Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 D.L. 174/2012 ' A.C. 5520-B - Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato
Riferimenti:
AC N. 5520-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 703    Progressivo: 3
Data: 04/12/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

D.L. 174/2012 – A.C. 5520-B

Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato

 

 

 

 

 

 

n. 703/3

 

 

 

4 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

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File: D12174c.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 10 (Termine per la pronuncia di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari e silenzio assenso)                                                                                             3

§      Articolo 1, commi 13-15 (Anticipazione di cassa per la Regione Campania sottoposta al piano di stabilizzazione finanziaria)                                                                               5

§      Articolo 1-bis, comma 4 (Modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2011)   7

§      Articolo 2, comma 3, secondo periodo (Termini per la comunicazione dell’adozionedelle misure di riduzione dei costi della politica )                                                                     9

§      Articolo 3, comma 1, lettera a) (Pubblicazione della dichiarazione per la trasparenza dello stato patrimonialedei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo degli enti locali)   11

§      Articolo 3, comma 1, lettera c) (Revoca del responsabile del servizio finanziario)   13

§      Articolo 3, comma 1, lettera d) (Tipologia dei controlli interni)                      15

§      Articolo 3, comma 1, lettera e) e comma 1-bis (Controlli esterni di gestione)17

§      Articolo 3, comma 1, lettera g-bis) (Piano esecutivo di gestione)                19

§      Articolo 3, comma 1, lettera h) (Limiti all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione)     21

§      Articolo 3, comma 1, lettera i) (Lavori pubblici di somma urgenza)             23

§      Articolo 3, comma 1, lettera i-bis) (Anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto finanziario)                                                                                                     25

§      Articolo 3, comma 1, lettera m-bis) (Collegio dei revisori nelle unioni dei comuni)   27

§      Articolo 3, comma 1, lettere q) e q-bis) (Enti strutturalmente deficitari)       29

§      Articolo 3, comma 1, lettera r) (La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e le misure per la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per mafia)                                     31

§      Articolo 3, comma 1-ter (Monitoraggio del Fondo di rotazione)                    35

§      Articolo 3, comma 5-ter (Anticipazioni per i comuni in stato di dissesto)     37

§      Articolo 3, comma 7-bis (Fabbisogni standard degli enti locali)                   39

§      Articolo 4 (Fondo di rotazione)                                                                       41

§      Articolo 9, comma 6-bis (Regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e comuni)     43

§      Articolo 9, comma 6-ter (Pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali)            47

§      Articolo 9, comma 6-quater (Incorporazione Agenzie fiscali)                       51

§      Articolo 9, comma 6-quinquies (Assoggettamento all’IMU per le fondazioni bancarie)        53

§      Articolo 10, comma 6 (Regolamento di organizzazione per la disciplina conseguente alla soppressione dell’Agenzia per l’Albo dei segretari comunali e provinciali e della Scuola Superiore per la pubblica amministrazione locale)                                                              57

§      Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia)         59

§      Articolo 11, comma 01 e comma 1, lettera a), n. 1-bis (Spese di personale degli enti locali)          63

§      Articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 (Disciplina dei contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)               65

§      Articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis (Spese escluse dal patto di stabilità interno per i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)                                                 67

§      Articolo 11, comma 3-ter, lett. a) (Esclusione del comune di Motteggiana dall’elenco dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all’art. 67-septies del D.L. 83/2012)69

§      Articolo 11, comma 3-quater (Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)                                                                                      71

§      Articolo 11, commi 5 e 6 (Regolarizzazione degli adempimenti tributari e non tributari)       73

§      Articolo 11, commi 7-12 (Finanziamenti agevolati)                                       75

§      Articolo 11, comma 13-bis (Disposizioni in materia di subappalto nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)                                                                                                 79

§      Articolo 11, comma 13-quater (Sospensione dei termini processuali nelle zone terremotate nel maggio 2012)                                                                                                 81


 

Modifiche apportate al Ddl di conversione

§      Articolo 1, comma 2 (Differimento dei termini della delega al Governo per la riforma del bilancio)85

§      Articolo 1, comma 3 (Salvezza degli effetti del D.L. 16 novembre 2012, n. 194)      86

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, comma 10
(
Termine per la pronuncia di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari e silenzio assenso)

 

 

Il comma 10 disciplina il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari delle Assemblee regionali.

Le modifiche introdotte presso il Senato riguardano:

§      il termine entro il quale la competente sezione deve pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto ridotto da sessanta a trenta giorni dal ricevimento;

§      la previsione di un silenzio assenso in caso di inutile decorso del suddetto termine.

 

 

 


Articolo 1, commi 13-15
(Anticipazione di cassa per la Regione Campania sottoposta al piano di stabilizzazione finanziaria)

 

 

I nuovi commi da 13 a 15, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato,consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di fatto alla regione Campania, di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione della anticipazione straordinario deve avvenire con Decreto del Presidente del Consiglio, nel quale verranno altresì stabilite le modalità di restituzione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni.

 

Le regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria previsti all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2012, sono quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, così dispone il comma 19 del medesimo articolo 14.

La norma, benché formulata in termini generali, è applicabile alla sola regione Campania, in quanto è l’unica regione in cui è stato certificato la non osservanza del patto di stabilità per il 2009.

Il comma 22 del citato articolo 14, in particolare, consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta, per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati.

 

La norma in esame consente al Presidente della Regione di chiedere - entro il 15 dicembre 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze - una anticipazione di cassa per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L'anticipazione, che non può superare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2012, sarà restituita in un periodo massimo di cinque anni secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si provvede all'erogazione.

 

Il comma 15 dispone sulla copertura finanziaria, ponendo gli oneri (nella misura massima di 50 milioni)  a carico del Fondo di rotazione previsto dall’articolo 4, comma 5, del presente decreto-legge.

 

In realtà il comma 5 richiamato non disciplina uno specifico Fondo, ma prevede che per il 2012 al “Fondo di rotazioneper assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, istituito dal comma 1del medesimo articolo 4, ma disciplinato dall’articolo 243-ter del TUEL (introdotto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), del provvedimento in esame) affluiscano 498 milioni – cioè una i quota parte delle risorse di parte corrente stanziate ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.L. n. 1/2012 sul fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, destinate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione – da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

Sarebbe pertanto più corretto far riferimento “a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 5”, in luogo del “Fondo di rotazione di cui all’articolo 4, comma 5”.

 

Si ricorda infine che il decreto legge 95 del 2012, all' articolo 16, comma 12-septies, consente alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria – vale a dire alla regione Campania - di anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF di 1,1 punto percentuale consentito alle regioni, dal D.Lgs. 68/2011 (articolo 6, comma 1) in relazione all'anno 2014.

 

 


Articolo 1-bis, comma 4
(Modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2011)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 1-bisinterviene sulla disciplina delle le verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile, come prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n.149/2001. Tale disciplina, come modificata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera, affida al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – il compito di attivare, anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa sui poteri di monitoraggio attribuiti al Dipartimento medesimo, dalla legge di contabilità (articolo 14, comma 1, lettera d), legge n. 196/2009), verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a)      ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b)      disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c)      anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali dell’ente interessato.

Ove si ravvisino squilibri, il Dipartimento deve darne immediata comunicazione alla Corte dei conti.

Le modifiche apportate dal Senato stabiliscono che le verifiche in esame siano attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE[1] per quanto concerne gli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) sopradette, e le rilevazioni del Ministero dell’interno e del Dipartimento per gli affari regionali, rispettivamente per gli enti locali e le regioni, quanto all’indicatore di cui alla lettera c-bis.

Con le medesime modifiche si dispone, conseguentemente, che la comunicazione alla Corte dei conti sugli eventuali squilibri debba far riferimento alle rilevazioni SIOPE per i primi tre indicatori ed invece a quelle del Ministero dell’interno e del Dipartimento degli affari regionali per il quarto indicatore.

Si rileva che mentre le modalità di effettuazione delle rilevazioni SIOPE hanno una specifica regolamentazione, questa non appare precisata per quanto concerne le rilevazioni affidate dalla norma al Ministero dell’interno ed al Dipartimento per gli affari regionali.

 


Articolo 2, comma 3, secondo periodo
(Termini per la comunicazione dell’adozione
delle misure di riduzione dei costi della politica)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 2 prevede che le regioni documentino l’adozione delle misure di riduzione dei costi della politica richiamate dal comma 1 con una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze.

Per l’invio della comunicazione il primo periodo del comma 3 prevede dei termini stabiliti in via generale (ossia entro il 7 gennaio 2013, oppure entro sei mesi e mezzo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, se si tratta di interventi che presuppongono modifiche statutarie).

 

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce un termine diverso - sei mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale - per le regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero entro novanta giorni dalla suddetta data si debbano svolgere le consultazioni elettorali.

 

Quest’ultimo termine di 90 giorni è stato ampliato nel corso dell’esame presso il Senato a 180 giorni.

 

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera a)
(Pubblicazione della dichiarazione per la trasparenza dello stato patrimoniale
dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo degli enti locali)

 

 

Il comma 1, lettera a), dell’art. 3 dispone in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 15.000 abitanti, in parallelo a quanto previsto per le regioni dall’articolo 2, comma 1, lett. e), introducendo nel TUEL l’art. 41-bis.

 

Per effetto di tale disposizione gli enti locali devono disciplinare, con propri regolamenti, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tali regolamenti dovranno essere coerenti con principi specificamente indicati tra i quali rientra la previsione di una dichiarazione da pubblicare sul sito internet.

 

Il Senato ha modificato la disposizione nella parte in cui prevedeva che la pubblicazione della dichiarazione avvenisse “annualmente, all'inizio e alla fine del mandato”, chiarendo che la pubblicazione avviene “annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato”.

 


Articolo 3, comma 1, lettera c)
(Revoca del responsabile del servizio finanziario)

 

 

Il Senato ha soppresso la lettera c) del comma 1 che recava disposizioniin merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, attraverso una modifica all’art. 109 del TUEL.

 

Il citato articolo 109 disciplina il conferimento nonché la revoca di funzioni dirigenziali.

In particolare, il comma 2 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, la direzione degli uffici e servizi nonché tutti i compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

 

Con la novella veniva inserito un nuovo comma 2-bis, in virtù del quale l'incarico di responsabile del servizio finanziario può essere revocato, solo in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate.

La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti (testo così modificato nel corso dell’esame alla Camera).

 

Si segnala che il testo contenuto nella versione originaria del D.L. prevedeva il parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS.

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera d)
(Tipologia dei controlli interni)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata modificata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, la quale sostituisce l’articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l’intero sistema.

 

In particolare, a seguito dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, l’applicazione dei controlli interni, e specificamente il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e della qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stata graduata temporalmente, in sede di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti; a quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

 

Il testo della norma, come approvato in prima lettura presso la Camera, prevedeva invece che i citati controlli operassero per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

Inoltre, per ciò che concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile (cpv. Art. 147-bis della lettera d)), a seguito delle modifiche apportate dal Senato:

§      è stata soppresso il controllo di regolarità contabile, e mantenuto il solo controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva di formazione dell’atto;

§      è stato precisato che il suddetto controllo di regolarità è effettuato – anziché è inoltre effettuato - dal responsabile del servizio finanziario;

§      sono stati soppressi, dall’elenco delle tipologie di atti assoggettate al controllo amministrativo contabile nella fase successiva di formazione dell’atto, gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa. Rimangono invece assoggettati al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

§      è stata introdotta la previsione secondo la quale l’invio delle risultanze del controllo di regolarità amministrativo contabile successivo ai responsabili dei servizi deve avvenire unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

 

Per ciò che attiene al controllo strategico (cpv. Art. 147-ter della lettera d)), nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che l’unità preposta a tale controllo è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale.

Nel testo della norma, come approvato dalla Camera, era invece previsto che l’unità preposta a tale controllo fosse sotto la direzione del segretario generale, senza menzione del direttore generale.

 

Al Senato, è stata inoltre soppressa la previsione che demandava la definizione delle modalità per l’elaborazione dei rapporti periodici da parte dell’unità preposta al controllo strategico al regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

 

Infine, al Senato è stata introdotta una precisazione relativamente al controllo sulle società partecipate dall’ente locale (cpv. Art. 147-quater della lettera d)).

Relativamente a tale controllo, che non si applica né alle società quotate, né a quelle da esse controllate, è stato specificato in seconda lettura, che a tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al provvedimento in commento, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera e) e comma 1-bis
(Controlli esterni di gestione)

 

 

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge interviene, sostituendolo, sull’articolo 148 del TUEL, ampliando consistentemente la funzione di controllo della Corte dei conti. In tale ambito, la lettera in esame dispone, tra l’altro, che la stessa verifichi, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, ed, inoltre, “il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali”.

Tale ultima espressione è stata soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Inoltre il Senato ha introdotto nel testo del decreto-legge il comma 1-bis: in realtà si tratta soltanto di una diversa collocazione di quanto già previsto alla lettera e), quale comma 4 dell’articolo 148-bis del TUEL introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati.

La disposizione in esame stabilisce l’abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che se le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Tale abrogazione è da ritenersi coerente con la nuova disciplina dei controlli di gestione introdotta dalla lettera e) medesima, che ha riformulato l’articolo 148 del TUEL.

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera g-bis)
(Piano esecutivo di gestione)

 

 

La lettera g-bis, introdotta nel corso dell’esame al Senato, è volta ad inserire, nell’articolo 169 del TUEL, relativo al Piano esecutivo di gestione, un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che il Piano - già elaborato ai sensi della normativa vigente in conformità del bilancio di previsione annuale dell’ente locale - è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica.

Inoltre, si prevede che nel Piano siano organicamente unificati sia il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sia il piano dettagliato degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL.

Tale unificazione è finalizzata a semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente.

 

L’articolo 169 del TUEL prevede disciplina il Piano esecutivo di gestione, prevedendo, al comma 1, che esso sia definito dall’organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e prima dell'inizio dell'esercizio. Con il Piano sono determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Ai sensi del comma 2, il piano contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Ai sensi del comma 3, l'applicazione del Piano è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

 


Articolo 3, comma 1, lettera h)
(Limiti all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione)

 

 

La lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 integra le disposizioni recate dall’articolo 187 del TUEL, vietando l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato agli enti locali che si trovino in particolari situazioni, quali quelle previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire, nel caso in cui l’ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o abbia deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Il divieto è diretto agli enti locali che avendo deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti non abbiano ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che avendo deliberato anticipazioni di tesoreria non abbiano ancora provveduto al relativo rimborso.

 

Nel corso dell’esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di consentire ai suddetti enti locali di utilizzare l’avanzo di amministrazione qualora esso sia destinato alla realizzazione dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, di cui all’articolo 193 del TUEL.

 


Articolo 3, comma 1, lettera i)
(Lavori pubblici di somma urgenza)

 

 

La lettera i) del comma 1 dell’articolo 3, sostituisce le disposizioni recate dal comma 3 dell’articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l’approvazione da parte dell’organo consiliare.

In particolare, la norma prevede che la Giunta debba sottoporre il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendone la relativa copertura finanziaria, al Consiglio secondo le medesime modalità richieste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui all’articolo 194 del TUEL) che richiede una apposita delibera consiliare. Il provvedimento di riconoscimento viene adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta.

Nel corso dell’esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di precisare chele modalità di sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento della spesa sono quelle previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), vale a dire quelle relative al riconoscimento di una specifica tipologia di debiti fuori bilancio, quali quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese di cui all'articolo 191del TUEL, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Non risulta del tutto chiara la portata della modifica apportata alla norma in esame che sembrerebbe voler equiparare il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa a lavori di somma urgenza al provvedimento di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi,in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni, posto che la legittimità dei debiti fuori bilancio è riconosciuta, in ogni caso, anche per le altre tipologie di debiti fuori bilancio, con deliberazione consiliare.

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera i-bis)
(
Anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto finanziario
)

 

 

La lettera i-bis) del comma 1 dell’articolo 3, che modifica l’articolo 222 del TUEL, è volta ad innalzare i limiti massimi di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa,da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

L’innalzamento dei limiti massimi è concesso per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata la grave indisponibilità di cassa.

 

Nel corso dell’esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di introdurre il divieto di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e di impegnare risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

 

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera m-bis)
(Collegio dei revisori nelle unioni dei comuni)

 

 

L’articolo 3, comma 1, lettera m-bis del decreto legge introduce una specifica disciplina per l’organo di revisione contabile nelle unioni di comuni, modificando a tal fine l’articolo 234 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

L’articolo 234 del TUEL dispone che il collegio dei revisori sia composto da tre membri scelti rispettivamente uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili – che svolge la funzione di presidente -, uno dall’albo dei dottori commercialisti ed uno dall’albo dei ragionieri (comma 2). Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le unioni dei comuni, la revisione è invece affidata ad un solo membro, eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione dei comuni a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti sopradetti (comma 3).

La lettera m-bis) elimina nella sopradetta disciplina recata da comma 3 il riferimento alle unioni dei comuni e stabilisce, inserendo un comma 3-bis nell’articolo 234, che nelle unioni dei comuni il collegio sia composto da tre membri, e che tale collegio svolga le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione medesima.

Tale disposizione è stata ulteriormente modificata presso il Senato, che al comma 3 mantiene la previsione relativa alle unioni dei comuni, precisando tuttavia, al successivo comma 3-bis che nelle medesime unioni “che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte” (e quindi non più in tutte le unioni, come nel testo approvato dalla Camera) il collegio, composto da tre membri, svolga la funzione di revisione per tutti i comuni partecipanti all’unione.

 

 


Articolo 3, comma 1, lettere q) e q-bis)
(Enti strutturalmente deficitari)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata modificata la lettera q) del comma 1 dell’articolo 3, che - introducendo un nuovo comma 3-bis all’articolo 243 del TUEL relativo ai controlli centrali sugli enti strutturalmente deficitari - reca l’obbligo di inserire nei contratti di servizio tra gli enti locali e società da questi partecipate, apposite clausole volte a prevedere la riduzione delle spese di personale delle medesime società, laddove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale dell’ente.

In virtù delle modifiche apportate dal Senato, le società affidatarie dei contratti di servizio – cui la predetta disposizione si applica - non sono più le società partecipate dagli enti locali, bensì le società controllate dai medesimi enti, con esclusione di quelle quotate in borsa.

 

Inoltre, nel corso dell’esame in seconda lettura, è stato introdotta la lettera q-bis) la quale reca un’ulteriore modifica all’articolo 243 del TUEL.

Tale lettera ne modifica il comma 6, relativo agli enti locali assoggettati, in via provvisoria, ai controlli centrali previsti dal medesimo articolo 243 per gli enti strutturalmente deficitari.

In particolare, viene sostituita la lettera a) al fine di prevedere che l’applicazione in via provvisoria dei citati controlli opera – non più per gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di valutazione delle loro condizioni deficitarietà strutturale – bensì per gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 161 del TUEL.

 

Si ricorda che l’articolo 243 del TUEL assoggetta gli enti locali strutturalmente deficitari ai controlli centrali da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (ora “Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali”, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge in esame) relativamente al rispetto dei limiti di copertura del costo di alcuni servizi, indicati nel comma 2. Attraverso tali controlli viene verificato, mediante un'apposita certificazione, il costo complessivo dei servizi (commi 2-3 e 4).

L’articolo prevede una specifica sanzione per quegli enti che non presentano certificazione, ovvero che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi (l'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura) (comma 5).

Ai sensi del comma 6, sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali previsti dal comma 2 per gli enti strutturalmente deficitari:

a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella la cui presentazione è prevista ai fini della valutazione delle loro condizioni di deficitarietà di comma 1 dell'articolo 242 del TUEL, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

Anche gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della suddetta certificazione e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione indicato nella norma (comma 7).

 

 

 

 


Articolo 3, comma 1, lettera r)
(La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e le misure
per la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per mafia)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate diverse modifiche alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 3, che introduce nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)[2], una serie di disposizioni aggiuntive che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali attraverso la concessione di anticipazioni agli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio.

 

In particolare, il Senato, con riferimento al nuovo articolo 243-bis del TUEL, recante la disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha:

a)   modificato il comma 1, prevedendo che i soggetti legittimati ad attivare la procedura sono tutti i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; in tal modo è ripristinato il testo vigente del provvedimento, che era stato modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera al fine di circoscrivere l’accesso alla procedura, con riferimento ai comuni, ai soli enti con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;

b)   modificato il comma 5, del articolo 243-bis del TUEL, estendendo da 5 a 10 anni, compreso quello in corso, la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che il consiglio dell’ente locale è tenuto a deliberare entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio;

c)   modificato, conseguentemente, il comma 6, recante l’elenco dei contenuti necessari del piano di riequilibrio finanziario deliberato dall’ente locale, e in particolare la lettera c), prevedendo che il ripristino dell’equilibrio strutturale di bilancio, il ripiano del disavanzo di amministrazione e di eventuali debiti fuori bilancio, da realizzare con le misure individuate nel piano,avvenga entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano (in luogo del periodo massimo di 5 annia partire da quello in corso previsto nel testo vigente del decreto-legge).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato altresì modificato il nuovo articolo 243-terdel TUEL, recante la disciplina del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, attraverso il quale lo Stato può concedere anticipazioni, a valere sulla relativa dotazione, a sostegno del risanamento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

In particolare, è stato modificato il comma 3, che specifica i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, elevando da 200 a 300 euro per abitante il limite dell’importo massimo dell’anticipazione attribuibile ai comuni, fermo restando il limite di 20 euro per abitante previsto per le province o per le città metropolitane (il testo vigente del decreto-legge prevede il limite unico di 100 euro per abitante).

 

Il Senato ha, inoltre, apportato una modifica al nuovo articolo 243-quater del TUEL, recante la disciplina procedurale per l’approvazione e il successivo monitoraggio e controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevedendo, al comma 1, che oltre ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze anche l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), concorra alla scelta dei rappresentanti della sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del TUEL[3], tenuta a svolgere l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario presentato dall’ente locale e a redigere la relazione finale da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

 

Infine, nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto nel TUEL un ulteriore nuovo articolo 243-quinquies, recante una specifica disciplina volta a garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 243-quinquies prevede, a favore degli enti locali sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del TUEL[4], per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto, la facoltà, da parte della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, di richiedere, entro sei mesi dal suo insediamento, una anticipazione di cassa.

Ai sensi del comma 2, taleanticipazione, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente:

a)   al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali;

b)   al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari;

c)   all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Le somme a tali fini concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

L'anticipazione è disposta decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del TUEL introdotto dal provvedimento in esame (comma 3).

Il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione medesima (comma 4).

 


Articolo 3, comma 1-ter
(Monitoraggio del Fondo di rotazione)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto all’articolo 3 un nuovo comma 1-ter, in base al quale qualora a seguito di apposito monitoraggio si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni in materia di Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter delTUEL, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del  provvedimento in esame, i Ministri competenti sono tenuti a proporre annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.

 

Si osserva come non risulti chiara la portata normativa della disposizione in esame, la quale sembra voler configurare una sorta di clausola di salvaguardia, considerato anche che le norme concernenti il predetto fondo di rotazione comportano maggiori spese che hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata ai sensi dell’articolo 4 e che in ogni caso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge di contabilità n.196 del 2009, spetta in via ordinaria al Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il compito di assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 4.

 

 


Articolo 3, comma 5-ter
(Anticipazioni per i comuni in stato di dissesto)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il comma 5-ter dell’articolo 3 – introdotto in prima lettura dalla Camera – al fine di ridurre da 40 a 20 milioni di euro la misura massima di risorse destinate a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, attraverso l’anticipazione di somme da parte del Ministero dell’interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.

 

Si ricorda, in particolare, che il comma 5-bis dispone, a favore dei comuni che nell'anno 2012 ed entro la data di entrata in vigore del decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza di competenza dell'esercizio 2012. La richiesta deve essere motivata e formulata entro il 15 dicembre 2012. Ai sensi del successivo comma 5-ter l'assegnazione delle somme richieste è effettuata entro il limite massimo di 20 milioni di euro (in luogo di 40 milioni previsti nel testo approvato dalla Camera). Tali importi sono restituiti, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il comma disciplina, inoltre, le modalità di recupero delle somme in caso di mancato versamento nei termini assegnati dal Ministero dell'interno, prevedendo a tal fine che l'Agenzia delle entrate provveda nei confronti del comune inadempiente all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il comma 5-quater, recante la clausola di copertura finanziaria, dispone che alla copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis si provveda a valere sulla dotazione del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, disciplinato dall’articolo 243-ter del TUEL, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del provvedimento in esame.

 


Articolo 3, comma 7-bis
(Fabbisogni standard degli enti locali)

 

 

La norma interviene sul decreto legislativo n. 216/2011, recantedisposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali (emanato in attuazione della legge n. 42 del 2009 recante la delega in materia di federalismo fiscale), ed in particolare sull’articolo 3 del medesimo, che provvede ad individuare in via provvisoria le funzioni fondamentali degli enti locali (ed esclusivamente ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di spesa degli enti stessi, che dovrà concludersi entro il 2013[5]) fino a che non intervenga le legge statale che stabilisca a regime le funzioni medesime.

Tale legge è successivamente intervenuta, per quanto concerne i comuni, con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (L. n. 135/2012) che reca l’elencazione di tali funzioni all’articolo 19, comma 1, mentre, per le province, rimane tuttora ferma l’individuazione provvisoria contenuta nel D.Lgs. n. 216/2010, atteso che l’articolo 17 del predetto D.L. n. 95/2012 rinvia la determinazione a regime delle funzioni stesse all’esito della procedura di riordino (quali enti con compiti di area vasta) di tali enti, al momento non conclusa.

La norma aggiunge un comma 1-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 216 predetto, stabilendo che “In ogni caso” ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche all’elenco delle funzioni fondamentali (vale a dire, sembrerebbe doversi presumere, le differenze che la disciplina definitiva delle stesse presenti rispetto a quella provvisoria) sono prese in considerazione dal primo anno successivo all’adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle modifiche suddette, tenuto anche conto degli esiti dell’armonizzazione degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011[6].

Sulla base della generica formulazione della norma, non risulta chiaro quale sia il termine per la conclusione della procedura di determinazione dei fabbisogni standard (previsto a legislazione vigente entro l’anno 2013), atteso che la stessa, che secondo la disposizione in esame dovrà comunque intervenire non prima del 2014 – anno nel quale entreranno in vigore le regole sull’armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 – è correlata ad un adeguamento dei certificati di conto consuntivo degli enti locali la cui data al momento non risulta preventivabile.


Articolo 4
(Fondo di rotazione)

 

 

L’articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il “Fondo di rotazioneper assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.

Nel corso dell’esame al Senato la dotazione del Fondo è stata ridotta di 10 milioni sia per il 2013 che per il 2014 al fine compensare gli oneri relativi all’esclusione dal patto di stabilità interno per tali anni delle spese sostenute dai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5.1).

Conseguentemente la dotazione del Fondo viene fissata in 30 milioni di euro per il 2012, in 90 milioni per il 2013, in 190 milioni per il 2014 e in 200 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2020.

 

Si segnala che, l’articolo 3, comma 1, lettera r), nell’introdurre il nuovo articolo 243-quinquies del TUEL, prevede una anticipazione di cassa per gli enti locali sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del TUEL - per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto - a valere su tali risorse nel limite di 20 milioni annui. Si tratterebbe di una sorta di riserva in favore degli enti locali sciolti per mafia, in quanto essendo per essi già prevista la possibilità di accedere al Fondo stesso ai sensi degli articoli 243-bis e 243-ter del TUEL in presenza di squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto.

 

Viene pertanto novellato il comma 3, relativo alla copertura degli oneri, ricomprendendovi anche il comma 1, lettera a), numero 5.1), dell’articolo 11.

 

Si ricorda che l’articolo 3, al comma 5-quater, pone a carico del Fondo in esame l’ammontare delle risorse destinate a favorire nel 2012 il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, attraverso l’anticipazione di somme da parte del Ministero dell’interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti. La misura massima delle risorse a tal fine destinate sono state ridotte nel corso dell’esame al Senato da 40 a 20 milioni.

 

Il Fondo è, altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari, nonché, per l’anno 2012, da ulteriori risorse previste ai successivi commi 4 e 5, indicate in 498 milioni. Per il 2013 il d.d.l. di stabilità (A.S. 3584) prevede inoltre, all’articolo 2, comma 15, un incremento della dotazione di 130 milioni.

 

Al riguardi si segnala che il Senato ha introdotto all’articolo 1 i commi da 13 a 15, che consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria - di fatto alla regione Campania - di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro nel 2012, per il pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. La copertura dell’onere è posta a valere sulle ulteriori risorse che confluiscono al Fondo in esame ai sensi del comma 5 del presente articolo.

 

Alla luce di quanto illustrato la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di rotazione risulterebbe la seguente:

 

(milioni di euro):

 

2012

2013

2014

2015-2020

Art. 4. co. 3, D.L. 174/12 - dotazione di base

30

90

190

200

di cui 20 milioni annui per gli enti locali disciolti per infiltrazioni e condizionamenti mafiose (art. 243-quinquies TUEL)

-20

-20

-20

-20

Art. 4. co. 4, D.L. 174/12 - residui ex art. 1, co. 59, legge n. 220/2010

+60

-

-

-

Art. 3, co. 5-bis e 5-quater (copertura oneri  - a valere su risorse comma 1 - per anticipazioni di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza - misura massima)

-20

-

-

-

Art. 4. co. 5 D.L. 174/12 - quota parte risorse provenienti dal fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente per il pagamento dei crediti commerciali verso la P.A.

+498*

-

-

-

Art. 1, co. 9-quater  (Anticipazione per Regione Campania - a valere su risorse comma 5)

-50

-

-

-

Art. 2, co.15, Ddl stabilità 2013 (AS 3584)

-

+130

-

-

TOTALE

518

220

190

200

*     da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

 

 


Articolo 9, comma 6-bis
(Regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e comuni)

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 9 prevede:

§      che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell’anno 2012;

§      che, in base alla suddetta verifica, si provveda all’eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato chiarito che tale regolazione avviene nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

 

 

Il riparto del gettito IMU tra i livelli di governo nel quadro dei rapporti
finanziari tra Stato e Comuni

 

Si rammenta che l’articolo 13, comma 11, del D.L. 201 del 2011 ha disciplinato il riparto del gettito dell’IMU tra i diversi livelli di governo, riservando allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (attualmente pari allo 0,76 per cento) alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali. Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalla disciplina IMU (ovvero le detrazioni fissate ex lege e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni). In sede di pagamento dell’IMU si versa contestualmente la quota di imposta riservata allo Stato.

Per quanto riguarda l’anno 2012, il comma 12-bis dell’articolo 13 ha previsto che i comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base ad importi predeterminati, stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun Comune e pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it (cd. “accertamento convenzionale”). Tale ”accertamento convenzionale” del gettito non consente il riconoscimento da parte dello Stato, ai fini dei rapporti finanziari tra questo e i Comuni, dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale.

Il successivo comma 17 dell’articolo 13 ha disposto la rimodulazione proporzionale del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in ragione delle differenze di gettito - stimato ad aliquota di base - derivanti dalle disposizioni in materia di IMU introdotte dal D.L. 201 del 2011; in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue[7].

Il Fondo sperimentale di equilibrio dei comuniricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario è stato istituito nel 2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, prevista dal medesimo articolo 2. La durata del fondo è stabilità in tre anni, e comunque fino all’attivazione del fondo perequativo vero e proprio, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che avrà la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

Secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, il Fondo sperimentale è alimentato, a decorrere dal 2011, con il gettito, o quote di gettito, derivante dalla fiscalità immobiliare , ivi compresa la cedolare secca sugli affitti istituita da tale articolo, nonché, per il triennio 2012-2014, da una compartecipazione al gettito dell’IVA, fissata in misura finanziariamente equivalente al 2% dell’importa sul reddito delle persone fisiche. In relazione a ciò, il successivo comma 8 del medesimo decreto legislativo dispone che i trasferimenti erariali di spettanza dei comuni sono ridotti in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo in base ai cespiti predetti.

La soppressione dei trasferimenti erariali ai comuni è stata formalizzata con il decreto del Ministro dell’interno 21 giugno 2011[8]. In particolare, il decreto ha determinato la riduzione di 11.264,9 milioni di euro di trasferimenti, in corrispondenza dell’assegnazione ai comuni nel 2011 delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare per compartecipazione IVA (2.889 milioni[9]) e del fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Con ulteriore decreto del Ministro dell’interno in pari data sono state, altresì, stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni per l’anno 2011. Successivamente, in sede di rendiconto del bilancio dello Stato per il 2011 l’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) è risultato pari a 5.158 milioni, in conseguenza degli interventi di riduzione delle risorse del Fondo medesimo disposti da provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell’esercizio.

Per l’anno 2012, con il D.M. 4 maggio 2012 (G.U. n. 145/2012), il Ministro dell’interno ha provveduto ad aggiornare l’entità delle risorse complessivamente spettanti ai comuni nel 2012 rispetto all’anno precedente, in considerazione di sopravvenute modifiche normative che hanno avuto effetti diretti e rilevanti sull’ammontare delle risorse da attribuire agli enti locali: le risorse da attribuire ai comuni per l’anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono state, pertanto, determinate in 6.825,4 milioni di euro; i trasferimenti erariali non fiscalizzati sono stati determinati in 731,8 milioni di euro, da assegnare secondo le modalità indicate nel D.M. interno 21 febbraio 2002.

Nel disegno di legge di assestamento 2012 del bilancio dello Stato (A.S. 3472) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) risulta pari a 3.956 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 13, co. 17 e art. 28, co. 7), nonché del conguaglio conseguente al gettito effettivamente realizzato dell’IMU.

In merito alla composizione del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, si ricorda che il disegno di legge di stabilità 2013 (articolo 5, commi da 3 a 6, dell’A.C. 5534-bis, attualmente all’esame della Camera dei deputati) prevede una modifica della disciplina del fondo medesimo, stabilendoche per il biennio 2013 e 2014 l’ammontare del Fondo sia pari all’importo dei trasferimenti erariali soppressi, tenuto anche conto delle riduzioni del Fondo medesimo disposte a legislazione vigente, e che il Fondo sperimentale di riequilibrio venga per il 2013 determinato in misura pari all’importo complessivamente attribuito ai comuni nel 2012[10], al netto delle riduzioni previste per il medesimo anno dalla legislazione vigente.

 

 

 


Articolo 9, comma 6-ter
(Pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali)

 

 

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame al Senato, individua nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal comma 3, dell’articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dal comma 6 del presente articolo.

 

La disciplina dell’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali è stata da ultimo precisata con l'articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, norma modificata dalle disposizioni in esame.

Stante il rimando della disciplina generale IMU (articolo 13, comma 13 del D.L. 201 del 2011) alle esenzioni in precedenza vigenti per l’ICI (in particolare all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

L’articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Da tale data, dunque, nel caso in cui le attività siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti (non commerciali) in cui sono effettuate saranno assoggettate, in tutto o in parte, a imposta IMU.

Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2).

Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione.

La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

 

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il parere sul richiamato schema di regolamento (volto a determinare le modalità e le procedure per stabilire il “rapporto proporzionale” tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU), ha espresso specifiche riserve in ordine al documento presentato dal MEF (Parere n. 04180/2012).

In particolare, i giudici hanno rilevato che le norme di legge non demandano “al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali”; si rileva, sulla base di tali considerazioni, che parte dello schema esaminato “è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali”. Si è quindi sottolineato che tale aspetto esula dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell’immobile mista “c.d. indistinta”, mirando piuttosto a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività.

Si è dunque ritenuto che l’amministrazione, con lo schema sottoposto al CdS, abbia compiuto alcune scelte applicative esulanti dall’oggetto del potere regolamentare attribuito dall’articolo 91-bis; inoltre, si reputa che esse siano state altresì effettuate in assenza di criteri o altre indicazioni normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività.

 

Successivamente, l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 174 del 2012 in esame in relazione agli immobili a utilizzazione “mista”, per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l’attività non commerciale esente da imposta, ha integrato la norma primaria, assegnando alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con “modalità non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell’immobile.

 

In attuazione di tale modifica, il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato un nuovo schema di regolamento, in parte modificato rispetto a quello oggetto del precedente parere, sul quale il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente l’8 novembre 2012.

 

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012. Esso reca, in primo luogo, le definizioni, tra l’altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell’utilizzazione mista.

Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.

 

Si segnala, infine, che nel citato parere il Consiglio di Stato osserva in ogni caso la permanenza dell’eterogeneità dei requisiti, laddove in alcuni casi è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive); in altri, il criterio dell’importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie); in altri ancora, il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche).

Il parere pone quindi in rilievo la nozione di attività economica, in quanto, anche nei settori presi in considerazione dall’articolo 4 del regolamento (attività assistenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva), soggetti in apparenza “non commerciali” possono, in taluni casi, trovarsi a svolgere attività economiche in concorrenza con analoghi servizi offerti da altri operatori economici.

In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, anche gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto dell’Unione europea e gli immobili destinati a tali attività sono soggetti al pagamento dell’IMU, e non possono beneficare dell’esenzione (ciò pro quota, in ipotesi di utilizzazione mista).

 

Come illustrato in precedenza, l’articolo 91-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame, di per sé rinvia alla norma regolamentare per l’individuazione dei requisiti atti a qualificare le attività svolte con “modalità non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione), oltre che degli elementi volti a definire il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell’immobile; di conseguenza, il DM 200 del 2012 sembra già configurarsi quale norma di attuazione della disciplina primaria. Non appare pertanto chiara la portata normativa della disposizione in commento.

 

 

 


Articolo 9, comma 6-quater
(Incorporazione Agenzie fiscali)

 

 

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche all’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate.

 

Le funzioni svolte dagli enti incorporati, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sono trasferite, rispettivamente, all’Agenzia delle dogane e alla Agenzia delle entrate; con decreti ministeriali viene effettuato il trasferimento delle risorse, entro il 31 dicembre 2012

Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti vengono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti incorporati; ai dipendenti trasferiti è garantito l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione incorporante, si prevede l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Per i compiti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati, le Agenzie incorporanti istituiscono ciascuna due posti di vicedirettore, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia.

 

Con distinti decreti del MEF 8 novembre 2012 (G.U. n. 277 del 27 novembre 2012) le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia del territorio sono state trasferite all'Agenzia delle entrate mentre quelle dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) all’Agenzia delle dogane.

 

In particolare, fermi restando la data e gli effetti delle incorporazioni citate, viene modificato il comma 10 del predetto articolo 23-quater.

 

Il comma 10 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999, resesi necessarie a seguito delle procedure di riorganizzazione previste dai commi precedenti. Più in dettaglio:

la lettera a) modifica l’articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con cui sono state istituite le agenzie fiscali, al fine di dare conto della nuova denominazione dell’Agenzia del territorio e dei monopoli;

la lettera b) modifica l’articolo 62, dedicato all'Agenzia delle entrate, al fine di prevedere lo svolgimento, da parte della predetta Agenzia, anche delle funzioni svolte dall'Agenzia del territorio;

la lettera c) modifica l’articolo 63, dedicato all'Agenzia delle dogane, dando conto anzitutto della sua nuova denominazione (Agenzia delle dogane e dei monopoli) e prevedendo anche lo svolgimento delle funzioni già di competenza dall’AAMS;

la lettera d) reca modifiche all’articolo 64, già dedicato all'Agenzia del territorio, che viene rubricato Ulteriori funzioni dell’Agenzia delle entrate, disponendo le necessarie sostituzioni alla denominazione dell'Agenzia.

 

Il numero 3) della predetta lettera d) è modificato al fine di precisare che l’Agenzia citata ai commi 3-bis e 4 dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 300 del 1999 è l’Agenzia delle entrate.

 

Viene quindi inserita una nuova lettera d-bis) che modifica l’articolo 67, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 300 del 1999, al fine di precisare che i componenti del comitato di gestione delle Agenzie fiscali da scegliere tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere scelti, fornendone esplicita motivazione, anche tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione, che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, secondo quanto stabilito dall’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

 

La lettera b) del comma 6-quater contiene inoltre una norma di interpretazione autentica – attraverso una modifica non testuale al di fuori del dettato del D.Lgs. n. 300 del 1999 – volta a circoscrivere la capacità di deliberazione dei componenti del comitato di gestione indicati all’articolo 64, comma 4, del D.Lgs., alle sole materie concernenti le competenze dell’assorbita Agenzia del territorio.

 

 


Articolo 9, comma 6-quinquies
(Assoggettamento all’IMU per le fondazioni bancarie)

 

 

Il comma 6-quinquies dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame a Senato, sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

 

Si ricorda che la disciplina generale IMU (articolo 13, comma 13 del D.L. 201 del 2011) ha operato il sostanziale rinvio – ancorché non totale - alle esenzioni in precedenza vigenti per l’ICI. In particolare, si ribadisce per tale imposta quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, che esenta da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

La disciplina dell’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali è stata poi precisata con l'articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, norma richiamata dalle disposizioni in esame.

L’articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale.

Da tale data, dunque, nel caso in cui le attività siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti (non commerciali) in cui sono effettuate saranno assoggettate, in tutto o in parte, a imposta IMU.

Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2).

Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione.

Sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (anche per effetto delle modifiche apportate con l’articolo 9, comma 6 del provvedimento in esame):

§       le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione;

§       gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del suddetto rapporto proporzionale;

§       i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i), come svolte con modalità non commerciali,.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012. Esso reca, in primo luogo, le definizioni, tra l’altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell’utilizzazione mista.

Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.

 

Il comma 6-ter dell’articolo in commento, anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato, individua in tale decreto le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal citato comma 3, dell’articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

 

La disposizione in commento sembra dunque configurare una deroga alla richiamata esenzione IMU per gli enti non commerciali, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i),del D.Lgs. 504 del 1992.

In estrema sintesi, sono enti non commerciali quegli enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; essi beneficiano di un regime generale di tassazione agevolata.

 

Si rammenta in proposito che la natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria (nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche tramite la c.d. “legge Amato”, n. 218 del 1990) quali soggetti privati “non profit” è stata confermata anche dalla sentenza n. 300 del 2003 della Corte Costituzionale, ai sensi della quale esse sono "persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale", che perseguono – secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del D.lgs. n. 153 del 1999 - esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in rapporto prevalente con il territorio.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che il comma 6-quinquies esclude le fondazioni bancarie dall’esenzione dall’imposta sugli immobili, senza tuttavia inserire tale disposizione in un appropriato contesto normativo.

 

 

 


Articolo 10, comma 6
(Regolamento di organizzazione per la disciplina conseguente
alla soppressione dell’Agenzia per l’Albo dei segretari comunali
e provinciali e della Scuola Superiore per la pubblica
amministrazione locale)

 

 

Il comma 6 dell’art. 10 demanda a fonte sublegislativa la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’interno per garantire l’esercizio delle funzioni trasferite e disciplinare l’inquadramento del personale conseguenti alla soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

L’atto di riorganizzazione deve esser emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Con il medesimo atto, ai fini dell’’inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, si provvede all’istituzione di una apposita sezione dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto ministeriale di cui all’art. 7, co. 31-quater del D.L. 78/2010 e del comma 3 del presente articolo (v. supra). La norma mantiene il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall’applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi già disposti dal D.L. n. 95/2012 (cd. spending review).

 

Nel testo trasmesso dalla Camera al Senato l’atto in questione era individuato in un regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. n. 400/1988.

Il comma 4-bis richiama il procedimento previsto per i regolamenti di delegificazione del comma 2 dello stesso art. 17 - decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia - ed indica specifici criteri da seguire ai fini dell’organizzazione delle strutture.

In particolare si tratta dei seguenti criteri:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato modificato il riferimento che costituisce la base normativa per l’adozione del regolamento di organizzazione, individuata non più nel citato comma 2 dell’art. 17 L. 400/88, ma nell'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

Tale riferimento normativo riguarda i regolamenti da adottare per la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, per i quali è previsto il termine del 31 dicembre 2012. Essi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposti a controllo preventivo di legittimità e oggetto di eventuale parere del Consiglio di Stato se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Per effetto del mutamento della base normativa di riferimento, il regolamento di organizzazione previsto dalla disposizione in esame non risulta più sottoposto al preventivo parere parlamentare e il parere del Consiglio di Stato assume carattere eventuale in quanto la relativa richiesta costituisce una facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

 


Articolo 10-bis
(Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco
di Campione d'Italia)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni relative alla gestione della Casa da gioco di Campione d’Italia e alla quantificazione e ripartizione del contributo individuato a valere sui proventi annuali, da assegnare alle province di Como, Varese e Lecco nonché al Ministero dell’interno, che sostituiscono la disciplina vigente in materia.

 

In particolare, il comma 1 autorizza la costituzione, da parte del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2013, di una apposita società per azioni, soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri, per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, al cui capitale sociale partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia.

L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune dì Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

 

Si rammenta che la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia è attualmente regolata ai sensi dell’articolo 31, comma 38, della legge n. 448/1998 (come successivamente modificato, prima dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 448 del 2001 e poi dall’articolo 2, comma 65, della legge n. 350 del 2003), il quale ha dato facoltà al Ministero dell'interno di autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri.

La partecipazione al capitale della società è stata concessa esclusivamente ai seguenti soggetti: il Comune di Campione d'Italia, la Provincia di Como, la Provincia di Lecco, la provincia di Varese.

L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo sono regolati da apposita convenzione, stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

Il Comune di Campione d’Italia esercita dunque la gestione della Casa da gioco a mezzo di società appositamente costituita con atto rep. n. 39055 del 10 aprile 2001, e partecipata dal comune stesso e dalle province di Como, di Lecco e di Varese. La società è soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze.

 

Il comma 2 reca disposizioni in merito alla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito a valere sui proventi della casa da gioco, ai fini del finanziamento delle province di Como, Varese e Lecco. Una quota è altresì assegnata al Ministero dell’interno.

In particolare, il comma dispone che a partire dall'inizio di attività della società, sul totale dei proventi annuali di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, qualora essi siano superiori a franchi svizzeri 130 milioni, viene individuato un contributo, entro il 3 gennaio dell’anno successivo, secondo un sistema percentuale e progressivo sui proventi medesimi.

La norma prevede un contributo del 3 per cento sui proventi fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015- e poi ogni biennio - il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all’adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo.

Il contributo così determinato è ripartito secondo le seguenti percentuali:

§      40% alla provincia di Como,

§      20% alla provincia di Varese,

§      16% alla provincia di Lecco,

§      24% al Ministero dell'interno.

Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si ricorda, al riguardo, che in base alla legislazione vigente, le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni.

 

Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi della casa da gioco, si ricorda che la normativa vigente, di cui all’articolo 49, comma 14, della legge n. 449 del 1997 e al comma 37 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 (come modificato dall’articolo 55 della legge n. 388 del 2000) e poi , prevede che tutti i proventi della casa da gioco - detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia[11] - vengano ripartiti alle province interessate, nella percentuali (non corrispondenti alle quote di partecipazione degli azionisti) del 40% alla provincia di Como, del 16% alla provincia di Lecco e del 20% alla provincia di Varese. La restante quota del 24% è assegnata al Ministero dell’interno per il finanziamento del Fondo nazionale speciale per gli investimenti, che - si ricorda - è destinato prioritariamente al finanziamento di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. n. 55/1990, relativo alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, e degli enti in gravissime condizioni di degrado, nonché agli enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili.

 

In conseguenza della nuova disciplina recata dall’articolo in esame, a decorrere dalla data di inizio attività della società, è disposta la cessazione di efficacia delle disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 2009) che attualmente regolano le attività e l’utilizzo dei proventi della casa da Gioco di campione d’Italia, sopra illustrate.

 

 

 


Articolo 11, comma 01 e comma 1, lettera a), n. 1-bis
(Spese di personale degli enti locali)

 

 

Il comma 01, introdotto nel corso dell’esame al Senato, aggiungendo il comma 8-bis all’articolo 3-bis del D.L. 95/2012, autorizza i comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 (individuati nell'allegato 1 al D.L. 74/2012) e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5% della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

 

L’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, ha introdotto disposizioni di contenimento della spesa del personale degli enti sottoposto al patto di stabilità.

Il comma, in particolare, evidenziando anzitutto che la riduzione delle spese per il personale include gli oneri riflessi e l'IRAP ed esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, indica i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento dei costi, consistenti: nella riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile; nello snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali; nel contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Si ricorda, inoltre, che il successivo comma 557-bis ha specificato che ai fini dell'applicazione del precedente comma costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale con incarichi a contratto, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Infine, il comma 557-ter ha disposto che in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, si applichi l’articolo 76, comma 4 del D.L. 112/2008, che in tali casi prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto.

Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente (compreso il personale stabilizzato).

 

Il successivo comma 1, lettera a), n. 1-bis dispone altresì l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del D.L. 112/2008, nella determinazione dello stanziamento integrativo. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

 

L’articolo 76, comma 4, del D.L. 112/2008 ha disposto il divieto per gli enti locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Agli stessi Enti è altresì vietato stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione.

Il successivo comma 6 ha demanda ad un apposito D.P.C.M., la definizione dei parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli Enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

Con lo stesso provvedimento altresì devono essere definiti i criteri e le modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, quelli volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti nonché quelli volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

Il successivo comma 7 vieta, agli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli altri enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Inoltre, si concedono agli stessi enti maggiori possibilità di assunzioni nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, fermo restando il criterio di calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei parametri di virtuosità (onere calcolato in misura ridotta del 50%).

E’ stato inoltre disposta l'emanazione di uno specifico D.P.C.M. volto alla definizione dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale, che concorrono ai fini della definizione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento.

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti siano ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali. In tal caso, le disposizioni concernenti il calcolo dell’onere nella misura ridotta del 50%, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, trovano applicazione solamente in riferimento alle assunzioni di personale destinato allo svolgimento di funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.


Articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2
(Disciplina dei contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

 

 

Il comma 1, lettera a), n. 2) dell’articolo 11 novella l’articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012[12] introducendo il comma 1-bis che, di fatto, esclude i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione di lavori o l’acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo - previsti dal comma 1, lett. a), dello stesso art. 3 - dall’applicazione di talune disposizioni riguardanti i contratti pubblici. La disposizione, infatti, non ricomprende i contratti stipulati dai privati in attuazione degli interventi di ricostruzione tra quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 32 del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), che assoggettano rispettivamente i lavori e i servizi affidati da privati, per i quali sia previsto un contributo pubblico in misura prevalente, all’applicazione, seppur parziale, della normativa pubblicistica sui contratti pubblici.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che resta, comunque, ferma l’esigenza di assicurare criteri di controllo di economicità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

Resta, infine, ferma l’esigenza di assicurare i controlli antimafia previsti dall’articolo 5-bis del decreto legge 74/2012.

 

 

 


Articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis
(Spese escluse dal patto di stabilità interno per i comuni colpiti
dagli eventi sismici del maggio 2012)

 

 

Il punto 5-bis della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, introdotta nel corso dell’esame al Senato, reca un comma aggiuntivo all’articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74[13], volto ad escludere dal patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 le spese sostenute dai Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese.

La deroga è concessa per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è così ripartito tra i comuni delle regioni interessate:

§      comuni della regione Emilia-Romagna: nei limiti di 9 milioni per ciascun anno;

§      comuni della regione Lombardia: nei limiti di 0,5 milioni per ciascun anno;

§      comuni della regione Veneto: nei limiti di 0,5 milioni per ciascun anno.

 

Si ricorda che l’articolo 7 del D.L. n. 74/2012, qui novellato, reca inoltre in favore dei suddetti comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2012 al fine di agevolare la ripresa delle attività, per un importo complessivo, in termini di impatto sull'indebitamento netto, pari a 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e a 5 milioni per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

Inoltre, si rammenta che con le modifiche recate dal precedente numero 5 della lettera a) del comma 1 in esame all’articolo 7 del D.L. n. 74/2012, i medesimi comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono stati anche esclusi dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011.

 

In merito alla norma in esame si rileva che la disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali già prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto delle spese realizzate direttamente dai comuni e dalle provinceper interventi in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuati nell'esercizio finanziario in cui è avvenuta la calamità e nei due esercizi finanziari successivi.

La deroga - recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 59/2012[14] - è stata introdotta proprio al fine di consentire agli enti danneggiati da eventi calamitosi di effettuare maggiori spese per fronteggiare tali eventi in deroga alle regole del patto finanziate con risorse proprie degli enti.

In aggiunta a tale disposizione, si ricorda inoltre che la disciplina vigente del patto, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011, prevede anche l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese, sia di parte corrente che in conto capitale, sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

 

 

 


Articolo 11, comma 3-ter, lett. a)
(Esclusione del comune di Motteggiana dall’elenco dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all’art. 67-septies del D.L. 83/2012)

 

 

La nuova lettera a) del comma 3-ter dell’articolo 11, introdotta nel corso dell’esame al Senato, esclude Motteggiana dall’elenco dei comuni a cui, ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, l’articolo 67-septies del decreto legge n. 83 del 2012[15] estende l’applicabilità delle disposizioni previste dal decreto legge n. 74 del 2012[16] e dall’art. 10 del medesimo D.L. n. 83 del 2012.

 

L’introduzione di tale disposizione è connessa a quanto previsto dal comma 1-quater dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura e non modificato dal Senato, che consente la diretta e integrale applicabilità delle disposizioni recate dal D.L. 74/2012 al territorio del comune di Motteggiana in quanto non si fa riferimento all’esistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici; con tale disposizione il predetto comune è stato inserito, altresì, nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012con cui è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, e precisamente nell’allegato 1 che individua i comuni colpiti dal sisma.

 

 

 


Articolo 11, comma 3-quater
(Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012)

 

 

Il comma 3-quater, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica le norme concernenti il credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 introdotte dall’articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012.

 

L’articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012 ha attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede legale od operativa - alla data del 20 maggio 2012 - nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d’impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso.

 

In particolare, il comma 3-quater inserisce un nuovo comma 1-bis al predetto articolo 67-octies volto ad estendere la platea dei beneficiari del credito di imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall’articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

 

 

 


Articolo 11, commi 5 e 6
(Regolarizzazione degli adempimenti tributari e non tributari)

 

 

Il comma 5 prevede per i sostituti d’imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.

Il comma 6 proroga il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Nel corso dell’esame al Senato la scadenza dei suddetti obblighi è stata spostata dal 16 al 20 dicembre 2012.

 

 

 


Articolo 11, commi 7-12
(Finanziamenti agevolati)

 

 

I commi da 7 a 12, modificati nel corso dell’esame al Senato, disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

 

La finalità della norma è quella di agevolare il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi che, ai sensi del precedente comma 6, devono essere effettuati entro il 16 dicembre, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte degli imprenditori e degli altri soggetti interessati che in relazione alla loro attività hanno subito danni dal terremoto.

Gli imprenditori che possono accedere a questi finanziamenti - garantiti e accollati dallo Stato per la quota delle spese e degli interessi - sono individuati mediante rinvio ai requisiti stabiliti per accedere ai contributi previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

 

In particolare, nel corso dell’esame al Senato, il comma 7-bis è stato integrato al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa che possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale; in secondo luogo, viene precisato che previa integrazione della convenzione tra Cdp e Abi di cui al medesimo comma 7, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F (già individuati dalle lettere a) e b)).

 

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa (di cui al comma 7). Viene quindi soppresso il comma 9-bis contenente analoga disposizione.

 

Il comma 7-ter, interamente sostituito al Senato, stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9.

Si tratta, in particolare, di una serie di documenti, che certificano - mediante autodichiarazione - il possesso dei requisiti per accedere ai contributi nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa (lettera a)). Il richiedente deve altresì fornire una copia del modello presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione (lettera b)) nonché la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (lettera c)).

 

A questi fini, per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, l’autodichiarazione, nella parte riguardante la “ripresa piena dell’attività”, si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai titolari di reddito di lavoro dipendente.

 

Il nuovo comma 7-quater fa salva la restante procedura prevista dal presente articolo.

 

Si segnala che tali modifiche recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa di tale decreto-legge, infatti, le modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare non sarebbero entrate in vigore in tempo utile per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di finanziamento: la convenzione integrativa tra CDP ed ABI, a cui dovranno aderire i soggetti finanziatori e sulla cui base verranno erogati i finanziamenti, non potrebbe essere sottoscritta prima del 10 dicembre 2012; conseguentemente residuerebbero solo 5 giorni lavorativi liberi per consentire alle banche di organizzare la procedura di erogazione dei finanziamenti alla nuova platea di contribuenti ammessi all'agevolazione.

 

Il decreto-legge consentirebbe, quindi, alle banche di guadagnare i giorni lavorativi necessari per la messa a punto della procedura di finanziamento ai nuovi contribuenti ammessi.

 

Si ricorda, infine, che a seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 194 del 2012 la circolare n. 45/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

 

 

 


Articolo 11, comma 13-bis
(Disposizioni in materia di subappalto nei territori colpiti
dal sisma del maggio 2012)

 

 

Il comma 13-bis dell’articolo 11 prevede che la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'avvio da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto di subaffidamento e il suo ingresso nel cantiere.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che la richiesta presentata dall’affidatario deve riguardare il subappalto di lavori.

 

La disposizione si applica agli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 118, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, i soggetti affidatari dei contratti pubblici sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, si segnala che l’art. 10, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012[17] consente il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento, in luogo del 30% previsto dall'art. 118 del Codice.

 

La norma fa comunque salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Si precisa, infine, che le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.


Articolo 11, comma 13-quater
(Sospensione dei termini processuali nelle zone terremotate
nel maggio 2012)

 

 

La disposizione introdotta dal Senato prolunga fino al 30 giugno 2013 (e dunque di ulteriori sei mesi rispetto al termine originario del 31 dicembre 2012) la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 74/2012 sul terremoto del maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 4, del richiamato D.L. 74/2012 si applica ai soggetti che al 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati.

Per questi soggetti è disposta la sospensione – dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 – del decorso dei seguenti termini:

§      termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione (primo periodo);

§      termini per gli adempimenti contrattuali (primo periodo);

§      i termini relativi ai processi esecutivi (terzo periodo);

§      i termini relativi alle procedure concorsuali (terzo periodo);

§      i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (terzo periodo).

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (secondo periodo).

 

La disposizione in esame prolunga di sei mesi la sola sospensione dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Non viene prolungata la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, prevista dal primo periodo del comma 4 dell’art. 6 del D.L. 74/2012, né vengono espressamente prolungati i termini previsti dal terzo periodo della disposizione richiamata (es. relativi alle procedure concorsuali).

 

 


Modifiche apportate al Ddl di conversione

 


Articolo 1, comma 2
(Differimento dei termini della delega al Governo per la riforma
del bilancio)

 

 

Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 40 della legge di contabilità nazionale n. 196/2009, estende da tre a quattro anni (ossia, entro il 1° gennaio 2014) i termini per l’esercizio della delega da parte del Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che il novellato articolo 40 definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo ai fini del completamento della riforma che riguarda la struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, secondo i caratteri di certezza, di trasparenza e di flessibilità. Tali criteri informano il processo di riorganizzazione dei programmi e delle missioni di spesa, nonché la programmazione delle risorse.

I termini per l’esercizio della delega, da attuare con l’adozione di uno o più decreti legislativi, sono fissati dal vigente articolo 40 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità (ossia entro il 1° gennaio 2013[18]).

 


 

Articolo 1, comma 3
(Salvezza degli effetti del D.L. 16 novembre 2012, n. 194)

 

 

Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone in merito alla validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L.  16 novembre 2012, n. 194 (che non sarà convertito in legge) ora divenute i commi da 7-bis a 7-quater dell’articolo 11 del provvedimento in esame (cfr. relativa scheda di lettura).

 

 



[1] Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT , in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009.

[2]     Di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[3]     Il citato art. 155 del TUEL disciplina la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, organo che opera presso il Ministero dell'interno e svolge una serie di compiti e funzioni di impulso e consultive, quali: il controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari; il parere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività di cui all'articolo 256, comma 7 del TUEL; la proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili; il parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5 del TUEL; il parere da rendere, sempre al Ministro dell'interno, sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261 del medesimo testo unico; la proposta di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente; il parere sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, l’approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato.

[4]     Il citato articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca la disciplina dello scioglimento degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, prevedendo che i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento delle ente è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione di una relazione prefettizia, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. Ai sensi del successivo articolo 144 del TUEL, con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

[5]     Secondo quanto dispone l’articolo 2 del D.Lgs. 216/2010, come modificato, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

[6]     Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

[7]     Sono previste disposizioni specifiche per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, che assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio secondo le procedure di cui all’articolo 27 della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro. Da ultimo, l’articolo 34, comma 22 del D.L. n. 179 del 2012 (attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge) ha ridotto il predetto recupero al bilancio dello Stato di 120 milioni per l'anno 2012.

[8]     Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff nella seduta del 19 maggio 2011, nella quale la Commissione ha provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili per l’anno 2011, rispetto a quella originariamente effettuata in occasione della presentazione al parlamento della Relazione dell’8 giugno 2010, concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali, in ottemperanza della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009.

[9]     Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[10]    Importo che risulta al momento disposto con il D.M. del Ministro dell’interno 4 maggio 2012 prima citato.

[11]    La normativa vigente prevede che i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria, al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno. Le somme eccedenti sono poi destinate alle province di Como, Varese e Lecco, nonché al Ministero dell’interno. Il comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 448/1998 ha stabilito che il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia sia pari al 30 per cento dei proventi, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro.

[12]   D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

[13]   D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

[14]   D.L. 15 maggio 2012, n. 59, recante Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile., il quale ha novellato l’articolo 31 della legge di stabilità (legge n. 183/2011) introducendo due nuovi commi (comma 8-bis e 8-ter).

[15]   “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[16]   D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

[17]   D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito dalla legge n. 134 del 2012.

[18]    Il termine per l’attuazione della delega, originariamente fissato entro i due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità, è già stato posticipato di un anno dall’articolo 7, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 7 aprile 2011, n. 39, recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.