Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute - D.L. 158/2012 - A.C. 5440 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 683 | ||
Data: | 18/09/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
18 settembre 2012 |
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n. 683/0 |
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della saluteD.L. 158/2012 - A.C. 5440Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
5440 |
Numero del decreto-legge |
13 settembre 2012, n. 158 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
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testo originario |
16 |
Date: |
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emanazione |
13 settembre 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
13 settembre 2012 |
assegnazione |
13 settembre 2012 |
scadenza |
12 novembre 2012 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) e Comitato per la legislazione |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e Questioni regionali |
Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro Capi, procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario Nazionale. Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell’offerta assistenziale di tipo ospedaliero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN, derivante dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e, più recentemente, dalle disposizioni del decreto legge n. 95/2012[1], recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
Viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.
Il capo I (artt. 1-6), contiene norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria.
L’articolo 1 dispone in tema di riordino dell’assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie.La norma in esame procede alla riorganizzazione citata apportando alcune modifiche all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[2], innovando la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, definita dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale, sulla scorta di quanto, in parte, già delineato dagli Accordi medesimi. Vengono posti alcuni principi qualificanti in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, dell’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana (principi tra l’altro già affermati nella formulazione previgente dell’articolo 8, comma 1, lettera e), nonché di un’offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l’adozione di forme organizzative monoprofessionali e multi professionali, alla facoltà per le aziende sanitarie di adottare forme di finanziamento a budget per le forme organizzative multi professionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obbiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Viene inoltre prevista l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS), compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria e all’implementazione della ricetta elettronica. L’attuazione delle nuove disposizioni è rimessa alle Regioni – nei limiti delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente - che possono anche attuare processi di mobilità del personale dipendente dalle ASL. L’articolo 2 reca modifiche alla legge 120/2007[3], , con l’intento di delineare il passaggio a regime dell’attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all’attività libero professionale intramuraria. Gli spazi ambulatoriali potranno essere acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del SSN, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Alla stessa data dovrà essere adottato un programma sperimentale che preveda lo svolgimento del’attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Le autorizzazioni finora concesse per l’attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 30 novembre 2012. Oltre quella data, l’autorizzazione può essere prorogata fino all’attivazione del collegamento dello studio professionale alla infrastruttura di rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dal 28 febbraio 2015 l’intramoenia allargata potrà essere posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla L. 120/2007. E’ stata infine prevista la rideterminazione delle tariffe, attraverso la definizione di un tariffario
L’articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie, stabilendo il principio che, fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d’opera), nell’accertare la colpa lieve nell’attività dell’esercente delle professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile (Diligenza nell’adempimento) tiene conto, in particolare, dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee-guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Viene poi demandato ad un provvedimento regolamentare, da emanare nel rispetto di alcuni criteri, la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 138/2011[4] che statuisce il principio dell’obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Viene poi consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria mediante il rinvio alle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005[5].
L’articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Il comma 1 reca modifiche ed integrazioni all’articolo 3-bis, all’articolo 15 e all’articolo 17 del decreto legislativo 502/1992. Vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione. Vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice, prevedendo che una commissione individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l’obbligo di una motivazione analitica qualora si discosti dal criterio del miglior punteggio.
Inoltre il collegio di direzione viene inserito tra gli organi dell’azienda e vengono fissati contestualmente, alcuni principi in merito alla sua composizione e alle sue funzioni.
L’articolo 5 prevedel’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza[6](LEA)
con riguardo alle malattie croniche,
alle malattie rare, e alla ludopatia. Viene prevista l’emanazione,
entro il 31 dicembre 2012, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con
L’articolo 6 dispone diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l’applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l’utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. In questo ultimo caso vengono anche consentite alcune deroghe alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in edilizia sanitaria.
Il capo II (artt. 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle emergenze veterinarie.
L’articolo 7 recadisposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica. Vengono stabiliti obblighi e divieti relativamente all’acquisto del tabacco da parte dei minorenni – anche mediante distributori automatici – la cui violazione è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, è posto il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi di cui sopra in trasmissioni e mezzi di comunicazione rivolti ai giovani e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Anche in tal caso sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
Viene poi contemplato un piano annuale di controlli,
predisposto da AAMS, d’intesa con
Il Capo III (artt. 10-13) reca Disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico.
L’articolo 10 reca disposizioni in materia di farmaci. Il comma 1 snellisce alcuni adempimenti finora richiesti per la produzione e l’immissione in commercio dei medicinali. I commi seguenti, intendono invece assicurare, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione e l’utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali. Le disposizioni in esame riproducono quasi fedelmente l’Accordo[10] del 2010, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, ma mai completamente attuato. Infine, per poter valutare in maniera puntuale il requisito di innovatività, viene prevista una procedura di riesame, su istanza regionale, che permetterà una attenta valutazione, da parte dell’AIFA, di tutti gli eventuali nuovi elementi che, a giudizio delle regioni, possono porre in dubbio il requisito in precedenza riconosciuto. L’articolo 11 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. La misura è stata resa necessaria per adeguare il settore farmaceutico convenzionato agli interventi sulla spesa farmaceutica attuati con il D.L. 95/2012, che hanno fra l’altro ridotto gli spazi economici destinati alla rimborsabilità dei farmaci. A tal fine, si prevede che, entro il 30 giugno 2013 l’AIFA proceda ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale escludendo dalla rimborsabilità i farmaci non più di interesse per il SSN e la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata. Disposizioni particolari vengono dettate in relazione ai farmaci-off label. L’articolo 12 reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN disponendo che le aziende farmaceutiche possono presentare domande di concedibilità soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso medicinale. In attesa di una eventuale domanda di diversa classificazione da parte dell’azienda interessata, i medicinali che ottengono un’AIC comunitaria o nazionale sono automaticamente collocati in una apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità e classificati nei medicinali di Fascia C, interamente a carico dell’assistito. Derogano a entrambe le disposizioni, alcuni medicinali quali i farmaci orfani, quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e quelli utilizzati esclusivamente in ospedale. Per i medicinali generici continua a valere la procedura di immissione in commercio precedentemente definita.
Per quanto riguarda la sperimentazione clinica, L’AIFA viene riconosciuta l’Autorità competente e viene ridimensionato il numero di Comitati etici. Entro 90 giorni ogni regione dovrà nominare un solo Comitato etico competente per le sperimentazioni svolte nel territorio di riferimento.
L’articolo 13 intervienein materia di medicinali omeopatici[11]
e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare
l’attuazione delle norme. Viene confermato per i medicinali omeopatici presenti
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, il termine del 31 dicembre 2015 per avviare la procedura di registrazione. Viene
introdotta la facoltà per le aziende titolari produttrici dei medicinali
omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno
Il capo IV (artt. 14-16), reca le Norme finali.
L’articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari.
Il comma 1 sopprime e pone in liquidazione la società consortile CO.AN.AN, le cui funzioni saranno trasferite, per quanto di
competenza, ai due dicasteri dell’Agricoltura e della Salute. I commi da
I commi 10-12, intervengono
sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il
riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria.
L’intervento viene attuato intervenendo sul D.Lgs. 288/2003[14].
Entro il 31 dicembre 2012 dovrà
essere inoltre adottato un decreto del
Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
L’articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute.
Al fine di semplificare l’attuazione delle norme che trasferiscono l’assistenza sanitaria del personale navigante, l’articolo 15 rivede la normativa vigente contenuta nell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
L’articolo 16 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento.
Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, della relazione tacnica e dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, il termine di cui all’articolo 1, comma 2 della legge n. 120/2007, è stato oggetto di successive proroghe ad opera di diversi decreti legge. Da ultimo è intervenuto il decreto legge n. 89/2012[15], recante Proroga di termini in materia sanitaria.
Il provvedimento disciplina settori ed ambiti molteplici. In proposito la relazione ATN individua l’obbiettivo dello stesso e i presupposti dell’urgenza delle disposizioni nella necessità di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, attraverso disposizioni per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria, la promozione di corretti stili di vita e la riduzione dei rischi connessi all’alimentazione e alle emergenze sanitarie, nonché disposizioni in materia di farmaci.
Sulle disposizioni di cui all’articolo 5, sulla determinazione dei L.E.A., il presupposto dell’urgenza di provvedere sembra ricondursi alla fissazione al 31 dicembre 2012 del termine per l’emanazione del D.P.C.M. I
Il provvedimento nei suoi 16 articoli disciplina molteplici ambiti rientranti nel settore sanitario.
La materia trattata appare riconducibile, pertanto, alla tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione. Sono tuttavia coinvolti anche gli ambiti, rientranti nella competenza esclusiva, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lettera m), dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma 2, lettera g), nonché (cfr. art.7) dell’ordine pubblico e della sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h).
Il provvedimento disciplina materie diverse, comprendendo disposizioni sull’organizzazione delle cure primarie, sulle modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, sulla nomina dei dirigenti sanitari, sui farmaci, sulla revisione dei L.E.A., sul divieto di fumo, sulla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e sull’assistenza sanitaria al personale navigante.
Si tratta, pertanto, di materie attinenti ad ambiti diversi, sia pur qualificate nel loro insieme come misure destinate a garantire la continuità la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute.
Con riferimento al comma
4 dell’art. 7,
Con riguardo all’articolo 8, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su incarico
della Commissione europea, il 14 aprile
Il parere fornisce precisazioni sull’efficacia del
congelamento e dei trattamenti a caldo per sopprimere o rendere inattive le
larve dell’Anisakis, parassita presente nei prodotti ittici destinati al
consumo umano che può causare reazioni allergiche (Congelamento a –15°C per non meno di 96 ore oppure a –20°C per 24 ore
oppure a –35°C per 15 ore e riscaldamento a una temperatura superiore a
Il gruppo di esperti ha inoltre ribadito l’importanza di fornire agli operatori sanitari, alle persone che lavorano nel settore ittico e al pubblico in generale informazioni in merito ai rischi derivanti dai parassiti, nonché sui metodi più opportuni per eliminarli.
Con riguardo al comma
1 dell’articolo 10 del D.L.,
La proposta è volta ad accelerare e semplificare le procedure di autorizzazione e di rendicontazione, mantenendo nello stesso tempo i più elevati standard di sicurezza per i pazienti e di affidabilità dei dati. In particolare, il fatto che la nuova legislazione proposta dalla Commissione si configurerà come un regolamento direttamente applicabile nell’UE, e non più come una direttiva, assicurerà che le regole per condurre le sperimentazioni cliniche siano identiche in tutta l'UE.
Con riguardo agli
articoli 11 e 12,
Con riguardo al comma 2 dell’articolo 12,
Atti normativi di natura regolamentare sono previsti
all’articolo 3, comma
Nella gran parte delle disposizioni del decreto-legge si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.
Va ricordato che le disposizioni dell’articolo 4 riprendono, in parte, il contenuto di un testo unificato (A.C. 278 ed
abb.) di cui
Per le osservazioni alla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
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File: D12158a
[1] Convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
[2] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
[3] L. 3 agosto 2007, n. 120, Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
[4] Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.
[5] Codice delle assicurazioni private
[6] I livelli essenziali di assistenza sono previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
[7] Si tratta di quei prodotti che l’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 111(Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) distingue nettamente dagli alimenti di consumo corrente, che sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato, che vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
[8] L’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 111 indica le categorie di persone che usano prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare: persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti, lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute.
[9] Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
[10] Conferenza Stato-regioni, Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull’accesso ai farmaci innovativi, 18 novembre 2010.
[11] Ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze.
[12] Articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53 (Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
[13] La misura è determinata forfettariamente per ogni contribuente in:
12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l’anno 2004;
10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006;
11 euro per il 2007.
[14] D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
[15]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2012.