Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute - D.L. 158/2012 - A.C. 5440-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 158 DEL 13-SET-12     
Serie: Progetti di legge    Numero: 683    Progressivo: 1
Data: 15/10/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0158   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AC N. 5440-A/XVI     

SIWEB

 

15 ottobre 2012

 

n. 683/1

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

D.L. 158/2012 - A.C. 5440-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

5440-A

Titolo

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

Data approvazione in Commissione

12 ottobre 2012

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro Capi, procede ad un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del SSN, nonché al completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.

Qui di seguito si darà una sintetica illustrazione del contenuto del testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in commissione.

Il capo I (artt. 1-6-bis), contiene norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria.

L’articolo 1 dispone in tema di riordino dell’assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie.La norma in esame detta alcuni principi fondamentali in tale ambito e, mediante alcune modifiche puntuali all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[1], innova la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, definita dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale.

Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria, promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri prevedendo forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. Verrà privilegiata la costituzione di reti di poliambulatori territoriali, dotati di strumentazione di base e aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione.

Il comma 4 dell’articolo in esame dispone inoltre, come sopra ricordato, novelle all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, relative alla garanzia, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, dell’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana (principi tra l’altro già affermati nella formulazione previgente dell’articolo 8, comma 1, lettera e), nonché di un’offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l’adozione di forme organizzative monoprofessionali e multi professionali, alla facoltà per le aziende sanitarie di adottare, anche tramite il distretto sanitario, forme di finanziamento a budget per le forme organizzative multi professionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obbiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative, alla possibilità per le aziende sanitarie, di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica. Viene inoltre prevista l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS), compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria e all’implementazione della ricetta elettronica. Viene stabilito il termine di 180 giorni per l’adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, e con gli specialisti ambulatoriali ai principi sopra esposti: decorso inutilmente tale termine con decreto ministeriale, sentita la Conferenza delle regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative vengono emanate disposizioni che, nelle more delle conclusioni delle trattative, attuano in via provvisoria i nuovi principi. Infine viene consentito alle regioni, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti collettivi nazionali, di attuare processi di mobilità del personale dipendente dalle ASL. 

L’articolo 2 reca modifiche alla legge 120/2007[2], con l’intento di delineare il passaggio a regime dell’attività libero professionale intramuraria, fissando al 31 dicembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all’attività libero professionale intramuraria. Gli spazi ambulatoriali potranno essere acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra i professionista interessato e l’azienda di appartenenza. E’ prevista l’adozione di sistemi che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono essere superiori a quelli eseguiti nell’orario di lavoro. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del SSN, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Alla stessa data dovrà essere adottato un programma sperimentale che preveda lo svolgimento del’attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Le autorizzazioni finora concesse per l’attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 31 dicembre 2012. Oltre quella data, l’autorizzazione può essere prorogata fino all’attivazione del collegamento dello studio professionale alla infrastruttura di rete e  comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dal 28 febbraio 2015 l’intramoenia allargata potrà essere posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla L. 120/2007. E’ stata infine prevista la rideterminazione delle tariffe, attraverso la definizione di un tariffario 

L’articolo 2-bis, inserito nel corso dell’esame presso la commissione, mediante l’inserimento di un comma all’articolo 15 del D.L. 95/2012[3], prevede l’istituzione, con decreto non regolamentare del Ministro della salute da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di una Commissione per la formulazione di proposte per l’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. La Commissione è composta da rappresentanti del Ministero della salute, dell’economia e della Conferenza Stato-regioni e conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla data dell’insediamento.

L’articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale, stabilendo il principio che, l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale non risponde penalmente per colpa lieve, salvo comunque l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile: nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene debitamente conto della condotta sopra descritta. Viene poi demandato ad un provvedimento regolamentare, da emanare nel rispetto di alcuni criteri, la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 138/2011[4] che statuisce il principio dell’obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Viene consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria mediante il rinvio alle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005[5].

L’articolo 3-bis, inserito durante l’esame in commissione, prevede l’istituzione di unità di risk management all’interno delle aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie, degli IRCSS di diritto pubblico, degli ospedali classificati e delle strutture di ricovero private accreditate, con il compito di individuare le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, di interagire con i soggetti coinvolti e con l’assicuratore nel caso in cui si verifichi un fatto che comporti l’attivazione della copertura assicurativa obbligatoria e di prestare consulenza in materia assicurativa. Oltre ad attribuire competenze ulteriori alle unità sopra descritte le regioni e province autonome possono istituire unità di risk management all’interno delle strutture sanitarie e osservatori regionali dei contenziosi. Viene prevista l’istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico.

L’articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Il comma 1 reca modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli (3, 3-bis, 7-quater, 15, 15-ter, 15-septies, 15-novies e 17) del decreto legislativo 502/1992. Vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad  attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei, aggiornato almeno ogni due anni,  costituito mediante una selezione effettuata, secondo criteri individuati dalle regioni, da una commissione di cui è disciplinata la composizione, costituita dalla regione medesima. Vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari; per assicurare un’omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali viene rimesso alle regioni il compito di concordare, in sede di Conferenza delle regioni, criteri e sistemi di verifica sulla base di parametri definiti.Viene poi stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice. Peri direttori di struttura complessa viene previsto che una commissione - composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire - individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l’obbligo di una motivazione analitica qualora si discosti dal criterio del miglior punteggio. Sono assicurate adeguate forme di pubblicità agli atti del procedimento di nomina ed è prevista una conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi - prorogabile di altri sei. Vengono poi definite le modalità per il conferimento degli incarichi di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa – in tal caso l’incarico è attribuito dal direttore generale su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza – e di responsabile di struttura semplice intesa come articolazione interna di un dipartimento – incarico attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento -. Con una norma inserita durante l’esame in Commissione, vengono inoltre dettate disposizioni sul collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del SSN, stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età ma che può avvenire fino al settantesimo anno di età su istanza dell’interessato, con l’assenso dell’azienda, e senza che quest’ultima aumenti il numero complessivo dei propri dirigenti. Inoltre, con un’altra disposizione inserita durante l’esame in commissione (comma 5) viene consentito ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014, di richiedere l’accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi. Sono poi poste contestualmente una serie di obblighi a carico dell’azienda sanitaria e di limitazioni nella corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale citato.

Inoltre il collegio di direzione viene inserito tra gli organi dell’azienda e vengono fissati contestualmente, alcuni principi in merito alla sua composizione e alle sue funzioni.

Nel corso dell’esame in commissione è stato inserito un nuovo articolo 4-bis che detta disposizioni dirette a consentire, allo scopo di assicurare la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato da parte delle aziende sanitarie locali, anche in deroga alla normativa vigente in tale ambito, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Per le stesse finalità viene consentita una disapplicazione del blocco automatico del turn over nelle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, nel rispetto di criteri stabiliti.

L’articolo 5 prevedel’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza[6](LEA) con prioritario riferimento alle malattie croniche ed, alle malattie rare. Viene prevista l’emanazione, entro il 31 dicembre 2012, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

E’ inoltre prevista l’istituzione di un fondo da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con quello della salute, attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall’amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, per garantire copertura finanziaria ai LEA con riferimento alle prestazioni di prevenzione e cura della ludopatia ed è previsto l’aggiornamento del nomenclatore tariffario entro il 31 maggio 2013.

L’articolo 6 dispone diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l’applicazione della normativa antincendio alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per accelerare l’utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. In questo ultimo caso vengono anche consentite alcune deroghe alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in edilizia sanitaria. Una specifica attenzione viene dedicata all’adeguamento delle strutture sanitarie per le cure pediatriche alle esigenze dei bambini ed a quelle di accoglienza e soggiorno dei genitori che li assistono.

L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame in commissione, prevede che le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili consentita alle regioni non in piano di rientro ai fini del ripiano del disavanzo sanitario, possono essere utilizzate dalle regioni per finalità extrasanitarie.Esso inoltre estende fino al 31 dicembre 2013 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate ed estingue di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Il capo II (artt. 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle emergenze veterinarie.

L’articolo 7 recadisposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco e di bevande alcoliche, di  misure di prevenzione per contrastare la ludopatia nonché disposizioni relative all’attività sportiva non agonistica.Vengono stabiliti obblighi e divieti relativamente alla vendita di tabacco e di bevande alcoliche ai minorenni – anche mediante distributori automatici – la cui violazione è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, è posto il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi di cui sopra in trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse, nonché la pubblicità sulla stampa periodica o quotidiana ad essi rivolta  e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Peraltro i gestori di sale da gioco e di esercizi a queste assimilabili sono tenuti ad esporre nei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e la presenza sul territori odi servizi dedicati alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti affetti da queste patologie. Anche in tal caso sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Viene poi contemplato un piano annuale di controlli, predisposto da AAMS, d’intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza di almeno diecimila verifiche specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco o attività di scommessa su eventi sportivi e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto e la pianificazione dal parte dell’AAMS di una progressiva ricollocazione degli apparecchi di gioco a moneta (AWP),  territorialmente prossimi alle strutture di cui sopra, relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene poi istituito un Osservatorio presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per individuare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Particolari obblighi relativi alla certificazione medica e ad idonei controlli, sono poi previsti al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.

L’articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande. Al fine di aggiornare la normativa nazionale dedicata ai prodotti[7] per esigenze nutrizionali particolari[8] e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL)[9], viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento, previo controllo del rispetto della normativa comunitaria e di alcuni requisiti e viene attribuita al Ministro della salute la facoltà di compiere verifiche ispettive. Al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono poi stabiliti alcuni obblighi riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Si tratta di obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto la cui violazione è punita con sanzione amministrativa. Viene poi stabilito che le bevande analcoliche devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20%. Tuttavia le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto prive del contenuto minimo obbligatorio possono essere commercializzate entro i successivi otto mesi. L’articolo 9, non modificato nel corso dell’esame in commissione,al fine di procedere in presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, all’eradicazione prescritta dalla normativa dell’Unione europea, reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie.

Il Capo III (artt. 10-13) reca Disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico.

L’articolo 10 reca disposizioni in materia di farmaci. Il comma 1 snellisce alcuni adempimenti finora richiesti per la produzione e l’immissione in commercio dei medicinali. I commi seguenti, intendono invece assicurare, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione e l’utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali. Le disposizioni in esame riproducono quasi fedelmente l’Accordo[10] del 2010, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, ma mai completamente attuato, testualmente richiamato. Infine, per poter valutare in maniera puntuale il requisito di innovatività, viene prevista una procedura di riesame, su istanza regionale, che permetterà una attenta valutazione, da parte dell’AIFA, di tutti gli eventuali nuovi elementi che, a giudizio delle regioni, possono porre in dubbio il requisito in precedenza riconosciuto. L’articolo 11 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. La misura è stata resa necessaria per adeguare il settore farmaceutico convenzionato agli interventi sulla spesa farmaceutica attuati con il D.L. 95/2012, che hanno fra l’altro ridotto gli spazi economici destinati alla rimborsabilità dei farmaci. A tal fine, si prevede che, entro il 30 giugno 2013 l’AIFA proceda ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale escludendo dalla rimborsabilità i farmaci terapeuticamente superati. Tuttavia se alla scadenza di un accordo sul prezzo di un medicinale stipulato tra l’AIFA e un’azienda farmaceutica il medicinale viene escluso dalla rimborsabilità, l’AIFA può stabilirne l’ulteriore dispensazione a carico del SSN ai soli fini del completamento della terapia per i pazienti già in trattamento.

Va ricordato che il testo originario del provvedimento includeva nella revisione straordinaria sopracitata anche i farmaci la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l’immissione in commercio. Prevedeva anche, in relazione ai farmaci che non soddisfino il criterio di economicità in rapporto al risultato terapeutico previsto, l’avvio, da parte dell’AIFA, della procedura di rinegoziazione del prezzo, stabilendo al 31 dicembre 2013 il termine per l’eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale. Queste disposizioni sono state soppresse nel corso dell’esame in commissione.

Viene inoltre consentito alle regioni e alle province autonome di sperimentare sistemi di riconfezionamento e distribuzione dei medicinali agli assistiti presso strutture ospedaliere e residenziali in modo da eliminare sprechi e consumi impropri.

L’articolo 11-bis, inserito durante l’esame in commissione, vieta il trasferimento per atto tra vivi dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.

L’articolo 12, ampiamente modificato nel corso dell’esame in commissione, reca interventi sulle procedure di classificazione dei medicinali. Esso stabilisce preliminarmente che la domanda di classificazione di un medicinale tra quelli erogabili a carico del SSN è istruita dall’AIFA contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo; viene poi disposto che le aziende farmaceutiche possono presentare all’AIFA la domanda sopracitata soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso medicinale. Derogano a tale disposto i farmaci orfani, quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e quelli utilizzabili esclusivamente in ospedale per i quali la domanda di classificazione può essere presentata anteriormente all’autorizzazione all’immissione in commercio. Nelle more di una eventuale domanda di diversa classificazione da parte dell’azienda interessata, i medicinali che ottengono un’AIC comunitaria o nazionale sono automaticamente collocati in una apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità e classificati nei medicinali di Fascia C, interamente a carico dell’assistito. I medicinali generici e quelli biosimilari vengono automaticamente collocati nella classe di rimborso a cui appartiene il medicinale di riferimento, qualora l’azienda titolare proponga un prezzo di vendita di evidente convenienza per il SSN.

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica, L’AIFA viene riconosciuta l’Autorità competente e viene ridimensionato il numero di Comitati etici. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome provvede a riorganizzare i comitati etici presenti nel proprio territorio sulla base di alcuni criteri tra i quali l’attribuzione a ciascun comitato etico della competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per milione di abitanti.

L’articolo 13 intervienein materia di medicinali omeopatici[11] e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l’attuazione delle norme. Viene confermato per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, il termine del 31 dicembre 2015 per avviare la procedura di registrazione. Viene introdotta la facoltà per le aziende titolari produttrici dei medicinali omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995, in alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 219 del 2006, di presentare, per la suddetta registrazione, una dichiarazione autocertificativa con particolari caratteristiche. Viene poi rimesso ad un decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 novembre 2012, un aggiornamento delle tariffe con un incremento del 10% degli importi applicabile dal 1° gennaio 2013, e la determinazione del diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico o di origine vegetale. Disposizioni particolari vengono poi stabilite per i medicinali veterinari omeopatici e in relazione agli allevamenti animali.

Il capo IV (artt. 14-16), reca le Norme finali.

L’articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari.

Il comma 1 sopprime e pone in liquidazione la società consortile CO.AN.AN, le cui funzioni saranno trasferite, per quanto di competenza, ai due dicasteri dell’Agricoltura e della Salute. I commi da 2 a 7 provvedono a configurare come ente con personalità giuridica di diritto pubblico l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP), e a dettarne la conseguente disciplina. Le disposizioni citate, al fine di limitare gli oneri per il servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate qualificano l’INMP come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero della salute e avente quale compito istituzionale la promozione di attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà. I commi 8 e 9 dell’articolo pongono fine al contenzioso conseguente all'art. 52, comma 23, L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, stabilendo la misura del contributo obbligatorio[12] alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007. Viene disposto che le somme versate alla Fondazione ONAOSI per il periodo 1° gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione è stabilita la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo.

I commi da 9-bis a 12, intervengono sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. L’intervento viene attuato intervenendo sul D.Lgs. 288/2003[13]. Entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere inoltre adottato un decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in cui saranno stabiliti i criteri di classificazione degli IRCCS non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale. Il medesimo decreto dovrà individuare le modalità attraverso cui realizzare l’attività di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.

L’articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute. +Al fine di semplificare l’attuazione delle norme che trasferiscono l’assistenza sanitaria del personale navigante, l’articolo 15 rivede la normativa vigente contenuta nell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

L’articolo 15-bis inserito nel corso dell’esame in commissione, detta alcune disposizioni in tema di acquisto di beni e servizi da parte degli enti del servizio sanitario nazionale o, per essi, delle regioni e province autonome, nonché sulla determinazione dei prezzi di riferimento. L’articolo 16 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’esame del provvedimento iniziato il 19 settembre, oltre alla fase di discussione e di approvazione degli emendamenti si è articolato anche attraverso lo svolgimento di attività conoscitiva, mediante audizioni informali dei rappresentanti delle Associazioni dei medici e dei veterinari, dei farmacisti e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Oltre a profili relativi al merito delle disposizioni del provvedimento, alcuni profili relativi al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni sono stati sollevati dalla Conferenza durante l’audizione e in parte recepiti da emendamenti dei relatori.

L’esame presso la commissione si è concluso il 12 ottobre con la votazione del mandato ai relatori.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento la IV e la IX Commissione hanno espresso parere favorevole, la I, la II, e la VI commissione hanno espresso un parere favorevole con condizioni ed osservazioni, l’XI, la XIII e la XIV Commissione hanno espresso un parere favorevole con condizioni l’VIII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali un parere favorevole con osservazioni, la X Commissione un parere contrario.

Più in particolare la XI Commissione, tra le varie condizioni poste alla formulazione degli articoli 1 e 4, ha richiesto espressamente la soppressione del comma 5 dell’articolo 4, sopra illustrato.  La V Commissione si è riservata di esprimere il parere per l’esame in Assemblea.

I rilievi espressi nei pareri sono stati in parte recepiti da emendamenti dei relatori.

Sul testo del decreto si è espresso anche il Comitato per la legislazione.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D12158b



[1]     Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

[2]     L. 3 agosto 2007, n. 120, Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

[3]    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

[4]     Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

[5]     Codice delle assicurazioni private

[6]     I livelli essenziali di assistenza sono previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

[7]    Si tratta di quei prodotti che l’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 111(Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) distingue nettamente dagli alimenti di consumo corrente, che sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato, che vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

[8]     L’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 111 indica le categorie di persone che usano prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare: persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti, lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute.

[9]     Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

[10] Conferenza Stato-regioni, Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull’accesso ai farmaci innovativi, 18 novembre 2010.

[11]    Ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze.

[12] La misura è determinata forfettariamente per ogni contribuente in:

12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l’anno 2004;

10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006;

11 euro per il 2007.

[13]    D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.