Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - D.L. 95/2012 ' A.C. 5389 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
DL N. 95 DEL 06-LUG-12   AC N. 5389/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 672    Progressivo: 1
Data: 31/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0095   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini

D.L. 95/2012 – A.C. 5389

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

n. 672/1

 

 

 

31 luglio 2012

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D12095b.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Introduzione. 1

§      Articolo 1 del disegno di legge di conversione. 3

§      Articolo 1 - Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi 3

§      Articolo 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle PA.. 6

§      Articolo 3 - Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive  7

§      Articolo 3-bis - Credito d’imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione  8

§      Articolo 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche  8

§      Articolo 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 9

§      Articolo 6 - Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici 11

§      Articolo 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 12

§      Articolo 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali 15

§      Articolo 9 - Razionalizzazione di enti, agenzie e organismi 16

§      Articolo 10 - Presenza dello Stato sul territorio. 16

§      Articolo 11 - Riordino delle Scuole pubbliche di formazione. 17

§      Articolo 12 - Soppressione di enti e società. 17

§      Articolo 13 - IVASS.. 20

§      Articolo 14 - Riduzione delle spese di personale. 20

§      Articolo 15 - Misure per il settore sanitario. 23

§      Articolo 16 - Riduzione della spesa degli enti territoriali 26

§      Articolo 16-bis - Trasporto pubblico locale. 28

§      Articolo 17 - Riordino delle Province e loro funzioni 28

§      Articolo 18 - Istituzione delle Città metropolitane. 29

§      Articolo 19 - Funzioni fondamentali dei comuni 29

§      Articolo 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni 29

§      Articolo 21 - Riduzione dell'IVA.. 29

§      Articolo 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. 29

§      Articolo 23 - Disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 30

§      Articolo 23-bis - Misure sulle partecipazioni societarie dello Stato. 33

§      Articolo 23-ter - Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 33

§      Articolo 23-quater - Incorporazione dell'AAMS e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. 34

§      Articolo 23-quinquies - Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del MEF e delle Agenzie fiscali 35

§      Articoli da 23-sexies a 23-duodecies Misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario – Emissione di nuovi strumenti finanziari 35

§      Articolo 24 - Copertura finanziaria. 37

§      Articolo 24-bis - Clausola di salvaguardia. 37

§      Articolo 25 - Entrata in vigore. 37

 

 


 

Sintesi del contenuto

 


Introduzione

 

 

 

Il decreto-legge n. 95 del 2012, come integrato presso il Senato dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 87 del 2012, il cui testo, così risultante costituisce l’A. C. 5389, reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. Le principali misure in esso contenute concernono il miglioramento dell’efficienza della spesa per beni e servizio delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni delle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riordino del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica. Lo stesso contiene altresì disposizioni in tema di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico nonché di rafforzamento degli assetti patrimoniali delle imprese del settore bancario.

Le disposizioni recate dal provvedimento si sintetizzano come segue.


Articolo 1 del disegno di legge di conversione

Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, chiarisce che le modifiche in materia di sconti a carico dei farmacisti e delle aziende farmaceutiche, apportate in sede referente, producono effetti solo dal momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, restando valida, nel periodo di pendenza del decreto-legge, la norma originaria.

Articolo 1 - Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi

Il comma 1 reca norme sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, prevedendo la nullità e la responsabilità erariale e disciplinare per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..

Il comma 2 contiene il divieto di discriminazione delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle gare.

Il comma 2-bis reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici rivolte sostanzialmente alle procedure di gara realizzate in forma aggregata dalle centrali di committenza.

Il comma 3 e i commi da 10 a 16 recano disposizioni varie in materia di convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi.

In particolare, il comma 3 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere in via temporanea allo svolgimento di autonome procedure di acquisto di beni e servizi, nell’ipotesi in cui le convenzioni quadro Consip o delle centrali di committenza regionali non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza.

I commi 10 e 11 obbligano le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi ed a Consip s.p.a. l’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni e prevedono l’istituzione di un elenco delle centrali di committenza.

Il comma 12 consente all’aggiudicatario delle convenzioni quadro di offrire, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione.

Il comma 13 prevede il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura, nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A successivamente alla stipula dei contratti di fornitura siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

I commi da 14 a 16 recano norme di carattere transitorio, essenzialmente dirette a massimizzare i vantaggi derivanti dalle convenzioni-quadro.

Il comma 16-bis prevede che, in casi di particolare interesse per l’amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

I commi 4 e 6 e 17-18 contengono disposizioni volte allo sviluppo del sistema elettronico di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 4 permette ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di effettuare i propri acquisti - in alternativa a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, che prevede l’affidamento obbligatorio ad un’unica centrale di committenza - utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico delle P.A.

Il comma 6 consente di istituire nell’ambito del mercato elettronico delle P.A. specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche.

I commi 17 e 18 demandano al Ministero dell’economia - per il tramite della Consip S.p.A. - di curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement, e consentono a CONSIP di disporre, sulla base di apposite convenzioni con il MEF, di tale sistema per l’effettuazione delle procedure svolte in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché per le ulteriori attività che Consip svolge in favore delle pubbliche amministrazioni.

Infine, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, personale e servizi, stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per cui viene utilizzata Consip S.p.A. quale centrale di committenza.

Il comma 7 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia.

E' fatta tuttavia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.

Ai sensi del comma 8, i contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Il comma 9 rinvia ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l’individuazione di ulteriori categorie merceologiche alle quali deve applicarsi il predetto obbligo.

I commi 19-20 prevedono la realizzazione, dal parte del Ministero dell’economia, avvalendosi di Consip S.p.a., di un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili.

I commi 21 e 22 dell’articolo 1 impegnano le amministrazioni centrali dello Stato ad assicurare, a decorrere dal 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, nella misura di 141,1 milioni di euro nel 2012 e di 615 milioni a decorrere dal 2013. A tal fine si prevede che gli importi di riduzione fissati per ciascun Ministero siano accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa, fermo restando la possibilità per i Ministri interessati, entro il 10 settembre, di proporre una diversa ripartizione della riduzione nell’ambito degli stanziamenti relativi alle suddette spese.

Il comma 23 esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (espunto da un avviso di rettifica) e 24. Il comma 24 implementa le funzioni dei dirigenti generali dello Stato, in ordine al contrasto dei fenomeni corruttivi.

Il comma 25 individua nel Dipartimento dell’amministrazione generale, servizi e personale del Ministero dell’economia e delle finanze la struttura destinataria delle relazioni che le amministrazioni sono tenute ad inviare in ordine agli approvvigionamenti tramite Consip.

Il comma 26 prevede che il Ministero della giustizia adotti misure di razionalizzazione della spesa per intercettazioni, per contributi ai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché delle procedure di acquisto di beni e servizi che assicurino risparmi totali complessivi non inferiori a 60 mln di euro per il 2012 e a 120 mln di euro per il 2013.

Il comma 26-bis prevede una riduzione almeno del 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi a Sogei s.p.a o a Consip s.p.a. nell'anno 2011, nonché una riduzione del 5 percento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware.

Il comma 26-ter dispone la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.

Articolo 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle PA

L'articolo 2 (commi 1-2 e 5-20) dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012, adottati operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione.

Laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.

Dalla riduzione degli organici vengono escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura, le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dal D.L. 87/2012 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

Alla riduzione degli organici segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate entro sei mesi dal provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica, con regolamenti di organizzazione.

Per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time).

Per il personale non riassorbile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, si prevede che l'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.

Il comma 3 interviene sulla dotazione organica delle Forze armate prevedendone una riduzione non inferire al 10 per cento e la conseguente rideterminazione dei volumi organici. Il medesimo comma reca, altresì, disposizioni relative al personale in eccedenza a seguito della richiamata riduzione.

In merito alle riduzioni dell’organico nelle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2, il comma 4 dispone che per il comparto della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Il comma 20-ter prevede il rinnovo dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni entro quindici giorni dalla data dell’incorporazione.

I commi 20-quater e 20-quinquies prevedono che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possano essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

Articolo 3 - Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

L'articolo 3, commi 1-10 e 12-18, detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione,a decorrere dal 2015 (anziché dal 2013 come nel testo originario) del 15 per cento del canone e la sospensione per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

Il comma 11 reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari.

Il comma 11-bis reca norme per agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali.

Il comma 19 dell’articolo 3 posticipa al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Il comma 19-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, trasferisce la proprietà del complesso dell’Arsenale di Venezia al Comune di Venezia (con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali), il quale ne deve assicurare l’inalienabilità, l’indivisibilità e la valorizzazione attraverso l’affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale S.p.A.

Articolo 3-bis - Credito d’imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

Introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, reca interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare si consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Sono inoltre previste deroghe ai fini dell’assunzione, per il biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Per l’attuazione delle norme recate dall’articolo 3-bis viene autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

Articolo 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

L’articolo 4, ai commi 1-3, prevede lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestano servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

I commi 4-5 recano misure sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, disponendo la riduzione a tre del numero dei componenti del CDA delle predette società e a tre o a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, il numero dei membri del CDA delle società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta.

I commi 3-bis e 3-ter dispongono l’affidamento alla Sogei S.p.A. delle attività di Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della P.A. Tali commi riproducono, con talune modifiche, quanto già previsto nei commi 7 e 8 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012.

I commi 3-quater e 3-quinquies recano disposizioni volte a consentire l’attuazione dell’Agenzia per l'Italia digitale, attraverso l’intervento di Consip S.p.A..quale centrale di committenza per le opere connesse.

Il comma 3-sexies consente alle amministrazioni di predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sono previste talune esclusioni relativamente all’applicazione della norma in esame.

Il comma 6-bis prevede l’inapplicabilità dei precedenti commi 6 (acquisto di servizi tramite convenzioni) e 8 (affidamento diretto esclusivamente a favore di società a capitale interamente pubblico) all’Associazione FORMEZ PA, il riordino del suo Cda, il divieto di compensi per i suoi componenti, nonché di forme di controllo in società o enti privati, con cessione di quelle esistenti entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 7 obbliga le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Codice dei contratti pubblici.

Il comma 8 dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni non superi i 200.000 euro annui.

Il comma 8-bis prevede che i commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge n. 381/1991, relative alle convenzioni che le cooperative sociali possono stipulare con la pubblica amministrazione.

I commi da 9 a 13 dispongono limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.

Il comma 14 vieta, a pena di nullità, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (7 luglio 2012) di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali e regionali.

Articolo 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 prevede che sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, l’aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione sia ridotto di un punto percentuale.

Accanto a tale previsione, si prevede un’ulteriore, eventuale riduzione dell’aggio: essa potrà essere alimentata dalle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica - correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A -, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.

I commi 2-4 recano disposizioni in materia di “auto blu” che prevedono, a decorrere dall'anno 2013, per le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e le società dalle stesse amministrazioni controllate, un limite per le spese destinate al parco autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, pari al 50 per cento della spesa sostenuta a tali fini nel 2011.

Il comma 5 prevede, nel quadro della riduzione del parco autovetture, la restituzione del personale già impegnato alle amministrazioni di appartenenza ed il ricollocamento del restante personale in diverso profilo professionale della stessa area funzionale.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 5 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 7 limita a 7 euro il valore dei buoni-pasto per il personale pubblico.

Il comma 8 obbliga alla fruizione di ferie, riposi e permessi senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”.

Il comma 9 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti.

Il comma 10 è volto a conseguire economie attraverso la razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della PA., prevedendo a tal fine per le amministrazioni pubbliche l’obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2012, o di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero, in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti in apposito decreto ministeriale per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Si dispone, inoltre, l’obbligo di rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi, al fine determinare una riduzione del costo del servizio di almeno il 15 per cento.

Il comma 10-bis dispone che le conseguenze previste per il mancato ricorso alle convenzioni-quadro Consip S.p.A. ovvero alle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – ossia la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità e i riflessi sul piano disciplinare e della responsabilità erariale, non trovino applicazione alle procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 10-ter, introdotto durante l’esame al Senato, dispone in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rientrati nei ruoli dopo aver espletato un servizio in altro ente.

I commi da 11 a 11-sexies, modificati al Senato, dettano una disciplina transitoria in materia di valutazione del dipendenti pubblici, nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Il comma 12 destina risorse finanziarie per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Il comma 13 abroga l’istituto della vice-dirigenza nell'amministrazione pubblica.

Il comma 14 incrementa di un ulteriore 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riduzione del compenso dei componenti gli organi delle Autorità portuali già prevista, nella misura del 10 per cento, dal decreto-legge n. 78/2010.

Il comma 14-bis dell’articolo 5 prevede che la Banca d’Italia tenga conto, nel proprio ordinamento, dei principi in materia di riduzione della spesa recati dal provvedimento in esame.

Articolo 6 - Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

L'articolo 6, commi da 1 a 16, reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che l'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche si estenda anche a fondazioni, associazioni e altre unità istituzionali controllate da amministrazioni pubbliche; si estende inoltre alle società a totale partecipazione pubblica il potere ispettivo attribuito al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato. Vengono poi ampliate le informazioni ottenibili attraverso le procedure di rappresentazione contabile, disponendo che i Comuni e le Province debbano allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate e prevedendo l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Inoltre, allo scopo di migliorare i tempi nella gestione delle risorse relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti, si introduce l'obbligo per dirigente responsabile della gestione di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza. In relazione a ciò, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, consentendo di disporre in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, ed aumentando, rispetto a quanto consentito dalla vigente disciplina contabile, la rimodulabilità delle autorizzazione di spesa pluriennale.

Il comma 15-bis è volto ad escludere i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario dal calcolo per la riduzione delle spettanze dei comuni, effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.

Il comma 17 prevede che, a decorrere dall’anno 2012, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina sull’armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali, gli enti locali devono iscrivere nei propri bilanci un Fondo svalutazione crediti costituito in misura non inferiore al 25 percento dei residui attivi con anzianità superiore a 5 anni.

L'articolo 6 al comma 18 reca la proroga di una serie di termini contenuti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, emanato in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni in ordine al pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture.

Il comma 19 approva ex lege le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A (competente per i servizi di trasporto marittimo con la Sicilia).

Viene altresì previsto che:

§       le convenzioni producono effetti a far data dalla sottoscrizione;

§       ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, come previsto in seguito alle modifiche apportate dal Senato, sentite le regioni interessate.

Il comma 20, intervenendo con novelle sulla legge 296/2006, pone un tetto al numero degli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013 (non più di 2000) e amplia i compiti affidati ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Articolo 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

L’articolo 7, ai commi 1-4, dispone una razionalizzazione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una riduzione delle spese di funzionamento e la soppressione di tre strutture di missione.

Il comma 5, alla lettera a) riduce i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell’Agenzia Industrie Difesa, alla lettera b) riduce gli oneri previsti per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.

Il comma 6 stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze Armate, con il decreto di cui all’articolo 2207 del Codice dell'Ordinamento militare.

Il comma 7 riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja".

ll comma 8 dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008

Il comma 9 prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione per deficienza dei capitoli delle Forze armate di cui all'art. 613 del Codice dell'ordinamento militare.

Il comma 10 novella l'articolo 536, comma 1, lettera b) del Codice dell’ordinamento militare, concernente i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il comma 11 riduce i contributi all’emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale. La riduzione, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, è di 20 milioni di euro per l’anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014.

I commi da 12 a 15 dell’articolo 7 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014. Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Al comma 16, prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008) di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Al comma 17, prevede la riduzione di 94 milioni di euro per l’anno 2012 della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). Nel corso dell’iter al Senato, è stata altresì disposta la riduzione della dotazione del Fondo di ulteriori 10 milioni di euro per il 2013.

Al comma 18, dispone la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, nell’importo di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 19 riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

I commi 20 e 21 dell’articolo 7 recano modifiche alle modalità di finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012 in corso di esame al Senato. Il comma 21, inoltre, riduce da 1 miliardo a 550 milioni l’importo da destinare al Fondo per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il comma 21-bis proroga di sei mesi la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riferiti all'attività delle articolazioni dell’Agenzia delle entrate che operano nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 alle medesime date.

Il comma 22, dispone che il Centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno acceda in via telematica al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti senza oneri per lo Stato.

Il comma 23, reca una riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale per l'anno 2012, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,.

I commi 24 e 25 dell’articolo 7 annullano l’Accordo di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune e la provincia di Catanzaro e la regione Calabria relativo al trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Il comma 26 reca disposizioni concernenti la spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il comma 26-bis dell’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga l’incarico di commissario straordinario dell’Aero Club d’Italia. La proroga, finalizzata all’adeguamento dello Statuto dell’ente ai principi in materia sportiva, è disposta sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

I commi 27-32 recano disposizioni volte a ridurre gli oneri nel settore istruzione, università e ricerca per famiglie, studenti, docenti e personale, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’eliminazione di documenti cartacei e relative procedure. Si consacrano così a livello legislativo alcune sperimentazioni avviate nel corrente anno scolastico.

Le novità principali sono costituite dalla previsione della validità legale della pagella in formato elettronico e dell’iscrizione esclusivamente on line dall’a.s. 2012/2013.

I commi da 33 a 36 assoggettano le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 720/1984, prevedendo, in ragione di tale assoggettamento, il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

I commi 37, 37-bis, 37-ter e 38 intervengono sulla disciplina di alcuni fondi istituiti nello stato di previsione del MIUR dal 2007 - riportando ad essi ulteriori risorse disposte a favore del settore istruzione - nonché sul pagamento delle competenze accessorie al personale scolastico - finora gravante su uno dei suddetti fondi - estendendo la disciplina del c.d. “cedolino unico” anche al personale incaricato di supplenze brevi. Si prevede, inoltre, un monitoraggio sul conferimento delle stesse supplenze.

Il comma 39 stabilisce che dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluiscono le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non sono più alimentate e vengono soppresse a decorrere dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il comma 40 dispone l’acquisizione all'erario della somma di 30 milioni di euro nel 2012 a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche.

Il comma 41 dispone in materia di contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, per il servizio di mensa gratuita per gli insegnanti, stabilendo che lo stesso sia corrisposto direttamente agli stessi enti locali e individuando un nuovo parametro di riferimento.

Il comma 42, nel testo come modificato dal Senato, inserisce nell’art. 5 del D.P.R. 306/1997, che regola il limite della contribuzione studentesca universitaria rispetto al FFO, una disciplina specifica concernente i contributi degli studenti fuori corso, che potranno essere aumentati dalle università, fino al raddoppio rispetto a quelli relativi agli studenti in corso. Tali incrementi non concorrono al raggiungimento del limite sopra indicato.

Dispone, infine, per i tre anni accademici decorrenti dall’a.a. 2013/2014, in materia di limiti all’incremento dei contributi per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi, il cui ISEE familiare non sia superiore a 40.000 euro.

Il comma 42-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone la promozione di un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur.

Il comma 42-ter, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione di interpretazione autentica sulla prorogatio del mandato dei rettori, allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento universitario.

Articolo 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

L'articolo 8, comma 1, persegue riduzioni degli oneri da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali, prospettando una razionalizzazione della spesa mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti; la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti (con decurtazione alla metà delle spese sostenute nel 2011); la riduzione delle spese di telefonia; lo scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; la razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; la dematerializzazione degli atti.

Il comma 2 prevede ulteriori obblighi a carico dell’INPS ai fini del processo di riduzione della spesa.

Il comma 3 è volto ad assicurare, in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato, il contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici, costituiti anche in forma societaria, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

Il comma 3-bis, introdotto al Senato, dispone il raddoppio delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge n.146 del 1990.

Il comma 4 dispone le riduzioni dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell’allegato 3. In caso di impossibilità di operare la riduzione, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo.

Durante l’esame al Senato sono intervenute variazioni relativamente alle riduzioni riguardanti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR. A tal fine, è stato introdotto il comma 4-bis, che a decorre dal 2013 riduce di circa 51 milioni la dotazione del Fondo per gli enti di ricerca.

Il comma 4-ter, introdotto al Senato, introduce l’obbligo per Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) di coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS.

Articolo 9 - Razionalizzazione di enti, agenzie e organismi

L’articolo 9 pone obblighi agli enti territoriali in tema di soppressione, accorpamento e riduzione di oneri finanziari di enti, agenzie o organismi. Nel corso dell’esame presso il Senato sono state inserite nell’articolo anche disposizioni che riguardano il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Articolo 10 - Presenza dello Stato sul territorio

L’articolo 10modificato dal Senato - reca norme relative alla riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presenti sul territorio nazionale, apportando diverse variazioni ai compiti delle prefetture.

Articolo 11 - Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

L'articolo 11 (comma 1) reca disposizioni in merito al riordino, mediante regolamenti di delegificazione, delle Scuole pubbliche di formazione, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici nonché il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione.

Il comma 2 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 1 si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

Articolo 12 - Soppressione di enti e società

L'articolo 12, commi 1-6, sopprime l'INRAN a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (7 luglio 2012); le funzioni acquisite dall'Istituto in materia di sementi elette sono trasferite all'Ente risi, quelle in materia di industria conserviera alimentare acquisite dall’INCA sono soppresse, tutte le altre sono attribuite al CRA.

L'articolo 12, commi 7-18, riordina l'AGEA trasferendo, dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori in ordine ai finanziamenti derivanti dalla politica agricola comune al Mipaaf. Gli attuali organi di governo dell’Agenzia sono sostituiti da un direttore unico, la cui nomina spetta al Mipaaf, affiancato dal collegio dei revisori dei conti.

Il comma 18-bis dispone la soppressione della società Buonitalia S.p.a., attualmente in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società.

Il comma 19 modifica le competenze istituzionali stabilite per l’adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dalla legge finanziaria per il 2008, in materia di riordino, trasformazione e soppressione di enti statali.

Il comma 20 dispone, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l’art. 29 del D.L. 223/2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate.

I commi 21 e 22 dell'articolo 12 – che disponevano la soppressione dell’ODI, organismo correlato al finanziamento di progetti nei comuni confinanti con le due Province autonome di Trento e di Bolzano da parte delle province stesse – sono stati soppressi dal Senato.

Il comma 23 sottrae la Commissione scientifica CITES alla disciplina riguardante il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture e dispone la gratuità della partecipazione alla stessa Commissione.

I commi da 24 a 28, come modificati dal Senato, dispongono la messa in liquidazione dal 1° gennaio 2014 della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività ad essa demandate. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

I commi 29 e 30 recano disposizioni per l’utilizzo della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016.

I commi 31-38 sono stati soppressi durante l’esame al Senato.

Essi prevedono:

§      la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Tuttavia, funzioni e strutture della Cineteca nazionale vengono trasferite non al Centro sperimentale di nuova istituzione, ma all’Istituto Luce Cinecittà;

§      la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e il trasferimento delle funzioni e strutture alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore del Mibac.

I commi 39 e 40 introducono limiti temporali alla durata dell'incarico di commissario liquidatore di enti pubblici.

I commi da 41 a 48 sono stati soppressi durante l’esame al Senato.

Essi prevedevano la soppressione dell’Ente nazionale per il microcredito e affidavano ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso, ivi compresi gli adempimenti in materia di bilancio e la gestione delle risorse umane.

I commi da 49 a 58 prevedono la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, le modalità di gestione della relativa liquidazione e il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni, delle risorse e del personale della soppressa Associazione.

I commi da 59 a 70 riguardano la soppressione della Fondazione Valore Italia, le modalità di gestione della liquidazione e il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle risorse strumentali, del personale e della gestione del programma a favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli industriali. Il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva la soppressione immediata dell’ente, mentre durante l’iter al Senato la soppressione decorre dal 1° gennaio 2014.

I commi 71-74 dispongono il trasferimento a titolo gratuito ad Invitalia s.p.a., o ad altra società interamente partecipata della titolarità degli affidamenti diretti e delle convenzioni in atti tra il MISE e Promuovi Italia S.p.a. Inoltre è prevista la stipula di un accordo, preventivamente sottoposto al MISE, tra Promuovi Italia e Invitalia al fine di individuare la società conferitaria e le attività, i beni e il personale oggetto di trasferimento Infine è previsto che sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi delle ENIT- Agenzia nazionale per il turismo e non più il Ministero delle attività produttive.

Le disposizioni hanno l’effetto di razionalizzare le attività di supporto e assistenza di cui si avvale il MISE per svolgere le proprie funzioni in materia di sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

I commi 75, 76 e 77 dettano disposizioni relative ai commissari per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall’autorità di vigilanza in base al codice civile o in via giudiziale in base alla legge fallimentare (RD 267/1942) Il comma 75 prevede la monocraticità dell’ufficio di commissario che - salvo delega, ma ad invarianza di compenso - esercita le funzioni personalmente. In base al comma 76, spetta a un decreto del Ministro dello sviluppo economico disporre la liquidazione coatta amministrativa delle società e la nomina del commissario liquidatore. Infine, il comma 77 rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; in ogni caso si prevede che il compenso non possa essere superiore a quello determinato sulla base della disciplina previgente al decreto-legge in esame.

I commi 78 e 79, modifica rispettivamente l’articolo 11 del decreto-legge 216/2011 e l’articolo 36 del decreto legge 98/2011 relativamente ai termini per l’entrata in operatività dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti a Fintecna S.p.A.

Il comma 80 dell’articolo 12 modifica il sistema sanzionatorio in materia di contratti relativi all’autotrasporto di cose per conto di terzi, introducendo un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in occasione dei controlli sulle imprese da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.

I commi da 81 a 86 dell’articolo 12 modificano la composizione, le attribuzioni ed il finanziamento del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Il comma 87 prevede la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP, in seguito alla soppressione dell’ente e nella sua confluenza nell’INPS.

Il comma 88 prevede una proroga al 31 ottobre 2012 del termine entro il quale deve essere adottato il regolamento per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi e gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell’A.G.O..

Il comma 89 dispone che il comitato amministratore di FONDINPS continui ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura per la sua ricostituzione e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012.

Il comma 90, dispone la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'ISFOL fino all'approvazione del nuovo statuto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 90-bis prevede che al personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI servizi S.p.A. in attuazione dell’articolo 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, la disciplina della mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 13 - IVASS

L'articolo 13 prevede la soppressione dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). A seguito delle modifiche introdotte al Senato è invece venuta meno la norma contenente la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), le cui funzioni sarebbero confluite nell’IVASS (precedentemente denominato IVARP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale).

Il nuovo Istituto ha la finalità di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

Articolo 14 - Riduzione delle spese di personale

I commi 1 e 2 dettano disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, prorogando di 1 anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 e estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco.

Il comma 3 novellando il comma 13 dell’articolo 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), e introducendo nello stesso il comma 13-bis, dispone in merito ai limiti assunzionali per le università statali, che potranno procedere al turn-over nella misura del 20% del personale cessato dal servizio nell’anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016.

Le misure percentuali indicate valgono con riferimento “al sistema” nel suo complesso, mentre all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascuna università si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 49/2012.

Le disposizioni sul turn-over non si applicano, fino al 31 dicembre 2014, a tre istituti universitari ad ordinamento speciale.

Il comma 4 dispone in merito ai limiti assunzionali per gli enti di ricerca, che potranno procedere al rinnovo del turn-over nella misura del 20% del personale cessato dal servizio nell’anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016.

Il comma 4-bis, permette alle amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, di assumere, con il loro consenso, i vincitori di concorso presso altre amministrazioni, nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e dei posti vacanti all'esito dei processi di riorganizzazione.

Il comma 5 prevede che le CCIAA possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente fino al 2014, del 50% per l'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 5-bis prevede a decorrere dall'anno 2013 che il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle CCIAA corrisponda a quello previsto per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.

Il comma 6, modificato dal Senato, dispone, già dall'anno in corso, l'assunzione di segretari comunali e provinciali per un massimo dell'80% delle cessazioni dal servizio, con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del D.L. n. 112/2008.

Il comma 7 prevede che le cessazioni dal servizio per mobilità previste dal decreto-legge in esame non siano computabili ai fini del budget assunzionale.

Il comma 8 introduce misure volte a promuovere la destinazione del personale dei Vigili del fuoco e dei Corpi di Polizia a servizi effettivamente operativi.

Il comma 9 impone che nell’esercizio delle proprie facoltà assunzionali le pubbliche amministrazioni diano priorità al personale di livello non dirigenziale laureato.

Il comma 10 - recante la sospensione fino al 31 dicembre 2014 della possibilità per il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio per lesioni, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze ­– è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.

I commi 11 e 12 riducono il contingente di personale del MIUR messo a disposizione del MAE per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all’estero, nonché quello impegnato presso le stesse scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere (quelle, cioè che, disciplinate ai sensi della legislazione dello Stato ospitante, prevedano la presenza di docenti di lingua e cultura italiana retribuiti dal MIUR in base, ad esempio, ad accordi bilaterali in materia di scambi culturali).

I commi 13 e 14 recano disposizioni concernenti il transito di personale docente nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), con l’effetto – indicato nella relazione tecnica – di ridurre il fabbisogno di supplenti ATA.

In particolare, il comma 13 riguarda il personale docente dichiarato, sia permanentemente che temporaneamente, inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, mentre il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici – ITP di cui alla legge 124/99, art. 8, co. 3) e C555 (esercitazioni di pratica professionale).

Il comma 15, fra l’altro, demanda ad un decreto interministeriale l’emanazione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14 e prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni.

Il comma 16 reca una norma interpretativa, stabilendo che per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica", ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera (e non quelle in cui vi sono minoranze linguistiche riconosciute ex L. 482/1999).

I commi da 17 a 20, nonché 21, indicano le modalità di utilizzo del personale docente a tempo indeterminato che, al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulta in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio. Tali docenti sono utilizzati nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato:

§       su posti rimasti disponibili in altri gradi di istruzione o altre classi di concorso;

§       su posti di sostegno;

§       su frazioni di posto;

§       su posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico;

§       per la copertura di supplenze brevi e saltuarie.

Il comma 20-bis prevede una deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a favore del personale docente non riutilizzabile, a condizione che maturi i requisiti entro il 31 agosto 2012.

Il comma 22, con disposizione di interpretazione autentica dell’art. 25, co. 5, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che la delega di compiti ai docenti, da parte del dirigente scolastico, non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie. Dispone, inoltre, in tema di retribuzione del docente delegato.

Il comma 23 prevede che per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti inviate all’estero non possano essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 24 stabilisce che per l’anno 2012 non si procede ad adeguamenti retributivi per il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura all’estero, né si dà luogo alla sostituzione di 100 unità di personale cessato.

Il comma 25 precisa le riduzioni di spesa che conseguono all’applicazione dei due precedenti commi.

Il comma 26 dispone la riduzione di 2,8 milioni di euro per l’anno 2012 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea).

Il comma 27 prevede che, a partire dal 2012, il MIUR ripartisce tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, il fondo per il rimborso forfettario delle spese sostenute per le visite fiscali relative al personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Pertanto, le scuole non saranno più tenute a corrispondere alcuna somma per le visite fiscali.

Articolo 15 - Misure per il settore sanitario

(Commi 1-11)

L’articolo 15, ai commi da 1 a 11, interviene sulla spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa farmaceutica.

In particolare, per quanto riguarda la spesa farmaceutica territoriale, vengono incrementati i titoli degli sconti dovuti al SSN dai farmacisti e dalle aziende farmaceutiche sui medicinali di fascia A erogati in regime di SSN.

Per l’anno 2012, il tetto per la spesa farmaceutica territoriale (a livello nazionale ed in ogni regione) viene abbassato al 13,1 per cento. Dal 2013 decresce fino all’11,35 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere ridefinito con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. In caso di mancato accordo si provvede con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Per lo sforamento della farmaceutica territoriale viene confermato il meccanismo di ripiano totalmente a carico della filiera farmaceutica (aziende, grossisti, farmacisti) anche se, sempre a decorrere dal 2013, il pay-back sarà erogato dalle aziende farmaceutiche per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni, secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto del SSN.

I commi in esame ridefiniscono e precisano la nozione di spesa farmaceutica ospedaliera, riferibile ai medicinali di fascia H acquistati, o resi disponibili all’impiego, da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN. Dal 2013, il tetto della farmaceutica ospedaliera (a livello nazionale ed in ogni regione) viene portato a 3,5 punti percentuali. In caso di sforamento del tetto, il ripiano è a carico delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50 per cento del valore eccedente il livello nazionale. Le aziende effettuano versamenti (pay-back) alle regioni e alle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del SSN, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale. Il restante 50 per cento dello sforamento rimane a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti. Resta fermo che non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, incide sulle modalità prescrittive dei farmaci equivalenti, incrementandone l’utilizzo. Il medico di medicina generale, in caso di prima diagnosi di una patologia cronica o in presenza di un primo episodio di patologia non cronica e a fronte del possibile utilizzo di più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare sulla ricetta del SSN la denominazione del principio attivo utilizzabile, senza indicare alcun farmaco specifico. Il medico ha comunque la facoltà di indicare un medicinale specifico a base dello stesso principio attivo; affinché tale indicazione sia vincolante per il farmacista, l'indicazione del medico della non sostituibilità del farmaco prescritto deve essere obbligatoriamente corredata da una sintetica motivazione.

Commi 12-25

L’articolo 15, ai commi da 12 a 25, interviene sulla spesa sanitaria al fine di conseguire una riduzione del livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento pari a 900 milioni di euro per il 2012, a 1.800 milioni per il 2013, a 2.000 milioni per il 2014 e 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni sono da recepire, dalle regioni e dalle province autonome, con Intesa di riparto del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie del SSN, da stipularsi entro il 30 settembre 2012, con riferimento al 2012, e entro il 30 novembre 2012 con riferimento al 2013 e agli anni seguenti.

Le disposizioni seguono le misure di razionalizzazione e contenimento introdotte dall’articolo 17 del D.L. 98/2011 in materia di acquisti di beni e servizi in ambito sanitario.

In materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, le misure proposte si applicano in via immediata per il 2012 e continuano ad applicarsi per gli anni successivi, fatte salve, per questi ultimi, rimodulazioni contemplate all’interno di una eventuale Intesa per il Patto della salute 2013-2015 da stipularsi entro il 15 novembre 2012.

Di immediata applicazione risulta pertanto la riduzione del 5 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del SSN. Gli stessi enti del SSN, o per loro le regioni e le province autonome, saranno tenuti ad avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP o, eventualmente, dalle Centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale procedura sono dichiarati nulli e tale violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità amministrativa. In attesa della completa standardizzazione dei prezzi, le Aziende sanitarie sono inoltre tenute a rinegoziare i contratti per gli acquisti di beni e servizi qualora i prezzi unitari di fornitura presentino differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. In caso di mancato accordo con i fornitori, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico. Infine, le Aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende sanitarie a seguito di gare di appalto o forniture.

Per quanto riguarda i dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012, è prevista una riduzione del 5 per cento degli importi relativi a tutti i contratti di fornitura. Dal 2013 il tetto per l’acquisto di dispositivi è rideterminato al 4,9 per cento del fabbisogno sanitario nazionale e a decorrere dal 2014 al valore del 4,8 per cento. Infine, viene ulteriormente precisato il processo di determinazione annuale dei costi standardizzati relativamente ai soli dispositivi medici. A tal fine, viene prevista l’emanazione di un decreto interministeriale per determinare i criteri utili a fissare i parametri di qualità, di standard tecnologico di sicurezza e di efficacia dei dispositivi medici. Sulla base dei criteri così stabiliti, dal 1 gennaio 2013, l’AGENAS provvede ad individuare i dispositivi medici sui quali applicare la standardizzazione dei prezzi di riferimento.

Per l’assistenza ospedaliera, viene prevista una riduzione dello standard di posti letto: dai 4 posti letto per mille abitanti si passa ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, Contestualmente il tasso di ospedalizzazione viene ridotto dall'attuale valore di 180 per mille abitanti al valore di 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito ai ricoveri diurni (Day Hospital). A tal fine, entro il 31 ottobre 2012, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un regolamento, adottato con decreto interministeriale, fissa gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. I conseguenti provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome entro il 31 dicembre 2012 sulla base del regolamento ministeriale e tenendo conto della mobilità interregionale. La riduzione dei posti letto è a carico delle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 50 per cento, conseguita esclusivamente attraverso la riduzione di unità operative complesse.

Per ridurre la spesa annuale delle prestazioni specialistiche e ospedaliere, fornite da privati accreditati, il livello di spesa del 2011 è diminuito dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014.

Al fine di garantire un quadro certo di riferimento, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite dalle strutture accreditate al SSN, sono stabilite con decreto interministeriale, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2014.

Al fine di completare la ristrutturazione degli enti regionali del SSN, le regioni, impegnate nei Piani di rientro, e non commissariate, possono proseguire nei programmi previsti.

Per contenere la spesa per il personale del SSN, le risorse disponibili per il triennio 2013- 2015 non possono superare il fabbisogno del 2004, ridotto dell’1,4 per cento. Le misure di contenimento coinvolgono anche il personale convenzionato SSN (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).

Per premiare le regioni giudicatevirtuose” nella gestione dei bilanci sanitari, dal 2013, è istituita una quota premiale, pari allo 0,25 per cento del finanziamento del SSN.

Al fine di consentire una corretta programmazione della spesa sanitaria, dal 2013, sono previste a regime le anticipazioni di tesoreria a carico del finanziamento regionale del SSN.

Articolo 16 - Riduzione della spesa degli enti territoriali

Le norme recate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 16 quantificano il concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa e, conseguentemente, rivedono gli obiettivi del patto di stabilità.

I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale, volte a determinare gli obiettivi di risparmio in caso di non conclusione dell'accordo sul patto entro il 31 luglio.

I commi 6 e 7 dell’articolo 16 recano una riduzione dei fondi sperimentali di riequilibrio, ovvero dei fondi perequativi, dei comuni e delle province - nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province delle Regioni Siciliana e Sardegna - rispettivamente:

§      per i comuni, di 500 milioni di euro per l'anno 2012, 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2015;

§      per le province, di 500 milioni di euro per l'anno 2012, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015.

In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme, per i comuni, all’atto del pagamento ai comuni medesimi dell’IMU propria ovvero, per le province, a valere sui versamenti dell’imposta RCAuto.

Il comma 8 prevede che con DPCM, da emanare entro il 31 dicembre 2012, siano stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo conto prioritariamente del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, prevedendo il blocco delle assunzioni per le amministrazioni collocate oltre il 20 per cento e l’applicazione delle misure sul soprannumero (di cui all’articolo 2, comma 11) per le amministrazioni collocate oltre il 40 per cento.

Il comma 9 prevede che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma 10 reca un’articolata disciplina delle modalità di recupero delle somme dovute dagli enti pubblici all’agente della riscossione, in ragione delle disposizioni che consentono di compensare i crediti maturati nei confronti della P.A. con somme iscritte a ruolo.

In luogo dell’attivazione immediata delle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, le norme in esame dispongono che l'agente della riscossione dia comunicazione dell’adempimento ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di recuperare gli importi certificati tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo. L’attivazione della procedure di riscossione coattiva tramite ruolo è prevista solo ove il recupero non sia stato possibile con le suddette modalità.

Il comma 11 contiene una norma di interpretazione del comma 1 dell’art. 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti di indebitamento degli enti locali, precisando che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora il limite indicato dall’articolo 204 sia rispettato nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Il comma 12 dell’articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», introdotto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012, volte a posticipare i termini ivi previsti per l’attivazione delle procedure che consentono la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni a livello nazionale, al fine di permettere ai comuni medesimi di effettuare maggiori spese in conto capitale. Il comma dispone, altresì, la riduzione, da 500 a 200 milioni, del contributo previsto per l’anno 2012 in favore dei comuni che cedono spazi finanziari, per l’attivazione del patto orizzontale nazionale.

I commi da 12-bis a 12-sexties, attribuiscono alle regioni a statuto ordinario e alle Regione Sicilia e Sardegna un contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2012, che le regioni dovranno utilizzare al fine di consentire agli enti locali del proprio territorio di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità. Le norme si innestano nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale, disciplinato dalla legge di stabilità 2011.

Il comma 12-septies consente alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF.

Il comma 12-octies dell’articolo 16 attribuisce al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma il fondo, istituito con il D.L. n. 78/2010, finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

Il comma autorizza, altresì, il Commissario straordinario del Governo a stipulare il contratto di servizio sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Articolo 16-bis - Trasporto pubblico locale

L’articolo 16-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, demanda a un D.P.C.M., da emanare entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il comma 2 stabilisce che le risorse di detto Fondo e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, una volta emanato il D.P.C.M. di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.

Articolo 17 - Riordino delle Province e loro funzioni

L’articolo 17 – modificato dal Senato – dispone, in luogo della soppressione ed accorpamento previsto dal testo originario del decreto-legge, un generale riordino delle province attraverso un articolato procedimento condiviso con le comunità locali (commi 1-5); la ridefinizione delle loro funzioni, prevedendo tra l’altro il conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011 (commi 6-11). Inoltre, si conferma la soppressione della giunta provinciale (comma 12) e si prevede la redistribuzione tra le province, all’esito della riduzione del loro numero, del patto di stabilità interno in modo da garantire l’invarianza del contributo complessivo (comma 13).

Articolo 18 - Istituzione delle Città metropolitane

L’articolo 18 ridefinisce l’istituzione e la disciplina delle città metropolitane che sono istituite tassativamente entro il 1° gennaio 2014 nei territori delle 10 province, che sono contestualmente soppresse, di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Articolo 19 - Funzioni fondamentali dei comuni

L’articolo 19 definisce le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell’art. 117, primo comma, lett. p), modificando la disciplina dell’obbligatorio esercizio di funzioni e novella quella dell’unione di comuni contenuta nel Testo unico per gli enti locali.

Articolo 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni

L’articolo 20 reca disposizioni in tema di incentivi delle fusioni tra comuni.

Articolo 21 - Riduzione dell'IVA

L'articolo 21 al comma 1 prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011, a decorrere al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012); inoltre, dal 1o gennaio 2014 dette aliquote sono rideterminate con un incremento dell'1 per cento anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente.

Il comma 2 stabilisce che con la legge di stabilità 2013 siano indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, prevedendo che i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12, concorrano ad evitare il previsto aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA.

Articolo 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

L’articolo 22 prevede un ulteriore contingente, pari a 55.000 unità, dei soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni.

Articolo 23 - Disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Il comma 1 autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci.

Il comma 2, dispone l’applicazione anche all'esercizio finanziario 2013 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, contenute nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies del D.L. n. 40 del 2010.

Viene altresì indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione nell'anno 2013 della quota del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2012.

Inoltre, secondo quanto introdotto al Senato, possono essere riassegnati alle finalità del 5 per mille le risorse che residuano, nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, relative agli eventuali avanzi sui contributi erariali ricevuti registrati dai rendiconti, così come certificati all'esito dei controlli.

Il comma 3, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2013 per le università non statali legalmente riconosciute.

Il comma 4, incrementa di 90 milioni di euro per l’anno 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio per gli studenti universitari.

Il comma 5, autorizza in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro per la fornitura gratuita, ovvero in comodato, dei libri di testo scolastici.

Il comma 6 provvede al rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 7 in esame consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio.

L'articolo 23, al comma 8, dispone un rifinanziamento di 658 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L’articolo 23, comma 9, autorizza la spesa di 9 milioni di euro per il 2012 per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012 (emergenza neve), i cui oneri sono posti a valere sulla quota di pertinenza statale dell’otto per mille del gettito IRPEF nonché sulle risorse del Fondo per il riparto della quota relativa al cinque per mille del gettito IRPEF.

Il comma 10-bis assegna - per l’emergenza-neve nelle regioni centro meridionali dell’inverno scorso - una quota massima di 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura resesi disponibili al termine del 2011. Le somme vanno versate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, nel 2012, agli interventi sopraindicati.

Rimane fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 79/2012 ovvero l’analogo versamento all’entrata di una quota massima di 30 mln di euro dello stesso Fondo, resasi disponibile al termine del 2011, nonché la sua successiva riassegnazione, nel 2012, ad un apposito programma dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale.

I comma 11 e 12, dispongono in ordine al completamento degli interventi relativi all’emergenza umanitaria legata all’afflusso di immigrati dal Nord Africa, nonché al superamento dell’emergenza entro il 2012.

I commi 12-bis e 12-ter recano disposizioni in materia di ISEE.

In particolare, il comma 12-bis intende abrogare le vigenti disposizioni (di rango primario e secondario) in materia di ISEE, in ragione della revisione dell’istituto prevista dall’articolo 5 del D.L. 201 del 2011; il comma 12-ter consente l’uso delle informazioni obbligatoriamente trasmesse all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari anche per semplificare gli adempimenti dei cittadini sulla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

Il comma 12-quater reca modifiche all’articolo 33, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), volte, da un lato, ad aumentare la dotazione del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio per l’anno 2013 da 50 a 90 milioni di euro, e, dall’altro, a diminuire le risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili destinate per l’anno 2012 ad analoghe finalità di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, che vengono ridotte da 100 a 70 milioni di euro.

Il comma 12-quinquies dispone l’incremento di 30 milioni di euro del contributo annuo assegnato al comune di Roma, ai sensi della legge n. 1280 del 1964, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 963, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale.

Il comma 12-sexies, disciplina le pendenze relative alla gestione liquidatoria dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma

Il comma 12-septies assegna al Comune de L'Aquila, ai comuni del cratere ed alla Provincia de L’Aquila un contributo straordinario, per il solo esercizio 2012 e non rinnovabile, al fine di garantire la stabilità dell’equilibrio finanziario, nel limite di complessivi 23 milioni di euro, indicando la relativa ripartizione tra i soggetti interessati.

Il comma 12-octies proroga fino al 1° dicembre 2012 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Il comma 12-novies posticipa al 1° gennaio 2013 l’applicazione dei criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni - e dei relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell’interno - disposta al fine di assicurare la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), a seguito della soppressione dell’Agenzia e del conseguente venir meno del relativo contributo a carico degli enti locali.

Il comma 12-decies reca disposizioni relative al piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma.

In particolare, la norma stabilisce che nella massa passiva del piano, come rilevata nel documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del D.L. n. 225 del 2010, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

Il comma 12-undecies prescrive che le compensazioni economiche per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto pubblico regionale e locale debbano essere determinate secondo il criterio dei costi standard.

Il comma 12-duodecies proroga fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione di ammortizzatori sociali e il beneficio della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali.

Il comma 12-terdecies ripristina la spesa di due milioni di euro, per l’anno 2013, per il completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

Il comma 12-quaterdecies introduce disposizioni volte a consentire la fruibilità di dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche, anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica.

Il comma 12-quinquiesdecies aumenta a 5 milioni di euro l'importo massimo delle sanzioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206), per le quali la competenza è dell’Antitrust.

Il comma 12-sexiesdecies assegna al Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia i compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo già spettanti al soppresso catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Il comma 12-septiesdecies interviene sui criteri di partecipazione al concorso straordinario per l'assegnazione di nuove farmacie.

Il comma 12-undevicies disciplina l’istituzione di sedi farmaceutiche in porti aeroporti, stazioni e aree di servizio.

 

Gli articoli dal 23-bis al 23-duodecies recano le disposizioni contenute nel decreto-legge 27 giugno 2012 n. 87 A.S. 2382

 

Articolo 23-bis - Misure sulle partecipazioni societarie dello Stato

L'articolo 23-bis – che riproduce, con talune modifiche, il contenuto dell’articolo 1, del D.L. n. 87/2012 - attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A., da esercitare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Entro i successivi 10 giorni dall’esercizio del diritto di opzione, CDP S.p.A. verserà al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del valore, al 31 dicembre 2011, del patrimonio netto delle società.

Con successivo decreto ministeriale, sarà determinato il valore definitivo di trasferimento. Il corrispettivo provvisorio e quello definitivo - al netto dei relativi oneri - saranno destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o al pagamento dei debiti dello Stato.

Articolo 23-ter - Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

L'articolo 23-ter, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, reca al comma 1 una serie di modifiche e integrazioni all’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, con il quale è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui sono conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione (cd. “Fondo nazionale” o Fondo dei fondi). Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”). Il comma 2 reca la conseguente abrogazione di una serie di norme.

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede, in materia di edilizia residenziale convenzionata, una riduzione da 30 a 20 anni del limite temporale da utilizzare per il calcolo della durata delle nuove convenzioni c.d. sostitutive, stipulate in sostituzione di quelle previste dall'art. 31, comma 46, della L. 448/1998.

Articolo 23-quater - Incorporazione dell'AAMS e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

L'articolo 23-quater reca disposizioni di riorganizzazione di alcuni enti della amministrazione economico-finanziaria.

In particolare i commi da 1 a 8 dispongono l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate, nonché la decadenza dei relativi organi, a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Le funzioni svolte dagli enti incorporati, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sono trasferite, rispettivamente, all’Agenzia delle dogane e alla Agenzia delle entrate; con decreti ministeriali viene effettuato il trasferimento delle risorse, entro il 31 dicembre 2012

Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti vengono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti incorporati; ai dipendenti trasferiti è garantito l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione incorporante, si prevede l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Per i compiti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati, le Agenzie incorporanti istituiscono ciascuna due posti di vicedirettore, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia.

Il comma 10 reca norme di coordinamento, mentre i commi 11 e 12 recano disposizioni finanziarie.

Il comma 9 dispone la soppressione, sempre a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - Assi. Il comma 9-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento presso il Senato, fa salve le funzioni esercitate da Unirelab s.r.l., società di proprietà dell’Unire, al quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa.

Articolo 23-quinquies - Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del MEF e delle Agenzie fiscali

L'articolo 23-quinquies prevede, ai commi da 1 a 6, che ripropongono il testo dell’articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto-legge n.87/2012, la riduzione del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, provvedendo altresì ad individuare i principi - tra cui la riduzione del numero delle strutture territoriali e l’accorpamento delle direzioni generali che svolgono funzioni analoghe - sulla cui base procedere ad una riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie medesimi; dispone infine specifiche variazioni nell’organigramma e nelle competenze di alcune direzioni generali del Ministero.

I commi 7 ed 8 riproducono i commi 9 e 10 dell’articolo 4 del D.L. n. 87/2012, i quali recano norme in materia di rinnovo da parte del Ministero dell’economia e finanze dei componenti del CDA di Sogei S.p.A. e Consip S.p.A., indicando nel numero di 3 i membri dei nuovi consigli delle predette società.

Articoli da 23-sexies a 23-duodecies Misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario – Emissione di nuovi strumenti finanziari

In estrema sintesi, gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies autorizzano MPS all’emissione di nuovi strumenti finanziari, che verranno sottoscritti da parte del Governo per il citato importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 185/2008 (c.d. “Tremonti bond”), salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiungerà l’emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire i “Tremonti bond” emessi dalla banca nel 2009 e non ancora rimborsati. L’importo complessivo dell’emissione potrà quindi essere pari al massimo a 3,9 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 23-sexies entro il 31 dicembre 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive i nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), da computare nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1), fino all’importo di 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all’integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond".

Il successivo articolo 23-septies individua le condizioni al cui verificarsi è subordinata la sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli strumenti finanziari emessi da MPS.

L’operazione di sottoscrizione (23-octies) è subordinata alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge in esame con la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare con la speciale disciplina in materia bancaria contenuta nella Comunicazione della Commissione UE del 1° dicembre 2011 (in tema di applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato agli strumenti di sostegno offerti alle banche nel contesto della crisi finanziaria). Il citato Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011 ha infatti precisato che qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di UE, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi.

Viene quindi introdotto l’obbligo per MPS di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato; si stabilisce inoltre che nel periodo di attuazione del piano, MPS non possa acquisire nuove partecipazioni in banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l’acquisizione sia funzionale all’attuazione del piano.

L'articolo 23-novies delinea la procedura relativa alla valutazione dell'operazione ed alla sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS. Si prevede pertanto l'invio di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria ai fini delle valutazioni che saranno effettuate dalla Banca d’Italia; la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari sarà effettuata, a seguito della positiva valutazione dell’operazione, per l'ammontare necessario al rafforzamento patrimoniale richiesto dalla raccomandazione dell'European Banking Authority (EBA).

Ai sensi dell’articolo 23-decies, le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS sono le seguenti:

§      sono strumenti privi del diritto di voto;

§      sono convertibili in azioni a richiesta dell’emittente;

§      possono essere riscattati o rimborsati a richiesta di MPS, salvo autorizzazione di Banca d’Italia.

Si stabilisce inoltre che il pagamento dei relativi interessi è condizionato dalla disponibilità di utili distribuibili. Se gli interessi non sono assegnati per mancanza di utili si provvede ad assegnare al Ministero azioni ordinarie per una quota di patrimonio corrispondente all’importo della cedola non corrisposta.

Si demanda (23-undecies) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da trasmettere alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS.

Infine, l'articolo 23-duodecies prevede l’adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare le disposizioni di attuazione del decreto-legge in esame ed il prospetto dei nuovi strumenti finanziari da emettersi da MPS.

Articolo 24 - Copertura finanziaria

L’articolo 24 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da talune disposizioni contenute nel provvedimento, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento. I risparmi di spesa non utilizzati per la copertura, sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 24-bis - Clausola di salvaguardia

Reca clausola di compatibilità con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Articolo 25 - Entrata in vigore

L'articolo 25 dispone l'entrata in vigore del decreto in esame dal 7 luglio 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (ossia il 6 luglio 2012).