Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini D.L. 95/2012 ' A.C. 5389 - Schede di lettura (Articoli da 1 a 12) - Parte I, Tomo 1 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 672 | ||
Data: | 31/07/2012 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza D.L. 95/2012 – A.C. 5389 |
Schede di lettura (Articoli da 1 a 12) |
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n. 672 |
Parte I |
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31 luglio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Bilancio dello Stato Nota di verifica - dossier n. 445 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione ( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
§ La nota di sintesi (riportata in un fascicolo a parte) e le schede di lettura (Parte I) sono state redatte dal Servizio Studi. § Le parti relative ai profili di carattere finanziario (Parte II) sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture. § Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea. |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
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INDICE
(Parte I, Tomo 1)
Schede di lettura
§ Articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione(Decorrenza dello sconto a carico dei farmacisti e delle aziende farmaceutiche)..................................................... 3
§ Articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis (Conseguenze per violazione degli obblighi di procedere ad acquisti centralizzati e divieto di discriminazione delle PMI nella partecipazione alle gare) 4
§ Articolo 1, commi 4-6 e commi 17-18 (Mercato elettronico della P.A. e sviluppo del sistema di acquisti di e-procurement)........................................................................... 11
§ Articolo 1, commi 7-9 (Obbligo per le P.A. di ricorrere a CONSIP per gli acquisti energetici e di telefonia)....................................................................................................... 16
§ Articolo 1, comma 3 e commi 10-16-bis (Disposizioni varie in materia di convenzioni quadro Consip)21
§ Articolo 1, commi 19-20 (Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione dei beni mobili)........................................................................................................... 28
§ Articolo 1, commi 21-22 (Riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi da parte dei Ministeri)31
§ Articolo 1, commi 23-24 (Estensione dei compiti dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali delle Amministrazioni Pubbliche - Modifiche all’articolo 16 D.Lgs. n. 165/2001). 37
§ Articolo 1, comma 25 (Attribuzione al Dipartimento amministrazione generale del MEF della competenza in materia di approvvigionamento di beni e servizi)................ 40
§ Articolo 1, comma 26 (Riduzione delle spese per intercettazioni)............... 41
§ Articolo 1, comma 26-bis (Riduzione del 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi)............................................ 44
§ Articolo 1, comma 26-ter (Interventi conservativi volontari sui beni culturali)46
§ Articolo 2, commi 1-2 e 5-20-bis (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)........................................................................................... 51
§ Articolo 2, comma 3 (Personale militare)..................................................... 72
§ Articolo 2, comma 4 (Comparto scuola e AFAM)....................................... 76
§ Articolo 2, comma 20-ter (Rinnovo dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali) 79
§ Articolo 2, commi 20-quater e 20-quinquies (Compensi degli amministratori con deleghe e dei dipendenti di società controllate da amministrazioni pubbliche).................. 80
§ Articolo 3, commi 1-10 e 12-18 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)......................................................................................... 86
§ Articolo 3, comma 11 (Modifiche alla disciplina sulle alienazioni immobili difesa) 102
§ Articolo 3, comma 11-bis (Dismissioni immobiliari degli enti previdenziali)104
§ Articolo 3, comma 19 (Proroga ICI rurale)................................................. 106
§ Articolo 3, comma 19-bis (Trasferimento dell’Arsenale di Venezia al Comune di Venezia)107
§ Articolo 3-bis (Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) 109
§ Articolo 4, commi 1-3, 3-sexies e 4-5 (Scioglimento o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola P.A. e composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche)................................................................................................... 117
§ Articolo 4, commi da 3-bis a 3-quinquies (Affidamento a Sogei delle attività informatiche per la P.A. di Consip e ruolo di Consip per l’Agenzia per l’Italia digitale)......................... 130
§ Articolo 4, commi 6-8-bis (Modalità di acquisizione dei servizi strumentali all’attività delle P.A. e rispetto delle procedure concorrenziali del Codice appalti)....................... 139
§ Articolo 4 comma 6-bis (FORMEZ)........................................................... 146
§ Articolo 4, commi 9-13 (Vincoli alle assunzioni per le società pubbliche). 148
§ Articolo 4, comma 14 (Nullità di clausole contrattuali tra società a partecipazione pubblica e amministrazioni statali)............................................................................... 152
§ Articolo 5, comma 1 (Percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle Società agenti del servizio nazionale della riscossione)....................................................................... 154
§ Articolo 5, commi 2-4 (Limiti all’acquisto di autovetture e limiti all’ utilizzo auto di rappresentanza)158
§ Articolo 5, comma 5 (Restituzione del personale adibito alle mansioni di autista alle P.A. di appartenenza)............................................................................................. 162
§ Articolo 5, comma 6 (Principio di coordinamento della finanza pubblica). 165
§ Articolo 5, comma 7 (Limite alla spesa per buoni pasto)........................... 167
§ Articolo 5, comma 8 (Ferie, riposi, permessi)............................................ 168
§ Articolo 5, comma 9 (Divieto consulenze a ex dipendenti in quiescenza)169
§ Articolo 5, commi 10 e 10-bis (Razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)............................................... 170
§ Articolo 5, comma 10-ter (Trattamento economico di docenti e ricercatori universitari rientrati nei ruoli)............................................................................................................ 173
§ Articolo 5, commi 11-11-sexies (Valutazione dei dipendenti pubblici)....... 174
§ Articolo 5, comma 12 (Funzionamento CIVIT).......................................... 179
§ Articolo 5, comma 13 (Soppressione della vice-dirigenza nella P.A.)....... 181
§ Articolo 5, comma 14 (Riduzione dei compensi ai componenti degli organi delle Autorità portuali)182
§ Articolo 5, comma 14-bis (Disposizioni in materia di Banca d’Italia)......... 185
§ Articolo 6, commi 1-15 e 16 (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)...................................................................................................... 187
§ Articolo 6, comma 15-bis (Spettanze per i comuni)................................... 200
§ Articolo 6, comma 17 (Fondo svalutazione crediti degli enti locali)........... 202
§ Articolo 6, comma 18 (Proroga dei termini per il pagamento dei crediti connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture)................................. 205
§ Articolo 6, comma 19 (Approvazione di convenzioni per lo svolgimento di servizi di navigazione marittima)................................................................................................... 207
§ Articolo 6, comma 20 (Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti)..... 212
§ Articolo 7, commi 1-4 (Contenimento delle spese di funzionamento e soppressione di strutture di missione presso la Presidenza del Consiglio)........................................... 216
§ Articolo 7, commi 5-6 (Agenzia Industrie Difesa e Professionalizzazione forze armate) 222
§ Articolo 7, comma 7 (Riduzione autorizzazione di spesa corsi formazione forze armate) 224
§ Articolo 7, commi 8-9 (Riduzione dei Fondi di cui all'art. 616 e all’art. 613 del Codice dell’Ordinamento Militare)....................................................................................................... 225
§ Articolo 7, comma 10 (Modifiche al Codice dell’Ordinamento Militare)..... 227
§ Articolo 7, comma 11 (Riduzione di contributi all’emittenza radio televisiva)228
§ Articolo 7, commi 12-15 (Riduzione della spesa dei Ministeri).................. 229
§ Articolo 7, comma 16 (Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari) 233
§ Articolo 7, comma 17 (Riduzione Fondo interventi strutturali politica economica - FISPE)235
§ Articolo 7, comma 18 (Riduzione Fondo per spese urgenti ed indifferibili)236
§ Articolo 7, comma 19 (Riduzione Fondo per il finanziamento delle missioni di pace) 239
§ Articolo 7, commi 20-21 (Modifica al finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto)................................................. 240
§ Articolo 7, comma 21-bis (Proroga sospensione adempimenti degli uffici finanziari con sede nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 )..................................... 243
§ Articolo 7, comma 22 (Accesso del CED del Ministero dell’interno)......... 245
§ Articolo 7, comma 23 (Riduzione del Fondo speciale di conto capitale - Tabella B) 247
§ Articolo 7, commi 24-25 (Annullamento accordo di programma Laboratorio Tipologico nazionale)249
§ Articolo 7, comma 26 (Revisione della spesa del Ministero infrastrutture e trasporti) 251
§ Articolo 7, comma 26-bis (Aero Club d’Italia)............................................. 254
§ Articolo 7, commi 27-32 (Dematerializzazione di procedure in materia di istruzione, università e ricerca)....................................................................................................... 255
§ Articolo 7, commi 33-36 (Inclusione delle scuole statali nel sistema di tesoreria unica) 258
§ Articolo 7, commi 37-38 (Fondi per l’istruzione e supplenze brevi)........... 262
§ Articolo 7, commi 39-40 (Soppressione di contabilità speciali scolastiche)270
§ Articolo 7, comma 41 (Spese per il servizio di mensa scolastica)............ 273
§ Articolo 7, comma 42 (Contribuzione studentesca universitaria).............. 275
§ Articolo 7, comma 42-bis (Accorpamento di consorzi interuniversitari).... 280
§ Articolo 7, comma 42-ter (Prorogatio del mandato dei rettori universitari)282
§ Articolo 8, comma 1 (Iniziative per la riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali) 284
§ Articolo 8, comma 2 (Riduzione della spesa da parte dell’INPS).............. 286
§ Articolo 8, comma 3 (Riduzione spesa consumi intermedi di enti e organismi pubblici) 288
§ Articolo 8, comma 3-bis (Adeguamento sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)........... 290
§ Articolo 8, commi 4 e 4-bis (Riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca) 295
§ Articolo 8, comma 4-ter (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica - ENPAPI)................................................................................................... 301
§ Articolo 9 (Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)................................................................................................... 304
§ Articolo 10 (Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)..... 310
§ Articolo 11, comma 1 (Riforma sistema reclutamento dirigenti e funzionari pubblici) 315
§ Articolo 11, comma 2 (Riordino scuole militari)......................................... 319
§ Articolo 12, commi 1-6 (Soppressione Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)321
§ Articolo 12, commi 7-18 (Disposizioni per il riordino di AGEA)................. 325
§ Articolo 12, comma 18-bis (Soppressione di Buonitalia SpA)................... 333
§ Articolo 12, comma 19 (Attività di proposta del Commissario straordinario (D.L. 52) in tema di riordino, soppressione e trasformazione di enti)........................................ 339
§ Articolo 12, comma 20 (Trasferimento attività organi collegiali PA in regime di proroga) 342
§ Articolo 12, commi 21-22 (Organismo di indirizzo - ODI).......................... 345
§ Articolo 12, comma 23 (Commissione scientifica CITES)........................ 346
§ Articolo 12, commi 24-30 (Messa in liquidazione di ARCUS S.p.A. e quota del 3% del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali)348
§ Articolo 12, commi 31-38 (Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e istituzione Centro sperimentale di cinematografia)........ 356
§ Articolo 12, commi 39-40 (Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici) 357
§ Articolo 12, commi 41-48 (Ente nazionale per il microcredito).................. 359
§ Articolo 12, commi 49-58 (Soppressione Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti)360
§ Articolo 12, commi 59-70 (Soppressione Fondazione Valore Italia).......... 365
§ Articolo 12, commi 71-74 (Promuovi Italia S.p.a)...................................... 371
§ Articolo 12, commi 75-77 (Carattere monocratico dell’incarico di commissario per la gestione/liquidazione di società cooperative)............................................. 374
§ Articolo 12, commi 78-79 (Proroga termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)................................................................................................ 377
§ Articolo 12, comma 80 (Sanzioni in materia di contratti di autotrasporto). 381
§ Articolo 12, commi 81-86 (Comitato centrale per l’Albo nazionale autotrasportatori) 386
§ Articolo 12, comma 87 (Commissario ad acta per approvazione bilancio chiusura INPDAP) 390
§ Articolo 12, comma 88 (Requisiti pensionistici)......................................... 391
§ Articolo 12, comma 89 (Proroga del Comitato amministratore FONDINPS)393
§ Articolo 12, comma 90 (ISFOL)................................................................. 394
§ Articolo 12, comma 90-bis (Mobilità personale CONI servizi S.p.A.)....... 395
INDICE
(Parte I, Tomo 2)
Schede di lettura
§ Articolo 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)..... 399
§ Articolo 14, commi 1-2 (Limite alle assunzioni per le amministrazioni dello Stato, i Corpi di Polizia e i Vigili del fuoco)........................................................................................... 408
§ Articolo 14, comma 3 (Limiti alle assunzioni per le università statali)....... 412
§ Articolo 14, comma 4 (Limite alle assunzioni per gli enti di ricerca).......... 418
§ Articolo 14, comma 4-bis (Assunzione di vincitori di concorso da parte di altra P.A.) 420
§ Articolo 14, commi 5 e 5-bis (Vincoli assunzionali camere di commercio)422
§ Articolo 14, comma 6 (Limite turn over Segretari comunali e provinciali). 425
§ Articolo 14, commi 7-9 (Disposizioni generali in materia di assunzioni).... 426
§ Articolo 14, comma 10 (Transito del personale del Corpo della Guardia di finanza) 428
§ Articolo 14, commi 11 e 12 (Riduzione del personale del MIUR messo a disposizione del MAE e di quello impegnato presso le scuole all'estero)............................................ 429
§ Articolo 14, commi 13-15 (Personale docente inidoneo all'insegnamento e personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555)...................................................... 432
§ Articolo 14, comma 16 (Aree geografiche con specificità linguistica ai fini dell’applicazione dei parametri per l’assegnazione di dirigenti scolastici)................................... 438
§ Articolo 14, commi 17-20, e comma 21 (Utilizzo dei docenti in esubero). 441
§ Articolo 14, comma 20-bis (Agevolazioni previdenziale per il personale docente della scuola) 448
§ Articolo 14, comma 22 (Delega di compiti da parte del dirigente scolastico)451
§ Articolo 14, commi 23-25 (Riduzione di alcune spese per il personale del Ministero degli Affari esteri)453
§ Articolo 14, comma 26 (Riduzione del contributo italiano al finanziamento della PESC) 456
§ Articolo 14, comma 27 (Rimborso alle regioni per visite fiscali personale scolastico) 457
§ Articolo 15, commi 1-11 (Misure di governo per la spesa farmaceutica). 459
§ Articolo 15, comma 11-bis (Modalità prescrittive dei farmaci equivalenti)475
§ Articolo 15, commi 12-25-ter (Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario) 477
§ Articolo 16, commi 1-5 (Concorso delle regioni agli obiettivi di riduzione della spesa) 505
§ Articolo 16, commi 6 e 7 (Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e delle province)514
§ Articolo 16, commi 8 e 9 (Dotazioni organiche degli enti locali e divieto di assunzione per le province)521
§ Articolo 16, comma 10 (Modifiche alla disciplina della compensazione dei crediti verso la P.A.: mancato pagamento da parte dell’ente locale all’agente della riscossione)524
§ Articolo 16, comma 11 (Norma interpretativa art. 204 del TUEL sui limiti di indebitamento enti locali)528
§ Articolo 16, comma 12 (Posticipo dei termini per l’attivazione del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale)................................................................................................... 529
§ Articolo 16, commi 12-bis-12-sexies, (Contributo per il patto regionalizzato verticale) 532
§ Articolo 16, comma 12-septies (Anticipo della possibilità di aumento dell'addizionale IRPEF per le regioni sottoposte a piani di stabilizzazione finanziaria)............................. 536
§ Articolo 16, comma 12-octies (Attribuzione al Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma del fondo per agevolare i piani di rientro dei comuni)...................... 538
§ Articolo 16-bis (Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale)... 541
§ Articolo 17 (Riordino delle province e loro funzioni)................................... 544
§ Articolo 18 (Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)562
§ Articolo 19 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).................................................................................................... 580
§ Articolo 20 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali)....................................................................................... 596
§ Articolo 21 (Riduzione dell'Iva)................................................................... 599
§ Articolo 22 (Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)............................................................................................. 604
§ Articolo 23, comma 1 (Misure di sostegno all’autotrasporto).................... 610
§ Articolo 23, comma 2 (Disposizioni in materia di 5 per mille).................... 611
§ Articolo 23, comma 3 (Università non statali legalmente riconosciute).... 615
§ Articolo 23, comma 4 (Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio).............................................................. 616
§ Articolo 23, comma 5 (Gratuità dei libri di testo)........................................ 618
§ Articolo 23, comma 6 (Missioni internazionali).......................................... 620
§ Articolo 23, comma 7 (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) 621
§ Articolo 23, comma 8 (Rifinanziamento del Fondo spese urgenti e indifferibili) 623
§ Articolo 23, commi 9-10 (Risorse finanziarie per emergenza neve febbraio 2012) 626
§ Articolo 23, comma 10-bis (Utilizzo disponibilità del Fondo vittime dell’usura per le esigenze da emergenza-neve nelle regioni del Centro-Sud)......................................... 628
§ Articolo 23, commi 11 e 12 (Emergenza immigrati dal Nord Africa)......... 630
§ Articolo 23, commi 12-bis e 12-ter (Disposizioni in materia di ISEE)........ 635
§ Articolo 23, comma 12-quater (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)..................................................................................................... 639
§ Articolo 23, comma 12-quinquies (Incremento del contributo erariale al comune di Roma quale sede della Capitale)............................................................................................. 641
§ Articolo 23, comma 12-sexies (Azienda universitaria Policlinico Umberto I)644
§ Articolo 23, comma 12-septies (Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)......................................................................................... 645
§ Articolo 23, comma 12-octies (Proroga della sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa).......................................................... 647
§ Articolo 23, comma 12-novies (Contributi per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali)................................................................ 648
§ Articolo 23, comma 12-decies (Piano di rientro finanziario del comune di Roma) 650
§ Articolo 23, comma 12-undecies (Trasporto pubblico locale: compensazione degli oneri di servizio pubblico)..................................................................................................... 652
§ Articolo 23, comma 12-duodecies (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali) 654
§ Articolo 23, comma 12-terdecies (Risorse per il completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale)..................................................................... 658
§ Articolo 23, comma 12-quaterdecies (Fruibilità di dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche)660
§ Articolo 23, comma 12-quinquiesdecies (Sanzioni per pratiche commerciali scorrette) 663
§ Articolo 23, comma 12-sexiesdecies (Funzioni di catalogazione del Banco Nazionale di prova delle armi)........................................................................................................... 665
§ Articolo 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies (Concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche)......................................................................... 668
§ Articolo 23, comma 12-undevicies (Disposizioni concernenti le sedi farmaceutiche in porti, aeroporti, stazioni e aree di servizio).......................................................................... 671
§ Articolo 23-bis (Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato) 672
§ Articolo 23-ter, commi 1 e 2 (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici) 686
§ Articolo 23-ter, comma 1-bis (Convenzioni cessioni di diritto di proprietà)703
§ Articolo 23-quater, commi 1-8 e 10-12 (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)705
§ Articolo 23-quater, commi 9 e 9-bis (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) 715
§ Articolo 23-quinquies, commi 1-6 (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)................. 718
§ Articolo 23-quinquies, commi 7-8 (Rinnovo dei consiglio di amministrazione della Sogei e della Consip)....................................................................................................... 726
§ Articolo 23- sexies (Emissione di strumenti finanziari).............................. 729
§ Articolo 23-septies (Condizioni di sottoscrizione)...................................... 738
§ Articolo 23-octies (Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato).......... 740
§ Articolo 23-novies (Procedura).................................................................. 745
§ Articolo 23-decies (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari).......... 748
§ Articolo 23-undecies (Risorse finanziarie)................................................. 752
§ Articolo 23-duodecies (Disposizioni di attuazione)..................................... 755
§ Articolo 24 (Copertura finanziaria).............................................................. 757
§ Articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia).................................................. 759
§ Articolo 25 (Entrata in vigore)..................................................................... 762
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, chiarisce che le modifiche in materia di sconti a carico dei farmacisti e delle aziende farmaceutiche, apportate al decreto-legge in esame in sede referente, producono effetti solo dal momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, restando valida, nel periodo di pendenza del decreto-legge, la norma originaria del decreto medesimo.
Nel testo originario l’articolo 15, comma 2, prevede, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (7 luglio 2012), un incremento da 1,82 a 3,65 punti percentualidello sconto dovuto dai farmacisti al SSN. Contestualmente, viene incrementata da 1,83 a 6,5 punti la misura percentuale delle somme che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle regioni medesime, in rapporto al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Nel corso dell’esame al Senato la misura dello sconto dovuto al SSN dai farmacisti è stata rideterminata nel valore del 2,25 per cento. Contestualmente, la misura dello sconto dovuto dalle aziende farmaceutiche al SSN, e da queste versato direttamente alla regioni con il meccanismo del pay-back, è stato rideterminato al valore del 4,1 per cento.
Si rileva che per maggiore chiarezza sarebbe stato opportuno specificare, all’articolo 15, comma 2, del decreto in esame che, il valore degli sconti versati al SSN dai farmacisti e dalle aziende farmaceutiche è rideterminato dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese».
2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: «Nel caso di lavori,»;
b) all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;
c) all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base»;
d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale».
Il comma 1 reca norme sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, prevedendo la nullità e la responsabilità erariale e disciplinare per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..
Il comma 2 contiene il divieto di discriminazione delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle gare.
Il comma 2-bis reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici rivolte sostanzialmente alle procedure di gara realizzate in forma aggregata dalle centrali di committenza.
In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
Nel corso dell’esameal Senato è stata previsto che tale disciplina trovi applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Inoltre, è stata soppressa la previsione che escludeva la nullità dei contratti stipulati a condizioni economiche più favorevoli tramite altra centrale di committenza.
In luogo di tale disposizione, il comma prevede ora che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dunque non sono soggette all’obbligo di utilizzare le convenzioni Consip.
Si ricorda al riguardo che le centrali regionali, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano, in base alla normativa vigente, convenzioni quadro, costituendo con Consip un “sistema a rete”, finalizzato all’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e alla sinergia nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e di servizi (articolo 1, comma 455, legge n. 266/2006).
Si osservi che le convenzioni quadro stipulate dalle centrali regionali soggiacciono comunque al “tetto” di prezzo fissato dalle convenzioni quadro Consip stipulate in ordine alla stessa tipologia di beni e servizi, proprio in ragione del fatto che i due soggetti costituiscono un sistema a rete.
Nel corso dell’esame al Senato, è stata pure soppressa la previsione, originariamente contenuta nel comma 2, terzo periodo, che abroga l’art. 11, comma 6, del decreto-legge 98/2011[1] il quale prevede che, laddove non si ricorra alle convenzioni quadro stipulate da Consip, vi sia la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità. Tali atti vengono qualificati come illecito disciplinare e motivo di responsabilità erariale.
Si osserva che sarebbe opportuno procedere al coordinamento normativo di quanto previsto dal comma 1 in esame, in materia di responsabilità erariale per violazione degli obblighi di procedere ad acquisti centralizzati, e quanto già previsto dal comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 sulla medesima fattispecie, nonché dall’articolo 11, comma 6 del D.L. n. 98/2011, norma che – in virtù delle modifiche apportate al Senato – non risulta più oggetto di abrogazione.
Si ricorda che l’art. 26 della legge n. 488/1999, al comma 1, ha conferito al Ministero dell’economia la competenza - successivamente attribuita dallo stesso Ministero alla CONSIP S.p.A.[2] ai sensi dell’art. 58 della legge 388/2000 e del D.M. 24 febbraio 2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.
La previsione è stata finalizzata al raggiungimento di un generale processo di razionalizzazione dell’acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche e a conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
Il medesimo art. 26, al comma 3, ha in via generale previsto che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati.
Si ricorda che medesimo comma 3 dell’art. 26 già prevede che la stipula di un contratto in violazione del medesimo comma 3 è causa di responsabilità amministrativa e che, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
L’obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip - sancito nel sopra descritto art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ha trovato una specificazione nell’art. 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), da ultimo modificati dal decreto legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012) e dal decreto legge n. 95/2012 i quali allo stato, costituiscono la base di riferimento dell’attuale assetto normativo che di seguito si espone:
§ le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012).
Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario[3], le citate amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012);
§ le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali[4] hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 legge n. 296/2006[5]). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario,le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012);
§ gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, comma 449, legge n. 296/2006)[6].
Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l’art. 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Il quadro normativo sopra delineato, relativo al ricorso alle Convenzioni quadro CONSIP, è peraltro ulteriormente precisato nel decreto legge in esame, commi 7-9 dell’art. 1, chesanciscono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento per l’approvvigionamento di beni energetici e di telefonia. E’ demandata inoltre ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l’individuazione di ulteriori categorie merceologicheper le quali si applicarsi il predetto obbligo (cfr. relativa scheda di lettura).
Si ricorda, inoltre, ai fini della ricognizione del concetto di “strumenti di acquisto “messi a disposizione da Consip S.p.a. per la pubblica amministrazione, il ruolo svolto dalla Società nelle procedure di appalti pubblici per servizi e forniture, che è andato anch’esso via via delineandosi con una serie di interventi legislativi, tra i quali anche quelli previsti dal decreto legge in esame (cfr. art. 1, commi 4 e commi 10-16, alla cui scheda di lettura si rinvia)
Infatti, ai fini dell’esplicitazione del concetto di “strumenti di acquisto” si ricorda che – secondo quanto riportato dalla medesima Consip S.p.a.[7] - costituiscono strumenti di acquisto, oltre che le citate convenzioni quadro, anche il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gli accordi Quadro, il sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione e qualsiasi altra modalità di approvvigionamento messi a disposizione dei Soggetti aggiudicatori attraverso il Sistema di e-Procurement dal MEF, tramite Consip, per l’acquisto di beni e servizi attraverso modalità, in tutto o in parte, informatiche, ai sensi degli articoli 77 – in particolare commi 5 e 6 - e 85 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici (per mercato elettronico ed il sistema di e-Procurement, vedasi in particolare la scheda di lettura relativa all’art. 1, commi 6 e 17-18).
Per ciò che concerne le centrali regionali di acquisto, si ricorda che l’articolo 1, commi 455-457 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha stabilito che le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio (articolo 1, comma 455).
Le centrali regionali, dunque, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano convenzioni quadro e con Consip costituiscono un “sistema a rete”, finalizzato all’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e alla sinergia nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e di servizi.
Il decreto legge n. 52/2012 (articolo 5, commi 7 e 7-bis) ha demandato al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi il compito di promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto, nonché di segnalare le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l'attivazione e lo sviluppo delle centrali regionali, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
Il comma 2, sostituito durante l’esame al Senato, prevede, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI). La nuova formulazione del comma 2 viene introdotta quale novella all’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Al Senato è stata, pertanto, espunta dal comma 2 la disposizione che prevedeva l’illegittimità dei criteri che fissavano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, nonché quella, sopra citata, che disponeva l’abrogazione dell’art. 11, comma 6, del decreto legge n. 98/2011.
Si ricorda, da ultimo, che il richiamato comma 1-bis dell’art. 2 del Codice dei contratti pubblici è stato introdotto dall’art. 44, comma 7, del decreto legge n. 201/2011, al fine di favorire l'accesso delle PMI nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l’introduzione di una norma di principio volta a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. Analogamente anche il successivo comma 1-ter dello stesso art. 2 prevede che la realizzazione delle infrastrutture strategiche dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle PMI.
Durante l’esame al Senato è stato, inoltre, introdotto anche il comma 2-bis che reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici,di seguito elencate. In particolare:
§ all'art. 37, comma 13, la disposizione che prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo debbano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento viene limitata ai soli lavori;
§ all'art. 41, comma 2, relativo ai requisiti richiesti ai fornitori e prestatori di servizi, viene aggiunto un periodo che prevede l’illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;
§ all'art. 75, comma 1, che prevede che l’offerta venga corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, viene aggiunto un periodo che dispone che, per procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia sia fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base;
§ all'art. 113, comma 1, viene aggiunto un periodo che determina nella misura massima del dieci per cento dell’importo contrattuale l'importo della garanzia fideiussoria fissato nel bando o nell’invito, fermo restando quanto previsto dal periodo successivo che riguarda l’aumento della garanzia nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento. La disposizione sembra trovare applicazione nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza; in tal caso, si potrebbe valutare l’opportunità di collocare la virgola dopo le parole: “periodo successivo” anziché dopo le parole: “centrali di committenza” al fine di evitare dubbi interpretativi.
Il primo periodo dell’art. 113, comma 1, dispone che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Il secondo periodo del comma 1 prevede, inoltre, che, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.
I commi 4 e 6 e 17-18 contengono disposizioni volte allo sviluppo del sistema elettronico di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.
In particolare, il comma 4 permette ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di effettuare i propri acquisti - in alternativa a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, che prevede l’affidamento obbligatorio ad un’unica centrale di committenza - utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico delle P.A.
Il comma 6 consente di istituire nell’ambito del mercato elettronico delle P.A. specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche.
I commi 17 e 18 demandano al Ministero dell’economia - per il tramite della Consip S.p.A. - di curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement, e consentono a CONSIP di disporre, sulla base di apposite convenzioni con il MEF, di tale sistema per l’effettuazione delle procedure svolte in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché per le ulteriori attività che Consip svolge in favore delle pubbliche amministrazioni.
Infine, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, personale e servizi, stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per cui viene utilizzata Consip S.p.A. quale centrale di committenza.
Il comma 4 dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia possono effettuare i propri acquisti, in alternativa a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione disciplinato dall’art. 328 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici).
Tale modifica viene introdotta aggiungendo un periodo al citato comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si ricorda, al riguardo, che il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato introdotto con l’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011[8]. La disposizione prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In base al successivo comma 5 dell’art. 23 del D.L. 201/2011, la norma si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. La relazione tecnica sottolineava che la finalità delle citate disposizioni era quella di pervenire ad una ”riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici” con una conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure attraverso le economie di scala.
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario[9], i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi (sul sistema di e-procurement, cfr. infra).
Il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, quali quelle in esame, che ne regolano il funzionamento[10].
In particolare, l’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010 dispone che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso:
§ il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;
§ il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;
§ il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice.
Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico dovranno essere adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati di seguito. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione devono, a loro volta, essere pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del Codice e recare una serie di elementi indicati al comma 3 dell’art. 328 del Regolamento. Inoltre, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi.
Il comma 6 consente che nell’ambito del Mercato elettronico della P.A. realizzato dal MEF e gestito da Consip S.p.A. possano essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche. Queste, a tal fine, stipulano appositi accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
Il comma 17 demanda al MEF, per il tramite della Consip S.p.A., il compito di curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti gestito da Consip, anche per i fini di cui al successivo comma 18.
Il comma 18, modificato nel corso dell’esame al Senato, consente a Consip S.p.A. di disporre, sulla base di apposite convenzioni con il MEF, del citato sistema informatico di e-procurement per l’effettuazione delle procedure che la medesima Società svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché – secondo quanto introdotto al Senato - per le ulteriori attività che Consip svolge in favore delle PP.AA., anche relativamente al programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, di cui al successivo comma 19.
Infine, al Senato, è stata aggiunta nel comma la previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, personale e servizi, stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per cui viene utilizzata Consip S.p.A. quale centrale di committenza.
Il Sistema di e-Procurement della P.A. è il sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip[11], nel rispetto della normativa sugli acquisti della P.A[12].
Attraverso le procedure previste da ciascuno strumento di acquisto, Consip seleziona e mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici gli elenchi dei fornitori e i beni e servizi da questi offerti, ordinati in cataloghi. I beni e i servizi offerti nei cataloghi possono essere acquistati dai soggetti aggiudicatori abilitati al sistema tramite propri punti ordinanti, attraverso procedure, termini e condizioni specifiche per ciascuno strumento di acquisto.
Infine, si ricorda che il già citato D.P.R. n. 207/2010, tra gli strumenti di e-procurement, disciplina la possibilità di istituire un sistema dinamico di acquisizione[13].
In particolare, la norma prevede che, fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), il Ministero dell'economia può, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, provvedere alla realizzazione e gestione di tale sistema per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
Il comma 7 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia.
E' fatta tuttavia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.
Ai sensi del comma 8, i contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Il comma 9 rinvia ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l’individuazione di ulteriori categorie merceologiche alle quali deve applicarsi il predetto obbligo.
In particolare, il comma 7, come sostituito nel corso dell’esame al Senato, individua le seguenti categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – come individuate annualmente dall’ISTAT in apposito elenco - a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e agli accordi quadro – e non più attraverso gli “strumenti di acquisto e negoziazione”, come previsto nel testo originario del comma - messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento:
§ energia elettrica;
§ gas;
§ carburanti rete e carburanti extra-rete;
§ combustibili per riscaldamento;
§ telefonia fissa e telefonia mobile.
Al Senato è stato altresì previsto che lecitate amministrazioni pubbliche e società, in alternativa agli strumenti di acquisto centralizzato, per le stesse categorie merceologiche, possano esperire - nel rispetto della normativa vigente -autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico della P.A. e sul sistema dinamico di acquisizione, messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
Tale nuova disciplina non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
E' inoltre fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle modalità indicate, per le medesime categorie merceologiche, a condizione che gli affidamenti prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A. e delle centrali regionali e che conseguano da altre centrali di committenza, ovvero a procedure di evidenza pubblica.
In tali casi, i contratti dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva, nel caso in cui intervengano convenzioni quadro di Consip e convenzioni delle centrali regionali che prevedono maggiori vantaggi economici per la P.A.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma in esame rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Il medesimo comma 7 precisa che la disciplina da esso introdotta costituisce misura di coordinamento della finanza pubblica e mantiene comunque fermo quanto disposto dalla normativa generale sull’obbligo di procedere agli acquisti centralizzati, contenuta nei commi 449-450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 e nel comma 574 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007.
La disciplina di cui al comma 449, articolo 1 della citata legge n. 296/2006 già sancisce in via generale l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 449-450 della legge n. 296 del 2006, da ultimo modificati dal D.L. n. 52 del 15 maggio 2012 (legge n. 94/2012):
§ le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 52[14]).
Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. le citate amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (articolo 1, comma 450, legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52);
§ le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali dunque gli enti territoriali[15] hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449 legge n. 296/2006[16]). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici (articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52);
§ gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52).
Con riferimento agli approvvigionamenti energetici si ricorda che già il decreto legge n. 112/2008, all’articolo 48, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni centrali[17] di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip, nonché l’obbligo per le altre pubbliche amministrazioni di adottare misure di contenimento delle spese per le medesime categorie di beni in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Inoltre, si ricorda che l’articolo 14 del D.L. n. 52/2012 obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, di adottare . entro il 7 luglio 2014, sulla base delle indicazioni dell'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento dei suoi usi finali, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia (di cui al D.P.R. n. 412/1993, e al D.Lgs. n. 115/2008), e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato (di cui all'art. 3, comma 15-ter, del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 163/2006).
L'affidamento della gestione dei servizi energetici deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 115.
Relativamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione e al sistema dinamico di acquisizione, si rinvia alla ricostruzione normativa contenuta nella scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 4-6 e 17-18.
Con riferimento a quanto previsto dal comma 7 in esame, in merito all’obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta inserite nel conto economico delle P.A. di approvvigionarsi tramite le procedure centralizzate di acquisto, si osserva l’opportunità di procedere ad un coordinamento normativo con la disciplina vigente sulla stessa materia, in particolare quella contenuta nell’articolo 48 del D.L. n. 112/2008 e nell’articolo 14 del D.L. n. 52/2012.
Il comma 8 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 e ne fa discendere responsabilità disciplinare e amministrativa, prevedendo altresì che - ai fini della determinazione del danno erariale - si tenga anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto centralizzato e quello indicato nel contratto.
Il comma 9 rinvia a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione - tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato – di ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
La relazione tecnica quantifica risparmi conseguenti dall’attuazione dei commi 7-9, in 480 milioni di euro nel 2013, in 960 milioni nel 2014 e in circa 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
Articolo 1, comma
3 e commi 10-16-bis
(Disposizioni varie in materia di
convenzioni quadro Consip)
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.
16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».
Il comma 3 e i commi da 10 a 16 recano disposizioni varie in materia di convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi.
In particolare, il comma 3 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere in via temporanea allo svolgimento di autonome procedure di acquisto di beni e servizi,nell’ipotesi in cui le convenzioni quadro Consip o delle centrali di committenza regionali non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza.
I commi 10 e 11 obbligano le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi ed a Consip s.p.a. l’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni e prevedono l’istituzione di un elenco delle centrali di committenza.
Il comma 12 consente all’aggiudicatario delle convenzioni quadro di offrire, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione.
Il comma 13 prevede il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura, nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A successivamente alla stipula dei contratti di fornitura siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.
I commi da 14 a 16 recano norme di carattere transitorio, essenzialmente dirette a massimizzare i vantaggi derivanti dalle convenzioni-quadro.
Il comma 16-bis prevede che, in casi di particolare interesse per l’amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dalmiglior offerente.
Più specificamente, il comma 3 - per ovviare alle ipotesi di momentanea indisponibilità delle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali - prevede che le pubbliche amministrazioni obbligate dalle diverse norme vigenti a fare ricorso alle predette convenzioni, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione.
Si rinvia, per il commento alla disciplina sulle convenzioni quadro e sul relativo obbligo/facoltà delle amministrazioni pubbliche di aderirvi, alla ricostruzione normativa contenuta nella scheda di lettura dell’articolo 1, commi 1 e 2 del presente provvedimento.
Da mettere anche in correlazione con la facoltà concessa dal comma 3, è il comma 13, il quale prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.
Relativamente ai parametri prezzo qualità per l’acquisto di beni e servizi stabiliti da Consip, si ricorda che la legge n. 244/2007, articolo 2, comma 572, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso la CONSIP, mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche, gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei medesimi parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi. Gli strumenti di supporto sono stati messi a disposizione delle PP.AA. sul portale degli acquisti in rete.
Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
In caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione.
L’articolo 1339 del codice civile disciplina l’inserzione automatica di clausole nei contratti, stabilendo che le medesime clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
La relazione tecnica al comma 13 in esame afferma che la norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.
Il comma 10 obbliga le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 52/2012[18], convertito con modificazioni, dalla legge n. 94/2012, ed a Consip s.p.a. l’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
Quanto alle centrali di committenza si rammenta la definizione recata dall’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui la centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice” che:
§ acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o;
§ aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
L’art. 33 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice.
Si ricorda, altresì, che l'articolo 13 della legge n. 136/2010 ha previsto l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA), che, su base regionale, potrà gestire le gare di lavori, forniture e servizi, per tutte le amministrazioni, mediante apposite convenzioni. La SUA, come anche chiarito dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 13, ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione dei contratti pubblici in ambito regionale, provinciale e comunale. In attuazione del citato articolo 13 è stato emanato il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa ed avviene sulla base di convenzioni alle quali gli enti possono aderire. Con il decreto vengono altresì definiti gli elementi essenziali della convenzione e vengono disciplinati sia l'ambito di operatività della SUA (in funzione degli importi di gara o di altri criteri) sia le modalità per il rimborso dei costi dalla stessa sostenuti. Lo stesso decreto elenca, tra gli enti che possono aderire alla SUA, anche unioni e consorzi di comuni.
Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituisca tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza.
Consip è tenuta altresì a pubblicare i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni comunicati al Commissario straordinario, ai sensi del comma 10.
Le modalità di attuazione del comma in esame sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
Con riferimento alla natura di tale atto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all’articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.
Il comma 12 consente all’aggiudicatario delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione che troverà applicazione nei contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione.
La comunicazione è pubblicata da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza sui relativi portali, previa verifica dell’effettiva riduzione.
La relazione tecnica al comma in esame afferma che il meccanismo di riduzione delle condizioni economiche delle convenzioni-quadro introdotto dal medesimo comma è diretto a massimizzare i vantaggi derivanti dalla stipula di convenzioni-quadro da parte di Consip e da parte delle centrali di committenza costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete degli acquisti della P.A.. Tale meccanismo infatti consente all'aggiudicatario - nel corso del periodo di tempo entro il quale le amministrazioni possono acquistare attraverso una determinata convenzione e durante il periodo di durata dei relativi contratti di attuazione - di offrire, anche tenendo conto di eventuali mutamenti delle condizioni di mercato, una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire. La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.
Il comma 14, come sostituito al Senato, introduce un meccanismo transitorio volto a consentire a Consip S.p.A. ed alle centrali di acquisto regionali di stipulare convenzioni quadro aventi durata fino al 30 giugno 2013.
Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta – quale condizione in presenza della quale è consentita la stipula di tali convenzioni – l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’aggiudicatario di cui al comma 15.
Si tratta, in sostanza, dell’esercizio del diritto di recesso concesso all’aggiudicatario di convenzioni quadro vigenti, che, in virtù di quanto previsto dal medesimo comma 15, vengono automaticamente modificate nelle loro clausole in senso più favorevole alla P.A. (cfr .infra).
La stipula della convenzione avviene interpellando progressivamente gli operatori economici - fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure – a condizione che siano offerte condizioni migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'aggiudicatario della relativa procedura.
Il testo originario del comma, che – come detto – non ancora la facoltà di stipula di tali convenzioni quadro transitorie all’esercizio del diritto di recesso dell’aggiudicatario di cui al comma 15 - consente invece in generale la stipula di convenzioni con gli operatori economici che - nell'ambito delle procedure di gara - abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e offrano condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio dell’aggiudicatario della procedura.
Il comma 15, sostituito al Senato, fa riferimento alle convenzioni quadro Consip alle quali sia possibile ricorrere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Il testo originario del comma 15 fa invece riferimento oltre che alle suddette convenzioniquadro Consip, anche alle convenzioni quadro Consip in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012.
Per tali convenzioni, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, laddove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012.
E’ comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario, la quale deve esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 488/1999 stabilisce che sono convenzioni quadro quelle convenzioni con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.
Dunque, il comma 15 in esame consente, in via eccezionale e per le specifiche convenzioni quadro ivi previste, la modifica ope legis delle condizioni – di quantità e di prezzo – ivi previste, ai fini dell’ottenimento di un ulteriore risparmio per la P.A., facendo comunque salvo il diritto di recesso del soggetto aggiudicatario.
Il comma 16, modificato nel corso dell’esame al Senato, proroga fino al 30 giugno 2013 la durata delle convenzioni quadro di cui al comma 15.
Nel corso dell’esame in prima lettura è stata introdotta la previsione che la citata proroga decorra dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della stessa centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una nuova convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.
L’aggiudicatario ha comunque facoltà di recesso, la quale è esercitata secondo le modalità di cui al precedente comma 15.
Al Senato è stato inoltre soppresso il periodo del comma originario che mantiene ferma la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali.
Il comma 16-bis, introdotto al Senato, aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, il quale prevede – in via generale - che in casi di particolare interesse per l’amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.
Con riferimento alla disciplina in esame, si osserva che appare utile valutare l’impatto sull’autonomia contrattuale delle parti delle disposizioni (in particolare il comma 13) che incidono sui contratti in corso.
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(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.
I commi 19-20 prevedono la realizzazione, dal parte del Ministero dell’economia, avvalendosi di Consip S.p.a., di un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili.
In particolare, il comma 19 prevede un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili dello Stato, allo scopo di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione di tali beni, nonché diminuirne i relativi costi.
Il programma è realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze - avvalendosi di Consip S.p.A. - ai sensi dalle seguenti previsioni legislative:
§ D.P.R. n. 189/2001[19], che reca la disciplina procedurale relativa all’alienazione dei beni mobili dello Stato;
Si ricorda che il citato D.P.R. n. 189/2001 disciplina il procedimento per l'alienazione dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalità consentite, nonché dei beni mobili confiscati(tranne talune specifiche eccezioni per questi), dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze[20].
Relativamente al procedimento di alienazione, si prevede che il Ministero dell’economia e finanze provvede
- alla stima dei beni mobili da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi; alla predisposizione e gestione di un archivio informatizzato dei beni da porre in vendita da parte dell'Ufficio o da consegnare al concessionario dei beni;
- alla predisposizione e gestione di un sito informatico per la diffusione dei dati relativi ai beni da alienare e per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, fatto salvo l'adempimento degli altri obblighi di pubblicità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, alla vendita dei beni. Sono comunicati, anche su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie alla Direzione centrale del demanio gli elenchi dei beni da alienare mediante le concessioni già in atto, compatibilmente con le relative convenzioni. In assenza di queste, si procede alla vendita, autorizzando, se necessario, la provvisoria gestione in deposito dei beni da parte delle amministrazioni consegnatarie.
Secondo la tipologia dei beni, è previsto il ricorso al pubblico incanto, ovvero alla trattativa privata. In casi specifici, è prevista la possibilità di alienazione mediante convenzioni.
La riassegnazione delle entrate ai pertinenti stati di previsione è disposta secondo le modalità di cui al regolamento che disciplina il procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione D.P.R. n. 469/1999[21].
§ D.P.R. n. 254/2002[22], che disciplina le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.
Si ricorda, in particolare, che l’articolo 14 del D.P.R. n. 254/2002, relativo alla cessione di beni, afferma il divieto di cessione gratuita dei beni mobili dello Stato (comma 1), facendo salva la cessione a titolo gratuito alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche, dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche. Ciò è concesso previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del programma di spesa (comma 2)[23].
Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali;
§ D.Lgs. n. 66/2010[24], Codice dell’ordinamento militare.
Tale D.Lgs., al Titolo IV (Valorizzazione e dismissione di beni immobili e mobili), Capo I (Dismissioni di beni immobili e cessioni di beni mobili), articoli da 309 a 312, detta norme specificamente finalizzate all’alienazione a titolo oneroso (articolo 310) o a titolo gratuito (articolo 311) dei beni mobili suscettibili di alienazione del Ministero della Difesa.
Con riferimento a quest’ultima voce, sarebbe opportuno il richiamo alle specifiche norme del D.Lgs. n. 66/2010 che disciplinano la cessione dei beni mobili della difesa suscettibili di alienazione.
Il comma 20 dispone che, nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazionedei beni mobili di cui al comma 19, un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, stabilirà le modalità di finanziamento del Programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il medesimo decreto stabilirà inoltre le modalità di versamento delle somme derivanti dalle procedure di alienazione all’entrata del bilancio statale per la riassegnazione di una quota pari ad almeno l’80% dei proventi ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati, destinata a progetti innovativi dell’amministrazione dismettente.
La relazione illustrativa afferma che i processi di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione sono regolati da un complesso quadro normativo e procedurale, stratificato negli anni, che fa scarso affidamento sulle tecnologie telematiche. Le procedure dei processi di dismissione finalizzati alla vendita dei beni, alla loro cessione a titolo gratuito oppure al loro smaltimento a titolo oneroso sono complesse ed onerose.
Il programma dunque mira a finanziare - con i proventi realizzati grazie al miglioramento del processo - un più efficiente sistema di dismissione, in modo da recare benefici anche alle Amministrazioni che procedono alla dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica.
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Articolo 1, commi
21-22
(Riduzione delle spese di acquisto di
beni e servizi da parte dei Ministeri)
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
I commi 21 e 22 dell’articolo 1 impegnano le amministrazioni centrali dello Stato ad assicurare, a decorrere dal 2012, una riduzionedelle spese per acquisto di beni e servizi, nella misura di 141,1 milioni di euro nel 2012 e di 615 milioni a decorrere dal 2013. A tal fine si prevede che gli importi di riduzione fissati per ciascun Ministero siano accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa, fermo restando la possibilità per i Ministri interessati, entro il 10 settembre, di proporre una diversa ripartizione della riduzione nell’ambito degli stanziamenti relativi alle suddette spese.
In particolare, il comma 21, riformulato nel corso dell’iter al Senato, stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare, a decorrere dal 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto, pari complessivamente a 141,1 milioni nel 2012 e a 615 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e per gli anni successivi.
Si riporta di seguito il contenuto dell’allegato 1 al decreto-legge in esame, come modificato nel corso dell’esame al Senato, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.
In particolare, al Senato è stato aumentato da 4 a 24 milioni di euro la riduzione di spesa prevista per il Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, in conseguenza dell’introduzione del comma 4-bis nell’articolo 8, che esclude gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, a eccezione dell'Invalsi, dall’applicazione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa per consumi intermedi nell’anno 2012[25].
(milioni di euro)
Riduzione spese per acquisto di beni e servizi |
2012 |
2013 |
2014e ss |
Ministero dell'economia e delle finanze |
21,8 |
77,0 |
77,0 |
Ministero dello sviluppo economico |
1,7 |
6,0 |
6,0 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
1,1 |
4,0 |
4,0 |
Ministero della giustizia |
60,0 |
120,0 |
120,0 |
Ministero degli affari esteri |
6,2 |
22,0 |
22,0 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
24,0 |
14,0 |
14,0 |
Ministero dell'interno |
- |
131,0 |
131,0 |
Ministero dell'ambiente |
4,8 |
17,0 |
17,0 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
7,9 |
28,0 |
28,0 |
Ministero della difesa |
- |
148,0 |
148,0 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
2,5 |
9,0 |
9,0 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
2,8 |
10,0 |
10,0 |
Ministero della salute |
8,2 |
29,0 |
29,0 |
TOTALE |
141,1 |
615,0 |
615,0 |
Tali importi vengono accantonati, in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati, e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa.
Ai sensi del comma 22 entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle suddette spese per acquisto di beni e servizi
Tenuto conto della circostanza che la revisione della spesa interviene sulla gestione in corso, viene in tal modo assicurata la necessaria flessibilità gestionale ai Ministri competenti nell’ambito degli stanziamenti relativi alla categoria dei consumi intermedi.
A tale riguardo, si segnala che nell’ambito della classificazione economica del bilancio dello Stato, gli stanziamenti relativi alle spese per acquisto di beni e servizi rientrano nella Categoria 2 “Consumi intermedi”.
Tale categoria di spesa è stata soggetta a numerose interventi volti a determinarne un suo contenimento, in particolare, con i più recenti provvedimenti di stabilizzazione della finanza pubblica.
Secondo le considerazione emerse nel Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti[26], si tratta di una categoria di spesa che ammonta complessivamente, considerando l’intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, a circa 20 miliardi e che gli impegni di competenza del bilancio dello Stato rappresentano, mediamente, poco più della metà dell’aggregato.
Per quanto concerne l’andamento di tale categoria di spesa del bilancio dello Stato, la Corte evidenzia come i dati di consuntivo emersi nei rendiconti dell’ultimo triennio risultano abbastanza rappresentativi della tendenza riflessiva della spesa per acquisti di beni e servizi, che si riduce nel 2011 rispetto al 2009 di oltre il 16% (passando da oltre 13 a 11 miliardi di euro), sebbene nel 2011 il rendiconto registri un aumento dei consumi intermedi dello Stato rispetto al risultato raggiunto nell’anno precedente, offrendo pertanto l’impressione di una sostanziale inefficacia dei tagli imposti alle amministrazioni centrali con i ripetuti provvedimenti di questi anni[27].
Si ricorda, infine, che per il 2012, la previsione di spesa per consumi intermedi contenuta nel bilancio di previsione è contenuta a 7,8 miliardi.
(milioni di euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Consumi intermedi |
13.107 |
9.800 |
10.969 |
7.812 |
Nella legge di bilancio per il 2012 la spesa per consumi intermedi è complessivamente indicata in 7.812 milioni per il 2012, in 7.981 milioni per il 2013 e in 7.946 milioni per il 2014.
Peraltro, il disegno di legge di assestamento per il 2012 (A.C. 5325) indica un aumento della spesa per consumi intermedi nel 2012 di 1.103 milioni di euro, dovuta a variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2012, per 1.079 milioni, e per 23,7 milioni alla proposta di assestamento.
A seguito della riformulazione approvata nel corso dell’esame al Senato, il comma 21 precisa che, in considerazione delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario nominato ai sensi di cui all'articolo 2 del primo decreto-legge sullaspending review (D.L. n. 52/2012), le riduzioni in esame, per una quota, sono rapportate agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.
Ai fini della formulazione della norma, si segnala che il Commissario straordinario è previsto dall’articolo 2 e non dall’articolo 1 del D.L. n. 52/2012.
In merito alla metodologia di calcolo delle riduzioni, si sottolinea che la Relazione tecnica al d.d.l. di conversione(A.S. 3396) mette in evidenza che la norma in esame, volta al contenimento della spesa per acquisto di beni e servizidelle amministrazioni centrali, è conseguente agli interventi disposti dal primo decreto-legge sulla spending review (D.L. n. 52/2012) e che pertanto, la riduzione della spesa “non risulta calcolata secondo la metodologia dei tagli proporzionali lineari, valutati per tutte le Amministrazioni interessate in base alla realizzabilità della spesa, bensì mediante una riduzione calcolata confrontando i valori medi per anno-persona dei costi di gestione per amministrazione e per voce del piano dei conti, stimando l’eccesso dei costi rispetto al valore mediano”.
In particolare, la Relazione tecnica illustra come, a seguito dello svolgimento di tali attività di revisione della spesa, siano state individuate, per ciascun Ministero, talune tipologie di spesa nell’ambito degli acquisti di beni e servizi, per le quali appare possibile una riduzione dei costi di gestione, calcolata sulla base delle previsioni economiche relative al Budget dei costi degli anni 2012-2014 allegato alla legge di bilancio per il triennio 2012-2014 (legge n. 184/2011).
La riduzione, pertanto, non è stata calcolata secondo la metodologia dei tagli proporzionali lineari, bensì è stata calcolata confrontando i valori medi per anno-persona dei costi di gestione per amministrazione e per voce del piano dei conti, stimando l’eccesso dei costi rispetto al valore mediano;
A tal fine, le strutture delle amministrazioni sono state preventivamente distinte in “Strutture amministrative” e “Strutture operative (Corpi di polizia e Centri di responsabilità del Ministero della Difesa ad eccezione delle tre Forze Armate)”.
La relazione tecnica specifica che sono escluse dalla riduzione le strutture scolastiche statali e gli Afam (Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica).
In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato “Costi di gestione” sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio del piano dei conti, adottate nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (benchmark) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione per anno-persona del Budget 2012.
La Relazione sottolinea, altresì, che le spese per acquisti di beni e servizi definite come sopra e relative alle Forze armate, per la loro peculiarità, sono escluse dalla suddetta metodologia di calcolo, in quanto non è possibile effettuare un raffronto omogeneo con le corrispondenti voci del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica. In questo caso si applica, pertanto, la metodologia dei tagli proporzionali lineari, da effettuare in funzione delle disponibilità per l’anno 2012 dei capitoli medesimi.
Si segnala che in base alla nuova formulazione della norma, introdotta al Senato, sembrerebbe che soltanto “una quota” della riduzione debba intendersi rapportata agli eccessi di costo registrati dalle amministrazioni, secondo i dati di contabilità economica, lasciando presupporre ulteriori metodologie di calcolo per la riduzione.
Al riguardo, andrebbe chiarito se, invece, in tal modo si è voluto far riferimento al fatto che le spese per acquisti di beni e servizi relative alle Forze armate, per la loro peculiarità, sono escluse dalla suddetta metodologia di calcolo, secondo quanto precisato nella Relazione tecnica.
Si segnala, inoltre, che le norme in esame nulla dispongono in relazioni a eventuali esclusioni dall’applicazione delle riduzioni della spesa. Andrebbe pertanto chiarita l’affermazione riportata nella Relazione tecnica, in merito alla escluse dalla riduzione delle strutture scolastiche statali e degli Afam (Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica).
Si riporta uno stralcio della tavola 10 del “Budget dello Stato 2012”, relativa al Piano dei conti, nella quale sono indicati i costi di gestione del triennio e la loro articolazione:
(milioni di euro)
|
|
||
Budget dello Stato - Piano dei conti |
2012 |
2013 |
2014 |
Costi di gestione |
9.012 |
10.071 |
9.921 |
Beni di consumo |
2.703 |
3.764 |
3.636 |
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
5.644 |
5.644 |
5.622 |
Altri costi |
664 |
663 |
663 |
Secondo quanto esposto nel Budget 2012, l’aggregato Costi di Gestione include gli oneri relativi all’utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e Altri costi.
In particolare, nella voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono ricompresi i costi per Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni. Tale voce rappresenta la componente più rilevante del macroaggregato, incidendo per il 62,2% circa sui Costi di Gestioneper tutti e tre gli anni considerati.
Per quanto concerne i Beni di consumo, il Budget presenta un aumento della voce nel triennio, riconducibile soprattutto ai costi registrati dal Ministero della Difesa per la voce Armi ed armamenti e mezzi per la difesa per l’attuazione del programma di investimento pluriennale “Eurofighter”. L’aggregato Altri costi comprende voci di costo residuali quali Costi amministrativi, Imposte e Tasse.
Si ricorda, infine, che una misura analoga di riduzione della spesa per consumi intermedi è prevista, con riferimento agli enti ed organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni, all’articolo 8 del presente provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Ulteriori riduzioni delle spese dei Ministeri sono altresì previste, dal provvedimento in esame, all’articolo 7, commi 12-15, che dispone una riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2015. Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate - che dovranno essere indicati nella legge di stabilità 2013-2015 - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, a valere sulle spese rimodulabili. Tale misura è destinata, pertanto, anch’essa a incidere sensibilmente sulla categoria di spesa dei consumi intermedi.
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23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».
Il comma 23 esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (espunto da un avviso di rettifica) e 24. Il comma 24 implementa le funzioni dei dirigenti generali dello Stato, in ordine al contrasto dei fenomeni corruttivi.
Il comma 23 esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (il quale però è stato espunto da un avviso di rettifica) e 24.
In breve si ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: il Ministero che è l'organo centrale; enti ed organi di livello nazionale, CSS - Consiglio Superiore di Sanità, ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA - Agenzia italiana del farmaco, Enti ed organi territoriali: Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere.
Il comma 24, novellando l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 165/2001[28] mediante l’inserimento, dopo la lettera l-bis) di due nuove lettere 1-ter e 1-quaterassegna ai titolari di uffici dirigenziali generali taluni adempimenti volti alla prevenzione e al contrasto della corruzione, i quali possono essere svolti nell'ambito delle ordinarie attività amministrative degli uffici.
Il citato articolo 16 espone una serie di attribuzioni facenti capo ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tra le più significative, con elencazione meramente esemplificativa, si ricorda che essi:
§ formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza (concorrendo al policy making);
§ propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (compiti assegnati dal D.Lgs. 150/2009, cd. decreto Brunetta);
§ curano l'attuazione di piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni definendo gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire;
§ adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
§ adottano i provvedimenti concernenti i contratti segretati o quelli che esigono particolari misure di sicurezza;
§ dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, le misure relative alla responsabilità dirigenziale (potere repressivo);
§ svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
§ curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
La nuova lettera l-ter) prevede che i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
Con la lettera l-quater)si assegna ai dirigenti il compito di provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Si ricorda che è all’esame del Senato, per la seconda lettura, l’AS 2156-B che reca disposizioni in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità all'interno della p.a. In particolare, l’art. 1 del testo, recante disposizioni in merito all’Autorità nazionale anticorruzione e al Piano nazionale anticorruzione, al comma 9, lettera a), stabilisce che i piani di prevenzione della corruzione che ciascuna pubblica amministrazione centrale deve trasmettere al Dipartimento funzione pubblica, rispondono, tra l’altro, all’esigenza di individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 165/2001.
Documenti
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Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi».
Il comma 25 individua nel Dipartimento dell’amministrazione generale, servizi e personale del Ministero dell’economia e delle finanze la struttura destinataria delle relazioni che le amministrazioni sono tenute ad inviare in ordine agli approvvigionamenti tramite Consip.
A tal fine il comma medesimo modifica l’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011[29], nella parte in cui tale disposizione prevede che la relazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare annualmente in ordine ai risultati, in termini di riduzioni di spesa, conseguiti mediante il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a.[30] sia trasmessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. In luogo di tale Dipartimento, il comma in esame stabilisce ora, modificando in tal senso l’articolo 11, comma 12 sopradetto, che l’organo competente alla ricezione di tali relazioni sia il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche esso incardinato presso il medesimo Ministero.
Articolo 1, comma
26
(Riduzione delle spese per
intercettazioni)
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
Il comma 26 prevede che il Ministero della giustizia adotti misure di razionalizzazione della spesa per intercettazioni, per contributi ai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché delle procedure di acquisto di beni e servizi che assicurino risparmi totali complessivi non inferiori a 60 mln di euro per il 2012 e a 120 mln di euro per il 2013.
Il comma 26, modificato nel corso dell’esame al Senato, individua i risparmi di spesa cui è tenuto il Ministero della giustizia.In particolare, è demandata al Ministero l’adozione di misure volte alla razionalizzazione:
§ dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l’anno 2012 e a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013; la razionalizzazione – secondo la Relazione tecnica allegata al decreto - prevede la centralizzazione e forfettizzazione della spesa per intercettazioni.
Secondo il cd. Rapporto Giarda (Elementi per una revisione della spesa pubblica - 8 maggio 2012, presentato dal Minsitro per i apporti con il Parlamento al Consiglio dei minsitri il 30 aprile 2012), la voce di spesa per intercettazioni, incide per oltre il 40% del totale delle cd. spese di giustizia. Al fine di conseguire l’obiettivo di razionalizzazione e risparmio di spesa per intercettazioni telefoniche è necessario procedere all’acquisizione in forma centralizzata e in modalità forfettaria di tali servizi, mentre anche il listino per le prestazioni obbligatorie necessita di una profonda ristrutturazione sempre in vista di una possibile forfetizzazione anche di tale voce di spesa. Nella Relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia (ex art. 37, co. 16, D.L. 98/2011, con. dalla L. 111/2011 – doc. CCXLVII, n.1) si osserva che, a fronte di una dotazione del bilancio 2011 del Ministero della giustizia, cap. 1363 (Spese per intercettazioni) pari a 249,8 mln di euro, è stata sostenuta una spesa di circa 260 mln di euro. Emerge quindi un debito di circa 10 mln. Si tratta, tuttavia, di una spesa in diminuzione rispetto agli scorsi anni (in cui la spesa era tra i 285 e i 300 mln di euro). Nel 2012, lo stanziamento sullo stesso capitolo di bilancio è di 239,8 mln di euro, a fronte di una spesa presunta di circa 250 mln. Nei primi quattro mesi del 2012 gli uffici giudiziari hanno, infatti, sostenuto una spesa per intercettazioni di circa 82 mln di euro.
§ dei costi della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori a euro 30 milioni per l’anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013;
Il risparmio è collegato alle misure in corso per la revisione della geografia giudiziaria e conseguente redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, i cui schemi di decreto legislativo sono attualmente all’esame per il parere del Parlamento (A.G. n. 455, sugli uffici del giudice di pace, e A.G. n. 494, sugli uffici di tribunale). Tali misure, nella versione presentata dal Governo, prevedono la soppressione di 37 tribunali e relative Procure nonché (tranne poche eccezioni) di tutti gli uffici del giudice di pace non aventi sede nel capoluogo del circondario. Il Rendiconto generale dello Stato per il 2011 reca una spesa per contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari (Min. Giustizia, CAP 1551) pari a 302,09 mln di euro.
§ dei costi delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013.
Secondo la Relazione tecnica, la riduzione di spesa di 3,5 mln per gli anni 2012 e 2013 potrà essere assicurata attraverso la revisione dei capitolati di gara per l’approvvigionamento del vestiario già predisposti dall’amministrazione. Ulteriore riduzione di spesa di 1,5 milioni nel 2012 verrà conseguita attraverso la razionalizzazione dei costi per l’acquisizione di beni e servizi, nell’ambito delle iniziative già intraprese dall’amministrazione e in corso di realizzazione.
La riduzione di 4 milioni per l’anno 2013 potrà, invece, essere attuata (con revisione della dotazione da iscrivere nella Tabella C annessa alla legge di stabilità) a seguito del trasferimento delle funzioni assistenziali e socio terapeutiche dell’amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Eventuali residuali interventi in materia potranno rientrare nell’ambito dei progetti finanziabili dalla Cassa delle ammende ovvero a valere sui capitoli per interventi destinati all’assistenza e al trattamento penitenziario.
La riduzione di un milione di euro per l’anno 2013 delle spese rimodulabili viene assicurata da un taglio proporzionale alle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili.
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri, di cui al comma 21.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
Procedure di
contenzioso
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da parte del regime italiano di assegnazione di contratti nel campo delle intercettazioni telefoniche (procedura di infrazione n. 2011/4049).
La Commissione ritiene che la prassi secondo cui le Procure della repubblica provvederebbero ad aggiudicare appalti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture collegate alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché connessi servizi di trascrizione delle conversazioni registrate, tramite affidamento diretto o “ appalti informali”, ricorrendo a procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando di gara o comunque senza osservare alcuna forma di pubblicità, non sia giustificata da alcuna delle deroghe previste dalla direttiva 2004/18/CE e di conseguenza che tale prassi risulti in contrasto con le regole UE in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
In particolare la Commissione, osservando che, in base alle informazioni pubblicamente disponibili, il 70% del mercato in questione sarebbe coperto da quattro principali fornitori ciascuno dei quali accumulerebbe contratti pari a circa 75 milioni di euro, ritiene che il valore annuale dei suddetti contratti sia per lo più superiore alle soglie fissate dalla direttiva 2004/18/CE (193.000 euro fino al 31 dicembre 2011 e 200.000 euro dal 1.1. 2012).
26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.
Il comma 26-bis prevede una riduzione almeno del 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi a Sogei s.p.a o a Consip s.p.a. nell'anno 2011, nonché una riduzione del 5 percento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware.
In particolare il comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, disponeuna riduzione - per il triennio 2013-2015 – pari ad almeno il 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, rispetto alle condizioni di miglior favore praticatedagli stessi a Sogei S.p.A. o a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante rinegoziazione dei contratti già stipulati.
Il medesimo comma stabilisce - nello stesso periodo 2013-2015 – la riduzione del 5 percento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti software.
In merito alla riduzione dei costi stabilita dal comma in esame, si ricorda, che l’articolo 2, comma 1 e l’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 52/2012 (legge n. 94/2012) attribuiscono al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi il compito di definire il livello di spesa e le relative voci di costo per acquisti di beni e servizi.
Con riferimento alla formulazione del comma 26-bis si osserva che non appare chiaro a cosa debba riferirsi il riferimento alla manutenzione di beni e servizi previsto nel secondo periodo del comma, atteso che nel primo periodo del comma è già presente un riferimento analogo sia per le componenti hardware, sia per quelle software.
Inoltre, sarebbe opportuno specificare che la riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi riguarda la pubblica amministrazione, posto il richiamo a Sogei e Consip.
Si osserva, infine, che appare utile valutare l’impatto sull’autonomia contrattuale delle parti delle disposizioni che incidono sui contratti in corso, attraverso la previsione di rinegoziazione. Sarebbe altresì utile chiarire quale siano le conseguenze in caso di esito negativo della rinegoziazione.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 26-ter
Articolo 1, comma
26-ter
(Interventi conservativi volontari sui
beni culturali)
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Il comma 26-ter, introdotto durante l’esame al Senato, dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.
In particolare, il comma 26-ter stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e fino al 31 dicembre 2015, è sospesa la concessione dei contributi di cui agli artt. 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) (che, si ricorda, sono contributi facoltativi – v. infra).
Si tratta di argomento sul quale è di recente intervenuto l’art. 42 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) che, modificando l’art. 31 del D.Lgs. 42/2004, ha disposto una razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi volontari sui beni culturali.
In particolare, l’art. 42 del D.L. 5/2012 ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del MIBAC) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Mibac-MEF.
Il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali[31]. In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione.
Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente[32] ed eseguiti dal proprietario.
In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31)[33].
Il MIBAC ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal privato per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (art. 35)[34].
Inoltre, il MIBAC può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai privati per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo ed è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. Il predetto contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (art. 37).
Documenti
all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
Europea)
Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato:
§ una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);
§ una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896).
Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE(appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori classici.
Secondo la tabella di marcia fissata dalla Commissione europea, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.
Le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, saranno esaminate dal Parlamento europeo in prima lettura presumibilmente in occasione della plenaria del 10 dicembre 2012. Le proposte sono attualmente all’esame dell’VIII Commissione ambiente,ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera.
Qui di seguito si segnalano alcune disposizioni delle proposte di direttiva in esame riconducibili a specifiche previsioni dell’articolo 1 del decreto-legge n. 95/2012.
Le proposte di direttiva prospettano una serie di norme volte a rendere più agevole l’accesso delle PMI e delle imprese in fase di avviamento (start-up) al mercato degli appalti mediante:
§ la riduzione degli adempimenti amministrativi nella fase di selezione;
§ la suddivisione degli appalti in lotti;
§ un migliore accesso ai contratti quadro, prevedendo di limitare – salvo casi debitamente giustificati - a quattro anni la durata degli accordi di questo tipo conclusi nel settore dei servizi di interesse generale;
§ i pagamenti direttamente al subappaltatore da parte delle amministrazioni aggiudicatrici per la fornitura di prodotti, servizi e lavori prestati al contraente principale nel quadro dell’esecuzione del contratto di appalto. Nelle intenzioni della Commissione ciò consentirebbe ai subappaltatori, che sono spesso PMI, di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento;
§ per evitare che ostacoli ingiustificati impediscano alle PMI di partecipare alle gare di appalto, si prospetta un elenco esaustivo dei requisiti di partecipazione limitati esclusivamente a quelli indispensabili per assicurare che un candidato sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie per eseguire l’appalto. I requisiti riguardanti il fatturato dovranno in linea di massima essere espressamente limitati, salvo casi debitamente giustificati, a tre volte il valore stimato dell’appalto. Infine, qualsiasi partecipazione di gruppi di operatori economici, che costituisce un’importante opportunità per le PMI, dovrà essere obiettivamente giustificata e proporzionata;
§ un’adeguata assistenza alle PMI, anche per via elettronica, per favorire una migliore comprensione delle nuove norme.
Sulla base di quanto prospettato in materia dalle proposte in esame, la Commissione ritiene che la creazione di centrali d'acquisto specializzate dovrebbe aiutare significativamente le amministrazioni aggiudicatrici che incontrano difficoltà a gestire procedure di appalto di valore elevato o che hanno dubbi in merito al rispetto della normativa dell'UE.
Ad avviso della Commissione, considerata l’importanza dei volumi acquistati, le centrali di committenza dovrebbero consentire di ampliare la concorrenza e di razionalizzare e rendere più professionali le commesse pubbliche, con risultati positivi in termini di risparmio di risorse e di tempo. La centralizzazione degli acquisti, tuttavia, non dovrebbe tradursi in una concentrazione eccessiva del potere di acquisto, in un aumento del rischio di collusione o in una riduzione della trasparenza, della concorrenza e dell’accesso delle PMI agli appalti.
Inoltre, si prospetta la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere appalti comuni che potranno essere: 1) di natura occasionale, qualora diversi enti appaltanti decidano di eseguire congiuntamente appalti specifici al fine di realizzare economie di scala e suddividere i rischi e i profitti; 2) oggetto di uno specifico accordo concluso tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi volto a stabilire le disposizioni nazionali applicabili alla procedura di aggiudicazione e la relativa gestione della procedura, la ripartizione delle responsabilità e dei lavori, dei servizi e delle forniture ottenute e la conclusione dell’appalto.
Le proposte di direttiva riconoscono alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di procedere, in situazioni espressamente previste dalla normativa nazionale in materia di appalti, alla risoluzione di un contratto relativo alla conclusione di un appalto pubblico durante il suo periodo di validità qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
§ le deroghe previste in caso di appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica non si applichino in seguito ad una partecipazione privata alla persona giuridica alla quale è stato aggiudicato il contratto;
§ una modifica del contratto costituisca una nuova aggiudicazione;
§ la Corte di Giustizia dell’UE stabilisca che un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro ha aggiudicato l’appalto in questione senza rispettare gli obblighi derivanti dai trattati e dalla normativa UE in materia di appalti.
Le proposte di direttiva prospettano il ricorso obbligatorio agli appalti elettronici per semplificare la pubblicazione di informazioni e rendere più efficaci e trasparenti le procedure di aggiudicazione.
Il passaggio alle procedure online dovrebbe avvenire gradualmente per consentire a tutti i soggetti interessati di far fronte alle sfide operative, evitando in tal modo la coesistenza di procedure elettroniche e cartacee che comporterebbe notevoli costi sia per le amministrazioni aggiudicatrici sia per gli operatori economici. Si prevede pertanto una transizione in due fasi:
§ in un primo momento, entro il termine previsto per il recepimento delle nuove direttive, dovrebbe essere obbligatoria per le centrali di committenza e per alcune fasi della procedura di appalto, quali ad esempio la pubblicazione elettronica dei bandi e degli avvisi;
§ dopo un periodo transitorio di due anni (entro giugno 2016 se verrà rispettata la tabella di marcia fissata per l’esame delle nuove direttive)tutte le procedure di aggiudicazione dovranno essere effettuate completamente per via elettronica.
Inoltre, al fine di facilitare le gare d'appalto transfrontaliere, si prospetta il ricorso ad e-Certis, un registro online dei certificati.
Conformemente alle richiamate proposte di direttiva, dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione delle future direttive gli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad un’altra persona giuridica qualora:
§ l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
§ almeno il 90% delle attività della persona giuridica siano esercitate per l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla;
§ nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.
Si stabilisce altresì che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non dovrà essere considerato un appalto pubblico nel caso in cui:
§ l’accordo in questione stabilisca un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;
§ l'accordo sia retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
§ le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgano sul mercato aperto più del 10% in termini di fatturato delle attività pertinenti all'accordo;
§ l'accordo non comporti trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;
§ nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi sia alcuna partecipazione privata.
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9».
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'articolo 2 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.
Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012, adottati operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione.
Laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.
Dalla riduzione degli organici vengono escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura, le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dal D.L. 87/2012 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012.
Alla riduzione degli organici segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate entro sei mesi dal provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica, con regolamenti di organizzazione.
Per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time).
Per il personale non riassorbile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, siprevede chel'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
L'articolo 2 al comma 1dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al:
§ 20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale (lettera a);
§ 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi (lettera b).
La riduzione opera per le seguenti amministrazioni:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ agenzie.
Si fa riferimento sia a quelle istituite secondo il D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio), ma anche all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti un’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego;
§ enti pubblici non economici;
§ enti di ricerca;
§ enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
Nella disposizione richiamata si fa riferimento ai seguenti enti e organismi:
- Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con decreto legislativo 304/1999);
- enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo 367/1996);
- Agenzia spaziale italiana (ASI);
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
- Registro aeronautico italiano (RAI);
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
Secondo il successivo comma 2 le riduzioni di personale sopra descritte vanno ad applicarsi agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito degli interventi di riduzione già disposti dall'articolo 1, comma 3, del L. 138/2011[35],mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
Per il solo personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nel corso dell’esame presso il Senato, è stata introdotta la disposizione secondo cui le riduzioni si applicano all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all’articolo 17 (alla cui scheda di lettura del presente dossier si rinvia), nel rispetto delle percentuali ivi previste e, comunque, entro il 30 aprile 2013.
In tema di riduzioni delle dotazioni organiche, l’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo iniziato con il D.L. 112/2008[36] e proseguito con il D.L. 194/2009[37], ed ha quali destinatari le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[38].
Le amministrazione suddette, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del D.L. 112/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, devono provvedere:
§ ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009;
§ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009[39].
Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10, del D.L. 207/2008, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.
Il comma 5 prevede che le riduzioni di organico sono disposte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2012.
Le amministrazioni possono adottare riduzioni in misura inferiore alle percentuali indicate al comma 1 a condizione che siano compensate per la differenza dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni.
Per quanto attiene specificamente al personale della carriera diplomatica, al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero degli affari esteri, limitatamente alla quota corrispondente alle unità in servizio all’estero all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; le riduzioni, con le modalità e le percentuali di cui al precedente comma 1, saranno completate all’esito della riorganizzazione delle sedi estere, in nessun caso, tuttavia, oltre la data del 31 dicembre 2012, fino alla quale si applicano le disposizioni del successivo comma 6.
Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti di riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, il comma 6 prevede che l’amministrazione responsabile sia soggetta alla sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. In via provvisoria, fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi, le dotazioni organiche sono determinate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Peraltro, vengono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate alla data del 31 ottobre 2012, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e il rinnovo degli incarichi.
L’articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n.165 del 2001prevede che entro certi limiti (10% della dotazione organica della prima fascia e 5% della seconda fascia), gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali.
Si fa presente che la norma in esame non cita espressamente anche l’articolo 19, comma 6, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato[40].
Il comma 7 prevede che dalla riduzioneprevista dalla disposizione in esame vengono escluse:
§ le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
§ il personale di magistratura;
§ le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall’articolo 23-quinquies (alla cui scheda di lettura si rinvia);
§ la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.
Per gli enti locali il comma 8 rinvia all'articolo 16, comma 8 del decreto in esame (alla cui scheda si rinvia).
Il comma 9 fa salve tuttele vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
Per le pubbliche amministrazioni, vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[41], l’articolo 3, comma 102 della legge 244/2007[42] aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente, il contingente è stato ridotto al 20% del personale cessato nell'anno precedente con limitazione estesa all’anno 2011 dall’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008.
Infine, le limitazioni sopra descritte sono state prorogate dapprima aglianni 2012 e 2013dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[43] e, da ultimo, all’anno 2014, dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011[44].
La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica previsto al comma 5, con regolamenti di organizzazione contenenti, secondo il comma 10, le seguenti misure:
§ la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));
§ la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));
§ la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));
§ l’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);
§ accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo congiunto delle risorse umane (lettera e);
§ la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10 del D.Lgs. 165/2001[45] (lettera f).
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 10-bis, ai sensi del quale per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
La “legificazione” dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, disposta senza prevedere un coordinamento con l’art. 19 del D.lgs. 165/2001, sembra operare solo in un senso, cioè quello dell’aumento, mentre non sembrano escluse riduzioni ulteriori, ad opera di diversa fonte, rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente.
Nel corso dell’esame in sede referente presso l’altro ramo del Parlamento è stato, altresì, introdotto il comma 10-ter il quale, al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, prevede che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della L. n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Si ricorda che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente su atti non aventi forza di legge elencati nel comma 1 del citato art. 3 della L. 20/1994. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Infine, il comma 3 prescrive che le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro
Il comma 10-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies (alle cui schede di lettura si rinvia).
Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, il comma 11 prevede che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino le procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.
Si ricorda che l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[46], osservano le procedura di seguito descritta, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale sopra citata non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (comma 2). Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3).
Per il dirigente responsabile vi è l’obbligo di dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4).
In particolare, il comma 5 che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali:
§ si applica l’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;
§ in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[47] e del successivo comma 6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse(comma 6).
Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7)
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[48](comma 8).
Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:
§ alla lettera a) si prevede l’applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011[49], avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2013, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[50].
L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente[51], di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.
Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il D.P.C.M. in questione non risulta fin qui adottato).
La disposizione si applica anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento[52], mentre non si applica nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Si ricorda che l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:
§ qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011 (lettera a), numero 1);
§ qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22 del predetto D.L. 138/2011 (lettera a), numero 2).
I commi 22 e 23, dell’articolo 1, del D.L. 138/2011 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’articolo 3 del D.L. 79/1997[53].
In primo luogo si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).
Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (dai 6 previsti dalla legislazione previgente) per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato (comma 22).
Resta ferma l'applicazione della normativa previgente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge (e cioè il 13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011[54].
Dalla disposizione in esame consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31 dicembre 2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014.
§ Alle successive lettere b) e c) si prevede che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a).
§ Alla lettera d) si prevede, dopo l’individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), che le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.
§ Alla lettera e) si prevede che il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti di part-time del restante personale.
Il comma 12 prevede chequalora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiara l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre, la disposizione estende fino a 48 mesi[55]il periodo previsto all’articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001, che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
Ai fini della mobilità, il comma 13 prevede l’avvio a cura del Dipartimento della funzione pubblica del monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche con la predisposizione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito internet.
Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accogliere le domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. La norma precisa che le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
Il comma 14 prevede che le disposizioni fin qui descritte si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
Il successivo comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.
In breve si ricorda che l’art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia), introdotto dal D.Lgs. 150/2009, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al menzionato concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme in merito all’istituzione del ruolo dei dirigenti novellando l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, in tal modo che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni e senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
Il comma 16 permette alle amministrazioni interessate l’avvio di percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, al fine di favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo.
I successivi commi 17-19 novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.
In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all’esame congiunto limitatamente, come specificato dal Senato, alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previstenei contratti (comma 17).
Sul potere di organizzazione, l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali che secondo il successivo articolo 9 disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nei processo di riorganizzazione degli uffici di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine:
§ da un lato si prevede che nell’organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165/2001[56], come specificato nel corso dell’esame al Senato (lettera a));
§ dall’altro, nei casi di esuberi o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (lettera b)).
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del richiamato D.Lgs n. 165/2001, sulla organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche, prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità indicate nel precedente articolo 1, comma 1[57], previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per le amministrazioni pubbliche vi è il divieto di determinare situazioni di soprannumero, anche temporaneo, di personale, in presenza di vacanze di organico, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Le stesse amministrazioni effettuano, ai fini della mobilità collettiva, delle rilevazioni annuali delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, devono curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
Il comma 20, sostituito nel corso dell’esame in sede referente al Senato, prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all’attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012[58].
In particolare, si dispone la cessazione, a decorrere dal 1° novembre (ottobre nella formulazione originaria) 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6 del D.lgs. 165/2001, stabilendo, altresì, che, fino al suddetto termine, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
Nel testo originario per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 si prevedeva la cessazione alla scadenza dell’attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell’incarico.
La disposizione stabilisce espressamente che quanto prescritto sia operato al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza del Consiglio sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa. In merito a tale problematica si rimanda a quanto esposto in ordine all’art. 7, commi 1-4 del decreto in esame.
In merito si ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale (e plurimis 224/2010 e 246/2011) che ha censurato disposizioni, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., che hanno previsto cessazioni automatiche di incarichi dirigenziali, in quanto, una volta instaurato il rapporto di lavoro, vengono in rilievo profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione alla continuità delle funzioni espletate dal dirigente, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente stesso. Sottese a tali profili vi sono le esigenze connesse al principio costituzionale di buon andamento, che richiedono che l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso sia legata a ragioni interne a tale rapporto, altrimenti suscettibile di arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Ulteriori esigenze meritevoli di considerazione sono state individuate nell’esigenza di una valutazione qualitativa dell'operato del dirigente e nelle garanzie del giusto procedimento, che richiedono in caso di incarico a soggetto esterno all’amministrazione ( sent. 81/2010) che sia assicurata la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti ai fini della cessazione dell’incarico stesso.
Con il successivo comma 20-bis, introdotto al Senato, si prevede che, al fine di sollecitare i processi di riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, sino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione quanto previsto in termini di pubblicità e procedimentalizzazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 qualora l’assegnazione degli incarichi riguardi soggetti già titolari di altri incarichi presso la stessa Amministrazione dei monopoli ovvero presso le citate agenzie.
Il comma 1-bis, introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) prescrive al l'amministrazione l’obbligo di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica nonché i criteri di scelta. Viene, altresì, espressamente specificato che l’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (cd. interpello).
Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, appare opportuno verificare la coerenza della disposizione in esame con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali (da ultimo si v. art. 18 D.L. 83/2012).
Articolo 2, comma
3
(Personale militare)
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
Il comma 3 interviene sulla dotazione organica delle Forze armate prevedendone una riduzione non inferire al 10 per cento e la conseguente rideterminazione dei volumi organici. Il medesimo comma reca, altresì, disposizioni relative al personale in eccedenza a seguito della richiamata riduzione.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici. Il secondo periodo del presente comma stabilisce che: al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo (v. infra); che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, venga collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del Codice dell'Ordinamento militare.
Il totale degli organici delle Forze armate - corrispondente all'attuale modello di difesa a 190.000 unità- è stabilito al comma 2 dell'art. 799 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); il medesimo articolo al comma 1 definisce anche la ripartizione dei volumi organici di ciascuna forza armata in ufficiali, sottoufficiali e volontari. Più precisamente:
Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 112.000 unità;
b) Marina militare: 34.000 unità;
c) Aeronautica militare: 44.000 unità.
La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:
a. ufficiali:
1) 12.050 dell’Esercito italiano;
2) 4.500 della Marina militare;
3) 5.700 dell’Aeronautica militare;
b. sottufficiali:
1) 24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
3) 26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
c. volontari:
1) 75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
3) 12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.
Si ricorda che il ddl A.S. 3271, d'iniziativa governativa, recante Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale ed attualmente in corso di esame in sede referente presso la Commissione Difesa del Senato, prevede (all'art. 3, comma 1, lett. a), la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare a 150.000 unità, da conseguire gradualmente entro l’anno 2024 - salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2- nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità. Per quanto riguarda il personale militare dirigente, le riduzioni opereranno in misura non inferiore al trenta per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al venti per cento per il restante personale militare dirigente, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente (lett. b).
A tal fine le misure transitorie (lettera i), intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono:
§ l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale;
§ il transito presso altre pubbliche amministrazioni;
§ forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali.
Con l'intervento di cui al secondo periodo del comma in commento, il personale militare in eccedenza, ove non riassorbibile in base alle disposizioni di cui al comma 11 del presente articolo, viene collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del Codice dell'Ordinamento militare.
L'articolo 906 del Codice stabilisce che, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente Codice, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente Codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
Il secondo comma del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
L'articolo 909, al comma 1, stabilisce l'ordine secondo cui avviene il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri:
a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
L'articolo 909, al comma 2 stabilisce che sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
Il comma 3 precisa che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
Non si applicano, secondo la norma in commento, i commi 4 e 5 dell'articolo 909 che dispongono rispettivamente che gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possano chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda e che gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo.
Da ultimo, il terzo periodo del comma in esame, aggiunto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato prevede la l’adozione di una apposito regolamento di delegificazione al fine di:
a) determinare le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado;
b) ridurre il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria;
c) dettare disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
In relazione al periodo in esame si segnala che ai fini dell’adozione del Regolamento in questione, la norma richiama espressamente il comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 in base al quale con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
In relazione al comma in esame si segnala che il primo periodo del comma 3 prevede una forma di “delegificazione spuria” che si produce quando si autorizza il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 2 dispone, infatti, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010”.
Si segnala, peraltro che il terzo periodo del medesimo comma prevede, invece l’adozione di un apposito regolamento di delegificazione che sembrerebbe in parte intervenire su alcune delle materie che il primo periodo affida ad altra fonte normativa (riduzione dei volumi organici delle Forze armate).
Articolo 2, comma 4
(Comparto scuola e AFAM)
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
In merito alle riduzioni dell’organico nelle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2, il comma 4 dispone che per il comparto della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)[59] continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
Con riferimento al personale della scuola, si ricorda che, da ultimo, l'articolo 50, co. 1, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha previsto l'adozione con decreto ministeriale di linee guida finalizzate, fra l'altro, a definire organici dell'autonomia e organici di rete.
Il co. 2 ha disposto che gli stessi organici sono determinati nel rispetto dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2012[60]), fermo restando che:
1) come disposto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), a decorrere dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012[61], assicurando in ogni caso, in ciascun anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dello stesso articolo 64 del D.L. 112/2008;
2) anche per gli anni 2012 e successivi si procede ad accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
Il co. 3, a sua volta, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30% dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all’art. 64 del D.L. 112/2008 da destinare ai sensi del co. 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola.
Per quanto riguarda il personale delle istituzioni AFAM, l'art. 2, co. 6, della L. 508/1999 ha disposto che il rapporto di lavoro è regolato contrattualmente, ai sensi del D.Lgs. 29/1993, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Ha, altresì, disposto che, per la copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, co. 1, del D.Lgs. 297/1994, trasformate in graduatorie ad esaurimento, e che, per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili.
Dopo l'esaurimento delle graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili.
Ha, inoltre, previsto che, sia il personale docente e non docente, in servizio alla data di entrata in vigore della legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia il personale inserito nelle graduatorie nazionali, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della legge, fosse inquadrato in ruoli ad esaurimento.
Dal 2000 il reclutamento è avvenuto attingendo alle graduatorie nazionali.
Come evidenziato dal direttore generale della Direzione generale Alta formazione artistica musicale e coreutica nel corso di una audizione presso l’Ufficio di Presidenza della 7a Commissione del Senato[62], esauritesi le graduatorie nazionali, dall’anno accademico 2002/2003 si è proceduto al conferimento degli incarichi di insegnamento attraverso graduatorie di istituto[63]. La relativa disciplina è stata definita con circolare Prot. 1672 del 7 ottobre 2002[64].
I criteri di valutazione ai fini del collocamento nelle graduatorie di istituto sono stati poi di recente rivisti con circolare prot. 3154 del 9 giugno 2011[65], nelle more di una ridefinizione della disciplina del reclutamento.
Articolo 2, comma
20-ter
(Rinnovo dei collegi dei revisori dei
conti delle agenzie fiscali)
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.
Il comma 20-terprevede il rinnovo dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni entro quindici giorni dalla data dell’incorporazione.
Il comma 20-terstabilisce che i collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni siano rinnovati entro quindici giorni dalla data dell’incorporazione.
Si tratta dei collegi dei revisori dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia delle entrate, le quali, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 87 del 2012 (trasfuso, nel corso dell’esame al Senato, nel nuovo articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012) incorporano rispettivamente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’Agenzia del territorio.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 67 del D.Lgs. n. 300 del 1999, il collegio dei revisori dei conti delle agenzie fiscali è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile: tale articolo prevede che il collegio sindacale delle società per azioni vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
I commi 20-quater e 20-quinquiesprevedono che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possano essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.
Il comma 20-quatermodifica l’articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011 – recante norme sui compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate direttamente ed indirettamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze – introducendovi, dopo il comma 5, due nuovi commi 5-bis e 5-ter.
In particolare, il nuovo comma 5-bis stabilisce che il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche stabilito dai consigli di amministrazione delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2011[66] non possa comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.
Il successivo nuovo comma 5-ter estende il predetto tetto retributivo anche al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle medesime società.
Entrambi i commi fanno salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli ivi previsti.
Il medesimo comma 20-quater modifica inoltre il comma 4 del citato articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011, estendendo il limite del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione anche con riferimento agli emolumenti da corrispondere agli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate a loro volta da società direttamente controllate dal Ministero dell’economia.
Si ricorda che l’articolo 23-bisdel decreto legge n. 201/2011 (legge n. 214/2011) stabilisce, al comma 1, che le società non quotate, direttamente controllate[67] dal Ministero dell’economia e delle finanze saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012 previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale decreto, allo stato, non risulta essere stato adottato
Per ciascuna fascia, sempre ai sensi del comma 1, sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società direttamente controllate dal MEF dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile[68].
Ai sensi del comma 1, l’individuazione delle fasce e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.
E’ inoltre fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009[69], il quale reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità degli enti o società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria. La citata norma di interpretazione autentica stabilisce, in particolare, che per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal MEF: ai sensi del comma 4, i Consigli di amministrazione di tali società nella determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche non potranno infatti superare il limite massimo, sancito nel decreto ministeriale, per le società controllanti ed in ogni caso dovranno attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.
Il comma 3 prevede specificamente che gli emolumenti agli amministratori investiti di particolari cariche possono includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa. Tale componente variabile dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea ordinaria dei soci[70] in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi affidati con riferimento alla parte variabile della loro retribuzione. Il comma 2 prevede la rideterminazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, almeno ogni tre anni, delle fasce di classificazione e dell’importo massimo dei relativi compensi.
Le norme testè richiamate rientrano in un più ampio corpus normativo finalizzato a introdurre vincoli ai compensi per coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle pubbliche finanze.
Tra le norme vigenti, si ricorda il “tetto” al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni stabilito dall’articolo 3, comma 44, legge n. 244/2007. Tale limite si applica al trattamento economico onnicomprensivo:
§ che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
§ dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo delle società non quotate.
Per ciò che attiene all’ambito oggettivo di applicazione, la legge finanziaria per il 2008 ha espressamente previsto che il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Si deve però trattare di contratti che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi (art. 3, comma 44, terzo periodo).
La disciplina illustrata prevede limiti temporali di applicazione, stabilendo che il limite (sia quello del trattamento del primo presidente di cassazione sia quello del doppio) non si applica ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007 e, se il superamento dei limiti deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti indicati nel comma 44, si procede ad una decurtazione annuale gradualedel trattamento economico complessivo, cioè di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite (comma 47). La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati, la decurtazione opera a partire dall’incarico, carica o mandato da ultimo conferito (comma 48).
Le disposizioni recanti i limiti si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.
Per ciò che attiene al regime di pubblicità e di comunicazione degli atti comportanti spesa per retribuzioni, viene sostanzialmente riprodotta la disciplina già contenuta nella legge finanziaria per il 2007. La comunicazione è condizione per l’attuazione dell’atto: esso deve essere preventivamente pubblicato sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo, al Parlamento e alla Corte dei conti. Per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa è specificamente previsto che esse siano rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 3, co. 50). Sulla disciplina recata dalla legge finanziaria per il 2008 è intervenuto subito dopo, come detto, il D.L. 248/2007, che ha specificato (art. 24, co. 4-bis) che, ferma restando l'inapplicabilità del limite alle attività soggette a tariffe professionali, il tetto si applica ai contratti d'opera. L’applicazione a tali contratti decorre dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire, entro il 1° luglio 2008, le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, che non risulta ancora emanato.
E’ inoltre intervenuto il decreto-legge 97/2008 che, all’articolo 4-quater, comma 52-bis, ha disposto che la disciplina illustrata trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988. Tale comma ha introdotto i seguenti principi per l’adozione del regolamento:
§ esclusione dal limite della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;
§ non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; quest’ultima disposizione si riferisce alla rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;
§ obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;
§ obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
§ individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.
Il regolamento è stato adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195[71], nel cui campo di applicazione rientrano le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate. Il regolamento ha stabilito, in conformità ai principi di delegificazione, che, ai fini della verifica del rispetto del limite, non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale; né è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno. Il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione (art. 4).
Inoltre, il regolamento espressamente prevede che la disciplina stabilita si applichi ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore.
Il trattamento economico non può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione. Il regolamento governativo attuativo della suddetta disciplina è stato adottato con D.P.R. n. 195 del 5 ottobre 2010.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 6, comma 6 del D.L. n. 78/2010[72] ha introdotto misure che impongono ulteriori e più stringenti vincoli ai compensi degli organi sociali delle seguenti tipologie di società non quotate: società pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione; società interamente possedute alla data del 31 maggio 2010 dalle pubbliche amministrazioni. Per esse, il compenso dei consiglieri d’amministrazione e dei sindaci è stato ridotto del 10 per cento. La riduzione di applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio.
Infine, si ricorda che il medesimo D.L. n. 201/2011 ha introdotto, con l’articolo 23-ter, ulteriori disposizioni in materia di trattamenti economici. Tale articolo prevede la definizione del trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni attraverso l’emanazione di un DPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In base al comma 1 dell’art. 23 ter, tale definizione va effettuata adottando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, che viene così ad assumere la funzione di indice di riferimento costante per la definizione del trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012 dal quale risulta che il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011 è stato pari a euro 293.658,95.
Con riferimento al comma 20-bis – il quale stabilisce che il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche delle societànon quotate direttamente ed indirettamentecontrollate dalle pubbliche amministrazioni, nonché il compenso dei dipendenti di tali società, non può essere superiore al trattamento economico del Primo presidente di Corte di Cassazione - si rileva l’esigenza di un coordinamento tra quanto da esso previsto e l’articolo 3, comma 44 della legge n. 244/2007.
Il comma 20-quinquies stabilisce che le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei CDA successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, nonché agli atti e contratti emanati successivamente alla stessa data.
Conseguentemente alle modifiche introdotte, viene infine rinominata la rubrica dell’articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011.
1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:
«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali»;
b) all'articolo 10, la lett. d) è abrogata
c) all'articolo 11, la lett. a) è abrogata
2-bis All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1o gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.»
b) al comma 7, prima delle parole: «Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5».
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
13. L'Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 4 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»
c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»
d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.»
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le parti interessate».
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
L'articolo 3, commi 1-10 e 12-18, detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.
Il comma 1 dispone il 'blocco' per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.
La norma individua le amministrazioni pubbliche facendo riferimento all’elenco compilato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Il vigente elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011 e comprende: amministrazioni centrali analiticamente individuate (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti di produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca); amministrazioni locali (Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario, Agenzie ed Enti per il turismo, Agenzie ed Enti regionali del lavoro, Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale, Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, Agenzie regionali sanitarie, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Autorità portuali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM, Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali, Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi interuniversitari di ricerca, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Enti regionali di sviluppo agricolo, Fondazioni lirico – sinfoniche, Parchi nazionali, Teatri stabili ad iniziativa pubblica, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, Unioni delle Camere di Commercio regionali, e altre amministrazioni locali analiticamente individuate); enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (analiticamente individuati).
La norma in esame estende il suo ambito applicativo anche alle autorità indipendenti, includendovi espressamente anche la Consob. Peraltro, come visto, l’elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall’Istat include tra le amministrazioni centrali anche le autorità amministrative indipendenti, non comprendendovi, però, la Consob, l’Isvap, la Covip e la Banca d’Italia.
Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.
Con riferimento allo stato delle locazioni passive, il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso dell’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012 ha reso noto che, dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate (ai sensi dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009), risulta un totale di 11.002 occupazioni in immobili di proprietà di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive è pari a 1.215 milioni di euro.
La relazione tecnica stima che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, possa conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizza un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
Il comma 2 prevede la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l’uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato, e reciprocamente, che allo Stato possa essere concesso, per fini istituzionali, l’uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.
Nel testo originario del decreto tale norma non era configurata in termini di possibilità: nel corso dell’esame al Senato la disposizione è stata modificata prevedendo che la concessione in uso gratuito sia una facoltà e non un obbligo, tanto per gli immobili dello Stato, che per quelli degli enti territoriali. Analogamente a quanto previsto nella norma previgente, rimane il diritto per le regioni di ottenere a titolo gratuito la locazione di immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
La norma interviene sul D.P.R. n. 296 del 2005 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) disponendo che le regioni e gli enti locali possono richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili statali (nel regime previgente, invece, era previsto un canone agevolato).
Il comma 2-bis, inoltre, modifica, l’articolo 1, comma 439, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), prevedendo espressamente che le regioni e gli enti locali possono concedere l’uso gratuito degli immobili di loro proprietà alle amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali.
La relazione illustrativa afferma che attualmente le amministrazioni dello Stato utilizzano immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali a fronte della corresponsione di un canone complessivo pari a 132 milioni di euro annui. A loro volta le regioni e gli enti locali pagano, per l’uso di immobili statali, un canone annuo di 12 milioni di euro, determinato in misura agevolata secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 296 del 2005.
Il comma 3 dà agli enti territoriali facoltà (da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012) di recedere dai contratti in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali.
La disposizione, che non appare sufficientemente chiara, sembra fare riferimento ai contratti di locazione passiva degli immobili statali da parte delle regioni e degli enti locali, i quali godono di un canone agevolato ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del D.P.R. n. 296 del 2005 (norma abrogata dal testo in esame), e per i quali è ora previsto un regime di gratuità.
I commi da 4 a 8 riguardano la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni centrali.
Il comma 4 dispone, a favore delle amministrazioni centrali individuate dall’Istat nell’elenco citato e delle autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (scadenza così posticipata nel corso dell’esame al Senato; la disposizione originaria del decreto prevedeva come data a decorrere dalla quale scattava la riduzione imperativa dei canoni il 1° gennaio 2013).
Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita una disposizione volta ad anticipare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati dopo tale data.
Si evidenzia che, a differenza del comma 1 che fa riferimento a tutte le amministrazioni, incluse quelle locali e gli enti previdenziali e assistenziali, il comma 4 si riferisce solamente alle amministrazioni centrali e alle autorità indipendenti. Il comma 7, peraltro, qualifica come disposizioni di principio ai fini di coordinamento della finanza pubblica per le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale le norme riferite alla rinegoziazione dei canoni di locazione passiva.
La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, il quale prevede che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Viene fatto salvo il diritto di recesso del locatore.
Al riguardo si evidenzia che la disposizione non specifica quando può essere esercitato il recesso da parte del locatore, a differenza del successivo comma 5 il quale, con riferimento alla medesima fattispecie, precisa che tale diritto si esercita alla scadenza del contratto.
La riduzione del 15 per cento si applica anche agli utilizzi di immobili in assenza di titolo alla data del 7 luglio 2012, giorno di entrata in vigore del decreto in esame.
Lo stesso comma 4 dispone che il rapporto di locazione potrà essere rinnovato solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto;
b) permanenza delle esigenze allocative, considerando a tal fine i piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.
Il comma 222 citato ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il direttore dell’Agenzia del demanio, in audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012, ha reso noto che attualmente presso l’Agenzia del demanio sono operativi 17 piani nazionali di razionalizzazione che troveranno attuazione entro il 2015. Sono in corso di definizione ulteriori 2 piani con il Ministero dell’università e il Ministero dello sviluppo economico. A ciascun piano nazionale di razionalizzazione corrispondono una serie di operazioni immobiliari, per un totale di 319.
I risparmi acquisiti alla data del 31 dicembre 2011 ammontano a 13 milioni di euro. I piani in corso di attuazione genereranno ulteriori 32 milioni di euro di risparmi entro il 2015 e sono pronti ulteriori piani che porterebbero un risparmio aggiuntivo di 11 milioni di euro qualora fosse possibile reperire risorse aggiuntive ai fini del finanziamento degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili.
Il comma 5 disciplina la risoluzione dei contratti e la riduzione del canone per i nuovi contratti. Qualora non ricorrano le predette condizioni, infatti, i relativi contratti di locazione sono risolti alla scadenza; le amministrazioni devono individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose.
Nel caso in cui, pur sussistendo le condizioni citate, il locatore eserciti il diritto di recesso alla scadenza, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri per poter proseguire nell’utilizzo degli immobili già condotti in locazione devono essere autorizzati con decreto del Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nel predetto elenco la prosecuzione nell’utilizzo deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’amministrazione e l’autorizzazione deve essere trasmessa all’Agenzia del demanio per la verifica tecnica ed economica; in caso di esito negativo della verifica, gli atti sono trasmessi alla procura regionale della Corte dei conti.
Il comma 6 prevede che anche i nuovi contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali per uso istituzionale abbiano un canone ridotto del 15 per cento rispetto a quello giudicato congruo dall’Agenzia del demanio.
Il comma 8 esclude dalla riduzione dei canoni di locazione passiva gli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001, il quale ha autorizzato il Ministro dell'economia a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.
In attuazione della norma citata negli anni 2004 e 2005 sono stati costituiti due fondi comuni d’investimento immobiliare di tipo chiuso promossi dal MEF (FIP e Patrimonio Uno), cui sono stati trasferiti due portafogli immobiliari composti da complessivi 428 immobili ad uso governativo (Agenzie fiscali, sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sedi del Ministero del Lavoro, Caserme della Guardia di Finanza e della Polizia, etc.) e da immobili strumentali degli enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP). Contestualmente al trasferimento degli immobili, l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto con i Fondi due contratti di locazione relativi ai beni dismessi, che sono stati riassegnati in uso agli originari utilizzatori.
Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che la norma in esame non include i beni dei fondi ceduti a terzi e che continuano ad essere utilizzati dall’amministrazione: per essi trova applicazione la riduzione imperativa del canone di locazione.
Il comma 9 reca criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, sia per gli addetti, sia per l’uso archivio.
In particolare, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 222-bis all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, è definito un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.
Al riguardo si segnala che presso la Commissione finanze della Camera è in corso d’esame l’A.C. 4149 Comaroli (a cui è abbinato l’A.C. 4843 Moffa) in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, con il quale si intende introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione degli spazi, anche mediante la definizione di standard tecnici per l’assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, l’attribuzione alle singole amministrazione di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l’individuazione di un facility manager per ciascuna amministrazione, nonché l’estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni. In particolare, analogamente alla norma in esame, l’A.C. 4149 intende introdurre un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.
Le amministrazioni interessate sono quelle richiamate dal comma 222, il quale a sua volta fa riferimento alle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali.
Le amministrazioni interessate dovranno predisporre, entro il 3 ottobre (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame), dei piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto (tali piani dovranno, inoltre, tenere conto della riduzione degli assetti organici prevista, tra l’altro, dallo stesso decreto). I piani dovranno essere comunicati all’Agenzia del demanio, mentre alla Ragioneria generale dello Stato dovrà essere comunicato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali il rapporto tra metri quadrati per addetto è determinato dall’Agenzia del demanio.
La norma contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all’esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione (la sussistenza dei risparmi di spesa sarà verificata e accertata con decreto del MEF). Il successivo nuovo comma 222-ter condiziona l’erogazione di tali risorse alla realizzazione dell’attività ivi prescritta, ovvero lo scarto degli atti cartacei di archivio.
L’ultimo periodo del comma 222-bis prevede che le disposizioni da esso recate costituiscono norme di principio a cui le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
Il nuovo comma 222-ter dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, sempre al fine della razionalizzazione degli spazi delle amministrazioni statali, prescrive lo scarto degli atti cartacei di archivio, da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dal D.P.R. n. 37 del 2001 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato). Le amministrazioni comunicano annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio liberati all’esito della procedura. Ciò al fine di consentire all’Agenzia di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento in poli logistici degli archivi di deposito delle amministrazioni. Come detto, è prevista una sorta di penalizzazione per le amministrazioni che non provvedono a tale attività: non possono essere destinatarie della quota del 15 per cento di risparmi di spesa conseguiti all’esito della razionalizzazione degli spazi (comma 222-bis).
Il comma 10, nell’ottica della razionalizzazione e del risparmio di spesa pubblica, prevede per gli enti pubblici non territoriali compresi nel citato elenco Istat l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà al fine di verificare l’idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali.
La misura dell’agevolazione è stabilità nel 30 per cento del valore locativo giudicato congruo dalla competente commissione dell’Agenzia del demanio (articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005). Tale commissione opera con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le amministrazioni dello Stato.
La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno e, in caso di inadempimento, è effettuata una segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti.
Nel disciplinare tale nuovo adempimento la norma fa salvo quanto stabilito dall'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2012, il cui comma 4 ha previsto che gli enti previdenziali destinino una quota delle risorse proprie all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base dei piani di razionalizzazione. I commi dal 6 al 9 dello stesso articolo 8, inoltre, prevedono la realizzazione di poli logistici integrati (cosiddette «case del welfare»), in cui concentrare, attraverso forme di integrazione a livello logistico e funzionale, le sedi delle amministrazioni competenti. Il processo di realizzazione dei poli logistici è stato avviato con la sottoscrizione, il 5 maggio 2009, di una convenzione quadro tra gli enti interessati e quindi con l'emanazione del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011.
Il comma 12, tramite una modifica all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 in tema di manutenzione degli immobili pubblici, consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato. In tal modo l’Agenzia del demanio opererebbe quale centrale di committenza.
La relazione illustrativa afferma che la norma consente lo snellimento e quindi la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione, consentendo un abbattimento dei costi amministrativi necessari per lo svolgimento delle singole procedure di gara, risultando possibile anticipare i tempi di affidamento degli interventi grazie alla previa individuazione degli operatori, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica realizzate dall’Agenzia del demanio anche tramite società a totale o prevalente capitale pubblico.
L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali; è infine prevista la costituzione di un apposito ufficio, all’interno dei provveditorati, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi.
È infine precisato che gli interventi volti ad assicurare l’adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, restano in capo alle amministrazioni utilizzatrici.
Il comma 13 consente all'Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle amministrazioni statali; per tali contratti di locazione si applica la riduzione del 15 per cento del canone prevista dal comma 4 dell’articolo in esame.
Gli acquisti da parte dell’Agenzia del demanio sono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 sopra menzionato, e subordinatamente alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica (articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011).
Il comma 14 reca modifiche all’articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001 dirette, in primo luogo, ad eliminare il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico.
L’articolo 3-bis prevede la possibilità di dare in concessione o locare a privati, a titolo oneroso, beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La relazione illustrativa afferma che le modifiche introdotte mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate nell’attuazione delle cosiddette concessioni di valorizzazione che di fatto ne hanno impedito sino ad oggi una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione dell’inalienabililtà derivante dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l’unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.
La norma attribuisce all'Agenzia del demanio l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; viene riconosciuta ai comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota del 10 per cento del relativo canone.
Tale riconoscimento per i comuni che abbiano concorso al processo di valorizzazione urbanistica degli immobili statali è analogo a quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 3-ter dello stesso D.L. n. 351 del 2001 (norma introdotta dall’articolo 27 del D.L. n. 201 del 2011) con riguardo alle concessioni di valorizzazione di immobili del Ministero della difesa non più utilizzati. La relazione illustrativa afferma che tale meccanismo premiale ha consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli enti territoriali nei tempi concordati.
Viene, inoltre, subordinata ad un’espressa previsione del bando di gara l’operatività del meccanismo premiale, già previsto dalla previgente norma in favore dei comuni, nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Si prevede infine la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.
Al riguardo la relazione illustrativa afferma che nel caso delle concessioni di valorizzazione, in assenza di una esplicita previsione della possibilità di subconcedere integralmente o parzialmente le attività economiche o di servizio previste, il ricorso allo strumento della concessione rischia di rimanere limitato alla valorizzazione solo di taluni immobili e solo con talune destinazioni d’uso, escludendo altre possibilità di destinazione e utilizzazione di beni pubblici, limitando in tal modo la possibilità di mettere a reddito una porzione consistente del patrimonio immobiliare demaniale non solo statale, ma anche del enti territoriali a cui è estesa la possibilità di ricorrere alla concessione di valorizzazione in esame.
Il comma 15 prevede l'applicazione alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell’articolo 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, del trattamento fiscale previsto per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Il decreto legge n. 201/2011 - inserendo l'articolo 33-bis nel citato D.L. n. 98 del 2011 - ha attribuito all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. Il medesimo provvedimento ha introdotto l’articolo 3-ter del D.L. n. 351 del 2001, il quale disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUVaT) per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale.
Tali norme, in sostanza, hanno attribuito all’Agenzia del demanio il ruolo di facilitatore nella concertazione istituzionale tra tutti quei soggetti pubblici interessati a mettere a sistema i propri patrimoni immobiliari, nell’ambito di un progetto comune di sviluppo, valorizzazione e messa a reddito.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 119 a 141,come successivamente modificati, nonché le norme di attuazione recate con il D.M. 7 settembre 2007, n. 174) ha istituito e disciplinato le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), riconoscendo ad esse un regime speciale civile e fiscale.
Le società di investimento immobiliare quotate sono società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione sono negoziati in mercati regolamentati.
Caratteristica principale dell’istituto è la possibilità di adottare, in presenza di determinati requisiti fissati dalla norma, un sistema di tassazione in cui l’utile viene assoggettato ad imposizione solo al momento della sua distribuzione ai soci. In particolare il regime speciale delle SIIQ comporta l’esenzione del reddito derivante dalla gestione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap; la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione direttamente in capo ai soci all’atto della sua distribuzione. Per tale ragione l’adozione del nuovo regime è strettamente collegata, sul piano civilistico, all’obbligo di distribuzione dell’utile derivante dalla gestione esente.
La norma in esame, con un’integrazione all’articolo 33-bis, estende alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai soli fini fiscali, l’applicazione delle norme relative alle SIIQ in materia di: esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare dall'imposta sul reddito delle società (articolo 1, comma 131, della legge n. 296/2006); obbligo di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci (comma 134); possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale (comma 137); esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati (comma 138); assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa (comma 139)
Precedentemente l’articolo 6, comma 4, della legge n. 183 del 2011 (legge stabilità 2012) ha consentito l’applicazione alle società di gestione del risparmio, in quanto compatibile, del trattamento fiscale citato previsto per le SIIQ dal comma 134 della legge n. 296/2006 con riguardo all’obbligo di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi da distribuire ai soci.
La relazione illustrativa afferma, al riguardo, che la norma è volta ad equilibrare gli strumenti previsti, in analogia con quanto disciplinato dal citato articolo 6 della legge di stabilità per il 2012, ed in particolare il trattamento fiscale previsto per i fondi immobiliari e per le società, in modo da permettere una scelta tra gli stessi basata sulla maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all’iniziativa e non sulla maggiore efficienza fiscale.
Il comma 16 prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativamente alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
La norma, in particolare, estende alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato l’applicazione dell’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, il quale consente di assolvere l’imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Nella disciplina previgente l’imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato era liquidata in un'unica soluzione al momento della registrazione dell’atto, per un ammontare corrispondente alla totalità delle annualità di durata del rapporto concessorio, determinando in tal modo un notevole esborso a carico del concessionario.
Il comma 17, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A. (ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 207 del 2008), stabilisce una permuta tra gli immobili di proprietà di Fintecna utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze, i quali vengono trasferiti allo Stato, e immobili dello Stato di valore equivalente (da individuare e valutare a cura dell’Agenzia del demanio).
La relazione tecnica afferma che si tratta di una permuta effettuata ad equivalenza di valori, ma con un risparmio netto per l’erario discendente dall’eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.
Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica diretta a precisare che le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni confiscati devono intendersi riferite alla gestione dei beni immobili.
L’articolo 65 del D.Lgs. n. 300 del 1999, nel prevedere le attribuzioni dell’Agenzia del demanio, gli affida la competenza nella gestione dei beni confiscati. Al riguardo la relazione illustrativa asserisce che, con riferimento alla gestione delle società e delle aziende confiscate diverse da quelle confiscate alla criminalità organizzata, l’Agenzia del demanio non è dotata di specifiche ed idonee professionalità, trattandosi di materia spuria rispetto alle sue prioritarie attività istituzionali. La norma in esame, peraltro, fa salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
Articolo 3, comma
11
(Modifiche alla disciplina sulle
alienazioni immobili difesa)
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».
Il comma 11 reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari.
Il comma 11 dell'articolo 3, inserendo un comma aggiuntivo (4-bis) all'art. 306 del Codice dell'ordinamento militare, reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, prevedendo che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e che siano sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.
L'art. 306 del richiamato Codice disciplina le dismissioni degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi. Al comma 2 prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
Il comma 3 stabilisce che, al fine della realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Il comma 4 precisa che, per accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio.
La norma in commento, mirante a semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 306, affida ad un decreto del Ministro della Difesa -sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti- la definizione dei contenuti essenziali nonché delle eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa o notarile tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti; prevede poi che tali contratti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e vengano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.
Nella relazione illustrativa si afferma che tali disposizioni risultano indispensabili al fine di conseguire e anzi rafforzare gli obiettivi di entrata al bilancio dello Stato previsti dal comma 3, nel rispetto delle funzioni di controllo della Corte dei conti. Viene inoltre chiarito come l'esigenza dell'intervento discenda dagli aspetti di criticità e di discrasia, emersi sul piano applicativo nel corso delle procedure di vendita degli alloggi, legate alla sottoposizione dei numerosi relativi decreti di approvazione dei contratti di alienazione all'ordinario controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti -ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994, n. 20[73]- in quanto provvedimenti di disposizione del patrimonio immobiliare. "Tale fase di controllo preventivo comporta, infatti, che il contratto di compravendita, cui si riferisce il decreto di approvazione, sia sottoposto alla condizione di efficacia costituita dal vaglio di legittimità della Corte dei conti e si renda, quindi, necessaria la stipula di un secondo atto, nuovamente in forma pubblica con intervento del notaio, per la formalizzazione contrattuale alla quale ricollegare l'effettivo passaggio di proprietà. Questo determina, oltre a un aggravio dei tempi procedimentali per il completamento del passaggio di proprietà, reso ancora più penalizzante dall'alto numero dei contratti da stipulare, anche un significativo costo aggiuntivo per l'acquirente per l'opera professionale aggiuntiva resa dal notaio e soprattutto l'impossibilità per l'interessato di accedere a un mutuo bancario all'atto della prima stipula, giacché in mancanza dell'effettivo passaggio di proprietà non risulta possibile l'iscrizione di ipoteche a carico dell'acquirente".
Articolo 3, comma
11-bis
(Dismissioni immobiliari degli enti
previdenziali)
11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.
Il comma 11-bis, introdotto al Senato, reca norme per agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali.
Tale comma prevede che, in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni (oggetto delle predette procedure) non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente.
Si segnala, in proposito, che il testo non appare chiaro laddove fa riferimento alle “predette procedure”.
I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame sono prorogati, di diritto, di 120 giorni.
Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. Tale disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, a condizione che non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.
Si ricorda che l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, recante disposizioni n materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, ha riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale in caso di dismissione, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che non sia stata accertata in via definitiva l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata.
Nel caso di acquisto di immobili il cui prezzo di vendita sia stato determinato in caso di acquisto da parte dei conduttori e appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5, per i quali il prezzo risulta essere pari al valore risultante applicando un moltiplicatore 100 alle rendite catastali all’uopo definite, il richiamato diritto può essere esercitato da conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza.
Il diritto di prelazione spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita in caso di eliminazione del servizio di portineria. Per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il conferimento della sola nuda proprietà degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati all'acquisto.
Con il D.M. 4 agosto 1999 sono state determinate particolari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza nel nucleo familiare del conduttore medesimo di soggetto portatore di disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della L. 104/1992.
Articolo 3, comma 19
(Proroga ICI rurale)
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
Il comma 19 dell’articolo 3 posticipa al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.
Il comma 19 novella il comma 8 dell’articolo 29 del D.L. n. 216 del 2011 (proroga di termini) al fine di posticipare dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.
Il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell’imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 13, commi da 1 a 17 del D.L. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo municipale).
Si ricorda, peraltro, che per effetto dell’introduzione sperimentale dell’imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all’IMU.
I soli fabbricati rurali aventi natura strumentale (articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993) godono di un’aliquota IMU ridotta ex lege (articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011) pari a 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di disporre ulteriori riduzioni.
Di conseguenza, i fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione in forma ordinaria; ove costituiscano abitazione principale del contribuente, usufruiranno dunque di aliquota ridotta e della relativa detrazione.
Articolo 3, comma
19-bis
(Trasferimento dell’Arsenale di Venezia
al Comune di Venezia)
19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.
Il comma 19-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, trasferisce la proprietà del complesso dell’Arsenale di Venezia al Comune di Venezia (con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali), il quale ne deve assicurare l’inalienabilità, l’indivisibilità e la valorizzazione attraverso l’affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale S.p.A..
Il complesso dell’Arsenale di Venezia copre una superficie di 478.000 mq, di cui 361.000 mq di superficie terrestre (136.380 coperta e 224.620 scoperta) e 117.000 mq di spazi acquei: l’Arsenale Nord occupa circa 208.850 mq (56.350 mq coperti e 2.500 mq scoperti) mentre l’Arsenale Sud sorge su circa 152.150 mq (80.030 mq coperti e .120 mq scoperti). I 117.000 mq di superficie acquea comprendono la Darsena Grande e la Darsena e Vasca delle Galezze. Il complesso appartiene al demanio dello Stato, con la seguente suddivisione:
§ Ministero della difesa - Marina militare: 296.161 mq (62%);
§ MIT - Magistrato alle acque di Venezia: 9.350 mq (2%);
§ Demanio pubblico dello Stato - ramo storico artistico: 172.489 mq (36%).
Attualmente l’area dell'Arsenale è occupata, oltre che dalla Marina militare, da soggetti che operano nei settori della ricerca e produzione artistico-culturale e scientifico-tecnologica applicata alla salvaguardia degli ambienti marini: la Arsenale di Venezia S.p.A., società creata nel 2003 per il restauro del patrimonio storico dell'Arsenale e costituita per il 51% dall’Agenzia del Demanio e per il 49% dal Comune[74]; il Consorzio Venezia Nuova (area di pertinenza del MIT), che dal 2006 ha avuto in concessione una parte dell'area nord quale sede per la gestione e la manutenzione del MOSE; l’Azienda Comunale dei Trasporti di Venezia (ACTV) che esercita l'attività di manutenzione della propria flotta nell'area dei bacini di carenaggio; la Thetis S.p.A., insediata nell’area dei lamierini dal 1997, che opera nel campo dell'ingegneria civile ed ambientale ed ha per prima recuperato alcuni edifici degradati; il C.N.R. che è concessionario di 4 tese della Nuovissima nell'area Nord; la Biennale di Venezia che occupa un’area, di proprietà del demanio del Ministero della difesa concessa in uso al Comune di Venezia ed personale della Capitaneria di Porto.
Si ricorda, da ultimo, che il Complesso dell’Arsenale, già soggetto dal 1986 a vincolo architettonico ai sensi della legge n. 1089/1939, il 9 giugno 2010 è stato dichiarato di “interesse culturale” in esito alla procedura di verifica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004(Codice dei Beni culturali). Tale dichiarazione comporta la sottoposizione del bene culturale alle disposizioni di tutela del Codice, in particolare alle misure di vigilanza, ispezione, protezione ed alle limitazioni in materia di alienazione. Come tutta l’area di Venezia e della Laguna, il Complesso dell’Arsenale è sottoposto anche a vincolo paesaggistico.
La norma in esame prevede la trasformazione della Società Arsenale S.p.A. ai sensi dell’articolo 33-bis del D.L. 98 del 2011, il quale, come sopra detto, prevede la costituzioni di nuovi veicoli societari e finanziari per l’attuazione di obbiettivi condivisi da parte dello Stato e degli enti locali per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, affidando all’Agenzia del demanio un ruolo propositivo e di coordinamento.
La disciplina recata dall’articolo 33-bis prevedeche, qualora sia adottata una forma societaria, l’Agenzia del demanio individua attraverso procedure di evidenza pubblica eventuali soggetti privati partecipanti. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria. I rapporti tra l’Agenzia del demanio e gli altri soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge e da un atto convenzionale, il quale contiene a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Il trasferimento alle società non modifica il regime giuridico dei beni demaniali.
Il comma 19-bis prevede che le risorse ricavate dall’utilizzo del compendio dell’Arsenale sono esclusivamente impiegate per la gestione e la valorizzazione dello stesso. L’Arsenale è inoltre sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004).
Con decreto del MEF sarà definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.
Articolo 3-bis
(Credito d'imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione)
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.
L’articolo 3-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, reca interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare si consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
Sono inoltre previste deroghe ai fini dell’assunzione, per il biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Per l’attuazione delle norme recate dall’articolo 3-bis viene autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.
Appare opportuno ricordare che gli interventi in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 sono contenuti in diversi provvedimenti i quali, al momento della redazione del presente dossier, si trovano all’esame dei due rami del Parlamento. Oltre al disegno di legge in esame, infatti, si ricordano:
§ il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012:
§ il disegno di legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il testo approvato dalla Camera dei deputati contiene, tra l’altro, norme volte ad estendere l’ambito territoriale di operatività delle misure recate dal D.L. 74/2012 e a concedere un credito d’imposta per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d’impresa.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che i contributi (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 74 del 2012, che al momento di redazione del presente dossier è in corso di esame al Senato per la conversione in legge) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possano essere concessi, su domanda degli interessati, mediante finanziamenti agevolati.
L’articolo 3, comma 1 del D.L. 74/2012 prevede che, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (individuati dall’allegato 1 al D.M. 1 giugno 2012, di cui all'articolo 1), i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa, stabiliscano con propri provvedimenti - adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 4 luglio 2012[75] - e sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma (di cui all'articolo 2 del D.L. 74 del 2012). Sono fatte salve le peculiarità regionali.
Tali contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi (anche costituendo apposita struttura commissariale).
In particolare, la richiamata lettera a)consente la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.
La disposizione in esame specifica che la concessione mediante finanziamenti agevolati riguarda i contributi di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera a), “destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo”.
Sembra dunque evincersi che tale specifica non operi in relazione ai contributi destinati alla riparazione di immobili per servizi pubblici e privati.
La concessione sotto forma di finanziamento agevolato è prevista nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri provvedimenti e avviene su apposita domanda del soggetto interessato.
A tal fine si prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma possono contrarre finanziamenti, secondo contratti-tipo definiti mediante convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana.
Tali contratti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Si ricorda che la richiamata lettera a) del comma 7 consente a CDP S.p.A. di utilizzare i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale (fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate) per finanziare, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico.
Il secondo periodo della lettera a) consente l’utilizzo delle suddette risorse anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale di CDP S.p.A., nei confronti dei suindicati soggetti o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.
Si affida ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l’erogazione della garanzia dello Stato nonché la definizione di criteri e modalità di operatività della stessa, nonché di monitoraggio, ai fini del rispetto del predetto importo massimo di 6 miliardi. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 dell’articolo in esame prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, con modalità di fruizione del credito d’imposta affidate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel limite annuo di 450 milioni di euro. Il credito d’imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Il comma 3 pone a carico degli intermediari finanziatori l’obbligo di comunicare con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate:
§ gli elenchi dei soggetti beneficiari;
§ l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
§ il numero e l’importo delle singole rate.
Il comma 4 definisce alcune caratteristiche dei finanziamenti agevolati: essi sono di durata massima venticinquennale e vengono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
Il comma 5 affida ad un apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’intero articolo 3-bis, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.
Tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza sono adottate con provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottati ai sensi del già citato articolo 3, comma 1, del D.L. n 74 del 2012.
Tali provvedimenti sono adottati:
§ in coerenza con il D.P.C.M. del 4 luglio 2012, col quale è stato ripartito fra le regioni interessate il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, nonché sono stati determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate;
§ in coerenza con medesimo protocollo d'intesa, anche al fine di assicurare il rispetto del limite 6 miliardi per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti) e quello di 450 milioni di euro annui previsto dal comma 6 per l’attuazione complessiva delle norme recate dall’articolo 3-bis.
Il successivo comma 8 prevede una specifica deroga ai fini dell’assunzione, per il biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, con contratti di lavoro flessibile di un contingente massimo di 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012, e di un contingente massimo di 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato D.L. 74.
Lo stesso comma dispone altresì che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative.
Si tratta dei vincoli di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), e all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.
L’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dai commi 655-693 dello stesso provvedimento, ha attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della L. 311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della L. 266/2005 non si applichino più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006[76].
Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente (compreso il personale stabilizzato).
L’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio[77].
La disposizione si applica, a partire dall’anno 2011, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, i contenuti richiamati costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del S.S.N..
Le richiamate assunzioni sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, in ogni caso garantendo il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto delle risorse effettuato con il D.P.C.M. 4 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate, nel limite di 3.750.000 euro per il 2012 e di 9.000.000 euro per il 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione (comma 9).
L’articolo 2 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le modalità di riparto. Lo stesso articolo ha altresì disposto che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, anche mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Inoltre, è stato previsto che il fondo venga alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici e con riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla L. 225/1992, per un importo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Infine, è stata disposta l’intestazione ai Presidenti delle regioni interessate di apposite contabilità speciali.
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1o gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 4, ai commi 1-3, prevede lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestano servizi nei confronti della pubblica amministrazione.
I commi 4-5 recano misure sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, disponendo la riduzione a tre del numero dei componenti del CDA delle predette società ea tre o a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte,il numero dei membri del CDA delle società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta.
Il comma 3-sexies consente alle amministrazioni di predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate.
I commi 1-3, modificati dal Senato, contengono misure sullo scioglimento o, in alternativa, sulla privatizzazione di società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche, che prestano servizi nei confronti della PA, mirando a ridurne il numero.
L’ambito di applicazione delle disposizioni è costituito, in particolare, dalle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, qualora il loro fatturato (l'intero fatturato, come specificato dal Senato) sia costituito, nell’anno 2011, per oltre il 90 per cento da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione (è così definito un parametro, quantitativo, per quanto concerne l'attività prevalente e il soggetto dedicato, della società).
Sembra potersi ritenere che con la locuzione “società che prestano servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni” si intenda fare riferimento alle cd. “società strumentali” delle P.A., cioè a quelle società che producono beni e servizi strumentali alla pubblica amministrazione [78].
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/6/2009 n. 3766) ha chiarito che possono definirsi strumentali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento (nel caso di specie, la pronuncia del Consiglio faceva riferimento alle amministrazioni regionali e locali), e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Le società strumentali – afferma il Consiglio di Stato - sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività.
Peraltro, per quanto riguarda l’affidamento di servizi pubblici locali a società a capitale pubblico in house providing – società peraltro escluse dall’applicazione della disposizione in esame in base a espressa previsione del comma 3 - si ricorda che la recente sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la relativa disciplina contenuta nell’articolo 4 del D.L.. 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2012). Tale declaratoria riguarda espressamente anche le disposizioni recate da fonti che hanno introdotto modifiche a quella disciplina, l’ultima delle quali è costituita dall’art. 53 del D.L. 83/2012, nonché quelle stabilite dal regolamento di delegificazione emanato in base al comma 10 del suddetto art. 4, vale a dire quelle contenute nel D.P.R. n. 168 del 2010.
Alla base della pronuncia vi è la considerazione che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotta con il citato articolo 4, successivamente all’abrogazione referendaria della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, “non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel D.P.R. n. 168 del 2010”.
La pronuncia non tocca, invece l’art. 3-bis del quale si segnalano le seguenti disposizioni:
§ le regioni e le province autonome organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo, entro il 30 giugno 2012, il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
§ in caso di mancata tempestiva definizione di tali ambiti o bacini, il Governo provveda in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge 131/2003;
§ le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno e il rispetto dei relativi vincoli è oggetto di controllo da parte dell’ente locale o di quello di governo dell’ambito o del bacino;
§ le società in house sono tenute sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del Codice degli appalti;
§ le medesime società sono vincolate a seguire criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni che si applicano alle pubbliche amministrazioni; esse sono altresì vincolate al rispetto delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.
La pronuncia non interviene nemmeno sulle discipline relative a singoli settori - esclusi espressamente dallo stesso art. 4 del D.L. 138/2011 dal regime previsto – che restano quindi applicabili.
Resta fermo quanto già chiarito dalla stessa Corte costituzionale in merito all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e cioè che i commi 5 e 7 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 non hanno ripreso vigore a seguito della dichiarazione dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 per effetto dell’esito del referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011, poiché “dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo” (si v. sentenze n. 320 e n. 24 del 2011; ordinanza n. 48 del 2012 e sent. 62/2012). Analoga considerazione va fatta per i commi 5-bis, 6, 7, 8, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater dell’art. 113 TUEL.
In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[79], che abbiano conseguito, nell’esercizio 2011, un fatturato da prestazione di servizi alla P.A. superiore al 90% dell’intero fatturato:
a) lo scioglimento, entro il 31 dicembre 2013. Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che, in caso di scioglimento, gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni che possiedono il controllo delle medesime siano esenti da imposizione fiscale, fatta salva l’IVA, eassoggettatiin misura fissa alle imposte di registro;
b) in alternativa allo scioglimento, l’alienazione con procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legge. In tale caso, il servizio è contestualmente assegnato alla società privatizzata per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale alienazione dovrebbe riguardare solo le partecipazioni dalle quali discende la possibilità di controllo. Pertanto, nel caso di partecipazioni indirette che si realizzano attraverso una catena, appare opportuno valutare se la prescrizione della procedura di evidenza pubblica stabilita (espressamente per la sola) alienazione della partecipazione è idonea a garantire il rispetto del medesimo principio anche ai fini dell’assegnazione del servizio che appare invece prescindere dalla prescrizione di procedura di evidenza pubblica.
Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la previsione che i cinque anni non sono rinnovabili.
Inoltre, sempre secondo le modifiche introdotte in prima lettura, l’alienazione deve riguardare l’intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante, e il relativo bando di gara deve considerare tra gli elementi rilevanti di valutazione dell’offerta l’adozione di strumenti di tutela del livello di occupazione.
Il comma 2 prevede che, nel caso in cui l’amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso. I servizi già prestati, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Il comma 3 – interamente sostituito nel corso dell’esame al Senato - esclude dall'applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame una serie di società, quali:
§ le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica.
Tale formulazione sostituisce quella originaria e vigente contenuta nel comma, secondo la quale sono escluse le società che svolgono “servizi ai cittadini”.
Alla categoria dei servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, sono riconducibili i servizi pubblici locali[80] .
§ le societàche svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi del Codice degli appalti pubblici (articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006).
L’avverbio prevalentemente è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato.
La formulazione originaria e vigente del comma esclude le società che svolgono compiti di centrale di committenza;
§ le società Consip S.p.A. e Sogei S.p.A..Tale esclusione è presente anche nel testo originario del comma ;
§ le società finanziarie partecipate dalle regioni, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 281/1970[81]. Tale esclusione non è prevista nel testo originario e vigente della norma.
Il citato articolo 10 della legge n. 281/1970 prevede che le regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle ad esse delegate ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
§ le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari. Tali società saranno individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e sicurezza dei dati, nonché dell'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo.
Il D.P.C.M. è adottato su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo o di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il testo originario e vigente del comma non contempla esplicitamente nelle esclusioni le società che gestiscono banche dati strategiche, bensì esclude le società, di cui al comma 1, che saranno individuate con D.P.C.M. con le modalità e sulla base degli stessi criteri sopra enunciati.
Il comma – a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura - prevede inoltre che le disposizioni di cui all’articolo in esame non si applicano qualora non sia possibile per l’amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato, per le peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento.
In tale ipotesi, l’amministrazione – in tempoutile per rispettare i termini di cui al comma 1 - predispone un’analisi di mercato e trasmette una relazione sugli esiti di tale analisi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’acquisizione del parere vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell’AGCOM è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le previsioni relative a queste ultime società ricalcano (con l'innovazione della vincolatività, non mera obbligatorietà, del parere dell'Authority) altre già recate dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (abrogato dalla deliberazione referendaria del 12-13 giugno 2011), indi sostanzialmente ripristinate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012. Tuttavia mutato pare essere il contesto normativo, per la esclusione (dalla restrizione all'in house) comunque prevista dal decreto-legge in esame, delle "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" e quindi di quelle che svolgono i servizi pubblici locali.
Infine, il comma 3 dispone che l’articolo in esame non si applica alle società costituite per la realizzazione del grande evento Expo 2015, di cui al D.P.C.M. 30 agosto 2007.
Si osserva che i commi 1-3 in esame incidono sulla disciplina vigente relativa alle società pubbliche strumentali. In particolare, sulla normativa relativa alle società pubbliche di cui all’articolo 3, comma 27 e ss. della legge n. 244/2007 e sull’articolo 13 del D.L. n. 223/2006 (legge n. 248/2006).
Sarebbe pertanto opportuno procedere ad un coordinamento normativo tra la disciplina introdotta dai commi 1-3 in esame e quella contenuta nelle norme sopra richiamate.
In particolare, la legge n. 244/2007 ha previsto, per le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il divieto dicostituire di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero il divieto di assumere o mantenere - direttamente –partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (articolo 3, comma 27)[82].
Ai sensi del comma 28 del medesimo articolo 3, l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, la quale deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
Per quanto riguarda le amministrazioni statali, l’autorizzazione all’assunzione di nuove partecipazioni o al mantenimento di quelle detenute è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia (articolo 3, comma 28-bis, legge n. 244/2007).
Per lo Stato, in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista, di concerto con i Ministeri competenti per materia (articolo 3, comma 27-bis, legge n. 244/2007).
E’ stato fissato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale le partecipazioni vietate dall’ordinamento devono essere cedute a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (articolo 3, comma 29, legge n. 244/2007). Le norme citate riguardano società non quotate.
Per quanto riguarda le amministrazioni territoriali, fermi i vincoli generali sopra descritti, operano ulteriori previsioni.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 223/2006[83], da ultimo modificato dal decreto legge n. 207/2008, le società interamente pubbliche o miste, costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali non per l’esercizio dell’attività di impresa, bensì per lo svolgimento di attività strumentali all’ente ovvero per lo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative dell’ente [84] (fatta eccezione per i servizi pubblici locali e i servizi e centrali di committenza), a decorrere dal 4 gennaio 2010, devono operare esclusivamente a favore degli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
A decorrere dalla data del 4 gennaio 2010, le società sono state obbligate a cessare le attività non consentite, le quali possono essere cedute a terzi (nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) ovvero scorporate, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività vietate non cedute o scorporate sono nulli.
Inoltre, si ricorda che, ai sensi l’art. 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010, da ultimo modificato dall'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012) vige il divieto per i comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società. Essi sono tenuti, entro il 31 settembre 2013, a mettere in liquidazione le società già costituite al 31 maggio 2010, ovvero a cederne le partecipazioni. L’obbligo di liquidazione non si applica se le società già costituite:
a) abbiano, al 31 settembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune abbia l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite.
Parimenti, non rientrano nel divieto e nell’obbligo di liquidazione le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti e la cui partecipazione sia paritaria ovvero proporzionale al numero degli stessi.
I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, e hanno dovuto mettere in liquidazione le altre entro il 31 dicembre 2011.
I commi 4 , modificato nel corso dell’esame al Senato, e 5 riducono, rispettivamente, a tre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 e a tre o a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, il numero dei membri del CDA delle altre società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta.
In particolare, ai sensi del comma 4, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dovranno avere un CDA composto al massimo da 3 membri.
Si ricorda che il testo del maxiemendamento del Governo – nel testo pubblicato in data 31 luglio 2012 – non riproduce la modifica, inserita in sede di coordinamento del testo dalla Commissione bilancio nel corso dell’esame in sede referente al Senato, la quale estendeva l’ambito di applicazione della norma restrittiva del numero dei componenti dei CDA sostituendo il riferimento alle «società di cui al comma 1» - ossia le società in mano pubblica strumentali, con quello, più ampio, alle «società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni».
Il comma fissa altresì i seguenti criteri di composizione dei CDA di tali società:
§ nel caso di società a partecipazione diretta, minimo due membri devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime;
§ nel caso di partecipazione indiretta, minimo due membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione nella controllante o dei poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.
I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o – secondo quanto precisato al Senato - titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti sull’onnicomprensività del trattamento economico; ovvero, i dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i rispettivi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio e alla società di appartenenza.
Anche questo ultimo riferimento alla riassegnazione delle risorse al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato.
Il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio è un tipico istituto della contrattazione di II livello (o integrativa), nel quale afferiscono le risorse aggiuntive destinati ai trattamenti accessori tipici (quali straordinario, indennità varie) di ogni settore o comparto. La quantificazione del Fondo è rimessa alla legge (per il pubblico impiego) o alla contrattazione collettiva.
Il terzo membro svolge funzioni di amministratore delegato, ma è comunque consentita la nomina di un amministratore unico.
Le disposizioni del comma si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.
La normativa in commento modifica implicitamente la disciplina in materia di società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, contenuta nell’articolo 3, comma 12 della legge n. 244/2007.
Per ciò che riguarda i componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, si ricorda infatti che dall'articolo 3, comma 12, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha già ridotto a cinque o a sette il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione di tali società: cinque, se lo statuto in vigore alla data del 1° gennaio 2008 prevedeva un numero massimo di componenti superiore a cinque; sette, se lo statuto alla medesima data prevedeva un numero massimo di componenti superiore a sette.
Il medesimo articolo 3, comma 12 ha inoltre disposto che:
§ l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile[85] (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007). Si rileva peraltro al riguardo la norma sui tetti ai compensi degli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze (articolo 23-bis D.L.. n. 201/2011);
§ l’organo di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi secondo quanto previsto dal citato articolo 2389, comma 3, del codice civile (articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2007);
§ la carica di vice presidente è soppressa, ovvero si deve specificare che essa permane solo in modo da individuare il sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);
§ l’organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo, senza però compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera e), legge n. 244/2007).
Si ricorda, infine, l’ulteriore divieto per tali società – contenuto nell’articolo 3, comma 14, legge n. 244/2007 - di nominare, nei CDA amministratori della società controllante. Il divieto non opera se agli amministratori della controllante nominati nella controllata sono attribuite deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo, ovvero laddove la nomina è finalizzata a mettere a disposizione della società controllata “particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante”. In tali casi, gli emolumenti legati alla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque “riversati alla società controllante”.
Ai sensi del comma 5, nel caso delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, i CdA devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.
Nel caso in cui i CdA siano composti da tre membri, si applicano i medesimi criteri stabiliti dal comma 4.
Nel caso di CdA composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare:
a) per le società a partecipazione diretta, la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime;
b) per le società a partecipazione indiretta, la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.
In tale ultimo caso, le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.
Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma 4.
Anche tale previsione si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Per quanto riguarda la formulazione dei commi 4 e 5, si ricorda che le vigenti Regole sulla redazione dei testi normativi fissano la regola, per la redazione dei precetti normativi, dell'uso dell'indicativo presente, evitando i verbi servili (es. "deve", "dovrà", ecc.).I
Il comma 3-sexies, introdotto dal Senato, stabilisce che – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame - le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate.
In mancanza di specifiche precisazioni in merito alle società cui si ha riguardo e posto il riferimento al comma 1 per l’individuazione delle PPAA. destinatarie della disposizione, si dovrebbe ritenere che il perimetro di tali società sia quello stabilito dal medesimo comma 1, vale a dire comprensivo solo delle società che svolgono servizi strumentali per le p.a. con i limiti di fatturato indicati.
Da ciò discende che l’effetto di scioglimento o, in alternativa, di privatizzazione perseguito con disposizione prescrittiva dal comma 1 possa risultare di fatto superato dalla facoltà delle pubbliche amministrazioni di attivare la procedura prevista dal comma 3 sexies..
I piani prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, le quali possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.
Si tratta dunque delle funzioni amministrative esercitate – ai sensi del citato articolo – dagli enti locali, senza distinzione tra quelle proprie e quelle conferite da legge regionale o statale.
Il comma fa riferimento alle funzioni amministrative di cui all’articolo 118 Cost., il quale dispone l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’articolo, in particolare, afferma che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Va rilevato che, mentre il primo periodo del comma in esame riconduce la predisposizione dei piani ad una facoltà degli enti locali, il secondo periodo, per effetto di modifica derivante dall’approvazione di un subemendamento, ne prevede un contenuto obbligatorio.
Più in generale, il riferimento alle funzioni di cui all’art. 118 ha l’effetto di circoscrivere ai soli enti locali la platea delle amministrazioni destinatarie della disposizione del primo periodo del comma 3 sexies, nonostante essa sia formalmente identificata da tutte le amministrazioni che risultano richiamate dal comma 1.
I pianidevono essere approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del D.L. n. 52/2012 (legge n. 94/2012).
I termini previsti dal comma 1 – relativi all’alienazione, ovvero allo scioglimento delle società che svolgono servizi per la P.A. - sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del Piano, con D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.
3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
I commi 3-bis e 3-ter dispongono l’affidamento alla Sogei S.p.A. delle attività di Consip S.p.a. in materia digestione e sviluppo del sistema informatico della P.A. Tali commi riproducono, con talune modifiche, quanto già previsto nei commi 7 e 8 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012.
I commi 3-quater e 3-quinquies recano disposizioni volte a consentire l’attuazione dell’Agenzia per l'Italia digitale, attraverso l’intervento di Consip S.p.A..quale centrale di committenza per le opere connesse.
I commi 3-bis e 3-ter dispongono l’affidamento a Sogei S.p.A. delle attività di Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.
I commi in esame riproducono, con talune modifiche, quanto già previsto nei commi 7 e 8 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012, il cui contenuto risulta ora trasfuso nel decreto legge in esame.
In particolare, il comma 3-bistrasferisce alla Sogei S.p.A. le attività informatiche riservate allo Stato ed esercitate da Consip S.p.A. - ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e relativi provvedimenti attuativi - nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte dalla medesima Consip ai sensi della normativa vigente.
Il trasferimento avviene mediante operazione di scissione e la Sogei svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna, garantendo – per due esercizi – la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero.
Si osserva che il comma 7 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012 non pone il limite dei due esercizi relativamente alla garanzia di prosecuzione delle attività secondo il modello relazionale preesistente tra Consip e MEF.
Al momento in cui l'operazione di scissione acquisterà efficacia, tutte le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intenderanno riferite a Sogei S.p.A..
La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. – società interamante posseduta dal Ministero dell’economia e finanze - è stata istituita, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Con il citato D.Lgs. n. 414/1997 sono state infatti affidate alla Consip le attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Successivamente con i Decreti del Ministero del Tesoro del 22 dicembre 1997 e del 17 giugno 1998 è stato affidato alla società l'incarico di gestire e sviluppare i servizi informatici dello stesso Ministero.
Inoltre, l’articolo 4, comma 7 del D.L. n. 193/2009[86] ha permesso al Ministero della giustizia di avvalersi di Consip S.p.a. per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia.
Le attività informatiche di Consip vengono svolte anche verso la Corte dei conti, per la quale Consip fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica, nonché per altre strutture della pubblica amministrazione.
In aggiunta alle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile, Consip è divenuta la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., in virtù dei compiti ad essa conferiti dal combinato disposto di una serie di norme quali, in primis, l’articolo 26 della legge n. 488/1999, l’articolo 58 della legge 388/2000 e il D.M. 24 febbraio 2000.
Su tale ambito di competenze incidono numerose norme contenute nel decreto in esame, in particolare, l’articolo 1, commi 1-18, alle cui schede di lettura si rinvia.
L'ambito operativo di Consip, fino all’intervento legislativo ora in commento, è stato dunque volto, da una parte, a fornire servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del MEF e della Corte dei conti; e dall'altro, a gestire il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., le cui linee direttici sono state fissate da molteplici interventi legislativi che si sono susseguiti, talvolta non senza ripensamenti da parte del legislatore.
In quest’ultimo contesto, Consip è anche un’amministrazione aggiudicatrice, in quanto definisce, realizza e aggiudica gare d’appalto per conto delle amministrazioni. I compiti di Consip in materia di razionalizzazione degli acquisti della P.A., in virtù degli ultimi interventi legislativi finalizzati alla revisione e all’ottimizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per consumi intermedi (D.L. n. 52/2012[87] e D.L. n. 95/2012) si sono peraltro notevolmente estesi.
SOGEI SpA è una società a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011 prevede che la società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, segnatamente:
§ ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
§ ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui alla lettera precedente, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
§ ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere. Sogei, in conformità al contratto di servizi quadro, deve garantire la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità.
In quanto depositaria dell’Anagrafe tributaria, Sogei svolge un’azione di supporto sia alle valutazioni degli impatti delle manovre fiscali e della normativa, sia alla elaborazione delle politiche da perseguire in materia.
Il rapporto contrattuale tra la Sogei e il MEF è attualmente disciplinato dal contratto di servizi quadro (CSQ) 2006-2011 che, in base alle disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 300/1999 e D.P.R. 107/2001) affida al Dipartimento delle finanze il “governo strategico del Sistema Informativo della fiscalità, assicurando funzioni di indirizzo e controllo per garantire l’unitarietà e l’interoperatività” ed attribuisce alle Strutture organizzative dell’Amministrazione finanziaria la “gestione delle aree del Sistema Informativo di loro competenza e le funzioni di individuazione degli obiettivi da raggiungere secondo specifici piani di automazione e di monitoraggio”.
Il comma 3-ter stabilisce che Consip continua a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di e-procurement per le amministrazioni pubbliche.
Consip svolge, inoltre, le attività a essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e finanze.
Relativamente agli strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi della P.A, gestiti da Consip e citati nel comma 3-ter, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 1-2.
Il medesimo comma mantiene fermo lo svolgimento da parte di Consip delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi.
Si tratta dunque delle ulteriori attività – diverse da quelle trasferite a Sogei e diverse da quelle di razionalizzazione degli acquisti della P.A. che specifici interventi normativi attribuiscono a Consip.
Si osserva che il comma 8 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012 prevede solamente che continuano ad essere svolte da Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement.
Inoltre, Sogei S.p.A. – sulla base di apposita convenzione – si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
Il comma 8 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012 prevede, più genericamente, che i compiti di Consip di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement sono svolti da Consip anche per la Sogei.
In sostanza, delle due macro aree di competenza di Consip: gestione e sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - area Tesoro (MEF), per la Corte dei conti e per altre strutture della Pubblica Amministrazione; e realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti, solo quest’ultima sarà conservata Consip, pur rimando ferme le attribuzioni previste da specifiche norme.
Risultano inoltre trasfusi nel provvedimento in esame i commi 9 e 10 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012 – divenuti ora i commi 7 e 8 dell’articolo 23-quinquies del decreto legge in commento, come risultante dalle modifiche apportate al Senato - i quali recano norme in materia di rinnovo da parte del Ministero dell’economia e finanze dei componenti del CDA di Sogei S.p.A. e Consip S.p.A., indicando nel numero di 3 i membri dei nuovi consigli delle società.
In particolare il comma 7 dell’articolo 23-quinquies dispone la decadenza dei componenti attualmente in carica dei Consigli di amministrazione, sia della Sogei sia della Consip, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame, escludendo la possibilità di una loro rielezione o di una eventuale loro facoltà di ottenere un risarcimento di danni per essere stati fatti decadere in anticipo sulla scadenza del mandato, ipotesi previste dal codice civile, all’articolo 2383, terzo comma.
Il comma attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di nominare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i nuovi Consigli di amministrazione, composti ognuno da tre membri (attualmente sono cinque), di cui due dipendenti dell'amministrazione economico finanziaria e uno con funzioni di presidente e amministratore delegato.
Per tali incarichi si applica l’articolo 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che il trattamento economico determinato per il dirigente pubblico - ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 24 - remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Il comma 8 del citato articolo 23-quinquies dispone che il MEF, esercitando i suoi diritti di unico azionista proceda tempestivamente a realizzare le necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo conto che si tratta di società pubbliche di servizi.
I commi 3-quater e 3-quinquies recano disposizioni che prevedono attribuzioni di Consip spa in materie che riguardano l’attività di istituto dell’Agenzia per l'Italia digitale.
In particolare, il comma 3-quater, “per la realizzazione di quanto previsto” dall’art. 20 del decreto legge n. 83/2012 relativo all’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale, dispone che Consip S.p.A. svolga anche le funzioni di centrale di committenza[88] relative:
§ alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni;
Le reti telematiche delle pubbliche amministrazioni sono lo strumento di interconnessione tra le pubbliche amministrazioni tra loro e tra queste e i privati (art. 12, comma 4 D.Lgs. 82/2005).
§ al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell’art. 83 [rectius 82] del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
ll SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. L’art. 82 del codice (richiamato dalla norma in esame) prevede l’istituzione di uno o più elenchi di fornitori, provvisti di specifici requisiti, del SPC a livello nazionale e regionale. I servizi sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
§ alla Rete internazionale della Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 85 dello stesso D.Lgs. n. 82;
La Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC, costituisce l'infrastruttura di connettività che collega le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità
§ ai contratti quadro stipulati per eliminare duplicazioni di carattere informatico nella pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 192, della legge 311/2004.
Poiché l’art. 20 , comma 2, lett. e) del decreto legge n. 83/2012 prevede che l’Agenzia vigili sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa, appare opportuno verificare in che termini l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza Consip sia funzionale “alla realizzazione di quanto previsto” dal medesimo articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Inoltre, la disposizione introdotta dal comma 3-quater sembra accentuare il frazionamento di compiti – tra Consip spa e l’Agenzia – già presente nel citato art. 20 che, con il comma 4, ha ripartito tra due diversi organismi fasi di un procedimento, quello del controllo e della valutazione delle attività informatiche delle p.a., che sembrerebbe presentare caratteristiche di unitarietà.
Per lo svolgimento della funzione di centrale di committenza, il comma in esame prevede che Consip S.p.A. applichi il contributo previsto dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2009.
L’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2009 prevede che, nell'ambito di gare o accordi quadro, predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. (che comprende anche quelle di consulenza) DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 giugno 2010. L’art. 1 del D.P.C.M. dispone che il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 177, nell'ambito di gare e posto a carico delle amministrazioni contraenti, è determinato:
a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruità tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lett. c), e 3, del D.Lgs. n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;
b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.
L’art. 2 del D.P.C.M., inoltre, stabilisce il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 177, nell'ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti[89].
Per effetto del disposto dell’art. 20, comma 4, D.L. 83/2012 sono ora affidate a Consip Spa alcune funzioni di DigitPA.
Si tratta delle funzioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del citato D.Lgs., cioè formulazione di pareri riguardano la coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; sono altresì affidate a Consip spa le funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo: in particolare, la citata lett. d) prevede funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione e DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA), nonché, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni; ai sensi del comma 3, DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta.
Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.L.. 83/2012, per i pareri sulla congruità tecnica ed economica, per il monitoraggio e per tutte le funzioni indicate al comma 2 lett. c) e al comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. sopra illustrati, Consip applica il contributo previsto dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2009.
Il comma 3-quater introduce poi una ulteriore fattispecie di corresponsione di contributo forfetario in favore di Consip spa che si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 20, comma 4, del D.L. 83/2012.
Occorre però rilevare che queste previsioni caratterizzate dall’obbligatorietà del contributo sono introdotte a distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore dell’art. 10, comma 1 bis, del D.L. 83/2012, la cui legge di conversione è stata pubblicata il 6 luglio scorso, che ha stabilito che tale contributo non è dovutonel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti “i pareri di cui all’art. 3” del citato D.Lgs., e il comma 1 dello stesso art. 10 ha previsto che tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del D.L. 83/2012, il ricorso alla centrale di committenza consente l’accesso ad un patrimonio di esperienze e competenze in tema di acquisizioni tali da non rendere necessaria la consulenza di DigitPA restando ferma, comunque, la possibilità di richiedere tale parere.
Si rileva quindi che la disposizione in esame, nell’introdurre una fattispecie che rende obbligatorio il versamento del contributo forfetario, risulta ispirata ad un orientamento diverso da quello che è alla base della disposizione di recente entrata in vigore che ha invece limitato i casi di obbligatorietà dello stesso contributo.
Il nuovo comma 3-quinquies affida a Consip S.p.A. anche il compito di svolgere l’istruttoria per il rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
Poiché, come sopra riportato l’art. 20, comma 4, del D.L. 83/2012, ha già attribuito a Consip spa la competenza a formulare i pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, già spettante a DigitPA, è necessario chiarire la portata del comma 3-quinquies, che sembra presupporre l’attribuzione della competenza in questione in capo all’Agenzia, attribuzione che, invece, non è mai avvenuta. Comunque, il comma 3-quinquies, come il comma 3-quater, sembra accentuare il frazionamento di compiti – tra Consip spa e l’Agenzia – già presente nel citato art. 20.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
Sono previste talune esclusioni relativamente all’applicazione della norma in esame.
Il comma 7 obbliga le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Codice dei contratti pubblici.
Il comma 8 dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni non superi i 200.000 euro annui.
Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato,prevede che i commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge n. 381/1991, relative alle convenzioni che le cooperative sociali possono stipulare con la pubblica amministrazione.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Si prevede, inoltre, che gli enti di diritto privato, che forniscono servizi alla P.A. anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Si tratta, sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (e non più da 11 a 42), dunque delle società (Libro I, Titolo II, Capo I, art. 13), delle associazioni e fondazioni (Libro I, Titolo II, Capo I, artt.14-35), delle associazioni non riconosciute e dei comitati (Libro I, Titolo II, Capo I, artt. 36-42). Nel corso dell’esame al Senato è stato espunto il riferimento agli articoli 11 e 12 del Codice civile relativi rispettivamente alle persone giuridiche pubbliche e private.
Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.
Nel corso dell’esame al Senato, sono state introdotte ulteriori esclusioni, che riguardano:
§ gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione,
§ gli enti e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000[90],
§ gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991[91];
§ le organizzazioni non governative di cui alla legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, legge n. 49/1987[92];
§ le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991[93];
§ le associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, riconosciute dal CONI, di cui all'articolo 90 della legge n. 289/2002[94]
§ le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.
Il comma 7 obbliga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), nel rispetto dell'art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163, ad acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Codice dei contratti pubblici.
La finalità della norma è evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.
Si intendono per amministrazioni pubbliche ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Per quanto riguarda il citato art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, esso dispone che l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso Codice.
Al Senato è stato aggiunto un ultimo periodo al comma in esame, secondo il quale, in deroga al principio di carattere generale previsto dal primo periodo del comma 7, è ammessa l’acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con associazioni di promozione sociale, con organizzazioni di volontariato, con associazioni sportive dilettantistiche e con cooperative sociali, che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo.
Si tratta, in sostanza, delle convenzioni che, ai sensi delle norme richiamate nel medesimo comma 7, possono essere stipulate dalle amministrazioni pubbliche con gli enti richiamati.
In particolare, si ricorda che l’art. 30 legge n. 383/2000 consente allo Stato, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni e agli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
Le convenzioni devono garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle medesime e devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
L’art. 7, legge n. 266/1991 consente allo Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
L’art. 90, al comma 25 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, tali modalità di affidamento
L’art. 5 della legge n. 381/1991 consente agli enti pubblici, compresi quelli economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono altre attività anche diverse da quelle socio sanitarie, quali agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
Per la stipula delle convenzioni le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali. Le regioni rendono noti annualmente le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
Si ricorda, infine, che l’art. 15, comma 5, legge n. 49/1987 consente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge.
Il comma 8 dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house. L'affidamento può avvenire solo a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia di valore non superiore a 200.000 euro annui.
Si ricorda che l’articolo 4, commi 1-3, dispone lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestano servizi nei confronti della sola P.A..
Si ricorda che nel diritto europeo, che ha elaborato il modello dell’in-house providing, la questione della partecipazione delle società in house è considerata prevalentemente nella giurisprudenza della Corte di giustizia laddove vengono richiesti due requisiti necessari perché esse possano essere titolari di affidamenti diretti in deroga rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica: il requisito del controllo analogo e il requisito dell’attività prevalente.
Il giudice europeo, infatti, ha affermato che per rispondere al primo requisito è necessario non avere una “vocazione commerciale”, che si accerta esaminando “la portata geografica e materiale delle attività di tale società nonché la possibilità per quest’ultima d’instaurare relazioni con imprese private” (Corte giust. CE, Sez. III, 10 settembre 2009, C-573/07). E per ritenere presente il secondo requisito, quello dell’attività prevalente, secondo la Corte di giustizia bisogna esaminare non solo da dove provenga la parte largamente maggioritaria del fatturato, ma anche le “circostanze qualitative” del caso di specie: occorre che le prestazioni del soggetto in house siano “sostanzialmente destinate in via esclusiva all’ente locale” e che “ogni altra attività [risulti] avere solo un carattere marginale” (Corte giust. CE, Sez. II, 19 aprile 2007, C-295/05). Nella prospettiva europea, perciò, non è possibile dare una risposta generale alla domanda se la partecipazione di un soggetto in house a gare valga a escludere i requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente, dovendosi valutare caso per caso se l’attività oggetto della gara sia attività marginale e accessoria rispetto a quella di cui è affidatario in house, e non determini una vocazione commerciale che renda precario il controllo esercitato dall’ente pubblico[95].
L’orientamento della Corte è stato fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale. La Corte costituzionale, nella sentenza 439 del 2008, ha fissato i parametri di rilievo costituzionale che deve rispettare la legislazione in tema di società in house, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea in materia.
Per quanto concerne, la soglia dei 200.000 euro riproduce la soglia massima di importo per gli affidamenti diretti per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, che era stata fissata nell’art. 25, comma 1, lett. b), n. 5) del decreto-legge n. 1 del 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), che a sua volta novellava l’art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011. Con la sentenza n. 199 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, rilevando che, nonostante il titolo, la disciplina in esso contenuta abbia la stessa ratio di quella abrogata e riproduca alla lettera, in buona parte, svariate disposizioni dell’art. 23-bis (e del relativo regolamento attuativo d.P.R. n. 168 del 2010) abrogate con il referendum svoltosi nei giorni dell’11-12 giugno 2011. Poiché l’illegittimità è dichiarata sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, l’intera disciplinata contenuta nell’art. 4 risulta caducata dalla sentenza.
Si ricorda che il comma 11 dell’art. 125 del Codice dei contratti, relativo alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, dispone che per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al comma 9 (137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali e 211.000 euro negli altri casi), l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro, è consentito, invece, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014 sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, considerato che il testo iniziale del decreto fa riferimento alla data del 31 dicembre 2013.
Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che sono fatte salve, altresì, le acquisizioni in via diretta di beni e servizi - entro la medesima soglia dei 200.000 euro di valore - "in favore", si legge nella disposizione, di un novero di soggetti: associazioni di promozione sociale; organizzazioni ("enti", si legge nella disposizione) di volontariato; associazioni sportive dilettantistiche; organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione allo sviluppo; cooperative sociali. Non è previsto un termine temporale.
Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato,prevede, infine, che i commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge n. 381/1991, sopra commentato, e relative alle convenzioni che le cooperative sociali, che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono stipulare con la pubblica amministrazione.
Come già detto, l’articolo 5 della legge n. 381/1991 consente agli enti pubblici, compresi quelli economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono altre attività anche diverse da quelle socio sanitarie, quali agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
Per la stipula delle convenzioni le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali. Le regioni rendono noti annualmente le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
Con riferimento al comma 6 appare opportuna una specifica valutazione sia dell’oggetto del regime ivi previsto, definito “servizi di qualsiasi tipo”, sia del termine finale del medesimo regime che non risulta esplicitato.
Appare opportuno valutare altresì la portata delle numerose deroghe stabilite nei commi 6-8-bis sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria.
Articolo 4 comma
6-bis
(FORMEZ)
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 6-bisprevede l’inapplicabilità dei precedenti commi 6 (acquisto di servizi tramite convenzioni) e 8 (affidamento diretto esclusivamente a favore di società a capitale interamente pubblico) all’Associazione FORMEZ PA, il riordino del suo Cda, il divieto di compensi per i suoi componenti, nonché di forme di controllo in società o enti privati, con cessione di quelle esistenti entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 6-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che i commi 6 (sull’ acquisto di servizi di qualsiasi tipo da parte delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di convenzioni) e 8 (sull'affidamento diretto esclusivamente a favore di società a capitale interamente pubblico), alle cui schede si rinvia, non si applicano all'associazione Centro di Formazione studi, denominato FORMEZ PA, di cui al D.Lgs. 6/2010[96].
La norma in esame provvede poi al riordino del Consiglio di amministrazione che si compone, pertanto, del Presidente, del Capo del dipartimento della funzione pubblica, e da tre membri, di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Tale riordino ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La disposizione in esame, infine, precisa che:
§ ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio, fatto salvo il rimborso delle spese documentate;
§ l’associazione FORMEZ non può detenere il controllo in società o in altri enti privati, mentre le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.
Articolo 4, commi
9-13
(Vincoli alle assunzioni per le società
pubbliche)
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.
I commi da 9 a 13 dispongono limitazioni nelle assunzioni per lesocietà pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.
In particolare il comma 9 dispone, al primo periodo, che a decorrere dalla data di entrata del decreto-legge[97] in esame, allesocietà controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione pubblica controllante. Tenuto conto che l'adeguamento delle politiche del personale di tali società a criteri di contenimento della spesa risulta già prevista nell’ordinamento in base alle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010[98], il comma 9 in commento dispone che le disposizioni medesime rimangano ferme fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 78/2010, stabilisce che le società non quotate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall’Istat[99], controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, debbano adeguare le loro politiche di reclutamento alle disposizioni limitative delle assunzioni dettate dall’ 9 medesimo.
La nuova disciplina dettata dal comma 9 in oggetto comporterà pertanto che le singole società controllate dovranno far riferimento, in tema di politiche assunzionali, non più alla disciplina generale in materia, ma a quella che si applica all’amministrazione controllante, considerato che per talune amministrazioni, ad esempio nel settore degli enti di ricerca, dell’istruzione, ovvero per talune tipologie di enti territoriali, sussistono differenziazioni rispetto alle misure di contenimento dettate per l’universo delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 9 dispone inoltre, al secondo periodo, che continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Tale disposizione, viene però espressamente precisato, si applica “salva comunque l’applicazione della disposizione più restrittiva” recata dal comma 9 medesimo.
Al riguardo potrebbe risultare opportuna una più circostanziata formulazione del secondo periodo del comma 9 in questione, atteso che il carattere di maggior restrittività della nuova disciplina rispetto a quella dettata dal decreto-legge n.112/2008 potrebbe sussistere solo per alcune delle società considerate dalla norma e non per altre, in relazione alla differenziazioni tra la normativa sulle assunzioni applicabili alle rispettive amministrazioni controllanti.
Il comma 10 reca una riduzione anche per quanto riguarda il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo, stabilendo che le società in oggetto possano ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009.
Il comma 11 esclude che per il biennio 2013 - 2014, possano determinarsi incrementi relativi al trattamento economico dei dipendenti delle società in oggetto, stabilendo che tale trattamento debba restare invariato rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
Il comma 12 attribuisce agli organi esecutivi e ai dirigenti delle società la responsabilità di far rispettare i vincoli posti dal decreto-legge. In caso contrario essi saranno chiamati a rispondere per tali violazioni, a titolo di danno erariale.
Il comma 13 precisa, come sopra già detto, che tutte le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.
Occorre in proposito rammentare che talune delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ed in particolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentano società quotate, quali ad esempio Enel, Finmeccanica, Alitalia ed altre, che pertanto, in ragione di tale peculiarità, restano escluse dalla nuova disciplina dettata dalle norme in esame.
Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame del provvedimento al Senato, le limitazioni non si applicano neppure alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
La norma sembra ricomprendere, tra i propri destinatari, anche le società costituite ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del D.L. 98 del 2011 con lo scopo di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e sulla cui disciplina interviene altresì il provvedimento in esame (articolo 3 e articolo 23-ter, alla cui scheda si rinvia).
Inoltre con le medesime modifiche si stabilisce:
§ che “L’amministrazione interessata di cui al comma 1”, vale a dire ricompresa tra le amministrazioni pubbliche individuate nell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n.165/2001, controllante una società con più del 90 per cento del fatturato imputabile alla prestazione di servizi a pubbliche amministrazioni, continui ad avvalersi dellaCommissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, della Commissione per gli indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, nonché del Comitato tecnico-scientifico degli esperti presso il Ministero dell'economia e delle finanze (di cui agli articoli da 1 a 3 del D.P.R. n. 144 del 2007[100];
§ che le disposizioni in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretino (per quanto non diversamente stabilito in espressa deroga) nel senso di applicare la disciplina civilistica delle società di capitali.
Tale previsione sembra da ritenere volta ad imprimere un indirizzo (al legislatore e forse più al giudice amministrativo e contabile) di cautela verso un processo di progressiva 'entificazione' pubblica di tali società, valorizzando la forma privata societaria e la disciplina civilistica.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Il comma 14 vieta, a pena di nullità, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (7 luglio 2012) di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali e regionali
Il comma 14 vieta, dal 7 luglio 2012 - data di entrata in vigore del decreto - l’inserimento di clausole arbitrali nei contratti di servizio stipulati tra società a totale partecipazione pubbliche e amministrazioni statali e regionali. L'infrazione di tale divieto comporterà la nullità e la risoluzione del contratto stipulato.
La possibilità di inserimento di clausole arbitrali nel contratto è prevista e disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 808 e ss.). Il codice stabilisce che le parti contrattuali possono, nell’ambito della propria autonomia negoziale, decidere di inserire nel contratto clausole compromissorie che demandano ad arbitri le controversie nascenti dal contratto medesimo, purché si tratti di liti che possano essere oggetto di convenzione d’arbitrato; le clausole, risultanti da atto scritto, debbono prevedere uno o più arbitri, purché in numero dispari. Al collegio arbitrale è delegata la risoluzione della lite, assunta nella forma del lodo, che va depositato in tribunale e, accertatane la regolarità formale, reso esecutivo con decreto. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello.
La norma prevede, inoltre, che perdano efficacia dalla stessa data le clausole compromissorie già inserite nei contratti in corso (o già scaduti), a meno che non risultino già costituiti i collegi arbitrali.
L’art. 3, comma 5, del cd. d.d.l. anticorruzione (AS 2156-B) introduce una disciplina che – novellando il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) - prevede la nullità o, comunque, la limitazione all’introduzione di clausole compromissorie che prevedono arbitrati per la risoluzione di controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture [101]. Tale disciplina è estesa alle citate controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica; qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati non più tra magistrati ma esclusivamente tra dirigenti pubblici.
Si osserva, con riguardo alla disposizione relativa ai contratti in corso, che appare utile chiarire quale sia il momento della costituzione dei collegi arbitrali, potendosi considerare ad esempio il momento di accettazione della nomina ex art. 813 c.p.c. ovvero, come pare verosimile, il momento della prima riunione del collegio arbitrale, attestata dal relativo verbale di costituzione del collegio stesso.
Appare altresì utile chiarire quale sia la portata del richiamo a contratti e atti convenzionali, “ancorché scaduti” e se ci si intenda così riferire a ipotesi di contratti di servizio in regime di proroga
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
Il comma 1 prevede che sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, l’aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione sia ridotto di un punto percentuale.
Accanto a tale previsione, si prevede un’ulteriore, eventuale riduzione dell’aggio: essa potrà essere alimentata dalle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica - correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A -, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.
La norma affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2012 il compito di:
§ accertare le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica;
§ individuare le modalità con cui viene comunque assicurato al gruppo Equitalia S.p.A. il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
La vigente remunerazione del servizio della riscossione
Si ricorda che, a legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:
§ una remunerazione per l’attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999[102]) mediante un compenso – detto aggio - pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento;
§ il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere (cfr. infra).
In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell’aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo (articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l’aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella. In caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.
Inoltre (articolo 17, comma 6) all’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-bis) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.
Si ricorda che, per quanto attiene alla remunerazione degli agenti della riscossione, il decreto legge n. 201 del 2011 - intervenendo sull’articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 - ha recentemente (articolo 10, i commi da 13-quater a 13-septies) effettuato un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, in base al quale - in estrema sintesi - il sistema di remunerazione con aggio verrà sostituito da una forma di rimborso percentuale, alla determinato sulla base di elementi di fatto (come l’andamento della riscossione) e in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell’agente unico della riscossione.
Le nuove norme saranno tuttavia applicabili solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della nuova disciplina.
In particolare:
§ il sistema di remunerazione verrà sostituito con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.
La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all’evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.
Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, mediante decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto di seguenti, specifici parametri (carichi annui affidati; andamento delle riscossioni coattive; processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A).
In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi di fatto (come l’andamento della riscossione) nonché in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell’agente unico della riscossione.
Il predetto rimborso è posto a carico del debitore:
§ nella misura del 51 per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento), con la parte rimanente che rimane a carico dell’ente creditore;
§ integralmente, per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica).
Viene abrogata (comma 13-quater, lettera b))di conseguenza la disposizione (comma 2 dell’articolo 17 del predetto D.Lgs. n. 112 del 1999) che prevede la possibilità di rideterminare l’aggio con decreto ministeriale.
Viene novellata la disciplina in materia di rimborsi spettanti all’agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive; in particolare, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.
Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.
In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella (comma 6.1 dell’articolo 17), si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:
§ delle tipologie di spese rimborsabili;
§ della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
§ delle modalità di erogazione del rimborso.
Inoltre (comma 13-quater, lettere d) ed e)):
§ si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;
§ si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.
Le disposizioni del D.L. 201 hanno poi previsto che il decreto col quale viene calcolato annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione, nonché le norme in materia di rimborso spese, siano emanati entro il 31 dicembre 2013.
Come già visto, la vigente disciplina della remunerazione rimane ferma fino all’entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi.
Per effetto delle norme in esame, ove gli illustrati adempimenti attuativi della riforma del sistema di remunerazione degli agenti della riscossione non venissero completati entro il 1° gennaio 2013, da quella data l’aggio verrebbe ridotto dalla misura del nove a quella dell’otto per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
I commi 2-4 recano disposizioni in materia di “auto blu” che prevedono, a decorrere dall'anno 2013, per le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e le società dalle stesse amministrazioni controllate, un limite per le spese destinate al parco autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, pari al 50 per cento della spesa sostenuta a tali fini nel 2011.
L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo viene quindi concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, prevedendo altresì che la nuova disciplina sia considerata valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Il comma 2 in particolare, pone un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale soglia è derogabile, solo nel 2013 e soltanto in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere.
Il limite di spesa si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità n. 196/09; alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e alle società dalle stesse amministrazioni controllate.
Nonsi applica invece al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.
Nel corso dell’esame al Senato è stato esteso il novero dei soggetti cui non si applica il predetto limite, includendovi anche le autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
I contratti di locazione o noleggio in essere possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del relativo contratto.
Si prevede, infine, la revoca delle gare espletate (da Consip S.p.A.) nel 2012per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni..
Il comma 3, stabilisce il principio che l'uso esclusivo dell'autovettura possa aversi esclusivamente con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare, fermi restando i limiti per l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle PPAA già definiti dal D.P.C.M. 3 agosto 2011.
L’articolo 4 del citato D.P.C.M., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 12 gennaio 2012, prevede, in particolare, che l'uso delle autovetture è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro. Oltre a tali limiti, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione.
Il comma 4 dispone, inoltre, la valutabilità ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti dell'inadempimento delle disposizioni sopra menzionate.
L’esigenza di razionalizzare l’uso delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche (le autovetture di Stato o 'auto blu') ha portato, a partire almeno dai primi anni Novanta (art. 21 della legge n. 412 del 1991), all’adozione di diversi provvedimenti in materia, finalizzati prevalentemente al contenimento delle spese destinate al parco macchine delle pubbliche amministrazioni. A partire dal 2004 la materia è stata disciplinata prevalentemente con provvedimenti di rango legislativo. In materia sono intervenute le leggi finanziarie del 2005, 2006 e 2007, che hanno introdotto discipline restrittive delle spese sostenibili per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. In seguito, la legge finanziaria del 2008(art. 2, co. 588 e da 594 a 598 della legge n. 244 del 2007) ha disposto un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (1600 centimetri cubici)assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, prescrivendo altresì l’adozione, da parte delle PP.AA., di piani triennali per la razionalizzazionedell’uso di diversi beni (telefoni, immobili, ecc.) tra cui anche le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.
Il decreto-legge n. 78 del 2010ha previsto ulteriori riduzioni della spesa per le autovetture; contestualmente la Direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata nel maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti circa gli aventi diritto all’utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture, coordinando le normative relative alle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche misure incentivanti della mobilità collettiva e ridefinendo l’ambito dei destinatari della normativa. La stessa direttiva prevedeva, inoltre, un censimento nazionale delle auto di rappresentanza e di servizio nella pubblica amministrazione.
Nella Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione, presentata il 19 ottobre 2011 (DOC. XIII, n. 4-ter), sono stati illustrati i risultati della rilevazione svolta tra marzo e giugno 2011 sull'intero parco delle autovetture in uso alle amministrazioni pubbliche.
Alla rilevazione erano state invitate a partecipare 8.277 amministrazioni centrali e locali. Di queste rispondevano in 5.095 (ovvero il 61% del totale).
Secondo i dati raccolti ed elaborati da FormezPA, il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni risultava composto, al 31 dicembre 2010, da circa 72.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza).
Di queste, 2.000 erano 'blu blu' (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali.); 10.000 'blu' (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 59.700 'grigie' (senza autista, a disposizione degli uffici per attività operative).
Dal monitoraggio emergeva che la spesa di gestione totale stimata ammontava nel 2010 a circa 350 milioni di euro (escludendo la spesa per le auto della polizia locale) così ripartita: 30% per ratei e canoni, 51% per consumi e 19% per le spese non ripartibili. La relazione affermava che rispetto all'anno precedente la spesa si era ridotta di circa il 2%.
In base ai risultati della rilevazione é stata inserita nel decreto-legge n. 98 del 2011 una disposizione, contenuta nell'articolo 2, che, ponendo alcuni limiti all'utilizzo delle autovetture di servizio, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disporre 'modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero ed il costo. La citata norma ha previsto che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc, con le uniche eccezioni delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
Con il D.P.C.M. 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle Pubbliche amministrazioni), pubblicato nella GU n. 214, del 14 settembre 2011 – richiamato nelle norma in esame - sono state dettate disposizioni ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011. Esso é stato integrato successivamente dal D.P.C.M. 12 gennaio 2012.
Il decreto è applicabile a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT .
L'articolo 2 del D.P.C.M. 3 agosto 2011 individua i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, riducendo il numero degli aventi diritto rispetto alle disposizioni precedenti[103]. L'articolo 4 ribadisce che l'autovettura di servizio può essere utilizzata dall'assegnatario titolare solo per il tempo di durata dell'incarico istituzionale ricoperto, mentre per le auto assegnate in uso non esclusivo è sottolineata la necessità di legarne l'utilizzo ad inderogabili ragioni di servizio, privilegiando, invece, i mezzi pubblici di trasporto ove possano garantire risparmi per l'amministrazione.
L'obiettivo indicato dal citato D.P.C.M. è la riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà e la limitazione degli acquisti, ricorrendo invece a locazione, noleggio, stipula di convenzioni con società di servizio pubblico di taxi.
Sotto il profilo della razionalizzazione della gestione è prevista l'adozione di sistemi di controllo che favoriscano la trasparenza dell'utilizzo delle autovetture, il contenimento dei costi, la fissazione di criteri preventivi per l'impiego delle vetture, la riduzione della cilindrata e di tutte le spese di gestione (polizze assicurative, manutenzione, ecc...).
Il D.P.C.M. del 3 agosto ha istituito, inoltre, un censimento permanente delle autovetture di servizio che coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Regioni e gli enti locali, allo scopo di formare un elenco aggiornato delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, nonché specificazione delle modalità di utilizzo.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
Il comma 5 prevede, nel quadro della riduzione del parco autovetture, la restituzione del personale già impegnato alle amministrazioni di appartenenza ed il ricollocamento del restante personale in diverso profilo professionale della stessa area funzionale.
Il comma 5 detta disposizioni sull'impiego del personale impegnato nel parco autovetture prevedendo che, a seguito della riduzione del parco autovetture delle amministrazioni, tale personale, ove appartenente ad altre amministrazioni, sia restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale viene ricollocato in diverso profilo professionale della stessa area funzionale, conservando il trattamento economico fondamentale in godimento.
L’esigenza di razionalizzare l’uso delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche ha portato, sin dai primi anni Novanta (cfr. art. 21 della legge n. 412 del 1991, Disposizioni in materia di finanza pubblica'), all’adozione di diversi provvedimenti in materia, finalizzati prevalentemente al contenimento delle spese destinate al parco macchine delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 febbraio 1997 e D.P.C.M. 11 aprile 1997).
È, poi, intervenuta la L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) che all’art.1, comma 12 stabiliva il divieto di effettuare, negli anni 2005, 2006 e 2007, spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture di ammontare superiore, rispettivamente, al 90%, all’80% e al 70% della spesa sostenuta nel 2004; in merito a quanto esposto si ricorda, inoltre, la circolare 21 marzo 2005, n. 11 del Ministero dell’economia e delle finanze recante disposizioni di indirizzo per l'applicazione dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in ordine alla riduzione delle spese per le autovetture (auto blu).
Tali disposizioni sono state successivamente aggiornate ad opera della legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 11, della legge n. 266/2005), la quale ha introdotto una disciplina più restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, prevedendo che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, non potessero effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
La legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 505, della legge n. 296 del 2006) ha, poi, esteso le disposizioni della finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni mentre la legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 588 e da 594 a 598 della legge n. 244 del 2007) disponeva, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (1600 centimetri cubici) assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che il limite non si applica alle autovetture di vigili del fuoco, forze di polizia e protezione civile. Inoltre, si prescrive l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per la razionalizzazionedell’uso di diversi beni (telefoni, immobili, ecc.) tra cui anche le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.
Il decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)ha, successivamente, previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato. E contestualmente la Direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata nel maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti circa gli aventi diritto all’utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture, coordinando le normative relative alle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche misure incentivanti della mobilità collettiva e ridefinendo l’ambito dei destinatari della normativa. La stessa direttiva prevedeva inoltre un censimento nazionale delle auto di rappresentanza e di servizio nella pubblica amministrazione.
A tal proposito merita segnalare che nella Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione, presentata il 19 ottobre 2011 (DOC. XIII, n. 4-ter), sono stati illustrati i risultati della rilevazione svolta tra marzo e giugno 2011 sull'intero parco delle autovetture in uso alle amministrazioni pubbliche. Alla rilevazione erano state invitate a partecipare 8.277 amministrazioni centrali e locali. Di queste rispondevano in 5.095 (ovvero il 61% del totale). Secondo i dati raccolti ed elaborati da FormezPA, il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni risultava composto, al 31 dicembre 2010, da circa 72.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza). Di queste, 2.000 erano 'blu blu' (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali.); 10.000 'blu' (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 59.700 'grigie' (senza autista, a disposizione degli uffici per attività operative). Dal monitoraggio emergeva che la spesa di gestione totale stimata ammontava nel 2010 a circa 350 milioni di euro (escludendo la spesa per le auto della polizia locale) così ripartita: 30% per ratei e canoni, 51% per consumi e 19% per le spese non ripartibili. La relazione affermava che rispetto all'anno precedente la spesa si era ridotta di circa il 2%.
In base ai risultati della rilevazione é stata inserita nel decreto-legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) una disposizione, contenuta nell'articolo 2, che, ponendo alcuni limiti all'utilizzo delle autovetture di servizio, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la competenza a disporre modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero ed il costo. La citata norma ha previsto che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc, con le uniche eccezioni delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
Con il D.P.C.M. 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle Pubbliche amministrazioni), successivamente integrato dal D.P.C.M. 12 gennaio 2012, , sono state dettate disposizioni ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011. Il decreto è applicabile a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT .
L'articolo 2 del decreto individua i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, riducendo il numero degli aventi diritto rispetto alle disposizioni precedenti. L'articolo 4 ribadisce che l'autovettura di servizio può essere utilizzata dall'assegnatario titolare solo per il tempo di durata dell'incarico istituzionale ricoperto, mentre per le auto assegnate in uso non esclusivo è sottolineata la necessità di legarne l'utilizzo ad inderogabili ragioni di servizio, privilegiando, invece, i mezzi pubblici di trasporto ove possano garantire risparmi per l'amministrazione.
Lo stesso D.P.C.M. ha istituito un censimento permanente delle autovetture di servizio che coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Regioni e gli enti locali, allo scopo di formare un elenco aggiornato delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, nonché specificazione delle modalità di utilizzo.
Da ultimo rileva segnalare che il TAR Lazio, con ordinanza n. 239 del 10 novembre 2011 emessa a seguito di giudizio promosso con ricorso di Codacons, ha imposto una revisione del D.P.C.M. 3 agosto 2011 in ordine alla limitazione delle auto di servizio laddove non sono state ricomprese le autovetture in dotazione a regioni e enti locali.
Articolo 5, comma
6
(Principio di coordinamento della finanza
pubblica)
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 5 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il comma in esame effettua una qualificazione delle disposizioni contenute nell’intero articolo 5, alla luce del riparto costituzionale di competenze garantito dall’art. 117 Cost..
In merito a tale qualificazione giova ricordare la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale “per l'individuazione della materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censure, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciandone gli aspetti marginali e riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 430 e n. 165 del 2007).
Da ciò consegue che “una disposizione statale di principio, adottata in materia di legislazione concorrente, quale quella del coordinamento della finanza pubblica, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (ex multis, sentenze n. 159 del 2008; n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005). In tal caso, il vaglio di costituzionalità dovrà verificare il rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, che deve essere inteso nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi“ (citata sentenza n. 181 del 2006).
In proposito, la Corte ha anche affermato che “la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” (sentenza n. 430 del 2007).
Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, nel caso in cui una normativa interferisca con più materie attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà legislativa statale e, dall'altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi nei singoli casi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.
Fin dalla sentenza n. 376 del 2003 la Corte costituzionale ha affermato che “il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo; onde, attesa la specificità della materia, non può ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità, nella materia medesima, di prevedere e disciplinare tali poteri, anche in forza dell’art. 118, primo comma, della Costituzione. Il carattere «finalistico» dell’azione di coordinamento esige che al livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento – che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali – possa essere concretamente realizzata”.
Della giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state scrutinate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, risulta che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che “si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi” (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).
Inoltre, la citata sent. 142/2012 ha rilevato che le disposizioni costituzionali che sanciscono i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54) “non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Al contrario, anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato è tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso compatibili (ad esempio, mediante l’esercizio, in via di sussidiarietà, di funzioni legislative di spettanza regionale, nei limiti ed alle condizioni più volte indicate da questa Corte). La Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost.”.
Con la sentenza n. 193 del 2012, pervenendo a declaratoria di illegittimità costituzionale, la Consulta ha osservato che, l’estensione a tempo indeterminato di misure restrittive “fa venir meno una delle due condizioni sopra indicate, quella della temporaneità delle restrizioni”, non rilevando l’apposizione di un termine ad quem a mezzo di formula priva di riferimenti temporali precisi, “che consente il protrarsi sine die di misure, le quali rimarrebbero così solo nominalmente temporanee”.
Articolo 5, comma
7
(Limite alla spesa per buoni pasto)
7. A decorrere dal 1o ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
Il comma 7 limita a 7 euro il valore dei buoni-pasto per il personale pubblico.
Il comma 7 pone il limite di 7 euro al valore dei buoni-pasto per il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob, a decorrere dal 1° ottobre 2012. Da tale data cessano le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.
I contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla disposizione in esame, eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.
A decorrere dalla medesima data 1° ottobre 2012 le università statali devono riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.
I risparmi di spesa costituiscono economie di bilancio e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tuttavia, tali somme non possono essere utilizzate come risorse per la contrattazione collettiva.
Articolo 5, comma
8
(Ferie, riposi, permessi)
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il comma 8 obbliga alla fruizione di ferie, riposi e permessi senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”.
Per il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob, il comma 8 impone che le ferie, i riposi ed i permessi siano obbligatoriamente fruiti senza dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Tale disposizione si applica anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
La corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile.
Articolo 5, comma
9
(Divieto consulenze a ex dipendenti in
quiescenza)
9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Il comma 9 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti.
Il comma 9 pone una incompatibilità sull'affidamento di consulenze, stabilendo il divieto dell'attribuzione di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti nell’ultimo anno di servizio.
Le amministrazioni interessate sono le medesime indicate ai commi 7 ed 8 (del provvedimento in esame), a cui si aggiunge il riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001[104].
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1o ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale ».
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 10 è volto aconseguire economie attraverso la razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della PA., prevedendo a tal fine per le amministrazioni pubbliche l’obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2012, o di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero, in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti in apposito decreto ministeriale per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Si dispone, inoltre, l’obbligo di rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi, al fine determinare una riduzione del costo del servizio di almeno il 15 per cento.
Il comma 10-bis, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, dispone che le conseguenze previste per il mancato ricorso alle convenzioni-quadro Consip S.p.A. ovvero alle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – ossia la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità e i riflessi sul piano disciplinare e della responsabilità erariale, non trovino applicazione alle procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
In particolare, il comma 10, attraverso una serie di novelle all’art. 11 del decreto-legge n. 98 del 2011[105], prevede, alla lettera a), un obbligo (anziché una facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del citato decreto-legge n. 98/ 2011) di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino).
L'obbligo vale per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Viene meno dunque l'esclusione (che era disposta dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 296 del 2006) delle Forze armate, le quali sono peraltro esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio.
L'obbligo sopra detto può esser derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose. Diversamente, gli atti e i contratti posti in essere in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Seconda la relazione tecnica, il costo di questo servizio, se acquistato presso il Ministero dell'economia anziché sul mercato, è di quattro-sei volte inferiore (come costo unitario per cedolino emesso).
Se si considera che sono circa 1.750.000 i dipendenti pubblici non “gestiti” da quel Ministero (a fronte di 1.346.667 che lo sono: ma tra questi non vi sono i dipendenti civili della Difesa né i dipendenti di Polizia e Guardia di finanza), si avrebbe un risparmio complessivo stimabile a regime (ossia sopraggiunta la scadenza dei contratti in essere) in 210 milioni di euro. Tali risparmi potrebbero aumentare, qualora l'erogazione del servizio da parte del Ministero dell'economia si ampliasse anche ad altri profili, quali la rilevazione delle presenze. E risultano ancor maggiori, qualora si computino non solo i costi esterni ma quelli interni, conseguenti all'impiego di personale per attività connesse ai servizi stipendiali.
Per contenere i costi esterni interviene la lettera b) comma in esame, che aggiunge tre nuovi commi all’art. 11 del predetto d.l. n. 98 del 2011).
Il primo, il comma 9-bis, dispone una rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi. Tale rinegoziazione deve portare una riduzione del costo del servizio di almeno il 15 per cento.
La relazione illustrativa evidenzia come tale disposizione contribuisca al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di benchmark dei contratti in essere è stata determinata, in base alla relazione, dall’esigenza di evitare dì incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento, nonché di salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere.
Il secondo comma, il 9-ter, prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (istituito dal decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ) possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal Ministero dell'economia, le Regioni e le strutture sanitarie regionali assoggettate a piano di rientro dei deficit sanitari.
La relazione illustrativa evidenzia come tale disposizione rappresenti un modo per rafforzare il meccanismo di benchmark attraverso l'obbligo di adesione ai servizi del MEF nel caso di regioni che hanno sforato il piano per la salute e: sono state assoggettate al piano di rientro.
Il terzo comma 9-quater, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, dispone che qualora non si ricorra alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero alle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Il successivo comma 10-bis, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, dispone che questa ultima previsione non si applica alle procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente:
«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione».
Il comma 10-ter, introdotto durante l’esame al Senato, dispone in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rientrati nei ruoli dopo aver espletato un servizio in altro ente.
In particolare, il comma 10-ter, novellando l’art. 8, co. 5, della L. 370/1999, dispone che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto il trattamento economico dell’omologo di pari anzianità, non potendo egli conservare il trattamento economico complessivo goduto nell’incarico svolto in precedenza.
Sancisce, pertanto, l’illegittimità dell’attribuzione di assegni ad personam e la responsabilità amministrativa di chi delibera l’erogazione.
Il testo vigente dell’art. 8, co. 5, della L. 370/1999 dispone, invece, che nei casi in cui la normativa consente al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam, da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli artt. 36, 38 e 39 del D.P.R. 382/1980, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università.
Con riferimento alle fattispecie di collocamento fuori ruolo cui fa riferimento il testo vigente, si ricorda, a titolo di esempio, che l’art. 17, ottavo, nono e decimo comma, dello stesso D.P.R. 382/1980 prevede che i professori che assumano l’insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca, possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero. In ogni caso, il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.
Articolo 5, commi
11-11-sexies
(Valutazione dei dipendenti pubblici)
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
11-bis. Per gli stessi finì di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.
11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.
I commi da 11 a 11-sexies, modificati al Senato, dettano una disciplina transitoria in materia di valutazione del dipendenti pubblici, nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.
Il comma 11, modificato durante l’esame al Senato[106], prevede che nelle more dei rinnovi contrattuali, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 141/2011, e in attesa dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009 le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:
§ al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione; tali obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali (lettera a);
§ ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi (lettera b);
Si ricorda che l’articolo 18 del D.Lgs. 150/2009[107] prevede l’impegno delle amministrazioni pubbliche a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individualeanche utilizzando sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
Viene fatto divieto di distribuire in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione predisposti sulla base del decreto 150/2009.
Il successivo articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che in ogni amministrazione, l'Organismo indipendente compili una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
§ il 25 per cento viene collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
§ il 50 per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
§ il restante 25 per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
L’articolo 6 del D.Lgs. 141/2011[108] prevede che la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 150/2009, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.
A tal fine, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive[109] destinate all'erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5 del D.L. 98/2011, nel'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009.
La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Le suddette eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi.
I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
Per la Presidenza del Consiglio del ministri e i ministeri la verifica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC (Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile) e degli uffici centrali di bilancio e dal Dipartimento della funzione pubblica.
Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale, secondo il successivo comma 11-bis, è effettuata dal dirigente in relazione:
§ al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (lettera a));
§ al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati (lettera b)).
Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale (comma 11-ter).
Inoltre, ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso (comma 11-quater).
Ai dirigenti e ai dipendenti (con qualifica non dirigenziale) più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri descritti ai commi 11 e 11-bis, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie. Tale attribuzione avviene secondo le modalità previste all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 141/2011.
Si precisa che tale disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato (comma 11-quinques).
L’articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 ha introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, dove si indicano i soggetti coinvolti e le procedure seguite.
La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
§ dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance competenti a svolgere tale funzione in ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché alla proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice (lettera a);
§ dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (lettera b);
§ dai dirigenti di ciascuna amministrazione (lettera c).
Secondo le direttive adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, il sistema di misurazione e valutazione individua:
§ le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del decreto n. 150/2009;
§ le procedure di conciliazione sull’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
§ le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Infine, il 11-sexies impone alle amministrazioni di rendere nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati sulla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.
Articolo 5, comma
12
(Funzionamento CIVIT)
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».
Il comma 12 destina risorse finanziarie per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
Il comma 12, attraverso l’inserimento di una disposizione alla legge 15/2009[110], destina al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi.
Secondo la relazione illustrativa, la finalità della norma in esame è quella di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in relazione al contenimento delle spese di personale.
La Commissione per la valutazione e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009, ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. La Commissione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Della attività svolta informa annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
L’organo consta di 5 componenti nominati per un periodo di 6 anni confermati una volta. La procedura di nomina prevede una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Riguardo ai compiti di coordinamento, supporto e monitoraggio, la Commissione ha il potere di proposta in ordine alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli standard di qualità dei servizi pubblici, le carte dei servizi e la misurazione della qualità dei servizi, mentre per i servizi erogati dalle regioni e dagli enti locali tale proposta è formulata in sede di Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 281/1997[111]. Inoltre, la disciplina del raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione viene rimessa a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti.
Inoltre, la Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009[112] e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
Presso la Commissione è istituita una Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche, avente il compito di promuovere la diffusione della legalità, della trasparenza e della cultura dell’integrità nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 5, comma
13
(Soppressione della vice-dirigenza nella
P.A.)
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato
Il comma 13 abroga l’istituto della vice-dirigenza nell'amministrazione pubblica.
Il comma 13 abroga l'articolo 17-bis del D.Lgs. 165/2001 che disciplinava l’istituto della vicedirigenza nell'amministrazione pubblica.
L’articolo 17-bis del D.Lgs. 165/2001 affida alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri la disciplina dell’istituzione di un’apposita area contrattuale riservata alla vicedirigenza nella quale è inquadrato il personale con i seguenti requisiti:
§ sia in possesso di diploma di laurea;
§ appartenga alle posizioni C2 e C3;
§ abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle posizioni C2 e C3 o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.
In sede di prima applicazione è stato inquadrato nella nuova area contrattuale anche il personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. E’ previsto che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle loro competenze senza alcun limite - né temporale, né di oggetto, né formale – alla delega di funzioni.
Le disposizioni sulla vicedirigenza si applicano, ove compatibili, al personale dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche (diverse dai ministeri) appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri. L’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Sono espressamente fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del D.Lgs. 165/2001.
Articolo 5, comma
14
(Riduzione dei compensi ai componenti
degli organi delle Autorità portuali)
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.
Il comma 14 incrementa di un ulteriore 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riduzione del compenso dei componenti gli organi delle Autorità portuali già prevista, nella misura del 10 per cento, dal decreto-legge n. 78/2010.
Il comma 14 dell’articolo 5 incrementa di un ulteriore 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riduzione del compenso dei componenti gli organi delle Autorità portuali già prevista, nella misura del 10 per cento, dal decreto-legge n. 78/2010.
Si ricorda che l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010[113] ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Inoltre, sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti dal medesimo art. 6 comma 3[114].
La disposizione in commento stabilisce ora, mantenendo ferma la riduzione del 10 per cento operata con il decreto-legge n. 78/2010, un’ulteriore riduzione, per gli organi delle Autorità portuali, del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013.
In tal modo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, i compensi in questione non potranno superare l’importo alla data del 30 aprile 2010 ridotto di un complessivo 15 per cento; tuttavia, venendo meno al 31 dicembre 2013 il vincolo per i compensi previsto dal decreto-legge n. 78/2010 di non superare l’importo al 30 aprile 2010 ridotto del 10 per cento, sembra intendersi che dal 1° gennaio 2014 il vincolo di riduzione potrebbe ridursi al 5 per cento.
La disposizione precisa che l’ulteriore riduzione ha effetti nei confronti nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al riguardo, si segnala che l’ulteriore riduzione non sembra interessare i segretari generali delle Autorità portuali (cfr. infra) che invece dovevano ritenersi ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto-legge n. 78/2010.
Le Autorità portuali sono state istituite dalla legge n. 84/1994, la quale ha riordinato la legislazione portuale in precedenza disciplinata dal Codice della navigazione, in particolare sopprimendo il regime monopolistico di cui beneficiavano le compagnie portuali (per le imprese di carico-scarico le imprese armatoriali erano obbligate ad avvalersi delle maestranze facenti capo a tali compagnie). Si è conseguentemente previsto l’obbligo di trasformazione delle compagnie portuali in società o in cooperative ed è stata quindi affermata la separazione tra funzioni di programmazione e controllo, affidate ad un soggetto pubblico, le Autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali affidate alle società e cooperative sopra richiamate. Le imprese che esercitano attività portuali devono essere autorizzate da parte delle Autorità portuali. Le aree portuali possono essere utilizzate da più imprese autorizzate oppure essere assegnate in concessione ad una specifica impresa[115]. In base all’articolo 6, della legge n. 84/1994 le Autorità portuali sono soggetti di diritto pubblico e sono istituite nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Augusta, Gioia Tauro, Olbia, Piombino, Salerno. Il successivo articolo 7 definisce come organi delle Autorità il presidente; il comitato portuale; il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti. L’articolo 8 prevede che il Presidente dell’Autorità portuale sia nominato con una procedura che coinvolge il Ministro competente e gli enti territoriali, nonché le Camere di commercio, interessati[116].
Il Comitato portuale (art. 9) è composto dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede; dal comandante del porto sede dell'autorità portuale; da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente; da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime; dal presidente della giunta regionale; dal presidente della provincia; dal sindaco del comune o dei comuni in cui è ubicato il porto, dal presidente della camera di commercio competente; da sei rappresentanti dei lavoratori e dei soggetti economici (armatori, industriali, imprese ferroviarie presenti) coinvolti nella gestione del porto. Il Comitato approva il piano regolatore portuale e il piano operativo triennale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le concessioni per l’esercizio di attività portuali.
Il segretario generale (art. 10) dell’Autorità portuale è nominato dal Comitato portuale su proposta del presidente ed assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile una sola volta, è preposto alla segreteria tecnico-operativa e provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale, tra i quali rientra anche la predisposizione del piano regolatore portuale
Il Collegio dei revisori dei conti (art. 11) è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa.
Un progetto di legge di riforma complessiva della legislazione portuale italiana è attualmente all’esame in sede referente della 8ª Commissione del Senato (Testo unificato AA. SS. 143-263-754-2403).
In proposito, si segnala in fine che il rapporto Elementi per una revisione della spesa pubblica presentato, nell’ambito della c.d. Spending Review, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento lo scorso 30 aprile prospetta la necessità della riduzione del numero e della riqualificazione delle Autorità portuali, rilevando anche l’opportunità di una riflessione “sull’incremento degli spazi di autonomia ed iniziativa imprenditoriale delle più importanti autorità portuali nella prospettiva di consentire l‟autofinanziamento degli investimenti”.
Articolo 5, comma
14-bis
(Disposizioni in materia di Banca
d’Italia)
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei princìpi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto.
Il comma 14-bis dell’articolo 5, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che la Banca d’Italia tenga conto, nel proprio ordinamento, dei principi in materia di riduzione della spesa recati dal provvedimento in esame.
Si ricorda che l’assetto funzionale e di governance della Banca d’Italia si basa su fonti articolate e di diverso livello: normativa comunitaria, che regola l’attività del Sistema europeo di banche centrali (SEBC); le principali disposizioni bancarie e finanziarie attinenti ai poteri di vigilanza e altre norme che disciplinano i rapporti con il Ministero dell’Economia e delle finanze e con le altre autorità, sul proprio Statuto.
I compiti svolti nell’ambito dell’Eurosistema, (tra cui il concorso alle decisioni di politica monetaria) sono svolte ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali.
A livello nazionale, un riferimento indiretto alle funzioni della Banca d'Italia si può rinvenire nell’articolo 47, primo comma, della Costituzione, che sancisce la tutela del risparmio. Le principali fonti normative che riguardano funzioni e organizzazione dell’Istituto sono il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB); il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF); il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, che adegua l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato CE in materia di politica monetaria e Sistema europeo delle banche centrali; la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante norme di coordinamento del TUB e del TUF con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Lo Statuto della Banca d’Italia è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006.
In particolare, l’articolo 18 dello Statuto affida al Consiglio superiore della Banca d’Italia l’amministrazione generale nonché la vigilanza sull’andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1. esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all’assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
2. approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
3. autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
4. emana i regolamenti interni dell’Istituto;
5. determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
6. approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
7. adotta le deliberazioni riguardanti l’articolazione territoriale nonché l’assetto organizzativo generale della Banca;
8. nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l’ufficio di censore;
9. nomina i corrispondenti della Banca all’estero;
10. determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
11. fissa il limite annuo per l’eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d’interesse pubblico;
12. delibera su tutte le altre materie concernenti l’amministrazione generale della Banca che, non demandate all’assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l’amministrazione della Banca e in particolare:
§ sui contenuti del piano d’istituto;
§ sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
§ sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
§ sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat».
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi. Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.
16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
L'articolo 6, commi da 1 a 16, reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che l'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche si estenda anche a fondazioni, associazioni e altre unità istituzionali controllate da amministrazioni pubbliche; si estende inoltre alle società a totale partecipazione pubblica il potere ispettivo attribuito al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato. Vengono poi ampliate le informazioni ottenibili attraverso le procedure di rappresentazione contabile, disponendo che i Comuni e le Province debbano allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate e prevedendo l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Inoltre, allo scopo di migliorare i tempi nella gestione delle risorse relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti, si introduce l'obbligo per dirigente responsabile della gestione di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza. In relazione a ciò, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, consentendo di disporre in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, ed aumentando, rispetto a quanto consentito dalla vigente disciplina contabile, la rimodulabilità delle autorizzazione di spesa pluriennale.
Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che le disposizioni (di cui ai commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006[117]) in tema di obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei consorzi di cui le amministrazioni pubbliche fanno parte e delle società partecipate dalle medesime:
§ costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea;
§ si applicano anche alle fondazioni, associazioni, Aziende speciali, agenzie, enti strumentali, organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[118].
Si ricorda che i commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 hanno recato disposizioni in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi.
In particolare il comma 587 ha previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata (comma 588) l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (comma 589).
Viene altresì specificato che per controllo (ai fini dell'applicazione della norma in esame) si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
La relazione illustrativa precisa che si fa riferimento alla banca dati CONSOC[119] gestita dal Dipartimento della funzione pubblica che regolamenta la dichiarazione dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
Il comma 2 rimanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat, ai fini dell'individuazione delle modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni - ai sensi del comma precedente - rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009.
Si ricorda al riguardo che l'articolo 13 della legge di contabilità, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.
Al riguardo non risulta chiaro, in base al disposto del comma 2, se la banca dati CONSOC debba o meno confluire nella più generale banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui alla legge n.196/2009.
Il comma 3 reca disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate. Esso provvede in particolare ad estendere il potere ispettivo già attribuito dalla normativa vigente al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche anche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto( vedi infra).
Si rammenta che l’articolo 14, comma 1, lettera d) della legge di contabilità pubblica n.196/2009 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, con riferimento ai Servizi ispettivi di finanza pubblica (I.G.F.) si ricorda che l’attività di verifica amministrativo-contabile da questi svolta è stata recentemente razionalizzata e sistematizzata dal D.Lgs. n. 123/2011, il quale reca norme sul potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e sul riordino dei controlli di regolarità amministrativo contabile, in attuazione della delega di cui all’articolo 49 della legge 196/2009 citata[120].
Il comma 4 è volto a disciplinare i rapporti debitori e creditori tra gli enti locali e le società partecipate. Viene introdotto pertanto l'obbligo per i Comuni e le province di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate.
La predetta nota, da allegare a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione; devono essere evidenziate analiticamente eventuali discordanze, fornendone la motivazione. Nel caso di discordanze, il Comune o la provincia devono adottare i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, non oltre il termine dell’esercizio finanziario corrente.
Il comma 5 stabilisce che le disposizioni “di cui al presente articolo” sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi. Secondo tali criteri, precisa il comma, le spese per investimenti devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente (o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori).
Premesso che il riferimento effettuato dal comma alle "disposizioni di cui al presente articolo" dovrebbe intendersi, presumibilmente, concernere invece le disposizioni recate dai commi da 5 a 9 dello stesso – che tuttavia riguardano non solo spese per investimenti ma anche di altra natura -, deve rilevarsi come il comma medesimo, che contiene un generico riferimento a criteri di contabilità nazionale, appaia avere un contenuto di natura prevalentemente enunciativa.
I commi da 6 a 9 dettano disposizioni volte ad ampliare ed arricchire le informazioni ottenibili attraverso le procedure di rappresentazione contabile.
Il comma 6, nelle more dell’attuazione delle delega al Governo per la revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dall’articolo 40 della legge n.196/2009, stabilisce per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’obbligo di adottare il sistema informativo SICOGE (Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria) anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica[121]. La norma prevede inoltre di integrare tali scritture contabili con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo[122] rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’acquisto di beni e servizi, ai fini di una loro razionalizzazione.
Dette amministrazioni potranno fruire delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione con le modalità previste dall'articolo 13 della legge di contabilità per la banca dati della amministrazioni pubbliche (comma 7).
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il sistema integrato SICOGE è attualmente già in via di diffusione presso alcune Amministrazioni a cura della Ragioneria Generale dello Stato. L'estensione del sistema integrato a tutte le strutture delle Amministrazioni centrali sarebbe necessaria per assicurare una puntuale rilevazione dei costi nei momento in cui si manifestano e, quindi, il costante controllo degli accadimenti gestionali, permettendo altresì una puntuale programmazione delle risorse. L'adozione di tale sistema, grazie ai criteri di omogeneità e standardizzazione adottati, garantirebbe una completa e significativa conoscenza dell'andamento della gestione sia alle singole Amministrazioni sia agli organi preposti al monitoraggio della finanza pubblica.
Il completamento con il sistema di ciclo passivo - prosegue la Relazione - sarebbe necessario per supportare le Amministrazioni nella pianificazione dei fabbisogni e nella gestione dei contratti e degli ordini di acquisto: l'Amministrazione, a partire dagli ordinativi effettuati, può seguirne lo stato d'avanzamento, la consegna, il collaudo, la presa in carico dei beni e l'erogazione dei servizi. Si otterrebbe pertanto la completa dematerializzazione, l'efficientamento e la trasparenza del processo di gestione degli acquisti.
Il comma 8 impone alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, a decorrere dal 2013, di adeguare i propri sistemi contabili al fine di garantire le informazioni necessarie all’attuazione delle finalità previste dal precedente comma 5. La norma rinvia peraltro ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,, sentito l'ISTAT, per la definizione delle modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato.
Il comma 9 prevede infine che - con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio in corso - vengano definiti con D.P.C.M. i criteri e le modalità di ricognizione e raccolta di informazioni relative alle opere di importo più rilevante. Detto D.P.C.M. - da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Istat - dovrà altresì individuare:
§ gli enti interessati alla ricognizione;
§ le caratteristiche delle opere rilevate;
§ le modalità per l’invio delle informazioni.
Nel rilevare che le disposizioni dettate dai commi da 6 a 9 prevedono obblighi e procedure per tutte le amministrazioni pubbliche in tema di contenuti e rappresentatività delle strutture e dei sistemi contabili, potrebbe risultare opportuno, per ragioni di coerenza e di sistematicità rispetto alla normativa vigente, prevederne un raccordo e/o una qualche riferibilità anche alla disciplina recentemente intervenuta in tema di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, costituita dal decreto legislativo n.91/2011per quanto concerne i sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, nonché dal decreto legislativo n. 118/2011 per gli enti territoriali.
I commi da 10 a 16 dispongono la predisposizione di un piano finanziario pluriennale che consenta di programmare i flussi di cassa connessi agli impegni di spesa derivanti dalla gestione, nonché, in relazione a ciò, l’aumento della flessibilità nella gestione di bilancio sia all’interno di un esercizio, mediante variazioni di cassa compensative tra capitoli, sia tra esercizi successivi, mediante la reiscrivibilità in bilancio di stanziamenti annuali non totalmente impegnati alla scadenza dell’esercizio e di rimodulare le autorizzazioni di spesa pluriennale.
Più in dettaglio il comma 10 prevede l'obbligo per il dirigente responsabile della gestione - in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti - di predisporre, a partire dall’esercizio finanziario 2013, un apposito piano finanziario pluriennale, da aggiornare con cadenza mensile, in base al quale ordinare e pagare le spese.
Va segnalato che una disposizione avente, come quella in esame, la medesima finalità di procedere tempestivamente ai pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è stata prevista dall’articolo 9 del decreto-legge n.78/2009 (legge n.102/2009), nel quale in capo al dirigente chiamato ad adottare provvedimenti di impegno di spesa è posto l’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica, la cui violazione comporta una responsabilità disciplinare ed amministrativa. La norma prevede, inoltre, che se per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non consente di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione è chiamata ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
La disposizione viene introdotta in via sperimentale per il triennio 2013-2015, in attesa del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, di cui alla delega recata dall’articolo 42 della legge di contabilità n.196/2009[123].
In particolare tale articolo prevede al comma 1, lettera c), tra i principi direttivi con cui procedere all’attuazione della delega, che ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, il dirigente responsabile debba predisporre “un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese”.
Il piano finanziario dei pagamenti deve indicare, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno (comma 11):
§ il preciso ammontare del debito;
§ l’esatta individuazione della persona del creditore, supportati da titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito;
§ la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l'introduzione del piano finanziario consentirebbe - data l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione - una più agevole programmazione dei pagamenti, avendo lo scopo di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.
Ai sensi del comma 12, sono considerati prioritari quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori:
§ i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (ove previsti)
§ ovvero le fatture regolarmente emesse.
Il comma 13 prevede che sia le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione sia le richieste di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore. Secondo quanto espone la norma, ciò con riguardo ai soli debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, ed al fine di consentirne l’esatta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica[124], mediante l’individuazione della data di insorgenza del debiti medesimi.
Detti titoli e documenti vengono prioritariamente individuati, analogamente a quanto stabilito dal comma precedente, nei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e nelle fatture regolarmente emesse.
Per quando concerne i dei residui passivi, si rammenta che si sensi dell’articolo 36 del R.D. 2440/1923, come da ultimo modificato dalla legge n.148/2011 ( di conversione del decreto-legge n.138/2011) i residui sia delle spese correnti che di quelle in conto capitale, non pagati (c.d residui propri). entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento, divengono perenti; le somme stanziate per le spese in conto capitale non impegnate (c.d. residui di stanziamento) alla chiusura dell’esercizio finanziario possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti riferibili a disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio di riferimento, i quali possono essere mantenuti in bilancio fini ai due esercizi successivi. Per entrambi i casi, le somme eliminate a seguito della perenzione possono riprodursi in bilancio negli anni successivi, secondo le regole in proposito dettate dall’articolo 3, comma 39, della L.244/2007.
In relazione a quanto stabilito dal comma 10 circa la predisposizione del piano finanziario, i commi da 14 a 16 recano nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio.
In particolare, con il comma 14, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell’adozione del piano finanziario di cui al comma 10, si prevede che in ciascun stato di previsione della spesa possano essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa.
Le variazioni possono essere effettuate solo previa verifica (effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) della loro compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le variazione debbono essere disposte con decreto del Ministro competente ed essere trasmesse al Parlamento ed alla Corte dei conti.
Per quanto concerne la flessibilità in sede di gestione del bilancio, la disciplina vigente è quella prevista all’articolo 33, comma 4, della legge di contabilità n.196/2009, in cui si prevede che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, possa adottare variazioni compensative tra le dotazione finanziarie interne a ciascun programma, con riferimento, precisa la norma, alle sole spese per adeguamento al fabbisogno e nell’ambito delle spese rimodulabili. Resta comunque precluso l’utilizzo di stanziamenti di spesa di conto capitale per finanziare spese correnti.
Com’è evidente, il comma 14 in commento, pur nel riferirsi alle variazioni di sola cassa necessarie a consentire i pagamenti nell’ambito del piano finanziario di cui al comma 10 (cioè alle spese per somministrazioni, forniture ed appalti), la cui effettuabilità dovrebbe inoltre operare per il solo triennio 2013-2015, consente tuttavia una rimodulazione più ampia rispetto a quella consentita dalla vigente normativa contabile, considerato che, salvo i ruoli di spesa fissa, la stessa sembra potersi riferire a tutte le tipologie di spesa, vale a dire sia corrente che capitale e, sembrerebbe da desumere in assenza di specifica delimitazione, anche di natura non rimodulabile.
Atteso il carattere sostanzialmente derogatorio della flessibilità gestionale di bilancio dettata dalla norma in esame rispetto alle regole dettate in materia dalla legge n.196/2009, sembrerebbe necessario, per ragioni di sistematicità rispetto alla vigente disciplina contabile, precisare tale circostanza nella norma in commento.
Risulterebbe inoltre opportuno escludere espressamente – benché si tratti di un principio di spesa di applicabilità generale - la possibilità di operare nelle variazioni di cassa la destinazione di risorse di parte capitale ad oneri correnti.
Il comma 15 introduce un ulteriore elemento di flessibilità del bilancio, prevedendo che le somme stanziate relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio e possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale della stessa autorizzazione. Restano comunque escluse le somme riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire.
Qualora le somme in parola non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio, si prevede il definanziamento della autorizzazione relativa per i corrispondenti importi, dandone apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.
La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione servirebbe a spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti dì bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa; verrebbe in tal modo evitata l'assunzione giuridica di impegni volta soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottrarrebbero risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.
In merito al definanziamento della autorizzazione legislativa di spesa, va segnalato come norme di analogo tenore siano di volta in volta già state disposte nell’ordinamento, da ultimo[125] con l’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011) che ha disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati. Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2011.
Va rilevato che, a differenza delle disposizioni recate dai commi da 10 a 14 e 16 dell’articolo 6 in commento, il comma 15 detta una disciplina di carattere generale più ampia di quella recata dalle analoghe norme già in precedenza previste dall’ordinamento: queste ultime infatti, come sopra riassunto, hanno usualmente fatto riferimento alle autorizzazioni di prefissati periodi temporali, mentre tale delimitazione non è prevista dal comma 15. In quanto avente tale ampiezza, potrebbe risultare opportuno prevedere la riferibilità del comma medesimo alla vigente legge di contabilità pubblica ovvero nel regolamento di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923.
Infine, il comma 16, modificato nel corso dell’esame al Senato, consente, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, che con legge di bilancio possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale i relativi stanziamenti di competenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati nel Piano, ai sensi del comma 10.
Al Senato è stata introdotta la precisazione che la norma in commento opera in via sperimentale - per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, in corrispondenza dunque al periodo di operatività del Piano di cui al comma 10.
Infine, è stata altresì introdotta la previsione che delle citate rimodulazioni deve essere assicurata apposita evidenza nel documento di bilancio.
Con riferimento alla norma in esame, si osserva che essa non chiarisce se la rimodulazione riguardi le sole autorizzazioni di spesa pluriennale per somministrazione, forniture ed appalti inserite nel Piano dei pagamenti previsti dal comma 10, ovvero abbia carattere generale ed investa tutte le autorizzazioni pluriennali di spesa del bilancio dello Stato.
Si ricorda, al riguardo, che la legge di stabilità già contiene la possibilità di effettuare, nell’apposita tabella E, fermo restando il limite complessivo della spesa autorizzata, rimodulazioni (in termini di competenza e cassa) tra le annualità di autorizzazioni di spesa pluriennale.
Articolo 6, comma
15-bis
(Spettanze per i comuni)
15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, è volto ad escludere i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario dal calcolo per la riduzione delle spettanze dei comuni, effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.
Si ricorda che il D.L. n. 78/2010, all’articolo 14, comma 1, nel determinare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, ha espressamente specificato, per le province e i comuni, che il concorso alla manovra dovesse essere garantito attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali ad essi spettanti, disposta dal comma 2 del medesimo articolo 14, nei medesimi importi.
Di conseguenza, il citato comma 2 ha disposto le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal precedente comma 1:
§ per le province: riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell’importo di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni a decorrere dal 2012;
§ per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): riduzione dei trasferimentierariali, nell’importo di 1.500 milioni per il 2011 e di 2.500 milioni a decorrere dal 2012.
La norma ha disposto che le riduzioni dei trasferimenti erariali siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, sulla base di principi che tengano conto dei risultati raggiunti dagli enti locali in alcuni ambiti:
§ adozione di misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità;
§ bassa incidenza della spesa di personale sul complesso della spesa corrente;
§ raggiungimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
Il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale.
Per l’anno 2011, le riduzioni dei trasferimenti, effettuate ai sensi della normativa descritta, sono state operate con il D.M. Interno 9 dicembre 2010.
Gli importi delle riduzioni da applicare alle spettanze a decorrere dall’anno 2012, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78 sono stati determinati con i due decreti del Ministro dell’interno 22 marzo 2012 “Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti a decorrere dall’anno 2012” e 13 marzo 2012 “Determinazione delle riduzioni di risorse per le provincie a decorrere dall’anno 2012”.
Il comma in esame autorizza, altresì, il Ministero dell'interno ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai citati decreti ministeriali di attuazione già adottati, al fine di escludere dal calcolo, per la determinazione delle suddette riduzioni, i contributi in conto capitale che, ai sensi dalla relativa normativa, sono assegnati direttamente al comune beneficiario.
Articolo 6, comma
17
(Fondo svalutazione crediti degli enti
locali)
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
Il comma 17 prevede che, a decorrere dall’anno 2012, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina sull’armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali, gli enti locali devono iscrivere nei propri bilanci un Fondo svalutazione crediti costituito in misura non inferiore al 25 percento dei residui attivi (Titolo I e III – entrata) con anzianità superiore a 5 anni.
In particolare, il comma 17 prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 - nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011[126] - gli enti locali devono iscrivere nel loro bilancio di previsione un Fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi (Titoli I e III dell’entrata) con anzianità superiore a 5 anni.
Si ricorda che il Fondo svalutazione crediti è diretto a compensare eventuali minori entrate e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci. Il Fondo svalutazione crediti, precisano i principi contabili vigenti per gli enti locali, ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili: si tratta di crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è diventata dubbia e diffide la riscossione per condizioni oggettive. Il fondo non va impegnato: esso confluisce a fine esercizio nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. L’applicazione di questa componente del risultato di amministrazione verrà effettuata quando si provvederà a stralciare il credito rilevandone l’inesigibilità. La quantificazione del Fondo nel bilancio va adeguatamente motivata nella relazione revisionale e programmatica.
Inoltre, per ciò che riguarda l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali disciplinata dal D.Lgs. n. 118/2011, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, si ricorda che essa, entrerà a regime nel 2014, dopo un periodo di sperimentazione (artt. 36 e 38 del D.Lgs. n. 118/2012).
La disciplina sulla sperimentazione e sui criteri di scelta degli enti che vi parteciperanno è dettata in due D.P.C.M. del 28 dicembre 2011.
In tali D.P.C.M., nei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, si dispone che sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.
Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata «Accantonamento al fondo svalutazione crediti» il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata. In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso.
L’importo complessivo del fondo svalutazione è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Possono essere esclusi dalla base di calcolo – previo parere motivato dell’organo di revisione - quei residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
La Relazione tecnica sottolinea che la disposizione sarebbe diretta a garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali e a prevenire eventuali situazioni di instabilità finanziaria. Essa si proporrebbe infatti di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver dato luogo a riscossioni effettive, presenterebbero verosimilmente un basso grado di esigibilità e, confluendo nell'avanzo di amministrazione libero, fornirebbero, una volta applicato l'avanzo stesso, una fittizia copertura finanziaria a spese reali.
Tale fenomeno, nel medio periodo, porta a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte, in un primo tempo, attraverso l'utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo l1. 267/2000); successivamente, una volta esaurita anche questa riserva di liquidità, residua la sola opzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria ( di cui all’art. 222 del TUEL), la quale, tuttavia, determina un consistente aggravio di interessi passivi.
L'iscrizione di un siffatto fondo svalutazione crediti - prosegue la Relazione - limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, servirebbe a prevenire situazioni di deficit di risorse finanziarie.
Con riferimento al comma 17 in esame - che in via transitoria fissa specifici criteri per la quantificazione dell’ammontare del Fondo svalutazione crediti nei bilanci degli enti territoriali - si osserva l’opportunità di chiarire se e in che misura tale disciplina incida su quella vigente relativa al calcolo dell’ammontare del medesimo Fondo svalutazione, contenuta nelle norme sperimentali sull’armonizzazione contabile dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» è prorogato al «27 luglio 2012»;
b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31 luglio 2012» è prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo periodo, il termine del «31 agosto 2012» è prorogato al «28 settembre 2012»;
c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» è prorogato al «31 ottobre 2012»;
d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» è prorogato al «30 novembre 2012;
e) all'articolo 4, il termine del «1o novembre 2012» è prorogato al «1o dicembre 2012» e quello del «1o novembre 2016» è prorogato al «1o dicembre 2016».
L'articolo 6 al comma 18 reca la proroga di una serie di termini contenuti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, emanato in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni in ordine al pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture.
Si tratta del decreto[127] recante disposizioni in ordine al pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, che dà seguito a quanto previsto dal predetto articolo 35 che, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (corrispondenti, precisa la norma, a residui passivi del bilancio dello Stato), ha disposto che i crediti suddetti, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. Le assegnazioni dei titoli non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato.
A tal fine il decreto 22 maggio 2012 stabilisce che i titolari dei crediti suddetti, di ammontare (al netto degli interessi) non inferiore a mille euro, possono chiederne all’Amministrazione statale dovuta al pagamento l’estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato. A tal fine l’Amministrazione debitrice, verificato che i crediti in questione risultano iscritti nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero costituiscono residui perenti iscritti sul conto del patrimonio, trasmettono la documentazione agli uffici finanziari competenti; su tale base il Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro- procede all’assegnazione ai creditori di speciali Certificati di credito del Tesoro, con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di mille euro e tasso d’interessa fisso pagabile in rate semestrali posticipate
I termini modificati dalla norma in esame sono i seguenti:
§ viene differitodal 28 giugno 2012 al 27 luglio 2012 il termine - previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato D.M. - entro il quale le imprese titolari di crediti commerciali verso la P.A. sono tenute a presentare al Ministero debitore le domande per l'estinzione dei crediti mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
§ vengono prorogati dal 31 luglio 2012 al 30 agosto 2012 e dal 31 agosto 2012 al 28 settembre 2012 i termini - di cui all’articolo 3, comma 4, del citato D.M. - per la trasmissione agli Uffici centrali del bilancio delle liste dei crediti da estinguere.;
§ viene prorogato dal 28 settembre 2012 al 31 ottobre 2012 il termine - di cui all’articolo 3, comma 5, del citato D.M. - per la trasmissione delle liste suddette al Ministero dell'economia e delle finanze;
§ viene prorogato dal 31 ottobre 2012 a 30 novembre 2012 il termine - di cui all’articolo 3, comma 7, del citato D.M. - per la trasmissione dell'elenco dei creditori;
§ vengono infine prorogati dal 1° novembre 2012 al 1° dicembre 2012 e dal 1° novembre 2016 al 1° dicembre 2016, i termini - di cui all’articolo 4 del citato D.M. - di decorrenza dei certificati di credito del tesoro assegnati ai creditori.
In considerazione del fatto che il comma apporta modifiche ad un decreto ministeriale va segnalato che le vigenti regole sulla redazione di testi normativi escludono che si ricorra all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.
Il comma 19 dell’articolo 6 approva ex lege le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A (competente per i servizi di trasporto marittimo con la Sicilia).
Viene altresì previsto che:
§ le convenzioni producono effetti a far data dalla sottoscrizione;
§ ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, come previsto in seguito alle modifiche apportate dal Senato, sentite le regioni interessate.
Il comma 19 dell’articolo 6 approva ex legele convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A (competente per i servizi di trasporto marittimo con la Sicilia).
Viene altresì previsto che:
§ le convenzioni producono effetti a far data dalla sottoscrizione;
§ ogni successiva modificazione o integrazione delle suddette convenzioni sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, come previsto in seguito alle modifiche apportate dal Senato, sentite le regioni interessate.
Le convenzioni sono state stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 125/2010[128] che disciplina la dismissione di Tirrenia S.p.a. e della controllata Siremar S.p.a, con la finalità di assicurare gli obiettivi di privatizzazione, garantendo sia la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo, sia la continuità territoriale con le isole. Tenuto conto della già avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle due società, la richiamata norma ha tra le altre cose fatti salvi i due schemi di Convenzione con tali società, approvati il 10 marzo 2010 con decreto interministeriale, per consentire che le relative convenzioni vengano stipulate dal Ministero con i soggetti che sarebbero risultati aggiudicatari, a seguito della procedure di dismissione. I medesimi schemi sono ora approvati con la disposizione in commento
L’articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 125/2010 faceva altresì salve le risorse assegnate dall’articolo 19-ter, comma 16, lettere a) e b) per garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole. Come ricorda la relazione illustrativa tali risorse ammontano, per ciascuno degli anni di durata della Convenzione a 72.685.642 euro per la Tirrenia ed a 55.694.895 euro per la Siremar.
In merito alla privatizzazione della Tirrenia e delle società da questa controllate, il Parlamento è intervenuto nel corso della XVI Legislatura con numerose disposizioni, rilevanti ai fini del procedimento di dismissione:
§ l’art. 26 del decreto-legge n. 185/2008 (legge n. 2/2009) ha autorizzato la spesa di 65 milioni i euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione di Tirrenia e delle sue controllate e consentire la stipula delle nuove convenzioni;
§ l’art. 26 del decreto-legge n. 207/2008 (legge n. 14/2009) ha prorogato al 31 dicembre 2009 la durata delle convenzioni in corso con Tirrenia e le sue controllate;
§ l’art. 7-sexies, co. 3, del decreto-legge n. 5/2009 (legge n. 33/2009), ha disposto che, a parziale copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia, possono essere utilizzate le somme (6.615.681 euro) rese disponibili per pagamenti non più dovuti concernenti la sovvenzione degli esercizi precedenti in favore del medesimo Gruppo. La norma consente inoltre che le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali, previste nel medesimo provvedimento, possano essere riconosciute anche al personale del Gruppo Tirrenia;
§ l’art. 19-ter del decreto-legge n. 135/2009 (legge n. 166/2009) ha previsto il trasferimento a titolo gratuito delle società del Gruppo Tirrenia, Caremar, Saremar e Toremar, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana, e ha stabilito la pubblicazione (entro il 31 dicembre 2009) del bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia S.p.A. e Siremar (il bando è stato pubblicato il 23 dicembre 2009). Sono state ulteriormente prorogate, al 30 settembre 2010, le convenzioni in vigore;
§ l’art. 1 del decreto-legge n. 103/2010 (legge n. 127/2010), nelle more del completamento della procedura di dismissione di Tirrenia, ha previsto la nomina di un amministratore unico per Tirrenia e per Siremar, cui sono attribuiti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, destinato a restare in carica fino al 30 settembre 2010, ovvero, se anteriore, fino alla data di dismissione del capitale di Tirrenia (l'amministratore unico è stato nominato il 14 luglio 2010);
§ infine, si segnala che l’art. 1 del decreto-legge n. 125/2010 (legge n. 163/2010) ha autorizzato le società del Gruppo Tirrenia, per far fronte ad indifferibili esigenze di cassa, ad utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta ed ha previsto la possibilità di procedere alla cessione separata delle società Tirrenia e Siremar. Lo stesso D.L. ha disposto la proroga delle convenzioni con Tirrenia fino al termine della procedura di dismissione.
In questo quadro, una prima gara per la cessione di Tirrenia si era conclusa ad agosto del 2010 con l'accettazione dell'offerta presentata da Mediterranea Holding[129], tuttavia, per contrasti insorti successivamente fra le parti, la procedura di privatizzazione è stata dichiarata chiusa senza esito e la Tirrenia è stata posta in amministrazione straordinaria secondo la procedure della legge n. 166/2004 (c.d. legge Marzano). L'Amministratore unico di Tirrenia e Siremar, Giancarlo D'Andrea, designato ai sensi del decreto-legge n. 103/2010, è stato nominato Commissario straordinario. Successivamente sono stati pubblicati nuovi inviti a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di Tirrenia S.p.a. e per Siremar.
Alla luce dell’art. 1 del decreto-legge n. 103/2010 sono state quindi avviate due distinte procedure di privatizzazione per Tirrenia SpA e per la società Siremar, controllata da Tirrenia e competente per i trasporti marittimi con la Sicilia
La procedura di privatizzazione di Tirrenia si è conclusa il 19 luglio 2012 con la sottoscrizione di una nuova Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e la compagnia di navigazione CIN, che ha rilevato la Tirrenia (la CIN è controllata dalla società Moby, congiuntamente al Fondo Clessidra). Il contratto di cessione di Tirrenia alla CIN - Compagnia Italiana di Navigazione è stato stipulato il 25 luglio 2011, la CIN è risultata aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica, grazie a un'offerta di 200 milioni di euro, a cui si aggiungeranno tre rate da 60 milioni ciascuna da versare all'ottenimento dei contributi pubblici previsti in base alle convenzioni con lo Stato..
La cessione è stata notificata alla Commissione europea per ottenerne l'autorizzazione ai fini del rispetto delle regola di concorrenza nel mercato interno. La Commissione europea, nel gennaio 2012, ha avviato un'indagine per accertare possibili effetti distorsivi della concorrenza che sarebbero potuti derivare dalla privatizzazione. Per evitare censure, la compagine sociale di CIN è stata modificata mediante l’acquisizione da parte di Onorato Partecipazioni S.r.l. delle quote precedentemente detenute da Marinvest S.r.l. e Grimaldi Compagnia di navigazione S.p.A.. In conseguenza di questa variazione non è stata più necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
L’operazione è stata infine autorizzata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 21 giugno 2012, con la previsione di alcune condizioni a carico di Tirrenia e dell’operatore Moby (che controlla CIN) relative a.
§ riduzione dei prezzi sulle rotte da e per la Sardegna;
§ uscita di Moby dalla rotta Genova-Porto Torres,
§ cessazione di Moby dallo svolgimento del trasporto merci sulla rotta Livorno – Cagliari, a fronte dell’eventuale manifestazione di interesse a entrare di un nuovo operatore;
§ obbligo di cedere ad altri operatori il 10% della capacità di trasporto passeggeri e merci sulle rotte Civitavecchia - Olbia e Genova – Olbia;
§ divieto di mantenere e stipulare accordi di code-sharing con operatori concorrenti, o con soggetti a questi riconducibili, relativamente alle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Porto Torres e Genova – Olbia.
La Convenzione con la CIN è stata quindi sottoscritta il 19 luglio 2012, recependo anche le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sopra richiamate e regolamenta i collegamenti che la compagna CIN dovrà assicurare per i prossimi otto anni.
La procedura di privatizzazione di Siremar risulta invece ancora in corso. Nell’ottobre 2011 si è aggiudicata la gara per la cessione la Compagnie delle isole, società controllata da Mediterranea Holding SpA, la quale a sua volta vede una significativa partecipazione azionaria della Regione Siciliana, oltre che di altri operatori del settore come Lauro, Isolemar, Acies. L’acquisizione di Siremar da parte della Compagnia delle isole è stata ritenuta non lesiva della concorrenza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 23023 del 23 novembre 2011, in quanto nelle rotte nelle quali Siremar detiene significative quote di mercato i soci di Mediterranea Holding ed in particolare il gruppo Lauro non risultano attivi.
Tuttavia, la società di navigazione siciliana (composta dalle società Caronte & Tourist e Ustica Lines), che aveva partecipato alla gara, ha richiesto al TAR del Lazio l’annullamento della stessa. In particolare oggetto di contestazione è stata la controgaranzia finanziaria offerta dalla Regione Siciliana alla Compagnie delle Isole, che costituirebbe un aiuto di Stato illegittimo.
Il TAR del Lazio, con ordinanza del 7 luglio 2012, ha sospeso l’esito della gara; il Consiglio di Stato con sentenza del 18 luglio ha tuttavia revocato la sospensiva.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
La Commissione europea ha avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia:
§ un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall’Italia a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia che gestiscono il servizio di traghetti tra l'Italia continentale e diverse isole.
L’obiettivo dell’indagine è quello di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale. I contratti riguardano i trasporti marittimi tra l'Italia continentale e la Sicilia, la Sardegna ed altre isole italiane; le società interessate dall’indagine sono Tirrenia di Navigazione, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. La Commissione esaminerà, inoltre, se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato.
§ un parere motivato (procedura n. 2007/4609) del 21 giugno 2012 per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo.
La Commissione contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008) a favore delle società di navigazione "Caremar" in Campania, "Laziomar" nel Lazio, e "Saremar" in Sardegna, senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti. Qualora entro due mesi l'Italia non notifichi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE.
Articolo 6, comma 20
(Ambiti territoriali scolastici e
revisori dei conti)
20. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;
b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
«616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».
Il comma 20, intervenendo con novelle sulla legge 296/2006, pone un tetto al numero degli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013 (non più di 2000) e amplia i compiti affidati ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.
In particolare, la lettera a) sostituisce l'ultimo periodo dell’art. 1, co. 616, della L. 296/2006, disponendo che, a decorrere dal 2013, gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e sono comunque composti da almeno quattro istituzioni.
Il testo del periodo vigente fino all’intervento del D.L. in esame disponeva che la minore spesa derivante dalla effettuata riduzione a due (da tre) dei revisori dei conti (nominati, in base al periodo precedente, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici[130]) restava a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate[131].
Dunque, la sostituzione dello stesso sembrerebbe comportare che la minore spesa derivante dall’ulteriore intervento non resterà più a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che gli ambiti territoriali scolastici sono stati 2.928 nell'anno scolastico 2010/2011 e che la nuova disposizione consente la riduzione della spesa per i compensi per i revisori dei conti, nonché, eventualmente, di altre spese di funzionamento.
La relazione tecnica evidenzia che, in via prudenziale, i risparmi saranno accertati a consuntivo.
Benché, nel quadro del comma in esame, la ridefinizione del numero degli ambiti territoriali attenga alla nomina dei revisori dei conti, la questione potrebbe essere oggetto di valutazione per la sua connessione con la definizione della rete scolastica, dal punto di vista del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite (si vedano, infra, due recenti sentenze della Corte costituzionale).
Con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, si ricorda, innanzitutto, che l’art. 138, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 112/1998 ha delegato alle regioni, fra le altre, la funzione amministrativa relativa alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.
L’art. 2 del D.P.R. 233/1998 ha a sua volta disposto che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, in base all’articolo 3 - ossia, in conferenze provinciali[132] di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni - gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa[133].
Successivamente, l'art. 24 del D.P.R. 81/2009, emanato sulla base dell’art. 64, co. 4, del D.L. 112/2008, ha abrogato l’art. 3 del D.P.R. 233/1998 con decorrenza dall'adozione di un decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, disponendo che, nelle more, si fa riferimento ai parametri già previsti in precedenti decreti (D.D.M.M. 15 marzo 1997, n. 176, e 24 luglio 1998, n. 331), nonché nel citato D.P.R. 233/1999.
Il percorso in Conferenza unificata si è peraltro interrotto, come riferito dal Governo il 6 settembre 2011 in risposta all’interrogazione 4-11383[134], a seguito della sentenza della Corte costituzionale 200/2009, che ha confermato l’esclusiva competenza delle regioni in materia di determinazione della rete scolastica, disponendo l’illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dalle lett. f-bis) ed f-ter) del co. 4 dell’art. 64 del D.L. 112/2008 e ribadendo che, dunque, tale materia non può formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato.
Nello stesso senso la Corte si è espressa con sentenza 147/2012, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011 che aveva disposto che, dall’a.s. 2011/2012, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi, con conseguente soppressione delle corrispondenti istituzioni scolastiche autonome e che, per il conseguimento dell’autonomia scolastica, i citati istituti comprensivi devono avere un numero minimo di 1000 alunni, ridotti a 500 per le scuole collocate in piccole isole, comuni montani e aree geografiche con specifiche caratteristiche linguistiche.
A seguito di ciò, la 7a Commissione del Senato il 10 luglio 2012 ha approvato la risoluzione Doc. VII-bis, n. 1[135], impegnando il Governo “a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni”.
La lett. b) aggiunge nell’art. 1 della L. 296/2006 il comma 616-bis, in cui si stabilisce che i revisori dei conti sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ad ogni altra verifica e controllo richiesti dal MIUR e dal MEF.
In aggiunta ai controlli di primo livello, che supportano i responsabili dei processi (nel caso in esame, i responsabili delle istituzioni scolastiche) per quanto concerne i profili documentali ed il corretto svolgimento delle operazioni di gestione delle risorse ed il livello dei prodotti o dei servizi resi, i controlli di secondo livello sono affidati a soggetti indipendenti (per l’appunto, i revisori) rispetto a quelli di primo livello, al fine di verificare la regolarità delle operazioni effettuate. I fondi europei cui si fa riferimento risultano essere costituiti principalmente dai Programmi Operativi Regionali (POR).
Poiché le disposizioni sull’attività dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche sono attualmente recate - come ante evidenziato - da una fonte di rango secondario, costituita dagli articoli 57-60 del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, potrebbe essere opportuno un espresso richiamo a tale provvedimento, eventualmente anche al fine di affidare ad un provvedimento di analogo rango il compito di integrare le prescrizioni del decreto ministeriale medesimo.
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) «Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) «Unità per l’e-government e l'innovazione per lo sviluppo».
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 3.
L’articolo 7, ai commi 1-4, dispone una razionalizzazione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una riduzione delle spese di funzionamento e la soppressione di tre strutture di missione.
L’articolo 7, al comma 1, prevede una serie di interventi volti a realizzare una riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In primo luogo, alla lettera a), viene stabilita una riduzione delle spese di funzionamento sul bilancio autonomo della Presidenza tali da comportare un risparmio complessivo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. n.303/1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Dall’esame della suddetta Tabella C allegata alla legge di stabilità 2012, risulta che gli stanziamenti autorizzati in competenza relativamente alla missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115) sono fissati nella misura di 41,5 ml. per l’anno 2012; 48,7 per l’anno 2013 e 53,6 per il 2014.
Di seguito, alla lettera b), si prevedono ulteriori interventi riduttivi a carico del medesimo bilancio autonomo per 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro; di questi, 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio; 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.
Ai sensi del comma 2, le somme disponibili derivanti da quest’ultima riduzione sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato onde perseguire un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.
Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce l'espressione più tipica dell'autonomia organizzativa e finanziaria che è stata disegnata dal legislatore per offrire adeguato supporto tecnico-amministrativo all'esercizio delle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il bilancio di previsione per l'anno 2012 e quello relativo al triennio 2012-2014, risultano redatti tenendo conto degli elementi di novità conseguenti all'introduzione, nel quadro normativo vigente, della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).
Le risorse da gestire nel bilancio autonomo, per l'esercizio 2012, risultano iscritte in apposite voci dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia, Tabella 2, missione 21, il programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri reca 411,06 milioni.
I commi 3 e 4 recano norme in merito alla soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Le strutture di missione, si ricorda, sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio. Tale tipologia di ufficio è stata introdotta dal D.Lgs. 303/1999, con il quale si è provveduto a riformare l’organizzazione della Presidenza, dotandola di autonomia gestionale e contabile, prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti. Tra queste, le strutture di missione, che possono essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio per svolgere compiti particolari; raggiungere risultati determinati; realizzare specifici programmi.
Sempre con D.P.C.M. vengono disciplinate anche le eventuali strutture di supporto alle strutture di missione. Si tratta di organismi caratterizzati da una ampia flessibilità e rapidità di costituzione, utilizzate per diversi scopi[136].
L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999 – come modificato dal comma 155 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006[137]– ha stabilito, come norma di carattere generale, che la durata delle strutture di missione non possa essere superiore a quella del Governo che le ha istituite. Successivamente, è intervenuto in materia l’art. 10 del D.L. 59/2008[138], stabilendo che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.
Presso la Presidenza del Consiglio risultano operanti, comprese quelle interessate dall’intervento soppressivo in commento, 9 strutture di missione come risulta dalla tabella di seguito riportata:
Strutture di missione operanti presso la P.C.M. |
Scadenza |
“Segreteria tecnica dell’unità per la semplificazione” |
Data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 95/2012 (art. 7) |
“Unità tecnica di missione” (per il 150 dell’Unità d’Italia) |
31 dicembre 2012 |
Per le implicazioni economico-finanziarie dei provvedimenti normativi |
Scadenza governativa |
Progetto opportunità delle regioni in Europa (P.O.R.E.) |
Data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 95/2012 (art. 7) |
Per il rilancio dell’immagine dell’Italia |
Scadenza governativa |
Unità tecnica per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo |
Data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 95/2012 (art. 7) |
Per la cooperazione internazione e l’integrazione |
Cessazione, per qualunque motivo, dall’incarico del Ministro o alla scadenza del mandato del Governo in carica |
Per la prevenzione del contenzioso europeo e per la risoluzione delle procedure di infrazione (Ministro per le politiche europee) |
Scadenza governativa |
Per la spendig review |
Scadenza governativa |
Si ricorda, altresì, che, nel quadro delle misure adottate con l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, il D.L. 78/2010[139] (art. 3, co. 1) ha previsto a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2010 l’obbligo di contenere le spese per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro.
Il comma 3, alla lettera a), dispone la soppressione della Segreteria tecnica dell’unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.
Prevede, poi, il riordino dell’unità per la semplificazione e la qualità della regolazione,ad opera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30% calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica.
Il D.L. n. 181/2006 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), all’art. 1, comma 22-bis, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione,con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999[140] (l’Unità fa capo al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione). L’Unità è attualmente disciplinata dal D.P.C.M. del 30 dicembre 2011. Più specificamente, tra i compiti affidati alla struttura, vi sono quelli relativi alla promozione e al coordinamento delle attività di semplificazione dell'ordinamento giuridico, alla abrogazione di norme desuete o disapplicate, al riassetto della normativa vigente mediante la redazione di codici e testi unici. Inoltre, l'Unità promuove iniziative di semplificazione istituzionale, anche in raccordo con il Dipartimento per le riforme istituzionali, collabora con le amministrazioni statali per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, partecipa alle iniziative e ai programmi di semplificazione avviati dall'Unione Europea, dall'Ocse e da altri organismi internazionali.
La Segreteria Tecnica, oggetto dell’odierno intervento soppressivo, è stata istituita con D.P.C.M. del 26 luglio 2011, per fornire supporto tecnico amministrativo alla suddetta Unità e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Avrebbe dovuto operare sino alla scadenza del mandato del Governo in carica (cfr. art. 1, comma 3, D.P.C.M. 15 dicembre 2011). In particolare, alla struttura era assegnato il compito di provvedere agli adempimenti giuridici e amministrativi e gestionali, nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 15 dicembre 2011, alla Segreteria Tecnica era assegnato, ex art. 9, commi 5-ter e 5-quater del D.Lgs. n. 303/1999, un contingente di 20 unità di personale individuate tra il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, posto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, oltre alla possibilità di avvalersi di non più di 8 esperti di provata competenza, cui conferire incarico ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 303/1999.
Infine, in relazione alle finalità perseguite dalla diposizione in commento, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M., gli oneri connessi al funzionamento della struttura, erano stati quantificati, in relazione alle sole spese per il personale, nel massimo di € 1.287.329,16 annui, somma alla quale aggiungere le spese per il funzionamento gravanti sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla lettera b), viene disposta la soppressione della struttura di missione denominata Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE).
II P.O.R.E. - Progetto Opportunità delle Regioni in Europa - é una struttura di missione di diretta collaborazione del Ministro Affari Regionali, Turismo e Sport (istituita con D.P.C.M. del 13 febbraio 2004 modificato da ultimo dal D.P.C.M. 15 dicembre 2011) con l’obiettivo di promuovere l'innovazione e lo sviluppo del territorio nel sistema delle autonomie locali e nei sistemi produttivi sostenendo e accrescendo le capacità progettuali di regioni, autonomie locali ed imprese favorendo, altresì, l'efficace utilizzo delle risorse comunitarie. A tal fine alla struttura competono interventi di coordinamento ed indirizzo volti ad accompagnare l'azione di regioni ed enti locali, e di altri soggetti interessati, nell'individuazione delle opportunità di cooperazione con soggetti di altri Paesi e nel processo di innovazione tecnologica.
Le linee di azione nelle quali si articola il Progetto comprendono i seguenti compiti: organizzazione di azioni informative e di promozione; formazione rivolta a funzionari e amministratori regionali e locali sui temi dell'Europa, con particolare riguardo ai fondi tematici (cosiddetti fondi a gestione diretta); interventi di supporto agli operatori degli enti locali e alle imprese riguardanti l'europrogettazione e la realizzazione di strategie e piani d'azione regionali che potrebbero avere un impatto considerevole sulla competitività dei territori a livello nazionale ed europeo; cooperazione internazionale e partenariati.
Oltre a un responsabile dotato di specifica esperienza nel settore delle politiche di sviluppo a livello regionale e comunitario, alla struttura erano assegnati 10 unità di personale provenienti da altre amministrazioni e collocati in comando, aspettativa, fuori ruolo o analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza sui quali gravavano le spese relative al personale dirigenziale e non (la struttura poteva servirsi anche degli ulteriori uffici posti alle dipendenze del Ministero Affari regionali). Alle altre spese di funzionamento si provvedeva con i fondi appositamente stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio (cap. 483, UPB 7.1.1 del CdR n. 7 – Affari regionali).
La disposizione, con la lettera c), abolisce anche l’Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo.
Con D.P.C.M. del 7 giugno 2008 è stata istituita presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (organismo di supporto di cui si avvale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) una struttura di missione per la cooperazione in materia di e-government e innovazione con i Paesi in Via di Sviluppo e quelli con economie in transizione. Il compito della struttura è promuovere l'interscambio e l'adozione di buone pratiche e la condivisione delle conoscenze nel campo dell'e-governance e dell'innovazione tecnologica e sviluppare iniziative e forme di partenariato internazionale tese al sostegno dei processi di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione dell'innovazione.
La struttura di missione era impegnata, in particolare, a realizzare un Programma internazionale di formazione a distanza per i pubblici dipendenti in partenariato con l'OCSE e nove Paesi dell'area del Nord Africa e Medio Oriente; il programma - "Distance Learning for innovative Public Sector (DL4iPS)" - è stato ufficialmente approvato nell'ambito dell'iniziativa MENA-OCSE per la governance e gli investimenti in occasione della Conferenza Ministeriale MENA-OCSE tenutasi a Marrakech il 23 novembre 2009.
Alla struttura è preposto il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed è coordinata, sotto il profilo funzionale, dal Consigliere Diplomatico del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che ne cura l'attuazione degli indirizzi del Ministro stesso. La struttura è composta da personale della pubblica amministrazione e da esperti esterni con comprovata specializzazione universitaria ed esperienza professionale, selezionati da un'apposita Commissione. In aggiunta, la struttura si avvale di consulenti ed esperti nominati dal Ministro.
La soppressione e il riordino di dette strutture, come riportato dalla relazione tecnica di accompagno al provvedimento, dovrebbe comportare un risparmio di spesa, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica fissati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stimato in circa 1,4 milioni di euro per l’anno 2012, ed euro 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, così ripartito:
§ Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE): 1.768.098 euro;
§ Segreteria tecnica dell’unità per la semplificazione e la qualità della regolazione: 1.287.329 euro;
§ Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo: 1.147.493 euro.
Infine, il comma 4 rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione degli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 3.
Articolo 7, commi
5-6
(Agenzia Industrie Difesa e
Professionalizzazione forze armate)
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»
b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
Il comma 5, alla lettera a) riduce i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell’Agenzia Industrie Difesa, alla lettera b) riduce gli oneri previsti per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.
Il comma 6 stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze Armate, con il decreto di cui all’articolo 2207 del Codice dell'Ordinamento militare.
Il comma 5, lett. a) dell’articolo 7 modifica il comma 1 dell'art. 2190 del Codice dell'ordinamento militare, relativamente all'Agenzia Industrie Difesa, riducendo ulteriormente i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell’Agenzia.
Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell’articolo 20 del Codice dell’ordinamento militare (Enti vigilati), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all’Agenzia.
In particolare, ai sensi dell’articolo 48 del Codice scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell’articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità.
Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manufatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.
Le modifiche apportate dall'art. 5, co. 2, lett. e) dell'ultimo decreto di proroga missioni (D.L. n 215/2011 recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa) al comma 1 dell’articolo 2190 del Codice erano già volte a:
§ prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell’Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall’anno 2015.
§ prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall’AID devono raggiungere l’obiettivo dell’economica gestione, pena la loro chiusura.
Per effetto della modifica in esame i contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa vengono così ridotti da, rispettivamente, euro 6.000.000 a euro 5.500.000 nell'anno 2012, da euro 5.000.000 a 3.800.000 nell'anno 2013 e da euro 4.000.000 nell'anno 2014 a 3.000.000; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.
Il comma 5, lett. b) dell’articolo 7 modifica il comma 1, lett. d) dell'art. 582 del Codice dell'ordinamento militare, operando una riduzione di 56 milioni di euro (da 459.330.620,21 a 403.330.620,2 euro) degli oneri per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.
Tali erano gli oneri previsti, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, per ridurre l'organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità.
Com'è noto, tale modello dovrebbe ora essere ridotto a 150.000 entro il 2024 secondo quanto previsto dal ddl A.S. 3271 Delega per la revisione dello strumento militare nazionale.
Il comma 6 del presente articolo stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze Armate, con il decreto di cui all’articolo 2207 del Codice dell'Ordinamento militare.
A norma dell'art. 2207 del Codice dell'ordinamento militare, le consistenze organiche delle Forze armate sono annualmente determinate (fino al 2020), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'art. 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'art. 799.
Per il 2012 tali oneri vengono ridotti di 56 milioni per effetto dell'intervento di cui al comma precedente lett. b), mentre la ripartizione dei volumi organici, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del provvedimento in esame, sarà stabilita dall'adottando decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, che effettuerà la riduzione del totale degli organici delle Forze armate in misura almeno pari al 10%.
Cfr. altresì quanto previsto in tema di organici della Difesa dall'art. 2, comma 3, del provvedimento in esame.
Articolo 7, comma 7
(Riduzione autorizzazione di spesa corsi
formazione forze armate)
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
Il comma 7 dell’articolo 7, riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja", di cui all'art. 55, comma 5-bis del D.L. n. 78 del 2010.
Al riguardo, si segnala che l'articolo 29 della legge di stabilità per il 2012 ha novellato i commi 5-bis e 7-bis dell'art. 55 del decreto legge n. 78/2010[141] relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013, la cui ulteriore copertura è recata da una lettera aggiuntiva dell'articolo 7-bis.
Si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi[142] sono tesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-sexies, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.
La disciplina della materia è completata dai commi da 5-ter a 5-sexies.
In virtù dell'intervento proposto dalla disposizione in esame di riduzione di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja" per il 2012 risulterebbe pari a 1,9 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
ll comma 8 dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008
Il comma 9 prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione per deficienza dei capitoli delle Forze armate di cui all'art. 613 del Codice dell'ordinamento militare.
Il comma 8 dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Tra le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese di cui ai commi 615-626 della finanziaria per il 2008, giova richiamare qui quelle dei commi 615-617.
In particolare, il comma 615 vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’allegato 1 della legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.
Il comma 616, in relazione a quanto sopra previsto, dispone l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione di cui sopra, di appositi Fondi da ripartire con decreto ministeriale.
Ai sensi del comma 617, in tali fondi confluiranno il 50 percento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.
L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate.
La dotazione dei fondi è rideterminata annualmente, in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, così da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro.
Il comma 9 prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione per deficienza dei capitoli delle Forze armate di cui all'art. 613 del Codice dell'ordinamento militare.
Si ricorda che l'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare dispone che, per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori (di cui all'art. 550) e alle deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell’amministrazione (di cui all'art. 552), è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Articolo 7, comma
10
(Modifiche al Codice dell’Ordinamento
Militare)
10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 10 novella l'articolo 536, comma 1, lettera b) del Codice dell’ordinamento militare, concernente i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il comma 10 dell’articolo 7 novella il comma 1 lettera b) dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare prevedendo per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze con il Ministro della Difesa per i relativi decreti di approvazione.
Si ricorda che l'art. 536 del richiamato Codice dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa - d'ora innanzi, secondo la formulazione qui proposta - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell’emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.
Il comma 2 del medesimo articolo 536 dispone che i piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.
Articolo 7, comma
11
(Riduzione di contributi all’emittenza
radio televisiva)
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per l’anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Il comma 11 dell’articolo 7 riduce i contributi all’emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale. La riduzione, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, è di 20 milioni di euro per l’anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014.
In particolare, il comma 11 riduce i contributi all’emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale di cui all’articolo 27, comma 10, della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000): La riduzione disposta dal D.L. in esame era originariamente prevista nella misura di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. In seguito alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato la riduzione è fissata come segue:
§ 20 milioni di euro per l’anno 2013;
§ 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
La richiamata norma prevede numerose disposizioni e il riferimento alla parola “importi” sembra fare riferimento al sesto periodo, ove sono previste provvidenze per l’emittenza radiotelevisiva.
Il citato comma 10, al sesto periodo, prevede infatti che ottantadue miliardi di lire annui a decorrere dal 2000 sono destinati a interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale (di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 323/1993 e all’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998). In attuazione di tale previsione il decreto del Ministero delle comunicazione 292/2004[143] dispone che i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi sono specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 7, commi
12-15
(Riduzione della spesa dei Ministeri)
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
I commi da 12 a 15 dell’articolo 7 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014. Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.
In particolare, il comma 12 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, a decorrere dall’anno 2013, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato 2 al decreto-legge in esame.
Nell’allegato 2, come sostituito nel corso dell’esame al Senato, la riduzione di spesa è complessivamente indicata:
§ in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni di euro nel 2015 (in luogo di 1.574,5 milioni, come previsto dal testo iniziale);
§ in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015 (in luogo di 1.574,5 milioni, come previsto dal testo iniziale).
Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l’anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.
Si riporta di seguito il contenuto dell’allegato 2 al decreto, come sostituito nel corso dell’esame al Senato, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero. Si segnala che, a seguito della modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, le riduzioni di spesa relative all’anno 2015 di tutti i Ministeri risultano leggermente superiori rispetto all’Allegato contenuto nel testo iniziale:
Riduzioni di spesa dei Ministeri
(milioni di euro)
|
saldo netto da finanziare |
indebitamento netto |
||||
MINISTERI |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Economia e finanze |
715,5 |
662,3 |
541,5 |
615,3 |
662,3 |
541,5 |
Sviluppo economico |
52,8 |
37,2 |
- |
45,4 |
37,2 |
- |
Lavoro e politiche sociali |
48,4 |
46,1 |
51,5 |
41,6 |
46,1 |
51,5 |
Giustizia |
149,0 |
122,6 |
127,5 |
128,2 |
122,6 |
127,5 |
Affari esteri |
26,8 |
21,5 |
25,9 |
23,0 |
21,5 |
25,9 |
Istruzione, università e ricerca |
182,9 |
172,7 |
236,7 |
157,3 |
172,7 |
236,7 |
Interno |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Ambiente e tutela del territorio e mare |
23,0 |
21,0 |
31,0 |
19,8 |
21,0 |
31,0 |
Infrastrutture e trasporti |
207,0 |
193,5 |
209,2 |
178,0 |
193,5 |
209,5 |
Difesa |
236,1 |
176,4 |
269,5 |
203,0 |
176,4 |
269,5 |
Politiche agricole alimentari e forestali |
15,8 |
8,5 |
10,4 |
13,6 |
8,5 |
10,4 |
Beni e attività culturali |
55,6 |
51,4 |
66,7 |
47,8 |
51,4 |
66,7 |
Salute |
64,3 |
61,3 |
79,5 |
55,3 |
61,3 |
79,5 |
TOTALE |
1.777,3 |
1.574,5 |
1.649,5 |
1.528,5 |
1.574,5 |
1.649,5 |
La relazione tecnica precisa che la ripartizione per Ministero della riduzione della spesa tiene conto dell’incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.
Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.
Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati (comma 14).
Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2 (comma 13).
L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196/2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.
Le spese rimodulabili- delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:
a) nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
b) nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Le spese non rimodulabili, secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, nell’ambito dei quali rientrano esclusivamente – ai sensi dell’interpretazione fornita dall’articolo 10, comma 15, del D.L. n. 98/2011 - le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, di cui al comma 13, il comma 15 prevede che:
§ il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri;
§ ed eventualmente, con la legge di stabilità, è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.
Si evidenzia che le disposizioni in esame ripropongono il meccanismo già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011[144], per le riduzioni di spesa dei Ministeri disposte a decorrere dal 2012, mirato a superare il criterio dei cosiddetti “tagli lineari” ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato, ed introducendo l’intervento propositivo dei Ministeri medesimi, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, per la definizione degli interventi correttivi necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalle norme stesse.
Per quanto concerne le riduzioni di spesa determinate dai commi in esame, si segnala che nell’ambito della circolare del Ministero dell’economia e delle finanza del 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono già state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle suddette riduzioni di spesa.
In particolare, è previsto che le Amministrazioni dovranno individuare selettivamente le spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in relazione agli obiettivi prioritari da raggiungere. I Ministri competenti dovranno successivamente proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili sia di quelle non rimodulabili.
In quest’ultimo caso, ovviamente, le Amministrazioni dovranno proporre gli opportuni interventi normativi sostanziali che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.
Le proposte di interventi correttivi dovranno essere illustrate in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 20 settembre 2012.
Articolo 7, comma
16
(Riduzione Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari)
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
L'articolo 7, al comma 16, prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[145]) di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
La riduzione, come evidenziato dalla Relazione tecnica, è diretta ad assicurare la compensazione finanziaria degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
Il D.L. n. 216/2012 ha di recente novellato l’art. 6 del D.L. n. 154/2008, finalizzando il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali anche alla compensazione degli effetti sui saldi derivanti dall’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino al 31 dicembre 2012, per le spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 138/2011.
Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.
Da ultimo, si ricorda il comma 5 dell’articolo 33della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha rideterminato, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo nei seguenti importi: 950 milioni per l’anno 2012, 587 milioni per l’anno 2013, 475 milioni per l’anno 2014, 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.
Per quanto concernele attuali disponibilità del Fondo, si segnala che per l’anno 2012 la dotazione di 950 milioni autorizzata dalla legge di stabilità 2012 è già stata, in parte, ridotta (-112.5 milioni), a copertura di effetti sui saldi derivanti da varie disposizioni normative, in particolare:
§ riduzione di 62,2 milioni, a compensazione degli effetti derivanti dalla conservazione in bilancio, nell’anno 2012, di somme per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori, già iscritte nel bilancio 2011 e non impegnate nel medesimo anno, ai sensi del D.L. n. 216/2011, art. 20, co. 1-quater;
§ riduzione di 0,3 milioni a copertura della proroga degli incarichi dirigenziali presso l’AGEA, ai sensi del D.L. n. 216/2011, art. 29-quater;
§ riduzione di 50 milioni di euro, a compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni introdotte dall’articolo 7 del D.L. n. 74/2012, che ha ridotto gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolarne la ripresa delle attività.
A decorrere dall’anno 2013, l’articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012 ha disposto la riduzione della dotazione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di 10,3 milioni, a compensazione delle misure autorizzative all'assunzione di personale presso l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio.
Articolo 7, comma
17
(Riduzione Fondo interventi strutturali
politica economica - FISPE)
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
L'articolo 7, al comma 17, prevede la riduzione di 94 milioni di euro per l’anno 2012 della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). Nel corso dell’iter al Senato, è stata altresì disposta la riduzione della dotazione del Fondo di ulteriori 10 milioni di euro per il 2013.
Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[146], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Nel bilancio di previsione 2012, il Fondo ISPE presentava una dotazione iniziale di 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).
A seguito dell’intervento di successivi provvedimenti normativi di rifinanziamento e di riduzione delle risorse del Fondo, alla data attuale, per il 2012, sul relativo capitolo di bilancio risultano risorse pari a 96,3 milioni di euro (da interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato).
Articolo 7, comma
18
(Riduzione Fondo per spese urgenti ed
indifferibili)
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.
L'articolo 7, al comma 18, dispone la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, nell’importo di 39 milioni di euro per l'anno 2012.
Si segnala che la dotazione del Fondo in questione viene ulteriormente ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2012 ai sensi del comma 12-quater dell’articolo 23, introdotto dal Senato. Tale riduzione è specificamente riferita alla quota del Fondo destinata, nell’anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, che si riduce da 100 a 70 milioni di euro.
Si osserva, altresì, che una ulteriore norma del provvedimento interviene sul Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, con riferimento alla dotazione per l’anno 2013. Si tratta del comma 8 dell'articolo 23, che rifinanzia il Fondo di 658 milioni di euro per l’anno 2013.
Si ricorda che il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009[147] nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.
Per l’anno 2012, il fondo è stato inizialmente finanziato dal comma 26-ter dell’articolo 1 del D.L. n. 138/2011 per un importo pari a 24 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013. La dotazione del Fondo per l’anno 2012 è stata poi integrata dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), nell’importo di ulteriori 1.143 milioni di euro; la norma citata ha altresì previsto che le disponibilità del Fondo vengano ripartite tra le finalità indicate nell'Elenco 3 allegato alla legge medesima, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una quota pari a 100 milioni di euro è stata specificamente destinata al finanziamentodiinterventiurgentidi riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza dei territori, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011[148] (legge n. 220/2010). L’articolo 33 prevede che alla ripartizione di tale quota si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
Tuttavia, sulla dotazione complessiva del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l’anno 2012 hanno inciso ulteriori disposizioni della legge di stabilità 2012[149]. Nel complesso, per effetto delle norme contenute nella legge di stabilità 2012, nella legge di bilancio per il 2012 le risorse del Fondo, iscritte sul cap. 3071/Economia, ammontano a 1.144,5 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013.
Rispetto allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione, la dotazione del Fondo per l’anno 2012 è stata peraltro ridotta di complessivi 215,5 milioni di euro a seguito dell’intervento di successivi provvedimenti normativi che hanno utilizzato le risorse del Fondo a copertura finanziaria di interventi specifici[150]. Ulteriori 2,8 milioni di euro sono stati portati in riduzione del Fondo, a seguito delle riduzioni lineari delle dotazioni rimodulabili del bilancio dello Stato disposte dal D.L. n. 16/2012.
Una prima ripartizione delle risorse del Fondo, per una quota pari a 785 milioni, è stata effettuata con il D.P.C.M. 1° marzo 2012, tra le finalità individuate all'Elenco 3 allegato alla predetta legge n. 183/2011. In particolare, la somma di 785 milioni per il 2012 è stata così ripartita:
§ 103 milioni per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;
§ 130 milioni ai comuni per la stipula di convenzioni per LSU;
§ relativamente alla voce “esigenze dei Ministeri”: 6 milioni al Ministero delle politiche agricole, per la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, e 5 milioni al Fondo per le politiche della famiglia;
§ 5 milioni al Fondo per le politiche giovanili;
§ 300 milioni al Gruppo Ferrovie dello Stato - Contratto di programma con RFI;
§ 53 milioni per la professionalizzazione delle Forze armate;
§ 120 milioni per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;
§ 10 milioni alle vittime dell'uranio impoverito;
§ 3 milioni all'Unione italiana Ciechi;
§ 50 milioni per il sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.
A seguito di interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul relativo capitolo di bilancio, residuano attualmente sul Fondo (considerando la riduzione dei 39 milioni disposta dal comma in esame già vigente) disponibilità pari a 100,2 milioni di euro per l’anno 2012, relativi alla quota specificamente destinata al finanziamentodiinterventiurgentidi riequilibrio socio-economico, di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011.
Si segnala che, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato, tale quota del Fondo è stata ridotta da 100 a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 23, comma 12-quater (cfr. la relativa scheda di lettura).
Articolo 7, comma
19
(Riduzione Fondo per il finanziamento
delle missioni di pace)
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
Il comma 19 riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.
Il comma 19 dell’articolo 7 riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006[151].
In relazione alla disposizione in esame si veda anche quanto disposto dal successivo comma 6 dell’articolo 23 che provvede al rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Si ricorda che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3004). Al riguardo, il comma 1, dell’articolo 30 del D.L. 201 del 2011 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2012, gli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi ai 700 già esistenti in favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.
20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
I commi 20 e 21 dell’articolo 7 recano modifiche alle modalità di finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012 in corso di esame al Senato[152]. Il comma 21, inoltre, riduce da 1 miliardo a 550 milioni l’importo da destinare al Fondo per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
In particolare, il comma 20 sopprime una delle fonti di finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma - ed in particolare quella recata dalla lettera c) del comma 5 dell’articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 - che prevedeva che il Fondo fosse altresì finanziato, nei limiti di 1 miliardo di euro per il 2013 e per il 2014, mediante la riduzione delle riduzioni delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, introdotto dal D.L. n. 59/2012.
Si tratta di un elenco che riporta i capitoli del bilancio statale - sia di parte corrente che in conto capitale, ripartiti per singoli stati di previsione dei Ministeri, relativi a spese rimodulabili - sui quali possono essere effettuati, ai sensi dell’art. 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, nell’ipotesi in cui, per finanziare interventi della protezione civile per eventi calamitosi, sia necessario attingere a tale Fondo[153].
In sostituzione di tale fonte di finanziamento, il successivo comma 21 dispone la destinazione al Fondo per la ricostruzione di quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal decreto-legge in esame, per un importo fissato, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato, in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (in luogo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, come previsto nel testo originario della norma).
Si ricorda, tuttavia, che l’articolo 3-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell’iter al Senato, ha disposto dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, autorizzando, a tal fine, la spesa di 450 milioni annui a decorrere dal 2013.
Poiché la disposizione in esame non provvede - come sarebbe stato, invece, opportuno sotto il profilo della chiarezza normativa - a novellare l’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 74 del 2012, nel corso dell’esame di tale ultimo decreto alla Camera si è provveduto a modificare il comma 5 come si precisa di seguito.
Si ricorda, in sintesi, che l’art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il riparto del Fondo tra le regioni interessate è effettuato con DPCM, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate[154].
Per quanto concerne le risorse del Fondo, la norma dispone, innanzitutto, che esso sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, mediante le risorse derivanti dal temporaneo aumento (fino al 31 dicembre 2012, nella misura di 2 centesimi al litro) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio.
In aggiunta, il comma 5, come modificato nel corso dell’esame alla Camera in conseguenza del disposto del testo originario del comma 21 in esame, dispone che il Fondo sia altresì alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002;
b) con quota parte delle risorse di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che riguarda le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;
c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all’articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell’ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
A seguito della modifica apportata nel corso dell’esame al Senato, che provvede a ridurre a 550 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 l’importo da destinare al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 74/2004, si segnala l’opportunità di coordinare tale disposizione con il comma 5, lettera c), del medesimo articolo 2, che prevede che il Fondo venga alimentato invece per un importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto legge n. 95/2012. In assenza di tale coordinamento, in ogni caso, varranno le ordinarie regole derivanti dalla successione delle leggi nel tempo.
21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.
Il comma 21-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, proroga di sei mesi la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riferiti all'attività delle articolazioni dell’Agenzia delle entrate che operano nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 alle medesime date.
Più in dettaglio, la proroga di sei mesi concerne la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza indicati dall'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con riferimento all'attività delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate che operano nei riguardi dei contribuenti aventi domicilio fiscale, al 20 o al 29 maggio 2012, nei comuni delle zone colpite dal sisma, individuati dall’articolo 1, comma 1 del decreto.
Il richiamato articolo 8, comma 1, numero 3, accanto alla sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e di quelli utili alla riscossione di somme risultanti dagli atti di accertamento cd. “esecutivo”, ha altresì sospeso i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione.
In merito si fa presente che, alla data di redazione del presente dossier, il predetto D.L. n. 74/2012 è all’esame del Senato per la conversione in legge.
Nel testo vigente (ovvero il testo del decreto-legge pubblicato sulla G.U. del 7 giugno 2012), i comuni interessati dalle misure agevolative sono quelli delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo elencati nell’allegato 1 del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 e la richiamata sospensione dei termini opera sino al 30 settembre 2012.
Si ricorda tuttavia che:
§ per effetto delle modifiche operate durante l’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 72/2012 alla Camera, la sospensione dei predetti termini è stata estesa al 30 novembre 2012;
§ il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, attualmente in esame al Senato e nel testo modificato dalla Camera (articolo 67-septies dell’A.S. 3426) intende estendere l’ambito applicativo del decreto-legge n. 74, anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.
Di conseguenza, in armonia con il testo originario del D.L., una proroga di sei mesi - prevista dalle disposizioni in commento - farebbe slittare la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza al 30 marzo 2013.
Ove il testo della legge di conversione riportasse le modifiche apportate al l’esame del D.L. 74/2012 durante l’esame alla Camera, la predetta sospensione slitterebbe al 31 maggio 2013.
La disposizione in commento è in esplicita deroga all’articolo 3, comma 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) che impedisce la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.
Si rammenta altresì che l’articolo 3-bis del provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni agevolative per le zone terremotate (si rinvia alla scheda di lettura per approfondimenti).
Articolo 7, comma
22
(Accesso del CED del Ministero dell’interno)
22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
Il comma 22, dell’articolo 7, dispone che il Centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno acceda in via telematica al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti senza oneri per lo Stato.
Il comma 22 attribuisce alMinistero dell'interno facoltà di accesso al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti. L’accesso è effettuato da parte del Centro Elaborazione Dati (CED),dello stesso ministero, di cui all’articolo 8 della L. 121/1981 in assenza di oneri, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 82/2005.
L'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni siano resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati e qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione dello stesso dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.
L’articolo 8 della L. 121/1981 assegna al CED compiti in materia di raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.
L'articolo 8 della L. 580/1993, ha istituito il registro delle imprese, che opera con tecniche informatiche, attribuendone la tenuta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
In base all’articolo 7 del D.P.R. 581/1995 nel registro delle imprese sono iscritti: gli imprenditori, le società, i consorzi, le società consortili, i gruppi europei di interesse economico, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e, infine, le società semplici.
L’articolo 18 della L. 580/1993, al comma 1, prevede che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede, tra l’altro, mediante i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 7, comma
23
(Riduzione del Fondo speciale di conto
capitale - Tabella B)
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
L'articolo 7, al comma 23, reca una riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale per l'anno 2012, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,.
La riduzione è disposta negli importi di 67.988.000 euro per l’anno 2012, 91.217.000 euro per l’anno 2013 e 95.645.000 euro a decorrere dall’anno 2014, ed è riferita all’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Si ricorda che i fondi speciali rappresentano gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della legge di contabilità n. 196/2009, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
L'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge di contabilità prevede che la determinazione degli importi dei fondi speciali venga effettuata, in due apposite Tabelle, dalla legge di stabilità.
Si ricorda, altresì, che nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 sono stati determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011, articolo 35, comma 1), rispettivamente, per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. La dotazione dei due fondi è ripartita per Ministeri.
Per quanto concerne, in particolare, la Tabella B, la legge di stabilità per il 2012 reca importi che ammontano complessivamente a 317,8 milioni per il 2012, a 449,3 milioni per il 2013 e a 961,6 milioni per il 2014, così ripartiti tra i Ministeri:
Accantonamenti Tabella B |
2012 |
2013 |
2014 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
88.242 |
125.061 |
621.726 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
34.469 |
44.657 |
46.818 |
Ministero dell'interno |
71.007 |
91.993 |
96.444 |
Ministero dell'ambientee della tutela del territorio e del mare |
75.833 |
187.559 |
196.634 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
48.257 |
- |
- |
Per quanto concerne, in particolare, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, che la norma in esame provvede a ridurre, si ricorda che la relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2012 (A.S. 2968) sottolineava che l'accantonamento era preordinato a consentire la fornitura gratuita di libri di testo, nonché alla copertura del provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272), attualmente all’esame del Senato.
Articolo 7, commi
24-25
(Annullamento accordo di programma
Laboratorio Tipologico nazionale)
24. È annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
I commi 24 e 25 dell’articolo 7 annullano l’Accordo di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune e la provincia di Catanzaro e la regione Calabria relativo al trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
Nello specifico il comma 24 annulla ex lege l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), il comune e la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
La relazione illustrativa chiarisce che il citato Accordo di Programma per il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale - provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO) - nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro, prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l’attivazione e lo sviluppo del laboratorio stesso. La relazione motiva l’annullamento dell’Accordo nel mancato rispetto dell’accordo medesimo da parte degli altri Enti contraenti.
Il comma 25 dispone, quindi, che le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo di programma e ammontanti a 5 milioni di euro, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all’erario.
Si ricorda che, a seguito dell’Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 è stata costituita la Società consortile per azioni Centro Tipologico Nazionale[155] con capitale sociale pari a 120.000 euro ed una composizione dello stesso capitale sociale paritaria al 25% tra MIT, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria. Il Laboratorio Tipologico Nazionale era stato inaugurato nel 1988 dal Ministero dei Lavori Pubblici come uno strumento di sviluppo per consentire processi di scambio di conoscenze scientifiche, nonché di affidamento dei servizi e della realizzazione di prodotti impiegabili nel campo delle costruzioni. Il campo dell’attività prevedeva quindi lo svolgimento di programmi di sperimentazione e controllo preventivo di una serie di caratteristiche (architettoniche, tecniche e funzionali) dello spazio costruito. La realizzazione, la gestione e l’attività del Laboratorio, rientrava tra i programmi di ricerca e sperimentazione condotti dal Comitato per l’Edilizia Residenziale (CER).
Articolo 7, comma
26
(Revisione della spesa del Ministero
infrastrutture e trasporti)
26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:
a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 26 reca disposizioni concernenti la spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
In particolare il comma 26, lettera a), con una novella all’art. 2, comma 172, secondo periodo, del decreto-legge 262/2006, prevede l’acquisizione al bilancio dello Stato di una quota pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2012, degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID), le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
La relazione tecnica evidenzia che, negli ultimi anni, dopo la soppressione del RID e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze per cui gran parte delle risorse è andata in economia.
Si ricorda che il citato art. 2, comma 172, del decreto legge 262/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al soppresso RID le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato. Inoltre, al medesimo secondo periodo del comma 172, è indicata un’ulteriore quota pari a 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, introdotta dall’art. 55, comma 1-ter, del decreto-legge 1/2012, per finanziare l’attività del MIT concernente lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, mediante l’assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni. Da ultimo, in attuazione del successivo comma 173, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).
Il comma 26, lettera b) sopprime i contributi agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell’aviazione civile, previsti dall’art. 1, comma 40, della legge 549/1995, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vale a dire l’AeroClub d’Italia e l’Istituto italiano navigazione
La legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996 - ha previsto all'articolo 1, commi 40-44, la disciplina contabile per lo stanziamento e la ripartizione degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che risultavano elencati in una tabella allegata alla legge stessa. Tali importi, in particolare, devono risultare iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. La dotazione delle unità previsionali di base in cui confluiscono gli importi dei contributi statali è quantificata annualmente in sede di legge finanziaria in Tabella C.
In materia è successivamente intervenuta la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) che, al comma 2 dell'articolo 32, oltre a ridefinire gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nell’apposita tabella allegata alla legge medesima, ha disposto che il riparto dei contributi statali stanziati in Tabella C debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il contributo stabilito nel decreto per ciascun ente beneficiario si configura come rideterminazione della relativa autorizzazione di spesa. Sullo schema di decreto di ripartizione è prevista inoltre l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. A queste ultime devono inoltre essere inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti enti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
L’Aero Club d’Italia, istituito nel 1911, è divenuto ente morale con regio decreto n. 145/1926 e successivamente ente pubblico con legge n. 340/1954. Con D.P.R. n. 670 del 1977 è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo del Paese ed inserito tra gli enti soggetti all’applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70. L’AeCI è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'interno; riunisce in organismo federativo nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile e attività collegate.
Si ricorda che con D.P.C.M. 20 ottobre 2004 sono stati approvati, oltre al nuovo statuto dell’Aero club d’Italia, anche i nuovi statuti tipo degli aero club locali nonché i principi informatori dello statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche. Tra i principali obiettivi dell’ente vi sono la formazione aeronautica della gioventù, la diffusione della cultura aeronautica e studio dei problemi relativi; lo sviluppo del turismo e dello sport aereo; la sovrintendenza di ogni pubblica manifestazione aeronautica; lo svolgimento di attività didattica; il patrocinio e tutela degli interessi aeronautici; l’esercizio del potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e dal Regolamento sportivo nazionale, nonché l’istruzione e l’allenamento dei piloti, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni, da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati.
L’Aero Club promuove altresì la costruzione e la gestione di aeroporti civili e privati e gli aerocentri per lo sport ed il turismo; istituisce scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo e ne promuove l’istituzione su base regionale.
L’Istituto italiano di navigazione è un ente senza fini di lucro con personalità giuridica costituito a Roma nel 1959 e membro dell’associazione internazionale degli istituti di navigazione (IAIN), nonché membro fondatore del gruppo europeo degli istituti di navigazione (EUGIN). L’Istituto promuove lo sviluppo tecnico e scientifico della navigazione e contribuisce alla conoscenza dei sistemi di navigazione e della loro evoluzione tecnologica. Ai fini delle finalità dell’Istituto, si intende per navigazione l’insieme del controllo, guida e posizione di uomini e mezzi in ogni tipo di ambiente aerospaziale, marittimo e terrestre. Le attività educative e di formazione professionale cui l’Istituto partecipa, organizzate da Centri di ricerca, Università e Scuole tecniche, hanno per obiettivo l'insegnamento di discipline, la diffusione delle conoscenze e degli strumenti operativi necessari per chi operi nei vari settori della Navigazione.
Articolo 7, comma
26-bis
(Aero Club d’Italia)
26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai princìpi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai princìpi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 26-bis dell’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga l’incarico di commissario straordinario dell’Aero Club d’Italia. La proroga, finalizzata all’adeguamento dello Statuto dell’ente ai principi in materia sportiva, è disposta sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
In particolare il comma 26-bis stabilisce che il Commissario straordinario dell’Aero Club d’Italia[156] adegui lo Statuto dell’ente ai principi in materia sportiva di cui al D.Lgs. n. 242/1999, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni del CONI stesso.
Il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, successivamente modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, ha provveduto al riordino del Comitato Olimpico Italiano – CONI.
Allo scopo di provvedere a tale adeguamento statutario, l’incarico di Commissario straordinario dell’Aero Club d’Italia è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto–legge.
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I commi 27-32 recano disposizioni volte a ridurre gli oneri nel settore istruzione, università e ricerca per famiglie, studenti, docenti e personale, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’eliminazione di documenti cartacei e relative procedure. Si consacrano così a livello legislativo alcune sperimentazioni avviate nel corrente anno scolastico.
Le novità principali sono costituite dalla previsione della validità legale della pagella in formato elettronico e dell’iscrizione esclusivamente on line dall’a.s. 2012/2013.
Il comma 27 dispone che il MIUR predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative riguardanti istruzione, università e ricerca e i rapporti con docenti, personale (si intenderebbe, personale del MIUR, della scuola, delle università e degli enti di ricerca), studenti e famiglie.
I commi da 28 a 31 riguardano facilitazioni per gli studenti delle scuole e le loro famiglie.
In particolare, dall’anno scolastico 2012/2013:
§ le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line, utilizzando un applicativo messo a disposizione dal MIUR (comma 28);
§ le istituzioni scolastiche ed educative[157] redigono le pagelle in formato elettronico. La pagella elettronica ha la stessa validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web, o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Gli interessati possono comunque ottenere gratuitamente la copia cartacea del documento in formato elettronico (commi 29 e 30);
§ le istituzioni scolastiche e i docenti utilizzano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico (comma 31).
Il comma 32 prevede la clausola dell’invarianza finanziaria.
Si segnala che al comma 28 si fa riferimento alle “istituzioni scolastiche statali”, al comma 29 alle “istituzioni scolastiche ed educative” e, al comma 31, alle “istituzioni scolastiche”. Appare necessario un chiarimento sui destinatari delle nuove disposizioni[158].
Al comma 28 occorre, inoltre, chiarire il significato dell’espressione “per gli anni scolastici successivi”, posto che la decorrenza delle disposizioni da esso recate è dall’a.s. 2012/2013.
Sull’argomento, si ricorda che il piano e-government 2012, presentato il 21 gennaio 2009, ha previsto, fra gli altri progetti, quello relativo all’Interazione digitale scuola- famiglia, volto alla semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia attraverso la disponibilità in rete dei principali documenti prodotti dalle scuole.
Peraltro, già il 2 ottobre 2008 era stato presentato, per quanto qui interessa, il Progetto “Scuola/famiglia via web” (registro elettronico, rilevazione di assenze e presenze con comunicazione via cellulare o e-mail, accesso in rete al fascicolo dello studente, prenotazione dei colloqui, pagella on-line).
Dal 18 febbraio 2010 è stato reso disponibile il portale Scuola Mia[159], nell’ambito del quale sono presenti applicazioni relative a: gestione di comunicazioni verso le famiglie; comunicazioni scolastiche riguardanti eventi specifici; assenze/ritardi degli studenti; gestione dell’orario settimanale delle lezioni, del calendario di ricevimento dei docenti e degli appuntamenti con le famiglie; gestione e produzione dei certificati e delle pagelle.
Inoltre, con circolare n. 108 del 27 dicembre 2011[160] il MIUR ha comunicato la nascita, a partire dal 12 gennaio 2012, del progetto “Scuola in chiaro” che mette a disposizione in una forma organica le informazioni relative a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado[161]. Con circolare n. 110 del 29 dicembre 2011, relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2012/2013, è stata comunicata la possibilità di utilizzare a tal fine il portale Scuola in chiaro.
Articolo 7, commi
33-36
(Inclusione delle scuole statali nel
sistema di tesoreria unica)
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I commi da 33 a 36 assoggettano le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 720/1984, prevedendo, in ragione di tale assoggettamento, il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.
Nello specifico, il comma 33 dispone l’inserimento delle istituzioni scolastiche ed educative[162] statali nel sistema di tesoreria unica, di cui all’articolo 1 e alla tabella A allegata alla legge n. 720/1984.
Fino all’entrata in vigore della norma in esame, la liquidità delle scuole statali non è mai stata depositata presso la tesoreria statale.
La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che dall’attribuzione dell’autonomia (e da prima, nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio.
Ogni scuola ha sottoscritto autonomamente una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della propria capacità negoziale. I tassi attivi applicati - evidenzia la relazione - si aggirano spesso intorno allo 0,15%, mentre la giacenza media è di 900 milioni di euro[163].
Pertanto, relativamente al fabbisogno, la norma comporta benefici per l'anno 2012 pari a 900 milioni di euro.
La relazione specifica, inoltre, che il passaggio alla tesoreria unica implicherà un minore ricorso al debito pubblico, con una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico (oneri del debito pubblico) di circa 4 milioni di euro nel 2012, 31 milioni nel 2013 e 36 milioni nel 2014[164]. Rileva, inoltre, che tali benefici sono parzialmente compensati dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica (pari a 145 mila euro annui), dai minori interessi rispetto a quelli attualmente percepiti dalle scuole (1,4 milioni annui) e da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare ad intermediari quali banche o poste, non ancora quantificabili.
Con riferimento al regime di tesoreria unica, si ricorda che la legge 29 ottobre 1984, n. 720 che ha fissato i criteri generali per l'istituzione del sistema di tesoreria unica e definito i criteri per l’individuazione degli enti sottoposti al sistema[165].
Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nell’articolo 1 della legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981.
Gli enti compresi nella tabella A[166] - che qui interessano -sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata.
Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”.
Le aziende di credito, tesorieri e cassieri degli enti pubblici, nella qualità di organi di escussione degli enti medesimi, effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali. Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente, provenienti dal settore privato o da enti che non rientrano fra quelli del settore pubblico allargato, e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera.
Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere. Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato, da ultimo, stabilito nella misura dell'1,00 per cento lordo, a decorrere dal 1° maggio 2011, dal decreto 13 maggio 2011.
I tesorieri sono tenuti ad eseguire i pagamenti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.
In particolare, il comma 34, come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla data del 12 novembre 2012 provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.
Diversamente che nella formulazione originaria del comma, si prevede ora dunque il versamento delle disponibilità liquide in unica soluzione ed in unica data[167].
Il comma 34 dispone, inoltre che, in quanto compatibili, si applichino le disposizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 35 del D.L. 1/2012 (legge n. 27/2012).
Tale norma disciplina – in ragione della sospensione, fino a tutto il 2014, del regime di tesoreria unica cd. mista per regioni, enti locali, enti del comparto sanità e università e del ripristino per essi del regime di tesoreria unica tradizionale – le modalità attraverso le quali procedere, per tali enti, al versamento delle relative disponibilità liquide in tesoreria statale.
In particolare, il citato comma 9 dell’articolo 35 – oltre a fissare la scansione temporale per il versamento in tesoreria statale delle disponibilità liquide di regioni, enti locali, enti del comparto sanità e università che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, vengono assoggettati al regime di tesoreria unica[168] - prevede altresì che (entro il 30 giugno 2012, per tali enti), si operi la smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari, appositamente individuati con D.M. 27 aprile 2012, e si proceda al versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Fanno eccezione al riguardo gli investimenti in titoli di Stato italiani.
Inoltre, ai sensi del comma 9, gli enti sono tenuti (entro il 15 marzo 2012) al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri.
Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Si ricorda, infine, che - ai sensi del comma 11 del citato articolo 35 - il sistema di tesoreria unica è stato reintrodotto, fino all’adozione del bilancio unico di Ateneo, anche per i Dipartimenti universitari, i quali non ne erano più soggetti a decorrere dal 1999.
Il comma 35, come sostituito nel corso dell’esame al Senato, prevede che - fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile - per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi[169].
Il comma 36 prevede che i servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione[170], ai quali non si applica il vincolo di destinazione dei risparmi conseguenti ai predetti accordi, sancito nell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge n. 449/1997[171].
L’articolo 43 della legge n. 449/1997, al comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il comma 2, secondo periodo, dispone che - per le sole amministrazioni dello Stato -una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio e che una quota, pari al 65 per cento, resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione.
Articolo 7, commi
37-38
(Fondi per l’istruzione e supplenze brevi)
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;
b) dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».
37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.».
38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.
I commi 37, 37-bis, 37-ter e 38 intervengono sulla disciplina di alcuni fondi istituiti nello stato di previsione del MIUR dal 2007 - riportando ad essi ulteriori risorse disposte a favore del settore istruzione - nonché sul pagamento delle competenze accessorie al personale scolastico - finora gravante su uno dei suddetti fondi - estendendo la disciplina del c.d. “cedolino unico” anche al personale incaricato di supplenze brevi. Si prevede, inoltre, un monitoraggio sul conferimento delle stesse supplenze.
Con riferimento al primo aspetto, la relazione illustrativa motiva la scelta con l’opportunità di tener conto delle risorse indicate, nell’assegnazione alle scuole, per tempo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto, che generalmente vengono approvati nel corso degli ultimi mesi dell’anno. Sottolinea, dunque, che si tratta solo di una nuova modalità di gestione delle stesse.
In particolare, il comma 37 - come modificato durante l’esame al Senato - novellando l’art. 1, comma 601, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) dispone che al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” (sul quale si veda, però, infra) e al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” - istituiti dal 2007 nello stato di previsione del MIUR[172] - affluiscono anche:
a) l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Al contempo, il comma 37-bis dispone l’abrogazione dell’art. 2 della stessa L. 440/1997.
La L. 440/1997 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”[173], la cui dotazione, inizialmente determinata dalla medesima L. 440/1997, dal 2000 (art. 68, L. 144/1999) è indicata in tab. C della L. finanziaria, ora L. di stabilità[174]. Per ciascuno degli anni del triennio di previsione 2012-2014, la tab. C della L. 183/2011 reca uno stanziamento pari a € 89,6 mln, sia in conto competenza che in conto cassa, allocati sul cap. 1270.
In base all’art. 1, co. 2, della L. 440/1997, le disponibilità del fondo sono ripartite con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in attuazione di direttive di quest’ultimo Ministro, anche esse da sottoporre a parere parlamentare. Le direttive, in base all’art. 2, sono volte all’individuazione di interventi prioritari, criteri generali per la ripartizione delle somme e modalità per la gestione, indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi.
Nella prassi, annualmente è stata inviata alle Camere solo una direttiva del Ministro della pubblica istruzione con la quale, contestualmente, sono stati individuati i contenuti di cui all’art. 2 della L. 440/1997 e si è proceduto alla individuazione della ripartizione delle somme.
L’abrogazione dell’art. 2 della L. 440/1997 determinerà, dunque, che d’ora innanzi alle Camere perverrà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante la ripartizione del fondo.
Sul punto si segnala che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 della L. 440/1997, nell’art. 1, co. 2, della stessa occorre sopprimere le parole “in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2”.
b) quota parte dei fondi destinati all’attuazione del piano programmatico di interventi sul sistema dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale previsto dall’art. 1, co. 3, della L. 53/2003, pari a 15,7 milioni di euro.
Le relazioni allegate non recano specifiche sul riferimento alla quota parte indicata.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 3, della L. 53/2003 – con la quale è stata conferita una delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale – ha affidato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno di: riforma degli ordinamenti e dello sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; sviluppo dell'attività motoria e delle tecnologie multimediali, nonché della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; valorizzazione professionale del personale docente e ATA; iniziative di formazione iniziale e continua del personale; concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; interventi di: orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
L’art. 7, co. 6, ha disposto che all'attuazione del piano programmatico si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria[175].
Gli stanziamenti sono allocati sul cap. 1294 dello stato di previsione del MIUR, la cui dotazione è pari a € 30,2 milioni per il 2012, e a € 33,6 milioni per ciascuno dei restanti anni del triennio di previsione 2012-2014, sia in conto competenza che in conto cassa.
c) le risorse previste dall’art. 1, co. 634, della L. 296/2006, finalizzate a supportare una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione. Durante l’esame al Senato, però, è stato previsto che è fatto salvo quanto disposto al co. 875 dell’art. 1 della stessa L. 296/2006, in materia di risorse da destinare al Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (sull’argomento si veda anche, infra, la modifica del co. 875 dell’art. 1 della L. 296/2006, disposta dal comma 37-ter).
Al contempo, il comma 37-bis dispone l’abrogazione dell’art. 1, co. 634, secondo periodo, della stessa L. 296/2006, che prevede che ai due fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle UPB “strutture scolastiche”, “interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati a integrare i fondi stessi.
Al riguardo, si ricorda che i commi 622-633dell’art. 1 della L. 296/2006 recano una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione: ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro; prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell’infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica.
Il comma 634 ha autorizzato la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti, ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica disposte e finanziate dal co. 625.
Al riguardo si ricorda, peraltro, che:
§ l’art. 13, co. 4, del D.L. 7/2007 ha disposto, a decorrere dal 2009, l’utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della L. 296/2006 anche per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla attuazione delle misure di agevolazione fiscale - introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, valutati in 31 milioni di euro;
§ l’art. 2, co. 427, della L. 244/2007 ha disposto che, nell’ambito della stessa autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2008, un importo fino ad un massimo del 15% è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione; all’attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo;
§ l’art. 1-bis, co. 4, del D.L. 134/2009 (L. 167/2009) ha disposto che dal 2010 la stessa autorizzazione di spesa è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
Le risorse sono allocate sul cap. 1287 dello stato di previsione del MIUR, che reca stanziamenti pari a € 50,5 milioni di euro per il 2012 e € 71,9 milioni per ciascuno dei restanti anni del triennio di previsione 2012-2014, sia in conto competenza che in conto cassa.
Per completezza si fa peraltro presente che il comma 41 dell’art. 7 in commento dispone l’assegnazione direttamente agli enti locali (e non più alle scuole) del contributo dello Stato per il servizio di mensa gratuita agli insegnanti, il cui stanziamento rientrava - come in precedente nota evidenziato - nel Fondo per le competenze del personale scolastico.
Una ulteriore modifica all’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 è stata introdotta durante l’esame al Senato.
In particolare, modificando il terzo periodo del co. 601 - che già prevedeva la definizione, con DM, di criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse (DM 21/2007) - si è disposto che sempre con DM sono determinati anche criteri e parametri per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione[176].
Il comma 37-ter, introdotto durante l’esame al Senato, modifica, come ante accennato, l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 che, al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (di cui al co. 631 dello stesso art. 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore[177].
In base alla modifica proposta, al Fondo confluisce quota parte, pari a 14 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (che, come si è visto, è finalizzata anche alla riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore), mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa (finalizzate, come indicato in precedente nota, anche alla formazione post-secondaria non universitaria).
Si tratta di una modifica conseguente a quanto disposto dal comma 37, nel testo come modificato dal Senato.
Inoltre, all’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 è aggiunto un periodo finale in base al quale i 14 milioni di euro sono destinati ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
In materia si ricorda che l’art. 69 della L. 144 del 1999 ha istituito, al fine di riqualificare e ampliare l'offerta formativa, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), disponendo che allo stesso si accede, di norma, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Si tratta, dunque, di un sistema di formazione terziaria non universitaria.
Successivamente, l’art. 1, co. 631, della L. 296/2006 ha stabilito, a decorrere dal 2007, una riorganizzazione del sistema IFTS, secondo le linee guida da adottare con D.P.C.M. Allo scopo, il co. 875 ha previsto, come si è detto, l’istituzione di un apposito Fondo.
E’ stato pertanto emanato il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che ha stabilito che la riorganizzazione, da realizzare progressivamente a partire dal triennio 2007-2009, comprende tre tipologie di intervento. Si tratta degli istituti tecnici superiori (ITS) - già previsti, dall’art. 13 del D.L. 7/2007-, dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), e dei poli tecnico-professionali.
Gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività. Alla realizzazione dei piani concorrono le risorse
messe a disposizione dal MIUR[178] a valere sull’apposito Fondo istituito dalla L. finanziaria 2007[179]. Ai fini del sostegno dei piani, il Ministero verifica preventivamente la sussistenza di alcuni elementi, fra i quali il provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la messa a disposizione di risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero stesso.
Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale[180] volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore riferito alle aree tecnologiche considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Ue (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione)[181].
Essi sono configurati secondo il modello della fondazione di partecipazione (alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale) e acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (art. 1 del DPR 361/2000). Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’all. A) del DPCM, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS .
Da settembre 2011 sono stati attivati 59 ITS[182].
Da ultimo, l’art. 52, co. 2, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto la definizione di linee guida, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, al fine di:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
Il comma 38 novella l’art. 4, comma 4-septies, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), sopprimendo la previsione in base alla quale le competenze fisse del personale incaricato di supplenze brevi[183] continuavano ad essere pagate, ad eccezione del personale di cui all’art. 2, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007[184]), a carico dei bilanci delle scuole.
Pertanto, anche il pagamento di queste competenze è riportato al meccanismo del c.d. “cedolino unico” già previsto, in base alla disposizione novellata, per il restante personale[185].
Si segnala, peraltro, che di tale previsione occorre chiarire il raccordo con quanto dispone l’art. 14, co. 19 (v. infra).
Dispone, inoltre, che il MIUR monitora i contratti per le supplenze brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che li sottoscrivono in misura anormalmente alta in relazione al numero di posti di organico dell’istituzione scolastica.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si ricorda che già l’art. 1, co. 605, lett. d), della L. 296/2006 ha previsto, da ultimo, (tramite apposito DM)l’avviodi unmonitoraggio - da parte degli uffici scolastici provinciali - delle supplenze brevi allo scopo di ricondurre gli scostamenti ai valori medi nazionali[186].
Articolo 7, commi
39-40
(Soppressione di contabilità speciali
scolastiche)
39. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.
Il comma 39 stabilisce che dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluiscono le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non sono più alimentate e vengono soppresse a decorrere dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il comma 40 dispone l’acquisizione all'erario della somma di 30 milioni di euro nel 2012 a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche.
In particolare, il comma 39 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali sulle quali affluiscono le risorse statali da destinare alle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 5-ter del D.L. n. 452/2001, non sono più alimentate.
Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative[187].
Nel caso in questione, l’art. 5-ter del D.L. 452/2001[188] ha consentito l’apertura di apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ove possono affluire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche.
Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.
Per ciò che attiene alla disciplina delle contabilità speciali scolastiche si ricorda, inoltre, quanto in generale disposto dall’articolo 29, comma 6 della legge n. 448/1998, secondo cui le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime. Ciò in deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.
Inoltre, si ricorda che l’articolo 1, comma 601 della legge n. 296/2006 ha previsto - al fine di aumentare l'efficienza e la celerità del finanziamento a favore delle scuole statali - l’istituzione a decorrere dall'anno 2007, nello stato di previsione del MIUR, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, facendovi confluire gli stanziamenti di una serie di capitoli iscritti presso il medesimo stato di previsione, recanti finanziamenti alle istituzioni scolastiche. Il medesimo comma 601 ha poi demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse in questione.
Per un commento più generale della norma in commento, si veda la scheda di lettura dell’articolo 7, commi 37-38.
La relazione tecnica afferma che ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, conto a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano[189].
L'analisi dei dati relativi alla giacenza sulle predette contabilità, precisa la relazione, ha condotto l’amministrazione nel 2007, con l’articolo 1, comma 601 della legge n. 296/2006, sopra commentato, a modificare il circuito della spesa, attraverso l'invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui, la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell'ammontare di entrate, giacenze e uscite delle contabilità speciali.
In particolare, a seguito dell'art. 1, comma 601 della legge n. 296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita passando da 1,8 miliardi si euro sino, al primo gennaio 2012, a 423 milioni di euro.
Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a quella di un mese, anche grazie all'implementazione di un nuovo sistema informativo.
Le somme disponibili alla data del 1° gennaio 2013 sono versate all’entrata del bilancio statale, in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 e per la restante parte nel 2016.
Le somme predette devono essere annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.
Si ricorda, che l'articolo 48, comma 1-ter del D.L. n. 248/2007[190] già ha concesso al MIUR, per l’anno 2008, la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti a obbligazioni in essere.
In particolare, la norma ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione la quantificazione delle somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del D.L. n. 452/2001, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, ai capitoli di bilancio denominati “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” iscritti nello stato di previsione del MIUR.
Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche, ha inoltre consentito anche la riallocazione, tramite giro-fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
Successivamente, l’articolo 4, comma 72 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha disposto che il citato comma 1-ter dell’articolo 40 trovi applicazione nell’anno 2012.
A legge di bilancio 2012, i capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole denominati “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, sono quattro e sono allocati presso il Programma di spesa Istruzione prescolastica (cap. 1195) il Programma Istruzione primaria (cap. 1204), il Programma Istruzione secondaria di I° grado (cap. 1196) e il Programma Istruzione secondaria di II grado (cap. 1194).
Il comma 40 dispone - in deroga a quanto previsto dal sopra citato articolo 4, comma 72, della legge n. 183/2011 - l’acquisizione all'erario della somma di 30 milioni di euro nel 2012 a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche.
La relazione tecnica afferma al riguardo che le somme disponibili sulle predette contabilità speciali – pari, come detto, a 423 milioni di euro, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a quanto disposto dal comma 39 (100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e la restante parte è versata nell'anno 2016) per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di euro, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR.
Articolo 7, comma
41
(Spese per il servizio di mensa
scolastica)
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
Il comma 41 dispone in materia di contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, per il servizio di mensa gratuita per gli insegnanti, stabilendo che lo stesso sia corrisposto direttamente agli stessi enti locali e individuando un nuovo parametro di riferimento.
La relazione tecnica specifica che la disposizione si limita a semplificare le modalità con le quali far pervenire ai comuni il contributo per la mensa gratuita in favore del personale scolastico, pari a 62,7 milioni di euro annui.
In particolare, il comma 41 dispone che il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica per gli insegnanti, previsto dall’art. 3 della L. 4/1999, è assegnato agli enti locali (dunque, non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa (e non più, come ora, in base al numero dei pasti effettivamente erogati), con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento (dunque, ad esempio, per l’anno finanziario 2013 si farà riferimento al numero di classi che hanno avuto accesso al servizio di mensa nell’anno scolastico 2012/2013).
Al riguardo si ricorda che gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977, richiamati dall’art. 327 del D.Lgs. 297/1994, hanno attribuito ai comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica.
Dopo alcuni contenziosi[191], e l’emanazione di vari decreti MIUR che periodicamente autorizzavano gli enti locali ad erogare gratuitamente la mensa ai docenti[192], riconoscendo loro un contributo, l’art. 3 della L. 4/1999 ha disposto, a posteriori, l’erogazione di un contributo agli enti locali, a carico del Ministero dell’interno, per gli anni dal 1995 al 1997; ha, inoltre, disposto che dal 1998 agli oneri derivanti dal servizio di mensa si sarebbe provveduto con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola.
L’art. 21 del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007, ha esteso il diritto alla mensa gratuita anche al personale ATA eventualmente in servizio nella mensa.
Come riepilogato nella nota MIUR n. 3545 del 29 aprile 2009[193], il contributo, in base al D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, viene erogato alle singole istituzioni scolastiche aventi titolo, nell’ambito dello stanziamento di € 62.768.000 milioni, a seguito di specifico monitoraggio volto ad accertare il numero dei pasti effettivamente erogati.
Articolo 7, comma
42
(Contribuzione studentesca universitaria)
42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei princìpi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.
1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:
a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;
c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.
1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.
1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività».
Il comma 42, nel testo come modificato dal Senato, inserisce nell’art. 5 del D.P.R. 306/1997, che regola il limite della contribuzione studentesca universitaria rispetto al FFO, una disciplina specifica concernente i contributi degli studenti fuori corso, che potranno essere aumentati dalle università, fino al raddoppio rispetto a quelli relativi agli studenti in corso. Tali incrementi non concorrono al raggiungimento del limite sopra indicato.
Dispone, infine, per i tre anni accademici decorrenti dall’a.a. 2013/2014, in materia di limiti all’incremento dei contributi per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi, il cui ISEE familiare non sia superiore a 40.000 euro[194].
Il comma 42, come modificato dal Senato, inserendo i commi da 1-bis ad 1-quinquies nell’art. 5 del DPR 306/1997, dispone, anzitutto, che, ai fini del raggiungimento del limite per la contribuzione studentesca previsto dal comma 1 dello stesso art. 5 - pari, come si è detto, al massimo al 20% del FFO - non concorrono gli incrementi disposti - nei termini a breve esposti - per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei “corsi di studio di primo e di secondo livello”[195].
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il punto 3, lett. e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, concernente regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.
Nel merito, sotto il profilo della formulazione del testo, occorre esplicitare se con l’espressione “corsi di studio di primo e secondo livello” si intende fare riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale (così, la relazione tecnica al D.L. - che utilizza la stessa espressione - mentre la relazione illustrativa fa riferimento solo ai corsi di laurea magistrale, e le disposizioni vigenti considerano anche altri tipi di corsi –v. infra).
Si ricorda, peraltro, che l’espressione “corsi [….] di primo e di secondo livello” è utilizzata, con la specifica “accademici”, per i corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) e non per i corsi di studio universitari.
In materia, si ricorda che il D.P.R. 306/1997 ha disciplinato la contribuzione, intesa come somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, degli studenti dei corsi di diploma universitario, diploma di laurea e diploma di specializzazione[196], disponendo che i contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università, le quali procedono anche a graduare gli stessi.
Sulla materia della graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario e di esoneri si ricorda, inoltre, che è da ultimo intervenuto l’art. 9 del d.lgs. 68/2012, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, che al co. 8 fa riferimento agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca (nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello)[197].
Gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno.
Alcuni indirizzi per la definizione del decreto ministeriale sono peraltro già presenti nel testo in esame.
In generale, si prevede di tener conto:
§ dei principi di equità, progressività e redistribuzione;
§ degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio;
§ del reddito familiare ISEE;
§ del numero di studenti iscritti all’università appartenenti al nucleo familiare;
§ della specifica condizione degli studenti lavoratori.
Con riferimento al reddito familiare ISEE, inoltre, si specifica che i limiti previsti dal decreto ministeriale non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso:
§ il 25 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro;
§ il 50 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro;
§ il 100 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.
Per le soglie individuate, si fa riferimento a quelle di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) che – si ricorda – ha previsto un contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
Infine, si dispone che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati in misura non inferiore al 50% ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all’art. 18 del d.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio. Il riferimento particolare è a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.
Con riferimento alle risorse per il finanziamento delle borse di studio, si ricorda che l’art. 18 del D.lgs. 68/2012 ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal D.lgs. 68/2011[198], il fabbisogno finanziario necessario per garantire le borse di studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità[199] è coperto:
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del MIUR, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente per il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni (al riguardo, si veda quanto osservato nella scheda relativa all’art. 23, comma 4, del D.L. in esame);
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita;
c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.
Infine, si dispone che, per i tre anni accademici decorrenti dall’a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l’incremento della contribuzione non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (nazionale).
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 del D.lgs. 109/1998 allo scopo di individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche[200].
Al momento di avvio del sistema, l’ISEE è stato utilizzato soprattutto a livello nazionale[201]per le prestazioni previste dalla normativa di settore. Successivamente le amministrazioni locali lo hanno utilizzato in virtù delle capacità selettive e della semplicità di utilizzazione del Sistema informativo[202]. A legislazione vigente, la platea dei beneficiari delle prestazioni erogate attraverso l’ISEE non può essere esclusivamente identificata con le famiglie in condizione di bisogno economico: l’ISEE è infatti utilizzato anche per stabilire la compartecipazione al costo di servizi a destinazione generale (prestazioni per il diritto allo studio universitario e per gli asili nido).
Si ricorda in proposito che il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (art.10, co. 1, n. 1-6 A.C. 4566) contempla, tra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega, anche la complessiva revisione dell’ISEE, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare.
Successivamente, l’art. 5 del D.L. 201 del 2011 (L. 214/2011) ha disposto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE, a tal fine rafforzando la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.
Da ultimo, l’art. 16 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), nell’ambito di interventi volti a semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, prevede (co. 1) che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare all’INPS le informazioni sui beneficiari e le prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi del Sistema informativo servizi sociali, del casellario dell’assistenza nonché dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e dei dati sui controlli ISEE.
Infine, l’ISSEU è un ricalcolo dell’ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l’Università dal DPCM 9 aprile 2001, quali redditi e patrimoni dei fratelli o sorelle, calcolati al 50 per cento, considerazione redditi e patrimoni posseduti all’estero, studente con nucleo familiare a sé stante considerato indipendente nel caso si verifichino condizioni specifiche previste dal citato DPCM.
Articolo 7, comma
42-bis
(Accorpamento di consorzi
interuniversitari)
42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 42-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone la promozione di un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur.
In particolare, il comma 42-bis dispone che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove l’accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale, cui affidare il compito di assicurare adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del MIUR, delle università, della scuola e della ricerca.
L’operazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo si evidenzia che si tratta di 3 dei 4 soggetti di cui già è previsto l’ incentivo all’aggregazione/incorporazione/fusione dal DM 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2012[203].
Pertanto, si interviene con previsione legislativa in un ambito già regolato da un DM.
L’allegato 3 al D.M. 16 aprile 2012 n. 71, individua, nell’ambito dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per il cofinanziamento dei consorzi interuniversitari, per un totale di 40 milioni di euro, l’incentivazione alla fusione o all’accorpamento degli stessi.
La quota destinata a tale finalità è pari ad euro 10.550.000. L’allegato specifica che l’assegnazione di tali risorse è destinata a supportare e sostenere progetti di aggregazione, incorporazione, fusione tra due o più dei Consorzi elencati (CINECA, CILEA, CASPUR, Consorzio ALMALAUREA), da avviarsi entro la fine del 2012 e da realizzarsi entro la fine dell’esercizio 2013, al fine di razionalizzare e mettere a sistema i servizi di supporto al Ministero e al sistema universitario, assicurando l’integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative[204].
Con riferimento al consorzio Cineca, si ricorda che il 14 luglio 1967 i Rettori delle Università di Bologna, Padova, Firenze e dell'Istituto Universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia firmarono una convenzione per la costituzione di un "Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell’Italia Nord-orientale". Nel settembre 1969 si avviarono le attività operative del Centro di calcolo interuniversitario, a Casalecchio di Reno (Bologna).
Nel 2006 il MIUR è entrato a far parte del Consorzio.
Nel 2012, sono 54 le università che fanno parte del Consorzio[205].
Il CASPUR, Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca, ente senza scopi di lucro finanziato dal MIUR e dalle Università consorziate, è nato a Roma il 5 giugno 1992. Ad esso aderiscono attualmente 11 atenei[206].
Cilea, Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica, è un ente senza scopo di lucro fondato a Milano nel 1974. Ad esso aderiscono attualmente il MIUR e 11 atenei[207].
Articolo 7, comma
42-ter
(Prorogatio del mandato dei rettori
universitari)
42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
Il comma 42-ter, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione di interpretazione autentica sulla prorogatio del mandato dei rettori, allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento universitario.
In particolare, il comma 42-ter dispone che la previsione, recata dall’art. 2, comma 9, terzo periodo, della L. 240/2010 - secondo la quale il mandato dei rettori in carica al momento “dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6” è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo - si interpreta nel senso che il momento di adozione del nuovo statuto è quello dell’”adozione definitiva” (rectius: emanazione), dopo i controlli di legittimità e di merito effettuati dal Ministro (ai sensi dell’art. 6 della L. 168/1989, richiamato dall’art. 2, co. 7, della L. 240/2010). Lo scopo è quello di garantire un corretta transizione al nuovo ordinamento.
La previsione è originata da un contenzioso che si è sviluppato in ordine alla prorogatio del mandato dei rettori[208], questione già oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo svolti sia alla Camera che al Senato.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 9, della L. 240/2010, per quanto concerne la prorogatio del mandato del rettore in fase di passaggio al nuovo ordinamento disciplinato dalla stessa L. 240/2010, individua diverse fattispecie:
§ il mandato dei rettori in carica al momento “dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6” è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo (terzo periodo);
§ se il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione del nuovo statuto scade dopo il termine dell’anno accademico successivo, esso arriva alla scadenza naturale (quarto periodo);
§ il mandato dei rettori che alla data di entrata in vigore della legge sono stati eletti o stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo (quinto periodo).
La prorogatio di cui al terzo periodo dell’art. 2, co. 9, della L. 240/2010, come risulta dagli atti di sindacato ispettivo sotto indicati, è stata interpretata da alcune università facendo riferimento, per quanto concerne il momento dell’adozione dello statuto, a quello dell’emanazione, dopo l’intervento del controllo ministeriale.
L’interpretazione è stata condivisa dal MIUR: si vedano, a titolo di esempio, le risposte agli atti di sindacato ispettivo 3-02212[209] e 5-06528[210] alla Camera e 3-02780[211] al Senato.
Al riguardo si segnala che la tecnica dell’interpretazione autentica non appare, nel caso di specie, adeguata: infatti, al fine indicato, nell’art. 2, co. 9, terzo periodo, della L. 240/2010 si dovrebbero sostituire le parole “dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6” con le parole “dell’emanazione dello statuto ai sensi dell’art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168”.
Articolo 8, comma
1
(Iniziative per la riduzione della spesa
degli enti pubblici non territoriali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
L'articolo 8, comma 1, persegue riduzioni degli oneri da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali, prospettando una razionalizzazione della spesa mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti; la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti (con decurtazione alla metà delle spese sostenute nel 2011); la riduzione delle spese di telefonia; lo scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; la razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; la dematerializzazione degli atti.
In particolare, il comma prevede che gli enti pubblici non territoriali adottino ogni iniziativa affinché:
a) siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010[212],
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un.’unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione anche del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere e una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
Articolo 8, comma
2
(Riduzione della spesa da parte
dell’INPS)
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
Il comma 2 prevede ulteriori obblighi a carico dell’INPS ai fini del processo di riduzione della spesa.
Il successivo comma 2 prevede ulteriori obblighi a carico dell’INPS ai fini del processo di riduzione della spesa.
In particolare l’Istituto, oltre a quanto previsto dal precedente comma 1, è obbligato:
§ alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti al fine di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento (lettera a));
§ alla revisione qualitativa e quantitativa, secondo le modifiche introdotte al Senato, delle attività in convenzione con i Centri di assistenza fiscale, nell’ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal ministero vigilante, al fine di indirizzare le attività stesse alla realizzazione degli obiettivi, definiti dallo stesso ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell’Istituto, nonché di raggiungere complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20% dei costi sostenuti nel 2011 (lettera b));
il testo originario della lettera b) prevedeva la revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi, raggiungendo una riduzione dei costi sostenuti nel 2011 pari almeno al 20%.
§ al conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica, nonché pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili (lettera c)).
Articolo 8, comma
3
(Riduzione spesa consumi intermedi di
enti e organismi pubblici)
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Il comma 3 è volto ad assicurare, in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato, il contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici, costituiti anche in forma societaria, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.
A tale riduzione sono sottoposti, in particolare, gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione[213], quale ne sia la forma giuridica, nonché le autorità indipendenti, inclusa la Consob.
Ne sono invece esclusi gli enti territoriali (e loro enti e organismi vigilati) e del servizio sanitario nazionale, nonché le università e gli enti di ricerca di cui all'allegato 3 (per questi ultimi valgono le specifiche previsioni di cui al successivo comma 4 - v. infra).
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, la riduzione della spesa per consumi intermedi nelle misure indicate avviene prioritariamente attraverso un ridimensionamento dei trasferimenti statali.
Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile per effetto delle operazioni di gestione avvenute nel corso del 2012 o poiché gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, i soggetti interessati sono chiamati ad adottare interventi di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi tali da assicurare risparmi corrispondenti alle percentuali sopra indicate, che dovranno essere versati annualmente in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno (termine fissato al 30 settembre per l’anno in corso).
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000»;
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»;
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 1.000»;
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000»;
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
Il comma 3-bis, introdotto al Senato, dispone il raddoppio delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge n.146 del 1990.
Il comma 3-bis, introdotto al Senato, dispone l’adeguamento di una serie di sanzioni (v. testo a fronte) comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge n.146 del 1990.
La disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali contenuta nella legge 146/1990, anche in relazione allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, ha lo scopo, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, di contemperare questi con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.
A tale scopo la legge (articolo 1) contiene un elenco, da ritenersi non tassativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.
Viene prevista inoltre un’apposita procedura per la tutela di tali diritti (articolo 2). In particolare, i contratti collettivi devono prevedere procedure di conciliazione e raffreddamento obbligatorie prima della proclamazione dello sciopero, per il quale deve essere dato preavviso di almeno 10 giorni e del quale devono essere indicate durata, modalità e motivazione. Le imprese erogatrici sono tenute a dare comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima dello sciopero. Le sanzioni in caso di inosservanza da parte dei lavoratori sono di natura disciplinare o pecuniaria; le organizzazioni sindacali e i responsabili delle imprese erogatrici sono invece soggetti a sanzioni pecuniarie amministrative.
L’osservanza di queste regole è assicurata dagli interventi, anche in funzione sostitutiva in caso di inerzia o di inidoneità della disciplina contrattuale in materia, di un organo autonomo, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ed eventualmente dall’autorità amministrativa attraverso lo strumento della precettazione (articolo 8), nonché dalla previsione di sanzioni, a carico dei sindacati, dei singoli partecipanti allo sciopero e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano il servizio.
In particolare, la precettazione opera nel caso in cui"sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, e consiste in un'ordinanza del presidente del consiglio (per il caso di conflitto di rilevanza nazionale o interregionale) ovvero del prefetto, con la quale, dopo aver invitato le parti a desistere e aver tentato una conciliazione, si dispone il differimento dello sciopero ad altra data, ovvero se ne riduce la durata, ovvero si impone di osservare le misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati. L'ordinanza di precettazione può essere impugnata davanti al T.A.R.
Testo a fronte
Legge n. 146/1990 |
Modifiche previste dal provvedimento in esame |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
(omissis)
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 2.582 e non superiore a euro 25.822 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. |
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. |
(omissis) 4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 25.822, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. |
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. |
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di euro 2.582 ad un massimo di euro 25.822. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. |
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. |
(omissis) 4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 206 a euro 516 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio. |
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio. |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 516. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 25.822 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. |
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. |
Articolo 8, commi 4 e 4-bis
(Riduzione dei trasferimenti statali agli
enti di ricerca)
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
Il comma 4 dispone le riduzioni dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell’allegato 3. In caso di impossibilità di operare la riduzione, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo.
Durante l’esame al Senato sono intervenute variazioni relativamente alle riduzioni riguardanti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR. A tal fine, è stato introdotto il comma 4-bis.
Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – ossia, i 12 enti destinatari del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca[214] e l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) - mentre il testo del decreto-legge prevede, nell’allegato 3 - riferito al comma 4 - una riduzione complessiva pari ad € 19,2 milioni per il 2012 e ad € 51,2 milioni dal 2013, indicando anche le singole riduzioni - il testo modificato dal Senato prevede, al comma 4-bis, che, fatta eccezione per la riduzione riguardante l’INVALSI - pari ad € 10.891 per il 2012 ed € 29.042 dal 2013 - per gli altri 12 enti la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi (di cui - in generale, e con esclusione, fra gli altri, degli enti di ricerca - al comma 3) è assicurata da una riduzione del Fondo sopra indicato, a decorrere dal 2013, per un importo pari ad euro 51,2 milioni, mentre, per il 2012, si riduce di ulteriori 20 milioni la spesa per beni e servizi del MIUR, di cui all’allegato 1 (che passa, così, da 4 a 24 milioni di euro).
In tal modo, dunque, per i 12 enti non si registrerebbe nessuna diminuzione di risorse relativamente al 2012 mentre, a decorrere dal 2013, la ripartizione della diminuzione fra gli stessi sarebbe decisa in sede di ripartizione del Fondo ordinario.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, sia gli enti destinatari del Fondo ordinario, che l’INVALSI, sono stati riordinati, da ultimo, con il D.Lgs. 213/2009 che, in particolare, ha conferito espressa autonomia statutaria ai primi (art. 2).
Su questa base, i 12 enti hanno deliberato, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli statuti, pubblicati sul sito del MIUR[215]. Alcuni di essi prevedono esplicitamente, tra l’altro, l’autonomia finanziaria e contabile[216].
Per quanto concerne il sistema di finanziamento, l’art. 4 del d.lgs. 213/2009 ha fatto riferimento al Fondo ordinario sopra detto, il cui stanziamento è allocato sul capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR, quantificato annualmente nella tab. C della legge di stabilità (la L. 183/2011 reca uno stanziamento pari ad € 1.824.004 per il 2012 ed € 1.820.004 per il 2013 e il 2014, sia in conto competenza che in conto cassa[217]).
La ripartizione dello stesso fondo per il 2012 è stata proposta con lo schema di decreto n. 467, presentato alle Camere il 3 aprile 2012, sul quale la VII Commissione della Camera ha espresso il parere il 5 giugno 2012[218]. Il decreto non risulta ancora pubblicato sul sito del MIUR.
Con riferimento all’INVALSI, si ricorda che esso è stato qualificato “ente di ricerca” dall’art. 2 del D.Lgs. 286/2004. Ai sensi del medesimo d.lgs., l’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, e posto sotto la vigilanza del MIUR.
L’art. 19, co. 1-3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha poi previsto alcuni interventi concernenti, fra l’altro, l’INVALSI. In particolare, il co. 3 ha disposto che con decreto interministeriale sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie derivanti dagli interventi di razionalizzazione previsti, iscritte nello stato di previsione del MIUR, da destinare ad un nuovo fondo da istituire nello stesso stato di previsione, finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Al contempo, ha disposto che dal 2013 le risorse in questione confluiscono sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per essere destinate al funzionamento fra l’altro, di INVALSI[219].
Il decreto non risulta ancora intervenuto.
Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, l’allegato 3 fa riferimento all’Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. La riduzione proposta è pari a Euro 2.460.716 per il 2012, a Euro 6.561.910 euro per il 2013 e a euro 6.561.911 a decorrere dal 2014.
L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita dall’articolo 37 della legge 99/2009 sotto la sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, a cui sono passate le risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA).
Si segnala che l’Allegato 3 riporta la denominazione precedente alla trasformazione in Agenzia.
Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero della salute l’allegato 3 fa riferimento all’Istituto superiore di sanità. La riduzione proposta è pari a Euro 1.955.290 per il 2012, a Euro 5.214.106 euro per il 2013 e a euro 5.214.107 a decorrere dal 2014.
Nella Legge di Bilancio per il 2012[220], a favore dell’ISS sono presenti due capitoli 3443 (fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità) e 3444 (spese di natura obbligatoria per l'Istituto superiore di sanità). Il primo capitolo presenta uno stanziamento pari a 18,7 milioni per il 2012 e 17,7 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il secondo capitolo presenta uno stanziamento pari a 90,7 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014
La Legge. 519/1973[221] pone l’ISS alle dipendenze del Ministero della Sanità dotandolo di autonomia amministrativa. Il D.Lgs. 267/1993[222] ne determina una ridefinizione di strutture e funzioni confermandolo come una amministrazione alle dipendenze del Ministero della Sanità e quale organo tecnico-scientifico del SSN, dotato di autonomia scientifica, organizzativa e contabile e con funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica. Il D.P.R. 754/1994[223] reca il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto.
Successivamente, l’art. 9 del D.Lgs. 419/1999[224] ha avviato un processo di riordino in virtù del quale l’Istituto, oltre a mantenere autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, è stato sottoposto alla vigilanza (e non più alle dipendenze) del Ministero della Sanità. L’ISS è connotato, nella sua qualità di ente di diritto pubblico, quale organo tecnico-scientifico del SSN del quale il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISS esercita, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della salute, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
Il processo di riordino si è perfezionato con il regolamento di organizzazione, adottato con D.P.R. 70/2001[225], con cui sono state disciplinate struttura e funzioni dell’Istituto e ne è stata riconosciuta la natura di ente pubblico non economico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e di autonomo potere regolamentare.
Per effetto delle citate disposizioni, perfezionatosi il distacco dall’Amministrazione Centrale dello Stato, l’Istituto ha acquisito autonoma soggettività.
Il mutato quadro normativo ha anche comportato la nascita in seno all’Istituto di un’autonoma struttura organizzativa di tipo contabile, precedentemente gestita dalla Ragioneria generale dello Stato.
Va ricordato che il Governo ha recentemente emanato il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che al Capo I (artt.1-8) disciplina il riordino dell’Istituto superiore di sanità.
E’ previsto che l’Istituto adotti un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, e coerente con le linee di indirizzo relative al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue. Il Piano, stabilisce gli obbiettivi le priorità e le risorse per l’intero periodo, e comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane. Lo statuto dell’Istitutodovrebbe costituire il documento fondamentale, rafforzandone l’autonomia e la posizione ordinamentale. Viene specificato il contenuto necessario dello statuto, che, tra l’altro, disciplina l’articolazione delle funzioni, le attribuzioni degli organi e le modalità organizzative dell’Istituto. Il documento è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed emanato con decreto ministeriale. Sono previsti poteri sostitutivi nel caso di mancata costituzione degli organi o di impossibilità di funzionamento degli stessi. I regolamenti dell’Istituto, sonodeliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. Sono organi dell’istituto, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti: il direttore generale non viene più annoverato tra gli organi dell’Istituto. Ad esso spetta, tra l’altro, la responsabilità della gestione dell’Istituto. Dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti sono abrogati la legge n. 519/73[226], il D.P.R. 754/1994[227] e il D.P.R. n. 70/2001[228]. Fino alla data indicata tuttavia rimangono in vigore le norme sull’organizzazione funzionamento dell’Istituto nei limiti della loro compatibilità con quelle del decreto legislativo.
Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’allegato 3 fa riferimento all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA. La riduzione è pari ad 1.454.510 di euro per il 2012, 3.878.692 di euro per il 2013 e 3.878.693 dal 2013.
Si ricorda che l’ISPRA[229] è stato istituito dall’art. 28 del DL n. 112/2008 mediante accorpamento dell’APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e dell’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni ‘APAT’, ‘ICRAM’ e ‘INFS’. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell’ISPRA, il comma 5 ha previsto la nomina di un commissario e due subcommissari (da parte del Ministro dell'ambiente). A decorrere dalla data di insediamento degli stessi, i tre enti confluiti nell’ISPRA sono stati soppressi (ai sensi del comma 2 dell’art. 28). Con D.P.C.M. del 5 febbraio 2009 l’ente è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge n. 259/1958. Successivamente con D.M. 21 maggio 2010 è stata data attuazione al comma3 del citato art. 28 del D.L. 112/2008 che prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell’ambiente e dell’economia) per l’individuazione delle modalità organizzative e di funzionamento dell’Istituto. Da ultimo si ricorda che nella legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) la tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) riporta, all’interno della missione 17 (Ricerca e innovazione), uno stanziamento di 29,6 milioni di euro che insiste interamente sui capitoli 8831 e 3621 (programma 2.1.) per il finanziamento di interventi ed investimenti dell’ISPRA, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del citato decreto legge n. 112/2008. Si segnala, infine, che è in corso di esame in sede referente presso la Commissione ambiente il testo unificato delle proposte di legge Realacci C. 55 e Bratti C. 3271 che riguardano, tra l’altro, l’istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali.
Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’allegato 3 fa riferimento all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL),Istituto soppresso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010, le cui funzioni sono state trasferite all’INAIL. La riduzione proposta è pari – per l’ISFOL - a 1.936.505 euro per il 2012, 5.164.013 euro per il 2013 e a decorrere dal 2014, mentre è pari – per l’ISPESL – a 2.109.667 euro per il 2012, 5.625.778 euro per il 2013 e a decorrere dal 2014.
La riduzione totale è quindi pari a 4.046.172 euro per il 2012 e 10.789.791 euro per il 2013 e a decorrere dal 2014.
L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente nazionale di ricerca istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale. Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, approvato con DPCM 19 marzo 2003, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204[230], e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
Istituito con il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, il soppresso ISPESL era un ente di diritto pubblico, operante nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’Istituto era un organo tecnico-scientifico del S.S.N., alle dipendenze del Ministro della sanità, per quanto attiene alla ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. L'Istituto era dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica
Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’allegato 3 dispone una riduzione per l’esercizio in corso pari a 2.895.617 euro complessivi, e pari a 7.721.646 euro sia per il 2013 che a decorrere dal 2014, distribuiti tra i seguenti enti di ricerca:
§ il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) per il quale è disposta una riduzione pari a:
- 962.445 euro per il 2012;
- 2.566.521 euro per il 2013;
- 2.566.521 euro a decorrere dal 2014.
§ l’Istituto Nazionale della Nutrizione (INN) per il quale è disposta la riduzione di:
- 708.768 euro per il 2012;
- 1.890.049 euro per il 2013;
- 1.890.049 euro a decorrere dal 2014.
§ l’Istituti Nazionale di Economia Agraria (INEA) al quale vengono sottratti:
- 1.224.404 euro per il 2012;
- 3.265.076 euro per il 2013;
- 3.265.076 euro a decorrere dal 2014.
Relativamente a tali enti di ricerca si rinvia al commento dell’articolo 12, commi 1-6 del decreto in esame, che sopprime l’INRAN (nel quale è stato trasformato il precedente INN ad opera dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 454/99), e attribuisce al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) le funzioni ed i compiti già affidati all’ente soppresso.
4-ter. Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.
Il comma 4-ter, introdotto al Senato, introduce l’obbligo per Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) di coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS.
Il comma 4-ter dell’articolo 8, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l’obbligo, per l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), pur nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, di provvedere all'approvazione di apposite delibere volte al coordinamento del regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, le delibere dovranno disporre la modifica della struttura della contribuzione, rendendola conforme a quella della Gestione separata INPS, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla richiamata Gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.
Al riguardo, si segnala che il testo dispone una rilegificazione in ordine alla struttura, al riparto ed all’entità della contribuzione dell’ENPAPI, prerogative rimesse, in base alla normativa sugli enti previdenziali privatizzati, agli organi degli enti stessi.
Inoltre, la stressa norma attua un aumento delle aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2012, e cioè retroattivamente.
L’ENPAPI è stato istituito il decreto interministeriale 24 marzo 1998, a seguito del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103[231], per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, che esercitano l'attività in forma libero – professionale. L'ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (reversibilità ed indirette) ed indennità di maternità, nonché prestazioni assistenziali a beneficio dei propri assicurati connesse alla presenza di uno stato di bisogno, di uno stato di malattia ed a titolo di contributo per spese funebri.
Sono obbligatoriamente iscritti all’ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di previdenza dell’ENPAPI, è a carico di ogni iscritto all’Ente un contributo soggettivo obbligatorio annuo pari, a partire dal 1°gennaio 2012, al 12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato in precedenza, prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. L’aliquota è aumentata ogni anno di un punto percentuale fino a raggiungere, nei quattro anni successivi a quello di iscrizione il 16% del reddito professionale.
Gli iscritti, inoltre, hanno facoltà di applicare un’aliquota superiore a quella prevista fino ad un massimo del 23% del reddito professionale.
Il contributo soggettivo dovuto dagli iscritti all’Ente già titolari di trattamento pensionistico è pari al 50% della aliquota in precedenza richiamata.
Infine, fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi sull’intero ammontare del reddito effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo (rivalutabile annualmente) di diversa entità a seconda dell’anno di riferimento[232].
Inoltre, è previsto un contributo integrativo pari, dal 1° gennaio 2012, al 4% (2% nei confronti della P.A.) riscossa direttamente dall’iscritto, dalla associazione, dalla cooperativa sociale o dalla società cui esso partecipa, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi.
Ai sensi del successivo articolo 14, le richiamate aliquote nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi possono essere variate ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale[233].
L’articolo 2, comma 57, della L. 28 giugno 2012, n. 92, modificando l’articolo 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha di recente incrementato le aliquote contributi dei soggetti iscritti alla richiamata gestione separata INPS.
Più specificamente, la norma ha previsto un incremento progressivo delle aliquote dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche fino all’aliquota a regime del 33% nel 2018, e più specificamente: 26% per il biennio 2010 e 2011; 27% per il 2012; 28% per il 2013; 29% per il 2014; 30% per il 2015; 31% per il 2016; 32% per il 2017; 33% a decorrere dal 2018.
Per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, l’incremento è stato determinato nel seguente modo: 17% per gli anni 2008-2011; 18% per il 2012; 19% per il 2013; 20% per il 2014; 21% per il 2015; 22% per il 2016; 23% per il 2017; 24% a decorrere dal 2018.
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai princìpi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.
6. È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.
7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 9 pone obblighi agli enti territoriali in tema di soppressione, accorpamento e riduzione di oneri finanziari di enti, agenzie o organismi. Nel corso dell’esame presso il Senato sono state inserite nell’articolo anche disposizioni che riguardano il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
Il processo di riforma degli enti pubblici strumentali ha avuto una chiara implementazione nel corso dell’attuale legislatura.
Sebbene l’obiettivo di procedere ad una drastica riduzione di enti ed organismi pubblici, per razionalizzare il funzionamento della pubblica amministrazione e contenere le spese della stessa, sia stato affrontato più volte nel corso delle legislature precedenti, la stratificazione normativa della materia testimonia la difficoltà di raggiungere adeguatamente gli obiettivi di semplificazione dell’apparato amministrativo e di contenimento della spesa pubblica. Attualmente, in corrispondenza alla crisi economico- finanziaria, si è determinata a livello legislativo una spinta netta verso il perseguimento di siffatti obiettivi.
In tal senso si rammenta che la materia è stata disciplinata in maniera puntuale dall’articolo 26 della legge 6 agosto 2008. n. 133, più volte integrato e modificato. Tale articolo ha introdotto il cosiddetto “procedimento taglia enti”, con il quale si dispone un effetto soppressivo generalizzato ed automatico degli enti pubblici non economici statali. Il meccanismo taglia-enti prevede due distinte procedure per giungere alla soppressione ex-lege degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale. Gli enti pubblici esclusi dall’applicazione di siffatta misura sono stati individuati espressamente con successivi decreti ministeriali.
Il comma 1, prescrive a regioni, comuni e province, per enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, ad essi riconducibili, obblighi di soppressione o accorpamento che, nel testo originario dell’articolo, dovevano comportare una riduzione dei relativi oneri finanziari almeno nella misura del 20 per cento.
Nel corso dell’esame pressoil Senato la riduzione, non inferiore al 20 per cento, è stata configurata come misura alternativa alla soppressione o all’accorpamento.
La platea dei soggetti destinatari dell’intervento degli enti territoriali è costituita da quelli che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali (ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. p) Cost.) o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell’art. 118 Cost..
Il criterio funzionale è così assunto dalla disposizione in esame al fine di circoscriverne l’ambito di applicazione.
Poiché le funzioni fondamentali di cui all’art. 117 Cost., lett. p) riguardano comuni, province e città metropolitane, è da escludere che, per questa parte, la disposizione in esame si riferisca ad enti regionali.
Quanto alle funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 Cost., può trattarsi di funzioni proprie o di funzioni conferite da legge dello Stato o regionale.
Come evidenziato infra con riferimento all’art. 19, la differente qualificazione costituzionale delle funzioni non ha impedito, in sede di dottrina, di identificare le funzioni proprie con quelle fondamentali (quindi da determinare con legge statale), con individuazione uniforme a livello nazionale delle funzioni di base.
In ogni caso le funzioni fondamentali sono ora stabilite dal citato art. 19 del decreto legge in esame e ad esse dovrà farsi riferimento ai fini dell’applicazione della disposizione in commento.
Gli obblighi di soppressione o accorpamento o riduzione degli oneri finanziari sono motivati dalle esigenze di coordinamento, conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e migliore svolgimento delle funzioni amministrative.
In proposito, si fa presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica può incidere sulla materia dell'organizzazione e del funzionamento della regione (sentenza n. 159 del 2008), riconducibile al quarto comma dell'art. 117 Cost. (citata sentenza n. 159 del 2008 e sentenze n. 188 del 2007; n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003).
Inoltre, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008, n. 139 del 2009 e, da ultimo, n. 142 del 2012.).
(Per una più diffusa illustrazione degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in merito v. ante con riferimento all’art. 5, comma 6).
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato inoltre inserito il comma 1-bis che esclude dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le aziende speciali ed le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L). l’azienda speciale è un “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. I connotati caratteristici di tale modello gestionale sono la strumentalità, la personalità giuridica e l’autonomia imprenditoriale.
I commi 2 e 3 stabiliscono modalità di raccordo tra livelli di governo e distinti adempimenti per pervenire, entro il termine del comma 4, alla soppressione degli enti.
In particolare il comma 2 vincola ad un accordo, da perseguire in sede Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, la ricognizione degli enti da sopprimere o da accorpare.
Il comma 3, senza stabilire uno specifico termine diverso da quello del comma precedente, rimanda ad un’ intesa, conclusa nella stessa sede, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, la definizione di modalità e tempistica per l'attuazione degli obblighi di cui alla norma in commento e per la specificazione delle modalità di monitoraggio della procedura di soppressione.
A tale proposito si segnala che la Corte dei Conti, nella relazione relativa alla verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal D.L. n. 78/10 (convertito nella legge n. 122/10) del 13 marzo 2012, ha evidenziato alcuni profili problematici inerenti il processo di soppressione e incorporazione degli enti ed organismi pubblici di cui all’art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, per i casi in cui esso ha interessato amministrazioni dello Stato. Il controllo eseguito, pur avendo riguardo a vicende istituzionali assai diversificate, ha evidenziato con chiarezza linee di criticità ricorrenti che attengono, in primo luogo, alla incompiutezza delle disposizioni che disciplinano il processo e i tempi di relativa attuazione, nonché il diffuso ritardo relativo all’espletamento degli atti programmatori dei propri obiettivi e di quelli relativi all’esercizio delle funzioni di nuova acquisizione.
Ai sensi del comma 4, in caso di mancato intervento da parte degli enti territoriali interessati entro il termine di 9 mesi, si prevede l’automatica soppressione degli enti e viene inoltre comminata la sanzione di nullità di tutti gli atti successivamente adottati.
Il comma 5 dispone in relazione agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati istituiti dalle regioni, che svolgono ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite dalle stesse. La norma prevede che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi recati dal comma 1 dell'articolo in esame.
Poiché sia il comma 4 che il comma 5 si riferiscono anche alle regioni, si fa presente che esse, in questo senza distinzione tra quelle a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, hanno competenza legislativa primaria di cui all’art. 117, comma quarto, in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, perciò è la regione stessa che dovrà provvedere alla soppressione o accorpamento o comunque ri-organizzazione degli enti e organismi da essa istituiti.
Pertanto, appare opportuno verificare, alla luce di tale competenza e dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema, il comma 4 dell’art. 9 che prevede la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell’inutile decorso di un termine di nove mesi.
Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale con la sentenza 237/2009 non ha escluso l’applicabilità alle regioni di vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l’equilibrio unitario della finanza pubblica in particolare verificando se la potestà legislativa residuale delle regioni sull’ordinamento degli enti locali potesse essere legittimamente compressa da una legge statale qualificata come legge attuativa dei principi di coordinamento della finanza pubblica. la finalità di contenimento della spesa pubblica corrente deve essere ritenuta espressione della finalità di coordinamento finanziario, per cui «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio – anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull’autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari». Peraltro, il legislatore statale può stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentt. nn. 417 del 2005 e 36 del 2004). Qualora la legge statale, invece, vincolasse Regioni e Province autonome all’adozione di misure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali della materia (sent. n. 159 del 2008).
La pronuncia in questione ha quindi censurato le norme recate dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, disciplinando gli effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale hanno posto una disciplina di dettaglio ed auto applicativa non riconducibile all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica; tale disciplina non lascia alle regioni alcuno spazio di autonoma scelta, disponendo direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità montane che si trovino nelle condizioni ivi previste e, nello stabilire gli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane, non riveste carattere di principio fondamentale della materia relativa al coordinamento della finanza pubblica, risultando, invece, invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni, alle quali deve essere riconosciuto il potere di disciplinare direttamente gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione delle comunità montane.
Il comma 6 prescrive agli enti locali il divieto di istituire nuovi enti per lo svolgimento di funzioni amministrative, sia fondamentali sia conferite (la formulazione prescelta avalla l’identificazione delle funzioni proprie con quelle fondamentali).
Infine, il comma 7 fa salva la disciplina disposta dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e relativa ai limiti imposti agli enti territoriali per la costituzione di società partecipate e di liquidazione o cessazione di quelle esistenti.
L’art. 14, co. 32, del D.L. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire nuove società e pone l’obbligo di liquidazione delle società già costituite se in perdita. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società e devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.
Il comma 7-bis ed il comma 7-ter sono stati inseriti nel corso dell’esame presso il Senato e riguardano il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
Il comma 7-bis interviene sul testo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, estendendo anche al CNEL l’autonomia in materia di disciplina dell’impiego prevista il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato. Per tali organi le attribuzioni che lo stesso decreto legislativo demanda agli organi di Governo sono di competenza dei rispettivi organi apicali, ossia del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; parimenti, le attribuzioni per le quali il decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Il comma 7-ter novella l’articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, intervenendo sulle funzioni del segretario generale di tale istituto: si prevede che il segretario generale esercita le funzioni stabilite non solo dal regolamento del CNEL, ma anche dalla legge (e quindi anche quelle conferite ai sensi del comma precedente). Inoltre, per il segretario generale viene soppresso il riferimento alle funzioni attribuite dall’ufficio di presidenza.
Il comma 7-quater reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 10
(Riorganizzazione della presenza dello
Stato sul territorio)
1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presìdi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;
d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
L’articolo 10 – modificato dal Senato - reca norme relative alla riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presenti sul territorio nazionale, apportando diverse variazioni ai compiti delle prefetture.
La legislazione più recente in materia è improntata ad un obiettivo di riforma del ruolo dell’amministrazione statale sul territorio, sotto il profilo dell’organizzazione periferica, e dell’accesso alla carriera prefettizia.
Per quello che attiene al primo profilo su cui la norma in commento dispone, si rammenta che già con D.P.C.M. 13 Aprile 2007 relativo alla determinazione di Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) era stata prevista, al comma 404, lettera c), tra gli obiettivi di razionalizzazione, per il contenimento delle spese di funzionamento e la riduzione delle strutture, una rideterminazione delle strutture periferiche. In maniera più specifica, la previsione normativa proponeva due modelli alternativi per il riassetto delle medesime, ovvero da una parte la costituzione di uffici regionali; dall’altra la riorganizzazione presso le Prefetture- uffici territoriali del Governo, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali.
Successivamente, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, prevedendo l’avvio di un programma di “spending review” mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, ha disposto che tra gli obiettivi primari del suddetto programma per la razionalizzazione della spesa pubblica vi fosse in particolare la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale.
Il comma 1, nel testo vigente, dispone un mutamento di denominazione degli uffici di Prefettura da Uffici territoriali del Governo a Uffici territoriali dello Stato, affidando ad essi le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, fermo restando il rispetto dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali.
Lo stesso comma 1 è stato modificato nel corso dell’esame del Senato, sia con la soppressione del mutamento di denominazione degli Uffici territoriali, sia prevedendo la costituzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e il Governo al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di natura unitaria previste nel primo periodo della disposizione, e di un ufficio unico per l’esercizio di tutte le funzioni strumentali e logistiche di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali.
Tale ufficio assumerà la responsabilità diretta ed esclusiva dell’esercizio delle suddette funzioni, al fine di conseguire livelli ottimali di efficienza.
Giova rammentare che la materia è stata regolata in modo significativo dal D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Tale regolamento ha ridefinito le funzioni dell’Ufficio di Prefettura- Ufficio territoriale del Governo e dei Prefetti al fine di valorizzare le amministrazioni periferiche dello Stato, promuovere l’applicazione a livello locale delle misure di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa ed infine implementare l’attuazione delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali.
Il comma 2 – modificato dal Senato -prevede che le misure di riorganizzazione degli Uffici territoriali del Governo (vedi osservazione sopra), nonché l’attribuzione a essi di nuove funzioni, siano adottate con regolamento governativo di delegificazione (ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 400/88) da approvarsi entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge.
La procedura di adozione del regolamentoè disciplinata nel dettaglio dal successivo comma 3, mentre il comma 2 individua i principi generali cui l’atto dovrà attenersi nella disciplina della materia.
In linea generale, si prevede un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con particolare riferimento a quelle funzioni per le quali sia possibile l’esercizio unitario, quali la gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre.
La disposizione inoltre statuisce che, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture di tutte le funzioni originarie di loro competenza, è possibile procedere all’individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato - connesse con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.
Al fine di individuare le suddette funzioni vengono indicate le seguenti norme generali regolatrici:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, già organizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
A tale proposito si precisa che il criterio di delimitazione territoriale della Prefettura resta quello della circoscrizione provinciale fatta salva la possibilità di adeguare l’ambito suddetto all’istituzione di Città metropolitane. Questa disposizione normativa sembra richiedere un coordinamento con il successivo articolo 17 del presente decreto-legge, che prescrive le procedure relative al riordino delle Province, nonché con l'articolo 18, relativo alla individuazione delle Città metropolitane.
Giova segnalare in questa sede che la portata applicativa della norma in esame otterrebbe l’effetto di ridurre considerevolmente il numero delle Prefetture presenti sul territorio nazionale.
c) tale lettera,come modificata nel corso dell’esame al Senato, prevede che, in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, siano individuate modalità, anche ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 11, del D.Lgs. n. 300/1999, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato anche con la costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e il Governo in ogni Prefettura - Ufficio territoriale che eserciti i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
La lettera c) affronta, dunque, l’ambito dei rapporti tra amministrazione periferica dello Stato e autonomie territoriali. A tal proposito, l’articolo 11 del D.Lgs. 300/99, dispone che le funzioni di coordinamento tra amministrazioni regionali ed enti locali si svolgano per il tramite di una conferenza provinciale permanente, presieduta dal Prefetto, composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Inoltre, il Prefetto presso il capoluogo di una regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
d) tale lettera, modificata nel corso dell’esame al Senato, prevede la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato e l’istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento (nel testo originario è il 10%) della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
d-bis) tale lettera, aggiunta nel corso dell’esame al Senato, prevede, poi, l’attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di cui alla lettera d) a un unico ufficio che se ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;
e) tale lettera, con riferimento al processo di unificazione di cui alla lettera d), considera le risorse che non risultano più adibite all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato ai fini di:
§ assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (I citati articoli regolano le procedure da adottare nei casi di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in situazione di disponibilità);
§ riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
Il comma 3 disciplina la procedura di adozione del regolamento di cui al comma 2.
Nel dettaglio, il regolamento viene adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Su di esso dovranno esser resi i pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Tuttavia, decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.
Il comma 4 esclude dall’applicazione della disciplina introdotta alcune strutture periferiche dello Stato (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera; i posti di ispezione frontaliera; gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari). Esso contiene anche una clausola di salvezza delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, sulle quali, comunque, la fonte in esame non avrebbe potuto incidere.
Articolo 11, comma
1
(Riforma sistema reclutamento dirigenti e
funzionari pubblici)
1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
L'articolo 11 reca disposizioni in merito al riordino, mediante regolamenti di delegificazione, delle Scuole pubbliche di formazione, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici nonché il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione.
L'articolo 11, al comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione demandando la relativa disciplina a successivi regolamenti di delegificazione, da emanare entro 120 giorni (nel testo originario erano 180) dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, allo scopo, espressamente enunciato, di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà.
I suddetti regolamenti, da adottarsi su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno, dovranno individuare forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, nonché riformare il sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari sulla base di criteri fissati ex lege dal medesimo comma 1.
Costituiscono criteri di riferimento per i regolamenti: l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura; la concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari, mentre per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e funzionari, invece, è ipotizzata la tendenziale concentrazione in un'unica struttura esistente per singolo dicastero (mantenendo dunque la specificità delle competenze) e per gli enti vigilati dallo stesso.
Altri criteri sono rivolti a garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali adibiti alla formazione; il coordinamento tra le attività di formazione permanente dei dipendenti svolte dalle varie amministrazioni (anche con modalità decentrate o ricorrendo a istituti universitari italiani o stranieri).
L'attività di formazione dei dirigenti e dipendenti degli enti territoriali potrà contemplare il ricorso a convenzioni tra la scuola centrale unica prevista per la formazione generica e gli enti stessi.
Per quanto riguarda le risorse umane dedicate all'attività di formazione, la disposizione prevede una revisione della disciplina degli incarichi di docenza, al fine di garantire la stabilità del corpo docente e alti livelli di insegnamento.
Infine, viene disposto che l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei sia programmata e svolta seguendo indirizzi parimenti omogenei, fissati dai soggetti che operano in quegli stessi ambiti. Allo stesso modo la gestione delle risorse finanziarie relative a scuole operanti in ambiti omogenei dovrà rispondere a criteri di coordinamento.
Preliminarmente si ricorda che le scuole di cui si discute sono quelle attraverso le quali l’amministrazione provvede in proprio alla formazione delle sue più elevate qualifiche nonché alla formazione iniziale di tutto il personale in determinati settori (come, ad esempio, le Forze armate).
In precedenza la legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) all’art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione), nell’intento di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della riqualificazione del lavoro pubblico e dell’aumento della sua produttività, ha delegato l’Esecutivo a adottare più decreti legislativi volti al riassetto normativo di alcune delle citate strutture. In virtù della delega sono stati emanati, per il CNIPA, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177; per l'SSPA, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178; per il FORMEZ, il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.
Si ricorda, altresì, che già il D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha previsto, all'articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), comma 13, che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa delle amministrazioni pubbliche per le attività di formazione fosse non superiore al 50% rispetto a quella del 2009. La norma ha, tra l’altro, attribuito alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e agli altri organismi di formazione del pubblico impiego un ruolo centrale nella gestione del ciclo di programmazione delle attività formative.
In seguito alla citata disposizione, per favorire la riorganizzazione delle attività formative e di apprendimento a fronte della crisi, il Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione ha emanato la direttiva n.10 del 30 luglio 2010, del (pubblicata nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010) sulla Programmazione della formazione nelle Amministrazioni pubbliche, con la quale si è rimarcato che le Scuole pubbliche che a vario titolo sono impegnate nelle attività di formazione costituiscono un universo notevolmente differenziato per dimensioni, modelli istituzionali, caratteristiche organizzative, fonti e forme di finanziamento, incardinamento nelle Istituzioni di riferimento. Si è, altresì, specificato che, in assenza di un preciso elemento di indirizzo, il ricorso a tali strutture da parte delle amministrazioni centrali, se da un lato riduce i tempi di affidamento, dall'altra potrebbe presentare alcune criticità, quali il mancato coordinamento nella programmazione, con i conseguenti rischi in termini di spreco di risorse, ridondanza degli interventi e autoreferenzialità dei sistemi di valutazione di efficacia e di impatto.
Si ricorda, inoltre, che l'art. 26 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cd. decreto Brunetta) ha previsto che - entro i limiti delle risorse disponibili - le amministrazioni pubbliche promuovano l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali al fine di valorizzarne i contributi individuali e le professionalità.
Per quanto riguarda nel complesso l'attività di formazione che si svolge nella Pubblica amministrazione, la SSPA pubblica ogni anno un Rapporto sulla formazione nelle amministrazioni pubbliche[234]realizzato con la collaborazione del FORMEZ, del Gruppo tecnico delle Regioni e dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne delle Camere di commercio. Il Rapporto studia la formazione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni in tutti i livelli di governo del Paese: Stato centrale, Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio dando una panoramica di tutte le attività di formazione svolte, in qualsiasi forma.
Il Rapporto evidenzia che le Amministrazioni centrali utilizzano un sistema di Scuole storicamente consolidato e in tutti i Ministeri, gli organi dello Stato, le Autorità e gli Enti pubblici censiti nel Rapporto sono presenti strutture organizzative dedicate o uffici di formazione.
Molte Amministrazioni possono fruire di una propria Scuola interna, oltre alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che - come si é detto - é a disposizione di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, punto di riferimento per la formazione pubblica.
I Ministeri sono dotati di ufficio formazione e di unità organizzative e, per il 50% circa, hanno anche una scuola interna. Negli enti pubblici e nel comparto Sicurezza, le Amministrazioni hanno strutture centrali e territoriali, in cui oltre al raccordo con le politiche formative generali centralizzate, espletano attività formative pianificate in loco, gestite ed approvate tramite piani formativi. Alcune di queste strutture possono fornire formazione ad altre Amministrazioni, anche non appartenenti al comparto: in pratica costituiscono un mercato “pubblico su pubblico”.
Le principali strutture di formazione centrali della Pubblica amministrazione, oltre alla SSPA, sono:
§ Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
§ Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;
§ Istituto diplomatico M. Toscano (Ministero affari esteri);
§ Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa;
§ Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
§ FORMEZ Spa;
§ FORMEZITALIA;
§ Istituto G. Tagliacarne;
§ Scuola superiore della Pubblica amministrazione locale ex art. 104 del TUEL, il cui regolamento di organizzazione è stato emanato con DPR 27/2008;
§ Istituto superiore di studi penitenziari.
Articolo 11, comma
2
(Riordino scuole militari)
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.
Il comma 2 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 1 si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
Il comma 2 prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 1 si provveda, mediante uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1 (su cui v. supra).
Si ricorda che il disegno di legge governativo A.S. 3271 (Delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale), attualmente all'esame della Commissione difesa del Senato, prevede interventi di revisione, in senso riduttivo, dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa, con particolare riferimento allo strumento militare.
È prevista in particolare la ridefinizione delle strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi.
Sinteticamente, in base alla disciplina vigente, agli Istituti scolastici di ciascuna FA compete la formazione di base, la qualificazione e la specializzazione del personale di FA, mentre agli Istituti interforze (delle Telecomunicazioni; dell'Aerocooperazione; della Difesa Nucleare Biologica e Chimica; Centro per la Formazione Logistica Interforze) è devoluta la professionalizzazione con spiccata interoperabilità del personale militare in un ottica di capitalizzazione delle risorse.
Gli iter formativi del personale dei Ruoli Normali prevedono:
§ per gli Ufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie della durata di 4 o 5 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione (Corsi di Stato Maggiore) presso le Scuole di Guerra o Istituti equivalenti della durata di un anno accademico; Corsi di alta formazione presso l'Istituto di Stato Maggiore Interforze e l'Istituto Alti Studi per la Difesa;
§ per i Sottufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie o Scuole equivalenti della durata di 2 o 3 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione presso le Scuole d'Arma o Istituti equivalenti; Corsi di alta specializzazione presso le Scuole Interforze.
A fattor comune, per il personale in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese sono previsti corsi di formazione presso le Scuole della NATO;
§ per i graduati e la truppa: Corsi di formazione e specializzazione presso gli Istituti di formazione di FA e le Unità operative; Corsi di qualificazione, anche a distanza, nei settori delle lingue straniere e dell'informatica.
Articolo 12, commi
1-6
(Soppressione Istituto Nazionale di
Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione)
1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
L'articolo 12, commi 1-6, sopprime l'INRAN a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (7 luglio 2012); le funzioni acquisite dall'Istituto in materia di sementi elette sono trasferite all'Ente risi, quelle in materia di industria conserviera alimentare acquisite dall’INCA sono soppresse, tutte le altre sono attribuite al CRA.
Con il comma 1 è disposta la soppressione dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – INRAN, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 2 attribuisce al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) le funzioni ed i compiti già affidati all’ente soppresso, con le seguenti due eccezioni: le competenze acquisite dall’ente nel settore delle sementi elette sono attribuite all’Ente risi; sono invece soppresse le funzioni trasferite all’INRAN a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA).
Il comma 3 prevede che con decreto di natura non regolamentare il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA ed all’Ente risi. L’adozione deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge (4 ottobre).
La titolarità dei rapporti dell'INRAN è trasferita agli enti subentranti ed opera fino alla loro naturale scadenza; il nuovo organico del CRA, così come risultante dal trasferimento del personale dell’INRAN, è rideterminato stabilendo per legge una riduzione pari al 10 per cento della pianta organica, con esclusione del personale di ricerca.
Le disposizioni sulla mobilità del decreto legislativo n. 165 del 2001[235] sono richiamate, senza ulteriori specificazioni, dal comma 5 per il personale INRAN che al momento di entrata in vigore del decreto legge svolgeva le funzioni ex INCA ora soppresse.
Il comma 6 assicura la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, con l’attribuzione di una delega, che in ogni caso cesserà nel termine di 12 mesi, al direttore generale dell’INRAN per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, nella quale sono incluse le operazioni a valere sui conti correnti intestati all’ente che restano aperti fino all’emanazione dei decreti di cui al terzo comma.
In merito alla redazione delle norme si rileva che, al comma 6, le parole “data di emanazione dei decreti medesimi” andrebbero sostituite con “data di emanazione dei decreti di cui al comma 3”.
Il D.Lgs. n. 454/99, adottato a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997 (c.d legge Bassanini), ha riordinato il settore della ricerca in agricoltura attraverso i seguenti interventi:
§ l’istituzione di un nuovo ente nazionale di ricerca e sperimentazione, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale;
§ la trasformazione, degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) e delle istituzioni e strutture di ricerca elencate in allegato al decreto, da enti autonomi in istituti facenti parte del CRA;
§ il riordino dei seguenti enti di ricerca, per i quali sono state dettate disposizioni uniformi di organizzazione e funzionamento:
- Istituto nazionale di economia agraria INEA, per il quale viene delineato un nuovo profilo di attività. Gli sono fondamentalmente attribuiti compiti di ricerca socioeconomica in tutti i settori dell’attività primaria, ossia agricoltura, foreste e pesca, al fine di contribuire all’elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali;
- Istituto nazionale della nutrizione INN che viene trasformato nell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, chiamato ad assicurare la tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari;
- Ente nazionale sementi elette ENSE, con compiti specifici di certificazione ufficiale, analisi e controllo qualitativo dei prodotti sementieri, nonché di promozione e riconoscimento brevettuale delle novità vegetali;
- Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno, con sede a Portici, trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, e diretto alla formazione tecnica superiore, alla qualificazione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e alla formazione post-laurea. Il Centro è stato infine soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti al Mipaaf (D.L. 78/10, art. 7, co. 20).
All’INRAN (ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Mipaaf e dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria) sono stati attribuiti compiti inerenti la ricerca, l’informazione e la promozione nel campo della nutrizione e degli alimenti per una maggiore tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari. Il campo d’attività dell’Istituto, che svolge in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, è pertanto quello della qualità e sicurezza degli alimenti, ed è finalizzato alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione degli elementi di specificità di ciascun prodotto nazionale. All’ente spetta anche l’attività di informazione diretta all’educazione nutrizionale ed alimentare nazionale.
L’Istituto può collaborare con le università e le altre istituzioni scientifiche nazionali, comunitarie e internazionali, anche attraverso l’istituzione di borse di studio.
L’attività si svolge secondo un piano triennale, sottoposto all’approvazione del Mipaaf, che deve essere coerente con gli obiettivi del Programma nazionale della ricerca (PNR).
Nel 2010, con il comma 20 dell’art. 7 del D.L. n. 78, sono stati trasferiti nell’INRAN sia l’ENSE che INCA, l’Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico, con il compito istituzionale di vigilare sugli stabilimenti di produzione di Conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale.
Il richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001 potrebbe essere circoscritto alla disciplina relativa alla “mobilità collettiva”, che si applica qualora l’eccedenza di personale interessi almeno 10 dipendenti. In tal caso la pubblica amministrazione interessata attiva una apposita procedura, alla quale partecipano le organizzazioni sindacali, volta a ricollocare totalmente o parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. Tale procedura può concludersi - comunque entro 45 giorni dal suo avvio - con il raggiungimento dell’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua secondo determinate modalità; la procedura si conclude in ogni caso, anche dopo tale eventuale ulteriore fase di confronto, al massimo entro sessanta giorni dal suo avvio. I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale.
All’esito della prevista procedura o comunque nel caso l’esubero riguardi meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli specifici accordi intervenuti, ne avrebbe consentito il ricollocamento.
Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (oltre agli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità), con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.
Articolo 12, commi
7-18
(Disposizioni per il riordino di AGEA)
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1o ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.
14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 12, commi 7-18, riordina l'AGEA trasferendo, dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori in ordine ai finanziamenti derivanti dalla politica agricola comune al Mipaaf. Gli attuali organi di governo dell’Agenzia sono sostituiti da un direttore unico, la cui nomina spetta al Mipaaf, affiancato dal collegio dei revisori dei conti.
Ai sensi del comma 7, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori - che eseguono i pagamenti connessi all’attuazione della politica agricola comune finanziata sulla base del reg. (CE) n. 1290/2005 - sono svolte non più dall’Agea ma dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Si tratta di una previsione che - unitamente con quella di cui al comma 8, che ne fa salve le competenze residue - impatta assai incisivamente sulle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e sul sistema di competenze delineato dal D.Lgs. n. 165/99 con il quale l’Agenzia è stata istituita.
Il comma 9 richiede che entro il 4 ottobre (90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) siano adottati uno o più decreti di natura non regolamentare dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con quello per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia, per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie che dovranno essere riallocate presso il MiPAAF. In connessione con la sottrazione di compiti e risorse, il medesimo comma 9 dispone una riduzione del 50% della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia e del 10% di quello dirigenziale di seconda fascia di Agea, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 12, secondo il quale la pianta organica di tutto il personale AGEA non può in ogni caso eccedere la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo rimasto in servizio presso l’Agenzia successivamente all’assegnazione al dicastero agricolo delle necessarie risorse umane.
Ai sensi del comma 10, i medesimi Ministri concertanti approvano la tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito da AGEA a Mipaaf: quest’ultimo con regolamento adeguerà la propria organizzazione e dotazione organica.
La titolarità dei rapporti ex AGEA (ultimo periodo del comma 11) viene trasferita al Mipaaf fino alla loro naturale scadenza. Per i rapporti di lavoro e previdenziali il personale trasferito al Ministero mantiene il trattamento economico (fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell’inquadramento; inoltre, nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, si attribuisce la differenza sotto forma di assegno ad personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Con il comma 13 gli organi dell’Agenzia, che si riconferma essere sottoposta alla vigilanza del Mipaaf, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge (7 luglio) vengono decisamente ridotti rispetto all'attuale dislocazione dei poteri all'interno dell'AGEA, fissata dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 165 del 1999: tale articolo viene conseguentemente abrogato dalla medesima data del 7 luglio dal comma 17, che reca anche la clausola di abrogazione implicita delle norme incompatibili. Le nuove norme prevedono esclusivamente il collegio dei revisori dei conti ed il direttore dell'agenzia. Il Senato ha precisato che il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole; è stato, poi, aggiunto che il presidente del collegio debba essere designato dal Ministro dell’economia e finanze, nominato tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale e collocato fuori ruolo. Per il direttore dell’Agenzia, la cui nomina spetta al Ministro dell’agricoltura, previa trasmissione della relativa proposta alle Commissioni parlamentari competenti (previsione introdotta durante l’esame presso il Senato), sono disposte talune restrizioni in merito alla durata (triennale), al rinnovo (ammesso per una sola volta), alla incompatibilità con altri impegni di lavoro (comma 14). La remunerazione (così come i revisori dei conti) corrisponderà al compenso determinato per decreto del Mipaaf, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 15). Il medesimo concerto di Ministri deve adottare il nuovo Statuto, entro 90 giorni (dal 7 luglio).
Il comma 16 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione alle norme precedenti, mentre il comma 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il reg. (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune - comprese le spese per lo sviluppo rurale - prevede con l’articolo 6 che per la liquidazione dei conti gli Stati membri riconoscano organismi pagatori nazionali, in grado di offrire adeguate garanzie in merito alla verifica della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa alle quali deve essere data esecuzione. In particolare le spese finanziate dal FEAGA ed indicate all'articolo 3, paragrafo 1, nonché quelle finanziate dal FEASR di cui all'articolo 4, sono riconosciute solo se eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri (articolo 10).
Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve poi designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.
L'Agenzia è stata istituita con il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165[236], successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188[237] , cui si sono aggiunte le novelle recate dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381[238]. Con tali provvedimenti, il primo dei quali è stato adottato nell’ambito del processo di decentramento amministrativo promosso dalla legge Bassanini[239], è stata disposta la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), alla quale l'Agenzia è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dal 16 ottobre 2000.
Ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, l'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ha sede in Roma, ma può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea (art.2).
In base al riferito quadro legislativo, all’Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d’indirizzo e d’intervento delle autorità nazionali. Alla legislazione che ha organicamente disciplinato la costituzione e l’attività dell’Agenzia, di cui al paragrafo precedente, si sono aggiunte una serie di disposizioni frammentate che hanno integrato, anche in modo significativo, compiti e funzioni originari, che sono in ogni caso svolti sulla base degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, e, per quanto attiene la realizzazione della politica interna, anche a sulla base di intese con la Conferenza Stato-Regioni.
Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l’Agenzia:
§ è l’organismo di coordinamento nazionale degli organismi pagatori regionali, ai quali è demandata la gestione ed erogazione degli aiuti comunitari derivanti dalla politica agricola comune (PAC). Nello svolgimento di tale funzione, all’Agenzia spetta di promuovere l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie, e di controllo, seguite dagli organismi pagatori;
§ interinalmente, è essa stessa organismo pagatore, in attesa che tutte le regioni procedano alla istituzione di un proprio organismo regionale[240];
§ è il soggetto responsabile nei confronti dell’UE[241] della realizzazione della PAC e degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, e pertanto ad esso compete la rendicontazione all’Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori;
§ gestisce gli ammassi pubblici comunitari;
§ gestisce e distribuisce gli aiuti comunitari agli indigenti;
§ realizza i programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti;
Per quanto attiene alla realizzazione della politica nazionale l’Agenzia:
§ attua gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare disposti con leggi nazionali. In altri termini l’Agenzia realizza, per periodi temporalmente circoscritti, la politica di sostegno di comparti in situazioni contingenti, al fine di riassorbirne la temporanea sovracapacità produttiva e ricondurre il settore ad un equilibrio di mercato. Per l’utilizzo dei prodotti ritirati l’Agenzia è stata autorizzata (art. 5 co. 1 e 3, D.L. n. 182/2005[242]) a realizzare dei programmi di fornitura a cittadini indigenti e organizzazioni senza fini di lucro; per il medesimo scopo le pubbliche istituzioni che gestiscono servizi di mensa, o le associazioni senza fini di lucro possono acquistare dall’AGEA i prodotti dalla stessa ritirati “allo stesso prezzo di acquisizione”;
§ gestisce le forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano anche in attuazione degli impegni assunti in ambito internazionale. E proprio in conseguenza della proroga della Convezione sull’aiuto alimentare del 1999 è stato anche procrastinato l’incarico attribuito all’Agenzia per l’attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo (D.L. n. 182/05, artt. 5-bis);
§ con l’articolo 18 del D.Lgs. n. 99/2004[243], l'AGEA è stata individuata come l’autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, e che può, per la concreta realizzazione dell’attività, avvalersi della società Agecontrol come braccio operativo[244]. Nella ipotesi che il dicastero agricolo individui ulteriori organismi di controllo, all’Agenzia compete anche il coordinamento degli stessi;
§ lo stesso D.Lgs. n. 99/2004 (art. 14, co. 9,10 e 10-bis) ha affidato all’AGEA la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con conseguente trasferimento delle connesse risorse finanziarie, umane e strumentali, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole. Con la novella recata dal D.L. n. 182/2005[245] che ha introdotto un comma aggiuntivo, è stato richiesto all’AGEA di costituire una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare lo sviluppo e la gestione del SIAN[246].;
§ a seguito dell’approvazione del comma 1048 della L. n. 296/06, finanziaria 2007, espleta i controlli che il regolamento CEE n. 4045/89[247] demanda ai singoli Stati membri, ovvero l’accertamento che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento sezione garanzia (FEAOG), siano reali e regolari sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori[248]. Ad essa spetta di prevenire e perseguire le irregolarità o negligenze. Da tali verifiche sono escluse le misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo(SIGC) istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 per soddisfare l’esigenza di adeguare i meccanismi di gestione e controllo degli aiuti comunitari da parte degli Stati membri.
In attuazione di tale disposto l’Italia ha approvato il D.P.R. n. 447/1982[249] e, a seguito dell’approvazione del menzionato decreto legge n. 2/2006, il D.M. 23 marzo 2006 (G.U. n. 106/2006) che ha definito misure transitorie idonee ad assicurare il corretto espletamento delle attività di controllo in corso. Tali compiti vengono nel contempo sottratti alle competenze del Corpo forestale dello Stato e all’ICRF, ai quali erano stati attribuiti dall’art. 4, comma 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2[250].
§ raccoglie i dati relativi alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola che i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola hanno l’obbligo di comunicarle mensilmente ai sensi dell’art. 20 della L. n. 13/2007 comunitaria 2006. La raccolta dei dati ha lo scopo di consentire allo Stato italiano di trasmettere all’UE le informazioni richieste dall’art. 6 del regolamento n. 2153 sul regime d’aiuto all’ammasso privato dell’olio d’oliva[251];
§ trasmettere all’Agenzia del territorio, sulla base delle richieste di contributi agricoli ricevute, la proposta di aggiornamento della banca dati catastale, secondo le procedure informatizzate di cui al DM n. 701/1994[252] Con l’art.2, co. 33 del D.L. n. 262/2006, modificato dall’art.1, comma 339 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), è stato previsto che la richiesta di contributi agricoli presentata agli organismi pagatori e contenente la dichiarazione relativa all’impiego del suolo nelle singole particelle catastali, sostituisca la dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni in base all’articolo 30 del TUIR, consentendo pertanto l’aggiornamento del catasto terreni (v. scheda L’aggiornamento del catasto terreni nel dossier relativo alla Commissione Finanze);
§ istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, come richiesto dal reg. (CE) n. 1493/1999 e dal reg. (CE) 1227/2000, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e province autonome con l’utilizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il D.L. n. 10/07[253], art. 4-ter ha richiesto che tale adempimento si realizzasse entro l’11 giugno 2007.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 165 del 1999 gli organi dell'Agenzia erano rappresentati dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di rappresentanza e dal Collegio dei revisori. Le modalità di nomina, i tempi di permanenza in carica ed i compiti conferiti, diversi tra di loro, denotavano i tratti di una amministrazione di carattere privatistico.
§ Il Presidente era nominato ai sensi della legge n. 400/88 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Si trattava di una procedura prevista per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell’amministrazione statale, che sostituiva la precedente in vigore per l’AIMA che attribuiva la presidenza ope legis al Ministro per le politiche agricole;
§ Il Consiglio di amministrazione era composto dal Presidente e da cinque membri nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, ed esercitava le competenze amministrative e gestionali dell’azienda;
§ Il Consiglio di rappresentanza, nominato con decreto MIPAAF su designazione delle organizzazioni di categoria, era composto da sette membri; valutava la compatibilità tra risultati conseguiti ed indirizzi impartiti all'Agenzia e formulava i pareri e le proposte al Consiglio di amministrazione. In caso di divergenze tra i due organi, vi era l'obbligo per il Consiglio di rappresentanza di notificare al Ministro delle politiche agricole, con relazione analitica, le questioni controverse e gli aspetti problematici sollevati. Tale organo pareva rispondere, per struttura interna e per competenze attribuitegli, all'esigenza di una concertazione con le associazioni di categoria;
§ Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, esplicava il controllo sull’attività dell’Agenzia, sotto la presidenza di un designato del Ministro del Tesoro.
Articolo 12, comma
18-bis
(Soppressione di Buonitalia SpA)
18-bis. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.
Il comma 18-bis dell’articolo 12, introdotto dal Senato, dispone la soppressione della società Buonitalia S.p.a., attualmente in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società.
La società per azioni Buonitalia[254], con sede legale a Roma, ha per oggetto la promozione e la valorizzazione della produzione agroalimentare italiana.
Creata nel luglio 2003, ha avuto come soci il Dicastero agricolo, l’Ice (allora Istituto per il Commercio Estero), l’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e l’Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Al MIPAAF, in quanto depositario delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, è in ogni caso riservata la valutazione e approvazione delle iniziative e dei programmi della società Buonitalia
Il decreto legislativo n. 99/2004, citato dalla norma in esame, è stato novellato una prima volta dal D.L. 2/2006[255], che aveva demandato al Ministro delle politiche agricole il compito di trasferire a Buonitalia, con proprio decreto, le risorse strumentali e finanziarie necessarie all’espletamento delle attività di valorizzazione economica, tutela e controllo dei prodotti a denominazione tutelata ad essa assegnate. Con la seconda novella, introdotta dall’art. 1 co. 9-ter del decreto-legge n. 181/2006 di Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, le competenze in tema di produzioni a denominazione tutelata sono state rimesse al dicastero agricolo ed è stata disposta conseguentemente l’abrogazione parziale del primo comma dell’articolo 17.
La società Buonitalia avrebbe dovuto essere incorporata, entro il 30 giugno 2008, nella società ISA a norma dell’art. 28, co. 1-bis del D.L. n. 248/07[256], secondo il quale il trasferimento di fondi, destinati ai compiti d’istituto, sarebbe dovuto avvenire a costo zero per ISA (Istituto sviluppo agroalimentare), alla quale potevano essere attribuite le sole spese notarili. A seguito dell’incorporazione ISA era tenuta a modificare le proprie norme statutarie in modo che negli scopi sociali venissero incluse le attività di pertinenza della incorporata Buonitalia. Tale operazione non è stata effettuata nei termini previsti, tant’è che nell’audizione svoltasi presso il Senato il Presidente della società indicava di aver presentato il piano di attività per il 2011 e 2012.
Si segnala inoltre che sono all’esame della Commissione Agricoltura della Camera i provvedimenti C. 4867 e C. 4939, costituiti da un unico articolo, che dispongono lo scioglimento della società Buonitalia, la nomina di un Commissario straordinario liquidatore, l’assegnazione delle funzioni della disciolta società all’Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) ed il contestuale trasferimento delle risorse umane e strumentali di Buonitalia a ISA
Sempre in Commissione Agricoltura è all’esame in sede referente l’A.C. 5073[257] che, con l’articolo 1, primo comma, sopprime e liquida alcuni enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Mipaaf, tra cui Buonitalia.
Il 29 maggio 2012 in Commissione Agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione[258] che impegna il Governo, tra l’altro,
§ a trasferire presso la nuova Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane strumentali attualmente collocate in Buonitalia S.p.A., mantenendone immodificato il trattamento giuridico-economico al fine di soddisfare gli obblighi ai quali sono tenute le società o gli enti pubblici o a prevalente capitale pubblico,
§ ad impartire al liquidatore della società Buonitalia S.p.A. le opportune disposizioni al fine di consentire, ove possibile, una liquidazione in bonis, scongiurando così il ricorso a procedure concorsuali come il fallimento, nonché a sospendere immediatamente la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, avviata dal liquidatore della società Buonitalia S.p.A. - posta in liquidazione in data 9 maggio 2012 - allo scopo di determinare le migliori condizioni per una positiva evoluzione tesa a trasferire le attività, le dotazioni e il capitale umano e professionale, rappresentato dai 19 dipendenti di Buonitalia S.p.A., all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ("nuova ICE").
Tale risoluzione ricostruisce nelle premesse la storia di Buonitalia, che nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l.», costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).
Buonitalia viene individuata quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano, erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione e tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine.
Il Consiglio di amministrazione di Buonitalia S.p.A. il 28 luglio 2011 ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile. Nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1 dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor Alberto Stagno d'Alcontres liquidatore della società.
Per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia S.p.A. in liquidazione è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società).
Alla data della risoluzione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha formalmente individuato alcuna soluzione di ricollocamento dei lavoratori di cui sopra, ancorché il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, abbia pubblicamente dichiarato la concreta possibilità che la "nuova ICE", cabina di regia per la promozione e l’internazionalizzazione del made in Italy, svolga attività di promozione anche per il comparto agroalimentare, aprendo così, di fatto, una concreta prospettiva di prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività lavorative dei dipendenti della società Buonitalia S.p.A..
Il comma 18-bis in esame, al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della. promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, attribuisce lo svolgimento delle funzioni di Buonitalia s.p.a all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
L’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (attualmente in gestione transitoria) è regolata dal D.L. n. 201/2011 (art.22, co. 6-7) che le conferisce personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendola ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che è stato l’articolo 14, commi da 17 a 26-decies del D.L. 98/2011 (modificato successivamente dal D.L. n. 201) ad abolire l’ICE, istituire l’Agenzia come nuovo soggetto giuridico, e anche disciplinare il passaggio di funzioni e risorse del soppresso ICE al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza.
L'Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, consorzi e raggruppamenti. L'Agenzia pertanto offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.
Sull’ICE è intervenuto anche l’articolo 41 del D.L. 83/2012, in corso di esame presso il Senato per la conversione in legge. Il comma 1 del citato articolo apporta talune modifiche all’art. 14 del D.L. 98/2011, prevedendo – fra l’altro – che nella cabina di regia, organo di direzione dell’Agenzia, sieda, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell’economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che sostituisce il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano coincidente, nell’attuale quadro di deleghe di funzioni, con la figura del Ministro con delega al turismo) e, tra le associazioni di categoria, dall’Alleanza delle cooperative italiane).
Con due decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione sarà disposto il trasferimento da Buonitalia s.p.a. in liquidazione all’ICE
§ delle funzioni, delle risorse umane (tale primo decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge);
§ delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue (tale secondo decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione).
Si ricorda che l’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che «allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo 10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50 milioni, disponendo che le modalità e le procedure per l'attuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge;
Con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il «Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani» presentato da Buonitalia S.p.A. il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA S.p.A. su un conto vincolato intestato a Buonitalia S.p.A. (articolo 2) risorse pari ad euro 50 milioni - per la sua realizzazione - stabilendone altresì le modalità di erogazione in suo favore.
Per quanto concerne i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, la norma prevede che, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, siano inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Come ricorda la risoluzione di cui sopra, per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia S.p.A. in liquidazione è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società).
La norma in esame, infine, dispone l’abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99[259].
Il citato articolo 17, sulla promozione del sistema agroalimentare italiano, specificava lo scopo di Buonitalia SpA (erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani) e autorizzava il Ministero delle politiche agricole e forestali ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista.
L’articolo prevedeva inoltre la possibilità per le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni, di affidare a Buonitalia l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi. Infine, al comma 3, per favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate al rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, prevedeva che il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitasse funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
Il comma 19 modifica le competenze istituzionali stabilite per l’adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dalla legge finanziaria per il 2008, in materia di riordino, trasformazione e soppressione di enti statali.
Il comma 19, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulle competenze stabilite dall’art. 2, comma 634 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)[260], per l’adozione dei regolamenti di delegificazione per il riordino di enti ed organismi pubblici statali.
Tale intervento realizza una modifica non esplicita della procedura da seguire per l’adozione dei suddetti regolamenti: ai sensi dall’art. 2, comma 634 della L. 244/2007, essi devono essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. In base al comma in esame, invece, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
Pertanto, il potere di proposta viene centralizzato nel Presidente del Consiglio dei ministri, mentre i Ministri alle cui competenze sono riconducibili i settori oggetto di riordino intervengono nel procedimento solo in sede consultiva. Tale sede viene invece esclusa per le organizzazioni sindacali. Resta invariato il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La disposizione in esame prevede altresì che tali regolamenti siano adottati “anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012”, cioè del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi: alla luce dei compiti e dei poteri dello stesso Commissario di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 5 del richiamato decreto-legge e considerato che tali proposte sono lessicalmente collegate alla proposta del Presidente del Consiglio, può ritenersi che la disposizione in esame non abbia inteso prevedere un formale potere di proposta del Commissario bensì un’attività istruttoria rilevante ai fini della proposta del Presidente del Consiglio. Del resto, diversa interpretazione non appare consentita dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988 spettando la potestà regolamentare al Governo.
La modifica intervenuta in sede referente presso il Senato ha soppresso l’inciso che esclude il parere parlamentare, sino al 31 dicembre 2012, ai sensi dei commi 635 e 638 dell’art. 2 della 244/2007 sugli schemi dei suddetti regolamenti così come dei regolamenti di destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Pertanto, su tali schemi sarà necessario l’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
È opportuno ricordare che il cd. meccanismo “taglia-enti” - introdotto dall’art. 26, comma 1, D.L. 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale. Ciò che rileva in questa sede concerne la procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008).
I regolamenti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 78/2009, sono emanati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino[261] degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)[262]. La medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici. La procedura è stata successivamente sostituita dalla citata legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.
In conclusione si segnala che in attuazione di quanto disposto dal predetto comma 634 vedi, per l'Istat, è stato emanato il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166 e, per il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.
Articolo 12, comma
20
(Trasferimento attività organi collegiali
PA in regime di proroga)
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
Il comma 20 dispone, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l’art. 29 del D.L. 223/2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate.
La disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga ex art. 68, comma 2 del D.L. 112/2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità.
Il processo di razionalizzazione in questione ha, infatti, avuto inizio con l’art. 29 del D.L. 223/2006 che ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica[263] – anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso due strumenti alternativi: regolamenti di delegificazione ovvero decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2-bisprevede, per l’appunto, che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti poc’anzi indicati proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo. Si prevede il concerto dell’amministrazione competente.
In seguito, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) all'art. 68 ha previsto disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, avviato con l’art. 29 del D.L. 223/2006 e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni (commi 1-4). In particolare, ai sensi del comma 2, per gli organismi di cui sia riconosciuta la perdurante utilità, la proroga di cui all’art. 29, co. 2-bis del D.L. 223/2006[264] non può superare il termine di due anni.
Infine, l’art. 6, comma 1, primo periodo del D.L. 78/2010, conv. con modifiche con la L. 122/2012, ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore, la natura esclusivamente onorifica della partecipazione agli organi collegiali di cui al citato art. 68, comma 1, del D.L. 112/2008 con l’effetto che tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Giova ricordare anche che il comma 3, dell’art. 6 richiamato ha previsto che «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».
La sovrapposizione normativa conseguente alle disposizioni illustrate aveva quindi reso necessario l’intervento di una direttiva interpretativa del Presidente del Consiglio, che ha fornito indicazioni alle Amministrazioni “in attesa di un intervento normativo finalizzato ad assicurare il coordinamento delle disposizioni susseguitesi in subiecta materia”. Pertanto la direttiva - applicabile agli organismi ancora sopravvissuti ai precedenti interventi normativi, da ritenersi operanti in regime di proroga fino all'adozione dell'intervento normativo di coordinamento di cui sopra e, comunque, non oltre il termine di due anni stabilito dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008 -ha considerato “superata l'adozione del complesso procedimento di cui al comma 3 del menzionato art. 68, attesa l'intervenuta gratuità della partecipazione a detti organismi”, ferma restando la necessità per le amministrazioni di verificare che sia assicurato il contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, trasmettendo i relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Il Senato, nel corso dell’esame del provvedimento, ha escluso dall’applicazione della disposizione alcuni organi collegiali, prevedendo che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Si tratta di:
§ Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cuiall’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n 383;
§ Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n.266;
§ Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
§ Comitato nazionale di parità e Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Articolo 12, commi
21-22
(Organismo di indirizzo - ODI)
21. Soppresso.
22. Soppresso.
I commi 21 e 22 dell'articolo 12 – che disponevano la soppressione dell’ODI, organismo correlato al finanziamento di progetti nei comuni confinanti con le due Province autonome di Trento e di Bolzano da parte delle province stesse – sono stati soppressi dal Senato.
Il comma 21 sopprimeva l’organismo di indirizzo a composizione mista Stato-Province autonome, istituito dall’art. 2, comma 118, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), nell'ambito delle disposizioni attuative degli obiettivi di perequazione e solidarietà a carico delle due province autonome, in base alle quali ciascuna di esse provvede al finanziamento di progetti nei comuni confinanti della Lombardia e del Veneto per un importo pari a 40 milioni annui (art. 79, comma 1 lett. c), D.P.R. 670/1972).
Il comma 22 disponeva che le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontino le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione di quanto disposto dal già citato articolo 79 dello statuto.
In recepimento dell'Accordo di Milano del novembre 2009, con cui lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato l'attuazione da parte delle stesse dei principi del federalismo fiscale, la legge finanziaria per il 2010 (art. 2, commi 106-125), come esplicitamente dichiarato dal comma 106, ha dettato norme ed apportato modifiche in ordine all'ordinamento finanziario delle due province, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 104 dello statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972); vale a dire modificabili con la procedura concordata prevista dallo statuto stesso[265].
Si ricorda che l'articolo 104 dello statuto prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.
Le funzioni dell'ODI sono ora assegnate alle due province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 12, comma
23
(Commissione scientifica CITES)
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
Il comma 23 sottraela Commissione scientifica CITES alla disciplina riguardante il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture e dispone la gratuità della partecipazione alla stessa Commissione.
In particolare, il comma 23 sottrae la Commissione scientifica CITES, costituita per l'attuazione della Convenzione CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 150/1992, alla disciplina prevista dall'art. 68 del decreto-legge n. 112/2008 e dall'art. 29, comma 2, lett. e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge n. 223/2006, sul riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Si stabilisce, inoltre, la gratuità della partecipazione alla Commissione, senza diritto a compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
Si ricorda che l’Italia è uno Stato parte della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, meglio nota Convenzione di Washington o CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge n. 874/1975. L’UE ha attuato la Convenzione con il Regolamento CEE 338/97 del Consiglio e con quello della Commissione CEE 865/2006. Ai sensi dell'articolo IX, comma 1, della citata Convenzione di Washington e dell’art. 13, comma 2, del citato Regolamento CEE 338/97, ogni Stato parte della Convenzione ed ogni Stato membro dell’UE si deve dotare di una apposita autorità scientifica che svolga le funzioni previste dalla Convenzione stessa e dai Regolamenti comunitari. L'autorità scientifica italiana denominata Commissione scientifica CITES è stata prevista dall’art. 4, comma 5, della legge n. 150/1992 e la sua composizione è stata determinata con l’art. 12-bis del decreto-legge n. 2/1993. Tale articolo ha anche stabilito, al comma 2, il compenso dei componenti la Commissione. Ad essi spetta un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. La composizione della Commissione CITES, istituita con DM 27 aprile 1993, a seguito della riorganizzazione del Ministero dell’ambiente con D.P.R. n. 140/2009, è stata ridefinita con D.M. 25 febbraio 2010.
Si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione di cui al secondo periodo con il citato art. 12-bis, comma 2, del decreto-legge n. 2/1993.
In relazione alle citate disposizioni relative alla riduzione delle spese per le amministrazioni statali, si ricorda che l’art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 ha disposto, al fine di ridurre del 30 per cento rispetto al 2005, la spesa complessiva sostenuta per organi collegiali e altri organismi, un conseguente riordino anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso regolamenti di delegificazione. I provvedimenti debbono tener conto di vari criteri e, fra questi, quelli del citato comma 2, lett. e-bis) che stabilisce l'indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso. Il comma 2-bisprevede inoltre che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti indicati, proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo prevedendo il concerto dell’amministrazione competente.
L'art. 68 del decreto-legge n. 112/2008, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, è volto ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegialioperanti presso le p.a. e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.
Si ricorda altresì che l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 ha stabilito che, la partecipazione ai suddetti organismi di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112/1998, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Il comma prosegue stabilendo che la disposizione non si applica, tra l'altro, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente.
24. Dal 1o gennaio 2014 la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2014, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2014 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui ai commi da 24 a 27 si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016».
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.
I commi da 24 a 28, come modificati dal Senato, dispongono la messa in liquidazione dal 1° gennaio 2014 della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività ad essa demandate. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
I commi 29 e 30 recano disposizioni per l’utilizzo della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016.
Sull’argomento si ricorda, preliminarmente, che il 13 giugno 2012 il Ministro per i beni e le attività culturali, in un'audizione presso la 7ª Commissione permanente del Senato[266], ha ripercorso le tappe dell'attività di ARCUS S.p.A., evidenziando che essa ha svolto un ruolo importante nella promozione di interventi di tutela del patrimonio culturale e di sostegno alle attività culturali, gestendo investimenti per circa 600 milioni di euro. In quella sede il Ministro ha fatto presente che le ipotesi di possibile riordino nascevano dalla comune consapevolezza che l'adozione di modelli aziendalistici o societari al fine di "svecchiare" il sistema e far affluire nuovi soldi alla cultura non ha funzionato. La realtà delle cose si è rivelata infatti più complessa, perché la creazione di nuovi organismi formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, ai quali demandare compiti già propri della struttura ministeriale, ha finito per duplicare gli apparati amministrativi. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, seguita da quella nazionale, ha visto nelle società pubbliche rischi anticoncorrenziali. La natura "anfibia" di ARCUS ha generato invece una serie di difficoltà.
Il Ministro ha evidenziato, altresì, che la ragion d'essere originaria della Società, rappresentata dalla possibilità, altrimenti preclusa allo Stato, di attivare la leva creditizia dei limiti d'impegno per l'acquisizione del 3% di cui all'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, è venuta meno con la riforma introdotta dall'art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011, che ha ridefinito il meccanismo di finanziamento facendo riferimento al 3% del nuovo Fondo infrastrutture.
Il comma 24, nel testo come modificato dal Senato, dispone la messa in liquidazione della società ARCUS dal 1° gennaio 2014[267].
La Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa - è stata istituita dall’art. 2 della L. 291/2003[268] per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. La medesima disposizione ha previsto che annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla società[269], mentre la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria.
Sempre ai sensi della disposizione citata, per lo svolgimento delle sue funzioni la società può contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’art. 60, c. 4, della L. 289/2002 (L. finanziaria 2003), nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, secondo criteri definiti da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 60, co. 4, della L. 289/2002 ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali (sull’argomento, si veda, però, infra) rinviando, per la definizione dei criteri di utilizzo e destinazione di tale quota, ad un regolamento interministeriale. Nel frattempo, l’art. 3 del D.L. 72/2004 (L. 128/2004) ha introdotto una disciplina transitoria disponendo che con decreto interministeriale fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3%[270]. Il medesimo D.L. ha, inoltre, previsto l’adozione, con decreto ministeriale, di un programma degli interventi da finanziare[271] a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione[272], da stipulare tra ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per larealizzazione degli interventi[273].
La disciplina transitoria è stata prorogata,con successive disposizioni, fino al 31 dicembre 2008[274]; nel frattempo, per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2007 ai progetti di intervento sui beni e le attività culturali è stato destinato un ulteriore 2%[275].
Criteri e modalità per l’utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sono stati infine adottati con il D.M. 24 settembre 2008, n. 182, entrato in vigore il 3 dicembre 2008[276].
Operativamente, con i decreti 1 dicembre 2009 e 13 dicembre 2010 - oggetto di successive rimodulazioni[277] - il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ha approvato il programma di interventi relativi alla tutela dei beni ed alle attività culturali, rispettivamente, per i periodi 2010-2012 e per il biennio 2011-2012[278].
Da ultimo, l’art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3% del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie[279], disponendo che l’assegnazione è disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Al CIPE medesimo viene trasmessa annualmente dal Ministro per i beni e le attività una relazionesullo stato di attuazione degli interventi finanziati.
Il comma 16 ha, altresì, previsto che per il 2011 non si applicano le disposizioni dell’art. 60, co. 4, della L. 289/2002 e che – a partire dal 2012 – il citato 3% è definito esclusivamente nei nuovi termini previsti[280].
Conclusivamente, dunque, l’art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011, introducendo una procedura analoga a quella fino ad allora operante ai sensi dell'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, ha cambiato la base di calcolo, essendo quest'ultima costituita non più dagli stanziamenti previsti per le infrastrutture, ma dal nuovo "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali".
Sull’argomento, intervengono i commi 29 e 30 dell’articolo in commento (si veda, infra, anche quanto emerge dalla relazione illustrativa del D.L. in commento).
I commi da 25 a 28 disciplinano la nomina e l’attività del commissario liquidatore, nonché la procedura di liquidazione.
In particolare, il comma 25 dispone che alla nomina in questione provvede un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il commissario deve procedere alla liquidazione e portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, affidate ad Arcus ai sensi dell’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o siano già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e siano già stati contratti i relativi mutui.
Per l’emanazione del decreto interministeriale non è indicato un termine.
Il comma 26, nel testo come modificato dal Senato, dispone che il Commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014[281] e il suo mandato non è prorogabile.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario si avvale della struttura e del personale di Arcus e non può procedere ad assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti.
Si prevede, peraltro, che i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, nonché i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario entro trenta giorni dal suo insediamento, non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza.
Il Commissario provvede, entro il termine del suo mandato, all’estinzione e alla conseguente liquidazione degli stessi contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che, al primo periodo, le parole “non è prorogabile” dovrebbero essere precedute dalle parole “il suo mandato”.
Il comma 27, nel testo come modificato dal Senato, prevede che i beni residuanti dalla liquidazione di Arcus sono trasferiti al Mibac, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla stessa società.
Le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Mibac per la prosecuzione degli interventi per i quali siano già stati stipulati contratti e che, eventualmente, non siano conclusi al 31 dicembre 2014[282], nonché per ulteriori interventi, da realizzare “con le modalità” indicate al comma 30.
I contributi pluriennali di cui Arcus risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal Mibac in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che le parole “secondo le modalità di cui al comma 30” dovrebbero essere sostituite con le parole “secondo i criteri indicati al comma 30”.
Il comma 28 stabilisce che alla procedura di liquidazione si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
Al riguardo, si ricorda che non esiste una disciplina speciale inerente la liquidazione delle società partecipate dallo Stato. Di solito, come nel caso di Arcus, è lo stesso Statuto a rinviare alla normativa del codice civile per quanto non espressamente previsto.
Le deroghe rispetto alla disciplina civilistica, previste al comma 28, derivano dal carattere totalmente pubblico della s.p.a. posta in liquidazione. Essa è, infatti, inserita nel conto del patrimonio dello Stato e nel conto economico consolidato dello Stato, in qualità di società controllata dal MEF.
La nomina del liquidatore non è, quindi, opera dell’assemblea dei soci, ma è determinata dal decreto del Ministro dei beni culturali. Vengono, poi, esplicitamente disciplinate la conseguenze della liquidazione sui rapporti contrattuali di lavoro a tempo determinato e indeterminato, di quelli di collaboratori e consulenti della società nonché sui rapporti di natura dirigenziale.
Derivano dal carattere pubblico di Arcus anche le previsioni del comma 27[283].
Il codice civile nulla prevede in relazione ai rapporti contrattuali in corso (del personale o di terzi) con la società liquidata, né in relazionealla destinazione dei beni che, in base al bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492, residuino in capo alla s.p.a.; la citata norma si limita a prevedere che i liquidatori debbano indicare “la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo”.
Al comma 28, si valuti l’utilizzo dell’aggettivo “derogate”.
I commi 29 e 30 intervengono sulla disciplina recata dall’art. 32, comma 16, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ante riepilogata.
In particolare, il comma 29 novella tale disposizione stabilendo che la quota parte Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico"destinata ai beni e alle attività culturali è assegnata fino al 2016, ossia fino all’ultimo anno per il quale il comma 1 dello stesso art. 32 ha disposto una dotazione per il Fondo.
Al riguardo, la relazione illustrativa, esplicitato che il Fondo in questione è destinato a cessare a tale data ove non rifinanziato per le annualità successive, chiarisce che, al termine del 2016, tornerà ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto dall’art. 60, co. 4, della L. 289/2002.
Il comma 30 stabilisce che, a decorrere dal 2012, le risorse di cui all’art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e sono destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale e internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni.
Criteri e indirizzi per la programmazione delle risorse sono individuati annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Dunque, si dispone la finalizzazione delle risorse a particolari progetti ed interventi. Quanto alla procedura applicativa, si dispone in termini pressoché analoghi a quelli previsti dall’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, salvo che per la natura del regolamento da adottare.
Con riferimento al decreto di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.
Si ricorda, altresì, che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9[284], sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante ‘atti atipici’ di natura non regolamentare”.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che al comma 30 le parole “i criteri ed indirizzi” dovrebbero essere sostituite con le parole “i criteri e gli indirizzi”.
31. Soppresso.
32. Soppresso.
33. Soppresso.
34. Soppresso.
35. Soppresso.
36. Soppresso.
37. Soppresso.
38. Soppresso.
I commi 31-38 sono stati soppressi durante l’esame al Senato.
Essi prevedevano:
§ la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Tuttavia, funzioni e strutture della Cineteca nazionale vengono trasferite non al Centro sperimentale di nuova istituzione, ma all’Istituto Luce Cinecittà;
§ la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e il trasferimento delle funzioni e strutture alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore del Mibac.
Articolo 12, commi
39-40
(Durata degli incarichi dei commissari
liquidatori di enti pubblici)
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.
I commi 39 e 40 introducono limiti temporali alla durata dell'incarico di commissario liquidatore di enti pubblici.
I commi 39 e 40 introducono disposizioni limitative della durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa: in base al comma 39 la durata dell'incarico del commissario non può protrarsi per più di tre anni, prorogabili una sola volta, per ulteriori due anni, solo per "motivate esigenze", decorsi i quali le residue attività liquidatorie sono trasferite al ministero vigilante; in base al comma 40, gli incarichi in corso protratti per più di cinque anni cessano (e le residue attività sono trasferite all'amministrazione competente) dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L’art. 15 del D.L. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) introduce, al comma 1, una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Si dispone inoltre che il comma medesimo non trova applicazione per gli enti territoriali[285] ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
La nuova disciplina trova applicazione quando:
§ la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili;
§ ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:
§ l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;
§ i relativi organi decadono;
§ è nominato un commissario.
Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell’ente[286]; il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio (eventualmente con assegno ad personam, se il trattamento medesimo è superiore a quello previsto nell’ente di destinazione), limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale.
Inoltre, ai sensi della novella, per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente, il commissario può esercitare la facoltà di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112[287] - ossia può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro - anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.
Si segnala che l’art. 1, comma 14 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, il quale prevede, fermo quanto stabilito dal comma 1, la decadenza degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato (ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale) e la nomina di un commissario nei casi in cui il bilancio:
§ non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero
§ presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.
Il commissario è nominato con le modalità previste dal commentato comma 1. Se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario.
Il commissario deve:
§ approvare il bilancio, ove necessario,
§ adottare le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e
§ qualora non sia possibile ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, chiedere che esso sia posto in liquidazione coatta amministrativa. In tale ultimo caso, si verifica l’ipotesi prevista dal comma 1.
Articolo 12, commi
41-48
(Ente nazionale per il microcredito)
41. Soppresso.
42. Soppresso.
43. Soppresso.
44. Soppresso.
45. Soppresso.
46. Soppresso.
47. Soppresso.
48. Soppresso.
I commi da 41 a 48 sono stati soppressi durante l’esame al Senato.
Essi prevedevano la soppressione dell’Ente nazionale per il microcredito e affidavano ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso, ivi compresi gli adempimenti in materia di bilancio e la gestione delle risorse umane.
Il comma 41 disponeva la soppressione dell’Ente nazionale per il microcredito e la decadenza dei relativi organi; il successivo comma 42 affidava a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la nomina di un dirigente delegato all’esercizio dei poteri del presidente e del CdA dell’ente soppresso, con controllo delle attività del dirigente attribuito (comma 43) al collegio dei revisori in carica alla data della soppressione dell’ente. Compito del dirigente sarebbe stato quello di provvedere alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso; erano stabilite regole per la deliberazione e la redazione del bilancio di chiusura dell’ente, con obbligo di trasmissione per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Si stabiliva che le convenzioni in essere tra l’ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati fossero dichiarate risolte (comma 44) e le relative pendenze finanziarie gestite dal dirigente delegato. Era inoltre previsto che i compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fossero corrisposti fino agli adempimenti previsti in materia di bilancio, comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione dell’ente. I commi 45 a 46 disponevano, rispettivamente, in ordine al il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l’ente, da trasferire al MISE e in ordine ai contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che avrebbero cessato di avere effetto entro il 22 luglio 2012 (quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L.), salva la proroga della loro efficacia per far fronte alle attività incombenti in relazione alle procedure liquidatorie dell’ente. L’eventuale attivo netto risultante dalle operazioni di chiusura, nonché tutte le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato, con acquisizione delle risorse strumentali dell'ente al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 12, commi
49-58
(Soppressione Associazione italiana di
studi cooperativi
Luigi Luzzatti)
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziaIe, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell’associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
I commi da 49 a 58 prevedono la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, le modalità di gestione della relativa liquidazione e il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni, delle risorse e del personale della soppressa Associazione.
In particolare, il comma 49 dispone la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” e la decadenza dei relativi organi, mentre il comma 58 ne abroga la norma istitutiva (l’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99).
Si ricorda che l’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 trasformava, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti[288] nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti, avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicurava la vigilanza. La norma specificava quindi che i mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione erano costituiti: 1) dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione; 2) da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'art. 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, prevedendosi che l'entità della predetta quota fosse stabilita ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.
Ai sensi del comma 50, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico che:
§ esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell’associazione;
§ provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato è versato, ai sensi del comma 57, all’entrata del bilancio dello Stato (fatta salva l'acquisizione delle risorse strumentali dell’associazione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico).
Ai fini del trattamento economico complessivo del dirigente delegato, la norma precisa che esso non subisce variazioni per effetto dell’incarico in questione, in quanto esso costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165[289].
Sia il comma 49 che il comma 50 fanno salvi gli adempimenti per gli organi in carica di cui al comma 51, che consistono:
§ nel controllo da parte del collegio dei revisori in carica delle attività del dirigente delegato;
§ nella deliberazione – entro 30 dalla data di entrata in vigore del presente decreto - del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall’organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Le funzioni dell’associazione sono trasferite, ai sensi del comma 52, al MiSE, "senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale".
Lo stesso Ministero deve preventivamente accertare che l’interesse pubblico allo svolgimento delle attività dell’Associazione sussista e sia ancora attuale e, solo in caso di accertamento positivo, provvede ad esercitare i relativi compiti e a gestire con i propri uffici tali attività.
Si ricorda che secondo l’articolo 2 dello Statuto, lo scopo sociale dell’Associazione è, in linea con l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, la promozione della cultura cooperativa. Secondo l’articolo 3, per raggiungere il proprio scopo l’associazione pone in essere iniziative, tra cui:
a) promuovere iniziative di ricerca e studi scientifici su temi di rilevante interesse per il movimento cooperativo;
b) intrattenere rapporti organici, anche attraverso lo scambio di esperienze e mediante iniziative congiunte, con omologhi istituti o associazioni nazionali, europei ed esteri;
c) organizzare convegni, dibattiti e manifestazioni ad ogni livello nelle materie della cooperazione;
d) patrocinare la pubblicazione di studi e documentazioni;
e) bandire premi e determinare contributi e premi per studi sulla cooperazione;
f) organizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento di personale qualificato per le ispezioni alle società cooperative;
g) organizzare, in via diretta o indiretta, corsi per cooperatori;
h) collaborare alla predisposizione della relazione triennale al Parlamento sulla cooperazione;
i) attuare iniziative per diffondere la conoscenza dei principi fondanti e dei metodi della cooperazione promuovendo intese con i competenti Ministeri per l'istituzione di appositi insegnamenti negli Istituti di istruzione secondaria, nonché presso le Università, anche mediante corsi direttamente organizzati dall'Associazione e destinati al personale insegnante di ogni ordine e grado;
j) pubblicare la "Rivista della Cooperazione";
k) formare e gestire una biblioteca specializzata di libri e riviste italiane e straniere.
Ai predetti fini, l'Associazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. previo assenso del MiSE.
Il comma 53 riguarda le risorse che il MiSE può utilizzare per proseguire l’attività dell’Associazione, ovvero le somme corrispondenti alle convenzioni in essere tra l’associazione e il Ministero. Tali convenzioni sono risolte dalla data di entrata in vigore del decreto, e le somme corrispondenti sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Le disposizioni concernenti il trasferimento del personale della soppressa Associazione sono contenute nei commi 54-56
In particolare, il comma 54 disciplina il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale di ruolo dell’Associazione in servizio a tempo indeterminato.
Con apposito decreto interministeriale viene poi approvata la tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito, mentre l’adeguamento dell’organizzazione e la dotazione organica del MISE in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite viene demandato ad un apposito regolamento ministeriale. Il personale trasferito, infine, mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
Ai sensi del successivo comma 55, il personale trasferito conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Infine, il comma 56 dispone la cessazione degli effetti dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che il dirigente delegato ne proroghi l’efficacia, non oltre l’originaria scadenza, per far fronte alle attività connesse con la liquidazione.
Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede alcun termine per l’emanazione del decreto di approvazione della tabella di corrispondenza ai fini dell’inquadramento del soppresso Ente né per l’emanazione del regolamento per il conseguente adeguamento della dotazione organica del MISE.
Articolo 12, commi
59-70
(Soppressione Fondazione Valore Italia)
59. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giungo 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
I commi da 59 a 70 dell’articolo 12 riguardano la soppressione della Fondazione Valore Italia, le modalità di gestione della liquidazione e il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle risorse strumentali, del personale e della gestione del programma a favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli industriali. Il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva la soppressione immediata dell’ente, mentre durante l’iter al Senato la soppressione decorre dal 1° gennaio 2014.
In particolare, il comma 59, sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2014[290], la Fondazione Valore Italia, i cui organi decadono.
La Fondazione Valore Italia è stata istituita dall’ex Ministero delle attività produttive nel 2005[291] quale soggetto giuridico destinato all'attuazione dell'articolo 4, commi 68 e 69 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la realizzazione della «Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy».
Le risorse, già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 dal comma 70 dell'articolo 4 citato, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituivano il patrimonio della Fondazione e furono ad esse trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operatività.
Le norme istitutive, di finanziamento e quelle conseguenti e contrastanti con la nuova disciplina, sono oggetto di abrogazione ai sensi del comma 70.
A differenza delle altre disposizioni dell’articolo 12 che prevedono la soppressione di enti, in questo caso la decadenza degli organi fa seguito al loro scioglimento disposto, ai sensi dell’articolo 25 del codice civile, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico che, in data 19 aprile 2012, ha nominato un commissario.
Con D.M. 19 aprile 2012 il Ministro dello sviluppo economico hainfatti commissariato la Fondazione Valore Italia, azzerando il consiglio di amministrazione in carica e nominando commissario il professor Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg come commissario straordinario. Si segnala che in merito a tale decisione di commissariamento, sono state presentate alla Camera due interrogazioni a risposta orale (3-02254 Sammarco e 3-02244 Perina) e una a risposta scritta (4-15960 Zamparutti).
La relazione illustrativa ricorda che lo scopo della Fondazione interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, è la realizzazione dell'Esposizione permanente del design italiano, da realizzarsi, in base alle espresse previsioni del legislatore, in collaborazione con Eur Spa. A partire dall'anno 2009, la Fondazione è stata ulteriormente finanziata dal Ministero dello sviluppo economico attraverso nove convenzioni, una delle quali a supporto del progetto fondante relativo alla realizzazione dell'Esposizione permanente.
Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, secondo il Governo, lo scopo per il quale la Fondazione era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative, e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi che sono andati ad erodere il Fondo di dotazione.
I commi da 60 a 64 riguardano le attività connesse alla liquidazione dell’ente.
Ai sensi dei commi 60, 61 e 64, il commissario in carica al momento della soppressione (1° gennaio 2014)[292]:
§ esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione;
§ provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014[293]. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite, per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
§ riceve un compenso determinato dal Ministro dello sviluppo economico;
§ verifica la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell’esecuzione del progetto per la realizzazione dell’Esposizione permanente, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato e,
- in caso di esito positivo della verifica entro il termine del 30 giugno 2014[294], trasferisce i rapporti e attività in essere alla data del presente decreto (si valuti se anche tale data debba essere spostata al 1° gennaio 2014, dopo l’introduzione del nuovo termine di soppressione dell’ente da parte del Senato), previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
- in caso di esito negativo, tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l’estinzione anticipata.
§ presenta il bilancio di chiusura della fondazione soppressa per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di soppressione dell’ente.
§ le sue attività sono controllate dal collegio dei revisori in carica alla data della soppressione.
Il comma 62 riguarda i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), che provvede dal 1° gennaio 2014[295] alla gestione diretta del solo programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all’entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all’esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Ai sensi del comma 64, Il bilancio presentato dal Commissario straordinario dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione dell’unico programma portato avanti dal MiSE.
La relazione illustrativa sostiene che l'analisi economico-finanziaria svolta ha evidenziato che la realizzazione del progetto per l'Esposizione permanente necessiterebbe di risorse ulteriori rispetto a quelle risultanti nella disponibilità dell’ente, sia per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo destinato a sede dell'Esposizione che per la gestione successiva del polo espositivo. La medesima analisi ha inoltre evidenziato la scarsa economicità, efficienza ed efficacia delle performance dell'Ente nell'esecuzione delle altre attività ad esso affidate in regime dì convenzione. Per tali motivazioni il Governo ha ritenuto di riportare nell’ambito dell’ordinaria attività di gestione del Ministero dello sviluppo economico unicamente la linea di attività recante la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali».
Il comma 63 prevede la risoluzione immediata delle convenzioni in essere tra la fondazione soppressa e
§ il Ministero;
§ i soggetti terzi.
I commi da 65 a 68 contengono le norme riguardanti il personale della Fondazione, e in particolare i commi 65-67 riguardano il personale a tempo indeterminato, mentre il comma 68 il personale a tempo determinato e i contratti di consulenza.
Il personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione al 1° gennaio 2014, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica (comma 65).
Questo personale viene inquadrato nei ruoli del MiSE con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio (comma 66).
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma 66).
I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo a tale data. Entro tale data, il commissario può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza per far fronte alle attività di liquidazione (comma 68).
Il comma 69 riguarda le risorse della Fondazione, e prevede:
§ il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e delle disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell’Esposizione permanente;
§ l’acquisizione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico delle risorse strumentali della fondazione.
Articolo 12, commi
71-74
(Promuovi Italia S.p.a)
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e: «Il Ministro delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.
I commi 71-74 dispongono il trasferimento a titolo gratuito ad Invitalia s.p.a., o ad altra società interamente partecipata (comma 71), della titolarità degli affidamenti diretti e delle convenzioni in atti tra il MISE e Promuovi Italia S.p.a. Inoltre è prevista la stipula di un accordo, preventivamente sottoposto al MISE, tra Promuovi Italia e Invitalia al fine di individuare la società conferitaria e le attività, i beni e il personale oggetto di trasferimento (comma 73). Infine è previsto che sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi delle ENIT- Agenzia nazionale per il turismo e non più il Ministero delle attività produttive.
Le disposizioni hanno l’effetto di razionalizzare le attività di supporto e assistenza di cui si avvale il MISE per svolgere le proprie funzioni in materia di sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie.
Il comma 71, prevede il trasferimento all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia S.p.a.)[296] (in prima persona o mediante società dalla stessa interamente partecipata), a titolo gratuito e previa stipula di un accordo, della totalità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a.[297] (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa stipulate con il Ministero.
La relazione tecnica precisa che attualmente le attività di supporto al MISE sono affidate a due società in house, Invitalia S.p.A. e Promuovi Italia S.p.A., in virtù di normative succedutesi nel tempo e anche a seguito del trasferimento alle medesime società dell’assistenza tecnica già prestata al ministero dal soppresso Istituto per la Promozione Industriale IPI[298].
Il comma 72 prevede che alla società conferitaria saranno trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi, i beni strumentali e il personale a tempo indeterminato di Promuovi Italia; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell’accordo di cui al comma successivo[299].
Il comma 73 prevede la stipula di un accordo tra Invitalia e Promuovi Italia per l’individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, inoltre con il medesimo accordo sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici. L’accordo è stipulato entro 90 giorni[300] dall’approvazione del decreto in esame ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico (da esercitarsi d’intesa, secondo quanto introdotto dal Senato, con il Ministro del Turismo), nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 1, comma 460, della legge finanziaria 2007.
Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 460, della L. 296/96 prevede che il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi di Invitalia e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti.
Il comma 74, modificando il comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[301], prevede che sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi delle ENIT- Agenzia nazionale per il turismo e non più il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico).
Si ricorda che il comma 8-bis, dell’articolo 12, prevede che Il Ministero delle attività produttive si avvalga di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti
La relazione illustrativa precisa che il MISE non potrà più avvalersi delle attività di Promuovi Italia, che resterà in vita quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 41 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure per la crescita del Paese, prevede al comma 3 misure per razionalizzare la struttura organizzativa dell’ENIT, prevedendo che essa operi all’estero nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità definite in una convenzione stipulata tra l’ENIT, il Ministero degli affari esteri e l’amministrazione vigilante sull’ENIT, e nel limite massimo di 50 unità di personale.
Il Senato ha integrato il comma 74 con un periodo che prevede l’esclusione di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 del presente decreto, che riguarda lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestano servizi nei confronti della sola P.A.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto».
I commi 75, 76 e 77 dettano disposizioni relative ai commissari per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall’autorità di vigilanza in base al codice civile o in via giudiziale in base alla legge fallimentare (RD 267/1942) Il comma 75 prevede la monocraticità dell’ufficio di commissario che - salvo delega, ma ad invarianza di compenso - esercita le funzioni personalmente. In base al comma 76, spetta a un decreto del Ministro dello sviluppo economico disporre la liquidazione coatta amministrativa delle società e la nomina del commissario liquidatore.
Infine, il comma 77 rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; in ogni caso si prevede che il compenso non possa essere superiore a quello determinato sulla base della disciplina previgente al decreto-legge in esame.
Il comma 75 stabilisce la monocraticità delle gestioni commissariali relative alle società cooperative.
In particolare, il riferimento è fatto:
§ al commissario nominato dall’autorità di vigilanza in caso di irregolare funzionamento della società.
In base all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, l’irregolare funzionamento della cooperativa giustifica la revoca degli amministratori e dei sindaci, e il conseguente affidamento della gestione della società ad un commissario (e a un eventuale vice, in ragione dell’importanza della società) di cui vanno determinati i poteri e la durata. 1) e a cui possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea (le relative deliberazioni non sono valida senza approvazione dell'autorità di vigilanza).
§ al commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-septiesdecies c.c.
L’art. 2545-septiesdecies del codice civile prevede che l'autorità di vigilanza[302], con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, possa sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio non hanno compiuto atti di gestione. In caso di liquidazione, con l’atto di scioglimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
§ al commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del R.D. 267 del 1942 (Legge fall.)
Ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, in caso di insolvenza della società cooperativa, l’autorità di vigilanza ne dispone la liquidazione coatta amministrativa.
L’art. 198, L. Fallimentare (RD 267/1942), prevede la nomina di un commissario liquidatore come organo della liquidazione coatta amministrativa, da nominare contestualmente al provvedimento che ordina la liquidazione (a seguito dell’accertamento dell’insolvenza operato dalla sentenza del tribunale). Nelle coop può essere altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Il comma 76 stabilisce che il provvedimento che dispone sia la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative che la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore (articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del L. fall.) sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 77 detta disposizione sui compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.
La norma stabilisce che l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza (come accennato, nelle coop, la nomina del comitato è facoltativo) ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto individua le modalità di remunerazione dei commissari anche sulla base di determinati criteri di merito (apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte), tenuto conto, ove applicabile, della disciplina del regolamento adottato con DM Giustizia n. 30/2012; tale regolamento ha dettato specifiche regole per la determinazione dei compensi dei curatori nelle procedure fallimentari e dei commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo .
Come disposizione di chiusura, il comma 77 stabilisce che, in ogni caso, la remunerazione dei commissari liquidatori non possa essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
L’articolo 12, commi 78 e 79, modifica rispettivamente l’articolo 11 del decreto-legge 216/2011 e l’articolo 36 del decreto legge 98/2011 relativamente ai termini per l’entrata in operatività dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti a Fintecna S.p.A.
In particolare, il comma 78, lettera a), novella il comma 5 dell’art. 11, prevedendo una proroga, dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, del termine entro il quale, nelle more dell’adozione dello statuto dell’Agenzia, i relativi compiti continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas S.p.a..
Viene inoltre aggiunto un periodo al medesimo comma 5, prevedendo che in caso di mancata adozione, entro il predetto termine del 30 settembre 2012, dello statuto e del D.P.C.M. per l’individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, la medesima Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già ad essa attribuiti sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1º ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse per le predette unità di personale, e a cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali.
Si ricorda che con il citato D.P.C.M. cui la norma in esame rinvia, richiamando il settimo periodo del comma 5 dell’art. 36 del D.L. 98/2011, si dovrà procedere, oltre alla citata individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, anche alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto, inoltre, dovrà essere stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.
Il comma 78, lettera b), novella il comma 6 dell’art. 11 del D.L. 216/2011, prevedendo una proroga dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, del termine di cui all’articolo 36, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011 entro il quale l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari autostradali.
Al riguardo, si osserva che la novella dovrebbe essere riferita all’articolo 36, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011 anziché all’articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 216 del 2011 considerato che – secondo quanto prevede la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi – se un atto ha subìto modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti.
Il comma 79 novella l’articolo 36 del citato decreto-legge 98/2011.
In particolare, il comma 79, lettera a), mediante una novella al comma 5, secondo periodo, differisce al 31 maggio 2012 il termine (che in precedenza corrispondeva alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011) per l’individuazione del personale in servizio presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali, gli altri uffici di Anas s.p.a. ovvero gli uffici di amministrazioni dello Stato (le cui competenze devono essere attribuite all’Agenzia) che dovrebbe essere trasferito all’Agenzia.
Il comma 79, lettera b), novella il comma 7, prorogando dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, il termine entro il quale la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti[303].
Si segnala che l’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge (ex articolo 1 del D.L. 87/2012) ha disposto l’attribuzione alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) del diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A. (per ulteriori elementi di informazione si rinvia alla scheda di commento dell’articolo). La Cassa depositi e prestiti opera nel settore delle infrastrutture in quanto può finanziare operazioni corporate e project finance in favore di diversi soggetti tra i quali, tra l’altro, imprese con azionariato pubblico, privato o misto, operanti nel settore dei trasporti e della logistica integrata (linee urbane, ferrovie, concessionarie autostradali).
L’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali
Il D.L. 98/2011, all'art. 36, commi da 1 a 10, ha introdotto un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d’ora in poi “Agenzia”) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la ridefinizione delle funzioni di ANAS S.p.A. La relazione illustrativa del decreto precisa che tale nuovo assetto si giustifica con la necessità di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale. Il comma 1, in particolare, attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’Agenzia al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Il comma 2, lett. b), specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell’affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. Il comma 4, come novellato dal’art. 11, comma 6, del D.L. 216/2011 (proroga termini), disponeva, nel testo previgente, che entro il 31 luglio 2012 sarebbe dovuto avvenire il subentro dell'Agenzia ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data.
L’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 fissava alla medesima data (31 luglio 2012) il termine ultimo per l'adozione dello statuto dell'Agenzia, attribuendo – nelle more della citata adozione - le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai competenti uffici delle amministrazioni dello Stato, all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) e agli altri uffici di ANAS S.p.A. Si segnala che l’VIII Commissione (Ambiente) ha espresso, nella seduta del 7 giugno 2012, il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (atto del Governo 471).
In tale contesto si inserisce inoltre l’istituzione dell’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del D.L. 201/2011, come modificati dall’art. 36 del D.L. 1/2012, che provvedono a specificare le funzioni attribuite all’Autorità nel settore autostradale.
Articolo 12, comma
80
(Sanzioni in materia di contratti di autotrasporto)
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.»;
b) il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
c) il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».
Il comma 80 dell’articolo 12 modifica il sistema sanzionatorio in materia di contratti relativi all’autotrasporto di cose per conto di terzi, introducendo unsistema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in occasione dei controlli sulle imprese da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.
In particolare, viene novellato l’articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008[304], che ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburantesostenuti dal vettore.
Le norme in commento apportano una modifica agli adempimenti relativi ai contratti stipulati in forma non scritta e provvedono altresì a sostituire il sistema sanzionatorio esistente - in quanto, come evidenziato nella relazione governativa al provvedimento “di difficile applicazione e di efficacia limitata” - con le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in occasione dei controlli sulle imprese da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.
La prima modifica, di cui alla lettera a), riguarda in particolare il comma 6 dell’articolo 83-bis, che disciplina i contratti di trasporto di merci su strada non stipulati in forma scritta.
Si ricorda che la possibilità di stipulare tali contratti in forma non scritta è prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
La norma del comma 6 prevedeva, prima della modifica apportata dalla lettera a), che la fattura emessa dal vettore in questi contratti dovesse evidenziare, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere in particolare al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. Con la modifica apportata dalla lettera a), si aggiunge un periodo al comma 6 con il quale si prevede che venga inserita nella fattura anche l’indicazione dei chilometri effettivamente percorsi. Tale prescrizione si aggiunge quindi a quella vigente dell’evidenziazione del costo del carburante.
Per un confronto tra il testo previgente e quello risultante dalle modifiche apportate con la disposizione in commento cfr. tabella sotto:
DL 112/2008, Art. 83-bis, comma 6: Testo previgente |
DL 112/2008, Art. 83-bis comma 6: Testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 12, comma 80 |
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’ articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. |
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’ articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. A tal fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa. |
La modifica della lettera b), interviene invece in materia di sistema sanzionatorio, sostituendo il comma 14 dell’art. 83-bis che, nel testo precedente all’emanazione del decreto, sanzionava la violazione delle previsioni di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13bis in materia di contratto di trasporto con l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
Si tratta delle violazioni relative a:
§ l’entità del corrispettivo dovuto al vettore nei contratti in forma non scritta (commi 7 e 8);
§ termine massimo di 15 giorni per il pagamento da parte del committente al vettore nei contratti in forma non scritta e relative azioni (comma 9);
§ termine massimo di 60 giorni per il pagamento al vettore (termine che non può essere derogato in alcun modo dalle parti),decorrente dalla data di emissione della fattura per tutti i contratti di autotrasporto di cose per conto terzi (comma 13) e per le prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada (comma 13-bis).
Con la modifica della lettera b), attesa la difficile applicabilità del previgente sistema sanzionatorio, si introduce invece il seguente sistema di sanzioni amministrative pecuniarie:
§ per la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9 (entità del corrispettivo e termini di pagamento nei contratti in forma non scritta), la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato (intendendosi presumibilmente quanto indicato in fattura) e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2;
§ per la violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis (termine massimo di 60 giorni per il pagamento al vettore per tutti i contratti di autotrasporto di cose per conto terzi) la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.
Analogamente al testo previgente il nuovo testo del comma 14 fa salva l’applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo dell’autotrasporto di cui all’art. 26 della legge 298 del 1974 e delle sanzioni, ove applicabili, per il mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 2005.
Per un confronto tra il testo previgente e quello risultante dalle modifiche apportate con la disposizione in commento cfr. tabella sotto:
DL 112/2008, Art. 83-bis, comma 14: Testo previgente |
DL 112/2008, Art. 83-bis comma 14: Testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 12, comma 80 |
14. Ferme restando le sanzioni previste dall’ articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’ articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge |
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro. |
Il comma 80, lettera c), modificato al Senato, sostituisce infine il comma 15, che nel testo previgente affidava al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle previsioni in materia di forma del contratto di trasporto.
In particolare, le autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008 erano:
§ l'Agenzia delle entrate, per l'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;
§ il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. Il Ministero provvede altresì alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia previdenziale;
§ il Ministero dello sviluppo economico, per l'esclusione dai benefici finanziari.
La norma prevedeva altresì che un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse potesse essere pubblicato nel sito internet Ministero dei Trasporti ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.
Il nuovo testo del comma 15, come modificato al Senato, dispone ora che le violazioni siano constatate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese, per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge n. 689 del 1981 (si tratta della legge che disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative).
Per un confronto tra il testo previgente e quello risultante dalle modifiche apportate con la disposizione in commento, nel testo trasmesso dal Senato cfr. tabella sotto:
DL 112/2008, Art. 83-bis, comma 15: Testo previgente |
DL 112/2008, Art. 83-bis comma 15: Testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 12, comma 80, nel testo trasmesso dal Senato |
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse. |
15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese, per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 |
Articolo 12, commi
81-86
(Comitato centrale per l’Albo nazionale
autotrasportatori)
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1o gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.
I commi da 81 a 86 dell’articolo 12 modificano la composizione, le attribuzioni ed il finanziamento del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Il comma 81 prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori operi quale centro di costo nell’ambito del Centro di responsabilità “Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. n. 284/2005[305] è una delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci. Il Comitato opera nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha come compito principale quello di provvedere alla formazione e alla pubblicazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore. Il Comitato è composto da un Consigliere di Stato, che lo presiede, e da rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e Province autonome, delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
L’articolo 9 del decreto legislativo 284/2005 dispone che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori operi in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che la Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, disciplinata dal Titolo I del D.Lgs. n. 284/2005, opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anch’essa in posizione di autonomia contabile e finanziaria. Essa è composta di rappresentanti degli organismi pubblici e privati coinvolti nel settore ed è chiamata a svolgere attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell’autotrasporto e della logistica. Il Decreto del Presidente della Repubblica 182/2007 reca il Regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica che ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 82 sopprime le seguenti previsioni del citato articolo 9 del decreto legislativo 284/2005, relative alle attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori al fine, come evidenziato nella relazione illustrativa “di delimitare le funzioni del Comitato in modo da evitare sovrapposizioni con quelle della Consulta Generale”:
§ la lettera c): decidere, in via definitiva, suiricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali, che sono stati soppressi dall’art. 2-quater del D.L. n. 162 del 2008, conv. dalla legge n. 201 del 2008;
§ la lettera g): verificare, in collaborazione con la Consulta generale dell’autotrasporto, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, sulle attribuzioni della predetta Consulta.
§ lalettera l): proporre alla Consulta generale dell’autotrasporto iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.
Si rileva che le suddette lettere fanno parte del comma 2 dell’articolo 9.
Il comma 83 modifica l’articolo 10 del citato decreto legislativo 284/2005 relativo alla composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
In particolare, il comma 83, lettera a), sostituisce la lettera a) del comma 1, ove era previsto che il Comitato fosse presieduto da un Consigliere di Stato; il nuovo testo, invece, prevede che il Presidente del Comitato sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211, “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Si tratta dei sei incarichi di livello dirigenziale generale previsti, nel quadro della dotazione organica del Ministero, con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
In base a quanto indicato nella relazione illustrativa, la ratio di questa norma e della successiva della lett. b) è quella di ricondurre il Comitato nell’ambito di un rapporto gerarchico nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, di cui diviene Centro di costo, ed evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di omnicomprensività dello stipendio dei dirigenti.
Il comma 83, lettera b), novella la lettera b) del comma 1, specificando che uno dei due Vicepresidenti del Comitato, sia responsabile dell’attività amministrativa e contabile, sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 14, comma 4, del predetto “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che prevede che nell’ambito del ruolo del personale dirigenziale del Ministero siano assegnati agli uffici di diretta collaborazione un posto di livello dirigenziale generale e otto posti di livello dirigenziale non generale.
Il secondo vicepresidente rimane invece eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.
Il comma 83, lettera c), novella infine il comma 1, lettera g), specificando meglio che la parte del Comitato composta dai rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sia composta da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
Il comma 84 prevede che le disposizioni sulla nuova composizione del Comitato, di cui al comma 83[306], entrino in vigore dal 1º gennaio 2013.
Il comma 85 riduce di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 gli stanziamenti per il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La relazione illustrativa specifica che “per l’anno 2012 tali risorse saranno sottratte alle iniziative di formazione professionale ed alla realizzazione di aree di sosta per l’autotrasporto, non strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale”.
Il comma 86 individua infine un particolare compito affidato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori:
§ con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto previsti dalle direttive dell’Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’interno.
Articolo 12, comma 87
(Commissario ad acta per approvazione
bilancio chiusura INPDAP)
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
Il comma 87 prevede la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP, in seguito alla soppressione dell’ente e nella sua confluenza nell’INPS.
Il comma 87, al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS, nonché per realizzare i conseguenti risparmi previsti dalla soppressione stessa, dispone che all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si debba provvedere mediante la nomina di un commissario ad acta.
La soppressione dell’INPDAP (e dell’ENPALS) con il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS è stata disposta, dal 1° gennaio 2012, dall’articolo 21, commi 1-9, del D.L. 201/2011.
In particolare è stato previsto che la soppressione degli enti avvenisse nel quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. Le funzioni degli enti soppressi sono trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Allo stesso tempo, è stato stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi venissero trasferite all'INPS.
Si segnala che con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 luglio 2012 (che non risulta essere stato ancora pubblicato sulla G.U.), è stato nominato commissario ad acta per l’approvazione del bilancio della gestione di chiusura al 31 dicembre 2011 del soppresso INPDAP, il Dr. Ludovico Anselmi.
Articolo 12, comma
88
(Requisiti pensionistici)
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
Il comma 88 prevede una proroga al 31 ottobre 2012 del termine entro il quale deve essere adottato il regolamento per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi e gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell’A.G.O..
Il comma 88, modificando l’articolo 24, comma 18, del D.L. n.201/2011, proroga il termine (dal 30 giugno al 31 ottobre 2012) entro il quale deve essere adottato il regolamento per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
L’articolo 24, comma 18, del DL n.201/2011 aveva previsto l’adozione di un regolamento, da emanare appunto entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzeai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi ai:
§ lavoratori indicati all’articolo 78, comma 23, della L. 388/2000[307]che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della L. 153/1969[308];
§ il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[309];
§ il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla L. 1570/1941[310];
§ i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della L. 488/1999[311]dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..
Articolo 12, comma
89
(Proroga del Comitato amministratore
FONDINPS)
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il comma 89 dispone che il comitato amministratore di FONDINPS continui ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura per la sua ricostituzione e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012.
Il comma 89 dispone che il comitato amministratore della forma pensionistica complementare (cosiddetta residuale) costituita presso l'INPS e denominata FONDINPS continui ad operare in regime di proroga fino alla ricostituzione dello stesso e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012.
Si ricorda che la forma pensionistica FONDINPS[312] è stata istituita dall'INPS ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2012, n. 252[313], ed è una forma pensionistica complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS, in forma di patrimonio separato e autonomo, con lo scopo di consentire ai lavoratori associati di disporre, all'atto del pensionamento, di una pensione complementare del sistema obbligatorio.
La forma pensionistica in oggetto è amministrata da un comitato amministratore, nominato con il D.M. del 30 ottobre 2007[314], costituito secondo il criterio della composizione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per 4 anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con specifico decreto.
Sono destinatari di FONDINPS tutti i lavoratori dipendenti che nel periodo di tempo a disposizione per compiere la scelta di destinazione del TFR non esprimono nessuna volontà di scelta e sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di riferimento.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Il comma 90dispone la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'ISFOL fino all'approvazione del nuovo statuto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.
Il comma 90dispone, in funzione del processo di razionalizzazione dell’ISFOL, la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'Istituto stesso, fino all'approvazione del nuovo statuto - volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa - e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.
Si ricorda che il commissario straordinario dell’Istituto è stato nominato con il D.M. 22 dicembre 2011.
L’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), istituito con il D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, è un ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale. Allo stesso tempo, svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione.
Articolo 12, comma
90-bis
(Mobilità personale CONI servizi S.p.A.)
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma 90-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che al personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI servizi S.p.A. in attuazione dell’articolo 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, la disciplina della mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001.
Prevede, inoltre, che alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico:per il personale medesimo, trova applicazione il trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione (art. 30, co. 2-quinquies, D.lgs. 165/2011)[315].
L’art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) ha provveduto alla costituzione di una società per azioni, denominata CONI Servizi SpA, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al MEF), chiamata a supportare l’insieme delle attività del Comitato olimpico. In particolare, si è previsto che i rapporti tra il CONI (ente pubblico) e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale e che la CONI Servizi succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.
Parallelamente alla costituzione della società, è stato disposto (art. 8, c. 11) il passaggiodel personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI alle dipendenze della CONI Servizi SpA, a partire dall'8 luglio 2002. La medesima norma ha rinviato ad un DPCM – che sarebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – la definizione delle modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi SpA, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della disposizione, delle procedure di mobilità verso enti della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 30, 31 e 33 del D.lgs. n. 165/2001[316].
La possibilità per i dipendenti ex CONI, poi CONI Servizi, di usufruire delle procedure di mobilità verso altri enti della p.a. (ex art. 30 D.lgs. 165/2001) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007[317], nonché fino al 31 dicembre 2012[318] per il solo personale distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali nel caso in cui, successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni, fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro originario con la CONI Servizi[319].
Peraltro, contestualmente alla possibilità di usufruire delle procedure di mobilità descritte, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali (valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008) ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, previa concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, quinquennale e rinnovabile..
Per completezza, si ricorda che, da ultimo, l’art. 35, co. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
Sull’argomento, di recente si è svolta alla Camera l’interpellanza urgente n 2/01579[320], che ha evidenziato le problematiche inerenti il personale della CONI Servizi ritenuto eccedente, i cui rapporti di lavoro non sarebbero, dunque, garantiti[321].
In risposta all’interpellanza, il rappresentante del Governo, dopo aver ripercorso l’evoluzione della questione – sia da un punto di vista normativo, che da un punto di vista delle vicende relative agli organici[322] – ha assicurato che lo stesso Governo, nell’ambito delle sue prerogative, avrà modo di verificare che si applichi sempre la regola della buona pratica gestionale, per non disperdere il patrimonio di professionalità formatesi nel tempo, nell’interesse del sistema sportivo italiano.
[1] Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
[2] La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. è stata istituita in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997. Tale società – il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze – è la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.
Consip S.p.A., è stata, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 87/2012, anche il soggetto gestore delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Il decreto legge n. 87/2012 (articolo 4, commi 7 e 8) ha mantenuto in capo a tale società le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, disponendo la cessione alla Sogei S.p.a delle attività svolte da Consip in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche. Si osserva che le previsioni contenute nell’articolo 4, commi 7-8 del D.L. n. 87 risultano trasfuse, con talune modifiche, nel decreto legge qui in commento, a seguito del suo esame in prima lettura al Senato (cfr. scheda di lettura relativa all’articolo 4, commi 3-bis e 3-ter ).
[3] Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie).
[4] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[5] Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 488/1999 esclude dall’applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tale esclusione è stata implicitamente superata da quanto disposto nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, il quale assoggetta alla facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip, ovvero all’obbligo di seguirne i parametri prezzo qualità tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.lgs. 165/2001, dunque, come già detto, anche gli enti territoriali.
[6] Per tali enti, aziende sanitarie ed ospedaliere, sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei parametri prezzo qualità (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).
[7] Vedasi il “Manuale predisposto da Consip “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, disponibile al seguente indirizzo elettronico
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf
[8] Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[9] Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, e la normativa nazionale di recepimento contenuta nel Codice dei contratti, mentre agli appalti «sotto soglia» si applicano, oltre alle disposizioni della parte I (principi e disposizioni comuni), della parte IV (contenzioso) e della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie) del Codice dei contratti, anche le disposizioni della parte II relative ai contratti pubblici nei settori ordinari, in quanto non derogate dalle norme di cui agli articoli da 121 a 124 del Codice concernenti specificamente gli appalti sotto soglia.
[10] Si ricorda che la disciplina delle procedure telematiche di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione era inizialmente contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 successivamente abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. Cfr. “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA Linee guida all’utilizzo del Mercato Elettronico” pubblicato da Consip S.P.a e disponibile al seguente indirizzo web
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf
[11] Sul concetto di strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, vedasi la scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 1 e 2.
[12] Sul sistema di e-procurement della P.A. vedasi la apposita pubblicazione esplicativa di CONSIP, disponibile seguente indirizzo elettronico
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf
[13] Ai sensi del Codice degli Appalti, il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
[14] Per ciò che riguarda le amministrazioni centrali statali e periferiche, si ricorda che la disciplina sugli acquisti centralizzati di cui al citato comma 449, nel testo vigente precedentemente alle novelle apportate dal D.L. n. 52 del 2012, demandava ad un decreto del Ministro dell’economia l’individuazione, ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per le quali le medesime amministrazioni fossero obbligate a ricorrere alle Convenzioni quadro Consip.
In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. 15 marzo 2012, recante un elenco parzialmente coincidente con quello riportato dal comma 7 in esame.
[15] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[16] Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 488/1999 esclude dall’applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tale esclusione è stata implicitamente superata da quanto disposto nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, il quale assoggetta alla facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip, ovvero all’obbligo di seguirne i parametri prezzo qualità tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, dunque, come già detto, anche gli enti territoriali.
[17] Sono le amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dunque: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
[18] Recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.
[19] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n. 50)".
[20] Non si ricorre alla procedura di cui al D.P.R. in esame per la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche; la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero; la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero; la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato; la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.
[21] D.P.R. 10-11-1999 n. 469, “Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[22] Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”.
[23] Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
[24] Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”.
[25] A decorrere dal 2003, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (cfr. la scheda di lettura dell’articolo 8).
[26] CORTE DEI CONTI, SS.RR., Referto sul Rendiconto generale dello Stato 2011, Volume I pagina 20; Rapporto 2012 sul Coordinamento della finanza pubblica, pagine 101-103.
[27] In merito, la Corte dei Conti rileva come nel caso dei consumi intermedi, vada posta attenzione ad uno specifico fattore distorsivo – la massa dei debiti pregressi – che ha registrato una forte accelerazione negli ultimi esercizi, proprio in concomitanza con le considerevoli riduzioni degli stanziamenti di bilancio, che hanno riguardato spese di funzionamento delle amministrazioni solo formalmente rimodulabili, ma di fatto non facilmente ed immediatamente comprimibili. Il che ha favorito la formazione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma che non trovano adeguata copertura in bilancio. Nel 2011, gli impegni per consumi intermedi comprendono un importo rilevante di “oneri pregressi”, in realtà relativi a spese da riferire ad esercizi precedenti.
Ne risulta offuscata la dinamica effettiva degli acquisti di beni e servizi realizzati nel 2011. Depurati da tale componente anomala, infatti, i consumi intermedi del rendiconto segnano ancora nel 2011 una diminuzione di poco inferiore al 2% (che fa seguito, dunque, alle riduzioni nel biennio precedente).
[28] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[29] Recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011.
[30] Concessionaria servizi informatici pubblici – CONSIP s.p.a., cui con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2000 è stato conferito il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.
[31] Ai sensi dell’art. 29, la conservazione è assicurata mediante una coerente e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
[32] L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21, co. 5).
[33]Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).
[34] Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti (art. 36).
[35] D.L. 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.
[36] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
Si ricorda che l’articolo 74 del D.L. 112/2008 aveva stabilito che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero:
§ ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);
§ ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
§ rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
§ rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).
Per le amministrazioni inadempienti era comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il termine previsto per la riorganizzazione era originariamente il 30 novembre 2008, successivamente differito al 31 maggio 2009, per i soli ministeri, in virtù dell’art. 41, comma 10, del D.L. 207/2008. Erano escluse dalle suddette disposizioni le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Una disciplina speciale riguardava la Presidenza del Consiglio dei ministri.
[37] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25. Si ricorda che l'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009 aveva disposto, nei confronti delle medesime amministrazioni interessate dall'art. 74 del D.L. 112/2008, un’ulteriore intervento sugli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche, consistente in:
§ riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche entro il 30 giugno 2010, in misura non inferiore, al 10% di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74 del decreto-legge 112/2008;
§ rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca. In tale ottica, si prevedeva una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74 del decreto-legge 112/2008.
Alle amministrazioni inadempienti al 30 giugno 2010 era fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, fatta eccezione per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione di riferimento, di cui all’art. 19, commi 5-bis e 6, del D.lgs. 165/2001.
[38] D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Si tratta delle amministrazioni già indicate all’articolo 74, comma 1, del D.L. 112/2008.
[39] Si ricorda che l’articolo 1, comma 6-ter del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto per il personale soprannumerario, dell'INPS, che prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo 1, debba procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7 del D.L. 201/2011. In tal senso, il termine del 31 marzo 2012, previsto all’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011, per l'INPS è stato prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale sopra indicato.
Si ricorda che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. 138/2011 è stato adottato il D.P.C.M. 29 febbraio 2012, recante “Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.
[40] Il numero di incarichi non può comunque eccedere una certa soglia, per ciascuna amministrazione, pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e l’8% di quella di seconda fascia. Inoltre, tali incarichi devono essere conferiti a personale di particolare e comprovata esperienza professionale.
Tra le caratteristiche indicate si ricordano:
§ lo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati per almeno cinque anni;
§ il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da una formazione universitaria oppure da concrete esperienze di lavoro anche presso amministrazioni statali, comprese le stesse che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
§ la provenienza da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
[41] Indicate all’articolo 1, comma 523 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. La disposizione citata si riferisce alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.lgs. 165/2001.
[42] Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008).
[43] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.
[44] D.L. 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.
[45] L’articolo 19, comma 10, del D.Lgs n. 165/2001 prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
[46] Le disposizioni sopra richiamate, contenute nella norma in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, prevedono che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale e che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
[47] Si ricorda che l’articolo 1, comma 29, del D.L. n. 138/2011, ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
[48] D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, Legge 13 maggio 1988, n. 153.
[49] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[50] In tal senso, nella relazione tecnica, sotto il profilo metodologico dell’individuazione dei soggetti interessati dall’applicazione del comma 11, lettera a), si rileva che l’individuazione concreta dei soggetti che accederanno in via anticipata al pensionamento avverrà solo successivamente alla rideterminazione delle piante organiche e che la stima dei soggetti soprannumerari in via anticipata alla rideterminazione delle piante organiche ha carattere presuntivo. Per i soggetti che ancorché soprannumerari sono interessati dall’anticipo del pensionamento in quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento entro il 2014, tale stima è certamente condizionata dal comportamento delle amministrazioni nella ridefinizione delle dotazioni organiche.
In ogni caso, sulla base di specifica ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica effettuata applicando per le diverse amministrazioni la riduzione della dotazione organica prevista dall’articolo in esame, viene stimato un numero di soggetti soprannumerari:
§ per i ministeri e gli enti pubblici, in circa 11.000, di cui circa 5.600 riguardante i ministeri;
§ per gli enti territoriali (con esclusione delle regioni), dalla elaborazione dei dati del Conto annuale, in circa 13.000 (stima a carattere indicativo, in quanto la determinazione di eventuali situazioni soprannumerarie è demandata a criteri stabiliti da D.P.C.M. come previsto dal successivo articolo 16, comma 8 del D.L. in esame).
Inoltre, la stessa relazione tecnica si osserva che:
§ i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011 sono stimati in 6.000 degli 11.000 dipendenti statali in soprannumero e in circa 2.000[50] soggetti dei dipendenti stimati in soprannumero degli enti locali (valutazione prudenziale in quanto la stima delle situazioni soprannumerarie è meramente indicativa visto il diverso procedimento da attivarsi con D.P.C.M.);
§ con riferimento agli altri soggetti, per una quota degli stessi potrà essere utilizzata la possibilità del pensionamento in base alla disciplina previgente all’articolo 24 del D.L. 201/2011 dal momento che maturano i requisiti previgenti negli anni 2012 e 2013 con prima decorrenza utile al pensionamento rispettivamente negli anni 2013 e 2014.
[51] Si ricorda che l’articolo 6, comma 3, della L. 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, aveva modificato il testo dell’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, disponendo che l’istituto si applicasse non al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, bensì al compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni (per il periodo 20 marzo - 4 agosto 2009, prima delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 78/2009, in vigore dal 5 agosto 2009). Con l’articolo 17, comma 35-novies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, si tornati alla formulazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.
[52] Beneficiari delle previsioni dell’articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”.
[53] D.L. 28 marzo 1997, n. 79, “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, convertito dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.
[54] Si ricorda che ulteriori disposizioni per il personale del comparto scuola (relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici) sono contenute nell’articolo 1, comma 21, del decreto-legge in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda (anche per quanto concerne la disciplina vigente della decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola, di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997).
[55] Attualmente di 24 mesi.
[56] Tale articolo, in materia di partecipazione sindacale, stabilisce che, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, sull’organizzazione degli uffici, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione
[57] Il richiamato articolo 1, comma 1, prevede che le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
[58] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 15 giugno 2012, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali e delle qualifiche dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato su G.U. n. 171 del 24 luglio 201
[59] La L. 508/1999 ha disposto, all’art. 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati (gestiti dagli Enti locali dove tali Istituti hanno sede) costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Al co. 8 ha, inoltre, inserito fra i principi e criteri direttivi per l’emanazione di regolamenti di delegificazione, la possibilità di prevedere una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute. Infine, con riferimento alle istituzioni non statali, l’art. 11 del DPR 212/2005 - che ha determinato i criteri generali per gli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, nonché la tipologia dei titoli di studio - ha stabilito che, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. g), della L. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto ministeriale, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma. L’autorizzazione è concessa su parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). Sulla base di tale previsione sono stati autorizzati la Fondazione Siena Jazz di Siena, l’Accademia di costume e moda di Roma, l’Istituto Europeo del Design (IED) di Milano:
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx.
[60] L’art. 64 del D.L. 112/2008 ha previsto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l’incremento graduale, a partire dall’a.s. 2009-2010, del rapporto alunni/docente, fino al raggiungimento di un punto entro l’a.s. 2011-2012, pur tenendo conto delle esigenze degli alunni diversamente abili, e il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell’a.s. 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011. Ha, altresì, previsto una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.
Le economie di spesa discendenti dalle misure di riorganizzazione sono state quantificate in € 456 mln nel 2009, € 1.650 mln nel 2010, € 2.538 mln nel 2011, € 3.188 mln dal 2012.
[61] E’ peraltro utile ricordare che l’art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha disposto che, all’esito di una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ogni anno si procede a verifica del piano ai fini di eventuali rimodulazioni. Con DM 3 agosto 2011 (GU n. 250 del 26/10/2011) è stata effettuata la programmazione triennale di assunzioni: per l’a.s. 2011/2012 è stata prevista l’assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'a.s. 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011, e 36.000 unità di personale ATA; per ciascuno degli a.s. 2012/2013 e 2013/2014 è stata prevista l'assunzione di un numero massimo, rispettivamente, di 22.000 docenti e di 7.000 unità ATA, in ogni caso previa verifica circa la concreta fattibilità del piano. Rispondendo all’interpellanza urgente 2-01613 il 26 luglio 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente che per l’a.s. 2012/2013 il MIUR ha avanzato la richiesta di autorizzazione ad assumere 21.112 docenti e 5.336 unità di personale ATA, corrispondenti alle reali cessazioni.
[62] Al riguardo, si veda quanto riferito dal relatore nel corso della seduta della 7a Commissione del 24 maggio 2011:
http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=555097.
[63] In particolare, come esposto dal relatore nel corso della citata seduta del 24 maggio 2011, “Il Direttore generale ha riferito altresì che gli organici sono fermi al 1999 per cui, concluse le graduatorie ad esaurimento, sono state fatte graduatorie di istituto; restano dunque circa 600 docenti precari che occorrerà stabilizzare. Analogamente, ha reso noto che esistono circa 300 precari nelle strutture amministrative che attendono la stabilizzazione”.
[64] http://attiministeriali.miur.it/anno-2002/ottobre/nota-07102002.aspx.
[65] http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/nota-09062011.aspx.
[66] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[67] Per società direttamente controllate il comma intende quelle ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
[68] Ai sensi di tale norma (primo e secondo comma) i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea e possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
In particolare, il terzo comma dell’articolo 2389 c.c. stabilisce che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche
[69] D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
[70] Si tratta dell’assemblea dei soci convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma cc.Tale comma prevede che L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
[71] Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
[72] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
[73] Recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
[74] A quanto risulta dal sito internet della società (http://www.arsenaledivenezia.it/public/frames/f-situazione.htm) fino ad oggi le attività si sono concentrate sul recupero del complesso storico-monumentale mediante interventi di riqualificazione fisico-funzionale degli edifici e di riconversione dei medesimi ad uso culturale, scientifico e produttivo.
[75] L’articolo 2, comma 2 del D.L. 74 del 2012 affida ad apposito D.P.C.M. la ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché la determinazione dei criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate.
[76] Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 98, ha disposto, per garantire alle regioni e alle autonomie locali la realizzazione di economie di spesa lorde, che con specifici D.P.C.M. vengano fissati, per le regioni e gli enti locali (enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni) nonché per gli enti del S.S.N., criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del .S.S.N.. L’articolo 1, commi 198-206, della L. 266/2005 ha posto un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del S.S.N. e delle autonomie territoriali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) i quali sono obbligati adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004.
[77] La norma fa riferimento alla lettera d) del comma 1 del richiamato articolo 70, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico), lettera soppressa articolo 1, comma 32, lettera a),della L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha riscritto l’intero articolo 70. Attualmente per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le richiamate attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
[78] Cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza n. 326/2008 (per la quale, si veda infra).
[79] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[80] Cfr. sul punto, Corte dei Conti, Sezione di controllo Lombardia, Parere n. 124/2011.
[81] L. n. 281 del 16 maggio 1970, recante Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.
[82] È inoltre sempre ammessa la costituzione di società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006), e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. È sempre ammessa la costituzione e l’assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale.
Secondo consolidato orientamento “la categoria dei servizi di interesse generale coincide con quella dei servizi pubblici locali”. Cfr. sul punto, Corte dei Conti, Sezione di controllo Lombardia, Parere n. 124/2011.
Relativamente all’applicabilità dell’articolo 3, comma 27 agli enti locali, l’ANCI ha adottato la Circolare 3 novembre 2010, in cui si afferma che, relativamente al concetto di funzioni istituzionali dei Comuni si possa far riferimento al quinto comma dell’art. 3 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), relativo alle funzioni proprie e alle funzioni conferite con legge statale o regionale. La norma, inoltre, afferma l’ANCI, fa riferimento alle partecipazioni detenute in via diretta dai comuni, non alle partecipazioni indirette, le quali dunque non soggiacciono ai vincoli di cui all’articolo 3, comma 27 della legge finanziaria 2008.
[83] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[84] Come rilevato dalla Corte costituzionale, con tale norma non è negata né limitata la libertà d’iniziativa economica degli enti territoriali e locali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni prettamente amministrative, per non beneficiare dei privilegi dei quali possono godere in quanto pubbliche amministrazioni, rimediando così a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza (Corte Costituzionale n. 326/2008).
Il Consiglio di Stato, come già accennato (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/6/2009 n. 3766) ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
[85] L’articolo 2389, comma 3 c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
[86] D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, convertito, con modificazioni, in legge n. 24/2010.
[87] Convertito, con modificazioni, in legge n. 94/2012.
[88] In merito alle centrali di committenza, il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), ha trasposto nell’ordinamento nazionale (art. 3, comma 34 e art. 33) le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea (art. 1, par. 10, e art. 11 della direttiva 2004/18/CE e art. 1, par. 8, e art. 29 della direttiva 2004/17/CE). Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo, ma è rimesso alla facoltà dei singoli Stati darvi attuazione nei loro ordinamenti (considerando n. 16). Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del Codice, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. L’art. 33 dello stesso Codice prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del Codice. L’istituto della centrale di committenza è stato disciplinato per la prima volta nell’ordinamento italiano con il D.M. 24 febbraio 2000, emanato sulla base dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000), che ha affidato a Consip S.p.A. il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.
[89] Il contributo è determinato nella misura seguente:
a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore a un milione di euro: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore a un milione di euro: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo.
[90] Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante " Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
[91] Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge - quadro sul volontariato”.
[92] legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”.
[93] Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”.
[94] L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), reca disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica.
[95] M. Roversi Monaco, “Società in house e gare”, in Rivista trimestrale degli appalti, n. 3 del 2011.
[96] D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, “Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
[97] Il decreto-legge è stato pubblicato sulla G.U. del 6 luglio 2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo.
[98] "Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività".
[99] Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente, sulla Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche. Al momento l’elenco in questione è quello pubblicato sulla G.U. del 30 settembre 2011.
[100] Recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”
[101] La nullità della clausola compromissoria era contenuta nell’articolo 3, della legge 244/2007; tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 53/2010.
[102] D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.
[103] In particolare, ai sensi del D.P.C.M. le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità: a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato; c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche; d) Presidente del Consiglio di Stato; e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti; f) Avvocato generale dello Stato; g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana; h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti; i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
Le autovetture di servizio possono invece essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti: a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) Capi di Gabinetto dei Ministri; c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni; e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni.
Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli descritti sopra Son fatte salve le disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale e si fa divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del D.P.C.M., stabilendosi che La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
[104] D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. L’articolo 1, comma 2, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
[105] “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
[106] Si fa presente che il testo originario dell’articolo 5, comma 5, in esame prevedeva che nelle more dei rinnovi contrattuali, di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 141/2011, i criteri per la valutazione organizzativa e individuale ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 150/2009 fossero definiti con apposito D.P.C.M. adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Tali criteri non sarebbero stati applicati alle amministrazioni già dotate di strumenti per la predetta valutazione.
[107] D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
[108] D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, “Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”.
[109] Si tratta di economie aggiuntive da conseguire rispetto a quelle già realizzate secondo il D..L.. 87 sopra richiamato:
§ attraverso piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, predisposti pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) entro il 31 marzo di ogni anno sulla base del precedente comma 4 dell’articolo 16; Rimane ferma la previsione dell'articolo 11 del D..L.. 98, in materia di razionalizzazione dell'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione;
§ dall’applicazione dell’articolo 12 del D.L. n. 98 in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici.
[110] L. 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”. In particolare, viene introdotto il comma 3-bis all’articolo 4.
[111] Trattasi delle attività descritte all’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, 59”, modificato dall’articolo 28 del testo di legge in esame.
[112] Tale organismo, destinato a sostituire i servizi di controllo interno (SECIN) previsti dal D.Lgs. 286/1999 , svolge in piena autonomia attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall’interno la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione. Inoltre, l’organismo esercita le attività di controllo strategico di cui all’art. 6, co. 1, del D.Lgs. 286/1999, fino ad ora svolte dai servizi di controllo interno, su cui riferisce direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
[113] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge n. 122/2010
[114] Tale disposizione mantiene a sua volta ferma la riduzione del 10 per cento dei compensi operata rispetto ai compensi alla data del 30 settembre 2005 dall’art. 1, comma 83, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)
[115] E. Beretta, A. Dalle Vacche, A. Migliardi, Il sistema portuale italiano: un’indagine sui fattori di competitività e sviluppo, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza (Febbraio 2009); Servizio Studi Senato, Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403. Testo unificato del 21 dicembre 2010, gennaio 2011).
[116] Il Presidente dell’Autorità portuale è nominato previa intesa con la Regione interessata, con decreto ministeriale, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati, nell’ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la Regione interessata comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
[117] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[118] Legge di contabilità e finanza pubblica. Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 citato prevede che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.
[119] Istituita sulla base di quanto dispone l’articolo 1, comma 591 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), alle cui procedure fa riferimento la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1 del 2010.
[120] Gli artt. 23 e 24 del citato D.Lgs. stabiliscono che i Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche amministrativo-contabili in conformità agli obiettivi generali delineati nelle direttive annuali del Ministro dell'economia e delle finanze, emanate ai sensi dell’articolo 14 della legge di contabilità in esame, e che l'attività ispettiva è finalizzata a ricondurre ad economicità e regolarità amministrativo contabile le gestioni pubbliche; a verificare la regolare produzione dei servizi; a suggerire i provvedimenti dai quali possono derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni finanziarie pubbliche e della qualità della spesa. In particolare, sono definite le modalità di svolgimento dei controlli ispettivi.
[121] Si ricorda che il D.P.R. n. 367 del 1994 ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale.
La prima attuazione del D.P.R. si è concretizzata, a partire dal 1999, con la realizzazione del mandato informatico. Successivamente attraverso il progetto del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA) si è proceduto con l’informatizzazione delle altre tipologie di titoli.
Nell'ambito del progetto SIPA, la Ragioneria Generale dello Stato RGS ha realizzato e messo a disposizione delle singole Amministrazioni, a partire dal 2002, un sistema informativo di contabilità (SICOGE), integrato organicamente, tramite flussi informatici, con il Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS).
Il SICOGE ha automatizzato la gestione della contabilità finanziaria delle Amministrazioni attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione del Bilancio ed emissione degli atti di spesa (impegni,ordini di pagare,ordini di accreditamento, decreti di assegnazione fondi) da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità da parte delle Ragionerie competenti (U.C.B. e R.P.S.). Nel dicembre 2007 SICOGE si è arricchito di nuove funzionalità relative alle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale-analitico. Con questa ultima implementazione il SICOGE è diventato il sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria che consente alle Amministrazioni di effettuare sia le registrazioni di carattere economico-patrimoniale-analitico che quelle di tipo finanziario.
[122] Secondo quanto esposto nel sito della Ragioneria Generale dello Stato, il ciclo passivo è un'applicazione modulare in cui è tracciato l'intero procedimento di acquisto, dalla determinazione del fabbisogno, alla richiesta fino al pagamento della fattura, attraverso una serie di fasi correlate ai procedimenti amministrativi, in coerenza con la normativa sull'acquisizione di beni e servizi. Tutte le fasi del processo sono tracciate ed è prevista la gestione integrata dell'intero ciclo passivo, contemplando l'interoperabilità con applicazioni trasversali largamente diffuse nella Pubblica Amministrazione, quali il SICOGE e GECO, e consentendo di ottenere dati "certificati", perché derivati direttamente dal processo amministrativo, per l'alimentazione della contabilità economico analitica e del controllo di gestione.
[123] In relazione a tale aspetto va segnalato che la Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare n.24 del 23 luglio 2012 ( concernente le previsioni di bilancio 2013) osserva come il comma 10 in esame venga in sostanza ad anticipare il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa introdotto dalla delega recata dall’articolo 42 della legge di contabilità, rendendo la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti.
[124] Va in proposito rammentato che per il saldo netto da finanziare (contabilità dello Stato) si utilizza la competenza finanziaria, mentre per l’indebitamento netto – che è il saldo rilevante ai fini europei – si utilizza la competenza economica SEC 95. La competenza finanziaria costituisce un criterio di imputazione basato sulle obbligazioni giuridicamente perfezionato attive e passive (accertamenti ed impegni), con funzione autorizzatoria delle poste iscritte nel bilancio di previsione, mentre quella economica registra le operazioni nel momento in cui se ne manifestano gli effetti economici, invece che in quello la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi. Ciò comporta il manifestarsi di differenze tra i saldi cui fanno riferimento i due diversi criteri di imputazione delle poste, vale a dire tra il saldo netto da finanziare e l’indebitamento netto.
[125] Nonché, in precedenza, dall’articolo 1 del decreto-legge n.78/2010 (L.122/2010), relativamente alle autorizzazione del triennio 2007-2009.
[126] D.Lgs. n. 118 del 23 maggio 2011, recanteDisposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
[127] D.M. 22 maggio 2012, Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
In attuazione di tale disposizione è stata successivamente emanata la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 21 giugno 2012.
[128] Decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 “Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria”.
[129] L’azionariato di Mediterranea Holding è così composto: “Regione Siciliana 43,02%; Lauro.it S.p.A., 34,26%; Isolemar S.r.l., 14,61%; Acies S.r.l., 8,11%. I soci sopra menzionati sono in possesso di azioni di categoria diversa; Lauro.it S.p.A., Isolemar S.r.l. e Acies S.r.l. sono in possesso di azioni ordinarie (definite come di tipo “A”), mentre la Regione Siciliana è in possesso di azioni di tipo “B”, che sono sottoposte ad alcune limitazioni (Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato provvedimento n. 23023 del 23 novembre 2011, Bollettino dell’Autorità n. 47 del 12 dicembre 2011.
[130] Con D.M. n. 33 del 2 maggio 2011 è stato reso disponibile l’elenco dei revisori dei conti incaricati nelle istituzioni scolastiche, in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il triennio 2011/2013:
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eb8c2e9c-daa3-4c98-9a96-cc0227cb1ece/dm33_11.pdf.
In seguito, con DD.MM. nn. 1769 e 1771 del 19 marzo 2012 sono intervenute alcune sostituzioni:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/19172/11210.
[131] Prima dell’intervento della L. finanziaria 2007, il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche veniva effettuato da un collegio composto da tre revisori (artt. 57 e 58 del DM 44/2001, di cui uno designato dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, ed uno designato tra i competenti enti locali). In base alle disposizioni citate, l’attività dei revisori si espleta su più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo àmbito territoriale. L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati, della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi, della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto interministeriale, nonché l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia. La relativa spesa grava su una delle istituzioni scolastiche del territorio.
[132] Alla conferenza partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane e, di diritto, il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale. E’ assicurato il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.
[133] Si vedano, a titolo di esempio,
http://www.milano.istruzione.lombardia.it/auton/mr/autonomiamilan/piano/amb.htm; http://www.liguri.org/cal/regione/PA%20111.pdf.
[134]http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=37020&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%274%2D11383%27+%7C+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
[135]http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=667230
[136] Ad esempio la struttura di missione denominata Ufficio per il programma di Governo istituita con il D.P.C.M. 1° febbraio 2003 ha costituito la struttura di supporto al Ministro per il programma di Governo fino alla istituzione di un Dipartimento ad hoc presso la Presidenza del Consiglio. Così anche le due strutture di missione per le politiche per la famiglia (istituita con il D.P.C.M. 4 agosto 2006 e riconfermata con il D.P.C.M. 29 settembre 2007) e per le politiche giovanili e lo sport (istituita con il D.P.C.M. 4 agosto 2006 e riconfermata con il D.P.C.M. 29 settembre 2007) sono state organismi di carattere temporaneo, volti a fornire il supporto necessario per l’attività dei due ministri senza portafoglio istituiti dal Governo (Ministro delle politiche per la famiglia e Ministro delle politiche giovanili e attività sportive) fino alla costituzione dei rispettivi dipartimenti, disposta con D.P.C.M. 29 ottobre 2009.
[137] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.
[138] D.L. 8 aprile 2008, n. 59, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 6 giugno 2008, n. 101.
[139] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni da L. 30 luglio 2010, n. 122.
[140] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[141] Recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
[142] Noti anche come "Vivi le Forze armate".
[143] Ministero delle comunicazioni D.M. 5-11-2004 n. 292, Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefìci previsti dall'articolo 45, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285.
[144] Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
[145] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
[146] Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.
[147] Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (legge n. 33/2009).
[148] La citata disposizione prevede che una quota di 50 milioni delle risorse del Fondo per l’anno 2011 (pari a complessivi 924 milioni di euro) sia destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (quarto periodo del comma 40), e ripartita con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (quinto periodo del comma 40).
Con D.P.C.M. 18 maggio 2011 sono state ripartite le risorse finanziarie previste in favore delle prime sei finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla legge di stabilità medesima ai sensi dell’articolo 1, comma 40, per un importo complessivo di 624 milioni di euro, rinviando ad ulteriore decreto il riparto dei 250 milioni di euro dell’ultima voce del richiamato elenco 1 tra le finalità di carattere sociale ivi previste, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le risorse desinate alle finalità di cui al quarto periodo del comma 40 non risultano ancora ripartite.
[149] In particolare, si ricorda la disposizione di cui all’articolo 3 della legge di stabilità 2012, che ha operato, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa “rimodulabili” dei programmi dei Ministeri, tra i quali rientra quello del Fondo esigenze urgenti e indifferibili, in attuazione delle misure di contenimento disposte dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011, nonché l’articolo 33, comma 34, che dispone una ulteriore riduzione di 18 milioni nel 2012 e di 25 milioni nel 2013 delle risorse del Fondo.
[150] In particolare: -40 milioni a copertura dell’onere derivante dal rifinanziamento per il 2012 dell’AGEA (art. 30, comma 4, del D.L. n. 201/2011); -60 milioni a copertura degli oneri connessi alla realizzazione e riconversione delle strutture ai fini del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 6, del D.L. n. 211/2011); -109,5 milioni ai sensi dei seguenti articoli del D.L. n. 216/2011: art. 14, comma 2-bis (copertura dell’onere di 2 milioni derivante dal differimento al 1 gennaio 2013 dell’applicazione della norma che rende onorifica la partecipazione ad organi collegiali), art. 14-bis, comma 2 (finanziamento di 500.000 euro del comune di Pietrelcina), art. 25, comma 6 (copertura dell’incremento di 100 milioni delle risorse appostate per la eventuale escussione della garanzia dello Stato concessa sul prestito bilaterale con l’FM), art. 28, comma 2 (rifinanziamento di 7 milioni della convenzione con radio Radicale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari); -6 milioni a copertura dell’onere relativo al finanziamento della partecipazione italiana ai giochi paralimpici di Londra 2012 (art. 4, comma 5, del D.L. n. 5/2012).
[151] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[152] Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
[153] Si ricorda che il D.L. n. 59/2012 reca numerose modifiche alla legge n. 225/1992, relativa alla Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, l’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, come sostituito dal D.L. n. 59/2012, dispone che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si faccia ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste, il medesimo Fondo di riserva deve essere obbligatoriamente e corrispondentemente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle P.A..
[154] Il D.P.C.M., emanato in data 4 luglio 2012, ha disposto la seguente ripartizione delle risorse del Fondo sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati: 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; 4 % in favore della Regione Lombardia; 1 % in favore della Regione Veneto. La ripartizione per gli anni successivi al 2012 verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012.
[155]http://www.regione.calabria.it/allegati/aree_tematiche/controlli/societa_partecipate/schede_dirette/centro_tipologico_nazionale.pdf
[156] In relazione all’Aero Club d’Italia si veda la scheda di lettura relativa al precedente comma 26 del presente articolo 7.
[157] Si ricorda che, ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.Lgs. 297/1994, i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato (originariamente disciplinati dal R.D. n. 2392 del 1929 e dal R.D. n. 1312 del 1931) sono ricompresi sotto il nome di “istituzioni educative”. Nell’a.s. 2009/2010 erano presenti sul territorio nazionale 153 istituzioni educative, di cui 38 al nord, 38 al centro, 53 al sud e 24 sul territorio delle isole (MIUR, Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi, La scuola statale: sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010, giugno 2010, http://xvi.intra.camera.it/temiap/MIUR_datiannoscolastico200910.pdf).
[158] Al riguardo si ricorda che nell’art. 18, co. 1, dell’A.S. 2243-bis si fa riferimento, sia pur disponendosi in termini di “possibilità” di redigere la pagella in formato elettronico, alle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie.
[159]https://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/home;jsessionid=5A8BE8C07E759F763754ECD1A852B4E4
[160] http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm108_11
[161] Si veda anche http://www.istruzione.it/web/ministero/cs120112. In tale comunicato si evidenzia, fra l’altro, che i dati di riferimento delle scuole vengono presentati attraverso 7 aree: Home (in questa sezione vengono presentate le informazioni anagrafiche della scuola); Didattica (informazioni sull’attività didattica articolate in: Piano dell’Offerta Formativa, Orario delle lezioni, Indirizzi di studio, Attività progettuale, Orari di ricevimento dei docenti); Servizi [Servizi Web (Certificati Online, Comunicazioni assenze settimanali, Richiesta colloqui MIUR, Pagelle Online); Attrezzature a supporto (Assenza Barriere Architettoniche, Strutture Sportive (Palestra, Calcetto, Piscina), Biblioteche (Classica, informatizzata, Altro), Aule (Concerti, Proiezioni, Aula Magna, Teatro); Attività e Altri servizi (Giornalino Scolastico ed attività connesse, Mensa, ….)]; Indicatori alunni (Numero degli alunni per anno di corso; esiti degli alunni: ammessi alla classe successiva per ogni anno di corso, alunni diplomati, distribuzione delle votazioni d’esame per fasce di voto, numero di studenti che hanno conseguito la lode); Indicatori sul personale scolastico [(Numero di docenti della scuola, consistenza del personale amministrativo e tecnico, età media dei docenti; docenti della scuola per tipologia di contratto (a tempo indeterminato o a tempo determinato); assenze del personale docente, amministrativo; mobilità dei docenti)]; Indicatori finanziari (Nell’area è esposto un indicatore desunto dai bilanci trasmessi dalle istituzioni scolastiche al MIUR che indica la composizione % delle entrate dell’istituzione scolastica per fonte di provenienza); Valutazione (sarà possibile consultare l’eventuale documentazione messa a disposizione dalle scuole sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni).
[162] Per le istituzioni educative, si veda scheda art. 7, commi 27-32.
[163] La relazione tecnica specifica che a tale cifra si perviene considerando lo scorporo di circa 206 milioni di euro che le scuole devono corrispondere come compensi accessori al personale.
[164] Tali stime partono dall’ipotesi di una giacenza minima di 900 milioni di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13% ne1202, del 4,38% nel 2013 e 5,01% ne12014.
[165] Il sistema di tesoreria unica che si è andato costituendo a partire dalla prima metà degli anni '80 con la legge n. 720/1984 rispondeva all’esigenza di contenere i costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Il sistema si è andato formando per il concorso di successivi interventi legislativi a partire dal 1980, di cui il più significativo è rappresentato dall'articolo 40 della legge n. 119/1981 (legge finanziaria per il 1981), che limitava le disponibilità che gli enti pubblici potevano detenere presso le aziende di credito. Su tale normativa è poi intervenuta la citata legge n. 720/1984.
[166] Nella tabella A, come di recente sostituita ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2011, sono ricompresi, oltre agli enti territoriali (province, comuni, consorzi tra enti territoriali e unioni di comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, comunità montane con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti nonché, dal 1° marzo 2001, regioni e province autonome), tra gli altri, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, le autorità portuali, l’ARAN, l'ISTAT, il CNR, l’ASI, la CONSOB, l'ENEA, le Authorities, le Università statali, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere di cui al D.Lgs. n. 502/1992, le Aziende ospedaliere universitarie.
[167]Si ricorda che il testo iniziale della norma prevede invece che i tesorieri e i cassieri delle istituzioni scolastiche versino nelle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, della tesoreria statale, entro il 15 ottobre 2012, il 50 percento delle disponibilità liquide depositate presso gli stessi; entro il 15 novembre 2012, il restante 50 percento.
[168] In particole, ai sensi di tale comma i tesorieri e cassieri dei citati enti sono stati obbligati a versare:
§ alla data del 29 febbraio 2012 il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale;
§ alla data del 16 aprile 2012 il rimanente 50 per cento.
[169]In luogo di tale norma, il testo originario del comma 35 prevede invece che i tesorieri e cassieri, entro il termine del 15 ottobre 2012, sono tenuti ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche.
[170] Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, la cui disciplina non è quindi contenuta né nel codice civile né in altre leggi speciali. Le caratteristiche ed i contenuti del contratto sono desumibili, per lo più, dalla giurisprudenza; quella più recente (Cassazione civile, sentenza n. 12801 del 2006) afferma che il contratto di sponsorizzazione “comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, mentre la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale”. L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha quindi natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ., e, spesso, è accompagnata da un diritto di "esclusiva".
[171] Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[172] Con nota 24 gennaio 2007 il Ministro della pubblica istruzione aveva trasmesso ai dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali una specifica delle risorse afferenti ai due fondi di nuova istituzione.
Nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” affluivano le risorse per: supplenze brevi; compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa; spese per gli esami di Stato; spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media; compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione; oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
Nel "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” affluivano le risorse per: funzionamento amministrativo didattico; spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili; fondo per l’integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico. Il documento citato chiariva, inoltre, che la finalità dell’art. 1, co. 601, della L. finanziaria era lo snellimento delle operazioni contabili: veniva, infatti, eliminato il passaggio di fondi dagli USR alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole. Queste ultime potevano utilizzare i finanziamenti senza ulteriori vincoli di destinazione. Il decreto previsto dal terzo periodo dell’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 è intervenuto il 1 marzo 2007 (D.M. n. 21 del 1° marzo 2007:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm21_07.shtml).
[173] Il Fondo è finalizzato a: realizzazione dell’autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.
[174] Nel tempo, varie disposizioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e le finalità del Fondo. In particolare, sul totale dell’importo annualmente riservato al Fondo, 40,99 milioni di euro sono destinati a interventi specifici previsti da leggi (alternanza scuola-lavoro ed integrazione degli alunni con handicap).
[175] Una prima assegnazione di risorse è stata autorizzata con l’art. 3, co. 92, della L. 350/1993, a decorrere dal 2004 (complessivi 90 milioni di euro); ulteriori 110 milioni di euro sono stati autorizzati, a decorrere dall'anno 2005, con l’art. 1, co. 130, della L. 311/2004.
[176] Per un esempio di misure nazionali relative al settore istruzione, si veda http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/aff_sociali/esempi_di_misure_nazionali.pdf.
[177] Il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dando attuazione all’art. 1, co. 631, della L. finanziaria 2007, ha poi stabilito che il 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo è destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, il 70% alla realizzazione degli ITS e il 30% alla realizzazione degli IFTS (art. 12, co. 6). Tuttavia, lo stesso D.P.C.M. ha disposto che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli ITS sono determinate nel 50% delle risorse stanziate (art. 15, co. 4). Tale previsione è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2010 – ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro – dall’art. 7, co. 5-quater, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010).
[178] Oltre che risorse delle regioni o messe a disposizione da soggetti pubblici e privati e dall’UE.
[179] Il contributo è ripartito fra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali, sulla base del criterio del numero di giovani di età compresa fra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento ISTAT.
[180] Per particolari figure, i percorsi possono avere durata superiore, nel limite massimo di sei semestri.
[181] Con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 settembre 2011 sono state definite le norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui all’art. 4, co. 3, e 8, co. 2, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
[182] http://www.indire.it/its/.
[183] Con riferimento alle supplenze brevi, si ricorda che attualmente, sulla base del D.M. 131/2007 (artt. 5-7), il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento, oltre che delle supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, anche delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ogni anno.
[184] Si tratta del personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l’ordinazione dei pagamenti era già attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del MEF.
[185] Al riguardo si ricorda che, a modifica (peraltro, non in forma di novella), di quanto disposto dall’art. 1, co. 601, della L. L. 296/2006 - che, come si è visto ante, aveva istituito, fra l’altro, il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato - l’art. 4, co. 4-septies del D.L. 78/2010 ha disposto l’introduzione del cosiddetto “cedolino unico”, ovvero il pagamento delle competenze accessorie del personale della scuola unitamente a quelle fisse, fatta eccezione per il personale incaricato di supplenze brevi. Pertanto, a partire dal bilancio 2011 gli stanziamenti relativi a tali competenze per il personale della scuola (docenti e ATA) sono stati allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione. Conseguentemente, il Fondo per le competenze dovute al personale è stato utilizzato esclusivamente per il pagamento del personale incaricato di supplenze brevi e per la mensa scolastica (su quest’ultima previsione, si veda quanto dispone il comma 41 dell’art. 7 in commento) e ha, pertanto, mutato in tal senso la sua denominazione.
[186] Le supplenze temporanee del personale docente avevano, all’epoca, già formato oggetto di misure di contenimento della spesa. In particolare, per le scuole dell’infanzia ed elementari, l’art. 1, co. 72, della L. 662/1996 (abrogato dall'art. 24, D.P.R. 81/2009) ha consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a cinque giorni utilizzando i docenti dell’organico di istituto; l’art. 22, co. 6, della L. 448/2001 ha disposto che le istituzioni scolastiche autonome (ad eccezione delle scuole d’infanzia e delle scuole elementari) possono provvedere alla sostituzione del personale docente, assente per un periodo non superiore a quindici giorni, con proprio personale docente e che le economie di spesa conseguite concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
[187] Con riferimento alle contabilità speciali, si ricorda, in particolare, quanto previsto dalle legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), all’articolo 40, comma 2, lettera p), che tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per la revisione della struttura del bilancio dello Stato (delega ad oggi non attuata) dispone la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; con talune eccezioni, tra le quali, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge.
[188] D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.
[189] La relazione tecnica precisa inoltre che sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagare, sia a favore delle necessità degli uffici dell' Amministrazione che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie.
Le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e quindi sono già finalizzate all'assolvimento di una precisa obbligazione giuridica.
[190] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.
[191] Ricapitolati nella risposta del 19 gennaio 2010 all’interrogazione a risposta in Commissione 5-02129 http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201001/0119/html/07/
[192] Nel frattempo, infatti, l’art. 12 del DPR 209/1987 aveva disposto che per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa, il tempo impiegato per le predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
[193] http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3545_09
[194] Il comma 42 del decreto-legge, invece, modifica la disciplina sui contributi pagati dagli studenti universitari, conservandone il limite massimo del 20% previsto dall’art. 5 del DPR 306/1997, ma riferendolo, sotto il profilo soggettivo, ai soli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei “corsi di studio di primo e di secondo livello” (dunque, non anche agli studenti stranieri e agli studenti fuori corso) e, sotto il profilo oggettivo, rapportandolo alla somma complessiva dei finanziamenti statali correnti (e non più, solo, al Fondo di finanziamento ordinario - FFO). Gli atenei che superano il nuovo limite devono destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio per gli studenti.
Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la nuova disposizione non determina alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:
§ uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo standard per studenti, ai sensi del d.lgs. 49/2012, che fa riferimento agli studenti regolari, pari a circa il 65% degli studenti iscritti;
§ consentire l’incremento della contribuzione studentesca in misura direttamente proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali in misura sempre maggiore assegnati sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.
Sull’argomento si ricorda che, in relazione al superamento del limite del 20% previsto dall’art. 5 del D.P.R. 306/1997, il TAR Lombardia-Milano, sez. I, con sentenza 16 novembre 2011, n. 2761, ha condannato l’Università di Pavia a restituire l’indebito.
[195] L’art. 8 del D.M. 270/2004 stabilisce che per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero di crediti formativi universitari, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti.
Il co. 2 del medesimo articolo fissa la durata normale dei corsi di laurea in tre anni (180 crediti) e la durata normale dei corsi di laurea magistrale in ulteriori due anni dopo la laurea (ulteriori 120 crediti).
Con riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il D.M. 16 marzo 2007 ricorda che essi hanno durata normale di 5 o 6 anni (art. 4, co. 3).
[196] L’art. 1 del D.P.R. 306/1997 fa riferimento, infatti, ai diplomi di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) della L. 341/1990.
[197] Al riguardo si ricorda che nel dossier n. 388 del 6 marzo 2012 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/CU0405.htm), relativo allo schema di decreto legislativo, era stata rappresentata la necessità di chiarire perché al co. 6 (nel testo definitivo, comma 8) dell’art. 9 si fa riferimento solo agli studenti di alcuni corsi di studio, mentre l’art. 4, co. 2, con specifico riferimento ai LEP - che sono declinati nell’art. 7 dello schema con riferimento alla borsa di studio - cita gli studenti “iscritti ai corsi di cui all’art. 1, comma 1, lett. d”, ossia gli studenti dei corsi di studio per il rilascio dei titoli di cui all’art. 3 del DM 270/2004 (laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca).
[198] In proposito si ricorda che l’art. 2, co. 2, lett. f), della L. n. 42/2009 dispone la determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica, e la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.
Allo scopo l’art. 13, co. 4, del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 demanda ad un DPCM – che al momento non risulta emanato - il compito di effettuare una ricognizione dei LEP nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale.
L’art. 15, co. 1, dello stesso D.lgs. dispone che, a decorrere dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese per cui sono previsti dalla legge dello Stato i LEP sono costituite da una serie di entrate tributarie, nonché da una quota del Fondo perequativo. Quest’ultimo, istituito dall'anno 2013, è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative alla garanzia dei LEP.
[199] Definiti all’art. 8 del D.lgs.
[200] Le informazioni contenute in questa sezione sono state tratte da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Rapporto ISEE 2011, Quaderni della ricerca sociale 13, marzo 2011.http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FD9DD2FE-182C-4054-81A5-0533E9AC2083/0/RapportoISEE2011.pdf.
[201] A livello nazionale fra le prestazioni nazionali erogate sulla base dell’ISEE si ricordano: social card, assegno per nuclei familiari con almeno tre figli, assegni di maternità per madri prive di altra garanzia assicurativa, fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, erogazione borse di studio, prestazioni del diritto allo studio universitario, tariffa sociale per il servizio di distribuzione o vendita dell’energia elettrica, agevolazioni per il canone telefonico.
[202] A livello locale fra le prestazioni nazionali erogate sulla base dell’ISEE si ricordano:asili nidi e altri servizi per l’infanzia, mense scolastiche, servizi sociosanitari diurni e residenziali, altre prestazioni assistenziali.
[203] http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/aprile/dm-16042012.aspx
[204] A tal fine, i Consorzi indicati devono presentare entro il 31/10/2012 la documentazione, come deliberata dai rispettivi organi di governo, relativamente a:
§ progetto (completo di business plan e dei tempi di realizzazione);
§ proposta di assetto dei nuovi organi di governo e di gestione;
§ situazione patrimoniale e conto economico, come risultante alla data del 31/12/2011.
L’entità degli importi attribuiti ai soggetti coinvolti in tali progetti sarà stabilita da una Commissione nominata con decreto del Ministro. I progetti saranno valutati facendo prioritariamente riferimento ai seguenti criteri generali:
§ idoneità del progetto alla razionalizzazione e alla messa a sistema di servizi a favore del Ministero e del sistema universitario, assicurando l’integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative;
§ tempi di realizzazione, valorizzando i progetti che potranno essere operativi entro l’1/1/2013;
§ dimensione economica, patrimoniale e organizzativa dei soggetti coinvolti.
[205] Più approfonditamente, si veda http://www.cineca.it/page/la-nostra-storia-anno-anno
[206] Più approfonditamente, si veda http://www.caspur.it/chi-siamo/struttura-organizzativa
[207] Più approfonditamente, si veda http://www.cilea.it/cilea/
[208] In particolare: TAR Umbria, sentenza n. 261/2012,
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20524&dpath=document&dfile=16072012194536.pdf&content=TAR+UMBRIA,+Sentenza+n.+261/2012,+In+tema+di+nomina+del+rettore+universitario+-+stato+-+documentazione+-+
[209] A cui è stata data risposta il 18 aprile 2012:
http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0623&tipo=stenografico.
[210] A cui è stata data risposta il 24 aprile 2012
https://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=../bollet/201204/0424/HTML/07/frame.htm.
[211] A cui è stata data risposta il 10 luglio 2012
http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=667230
[212] Il citato articolo 4 reca diposizioni volte modernizzare i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e favorire ulteriore efficienza anche nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, prevedendo a tal fine che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
[213] Individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 30 dicembre 2009, n. 196. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche è effettuata dall’ISTAT annualmente con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.
[214] Di cui all’art. 7 del d.lgs. 204/1998. Gli enti sono indicati in nota successiva.
[215] http://www.istruzione.it/web/ricerca/statuti-enti-ricerca.
[216] Così, gli statuti di CNR, ASI; INRIM; INAF; INFN; INGV; OGS; Istituto italiano di studi germanici; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi”; Stazione Zoologica Anton Dohrn. Lo statuto dell’Istituto nazionale di Alta matematica F. Severi fa riferimento “all’autonomia ordinamentale di cui agli articoli 9 e 33 della Costituzione”; quello del Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste prevede che l’istituto si dota di un ordinamento autonomo.
[217] Dal 2012 lo stanziamento include, oltre ai 14,0 mln destinato alla società Sincrotrone di Trieste, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005), anche(per la prima volta), le risorse relative all’organico dell’Istituto nazionale di geofisica (ora, INGV), quale determinato dall’art. 23-septies del D.L. 6/1998 (L. 61/1998; 220 unità), pari a € 1.291.142 (provenienti dal soppresso cap. 1681) e le risorse relative al piano straordinario di assunzione di ricercatori di cui all’art. 1, co. 651 e 652, della L. 296/2006, pari a € 30 mln(provenienti dal soppresso cap. 1714).
[218]http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=06&giorno=05&view=&commissione=07#data.20120605.com07.allegati.all00020.
[219] Al riguardo il relatore nel Comitato per la legislazione, nella seduta del 14 luglio 2011, aveva evidenziato che sarebbe stato necessario chiarire la portata normativa dell’art. 19, co. 3, che, mentre nel primo periodo prevedeva la destinazione delle risorse ad un nuovo fondo finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione, nel secondo periodo prevedeva di far confluire le stesse risorse sul Fondo per gli enti di ricerca, finalizzandole al funzionamento di INVALSI e INDIRE.
http://leg16.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0714/html/48/|pagpro=3n2|all=off|commis=48.
[220] Legge 12 novembre 2011, n. 184.
[221] Legge 7 agosto 1973, n. 519, Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.
[222] D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267, Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[223] D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità
[224] D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[225] D.P.R. 20 gennaio 2001, 70, Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
[226] Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.
[227] Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.
[228] Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
[229] Per approfondimenti sull’attività dell’ISPRA e sugli organi direttivi si può consultare il sito dell’istituto al seguente indirizzo internet http://www.isprambiente.it/it.
[230] “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[231] In generale, si ricorda che per quanto riguarda gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, occorre ricordare che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’art. 1, commi da 32 a 38 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, di determinati enti. Successivamente, il comma 25 dell’art. 2 della L. 335/1995 ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante norme in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione. In attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti ulteriori enti privatizzati, tra i quali l’ENPAPI.
[232] L’articolo 4, comma 6, del Regolamento di previdenza, stabilisce le seguenti somme: euro 760,00 dal 1° gennaio 2012; euro 970,00 dal 1° gennaio 2013; euro 1.180,00 dal 1° gennaio 2014; euro 1.390,00 dal 1° gennaio 2015; euro 1.600,00 dal 1° gennaio 2016.
[233] Approvata con la procedura prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 509/1994.
[234] Ultimo rapporto consultato relativo al 2010: http://www.sspa.it/?p=11301
[235] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[236] D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
[237] D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 5.
[238] D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.
[239] L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[240] Il D.Lgs. n. 165/1999 ha attribuito alle regioni l’incarico di istituire servizi e organismi con funzioni di organismo pagatore, spostando in questo modo a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA.
[241] A questo proposito si segnala che nel febbraio
2007 l’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione ha avviato
un’indagine a fronte del contenzioso che ha visto l’Italia chiamata a
rispondere davanti agli organi comunitari per i mancati recuperi degli
stanziamenti comunitari erogati nell’ambito del Fondo FEOGA-Garanzia per gli
anni antecedenti al 2000. In merito all’Indagine, sul sito dell’Autorità si può
consultare il documento al seguente indirizzo: (http://www.anticorruzione.it
/Portals/altocommissario/Documents/agea_1.pdf).
[242] D.L. 9 settembre 2005, n. 182, Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231.
[243] Come modificato dall’articolo 7 della L. 25 febbraio 2008 n. 34, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007).
[244] A tal fine, peraltro, sono state trasferite all’AGEA le partecipazioni azionarie possedute dal MIPAF e dall’INEA dell’Agecontrol.
[245] Citato decreto-legge n. 182/2005, articolo 4.
[246] Il sistema, che ha dato vita ad una pluralità di banche dati pur con caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale, ha subito una costante evoluzione verso la sua integrazione con i sistemi informatizzati di altri enti od organismi quali AGEA, ISMEA, INEA e le Regioni, nonché, in base al D.Lgs. 173/98, anche con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode della Guardia di finanza e dell'arma dei Carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Camere di commercio, industria e artigianato. Nel SIAN è anche confluito il Sistema Informativo della Montagna (SIM), rete informatica istituita sulla base della legge 97/94 per consentire alle comunità montane di fungere da sportello dei cittadini.
[247] Reg. (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989, Regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE.
[248] Così l’art. 1 del reg. 4085/89, che indica che il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia (secondo considerando).
Il trasferimento di competenze dall’Ispettorati Centrale repressione frodi all’Agenzia, cui erano demandati i compiti, è stato disposto con il DM 7 agosto 3006 (GU n. 231/2006).
[249] D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).
[250] Recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 marzo 2006, n. 81.
Il quadro normativo è stato completato con il D.M. 07 agosto 2006, Disposizioni per il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'esecuzione di controlli di cui al regolamento CEE n. 4045/1989 di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
[251] I dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni cui sono tenuti i frantoi oleari e le imprese di trasformazione sono stati definiti con il D.M. 4 luglio 2007 di attuazione dell'articolo 20 della L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
[252] Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.
[253] D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 6 aprile 2007, n. 46.
[254] Società proveniente dalla "Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.", costituita in data 24 luglio 2002, che successivamente ha mutato la propria denominazione e ragione sociale in quella attuale il 4 luglio 2003.
[255] D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nelle legge n. 81, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. La novella è stata disposta dal comma 4 dell'art. 1-bis.
[256] D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
[257] Disposizioni per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché in materia di promozione dell'agricoltura italiana nei mercati esteri e di accesso delle imprese agricole e di pesca ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.
[258] http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/663357.pdf
[259] Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[260] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
[261] Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per ilo 2001, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.
[262] L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.
[263] La norma non si applica altresì agli organi di direzione, amministrazione e controllo e ai commissari straordinari del Governo (quest’ultima esclusione è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007: art. 1, co. 421).
[264] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248).
[265] D.P.R. 670/1972 art. 103 e 104.
[266]http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=664739.
[267] Il testo del decreto-legge prevede la messa in liquidazione tout-court.
[268] L’art. 2 della L. 291/2003ha sostituitol’art. 10 della L. 352/1997, con il quale il Ministro era stato autorizzato alla costituzione della SIBEC Spa (Società italiana per i beni culturali), mai divenuta operativa. Il capitale iniziale di ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d’intesa con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell’azionista. Al capitale sociale possono partecipare anche le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, per un importo non superiore al 60% del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
[269] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 21 dicembre 2011, ha trasmesso la relazione riferita all'anno 2010 (doc. CLXVI, n. 3).
[270] A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, co. 1, della L. 166/2002.
[271] A tale adempimento ha provveduto il decreto interministeriale 7 luglio 2004.
[272] Lo strumento della “convenzione” sostituisce, pertanto, quello del “decreto ministeriale” previsto dall’art. 60, co. 4, della legge 289/2002 per la definizione dei criteri di effettuazione degli interventi.
[273] La convenzione è stata stipulata il 9 luglio 2004 ed approvata con decreto interministeriale 30 luglio 2004.
[274] Per il 2005 e il 2006 la proroga è stata disposta dall’art. 3, co. 1, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005); per il 2007 dall’art. 2, co. 102, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006); per i primi 6 mesi del 2008 dall’art. 2, co. 407, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007). L’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’art. 4, co. 6, del D.L. 97/2008 (L. 129/2008). Con riguardo al D.L. 262/2006, si segnala, per completezza, che esso ha affidato al concerto dei Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione e la vigilanza sugli interventi di Arcus S.p.a. (art. 2, co. 103). I limiti di impegno per il 2005 e il 2006 sono stati fissati con decreto interministeriale 19 aprile 2005.
[275] Per gli anni 2005 e 2006 ciò è stato previsto dall’art. 3, co. 2, del D.L. 7/2005, mentre per il 2007 è stato previsto dall’art. 1, co. 102, del D.L. 262/2006.
[276] Ai sensi del D.M. 182/2008, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, individua gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali va calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali; a sua volta, il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolato il 3% per interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e trasporti, sono indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità ( sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale per un importo non inferiore al 50% delle risorse disponibili; interventi di tutela paesaggistica per un importo non inferiore al 30% delle risorse disponibili; interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo per un importo non superiore al 20% delle risorse disponibili; assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l’integrazione delle risorse finanziarie necessarie). Le proposte di intervento devono pervenire ad ARCUS s.p.a.. Il programma degli interventi finanziabili è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il MIBAC presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.
[277] http://www.arcusonline.org/?go=datifinanziari_decretiinterministeriali.
[278] Per completezza si ricorda che, quanto al reperimento delle risorse, ed agli strumenti tramite i quali garantirne un costante afflusso, in base all'art. 3, comma 5, dello statuto (http://www.arcusonline.org/modules/sections/upload/statuto_arcus6_02_06.pdf), Arcus "può compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni". Inoltre, in base a quanto si prevede nell'art. 3, c. 4, dello statuto, Arcus può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
[279] Istituito dal co. 1 dello stesso articolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di € 930 mln per il 2012 e di € 1000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016.
[280] Già nel dossier n. 522/1 del 7 ottobre 2011
(http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11098b.htm) era stato rilevato che, mentre il primo periodo del comma dispone, a decorrere dal 2012, l’assegnazione di una quota “fino al 3 per cento”, il quarto periodo dispone, sempre a decorrere dal 2012, la definizione “del 3 per cento”.
[281] Il testo del decreto-legge prevede fino al 31 dicembre 2013.
[282] Il testo del decreto-legge fa riferimento al 31 dicembre 2013.
[283] L’ultimo bilancio di esercizio di Arcus (chiuso al 31 dicembre 2011) presentava un utile pari ad euro 1.931.316. Secondo lo statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una riserva legale del 5%, sono destinati secondo le determinazioni dell’assemblea ai fini istituzionali della Società.
[284] http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=7964.
[285] Per i quali, com’è noto, la disciplina del dissesto finanziario è dettata dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, recante il TUEL (Testo unico degli enti locali).
[286] Nulla è precisato per il personale in servizio con altre tipologie contrattuali, per il quale potrebbe pertanto ipotizzarsi la cessazione alla scadenza del termine del contratto.
[287] "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[288] La prima proposta di intitolare il preesistente Istituto Superiore della Cooperazione, delle Assicurazioni, del Lavoro e della Previdenza Sociale - che con regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764 fu eretto Ente Morale - alla memoria del giurista ed economista Luigi Luzzatti (Venezia, 1º marzo 1841 – Roma, 29 marzo 1927), risale al 1949, quando il Commissario, professor Domenidò, propose al Ministero che all'Istituto venisse data la denominazione di Istituto di Studi Sociali "Luigi Luzzatti", essendo stata già acquisita l'autorizzazione degli eredi dell'illustre statista, che fu anche Presidente del Consiglio dei ministri dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911.
[289] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il comma 2, in particolare, contiene le disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
[290] Tale termine di decorrenza della soppressione è stato introdotto al Senato.
[291] Articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51.
[292] Il testo originario faceva riferimento al Commissario attualmente in carica. Durante l’iter al Senato è stato introdotto un nuovo termine di decorrenza della soppressione, e il Commissario a cui la norma si riferisce è quello in carica nel momento stesso della soppressione dell’ente.
[293] Questo termine è stato introdotto dal Senato, il luogo del termine originario del 31 dicembre 2012
[294] Questo termine è stato introdotto dal Senato, il luogo del termine originario del 31 dicembre 2012
[295] Termine introdotto al Senato.
[296] L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri; sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo; valorizzare le potenzialità dei territori.
[297] Promuovi Italia S.p.A. è un’Agenzia di Assistenza Tecnica che opera alle dipendenze del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fornisce supporto alle PP. AA. nella gestione degli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche ed occupazionali dando prevalenza alla filiera dell’industria turistica ed ai settori merceologici ad essa collegati. L’Agenzia partecipa attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico all’attuazione dei programmi di sviluppo della competitività italiana, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al settore turistico, culturale ed ambientale, nell’ambito delle politiche di indirizzo fornite dalle Amministrazioni centrali e regionali committenti.
[298] La soppressione è avvenuta con il comma 20, articolo 7, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010. Successivamente il D.M. 11 febbraio 2011 ha provveduto a trasferire il personale al MISE.
[299] Nel testo originario del decreto la data di riferimento era quella di entrata in vigore del decreto-legge. La modifica è stata introdotta durante l’esame presso il Senato.
[300] Il Senato ha portato il termine a 90 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, mentre nel testo originario il termine era di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
[301] Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[302] Il D.Lgs n. 220/2002, di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, stabilisce che tutte le forme di società cooperative sono soggette alla vigilanza del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie. Da ultimo, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita del Paese), in corso di conversione, prevede all’art. 46 l’introduzione di un nuovo comma all’art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 che prevede:: “Agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione del irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall’art. 10 della legge n. 99/2009 (mancata comunicazione delle notizie di bilancio), in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”.
[303] L’espressione “società co-concedenti” sembra riferito alle sole società regionali partecipate al 50% dall’Anas e costituite (nella forma della S.p.A.) in attuazione delle norme sul federalismo infrastrutturale introdotto dal comma 289 dell’art. 2 della L. 244/2007 (finanziaria 2008). Si tratta delle seguenti società che, in forza del citato comma 289, esercitano “le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore”: Autostrade del Lazio, Concessionarie Autostradali Lombarde (CAL), Concessionarie Autostradali Piemontesi (CAP), Concessionarie Autostradali Venete (CAV) e Autostrade del Molise. Si fa notare che la società CAV non è attualmente soggetto concedente, in quanto il testo del comma 290 della L. 244/2007, come modificato dal comma 6-sexies dell'art. 15 del D.L. 78/2010, prevede che il trasferimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore avvenga a partire dal 1° aprile 2017.
[304] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
[305] D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 “Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori”.
[306] Il testo originario fa erroneo riferimento al comma 3. Il corretto riferimento al comma 83 è stato inserito nel corso dell’esame presso il Senato.
[307] L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Per questi lavoratori, l’articolo 78, comma 23 dispone un particolare sistema di calcolo dell'anzianità: il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria valide ai fini del conseguimento della pensione viene moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività tutelata ha avuto una durata inferiore a cinque anni, pari a 1,225 se l'attività ha avuto una durata compresa tra cinque e dieci anni, pari infine a 1,25 se si è protratta per più di dieci anni.
[308] L'articolo citato dispone che per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (l'anzianità è maggiorata di un periodo pari a quello compreso fra la data di decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età), per un massimo di 5 anni. Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria. La pensione è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
[309] D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
[310] L. 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.
[311] L. 23 dicembre 1999 n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)”.
[312] Sono destinatari di FONDINPS tutti i lavoratori dipendenti che nel periodo di tempo a disposizione per compiere la scelta di destinazione del TFR non esprimono nessuna volontà di scelta e sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di riferimento.
[313] “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.
[314] “Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)”.
[315] In particolare, l'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, nel disciplinare la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra diverse amministrazioni pubbliche), stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Per quanto concerne il trattamento del dipendente trasferito per mobilità, il comma 2-quinquies specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione.
[316] Tale decreto non risulta adottato.
[317] L’art. 16, co. 3, della L. 246/2005 ha fissato il termine per l’applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 al 31 dicembre 2006; detto termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, co. 6-bis, del D.L. 300/2006 (L. 17/2007).
[318] Cfr. art. 1, co. 6-ter, D.L. 300/2006 (L. 17/2007).
[319] Peraltro, già prima della costituzione della CONI Servizi Spa, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali (Ciò sulla base dell'art. 14 della L. n. 91/1981. Con l’art. 3 della L. n. 138/1992 tali disposizioni sono state abrogate ed è stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato). E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni.
[320] Conclusasi il 26 luglio 2012.
http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0673&tipo=stenografico#sed0673.stenografico.tit00040.sub00050.int00040.
[321] In particolare, l’interpellanza evidenzia che CONI Servizi Spa ha “aperto la procedura di mobilità confermando il rifiuto dell’azienda di assorbire i propri dipendenti”. [….] “la CONI Servizi Spa ha sostenuto la necessità di questo passaggio affermando di non poter tenere alle proprie dipendenze personale considerato non funzionale per competenze ed esperienze professionali al CONI ente, poiché al momento in cui la società è entrata in azione questo era in servizio presso le federazioni sportive nazionali ed era pertanto estraneo ai processi e alle attività ‘core’ del CONI”.
[322] In particolare, il rappresentante del Governo ha fatto presente che al 1° giugno 2012 il personale impiegato dalle federazioni sportive con rapporto di lavoro subordinato è pari a 1.530 unità, di cui 854 assunte nel tempo direttamente dalle stesse federazioni. I dipendenti della CONI servizi Spa che si sono avvalsi della possibilità prevista dall’art. 30 del CCNL sono 535, mentre altri 141 non hanno ritenuto di avvalersi della stessa possibilità. Ha, inoltre, fatto presente che le uscite di personale dal sistema CONI-federazioni-CONI servizi Spa sono sinora avvenute tutte su base volontaria ed hanno prevalentemente riguardato persone che comunque avevano maturato i requisiti per il pensionamento o che, dietro richiesta, hanno acceduto alla mobilità, in presenza di capienza nelle piante organiche di soggetti della P.A.