Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto D.L. 129/2012 - A.C. 5423 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5423/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 675
Data: 10/08/2012

 

10 agosto 2012

 

n. 675/0

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto

D.L. 129/2012 - A.C. 5423

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

5423

Numero del decreto-legge

129

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

8 agosto 2012

assegnazione

8 agosto 2012

scadenza

7 ottobre 2012

Commissioni competenti

VIII (Ambiente) e X(Attività produttive)

Pareri previsti

Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Comitato per la legislazione

 


Premessa

Il decreto legge in titolo, che si compone di tre articoli, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. La relazione illustrativa e le premesse del decreto sottolineano che il provvedimento è volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto.

Si ricorda che il sito di Taranto è stato inserito tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall’art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998. Con successivo DM del 10 gennaio 2000[1] ne è stata disposta la perimetrazione. La perimetrazione del SIN di Taranto copre una superficie complessiva pari a circa 115.000 ha, di cui 83.000 ha di superficie marina che interessa l’intera area portuale. Il SIN di Taranto viene anche descritto nell’allegato B al DM 18 settembre 2001, n. 468 che riporta, tra l’altro, che “Il comparto siderurgico (ILVA) è il più grande polo nazionale. Nell'area sono inoltre presenti industrie manufatturiere di dimensioni medio-piccole. Il porto di Taranto, che movimenta da 30 a 40 milioni di tonnellate di merci, ed i cantieri militari e civili presenti nell'area, costituisce un'attività industriale primaria a rilevante impatto ambientale. La superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22,0 km2 (aree private), 10,0 km2 (aree pubbliche), 22,0 km2 (Mar Piccolo), 51,1 km2 (Mar Grande), 9,8 km2 (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 km”.

Con il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, approvato con il richiamato DM 18 settembre 2001, n. 468 in attuazione della citata legge n. 426 del 1998, il Governo ha provveduto all’individuazione degli interventi giudicati, per le loro caratteristiche, di interesse nazionale ed ammessi a beneficiare del concorso pubblico di finanziamenti per la loro realizzazione. Al SIN di Taranto sono state assegnate (allegato G) risorse pari a 38,8 miliardi di lire (circa 20 milioni di euro).

La disciplina in materia di bonifiche di siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) agli artt. 239-253 e nei relativi allegati recanti i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati nonché per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza. Nello specifico l’art. 252-bis, introdotto dal d.lgs. n. 4/2008 (cd. secondo decreto correttivo del Codice ambientale), dedicato ai “siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”, è finalizzato a consentire la realizzazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico in siti di preminente interesse pubblico (anche non compresi nel programma nazionale di bonifica[2]), contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, da individuarsi con successivi decreti interministeriali.

La situazione del sito di Taranto è stata oggetto di analisi nell’ambito della Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti[3] nella seduta del 20 giugno 2012. Nella medesima relazione sono, altresì, riportati gli esiti degli approfondimenti svolti dalla Commissione in merito alla situazione concernente le emissioni provenienti dall’Ilva di Taranto e più in generale da tutti gli insediamenti industriali della provincia evidenziando una serie di criticità.

Il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012

In data 26 luglio 2012 un Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto[4] (d’ora in avanti Protocollo) è stato stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto.

Gli obiettivi del Protocollo elencati nell’articolo 2 sono i seguenti:

§   revisione delle complessiva strategia di bonifica del sito di Taranto;

§   sviluppo di interventi infrastrutturali complementari alla bonifica;

§   individuazione di misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali;

§   individuazione di incentivi per le imprese insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di migliori caratteristiche ambientali;

§   individuazione di incentivi per l’attrazione di investimenti anche nell’ottica della riqualificazione dell’area;

§   realizzazione e/o completamento di studi e analisi relativi agli impatti su ambiente e salute al fine di individuare e realizzare interventi di mitigazione.

Il Protocolloindica – all’articolo 5 - un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e 7,2 milioni di parte privata (TCT SpA – Taranto Container Terminal). In particolare, dei complessivi 336,7 milioni considerati, 119 milioni sono destinati alle bonifiche, 187 milioni agli interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale.

L’articolo 6 del Protocollo individua le fonti di finanziamento di parte pubblica, così definite:

 

Fonte di finanziamento degli interventi

 

Fondo sviluppo e coesione (delibera CIPE su PAR Puglia)

110.167.413[5]

Ministero dell’ambiente

8.000.000

Autorità portuale di Taranto

52.000.000

Accordo 5.11.2009 – quota Fondo sviluppo e coesione (ex FAS 2000-2006)

10.468.320

Accordo 5.11.2009 – quota Autorità portuale di Taranto

40.158.587

Accordo 5.11.2009 – quota Ministero dell’ambiente

11.674.000

PON Reti e mobilità

14.000.000

PON Ricerca e competitività

30.000.000

TOTALE PARZIALE

276.468.320

Interventi per bonifiche da finanziare successivamente

53.000.000

TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI

329.468.320

Finanziamenti privati

7.200.000

TOTALE INTERVENTI PROTOCOLLO

336.668.320

 

L’art. 7 del Protocollo prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna, per quanto di competenza, a garantire l’accelerazione per la definizione del procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)[6] dello stabilimento ILVA; in proposito, si rammenta che è in fase di aggiornamento l’autorizzazione rilasciata il 4 agosto 2011.

In merito agli sviluppi relativi alla situazione dell'Ilva di Taranto si sono svolte due informative urgenti del Governo alla Camera[7] e al Senato[8] nelle sedute del 1° agosto 2012. Si segnala, infine, l’audizione del presidente dell’ILVA svolta presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 6 agosto 2012[9].

Contenuto

L’art. 1, comma 1, del decreto legge in titolo demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziate con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il CIPE, secondo quanto emerge dal comunicato della seduta del 3 agosto 2012[10], ha approvato:

§   il finanziamento, per complessivi 1.060,5 milioni di euro, di interventi prioritari nel Mezzogiorno per la manutenzione straordinaria del territorio (bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, difesa del suolo e forestazione) con onere a carico delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione[11];

§   la programmazione delle residue risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi strategici nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, per un importo complessivo di circa 3.131 milioni di euro.

Si osserva che il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, all’articolo 6 relativo alle risorse finanziarie, pone oneri a carico della quota destinata alla Regione Puglia del Fondo sviluppo e coesione per un ammontare erroneamente indicato in113.167.413 euro (quando, invece, la somma dei singoli interventi è pari a 110.167.413 euro, come riportato nella tabella successiva), destinati ai seguenti interventi:

 

Completamento oneri finanziari Accordo del 5/11/2009 per la realizzazione di interventi di dragaggio dei sedimenti nel molo polisettoriale di Taranto

17.167.413

Messa in sicurezza e bonifica area SIN Taranto: primi interventi

37.000.000

Interventi del MISE per la rimozione dei sedimenti contaminati da PCB nel Primo seno del Mar Piccolo in corrispondenza delle aree di miticoltura

21.000.000

Riconfigurazione della banchina del molo polisettoriale del porto di Taranto (Accordo 24/4/2012)

35.000.000

TOTALE

110.167.413

Si segnala, peraltro, che il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, all’articolo 5 (Ricognizione degli interventi ed investimenti) evidenzia che relativamente al precedente Protocollo del 5 novembre 2009 su 79,5 milioni di investimenti, 62,3 risultano già finanziati, di cui 10,4 milioni a valere sul FAS Puglia 2000-2006, 40,1 a carico dell’Autorità portuale e 11,7 a carico del Ministero dell’ambiente.

Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, resta in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore D.P.C.M.

Si osserva che la norma consente di prorogare le funzioni del Commissario non specificando la durata della proroga medesima.

 

La norma autorizza, inoltre, il Commissario ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67[12].

L’art. 13 ha introdotto la figura del commissario straordinario per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici). L’art. 6 del decreto legge n. 7/2005 ha esteso l’ambito applicativo della norma. Riguardo ai poteri dei commissari il comma 4-bis dell’art. 13 espressamente consente ai Commissari stessi di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento. Le modifiche apportate dal decreto legge n. 7 del 2005 alla figura del Commissario sono state introdotte anche con la finalità di rilanciare lo strumento del commissario per accelerare le opere; infatti, in virtù dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.163/2006, i commissari straordinari per le opere strategiche possono anche esercitare i poteri attribuiti ai commissari straordinari di cui all'art. 13 del decreto legge n. 67 del 1997.

L’art. 1, comma 2, precisa che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell’Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Taranto.

Si segnala che il Protocollo, all’articolo 6, imputa all’Autorità portuale di Taranto risorse proprie pari a 52 milioni di euro. Alla medesima Autorità sono, altresì, imputate risorse pari a euro 40.158.587 derivanti dal Protocollo di intesa del 5 novembre 2009 ed evidenziate nel prospetto delle fonti di finanziamento di cui al citato articolo 6 del Protocollo.

Si fa presente, inoltre, che ai fini del superamento di tutte le problematiche che insistono sull’area portuale di Taranto è stato nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), e segnatamente dei commi 5 e 7 dell’articolo 163[13], e al sopra citato articolo 13 del decreto legge n. 135 del 1997. L’hub portuale di Taranto è inserito tra le opere del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, cd. legge obiettivo[14], e della successiva delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001.

L’art. 1, comma 3, prevede che all’attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta, in particolare, dei capitoli 7085 e 8532, entrambi relativi all’attuazione del federalismo amministrativo. La norma specifica che si tratta di risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998[15]

Il disegno di legge di assestamento 2012 (A.C. 5325) propone aumenti in cassa di 8 milioni per il cap. 7085 e di 6,7 milioni per il cap. 8532. Conseguentemente i due capitoli risulterebbero così dotati:

 

Ddl. Assestamento 2012

Residui

Competenza

Cassa

cap. 7085

13.271.910

13.271.910

21.271.910

cap. 8532

12.574.269

6.717.681

19.291.950

Si osserva che il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, all’articolo 6, pone a carico delle risorse del Ministero dell’ambiente (MATTM) parte degli interventi per il completamento dell’Accordo del 5/11/2009 (dragaggio dei sedimenti nel molo polisettoriale di Taranto) per 11.674.000 euro (quota già finanziata) e per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi per 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali contabili, il comma 4 prevede che le risorse di cui ai commi 1 e 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario al quale è intestata un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Sulla base di quanto disposto dal comma 7, per quanto concerne invece i controlli e la rendicontazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge n. 225/2010[16].

In particolare, il comma 2-septies, novellando l'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, ha ridotto a sette giorni (in precedenza sessanta) dalla ricezione il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante. Da ultimo, l’art. 1, comma 3, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ha esteso il c.d. silenzio assenso, già previsto per l’esecutività dei suddetti provvedimenti qualora la Corte non si esprima nel termine di 7 giorni, anche al profilo dell’efficacia degli stessi provvedimenti.

Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati, introdotte dal comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività. Si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

L’art. 1, comma 6, prevede che il Commissario possa avvalersi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 e per quelli ad essi connessi, di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, nel precisare che al soggetto attuatore non spetterà alcun compenso, prevede che il Commissario possa avvalersi inoltre degli organismi partecipati nei termini di cui all’art. 4 comma 2 del protocollo che fa riferimento alla società in house Puglia sviluppo. Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto precisa infine che al funzionamento delle strutture di attuazione del Protocollo elencate al comma 1 dell’articolo 4 (Comitato dei sottoscrittori e cabina di regia coordinata dalla regione Puglia) del Protocollo medesimo si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie delle amministrazioni sottoscrittrici del Protocollo già disponibili a legislazione vigente.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l’impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché delle risorse già assegnate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto. Tali importi trovano riscontro nella tabella delle fonti di finanziamento del Protocollo sopra riportata.

Il comma 8 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo Kyoto – di cui all’articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 - possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo 57, anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell’area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell’ambito del Fondo rotativo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

Si ricorda che per il finanziamento di misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, l'art. 1, commi 1110-1115, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati), con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 la cui effettiva applicazione è stata avviata con l’emanazione della circolare del Ministero dell'ambiente 16 febbraio 2012[17], pubblicata nella G.U. n. 51 del 1° marzo 2012, S.O.

L’articolo 57 del D.L. 83/2012 interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto modificando, al comma 1, il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi e le modalità di finanziamento. I commi 2, 5, 6 e 7 del medesimo articolo disciplinano rispettivamente, le condizioni, la durata e il tasso di interesse applicabili ai finanziamenti agevolati. In particolare, il comma 2 pone l’assunzione di giovani a tempo indeterminato come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato. I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se il rinvio ai criteri e alle modalità dell’articolo 57 implica l’applicazione di tutte le condizioni per l’accesso ai finanziamenti ivi contenuti; ciò vale in particolare per quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

 

L’articolo 2 riconosce l’area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Per quanto riguarda l’articolo 2, la relazione tecnica precisa che si prevede l’utilizzo delle risorse già programmate nell’ambito del PON Ricerca e competitività “asse II- azione integrata sviluppo sostenibile” e che l’accordo di programma definirà la quota di tali risorse (già individuate in 30 milioni di euro nel Protocollo di intesa) destinate all’attuazione degli interventi per l’area di Taranto.

Si rammenta che l’articolo 27 del D.L. 83/2012 prevede che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e la riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

§   la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull’indotto;

§   la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Qualora la crisi è passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 27.

Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata.

Il comma 3 prevede che possano essere attivati accordi di programma al fine dell’adozione dei progetti di riconversione, al fine di disciplinare: gli interventi agevolativi; l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati; le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Tutte le opere e gli impianti richiamati all’interno dei progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell’analisi tecnico-normativa. Il provvedimento non è accompagnato invece – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in considerazione della necessità ed urgenza di emanare le disposizioni contenute nel decreto-legge - dall’analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R.).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse del decreto sottolineano la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto sono prevalentemente riconducibili alla materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sembra rilevare, inoltre, la materia “governo del territorio” che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto-legge riguardano in modo omogeneo la definizione di una serie di misure volte ad assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio di Taranto.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 1, comma 1, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un Commissario straordinario per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Coordinamento con la normativa vigente

Talune disposizioni del decreto incidono su normativa vigente di recente adozione. In particolare, l’art. 1, comma 8, integra il disposto dell’art. 57, comma 1, del D.L. 83/2012 senza tuttavia novellarlo. L’art. 2, invece, sembra configurare un’implicita deroga alla procedura prevista dall’articolo 27 del D.L. 83/2012 per il riconoscimento delle aree in situazione di crisi industriale complessa.

Formulazione del testo

Al comma 7, andrebbe sostituito il riferimento all’art. 2, comma 2-septies, del decreto legge n. 225/2010 con l’articolo 27, comma 1, secondo periodo, della legge 24 novembre 2000, n. 340, atteso che l’art. 2, comma 2-septies, ha novellato tale disposizione, che è stata peraltro da ultimo modificata dall’art. 1, comma 3, del D.L. 59/2012.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

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File: D12129a.doc



[1]  G.U. n. 45 del 24 febbraio 2000.

[2]  Di cui al citato DM 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, l’ultima delle quali è avvenuta ad opera del DM 28 novembre 2006, n. 308 (GU n. 24 del 30 gennaio 2007, S.O. n. 23).

[3]http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/010/INTERO.pdf

[4]http://www.governo.it/backoffice/allegati/68907-7918.pdf

[5]  Il Protocollo indica in realtà erroneamente l’importo di 113.167.413 come specificato nel dettaglio nella descrizione del contenuto.

[6]  L’art. 4, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 152/2006, specifica che l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII della parte seconda del Codice e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

[7]http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0675&tipo=stenografico#sed0675.stenografico.tit00030

[8]http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=677014

[9]http://xvi.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenbic/39/2012/0806/s000r.htm

[10]http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2012/allegati_esito_sedute/Seduta_0006/esito.pdf

[11]In un comunicato disponibile all’indirizzo:

http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=68923&pg=1%2C2072%2C3803&pg_c=2 si precisa che tra gli interventi di manutenzione straordinaria del territorio, che ammontano a 98 milioni di euro per la regione Puglia, sono incluse misure per il risanamento ambientale e la riqualificazione di Taranto previste dal Protocollo d’intesa firmato il 26 luglio 2012 e relativo anche alla questione dell’ILVA; tra queste, interventi per il risanamento del quartiere di Tamburi. Il medesimo comunicato specifica, inoltre, che la Puglia ha destinato alla delibera di settore ulteriori 180 milioni di euro di cui ad un intervento definanziato nella delibera CIPE 62/2011.

[12]L’art. 13 del decreto-legge 67/1997 è statomodificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha, tra l’altro, ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente.

[13]Tali commi regolamentano l’attività dei commissari straordinari per le opere strategiche.

[14]Sullo stato di attuazione dell’hub portuale di Taranto si segnala la scheda n. 130 del 6° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo” predisposto dal Servizio Studi della Camera consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/temiap/2011scheda%5B130%5D.pdf.

[15]Il titolo III del decreto legislativo n. 112 del 1998 disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema, tra l’altro, di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo.

[16]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito dalla legge n. 10/2011.

[17]www.camera.it/temiap/CircolareKyotorotativo.pdf