo misto.

Si valuti, l’opportunità di chiarire l’ambito applicativo della disposizione riferita alle componenti politiche alla luce delle richiamate disposizioni dei regolamenti parlamentari.

Appare opportuno verificare la portata della medesima disposizione che produce un effetto di esonero a favore di componenti di gruppi ai sensi della lett. c) in relazione alla portata della disposizione prevista dalla lett. b) che per i gruppi parlamentari ivi indicati produce solo un effetto di riduzione.

Tale verifica potrebbe altresì considerare che, mentre l’art. 18 bis, comma 2, D.P.R. 361/1957 esonera dalla raccolta i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura purchè in entrambe le Camere, la lett. c) prevede l’esonero per le componenti politiche costituite all’inizio della legislatura a prescindere dalla presenza in entrambe le Camere.

Si noti, infine, che, mentre alla lett. b), per i gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore del decreto (quindi non all’inizio della legislatura), si richiede che siano costituiti “almeno in una delle Camere” e “secondo i rispettivi regolamenti”, per le componenti politiche di cui alla lett. c) tali elementi non sono richiamati.

Per quanto riguarda il regime delle sottoscrizioni, si ricorda che la presentazione delle candidature è effettuata, nell’ambito di ciascuna circoscrizione (per le elezioni della Camera) o circoscrizione regionale (per le elezioni del Senato), per liste di candidati (D.P.R. 361/1957, artt. 18-bis-24.; D.Lgs, 533/1993, artt. 9-11). La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione rientrante nei limiti minimi e massimi che seguono (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 2), stabiliti in relazione alla diversa ampiezza demografica delle circoscrizioni (per l’elezione della Camera) o delle Regioni (per l’elezione del Senato): per la Camera, fino a 500.000 abitanti, da 1.500 a 2.000 elettori; più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti, da 2.500 a 3.000 elettori; più di 1.000.000 di abitanti, da 4.000 a 4.500 elettori;per il Senato: fino a 500.000 abitanti, da 1.000 a 1.500 elettori; più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti, da 1.750 a 2.500 elettori; più di 1.000.000 di abitanti, da 3.500 a 5.000 elettori.

Sia per la Camera, sia per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 3):

•           per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;

•           per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;

•           per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

 

La presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero sia per i senatori, sia per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. a) e c). Anche per la circoscrizione Estero si applica un regime analogo a quello della Camera in ordine alla esenzioni e alla riduzione del numero delle sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato.

Le candidature per il collegio uninominale della Valle d’Aosta (sia alla Camera, sia al Senato), sono individuali e devono essere sottoscritte da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio; in caso di scioglimento delle Camere che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (art. 92, D.P.R. 361/1957; art. 20, co. 1, lett. a), D.lgs. 533/1993).

Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, l’art. 4 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha stabilito che nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che al 16 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) erano presenti nel Parlamento con almeno due componenti, oppure che avessero almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività doveva essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti (D.L. 24/2008, conv. L. 30/2008, art. 4).

 

Rimozione delle cause di ineleggibilità

La lettera d)intervienesui termini di rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore (esclusivamente per le prossime elezioni politiche), prevedendo che dette cause non hanno effetto se le funzioni esercitate (e che impediscono l’elezione) siano cessate nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, se questo anticipi la scadenza naturale della legislatura di oltre 30 giorni.

Una disposizione analoga venne adottata in occasione delle elezioni del 2006: limitatamente a quelle elezioni, l’art. 3-bis del D.L. 1/2006, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, stabiliva che le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del D.P.R. 361/1957 non avrebbero avuto effetto se le funzioni esercitate fossero cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006), quindi entro il 5 febbraio 2006 .

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dal D.P.R. 361/1957, recante il Testo unico delle leggi per la elezione della Camera, che si applica anche alla elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

Sono ineleggibili alla carica di deputato e senatore: i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i  Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza (D.P.R. 361/1957, art. 7, primo comma).

Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (D.P.R 361/1957, art. 7, secondo comma). In caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale (D.P.R. 361/1957, art. 7, u.c.).

L’effetto della disposizione in esame è pertanto quello di estendere la possibilità di rimuovere le cause di ineleggibilità entro i 7 giorni dallo scioglimento (ordinariamente prevista dalla legge per scioglimenti anticipati di oltre 120 giorni) anche ad uno scioglimento “meno” anticipato, cioè di oltre 30 giorni.

Dal momento che la disposizione si applica esclusivamente alle ineleggibilità di cui all’art. 7 del D.P.R. 361/1957 rimarrebbero esclusi dal perimetro della sua efficacia gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale la cui ineleggibilità era prevista in precedenza dal D.P.R. 361/1957, art. 7, primo comma, lett. h), lettera abrogata dall’art. 2268 del D.Lgs. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, e riprodotta in termini analoghi nell’art. 1485 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

 

Voto degli italiani temporaneamente all’estero

L’articolo 2 dispone la possibilità dell’esercizio del voto per gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di servizio, esclusivamente in occasione delle elezioni politiche del 2013.

Tali elettori possono votare per corrispondenza, all’estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale.

Disposizioni analoghe (ma non coincidenti) a quella in esame furono adottate anche in occasione delle elezioni politiche del 2006 e del referendum costituzionale del 2006 (D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) e del 2008 (D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), nonché delle consultazioni referendarie del 2011 (D.L. 11 aprile 2011, n. 37, (convertito dalla L. 1° giugno 2011, n. 78).

In particolare, il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l’intervento normativo. Si tratta:

§         del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali;

§         dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome che per ragioni di servizio si trovino all’estero in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall’amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a 12 mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); il termine massimo di dodici mesi coincide con il termine massimo di permanenza all’estero oltre il quale sorge l’obbligo di iscrizione all’AIRE ed il conseguente diritto di esercizio del voto ai sensi della L. 459/2001;

§         dei familiari conviventi degli elettori di cui al punto precedente, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (se fossero iscritti, essi sarebbero infatti ammessi al voto nella circoscrizione Estero, trovando applicazione la disciplina sul voto degli italiani all’estero di cui alla L. 459/200)1;

§         dei professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per almeno sei mesi e non più di dodici, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all’estero da almeno tre mesi, nonché i familiari conviventi, purché non iscritti all’AIRE.

Le modalità e le procedure per l’ammissione al voto delle predette categorie di elettori, le modalità di espressione del voto e le specifiche procedure di scrutinio delle schede provenienti dall’estero sono disciplinate dettagliatamente dai commi 2 e seguenti.

 

Iscrizione all’AIRE

L’articolo 3 novella l’articolo 6, comma 4 della L. 470/1988, inserendovi la prescrizione che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all’estero agli uffici Consolari (ai fini dell’iscrizione all’AIRE) sia corredata da documentazione comprovante dell’effettiva residenza all’estero dei richiedenti.

Secondo la relazione illustrativa, “la disposizione intende impedire - per quanto possibile - casi di stabilimento di residenza fittizia all’estero, anche per ragioni elettorali, considerato che in molti Paesi non è possibile avvalersi della collaborazione delle Autorità locali ai fini dell’accertamento dei recapiti dei connazionali. Come noto, infatti, gli Uffici consolari non hanno i poteri di accertamento propri dell’ufficiale di anagrafe e, ove non sia possibile ottenere informazioni dalle Autorità locali, non possono che fare affidamento sulle dichiarazioni degli interessati”.

Votano per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero. La legge (L. 459/2001, art. 5, comma 1) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, tenuti dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch’essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all’estero). I residenti all’estero sono iscritti in uno speciale elenco dell’anagrafe del co-mune presso il quale essi hanno avuto l’ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all’estero è il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5). Ai sensi della L. 470/1988 (art. 6) i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Successivamente, costoro devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.

 

Ammissione ai seggi degli osservatori OSCE

L’articolo 4 consente, anche in occasione delle elezioni politiche del 2013, come avvenuto in passato per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell’impegno assunto al riguardo dall’Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con il predetto Documento ciascuno Stato partecipante ha assunto l’impegno (successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999) di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali.

Uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l’accesso alla sala dell’elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge (ufficiali giudiziari per la notifica di atti, forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, componenti e rappresentanti di lista, ecc.).

Si prevede, quindi, che in occasione delle elezioni politiche del 2013 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell’interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

Si stabilisce, inoltre, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi.

 

Copertura finanziaria

L’articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, valutata in 1.030.000 di euro, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Come chiarisce la relazione tecnica gli oneri di spesa sono interamente imputabili all’art. 2 (voto italiani temporaneamente all’estero).

La stima di tali oneri - che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall’Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici - è stata effettuata sulla base dei costi sostenuti in occasione di precedenti consultazioni politiche e referendarie.

La medesima relazione tecnica evidenzia altresì che per gli adempimenti connessi al voto dei militari in missione internazionale, il Ministero della difesa non prevede oneri aggiuntivi da finanziare poiché per il trasporto del materiale elettorale si farà ricorso a voli già pianificati.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato – oltre che dalla relazione illustrativa - dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, 4° co., della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo. Tali interventi, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

 

Gli immediati precedenti di decreti-legge in materia elettorale adottati in prossimità delle elezioni politiche risalgono alle due precedenti elezioni: quelle del 2006 (a scadenza naturale della legislatura) e quelle del 2008 (elezioni anticipate); si tratta, rispettivamente del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 (convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22), Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche e del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008.

 

Si sono peraltro registrati altri diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo.

Tra i più recenti si ricordano:

-       D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali;

-       D.L. 10 maggio 2000, n. 111 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali;

-       D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271), Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

-       D.L. 1° febbraio 2005, n. 8 (convertito dalla legge 24 marzo 2005, n. 40), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005; in particolare, l’articolo 1 prevedeva l’anticipo del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2005, con disposizioni analoghe a quelle recate dall’articolo 5 del presente decreto;

-       D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 72), Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-       D.L. 1° aprile 2008, n. 49 (convertito dalla L. 30 maggio 2008, n. 96), Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie;

-       D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 (convertito dalla L. 25 marzo 2009, n. 26), Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie;

-       D.L. 5 marzo 2010, n. 29 (non convertito in legge, si veda il comunicato 14 aprile 2010, pubblicato nella G.U. 14 aprile 2010, n. 86. Disposizione di sanatoria: art. 1, comma 1, L. 22 aprile 2010, n. 60), Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale preparatorio e relativa disciplina di attuazione;

-       D.L. 11 aprile 2011, n. 37, (convertito dalla L. 1° giugno 2011, n. 78), Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

-       D.L. 27 febbraio 2012, n. 15 (convertito dalla L. 5 aprile 2012, n. 36), Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa del decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, nel caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all’applicazione di cause di ineleggibilità, nonché di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o di missioni internazionali. Come chiarito nella relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge è determinata dalla necessità di disporre, limitatamente alle elezioni politiche del 2013, la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati al fine di consentire alle forze politiche di assolvere all’obbligo della raccolta delle sottoscrizioni pur nei ridotti margini temporali conseguenti all’anticipata conclusione della legislatura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal provvedimento rientrano in via prevalente nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “organi dello Stato e relative leggi elettorali” (art. 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione). L’art. 3 (Modifica AIRE) rientra nella materia “cittadinanza, stato civile e anagrafe” anch’essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera i) della Costituzione).

 

Formulazione del testo

L’art. 1, comma 1, lett. c), prevede un esoneroin caso di componenti politiche”: si valuti l’opportunità di riformulare la previsione in modo analogo alle precedenti e a quelle contenute nella legislazione vigente in materia, riferendo cioè l’esonero a partiti e movimenti politici costituiti in componenti politiche.

 

 


 

 

 

Regime delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni della Camera dei deputati
ai sensi dell’art. 18-bis del D.P.R. 361/1957 e dell’art. 1 del D.L. 223/2012

 

Norma

Gruppi

Camere

Decorrenza

Applicazione

Sottoscr. richieste

Art. 18-bis. Co. 1, 1° periodo, TU Camera

Partiti non costituiti in gruppi o non presenti in Parlamento

 

 

Elezioni non anticipate

Da 1.500 a 4.500 (per circoscr.)

Art. 1, co. 1, lett. a), DL 223/2012

Partiti non costituiti in gruppi o non presenti in Parlamento

 

 

Elezioni anticipate – oltre 30 gg

- 50 %

Art. 18-bis. Co. 1, 2° periodo, TU Camera

Partiti non costituiti in gruppi o non presenti in Parlamento

 

 

Elezioni anticipate – oltre 120 gg

- 50 %

Art. 1, co. 1, lett. b), DL 223/2012

Partiti costituiti in gruppi

Almeno in una Camera

Alla data di entrata in vigore DL 223/2012

Elezioni anticipate – oltre 30 gg

- 60 %

Art. 18-bis. Co. 2, 1° periodo, TU Camera

Partiti costituiti in gruppi

In entrambe le Camere

All’inizio della legislatura

Elezioni anticipate e non

Nessuna sottoscr.

Art. 18-bis. Co. 2, 2° periodo, TU Camera

Partiti collegati con almeno 2 partiti costituiti in gruppi + 1 Parlamentare UE

 

 

Elezioni anticipate e non

Nessuna sottoscr.

Art. 1, co. 1, lett. c), DL 223/2012

Componenti gruppi

Non specificato

All’inizio della legislatura

Elezioni anticipate – oltre 30 gg

Nessuna sottoscr.

 

 

 

 

 

 

 

 

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