Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa - D.L. 79/2012 ' A.C. 5369 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 5369/XVI   DL N. 79 DEL 20-GIU-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 667
Data: 18/07/2012
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   DECRETO LEGGE 2012 0079
PROROGA DI TERMINI   PUBBLICA SICUREZZA
SERVIZIO CIVILE   VIGILI DEL FUOCO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 3365/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti per garantire la sicurezza
dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
Differimento di termine per l’esercizio
di delega legislativa

D.L. 79/2012 – A.C. 5369

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 667

 

 

 

18 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D12079.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Le modifiche al disegno di legge di conversione

§      Art. 1, comma 2 (Differimento di termini della delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute)                                                                                                              5

Le modifiche al decreto-legge

§      Art. 1 (Disposizioni in materia di armi) Soppresso                                        11

§      Articolo 2 (Comunicazione della cessione fabbricati)                                   13

§      Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di enti e circoli privati)                       19

§      Articolo 2-ter (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della polizia di Stato)21

§      Articolo 2-quater (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato)   25

§      Articolo 2-quinquies (Introduzione dell’art. 60-bis, nella L. 121/1981: equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi della Polizia di Stato)                                                         29

§      Articolo 3 (Procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)                                                              33

§      Articolo 3-bis (Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)                                                        39

§      Articolo 4 (Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)     43

§      Articolo 4-bis (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive)                    47

§      Articolo 4-ter (Proroga di termini di validità di graduatorie  per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)53

§      Articolo 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l’immigrazione)                                                                                               55

§      Articolo 6(Fondazione Gerolamo Gaslini)                                                    63

§      Articolo 6-bis (Esclusione dall'election day del rinnovo degli  organi sciolti per infiltrazione mafiose)65

§      Articolo 6-ter (Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei ministri in materia di viabilità)                                                                                                          67

 

 


Schede di lettura

 


Le modifiche al disegno di legge di conversione

 


 

Art. 1, comma 2
(Differimento di termini della delega per
il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute)

2. Al fine di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 è differito al 30 settembre 2012.

 

 

Il comma 2dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l’esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.

In particolare, la norma in esame, aggiunta da un emendamento (x1.0.109) approvato nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, prevede che, al fine di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino della protezione civile, allo scopo di realizzare un compiuto sistema di gestione delle emergenze, il termine di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 14/2012[1], è differito al 30 settembre 2012.

 

Il comma in esame fa riferimento alla delega disciplinata dall’articolo 2, della legge 183/2010, la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall’articolo 1, comma 2, della legge 14/2012.

La norma di delega prevede che vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi.

La norma indica, al comma 1, i criteri e i principi direttivi da seguire nell’esercizio della delega (comma 1):

§       la semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione (lettera a));

§       la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) (lettera b));

§       la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri indicati nella disposizione e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i Ministeri stessi, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza. (lettera c));

§       la previsione dell’obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi (lettera e)).

 

L’articolo 1, comma 2, della L. 14/2012, oltre al differimento della delega al 30 giugno 2012, ha compreso tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

Il comma 2 dell’articolo 2 della legge n.183/2010 dispone che i menzionati decreti legislativi debbano essere emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto rispettivamente dell’altro dicastero, nonché con il Ministro dell’economia, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi rispettivamente entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi vengono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 40 giorni dall’assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

In attuazione della citata norma di delega è stato emanato lo schema di decreto legislativo n. 491, recante la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa[2].

L’articolo 2, comma 2, della legge delega (legge n. 183/2010), prevede un meccanismo di proroga di due mesi per l’esercizio della delega legislativa nel solo caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1.

Poiché lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alle commissioni parlamentari competenti lo scorso 28 giugno, qualora la commissione competente utilizzasse tutti i 40 giorni previsti dalla legge, il termine per l’espressione del parere scadrebbe successivamente al termine per l’esercizio della delega, posto al 30 giugno, non potendo quindi attivarsi il meccanismo di proroga sopra descritto.

 

Come accennato, il termine oggetto di differimento da parte della norma in esame era già stato differito dall’articolo 1, comma 2 della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Le circostanze nelle quali viene disposto questo secondo differimento sono analoghe a quelle verificatesi in occasione del primo: in entrambi i casi il Governo ha presentato, in prossimità della scadenza del termine della delega, uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino della Croce rossa: lo schema n. 424 è stato trasmesso alle Camere il 18 novembre 2012, sei giorni prima della scadenza del termine di delega, originariamente fissato al 24 novembre 2011 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010); lo schema n. 491 è stato trasmesso il 28 giugno 2012 (il termine è poi scaduto il 30 giugno).

In entrambi i casi sono emersi dubbi circa la possibilità di applicare l'ulteriore proroga di due mesi del termine per l’esercizio della delega, prevista dall’articolo 2, comma 1 della legge n. 183 del 2010 qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti (ma non anche successivamente, come generalmente previsto dalle altre leggi delega).

Il termine è stato pertanto differito in entrambe le occasioni introducendo un comma aggiuntivo nell’articolo unico di un disegno di legge di conversione.

Il Comitato per la legislazione, nella precedente occasione (oltre al differimento del richiamato termine di delega si era in presenza di ulteriori disposizioni incidenti su questa e su altra delega), nella seduta del 22 febbraio 2012, ha segnalato che tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, - tenuto anche conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 - integra una violazione del limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite.

Si segnala infine che la disposizione in esame connette il differimento del termine per l’esercizio della delega “Al fine di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”. L’attuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento al sistema nazionale di gestione delle emergenze.

 

 

 


 

Le modifiche al decreto-legge

 


 

Art. 1
(Disposizioni in materia di armi)
Soppresso

1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l’attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all’uso delle armi:

a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall’interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull’appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all’articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».

b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n.85, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1º gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell’arma ai fini dell’inserimento nel registro di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

 

 

L’articolo 1, soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, conferiva alBanco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia i compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo già spettanti al soppresso catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. La disposizione, inoltre, prevedeva che, nel caso di dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alle suddette categorie, il Banco potesse chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

L’articolo novellava, altresì, l’art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 recante la definizione delle armi per uso sportivo.

 

Merita ricordare che in ordine al Banco nazionale di prova, istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, è intervenuto l’articolo 2 del D.L. n. 225/2010, convertito in legge dalla legge n. 10 del 2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), che ha previsto per il Banco stesso interventi normativi di segno diverso:

§         da un lato, al comma 5-ter, tale articolo ha disposto una modifica dell’art. 14 del regolamento di delegificazione DPR n. 222/2010, di riordino dell’ente, prolungando di tre mesi i termini di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del Banco;

§         dall’altro, lo stesso articolo, con il comma 5-quater ha inserito il Banco nazionale di prova nel disposto dell'art. 7, co. 20 del D.L. n.78/2010[3] che prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 dello stesso D.L.; con il comma 5-quinquies, ha inserito il Banco di prova nel citato Allegato 2, individuando nella Camera di commercio di Brescia (CCIAA) il soggetto cui trasferire i relativi compiti ed attribuzioni, rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla CCIAA di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Successivamente il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), all’art. 62, ha disposto l’abrogazione di una serie di disposizioni riportate nella allegata tabella A, tra cui, alla voce 297, i commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 2 del suddetto D.L. n. 225/2010 che avevano previsto la soppressione del Banco e il trasferimento dei relativi compiti alla CCIAA di Brescia.

 

Da ultimo, giova segnalare che nel corso della discussione presso l’altro ramo del Parlamento, è stato accolto l’ordine del giorno n. G1.100 con il quale il Senato, alla luce della soppressione dell'articolo 1, impegna il Governo a porre in essere gli atti necessari affinché, a seguito dell'abrogazione del catalogo nazionale la qualificazione di armi comuni da sparo, la commercializzazione/importazione di nuovi modelli avvenga a seguito di istanza attestante le caratteristiche d'arma di cui sopra e della verifica tecnica del Banco Nazionale di Prova da attuarsi su ogni esemplare, salvo che la medesima procedura non sia stata effettuata da analogo organismo di prova riconosciuto dall'ordinamento nazionale.

 


 

Articolo 2
(Comunicazione della cessione fabbricati)

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

L’articolo 2 modifica la disciplina relativa all’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricati o di diritti ad essi relativi all’autorità di pubblica sicurezza previsto dalla legislazione antiterrorismo. L’obbligo è ora posto in capo all’Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti relativi al trasferimento di diritti su immobili, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell’interno. A tal fine, le norme in esame prevedono l’ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.

Secondo la relazione illustrativa tali disposizioni si rendono necessarie per introdurre un nuovo meccanismo di alimentazione del patrimonio informativo delle Forze di polizia che non sarebbe stato sufficientemente garantito da alcuni recenti interventi normativi che hanno previsto l’assorbimento della comunicazione di cessione con altri obblighi comunicativi.

 

Si osserva che l’articolo 2 introduce alcune disposizioni di deroga all’obbligo di comunicazione di cessione di immobili disciplinato dal’articolo 12 della legge antiterrorismo (D.L. 59/1978) senza modificarlo testualmente. Andrebbe valutata in proposito l’opportunità di intervenire in forma di novella del D.L. 59/1978.

 

L’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa), dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato, o di parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua ubicazione, le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.

La comunicazione, trasmessa anche per posta raccomandata, deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza: questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia negli altri comuni.

Per la violazione agli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 a.549 euro.

L’Agenzia delle entrate è coinvolta nel procedimento relativo all’obbligo di comunicazione in quanto fornisce agli interessati, gratuitamente e in via telematica, il modello per la comunicazione, redatto con atto congiunto del Ministero dell’interno e della stessa Agenzia delle entrate (lo stabilisce l’art. 1, comma 344 della legge 311/2004, legge finanziaria 2005).

 

Negli ultimi anni, nell’ambito del generale processo di riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti volti a limitare gli obblighi di comunicazione di cessazione dei fabbricati.

In primo luogo, la formulazione originaria dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale (modificato dalle disposizioni in commento, cfr. infra), nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, aveva stabilito che, fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbisse gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo della comunicazione antiterrorismo di cui all’articolo 12 del D.L. 59/1978.

 

Successivamente, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 ha esteso tale facilitazione anche all’obbligo di comunicazione per quanto riguarda i contratti di compravendita immobiliare: infatti, l’art. 5, comma 1, lettera d) prevede che la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza. La stessa disposizione, è ripetuta anche al comma 4, comprendendovi anche la compravendita di diritti immobiliari.

 

Tuttavia, all’esito degli interventi normativi sopra esposti, permaneva ancora l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza per i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni (si veda in proposito Ministero dell’Interno, Circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 Maggio 2011) e i contratti non soggetti a registrazione. I commi 1 e 3 dell’articolo in esame intervengo appunto ad estendere a tali ipotesi l’esonero della comunicazione.

 

In particolare, il comma 1 prevede l’esonero dell’obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 per tutti i contratti di locazione e per i contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione assorbe e sostituisce l’obbligo di comunicazione.

 

In estrema sintesi si ricorda che i contratti di locazione aventi per oggetto immobili sono operazioni suscettibili di rilevare ai fini dell’imposta di registro, anche nel caso in cui siano conclusi tra le parti in forma verbale (ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 e della Tariffa ad esso allegata (parte prima e parte seconda), in linea generale i contratti di locazione di fabbricati sono soggetti a registrazione in termine fisso (ovvero entro un termine specifico). Sono sottratti a tale regola le locazioni di immobili non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (soggetti a registrazione “in caso d'uso”, ai sensi dell’articolo 2-bis della Parte Seconda della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 131/1986).

Di conseguenza i contratti di locazione non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (dunque anche verbalmente), di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, nonché in ogni caso i contratti di locazione formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione in termine fisso.

Per quanto riguarda i contratti di comodato di immobili, sono soggetti a registrazione in termine fisso quelli stipulati per iscritto, a differenza di quelli stipulati verbalmente (come chiarito dall’Agenzia delle  Entrate nella ris. 25 maggio 2006, n. 71/E), salvo che vengano enunciati in altri atti. Per tali contratti, dunque, per effetto delle norme in esame resta in piedi l’obbligo di comunicazione alle autorità di p.s., ancorché – per effetto delle norme in esame - in forma semplificata.

 

In tal modo vengono ricompresi nell’esonero anche le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni, espressamente escluse dalla normativa sulla cedolare secca.

Infatti, come si è accennato sopra il D.Lgs. 23/2011, al comma 3 dell’articolo 3, stabiliva che la registrazione del contratto di locazione assorbisse gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo della comunicazione antiterrorismo. Tuttavia, al comma 6, escludeva dall’ambito di applicazione della cedolare secca le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa: la formulazione testuale del comma 6 escludeva tale forma di locazione anche dall’esonero informativo.

La disposizione in esame interviene a risolvere questa lacuna, prevedendo da un lato la sostituzione degli effetti della comunicazione con la registrazione (comma 1) e dall’altro (comma 5) eliminando ogni riferimento alle comunicazioni antiterrorismo dal testo del D.Lgs. 23/2011, per cui le locazioni effettuate da imprese continuano ad essere escluse dalla cedolare secca, ma ad esse si applicano le agevolazioni relative alle comunicazioni antiterrorismo.

 

Il comma 3 adegua anche la disciplina per i residui casi in cui la cessione dei fabbricati non comporta la registrazione del contratto (ad esempio, per i contratti di comodato di immobili conclusi in forma verbale). In questi casi, non essendo possibile sostituire la comunicazione della cessazione con un altro atto, vengono semplificate le modalità di comunicazione, prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica. A tal fine entro 90 giorni verrà approvato con decreto del Ministero dell’interno il modello informatico. Lo stesso decreto stabilisce anche le modalità di trasmissione.

 

Oltre ad integrare la disciplina in materia con le disposizioni sopra esposte, l’articolo in esame interviene anche - come si legge nella relazione illustrativa - ad introdurre un nuovo meccanismo di alimentazione del patrimonio informativo delle Forze di polizia, che, evidentemente i recenti interventi normativi non hanno garantito in pieno.

Il comma 2 pone a carico dell’Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l’obbligo della comunicazione dei dati di interesse per l’attività di polizia, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell’interno.

In particolare, l'Agenzia delle entrate dovrà individuare, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1 (ossia quelli per i quali la registrazione sostituisce la comunicazione antiterrorismo), nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari (di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70) quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del più volte citato D.L. 59/1978 e le trasmette, in via telematica, al Ministero dell'interno.

Quanto alle informazioni “rilevanti”, tale termine sembra presumibilmente riferirsi al contenuto della comunicazione ex articolo 12 del D.L. 59/1978 che deve comprendere 3 elementi:

§         l’esatta ubicazione dell’immobile;

§         le generalità dell’acquirente del conduttore o della persona che comunque assume la disponibilità del bene;

§         gli estremi del documento di riconoscimento.

In altre parole, la norma sembrerebbe interpretarsi nel senso che l’Agenzia delle entrate ha esclusivamente l’obbligo di comunicare queste informazioni (le uniche rilevanti per le forze dell’ordine) e non anche le altre in suo possesso per motivi fiscali (per esempio il valore della transazione).

 

Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell’articolo in esame non si applicano alle comunicazioni relative alla cessione di alloggi agli stranieri non comunitari, che continuano ad essere disciplinate dalle norme speciali previste dalla normativa vigente.

 

Queste sono contenute principalmente all'articolo 7 del testo unico della disciplina dell'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che prevede che chiunque da alloggio o ospita uno straniero, oppure gli cede la proprietà o il godimento di un bene immobile è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità della pubblica sicurezza. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

 

In questi casi, dunque, non sarà consentita la sostituzione della comunicazione di cessione di alloggio dalla sua registrazione, mentre però sarà possibile assolvere all’obbligo attraverso la trasmissione informatica dei dati alla stregua di quanto previsto dal comma 3 per i contratti non registrati.

 

Il comma 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle norme in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 2-bis
(Disposizioni in materia di enti e circoli privati)

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma."

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto al Senato, richiede la comunicazione al questore ed applica i controlli di sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

In particolare, il comma unico del nuovo articolo integra l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)[4] con un nuovo comma in materia di somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

 

Si ricorda che il primo comma del citato articolo 86 del TULPS elenca le attività che non possono essere esercitate senza licenza del Questore, tra cui gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, le pensioni, le trattorie, le osterie, i caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche. La medesima norma prevedeva che la licenza fosse necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo fossero limitati ai soli soci. Tale disposizione è stata recentemente abrogata dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto “semplificazioni”).

Analogamente, l’articolo 159 del regolamento per l'esecuzione del TULPS prevedeva che gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, potessero esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. Anche questo articolo è stato abrogato dal decreto “semplificazioni” (in particolare dal comma 2 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5).

Si segnala infine che l’articolo 4 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati dispone che per associazioni e circoli che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del TULPS:

-      la denuncia di inizio di attività presentata al Comune (adesso segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'articolo 2, necessaria per Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;

-      l'autorizzazione del Comune di cui all'articolo 3, necessaria per le altre associazioni e circoli.

 

La norma introdotta, per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati:

§      rende necessaria la comunicazione al questore;

§      estende l’applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività elencate al primo comma per le quali è necessaria la comunicazione al questore.

 

 


 

Articolo 2-ter
(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della polizia di Stato)

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all’articolo 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell’idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 6-bis, è sostituto dal seguente:

“Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti) – 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all’applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d’onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all’espletamento delle attività del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro”, conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo  sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove di esame stabilite dal decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d’esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità”;

b) all’articolo 6-ter, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione”, sono sostituite dalle seguenti: “le prove d’esame di cui all’articolo 6-bis, comma 4”;

2) alla lettera e), le parole: “di cui all’articolo 6-bis, comma 4”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6-bis, comma 6”;

c) all’articolo 6-quater, comma 1, le parole: “della selezione di cui all’articolo 6-bis e” sono soppresse.

3. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, terzo comma, primo periodo, le parole: “, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione”, sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: “sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6-bis, comma 6”, sono sostituite dalle seguenti: “sono stabilire con il decreto di cui all’articolo 6-bis, comma 7”;

b) all’articolo 60, settimo comma, le parole: “da emanarsi con decreto del Ministro dell’interno”, sono sostituite dalle seguenti: “da emanare con decreto del Ministro dell’interno, salvo quanto previsto dall’articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”.

4. All’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: “dall’articolo 6-bis, comma 6,” sono soppresse e dopo le parole: “dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “nonché del decreto di cui all’articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982”.

5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

 

 

L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. In particolare, viene anticipata, dal nono mese del corso al sesto, la nomina ad agenti in prova degli allievi, anticipandone la frequenza all’ applicazione pratica.

Il comma 1 reca una norma transitoria che, nelle more dell’attuazione della riforma della disciplina dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato (disposta dal comma 2), ne prevede l’immediata operatività in alcune parti quali:

§         la previsione di un periodo di applicazione pratica nell’ambito del corso, di non più di 3 mesi. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del Capo della polizia;

§      il conseguimento della nomina di agente di polizia al termine del periodo di applicazione pratica e previo parere favorevole del funzionario responsabile.

 

La norma è di carattere transitorio in quanto destinata a rimanere in vigore fino all’emanazione del suddetto decreto del Capo della Polizia che stabilisca a regime le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione (come previsto dal comma 2, lett. a), nuovo art. 6-bis, comma 7, vedi ultra).

 

Si osserva in proposito che non appare di immediata evidenza la necessità di prevedere una disposizione transitoria la cui efficacia è subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo analogo a quello previsto dalla disposizione a regime.

 

Come accennato, il comma 2 introduce una riforma della disciplina della formazione degli agenti di polizia, modificando e integrando alcune disposizioni vigenti.

In primo luogo, viene interamente sostituito il citato art. 6-bis del DPR 335/1982, introdotto dal D.Lgs. 537/2001, che disciplina i corsi di formazione per allievi agenti della PS (lett. a).

 

Si ricorda, in proposito, che i vincitori del concorso per agenti sono nominati allievi agenti e solo dopo l’espletamento del corso di formazione sono inquadrati nel ruolo degli agenti, grado iniziale della carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

 

Le principali disposizioni introdotte riguardano una diversa scansione del periodo di formazione. La durata della formazione è sempre di 12 mesi, ma la normativa vigente prevede un corso vero e proprio di 9 mesi, il cui superamento consente la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, e un periodo di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato di 3 mesi, mentre la disposizione in esame prevede un’articolazione del corso in due semestri ove al termine del primo può cominciare l’applicazione pratica; di fatto viene anticipata di 3 mesi la possibilità di impiegare gli agenti in prova anche in compiti di istituto.

La prima parte della formazione (vale a dire il primo semestre) è disciplinato in maniera analoga al periodo del corso di 9 mesi previsto dalla disciplina vigente (divieto di essere impiegati in compiti di istituto; sottoposizione al giudizio di idoneità; in caso positivo, nomina ad allievo in prova).

Il secondo semestre comprende il periodo di applicazione pratica la cui durata non è stabilita dal provvedimento in esame ma è demandata ad un decreto del Capo della Polizia che dovrà disciplinare in generale le modalità di svolgimento del corso di formazione. In ogni caso, già alla fine del primo semestre gli allievi in prova acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria (ora tali qualifiche sono riconosciute dopo i 9 mesi del corso). Viene prevista una deroga per gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme oro, che assolvono all’obbligo di frequentazione di applicazione pratica presso il gruppo sportivo di riferimento.

Non vengono modificate sostanzialmente le modalità di accesso al ruolo di agenti che prevedono: esami alla fine del periodo di formazione teorico (attualmente si fa riferimento ad un esame teorico-pratico); giudizio del responsabile del reparto cui sono assegnati durante l’applicazione pratica; giuramento ed immissione in ruolo secondo la graduatoria degli esami.

Come accennato, viene demandato ad un decreto del Capo della Polizia la definizione in dettaglio delle modalità di svolgimento del corso di formazione comprese le prove di esame.

 

Le lettere b) e c) del comma 2, così come il comma 4 recano disposizioni di coordinamento connesse alla modifica dell’articolo 6-bis.

 

Il comma 3, (lett. a),modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva. Il comma terzo dell’art. 47 della legge 121/1981 prevede che tale personale dopo due anni di servizio possa fare richiesta di immissione nei ruoli degli agenti di polizia, previa frequentazione di un corso di 6 mesi. La norma in esame sopprime la previsione della selezione attitudinale degli ausiliari per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

La lettera b), mantenendo ferma la previsione che la disciplina dell’istruzione e della formazione professionale del personale della Polizia di Stato è definita con decreto del Ministro dell’interno, fa salve le prerogative del Capo della polizia nel determinare le modalità di svolgimento dei corsi di formazione (vedi sopra).

 

Infine, il comma 5 reca la consueta formula di neutralità finanziaria, ai sensi della quale dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


Articolo 2-quater
(Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;

b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: ''che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato”, sono inserite le seguenti: “, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,'';

2) al comma 4, dopo le parole: ''purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2'', sono aggiunte le seguenti: '', salvo quello relativo ai limiti di età'';

b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ''possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi'', sono inserite le seguenti: '', salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,'';

c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi'', sono inserite le seguenti: '', salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,''.

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''concorso pubblico per esami'' sono sostituite dalle seguenti: ''concorso pubblico per titoli ed esami'';

b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127:'';

c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.''.

 

 

L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca norme concernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato introducendo per l’accesso ad esse, i limiti di età già previsti per l’accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli ordinari della Polizia di Stato.

 

Il comma 1, reca norme concernentil’accesso a particolari qualifiche dei ruoli della polizia di Stato, valevoli sino all’entrata in vigore del regolamento adottato in deroga alle norme sui limiti di età per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

 

L’art. 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cd. Bassanini bis) al comma 6 stabilisce, in via generale, che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. Con riferimento alla categoria di cui si discute, l’ultimo provvedimento in tal senso risale al D.M. 6 aprile 1999, n. 115 relativo all’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

 

Più specificamente si prevede che per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori (con esclusione della nomina ad operatore tecnico) nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia (lettera a).

 

Si ricorda che il D.M. 6 aprile 1999, n. 115 è stato emanato proprio al fine di prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale. Il provvedimento, pertanto, reca diverse disposizioni in tal senso a seconda dei diversi ruoli:

§         la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente di polizia è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

§         la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore di polizia e a vice commissario di polizia in prova è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue; non è, invece, soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando; per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al primo comma è elevato ad anni quaranta.

§         La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo aspirante vice commissario in prova è soggetta al limite massimo di età di anni ventuno; per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il limite massimo di età di cui al comma precedente è elevato ad anni trenta.

Allo stesso modo si prevede che per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del DPR 24 aprile 1982, n. 335 (lettera b).

 

Tale disposizione, in merito alla nomina ad agente, prevede, per l’appunto, che l'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso di determinati requisiti tra i quali, l’età stabilita dal suddetto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Il comma 2 reca una serie di novelle al DPR 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) attinenti anche a quanto esposto in ordine al comma 1.

Invero, alla lettera a), l'articolo 5, comma 1 del DPR 337/1982 in merito alla nomina ad operatore tecnico, viene modificato in modo da prevedere una barriera all’accesso a tale qualifica connessa ai limiti di età di cui al regolamento più volte citato. Similmente, all’articolo 5, comma 4, vengono inseriti i medesimi limiti di età per gli allievi operatori tecnici.

Anche per la nomina a vice revisore tecnico e il concorso per vice perito tecnico, ex artt. 20-quater e 25-bis, viene previsto il richiamo ai suddetti limiti di età (lettere b-c).

La norma non precisa a quale dei diversi limiti di età previsti del regolamento si debba far riferimento; ad ogni buon conto, il tenore letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere applicabili gli stessi limiti di età previsti per le qualifiche dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia.

 

Il comma 3 reca alcune puntuali modificazioni al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78).

In prima battuta viene novellata la normativa relativa all’accesso iniziale alla carriera dei funzionari di Polizia in modo da prevedere che avvenga mediante concorso pubblico non solo per esami ma anche per titoli (lettera a).

Una ulteriore modifica concerne l’accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici ed è volto a prevedere, anche nell’ambito di tali procedure, i limiti di età stabiliti dal D.M. n. 115/1999 (lettere b-c).

 

 


Articolo 2-quinquies
(Introduzione dell’art. 60-bis, nella L. 121/1981: equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi della Polizia di Stato)

1. Dopo l'articolo 60, della legge 1º aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

''Art. 60-bis. - (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli''.

 

 

L’articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone la definizione con decreto interministeriale dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale.

In particolare, il decreto è emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo si segnala che non è indicato un termine per l’emanazione del decreto.

 

I titoli dei quali deve essere stabilita l’equipollenza, sulla base degli insegnamenti impartiti, sono relativi ai corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale e di perfezionamento e specialistici frequentati dal personale della Polizia di Stato sopra indicato.

 

La disposizione riguarda il personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato, ossia, nell’ambito del personale che esplica funzioni di polizia, i ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, e quello degli ispettori, suddivisi al loro interno in più qualifiche e disciplinati dal DPR 335/1982. Per l’accesso al ruolo iniziale di agente e per il passaggio di ruolo e di qualifica sono previsti corsi di formazione dallo stesso DPR 335/1982 che disciplina inoltre lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento per detto personale.

 

L’equipollenza – che è definita anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale - deve essere stabilita con riferimento ai titoli rilasciati dagli istituti professionali, compresi quelli conseguibili (rectius: conseguiti) a seguito della frequenza dei corsi sperimentali di cui al DPR 253/1970[5].

Si dispone, infine, ad abundantiam, che, sulla base del decreto di definizione dell’equipollenza, agli interessati è rilasciato il titolo di equipollenza.

 

La disposizione riprende, mutatis mutandis, quanto previsto nell’art. 52 della L. 212/1983 per gli arruolati e i sottoufficiali dell’Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza.

 

Al riguardo, si fa presente che, sulla base della disposizione citata, è stato emanato il DM 16 aprile 2009[6] che, facendo riferimento ai corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione frequentati e completati con esito favorevole, ha disposto che agli interessati è riconosciuto, a domanda, il corrispondente diploma di qualifica (dunque, il diploma conseguito al termine di tre anni di studio) dei corsi di studio dell’istruzione professionale, secondo la tab. A annessa al decreto.

Ha, altresì, disposto che i diplomi di qualifica consentono l’ammissione al quarto anno dei corsi di studio dell’istruzione professionale, nonché agli esami di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione professionale, qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri requisiti prescritti.

 

Si ricorda che il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – è  materia che appartiene alla competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost., delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: pertanto appare opportuno valutare l’articolo in esame alla luce della garanzia costituzionale del suddetto riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Occorre, pertanto, valutare, anche alla luce del DM ante ricordato - che fa riferimento ai diplomi di qualifica e utilizza l’espressione “corsi di studio dell’istruzione professionale” - il riferimento ai titoli “rilasciati dagli istituti professionali”.

 

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Chiusa una fase di sperimentazione, il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP (coincidente con l’anno scolastico e formativo 2010-2011) è stato avviato sulla base dell’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni il 29.4.2010, poi recepito con D.L. 15.6.2010[7].

Nel frattempo, l’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 87/2010, con cui sono stati riorganizzati gli istituti professionali, ha disposto che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche professionali (in esito a percorsi triennali) e diplomi (in esito a percorsi quadriennali).

Il 16 dicembre 2010 è stata poi raggiunta un’intesa in Conferenza Unificata[8] in ordine all’approvazione delle linee guida (di cui all’art. 13, co. 1-quinquies del D.L. n. 7/2007) finalizzate alla realizzazione di raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP. Le linee guida sono state adottate con DM 18 gennaio 2011.

Nell’intesa si stabilisce che la prima attuazione delle linee guida è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali, e che ciascuna Regione stabilisce i percorsi che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario.

Da ultimo, il 27 luglio 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto l’accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con DM 11 novembre 2011. La messa a regime del Capo III del d.lgs. n. 226/2005 riguarda, a partire dall'a.s. e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale.

 

 


Articolo 3
(Procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. A seguito dell’avvio delle procedure concorsuali per l’attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall’espletamento del concorso per l’attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

 

L’articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell’accesso alle strutture operative del Corpo dei vigili del fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l’ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo, ritenute necessarie dalla relazione illustrativa per far fronte a carenze di organico.

 

In merito si ricorda la giurisprudenza costituzionale in tema concorsi pubblici che in molteplici occasioni ha affermato “la natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico” (sent. 30/2012), chiarendo che deroghe a tali principi possono “essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenza n. 299 del 2011). In particolare, nella citata sent. 30/2012 si evidenzia, con riferimento alle norme scrutinate, che “sia l’ampia riserva di posti, pari in questo caso quasi alla metà dei posti disponibili in atto e che si verrebbero a determinare in un prossimo futuro, in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio” conducono ad escludere nella fattispecie il rispetto del  “principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell’operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l’art. 97 della Cost.”. In termini analoghi si vedano le sent. n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011 e, da ultimo, n.177 del 2012.

 

Si rammenta che la procedura di accesso ordinaria al Corpo dei vigili del fuoco è disciplinata dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), provvedimento con il quale il rapporto di impiego è stato profondamente innovato con il passaggio del Corpo dal regime privatistico a quello di diritto pubblico. Secondo quanto previsto dall’art. 5, l'assunzione (nomina) dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, procedura in cui sono contemplare significative riserve a favore di alcune categorie di soggetti: al comma 2 è prevista una riserva in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso,sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, mentre ai commi 5 e 6 si prevedono, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, riserve a favore del coniuge, di figli o fratelli superstiti degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti inabili per cause di servizio.

Si ricorda, infine, che la L. 4 novembre 2010, n. 183, il cosiddetto “collegato lavoro”, introduce il riconoscimento normativo della specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che delle Forze armate e delle Forze di polizia, la quale concerne sia l’attività svolta sia lo stato giuridico del relativo personale (art. 19). Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La connotazione in termini di specificità discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. L’intervento ha un valore eminentemente programmatico in quanto la disciplina attuativa del principio della specificità è demandata a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. Il c.d. collegato lavoro, inoltre, reca una delega per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario, da attuare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 27, co. 7).

 

Nel dettaglio, il comma 1 introduce una deroga alla disciplina ordinaria suesposta, prevedendo che per l’accesso alle qualifiche di caposquadra, relativamente alla copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si applichi esclusivamente  la procedura concorsuale di accesso attraverso la valutazione dei soli titoli disciplinata dall’art. 12, comma 1, lett. a) dell’ordinamento del personale del CNVVF exD.Lgs. n.217/2005.

 

A norma di tale disposizione, l’accesso alla qualifica iniziale nel ruolo di caposquadra  avviene, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

 

La disposizione prevede, inoltre, sia il differimento temporale della decorrenza giuridica dei posti messi a concorso all’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, sia il differimento della decorrenza economica, non contemplando come ulteriore effetto la retroattività degli effetti economici.

 

La relazione tecnica allegata al decreto in commento, afferma che dall’immissione del personale nei suddetti ruoli non derivano nuovi oneri finanziari relativi alla decorrenza pregressa dei posti disponibili non essendo, per l'appunto, previsti effetti economici di natura retroattiva.

 

Allo stesso modo, il comma 2 prevede l’adozione di un sistema di reclutamento semplificato, attraverso i concorsi per soli titoli, anche per il ruolo di capo reparto, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre per gli anni dal 2006 al 2013, attuata esclusivamente tramite la procedura di cui all’art. 16 co 1, lett. a) del D.Lgs. n. 217/2005.

 

Tale norma prevede che la promozione alla qualifica di capo reparto avvenga nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Di seguito viene, da una parte, differita la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso all’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, dall’altra, si dispone che la decorrenza economica sia fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 217/2005.

 

Il comma 3 prevede che, similmente a quanto avviene per i concorsi ordinari per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto, anche alle suddette procedure straordinarie di reclutamento si applichi la procedura di conferimento dei posti per risulta di cui all’art. 14, comma 9 L. 521 del 1988.

 

Il menzionato art. 14, comma 9 della L. 521/1988, Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce che i posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori, sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

 

La disciplina normativa in commento dispone che, dal momento in cui vengono avviate le procedure concorsuali per il reclutamento dei capi reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di caposquadra sia conferito attraverso il meccanismo della risulta, con decorrenza differita di un anno rispetto al concorso per capo reparto. Ciò comporta altresì il differimento della decorrenza del trattamento economico al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

 

Il successivo comma 4 introduce una norma di carattere transitorio volta a consentire l’applicazione del meccanismo della risulta al primo concorso semplificato per caposquadra, vale a dire a quello con decorrenza dal 1 gennaio 2009.

 

Il comma 5 individua, poi, la data alla quale debbono essere posseduti i requisiti di ammissione e i titoli da valutare nei concorsi semplificati, stabilendo che debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.

 

Resta fermo che gli inquadramenti nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuocosono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza e che il personale inquadrato conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale così inquadrato conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento (art. 149, comma 6). Allo stesso modo rimane stabilito per gli inquadramenti nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (art. 150, comma 7).

 

Nella medesima ottica della semplificazione procedurale, il comma 6 riduce da tre mesi a cinque settimane la durata dei corsi di formazione professionale conseguenti all’espletamento dei concorsi semplificati.

 

Infine, il comma 7 abroga le disposizioni che attualmente disciplinano i concorsi semplificati dalle norme in esame.

 

Più specificamente l’art. 10, commi 8 e 9, del D.L. n. 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, conv. L. n. 106/2011) dettava disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso. A tal fine si prevedevano modalità semplificate per acquisire complessivamente 2007 capi squadra e 1493 capi reparto. Il comma 8 prevedeva che la copertura dei posti disponibili nell’organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenisse esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal D.Lgs. n. 271/2005. Il successivo comma 9 prevedeva l’applicazione delle stesse procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo squadra (1310 unità, secondo la relazione illustrativa) e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo reparto (627 unità secondo la relazione illustrativa), compresi i posti derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo.

Viene, altresì, soppresso l’art. 4, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) ai sensi del quale, ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui sopra, già soppresse, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

 

Infine merita segnalare una circolare del Ministero dell’interno del 13 luglio 2012 (Prot. n. 2485 - S.06.04.01) recante procedure straordinarie per i passaggi a capo reparto e capo squadra, emanata ai sensi del decreto in esame e volta a autorizzare l’avvio di concorsi a capo reparto con l’indicazione dei relativi bandi[9].

 


 

Articolo 3-bis
(Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013.

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura, a decorrere dal 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio.

 

Si ricorda che il D.L. 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, conv. L. 12 luglio 2012, n. 100), all’art. 1, comma 2 ha disposto il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Più specificamente, con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 7 della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, si è disposto il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile[10] al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il centro operativo aereo unificato (COAU) rimane alle dipendenze della Protezione civile. I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con un successivo D.P.C.M., da adottarsi su proposta del MEF e di concerto con il Ministro dell’interno.

Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ed ai corrispondenti oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 21, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011[11].

 

La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7, dispone, altresì, che il Dipartimento si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Ciò deve avvenire, secondo la disposizione in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il citato articolo 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi), dopo aver previsto che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei (comma 1), prosegue stabilendo il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2).

 

Le attività descritte sono, poi, esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato.

 

L’art. 5, comma 5, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) prevede che, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di competenza della Presidenza del Consiglio. Il prefetto per assumere le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, in relazione alle situazioni di emergenza, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

 

Alla luce del tenore dell’art. 5, comma 5, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, in particolare della previsione della formulazione da parte del Capo del Dipartimento della protezione civiledelle indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo, si verifichi  l’opportunità di coordinare con esso il comma 1, secondo periodo, dell’articolo in esame che non reca riferimenti alle suddette indicazioni.

 

Inoltre, al comma 1, terzo periodo, andrebbe verificato l’ambito dei soggetti nei cui confronti è delegabile il potere di direttiva in relazione all’ambito previsto dall’art. 1 bis, commi 2 e 3 del D.L. 59/2010, convertito dalla legge n. 100 del 20102, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, che, per la figura del Sottosegretario di Stato circoscrive tale ambito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.

 

Il comma 2, pur introdotto in fonte normativa caratterizzata dal presupposto costituzionale della straordinaria necessità e urgenza, stabilisce che le disposizioni introdotte dal comma 1 trovino applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2013.

 

 


 

Articolo 4
(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall’anno 2012.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l’anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l’impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Il comma 2-bis, introdotto nel corso del’esame del Senato, estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4., co. 10) ha ridotto la spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, riducendo i relativi stanziamenti in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012. La suddetta diminuzione concerne una posta di bilancio che nel 2011 ammontava complessivamente a 143,9 milioni (inclusi gli incrementi conseguenti al contratto collettivo nazionale di lavoro), traducendosi in una riduzione per lo più dei richiami di personale volontario per turni di lavoro di venti giorni. La riduzione è prevista con riferimento a 26.800 richiami nel 2012 (rispetto a un totale di 65.000 richiami nel 2011) e 14.000 richiami dal 2013.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica l'articolo 4, comma 10, della legge di stabilità 2012, in tema di riduzione di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo che la riduzione della spesa operi in misura pari a 30.010.352 euro già a decorrere dall'anno 2012 - laddove la norma previgente prevedeva che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fosse ridotta in misura pari a 57.448.387 euro per l'anno 2012 e a 30.010.352 euro a decorrere dall'anno 2013.

 

Come si legge nella relazione illustrativa, la misura è collegata all’emergenza di protezione civile che sta interessando le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

 

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla diminuzione del taglio di spesa previsto per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al precedente comma 1, che vengono quantificati in circa 27,5 milioni di euro.

A tali oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 33, comma 8, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011), presso il Ministero dell’economia e finanze (cap. 3039), con una dotazione di 750 milioni, e destinato a specifiche necessità di spesa di alcuni Ministeri[12].

La norma precisa che venga utilizzata, a finalità di copertura, la quota parte del Fondo destinata specificamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda, al riguardo, che ai sensi del citato articolo 33, comma 8, della legge n. 138/2011, la dotazione del Fondo è così destinata:

§       200 milioni al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza;

§       220 milioni al Ministero dell’interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco;

§       30 milioni al Corpo della Guardia di finanza per il finanziamento di oneri indifferibili;

§       100 milioni al Ministero dell’istruzione, università e ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

§       100 milioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti;

§       100 milioni al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

 

Il comma 2-bis estende, con alcune limitazioni, al personale volontario il regime di assunzione obbligatoria dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o divenuti inabili in servizio.

A tal fine si prevede che al personale volontario (disciplinato dall’art. 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che regola le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) si applicano le disposizioni in materia di assunzione obbligatoria previste per il personale assunto a tempo indeterminato (e contenute all’art. 132, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che reca l’ordinamento del personale del Corpo).

La norma in esame non dispone però l’applicazione pura e semplice della norma generale, ma introduce alcune significative differenze e limitazioni.

Innanzitutto, mentre nella normativa vigente gli aventi diritto sono il coniuge, i figli superstiti e i fratelli, per quest’ultimi la disposizione in esame ne prevede la assunzione solo a condizione che siano gli unici superstiti.

In secondo luogo, in caso di invalidità permanente, viene precisato che questa deve essere tale da non consentire qualsiasi attività lavorativa, condizione nettamente più grave di quella della norma vigente, che prevede l’inabilità al servizio.

In terzo luogo, sempre in caso di invalidità, si prescrive che essa debba essere stata provocata per causa di servizio; la norma in esame fa invece riferimento all’espletamento di attività istituzionali.

Il comma in commento conferma, poi, i limiti previsti dalla normativa vigente: possesso dei requisiti (età, titolo di studio ecc.) per poter partecipare al concorso per vigili del fuoco e - nel caso di accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi o ai ruoli speciali (operatori, collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili) – del possesso dei particolari requisito prescritti e nei limiti previsti.

Per i superstiti dei volontari viene, inoltre, introdotto un limite ulteriore consistente nel subordinare l’assunzione alla disponibilità di posti autorizzati annualmente ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2088, n. 112 (conv. L. 133/2008), art. 66, co. 9-bis: ossia nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

 


 

Articolo 4-bis
(Misure per il reperimento di risorse aggiuntive)

1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti da:

a) il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;

b) dalla stipulazione di convenzioni a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e per l'utilizzazione, degli spazi di rappresentanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell’ambito della missione “Soccorso civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

L’articolo 4-bis,introdotto nel corso dell’esame presso il Senato dispone il reperimento di risorse aggiuntive da destinare a specifici programmi del Ministero dell'interno; in particolare si tratta di corrispettivi per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA, per l’utilizzo di talune strutture pubbliche, nonché di un contributo annuo a carico di revisori dei conti degli enti locali. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.

 

Più specificamente, affluiscono al Ministero dell’interno, in primo luogo (comma 1), le somme derivanti dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA, la cui determinazione, oltre alle modalità di versamento, sono rimessi a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (lettera a).

 

A tal proposito si ricorda che il D.L. 27.12.2000 n. 392, (Disposizioni urgenti in materia di enti locali, conv. legge 28 febbraio 2001 n. 26), modificando l’art 1 della L. n. 1228/1954 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, ha istituito presso il Ministero dell’interno, l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), allo scopo di consentire un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici attraverso la realizzazione di una infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le pubbliche amministrazioni.

Merita, altresì, segnalare che INA, realizzato e gestito dal suddetto dicastero, é un servizio gratuito accessibile in rete a tutti i comuni, i quali sono comunque tenuti a partecipare alla creazione ed al suo continuo e costante aggiornamento. Il progetto INA-SAIA rappresenta un’evoluzione delle modalità di erogazione dei servizi verso i cittadini attraverso le seguenti funzionalità generali:

·         inoltro telematico ai comuni e alle pubbliche amministrazioni delle variazioni anagrafiche;

·         interrogazioni sull’archivio anagrafico comunale per la consultazione e la stampa di certificati attraverso l’uso della carta di identità elettronica, effettuate direttamente dal cittadino.

L’architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA) si basa, dunque, sull’INA che consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali per il reperimento certo su base nazionale della residenza del cittadino. L’inoltro delle informazioni alle amministrazioni pubbliche abilitate alla ricezione automatica dei dati di interessi avviene tramite l’utilizzo di una infrastruttura di sicurezza, controllo e documentazione per lo scambio certificato di informazioni anagrafiche. Il progetto INA-SAIA, dunque, si pone i seguenti obiettivi:

·         garantire l’interconnessione dei comuni e razionalizzare l’interazione tra questi e le amministrazioni centrali e territoriali in materia di informazione anagrafica;

·         garantire le funzioni di supporto necessarie alla emissione della carta di identità elettronica;

·         garantire la presenza dell’iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe comunale e di eliminare le eventuali duplicazioni d´iscrizione;

·         offrire servizi ai comuni e a tutte le pubbliche amministrazioni collegate (attualmente sono collegate al SAIA il Ministero dell´ Economia - Anagrafe Tributaria; Ministero dei trasporti - Motorizzazione Civile; Istituto Nazionale Previdenza Sociale e quasi la totalità dei comuni italiani);

·         fornire uno strumento in grado di aumentare la qualità dei servizi offerti, controllando qualità e univocità dei dati delle variazioni anagrafiche trasmesse e facilitando l’attività di vigilanza sulle anagrafi da parte della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell´Interno.

 

Somme ulteriori vanno reperite sia attraverso la stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno o per l'utilizzo degli spazi di rappresentanza delle Prefetture (lettera b).

Il comma 2 impone ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza.

Il medesimo comma demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la fissazione delle modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Si ricorda, in breve, che l’articolo 16 del D.L. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)èfinalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative. In particolare, nell’ottica del perseguimento dei predetti obiettivi si prevede, per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39[13], nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (comma 25). La disposizione – che non effettua alcuna distinzione tra comuni e si riferisce in generale agli enti locali - si applica a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il comma 3, dispone che le attività rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio dell’abilitazione ai servizi antincendio negli aeroporti di cui all’art. 3 della legge n. 930 del 1980 siano prestate a titolo oneroso. Si tratta degli aeroporti non ricompresi ai fini antincendio nella Tabella A della citata legge, in sostanza degli aeroporti di aviazione generale e delle aviosuperfici. La norma non riguarda invece agli aeroporti commerciali.

 

Si ricorda che in base al “Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti”, per “trasporto aereo di aviazione generale” si intende il traffico diverso dal trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e i servizi di lavoro aereo. Le aviosuperfici sono invece aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Per “trasporto aereo commerciale” si intende invece il traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

 

La norma in commento riguarda, pertanto, la formazione al servizio antincendio espletato negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, che deve essere assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 139 del 2006, recante il Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha abrogato la legge n. 930 del 1980, ad eccezione di alcuni articoli, tra i quali l’art. 3 richiamato.

 

Con riferimento al servizio antincendio nelle strutture aeroportuali sopra richiamate, attualmente l’art. 26 del D.Lgs n. 139 prevede che, negli aeroporti diversi dai commerciali e militari, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi sia assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonché fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 prevede che il servizio antincendi sia prestato esclusivamente da personale in possesso di apposita abilitazione[14] e che le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione siano a carico dei gestori suddetti. Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli stessi aeroporti[15].

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

 

Peraltro, l’art. 3 della legge n. 930 già prevede che nel caso in cui la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono invece effettuate gratuitamente.

 

Con la modifica proposta dalla norma in commento, viene invece posto un generale principio di onerosità, peraltro non meglio quantificato e senza alcun rinvio a norme attuative che ne definiscano le caratteristiche.

 

Per quanto riguarda la destinazione degli introiti, viene disposto che questi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile", per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si ricorda a tale proposito, che l’art. 27 del D.Lgs. n. 139 del 2006 prevede che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale siano versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscano ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono invece destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo.

 

 


Articolo 4-ter
(Proroga di termini di validità di graduatorie
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale. n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

 

 

L’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La disposizione concerne:

 


 

Articolo 5
(
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile
e di sportelli unici per l’immigrazione)

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell’anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all’articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l’anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

 

 

In particolare, comma 1 dell’articolo 5 prevede che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate al c.d. Fondo esigenze urgenti e indifferibili per essere destinate alle esigenze dei ministeri.

Il comma 2 dispone, peraltro, che, per l’anno 2011, quota parte delle risorse che si sono rese disponibili alla fine dell’esercizio finanziario sul suddetto Fondo di rotazione siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2012 per un importo non superiore a 30 milioni di euro al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale e per 10,1 milioni al finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

 

In particolare, il comma 1 prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, che risultino disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze urgenti e indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 (L. conv. n. 33 del 2009) per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

 

Il Fondo di rotazione in questione è stato costituito dal D.L. 225 del 2010 (L. n. 10 del 2011), che all’art. 1, comma 6-sexies, ha unificato nel Fondo di rotazione i preesistenti Fondi antimafia, antiracket ed usura.

Per quanto concerne le risorse, la citata disposizione prevede che il fondo di rotazione sia alimentato con gli stanziamenti annui di bilancio previsti dalle normative vigenti per i fondi unificati, cui si aggiunge, tra l’altro, un contributo a valere sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi, furto ed altri (cfr infra).

Da ultimo, l’art. 4, comma 19, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha ridotto gli stanziamenti destinati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dal 2012.

La riduzione incide su ambedue gli affluenti del Fondo (un terzo affluente, dato dal contributo statale di cui alla legge n. 44 del 1999[16], articolo 18, comma 1, lettera b), non è richiamato in quanto privo di stanziamenti), portandoli rispettivamente ad 1 milione e a 1,02 milioni di euro.

Conseguentemente, nella legge di bilancio 2012 (L. n. 184/2011), sul cap. 2341 del Ministero dell’interno, la dotazione di competenza destinata al Fondo di rotazione risulta pari a 2,027 mln di euro.

In base alle modalità di alimentazione del Fondo, nel corso dell’esercizio finanziario sul capitolo 2341/Interno confluiranno le risorse provenienti dall’altro canale di dotazione che si è sopra illustrato, vale a dire, dalla quota parte dei premi assicurativi, ecc.

Si ricorda, infine, che il fondo di rotazione è gestito fuori bilancio, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'Interno, dalla CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A), attraverso gestione separata, che provvede alla materiale erogazione dei benefici[17].

Il D.L. 225 del 2010 (L. n.10 del 2011), all’art.1, comma 6-sexies, ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti Fondi antimafia, antiracket ed usura ovvero:

-    il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99, con cui è stata attuata l’unificazione dei preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi 108/96 e 44/99.

Il Fondo antiusura (L. 108/1996) è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato di euro 10.329.137,98 a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati

Il Fondo antiracket (L. 44/1999) è alimentato:

a) da un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;

b) da un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 80 miliardi di lire (attuali euro 41.316.551,92) iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) da una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (v. ora il D.Lgs. 159/2011), e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965 , relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

-    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con legge n. 512/99.

Il Fondo di rotazione antimafia è alimentato da un contributo annuo dello Stato pari a euro 10.329.137,98[18];

Permangono peraltro, quali organi del Fondo “unificato”, i due distinti Comitati di solidarietà, che hanno sede presso il Ministero dell'Interno, presieduti da un Commissario di nomina governativa, con funzioni deliberanti.

Le finalità del Fondo di rotazione unificato sono le seguenti:

§       indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso che siano costituite parti civili nei procedimenti penali intentati nei confronti degli autori dei reati di mafia.

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal “Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso”, delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici alle vittime suindicate pari al danno quantificato in sede penale nel giudizio contro l'autore del reato nonché alle spese ed onorari di costituzione e difesa posti a carico degli imputati. La delibera del Comitato viene quindi trasmessa alla Consap che, previa indicazione delle coordinate bancarie, provvede all’accredito delle somme dovute.

§         concedere un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica imprenditoriale;

§         concedere un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica.

Il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, presieduto dal “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura”, delibera, alle condizioni previste dalla legge, i citati benefici economici (indennizzi e mutui). La delibera del Comitato viene tradotta in decreto dell'anzidetto Commissario Straordinario e viene quindi trasmesso alla Consap, che provvede a dare esecuzione al decreto con le seguenti modalità:

- per i beneficiari vittime di estorsione, dispone il pagamento dell'elargizione mediante assegno circolare non trasferibile entro 30 giorni dal ricevimento del decreto che concede il beneficio;verifica la documentazione (che il beneficiario deve trasmettere alla Consap stessa) attestante il reimpiego dell'elargizione in attività economiche di tipo imprenditoriale;

- per i beneficiari vittime di usura, accende i conti correnti intestati ai beneficiari e vincolati all'ordine della Consap presso le banche convenzionate indicate dai beneficiari stessi; stipula i contratti di mutuo con i beneficiari presso le Prefetture competenti; ordina i pagamenti a favore dei creditori dei beneficiari indicati nei piani di investimento allegati ai contratti di mutuo, su richiesta scritta dei beneficiari stessi.

A seguito dell'accorpamento ad opera del D.L. n. 225/2010, il Consiglio dei ministri del 30 aprile u.s. ha approvato il regolamento per il nuovo Fondo unificato, che razionalizza i procedimenti relativi all’erogazione delle somme a favore delle vittime del racket, dell’usura e della criminalità organizzata. Le decisioni sulla concessione dei benefici in favore delle vittime, il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il coordinamento delle iniziative antiracket e usura, invece, restano affidati ai due distinti Comitati.

 

In base a quanto disposto dal comma 1, le somme del Fondo di rotazione che si rendano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto del Ministro dell’interno, vengono versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, per essere destinate alle urgenze dei Ministeri.

 

Per quanto concerne il Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, si ricorda che esso è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009[19] nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Per il 2012, il Fondo è stato rifinanziato dal comma 1 dell’articolo 33 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), che ne ha incrementato la dotazione di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla medesima legge.

La dotazione del Fondo per l’anno 2012 è stata poi ridotta a seguito dell’intervento di successivi provvedimenti normativi che hanno utilizzato le risorse del Fondo a copertura finanziaria di interventi specifici.

Quota parte delle risorse del Fondo, pari a 785 milioni di euro, sono state ripartite con D.P.C.M. 1° marzo 2012 tra le finalità individuate all'Elenco 3 allegato alla predetta legge n. 183/2011.

 

Per l’anno 2011, il comma 2 dispone che quota parte delle risorse che si sono rese disponibili alla fine dell’esercizio finanziario sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, non superiore a 30 milioni di euro ed accertate con le procedure del comma 1, siano versate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale.

 

Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio, dall’art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), per l'assolvimento dei compiti previsti dalla medesima legge in ordine al servizio civile degli obiettori di coscienza le cui spese sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

 

Inoltre, viene stabilito che una quota ulteriore di tali disponibilità, pari a 10.073.944 euro, venga assegnata, con le medesime modalità, previo versamento all’entrata, ad un apposito programma dei Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

 

Tale ammontare, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato determinato tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio,- quota, pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. A detta quantificazione, sono stati infine applicati i cd. oneri riflessi, posti a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38% per la retribuzione fissa e del 32,70 % per quella accessoria. L'onere complessivo per l'anno 2012 è pari a 40.073.944 ed è stata verificata una disponibilità di risorse per l'importo corrispondente. Pertanto il decreto del Ministro dell'interno assumerà natura ricognitiva.

Più specificamente la proroga fino al 31 dicembre 2012, prosegue la relazione, si rende assolutamente necessaria non solo per garantire talune esigenze di operatività, ma anche per fronteggiare in maniera adeguata i gravosi adempimenti derivanti dall’attuazione della disciplina dell’accordo di integrazione, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 (Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la cui recente entrata in vigore sta richiedendo uno straordinario sforzo organizzativo fronteggiabile, allo stato, solo con le specifiche competenze professionali acquisite dal personale in parola.

 

La relazione tecnica precisa che in relazione all’onere complessivo per l’anno 2012, pari complessivamente a 40.073.944 euro, è già stata verificata una disponibilità di risorse di importo corrispondente (da intendersi quali somme inutilizzate del Fondo di rotazione). La ricognizione delle risorse sarà comunque accertata con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Con riferimento alla dotazione definitiva del Fondo per il Servizio civile nazionale per l’anno 2011, si ricorda che il bilancio di previsione per il 2011 (legge n. 221/2010) indicava una dotazione iniziale di competenza del cap. 2341/Interno di 5,9 milioni di euro. Su tale dotazione sono poi confluite, in corso di esercizio, le risorse derivanti, per la gran parte, dalle quote sui premi assicurativi.

Conseguentemente, nel Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2011, lo stanziamento definitivo del capitolo risulta pari a 129,5 milioni di euro.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell’articolo 5 in esame.

 

 


 

Articolo 6
(Fondazione Gerolamo Gaslini)

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell’atto costitutivo, l’ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

 

 

L’articolo 6 trasforma l’ente pubblico “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

La “Fondazione Gerolamo Gaslini”, da ente pubblico vigilato[20], diviene ente privato, mantenendo i compiti di finanziamento e di supporto a carico dell’ente per gli scopi previsti dalla legge, e sopprimendo le funzioni di alta vigilanza sullo stesso già spettanti al Ministero dell’interno.

Viene stabilito che dalla data di iscrizione al registro delle persone giuridiche, come previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361[21], cessa la disciplina della legge 21 novembre 1950, n. 897, che ha istituito la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, al fine di sostenere l'Istituto “Giannina Gaslini”, istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova, e incardinato nel Servizio sanitario nazionale.

 

Va rilevato che il primo periodo dell’articolo nel disporre la trasformazione dell’ente implicitamente abroga l’art. 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897, recante l’erezione in ente di diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo Gaslini», mentre il secondo periodo dellostesso articolostabilisce la cessazione dell’efficacia delle disposizioni della citata legge “con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione”.

Pertanto si potrebbe valutare l’opportunità di disporre espressamente l’abrogazione della citata legge invece di ricorrere per singoli articoli a strumenti differenziati di inibizione della produzione di effetti giuridici. Inoltre, appare opportuno verificare se il richiamo all’iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361 contenuto nel secondo periodo dell’articolo 6, non produca l’effetto di subordinare all’adempimento di un soggetto di natura privata la cessazione di effetti di una disposizione di legge. Ancora, appare utile chiarire quale natura abbia il medesimo ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dal primo periodo dell’art. 6 - efficace con la pubblicazione del D.L. - e l’effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private; tale accertamento appare rilevante soprattutto ai fini della rappresentanza e della responsabilità per gli atti posti in essere medio tempore. Può, in tal senso, essere opportuno precisare che la fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell’ente, in essere alla data di trasformazione. Inoltre, non essendo dettata alcuna specifica disciplina legislativa si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere che la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

 

Al Senato, nel corso della seduta n. 411 presso la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del 4 luglio 2012, il Governo ”sulla trasformazione della Fondazione Gaslini, ha sottolineato che la disposizione è coerente con gli obiettivi di semplificazione e di funzionalità del provvedimento. Si tratta di un ente pubblico vigilato, che ha compiti di finanziamento e di supporto dell'omonimo Istituto incardinato nel Servizio sanitario nazionale. Quanto agli effetti della trasformazione, fa presente che la Fondazione ha una gestione finanziaria autonoma e non riceve alcun sostegno economico a carico dello Stato, né gode o necessita di sovvenzioni pubbliche, vantando un consistente patrimonio e apprezzabili utili di gestione. In concomitanza con l'adozione delle disposizioni in materia di soppressione di alcuni enti, da cui la Fondazione è stata esclusa in ragione della assoluta autonomia organizzativa e gestionale, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la trasformazione dell'ente con una modifica statutaria; tenuto conto che la natura di ente di diritto pubblico discende da una norma primaria, si è resa necessaria una norma dello stesso rango per la trasformazione. Inoltre, la privatizzazione fa venire meno le ragioni dell'esercizio della vigilanza da parte del Ministro dell'interno, mentre rimangono confermate le funzioni di controllo e vigilanza sulla Fondazione previste dall'articolo 25 del codice civile”.

 

 


 

Articolo 6-bis
(Esclusione dall'election day del rinnovo degli
organi sciolti per infiltrazione mafiose)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

''2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste''.

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto al Senato, apporta una modifica alla disciplina sul c.d. election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

 

L'art. 7 del decreto-legge 98/2011 (conv. L. 111/2011) prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato e della Camera, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le suddette consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. Inoltre, se nel medesimo anno debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 debba avvenire per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

 

L’articolo in esame intende derogare (parzialmente) in modo esplicito alla disciplina dell’election day per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti con Decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell’accertamento delle sussistenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ai sensi del’art. 143 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Per quanto riguarda le elezioni in questi enti locali, il comma 10 del citato art. 143 prevede che quando lo scioglimento e la conseguente gestione commissariale cessano nel primo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono nel turno annuale ordinario, da tenersi, ai sensi dell’art. 1 della legge 182/1991, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Se il mandato commissariale scade nel secondo semestre, le elezioni, invece che slittare al turno primaverile dell’anno successivo, come previsto ordinariamente dalla citata legge 182, sono convocate in un turno straordinario tra il 15 ottobre al 15 dicembre.

La norma in esame, appunto, chiarisce che tale regime straordinario permane e non è intaccato dall’election day. Pertanto, se la gestione commissariale termina nel primo semestre dell’anno le elezioni dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa si svolgono con le altre (eventuali) elezioni di organi rappresentativi, mentre se termina nella seconda parte dell’anno si svolgono in anticipo, nel turno autunnale.

 

 

 


 

Articolo 6-ter
(Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei ministri in materia di viabilità)

1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.

2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

L’articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Alle gestioni commissariali delle suddette emergenze non si applicano le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge n. 225/1992  dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, e l’articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008 e del 31 luglio 2009concernenti rispettivamente la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, inclusi quelli:

a) del D.P.C.M. dell’11 luglio 2008 (G.U. n. 175 del 28 luglio 2008) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e dei successivi D.P.C.M. di proroga del 12 dicembre 2009 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2010), del 17 dicembre 2010 (G.U. n. 3 del 5 gennaio 2011), del 13 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011), nonché delle conseguenti O.P.C.M del 5 settembre 2008, n. 3702 (G.U. n. 213 dell’11 settembre 2008) e l’O.P.C.M. del 22 luglio 2011, n. 3954 (G.U. n. 185 del 10 agosto 2011).

 

In relazione allo stato di emergenza relativo all’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4, si ricorda che la dichiarazione era conseguente all’eccessivo volume di traffico sulla predetta tratta autostradale con pesanti ripercussioni sullo sviluppo dell'economia locale ed è stato più volte prorogato con i citati D.P.C.M. e, da ultimo, con il D.P.C.M. 13 dicembre 2011, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2012. Successivamente con l’O.P.C.M. del 5 settembre 2008, n. 3702 si è provveduto alla nomina del commissario delegato nel Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il compito di provvedere: alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia; alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza; alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. Con l’art. 1 dell’O.P.C.M. del 22 luglio 2011, n. 3954 si è provveduto a sostituire il Commissario delegato Presidente della regione autonoma, con l’ing. Riccardo Riccardi, assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della regione autonoma.

Si ricorda, da ultimo, che l’adeguamento della tratta autostradale in commento è inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche della cd. legge obiettivo n. 443/2001[22].

 

In relazione alla formulazione della lett. a), si valuti l’opportunità di richiamare l’art. 1 dell’O.P.C.M. del 22 luglio 2011, n. 3954, in quanto i restanti articoli di tale ordinanza riguardano altre emergenze.

 

b) del D.P.C.M. dell’31 luglio 2009 (G.U. n. 188 del 14 agosto 2009) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e dei successivi D.P.C.M. di proroga del 9 luglio 2010 (G.U. n. 170 del 23 luglio 2010), del 17 dicembre 2010 (G.U. n. 3 del 5 gennaio 2011), del 13 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011), nonché delle conseguenti O.P.C.M del 15 agosto 2009, n. 3802 (G.U. n. 193 del 21 agosto 2009) e dell’articolo 10 dell’O.P.C.M. del 28 gennaio 2011, n. 3920 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2011).

 

Si segnala che la norma salvaguarda, altresì, gli effetti di un D.P.C.M. 31 dicembre 2011, che non risulta emanato.

 

Per il territorio delle province di Treviso e Vicenza, lo stato di emergenza era stato dichiarato in considerazione dell'eccessivo volume di traffico che si registra giornalmente nella predetta area in considerazione del fatto che il territorio dei citati comuni vanta un numero molto elevato di aziende ivi insediatesi. Lo stato di emergenza è stato prorogato più volte con i D.P.C.M. richiamati e, da ultimo, con il D.P.C.M del 13 dicembre 2011, la proroga è stata estesa fino 31 dicembre 2012. Con l’O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 si è provveduto alla nomina del Commissario delegato nella persona dell’ing. Silvano Vernizzi per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Il Commissario provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere secondo le modalità indicate nell’ordinanza stessa. Con l’art. 10 dell’O.P.C.M. del 28 gennaio 2011, n. 3920, al fine di consentire la prosecuzione dell'azione amministrativa senza soluzione di continuità sono state attribuite, al soggetto attuatore, ing. Giuseppe Fasiol, le funzioni vicarie del Commissario delegato.

Si ricorda, da ultimo, che l’opera in commento è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo)[23].

 

Il comma 2 prevede che alle gestioni commissariali richiamate non si applichino le modifiche alla disciplina sull’emergenza, previste dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotte dal decreto n. 59 del 2012.

Si ricorda che con il decreto legge n. 59 del 2012[24] sono state apportate, tra l’altro, numerose modifiche all’art. 5 della legge n. 225 del 1992 che prevedono rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza ed alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile. Sono state anche modificate le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi prevedendo l'utilizzo prioritario delle risorse statali, in luogo dell'obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali. E’ stata, altresì regolata la disciplina volte a definire la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all’amministrazione ordinaria.

 

Si osserva che dalla formulazione del comma 2 non appare chiaro se alle due gestioni commissariali debba essere applicata la disciplina sugli stati di emergenza  vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2012.

 

Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che alle gestioni commissariali oggetto della disposizione in commento non si applica la disciplina di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto legge n. 59/2012, laddove prevede che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge n. 225/1992 sono prorogabili una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 e che per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.

Si ricorda che i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, introdotti dal decreto-legge n. 59 del 2012, recano disposizioni volte a definire la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all’amministrazione ordinaria.

 

Il comma 3 specifica che dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere allo svolgimento delle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 


 



[1]L. 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

 

[2]  Attualmente disciplinata dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613.

[3]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

[4]    Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[5]    Il DPR 253/1970, sulla base della L. 754/1969, ha previsto, fra l’altro, l’introduzione presso gli istituti professionali, in via sperimentale e fino alla riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado, corsi annuali biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale, allo scopo di estenderne la durata a 5 anni.

[6]    GU n. 174 del 29 luglio 2009.

[7]    In particolare, l’Accordo, prodromico alla disciplina specifica definita da ciascuna regione, ha individuato le figure professionali e gli standard minimi formativi.

[8]    http://dirisp.interfree.it/norme/nm_3773_17-12-10_intesa.htm#i.

[9]http://vigilidelfuoco.usb.it/fileadmin/archivio/vigilidelfuoco/CIRCOLARE_CR_n_2485_del_13_LUG_2012.pdf.

[10]   La flotta aerea antincendio boschiva Canadair è attualmente composta da 19 velivoli Bombardier CL-415 http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?contentId=COM26887.

[11]   Si ricorda che l’art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell’IRPEF.

[12]   Si ricorda che il Fondo è stato istituito con le maggiori entrate che si registrano nell’anno 2012 a seguito del differimento dell’acconto IRPEF 2011, in quanto anno di corresponsione del saldo.

[13]    Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 reca Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." Il registro dei revisori legali è previsto nel Capo III.

[14]   L’abilitazione è rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, che ha fissato anche le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto.

[15]   La dotazione minima è stata stabilita con D.M. Interno 23 settembre 2011.

[16]    Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

[17]   Si ricorda che la CONSAP gestisce, sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, attività di rilievo pubblicistico quali i Fondi di garanzia e di solidarietà, la Stanza di compensazione, il Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (ex dazieri), il Fondo per il credito ai giovani, il Fondo di credito per i nuovi nati, il Fondo ex art 1, comma 343, Legge 266/2005 (c.d. Rapporti Dormienti) nonché il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

      Dette attività hanno una separata rendicontazione per le operazioni attinenti alle relative gestioni.

      Una analisi dettagliata della gestione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura relativa all’esercizio finanziario 2010 è contenuta nella relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.”per l’esercizio 2010 (Determinazione n. 22/2012, del 6 marzo 2012)

[18]   Una seconda, possibile fonte di finanziamento del Fondo era costituita da somme derivanti dalle confische antimafia. Tali risorse ora confluiscono al Fondo unico giustizia (art. 48. D.Lgs 159/2011).

[19]    Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario(legge n. 33/2009).

[20]   La legge 21 novembre 1950, n. 897 istituisce, ente di diritto pubblico, la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova.

[21]   Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[22]   Per una descrizione dettagliata dell’opera e del suo stato di attuazione si rinvia alle schede contenute nel 6° rapporto di monitoraggio sull’attuazione della legge obiettivo (settembre 2011) disponibili ai link www.camera.it/temiap/2011scheda%5B015%5D.pdf e www.camera.it/temiap/2011scheda%5B016%5D.pdf.

[23]   Per una descrizione dettagliata dell’opera e del suo stato di attuazione si rinvia alla scheda contenuta nel 6° rapporto di monitoraggio sull’attuazione della legge obiettivo (settembre 2011) disponibile al link www.camera.it/temiap/2011scheda%5B029%5D.pdf.

[24] Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2012.